Circolazione stradale-sanzioni amministrative e depenalizzazione accertamento, opposizione e contest

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Circolazione stradale-sanzioni amministrative e depenalizzazione accertamento, opposizione e contestazione Tribunale Cosenza Sez. I, Sent., 10-11-2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2228 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, pendente TRA COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Scaglione, in virtù di procura in calce all'atto di appello; - appellante E


C.A. - appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di San Marco Argentano n. 89/2019. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 10.10.2018 S.L. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 56/2019, elevato dalla Polizia locale del Comune di San Marco Argentano in data 15.3.2019 e notificato in data 21.3.2019 per la violazione dell'art. 142, comma 8 del C. d. S. in quanto, in data 29.01.2019, circolava in via Madre Teresa di Calcutta, al KM 0,200 ad una velocità di 72 Km/h, superando di 17 Km/h il limite di 50 km/h vigente su quel tratto di strada. A fondamento dell'opposizione deduceva l'illegittimità del verbale in quanto l'apparecchio non era stato sottoposto a verifica periodica, nonché per violazione dell'art. 345 D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto la violazione non era stata immediatamente contestata e la rilevazione era stata eseguita da un apparecchio autovelox a cui non avevano costantemente assistito gli accertatori e, infine, per l'inesistenza dei cartelli stradali indicanti la presenza di un autovelox. Tanto premesso, chiedeva l'annullamento del verbale di accertamento della violazione e la declaratoria di nullità della sanzione amministrativa e della decurtazione dei punti della patente. Il Comune di San Marco Argentano si costituiva in giudizio e depositava deduzioni del Responsabile della Polizia Locale, contestando ogni assunto avversario e deducendo che l'apparecchio elettronico "Velomatic 512" era stato regolarmente sottoposto a verifica di funzionalità ed alla taratura presso un laboratorio di Arezzo che aveva rilasciato apposita certificazione n. (...) in data 21.9.2018; che i relativi dati di certificazione della taratura e dell'omologazione erano stati richiamati nel verbale; che nel verbale di accertamento era stato precisato che non era stata possibile la contestazione immediata in quanto l'accertamento della violazione era stato effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che consentivano la determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito del veicolo dinanzi alla strumentazione tecnica e che, peraltro, il veicolo oggetto di rilievo si trovava a distanza dal posto di accertamento; che era presente sul posto la segnaletica indicante il limite di velocità di 50 Km/h,


nonchè di preavviso della postazione di controllo; che l'apparecchiatura di controllo era gestita direttamente da personale del Comando di Polizia Locale e non era data in appalto a ditte private. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma del verbale impugnato. Con sentenza n. 89/2019 depositata l'11.11.2019 il Giudice di Pace di San Marco Argentano accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di accertamento della violazione, condannando il Comune resistente al pagamento delle spese di lite. Con ricorso depositato in data 13.7.2020, il Comune di San Marco Argentano proponeva appello avverso la sentenza predetta, chiedendone l'integrale riforma, ribadendo che il sistema di controllo della velocità tramite autovelox era segnalato con postazione fissa di cartelli di avvertimento e che la Polizia locale, nella circostanza concreta, aveva effettuato il controllo lì dove era posizionato il cartello, senza che fosse necessario un ulteriore cartello mobile; che le fotografie allegate nel fascicolo di primo grado dimostravano la presenza della segnaletica fissa e che alcuna Direttiva o Decreto ministeriale stabilivano la distanza minima che doveva intercorrere tra il cartello di avviso e la postazione di controllo. Nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, C.A. non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza cartolare del 10.11.2021, sulle conclusioni precisate mediante note scritte depositate dal procuratore di parte appellante, la causa veniva decisa come da sentenza di seguito motivata. L'appello proposto dal Comune di San Marco Argentano è fondato e deve essere accolto. Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto da C.A. in relazione al solo motivo concernente l'assenza di segnaletica idonea ad avvisare gli utenti circa la presenza del sistema di controllo elettronico della velocità, sul presupposto che il verbale di contestazione e la documentazione fotografica prodotta dal Comune di San Marco Argentano non consentissero di accertare il rispetto della distanza minima di 80 mt tra il cartello di avviso e la postazione di controllo, né di stabilire che il controllo elettronico della velocità su quel tratto di strada avvenisse in modo sistematico.


Orbene, il verbale di contestazione impugnato specifica la presenza del segnale di avviso, "posizionato con adeguato anticipo rispetto al punto di rilevamento della velocità, in modo da garantire il tempestivo avvistamento" e la documentazione fotografica allegata dal Comune e non contestata dal ricorrente nel giudizio di prime cure dimostra la presenza di un cartello, posizionato in modo fisso, che indica il sistema di controllo elettronico della velocità. In materia, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 30207 del 4.7.2019) ha precisato che "nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall'apposizione di cartelli mobili. La funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporaneo". Ciò posto, l'ente accertatore ha fornito la prova dell'esistenza di apposita segnaletica, di tipo fisso, indicante il sistema di controllo elettronico della velocità, posizionata con adeguato anticipo rispetto al punto di rilevamento, allegando, altresì, documentazione fotografica mai contestata dal ricorrente, sicchè sarebbe spettato a quest'ultimo fornire la prova contraria, mediante l'allegazione di circostanze concrete, della inadeguatezza di tale cartello. In mancanza di elementi probatori, deve ritenersi la piena legittimità della rilevazione elettronica della velocità e dell'accertamento della violazione amministrativa contestata al ricorrente-odierno appellato in forza del verbale oggetto di impugnazione. Quanto agli altri motivi di opposizione, già disattesi dal Giudice di prime cure, non è stato formulato appello incidentale. Per i motivi suesposti, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di San Marco Argentano ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di San Marco Argentano n. 89/2019, deve essere rigettata l'opposizione proposta dal ricorrente C.A. con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e deve essere confermato il verbale di accertamento della violazione del codice della strada n. 56/2019, elevato dalla Polizia locale del Comune di San Marco Argentano in data 15.3.2019 e notificato in data 21.3.2019. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell'appellato soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 (tabella


n. 1 e 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra Euro 0,01 ad Euro 1.100,01, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale del giudizio. P.Q.M. definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Comune di San Marco Argentano avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Marco Argentano n. 89/2019, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto dal Comune di San Marco Argentano e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di San Marco Argentano n. 89/2019, rigetta l'opposizione proposta dal ricorrente C.A. con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e conferma il verbale di accertamento della violazione del codice della strada n. 56/2019, elevato dalla Polizia locale del Comune di San Marco Argentano in data 15.3.2019 e notificato in data 21.3.2019; 2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore del Comune di San Marco Argentano, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 845,00, di cui Euro 140,00 per esborsi ed Euro 705,00 per compensi professionali (di cui Euro 265,00 per compensi del giudizio di primo grado ed Euro 440,00 per compensi del presente giudizio), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Cosenza, il 10 novembre 2021. Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2021.


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