Corte dei Conti 2022-Pensioni indirette o di reversibilità Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz.,

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Corte dei Conti 2022-Pensioni indirette o di reversibilità Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 30/03/2022) 06-04-2022, n. 304

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE MONOCRATICO cons. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico di ottemperanza iscritto al n. (...) del registro di segreteria, promosso con ricorso depositato il 19 maggio 2021 ad istanza dei sigg.: omissis CONTRO Il FONDO P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nasca Filippo, ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, nella qualità di direttore generale pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo viale Regione Siciliana 2246 (indirizzo di posta elettronica certificata fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it); PER L'OTTEMPERANZA alla sentenza n. 427/2017 depositata il 05.07.2019 e passata in giudicato. Visti gli art. 217 e 218 del codice di giustizia contabile; Premesso che, giusto quanto disposto dall'art. 16, c. 7, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15 ("I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022"), la trattazione del presente giudizio avviene con le modalità di cui all'art. 85, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020, modificata dal D.L. n. 28 del 2020, e s.m.i.; In data 30 marzo 2022, secondo quanto disposto dalla richiamata disposizione le causa è passata in decisione; Considerato in Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con il ricorso depositato in segreteria il 19 maggio 2021 i ricorrenti, lamentando che il Fondo P.S. non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza emessa da questa Sezione giurisdizionale n. 427/2017 del 5 luglio 2017, ne chiedevano l'ottemperanza. Il ricorso era preceduto da atto di diffida e messa in mora notificato al Fondo P.S. tramite pec il 27 febbraio 2020; 2. Con atto di costituzione, depositato in data 19 novembre 2021, il Fondo P.S. comunicava di non avere ancora ottemperato in ragione di difficoltà operative interne, adducendo altresì che gli atti amministrativi da compiere presuppongono una disamina del fascicolo del coniuge della sig.ra omissis, ovvero del sig. omissis il quale è deceduto nell'anno 1995 e che vi erano stati problemi nel rinvenimento del fascicolo personale dello stesso; al contempo, chiedeva, fissarsi una nuova udienza al fine di consentire agli uffici


del Fondo di porre in essere tutti gli atti amministrativi e contabili per l' esecuzione integrale della sentenza n. 427/2017 e di esibirne in giudizio la relativa prova. 3. Parte ricorrente, con note di trattazione scritte del 24 novembre 2021 non si opponeva alla richiesta di rinvio per consentire al Fondo la sollecita esecuzione della sentenza e il deposito della relativa prova in giudizio. 4. Alla data del 1 dicembre 2021 la causa veniva trattenuta in decisione senza discussione orale a norma dell'art. 85, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020, modificata dal D.L. n. 28 del 2020, e s.m.i. All'esito della camera di consiglio, il Giudice monocratico, considerato che il Fondo P. non contestava la fondatezza della pretesa del ricorrente e chiedeva un breve rinvio per adempiere spontaneamente alla sentenza, e che la difesa non si opponeva a un breve rinvio per consentire la sollecita soddisfazione della pretesa, disponeva con ordinanza di rinviare la causa all'udienza del 30 marzo 2022, con termine fino a venti giorni prima dell'udienza per produrre atti e documenti. 5. Con memoria depositata il 9 marzo 2022, il Fondo P. deduceva, allegando la relativa documentazione, che con D.D.S. N. 571 del 24.2.2022 era stato rideterminato il trattamento pensionistico diretto di cui era titolare il sig. omissis e, quindi, quello di reversibilità di cui era titolare la sig.ra omissis, come conseguenza dell'attribuzione sulla pensione diretta del beneficio economico di cui all'art. 12 della L.R. n. 11 del 1988, richiamando altresì l'art. 81 della L.R. n. 41 del 1985 circa l'estensione automatica di detto incremento che viene via via assorbito dai successivi aumenti contrattuali applicati alla pensione diretta del sig. V.; incremento definitivamente assorbito con l'aumento contrattuale del 1.1.1987. Aggiungeva che i benefici economici non possono essere liquidati per effetto della prescrizione, dichiarata in sentenza, dei ratei antecedenti il quinquennio che precede il 19.05.2015. Pertanto, deduceva di avere dato integrale esecuzione alla sentenza e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio. 6. Con note di trattazione scritta depositate il 15 marzo 2022, parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, alla luce degli atti prodotti dal Fondo P., e insisteva per la condanna alle spese di lite, considerato che l'ottemperanza è avvenuta nel 2022, rispetto a una sentenza del 2017, e solo successivamente alla notifica del ricorso di ottemperanza. 7. Tanto premesso, si rileva che, alla luce della documentazione da ultimo prodotta dal Fondo P., la sentenza per cui è causa è stata ottemperata, come confermato dalla stessa parte ricorrente, attraverso la rideterminazione della P. della dante causa dei ricorrenti. Non resta pertanto che prendere atto dell'intervenuta ottemperanza ad opera del Fondo P. e, conseguentemente, come concordemente chiesto dalle parti, dichiarare cessata la materia del contendere. L'avvenuta ottemperanza implica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che richiede che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Pertanto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Nel caso in esame l'avvenuta esecuzione della sentenza ha integralmente soddisfatto i diritti della parte ricorrente. 8. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che l'adempimento della sentenza è avvenuto dopo l'introduzione del ricorso e a notevole distanza di tempo dalla pronuncia giudiziale, il Fondo P. deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate come in dispositivo. P.Q.M.


La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Fondo P.S. alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte liquidate in Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), oltre spese generali, Iva e c.p.a ove dovute, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. Così deciso, nella camera di consiglio del 30 marzo 2022. Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2022.


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