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Gestione degli effetti indesiderati

Ospedale

Una degenza ospedaliera viene rimborsata dall’assicurazione malattie se avviene in un istituto che figura nella lista degli ospedali del Suo Cantone di residenza o del Cantone in cui ha sede l’ospedale. Le liste ospedaliere sono disponibili presso la cassa malati o il dipartimento cantonale della sanità. Esiste la possibilità di stipulare un’assicurazione complementare che permette la libera scelta dell’ospedale in tutto il territorio svizzero.

Se per motivi medici (per es. una terapia speciale) un trattamento deve essere eseguito in un ospedale che non figura nella lista del Suo Cantone di residenza, è garantita la copertura di tutti i costi di una degenza nel reparto comune.

Medicamenti

L’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie si assume i costi dei medicinali prescritti da un medico e iscritti nell’elenco delle specialità dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Se tuttavia un medicamento prescritto non dovesse essere rimborsato, il medico curante può inviare alla cassa malati una domanda di assunzione dei costi.

Cure a domicilio o in casa di cura

Se si dipende da un’assistenza a domicilio o in casa di cura, l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie contribuisce ai costi delle prestazioni infermieristiche prescritte da un medico (per es. iniezioni, cambi di fasciatura, trattamento della ferita). Di regola il paziente deve pagare una parte dei costi, con un limite definito nel contratto. La parte rimanente dei costi è coperta dal Comune di domicilio.

Può ottenere informazioni in merito dal Suo Comune, dall’organizzazione di cure a domicilio o dall’amministrazione della casa di cura.

Importante

Se ha dubbi sul rimborso di una prestazione da parte della cassa malati, si informi preliminarmente presso il medico o la Sua assicurazione.

Partecipazione ai costi

Una parte dei costi di trattamento deve essere pagata dall’assicurato. Questa partecipazione ai costi è composta da franchigia, aliquota percentuale e contributo ai costi ospedalieri.

Franchigia

La franchigia obbligatoria è di 300 franchi all’anno. Alcune prestazioni, come la mammografia nell’ambito di un programma cantonale di screening, sono esenti dalla franchigia.

Aliquota percentuale

L’aliquota a carico del paziente corrisponde al dieci per cento dell’importo fatturato. Questa cifra deve essere pagata direttamente da Lei e ha un tetto massimo di 700 franchi all’anno.

Un’eccezione è costituita dai medicinali, che possono avere aliquote diverse a seconda dei casi. Chieda informazioni al medico o al farmacista.

Costi ospedalieri

In caso di ricovero in ospedale, deve pagare un importo di 15 franchi per ogni giorno di degenza. Si tratta di un contributo supplementare indipendente dalla franchigia e dall’aliquota percentuale.

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