Corte d'Appello 2021- Incidente stradale - Valutazione delle prove Corte d'Appello Genova Sez. II, Sent., 01/10/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Nelle persone dei consiglieri: Dott.ssa Carmela Alparone - Presidente Dott. Marcello Bruno - Consigliere Dott. Fabrizio Pelosi - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa tra: APPELLANTE CONTRO APPELLATO Svolgimento del processo - Motivi della decisione R.G. ha citato in giudizio G.I. spa, quale impresa designata per il fondo di G. vittime della strada per la Regione Liguria, innanzi al Tribunale di Genova, ed ha sostenuto: che il giorno 27 agosto 2011, intorno alle 14,10, stava salendo lungo via C. a G., alla guida del proprio motoveicolo Honda CBR tg. (...), in compagnia di altri amici motociclisti; che un'autovettura, Alfa Romeo 147, di colore scuro, non meglio identificata, che procedeva in discesa e, quindi, con direzione opposta alla sua, aveva invaso la sua corsia di marcia, urtandolo e facendolo cadere a terra; che il conducente del veicolo si era allontanato, senza che fosse possibile identificarne la targa; che, a causa della caduta, aveva riportato gravi lesioni. L'attore ha, quindi, chiesto di condannare G., quale fondo vittime della strada, a risarcirgli i danni subiti, patrimoniali e non. G. si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti. La c aus a è st a ta i str uit a c on l'a ssu nzi one di tes tim oni, p rov e documentali e ctu medico legale ed all'esito il Tribunale ha pronunciato la sentenza 577/19, con cui ha respinto le domande attoree ed ha condannato il predetto G. a rifondere alla controparte le spese di lite.
In motivazione, il Tribunale ha sostenuto che non c'era prova delle concrete modalità dell'incidente, dal momento che, dei testi ascoltati, nessuno, a parte T., aveva sostenuto di avere assistito all'incidente. Quest'ultimo, però, aveva reso, in udienza, dichiarazioni in contraddizione con quanto riferito dal medesimo alla Polizia Municipale il 12 settembre 2011. In tale occasione, il teste aveva riferito alla Polizia Municipale che, al momento dell'incidente, era dietro l'attore di circa 50/70 metri; di aver visto un'auto, di cui non ricordava il colore, scendere in direzione di marcia opposta a quella dell'attore e procedere al centro della carreggiata; che aveva poi visto l'attore a terra, ma di non avere percepito il momento della caduta dell'amico, in quanto la visuale era ostruita dall'auto. All'opposto, in udienza, il teste aveva sostenuto che la distanza che lo separava dall'amico era di circa una decina di metri; che l'auto procedeva "nella nostra corsia di marcia" (e non al centro della carreggiata, come sostenuto dinnanzi alla P.M.) e di avere visto la moto di G. sbandare e cadere dopo avere incrociato l'auto (mentre dinnanzi alla P.M. aveva sostenuto di avere visto l'amico quando era già a terra). Infine, il testimone aveva ricordato, solo davanti al Giudice, che l'auto in questione era di colore scuro, circostanza prima taciuta. Tali contraddizioni erano state giustificate dallo stesso teste in termini poco convincenti, a giudizio del Tribunale. Secondo la sentenza, il teste era stato ascoltato dalla Polizia Municipale in due diverse circostanze ed in entrambe le occasioni aveva dichiarato di non avere visto nulla, mentre solo davanti al Tribunale aveva ricordato particolari prima omessi. Infine, non sussistevano neppure i presupposti per ritenere la dinamica descritta dall'attore come non contestata, ex art. 115 c.p.c. R.G. ha impugnato la sentenza in questione e ne ha chiesto la riforma, con accoglimento della domanda di risarcimento proposta in primo grado. G. si è costituita in giudizio ed ha chiesto di dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, di respingere l'appello proposto. La causa, senza necessità di alcuna istruttoria, è stata presa in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 28 maggio del 2021. Con un unico articolato motivo, l'appellante ha contestato le conclusioni del Tribunale in ordine all'assenza di prova della dinamica dell'incidente e in ordine ad una presunta contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal teste T. in udienza e quanto riferito alla Polizia Municipale. Secondo l'appellante, il teste non era caduto in contraddizione innanzi al Giudice di primo grado con quanto riferito alla P.M., ma aveva solo chiarito alcuni aspetti della deposizione precedentemente resa: così, se
dinnanzi al Giudice di primo grado aveva indicato una distanza diversa da quella riferita nel verbale di P.M., ciò si spiegava con un errore di valutazione e, comunque, era la conseguenza del fatto che entrambi erano in sella alle loro moto, per cui la distanza era variabile a seconda delle velocità dei mezzi; il teste aveva assistito ai fatti di causa e, quando aveva sostenuto, davanti alla P.M., che la visuale era oscurata, aveva, in realtà, inteso sostenere solo che non aveva visto il momento finale della caduta. Inoltre, il Tribunale aveva sbagliato nel ritenere che il testimone fosse stato ascoltato 2 volte dalla Polizia Municipale, a cui aveva dichiarato in entrambe le occasioni di non avere visto l'incidente, in quanto, in realtà, questi era stato ascoltato solo una volta, il 12 settembre 2011. Inoltre, anche l'altro teste, M.T., che precedeva l'attore in occasione dell'incidente, aveva confermato la presenza del teste T. sul luogo dell'incidente e, pur non avendo visto il momento dell'impatto, aveva implicitamente confermato le sue dichiarazioni. Anche Testi aveva detto di avere incrociato un'auto di colore scuro che aveva tagliato la curva, invadendo la sua corsia di marcia, mentre stavano salendo lungo via Creto e che il mezzo in questione andava a forte velocità, al punto che aveva rischiato di travolgerlo. Secondo l'appellante, poi, la Polizia Municipale aveva riscontrato la rottura della leva della frizione del cambio, fatto compatibile con l'urto descritto dalla testimonianza del teste T. e non con la caduta, dal momento che questa si era verificata sul lato opposto. Il motivo di appello è infondato. Gli agenti di P.M. intervennero a distanza di circa 20 minuti dalla verificazione dell'incidente, quando, quindi, gli amici motociclisti erano ancora presenti e l'attore doveva ancora essere trasportato in ospedale, come riconosciuto dal teste T. e dal teste B., agente di Polizia verbalizzante. Ebbene, come riferito da quest'ultimo e come risulta dalla relazione di primo intervento, nessuno dei presenti fornì alcun vago elemento per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: "nessuno dei motociclisti presenti in loco riteneva di rilasciare dichiarazioni al momento". Si tratta di un comportamento inspiegabile, se si considera che, stando alla prospettazione attorea, questi erano a conoscenza (o, comunque, avevano il forte sospetto) che l'incidente, causa di gravi lesioni al loro amico, era stato determinato da un veicolo impazzito e fuggito e che aveva rischiato di travolgerli. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre chiunque a fornire immediatamente elementi per una pronta identificazione del mezzo investitore. Con il passare del tempo, poi, a differenza di quanto avviene normalmente, i testi hanno acquistato ricordi sempre più precisi, tanto che il teste T. ha ricordato, a distanza di 5 anni, la corretta distanza che lo separava dall'amico (10 metri), il colore del veicolo (scuro) e che lui
stesso aveva rischiato di essere investito dal veicolo che aveva causato l'incidente, così come, probabilmente, aveva fatto con l'attore, circostanza prima mai riferita. Altrettanto anomalo è il comportamento di Testi che ha ricordato il modello del veicolo (Alfa Romeo 147) solo 5 anni dopo l'incidente e davanti al Giudice, circostanza, questa, in precedenza stranamente taciuta e che, se comunicata nell'immediatezza, avrebbe forse potuto dare un impulso alla ricerca del veicolo investitore. Tali elementi inducono a condividere le perplessità già manifestate dal Tribunale in ordine all'effettiva attendibilità dei testimoni escussi. Infine, il fatto che il mezzo di G. presentasse danni compatibili con la versione attorea della dinamica dell'incidente non è di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda attorea, in quanto trattasi di circostanza che non presenta i caratteri di cui all'art. 2729 c.c., dal momento che nulla esclude che il veicolo si danneggiò sul lato sinistro per effetto dell'incidente o al momento del recupero del mezzo. Ne discende che la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Respinge l'appello proposto da R.G. e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Genova 577 del 2019; condanna R.G. a rifondere a G.I. spa le spese di lite del giudizio di appello, spese che liquida in Euro 6.615,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Genova, il 23 settembre 2021. Depositata in Cancelleria il 1 ottobre 2021.