Tar 2021-’ istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre copia di documenti da cui dovrebbero risultare i seguenti dati: "nome cognome e grado dell'Ufficiale Medico dei Carabinieri in divisa’ T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., (ud. 22/09/2021) 03-11-2021, n. 996 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 423 del 2021, proposto da -Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via dell'Arsenale, 21; nei confronti -Tizio-, non costituito in giudizio; per l'annullamento - della pronuncia della Commissione di accesso agli atti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri DICAxxxxxxxxxxxxx P4.8.1.8.3 del 01.04.2021, comunicata il 02.04.2021; - conseguentemente, del provvedimento di diniego del 05.02.2021, prot. n. (...)/POLIAMBTO/10.3.4.2/00.05, del Poliambulatorio "A. Riberi" di Torino; - ove occorra, della nota del Poliambulatorio "A. Riberi" di Torino M D E26292 REG2021 0004098 del 05.03.2021; - e, per l'effetto, per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti già richiesti con istanza del 19.12.2020: a) documentazione relativa all'accertamento sanitario definitivo presso la C.M.O. di Torino nel
2009, svoltasi in data xxxxxxxxxxxxx, verbalizzata in data 22.06.2009; b) contezza documentale relativamente alla composizione complessiva di tutte le commissioni mediche (ordinarie, straordinarie, temporanee, permanenti) deputate a svolgere gli accertamenti medico-legali per le Forze Armate dell'area territoriale del Piemonte nelle giornate del xxxxxxxxxxxxx e del 22.06.2009; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Savio Picone; Svolgimento del processo - Motivi della decisione Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 74 e 116 cod. proc. amm.; Ritenuto di dover confermare la decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri DICAxxxxxxxxxxxxx P-4.8.1.8.3 del 01.04.2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del sig. -ricorrente-; Considerato che il ricorrente ha presentato il 19.11.2020 un'istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre copia di documenti da cui dovrebbero risultare i seguenti dati: "nome cognome e grado dell'Ufficiale Medico dei Carabinieri in divisa che ha partecipato il xxxxxxxxxxxxx ... il motivo per cui il T.C.S.- ... non ha sottoscritto il verbale ... il motivo per cui il verbale è stato invece sottoscritto da Ufficiali che non erano presenti al momento della visita ... atti relativi all'identità, al grado, ed all'Arma di appartenenza di ciascuno dei componenti della Commissione Ospedaliera 1 e di tutte le altre Commissioni mediche ..."; Considerato che l'Amministrazione ha respinto l'istanza, con il diniego qui impugnato, comunicando l'assenza della documentazione presso gli uffici; Rilevato, per completezza, che il ricorrente aveva già presentato molteplici richieste di accesso al Comando Militare della Regione Piemonte, tutte positivamente riscontrate (si vedano la relazioni depositate dall'Avvocatura dello Stato - doc. 2 e 12); Ritenuto che l'istanza presentata dal ricorrente ha ad oggetto generiche informazioni sulla vicenda amministrativa che lo ha riguardato anni addietro, anziché l'esibizione di documenti; Ritenuto che, secondo un risalente e pacifico orientamento della giurisprudenza, è inammissibile la domanda di accesso che non
riguarda atti specifici, ma mira ad acquisire notizie che presuppongono un'attività di elaborazione dati da parte dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, n. 555 del 2006); Ritenuto, alla luce dei precedenti intercorsi tra il ricorrente e l'Amministrazione, che neppure può apprezzarsi un interesse personale concreto ed attuale all'accesso; Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Savio Picone, Consigliere, Estensore Paola Malanetto, Consigliere