Split payment: cominciamo a conoscerlo Manuele Zanardi Enti Locali
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Il disegno di legge di Stabilità 2015 prevede l'introduzione del meccanismo del c.d. "split payment", ovvero una speciale modalità di versamento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici che non risultano debitori d'imposta. L'art. 3, c. 7 del disegno di legge di Stabilità 2015 introduce una speciale modalità di versamento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici che non risultano debitori d'imposta. In particolare, attraverso l'introduzione dell'art. 17-ter nel D.P.R. 633/72, si stabilisce che l'ente pubblico eroghi alfornitore del bene o del servizio l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva esposta in fattura. L'IVA viene, quindi, separata (splittata) e sottratta alla disponibilità del fornitore, per essere successivamente versata, dal medesimo ente pubblico, secondo modalità e termini che saranno fissati con un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione si applica a tutte le prestazioni e beni e servizi con l'unica eccezione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (ad esempio i professionisti) che, quindi, continueranno ad essere corrisposti con l'attuale modalità "Iva compresa". Gli enti pubblici interessati dalla norma sono, oltre allo Stato, gli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza. Non è difficile immaginare che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A. si potranno trovare strutturalmente a credito di IVA a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni attive. Per ovviare, in parte, a questa situazione, la norma, attraverso l'integrazione del vigente art. 30, c. 2, lett. a) del DPR 633/1972, ha disposto che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A. potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro. La modifica dell'art. 30, c. 2, lett. a) consentirà, inoltre, per effetto del rinvio operato dall'art. 38-bis del D.P.R. 633/72, anche di richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale dell'IVA a credito maturata nei singoli trimestri dell'anno. La possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva, tuttavia, rischia di non essere una misura sufficiente ad arginare le difficoltà che si creeranno in capo ai soggetti che operano in prevalenza con la PA, soggetti, tra l'altro, già molto penalizzati dai forti ritardi con cui l'ente pubblico è solito onorare i pagamenti delle forniture di beni e servizi ricevuti. Si auspica, quindi, una volta approvata la disposizione, che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la Pubblica Amministrazione della tipologia sopra descritta, possano essere oggetto di uno specifico decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze che li ammetta, come già avvenuto per altre categorie di contribuenti, all'erogazione prioritaria del rimborso IVA, ossia entro 3 mesi dalla richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 38-bis, c. 9, D.P.R. n. 633/1972. Infine, si evidenzia che l'efficacia dello "split payment" è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione ad una misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea.