Consiglio di Stato 2021-provvedimento adottato dal Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela della Sa

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adottato dal Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela della Salute – NAS di ...... con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del “rimprovero”. Consiglio di Stato 2021-provvedimento

Numero 00914/2021 e data 19/05/2021 Spedizione

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 12 maggio 2021

NUMERO AFFARE 00392/2021

OGGETTO: Ministero della difesa - Direzione Generale del personale militare. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione cautelare, proposto dal Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- -OMISSIS- avverso il provvedimento n. 121/4, in data 11 settembre 2017, notificato il 14 settembre 2017, adottato dal Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela della Salute – NAS di ...... con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del “rimprovero”. LA SEZIONE


Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 10 aprile 2018; Vista la relazione in data 2/02/2021, trasmessa con la nota in data 17.3.21 con la quale il Ministero della difesa-Direzione generale del personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Vista la memoria di replica del ricorrente in data 9/03/2021; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro; Premesso: Il Maresciallo Maggiore in s.p. -OMISSIS- -OMISSIS-, effettivo al N.A.S. Carabinieri di ......, propone ricorso straordinario per l’annullamento della sanzione disciplinare di corpo “rimprovero”, inflitta dal Comandante del N.A.S. Carabinieri di ...... per la violazione degli artt. 713 e 732, commi 1, 2, 3 e 5 lettera "a" del Testo Unico delle Disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, con la seguente motivazione: "Nella sentenza del GIP del Tribunale di ......, datata 29 settembre 2016, relativa al procedimento penale nr. 20584/15, il comportamento tenuto dalla ......., Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri con notevole anzianità di servizio, veniva pesantemente stigmatizzato dal Giudice, che esprimeva pesanti giudizi poco lusinghieri sulla Sua condotta tenuta nelle fasi processuali di un contenzioso occorso tra la ...... e dirigenti dell'......". Avverso tale sanzione l’interessato ha presentato ricorso gerarchico, chiarendo il contesto giudiziario da cui è scaturita la decisione del giudice su cui è basata la contestazione disciplinare. Il ricorso gerarchico è stato rigettato con il provvedimento n. 320/5 del 12 dicembre 2017, notificato all’interessato il 13 dicembre 2017, che viene avversato con il presente ricorso straordinario, con il quale il militare


eccepisce che “la sanzione disciplinare non è stata comminata nel merito dei contenuti del decreto emesso dall'Autorità Giudiziaria, bensì in ordine ad uno "stato d'animo", ovvero il rammarico/dispiacere espresso dal difensore di fiducia secondo la sua "ars oratoria" e attribuito al OMISSIS-, precisando che il ricorrente non ha mai tenuto una condotta sanzionabile con rimprovero e non risulta abbia mai esternato affermazioni o manifestato atteggiamenti reprensibili sotto il profilo disciplinare e che “ha solamente esercitato un diritto-dovere di denuncia, assistito e rappresentato dal legale di fiducia”. L’Amministrazione, nel confermare la legittimità dell’atto impugnato, riferisce che: - il provvedimento giudiziario scaturiva dal procedimento penale n. 20584/15, relativo alle reciproche querele sporte dal Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- -OMISSIS-, in servizio presso il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) dei Carabinieri, e l’...... ...... (...... ......); - l’azienda contestava al Sottufficiale il mancato possesso dei requisiti per la permanenza del diritto all’uso dell’appartamento, mentre il militare lamentava il fatto che il controllo fosse stato eseguito in quanto appartenente alle forze dell’ordine. Il Giudice, tuttavia, pur archiviando, ha stigmatizzato il comportamento del ricorrente evidenziando come vi fossero gravi indizi a suo carico in ordine ai reati di “truffa” e “falso” ipotizzati, che tuttavia non erano sostenibili in giudizio. L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato. Osserva che il sindacato chiesto dal ricorrente implica un’indagine sui vizi di merito e, quindi, è sottratto a una decisione in sede di ricorso straordinario che deve fondarsi esclusivamente su motivi di legittimità relativi al provvedimento impugnato e che è demandato alle autorità preposte al procedimento disciplinare il


compito di effettuare una autonoma ricostruzione dei fatti ed è ad esse riservata l’autonoma valutazione circa l’attendibilità e l’esaustività delle prove acquisite nel corso della fase istruttoria; puntualizza, altresì, che il provvedimento sanzionatorio risulta immune da evidenti sintomi di abnormità e, pertanto, non può dirsi violato il canone della proporzionalità dell’azione amministrativa né, secondo la definizione del Consiglio di Stato, il cosiddetto “gradualismo sanzionatorio”. Il ricorrente presenta le proprie controdeduzioni, ribadendo la illegittimità del provvedimento sanzionatorio, illustrando la "complessa" vicenda che lo ha riguardato. Considerato: Il ricorso non esplicita le norme che si ritengono violate; tuttavia dalla esposizione appare che l’interessato contesti la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti. Al riguardo, occorre premettere che in materia di sindacabilità della sanzione disciplinare in sede di ricorso straordinario si è più volte pronunciato

questo

Consiglio

di

Stato

esprimendo

principi

giurisprudenziali ormai ampiamente consolidati, secondo cui nei confronti dei pubblici dipendenti l’amministrazione, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati, è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati, circa il convincimento della gravità delle infrazioni e sulla conseguente sanzione da infliggere. A ciò consegue che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo quest’ultimo

sostituire

le

proprie

valutazioni

a

quelle

dell’Amministrazione, salvo che dette valutazioni non siano inficiate da travisamento dei fatti o che il convincimento dell’Amministrazione medesima non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente


ovvero sia viziato da palese irrazionalità (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1013/2020; n. 5451/2018; n. 1858/2017; n. 2791/2015; Sez. I, n. 1878/2020; n. 959/2020; n. 862/2020). In altri termini, pur dovendosi riconoscere che la sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, deve a contrariis ritenersi che i relativi provvedimenti siano astrattamente sindacabili da parte del giudice della legittimità nelle ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, il travisamento dei fatti e, per l’appunto, l’evidente sproporzionalità (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. I, n. 222/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata). Entrando nel merito della questione in esame, si osserva che il provvedimento sanzionatorio appare compiutamente motivato, laddove precisa che “le pesanti frasi scritte da un Magistrato della Repubblica Italiana, nei confronti di un Maresciallo dei Carabinieri che ha valutato gli atti del predetto processo penale, testimoniano profili di censura disciplinare che non possono non costituire violazioni del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare, in particolare dei seguenti articoli: · art. 713 (doveri attinenti al grado) ed allo status di appartenenza alle Forze armate per aver tenuto un comportamento lesivo del prestigio dell'istituzione di appartenenza; · art. 732 (contegno del militare) commi 1, 2, 3 e 5 lett. "a" per non aver tenuto una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze annate; non aver improntato il proprio agire al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza; non essersi astenuto dal compiere azioni non confacenti alla dignità ed al decoro; non aver mantenuto, nella vita privata, una condotta seria e decorosa”.


Lo stesso provvedimento riporta, come segue, ampi stralci delle considerazioni del GIP in sentenza: “Nei periodi successivi all'assegnazione e il mantenimento di un immobile nel comune di Gorgonzola (MI), concesso dall'...... alla ......., nascevano dei dissidi che sfociavano nel procedimento penale nr. 20584/15; processo, poi, archiviato dal G.I.P. del Tribunale di ...... con sentenza nella quale il giudice scrive testualmente: ". . . si comprende agevolmente che tanto il P.M. quanto il GIP serbavano consistenti dubbi in ordine all'effettiva non convivenza presso l’ alloggio ...... tra marito (con figlio in tenerissima età) e la moglie…” e il GIP, pur accogliendo la richiesta del P.M. si spinge ad affermare che sussistevano "gravi indizi in ordine alla commissione da parte del -OMISSIS- dei delitti di "truffa" e di "falso". ….. “l'archiviazione è stata dunque pronunciata, in virtù dell ‘art 125 disp, att c.p.p. sulla base di una prognosi di non adeguata sostenibilità in giudizio dell'azione penale, fondata essenzialmente sulla circostanza per cui l'unica fonte in grado di confermare o smentire il dato della convivenza, oggetto della dichiarazione asseritamene mendace - era rappresentata dalla moglie di -OMISSIS- la quale già in fase di indagini aveva inteso avv......si della facoltà di silenzio riconosciutale dalla legge" .Sempre il magistrato continuava aggiungendo: E.’ dunque evidente che analoghi dubbi in merito alla veridicità di quanto autocertificato da -OMISSIS- potevano ragionevolmente essere sorti presso ...... i cui dirigenti . . . omissis . . . non potevano avere la certezza della sua assoluta innocenza, che del resto non è stata raggiunta neppure dall’A.G. Lo stesso G.I.P. si spingeva ben oltre, ponendosi un dubbio: ". non vede alcun motivo in base al quale i vertici di ......, ovvero i responsabili dell'ufficio legale avrebbero dovuto, come sostenuto dal difensore del -OMISSIS-, avere una particolare volontà persecutoria nei confronti dello stesso, tanto da proporre l'opposizione all'archiviazione del procedimento per falso e truffa a suo carico . . ." ..“Su diverso piano si pone


il rammarico del -OMISSIS-, appartenente alla Polizia di Stato (un mero errore nell'indicare il corpo di appartenenza del militare) che è dispiaciuto di essere stato indagato in un procedimento penale per falso e truffa. Lungi dall'essere rammaricato, l'uomo dovrebbe essere lieto che, nonostante i gravi indizi rilevati a suo carico, nonostante l'opposizione all'archiviazione, il procedimento si sia definito con un 'archiviazione". E’ di tutta evidenza che il comportamento del militare, per come stigmatizzato dal giudice, non può non rilevare per l’Amministrazione di appartenenza non foss’altro perché, nei controversi rapporti con l’......, il ricorrente contesta un procedimento amministrativo in cui è parte interessata a mantenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica proprio in quanto appartenente all’Arma dei Carabinieri. Quindi, ferma l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate, non è né illogica, né irragionevole la scelta di irrogare la sanzione del “rimprovero” per un comportamento meritevole di un negativo apprezzamento da parte dell’Arma perché in violazione dell’obbligo di tenere una condotta che comunque non leda il prestigio delle Forze Armate. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.


L'ESTENSORE Antonella De Miro

IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO Maria Grazia Salamone In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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