Tar 2021- trasferimento d'ufficio del personale di Polizia dello Stato per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 55, c.c.. 4 e 5, del D.P.R. n. 335 del 1982. T.A.R. ................ Perugia Sez. I, Sent., (ud. 12/10/2021) 12-112021, n. 842 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' ................ (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 655 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ................ ................ e ................ ................, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Piazza della ................ n. ., e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è ex lege domiciliato, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione cautelare, - del decreto emesso dal Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza in data -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il trasferimento ad -OMISSIS- del ricorrente per motivi di incompatibilità ambientale; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal sig. OMISSIS- il 1.07.2021: - del Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, con cui è stato
confermato il trasferimento ad -OMISSIS- del ricorrente per motivi di incompatibilità ambientale; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. - Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, prima del trasferimento disposto con il provvedimento impugnato era in servizio presso la Sottosezione della Polizia stradale di -OMISSIS-. Riferisce di essere unico riferimento per la madre e la nonna, affette da gravi patologie ed invalidità certificate ai sensi della L. n. 104 del 1992 e residenti nella provincia di -OMISSIS-, rispettivamente ad OMISSIS- e a -OMISSIS-, e che la sua assegnazione a -OMISSISnel 2018 fu motivato proprio dalla necessità di provvedere alla loro assistenza. 2. - Con nota riservata del -OMISSIS-, il dirigente del Compartimento di Polizia stradale per il ................ e l'................ proponeva alle competenti strutture del Ministero dell'Interno il trasferimento d'ufficio del sig. -OMISSIS-, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, presso un reparto diverso dalla Polizia stradale ubicato fuori dalle Regioni ................ ed ................. La proposta era motivata dalla pendenza di un procedimento penale per truffa aggravata e peculato nei confronti del sig. OMISSIS- e del suo collega -OMISSIS- per fatti desunti da intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un procedimento riguardante altri soggetti. In sintesi, secondo quanto si legge nella nota riservata, il sig. OMISSIS-, di ritorno da -OMISSIS- a bordo di un'autovettura appena acquistata, avrebbe chiesto ed ottenuto dal collega OMISSIS- di recarsi con la vettura di servizio presso il casello autostradale di -OMISSIS- e ritirare il biglietto di entrata in autostrada, che sarebbe poi stato consegnato presso la stazione di servizio di -OMISSIS- ................ al sig. -OMISSIS- e avrebbe consentito a quest'ultimo di pagare il pedaggio per la sola tratta -
OMISSIS- - -OMISSIS- (pari a € 1,80), anziché quello dovuto per la tratta -OMISSIS- - -OMISSIS- (pari a € 43,30). Nella nota viene rilevata la sussistenza di "un pregiudizio grave ed irreparabile in danno dell'Amministrazione derivante proprio dai reati e comportamenti posti in essere dai predetti dipendenti che, nel più completo spregio della qualifica posseduta, sono andati nel senso opposto a quelli voluti dalle norme e regolamenti che sono tenuti a rispettare e a far rispettare (…). Nel contesto così lumeggiato, infatti, i tratti che caratterizzano i comportamenti illeciti sinora evidenziati, rilevano mancanza dell'onore e del senso morale, ponendosi in grave contrasto con i doveri di fedeltà dei pubblici ufficiali tale da costituire nocumento al prestigio dell'Istituzione che essi rappresentano". Inoltre, viene rilevato come la gravità del comportamento dei due dipendenti "abbia compromesso i sentimenti di stima e fiducia che necessariamente devono permeare i rapporti in................ all'ufficio e quelli con il contesto sociale in cui i dipendenti sono chiamati ad operare". Pertanto, con la nota riservata adesso in esame, "si ritiene indispensabile, anche per tutelare il restante personale dipendente, di allontanarli da quel contesto affinché sia chiara, da subito, la volontà collaborativa di questa Amministrazione verso la predetta Procura ed affinché possa essere dissipato ogni dubbio circa l'integrità dell'Istituzione in ambito locale". 3. - Ricevuta il -OMISSIS- la notifica della suddetta nota riservata, in data -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- inoltrava alla Direzione centrale delle Risorse umane le proprie memorie difensive, con le quali, pur condividendo "pienamente" l'opportunità del trasferimento ad altro ufficio, chiedeva che, viste le necessità di assistenza della madre e della nonna non autosufficienti e di accudimento del figlio minore, fosse considerata quale destinazione una delle altre sedi presenti nella città di -OMISSIS- o, in alternativa, una delle sedi presenti a OMISSIS- o a-OMISSIS-. 4. - Il dirigente del Compartimento della Polizia stradale formulava in data -OMISSIS-le sue controdeduzioni, con le quali rilevava: - che l'autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ................ all'utilizzo degli atti indispensabili alle iniziative di competenza dell'Amministrazione era intervenuta solo il
15.07.2020, per cui la proposta di trasferimento del -OMISSIS- era da ritenersi tempestiva; - la società ................ era da ritenersi senz'altro a conoscenza dei fatti, avendo messo a disposizione i propri sistemi informativi per gli accertamenti relativi ai transiti ai caselli autostradali, mentre la mancata proposizione di querela era priva di rilevanza, trattandosi di fattispecie delittuose perseguibili d'ufficio; - lo stesso interessato aveva condiviso l'opportunità del trasferimento; - non poteva essere sottovalutata la contraddizione tra la permanenza dell'interessato in un reparto autostradale, sottoposto alla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione e la società ................, soggetto passivo delle condotte ipotizzate a carico del -OMISSIS-, e l'esigenza di assicurare sereni rapporti di collaborazione con la stessa società concessionaria. 5. - Con decreto del -OMISSIS-, il Capo della Polizia, ritenuto di non poter assegnare l'interessato presso la sede di-OMISSIS- perché eccessivamente vicina al luogo degli eventi, né a quella di OMISSIS-, in quanto ricadente nell'ambito territoriale di competenza del Compartimento Polizia stradale per il ................ e ................ e dunque non idonea a soddisfare le ragioni di opportunità poste alla base della proposta di trasferimento, disponeva il trasferimento del sig. -OMISSIS- presso la Questura di -OMISSIS-. 6. - Con ricorso del 16.12.2020, notificato in pari data e depositato il 22.12.2020, il sig. -OMISSIS- ha impugnato davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento da ultimo citato e ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi: I. vio................ne dell'art. 55, c.c.. 4 e 5, del D.P.R. n. 335 del 1982, dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: il provvedimento sarebbe illegittimo perché emesso in assenza dei presupposti ai quali l'art. 55, c.c.. 4 e 5, del D.P.R. n. 335 del 1982 subordina la possibilità di disporre il trasferimento d'ufficio del personale della Polizia di Stato; II. vio................ne dell'art. 55, c. 3, del D.P.R. n. 335 del 1982 e della L. n. 104 del 1992 ed eccesso di potere sotto diversi profili: il provvedimento non si farebbe carico di ponderare l'interesse dell'Amministrazione al trasferimento per incompatibilità ambientale con i particolari interessi familiari del ricorrente;
III. vio................ne dell'art. 55, c.c.. 4 e 5 del D.P.R. n. 335 del 1982 ed eccesso di potere sotto diversi profili: secondo il ricorrente, le esigenze perseguite con il provvedimento ben avrebbero potuto essere soddisfatte mediante il trasferimento presso la sede di OMISSIS- o, comunque, presso una sede più vicina a quella di residenza 7. - L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. 8. - Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto l'istanza cautelare ai limitati fini del riesame della possibilità di perseguire utilmente anche l'interesse dell'Amministrazione attraverso il trasferimento del ricorrente nella più vicina sede di-OMISSIS-, richiesta dal ricorrente e situata in Regione diversa da quelle precluse dal provvedimento. L'appello avverso la citata ordinanza è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza del -OMISSIS-, "avendo il giudice di primo grado imposto semplicemente l'adozione di un provvedimento di riesame, ad esito libero, di per sé inidoneo a vulnerare le esigenze di efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa invocate in appello". 9. - Con decreto del -OMISSIS-, in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa da questo Tribunale, il Capo della Polizia dava atto che per i fatti sopra indicati era stata formulata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei due dipendenti per i delitti di truffa aggravata e peculato in concorso e, considerato che "la vicenda, ampiamente nota all'interno ed all'esterno dell'ambito lavorativo, ha determinato grave nocumento all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione, facendo venir meno quell'indispensabile fiducia di cui deve sempre godere ogni appartenente alla Polizia di Stato nell'ambito in cui opera, stante la peculiarità delle funzioni svolte" e ritenuto che "pertanto, l'assegnazione del OMISSIS- presso la sede di--OMISSIS- non rimuoverebbe l'incompatibilità sorta a suo carico, poiché non può escludersi che la vicenda sia nota anche in quell'ambito territoriale, stante l'eccessiva vicinanza al luogo degli eventi (50 km circa)", confermava il trasferimento del ricorrente presso la Questura di -OMISSIS-, "in quanto sede idonea a rimuovere la pregiudizievole situazione venutasi a determinare e, nel contempo, a soddisfare le esigenze dello stesso, attesi la non eccessiva distanza dal luogo di residenza
e i buoni collegamenti, che gli consentono di raggiungere il posto di lavoro giornalmente". 10. - Il ricorrente, ritenendo che il provvedimento da ultimo citato costituisse inesatto adempimento della misura cautelare, ha formulato istanza ex art. 59 cod. proc. amm. affinché questo Tribunale ordinasse al Ministero dell'Interno di emettere il provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede diOMISSIS-. 11. - Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto insussistente l'ipotizzata elusione o vio................ne dell'ordinanza cautelare ed ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 59 cod. proc. amm. 12. - Con motivi aggiunti del 24.06.2021, notificati in pari data e depositati il 1.07.2021, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, deducendone l'illegittimità per gli stessi motivi già formulati in re................ne al decreto del -OMISSIS- e, inoltre, per il seguente: IV. difetto dei presupposti, carenza di motivazione, eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, omesso esame della possibilità di trasferire il ricorrente presso la sede di-OMISSIS-: secondo il ricorrente, la conferma della sede di -OMISSIS- quale destinazione del sig. -OMISSIS- sarebbe basata su una motivazione solo apparente, risolvendosi nella mera riproposizione del decreto di trasferimento dell'ottobre 2020, senza alcun effettivo riesame dello stesso. 13. - In vista della discussione del ricorso, le parti hanno depositato memorie. 14. - All'udienza del 12 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 15. - Con il primo mezzo di gravame, il ricorrente deduce che il suo trasferimento d'ufficio sarebbe stato deciso in difetto dei presupposti previsti dall'art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982, il trasferimento d'ufficio del personale della Polizia di Stato ad altra sede può essere disposto, anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione
oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. Secondo la giurisprudenza, in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 5, c. 4, D.P.R. n. 335 del 1982, l'amministrazione è dotata di poteri ampiamente discrezionali, sicché sul piano motivazionale è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi chiari e logici, suscettibili di rendere la figura dell'agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell'amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto. Inoltre, il trasferimento per incompatibilità non ha carattere sanzionatorio né natura disciplinare, essendo soltanto subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti, che possa far ritenere l'ulteriore permanenza del dipendente nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio e per l'esigenza che l'appartenente ad un Corpo di Polizia sia ed appaia sempre e comunque al di sopra di sospetti ed equivoci (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. I, 23 febbraio 2017, n. 306; TAR ................, sez. I, 19 dicembre 2016, n. 761; TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 17 giugno 2019, n. 89). Il provvedimento impugnato dà conto, in maniera sintetica ma chiara, della vicenda fattuale sopra riferita, quale emersa dalle attività d'indagine svolta dall'Autorità giudiziaria, e della richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal Pubblico Ministero nei confronti del OMISSIS- e del collega coimputato, per i delitti di truffa aggravata e peculato in concorso e ne desume in maniera del tutto logica il pregiudizio determinato da tali fatti al prestigio ed all'immagine dell'Amministrazione. La circostanza che i fatti in questione non abbiano avuto eco nei mezzi di informazione non appare decisiva. Per un verso, infatti, appare del tutto verosimile che la notizia degli stessi fatti si sia diffusa nell'ambiente di lavoro del ricorrente, creando così situazioni di disagio, sia dell'interessato che dei colleghi, e compromettendo la funzionalità dell'ufficio. Per altro verso, delle specifiche circostanze oggetto delle indagini penali e dell'esistenza stessa del procedimento penale deve ritenersi che sia senz'altro venuta a conoscenza la società concessionaria della gestione della rete autostradale (................ S.p.A.), e cioè il soggetto passivo delle condotte ipotizzate, la quale ha dovuto mettere a disposizione delle
autorità inquirenti i propri terminali e sistemi informatici per lo svolgimento degli accertamenti sui transiti ai caselli autostradali. Quest'ultima considerazione assume significativo rilievo, giacché, come anche sottolineato dagli organi dell'Amministrazione nelle controdeduzioni alle memorie prodotte nel procedimento dal sig. OMISSIS-, l'Amministrazione ha dovuto tener conto anche del nocumento che la permanenza del sig. -OMISSIS- nella sede di servizio avrebbe potuto arrecare al sereno svolgimento dei rapporti di collaborazione istituzionale tra il Compartimento della Polizia stradale e la concessionaria della rete autostradale, oltre che al prestigio dell'Istituto presso la stessa società concessionaria. Né assume rilievo il fatto che la società concessionaria non abbia proposto querela per gli stessi fatti, trattandosi di delitti perseguibili d'ufficio. Del resto, non è senza rilievo ai fini della valutazione dell'opportunità del trasferimento, il fatto che lo stesso sig. OMISSIS-, nelle proprie osservazioni del -OMISSIS-, abbia "condiviso pienamente, la scelta di essere spostato ad altro ufficio", salvo poi concentrare la propria attenzione sulla individuazione della sede di nuova assegnazione. 16. - Con il secondo e con il terzo motivo di ricorso, il sig. OMISSIS- contesta la scelta di -OMISSIS- quale nuova sede di assegnazione a seguito del trasferimento disposto dall'Amministrazione resistente in quanto, da un lato, non sarebbero state adeguatamente valutate le particolari esigenze familiari del ricorrente e, dall'altro lato, l'interesse perseguito dall'Amministrazione ben avrebbe potuto essere soddisfatto disponendo il trasferimento presso la sede di -OMISSIS- o, comunque, presso una sede più vicina a quella di residenza. Con i motivi aggiunti, poi, il ricorrente deduce che il decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, adottato in ottemperanza dell'ordinanza cautelare n. -OMISSIS- di questo Tribunale, si sarebbe limitato a confermare il trasferimento disposto -OMISSIS-, senza alcun riesame dello stesso e fornendo una motivazione solo apparente. Il collegio non condivide le doglianze sopra sintetizzate. Con l'ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale Amministrativo Regionale aveva accolto l'istanza cautelare ai limitati fini del riesame della possibilità di perseguire utilmente anche l'interesse
dell'Amministrazione attraverso il trasferimento del ricorrente nella più vicina sede di-OMISSIS-. L'Amministrazione ha esaminato tale possibilità e, con il decreto del -OMISSIS-, l'ha ritenuta non percorribile, in quanto l'assegnazione del ricorrente alla sede di-OMISSIS- "non rimuoverebbe l'incompatibilità sorta a suo carico, poiché non può escludersi che la vicenda sia nota anche in quell'ambito territoriale, stante l'eccessiva vicinanza al luogo degli eventi (50 km circa)". Orbene, la giurisprudenza ha ritenuto, in termini generali, che, "nell'adottare il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti di appartenente alla Polizia di Stato, l'amministrazione non è tenuta ad operare espressamente alcuna considerazione comparativa in merito alle carenze organizzative degli uffici derivanti dal trasferimento - tant'è che i trasferimenti, ai sensi dell'art. 55, comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, possono essere disposti anche in soprannumero - né ad esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente" (Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 507). Peraltro, "il legittimo interesse del dipendente che assiste un familiare disabile a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, a norma dell'art. 33, comma 5 della L. n. 104 del 1992 , recede solo di fronte a quello, espresso dall'Amministrazione, alla salvaguardia del suo prestigio ed alla rimozione di conseguenze per essa pregiudizievoli, createsi proprio in tale sede e nocive al sereno svolgimento del servizio, che si estrinseca nel trasferimento per incompatibilità ambientale, previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982" (così Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 333). Il provvedimento di cui si controverte ha preso in considerazione le esigenze familiari e personali del dipendente, unico referente di persone con grave disabilità e padre di figlio minorenne, e le ha ritenute, nella valutazione dei contrapposti interessi e coerentemente con la succitata giurisprudenza, recessive rispetto all'interesse pubblico, anche in considerazione del fatto che il dipendente interessato beneficia delle indennità previste dalla L. n. 86 del 2001, in quanto destinatario di un trasferimento d'autorità.
Peraltro, risulta dal provvedimento impugnato che le esigenze familiari del ricorrente non sono state del tutto sacrificate nella valutazione dell'Amministrazione, che ha individuato per la nuova assegnazione la sede di -OMISSIS- in quanto idonea a rimuovere la pregiudizievole situazione di incompatibilità ambientale e, nel contempo, a soddisfare le esigenze personali e familiari del dipendente, in considerazione della sua non eccessiva lontananza dal luogo di residenza e della qualità dei collegamenti, tali da consentire al medesimo di raggiungere giornalmente il posto di lavoro. 17. - Tutte le considerazioni che precedono inducono a ritenere che l'Amministrazione resistente ha fatto uso non irragionevole dei poteri discrezionali a sua disposizione in materia di trasferimento d'ufficio del personale di Polizia dello Stato per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 55, c.c.. 4 e 5, del D.P.R. n. 335 del 1982. Il ricorso ed i motivi aggiunti del sig. -OMISSIS- devono dunque essere respinti. 18. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'................ (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone coinvolte nella vicenda che ha originato il presente giudizio. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Davide De Grazia, Referendario, Estensore