Tar 2021-’comportamento "non perfettamente in armonia con i principi deontologici del Carabiniere"’d

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Tar 2021-’comportamento "non perfettamente in armonia con i principi deontologici del Carabiniere"’disposto il suo trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale’ T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., (ud. 13/10/2021) 02-11-2021, n. 1568

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 587 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, Comando Legione Carabinieri Puglia - XXXXXXXXXXXXX, Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, Comando Compagnia Carabinieri di XXXXXXXXXXXXX, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; per l'esatta ottemperanza della sentenza emessa dal T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, sezione II, n. 1303/2020 emessa in data 24.11.2020, con cui sono stati annullati i seguenti provvedimenti: a) determina del Comando Legione Carabinieri "Puglia" SM - Ufficio Personale nr. -OMISSISdi prot. del 4 giugno 2020, notificata al Brigadiere -OMISSIS-OMISSIS- in data 16 giugno 2020, con la quale è stato disposto il trasferimento "d'autorità" dello stesso, per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all'incarico, dal N.O.R. Sezione Radiomobile di XXXXXXXXXXXXX alla Stazione di


XXXXXXXXXXXXX quale "addetto", senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione; b) verbale della seduta della Commissione prevista ai sensi dell'art. 1400 del C.O.M. per l'esame della responsabilità a carico del ricorrente del 18 giugno 2020 del Comando Legione Carabinieri "Puglia" - SM - Ufficio Personale; c) comunicazione del trasferimento n. -OMISSIS- del 19.06.2020 a firma del Comandante della Stazione Carabinieri di XXXXXXXXXXXXX, notificata in pari data al ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. G. De Giorgi, in sostituzione dell'avv. E. XXXXXXXXXXXXX, per la parte ricorrente; Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con ricorso notificato il 12 aprile 2021, il Brig. -OMISSIS-, militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, premette di aver impugnato innanzi a questo T.A.R. il provvedimento del Comando Legione Carabinieri Puglia - SM - Ufficio Personale, prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2020, con il quale era stato disposto il suo trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all'incarico, dal N.O.R. - Sezione Radiomobile di XXXXXXXXXXXXX alla Stazione di XXXXXXXXXXXXX quale "addetto", senza alloggio di servizio; ciò, in quanto gli veniva contestato di aver tenuto - in occasione di un sinistro stradale occorso al figlio, nel quale erano rimasti coinvolti due colleghi del Comando Generale dell'Arma - un comportamento "non perfettamente in armonia con i principi deontologici del Carabiniere", tale da rendere "non più credibile la sua azione quale Sovrintendente capo equipaggio in forza alla citata Sezione, compromettendone la reputazione professionale e riflettendosi negativamente sulla sua libertà d'azione". Premette, altresì, che la Sezione, con sentenza n. 1303 del 14.11.2020, accoglieva il ricorso, annullando il suddetto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2020; nella statuizione giudiziale, veniva inoltre disposta la condanna in solido delle Amministrazioni resistenti al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.000,00 per onorario, oltre rimborso C.U., spese generali e IVA come per legge. Tanto premesso, lamenta il ricorrente che ad oggi, nonostante la predetta sentenza sia stata notificata in data 27.11.2020 alle


Amministrazioni resistenti e nonostante l'appello cautelare proposto dalla Difesa erariale sia stato rigettato con ordinanza del Consiglio di Stato n. 768 del 17.2.2021, il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, anche attraverso le sue articolazioni periferiche, non si siano conformate alla sentenza de qua agitur. Pertanto, con il ricorso per ottemperanza all'esame, il Brig. -OMISSIS- ha chiesto che sia ordinato alle intimate Amministrazioni di dare esatta ottemperanza alla prefata sentenza del T.A.R. Lecce n. 1303/2020, provvedendo in particolare: a) alla sua riassegnazione al precedente incarico di Capo equipaggio presso il Comando Compagnia Carabinieri di XXXXXXXXXXXXX - N.O.R. Sezione Radiomobile, con effetto immediato; b) al pagamento delle spese legali liquidate in suo favore. Il ricorrente ha pure chiesto che sia fissato un termine per provvedere e che sia nominato un commissario ad acta, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre IVA e CPA. Il Ministero della Difesa si è costituito con atto del 22 aprile 2021. L'Amministrazione ha depositato in data 8 ottobre 2021 il provvedimento con cui si è conformata alla statuizione annullatoria di cui alla sentenza ottemperanda. In pari data il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso in ottemperanza per la parte in cui la sentenza n. 1303 del 14.11.2020 dispone la condanna della P.A. al pagamento delle spese legali, liquidate nella somma di € 2.000,00 per onorario, oltre rimborso C.U., spese generali e IVA come per legge All'udienza in camera di consiglio del 13 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione. Si deve anzitutto prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso quanto alla richiesta di ripristino della situazione quo ante per effetto della statuizione di annullamento del provvedimento di "trasferimento d'autorità", di cui alla sentenza n. 1303/2020, essendosi l'Amministrazione conformata, per tale aspetto, al dictum giudiziale. Ciò posto, reputa il Collegio che non possa trovare accoglimento la domanda di esecuzione del capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite a favore del ricorrente, giacché in atti non risulta eseguita la notifica in forma esecutiva del titolo giudiziale nella sede reale dell'Amministrazione ex art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30


(notifica dal cui perfezionamento decorre il termine dilatorio di 120 giorni per eseguire il pagamento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, cit.). Per quanto innanzi, il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto. Considerata la vicenda nel suo complesso, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati: Antonella Mangia, Presidente Andrea Vitucci, Referendario Nino Dello Preite, Referendario, Estensore


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