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Disposizionitransitorieefinali

(126) L’Università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di Scienza della formazione. L’attivazione del corsodilaureainScienzedellaformazioneprimariaèsubordinataall’avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

(127) In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell’università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell’ambito di programmi dell’Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

(128) La Provincia Autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell’articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell’Università degli studi di Trento perlosviluppodellaricercascientificaeperl’attuazionedispecificiprogrammi e progetti formativi.

16. Vedi anche l’art. 1, commi 658-663 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 17. Con l’art. 4, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole “Presidente della Giunta regionale” sono state sostituite con le parole “Presidente della Regione”. 18. Con l’art. 4, comma 1, lettera e) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole “e il suo Presidente” sono state sostituite con le parole “e il Presidente della Regione”. 19. Il comma 1 sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 20. Ilcomma4èstatomodificatodall’art.4,comma1,lettereg),h),i)el)della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 21. L’art. 27, comma 1/bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 22. L’art. 27 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera m) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 23. Il comma 3 è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera n) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 24. L’art.29èstatoabrogatodall’art.4,comma1,letterao)dellaleggecostituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 25. L’art.30èstatosostituitodall’art.4,comma1,letterap)dellaleggecostituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 26. Le parole “i vice presidenti” sono state così sostituite dall’art. 4, comma 1,letteraq)dellaleggecostituzionale31gennaio2001,n.2. 27. Il comma 5 è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 28. L’art.33èstatosostituitodall’art.4,comma1,letterar)dellaleggecostituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 29. Il comma 1 è stato integrato dall’art. 4, comma 1, lettera s) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 30. Il comma 3 è stato integrato dall’art. 4, comma 1, lettera t) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 31. Il comma 2 è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera u) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 32. Il comma 2 è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 33. Con l’art. 4, comma 1, lettera v) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole “e il suo Presidente” sono state sostituite con le parole “e il Presidente della Provincia”. 34. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono stati aggiunti dall’art. 4, comma 1, lettera v) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 35. L’art.48èstatosostituitodall’art.4,comma1,letteraz)dellaleggecostituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 36. Gli artt. 48/bis e 48/ter sono stati inseriti nell’art. 4, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 37. L’art. 49 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera bb) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente così integrato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 38. L’art. 49/bis è stato inserito dall’art. 4, comma 1, lettera cc) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 39. L’art.50,comma1,èstatocosìmodificatodall’art.3,comma1,letteraa), punto 1) e punto 2), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 40. L’art.50,comma2,èstatocosìmodificatodall’art.3,comma1,letterab), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 41. L’art.50èstatosostituitodall’art.4,comma1,letteradd)dellaleggecostituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 42. L’art. 51 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera ee) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 43. L’art. 60 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera ff) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 44. L’art.62èstatosostituitodall’art.4,comma1,letteragg)dellaleggecostituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 45. L’art. 62, commi 2 e 3, sono stati aggiunti dall’art. 4, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 46. Vedi anche il decreto 20 luglio 2011. 47. Laletterab)dell’art.69,comma2,èstataprimaintegratadall’art.2,comma 107, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, successivamentemodificatadall’art.1,comma407,letteraa)dellalegge23dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 48. L’art. 69 è stato sostituito dall’art. 1 della legge 30 novembre 1989, n. 386. 49. La lettera d) dell’art. 69, comma 2, è stata abrogata dall’art. 2, comma 107, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 50. L’art. 70 è stato sostituito dall’art. 2 della legge 30 novembre 1989, n. 386. 51. L’art. 72 è stato sostituito dall’art. 9 della legge 30 novembre 1989, n. 386. 52. L’art. 73 è stato sostituito dall’art. 10 della legge 30 novembre 1989, n. 386. 53. L’art.73,comma1,èstatocosìintegratodall’art.2,comma107,letterac), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 54. L’art. 73, comma 1/bis, è stato aggiunto dall’art. 2, comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successivamente così integrato dall’art. 1, comma 407, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 55. L’art.74èstatocosìsostituitodall’art.2,comma107,letterad),dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191. 56. Vedi anche il decreto 20 luglio 2011. 57. La lettera b) dell’art. 75, comma 1, è stata abrogata dall’art. 2, comma 107, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 58. Laletterad),dell’art.75,comma1,èstatacosìmodificatadall’art.1,comma, 407, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 59. La lettera e) dell’art. 75, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 2, comma 107, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 60. La lettera f) dell’art. 75, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 2, comma 107, lettera f), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 61. L’art. 75 è stato sostituito dall’art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

62. L’art.75,comma2,èstatoabrogatodall’art.2,comma107,letteraa),della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 63. Vedi anche il decreto 20 luglio 2011. 64. L’art. 75/bis è stato inserito dall’art. 2, comma 107, lettera g), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 65. L’art.75/bis,comma3/bis,èstatoinseritodallaletterad),dell’art.1,comma, 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 66. A termini dell’art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386, l’art. 75 sostituisce gli originari articoli 75, 76 e 77. 67. L’art.78èstatoprimasostituitodall’art.4dellalegge30novembre1989, n.386,epoiabrogatodall’art.2,comma107,letteraa),dellalegge23 dicembre 2009, n. 191. 68. L’alineadell’art.79,comma1,èstatacosìsostituitadallaletterae),punto 1), dell’art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 69. L’art. 79, comma 3, è stato così sostituito dalla lettera e), punto 2), dell’art. 1, comma, 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 70. L’art.79èstatocosìsostituitodall’art.2,comma107,letterah),dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191. 71. L’art. 79, comma 4, è stato così sostituito dai commi 4 e 4/bis, dell’art. 1, comma, 407, lettera e) punto 3, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 72. L’art.79, comma 4/ter, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell’art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 73. L’art. 79, comma 4/quater, è stato inserito dalla lettera e), punto 4), dell’art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). 74. L’art. 79, comma 4/quinquies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell’art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). 75. L’art. 79, comma 4/sexies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell’art. 1, comma, 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 76. L’art. 79, comma 4/septies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell’art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 77. L’art. 79, comma 4/octies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell’art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 78. L’art. 80 è stato così sostituito dall’art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). 79. Il comma 2 è stato sostituito dall’art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 386,esuccessivamentemodificatodall’art.4,comma1,letterah)della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 80. L’art. 82 è stato prima sostituito dall’art. 11 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e poi così sostituito dall’art. 2, comma 107, lettera l), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 81. L’art. 83, comma 1, è stato così integrato dall’art. 2, comma 107, lettera m),dellalegge23dicembre2009,n.191. 82. L’art.84,comma3,èstatocosìmodificatodall’art.5,comma1,letteraa), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 83. L’art.84,comma3/bis,èstatoinseritodall’art.5,comma1,letterab),della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 84. L’art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 85. L’art.84,comma5,èstatocosìmodificatodall’art.5,comma1,letterad), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 86. L’art.84,comma7,èstatocosìmodificatodall’art.5,comma1,letterae), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 87. L’art.84,comma9,èstatocosìmodificatodall’art.5,comma1,letteraf), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 88. L’art.89,comma6,èstatocosìmodificatodall’art.6,comma1,letteraa), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 89. L’art. 89, comma 7, è stato così modificato dall’art. 6, comma 1, lettera b) punti 1), 2) e 3), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 90. Il comma 2 è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera ii) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 91. L’art.93,comma1,èstatocosìmodificatodall’art.7,comma1,dellalegge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 92. Vedi l’art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. 93. Con l’art. 4, comma 1, lettera ll) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole “o da quello della giunta provinciale” sono state sostituiteconleparole“odaquellodellaProvincia”. 94. L’art. 102 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera mm) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 95. L’art. 102, comma 3, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 96. L’art. 103 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera nn) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 97. Ilcomma1èstatomodificatodall’art.4,comma1,letteraoo)dellalegge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 98. L’art.107,comma1,èstatocosìmodificatodall’art.9,comma1,letteraa), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1. 99. L’art. 107, comma 2, è stato così modificato dall’art. 9, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

Tutte le foto di questa pubblicazione ritraggono l’installazione permanente dedicata all’autonomia dell’Alto Adige allestita in piazza Silvius Magnago a Bolzano.

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