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Aggiornamento delle biglietterie automatizzate alle norme sul Secondary Ticketing: cosa sta accadendo?
spettacolo viaggiante e parchi divertimento, esonerati dal biglietto nominale grazie all’Associazione dal DL 20 giugno 2019, sembrano nuovamente obbligati dai provvedimenti applicativi.
di Maurizio crisanti L’ Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 19 giugno, dunque prima che il settore fosse esonerato, un provvedimento che individua gli obblighi dell’aggiornamento dei sistemi di biglietteria per il contrasto del secondary ticketing. Il provvedimento indica nuovi requisiti che comportano l’aggiornamento dei sistemi che rilasciano titoli di accesso per spettacoli piuttosto rilevanti.
Diventa quindi obbligatorio l’inserimento di un codice CAPTCHA, per impedire l’acquisto massivo online attraverso specifici bot, l’identificazione dell’utente attraverso la raccolta di dati quali nome e cognome,
data di nascita, email e numero di cellulare – come questo si concili con la gestione dei dati personali in applicazione del GDPR è questione da studiare - e la limitazione della vendita per lo stesso evento di un massimo di 10 biglietti per utente, ovvero per numero di cellulare. La sanzione prevista per chi non si adegua consiste nel ritiro della carta di attivazione per chi non si adegua, cioè l’impossibilità di vendere titoli di accesso.
COSA FARE PER IL SETTORE DEI PARCHI DIVERTIMENTO? L’applicazione di queste disposizioni comporta enormi problemi nel settore, mai coinvolto nel fenomeno dell’acquisto massivo di biglietti e successiva rivendita a
prezzi molto superiori ed esonerato quindi dall’obbligo di emissione di biglietti nominativi. Tra questi:
L’obbligo di aggiornamento dei sistemi, che comporta costi non indifferenti per i gestori La richiesta di raccogliere il numero di cellulare dell’acquirente e conseguente invio di SMS comporta gravosi adempimenti sia rispetto alle modifiche del sistema sia in relazione alle norme conseguenti al GDPR, che richiedono una attenta gestione del dato. L’impossibilità di vendere a un solo cliente non più di 10 titoli di accesso, impedisce di fatto la vendita a gruppi organizzati e tour operator, che ne ordinano a migliaia, con un ingente danno economico per tutta la categoria dei parchi divertimento. Si tratta di centinaia di milioni di Euro che non sarebbe più possibile incassare, se si considera che molte strutture distribuiscono decine di migliaia di titoli di accesso, con varie modalità, a tour operator, CRAL e piattaforme per il Welfare aziendale e che alcune strutture hanno raggiunto il 50% di vendita complessiva di biglietti attraverso piattaforme online e cessione massiva. L’obbligo di emettere non più di 10 biglietti prevede inoltre che questi siano nominativi. Dunque in questo caso il provvedimento agenziale sembra reintrodurre un obbligo a carico dei parchi di divertimento dal quale una legge dello Stato ha invece esonerato il settore. L’obbligo di rendere nominativi anche i biglietti omaggio, secondo le disposizioni dell’Agenzia e l’impatto sul termine per l’annullamento a fine stagione dei biglietti open invenduti. Insomma tanta fatica per vedersi riconoscere l’esonero per poi essere sottoposti agli stessi obblighi dei settori chiamati a contrastare il secondary ticketing.
LE PROSPETTIVE Il tema è stato rappresentato all’Agenzia delle Entrate, tra gli esponenti politici che si sono occupati del contrasto al secondary ticketing e alla direzione generale della SIAE. A poche settimane dall’apertura della stagione 2020 dei parchi divertimento, è necessario fare chiarezza prima possibile su questi temi.