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All'insegna della congruenza

EDILIZIA: DI RECENTE LE PARTI SOCIALI HANNO CONCLUSO UN IMPORTANTE ACCORDO SULLA SIGNIFICATIVA TEMATICA, FAVORENDO L'INTRODUZIONE DI SVARIATE NOVITÀ E SEMPLIFICAZIONI.

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Le modifiche recentemente introdotte dalle parti sociali in tema di congruenza riguardano diverse aree di competenza.

Per quanto riguarda i cantieri resi noti dal 1° novembre 2021 e destinati ad essere completati entro il 28 febbraio 2023, le casse edili possono rilasciare la conferma di congruenza anche sulla base di un'autodichiarazione delle aziende, qualora essa risulti necessaria per il raggiungimento della congruenza. L'autodichiarazione può riferirsi, tra l'altro, all'utilizzo di macchinari ad alta tecnologia e/o di materiali di valore. Dal 1° marzo 2023 sarà inoltre attiva la nuova procedura di avviso. Per i cantieri di durata pari o superiore a 30 giorni, verrà ad esempio inviata una PEC al committente e all'appaltatore per ricordare alle parti contraenti che la conferma della congruenza dovrà essere richiesta al termine dei lavori.

Per il calcolo della congruenza occorre indicare 173 ore come orario massimo di lavoro nel sistema CNCE Edilconnect, con riferimento al III livello per i lavoratori autonomi e al V livello per le ditte artigiane con dipendenti in base a quanto previsto dal CCNL. Resta ferma la possibilità di concedere un periodo di 15 giorni per correggere gli eventuali errori. In caso di domande, è possibile contattare gli esperti lvh.apa al seguente indirizzo e-mail: edilizia@lvh.it.

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