Tribunale 2022-Manutenzione di strade e responsabilità-danni alle fondazioni degli stabili ed ai sin

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Tribunale 2022-Manutenzione di strade e responsabilità-danni alle fondazioni degli stabili ed ai singoli appartament Tribunale Lecce 20,1,2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5912/2016 R.G., TRA xx- attrice CONTRO xx - convenuta Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato la XXXX s.r.l. evocava in giudizio la società XXXX s.p.a. al fine di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: "1) accertare e dichiarare che i dissesti che hanno interessato: a) il Fabbricato B - Condominio S., ubicato in L. in Via S. C. (in Catasto fol. (...) p.lla (...) e subalterni da (...) a (...)); b) il Fabbricato C - Condominio P., ubicato in L. in Via S. C. (in Catasto fol. (...) p.lla (...) e subalterni da (...) a (...)); c) il Fabbricato D - Condominio B., ubicato in L. in Via S. C. (in Catasto fol. (...) p.lla (...) e subalterni da (...) a (...)); d) la strada di via E. M.; sono da ascrivere ed in stretta dipendenza dall'azione di concentrate e prolungate immissioni nel sottosuolo di acque da perdite delle reti idrica e fognaria di XXXX spa; 2) dare atto che l'attrice ha eseguito interventi di consolidamento del terreno di fondazione: a) parziali lavori di consolidamento del terreno su cui insiste il Fabbricato B - Condominio S.;


b) lavori di consolidamento del terreno su cui insiste il Fabbricato C Condominio P.; c) lavori di consolidamento del terreno su cui insiste il Fabbricato D Condominio B.; d) lavori di ripristino della strada via E. M.; e) lavori di ripristino delle singole unità immobiliari facenti parte dei Fabbricati B), C) e D); 3) dare atto, altresì, che devono essere eseguiti altri lavori di consolidamento e ripristino dei Fabbricati che saranno individuati all'esito della CTU che fin da questo momento s'invoca; 4) per l'effetto, riconosciuta la responsabilità della Società XXXX spa nella causazione dei danni innanzi indicati condannarla al pagamento in favore della XXXX della complessiva somma di Euro 849.029,04, salvo miglior conteggio, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa nonchè al pagamento delle somme per il consolidamento ed il ripristino dei Fabbricati per come saranno determinate all'esito della CTU da espletare. Il tutto oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze del giudizio". Con comparsa depositata in data 07.11.2016 si costituiva in giudizio la convenuta eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, ravvisando la responsabilità dell'appaltatrice R.G. s.r.l., e contestando nel merito la sussistenza dell'ipotizzata responsabilità. Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., e tentata la conciliazione della lite tra le parti, con ordinanza del 06.12.2017 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio ed il 20.02.2018 ha conferito incarico agli ingg. A.D.M. ed E.S.. All'esito del deposito dell'elaborato e dei chiarimenti richiesti il 31.5.2019, il 19.01.2021 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c.. Motivi della decisione Delibato il contenuto della mole di documentazione in atti, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento nei limiti di cui appresso. Non risulta contestato nel presente giudizio: - che in epoca successiva al febbraio 2006 la XXXX s.r.l. edificò a mezzo dell'appaltatrice R.G. s.r.l. sul proprio suolo sito in L. tra le vie S. C. e R. (identificato in N.C.T. fgl. (...) p.lla (...)), un complesso edilizio composto da n. 5 palazzine, contraddistinte sub A (Condominio Q.), B (Condominio S.), C (Condominio P.), D (Condominio B.) ed E, composte da unità immobiliari cedute a terzi tra il 31.7.2007 ed il 13.02.2009;


- che su incarico dell'attrice (all. 5 citazione), la convenuta realizzò l'allaccio ai servizi di fognatura e acqua dei Fabbricati B e C, nonché il tronco di fognatura nera e la rete idrica su via M. (strada di nuova apertura al momento della costruzione dei Fabbricati); - che nelle date del 04.12.2008, del 06.12.2008 (all. 9- 14 citazione), del 22.7.2009 (all. 28 citazione), del 05.02.2010 (all. 36 - 38 citazione) e del 16.9.2011 (cfr. premesse all. 46 citazione - foto all. 59 citazione) si verificarono copiose infiltrazioni di acqua provenienti dalle tubature della convenuta, generatrici di danni alle fondazioni degli stabili ed ai singoli appartamenti, oltre che alle strutture stradali, come constatato anche dalla convenuta e riportato nella missiva del 29.01.2009 (all. 14 citazione, p. 2), nonché dai VV.FF. il 06.02.2010 (all. 40 citazione) ed il 22.9.2010 (all. 43 citazione); - che "...al fine di evitare qualsivoglia pregiudizio alla regolare fruizione del servizio fognario", il 17.4.2009 XXXX s.r.l. provvide a versare ad A. s.p.a. l'importo richiesto il 09.3.2009 per l'esecuzione dei lavori di ripristino e manutenzione del tratto di fognatura nera lungo la strada interessata dal dissesto, rovinato per circa m. 50 (all. 16 - 17 citazione), eseguiti solo l'08.7.2009 (all. 27 citazione). Risulta altresì congruamente documentato che: - con note del 12.12.2008, dell'08.01.2009, del 23.01.2009, del 22.7.2009, del 23.7.2009 e dell'08.02.2010 l'attrice segnalò ad A. s.p.a. perdite idriche e/o fognarie (all. 9, 10, 11, 28, 29, 36, 37, 38 citazione); - nelle date del 04.12.2008, del 06.12.2008, del 07.12.2008, dell'11.12.2008, del 26.01.2009, del 24.7.2009 (cfr. foto all. 57 citazione) e del 05.02.2010 (cfr. foto all. 58 citazione) A. s.p.a. procedette all'esecuzione di interventi riparatori nell'area di cui trattasi (all. 67 seconde memorie 183); - il 09.02.2010 l'appartamento ceduto a C.M.J. (Fabbricato E) fu oggetto dell'ordinanza n. 19953 del Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Lecce di sgombero, a causa dei "...fenomeni di cedimento strutturale dovuti ad un probabile abbassamento del piano delle fondazioni" (all. 40 citazione); - il 01.3.2010 C.M.J. e Rizzo Massimo Luigi depositarono presso il Tribunale di Lecce ricorso ex art. 696 c.p.c. onde accertare l'origine causale dei fenomeni fessurativi esistenti (proc. n. 1238/2010 R.G. - all. 41 citazione);


- il 10.3.2010 anche il Condominio Q. costituito tra i proprietari degli appartamenti del Fabbricato A propose analogo ricorso (proc. n. 1435/2010 R.G. - all. 42a citazione); - il 02.11.2010 P.C. e P.S., proprietari di un'unità situata nel Fabbricato D, inoltrarono analoga istanza (proc. n. 5651/2010 R.G. - all. 44a citazione), nell'ambito della quale il 28.11.2011 il CTU designato ing. De Matteis Carlo depositò il proprio elaborato (all. 44b citazione); - il 07.10.2011 il Comune di Lecce ordinò lo sgombero di tutti gli appartamenti di cui al Condominio Q. (all. 45 citazione); - con nota del 04.10.2011 la XXXX s.r.l., all'esito della consulenza espletata nel proc. n. 1435/2010 R.G. in cui i CCTTUU evidenziavano "...l'urgente necessità di dare luogo ai lavori di consolidamento del terreno di fondazione del Fabbricato A, intervenendo quanto prima possibile...", "...senza riconoscimento alcuno e salvo ed impregiudicato qualsiasi diritto nei confronti di chicchessia...per scongiurare qualsiasi, eventuale, imminente pericolo" dichiarava la sua disponibilità ad eseguire i lavori di consolidamento urgenti e/o indifferibili, successivamente eseguiti previa transazione intercorsa con il Condominio S. (Fabbricato B) e con il Condominio B. (Fabbricato D) (all. 47 - 48 citazione); - con sentenza n. 1871/16 R.S. il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda formulata da P.M., proprietaria di due appartamenti ubicati nel Fabbricato C, accertata nel giudizio n. 653/2011 R.G. la responsabilità esclusiva di A. s.p.a. nella causazione dei vizi e dei difetti manifestatisi nell'abitazione dell'attrice, la condannava al risarcimento dei danni, respingendo la pretesa formulata nei confronti della XXXX s.r.l. (all. 49b citazione); - con due distinti atti di citazione notificati il 12.12.2011 D.G.E. e S.F., nonché D.G.V., evocavano in giudizio la XXXX s.r.l. al fine di conseguire il risarcimento dei danni strutturali verificatisi nei loro appartamenti ubicati nel Fabbricato D (giudizi n. 6101/2011 R.G. - n. 6102/11 R.G.) (all. 50 - 51 citazione), esitati rispettivamente nelle sentenze nn. 2874/18 R.S. e 2873/18 R.S. (allegate comparsa conclusionale A. s.p.a.); - analoga pretesa veniva azionata da Scarpello Gabriele con atto notificato il 14.10.2010 (proc. n. 5462/2010 R.G.) (all. 54 citazione); - i medesimi fatti erano posti a fondamento delle domande formulate da M.G., proprietaria di un appartamento ubicato nel Condominio S., con l'atto di citazione notificato il 02.12.2014 nei confronti della XXXX s.r.l. e di A. s.p.a. (proc. n. 11963/2014 R.G.) (all. 52 citazione), esitato nella


sentenza n. 839/2020 R.S., irrevocabile (all. comparsa conclusionale A. s.p.a.); - con sentenza n. 4233/17 R.S. definitoria del giudizio n. 1194/12 R.G., il Tribunale di Lecce ha respinto la pretesa formulata da M.S. nei confronti dell'odierna attrice di risoluzione del contratto di acquisto di uno degli appartamenti inclusi nei Fabbricati di cui si discute, non ravvisando i presupposti di cui all'art. 1453 c.c., pur ritenendo "giustificata" sulla base degli esiti del ricorso ex art. 696 c.p.c. la chiamata in causa di A. s.p.a. da parte della convenuta in quella sede. Chiarito per espressa limitazione dell'attrice che l'odierno giudizio concerne i danni patrimoniali e non asseritamente accusati dalla XXXX s.r.l. per gli interventi eseguiti in relazione ai Fabbricati B, C e D, nonchè ad alcune parti comuni, ovvero al netto di quelli compiuti per il Fabbricato A e pretesi nel giudizio n. 2897/2012 R.G., non ancora definito, rileva il decidente che, pur ribadendo l'utilizzabilità a fini decisori degli esiti ritualmente acquisiti delle indagini tecniche eseguite nel corso del decennio nell'ambito di giudizi distinti dall'odierno (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 03/11/2021, n. 31312), gran parte degli accertamenti su cui la presente decisione si fonda sono stati compiuti nel contradittorio di A. s.p.a.. Ovvero: dalla consultazione della consistente mole di documenti acquisiti sin dall'iscrizione a ruolo della causa è emerso che alle consulenze eseguite sia in relazione al Fabbricato sub C (proc. n. 653/11 R.G.), che al Fabbricato sub B (proc. n. 11963/14 R.G.), ha partecipato A. s.p.a. quale parte del giudizio; e se anche ciò non è avvenuto per quelle pertinenti i Fabbricati A e D (rispettivamente proc. nn. 1435/2010 R.G. e n. 5651/2010 R.G.), gli esiti degli accertamenti ivi compiuti, peraltro dallo stesso Collegio di Consulenti, convincono dell'unica origine causale di tutti i dissesti registrati in situ. Ed infatti. In ordine al Fabbricato B (proc. n. 11963/14 R.G.). Premesso che dopo il 06.12.2017 e prima del 20.02.2018 - al comune scopo di accelerare la definizione del presente giudizio ed evitare la dispendiosa attività di consulenza successivamente intrapresa - nessuna delle parti contendenti abbia prospettato all'odierno giudicante che nel corso del proc. n. 11963/14 R.G. in cui entrambe erano coinvolte ex art. 1453 c.c. era stato disposto sin dal 18.5.2017 l'accertamento delle cause dei dissesti accusati dall'appartamento di M.M.G. ubicato nel Fabbricato B (ovvero esattamente quello mancante ai fini della presente decisione, attese


le risultanze documentali in atti circa i Fabbricati sub A, C e D), la sussistenza di un concorso di colpa nella misura rispettivamente dell'80% di A. s.p.a. e del 20% di XXXX s.r.l. nella causazione dei fenomeni comparsi dell'intero stabile, e non solo nell'appartamento dell'attrice, risulta ormai coperta dal giudicato, stante l'omessa proposizione di impugnazione della sentenza n. 839/2020 R.S. del 18.3.2020 conclusiva di detto giudizio. Ad ogni buon conto, non risulta da alcuno contestata in questa sede l'utilizzabilità della consulenza del 21.10.2018 ivi depositata dagli ingg. Carlo De Matteis, prof. A.F., dott. geol. F.K., ed allegata all'odierno giudizio dai Consulenti il 13.12.2019, in cui i CCTTUU riportano gli esiti di un accurato monitoraggio delle fessurazioni anche delle parti comuni dello stabile e di approfonditi carotaggi, eseguiti dal giugno del 2017 al 18.10.2018 nel contraddittorio delle odierne parti contendenti, evidenziando che: "L'appartamento della Sig.ra M.G.M. fa parte di un edificio (denominato Fabbricato "B" - Condominio "S.") costruito nella porzione mediana di una vecchia cava di calcarenite miocenica (P.L.) su di uno spesso deposito di materiale di riporto. Che, eterogeneo ed in assetto caotico, è costituito, come risulta dalle perforazioni di sondaggio (vide allegati n. 075 e 076), da detriti di cava e da demolizione e terreno di scavo. Il tutto è caratterizzato da un grado di addensamento da scarso a moderato. In conseguenza del suo carattere sostanzialmente incoerente e della prevalente taglia grossa dei suoi costituenti, è da ritenere che il cedimento dovuto al carico di fondazione sia stato - a meno di limitate deformazioni differite nel tempo - di tipo "immediato", con pressoché compiuta estrinsecazione a fine costruzione (Gennaio 2008). Inoltre, ad onta della variabilità spaziale del deposito di terreno, è lecito assumere che il cedimento complessivo sia stato sostanzialmente uniforme in virtù della capacità della platea di fondazione di "far ponte" sulle zone del sottosuolo di minore rigidezza ed "accomodare" variazioni di cedimento. I successivi marcati cedimenti, peraltro di tipo differenziale, sono da ascrivere all'azione dell'acqua. Più precisamente, le fenomenologie di dissesto del Fabbricato "B", del tutto analoghe a quelle relative ai contigui Fabbricati "A" (Condominio "Q.") e "C" (Condominio "P."), sono riconducibili a vistosi disuniformi cedimenti post-costruzione dovuti al fenomeno di erosione interna vieppiù esaltati da collassi di cavità ipogee generate dal medesimo fenomeno. I valori massimi di siffatti cedimenti si sono verificati nella porzione NW dell'area di fondazione del Fabbricato in parola. (...) Come è noto, la stabilità interna di un terreno indica la capacità


della frazione grossa del terreno medesimo di impedire la migrazione - per erosione interna da parte di un flusso di acqua filtrante - della sua frazione più fina. Il fenomeno di erosione interna è prodotto dalle forze di filtrazione intergranulari associate al moto sotterraneo dell'acqua quando questa è dotata di sufficiente gradiente idraulico. In tal caso, essa provoca il distacco di particelle fini (limi e sabbie) dalla struttura del terreno, ed il successivo trasporto delle particelle medesime al di fuori ed all'esterno della massa di terreno, creando cavità sotterranee di volume crescente nel tempo, il collasso delle quali si traduce in sprofondamenti o voragini (sinkholes), talora assai vistosi. Si tratta del medesimo fenomeno fisico, ben noto nell'Ingegneria Civile, che ha vulnerato anche i Fabbricati attigui. (...) Nei terreni internamente instabili, in specie nelle sabbie fini e limose non addensate, il moto di filtrazione dell'acqua può renderne instabile la struttura. Le modificazioni strutturali conseguono alla rimozione e trasporto di grani terrosi, i quali possono muoversi entro lo spazio dei pori sino ad arrestarsi in una posizione più stabile (fenomeno detto "suffusione") o venire trasportati con continuità dal liquido filtrante creando cavità (fenomeno di "piping" o sifonamento). Pertanto, se il gradiente idraulico è sufficientemente grande, l'acqua in prolungato movimento nel sottosuolo può trascinare via - se il terreno è internamente instabile - particelle di terreno e porre in essere una lenta creazione di cavità nel sottosuolo di volume crescente nel tempo. (...) Orbene, i terreni campionati dal sottosuolo del Fabbricato del condominio in esame nel mese di Luglio del corrente anno, soddisfano (Tab.1 e allegato 077), analogamente a quelli del terreno di fondazione del contiguo Condominio "Q." (vide documentazione in atti), i più noti criteri di potenziale instabilità interna e, pertanto, almeno relativamente ai livelli esaminati, sono da considerare - se non sono addensati - predisposti alla instabilità interna. (...) Un meccanismo secondario di locale cedimento conseguente ad un locale flusso idrico discendente nel terreno incoerente di fondazione non bene addensato e non saturo, è dovuto all'eliminazione, ad opera del flusso idrico, degli effetti di parziale saturazione ed al concomitante aumento del peso efficace del terreno, con riduzione dell'indice dei vuoti reso evidente da un cedimento del terreno sottoforma, talora, di collasso volumetrico. In ordine alla provenienza dell'acqua in moto di filtrazione nel terreno di fondazione del Fabbricato "B", assai marginale - se non irrilevante - può ritenersi il ruolo svolto dalle infiltrazioni delle acque di pioggia negli esigui spazi a verde che bordano i lati Nord, Est e Sud del Fabbricato, data l'impermeabilità della sua superficie cementificata e di quelle dei contigui


Fabbricati "A" e "C". Altrettanto marginale è stato il ruolo dell'area di cava scoperta a tergo del Fabbricato "B". Quest'area, infatti, potrebbe rappresentare l'unico significativo fronte di ingresso di apporti idrici meteorici nel sottosuolo del Fabbricato "B", solo se ne esistessero le necessarie condizioni di pendenza e di impermeabilità della sua superficie e di pioggia continua. Ad ogni modo, pur se con riferimento al confinante Fabbricato "A", si sono svolte delle considerazioni qualitative sulle aliquote di precipitazioni meteoriche che penetrano nel sottosuolo degli spazi a verde (vide documentazione in atti). A tal fine, si è considerato un evento piovoso con periodo di ritorno di 50 anni. Un tale evento estremo è rappresentato, per Lecce, da una pioggia di 93 mm in 24 ore. Orbene, pur maggiorando tale valore numerico in considerazione delle cosiddette "bombe d'acqua" di maggiore frequenza negli ultimi anni, l'aliquota di altezza di pioggia che percola nel sottosuolo è di entità alquanto ridotta, a motivo degli effetti di evapotraspirazione e della capacità di ritenzione idrica del terreno. (...) Per contro, dalla documentazione in atti risultano - con la loro cronistoria varie rotture delle reti idrica e fognaria nel breve tracciato di via M. nell'arco di tempo di qualche anno (vide Relazione ATP 1435/2010). In guisa che, come più volte è avvenuto, le conseguenti incontrollate e prolungate infiltrazioni nel sottosuolo di massive quantità di acqua e liquami hanno avuto dannosi effetti di erosione interna nel terreno di fondazione del Fabbricato "B" come pure degli altri contigui Fabbricati - compromettendone la stabilità. Al riguardo, particolarmente spicca, per i nefasti e repentini effetti (aggravamento del quadro fessurativo, insorgere di nuove lesioni ed aumento dell'inclinazione del Fabbricato "B", oltre alla subsidenza, di circa 30 cm, di un'ampia porzione della sede stradale), la rottura, all'imbocco di via M., della condotta di adduzione idrica: sicuramente in atto da tempo e pienamente manifesta il 16/09/2011, allorché ne è avvenuto il tranciamento. E' da evidenziare che siffatta condotta (peraltro, in rigida e fragile ghisa sferoidale), incredibilmente, risultava essere priva di idoneo giunto nel passaggio dal piano di posa su basamento roccioso di via S. C. a quello su terreno di riporto compressibile di via M.. Di rilievo non minore è stato il ruolo svolto dalla rete fognaria, la quale ha sversato per oltre 7 mesi (da gennaio a luglio 2009) il suo carico inquinante nel sottosuolo, senza interventi di sorta da parte di chi l'aveva realizzata, ovvero la Società A.. ... A tal riguardo, ... sembrerebbe che inizialmente la rottura del tronco di fognatura nera abbia innescato il


cedimento del tronco della rete idrica. L'effetto della rottura della rete fognaria era evidente dalle analisi chimiche svolte dagli scriventi su campioni d'acqua provenienti dai fori di sondaggio SI3 ed SI4 nell'ambito del contiguo Fabbricato del Condominio "Q." e dal foro SP5 ubicato nella sede stradale. I quali denotavano acqua molto inquinata, specialmente in termini di coliformi fecali, esterichia coli ed enterococchi. (...) Talché il tipo di fondazione (platea) del Fabbricato in parola sarebbe stato idoneo e ben compatibile con le mediocri qualità geomeccaniche del terreno di fondazione, se non fossero intervenuti gli instabilizzanti effetti di concentrate e prolungate infiltrazioni massive di acque nel sottosuolo, in massima parte da perdite delle reti idrica e fognaria, progettate (?) e realizzate non in conformità alle normative vigenti. I relativi prescritti elaborati progettuali, pur richiesti nell'ambito dell'ATP del confinante Fabbricato "A", non sono mai stati forniti dalla società A., né vi è traccia alcuna dei medesimi presso i competenti uffici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Lecce. Tuttavia, in relazione alla (sia pur remota) possibilità di verificarsi delle citate evenienze instabilizzanti, sarebbe stato più opportuno, da parte dell'impresa M., adottare un sistema di fondazioni su pali, pur se, nella fattispecie, di problematica realizzazione e, date le lunghezze in gioco, di assai oculata progettazione. Esso, comunque, avrebbe consentito di ridurre drasticamente gli effetti delle fenomenologie legate ai processi di erosione interna, pur non essendone del tutto immune. Ad ogni modo, l'impresa M. in qualità di committente alla società A. delle reti idrica e fognaria, i direttori dei lavori ed i progettisti, in primis quello geotecnico ed, in minor misura, quello strutturale e delle fondazioni, avrebbero tutti dovuto tener conto dei possibili inconvenienti derivanti da massive incontrollate immissioni o perdite di liquido nel sottosuolo dei suoi Fabbricati ed, a tal fine, vigilare attentamente sul rispetto da parte della medesima A. delle stringenti normative sulle tubazioni pocanzi richiamate (D.M. dei LL.PP. 12/12/85). Sulla base di quanto precede, i sottoscritti CC.TT.UU. sono pervenuti alla conclusione che sia l'Impresa M. che la Società A. abbiano contribuito, ma in misura diversa, a porre in essere le cause dei dissesti del Fabbricato "B" e, quindi, anche dell'appartamento della Sig.ra M. che ne fa parte. Ed, anche in analogia alle risultanze della precedente "Relazione di CTU" relativa al contiguo e coevo Fabbricato "A", che il contributo della Società A. sia ben maggiore di quello dell'impresa costruttrice. Ciò perché il ruolo di causa determinante degli accadimenti di dissesto del Fabbricato "B" è in primis attribuibile ad incontrollate, prolungate e massive immissioni nel suo


sottosuolo di acque. Che andavano fattualmente inibite a priori attraverso una corretta realizzazione delle reti idrauliche di via M. da parte della Società A..". Sebbene la riferita irrevocabilità della decisione n. 839/2020 R.S. lo renderebbe superfluo, reputa il decidente di non poter sottovalutare che anche nel corso del presente giudizio i professionisti designati De Matteis e S., dopo aver partecipato al monitoraggio dei colleghi nominati nel giudizio n. 11963/2014 R.G., aver compiuto un minuzioso studio degli esiti degli altri accertamenti anche geotecnici compiuti presso lo stesso sito e ed effettuato analisi numeriche per verificare se fossero da attendersi i dissesti rilevati nelle verifiche in difetto di scelta costruttiva, hanno concluso che: "Le analisi numeriche nei diversi scenari hanno restituito risultati tali da non rendere il progetto della costruzione compatibile con i dissesti osservati, atteso che la fondazione possa comunque esibire un comportamento rigido, anche in condizioni di terreno molto deformabile quale quello rilevato nelle indagini esperite durante tutte le varie fasi temporali contemplate. Pertanto, sulla base di documentazione in atti tra cui i rilievi eseguiti nel corso di altre consulenze ed il progetto dei lavori compiuti dalla società attrice, e degli ulteriori accertamenti effettuati, le manifestazioni rilevate, in forma di fessurazioni, distacchi, distorsioni, schiacciamenti e distacchi locali di intonaco, ecc., si considerano ascrivibili alle cause già riconosciute per i Fabbricati A, C, D, seppur con manifestazioni di intensità diversa, nelle varie regioni degli immobili. Secondo quanto riportato nelle precedenti consulenze tecniche di ufficio, appurata la presenza di perdite idriche, in diversi periodi immediatamente successivi alla lottizzazione in oggetto, appare più che plausibile individuare un nesso causale tra le manifestazioni di dissesto statico e gli eventi di natura eccezionale, riconducibile all'incontrollato spargimento di acqua nei terreni di sottofondazione.". Ed in sede di replica alle osservazioni formulate il 05.3.2019 dai CTP dell'attrice Rizzo e M., hanno escluso l'esclusiva ascrivibilità ad A. s.p.a. dei fenomeni - ipotizzata dai CCTTPP -, confermando la sussistenza del concorso di colpa già profilato dai colleghi CCTTUU in altri giudizi. In ordine al Fabbricato C (proc. n. 653/11 R.G.). A partire dal 06.11.2012 gli ingg. Carlo De Matteis, prof. A.F., dott. geol. F.K. dettero seguito all'incarico ricevuto nel giudizio n. 653/2011 R.G. promosso da P.M. (proprietaria di un appartamento ubicato nella pal. C), per giungere alle seguenti conclusioni, formulate il 18.12.2014: "Come risulta dalla documentazione agli atti, il Fabbricato C è costruito nella


porzione orientale di una vecchia cava di calcarenite miocenica (P.L.) su di uno spesso deposito di materiale di riporto. Il quale, eterogeneo ed in assetto caotico, è costituito, in prevalenza, da pezzame calcarenitico a grana fina e sabbia, rappresentanti i prodotti di scarto della cava. Questi materiali, unitamente a masse "alloctone" (detriti provenienti da demolizioni), sono stati scaricati nel tempo sulla depressione che costituiva il fondo della cava, al termine delle attività estrattive. La fondazione dell'edificio è completamente compensata, vale a dire che il peso del materiale asportato per realizzare i due livelli interrati eguaglia il carico complessivo che l'intero edificio trasmette al sottosuolo nelle condizioni più gravose. In guisa che, la realizzazione del manufatto ripristinando lo stato tensionale efficace nel volume di terreno interessato dalla diffusione dei carichi di fondazione, non si porrebbe in essere, in linea principio, cedimento alcuno. Peraltro, eventuali variazioni di cedimento lungo il piano di imposta della fondazione, in dipendenza dall'eterogeneità del sottostante materiale di riporto, sarebbero "accomodate" dalla rigidezza della struttura di fondazione medesima, costituita da due solette di calcestruzzo collegate da nervature e setti. (...) Come descritto in precedenza, i due immobili e le pertinenze di proprietà dell'attrice sono sede di diffusi fenomeni fessurativi, ben visibili anche nelle parti di Fabbricato di proprietà condominiale. Nelle quali, peraltro, i rilievi con livella di precisione, in uno con le evidenze sulla rampa carrabile di discesa ai piani interrati, danno indicazione di una leggera rotazione verso N-NW del Fabbricato medesimo, in specie dalla sua porzione NW. Per quanto innanzi detto, è ragionevole ritenere: a) che eventuali cedimenti di una qualche apprezzabile entità, conseguenti al carico di fondazione, dato il carattere incoerente e la prevalente taglia grossa del materiale di riporto, siano stati di tipo immediato, con compiuta estrinsecazione a fine costruzione (26 settembre 2008); ed uniforme, in virtù della capacità della piastra di fondazione di "far ponte" su zone del sottosuolo di minore rigidezza; b) che siano stati praticamente assenti deformazioni differite nel tempo, a motivo dell'incremento nullo di stato tensionale efficace indotto nel sottosuolo. I successivi cedimenti differenziali, probabilmente tuttora in evoluzione, non possono, pertanto, che essere ascritti all'azione dell'acqua, rectius all'azione di concentrare e prolungati immissioni nel sottosuolo di acque da


perdite delle reti idrica e fognaria e, in netto subordine, di provenienza meteorica. Un primo meccanismo di locale cedimento conseguente ad un flusso idrico discendente in un mezzo incoerente (qual è l'insieme pezzame calcarenitico e sabbia fine) da scarsamente a moderatamente addensato e non saturo, qual è il riporto di cui trattasi, è dovuto all'eliminazione ad opera del flusso idrico, degli effetti di parziale saturazione ed al concomitante associato aumento delle tensioni verticali efficaci. L'effetto risultante è una riduzione dell'indice dei vuoti, rese evidente da un locale cedimento del terreno. Un secondo fattore causativo, di ben maggiore momento nel caso in esame, è l'erosione interna operata dalle forze di filtrazione associate al modo sotterraneo dell'acqua. Si tratta di un fenomeno fisico di notevole importanza pratica nell'Ingegneria Civile: l'acqua in movimento nel sottosuolo, se dotata di sufficiente gradiente idraulico, distacca ed asporta particelle di terreno, lentamente creando cavità sotterranee di volume crescente nel tempo, il cui collasso si traduce in sprofondamenti del terreno, talora assai vistosi. Pertanto, il moto di filtrazione dell'acqua può rendere instabile la struttura del mezzo incoerente nel quale essa si muove, trascinandone via i grani di taglia fina e media e creandovi cavità che si propagano nel senso del moto (fenomeno di "piping"). In relazione alla provenienza dell'acqua in moto di filtrazione nel terreno di fondazione, dalla documentazione disponibile risultano alcune rotture delle reti idrauliche esistenti sul breve tracciato di via M., nell'arco di tempo di qualche anno. Con stretto riferimento al Fabbricato "C", risulta una rottura della rete idrica a servizio di tale Fabbricato in data 5 febbraio 2010. In tempi immediatamente successivi risulta il verificarsi dell'inclinazione verso la strada di alcuni muri - prospicienti il sito della rottura - di recinzione delle pertinenze esterne degli appartamenti a piano terra e, (...) di seguito, come documentato dalla relazione tecnica di parte a firma dell'ing. R.T. del 31.01.2011, l'inizio della comparsa delle lesioni nel Fabbricato. Di non minore rilevanza è il ruolo svolto dalla rete fognaria la quale, in seguito a rottura (manifestatasi con cedimento di un tratto di circa 50 metri del tronco fognario) ha sversato per oltre 7 mesi (da gennaio a luglio 2009) il suo carico inquinante nel sottosuolo, senza interventi di sorta da parte della ditta realizzatrice dell'opera (A.), che pure ne era continuamente informata e sollecitata.


Parrebbe, peraltro, che le perdite riscontrate della rete fognaria continuano tutt'ora, anche sulla base del fatto che dal precedente Accertamento Tecnico Preventivo relativo al Fabbricato A (settembre 2011) ad oggi, non risulta essere stato effettuato alcun intervento risolutivo sulle condotte da parte di A.. (...) Pertanto, il terreno eterogeneo di fondazione del Fabbricato "C" si figura, unicamente, come causa predisponente, il ruolo di causa determinante essendo totalmente attribuibile alle immissioni incontrollate e prolungate di acqua nel sottosuolo. Che andavano fattualmente inibite a priori, attraverso una corretta progettazione e realizzazione delle reti idrauliche. Ad ogni modo, l'impresa M. in qualità di committente alla società A. delle reti idrica e fognaria, i direttore dei lavori ed i progettisti, in primis quello geotecnico ed in minor misura quello strutturale delle fondazioni, avrebbero tutti dovuto vigilare sul rispetto da parte della medesima A. delle relative normative, soprattutto tenendo conto dei possibili inconvenienti che potevano derivare da immissioni incontrollate di acque nel sottosuolo. Tuttavia, in relazione alla sia pur remota possibilità di verificarsi di tali evenienze instabilizzanti, sarebbe stato più opportuno un sistema di fondazioni su pali, pur se nella fattispecie, di problematica realizzazione e, date le lunghezze in gioco, di assai oculata progettazione. Esso, comunque, avrebbe consentito di ridurre drasticamente gli effetti delle fenomenologie legate ai processi di erosione interna e di filtrazione verso il basso, pur non essendone del tutto immune." In ordine al Fabbricato D (proc. n. 5651/2010 R.G.). Il 07.3.2011 nell'ambito del proc. ex art. 696 c.p.c. promosso da P.C. e P.S., proprietari di un appartamento ubicato nel Fabbricato D, l'ing. Carlo De Matteis ricevette l'incarico di accertare le cause dei fenomeni fessurativi profilatisi nell'abitazione dei ricorrenti, e pur dando atto dell'impossibilità di approfondimenti geologici e geognostici, dopo aver evidenziato la prossimità del Fabbricato D rispetto a quelli sub A, B e C di cui unitamente al prof. F. ed al dott. K. si era occupato, e che nel pozzo spia SP5 ubicato in prossimità dell'aiuola centrale spartitraffico e distante m. 37 dallo spigolo del Fabbricato D in data 23.9.2011 erano ancora rinvenibili concentrazioni di coliformi fecali ed enterococchi, a dimostrazione della perdurante perdita fognaria, concluse che: "...Supponendo però, con un elevato grado di approssimazione (vista la genesi e la conseguente eterogeneità il materiale di colmamento dell'intera area di cava), un'analogia di caratteristiche fisico- chimico- meccaniche del terreno di fondazione del palazzo in esame con quella analizzata dallo scrivente al di


sotto del Fabbricato A, di parte della strada di Via M. e di parte dell'area di cava dismessa a sud, ne conseguirebbe che un ruolo determinante nella causa dei cedimenti, anche in questo caso, posso averlo svolto l'acqua. Infatti, considerando il carattere sostanzialmente incoerente dei terreni in esame, può verosimilmente ritenersi che il cedimento conseguente al carico di fondazione (ossia di tutto il Fabbricato) sia stato di tipo "immediato", con pressocchè compiuta estrinsecazione a fine costruzione (23 maggio 2008, vedasi visita di collaudo in allegato 11). Inoltre, pur mettendo in conto la variabilità spaziale del deposito di terreno, si può assumere che il cedimento sia stato piuttosto uniforme, in virtù della capacità della piastra di fondazione di "far ponte" su zone del sottosuolo di minore rigidezza. Pertanto i successivi cedimenti differenziali (tuttora in evoluzione nella parte posteriore del Fabbricato, in virtù della stabilizzazione effettuata nella parte anteriore dello stesso, mediante la realizzazione di una ventina di micropali...), sono verosimilmente da scrivere massimamente in vario modo all'azione dell'acqua. (...). Un primo meccanismo di locale cedimento conseguente ad un locale flusso idrico discendente in un mezzo incoerente da scarsamente a moderatamente addensato e non saturo - quali i terreni della cava in esame - è dovuto all'eliminazione, ad opera dell'inondazione, degli effetti di parziale saturazione, ed al concomitante aumento del peso efficace del terreno e quindi delle tensioni verticali efficaci. L'effetto risultante una marcata riduzione dell'indice dei vuoti, resa evidente da un cedimento del terreno sotto forma, talora, di collasso volumetrico. Questo cedimento di compattazione aumenta con l'aumentare della tensione efficace, in guisa che il potenziale di collasso volumetriche più forte nella porzione basale della massa di terreno. Un secondo fondamentale fattore causativo di cedimento è l'erosione interna, ovvero il distacco di particelle fini dalla struttura del terreno dovuto alle forze di filtrazione intergranulari, ed il trasporto delle particelle medesime all'interno ed al di fuori della massa di terreno, incrementandone la porosità e ponendo in essere fenomeni di "piping" o sifonamento. Si tratta di un fenomeno ben noto in letteratura scientifica e di notevole importanza pratica nell'ingegneria civile: l'acqua in movimento nel sottosuolo, se dotata di sufficiente carico (rectius: gradiente) idraulico, riesce ad asportare particelle di terreno ed a creare lentamente cavità sotterranee, il collasso delle quali si traduce in locale cedimento del terreno. In aggiunta ed in subordine alle cause dei cedimenti del Fabbricato


D già indicati, un qualche ruolo assai limitato negli stessi potrebbe attribuirsi alla subsidenza degli spazi verdi del Fabbricato medesimo: in linea di principio, si tradurrebbe, per effetto di un attrito negativo, in un locale trascinamento verso il basso di parte del contorno del Fabbricato. Questi fenomeni, verosimilmente sviluppatisi con maggiore intensità nell'area più vicina alla strada, avrebbero portato alla rotazione - quasi rigida - dell'intero Fabbricato D verso la strada stessa, facendo cerniera all'altezza delle strutture di fondazione; le fondazioni, essendo molto rigide, non si sono deformate, ed hanno coinvolto nella traslazione verso il basso e nella contemporanea rotazione verso la strada tutto il Fabbricato sovrastante, che allo stato risulta avere una deviazione dalla verticale, a partire dal pavimento del piano terra e fino al punto più alto fuori terra, di circa 15 centimetri". In ordine al Fabbricato A (proc. n. 1435/2010 R.G.). Sebbene non rilevanti nel giudizio de quo, non possono tacersi gli univoci esiti (i primi in ordine temporale) dell'accertamento compiuto dagli ingg. Carlo De Matteis, prof. A.F., dott. geol. F.K. nell'ambito proc. ex art. 696 c.p.c. n. 1435/2010 R.G. promosso dal Condominio Q. nei confronti della XXXX s.r.l. onde accertare le cause dei dissesti verificatisi nel Fabbricato A, riepilogati nella consulenza del 29.9.2011. Nel corso di essa i professionisti - che addirittura ebbero modo di constatare e documentare il 16.9.2011 la depressione della via M. fino a cm. 30 rispetto alla sede stradale di via S. C., cagionata da una nuova rottura della rete idrica A. s.p.a., e sollecitarono lo sgombero della palazzina disposto dal Comune di Lecce il 07.10.2011-, al termine di un minuzioso monitoraggio delle fessurazioni del fabbricato e dei singoli appartamenti, di approfondite indagini geognostiche sia al di sotto del cassone di fondazione che all'esterno di esso ("I terreni sottostanti la fondazione, pur essendo molto eterogenei e incoerenti, sono prevalentemente a grana grossa e, anche assumendone uno stato di addensamento in profondità da scasso a modesto, idonei per una struttura fondazionale diretta come il cassone utilizzato per il Fabbricato A: purché non siano sede di persistenti campi di moto di filtrazione con gradienti idraulici significativi. Infatti, ... l'acqua in moto pone in essere forze di filtrazione che rimuovono e fanno migrare particelle di terreno con conseguente creazione di cavità"), riscontrata e documentata la presenza di cavità all'interno del terreno di riporto sottostante le fondazioni del palazzo ed eseguiti campionamenti di acqua rinvenuta nel sottosuolo ("I risultati di laboratorio hanno evidenziato la presenza di nitrati, nitriti, cloruri, fluoruri


e ammonio, con concentrazioni ben superiori ai limiti tabellari previsti dal D.Lgs. n. 31 del 2001. Tale chimismo è indice di acqua inquinata la cui provenienza, se pure non recente, può essere da perdite di una condotta fognaria o da pozzi disperdenti e/o fosse settiche. Quanto sopra è suffragato dalla assenza di colibatteri in quanto essi stessi non persistono a lungo durante la percolazione all'interno del terreno"), conclusero (p.149): "Il terreno di fondazione del Fabbricato A è fortemente eterogeneo, essendo costituito da ghiaie e sabbie miste, con variabili rapporti, al limo, argilla, blocchi calcarenitici e detriti da demolizione; esso si presenta in assetto caotico ed è caratterizzato da un grado di addensamento da scarso a moderato. Considerando il suo carattere sostanzialmente incoerente e la prevalente taglia grossa dei suoi grani può verosimilmente ritenersi che il cedimento conseguente al carico della fondazione sia stato - a meno delle deformazioni differite nel tempo - di tipo immediato, con pressocché compiuta estrinsecazione a fine costruzione (luglio 2007). Inoltre, pur mettendo in conto la variabilità spaziale del deposito di terreno, si può assumere che il cedimento sia stato piuttosto uniforme, in virtù della capacità della piastra di fondazione di "far ponte" su zone del sottosuolo di minore in rigidezza. I successivi cedimenti differenziali, tuttora in evoluzione, sono da scrivere massimamente ed in vario modo all'azione dell'acqua. Più precisamente, le fenomenologie di dissesto in atto nel Fabbricato A sono sostanzialmente riconducibili a vistosi disuniformi cedimenti post costruzione vieppiù esaltati da collassi di cavità ipogee generate da erosione interna: il tutto in stretta dipendenza dall'azione di concentrate prolungate immissioni nel sottosuolo di acque da perdite di rete idrica e fognaria ed, in subordine, di proveniente meteorica. Un primo meccanismo di locale cedimento conseguente ad un locale flusso idrico discendente in un mezzo incoerente da scarsamente a moderatamente addensato e non saturo - quale è il terreno di cui trattasi - è dovuto all'eliminazione, ad opera dell'inondazione, degli effetti di parziale saturazione, e dal concomitante aumento del peso efficace del terreno e, quindi, delle tensioni verticali efficaci. L'effetto risultante è una marcata riduzione dell'indice dei vuoti, resa evidente da un cedimento del terreno sottoforma, talora, di collasso volumetrico. Questo cedimento di compattazione aumenta all'aumentare della tensione efficace, in guisa che il potenziale di collasso volumetrico è più forte nella porzione basale della massa di terreno. Un secondo fondamentale - e, nel caso in esame, di maggiore rilevanza - fattore causativo di cedimento è l'erosione interna,


ovvero il distacco di particelle fini dalla struttura del terreno, dovuto alle forze di filtrazione intergranulari, ed il trasporto delle particelle medesime all'interno ed al di fuori della massa di terreno, incrementandone la porosità e ponendo in essere fenomeni di "piping" o sifonamento. (...) L'acqua in movimento nel sottosuolo, se dotata di sufficiente carico (rectius gradiente) idraulico, riesce ad asportare particelle di terreno ed a creare lentamente cavità sotterranee, il collasso delle quali si traduce in un locale cedimento del terreno. Invero, la presenza di cavità all'interno di un terreno incoerente con forti componenti sabbiose e limose, come il terreno eterogeneo di riempimento della vecchia cava, non può che essere attribuita - avendo escluso a priori per evidenti motivi la presenza di fenomeni carsici o paracarsici - ad erosione interna o sotterranea associata al moto dell'acqua. In aggiunta ed in subordine alle cause dei cedimenti del Fabbricato A già indicati, un qualche assai limitato ruolo negli stessi può attribuirsi alla subsidenza degli spazi verdi del Fabbricato medesimo. (...) Sulla base di quanto sopra esposto, i sottoscritti CC.TT.UU. sono pervenuti alla conclusione che sia l'Impresa M. che la società A. sono responsabili "seppur in ben diverso grado" dei dissesti del Fabbricato A. Più precisamente, si è constatato il totale mancato rispetto da parte di A. del DM LLPP 12 dicembre 1985, che regola la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti acquedottistici e fognari. Ciò specialmente in relazione alla compatibilità tra le tubazioni impiegate e le caratteristiche dei terreni costituenti il piano di posa, con particolare riguardo alla giunzione tra il tronco principale di via S. C. adagiato su banco roccioso e la diramazione laterale di via M. poggiata su terreno di riporto di assai minore rigidezza e priva di idoneo giunto con la condotta madre. Per quanto riguarda l'Impresa M., ribadendo che sarebbe stata più opportuna una fondazione profonda - di per sé peraltro non del tutto immune dagli effetti legati a processi di erosione interna e filtrazione verso il basso -, è, tuttavia, da dire che la fondazione adottata per il Fabbricato A sarebbe stata del tutto idonea, se non fossero intervenuti i processi erosivi di estrema intensità. Gli effetti di tali processi erosivi, estrinsecati in volumetrie di cavità ipogee di centinaia di metri cubi, come dedotto dal volume di miscele di cemento utilizzati nella prima fase dell'intervento di stabilizzazione del continuo Fabbricato B, volumi di vuoti di tale entità non possono che derivare da prolungate deleterie immissioni di acqua nel sottosuolo da perdite concentrate della rete idrica e fognaria e non, se non in misura subordinata, da piogge anche molto intense.


In relazione poi alla responsabilità dell'impresa M., esse vanno ascritte, a giudicare dagli elaborati del progetto esecutivo della struttura, ad una imperfetta (o dubbia) realizzazione del giunto in compriband alla struttura medesima ed il banco roccioso di via S. C., che, in occasione del cedimento del terreno, ha causato una negativa interazione tra la struttura in elevato ed il sottostante banco roccioso. Di talché, in conclusione, in relazione alle mere cause di cedimento del Fabbricato A, i Consulenti CC.TT.UU. ritengono A. ben più responsabile dell'Impresa M., quantificandone la responsabilità nella misura di almeno 75 - 80%. Inoltre, in relazione al repentino aggravarsi dei fenomeni di instabilità del fabbricato, peraltro ancora in evoluzione, si richiama l'attenzione della SIGNORIA V.I. e delle parti tutte sulla urgente necessità di dar luogo ai lavori di consolidamento del terreno di fondazione del Fabbricato A, intervenendo quanto prima possibile". Conclusioni. Così ricostruite le numerose risultanze nel corso del decennio collezionate circa la vicenda de quo, pur consapevole delle diverse valutazioni in punto di responsabilità eseguite nell'ambito dei distinti giudizi promossi dagli acquirenti delle singole unità immobiliari in cui essa è stata affrontata, favorite dalla proliferazione di essi e dalla loro omessa riunione (su segnalazione delle parti coinvolte) onde evitare l'increscioso contrasto di giudicati che in questa sede è emerso, valuta il giudicante che i fenomeni accertati nella zona de quo debbano essere ascritti per l'80% ad A. s.p.a. e per la rimanente porzione alla costruttrice XXXX s.r.l.. Essendo infatti univocamente emerso, e mai confutato dall'odierna convenuta: - l'inosservanza da parte di A. s.p.a. delle disposizioni di cui al DM LLPP 12 dicembre 1985 in sede di progettazione e realizzazione dell'impianto di distribuzione idrica e fognaria, di cui non sono mai stati ad alcuni dei tecnici intervenuti esibiti gli elaborati progettuali, né rinvenuti presso i competenti Uffici, nonostante la quantità dei ricorsi e la pregnanza di interessi in gioco, quali l'incolumità di cittadini addirittura evacuati; - l'omessa adozione da parte della convenuta di un giunto della condotta idrica all'imbocco di via M., nel passaggio dal piano di posa su basamento roccioso di via S. C. a quello su terreno di riporto compressibile della strada interna; - le numerose e copiose immissioni di acque provenienti dalla rete idrica e fognaria verificatesi a partire dal dicembre del 2008, e ritrovate nel sottosuolo persino nel 2011;


- il colpevole e gravissimo, oltre che mai giustificato, ritardo nella riparazione degli impianti da parte della custode A. s.p.a.; deve ravvisarsi la preponderante responsabilità ex art. 2051 c.c. di quest'ultima nella causazione dei dissesti registrati nelle pal. B, C e D, oltre che negli spazi aperti comuni ad esse e sulla via M., essendo noto e condiviso che "... l'Ente autonomo per l'XXXX è tenuto per legge (R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464) ad eseguire, nei comuni serviti dall'A. stesso, i lavori di riparazione straordinaria degli impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051 c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno" (Cass., Sez. 3, sentenza n. 19773 del 23/12/2003. In senso conforme, v. Cass., Sez. 1, sentenza n. 14143 del 27/6/2011). Anche in quel caso, questa Corte aveva escluso la responsabilità in via solidale del Comune sulla base di una corretta esegesi della stessa disciplina normativa", Cassazione civile, sez. III, 13/05/2020, n. 8888. Ciononostante, non può negarsi una, seppur minima, concorrente responsabilità dell'attrice, la quale, pur consapevole della consistenza del materiale di riempimento della cava sottostante il proprio suolo, non adottò il sistema di fondazione su pali che sarebbe risultato preferibile in considerazione della condizione strutturale dell'area di sedime ed alla possibilità, sia pure remota, di infiltrazioni nel sottosuolo, e soprattutto, pur avendo commissionato ad A. s.p.a. la realizzazione degli impianti idrico e fognario, omise di vigilare sull'osservanza da parte di essa della normativa vigente in tema di posa in opera delle condotte a servizio degli immobili edificati, nonché sulla congruità delle soluzioni operative da quella adottate (ma mai formalizzate, stante l'assenza di progetti della convenuta) rispetto alla singolarità del sito e del tipo di fondazioni installate, consapevole della durevole garanzia assunta ex art. 1669 c.c. del superiore prioritario interesse dell'incolumità pubblica e privata, da anni esposte a rischio, e che in virtù dell'art. 1218 c.c. aveva l'obbligo giuridico di evitare. Assodata quindi la questione dell'an e la misura della responsabilità dedotta, occorre procedere ad una delibazione delle odierne pretese, formulate "...in via di rivalsa e/o regresso, per recuperare le somme spese


per l'esecuzione degli interventi di consolidamento del terreno di fondazione...per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa ed in conseguenza dei cedimenti intervenuti" (cfr. conclusioni citazione). Sebbene nessuna contestazione in ordine alla sussistenza del diritto dell'attrice a pretendere le somme sia sborsate che da sborsare al fine di rimediare ai danni verificatisi sia stata formulata dalla convenuta in sede di costituzione, ove si è limitata a difendersi circa l'inimputabilità dell'origine causale dei fenomeni (che non integra un vizio di difetto di legittimazione passiva della pretesa), rileva il Tribunale che, assodata la corresponsabilità, mentre la rifusione degli esborsi sostenuti dalla XXXX s.r.l. in relazione alle pal. B e D trova il suo fondamento nelle transazioni - debitamente documentate -rispettivamente intercorse con il Condominio S. ed il Condominio B., con cui l'attrice per effetto della sottoscrizione e del compimento dei lavori programmati veniva surrogata nei diritti del Condominio nei confronti del responsabile civile, ovvero pro quota di A. s.p.a. (art. 1205 c.c.), il rimborso delle spese sostenute per la pal. C così come sulla via M. (all. 63 e 64 citazione) va inquadrato nell'azione di regresso formalmente esperita ex art. 2055 co. 2 c.c., essendo risultato pacifico ed incontestato che nel corso degli anni ed anche al fine di evitare l'aggravarsi dei fenomeni e dei pregiudizi agli acquirenti delle porzioni immobiliari, l'attrice abbia provveduto non solo a risarcire i danni da ciascuno di essi riportati (ma non documentati in questa sede), ma anche a rimediarne le cause e gli effetti, nel più assoluto disinteresse di A. s.p.a.. Ne consegue che sussiste il diritto della XXXX s.r.l. alla rifusione da parte di A. s.p.a. dell'80% delle somme che la prima ha provveduto nel corso degli anni a sostenere in relazione ai singoli Fabbricati (ammontanti per l'intero ad Euro 265.066,75 per il Fabbricato B, Euro 28.814,24 per il C ed Euro 361.123,06 per il D, per un totale di Euro 655.004,05, comprensivo di IVA versata - Euro 524.003,24 l'80%), e/o a sborsare onde provvedere con solerzia all'esecuzione di lavori giudicati indifferibili dai CCTTUU intervenuti (documentati per Euro 97.889,43, oltre ad Euro 46.064,65 per fatture varie, per un totale di Euro 143.954,08 - Euro 115.163,26 l'80% -, escluso gli "importi pagati a titolo di risarcimento" ma non documentati, così come quelli ai CCTTUU nel proc. n. 633/2010 R.G. regolati dal regime delle spese di quel giudizio, di cui non è stata offerta documentazione alcuna), maggiorate di interessi legali dai singoli esborsi al saldo ed esclusa ogni rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore.


Né può il quantum di esse intendersi validamente contestato ex art. 115 c.p.c. a mezzo dell'inciso contenuto nella comparsa di costituzione della convenuta secondo cui "...eccepiamo la mancanza di qualsivoglia valore probatorio della documentazione esibita in quanto redatta al di fuori di ogni contraddittorio", non potendo la formazione unilaterale fungere da "contestazione specifica" dell'importo ivi indicato, nonché della riferibilità di detto compenso ai lavori effettivamente compiuti in relazione agli eventi di cui innanzi. Viceversa, in difetto di prova dell'effettivo esborso sostenuto, non è ammissibile l'azione di regresso quanto alle spese da sostenere ai fini del definitivo consolidamento dei Fabbricati interessati dal dissesto e del ripristino dell'originaria consistenza, essendo noto e condiviso che "Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione", Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2019, n. 25698. Né risulta che la XXXX s.r.l. abbia conservato la proprietà di una qualche porzione immobiliare in loco, tanto da potersi dire legittimata ad un'azione ex artt. 2043 - 2051 c.c., e/o che ella possa dirsi titolare del diritto al risarcimento in quanto originaria proprietaria dell'intero complesso (Cassazione civile, sez. un., 16/02/2016, n. 2951), essendo pacifico che il danno si sia verificato in un momento successivo all'epoca delle alienazioni delle porzioni immobiliari o comunque nelle more di esse (terminate il 13.02.2009). Allo stesso modo va disattesa l'ulteriore pretesa inerente i danni non patrimoniali asseritamente accusati dall'attrice, non potendo essi presumersi (Cassazione civile, sez. III, 16/03/2021, n. 7384), e non essendo stata offerta dall'attrice prova né della loro esistenza e "...dell'ampio risalto sulla stampa locale" (anche solo al fine dell'operatività delle presunzioni, che tuttavia non potrebbero prescindere dalla valutazione ex art. 1227 c.c. dall'accertata corresponsabilità), né di parametri cui eventualmente ancorare l'eventuale ristoro. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014 in base al decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197). Valuta tuttavia il decidente di porre le spese dell'odierna consulenza tecnica d'ufficio espletata a carico di entrambe le parti in eguale misura,


essendo stata dalle due omessa la segnalazione che sui medesimi fatti pendeva identico accertamento nel corso del giudizio n. 11963/14 R.G.. P.Q.M. Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXX s.r.l.: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità di XXXX s.p.a. nella misura dell'80% in ordine ai dissesti verificatisi presso le palazzine B, C e D descritte in atti, condanna A. s.p.a. per le causali di cui in parte motiva alla rifusione in favore di XXXX s.r.l. della complessiva somma di Euro 639.166,50, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo; 2) Rigetta ogni ulteriore pretesa; 3) Condanna XXXX s.p.a. al pagamento in favore di XXXX s.r.l. delle spese di lite, che liquida ex D.M. n. 55 del 2014 in Euro 25.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 4) Pone a carico di XXXX s.r.l. ed A. s.p.a. in eguale misura le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate. Così deciso in Lecce, il 18 gennaio 2022. Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.



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