LA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI ©
Seminario formativospecialistico per gli operatori in presenza di rischio elettrico in caso di lavori elettrici in conformità al Testo Unico sulla Sicurezza
Confartigianato -Sanremo (01/12/2022 -parte 1) (06/12/2022 -parte 2) (14/12/2022 -parte 3) (21/12/2022 -parte 4)
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LA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI
Seminario formativospecialistico per gli operatori in presenza di rischio elettrico
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LA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI
... succede!!!
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Obiettivo del seminario
i Destinatari sono:
Norme CEI 50110 e CEI 11-27
Operatori destinati impegnati in LAVORI ELETTRICI.
Operatori che devono gestire LAVORI in presenza di PARTI ATTIVE NON PROTETTE o NON SUFFICIENTEMENTE
PROTETTE A DISTANZE INFERIORI A QUELLE INDICATE DAL D.Lgs81/2008 All. IX.
lo Scopo è fornire:
Riferimenti di Legislazione e Normativa in corso.
Nozioni basilari sui lavori elettrici e non elettrici.
Modalità organizzative ed esecutive per lavori svolti in sicurezza, in particolare per quelli sotto tensione in BT Conoscenza degli effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e nozioni di primo soccorso.
la Articolazione permetterà di:
Ricevere le principali conoscenze teoriche.
Valutare le proprie conoscenze attraverso la prova finale.
Ottenere un attestato di frequenza.
Permettere al datore di lavoro, qualora ravvisi il raggiungimento dei requisiti di Norma, di conferire il titolo di PAV/PESed eventualmentel’idoneità all’esecuzione di lavori elettrici sotto tensione
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Concetti generali di sicurezza (1)
La valutazione del rischio PERICOLO proprietà o qualità intrinseca di un certo fattore avente il potenziale di causare danni
VALUTAZIONE DEI RISCHI
valutazione GLOBALE e DOCUMENTATA di TUTTI i rischi …. finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
RISCHIO
probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
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GRAVITA’ 36 9 246 123 PROBABILITA’
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Concetti generali di sicurezza (2)
La valutazione del rischio
La probabilità, o frequenza dell’evento fatale all’anno può esser definita come:
FAR: FatalAccidentRate
numero di fatalità mortali ogni cento milioni di ore lavorate (dove 100.000.000 = 40 ore x 50 settimane x 50 anni)
Esempio
Se si sono verificati 2 decessi in un’azienda di 30,000 persone che lavorano 35 ore la settimana ciascuno (1,355 ore all’anno), si ottiene:
Valori
Esistono statistiche FAR per ogni tipo di attività anche non lavorativa ed i calcoli statistici vengono fatti su diverse basi temporali. Ad esempio U.S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration valuta che incidente in auto57/a incidente in scooter600/a incidente aereo200/a incidente aereo (av. civile)50/a uomo seduto in poltrona4/a
[http://www-fars.nhtsa.dot.gov/Main/reportslinks.aspx]
In Europa è EUROSTAT che studia questi fenomeni e pubblica in rete i risultati.
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Concetti generali di sicurezza (3)
La curva di rischio
Utilizzando le statistiche si costruiscono grafici come quello sotto dove F rappresenta la frequenza (probabilità) con cui gli incidenti si verificano e M indica la magnitudo (danno), ossia il numero di morti all’anno corrispondenti.
Le curve che si ottengono hanno andamenti che indicano che fatti gravi si verificano raramente e viceversa fatti meno gravi si verificano più spesso.
L’obiettivo di questi studi è generalmente il rischio rendendolo più accettabile.
La valutazione dei rischi permette di: -fare azione di quando si valutano metodi che riducono la frequenza dell’evento -fare azione di quando si valutano metodi che riducono l’entità del danno provocato
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Concetti generali di sicurezza (4)
La sicurezza assoluta non esiste!
Nessuna norma, per quanto accurata possa essere, può garantire in maniera assoluta l’immunità delle persone o delle cose dai pericoli (anche) dell’elettricità.
dipende da:
Evento imprevisto
-Miglioramento
-Normativetecniche
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Operatore impreparato (inammissibile per la legge!) Intervenire sul comportamento umano attraverso:
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Adottare misure di protezione derivanti da: -Specifica esperienza -Formazione -Addestramento -Qualificazione
tecnologico
e di legge
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Concetti generali di sicurezza (5)
Il costo della sicurezza
Poiché il rischio nullo non esiste, ne consegue che il livello della sicurezza accettato dalla collettività rappresenta l’equilibrio tra costi e benefici (generali ed individuali).
Costo per prevenire un infortunio
Costo per sopportare un infortunio
Costi Spinte morali ed attese sociali
Il costo comprende tutti gli apprestamenti necessari all’abbattimento del rischio a livelli accettabili
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Se prevenire un infortunio non è solo un onere economico, diventa anche morale e sociale sopportarne le conseguenze.
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Il fenomeno infortunistico in ITALIA
La situazione del mondo del lavoro nei dati dell’Inail, infortuni e malattie professionali
Nel 2014 sono state censite dall’Inail circa 3 milioni e 700 mila posizioni assicurative (territoriali), con una lieve riduzione (intorno all’1%) rispetto al 2013.
Al 31 dicembre erano in essere 780 mila rendite, per inabilità permanente e ai superstiti (il 2,4% in meno rispetto al 2013); le rendite per inabilità di nuova costituzione sono circa 13.800.
Infortuni
La serie storica del numero degli infortuni registrati dall’Inail prosegue l’andamento decrescente.
Sono state registrate poco più di 663 mila denunce di infortuni accaduti nel 2014; rispetto al 2013 si ha una diminuzione di circa il 4,6%; sono quasi il 24% in meno rispetto al 2010.
Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco più di 437 mila, di cui il 18% -79mila circa -“fuori dell’azienda” (cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”).
Delle 1.107 denunce di infortunio mortale (erano 1.215 nel 2013, 1.501 nel 2010) gli infortuni accertati “sul lavoro” sono 662 (di cui 358, il 54%, “fuori dell’azienda”): anche se i 26 casi ancora in istruttoria fossero tutti riconosciuti “sul lavoro” si avrebbe una riduzione di poco più del 3% rispetto al 2013 e del 31% rispetto al 2010.
Gli infortuni hanno causato circa 11 milioni di giornate di inabilità, con costo a carico dell’Inail; in media 82 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione, circa 20 giorni in assenza di menomazione.
La situazione del mondo del lavoro nei dati dell’Inail, infortuni e malattie professionali (.pdf -25 kb) http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_185231.pdf
Analisi della numerosità degli infortuni sul lavoro (.pdf -1,1 mb) http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_185242.pdf
Antologia di filmati sugli incidenti elettrici http://www.electroyou.it/elettrodomus/wiki/antologia-di-filmati-di-you-tube-sugli-incidenti-elettrici
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Il fenomeno infortunistico in ITALIA –2017
I dati al 2017
Il presidente dell’Inail, Massimo De Felice, ha illustrato ieri a Roma, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la Relazione annuale sui dati relativi all’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia nel 2017, sul bilancio dell’Istituto e sui risultati più rilevanti conseguiti sul fronte degli investimenti, della ricerca e delle politiche in materia di prevenzione, cura e riabilitazione.
INFORTUNI SUL LAVORO
Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nel corso del 2017 sono state poco più di 641mila. Il dato è sostanzialmente in linea con quello rilevato nel 2016 (-0,08%), mentre prendendo come riferimento il 2012 la flessione è pari a circa il 14%.
Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco meno di 417mila, di cui circa il 19% “fuori dell’azienda” (cioè “con mezzo ditrasporto” o “in itinere”). Il dato “fuori azienda” è rilevante per la valutazione accurata delle politiche e delle azioni di prevenzione.
Delle 1.112 denunce di infortunio con esito mortale (erano 1.142 nel 2016 e 1.370 nel 2012) gli infortuni accertati “sul lavoro”sono stati 617 (di cui 360, pari al 58%, “fuori dell’azienda”). Anche se i 34 casi ancora in istruttoria fossero tutti riconosciuti “sul lavoro” si avrebbe una diminuzione del 2,8% rispetto al 2016 e di circa il 25% rispetto al 2012.
Gli infortuni sul lavoro hanno causato circa 11 milioni di giornate di inabilità con costo a carico dell’Inail. In media 85 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione e circa 21 giorni in assenza di menomazione.
Nei primi cinque mesi del 2018, i casi mortali denunciati sono stati 389, 14 in più rispetto allo stesso periodo del 2017. L’aumento riguarda solo i casi avvenuti in itinere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (passati da 104 a 118), mentre per quellioccorsi “in occasione di lavoro” le denunce sono state 271 in entrambi i periodi.
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Il fenomeno infortunistico in ITALIA –2017
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Il fenomeno infortunistico in ITALIA: 2020 -2021
Il COVID
La pandemia ha fortemente condizionato l’andamento del fenomeno infortunistico del biennio 2020-2021.
I dati del 2021 registrano, rispetto all’anno precedente, un calo dei casi con una riduzione degli infortuni mortali.
Sono state rilevate poco più di 564 mila denunce di infortuni accaduti nel 2021 (-1,4% rispetto al 2020).
Tale diminuzione, tuttavia, è dovuta esclusivamente alla contrazione dei contagi professionali da Covid-19, passati da quasi 150 mila ai circa 50 mila del 2021.
Viceversa, gli infortuni “tradizionali” (non Covid-19), nel 2021 sono in aumento di circa il 20% rispetto al 2020 (sia in ”occasione di lavoro” che, in maggior misura, in “in itinere”).
Gli infortuni sul lavoro sono stati 349.643, di cui il 17,5% “fuori dell’azienda” (cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”).
Al contrario, le denunce con esito mortale “tradizionali” sono aumentate di quasi il 10% rispetto al 2020, sia “in occasione di lavoro” che in “in itinere”.
Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono 685, di cui 298, il 43,5%, “fuori dell’azienda” (57 casi sono ancora in istruttoria).
Sono stati 16 gli incidenti plurimi nel 2021, per un totale di 37 decessi, rispetto ai 13 del 2020 con 27 decessi.
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Il fenomeno infortunistico in ITALIA –2018
Alcuno dati dei primi 10 mesi 2018
(Regioni.it 3502 -27/11/2018) Nella sezione "Open data" del sito INAIL sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio -nel complesso e con esito mortale -e di malattia professionale presentate all'Istituto nel mese di ottobre. Tra gennaio e ottobre sono state presentate all'Istituto 534.605 denunce di infortunio sul lavoro (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2017), 945 delle quali con esito mortale (+9,4%). Le patologie di origine professionale denunciate sono state 49.760 (+1,9%).
Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del "modello di lettura" con i confronti "di mese" (ottobre 2018 vs ottobre 2017) e "di periodo" (gennaio-ottobre 2018 vs gennaio-ottobre 2017). Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Gli open data pubblicati -avverte l'istituto -sono provvisori, perché soggetti all'effetto distorsivo di "punte occasionali" edei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare i casi accertati positivamente sarà infatti necessario attendere il consolidamento dei dati dell'intero 2018, con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia. Nei primi 10 mesi del 2018 i casi di infortunio denunciati all'Inail sono stati, come si è detto, 534.605, in aumento dello 0,2% rispetto all'analogo periodo del 2017.
I dati rilevati al 31 ottobre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale una diminuzione dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 454.421 a 454.006 (-0,1%), mentre quelli in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, hanno fatto registrare un incremento pari all'1,7%, da 79.231 a 80.599. L'analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce di infortunio nel Nord-Ovest (+0,7%), nel Nord-Est (+1,3%) e al Sud (+0,2%) e un calo al Centro (-1,5%) e nelle Isole (-2,3%). Tra le regioni con i maggiori incrementi percentuali si segnalano la Provincia autonoma di Bolzano (+5,5%), il Friuli Venezia Giulia (+4,3%) e il Molise (+3,9%), mentre i decrementi maggiori sono quelli rilevati nella Provincia autonoma di Trento (-8,8%), in Valle d'Aosta e in Abruzzo (-3,8% per entrambi).
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Il fenomeno infortunistico in ITALIA –2018
I dati per i primi 10 mesi 2018 -segue
L'incremento rilevato nel confronto tra i primi 10 mesi del 2017 e del 2018 è legato esclusivamente alla componente maschile, che registra un +0,7% (da 343.302 a 345.631) rispetto al -0,7% di quella femminile (da 190.350 a 188.974). L'aumento ha interessato soprattutto i lavoratori extracomunitari (+8,6%) e in misura minore quelli comunitari (+0,5%), mentre le denunce di infortunio dei lavoratori italiani sono in calo dell'1%. Dall'analisi per classi di età emergono incrementi per la fascia fino a29 anni (+4,1%) e tra i 60 e i 69 anni (+5,8%). In flessione, invece, le denunce per le fasce 30-44 anni (-3,4%) e 45-59 anni (-0,7%). Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto nei 10 dieci mesi di quest'anno sono state 945,81in piu'rispetto alle 864 denunciate tra gennaio e ottobre del 2017 (+9,4%). L'aumento è dovuto soprattutto all'elevato numero di decessi avvenuti lo scorso mese di agosto rispetto all'agosto 2017, alcuni dei quali causati dai cosiddetti incidenti "plurimi", ovvero quelli che causano la morte di due o più lavoratori. L'analisi territoriale evidenzia un incremento di 48 casi mortali nel Nord-Ovest (da 212 a 260), di 20 nel Nord-Est (da 215 a 235) e di 15 al Sud (da 188 a 203). Lieve diminuzione al Centro (da 176 a 174), mentre nelle Isole le denunce sono state 73 in entrambi i periodi. A livello regionale spiccano i 25 casi in più del Veneto (da 75 a 100), i 20 in più del Piemonte (da 67 a 87) e i 19 in piu'della Lombardia (da 114 a 133) e Calabria (da 16 a 35). Seguono Campania (+17), Liguria (+10) e Toscana (+8). Cali significativi si registrano, invece, in Abruzzo (da 47 a 22) e nelle Marche (da 30 a 16).
Dopo la diminuzione registrata nel corso di tutto il 2017, in controtendenza rispetto al costante aumento degli anni precedenti, nei primi 10 mesi di quest'anno le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail sono tornate ad aumentare, anchese a un ritmo sempre più decrescente. Allo scorso 31 ottobre, infatti, l'incremento si e'attestato al +1,9% (pari a 911 casi in piu' rispetto allo stesso periodo del 2017, da 48.849 a 49.760). Si tratta di una variazione in linea con quella rilevata per i priminove mesi (+1,8%), che rispetto a dato di gennaio, quando l'aumento era stato pari al +14,8%, ha mostrato un trend in costante diminuzione nelle successive rilevazioni mensili. L'analisi territoriale evidenzia incrementi delle denunce al Centro (+989), dove si concentra oltre un terzo del totale dei casi protocollati dall'Istituto, al Sud (+516 casi), dove le tecnopatie denunciate sono quasi un quarto del totale, e nel Nord-Ovest (+86). In calo, invece, il dato del Nord-Est (-338) e delle Isole (-342).
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Evoluzione della legislazione della sicurezza
Evoluzione culturale
Infortunio ha due probabili origini latine: infortunium:in (negazione) fortunium(fortuna)-> sfortuna - in fors:-> avversa sorte o caso avverso
In principio la sicurezza dei lavoratori era proprio una avversa fatalità; la rivoluzione industriale dell’ 800 la resero un dovere in considerazione delle sue conseguenze sociali (vedi slide prec.) e la concomitante crescita culturale delle masse la impose man mano come diritto.
Le vicende storiche e il periodo di benessere successivo ai primi decenni del secolo scorso riuscirono a imporre la sicurezza generale delle genti prima e dei lavoratori poi come manifestazione di benessere e valore riconosciuto.
L’aspetto legale
La legislazione crebbe nel tempo di pari passo con l’evoluzione dei popoli; ecco il percorso italiano per sommi capi: ‘800Legge sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (1898)
Anni ’30Riforma del Codice Penale (art. 437,451,43): l’infortunio mortale sul lavoro viene considerato omicidio colposo ma con pene raddoppiate Anni ’40Valorizzazione del lavoro nella costituzione e modifiche al codice civile (art.2087 –l’imprenditore tutela i prestatori di lavoro) Anni ’50DPR 27/04/55 n° 547Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
DPR 07/01/56 n° 164Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
DPR 19/03/56 n° 302Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative al DPR 547
DPR 19/03/56 n° 303Norme generali per l'igiene del lavoro
Anni ’60L. 01/06/68 n°186 Disp. concernenti la prod. di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici Anni ’90L. 05/03/90 n°46 e s.m.i.Norme per la sicurezza degli impianti e successivo regolamento di attuazione (DPR 447/1991)
DLgs04/12/92 n°475Attuazione della direttiva 89/686/CEE …, in materia di … dispositivi di protezione individuale
DLgs19/09/94 n° 626Attuazione delle direttive ---18 direttive ---riguardanti .. la sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro DLgs14/08/96 n° 493Attuazione della direttiva 92/58/CEE … sulla segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro DLgs14/08/96 n° 494Attuazione della direttiva 92/57/CEE .. sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobilii Anni 2000D.M. 22/01/2008 n°37 Regolamento .., disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici DLgs 09/04/08 n°81 Attuazione … dell'art 1 L, 03/08/07, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro DLgs 03/08/09 n° 106 Disposizioni integrative e correttive del DLgs 09/04/08 n°81 Dlgs17/2010Recepimento Direttiva Macchine 2006/42/EC
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Decreto-Legislativo-81-08 –ESTRATTO
IMPIANTI
(1)
Il controllo e la gestione degli impianti in azienda rappresentano un aspetto fondamentale per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
Il decreto formula i provvedimenti relativi alla prevenzione del rischio elettrico, disponendo gli obblighi del datore di lavoro, i requisiti di sicurezza dei materiale, macchinari, apparecchiature e impianti, le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori, sanzionandone le violazioni.
Al Titolo III, Capo III, «Impianti ed apparecchiature elettriche», articoli 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 , e al Titolo IV «Cantieri temporanei o mobili» Capo II sez. II «Disposizione di carattere generale» art. 117 «Lavori in prossimità di parti attive» descrive il punto di vista della normativa e gli obblighi da rispettare al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori in caso di rischio elettrico.
Gli impianti e le apparecchiature elettriche dovranno essere utilizzate secondo le procedure stabilite e contenute nei manuali d’uso, e allo stesso modo, la produzione degli impianti, assemblaggio e installazioni dovranno essere realizzati secondo la “regola d’arte” e mantenuti costantemente in perfetto stato onde evitare malfunzionamenti che possano ricreare situazioni di rischio per i lavoratori che li utilizzano.
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Decreto-Legislativo-81-08 –ESTRATTO IMPIANTI (1)
Obblighi del datore di lavoro –Art. 80
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
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SEGUE
->
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Obblighi del datore di lavoro –Art. 80 SEGUE ->
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Requisiti di sicurezza –Art. 81
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX.
3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX.
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Lavori sotto tensione –Art. 82
1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica; b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica; c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché':
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;
3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
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Decreto-Legislativo-81-08 –ESTRATTO IMPIANTI (2)
NOTA: Classificazione dei sistemi elettrici in base alla tensione
Si dice tensione nominale di un sistema il valore della tensione con il quale il sistema è denominato ed al quale sono riferite le sue caratteristiche. E’ riferendosi ad essa che si classificano i sistemi elettrici :
• Sistema di categoria 0 con U <= 50 V in C.a. e 120V in C.c.
• Sistemi di categoria I con U >50V <=1000 in C.a. e >75V <=1500V in C.c.
• Sistemi di categoria II con U>1000V <=30000V in C.a. e >1500V <=30000V in C.c.
• Sistemi di categoria III con U > 30000 V sia in C.a. che in C.c.
Lavori sotto tensione –Art. 82 comma 1 lett. c –sistemi elettrici di categoria II
Il 4 febbraio 2011 è stato emanato il Decreto 4 febbraio 2011 che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
Nello specifico si tratta del decreto previsto per il rilascio delle autorizzazioni ai lavori elettrici nei sistemi di II categoria.
In data 1 giugno 2017, con Decreto Direttoriale n. 46 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato adottato il sesto elenco -di cui al punto 3.4 dell'allegato I del Decreto 4 febbraio 2011 -delle "aziende autorizzate" e dei "soggetti formatori" a effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il Decreto direttoriale n. 46 dell'1 giugno 2017 è stato nuovamente pubblicato a seguito della rettifica dell'elenco allegato che -per mero errore materiale -non riportava per la società e-Distribuzione S.p.A. l'indicazione dell'abilitazione a eseguire le attività di sperimentazione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) del D.M. 4 febbraio 2011.
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Decreto-Legislativo-81-08 –ESTRATTO IMPIANTI (3)
Lavori in prossimità di parti attive –Art. 83
1. Non possono essere eseguiti lavori (NdA: di qualunque genere) in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica. .
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Decreto-Legislativo-81-08 –ESTRATTO IMPIANTI (4)
Protezioni dai fulmini –Art. 84
1. Il datore di lavoro provvede affinché’ gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effettidei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature –Art. 85
1. Il datore di lavoro provvede affinché’ gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all’allegato IX.
Verifiche –Art. 86.
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché’ gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
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D.M.-37-08 –ESTRATTO (1)
Art. 1 -Ambito di applicazione
[1] Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
[2] Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio.
Art. 2 -Definizioni relative agli impianti
Art. 3 -Imprese abilitate
Art. 4 -Requisiti tecnico-professionali
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D.M.-37-08 –ESTRATTO (2)
Art. 5 -Progettazione degli impianti
[1] Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’art. 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
…
[3] I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
…
[4] I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
[5] Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
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D.M.-37-08 –ESTRATTO (3)
Art. 6 -Realizzazione ed installazione degli impianti
Art. 7 -Dichiarazione di conformità
[1] Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegatoI, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’art. 5.
[2] Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
[3] In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’art. 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
[4] La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’art. 3, comma 3, secondo il modello di cui all’allegato II del presente decreto.
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D.M.-37-08 –ESTRATTO (4)
Art. 8 -Obblighi del committente o del proprietario
[1] Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.
[2] Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. …
Art. 9 -Certificato di agibilità
Art. 10 -Manutenzione degli impianti
[1] La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’art. 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 8, c, 1, fatto salvo il disposto del successivo c. 3.
[2] Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
[3] Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il D.P.R. 30/04/1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11 -Deposito … del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
Art. 12 -Contenuto del cartello informativo
Art. 13 –Documentazione
Art. 14 -Finanziamento dell’attività di normazione tecnica
Art. 15 –Sanzioni
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I soggetti attori della sicurezza
Art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/08 –Le figure coinvolte
Le figure coinvolte nel sistema si gestione della sicurezza sono in parte già individuate dall’impianto normativo del precedente DPR 547 /55 :
-(DL) datore di lavoro (il proprietario) il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; è colui che ha la responsabilità dell’attività imprenditoriale e ne dispone economicamente esercitando i poteri decisionali e di spesa -(D) dirigente (in ufficio, lo stratega) persona che, in ragione delle competenze e di poteri adeguati all’incarico conferitore attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigila su di essa -(P) preposto (in campo, il tattico –E’ SEMPRE PRESENTE)
persona che, in ragione delle competenze e nei limiti dei poteri gerarchici sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute -(LV) lavoratore persona che svolge attività lavorativa entro l’organizzazione del datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere esclusi gli addetti ai servi domestici e familiari Dirigenti e preposti devono ricevere adeguata e specifica formazione e una aggiornamento adeguato i cui contenuti sono definiti a livello ministeriale.
ed in parte nuove (626 e 81): -(RLS) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza -(SPP) servizio di prevenzione e protezione -(MD) medico competente
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La valutazione dei rischi
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Art. 17 comma1 -Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare una completa valutazione di tutti i rischi presenti nella propria attività e di redigendo un documento scritto secondo quanto previsto all’Articolo 28 -Oggetto della valutazione dei rischi -e di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi :
E prevista la valutazione dei rischi nella: -scelta delle attrezzature; -sistemazione dei luoghi di lavoro -pianificazione degli interventi migliorativi per la sicurezza -individuazione delle procedure da adottare e dei ruoli aziendali -indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI
La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in caso di: -modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro -grado di evoluzione della tecnica -infortuni significativi
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Il datore di lavoro e il dirigente (1)
Art. 18 -Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
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Il datore di lavoro e il dirigente (1)
Art. 18 -Obblighi del datore di lavoro e del dirigente -SEGUE
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; …….
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; …..
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
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I lavoratori
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Art. 20 comma 1 D.Lgs. 81/08 –Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
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I lavoratori
Norme CEI 50110 e CEI 11-27
Art. 20 comma 1 D.Lgs. 81/08 –Obblighi dei lavoratori SEGUE
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I compiti del datore di lavoro sono delegabili a persone di fiducia competenti in materia; non è delegabile la responsabilità.
Rispetto all’approccio precedente del DPR 547/55, dove il lavoratore era tutelato ma non partecipe, il D.Lgs. 81/08 lo tratta come soggetto attivo e responsabile nel processo della sicurezza.
Tutte queste figure si muovono secondo valutazioni dei rischi sviluppate dal datore di lavoro.
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Il soccorso e altre prescrizioni
Art. 45 –Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
….
Il D. Intermin. 388/2003 definisce Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso e i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Lo stesso decreto afferma che nelle attività svolte in luoghi isolati (diversi dalla sede dell’attività produttiva) gli operatori devono essere dotati dal datore di lavori di un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il sistema di gestione delle emergenze aziendale o del sistema sanitario nazionale.
Art. 22 –Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Articolo 24 -Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
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L'Italia: la regola dell’arte e le norme di buona tecnica
La regola d’arte e le norme di buona tecnica
La definizione di una regola dell'arte risale proprio al tempo delle corporazioni delle arti e mestieri, d'origine medievale, che disponevano dettagliati regolamenti in genere riguardanti l'utilizzo di determinati materiali, strumenti, procedure e soluzioni realizzative volte a garantire la qualità del prodotto o del servizio finale.
La loro produzione e demandata oggi ai cosiddetti "enti di normazione", i quali stabiliscono specifiche tecniche di dettaglio sebbene nell'ottica di promuovere la definizione di standard tecnici. Il rispetto di queste regole è su base almeno indirettamente volontaria.
In Italia è il Codice civile richiama la regola d’arte; l'art. 1176 comma 2 prescrive che: « Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata » mentre per l'art. 2224 il prestatore d'opera è tenuto a procedere all'esecuzione dell'opera « secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte. » Riguardo ai materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, la L. n°186 del 1º marzo 1968 -composta di due soli articoli –al primo articolo afferma che tali opere devono essere realizzate a regola d'arte e al secondo recita che se si realizzano seguendo le norme CEI si presume possiedano tale requisito. Analogo principio è espresso per gli impianti gas dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083
Le norme
Le norme tecniche volontarie, ove adottate hanno carattere prescrittivo. In base alla L.186/68 le norme CEI hanno la presunzione della regola dell’arte.
Le guide
Costituiscono raccomandazione e indicazioni di carattere prescrittivo.
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L'Italia: la normativa tecnica
Gli enti normatori e la loro gerarchia
Le norme sono prodotte a tre livelli diversi: in Italia operano il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e l’UNI (ente nazionale per l’unificazione); per gli accordi in essere con gli altri paesi dell’Unione recepiamo attraverso le Direttive Comunitarie le norme del CENELEC (EuropeanComitteefor Standardizationon Electrotechnic) e del CEN (European Comitteefor Standardization) -dal 2010 CEN e CENELEC sono raggruppate in CNCM .
A livello internazionale è ISO (International Standard Organization) che promulga le Norme tecniche generali ed IEC (International ElectrotechnicCommittee) che poi sono recepite quasi ovunque (attenzione: gli USA sono fuori da quest’ultima catena).
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
Fine parte 1 -GRAZIE
ing. Luca Lombardo (cell. +39 335.52 57 229 email. idealab@libero.it)
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Norma CEI 11-27 ed.IV
Norme CEI 50110 e CEI 11-27
La Norma CEI EN 50110 -«Esercizio degli impianti elettrici»
Questa norma è adottata in tutti i paesi dell’Unione: suo scopo è allineare i livelli di sicurezza per tutti i lavoratori europei. E’ pubblicata in due parti.
Norma CEI EN 50110-1:2014 “Esercizio degli impianti elettrici -Parte 1: Prescrizioni generali”
Norma CEI EN 50110-2:2011 “Esercizio degli impianti elettrici Parte 2: Allegati nazionali”
La Norma CEI 11-27 e la corrispondente CEI EN 50110 -2
La norma CEI 11-27 è in vigore fin dal 1° aprile 2005 (ora siamo alla IV edizione 2014).
Questa norma, attua i principi fondamentali del D.Lgs. 81/2008 per l’esecuzione di un lavoro elettrico, contiene le prescrizioni normative nazionali riconosciute valide nel nostro paese e i riferimenti alla la legislazione nazionale pertinente.
La Norma fornisce elementi essenziali per l’individuazione delle figure coinvolte e assegna loro precise responsabilità collegando altresì con le figure previste nella legislazione più generale.
Le figure coinvolte trovano in questa Norma i metodi organizzativi previsti per far fronte ad ogni tipo di lavoro elettrico in bassa tensione; si ricorda che i lavori su impianti di categoria superiore devono essere svolti da personale autorizzato ministerialmentesecondo specifiche procedure.
Ed è proprio questa la norma che prevede che il Datore di Lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici.
La Norma descrive anche l’organizzazione e la struttura dei corsi di formazione per il “personale” che deve eseguire lavori elettrici.
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La Norma CEI 11-27 ed.IV
Norme CEI 50110 e CEI 11-27
La Norma CEI 11-27 IV ed. 2014 -«Lavori su impianti elettrici»
Attua i principi del D.Lgs. 81/2008 prevedendo:
• la valutazione dei rischi
• la preparazione tecnica del lavoro
• l’istruzione del personale
• l’organizzazione del lavoro
• la trasmissione dell’informazione / comunicazione
• il posto di lavoro e le sue condizioni
• le attrezzature, quali utensili e dispositivi
• gli schemi e la documentazione
• i segnali (divieto, avvertimento, prescrizione –vedasi anche dall’art. 161 all’art. 170 e la UNI 7543)
La Norma CEI 11-27 IV ed. 2014 –il campo di applicazione
Si applica alle operazioni ed alle attività di lavoro sugli impianti elettrici (destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione e all’utilizzazione dell’energia elettrica), ad essi connesse e vicino ad essi, siano questi fissi , mobili, permanenti o provvisori di qualsiasi tensione.
Sono esclusi i lavori sotto tensione a tensione superiore a 1000 Vac o 1500 Vdc regolamentati dal DM 4 febbraio 2011, dalla norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.
Si applica anche ai lavori non elettrici svolti in presenza di rischio elettrico ossia anche svolti a distanza minore di quelle indicate nella Tabella 1 dell’Allegato IX del D.Lgs. 81/2008 di parti attive non protette o non sufficientemente protette.
LA Norma non si applica ai lavori svolti a distanza maggiore o uguale a quella della Tabella 1 dell’Allegati IX del D.Lgs. 81/08.
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La Norma CEI 11-27 ed.IV
La Norma CEI 11-27 IV ed. 2014 -Esclusioni
La Norma non si applica a:
Norme CEI 50110 e CEI 11-27
• aeromobili e veicoli a cuscino d’aria mossi con energia propria
• imbarcazioni che navighino mossi con energia propria, o sotto la direzione del Comandante soggetto al Diritto Internazionale Marittimo e alla Normativa tecnica specifica (CT 18, ecc.)
• ai sistemi elettronici di telecomunicazione e di informazione;
• alle strumentazioni elettroniche , ai sistemi di controllo e di automazione;
• alle miniere di carbone o di altro genere;
• agli impianti off –shore(soggetti al Diritto Internazionale Marittimo e alla Normativa tecnica specifica);
• ai veicoli;
• ai sistemi di trazione elettrica;
• ai lavori di ricerca elettrica sperimentale; In mancanza di norma specifica sui lavori elettrici, è raccomandato che i principi della <norma CEI 11-27 siano applicati anche alle esclusioni.
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Cat.0 –Cat. ICat.II –Cat. III ABCABC NORME GENERALI CEI EN 50110XXXXXX D.Lgs. 81/08XXXX NORME SPECIFICHE (ATTUATIVE) CEI 11-27 IV ed.XXXXX CEI 11-15 X A -lavori fuori tensione B –lavori in prossimità C–lavori sotto tensione
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: le figure professionali
URI –Unità Responsabile di un Impianto
Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza dii un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto.
(Tali responsabilità rimangono di fatto in capo al responsabile dell’unità).
Per impianti complessi si può identificare una Unità responsabile degli impianti elettrici che può delegare responsabilità, anche temporali e limitate a parti di impianto.
Nei casi semplici l’URI è il proprietario dell’impianto, negli altri casi è un responsabile, un staff o la persona incaricata della conduzione dell’impianto. L’URI quindi è sempre presente.
L’ URI può essere il proprietario, l’utilizzatore o una persona designata. Alcuni compiti possono essere delegati o affidati ad altri per iscritto.
Responsabilità dell’ URI
In quanto responsabile dell’impianto elettrico durante il normale esercizio, può pianificare e programmare i lavori.
Per impianti complessi, se delega il ruolo di RI a Unità o Persone terze (ad es. impresa di manutenzione esterna),
LA DELEGA DEVE ESSERE FORMALIZZATE PER ISCRITTO.
L’Allegato F della norma CEI 11-27 riporta un esempio di delega e successiva restituzione di delega del ruolo operativo di Responsabile dell’impianto da URI a RI.
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: le figure professionali
RI –Responsabile di un Impianto
Il responsabile dell’impianto elettrico. La persona incaricata della conduzione dell’impianto che è responsabile, durante l’attività di lavoro, della sicurezza dell’impianto.
NOTA: per «lavoro» si intende qualsiasi lavoro,, elettrico o meno, che richieda un intervento sull’impianto elettrico considerato.
LA FIGURA DI RI DEVE SEMPRE ESSERE INDIVIDUATA DALL’URI IN OCCASIONE DI UN LAVORO SULL’IMPIANTO ELETTRICO
Responsabilità del RI
• Ha il compito di redigere i piani di lavoro.
• Deve concordare con URL il metodo e l’organizzazione del lavoro.
• Svolge il compito di collegare URL e PL e le altre funzioni durante il lavoro stesso.
• Attua (anche tramite delega scritta ad altra persona con professionalità PES o PAV) le manovre per la messa in sicurezza dell’impianto prima dell’esecuzione del lavoro.
• Adotta i provvedimenti evitare richiusure intempestive, appone eventuali connessioni a terra nei punti di sezionamento e posiziona i cartelli monitori.
• Identifica e delimita la zona di lavoro (può farlo in collaborazione con il PL)
• Si preoccupa di mantenere le condizioni di sicurezza dell’impianto durante l’esecuzione del lavoro.
• Consegna l’impianto al PL , con relativa autorizzazione di inizio lavori.
• Riceve la conclusione dei lavori dal PL (scritta) e si occupa del ripristino del normale assetto di servizio.
• Se nel caso, riconsegna l’impianto all’ URI.
• Alcuni compiti del RI possono essere affidati ad altri, per iscritto, (anche imprese esterne) se nell’azienda non vi sono competenze per i lavori elettrici.
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: le figure professionali
URL –Unità responsabile della Realizzazione del Lavoro
Unità (o Persona) cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. La responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’unità.
Nel caso la URL sia una persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di PL (vedasi di seguito).
Responsabilità dell’ URL
Se l’ URL è designato in una persona deve essere un PES; ha le responsabilità seguenti;
• Condivide preliminarmente con il RI la metodologia e l’organizzazione del lavoro da svolgere, attraverso un eventuale sopralluogo.
• Deve predisporre l’eventuale il piano di intervento.
• Organizza gli operatori;
• Verifica la diponibilità di procedure, attrezzature, DPI e mezzi di supporto per la corretta realizzazione del lavoro;
• Verifica la formazione e l’eventuale idoneità degli operatori addetti al ,avori.
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: le figure professionali
PL –Persona preposta alla conduzione del lavoro
Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro.
Responsabilità del PL
Su impianti complessi e/o sulla Distribuzione dell’energia il PL deve essere un PES, negli altri, in casi particolari, può essere PAV. Alcuni compiti del PL possono essere affidati ad altri, ma è necessario che i diversi PL siano coordinati.
Il PL ha tutte le attribuzione del PREPOSTO ex D.Lgs. 81/08, incluse quelle attinenti il campo elettrico, ma la figura della Persona preposta alla conduzione del lavoro – PL - indicato nella CEI 11-27 NON necessariamente coincide con quella del Preposto ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08.
Il PL ha la responsabilità di:
• recepire e condividere l’eventuale piano di intervento
• condurre operativamente i lavori secondo l’eventuale piano di intervento
• prendere in carico l’impianto elettrico o una sua parte dall’URL (se assente dall’RI) e successivamente riconsegnarlo;
• per lavori fuori tensione. verificare l’assenza di tensione e, nei casi previsti, installare la messa a terra o in cortocircuito sul posto di lavoro;
• se previste adottare le procedure per i lavori in prossimità di parti attive;
• verificare all’inizio e durante l’attività, la sussistenza delle condizioni previste dall’ev. piano di intervento;
• assegnare i compiti ai diversi operatori e illustrare loro gli obiettivi dell’intervento e dei compiti assegnati (ev. coadiuvato da liste di controllo)
• controllare il comportamento del personale anche in relazione all’uso dei DPI;
• gestire i collegamenti con il RI e le altre figure interessate ai lavori;
• decidere inizio, continuazione, sospensione ripresa e termine dei lavori (anche in base al meteo).
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: le figure professionali
Confronto tra preposti
Preposto ex D.Lgs. 80/2008
Preposto exCEI 11-27
-I compiti non sono definiti in modo univoco
-Non viene evidenziato come si debba esercitare la sovrintendenza all’attività lavorativa
-Ciòpuò comprendere o una supervisione dell’attività lavorativa o un’ eventuale presenza, o entrambe le cose
-La «sovrintendenza» per il PL si esercita con la «presenza» ,cioè nel modo più restrittivo previsto dal D.Lgs. 81/2008
-La presenza sul posto di lavoro del PL è considerata un fattore determinante per la sicurezza degli operatori.
-Qualificazione
Le due figure professionali si differenziano soprattutto per un aspetto riguardante l’ampiezza dei compiti. La norma CEI 11-27 afferma che le due figure potrebbero non coincidere.
OSSERVAZIONI
Per imprese con strutture semplici, le figure di URI, RI, URL e PL possono coincidere in tutto in parte o in combinazione (soprattutto nel caso di impianti civili in BT).
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CEI 11-27 ed.IV: le figure professionali
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11-27 ed.IV:
figure
PEC Persona comune FIGURA DA FORMARE PES Persona esperta PAV Persona avvertita FIGURA IN EVOLUZIONE ISTRUZIONE ESPERIENZA CAPACITA’
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CEI
le
professionali Da PEC a PES
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: le figure professionali
La persona comune PEC
Una PEC può operare solo con supervisione di PES e/o sotto la sorveglianza di PES o PAV, quando i rischi elettrici residui non sono eliminati. Può eseguire piccoli interventi fuori tensione su impianti in BT quali ad es.:
• sostituzione di fusibili senza verifica di assenza tensione se il fusibile è montato in un dispositivo che protegge la persona dai contatti diretti e dalla possibilità di cortocircuiti;
• Sostituzione fuori tensione di lampade, tubi fluorescenti e di accessori estraibili se l’apparecchiatura è conforme alle relative norme di prodotto e la PEC è stata preventivamente istruita sul comportamento da tenere nell'esecuzione dell’intervento.
Attribuzione della qualifica PAV –art. 4.15.1
Un operatore può essere identificato come PAV se non possiede completamente tutti i requisiti del PES ma li soddisfa comunque almeno in parte (anche solo a livello base). Il PAV è una figura in evoluzione che si trova in situazione intermedia che comporta una possibile evoluzione verso la condizione di PES.
Le condizione di diEPS o PAV attribuite possono venir meno nel tempo qualora per un determinato lavoro elettrico un operatore non soddisfi più i requisiti richiesti.
Attribuzione della qualifica PES –art. 4.15.1
Un operatore può essere identificato come PES se risponde ai requisiti di istruzione, esperienza, caratteristiche personali quali:
• conoscenze generali dell’impiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza;
• capacità di riconoscere i rischi e i pericoli relativi ai lavori elettrici;
• esperienza di lavori maturata per una o più tipologie di lavoro anche per maggior parte delle situazioni non ricorrenti
• doti di equilibrio, attenzione e precisione che possono fare ritenere l'operatore affidabile
PER ESSERE IDENTIFICATI COME PES OCCORE AVERE TUTTE LE SUDDETTE CARATTERISTICHE
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: supervisione e sorveglianza
Supervisione –art. 3.7.13
Complesso di attività svolta da PES, prima di eseguire un lavoro, al fine di mettere i lavoratori in condizioni di operare insicurezza senza ulteriori necessità di controllo predisponendo , ad esempio:
• ambienti,
• misure di prevenzione e protezione,
• messa fuori tensione e in sicurezza di un impianto elettrico o parte di esso;
• installazione di barriere e impedimenti, • modalità di intervento, • istruzioni.
Sorveglianza –art. 3.7.14
Attività di controllo costante svolta da PES o PAV nei confronti di altre persone generalmente con minore esperienza, in particolare di PEC, atte a prevenire azioni pericolose, derivanti dalla presenza di rischio elettrico, che queste ultime potrebbero compiere (volontariamente e/o involontariamente) ignorandone la pericolosità.
NOTA: oltre ad una eventuale supervisione, la sorveglianza va utilizzata in casi particolari, specie per lavori complessi.
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: la formazione
Livelli di formazione per PES e PAV
La norma CEI 11-27 riconosce i seguenti livelli:
• Livello 1A -Conoscenze teoriche,
• Livello 1B-Conoscenze e capacità per l’operatività,
• Livello 2A -Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione,
• Livello 2B-Conoscenze teoriche e pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione.
Il datore di lavoro attribuisce la condizione di PES e PAV e la formalizza per iscritto specificando le tipologie di lavori a cui si riferisce. Una persona può essere esperta, PES, in una tipologia di lavori e avvertila, PAV, o addirittura comune, PEC, in un’altra. Le sole qualifiche di PES e PAV rilasciate dal datore di lavoro non abilitano i lavoratori ai lavori sotto tensione, ma sono propedeutiche all’eventuale riconoscimento di idoneità per i lavori sotto tensione che lo stesso datore di lavoro può rilasciare (sempre in forma scritta).
La classificazione delle competenze del personale dipendente spetta al datore di lavoro in attuazione dell’obbligo della valutazione dei rischi delle attività ex D.Lgs. 81/2008 artt. 17, 18, 82. Idoneità’ ai lavoratori subordinati per lavori sotto tensione in BT
Il datore di lavoro deve:
• VERIFICARE:
• l’esistenza dei livelli formativi pregressi (anche per affiancamento)
• la documentazione dei corsi di formazione, gli argomenti trattati e le valutazioni finali
• la formazione svolta in ambito aziendale
• ACCERTARE:
• l’idoneità psico-fisica,
• il curriculum professionale,
• i comportamenti seguiti nell’attività svolta, con riferimento alla sicurezza.
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: la formazione
Il percorso a PAV / PES e il compito del datore di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile dell’attribuzione e della revoca delle qualifiche e dell’idoneità ai lavori sotto tensione.
E’ comunque buona prassi riesaminare la qualifica e l’idoneità ai lavori sotto tensione annualmente.
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: la formazione
Il percorso a PEI per l’idoneità ai lavori in tensione in BT e il datore di lavoro
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: il datore di lavoro lavoratore e gli autonomi
Attribuzione per lavoratori come il datore di lavoro e gli autonomi che operano sul campo Nel caso si tratti di lavoratori autonomi la norma CEI 11-27 al punto 4.15.3 afferma che è sufficiente un’autocertificazione basata su idonea documentazione.
Si raccomanda per quanto possibile che le qualifiche di PES o PAV e/o di idoneità ai lavori sotto tensione –PEI –si basi sul possesso dei requisiti, indicando:
o la minima formazione per PES o PAV, quale ad esempio:
• conoscenze teorico –pratiche e legislative in materia di sicurezza;
• percorsi formativi;
• esperienza lavorativa e ruoli coperti;
• tipologia di impianti elettrici trattati.
o la tipologia dei lavori sotto tensione per i quali si è in possesso di adeguata esperienza;
Per i lavori elettrici in appalto, i committenti datori di lavoro devono chiedere che il personale possegga i requisiti per l’esecuzione dei lavori secondo la Norma CEI 11-27.
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: DPI e attrezzature per lavori elettrici L’infortunio
-preparazione del lavoro
-uso dei D.P.I.
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: DPI e attrezzature per lavori elettrici
Cause che possono originare infortunio nei lavori elettrici sotto tensione in BT (definito più avanti)
Gli infortuni da rischio elettrico in presenza di tensione sono generalmente causati da:
• cortocircuito tra parti vicine per accidentale interposizione di attrezzi e materiali metallici (ARCO ELETTRICO)
• interruzioni di carichi consistenti senza l’uso di specifici organi di manovra (ARCO ELETTRICO)
• mancato uso o inadeguatezza dei DPI e attrezzature di protezione
• mancato rispetto delle distanze di sicurezza o di protezioni dalle parti adiacenti in tensione su cui non si opera
• andata in tensione di masse dell’impianti per guasto o cedimento dell’isolamento
Cause che possono originare infortunio nei lavori elettrici fuori tensione in BT (definito più avanti)
Gli infortuni da rischio elettrico in assenza di tensione sono generalmente causati da:
• mancato sezionamento di tutte le fonti di possibile alimentazione, per errore di manovra oppure per mancata individuazione dei punti di possibile alimentazione
• contatto accidentale con parti in tensione adiacenti di un altro impianto non a distanza di sicurezza o non adeguatamente protette
• tensioni trasferite in conseguenza di un guasto a terra
• tensioni indotte da parallelismi con altri impianti
• tensioni indotte da scariche atmosferiche
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: DPI e attrezzature per lavori elettrici
DPI nei lavori elettrici sotto tensione in BT
Ad uso personale si usano i seguenti DPI:
• elmetto dielettrico –CEI EN50365
• occhiali di protezione
• visiera
• guanti
• calzature (tronchetti isolanti)
• vestiario di protezione dalle conseguenze dell’esposizione dagli archi elettrici –CEI EN 61482-1-2
Ad uso collettivo si usano i seguenti DPI:
• rivelatore di presenza tensione
• misuratore di grandezze elettriche
• tappeti, teli, cappucci, isolanti
• mastice e nastro isolanti
• pedane isolanti
• protettori e schermi isolanti
• aste (fioretti) isolanti
• segnaletica di informazione e divieto
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: DPI e attrezzature per lavori elettrici
DPI nei lavori elettrici fuori tensione in BT
Ad uso personale si usano i seguenti DPI:
• elmetto dielettrico –CEI EN50365
• ove necessario, devono essere usati gli stessi DPI previsti per i lavori sotto tensione sulla bassa tensione per la verifica di presenza/assenza si tensione e per la messa in sicurezza degli impianti
• può essere necessario l’utilizzo di guanti e di calzature isolanti per lavori su impianti di categoria II allo scopo di contenere le tensioni trasferite
Ad uso collettivo si usano i seguenti DPI:
• dispositivi portatili di messa a terra ed in cortocircuito, di continuità ed equipotenzialità
• dispositivi per l’individuazione dei cavi
• rivelatore di presenza tensione
• misuratore di grandezze elettriche
• tappeti, teli, cappucci, isolanti
• mastice e nastro isolanti
• pedane isolanti
• protettori e schermi isolanti
• aste (fioretti) isolanti
• segnaletica di informazione e divieto
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: DPI e attrezzature per lavori elettrici
La marchiatura CE
Si tratta di una dimostrazione visiva, apposta dal costruttore o dal suo mandatario, della conformità del prodotto ai requisiti delle Direttive applicate.
Le Direttive Europee e le relative legislazioni nazionali di recepimento vietano di apporre su apparecchi, imballi o istruzioni d’uso segni che possono indure in errore terzi in relazione al significato ed alla forma grafica del marchio CE. Attenzione al marchio cinese CHINA EXPORT, molto simile che non attesta la conformità ad alcuna direttiva europea.
Il marchio IMQ
Si tratta di un marchio rilasciato su richiesta del costruttore che indica la conformità alle norme CEI ed EN.
Altri marchi europei
In Europa esistono altri importanti enti che possono autorevolmente rilasciare, su richiesta del costruttore, un marchio che indica la conformità alle norme CEI ed EN.
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CEI
IDEALAB
11-27
ed.
IV
Norme CEI 50110 e CEI 11-27
: DPI e attrezzature per lavori elettrici
La gestione dei DPI e le persone coinvolte D.Lgs. 81/2008
art. 18 comma 1 lettera d)
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTI (su delega del D.L.)
• fornitura
• scelta dei dispositivi
• individuazione delle caratteristiche in relazione ai rischi dell’attività
• formazione sull’impiego e sui metodi di lavoro
• aggiornamento delle valutazioni e delle scelte dei dispositivi
Disposizioni aziendali
• predisporre le schede dei metodi di lavoro per le attività tipiche
• predisporre le schede di impiego di attrezzi e di DPI
• documentare la formazione e la fornitura (scheda lavoratore)
PREPOSTI
• vigilanza sull’utilizzo in campo (aart.19 comma 1 lett. a)
• sottoporsi ai programmi di formazione
• utilizzare in modo conforme ed appropriato, senza apportare modifiche
LAVORATORI
• attenersi alle note informative fornite dal costruttore
• chiedere la sostituzione in caso di usura e in tutti i casi previsti dalla normativa
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• controllare i DPI in dotazione prima e dopo l’uso
• curare la custodia
• eseguire le verifiche e le prove periodiche stabilite dal costruttore e dal DL
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed. IV : DPI e attrezzature per lavori elettrici
L’impiego tipico dei DPI per il lavori in BT sotto tensione
Attività
Tipo di DPI
Quadri e scatole di derivazione X XXX
Installazione protettori e schermi provvisori X XXX
Gruppi di misura energia elettrica X XXX
Interruzione di circuiti senza organi di manovra X XXX
Misura di grandezze elettriche X X X X
Attacco di derivazioni temporanee a distanza X X X X
Sostituzione difusibili senza rischio di corto circuito X X
Rilevazione presenza / assenza di tensione X X X X
(1)Se le operazioni comportano il rischio di danneggiamento meccanico del guanto, questo deve essere protetto sovrapponendo a lui il normale guanto di lavoro (2)Da utilizzare in alternativa alla visiera anche nelle altre attività, se condotte con l’operatore fuori della distanza prossima e comunque se non sussiste il rischio di proiezione di materiale fuso in conseguenza di un eventuale arco (3)Può essere omesso se le attività sono effettuate a distanza. Da usarsi quando l’attività sarà effettuata senza utilizzo di rilevatori conformi IEC 61243
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Guanto 00 (1) Guanto 0VisieraOcchiali (2) Vestiario ignifugo (3)
0762.18038.124.6.5.403.7 -©2022 IDEALAB Norme CEI 50110 e CEI 11-27 63 CEI 11-27 ed.IV: DPI e attrezzature per lavori elettrici I guanti isolanti Classe S (mm) Vp (kV) Vt (kV) Impiego su impianti con tensione fino a: Norme Dati marcature 000,52,55500V D.Lgs. 475/92 CEI EN 60903 Doppio triangolo Marchio CE Nome costruttore Tagliae classe Data Nota infrom. 015101000V
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: DPI e attrezzature per lavori elettrici
Visiera –occhiali
ImpiegoNorme Dati marcature
Occhiali
Protezione contro i raggi ultravioletti associati ad archi elettrici sprigionati a distanza D.Lgs. 475/92
Visiera
Protezione contro le azioni dirette o indirette da arco elettrico durante i lavori sotto tensione a contatto a distanza ravvicinata
CEI EN 166/ 168/ 170
Marchio CE Nome costruttore Sigla del DPI Data
Nota informativa
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: DPI e attrezzature per lavori elettrici
Elemettodielettrico e vestiario di protezione dalle conseguenze dell’esposizione agli archi elettrici
ImpiegoNorme Dati marcature
Elmetto dielettrico
Protezione meccanica del capo e dai contatti diretti accidentali con parti in tensione dei sistemi di distribuzione normalizzati in BT
D.Lgs. 475/92 CEI EN 50365
Vestiario
Protezione le azioni dirette e indirette da arco elettrico durante i lavori sotto tensione in BT a contatto e a distanza ravvicinata
UNI EN ISO 13688
Marchio CE Nome costruttore Sigla del DPI Data
UNI EN ISO 11612
CEI EN 614821-2
Nota informativa
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ImpiegoNorme Dati marcature
Protezione
D.Lgs. 475/92 UNI EN 344 UNI EN 347 (Vp=10kV Vt=20 kV Id 6mA) CEI EN 50321 Marchio CE Nome costruttore Sigla del DPI Data Nota informativa
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: DPI e attrezzature per lavori elettrici Tronchetti isolanti
Tronchetto isolante
contro i rischi da shock elettrico nei lavori sotto tensione a contatto e a distanza
CEI
IDEALAB
11-27
Norme CEI 50110 e CEI 11-27
ed.IV: DPI e attrezzature per lavori elettrici
Attrezzi (giravite, cesoia e pinza isolati)
Gli attrezzi per i lavori sotto tensione devono riportare il simbolo del doppio triangolo con 1000V, l’anno di costruzione, il modello / tipo, il nome del costruttore e l riferimento alla Norma IEC 60900.
Impiego
Giravite isolatoCesoia isolataPinza isolante
Lavori sotto tensione su impianti fono a 1000 V
Definizioni
Norme
Attrezzi costituiti da materiale conduttore ricoperti in tutto o in parte da materiale isolante (CEI EN 60743)
Attrezzo costituito principalmente o totalmente da materiale isolante (CEI EN 60743)
CEI EN 60900
D. Lgs. 81/2008 artt.70 e 71
Marcature
-doppio triangolo con 100’V -modello / tipo -nome del costruttore -anno di costruzione -rife. norma IEC 60900 -eventuali istruzioniper l’uso
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: DPI e attrezzature per lavori elettrici
Rilevatore di tensione bipolari per bassa tensione
Il riferimento è la Norma CEI EN 61243-3 «Lavori in tensione
Parte 3: Rivelatori bipolari per bassa tensione»;
è applicabile per tensioni fino a:
• 1000Vac (16 –500 Hz)
• 1500 Vdc
Rilevatore di assenza / presenza tensione (Asta isolante)
I riferimenti sono le Norme
CEI EN 61243 «Lavori in tensione»:
• CEI EN 61243-1 «Rivelatori di tipo capacitivo utilizzati per tensioni alternate da 1 kVa 765 kV»
• CEI EN 61243-3 «Rivelatori di tipo resistivo utilizzati per tensioni alternate da 1 kVa 36 kV»
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
Fine parte 2 -GRAZIE
ing. Luca Lombardo (cell. +39 335.52 57 229 email. idealab@libero.it)
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Distribuzione energia elettrica
Sistemi di distribuzione
Secondo le norme possono, aversi i seguenti sistemi di distribuzione dell’energia elettrica; questi dipendono dallo stato di isolamento rispetto al terreno del neutro e di come sono collegate a terra le masse dell’impianto.
Sistema TN CSistema TN SSistema TTSistema IT
Neutroa terra in cabina Masse d’utenza al neutro
Neutroa terra in cabina Masse d’utenza al PE (collegato a terra attraverso il collegamento al neutro in cabina)
Tensioni normalizzate di distribuzione
Le norme internazionali hanno raggruppato le tensioni in quattro categorie.
Particolare è la prima che non è pericolosa per l’essere umano medio.
Neutro a terra in cabina Masse d’utenza al PE (collegato a terra presso di utenza )
Neutro isolato da terra Masse d’utenza al PE (collegato a terra presso l’utenza )
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Distribuzione energia elettrica
Sistemi di distribuzione TT
In un sistema TT (neutro a terra in cabina e masse a terra presso l’utenza) un guasto all’isolamento fa nascere la circolazione di una corrente di guasto che porta in tensione le masse e, qualora le resistenze in gioco siano adatte porta il potenziale sul punto di contatto a livelli pericolosi).
La formula della sicurezza in caso di dispersioni per sistemi TT:
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Distribuzione energia elettrica
Sistemi di distribuzione TN-C e TN-S
In un sistema TN (neutro a terra in cabina e masse a terra attraverso il neutro di cabina, usando il conduttore di neutro –TN-C -un conduttore separato -TN-S) un guasto –cedimento di un isolamento o interruzione del conduttore di neutro -fa nascere la circolazione di una corrente di guasto nel corpo del malcapitato.
La Resistenza di terra in cabina di solito molto bassa (anche perché si deve confrontare con quella del conduttore di neutro) da origine correnti di guasto forti paragonabili a dei cortocircuiti fase/neutro che sono rilevabili dalle sezioni magnetiche degli interruttori automatici.
La formula della sicurezza in caso di dispersioni per sistemi TN:
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Distribuzione energia elettrica
Sistemi di distribuzione IT
Un sistema IT è caratterizzato dall’avere il neutro isolato da terra in cabina e le masse a terra presso l’utenza. In caso di guasto a terra la corrente di guasto può richiudersi solo attraverso le capacità dei conduttori sani verso terra, per cui risulta molto limitata; conseguentemente la soprelevazione di tensione delle masse è contenuta entro valori non pericolosi. Col primo guasto a terra il sistema si trasforma in sistema TN o TT a seconda che le masse siano connesse tutte allo stesso impianto di terra oppure connesse ad impianti di terra separati. Pertanto un secondo guasto su una fase diversa dà luogo ad una corrente di guasto di valore pericoloso.
La situazione ordinaria va tenuta sotto controllo con un rivelatore di isolamento coordinato con un sistema ottico acustico di segnalazione di cedimento dell’isolamento. Le correnti di intervento delle protezioni dal secondo guasto adottate devono essere compatibili con la tabella accanto. La tabella vale con tensione limite sulle masse pari a 50V: VL<50V La seconda corrente di guasto deve essere rivelata con i metodi adottati per i sistemi TT (se masse a terra singolarmente o in gruppi) o TN (se masse a terra sul dispersore unico cabina).
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Sistema 50 V > Uo< 120V120 V > Uo< 230V230 V > Uo< 400VUo> 400V cacccacccacccacc TN0,8*0,450,20,40,10,1 Uoè la
tensione nominale verso terra in ca o cc –tempi in secondi
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Effetti della corrente sul corpo umano
Requisiti di protezione contro lo shock elettrico
Il funzionamento del corpo umano si basa su fenomeni elettrici; si tratta generalmente di correnti variabili di intensità dell’ordine delle frazioni -molto piccole -di milliampere (mA).
La norma CEI 64-18/2011 fornisce una guida base degli «EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUGLI ESSERI UMANI E SUGLI ANIMALI DOMESTICI» utile ad individuare le misure di sicurezza contro il rischio elettrico. I dati fanno riferimento a correnti di frequenze comprese tra 15 e 100Hz.
Lo studio ha evidenziato che il pericolo deriva principalmente dalla INTENSITA’ e dalla DURATA del PASAGGIO DELLA CORRENTE.
Sono state studiate le impedenze dei percorsi più probabili delle correnti in caso di shock elettrico (mano-mano e mano-piede) in condizioni diverse (all’asciutto e in bagno di acqua sia dolce che salata).
Il percorso mano-piede è più importante perché coinvolge il cuore e le relative conseguenze.
La Norma CEI 64-18 assume che un valore di 5mA c.a., è valido come soglia di rilascio per l’intera popolazione (il massimo valore di corrente per il quale è ancora possibile per la persona, seppure con sforzo, di lasciare la presa).
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Effetti della corrente sul corpo umano
Azioni della corrente sul corpo umano
Gli effetti della corrente sul corpo umano son suddividibili in due raggruppamenti a seconda della causa:
o SHOCK ELETTRICO:
• TETANIZZAZIONEPerdita del controllo volontario del muscolo colpito
• ARRESTO DELLA RESPIRAZIONEAsfissia
• FIBRILLAZIONE VENTRICOLAREDopo circa 3 minuti, lesioni definitive al tessuto cerebrale ed al muscolo cardiaco
• AZIONE DIRETTAUstioni
o ARCO ELETTRICO
• AZIONE DIRETTA (calore e radiazioni UV)Ustioni
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Effetti della corrente sul corpo umano
Gli effetti della corrente alternata –CEI 64-18 tab. 21
Gli effetti della corrente sul corpo umano son suddividibili in due raggruppamenti a seconda della causa:
o area 1
• Probabile percezione manormalmente nessuna reazione o area 2
• Percezione e contrazioni muscolari probabili, ma normalmente nessun effetto dannoso dovuto alla corrente elettrica
o area 3
• Forti contrazioni involontarie dei muscoli Difficoltà di respirazione Disturbi reversibili delle funzioni cardiache o area 4
• Possono verificarsi effetti pato-fisiologici come l’arresto cardiaco, il blocco respiratorio, ed ustioni o altri danni cellulari. La probabilità di fibrillazione ventricolare aumenta con l’intensità della corrente, con la sua durata e la sua frequenza.
Il diagramma presenta zone tempo/corrente convenzionali degli effetti di correnti c.a. , 15-100hz, sulle persone lungo un percorso mano sinistra -piedi.
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Soccorso ai colpiti da corrente elettrica
Normativa
Il riferimento normativo per questo aspetto è costituito dagli articoli 15, 36, 37, 45, del D.Lgs. 81/2008 attinenti agli obblighi generali di predisposizione e formazione delle squadre di primo soccorso.
Sui luoghi di lavoro devono essere richiamate le istruzioni per il primo soccorso da prestare ai colpiti da corrente elettrica mediante quadri e tabelle esposti o specifici documenti in possesso al personale.
I lavoratori devono essere addestrati (anche con esercitazioni periodiche) e informati sulle modalità da adottare per soccorrere in caso d’urgenza i colpiti da corrente elettrica
Il comportamento da tenere da parte del soccorritore
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AGIRE SUBITO SAPENDO CHE OGNI RITARDO PUO’ ESSERE FATALE! … MA SENZA PRECIPITAIZONE ... ACCERTANDOSI CHE IL MALCAPITATO NON TOCCHI ANCORA PARTI ATTIVE! CONTATTARE IL PIU’ PRESTO POSSIBILE IL SERVIZIO SANITARIO COMPONENDO IL 118 (O IL NUMERO EUROPEO PER LE EMERGENZE 112)
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Soccorso ai colpiti da corrente elettrica
Riattivazione della respirazione
Se l’infortunato tocca ancora parti attive, cercare di mettere subito l’impianto fuori tensione. Se l’impianto non può essere messo fuori tensione e in sicurezza, cercare di distaccare l’infortunato utilizzando i DPI oppure aste isolanti idonee alla tensione nominale dell’impianto, evitando assolutamente il contatto diretto con il corpo dell’infortunato, o tantomeno, con parti attive.
Per liberare o assicurarsi che le vie respiratorie siano libere, ed in dati casi per attivare la respirazione spontanea, à necessario:
• asportare dalla bocca eventuali materiali estranei e/o spostare la lingua(a seguito della contrazione muscolare la lingua può essere «inghiottita» impedendo la respirazione)
• reclinare il capo all’indietro per impedire che la lingua cadendo all’indietro determini il soffocamento ... mano sotto il collo e sulla fronte
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
Soccorso ai colpiti da corrente elettrica
Riattivazione della circolazione
La manovra deve essere iniziata entro tre / quattro minuti dall’avvenuto incidente.
Occorre attuare le seguenti procedure:
1)distendere l’infortunato a terra
2)individuare lo sterno (immagine 1)
3)appoggiare la parte iniziale del palmo della mano sullo sterno
4)appoggiare la parte iniziale del palmo dell’altra mano sul dorso della prima
5)mantenendole braccia ben distese comprimere verticalmente lo sterno (immagine 2)
6)rilasciare rapidamente in modo da permettere il ritorno del sangue al cuore (immagine 3)
In caso di massaggio cardiaco e successiva respirazione artificiale, il personale non sanitario deve intervallare 30 compressioni/espansioni (100 / min.) e 2 ventilazioni
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
Soccorso ai colpiti da corrente elettrica
Ustioni
COSA FARE
COSA NON FARE
Soffocare le fiamme con una coperta Lavare abbondantemente e a lungo con acqua pulita, fresca, la parte lesa Coprire le ustioni con garze sterili (o teli puliti) In caso di ustioni estese, distendere l’infortunato con le gambe sollevate e coprire con la coperta isotemica
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NON togliere gli indumenti bruciati rimasti attaccati all’epidermide
NON usare cotone idrofilo
NON ungere con oli o pomate
NON bucare le vesciche
NON applicare impacchi di ghiaccio
NON coprire le ustioni al viso
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed. IV : parte attiva
Parte attiva di un impianto
Conduttore o parte conduttrice destinata ad essere in tensione durante il nomale funzionamento, ma non, per convenzione, il neutro come conduttore di protezione (PEN).
Una parte attiva può essere:
• isolata o non isolata
• fuori tensione o sotto tensione
Quando si citerà una parte attiva senza specificare altro, si deve intendere una parte in tensione a tutti gli effetti. Intervento su parte attiva
Una parte attiva non isolata (o non sufficientemente protetta) e in tensione o una parte attiva fuori tensione ma non in sicurezza sono fonte di pericolo alle quali è associato un rischio elettrico.
Per operare su o in vicinanza delle suddette parte attive occorre adottare misure di sicurezza. Le misure di sicurezza dipendono sia dalla qualifica delle persone sia dalla distanza delle persone dalla parte attiva.
Al di sotto di determinate distanze dalle parti attive possono operare solo PES o PAV per eseguire lavori elettrici o PEC sotto la supervisione o sorveglianza rispettivamente di PES o PES e/o PAV,
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Parti attive pericolose
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
Parti attive pericolose: SELV, PELV, FELV
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed. IV : Lavoro elettrico (1)
Definizioni –tipo di lavoro
Lavoro elettrico
Qualsiasi attività lavorativa che si svolga a distanza minore o uguale alla distanza DV (Tabella A.1, CEI 11-27) da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o che si svolga fuori tensione sulle stesse parti attive è definita “lavoro elettrico”, in quanto espone il lavoratore a rischio elettrico, sia che operi direttamente sulle parti attive in tensione o fuori tensione dell’impianto elettrico, sia che svolga lavori di qualsiasi natura in prossimità di un impianto elettrico [CEI 11-27, punto 3.4.2].
Lavoro non elettrico
Il lavoro svolto a distanza minore di DA9 (Tab. 1 –All. IX, Testo Unico) e maggiore di DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici (costruzione, scavo, pulizia, verniciatura, ecc.) è definito “lavoro non elettrico” [CEI 11-27, punto 3.4.3]. Nei titoli degli art. 83 e 117 del Testo Unico è usata la parola “prossimità” per definire la zona delimitata dalla distanza d < DA9. Nella norma CEI 11-27 è definita “zona prossima” la zona tale che DL < d ≤ DV. Per evitare confusione tra le due terminologie, nel presente documento si è scelto di riferirsi alla zona di lavoro non elettrico usando a volte la locuzione “in vicinanza”, che compare nel testo dell’art. 83 del Testo Unico.
Lavoro senza rischio elettrico significativo
Se il lavoro è svolto a distanza maggiore o uguale a DA9 da parti attive non protette o non sufficientemente protette allora tale lavoro può ritenersi senza rischio elettrico significativo [CEI 11-27, punto 1], a condizione che il limite di cui all’Allegato IX del Testo Unico sia rispettato (il rispetto dei limiti di cui all’Allegato IX del Testo Unico è ritenuta, quindi, una condizione sufficiente ai fini della sicurezza elettrica).
Lavoro sotto tensione
Lavoro in cui un lavoratore deve entrare in contatto con le parti attive in tensione o deve raggiungere l’interno della zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono da lui maneggiati [CEI 11-27, punto 3.4.4]. Si svolge a distanza minore o uguale alla distanza DL (Tabella A.1, CEI 11-27) da parti attive accessibili.
Lavoro in prossimità di parti attive
Lavoro in cui un lavoratore entra nella zona di lavoro in prossimità con parti del proprio corpo, con un attrezzo o con qualsiasi altro oggetto senza invadere la zona di lavoro sotto tensione [CEI 11-27, punto 3.4.5]. Si svolge a distanza minore o uguale di DV e maggiore di DL da parti attive accessibili.
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed.IV: Lavoro elettrico (2)
Lavoro elettrico secondo Norma CEI EN 50110 –1
Lavori su, con o vicino un impianto elettrico, quali prove o misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi, manutenzioni e ispezioni sugli stessi.
Lavoro elettrico secondo Norma CEI 11-27 art. 3.4.2
Lavoro svolto a distanza minor o uguale a Dv da parti attive accessibili di linee o lavori fuori tensione sugli stessi.
NON SONO CONSIDERATI LAVORI ELETTRICI:
• la costruzione di un nuovo impianto non ancora collegato a fonte di alimentazione (eccetto verifica di parti prossime o fenomeni di induzione da altri impianti in esercizio)
• fuori tensione o sotto tensione le manovre di apparecchiature elettriche costruite ed installate a regola d’arte. Impianto elettrico complesso (art. 3.7.7)
Per impianto complesso si intende un impianto, o parti di impianto, ove si esegue l’attività , i cui circuiti risultino fisicamente alquanto articolato o poco controllabili visivamente per la particolare disposizione dei componenti e dei circuiti in occasione dei lavori, o per il numero di possibili alimentazioni, o per la presenza di impianti di Alta o Media tensione (AT o MT).
Lavoro elettrico complesso (art. 3.7.8)
Attività svolta su impianto complesso.
DEFINIRE LA COMPLESSITA’ DEL LAVORO E’ COMPITO DEL DATORE DI LAVORO
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed. IV : Lavoro elettrico (3)
Osservazione
• Un lavoro elettrico si ha quando qualsiasi attività lavorativa è eseguita al di sotto della distanza Dv da parte attiva non isolata o non sufficientemente protetta indipendentemente dal tipo di lavoro che si sta eseguendo in tale zona
• Si ha quindi un lavoro elettrico anche se al di sotto di Dvsi stanno svolgendo lavori di natura non elettrica (ad es. muratura, verniciatura, taglio rami, ecc.)
Al di sotto di Dv (ma fuori da DL e dal contatto in BT) le PEC possono operare solo sotto la sorveglianza di una PES o PAV che attuino tutte le misure di sicurezza necessarie affinché le PEC non incorrano con il loro comportamento in situazioni pericolose per la loro salute.
TIPI DI LAVORI ELETTRICI
FUORI TENSIONE SOTTO TENSIONE IN PROSSIMITA’
Per eseguire un lavoro elettrico devono essere seguite procedure basate su misure di protezione contro lo shock elettrico e/o gli effetti dei cortocircuiti ed archi elettrici
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed. IV : Zona di lavoro
Art. 3.3.1 –Posto e postazione di lavoro
Sito(i), luogo(luoghi) o area(e) dove si svolge, si sta svolgendo od è stato svolto un lavoro.
Zona di lavoro con rischio elettrico
Zona all’interno della quale sono compresi tutti i lavori con rischio elettrico. All’interno della zona di lavoro devono essere garantite le misure di prevenzione.
Nessun estraneo deve entrarvi senza autorizzazione e nessun operatore deve compiere attività lavorative fuori da essa. È suddivisa (vd. fig.) in: zona di lavoro sotto tensione, zona prossima, zona di lavoro non elettrico.
Art. 3.3.2 – Zona di lavoro sotto tensione (DL)
Spazio, delimitato dalla distanza DL intorno alle parti attive nel quale non è assicurato il livello di isolamento atto a prevenire il pericolo elettrico.
Art. 3.3.3 – Zona di prossimità (DV)
Spazio esterno alla zona di lavoro sotto tensione delimitato dalla distanza DV .
Art. 3.3.4 – Zona di lavoro non elettrico (DA9)
Spazio esterno alla zona di lavoro sotto tensione delimitato dalla distanza DV .
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed. IV : Distanze di rispetto
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CEI 11-27 ed.IV: Tipologia di lavori elettrici (1)
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CEI 11-27 ed. IV : Confronto
Confronto Articoli 83 e 117 del Testo Unico (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) e norma CEI
Sito(i), luogo(luoghi) o area(e) dove si svolge, si sta svolgendo od è stato svolto un lavoro.
Articolo
83
-Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
Nota: Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro -art. 87, co. 2, lett. e).
Articolo 117 -Lavori in prossimità di parti attive [Lavori non elettrici (in vicinanza) nei Cantieri]
1.Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.
Nota: Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro -art. 159, co. 2, lett. a)
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CEI 11-27 ed.IV: Lavori sotto tensione
Lavoro sotto tensione art. 3.4.4
Tutti i lavori in cui un lavoratore deve entrare in contatto con le parti attive in tensione o deve raggiungere l’interno della zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati. DL = 0 cm
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A
A
Per impianti in MT (cat.
es. 15kV)/AT (cat. III, es.130kV) la distanza D
per la bassa tensione (cat. I, es. 230/400V) LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE A CONTATTO
DISTANZA
POTENZIALE
II,
L non è 0
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CEI 11-27 ed.IV: Tipi di lavoro elettrico
Lavoro elettrico sotto tensione a contatto
Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore, munito di visiera e le cui mani sono protette con guanti dielettrici, esegue il proprio lavoro entrando in contatto con parti attive nude anche usando attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi, isolati o isolanti.
Lavoro elettrico sotto tensione a distanza
Metodo di lavoro sotto tensione (poco utilizzabile in BT) il cui l’operatore, munito di visiera o occhiali e le cui mani sono protette con guanti dielettrici, entra in contatto solo con un’asta isolante rimanendo con il corpo, di fatto, fuori dalla zona prossima (oltre la distanza DL).
Esclusioni –art. 6.3.4.5
Per qualsiasi livello di tensione non costituiscono lavori sotto tensione.
• la manovra degli apparecchi di sezionamento, interruzione e regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di funzionamento
• la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati, nelle normali condizioni di esercizio;
• l’uso di rilevatori e comparatori di tensione, costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme di prodotto;
• uso di rilevatori di distanze isolanti nelle condizioni previste di impiego;
• lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
• utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
• lavori di dispositivi mobili di messa ed in cortocircuito;
• lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine e apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000V in ca, anche se funzionanti a tensione superiore (es. laser da taglio).
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Zona di lavoro per i lavori elettrici
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IDEALAB Norme CEI 50110 e CEI 11-27
Zona di lavoro per i lavori elettrici
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IDEALAB Norme CEI 50110 e CEI 11-27
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Lavoro elettrico sotto tensione a contatto in BT (cat. I, es. 230/400V)
Lavoro elettrico sotto tensione a contatto in BT
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Lavoro in prossimità
Si ha un lavoro in prossimità quando.
Norme CEI 50110 e CEI 11-27
a)si esegue una attività dove è prevista la possibilità di invadere direttamente o indirettamente la zona prossima; b)è esclusa la possibilità di invadere direttamente o indirettamente la zona di lavoro sotto tensione; Il lavoro in prossimità è un’attività, di natura elettrica o meno, che si compie su un oggetto diverso dall’impianto per il quale si adottano le misure di prevenzione di tale tipologia di lavoro.
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DV cm) Per la bassa tensione, cat. I (ad es. 230/400V), = 30 cm (dove DL = 0
Lavoro in prossimità di parti attive
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Lavoro in prossimità di parti attive
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Lavoro sotto tensione a contatto in BT e in prossimità
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Modifica delle zone sotto tensione e prossime
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Tipi di lavori elettrici e lavori in vicinanza
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Misure di sicurezza
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Zona di lavoro per i lavori elettrici
Lavori in prossimità di linee elettriche
Il lavoro in prossimità è un’attività, di natura elettrica o meno, che si compie su un oggetto diverso dall’impianto per il quale si adottano le misure di prevenzione di tale tipologia di lavoro.
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Zona di lavoro per i lavori elettrici
Lavori in prossimità di linee elettriche con deroga o senza lavori con presenza linee MT (Dv=1,16m, DA9=3,5m)
Vi sono casi in cui può derogare la clausola 6.4.4 («... si deve costantemente mantenere una distanza specificata, in particolare durante l’oscillazione di carichi, l’uso mezzi di trasporto e di sollevamento ...») della norma CEI 11-27 (5.b), ad esempio se si è sicuri dell’esistenza di un sufficiente margine di sicurezza, per cui non è possibile invadere la zona prossima delimitata da Dve casi in cui non si può.
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Zona di lavoro per i lavori elettrici
Casistica infortuni tipo per lavori con presenza di linee elettriche autobetoniere, autobetonpompee pompeapparecchi mobili di Piattaforme di Lavoro Elevabili sollevamento materiali(ponti mobili sviluppabili su carro) ponti su ruote e di scale metalliche altre attrezzature di lavoro
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CEI 11-27 ed. V 2021: l’evoluzione (1)
La nuova edizione del 2021 sostituisce la precedente, in vigore dal lontano 2014.
Vediamo cosa cambia nella nuova edizione, richiamando in sintesi gli aspetti fondamentali che rendono la norma CEI 11-27 un pilastro per la sicurezza nei lavori su impianti elettrici.
QUAL È IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMA CEI 11-27?
Ricordiamo che la norma CEI 11-27 aveva e ha come campo di applicazione i “lavori elettrici”, ossia “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”.
NORMA CEI 11-27 E D. LGS. 81/08: COME SI INSERISCE NEL “TESTO
UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO”?
La fondamentale importanza della norma CEI 11-27 nel panorama legislativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dagli articoli 80, 82 e 83 del D. Lgs. 81/2008, che richiamano esplicitamente come riferimento per la scelta delle misure di sicurezza elettrica, quelle indicate nella pertinente norma tecnica.
Si veda ad esempio l’art. 82 del D. Lgs. 81/2008 che vieta l’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione, consentendone tuttavia l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni, cioè:
• per i sistemi di categoria 0 e 1, che “l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti daldatore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.
L’interpello n. 3/2012 al Ministero del Lavoro del 22 novembre 2012 ha precisato che la norma tecnica pertinente alla quale far riferimento quando un operatore viene destinato a eseguire lavori sotto tensione è la CEI 11-27.
QUALI SONO LE NOVITÀ NELLA NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA CEI 11-27?
Le modifiche apportate dalla nuova edizione della norma CEI 11-27 del 2021 rispetto alla precedente sono le seguenti:
• aggiornamento delle definizioni di RI, URL e PL;
• precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure elettriche);
• precisazioni riguardanti l’organizzazione dei lavori elettrici e le relative comunicazioni;
• alcune precisazioni sulla formazione dei lavoratori addetti ai lavori elettrici (PES e PAV);
• introduzione della cadenza quinquennale dell’aggiornamento della formazione degli addetti ai lavori elettrici;
• aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;
• inserimento dell’Allegato H “Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza”.
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Norme CEI 50110 e CEI 11-27
CEI 11-27 ed. V 2021: l’evoluzione (2)
LE NUOVE DEFINIZIONI DI RI, URL E PL PRESENTI NELLA NORMA CEI 11-27:2021
La nuova norma CEI 11-27 ha modificato le definizioni delle figure:
• RI (Responsabile dell’Impianto): si tratta della persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico “durante l’attività lavorativa”. La nuova norma ha esplicitato che la figura del RI è “attiva” solo durante i lavori elettrici sull’impianto. Si tratta di una precisazione, senza una variazione sostanziale dell’attività prevista in capo a questa figura.
• URL (Unità Responsabile del Lavoro): secondo la nuova definizione l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) è definita come l’Unità o la Persona alla quale è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico. In sostanza è stato specificato che URL non solo esegue, ma anche “prepara” il lavoro elettrico.
• PL (Preposto Lavori): la variazione consiste nell’aggiunta nella definizione della parola “persona”, ossia, secondo la nuova edizione della norma CEI 11-27 si definisce PL: Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.
LE NUOVE INDICAZIONI SULLE MISURE ELETTRICHE (CONTROLLI FUNZIONALI)
La nuova norma CEI 11-27 edizione 2021 introduce alcune precisazioni in merito ai “controlli funzionali”, ossia alle misure sugli impianti elettrici. In particolare:
• la necessità che qualora tali misure (escludendo quelle sotto tensione) siano svolte da una PEC, quest’ultima deve essere sorvegliata da una PES o PAV;
• gli strumenti di misura devono essere costruiti in conformità alle norme di prodotto, al fine di garantire l’adeguatezza e la sicurezza.
LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI SECONDO LA NUOVA CEI 11-27 DEL 2021
La nuova edizione della norma CEI 11-27, pur non introducendo variazioni sostanziali sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ha specificato che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante:
• Corsi frontali.
• Corsi a distanza (FAD, ossia corsi in videoconferenza o in e-learning).
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CEI 11-27 ed. V 2021: l’evoluzione (3)
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI: COSA SI PREVEDE ORA?
La norma CEI 11-27 nella sua edizione 2021 prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni.
LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI SECONDO LA NUOVA CEI 11-27 DEL 2021
La nuova edizione della norma CEI 11-27, pur non introducendo variazioni sostanziali sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ha specificato che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante:
• Corsi frontali.
• Corsi a distanza (FAD, ossia corsi in videoconferenza o in e-learning).
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI: COSA SI PREVEDE ORA?
La norma CEI 11-27 nella sua edizione 2021 prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni.
ADDESTRAMENTO OPERATIVO DELLA NUOVA CEI 11-27: PERCHÉ È IMPORTANTE?
Tra le novità più importanti introdotte dalla nuova V edizione dellaNorma CEI 11-27 2021, viene precisato che l’azione formativa verso gli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI deve essere strutturata comprendendo:
• Corsi frontali o a distanza per le parti teoriche.
• Addestramento Operativo, attraverso simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili alla corretta applicazione (pratica) delle procedure operative previste dalla norma.
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CEI 11-27 ed. V 2021: l’evoluzione (2)
ADDESTRAMENTO OPERATIVO DELLA NUOVA CEI 11-27: PERCHÉ È
IMPORTANTE?
Nella realtà del mondo lavorativo spesso l’addestramento viene fatto solo per affiancamento sul campo, con il rischio che il lavoratore addetto ai lavori elettrici apprenda parzialmente la corretta e completa applicazione delle procedure di lavoro; sovente si trascurano aspetti pratici, in particolare sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI per i lavori sotto tensione. L’Addestramento Operativo per gli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEIriveste una particolare importanza perché, attraverso simulazioni ed esercitazioni, consente di completare la formazione apprendendo la corretta applicazione delle procedure operative previste dallaNorma CEI 11-27 V edizione 2021. Lo scopoè di completare la formazione teorica con le conoscenze pratiche necessarie agli addetti ai lavori elettriciPES PAV PEIper eseguire le procedure operative previste dallaNorma CEI 11-27 V edizione 2021in sicurezza.
Nello specifico l’Addestramento Operativo per PES PAV PEIdovrà comprendere:
• esempi pratici applicativi di pianificazione deiLavori Elettricitramite i documenti previsti dallaNorma CEI 11-27 V ed. (piano di lavoro, piano di intervento, consegna e restituzione impianto elettrico).
• esercitazioni pratiche sulle procedure per iLavori Elettriciconformemente allaNorma CEI 11-27 V Edizione 2021comprendenti:
• definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro;
• apposizione di blocchi ad apparecchiature o a macchinari;
• messa a terra e in cortocircuito,“Terre di Sezionamento” e “Terre di Lavoro”;
• verifica dell’assenza di tensione;
• valutazione delle condizioni ambientali;
• modalità di scambio delle informazioni;
• uso e verifica dei Dispositivi di Protezione Individuali DPI;
• apposizione di barriere e protezioni;
• valutazione delle distanze.
• esercitazioni pratiche sulle modalità di esecuzione dellemisure elettrichesecondo laNorma CEI 11-27 V Edizione 2021.
• esercitazioni pratiche per l’esecuzione dimanovre elettriche.
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