Introduzione all’ordinamento giudiziario
Introduzione all'ordinamento giudiziario
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Roma 2017 www.magistraturaindipendente.it 2
Introduzione all'ordinamento giudiziario
Magistratura Indipendente - Introduzione all’ordinamento giudiziario A cura di Eugenio Fiorentino (capitoli IV, VI), Andrea La Spada (capitoli VII), Emanuela Lo Presti (capitolo IX), Caterina Mangano (par. 9.2.1.), Monica Marino (capitolo IX), Roberto Mucci (capitolo III), Ilaria Perinu (par. 8.2.5., 9.2 e 9.3.), Ugo Scavuzzo (capitoli V, IX), Laura Romeo (capitolo VIII), Piero Vinci (capitoli I, X, XI; par. 9.3.), Walter Ignazitto (par. 9.3.), Leonardo Circelli (capitoli V, VII e VIII), Alessandro D’Andrea (capitolo XIII), Gianluca Grasso (capitoli II, XII e XIII), Ferdinando Lignola (capitoli IV, IX). Roma, ottobre 2017 - II edizione In copertina: Noel Nicolas Coypel (Parigi, 17 novembre 1690 - Parigi, 14 dicembre 1734), Il rapimento di Europa. www.magistraturaindipendente.it 3
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«(I magistrati) devono, nel momento del decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia; devono avvertire tutto il peso del potere affidato alle loro mani, peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed autonomia. E tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà ogni volta alla società - che somma così paurosamente grande di poteri gli affida - disposto e proteso a comprendere l’uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo, ma anzi con costruttiva contrizione. (…) Compito del magistrato non deve quindi essere solo quello di rendere concreto nei casi di specie il comando astratto della legge ma anche di dare alla legge un’anima, tenendo sempre presente che la legge è un mezzo e non un fine». (Rosario Livatino)
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Premessa Cari Colleghi, benvenuti! Il vademecum sull’ordinamento giudiziario - giunto alla sua quarta edizione - si rinnova ulteriormente, nei contenuti, nella veste grafica e nel titolo, diventando una Introduzione all’ordinamento giudiziario. L’intento è quello di offrire, accanto ad alcune indicazioni pratiche sul rapporto di lavoro del magistrato e sulla sua attività all’interno degli uffici giudiziari, una panoramica introduttiva ma completa sull’ordinamento giudiziario. I profili ordinamentali, sui quali non sempre si pone la dovuta attenzione, rivestono un’importanza primaria nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essere un buon magistrato non è sufficiente, infatti, essere un attento conoscitore del diritto e della procedura, bisogna sapersi “comportare” da magistrato, nella piena consapevolezza non solo dei doveri d’ufficio, ma anche dei propri diritti.
Magistratura Indipendente (M.I.), sin dalla sua istituzione, ha
puntato a tutelare la dignità del lavoro dei magistrati, consapevole del fatto che l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati, che si declina attraverso il corretto svolgimento del rapporto di lavoro e la conoscenza dei propri diritti e doveri, rappresentino una garanzia per i cittadini. Accanto ai profili deontologici, dunque, si pongono quelli più strettamente legati allo svolgimento del rapporto di lavoro nonché quelli connessi all’incardinamento all’interno dell’ufficio. Il magistrato, invero, non opera da solo e non gestisce per sé la giustizia, ma la amministra in nome del popolo italiano all’interno di una struttura giudiziaria, composta da altre persone (dirigente dell’ufficio, magistrati e personale amministrativo), e che si relaziona con soggetti terzi, come gli avvocati, le parti, i consulenti, etc. Il magistrato, inoltre, deve necessariamente rapportarsi con le strutture attraverso cui si articola l’autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli giudiziari presso le Corti d’appello. La conoscenza dell’Ordinamento giudiziario non può, pertanto, mancare nel bagaglio che il magistrato deve necessariamente possedere. Va inoltre evidenziato che tali competenze concorrono a garantire l’indipendenza “interna” del magistrato, ovverosia nell’ambito dell’ufficio www.magistraturaindipendente.it 5
Introduzione all'ordinamento giudiziario giudiziario di appartenenza. È importante, infatti, fornire ad ogni magistrato gli strumenti per poter operare al meglio all’interno dell’ufficio in cui è incardinato, adempiendo ai propri doveri nel rispetto dei propri diritti. Ecco, dunque, l’intento di fornire una breve ma essenziale Introduzione per coloro che si apprestano a esercitare le funzioni giudiziarie, nella consapevolezza che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, nel loro significato costituzionale, non sono privilegi dell’Ordine giudiziario, bensì valori strumentali al corretto esercizio della giurisdizione, i quali si realizzano in concreto solo se il magistrato conosce anche i propri diritti e doveri nonché le norme che regolano la propria vita professionale. Va, infine, richiamata l’attenzione sui documenti inseriti nel capitolo dedicato a Etica e Deontologia, che comprende il nuovo codice etico dell’Associazione Nazionale Magistrati e la Magna Carta sulla deontologia elaborata dal Consiglio consultivo dei giudici europei. Quest’ultimo testo, inserito nelle versioni originali di inglese e francese, rappresenta un’importante tappa nella creazione di una cultura giuridica europea comune a tutti i magistrati del continente. È proprio la prospettiva sovranazionale a rivestire oggi una particolare rilevanza nell’ambito delle accresciute competenze dell’Unione europea e nel contesto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, giacché ogni magistrato nazionale, prima ancora di appartenere a uno specifico Stato, è, innanzitutto, un magistrato europeo. Ringraziamo i colleghi del distretto della Corte d'appello di Messina: Eugenio Fiorentino, Andrea La Spada, Emanuela Lo Presti, Caterina Mangano, Monica Marino, Ugo Scavuzzo, Laura Romeo, Piero Vinci, nonché i colleghi Roberto Mucci, Ilaria Perinu, Leonardo Circelli, Alessandro D’Andrea, Gianluca Grasso, Walter Ignazitto e Ferdinando Lignola per essere riusciti a realizzare una sintesi completa dei principali temi dell’ordinamento giudiziario. Auguriamo a tutti Voi una splendida carriera, assicurandoVi che avete scelto un lavoro sì difficile e pieno di responsabilità, ma al contempo meraviglioso e unico. Il Presidente di Magistratura Indipendente
Il Segretario Generale di Magistratura Indipendente
Giovanna Napoletano
Antonello Racanelli
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Introduzione all'ordinamento giudiziario
Indice Capitolo I - Il tirocinio......................................................................................................................... 11 1.1. Il tirocinio dei magistrati ordinari. Il regolamento per la formazione iniziale. ............... 11 1.2. Il programma del tirocinio: le sessioni presso gli Uffici giudiziari e presso la Scuola. .. 13 1.3. La valutazione del tirocinio. .................................................................................................... 16 1.4. La procedura di conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina.................. 20 1.4.1. La formazione della graduatoria.......................................................................................... 21 1.4.2. L’individuazione delle sedi. La scelta. ................................................................................ 24 1.5. Il magistrato collaboratore presso l’ufficio di destinazione. .............................................. 26 Capitolo II - Il Consiglio Superiore della Magistratura .................................................................. 28 2.1. Il Consiglio Superiore della Magistratura. ............................................................................. 28 2.2. Le competenze del CSM. ........................................................................................................ 28 2.3. Le attribuzioni delle Commissioni referenti. ........................................................................ 30 Capitolo III - I consigli giudiziari ....................................................................................................... 35 3.1. Premessa. ................................................................................................................................... 35 3.2. Disciplina vigente. .................................................................................................................... 35 3.3. Composizione, sistema elettivo e durata in carica. .............................................................. 35 3.4. Funzioni. La composizione “a geometria variabile”. Il c.d. diritto di tribuna. ............... 37 Capitolo IV - Le incompatibilità ........................................................................................................ 41 4.1. Le incompatibilità. .................................................................................................................... 41 4.2. Le incompatibilità parentali..................................................................................................... 41 4.2.1. La comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 r.d. n. 12/1941. ............................................................................................................................................ 47 Capitolo V - Gli incarichi extragiudiziari .......................................................................................... 50 5.1. Gli incarichi extragiudiziari. .................................................................................................... 50 5.2. Parte prima: attività libere, attività vietate e attività autorizzabili...................................... 51 5.2.1. Attività libere. ......................................................................................................................... 51 5.2.2. Incarichi conferiti dalla legge non soggetti ad autorizzazione. ....................................... 51 5.2.3 Esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria. ..................... 52 5.2.4. Incarichi vietati (art. 3 della circolare). ............................................................................... 52 5.2.5. Incarichi soggetti ad autorizzazione. .................................................................................. 52
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 5.2.6. Incarichi di docenza. ............................................................................................................. 53 5.2.7. Incarichi presso la Scuola Superiore della Magistratura. ................................................. 53 5.2.8. La partecipazione all’attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura. ..................................................................................................................................... 55 5.3. Parte seconda: la valutazione degli organi competenti. ...................................................... 56 5.4. Parte terza: il procedimento. ................................................................................................... 57 5.4.1. Incarichi extragiudiziari e procedura semplificata. ........................................................... 58 5.4.2. Incarichi extragiudiziari e procedura ordinaria. ................................................................ 58 5.4.3. Termini del procedimento e modalità di invio; termini di definizione e silenzio assenso. .............................................................................................................................................. 59 5.4.4. Incarichi di docenza di breve durata o conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali (SSPL), da Organi Costituzionali e simili. ..................................................... 61 5.4.5. Incarichi extragiudiziari presso la Scuola Superiore della Magistratura. ....................... 62 5.5. Parte quarta: disposizioni finali. ............................................................................................. 63 Capitolo VI - I trasferimenti ............................................................................................................... 64 6.1. Le disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie. ................................................................. 64 6.2. I trasferimenti successivi alla prima sede. ............................................................................. 65 6.3. La legittimazione. ...................................................................................................................... 68 6.4. Effetti del trasferimento o dell’assegnazione per conferimento di nuove funzioni....... 68 6.5. I limiti di applicazione della disciplina di cui all’art. 13 d.lgs. 5 aprile 2006, n.160, riguardo al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. ...................... 69 Capitolo VII - Le valutazioni della professionalità.......................................................................... 77 7.1. Le valutazioni di professionalità dei magistrati. ................................................................... 77 7.2. I parametri. ................................................................................................................................ 78 7.3. Gli indicatori.............................................................................................................................. 79 7.4. Le fonti di conoscenza. ............................................................................................................ 80 7.4.1. L’autorelazione....................................................................................................................... 82 7.5. Gli esiti del giudizio. ................................................................................................................. 83 7.6. Il procedimento. ....................................................................................................................... 83 7.7. Le altre modifiche e integrazioni della Circolare in materia di valutazione di professionalità dei magistrati. ......................................................................................................... 86 7.8. L’acquisizione dei provvedimenti a campione. .................................................................... 87 Capitolo VIII - Ferie, aspettative, congedi e obbligo di residenza ............................................... 91
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 8.1. La Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie. ...................................... 91 8.2. Congedi e aspettative. .............................................................................................................. 92 8.2.1. Congedo straordinario (art. 37 T.U.). ................................................................................. 92 8.2.2. Aspettativa per infermità (non dipendente da causa di servizio). .................................. 93 8.2.3. Aspettativa per ragioni di famiglia. ..................................................................................... 93 8.2.4. Disposizioni a sostegno della maternità (t.u. 151 del 26 marzo 2011, a norma dell’art. 15, l. 53 dell’8 marzo 2000)............................................................................................................. 94 8.2.5. Altre ipotesi di congedo. ...................................................................................................... 95 8.2.6. Congedi per eventi e cause particolari (art. 4, l. 53 dell’8 marzo 2000). ....................... 97 8.2.7. Congedi per la formazione (art. 5, l. 53 dell’8 marzo 2000). .......................................... 97 8.3. Altri ambiti di rilevanza dell’infermità (rinvio alle discipline specifiche). ........................ 98 8.4. Circolare sull’obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio. ........... 99 Capitolo IX - Le assegnazioni tabellari ........................................................................................... 101 9.1. Il c.d. potere tabellare del CSM. La formazione delle tabelle degli Uffici giudiziari giudicanti. ........................................................................................................................................ 101 9.2. La nuova Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019. Il benessere organizzativo, la tutela della genitorialità e della salute. ...................................................................................................................................... 102 9.2.1. Procedimento di approvazione della proposta di tabella. I Criteri per l’assegnazione degli affari negli uffici giudiziari previsti dalla nuova circolare sulla formazione delle tabelle. ........................................................................................................................................................... 104 9.2.1.1. Il ruolo del Presidente della Corte d’Appello e dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari giudicanti. ....................................................................................................................... 111 9.2.1.2. Il ruolo del Consiglio giudiziario e della Commissione Flussi .................................. 112 9.2.1.3. Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura .................................................... 113 9.2.1.4. Le variazioni tabellari ....................................................................................................... 113 9.2.1.4.1. Le variazioni tabellari urgenti in materia di assegnazione dei magistrati a settori o sezioni .............................................................................................................................................. 114 9.2.1.4.2. Le variazioni tabellari urgenti di modifica della tabella riguardo all’assegnazione degli affari ........................................................................................................................................ 114 9.2.1.5. La violazione delle disposizioni in materia tabellare; strumenti di tutela dei magistrati. ........................................................................................................................................ 115 9.2.1.6. Organizzazione degli uffici giudicanti di merito. Le sezioni. ................................... 115 9.2.1.6.1. La ripartizione del lavoro tra le sezioni; le specializzazione. .................................. 116 9.2.1.6.2. Le singole specializzazioni. .......................................................................................... 116 9.2.1.6.3. I giorni d’udienza .......................................................................................................... 119 9.2.1.6.4. Udienze ed esigenze formative ................................................................................... 120 9.2.1.6.5. La composizione dei collegi ........................................................................................ 120
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 9.2.2. La tutela della genitorialità nella Circolare sulla formazione delle tabelle 2017/2019. ........................................................................................................................................................... 121 9.3. L’organizzazione degli Uffici di Procura. ........................................................................... 124 9.3.1. Prospettive di riforma. ........................................................................................................ 131 9.4. Le tabelle infradistrettuali degli Uffici requirenti e giudicanti. ........................................ 132 9.5. Le prime funzioni dei magistrati ordinari al termine del tirocinio. ................................. 133 9.6. Applicazioni, supplenze e tabelle infradistrettuali. ............................................................ 135 Capitolo X - La formazione permanente ........................................................................................ 137 10.1. La Scuola Superiore della Magistratura. ............................................................................ 137 10.2. La formazione permanente. ................................................................................................ 138 Capitolo XI - Note di sintesi sul nuovo testo unico sulla dirigenza ........................................... 142 11.1. Il nuovo T.U. sulla dirigenza. ............................................................................................. 142 11.2. I principi generali. ................................................................................................................. 142 11.3. Gli indicatori delle attitudini direttive e semidirettive. Il giudizio comparativo. ........ 143 11.4. Il procedimento per il conferimento degli incarichi. ...................................................... 145 11.5. la procedura di conferma quadriennale............................................................................. 146 11.6. Disposizioni finali. Chiarimenti in fase di prima applicazione del nuovo T.U. .......... 146 Capitolo XII - Etica e deontologia .................................................................................................. 149 12.1. Etica e deontologia del magistrato. La dimensione europea. ........................................ 149 12.2. Codice etico dell’Associazione Nazionale Magistrati. .................................................... 151 12.3. Consultative Council of European Judges (CCJE), Magna Carta of Judges, Strasbourg, 17 November 2010 CCJE (2010)3 Final. .............................................................. 156 12.4. Conseil Consultatif de Juges Europeens (CCJE), Magna Carta des Juges, Strasbourg, 17 novembre 2010 CCJE (2010)3 Final. .................................................................................... 160 Capitolo XIII - Gli illeciti disciplinari ............................................................................................. 164 13.1. Le attribuzioni della Sezione disciplinare. ........................................................................ 164 13.2. La tipizzazione degli illeciti disciplinari. ............................................................................ 164 13.3. Il procedimento disciplinare. La scarsa rilevanza del fatto quale causa generale di esclusione dell’illecito disciplinare. .............................................................................................. 165 13.4. Gli illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni. ......................................................... 166 13.5. Gli illeciti disciplinari commessi fuori dell’esercizio delle funzioni. ............................. 172 13.6. Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato. ....................................................................... 173 13.7. Le sanzioni disciplinari. ....................................................................................................... 174
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Capitolo I
Il tirocinio Sommario: 1.1. Il tirocinio dei magistrati ordinari. Il regolamento per la formazione iniziale. - 1.2. Il programma del tirocinio: le sessioni presso gli Uffici giudiziari e presso la Scuola. - 1.3. La valutazione del tirocinio. - 1.4. La procedura di conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina. - 1.4.1. La formazione della graduatoria. 1.4.2. L’individuazione delle sedi. La scelta. - 1.5. Il magistrato collaboratore presso l’ufficio di destinazione.
1.1. Il tirocinio dei magistrati ordinari. Il regolamento per la formazione iniziale. Il tirocinio dei Magistrati ordinari in tirocinio (MOT) è disciplinato in maniera organica dal regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari, approvato con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e quindi modificato, che recepisce e dà attuazione nel dettaglio alla normativa primaria contenuta nel d.lgs. n. 26/2006. Funzioni del tirocinio sono la formazione professionale teorica, pratica e deontologica dei magistrati ordinari entrati in servizio e la verifica della loro idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie. Il processo di formazione iniziale dei magistrati è altresì orientato all’affinamento delle necessarie doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza e imparzialità, nonché dell’attitudine all’aggiornamento permanente della propria preparazione professionale ed alla maturazione di un atteggiamento corretto e proficuo nei rapporti con i cittadini, i mezzi di comunicazione, i colleghi, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale amministrativo (art. 1). Il tirocinio è organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Scuola Superiore della Magistratura, anche sulla base di pareri espressi dai Consigli Giudiziari (art. 2). Il CSM destina i magistrati ordinari per lo svolgimento del tirocinio agli uffici giudiziari di primo grado della città sede di Corte d’Appello nel cui distretto il magistrato ha la residenza al momento della nomina. Il CSM delibera lo svolgimento, in tutto o in parte, del tirocinio del magistrato in altra sede, previa autorizzazione, per gravi e motivate esigenze, del Comitato direttivo della Scuola. Su proposta dei magistrati collaboratori, e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, il Comitato direttivo può autorizzare l’affidamento dei magistrati ordinari in tirocinio a magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, differenti da quelli del capoluogo, qualora sia per i magistrati in tirocinio opportuno www.magistraturaindipendente.it 11
Introduzione all'ordinamento giudiziario seguire specifiche attività, per periodi limitati. Gli stessi partecipano comunque a tutte le iniziative collettive organizzate in sede distrettuale (art. 3). Il CSM, sentito il Comitato direttivo della Scuola, definisce con delibera la data di inizio del tirocinio, le scansioni temporali e le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio ordinario e mirato presso gli uffici giudiziari e della sessione presso la Scuola, secondo quanto disposto dagli artt. 20, co. 1, e 21, co. 1, del decreto istitutivo della Scuola. Con la stessa delibera individua le materie oggetto di approfondimento teorico-pratico nella sessione presso la Scuola. Dalla durata di diciotto mesi del tirocinio, stabilita dall’art. 18 del decreto istitutivo della Scuola, sono esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa superiori ai trenta giorni, nonché i periodi feriali di cui all’art. 90 dell’ordinamento giudiziario. La data di inizio del tirocinio non può di regola essere fissata nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre. Il Ministero della Giustizia, sentito il CSM, non appena l’andamento della procedura di concorso consenta di determinare il numero dei magistrati ordinari in tirocinio che verranno destinati a ciascun distretto e la data in cui il tirocinio avrà inizio, ne dà comunicazione al Comitato direttivo della Scuola, affinché designi i tutori di cui all’art. 20, co. 3, del decreto istitutivo della Scuola, nonché ai Consigli giudiziari, affinché provvedano tempestivamente all’individuazione dei magistrati collaboratori e affidatari da proporre per la nomina (art. 4). La durata del tirocinio è stata ridotta, sia pure in via transitoria, dall’art. 2 comma 3° del D.L. n. 168/2016, convertito con modificazioni con la legge n. 197/2016, secondo il quale “il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014 (...), ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata: a) tre mesi, per il primo periodo; b) due mesi, per il secondo periodo; c) sei mesi, per il terzo periodo.”
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 1.2. Il programma del tirocinio: le sessioni presso gli Uffici giudiziari e presso la Scuola. Il Comitato direttivo della Scuola approva, per ciascun magistrato, il programma di dettaglio della sessione presso gli uffici giudiziari, predisposto dal Consiglio giudiziario competente, in modo da garantire un’adeguata formazione - nel tirocinio ordinario - nei settori civile, penale e dell’ordinamento giudiziario e - nel tirocinio mirato - una specifica preparazione alle funzioni che il magistrato sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione. Il Comitato direttivo delibera il programma di dettaglio della sessione presso la Scuola, che prevede approfondimenti teorico-pratici sulle materie individuate dal CSM e su quelle ulteriori individuate dal Comitato direttivo nel programma annuale dell’attività didattica, di cui all’art. 5 co. 2 del decreto istitutivo della Scuola, dandone comunicazione ai Consigli giudiziari e al CSM. La sessione presso la Scuola può prevedere stage esterni realizzati - avvalendosi delle strutture della formazione decentrata - presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni ed enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, servizi sociali, studi forensi, uffici di cancelleria, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo), nonché di iniziative formative presso le sedi di Corte d’appello in collaborazione con gli organismi forensi e altre istituzioni sociali o universitarie (art. 5). Il tirocinio ordinario presso gli uffici giudiziari (c.d. generico), della durata di sei mesi (cinque per i concorsi banditi negli anni 2014 e 2015), si articola: a. nell’assegnazione per quattro mesi al Tribunale (tre per i concorsi banditi negli anni 2014 e 2015), garantendo una equilibrata esperienza nel settore civile e nel settore penale, con partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del Tribunale, sia collegiale che monocratico, compresa la partecipazione alle camere di consiglio; è possibile l’assegnazione del magistrato a collegi d’appello o alle attività del Tribunale per i minorenni e del Tribunale di sorveglianza; b. nell’assegnazione per due mesi alla Procura della Repubblica. (art. 6) Il tirocinio mirato, della durata di sei mesi, si svolge presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato ed è rivolto al completamento della formazione di base nonché all’avviamento del magistrato in tirocinio alle funzioni specifiche che è destinato a svolgere.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Il dirigente dell’ufficio giudiziario, al quale il magistrato è stato destinato, comunica senza ritardo al Consiglio giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Comitato direttivo le specifiche funzioni che è destinato ad assumere il magistrato in tirocinio, secondo le tabelle ed i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente derogate se non per gravi motivi di servizio. La deroga deve essere tempestivamente comunicata, ai fini della modifica del piano di tirocinio, al Comitato direttivo, al Consiglio giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura, che può annullarla se la ritiene ingiustificata. La documentazione inerente l’inosservanza da parte del dirigente dell’ufficio del disposto di cui al comma precedente viene inserita nel fascicolo personale del dirigente stesso (art. 7). La sessione presso la Scuola, della durata complessiva di sei mesi, tende al perfezionamento della cultura, delle capacità operative e professionali, delle doti di equilibrio, nonché alla formazione deontologica del magistrato ordinario in tirocinio. Di regola essa si articola in un periodo non inferiore a quattro mesi, anche non consecutivi, da svolgersi prima della scelta della sede di prima destinazione, ed in un periodo non inferiore a due mesi, anche non consecutivi, da svolgersi successivamente (nel corso del c.d. tirocinio mirato). I magistrati in tirocinio sono affiancati, per tutta la durata della sessione, dai tutori. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il Comitato direttivo trasmette al CSM una relazione concernente ciascun magistrato (art. 8). Il Consiglio giudiziario forma per ciascun magistrato in tirocinio un fascicolo nel quale sono inclusi il piano di tirocinio, le schede valutative dei magistrati affidatari, le autorelazioni e la copia dei provvedimenti redatti dal magistrato, con le modifiche eventualmente apportate dai magistrati affidatari. Il Comitato direttivo forma per ciascun magistrato in tirocinio un fascicolo, tenuto presso la Scuola, nel quale sono inclusi la relazione del Comitato direttivo, le eventuali osservazioni del magistrato in tirocinio e gli elaborati scritti redatti nel corso della sessione presso la Scuola (art. 9). Il Consiglio giudiziario si avvale, per la predisposizione del programma di tirocinio presso gli uffici giudiziari e per il coordinamento dello stesso, di magistrati collaboratori, scelti tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di preparazione teorica e pratica e di elevato prestigio professionale, nonché alle attitudini comunicative e didattiche ed alle capacità organizzative. I magistrati collaboratori vengono nominati dal CSM, su proposta del Consiglio giudiziario. Per ciascun gruppo di magistrati in tirocinio ordinario, composto di regola da www.magistraturaindipendente.it 14
Introduzione all'ordinamento giudiziario non più di sei magistrati, sono designati due magistrati collaboratori, uno per le funzioni civili e uno per le funzioni penali. Per il tirocinio mirato, le mansioni di collaboratore saranno svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica competenza nel settore di destinazione, in caso di assegnazione allo svolgimento di funzioni esclusivamente civili o penali, ovvero da entrambi, in caso di assegnazione a funzioni promiscue. I magistrati collaboratori: a. predispongono per ciascun magistrato il programma di tirocinio ordinario e mirato, indicando altresì i magistrati affidatari, e lo sottopongono al Consiglio giudiziario, che esprime il relativo parere e lo inoltra unitamente al programma al Comitato direttivo della Scuola; in caso di parere unanime favorevole del Consiglio, il programma si intende approvato anche dal Comitato direttivo, a meno che un componente di quest’ultimo non ne chieda la trattazione entro giorni quindici dalla comunicazione degli atti al Comitato stesso; b. verificano, attraverso il continuo contatto con i magistrati in tirocinio e i magistrati affidatari, l’efficacia e la validità del tirocinio pratico e rilevano le eventuali criticità; c. coordinano gli stage esterni dei magistrati in tirocinio, d’intesa con i tutori nominati dal Comitato direttivo, nonché eventuali altre attività loro delegate dal Comitato direttivo della Scuola (art. 10). I magistrati affidatari sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura su proposta del Consiglio giudiziario, previa indicazione da parte dei magistrati collaboratori, e vengono scelti tra i magistrati che abbiano superato almeno la prima valutazione di professionalità e che siano dotati di particolare preparazione teorica e pratica, di elevato prestigio professionale e di capacità comunicative e didattiche. Al magistrato affidatario non possono essere assegnati contemporaneamente più di tre magistrati in tirocinio. Il magistrato affidatario cura che il magistrato in tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie; assegna allo stesso la redazione delle minute di provvedimenti, dando spiegazione delle modifiche eventualmente apportate. Nel corso del tirocinio mirato il magistrato in tirocinio è incaricato dello svolgimento di attività processuali, alla presenza del magistrato affidatario, che ne mantiene comunque la titolarità e la responsabilità. Su richiesta del magistrato affidatario, il Procuratore della Repubblica può, nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario, delegare il magistrato in tirocinio a esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica. Al termine del periodo di affidamento, i singoli affidatari redigono per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato una scheda valutativa sintetica, sulla scorta dei parametri previsti dal CSM, e la trasmettowww.magistraturaindipendente.it 15
Introduzione all'ordinamento giudiziario no al Consiglio giudiziario, al Comitato direttivo della Scuola e al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 11). Il Comitato direttivo sceglie, tra i docenti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto istitutivo della Scuola, i tutori (attualmente individuati tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità), che assicurano l’assistenza didattica ai magistrati in tirocinio durante il periodo di tirocinio presso la Scuola, sia nel tirocinio ordinario, che in quello mirato; essi collaborano altresì nel coordinamento degli stage. I tutori, individuati in un numero pari ad un rapporto ottimale di uno a venti rispetto al numero dei magistrati in tirocinio, assicurano l’assistenza didattica ai magistrati in tirocinio sia nella fase ordinaria che in quella mirata, curando altresì lo svolgimento delle attività formative, anche mediante la gestione di seminari di approfondimento ed esercitazioni pratiche, organizzate presso la Scuola o le strutture della formazione decentrata. Per il periodo di svolgimento dell’attività formativa presso la Scuola i tutori, se magistrati in servizio, sono esonerati dal lavoro giudiziario, salvo specifiche esigenze dell’ufficio di appartenenza non altrimenti fronteggiabili (art. 12). Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 27 giugno 2012, adottata in relazione ai primi problemi applicativi della nuova normativa sul tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 8 giugno 2012, ha affermato, tra l’altro, la necessità che i Consigli giudiziari abbiano massima cura affinché le eventuali funzioni specializzate alle quali siano destinati i magistrati affidatari si iscrivano nel contesto di un equilibrato programma di tirocinio che garantisca, nella fase “ordinaria”, la trasmissione dei principali saperi propri della professionalità e delle funzioni di riferimento. Nella parte motiva del provvedimento, si è altresì evidenziata l’inopportunità, in linea di principio, di nominare “affidatari”, nella sessione ordinaria del tirocinio presso gli uffici giudiziari, magistrati che svolgano in via esclusiva funzioni ad alta specializzazione (si pensi, ad es., per la Procura della Repubblica, ai magistrati assegnati alla direzione distrettuale antimafia; per l’ufficio giudicante, alle funzioni di giudice delegato ai fallimenti), rendendosi necessario che le nomine si iscrivano nel contesto di un equilibrato programma di tirocinio, che garantisca comunque, nella sessione “ordinaria” (anche detta “generica”), la trasmissione ai MOT dei saperi essenziali propri della funzione svolta dall’affidatario (o, ad esempio, perché l’organizzazione delle funzioni dell’affidatario prevede una “quota” non solo specializzata, ovvero perché le funzioni specializzate si integrano come affiancamenti di funzioni non specializzate). 1.3. La valutazione del tirocinio. www.magistraturaindipendente.it 16
Introduzione all'ordinamento giudiziario Il Comitato direttivo, al termine della sessione presso la Scuola, trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura una relazione concernente ciascun magistrato. All’esito del tirocinio mirato trasmette al Consiglio una relazione di sintesi. La relazione viene comunicata al magistrato in tirocinio interessato, che ha la facoltà di far pervenire alla Scuola, entro dieci giorni, osservazioni scritte, che la Scuola trasmette, con i propri rilievi al CSM. Quest’ultimo, su proposta della quarta commissione, opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all’esito delle sessioni, trasmesse dal Comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del Consiglio giudiziario, delle eventuali osservazioni dell’interessato e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile. Le valutazioni di idoneità hanno riguardo alla preparazione giuridica e culturale, alla capacità professionale, alla laboriosità, all’impegno, alle doti di equilibrio e correttezza. Con delibera del 15 maggio 2013 il CSM ha approvato il modello della scheda valutativa per i magistrati in tirocinio1, utilizzando quale 1
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINIO 0 GENERICO 0 MIRATO Dott./Dr.ssa........................................................, magistrato ordinario in tirocinio. La valutazione in ordine a ciascuno dei parametri, pur sinteticamente espressa, deve risultare, per quanto possibile, individualizzante in ragione dello specifico riferimento alle peculiari doti del valutando, e non può limitarsi alla mera manifestazione di un giudizio positivo o negativo. A. Dati generali del magistrato Cognome e nome: Luogo e data di nascita: Decreto di nomina a magistrato ordinario : Periodo di valutazione: Ufficio presso cui ha svolto il tirocinio: B. Valutazione della indipendenza, imparzialità ed equilibrio Si tratta di valutare la capacità del magistrato: a) di formarsi un autonomo giudizio sulle fattispecie sottopostegli, dopo l’ascolto delle opposte ragioni delle parti e l’esame delle diverse argomentazioni; b) di sostenere le proprie conclusioni con efficacia argomentativa, pur dimostrando disponibilità a mutare il proprio convincimento a seguito della discussione; c) di rapportarsi con maturità e serenità personali nella collaborazione con i colleghi, il personale amministrativo, gli avvocati. GIUDIZIO:.................................................................................................................... C.
Valutazione della “capacità” www.magistraturaindipendente.it 17
Introduzione all'ordinamento giudiziario criterio guida per la formulazione dei giudizi quello di favorire una specifica valutazione dei differenti indicatori della professionalità del magistrato che, pur sinteticamente espressa, deve risultare, per quanto possibile, individualizzante in ragione dello specifico riferimento alle peculiari doti del valutando e non limitata alla mera manifestazione di un giudizio positivo o negativo. Quanto alla individuazione degli indicatori delle qualità professionali, è apparso necessario, anche per evidenti ragioni di omogeneità rispetto a quanto previsto per le valutazioni di professionalità, prevedere specifiche Si tratta di valutare: a) la preparazione giuridica e la padronanza degli strumenti anche informatici di ricerca giurisprudenziale e normativa; b) la capacità di individuare i punti essenziali delle questioni e di risolverne gli eventuali aspetti critici; c) la tecnica di redazione dei provvedimenti, con particolare riferimento alla padronanza della terminologia giuridica e alla capacità di esposizione delle motivazioni; d) l’efficienza nell’organizzare il proprio lavoro. GIUDIZIO:.................................................................................................................... D. Valutazione della “laboriosità” Si tratta di valutare: a) l’entità della collaborazione prestata per il buon andamento del tirocinio e la disponibilità ad assumerne gli oneri. b) l’intensità della partecipazione alle attività giudiziarie e di approfondimento proposte. GIUDIZIO:.................................................................................................................... E. Valutazione della “diligenza” Si tratta di valutare: a) l’assiduità del magistrato nell’assolvimento dei compiti demandatigli; b) il rispetto degli orari stabiliti e dei termini assegnati per le attività di tirocinio. GIUDIZIO:.................................................................................................................... F. Valutazione dell’“impegno” Si tratta di valutare la disponibilità all’aggiornamento, mediante l’integrazione con approfondimenti teorici delle diverse esperienze acquisite nelle attività di tirocinio. GIUDIZIO: .................................................................................................................. G. Specifici riferimenti all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti: .......................................................... VALUTAZIONE CONCLUSIVA:.............................................. www.magistraturaindipendente.it 18
Introduzione all'ordinamento giudiziario voci relative sia ai c.d. pre-requisiti per l’esercizio della giurisdizione (indipendenza, imparzialità, equilibrio) sia ai quattro parametri di giudizio (capacità, laboriosità, diligenza e impegno). Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti. In caso di deliberazione finale negativa, il CSM comunica la propria decisione al Comitato direttivo. Il magistrato in tirocinio negativamente valutato viene ammesso a un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, secondo le scansioni temporali indicate dall’art. 22, comma 4, del decreto istitutivo della Scuola. Il Comitato direttivo approva il nuovo programma del tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari e presso la Scuola, curando un approfondimento della formazione nei settori specifici in cui si è evidenziata la carenza. Al termine dei periodi di nuovo tirocinio ordinario e mirato e della sessione presso la Scuola, il Consiglio giudiziario e il Comitato direttivo predispongono rispettivamente i pareri e le relazioni di cui al comma 2 dell’art. 22, e li trasmettono al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera nuovamente sull’idoneità del magistrato in tirocinio all’esercizio delle funzioni giudiziarie. Se la competente commissione del CSM ritiene che ricorrano le condizioni per un giudizio definitivo di inidoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie, ne dà comunicazione all’interessato, invitandolo a comparire personalmente. Sentito il magistrato in tirocinio, con l’eventuale assistenza di un altro magistrato, la Commissione può svolgere ogni attività che ritenga utile per verificare la validità delle valutazioni espresse e per accertare l’idoneità professionale del magistrato. Completata l’istruttoria, la Commissione comunica al magistrato in tirocinio il deposito degli atti e assegna allo stesso un termine per esporre per iscritto le proprie ragioni. Nel caso ritenga di proporre al Consiglio di dichiarare in via definitiva la cessazione dal servizio, comunica all’interessato la data della seduta plenaria con un anticipo di almeno 15 giorni liberi, mediante atto comunicato in plico chiuso, contenente l’avviso che l’interessato e il suo assistente avranno diritto di essere sentiti subito dopo la relazione e prima del dibattito, nonché al termine di questo, prima delle dichiarazioni di voto. La seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato in tirocinio. Se per qualsiasi motivo il magistrato ordinario non completa il tirocinio nella durata indicata dalle precedenti disposizioni, il Comitato direttivo, su proposta del responsabile di settore, individua le modalità di recupero sia presso gli uffici giudiziari, sia mediante partecipazione a sucwww.magistraturaindipendente.it 19
Introduzione all'ordinamento giudiziario cessive attività formative presso la Scuola o le strutture della formazione decentrata. Completato il tirocinio ordinario e la corrispondente sessione formativa presso la Scuola, il CSM, su proposta della Terza Commissione competente, delibera a quale ufficio verrà destinato il magistrato ordinario in tirocinio per l’esercizio delle funzioni giudiziarie al termine del positivo esito del tirocinio mirato. L’individuazione e l’assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l’esercizio delle funzioni avviene secondo criteri predeterminati fissati dal CSM con propria delibera, su proposta della Terza Commissione competente (art. 13). 1.4. La procedura di conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina. Nella nuova circolare n. 13778 del 25 luglio 2014, Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie, è stata per la prima volta codificata la procedura di conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina (Parte II). A tal fine, l’art. 5 (Formazione della graduatoria) prevede che la graduatoria per il conferimento delle funzioni giurisdizionali e la destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio è redatta tenendo conto della graduatoria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei criteri definiti dal Consiglio Superiore della Magistratura con specifica delibera. La disposizione successiva, l’art. 6, in tema di individuazione delle sedi, stabilisce che il CSM, su proposta della Commissione competente, provvede all’individuazione delle sedi alle quali assegnare i magistrati ordinari in tirocinio tenendo conto delle esigenze di servizio, al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari. Le sedi sono individuate sulla base delle scoperture d’organico e dei carichi di lavoro degli uffici. La scelta della sede da parte dei magistrati ordinari in tirocinio avviene in base alla collocazione nella graduatoria di cui all’articolo 5 (art. 8). Tale scelta ha il valore di preindicazione e l’assegnazione avviene al termine del tirocinio, previa positiva valutazione dell’idoneità all’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Nell’ambito della procedura di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari in tirocinio, il CSM può indicare un elenco di sedi a copertura necessaria, individuate tra quelle rimaste vacanti in più pubblicazioni per trasferimenti ordinari, tenendo conto delle dimensioni dell’ufficio, della situazione dell’organico e della tipologia degli affari trattati (art. 7).
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 1.4.1. La formazione della graduatoria. Riguardo al conferimento delle funzioni giurisdizionali e alla destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 18 gennaio 2016, ad esempio, i criteri per la formazione della graduatoria sono contenuti nella delibera del 26 ottobre 2016. Con tale delibera si è dato rilievo, per quanto possibile, a esigenze personali di tutela della salute, di salvaguardia del nucleo familiare e della maternità o paternità e stabilendo così dei punteggi integrativi da sommare a quello, di merito, riportato all’esito del concorso, secondo lo schema procedimentale di seguito riportato: “1. - Attribuzione a ciascun magistrato in tirocinio di un punteggio di merito pari alla votazione complessiva riportata nel concorso per la nomina a magistrato, secondo graduatoria. 2. - Ulteriore attribuzione, per motivi di famiglia, dei seguenti punteggi: a) per il coniuge, anche se separato o divorziato (in caso di affido condiviso della prole) o convivente, purché dalla convivenza sia nata prole, che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di continuità nella regione in cui si trova l’ufficio richiesto o in regione confinante o limitrofa: punti 1; b) per ogni figlio, anche naturale, purché riconosciuto e per ogni minore adottato o affidato in preadozione: punti 1; c) per ciascun genitore a carico ed effettivamente convivente da almeno un anno: punti 0,50; d) per ciascun fratello minore ed orfano di entrambi i genitori a carico ed effettivamente convivente punti 0,50; e) in caso di accertata gravidanza del magistrato in tirocinio punti 3; f) in caso di accertata gravidanza della moglie o della convivente del magistrato in tirocinio, che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di continuità nella regione in cui si trova l’ufficio richiesto o in regione confinante o limitrofa punti 2; g) in caso di accertata gravidanza della moglie o della convivente del magistrato in tirocinio punti 1,5; 2.1 I punteggi di cui alle lettere a)-b)-c)-d) sono cumulabili tra di loro, fino ad un massimo di punti due. 2.2 I punteggi di cui alla lettera b), nel caso di figli in età compresa tra i sei e i dieci anni, sono aumentati di 0,5. In tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso 2.1 è di punti 2,5. 2.3 I punteggi previsti dalla lettera b) quando i figli abbiano età compresa tra i tre e i sei anni sono raddoppiati. In tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso 2.1 è di punti 3.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 2.4 I punteggi di cui alla lettera b) sono triplicati per i figli di età inferiore a tre anni. In tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso 2.1 è di punti 4. 2.5 In ogni caso il limite di cumulo dei punteggi sopra previsti è di punti 4. Non si intendono a carico i familiari che godono di un reddito mensile superiore a 516,46 euro per persona al netto di ritenute previdenziali. [tale norma è utile ai soli fini dell’attribuzione dei punteggi di cui alle lettere c) e d)] Le circostanze che danno diritto ai punteggi di cui al presente paragrafo devono sussistere alla data dell’approvazione della (...) delibera. 3. - A parità di punteggi sarà data prevalenza alle posizioni occupate nella graduatoria definitiva del concorso per la nomina a magistrato. 4. - Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, al magistrato portatore di grave handicap fisico, ai sensi degli artt. 3 co. 3, 21 e 33 co. 6 della legge 104/92, verrà riconosciuta precedenza assoluta nell’attribuzione del posto. Analogamente, quando il portatore di handicap, qualificato ai sensi degli artt. 3, co. 3, e 21 l. 104/92, sia un parente o un affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, la precedenza assoluta verrà riconosciuta solo se il portatore di handicap sia assistito dal magistrato in tirocinio, conformemente a quanto previsto dal co. 5 dell’art. 33 della legge 104/92, così come modificato dagli artt. 19 e 20 l. 8.3.2000 n. 53. Attesa la particolare incidenza sulla graduatoria del riconoscimento in questione gli interessati dovranno documentare in maniera analitica ed adeguata l’effettività dell’assistenza prestata, nonché l’attualità della medesima a favore della persona portatrice di handicap. In tali casi, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta, il Consiglio Superiore della Magistratura procederà ad audire i richiedenti il beneficio della l. 104/92, con riserva di compiere accurate indagini in merito alla sussistenza di tali requisiti, in particolare nei casi in cui il riconoscimento dell’handicap fosse avvenuto successivamente alla data del superamento delle prove orali del concorso. La condizione del portatore di grave handicap ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall’art. 4 della Legge n. 104/92 citata. 5. - Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, ai sensi dell’art. 2 co. 22 della legge 150/2005 e dell’art. 17 legge 266/1999, al magistrato in tirocinio coniuge di militare, destinatario di un trasferimento a comando successivo al decreto di nomina a magistrato ordinario, verrà riconosciuta precedenza per la destinazione alla sede coincidente con quella ove presta servizio il coniuge. Nel caso in cui la sede di servizio del coniuge non sia sede di ufficio giudiziario, la prelazione può essere esercitata in relazione alla sede più vicina.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 6. - Prima dell’assegnazione delle sedi il Consiglio si riserva la facoltà di pubblicare un elenco di sedi cd. a “copertura necessaria”, individuate tra quelle rimaste vacanti in due pubblicazioni nelle ultime tre procedure concorsuali - concluse alla data dell’approvazione della delibera - per trasferimenti ordinari, per un massimo di 30 uffici giudiziari. Per sedi a copertura necessaria sono da intendere quelle sedi destinate ai magistrati di prima nomina, che (...) siano state inutilmente pubblicate per più procedure concorsuali. Il Consiglio nell’individuazione delle sedi, tra quelle che presentano il predetto requisito, terrà conto delle dimensioni dell’ufficio, della situazione dell’organico, con riferimento alla percentuale di scopertura, e della tipologia degli affari trattati. L’assegnazione alle predette sedi comporterà il riconoscimento di benefici per i successivi trasferimenti in sedi di pari grado, esclusivamente per i magistrati nominati con D.M. 18.1.2016, nei seguenti termini: a) permanenza protratta per sei anni punti 2,5; b) permanenza per il biennio successivo, fino al compimento dell’ottavo anno: punti 3,5 Per un massimo di punti 6. 7. Ai fini della formazione della graduatoria i magistrati in tirocinio dovranno presentare alle rispettive Corti di Appello o far pervenire direttamente al Consiglio (...) una dichiarazione attestante la sussistenza degli eventuali titoli allegando la seguente documentazione anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà relative a: a) stato di famiglia; b) condizione di convivenza; c) coabitazione effettiva con il fratello o i genitori (questi ultimi da almeno un anno) ed un documento comprovante la mancanza o insufficienza (reddito mensile inferiore a 516,46 Euro per persona) dei redditi dei congiunti; d) documentazione idonea a comprovare l’attività del coniuge o del convivente, e precisamente: - certificazione dell’amministrazione di appartenenza per i dipendenti da aziende o enti pubblici; - attestazione del datore di lavoro e certificazione della posizione previdenziale per i dipendenti da aziende private; - posizione previdenziale ed iscrizione all’albo professionale da almeno due anni, ove sia richiesta per l’esercizio di quella attività, per i professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori. e) certificato medico attestante lo stato di gravidanza (...). f) documentazione richiesta (...) ai fini dell’attestazione della sussistenza dell’handicap grave, nonché dichiarazione sostitutiva della certificazione di residenza del portatore di handicap e del magistrato che presta l’assistenza continuativa. I magistrati in tirocinio dovranno presentare alle rispettive Corti d’Appello o far pervenire direttamente al Consiglio (...) una dichiarazione contenente
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Introduzione all'ordinamento giudiziario l’indicazione delle associazioni di cui facciano od abbiano fatto parte dall’ingresso in magistratura. 8. Le Corti cureranno l’inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura della documentazione ricevuta (...). Sulla base della documentazione pervenuta sarà attribuito a ciascun magistrato in tirocinio il punteggio ad esso spettante che si aggiungerà (...) a quello corrispondente alla votazione complessiva riportata nel concorso per magistrato. I magistrati in tirocinio potranno prendere conoscenza della graduatoria provvisoria così formata (...) presso la segreteria della Presidenza delle Corti di Appello. Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate (...) presso le Corti d’Appello che le invieranno (...) direttamente al Consiglio (...), comunicando, comunque, i nominativi di coloro che non hanno presentato osservazioni. Con successiva delibera il CSM approva la graduatoria definitiva. L’elenco dei posti e la data nella quale i magistrati in tirocinio saranno convocati a Roma per l’indicazione della sede (secondo l’ordine della graduatoria definitiva), saranno comunicati alla Presidenza delle Corti di Appello con successiva delibera. All’atto della scelta della sede i magistrati in tirocinio dovranno sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla Terza Commissione, la dichiarazione (...) atte-
stante che nella sede prescelta non esistono cause di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’Ordinamento Giudiziario, specificando, se del caso, l’entità dell’attività eventualmente svolta presso l’ufficio richiesto dal congiunto iscritto negli albi professionali di un circondario diverso. (...) la sottoscrizione sopra indicata non sostituisce la dichiarazione (...) da rendere solo successivamente all’assunzione delle funzioni e da inserire attraverso il programma cd. Valeri@. Potrà in ogni caso essere esibita una dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di incompatibilità (...) sottoscritta dal professionista in relazione al quale risulta l’incompatibilità.” 1.4.2. L’individuazione delle sedi. La scelta. L’individuazione delle sedi da assegnare ai MOT al termine del tirocinio ordinario (c.d. generico) è effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura con apposita delibera. I criteri adottati nelle più recenti occasioni2 sono basati: - sul carico di lavoro pro-capite medio nazionale effettivo, previa analisi anche qualitativa dei carichi stessi e assegnando specifici punteggi alle singole categorie di affari; - sulla percentuale di scopertura di organico; 2
Da ultimo, delibera del 4 febbraio 2015, individuazione delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 20 febbraio 2014. www.magistraturaindipendente.it 24
Introduzione all'ordinamento giudiziario - sull’indice di gradimento dei singoli uffici giudiziari, calcolato sulla base della percentuale dei posti andati senza aspiranti negli ultimi bandi di concorso per il tramutamento (c.d. bollettoni), privilegiando le sedi dichiarate “senza aspiranti” (SA) ovvero “senza aspiranti legittimati” (SAL). Nella delibera del 4 febbraio 2015, ad esempio, dopo l’individuazione dei carichi medi di lavoro per ciascuna tipologia di ufficio, al fine d’individuare le sedi da destinare ai MOT, il CSM ha privilegiato il criterio che tiene conto del grado di gradimento, da parte dei magistrati in sede di pubblicazione dei bandi di primo grado, degli uffici giudiziari. Sono state, a tal fine, individuate le sedi SA/SAL, ovvero gli uffici dichiarati SA/SAL in almeno due delle ultime quattro procedure di trasferimento indette con i bandi ordinari. Per tali sedi è stata operata un’assegnazione prioritaria con congelamento del 5% dei posti in organico. Dopo aver effettuato la prima redistribuzione, si è passati a individuare il numero di MOT, da assegnare alle sedi non considerate in tale prima fase, utilizzando un criterio differente basato sui carichi medi di lavoro di ciascun ufficio. Pertanto, per tutte le sedi che non hanno ottenuto assegnazioni sulla base della «procedura SA/SAL», sono stati calcolati i carichi medi effettivi di lavoro, ottenuti dal rapporto tra i carichi complessivi dell’ufficio e il numero di presenze ed è stato assegnato a ciascuno di questi uffici un peso proporzionale al carico medio (uffici con maggior carico pro-capite hanno un peso maggiore e viceversa). Tale peso ha costituito la base per ripartire le unità complessive tra tutti gli uffici che al 26 gennaio 2015 presentavano scoperture di organico. Ulteriori aggiustamenti sono stati poi effettuati tenendo conto, al di là dei dati statistici, delle situazioni contingenti di alcuni uffici. Con il D.L. n. 168/2016, convertito con modificazioni con la legge n. 197/2016, è stato abrogato il comma 2° dell’art. 13 del d.lgs. n. 160/2006, che prevedeva che i magistrati ordinari al termine del tirocinio non potessero essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali (salvo che i reati di cui all’art. 550 c.p.p., ovvero per quelli per cui è prevista l’instaurazione del giudizio mediante citazione diretta), di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l’udienza preliminare. Tale innovazione ha una rilevanza immediata ai fini dell’individuazione delle sedi, nella misura in cui comporta, tra l’altro, la possibilità di includere tra gli uffici di prima assegnazione anche i Tribunali di Sorveglianza, laddove le funzioni monocratiche di Magistrato di Sorveglianza
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Introduzione all'ordinamento giudiziario non potevano essere precedentemente svolte prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità. L’assegnazione della sede avviene contestualmente per tutti i magistrati in tirocinio del medesimo concorso, anche per coloro che sono in aspettativa, i quali saranno convocati per la scelta della sede insieme con gli altri colleghi ma avranno facoltà di esprimere le loro preferenze nell’ambito delle sedi indicate attraverso un delegato. Per i magistrati in tirocinio non ancora dichiarati idonei per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali (praticamente tutti, in quanto tale idoneità viene deliberata al termine del tirocinio mirato) tale scelta rappresenta una “preindicazione”, subordinata al concreto conferimento delle funzioni giurisdizionali. La Commissione (una volta deliberata la citata idoneità) propone al Consiglio la destinazione secondo le indicazioni preferenziali dei singoli magistrati e formula d’ufficio le proposte di destinazione degli stessi che, non presentatisi, non abbiano fatto pervenire tempestivamente richieste scritte o che, presentatisi, abbiano rinunciato all’esercizio della facoltà di scelta. Il Consiglio si riserva, nell’adottare le decisioni definitive in ordine all’assegnazione dell’ufficio, di non attenersi alle indicazioni di preferenza manifestate, qualora sussistano, in concreto, particolari esigenze di servizio ovvero gravi motivi. Analogamente, non si tiene conto dell’indicazione fornita dal magistrato qualora essa collida con un giudizio di non idoneità all’immediato esercizio di quelle funzioni. In tali ipotesi, i magistrati in tirocinio interessati, dopo essere stati sentiti, potranno essere destinati, con provvedimento motivato, ad uffici diversi da quelli richiesti. 1.5. Il magistrato collaboratore presso l’ufficio di destinazione. Il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo l’individuazione con propria delibera della sede per ciascun magistrato ordinario in tirocinio, designa, su proposta del Consiglio giudiziario, un magistrato collaboratore presso l’ufficio di destinazione con il compito di introdurre il MOT nelle dinamiche organizzative di tale ufficio e di seguirlo sin nelle prime fasi di approccio alle future funzioni, rendendolo partecipe delle prassi applicative e delle principali questioni giurisprudenziali che si pongono nella sede giudiziaria. Dopo l’assunzione delle funzioni giudiziarie, ciascun magistrato è seguito per un anno dal medesimo magistrato collaboratore, al quale viene affidato il compito di assistere il lavoro del collega, pur nel rispetto della piena autonomia di cui il magistrato è titolare nell’esercizio delle funzioni giudiziarie affidategli. Il magistrato collaboratore coadiuva il colwww.magistraturaindipendente.it 26
Introduzione all'ordinamento giudiziario lega nel superamento delle difficoltà incontrate e dei problemi connessi all’inizio della professione, orientandolo verso l’approfondimento e il completamento della sua cultura professionale (art. 14).
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Introduzione all'ordinamento giudiziario
Capitolo II
Il Consiglio Superiore della Magistratura Sommario: 2.1. Il Consiglio Superiore della Magistratura. - 2.2. Le competenze del CSM. - 2.3. Le attribuzioni delle Commissioni referenti.
2.1. Il Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo di governo autonomo della magistratura ordinaria cui spettano, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.). La disciplina sulla costituzione e sul funzionamento del CSM è contenuta nella legge 24 marzo 1958, n. 195. Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. Il Consiglio elegge un Vice Presidente tra i componenti eletti dal Parlamento. Presso il Consiglio Superiore è costituito un Comitato di Presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso la Corte medesima. Il Comitato promuove l’attività e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio. Su proposta del Comitato di Presidenza, il Presidente del Consiglio Superiore nomina all’inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una Sezione disciplinare, composta di sei componenti effettivi e di quattro supplenti. 2.2. Le competenze del CSM. Spetta al Consiglio Superiore di deliberare: 1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello; 3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione; 4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di Cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati; 5) sulla concessione, nei limiti delle somme all’uopo stanziate, in bilancio, dei compensi speciali previsti dall’art. 6 del d.lgs. 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie. Può fare proposte al Ministro della giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. Delibera su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura è necessaria la presenza di almeno dieci magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni, portate all’attenzione dell’assemblea plenaria su proposta delle singole Commissioni referenti, sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio Superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della giustizia. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo3.
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Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 . Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. www.magistraturaindipendente.it 29
Introduzione all'ordinamento giudiziario Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. 2.3. Le attribuzioni delle Commissioni referenti. I procedimenti di competenza del CSM sono istruiti dalle Commissioni referenti, la cui composizione è stabilita all’inizio di ciascun anno dal Comitato di Presidenza, salvo che per le Commissioni regolamento (Seconda) e bilancio (Decima), la cui formazione è quadriennale. Attualmente4 vi sono nove Commissioni, oltre la Commissione per il bilancio (Decima Commissione). La Nona Commissione, che si occupava del tirocinio e la formazione professionale, soppressa dal settembre 2013, a seguito dell’inizio delle attività della Scuola Superiore della Magistratura, è stata ricostituita a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento (delibera del 26 settembre 2016) e si occupa di rapporti istituzionali nazionali e internazionali, attività di formazione ed esecuzione penale. La Prima Commissione, Commissione per le incompatibilità, ha competenza nelle seguenti materie: a) rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti magistrati; procedure di cui all’art. 2 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511; richieste di tutela dell’indipendenza e del prestigio dei magistrati; b) esame delle relazioni conclusive delle inchieste amministrative eseguite dall’Ispettorato generale presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 12 legge 12 agosto 1962 n. 1311; c) accertamento dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 16, 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 nonché di eventuali situazioni di incompatibilità originate da rapporto di coniugio o comunque da stabile convivenza, e relative procedure ai sensi dell’art. 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511; d) autorizzazioni e informazioni relative a incarichi extragiudiziari di qualsiasi tipo; conferimento di incarichi speciali. La Seconda Commissione, Commissione per il Regolamento Interno del Consiglio, ha competenza nelle seguenti materie: a) pareri sull’interpretazione del Regolamento interno, quando ne sia richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio; b) proposte al Consiglio di modificazione del Regolamento interno; c) relazioni al Consiglio sulle proposte di modificazione del Regolamento presentate dai componenti del Consiglio; 4
Cfr. <www.cosmag.it> www.magistraturaindipendente.it 30
Introduzione all'ordinamento giudiziario d) pareri e proposte sull’organizzazione interna e sul funzionamento del Consiglio. La Terza Commissione, Commissione per l’accesso in magistratura e per la mobilità, ha competenza nelle seguenti materie: a) assegnazione di sedi e di funzioni - escluso il conferimento degli uffici direttivi, dei posti in organico che comportano l’esercizio delle funzioni semidirettive - e trasferimento, anche d’ufficio, dei magistrati di tutte le categorie; b) problematiche relative alle assegnazioni ed ai trasferimenti nelle zone ad alta densità criminale; c) autorizzazione e conferimento di incarichi comportanti il collocamento fuori ruolo dei magistrati, nonché aspettative di cui all’art. 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni; d) ricollocamento in ruolo dei magistrati; e) deliberazione del concorso per la nomina a magistrato ordinario; f) nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di cassazione; g) tutti i provvedimenti relativi al concorso per la nomina a magistrato ordinario in tirocinio. La Quarta Commissione, Commissione per le valutazioni della professionalità, ha competenza nelle seguenti materie: a) conferimento delle funzioni giudiziarie ai magistrati ordinari; proroga del tirocinio per non raggiunta idoneità; cessazione dal servizio dei magistrati ordinari per inidoneità alle funzioni giudiziarie; b) valutazione di professionalità; c) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati; inserimento ed eliminazione di atti; d) definizione e aggiornamento dei sistemi di valutazione della professionalità; e) dispense dal servizio ai sensi dell’art. 3 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511; f) provvedimenti relativi allo stato dei magistrati di tutte le categorie o comunque a essi inerenti, escluse le materie di competenza di altre Commissioni. In particolare: 1.- aspettative, escluse quelle di cui all’art. 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, e congedi; 2.- riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio; equo indennizzo; pensioni privilegiate; concessione di sussidi; 3.- collocamenti a riposo; dimissioni; decadenza dall’impiego; concessione titoli onorifici; 4.- riammissioni in magistratura; www.magistraturaindipendente.it 31
Introduzione all'ordinamento giudiziario La Quinta Commissione, Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, ha competenza nelle seguenti materie: - proposte per il conferimento degli uffici direttivi e dei posti in organico che comportano l’esercizio delle funzioni semidirettive; - proposte per la conferma dei magistrati incaricati di esercitare funzioni direttive o semidirettive. La Sesta Commissione, Commissione dell’ordinamento giudiziario e dei rapporti istituzionali nazionali e internazionali, ha competenza nelle seguenti materie: a) relazione al Parlamento sullo stato della giustizia; b) proposte di riforma organica dell’ordinamento giudiziario secondo la VII disposizione transitoria della Costituzione; c) proposte e pareri di cui all’art. 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195; individuazione e definizione di proposte di interventi amministrativi nelle materie di ordinamento giudiziario e su ogni altra questione inerente l’amministrazione della giustizia, anche con riguardo al fenomeno della criminalità organizzata; risoluzioni sulle predette materie; d) proposte, pareri e risposte a quesiti su questioni di ordinamento giudiziario o relative all’amministrazione e all’organizzazione giudiziaria; e) questioni di carattere generale connesse a rapporti istituzionali interessanti l’attività consiliare o la funzione giudiziaria; f) studi di diritto comparato con particolare riguardo ai paesi dell’Unione Europea e alle materie di ordinamento giudiziario e di procedura penale e civile; g) organizzazione di incontri, anche a livello internazionale, sulle materie di interesse consiliare di cui alla lettera precedente; h) rapporti con le magistrature di altri paesi; i) coordinamento con l’attività di formazione dei magistrati svolta da Stati ed Istituzioni estere e dall’Unione Europea; l) rapporti con la Scuola superiore della magistratura nei termini previsti dall’ordinamento giudiziario vigente. La Settima Commissione, Commissione per l’organizzazione degli uffici giudiziari, ha competenza nelle seguenti materie: a) determinazione degli obiettivi e delle modalità operative generali per l’informatizzazione delle attività del Consiglio; supervisione e interventi correttivi sulle stesse; b) problemi relativi allo sviluppo dell’informatica giudiziaria e ai suoi effetti sull’attività giudiziaria e sull’organizzazione degli uffici; nomina dei referenti informatici; c) composizione degli uffici giudiziari; approvazione delle tabelle e loro variazione; www.magistraturaindipendente.it 32
Introduzione all'ordinamento giudiziario d) applicazioni e supplenze; e) verifica - anche mediante esame dei prospetti statistici semestrali relativi al flusso di lavoro degli uffici giudiziari, alla durata dei processi ed al termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, nonché delle relazioni conclusive delle ispezioni eseguite dall’Ispettorato generale presso il Ministero della Giustizia e dei dati raccolti anche in collaborazione con altri Enti o Autorità - delle condizioni di direzione e organizzazione degli uffici giudiziari, delle eventuali disfunzioni e delle relative cause, anche con riferimento alle problematiche poste dalla criminalità organizzata. Analisi, proposte e pareri ai sensi dell’art. 10, co. 2, legge 24 marzo 1958 n. 195, in materia di piante organiche degli uffici giudiziari; f) convenzioni ex art 37 l. 111/2011. L’Ottava Commissione, Commissione per la magistratura onoraria, ha competenza nelle seguenti materie: a) provvedimenti riguardanti i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari, e, in genere, la magistratura onoraria, nonché i componenti privati dei tribunali per i minorenni, gli esperti dei tribunali di sorveglianza e, in genere i componenti di organi giudiziari estranei alla magistratura; b) esame di rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti i magistrati onorari; procedure per la declaratoria di decadenza dall’ufficio; la irrogazione di sanzioni disciplinari a carico di giudici di pace; c) promozione delle attività di formazione professionale per i magistrati onorari. La Nona Commissione, Commissione dei rapporti istituzionali nazionali e internazionali; attività di formazione; esecuzione penale, ha competenza nelle seguenti materie: a) studi di diritto comparato relativi alle materie di ordinamento giudiziario e di diritto sostanziale e processuale; b) rapporti con le magistrature di altri paesi, rispettivi organi di governo autonomo e rispettive reti; c) coordinamento con l’attività di formazione della magistratura di altri paesi; d) rapporti con la Scuola superiore della magistratura in materia di attività e formazione internazionale; e) atti, pareri, iniziative in relazione a problematiche inerenti la materia dell’esecuzione penale e in relazione alla magistratura di sorveglianza, con esclusione dei profili organizzativi di competenza della Settima Commissione; f) organizzazione di incontri, anche a livello internazionale, sulle materie di interesse consiliare di cui alle lettere precedenti. www.magistraturaindipendente.it 33
Introduzione all'ordinamento giudiziario La Decima Commissione, Commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilitĂ , ha competenza nelle seguenti materie: a) pareri e proposte nelle materie e nei casi previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilitĂ ; b) pareri sulla interpretazione del Regolamento di amministrazione e contabilitĂ e proposte di modificazione del medesimo.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Capitolo III.
I consigli giudiziari Sommario: 3.1. Premessa. – 3.2. Disciplina vigente. – 3.3. Composizione, sistema elettivo e durata in carica. – 3.4. Funzioni. La composizione “a geometria variabile”. Il c.d. diritto di tribuna. – 3.5. Pubblicità delle sedute e diritto di accesso. – 3.6. Organi. Autonomia organizzativa. Cenni sulle commissioni consiliari. 3.1. Premessa. I consigli giudiziari, istituiti presso ogni corte di appello, sono organi di decentramento dell’autogoverno della magistratura. Svolgono importanti funzioni consultive per il C.S.M. in materia, tra le altre, di conferimento delle funzioni giurisdizionali, progressione in carriera, formazione e modifica delle tabelle, nonché di nomina dei magistrati onorari; sono inoltre titolari di talune funzioni di amministrazione attiva, sotto il controllo del C.S.M., circa l’organizzazione del tirocinio dei m.o.t. e dei magistrati onorari. Per la corte di cassazione opera un organo sostanzialmente omologo – il consiglio direttivo – competente per l’organizzazione della corte e per i provvedimenti di status dei magistrati ivi in servizio. L’attuale configurazione dei consigli giudiziari – invero risalenti, con varie forme e con competenze variabili, all’unificazione del sistema giudiziario italiano conseguita alla creazione del regno – trova le proprie basi normative nel processo di riforma dell’ordinamento Grandi (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) avviato con la legge-delega 25 luglio 2005, n. 150, che ha trovato attuazione nei decreti legislativi del 2006 (c.d. riforma Castelli), poi sottoposti ad ampia revisione con la legge 30 luglio 2007, n. 111 (c.d. riforma Mastella). 3.2. Disciplina vigente. Fonti di disciplina dei consigli sono il d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 (recante istituzione del consiglio direttivo della corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari), attuativo della delega, e il d.lgs. 28 febbraio 2008, n. 35, recante il coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del consiglio direttivo della corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Inoltre, la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante la delega per la riforma organica della magistratura onoraria (attuata con d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116), prevede (art. 1, comma 1, lett. q) una sezione autonoma del consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi; i relativi principi e criteri direttivi, indicati all’art. 2, comma 16, hanno trovato attuazione con il d.lgs. 31 maggio 2016, n. 92, recante agli artt. 3 ss. le modifiche al d.lgs. n. 25/2006 e al d.lgs. n. 35/2008 in coerenza con le novità introdotte dalla citata legge di delega. 3.3. Composizione, sistema elettivo e durata in carica. Il titolo II del d.lgs. n. 25/2006, come modificato dalla legge n. 111/2007, contiene la vigente disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari. L’art. 9 del d.lgs. n. 25/2006 prevede l’istituzione di un consiglio giudiziario presso ogni corte di appello, composto dal presidente della corte e dal procuratore generale, membri di diritto, nonché da un numero variabile di membri correlato www.magistraturaindipendente.it 35
Introduzione all'ordinamento giudiziario all’organico complessivo dei magistrati del distretto. Si annoverano tre differenti composizioni – di undici, sedici e ventidue membri, togati e non – in relazione ad altrettante tipologie dimensionali dei distretti basate sul numero dei magistrati in organico: fino a 350 magistrati; tra 351 e 600; oltre 600. Secondo una suggestione mutuata dalla composizione del C.S.M., i membri dei consigli giudiziari sono togati (distinti tra magistrati giudicanti e requirenti, in proporzione variabile con riferimento alle suddette tre tipologie dimensionali dei distretti; i membri togati fruiscono, in ragione della rilevanza della funzione, di un parziale esonero dal lavoro giudiziario) e “laici”, questi ultimi – anch’essi in numero variabile (tre, quattro o sei “laici” a seconda della dimensione del distretto) – tratti dall’accademia e dall’avvocatura, in ogni caso con prevalenza di questi ultimi. La legge n. 111/2007 ha abolito i componenti laici nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto; il d.lgs. n. 25/2006 contiene ancora riferimenti a detta categoria, ma per evidente difetto di coordinamento. I membri laici, a differenza di quelli togati, non sono eletti, bensì nominati: dal C.U.N. i professori universitari in materie giuridiche, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza della regione su cui ha competenza il distretto di corte di appello; dal C.N.F., su indicazione dei consigli dell’ordine del distretto, gli avvocati esercenti effettivamente la professione per almeno dieci anni ed iscritti agli ordini forensi compresi nel distretto. Ratio sostanziale della partecipazione dei laici ai consigli risiede nell’opportunità di aprire il tema dell’adeguato funzionamento dell’attività giudiziaria all’apporto anche delle categorie professionali; deve nondimeno notarsi che il quorum funzionale fissato dall’art. 9-bis è raggiungibile prescindendo dalla componente non togata. Per i componenti estratti dall’avvocatura non sono previste incompatibilità, nemmeno territorialmente limitate, in relazione al contemporaneo esercizio della professione forense. Infine, per i soli componenti non togati è previsto un gettone di presenza per ciascuna seduta, di entità determinata con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze (art. 14). Tornando agli aspetti generali in tema di composizione dei consigli, non sono più previsti i membri supplenti; l’art. 9-bis prevede un quorum strutturale (metà più uno dei componenti, compresi i membri di diritto) e uno deliberativo (maggioranza dei presenti, prevalendo in caso di parità il voto del presidente), sicché i consigli giudiziari non si configurano più, a differenza del passato, come collegi perfetti. La normativa primaria nulla dispone circa l’astensione del componente, dovendosi peraltro ritenere sussistente, quanto meno in ossequio al principio costituzionale di imparzialità ex art. 97 Cost., un dovere di astensione (dalla votazione; più problematica appare l’astensione dalla discussione preliminare, stante la natura elettiva dei consigli, la cui composizione è distinta per qualifiche professionali) in tutte le situazioni in cui sussistano serie ragioni che pongano in dubbio la sua imparzialità rispetto al contenuto della decisione da adottare (risposta del C.S.M. a quesito del 23 luglio 2007). L’art. 10 disciplina la composizione e il funzionamento della sezione autonoma relativa ai giudici di pace, competente per l’espressione dei pareri relativi alle competenze di cui alla legge n. 374/1991 e successive modificazioni (ammissione al tirocinio, organizzazione dello stesso, graduatoria di idoneità all’esercizio delle funzioni e conferma nelle funzioni onorarie per il successivo quadriennio, nonché sospensione, decadenza e irrogazione di sanzioni disciplinari) e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Come detto, il d.lgs. n. 92/2016, attuativo della delega legislativa sulla riforma organica della magistratura onoraria (legge www.magistraturaindipendente.it 36
Introduzione all'ordinamento giudiziario n. 57/2016 e d.lgs. n. 116/2017, citt.), prevede una sezione autonoma del consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi. Il sistema elettorale relativo ai membri togati è proporzionale a liste contrapposte; esso è disciplinato dagli artt. 12 e 12-bis, nonché dai riformati artt. 12-ter e 12quater per la sezione autonoma dei magistrati onorari. In generale, il riformato d.lgs. n. 25/2006 ha incrementato la rappresentatività dei consigli; è stato abrogato il sistema di rappresentanza per categorie di magistrati secondo qualifiche di anzianità, distinguendosi ora unicamente, nell’ambito della componente togata elettiva, i magistrati che svolgono funzioni giudicanti da quelli che svolgono funzioni requirenti. L’art. 13 dispone che i componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni, come i consiglieri del C.S.M., e non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. Il componente togato elettivo che cessi dalla carica nel quadriennio viene sostituito da quello che lo segue per numero di voti nell’ambito della stessa categoria (salva la possibilità di elezioni suppletive in caso di impossibilità della sostituzione: art. 7 del d.lgs. n. 35/2008); il sostituto cessa comunque alla scadenza del quadriennio consiliare; in caso di mancanza o impedimento dei membri di diritto, essi sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni (art. 9). 3.4. Funzioni. La composizione “a geometria variabile”. Il c.d. diritto di tribuna. Le competenze dei consigli giudiziari, elencate dall’art. 15 – come modificato dall’art. 4, comma 13, della legge n. 111/2007 –, sono essenzialmente consultive, ma in taluni casi anche propositive (con riferimento al funzionamento e all’organizzazione degli uffici del giudice di pace e alla programmazione dell’attività didattica della scuola superiore della magistratura, ferme restando le competenze di quest’ultima in tema di formazione iniziale e di tirocinio) e di vigilanza sull’andamento degli uffici del distretto, con la possibilità di segnalare al ministro le eventuali disfunzioni rilevate. Circa le funzioni propriamente consultive, i consigli formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali, il parere sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti proposti dai capi degli uffici del distretto verificando il rispetto dei criteri generali, i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, nonché quelli afferenti ai provvedimenti sul collocamento a riposo, sulle dimissioni e sulle decadenze dall’impiego dei magistrati. Inoltre, sulla base delle disposizioni di normazione secondaria dettate dal C.S.M., i consigli giudiziari rendono i pareri ai fini del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, nonché per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, sulle richieste di autorizzazione degli incarichi extragiudiziari, sulle procedure di nomina, conferma, revoca e decadenza dei magistrati onorari, sulle situazioni di incompatibilità di cui agli art. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario. Pertanto, rispetto all’elencazione delle competenze riportata dal previgente art. 15 sono venute meno quelle – invero non irrilevanti – concernenti la vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio nel distretto, con obbligo di rapporto al ministro e al procuratore generale della corte di cassazione in caso di sussistenza di fatti suscettibili di valutazione disciplinare (lett. c) e l’adozione dei provvedimenti sullo status dei magistrati del distretto per quanto concerne aspettative e congedi, infermità per causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e sussidi (lett. f). Inoltre, è stata rimodulata la previsione di cui alla lett. b), relativa alla formulazione dei pareri www.magistraturaindipendente.it 37
Introduzione all'ordinamento giudiziario sull’attività dei magistrati nell’esercizio delle funzioni – ora strettamente ricondotta alle valutazioni quadriennali di professionalità ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 – con l’espunzione del riferimento all’acquisizione delle motivate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati (ferme rimanendo, peraltro, le previsioni di cui ai commi 4, lett. f), e 5 del predetto art. 11 sugli elementi di conoscenza acquisibili dal consiglio giudiziario tramite le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati). Inoltre, la funzione consultiva sulle materie attinenti alla competenza dei consigli abbisogna ora della specifica richiesta del Csm. Particolare enfasi è stata posta dalla risoluzione C.S.M. del 1° luglio 2010 sui poteri di vigilanza dei consigli giudiziari (lett. d), che ha dettato non solo opportune linee-guida per l’esercizio uniforme di detta competenza – in sé inedita, poiché concorrente con il potere di sorveglianza proprio dei capi degli uffici e richiedente «competenze qualificate e decisivi poteri di intervento (…) in una prospettiva che non è più soltanto di mero controllo, ma è, soprattutto, di promozione di modelli organizzativi efficienti» –, ma ha anche compiutamente sistematizzato la posizione istituzionale dei consigli giudiziari nel c.d. circuito del governo autonomo della magistratura. La risoluzione dà atto del rafforzamento della posizione dei consigli giudiziari all’interno del sistema dell’autogoverno dovuto al d.lgs. n. 25/2006, che ha attribuito ai consigli funzioni loro proprie e non più soltanto delegate dal C.S.M. I consigli giudiziari sono pertanto qualificati dalla risoluzione come organi ausiliari indispensabili per l’efficacia dell’attività di amministrazione della giurisdizione, con particolare riferimento all’imprescindibile attività valutativa per le valutazioni di professionalità e i procedimenti tabellari, in un quadro di sostanziale compartecipazione con il C.S.M. – secondo un rapporto di sovraordinazione solo funzionale, non gerarchica – nell’esercizio della funziona valutativa e non più di generica funzione consultiva. La varietà delle competenze e la composizione mista dei consigli giudiziari comportano tre diversi assetti partecipativi e deliberativi di questi (art. 16): A) una composizione “allargata” ai membri non togati, che intervengono esclusivamente nelle deliberazioni riguardanti la formulazione dei pareri sulle tabelle, la vigilanza sull’andamento degli uffici del distretto e di quelle sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace (lett. a), d) ed e) dell’art. 15, comma 1); B) una composizione “ristretta”, riservata ai soli membri togati, competente per le questioni di status e carriera dei magistrati. In tali casi, stante il principio di normale pubblicità delle sedute dei consigli, i membri non togati possono nondimeno presenziare alle sedute in composizione ristretta senza partecipare alla discussione e alla votazione (c.d. diritto di tribuna, funzionale ad esigenze di trasparenza e imparzialità delle decisioni assunte dalla componente togata); C) una composizione “integrata” con i membri tratti dalla categoria dei magistrati onorari, riservata alla trattazione delle specifiche materie di competenze della sezione autonoma per i giudici di pace (strutturata con esclusivo riguardo alle funzioni dei giudici di pace, con esclusione delle questioni afferenti ai magistrati onorari diversi dai giudici di pace). Ne consegue la distinzione degli ordini del giorno delle sedute in considerazione della variabilità della composizione dei consigli in ragione degli affari da trattare (su tutti i riferiti profili si v. la deliberazione C.S.M. di risposta a quesito del 12 marzo 2009). In relazione della composizione variabile dei consigli giudiziari, viene in evidenza il tema – ricorrente e controverso – dell’esclusione della componente “laica” dalla www.magistraturaindipendente.it 38
Introduzione all'ordinamento giudiziario discussione e deliberazione sulle valutazioni di professionalità dei magistrati, giustificata dall’esigenza di tutela dell’indipendenza dei magistrati rispetto a possibili condizionamenti esterni, stante anche la già rilevata insussistenza di cause di incompatibilità riguardanti la componente tratta dall’avvocatura. Va al riguardo evidenziato che la commissione ministeriale di studio incaricata di predisporre uno schema di progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario (c.d. commissione Vietti) si è espressa per il superamento di detta esclusione, anche in considerazione del coinvolgimento dell’avvocatura nell’attività giurisdizionale previsto dalle più recenti iniziative legislative in tema di giustizia “parallela” (mediazione e conciliazione, negoziazione assistita, translatio iudicii in sede arbitrale), proponendo l’abolizione degli artt. 8 e 16 del d.leg. n. 25 del 2006. Il Protocollo C.S.M.-C.N.F. del 13 luglio 2016 prevede all’art. 4, con formulazione “ampia”, che «Le Parti si impegnano a promuovere la valorizzazione del ruolo dell’Avvocatura nell’ambito delle funzioni attribuite ai Consigli giudiziari», valutando, a tal fine, «la possibilità di individuazione di posizioni comuni in merito ad eventuali modifiche legislative che contribuiscano ad un miglioramento della disciplina» di cui al d.leg. n. 25 del 2006 ed indicandosi, anche in funzione della predetta valorizzazione del ruolo della componente forense, l’opportunità dell’elaborazione di regolamenti “tipo” per l’attività di tutti i consigli sul territorio. 3.5. Pubblicità delle sedute e diritto di accesso. Per le sedute dei consigli giudiziari non può che valere la regola generale della pubblicità delle stesse, trattandosi di organi collegiali di origine elettiva, salvo obiettive esigenze di riservatezza, sicurezza o segretezza (la cui specifica individuazione è demandata alla potestà di autoregolamentazione dei consigli giudiziari, su cui infra) suscettibili di bilanciare il valore fondamentale della trasparenza e della piena conoscibilità da parte degli interessati dell’attività esplicata dai consigli. Tale bilanciamento attiene anche alla salvaguardia della libertà di opinione e di voto dei componenti dei consigli giudiziari, i quali non godono della prerogativa di insindacabilità garantita ai membri del C.S.M. Non è poi in discussione il diritto di accesso alle delibere ed ai pareri da parte degli interessati titolari di situazioni giuridicamente rilevanti, compresi i consimili atti relativi ad altri magistrati in caso di procedure di valutazione comparativa (su tutti i riferiti profili si v. gli indirizzi generali di cui alla deliberazione C.S.M. di risposta a quesito del 25 gennaio 2007, nonché, per lo specifico profilo del rilascio di copia di atti dei consigli giudiziari, la delibera C.S.M. di risposta a quesito dell’11 marzo 2009). 3.6. – Organi. Autonomia organizzativa. Cenni sulle commissioni consiliari.
I consigli giudiziari sono presieduti dal presidente della corte di appello; è stata abolita la previsione di un vice presidente. Compiti organizzativi e di propulsione dei lavori dei consigli sono demandati al segretario (art. 11), eletto a scrutinio segreto nella prima seduta di insediamento dei consigli tra i componenti togati (dunque non più individuato, come in precedenza, nel magistrato meno anziano per servizio, ma investito di un mandato elettivo fiduciario): in generale il segretario, oltre a curare la verbalizzazione delle sedute, coadiuva il presidente nella fissazione e comunicazione degli ordini del giorno e provvede all’esecuzione delle delibere.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Per l’esercizio delle suddette competenze i consigli giudiziari godono di autonomia organizzativa, cui prima si accennato, direttamente discendente dall’art. 97 Cost. quale espressione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa e che si estrinseca in un potere di autoregolamentazione mediante l’approvazione di regolamenti interni che dettano regole minime di funzionamento e rendono trasparente ed uniforme l’esercizio delle competenze, in sostanza cristallizzando le prassi. Tale potere di autoregolamentazione ha trovato positiva sanzione già nella risoluzione del C.S.M. sul decentramento dei consigli giudiziari (delibera del 20 ottobre 1999), in considerazione del ruolo autonomo dei consigli e della relazione ordinamentale di ausiliarietà intercorrente tra essi e il C.S.M., quale corollario naturale e sviluppo fisiologico delle loro competenze istituzionali. Il detto potere di autonormazione è stato ulteriormente approfondito, nelle sue implicazioni anche operative, dalla delibera C.S.M. del 18 marzo 2009, contenente una risoluzione di indirizzo sul funzionamento dei consigli giudiziari, che, sulla premessa dell’autonomia dei consigli anche per quanto attiene all’interpretazione delle norme primarie contenute nel d.lgs. n. 25/2006, ha individuato limiti interni (i c.d. spazi bianchi non normati a livello primario) ed esterni (l’attività del C.S.M. di indirizzo e coordinamento dell’attività dei consigli giudiziari). I regolamenti dettano altresì previsioni relative alle commissioni operanti in seno ai consigli, variamente articolate anche con l’apporto di specifiche competenze esterne ai consigli: si annoverano la commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze (per l’analisi delle statistiche annuali e dei flussi e pendenze di lavoro ai fini dell’approvazione delle proposte tabellari predisposte dai capi degli uffici e dei programmi di gestione dei procedimenti civili di cui all’art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111), il comitato decentrato per le pari opportunità (con funzioni propositive in tema di azioni positive per l’attuazione delle pari opportunità in magistratura: si v. in tema la delibera C.S.M. del 9 aprile 2008), la commissione per i magistrati in tirocinio e la commissione per la formazione permanente della magistratura onoraria.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario
Capitolo IV
Le incompatibilità Sommario: 4.1. Le incompatibilità. - 4.2. Le incompatibilità parentali. - 4.2.1. La comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 r.d. n. 12/1941. 4.3. L’incompatibilità ambientale e funzionale incolpevole.
4.1. Le incompatibilità. La legge sull’ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) prevede due ipotesi di incompatibilità, legate ai rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense (art. 18) oppure con magistrati, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede (art. 19). La materia è di estrema importanza, poiché il valore tutelato dalle norme è quello della imparzialità e indipendenza del magistrato, anche solo sotto il profilo dell’apparenza; per questo, in presenza di determinate condizioni, la sussistenza di una situazione di incompatibilità può dar luogo a un trasferimento d’ufficio del magistrato, in deroga al principio di inamovibilità sancito dall’art. 107 della Costituzione5. 4.2. Le incompatibilità parentali. I riferimenti normativi sono l’art. 18 e l’art. 19 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, riformulati dall’art. 29 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Queste le norme: Art. 18: Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato. 5
Le altre ipotesi di trasferimento di ufficio previste dall’ordinamento sono: il trasferimento per soppressione di un ufficio giudiziario o riduzione dell’organico di un ufficio giudiziario, previsto dall’art. 2 del r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, cd. legge sulle guarentigie della magistratura; il trasferimento per motivi disciplinari, in sede cautelare o di condanna disciplinare (art. 13 d.lgs. 109-2006); il trasferimento per coprire gli organici delle sedi disagiate, previsto dall’art. 3 del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito in l. 22 febbraio 2010, n. 24; il trasferimento per incompatibilità ambientale o funzionale, per fatti indipendenti da colpa, disciplinato dall’art. 2, comma 2, della legge sulle guarentigie. www.magistraturaindipendente.it 41
Introduzione all'ordinamento giudiziario Tale incompatibilità non sussiste, di regola, in caso di divorzio e di separazione legale dei coniugi, mentre non viene meno in caso di sola separazione di fatto dei coniugi, salvo eccezioni da valutare in concreto. La convivenza è rilevante laddove si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali. La situazione di incompatibilità prevista dall’art. 18 r.d. n. 12 del 1941 e succ. mod. determina una lesione all’immagine di corretto e imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e, in generale, dell’ufficio di appartenenza. La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri: a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma davanti all’ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell’attività da parte dei medesimi soggetti; b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare; c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all’interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare; d) funzione specialistica dell’ufficio giudiziario. Si ha esercizio della professione forense quando il parente, l’affine, il coniuge o il convivente avvocato abbia nell’ufficio di appartenenza del magistrato il proprio centro di interessi, nonché quando ivi svolga con una certa continuità una minore porzione della professione. L’applicazione dei criteri di rilevazione in concreto dell’incompatibilità di sede deve tener conto, inoltre, di eventuali forme di esercizio non individuale della professione forense da parte del parente, affine, coniuge o convivente. Può avere rilievo il fatto - qualora il professionista eserciti in collaborazione con altri fruendo in comune delle medesime strutture organizzative - che si realizzi una forma collaborativa nella reciproca attività professionale. Può aver rilievo, inoltre, lo svolgimento, da parte del congiunto del magistrato, di attività professionale presso uno studio senza averne la titolarità. Potrà avere rilievo anche la circostanza che, all’interno di uno studio professionale organizzato, il parente, affine, coniuge o convivente del magistrato partecipi alla attività attraverso lo studio e la redazione degli atti. In tutti questi casi l’impegno del parente, affine, coniuge o convivente del magistrato, qualunque ruolo www.magistraturaindipendente.it 42
Introduzione all'ordinamento giudiziario rivesta all’interno dello studio, a non esercitare nel settore di attività del magistrato non basta a far ritenere esclusa la incompatibilità. Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un’unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un’unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata e il parente o l’affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa. Nei Tribunali ordinari, organizzati sulla distinzione tra attività nel settore del diritto civile, nel settore del diritto del lavoro e della previdenza e nel settore del diritto penale, l’incompatibilità è esclusa se il professionista tratta materia di settore diverso rispetto a quello nel quale opera, per organizzazione tabellare, il magistrato, e sempre che non vi sia possibilità di interferenza tra le attività da entrambi svolte. Nei Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività - civile, lavoro e previdenza e penale - e quindi, specie nel settore civile, con sezioni deputate alla trattazione esclusiva di materia specialistica (famiglia, fallimentare, societario, proprietà industriale e intellettuale, etc. etc.), non sussiste incompatibilità ove il magistrato operi, seppure all’interno del medesimo settore, in sezione specialistica e il professionista congiunto, affine, coniuge o convivente, non tratti detta materia ovvero tratti una materia specialistica, affidata per organizzazione tabellare ad una sezione, e il magistrato operi in una sezione a cui sono affidate materie diverse, seppure all’interno del medesimo settore. Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato opera in via esclusiva in sezione distaccata e il parente, l’affine, il coniuge o il convivente, non svolge presso la predetta sezione alcuna attività, oppure se è quest’ultimo ad operare in via esclusiva presso la sezione distaccata e il magistrato esercita esclusivamente presso la sede centrale. La situazione di incompatibilità del magistrato addetto alla Procura della Repubblica presso un Tribunale ordinario può derivare dal fatto che il parente, affine, coniuge o convivente eserciti la professione avanti al predetto Ufficio e/o avanti al corrispondente ufficio giudicante nel settore penale. Negli uffici di Procura istituiti presso Tribunali strutturati con unica sezione promiscua sussiste sempre l’incompatibilità. Negli Uffici di Procura istituiti presso Tribunali organizzati con la distinzione in più settori di attività, l’incompatibilità di sede è esclusa se il professionista opera esclusivamente nel settore civile e se non si verificano rilevanti interferenze di attività in ragione delle funzioni assegnate al pubblico ministero nelle procedure civili. Se il parente, affine, coniuge o convivente opera nel settore penale, l’identità della materia trattata dal www.magistraturaindipendente.it 43
Introduzione all'ordinamento giudiziario magistrato determina la situazione di incompatibilità, a meno che il professionista non svolga l’attività con rigorosa limitazione ad un settore specialistico e sia da escludere il pericolo di interferenze con l’attività del magistrato. In ogni caso non può darsi rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, a eventuali impegni del professionista a non trattare la materia del settore in cui opera il parente, affine, coniuge o convivente, magistrato. Nella valutazione delle situazioni di eventuale incompatibilità di un magistrato addetto al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura ha rilievo il profilo di specialità della materia funzionalmente trattata, sicché occorre verificare se vi sia, da parte del parente, affine, coniuge o convivente, esercizio della professione avanti al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura. Per l’accertamento della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato del Tribunale di sorveglianza occorre valutare se vi sia esercizio, e con quale intensità, da parte del parente, affine, coniuge o convivente di attività professionale presso un ufficio di sorveglianza compreso nell’ambito territoriale di competenza del Tribunale predetto. Non sussiste incompatibilità se il parente, affine, coniuge o convivente svolge attività professionale esclusivamente nel settore civile o del lavoro e previdenza. Nel caso in cui eserciti nel settore penale in ambito distrettuale, occorre aver riguardo al dato quantitativo delle procedure curate avanti all’Ufficio o al Tribunale di sorveglianza. I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l’Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all’esercizio della professione forense è valutato ai fini dell’art. 2, co. 2, del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri generali già citati. Art. 19: Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario. Ai fini dell’applicazione della disposizione dell’art. 19 r.d. n. 12/1941 sono ufficio giudiziario, oltre alla Corte di Cassazione, alla Corte di appelwww.magistraturaindipendente.it 44
Introduzione all'ordinamento giudiziario lo, al Tribunale Ordinario, al Tribunale di Sorveglianza e al Tribunale per i Minorenni, gli uffici giudiziari qui elencati: Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Ufficio di Sorveglianza, Procura Generale presso la Corte di appello, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all’articolo 18 (già descritti) per quanto compatibili. Il Consiglio Superiore della Magistratura, pur in caso di compresenza nello stesso ufficio di magistrati in rapporto reciproco di parentela o affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, può in concreto escludere la sussistenza dell’incompatibilità di sede ove accerti che non vi sia pregiudizio della credibilità della funzione e non si abbiano intralci al regolare andamento del servizio. Per l’accertamento in concreto dell’incompatibilità si ha riguardo alle dimensioni dell’ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare; alla materia trattata dai magistrati legati da vincolo parentale, di affinità, di coniugio o di convivenza, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all’interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare. L’incompatibilità non può essere esclusa se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza operino, all’interno dello stesso ufficio, in settori pure distinti ma funzionalmente intersecantisi, salvo che, per le dimensioni dell’ufficio, sia possibile evitare, in concreto, il verificarsi di interferenze tra le attività dei magistrati interessati. Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei parametri appena menzionati, tra: 1) il Presidente del Tribunale del capoluogo di distretto e i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza; 2) il Presidente della Corte d’appello e i giudici addetti ad un Tribunale del distretto, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza; 3) il Procuratore Generale presso la Corte di appello e i magistrati addetti ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza; 4) i magistrati addetti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Nazionale Antimafia e gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle relative Sezioni, nonché www.magistraturaindipendente.it 45
Introduzione all'ordinamento giudiziario tra i magistrati addetti alla Procura Generale presso la Corte di appello e gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle Sezioni istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto, qualora vi sia un rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità in primo grado, di coniugio o di convivenza. Nessun rilievo, ai fini dell’incompatibilità di sede, ha il rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza, con un magistrato onorario. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali. I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. I magistrati in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado, coniugio o convivenza non possono mai far parte dello stesso Tribunale per i minorenni o della stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nonché del Tribunale per i minorenni e della rispettiva Procura della Repubblica, ovvero dello stesso Tribunale di sorveglianza. Salvo quanto già evidenziato, se i magistrati, che sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o di convivenza, prestano servizio presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria interessati da relazioni funzionali (ad esempio, Pubblico Ministero e giudice per le indagini preliminari o giudice penale, sia monocratico che collegiale; giudice di primo grado e giudice in grado di appello, etc.), può determinarsi una situazione in cui essi non possano svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 2, co. 2, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni. In tali ipotesi occorre aver riguardo, per l’accertamento in concreto della situazione di incompatibilità, al criterio delle dimensioni degli uffici, per verificare se la loro struttura organizzativa consenta o meno di evitare stabili interferenze di attività tra i magistrati interessati. Particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui nella stessa sede operino, seppure in uffici diversi, una pluralità di magistrati in rapporti tra loro di parentela, affinità, coniugio o convivenza. www.magistraturaindipendente.it 46
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4.2.1. La comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 r.d. n. 12/1941. La disciplina attuativa delle incompatibilità parentali è contenuta nella circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007, modificata con Circolare n. P8394 del 14 aprile 2009. Viene in rilievo innanzi tutto la disciplina dell’obbligo di dichiarazione delle situazioni di potenziale incompatibilità, prevista dagli articoli 44 e ss. della circolare. In particolare, l’art. 46 prevede che il Magistrato ordinario in tirocinio (MOT), al momento in cui indica la sede di preferenza nell’ambito della procedura di prima assegnazione, debba rendere le dichiarazioni di cui ai punti 44 e 45; il primo caso riguarda l’ipotesi “dell’esistenza dei rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con un professionista, anche praticante avvocato o avvocato iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo quale che sia l’ufficio giudiziario del distretto di appartenenza del magistrato avanti al quale costoro svolgano la professione”; il secondo attiene alle “situazioni nelle quali i magistrati parenti, affini, coniugi o conviventi, facciano parte dello stesso ufficio o di diversi uffici giudiziari della stessa sede”. In ogni caso, il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura. I gradi di parentela e affinità rilevanti sono indicati nella norma primaria: - parentela fino al secondo grado, affinità in primo grado, coniugio o convivenza, per i rapporti con avvocati; - parentela o affinità fino al secondo grado, coniugio o convivenza, per i rapporti tra magistrati. - parentela o affinità fino al terzo grado, coniugio o convivenza, per i rapporti tra magistrati rispetto ad uffici monosezionali; - parentela fino al secondo grado, affinità in primo grado, per i rapporti con coloro che svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (l’incompatibilità è limitata agli uffici di Procura). La convivenza, ai sensi dell’art. 5 della circolare, “è rilevante laddove si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali”; di regola l’incompatibilità per coniugio non sussiste in caso di divorzio o separazione legale, ma non viene meno in caso di separazione solo di fatto.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Dopo la presa di possesso nell’ufficio di destinazione, in esito alle procedure di assegnazione o trasferimento, il magistrato (anche se abbia indicato la situazione al momento dell’avvio della procedura di trasferimento) ha l’obbligo di rendere entro trenta giorni una formale dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o magistrati, da inviarsi tempestivamente, e comunque all’atto dell’inserimento nell’organizzazione tabellare dell’ufficio, al Consiglio Superiore della Magistratura. La dichiarazione deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura (www.cosmag.it), utilizzando l’accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria. L’omissione della dichiarazione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 2, lettera b), del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109. In caso di accertamento di una situazione di incompatibilità rilevante (per la quale operano i criteri di verifica in concreto già descritti), la Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura procede alla contestazione degli elementi costitutivi della situazione di incompatibilità, con la successiva audizione del magistrato (che può farsi assistere da un altro magistrato), il deposito degli atti, con diritto di estrarne copia e presentare memorie entro 20 giorni, e la proposta al Plenum, che potrà essere di archiviazione o di trasferimento d’ufficio. In questo secondo caso il magistrato sarà avvisato della data della seduta e potrà essere sentito dal Plenum o presentare una memoria scritta. 4.3. L’incompatibilità ambientale e funzionale incolpevole. L’art. 2 del r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, come modificato dal co. 1 dell’art. 26, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, prevede al co. 2 che i magistrati possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del CSM, quando “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”. La riformulazione della norma si collega alla tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati, realizzata con lo stesso d.lgs. 109/06 e con la legge 269/2006. A norma dell’art. 13 del d.lgs. 109/06, infatti, la Sezione disciplinare, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, può applicare al magistrato la sanzione disciplinare accessoria (che in alcune ipotesi è obbligatoria) del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio, perché, a causa della sua condotta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento www.magistraturaindipendente.it 48
Introduzione all'ordinamento giudiziario dell’amministrazione della giustizia; ai sensi del co. 2 del citato articolo 13, il trasferimento ad altra sede e la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato può essere disposto anche in via cautelare e provvisoria, quando “ricorrono motivi di particolare urgenza”. Rispetto alla precedente formulazione della norma, da una parte si richiede che l’incompatibilità non sia dipendente da colpa del magistrato e dall’altra essa si ricollega alla indipendenza e imparzialità del magistrato e non più alla impossibilità di “amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario”. Con risoluzione del 6 dicembre 2006, il Consiglio Superiore ha affermato che la fattispecie si realizza in presenza di due presupposti: a) la fattispecie non risulta sussumibile in alcuna delle fattispecie disciplinari (tipiche) delineate dal decreto legislativo n. 109/2006, b) non risulti riconducibile a comportamenti del magistrato”. Con la successiva risoluzione del 24 gennaio 2007 il Consiglio, con l’intento di segnalare al Ministro della giustizia, per le sue valutazioni, l’opportunità di reintrodurre strumenti attivabili d’ufficio idonei ad attribuire al Consiglio, in sede di amministrazione della giurisdizione, un potere di intervento su situazioni oggettivamente pregiudizievoli della «fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa» (Corte costituzionale, sentenza n. 100 del 1981) più incisivo, ha evidenziato che il “ridimensionamento dei poteri di ufficio del Consiglio priva, di fatto, l’autogoverno di strumenti incisivi di intervento proprio nelle situazioni più delicate e nelle "zone grigie" (caratterizzate dalla compresenza di comportamenti di diversa rilevanza), il cui permanere mina (o rischia di minare) la credibilità della giurisdizione, e che a tale carenza non pongono sufficiente rimedio le nuove disposizioni relative alle misure cautelari adottabili in sede di procedimento disciplinare, sia per la diversità dei relativi presupposti che per la più ristretta area di applicazione di queste ultime”. In attesa degli interventi normativi sollecitati, il Consiglio ha ipotizzato “una configurazione del presupposto del nuovo istituto comprensiva anche delle «condotte colpevoli» del magistrato e una più analitica descrizione del "bene protetto" (proiettata verso la regolarità e credibilità del servizio, laddove il decreto legislativo n. 109/2006 fa riferimento alla «indipendenza e imparzialità» del magistrato e il testo previgente dell’art. 2 al «prestigio dell’Ordine giudiziario»)”.
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Capitolo V
Gli incarichi extragiudiziari Sommario: 5.1. Gli incarichi extragiudiziari. - 5.2. Parte prima: attività libere, attività vietate e attività autorizzabili. - 5.2.1. Attività libere. - 5.2.2. Incarichi conferiti dalla legge non soggetti ad autorizzazione. - 5.2.3. Incarichi vietati. - 5.2.4. Incarichi soggetti ad autorizzazione. - 5.2.5. Incarichi di docenza. - 5.2.6. Incarichi presso la Scuola Superiore della Magistratura. - 5.2.7. La partecipazione all’attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura. - 5.3. Parte seconda: la valutazione degli organi competenti. - 5.4. Parte terza: il procedimento. - 5.4.1. Incarichi extragiudiziari e procedura altamente semplificata. - 5.4.2. Incarichi extragiudiziari e procedura semplificata. - 5.4.3. Incarichi extragiudiziari e procedura ordinaria. - 5.4.4. Incarichi extragiudiziari presso la Scuola Superiore della Magistratura. - 5.5. Parte quarta: disposizioni finali.
5.1. Gli incarichi extragiudiziari. La norma primaria di riferimento - unitamente all’art. 16 secondo comma, r.d. n. 12/1941 - che regola la materia è l’art. 53 del d.lgs. 165/2001 secondo cui “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”; l’amministrazione deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Secondo la giurisprudenza amministrativa (per tutte, Consiglio di Stato, sentenza n. 2239/09) al CSM si applica la suindicata disciplina, anche laddove prevede il silenzio-assenso. La disciplina secondaria, di cui alla circolare n. 19942 del 27 luglio 2011 e successive modifiche (del 23 luglio 2014), costituisce lo sviluppo di quella risalente al 29.07.2010 ed è stata introdotta con l’obiettivo di risolvere i dubbi interpretativi, delineando in forma maggiormente semplificata i presupposti e le modalità delle varie procedure autorizzatorie ovvero, in altri termini, con il precipuo scopo di semplificare e riorganizzare le procedure autorizzatorie. La nuova circolare n. P. 22581 del 9 dicembre 2015 è stata deliberata dal C.S.M. con l’obiettivo: A) di snellire ulteriormente i meccanismi di esercizio del potere autorizzatorio invero con riferimento alle attività extragiudiziarie poco impegnative e co una ricaduta positiva sull’attività giudiziaria svolta dal magistrato istante, B) di rendere più penetrante il controllo del C.S.M. con precipuo riferimento agli incarichi conferiti al magistrato da soggetti ed enti www.magistraturaindipendente.it 50
Introduzione all'ordinamento giudiziario privati ovvero agli incarichi particolarmente impegnativi ovvero agli incarichi per i quali è convenuto un compenso elevato. Non rientra nel dettato della circolare la materia di cui all’art. 16 co. 1 del r.d. n. 12/1941, essendo vietato ai magistrati di assumere impieghi e uffici privati o pubblici (ad eccezione di quelli connessi all’elettorato passivo o come amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza) e di esercitare industrie e commerci, libere professioni e attività di consulenza privata. La materia degli incarichi arbitrali (in cui è parte la PA) esula altresì dalla circolare, essendo oggetto di diversa disciplina. 5.2. Parte prima: attività libere, attività vietate e attività autorizzabili. 5.2.1. Attività libere. Non necessitano di autorizzazione da parte del C.S.M. le attività che costituiscono espressione dei diritti costituzionali spettanti ad ogni cittadino (libera manifestazione scritta e verbale del pensiero, libertà di associazione); le attività di pubblicistica in genere, le collaborazioni a giornali, riviste ed enciclopedie, la produzione artistica e scientifica, anche se retribuite; lo sfruttamento economico di opere dell’ingegno; le relazioni a seminari, convegni, incontri di studio se non retribuite (purché episodiche e senza legami con l’ente conferente; la cessione dei diritti d’autore è una forma di retribuzione); l’adesione ad organismi associativi secondo criteri di trasparenza, senza poteri di gestione patrimoniale né vincoli incompatibili con l’indipendenza; l’attività di volontariato e senza fini di lucro; la partecipazione come discente a seminari, convegni e ad attività di formazione anche in ambito internazionale. Nota bene: il magistrato dovrà sempre valutare la compatibilità delle “attività libere” con il prestigio dell’ordine giudiziario e l’assenza di pregiudizio per l’attività di servizio. 5.2.2. Incarichi conferiti dalla legge non soggetti ad autorizzazione. Non è richiesta l’autorizzazione per gli incarichi conferiti dalla legge a magistrati specificamente individuati e considerati non fungibili, nonché conferiti a magistrati individuabili con designazione disciplinata dalla stessa legge.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 5.2.3 Esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria. Deve svolgersi senza pregiudizio alcuno per l’ordinaria attività di servizio l’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso gli organi di Giustizia Tributaria che, invero, non necessita di autorizzazione alcuna da parte del C.S.M.; la circolare in esame ha introdotto solo una forma di controllo successivo in luogo del controllo generalizzato biennale (di cui alla previgente circolare); sicché saranno i dirigenti degli Uffici giudiziari a segnalare al Consiglio Giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei magistrati laddove effettivamente ascrivibili all’impegno da questi profuso nelle Commissioni Tributarie; grava, poi, sui magistrati l’onere di comunicare al C.S.M. i provvedimenti di nomina presso le citate Commissioni, i provvedimenti di trasferimento e cessazione da detta funzione giudiziaria. 5.2.4. Incarichi vietati (art. 3 della circolare). Sono vietati gli incarichi di giustizia sportiva; le consulenze consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti; la partecipazione alla gestione economica, organizzativa e scientifica di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l’accesso al pubblico impiego, alle professioni legali ed alla magistratura; gli incarichi diversi dall’insegnamento conferiti da enti destinati ad operare in una limitata circoscrizione territoriale coincidente con la Regione ove è collocato l’ufficio di appartenenza del magistrato; gli incarichi che comportano un ruolo direttamente incidente sull’amministrazione attiva o di controllo degli enti conferenti ovvero di mediazione di conflitti (anche come arbitro). Salvo eccezionali situazioni da valutarsi in concreto non sono autorizzabili gli incarichi qualora comportino un impegno complessivo orario di 80 ore per anno solare; trattasi, invero, di una presunzione di inconciliabilità dell’incarico con l’ordinario svolgimento dell’attività giudiziaria superabile in considerazione delle peculiarità del singolo incarico. 5.2.5. Incarichi soggetti ad autorizzazione. Richiedono l’autorizzazione del CSM gli incarichi: di insegnamento; conferiti dalla legge a magistrati non specificamente individuati o considerati fungibili; conferiti dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Corte Costituzionale, da Commissioni Parlamentari, dai Ministeri, da Autorità Indipendenti; conferiti da federazioni sportive (esclusi quelli di giustizia sportiva); conferiti da enti pubblici preposti all’attuazione di primari valori costituzionali (comitati di bioetica) e da organi internazionali (UE, Consiwww.magistraturaindipendente.it 52
Introduzione all'ordinamento giudiziario glio d’Europa, Nazioni Unite e altri organismi, nell’ambito di programmi di cooperazione); di formazione di magistrati o funzionari; ove conferiti da privati e diversi dalla docenza se vi sia un effettivo ed obiettivo interesse pubblico al loro espletamento e sempre che siano escluse situazioni anche solo potenzialmente pregiudizievoli per l’immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura. Soggetta ad autorizzazione è anche la partecipazione, programmata, continuativa e non occasionale, anche se gratuita a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica, da chiunque gestite, nelle quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite. 5.2.6. Incarichi di docenza. Si tratta di attività guardata con favore dalla normativa consiliare (sia per i soggetti conferenti sia per la procedura applicabile, come si dirà) in un’ottica di reciproco arricchimento dei magistrati e dell’attività di formazione giuridica espletata da istituzioni, enti e privati. Sono autorizzabili gli incarichi di docenza conferiti da: enti pubblici o pubblica amministrazione; persone giuridiche di diritto privato che eseguono - per enti pubblici - la formazione del personale degli enti o di particolari categorie di operatori pubblici, comprese le forze di polizia centrale e locale; enti o organismi internazionali; università private (non telematiche) di primario rilievo nazionale; la partecipazione a conferenze, convegni e incontri di studio, se retribuita e conferita dai soggetti di cui al presente paragrafo. 5.2.7. Incarichi presso la Scuola Superiore della Magistratura. Il d.lgs. n. 26 del 30 gennaio 2006, emanato a norma dell’art. 1 co. 1 lett. B), l. 25 luglio 2005 n. 15, e poi modificato dalla legge 30 luglio 2007 n. 111, ha previsto l’istituzione della Scuola Superiore della Magistratura. La Scuola, a mente dell’art. 1 del testo richiamato, “ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati”, essa costituisce “una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato ed autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge”. L’art. 2 del d.lgs. 26/2006 definisce le finalità dell’ente (la formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari (tra questi anche i giudici ausiliari in servizio presso le Corti d’Appello); l’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, la formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria; la formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e www.magistraturaindipendente.it 53
Introduzione all'ordinamento giudiziario semidirettive negli uffici giudiziari; l’organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado, la formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione, le attività di formazione decentrata, la formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, l’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia. La collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi, la realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali, la pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione, l’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione, lo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense; la collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura e tenendo conto delle proposte dei Consigli giudiziari). Il d.lgs. 26/2006 attribuisce alla Scuola potere di disciplinare la propria attività con l’approvazione, da parte del Comitato direttivo (art.5), dello statuto e dei regolamenti interni. E’ opportuno ancora evidenziare che l’art 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 del c.d. “Decreto del fare” convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013 n. 98, nel disciplinare il tirocinio formativo preso gli uffici giudiziari praticabile dai laureati in giurisprudenza più meritevoli, affida alla Scuola il compito di formare i tirocinanti; alla scuola è demandato il compito della programmazione semestrale della formazione del tirocinante e dell’organizzazione decentrata di corsi riservati ai tirocinanti e di corsi destinati ai magistrati professionali aperti anche ai tirocinanti; divengono organi responsabili della formazione dei tirocinanti il Comitato Direttivo della Scuola e le articolazioni territoriali della medesima Scuola Superiore della Magistratura. Per ciò che rileva nella presente sede, deve evidenziarsi che lo statuto della Scuola del 6 febbraio 2012, modificato il 16 aprile 2012 e il 30 ottobre 2012, all’art. 16 stabilisce che “per lo svolgimento delle proprie attività la www.magistraturaindipendente.it 54
Introduzione all'ordinamento giudiziario Scuola si avvale di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari ed avvocati con comprovata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, individuati dal Comitato direttivo”. In attuazione delle previsioni statutarie, il 2 aprile 2012 il Comitato direttivo ha adottato il “Regolamento per la formazione dell’albo dei docenti e l’individuazione dei collaboratori” che individua le principali figure di collaboratori esterni nelle attività didattiche: A) docenti iscritti all’albo (sezione prima), B) esperti formatori (sezione seconda), i quali collaborano con i responsabili di settore nella determinazione del contenuto e delle metodologie dell’offerta didattica generale e dei singoli incontri di formazione, nell’individuazione dei docenti da proporre al Comitato direttivo, nella raccolta del materiale didattico, nel coordinamento dei corsi. C) tutori dei magistrati in tirocinio ordinario (sezione terza) ai quali è demandato il compito di assicurare assistenza didattica ai magistrati in tirocinio generico e mirato; nonché di curare seminari di approfondimento, esercitazioni pratiche ed altre soluzioni metodologiche individuate dal Comitato direttivo ciò coordinandosi con i responsabili di settore e gli esperti formatori. Tutti i soggetti su indicati sono scelti tra coloro - ivi compresi magistrati a riposo, docenti universitari a riposo e avvocati particolarmente qualificati - che abbiano fatto pervenire la propria disponibilità all’iscrizione dell’albo dei docenti istituito presso la Scuola. Gli incarichi di docente, esperto formatore e tutor conferiti a magistrati dalla Scuola della Magistratura sono soggetti ad una autorizzazione concessa in forma decisamente semplificata in ragione del favor riconosciuto a essi dal CSM; invero, si è tenuto conto nella disciplina della procedura autorizzatoria della natura dell’ente conferente (id est: la Scuola, invero soggetto indipendente nella struttura e nelle opzioni formative ma collegato con l’organo di autogoverno il quale nomina i componenti del Comitato direttivo e formula le linee guida per la formazione permanente e indica direttive di indirizzo per la formazione dei MOT), nonché dell’assenza di profili di controindicazione derivanti da pericoli di compromissione dei valori di imparzialità e autonomia della funzione giurisdizionale. 5.2.8. La partecipazione all’attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura. Pur trattandosi di attività non rientrante nel concetto di “incarico”, si è ritenuto opportuno inserire nella circolare n. 19942 del 3 agosto 2011 come succ. mod. fino al settembre 2014, una previsione specifica relativa www.magistraturaindipendente.it 55
Introduzione all'ordinamento giudiziario alla partecipazione dei magistrati, in qualità di discenti, all’attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura. L’ammissione dei magistrati “ai corsi o stage di formazione organizzati o proposti dalla Scuola della Magistratura in ambito nazionale o internazionale non è soggetta ad autorizzazione, ma è semplicemente comunicata al Consiglio superiore ed al dirigente dell’ufficio di appartenenza, oltre che al magistrato, dalla Scuola stessa, all’evidente fine di consentire agli interessati ed agli uffici l’adozione degli opportuni interventi organizzativi”. Sarà cura del magistrato ammesso che debba far valere un impedimento alla partecipazione dare comunicazione di esso al dirigente ed alla Scuola. In ipotesi, invece, di effettiva partecipazione del magistrato anche in tirocinio all’attività formativa organizzata dalla Scuola sarà quest’ultima a curare la correlata comunicazione al CSM; ciò che rende possibile l’aggiornamento del fascicolo personale, per e, per l’effetto, ciò che assume rilievo sul piano delle valutazioni sulla professionalità (cfr. artt. 11 co. 1 lettera d) del d.lgs. n. 160 del 2006 e 25 co. 1 del d.lgs. n.26 del 20064), ovvero della partecipazione dell’interessato a concorsi e interpelli. Gravi ragioni di servizio ostative alla partecipazione del magistrato all’attività di formazione della Scuola alla quale sia stato ammesso devono essere tempestivamente segnalate; del pari, laddove sia il capo dell’Ufficio a ravvisare dette ragioni questi provvederà a dare immediata e motivata comunicazione al Consiglio superiore e al magistrato; avverso l’iniziativa del capo dell’Ufficio è possibile formulare “osservazioni” nel termine breve di sette giorni; la decisione ultima è di competenza del CSM che dà comunicazione della determinazione agli interessati. Va, comunque, rammentato che per il co. 3 dell’art. 25 del d.lgs. n. 26/2006, in un’ottica di massima valorizzazione della formazione costante dei magistrati, il periodo di partecipazione all’attività di formazione gestita dalla Scuola è considerato attività di servizio a tutti gli effetti; che, ai sensi del co. 1 dell’art. 25 ora citato, la partecipazione all’attività formativa per i magistrati in servizio è obbligatoria almeno una volta ogni quattro anni e che, ai sensi del co. 4 dell’articolo citato, “nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale”; ciò che impone a dirigenti e magistrati di operare congiuntamente per la rimozione degli ostacoli che si frappongono all’attività formativa. 5.3. Parte seconda: la valutazione degli organi competenti. L’autorizzazione da parte del CSM è subordinata (si cfr. l’art. 7.1 della circolare vigente) al positivo riscontro della compatibilità www.magistraturaindipendente.it 56
Introduzione all'ordinamento giudiziario dell’incarico con le esigenze del servizio (assenza di interferenza, in concreto, con l’attività svolta nell’ufficio) e con l’assenza di pregiudizio o di esposizione a rischio dei valori di indipendenza e imparzialità del magistrato, per il suo prestigio e per la credibilità della funzione esercitata. L’apprezzamento del CSM – che tiene conto dei pareri del dirigente dell’ufficio di appartenenza dell’istante, del Consiglio Giudiziario, del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e di qualunque altra informazione riguardante il magistrato interessato (con l’esclusione delle informazioni anonime)- si estende anche a profili di opportunità riferiti alla durata e natura dell’incarico, all’impegno che esso comporta, all’entità del compenso, al numero degli incarichi autorizzati e in corso di svolgimento nell’ultimo quinquennio. Quando vi è pendenza di procedimento penale o disciplinare o è iniziata la procedura di trasferimento d’ufficio ex art. 2, r.d.l. 511/1946, l’autorizzazione è negata se per la gravità del fatto (anche in relazione alla natura dell’incarico) o per la relazione tra il fatto e la natura dell’incarico ne deriva pregiudizio per la credibilità e il prestigio dell’ordine giudiziario. Non possono essere autorizzati magistrati che siano stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni ovvero sanzionati disciplinarmente negli ultimi 5 anni o trasferiti d’ufficio negli ultimi 3 anni, salva deroga in relazione alla natura dei fatti. I dirigenti degli Uffici, i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione devono rendere responsabilmente il parere di loro competenza e devono esprimersi in maniera esaustiva sulla compatibilità dell’incarico con l’attività professionale del magistrato, tenendo conto degli eventuali profili di pregiudizio per il prestigio o per l’immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato e pronunziarsi sulla compatibilità dell’incarico con l’ordinaria attività del richiedente, ciò tenendo conto anche dei livelli di laboriosità e dei tempi di deposito dei provvedimenti giudiziari. 5.4. Parte terza: il procedimento. Gli incarichi extragiudiziari, nella vigenza della precedente delibera 19942/11, erano autorizzati A) mediante procedura ordinaria; B) mediante procedura semplificata; C) mediante procedura altamente semplificata. La nuova circolare invece prevede una procedura semplificata ed una procedura ordinaria. La procedura semplificata è prevista esclusivamente per gli incarichi di docenza di breve durata che non superino, anche se sommati, un monte ore annuo, di cui innanzi si dirà. www.magistraturaindipendente.it 57
Introduzione all'ordinamento giudiziario La procedura ordinaria è destinata, in via oggettiva, agli incarichi di docenza di maggior rilievo e durata, a tutti gli altri incarichi e precipuamente per quelli conferiti da enti privati e università telematiche, ed, in via soggettiva, a talune specifiche categorie di magistrati. 5.4.1. Incarichi extragiudiziari e procedura semplificata. La procedura semplificata è prevista: A) “per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti) che, ove non riguardanti i magistrati indicati al par. 17.2. della circolare, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 25 ore e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 3.500,00”, conferiti da: 1) università pubbliche, enti pubblici - con l’espressa equiparazione a detti enti delle “università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale”o da amministrazioni pubbliche; 2) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale; 3) case editrici ed altri enti privati di formazione, in ogni caso di rilievo nazionale; 4) enti od organismi internazionali, dall’Unione Europea, dal Consiglio d’Europa, dalle Nazioni Unite, dall’Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell’ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Istitution building, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari; Per il contenuto della richiesta può farsi rinvio al dettaglio di cui al paragrafo 16.2 della circolare; essenziali alcuni elementi della istanza: l’indicazione puntuale dell’ente conferente, la sua natura, l’impegno da profondere, il compenso convenuto, l’autodichiarazione inerente l’assenza di elementi ostativi ovvero “procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a carico (si cfr. a tal ultimo riguardo il paragrafo 17.2 della delibera citata); all’istanza vanno sostanzialmente allegate solo autocertificazioni ed un parere del capo dell’ufficio giudiziario d’appartenenza.. 5.4.2. Incarichi extragiudiziari e procedura ordinaria. La procedura ordinaria è prevista: “per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), che, anche se richiesti separatamente, compuwww.magistraturaindipendente.it 58
Introduzione all'ordinamento giudiziario tati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore pari o superiore alle 26 e sino alle 80 ore e/o con corrispettivo lordo complessivo pari o superiore ad euro 3.500,00 conferiti dai medesimi soggetti già indicati all’art. 16.1. (enti conferenti incarichi oggetto di procedura semplificata) o comunque di importo superiore a 500,00 euro lordi orari; per gli incarichi conferiti da università telematiche o da altri enti privati, diversi da quelli indicati all’art. 16.1., indipendente dal monte ore e/o dal compenso previsti; per tutti gli incarichi per i quali non è prevista specificamente la procedura semplificata; per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), indipendentemente dal numero di ore e compenso pattuito, quando la richiesta di autorizzazione proviene da: magistrati titolari di uffici direttivi, magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, magistrati che hanno in corso procedimenti disciplinari nell’ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell’udienza di discussione; magistrati nei cui confronti, sia stato disposto, con l’invio della relativa comunicazione all’interessato, l’inizio della procedura di trasferimento d’ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell’art. 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa. Per il contenuto della richiesta può farsi rinvio al dettaglio di cui al paragrafo 17.3 della circolare in esame invero contenente un rinvio al paragrafo 16.2. dedicato alla procedura semplificata; essenziali alcuni elementi della istanza: parere motivato del dirigente dell’ufficio, parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Cassazione, certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell’ultimo biennio invero comparato con quello dei magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio, l’indicazione puntuale delle persone che nell’ente conferente svolgono funzioni di direzione e/o amministrazione, l’autocertificazione attestante che l’attività di docenza prestata non è diretta alla preparazione a concorsi pubblici, ivi compreso il concorso per l’accesso in magistratura ovvero all’esame di abilitazione al patrocinio forense. 5.4.3. Termini del procedimento e modalità di invio; termini di definizione e silenzio assenso. Quanto alle modalità ed ai tempi di inoltro della richiesta si osserva quanto segue. La richiesta di autorizzazione per la procedura semplificata deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data prevista per l’inizio dell’espletamento dell’incarico e il Consiglio delibera entro 30 giorni dall’effettiva ricezione della completa documentazione, da inviarsi contestualmente alla domanda; v’è www.magistraturaindipendente.it 59
Introduzione all'ordinamento giudiziario la clausola di riserva per l’ipotesi della “motivata ed assoluta urgenza non imputabile all’istante” che legittima la formulazione mediante invio della richiesta anche oltre i termini suddetti. L’attività non può essere iniziata prima dell’autorizzazione consiliare (ovvero, in caso di silenzio-assenso, prima del decorso di 30 giorni dalla recezione della completa documentazione); resta salva l’ipotesi che il magistrato richiedente, con assunzione di responsabilità, inizi l’attività astrattamente autorizzabile prima della definizione della procedura, purché abbia indicato la ragione, a lui non attribuibile, per la quale non è stato possibile attendere il formarsi del silenzio assenso; tale facoltà è preclusa in ipotesi di parere contrario formulato dal dirigente chiamato ad esprimerlo. Tutti i magistrati, con l’eccezione di quelli collocati fuori del ruolo organico della magistratura ai quali è concesso l’inoltro dell’istanza in formato cartaceo, devono, a pena di irricevibilità, inviare, la domanda di autorizzazione tramite il sito intranet www.cosmag.it (le istruzioni sono disponibili su un vademecum sul medesimo sito); la richiesta di autorizzazione va, inoltre, formulata, corredata dalla documentazione in originale, al dirigente dell’ufficio, il quale deve rendere, nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, parere che - per gli incarichi autorizzabili con procedura semplificata - tenga conto dei livelli di laboriosità e dei tempi di deposito dei provvedimenti del richiedente e che – per gli incarichi soggetti a procedura ordinaria – tenga conto del livello di smaltimento degli affari ovvero di produttività non inferiore alla media del gruppo di lavoro (in sezione o nell’ufficio) di appartenenza; sarà il dirigente a curare la trasmissione dell’istanza con allegato il suo parere al CSM; l’inerzia del dirigente al quale è stata vanamente chiesta l’attestazione è comunque superabile (si cfr. paragrafo 16.3 e 17.5 della circolare citata) su iniziativa dell’interessato. Solo in caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest’ultimo può trasmettere la documentazione prescritta dalla circolare direttamente al C.S.M. anche senza il prescritto parere del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza a condizione che il detto parere sia stato richiesto al dirigente; ipotesi nella quale il C.S.M. può decidere anche senza il richiesto parere. L’omesso rispetto della procedura è sanzionata con l’improcedibilità dell’istanza Se nel termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento, invero, decorrente – come su riferito – dalla ricezione da parte del C.S.M. della documentazione prescritta per la singola procedura, non perviene alcuna determinazione l’autorizzazione richiesta si intende concessa (silenzio – assenso).
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 5.4.4. Incarichi di docenza di breve durata o conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali (SSPL), da Organi Costituzionali e simili. Per gli incarichi di docenza conferiti dalla SSPL di durata uguale o inferiore a 20 ore, computati per anno solare, e compensi limitati, invero non superiori complessivamente ad euro 2.500,00 lordi l’anno, ai quali vanno equiparati gli incarichi conferiti da Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti ed organismi internazionali ai quali l’Italia ha aderito, da Autorità Indipendenti e da Enti pubblici nazionali, di durata uguale o inferiore a 8 ore, computati per anno solare, e compensi limitati, invero non superiori complessivamente ad euro 1.600,00 lordi l’anno, è prevista una procedura particolarmente agevolata; è, infatti, tipizzata una presunzione relativa di compatibilità dell’incarico con le esigenze di servizio; è previsto dalla circolare un meccanismo generalizzato basato sul silenzio-assenso; l’intervento del C.S.M. può essere sollecitato dal Dirigente dell’ufficio di appartenenza del richiedente laddove vengano segnalate ragioni ostative all’espletamento dell’incarico (ipotesi nella quale l’istante non può iniziare l’attività di docenza prima del decorso del termine di giorni trenta prescritto per la definizione del procedimento autorizzatorio); in tutti gli altri casi il C.S.M. si limita a prendere atto e cura l’inserimento dell’avvenuta autorizzazione in un’anagrafe gestita dal Consiglio. La domanda va formulata redigendo il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it con a corredo la documentazione indicata nell’art. 19 della circolare in esame; l’istante dovrà per un verso inviare telematicamente e per altro verso, e contestualmente, depositare istanza presso la segreteria del capo dell’Ufficio di appartenenza al quale compete segnalare (e comunicare all’interessato ed al C.S.M.) eventuali ragioni ostative allo svolgimento dell’incarico, come su riferito; laddove detta segnalazione non sia formalizzata l’incarico dovrà intendersi autorizzato per silenzio – assenso e l’attività potrà aver luogo; laddove detta segnalazione sia formalizzata il C.S.M. provvede nei successivi trenta giorni alla delibazione dell’istanza; decorso il termine si forma il silenzio – assenso. Per l’ipotesi di incarichi conferiti dalla SSPL ovvero da Organi costituzionali e similari che superino la soglia oraria indicata ovvero il tetto del compenso lordo su indicato, la procedura autorizzatoria non sarà più quella particolarmente agevolata ora descritta ma sarà quella ordinaria di cui agli artt. 17 e 18 della circolare in esame.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 5.4.5. Incarichi extragiudiziari presso la Scuola Superiore della Magistratura. Stante la completa autonomia formale giuridica ed operativa riconosciuta dalla legge alla Scuola Superiore della Magistratura, sebbene innegabile sia la complementarietà degli interessi perseguiti in ambito formativo dal CSM e dalla Scuola, gli “incarichi da essa conferiti a magistrati, in quanto estranei all’esercizio delle funzioni giudiziarie in senso stretto, sono soggetti ad autorizzazione da parte del Consiglio Superiore unicamente in relazione ai magistrati” titolari di uffici direttivi, magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati; i magistrati che hanno in corso procedimenti disciplinari nell’ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell’udienza di discussione; magistrati nei cui confronti, sia stato disposto, con l’invio della relativa comunicazione all’interessato, l’inizio della procedura di trasferimento d’ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell’art. 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa. La compatibilità dell’incarico con le esigenze di servizio e con le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato è presunta “in ragione dello specifico interesse del governo autonomo della magistratura alla promozione della formazione professionale dei magistrati”. A tal ultimo fine la Scuola Superiore della Magistratura comunica periodicamente al CSM i nominativi dei magistrati iscritti all’albo dei docenti; del pari la Scuola provvede a comunicare ogni successivo aggiornamento dell’albo in modo da consentire al CSM la preventiva verifica di rito. “decorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, i magistrati inseriti nell’albo si intendono preventivamente autorizzati a svolgere gli incarichi di docente o esperto formatore eventualmente loro conferiti in concreto dalla Scuola”, salva la revoca di cui al par. 19 della medesima delibera. Gli incarichi svolti presso la Scuola Superiore della Magistratura non sono computati ai fini della determinazione dei limiti previsti per gli incarichi extragiudiziari soggetti alla procedura altamente semplificata, semplificata ed ordinaria. Del conferimento dell’incarico di docente, di esperto formatore o di tutor da parte della Scuola ai magistrati in servizio “è fatta comunicazione sia al CSM, sia al capo dell’ufficio” d’appartenenza del magistrato designato; laddove il capo dell’Ufficio segnali, nel ristretto termine di giorni 7 decorrente dalla citata comunicazione eseguita dalla Scuola, eventuali eccezionali motivi ostativi il CSM provvede alla eventuale revoca dell’autorizzazione preventivamente concessa; del pari provvede alla revoca qualora rilevi il sopravvenire di circostanze ostative all’effettivo www.magistraturaindipendente.it 62
Introduzione all'ordinamento giudiziario espletamento dell’incarico quali, a titolo esemplificativo, la pendenza di procedimenti penali ovvero disciplinari. È disciplinata una procedura estremamente semplificata anche per l’ipotesi dell’incarico conferito in via d’urgenza dalla Scuola per la sostituzione, a seguito di impedimenti sopravvenuti, di magistrati già designati 5.5. Parte quarta: disposizioni finali. Il CSM rende noto, in apposita sezione del sito internet, l’elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre ai magistrati ordinari. Gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità. I comportamenti in contrasto con la normativa primaria e secondaria in materia di incarichi sono valutabili dal CSM ai fini della procedura ex art. 2, r.d. 511/1946 e di eventuale comunicazione ai titolari dell’azione disciplinare. Il CSM può diffidare il magistrato a cessare il comportamento in violazione della circolare. I Consigli giudiziari, il Consiglio direttivo e i dirigenti sono tenuti a segnalare ogni comportamento scorretto nonché le eventuali incidenze negative sul servizio derivanti da un incarico regolarmente autorizzato.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario
Capitolo VI
I trasferimenti Sommario: 6.1. Le disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie. - 6.2. I trasferimenti successivi alla prima sede. - 6.3. La legittimazione. - 6.4. Effetti del trasferimento o dell’assegnazione per conferimento di nuove funzioni. - 6.5. I limiti di applicazione della disciplina di cui all’art. 13 d.lgs. 5 aprile 2006, n.160, riguardo al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
6.1. Le disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie. Le disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie sono contenute nella circolare n. 13778 del 25 luglio 2014, approvata con delibera del 24 luglio 2014. Con tale delibera, adottata su proposta della Terza Commissione referente, il CSM ha provveduto a un’opera di riscrittura della circolare sui trasferimenti con l’intento di rendere più chiara e semplice la disciplina sulla mobilità dei magistrati. La precedente delibera del 3 giugno 2009 costituiva una sorta di testo unico in cui erano confluite, talvolta per giustapposizione, diverse delibere approvate nel corso degli anni. In ragione della sua formazione, la circolare presentava evidenti difficoltà di lettura e, conseguentemente, di applicazione, essendosi oltretutto provveduto nel corso degli anni a diversi interventi modificativi e di integrazione del testo originario. Tra i criteri che hanno ispirato i lavori della Commissione vi sono: a) la Circolare della presidenza del consiglio dei ministri del 2 maggio 2001, contenente regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi; b) le Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente del Senato del 20 aprile 2001; c) la Direttiva del ministro per la funzione pubblica dell’8 maggio 2002 sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi. Il risultato, di cui si dà conto nella relazione introduttiva, è quello di un testo più semplice e facilmente consultabile grazie alla ridefinizione (anche formale) della sua veste, alla ricomposizione delle norme comuni ai diversi istituti, all’aggiornamento di taluni richiami normativi ed all’adeguamento di alcune disposizioni all’interpretazione consolidata delwww.magistraturaindipendente.it 64
Introduzione all'ordinamento giudiziario le delibere dell’assemblea plenaria, come nell’ipotesi delle condizioni per il riconoscimento del trasferimento per motivi di salute o in relazione ai termini di legittimazione, definiti dall’art. 194 r.d. n. 12/1941, per accedere alle procedure di trasferimento. 6.2. I trasferimenti successivi alla prima sede. La pubblicazione ordinaria delle vacanze dei posti di primo e di secondo grado è disposta, di regola, due volte l’anno. Tale previsione, contenuta nella Circolare, è ora fissata dall’art. 10-bis r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (inserito dal d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), il quale specifica che il Consiglio Superiore della Magistratura definisce le procedure di tramutamento entro quattro mesi. Le domande di trasferimento e di assegnazione per conferimento di funzioni nonché le dichiarazioni di disponibilità al trasferimento di ufficio debbono essere compilate e trasmesse via intranet secondo le istruzioni contenute nel bando di concorso e nel vademecum consultabile sul sito www.cosmag.it (art. 11). Le domande presentate mediante diverse modalità non sono prese in considerazione salvo i casi specificamente documentati di caso fortuito e forza maggiore. Ogni magistrato, in relazione a ciascuna pubblicazione di sedi vacanti, qualora non sia diversamente previsto nel bando, può presentare non più di due domande di trasferimento, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e non più di tre domande di trasferimento, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d’ufficio o previa dichiarazione di disponibilità. Nel caso di pluralità di posti richiesti con un’unica domanda, ovvero di più domande nell’ambito dello stesso concorso, l’ordine di preferenza è individuato dalla elencazione riportata nella domanda o, nel caso di più domande, dalla loro successione. L’interessato ha la facoltà di precisare o modificare l’ordine di preferenza fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, mediante la presentazione di una nuova domanda che sostituisca la precedente. Le domande di trasferimento avanzate a prescindere dalla pubblicazione conservano validità solo fino all’espletamento della successiva procedura concorsuale relativa al posto richiesto e non danno diritto a precedenza in sede di assegnazione, né alla pubblicazione del posto (art. 12).
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Introduzione all'ordinamento giudiziario L’eventuale documentazione - che può essere prodotta o integrata fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda - deve essere trasmessa al CSM con le modalità e nei termini previsti dal bando (art. 13), pur essendo facoltà dell’interessato formulare espresso riferimento a quella ritualmente inserita nel proprio fascicolo personale o prodotta in occasione di precedenti domande di trasferimento, secondo le indicazioni contenute nel bando. Gli interessati sono tenuti, con la domanda, e, comunque, non oltre la data della delibera dell’assemblea plenaria, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità ai sensi degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, rispetto all’ufficio richiesto (art. 14), onere la cui inosservanza va segnalata ai titolari dell’azione disciplinare. Nel caso in cui l’accoglimento della domanda di trasferimento determini il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, l’interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere al Consiglio giudiziario, o agli altri organi competenti, il parere prescritto di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 160/2006, facendo riferimento nella domanda all’avvenuto deposito della richiesta (art. 15). Il parere è espresso con riferimento all’idoneità dell’interessato all’esercizio della diversa funzione, tenendo conto dello specifico posto richiesto. Il parere è formulato senza indugio - e, comunque, entro quindici giorni dalla data dell’istanza - ed è trasmesso immediatamente al CSM con la specifica indicazione della domanda cui esso si riferisce: esso non è necessario nel caso in cui nel biennio precedente, computato dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, il Consiglio giudiziario o gli altri organi competenti abbiano espresso un parere (che in tal caso va richiamato nella domanda) sulla idoneità del magistrato all’esercizio delle funzioni cui aspira nel posto richiesto. Nel bando di concorso per gli uffici di merito è indicato il termine entro il quale è pubblicata sul sito intranet www.cosmag.it la graduatoria provvisoria dei magistrati che hanno avanzato domanda, con l’indicazione del punteggio conseguibile, nonché il termine entro il quale è possibile formulare eventuali osservazioni relative all’attribuzione dei punteggi richiesti con la domanda (art. 16). Nel termine indicato per formulare eventuali osservazioni è possibile revocare la domanda di trasferimento (art. 17).
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Introduzione all'ordinamento giudiziario L’istanza di revoca della domanda, trascorso detto limite temporale e comunque fino alla delibera, può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari. Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell’ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda (art. 18). Al magistrato che non ha revocato la domanda non è comunicata alcuna proposta di trasferimento, salvo il caso in cui abbia avanzato più di una domanda e sia in posizione utile per essere trasferito a un posto meno gradito. Tale comunicazione, eseguita per il tramite del Dirigente dell’ufficio di appartenenza del magistrato richiedente e da effettuarsi con le modalità più rapide, è prevista al solo fine di consentire di procedere al c.d. accantonamento ai sensi del successivo articolo 21. La revoca della revoca, formulata oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda, si intende come domanda nuova (art. 19). L’istanza di revoca della delibera può essere accolta solo se pervenga prima dell’immissione in possesso nel posto di destinazione e non comporti la revoca della pubblicazione dell’ufficio di provenienza a meno che, nonostante la pubblicazione, manchino tempestive domande di aspiranti legittimati (art. 20). La revoca può comunque essere concessa solo per prevalenti motivi di servizio o, eccezionalmente, per gravi e imprevedibili circostanze sopravvenute relative alla salute propria o dei prossimi congiunti o al lavoro del coniuge non legalmente separato (nonché del convivente). Non possono essere accolte domande di revoca di delibere di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni quando si sia proceduto a trasferimenti o assegnazioni con precedenza assoluta determinati da ragioni di sicurezza o motivi di salute. L’accoglimento della domanda di revoca della delibera per motivi di servizio comporta che, qualora siano presentate dall’interessato richiedente domande di trasferimento nei successivi due anni, esse potranno essere accolte solo qualora siano cessate le esigenze che avevano imposto l’accoglimento della revoca tardiva. La richiesta di accantonamento può essere effettuata solamente all’interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato (art. 21). La delibera del CSM che dispone il tramutamento viene inviata al Ministero della giustizia che ne cura l’esecuzione.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Ai sensi dell’art. 10-bis r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell’ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del CSM. Il CSM, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Tali norme non si applicano quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza. 6.3. La legittimazione. Ai sensi dell’articolo 194 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 – a seguito delle modifiche introdotte con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito in legge 25 ottobre 2016, n. 197 – il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. In base alla Circolare vigente, per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo ed assegnati allo stesso ufficio di provenienza o in altra sede, qualora non sia stato possibile assegnarli alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi è calcolato a far data dalla presa di possesso nell’ufficio occupato prima del collocamento fuori ruolo. 6.4. Effetti del trasferimento o dell’assegnazione per conferimento di nuove funzioni. Il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, nonché il collocamento fuori ruolo dall’organico della magistratura o la conferma fuori ruolo in diversa posizione o presso altro ente o altra amministrazione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate (art. 4 della Circolare). Eccettuati i casi di revoca della delibera di trasferimento, il magistrato trasferito ad altro ufficio deve prendere possesso dell’ufficio di destinazione nei termini indicati dal decreto del Ministro della giustizia. Dopo la delibera di trasferimento e nelle more della presa di possesso non è consentita la presentazione di altra domanda di trasferimento. www.magistraturaindipendente.it 68
Introduzione all'ordinamento giudiziario
6.5. I limiti di applicazione della disciplina di cui all’art. 13 d.lgs. 5 aprile 2006, n.160, riguardo al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. L’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 160/2006 introduce limiti territoriali e temporali al mutamento di funzioni: quanto ai primi, stabilisce che il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di Corte di Appello - determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale - in relazione a quello nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni; con riferimento ai secondi, prevede che il passaggio delle funzioni può essere richiesto dall’interessato per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata. Il successivo comma 4 codifica talune eccezioni relative al solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto o di altri distretti della stessa regione, che riguardano le ipotesi in cui: il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro; il magistrato invochi il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Il magistrato non può essere destinato, nel primo caso, “neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni”, nel secondo, “neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni”. In entrambe le circostanze, il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. § Il Consiglio Superiore della Magistratura è stato chiamato a pronunciarsi in più occasioni in merito alla concreta applicazione della disciplina richiamata. In un primo caso, un magistrato, decorsi tre anni dall’assunzione delle funzioni giurisdizionali (in quel caso requirenti), aveva chiesto di conoscere se avrebbe potuto chiedere il tramutamento a funzioni giudicanti prima del compimento del quinquennio previsto dalla norma citata. Il richiedente riteneva che una risposta positiva al quesito potesse essere desunta dalla normativa (v. art. 13, comma 2, nel testo all’epoca vigente) www.magistraturaindipendente.it 69
Introduzione all'ordinamento giudiziario espressamente riferita ai magistrati alla prima assegnazione, a tenore della quale essi, al termine del tirocinio, dovevano essere assegnati a funzioni giudicanti e non potevano transitare a funzioni requirenti, giudicanti monocratiche o di G.I.P./G.U.P. anteriormente alla prima valutazione di professionalità, ovvero dopo quattro anni dal decreto di nomina: orbene, era proprio il riferimento al vincolo quadriennale per il transito dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti ad evidenziare, in questa prospettiva, la contraddittorietà dell’interpretazione che estendeva ai magistrati di prima assegnazione il requisito della permanenza quinquennale nelle funzioni. Il C.S.M. non ha condiviso tale impostazione, ritenendo (v. delibera del 12 giugno 2008) “che le due norme individuate nel quesito disciplinano due situazioni completamente differenti. L’art. 13 co. 2° limita la destinazione dei magistrati all’esito del tirocinio alle sole funzioni giudicanti civili e collegiali penali, prevedendo anche che l’assegnazione a funzioni diverse (monocratiche penali o requirenti), sia per destinazione tabellare che a seguito di trasferimento, non possa avvenire se non dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità. Tale norma, nella parte relativa alla legittimazione per il cambiamento delle funzioni, si applica esclusivamente ai magistrati che, reclutati in ragione di concorso svolto secondo le norme introdotte con la modifica dell’Ordinamento giudiziario (d.lgs. n. 160/2006 artt. 1 e ss.) verranno destinati esclusivamente a funzioni giudicanti civili o penali collegiali. L’art. 13 co. 3°, invece, costituisce norma generale destinata a regolare tutti i passaggi da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, i cui effetti si spiegano anche nei confronti delle procedure di trasferimento in atto. In particolare, si deve ritenere applicabile alla procedura di trasferimento ordinario di primo grado bandita con delibera del 5 giugno 2008, la norma che impone una legittimazione quinquennale per il trasferimento che importa cambiamento di funzioni dalle requirenti alle giudicanti e viceversa. Né, con riguardo a tali tramutamenti, è possibile individuare alcuna deroga normativa in favore dei magistrati che si trovino attualmente nella prima sede di destinazione all’esito della procedura per l’assegnazione delle sedi agli uditori giudiziari. Conseguentemente, per questi ultimi, dovrà ritenersi vigente un termine di legittimazione biennale, decorrente dalla presa di possesso nell’ufficio di destinazione per i trasferimenti di sede che non importino anche il cambiamento delle funzioni, ed un termine di legittimazione quinquennale per i trasferimenti che comportino il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa”. § In una seconda occasione, il C.S.M. – con la risposta ad un quesito del 20 aprile 2011 - ha preso le mosse dall’affermazione, già contenuta nella delibera da ultimo citata, della reciproca autonomia e della diversità delle situazioni disciplinate dal 2° e dal 3° comma dell’art. 13 d.lgs. n. 160/2006, per pervenire, tuttavia, a conclusioni di segno opposto sulla scorta delle seguenti ragioni: www.magistraturaindipendente.it 70
Introduzione all'ordinamento giudiziario 1) interpretazione letterale: il comma terzo prevede che il tramutamento di cui detto può essere richiesto dall’interessato per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata: da ciò consegue che i limiti previsti non riguardano il comma precedente; 2) interpretazione sistematica: la disciplina riguardante i M.O.T. (prevista dal comma secondo) è certamente speciale – e come tale derogatoria – rispetto a quella generale, con la conseguenza che ai predetti non si applica il limite quinquennale, ma essi, superata la prima valutazione di professionalità, sono automaticamente legittimati alla funzione diversa. A ulteriore sostegno di tale tesi vi è il principio di non contraddittorietà, in quanto la cessazione del divieto all’esito del primo scrutinio non avrebbe alcun senso in presenza di una legittimazione quinquennale. § Ancora, il Consiglio Superiore ha chiarito (v. delibere del 15.1.2014) che, qualora il trasferimento non comporti alcun mutamento di funzioni, deve ritenersi sufficiente che il magistrato abbia maturato tre anni di permanenza nella sede di provenienza (v. art. 194 r.d. n. 12/1941): invero, una interpretazione contraria a quella evidenziata finirebbe per introdurre dei divieti di trasferimento ulteriori rispetto a quelli dettagliatamente tipizzati nell’art 13 d.lgs. n. 160/2006, estendendo i limiti territoriali previsti per il primo trasferimento, che determini il mutamento di funzioni, a tutti i successivi trasferimenti eventualmente disposti nel quinquennio necessario per un nuovo cambio di funzioni. Nel leggere le disposizioni che compongono l’art. 13 è evidente che, nei casi in cui il legislatore ha inteso specificare il rilievo del successivo trasferimento o mutamento di funzioni, lo ha fatto espressamente, come nel comma 4, nel quale si puntualizza che in caso di mutamento di funzioni all’interno dello stesso distretto o all’interno di altri distretti della stessa regione, quando ciò è consentito, “il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni”, se il passaggio è avvenuto da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, mentre nel caso contrario “il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni”: ciò vuol dire che, in caso di trasferimento eccezionalmente consentito all’interno dello stesso distretto o della medesima regione, il divieto di essere assegnato - a seconda dei casi a funzioni civili o penali - non opera già dal successivo trasferimento, senza che sia quindi necessario aspettare il decorso il quinquennio, come invece avrebbe dovuto essere se fosse stato necessario rispettare la pretesa ratio del vincolo quinquennale. www.magistraturaindipendente.it 71
Introduzione all'ordinamento giudiziario Non appare dunque possibile introdurre, in via meramente interpretativa, un limite - e un divieto - ulteriori in una disposizione che già si caratterizza per la tipizzazione degli stessi e che, quindi, è di stretta interpretazione. In tale occasione, si è dunque concluso che la disciplina di cui all’art. 13 d.lgs. n. 160/2006 si riferisce al “passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa” e non ai trasferimenti successivi al mutamento di funzioni, che vengano disposti entro il quinquennio indicato dalla legge per un nuovo cambio di funzioni. Il vincolo quinquennale è così finalizzato esclusivamente a scoraggiare, in forza di una precisa scelta di politica giudiziaria, il mutamento di funzioni e nulla ha a che vedere con le esigenze di funzionalità dell’ufficio giudiziario: l’apposizione di rigidi paletti al transito dall’una all’altra funzione sarebbe frutto, perciò, del convincimento che in tal modo si rinvigorisce l’immagine di imparzialità del magistrato, perlomeno nella percezione che di essa ne hanno gli utenti della giustizia. § In ultimo, il Consiglio ha ribadito - con delibera del 4 maggio 2016, in risposta ad un quesito formulato in data 12 gennaio 2016, in ordine al quale la Terza Commissione aveva richiesto, nella seduta del 10 marzo 2016, l’elaborazione di un parere - che la disposizione (art. 13 comma 3, d.lgs. n. 160/2006) che prevede la legittimazione quinquennale per il mutamento delle funzioni è applicabile anche ai magistrati ordinari in occasione del primo trasferimento dalla sede assegnata d’ufficio al termine del tirocinio. Preliminarmente, è stato riepilogata la disciplina prevista dalla norma da ultimo citata, evidenziando che il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa: 1) non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di Corte di Appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni; 2) può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata; 3) è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione a un corso di qualificazione professionale, subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Ancora, si è sottolineato che regole particolari, e meno rigorose, sono poi previste, al successivo comma 4, per il caso di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili e viceversa. Le disposizioni citate costituiscono espressione dell’intento del legislatore di introdurre pregnanti limiti al mutamento delle funzioni, finalizzato a garantire il principio di imparzialità nel convincimento che esso possa essere vulnerato - in termini di effettività o anche solo di percezione esterna - dal libero transito dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa (circoscrivendo a quattro i passaggi che un magistrato può compiere nell’arco del proprio percorso professionale, previa, in ogni caso, una permanenza almeno quinquennale nella funzione che egli intende abbandonare). Per quanto concerne, più specificamente, la ratio sottesa al vincolo quinquennale, può ipotizzarsi, in assenza di specifiche indicazioni nei lavori preparatori, che il legislatore abbia ritenuto che l’opzione per la funzione giudicante o per quella requirente involga la necessaria acquisizione di specifiche professionalità, che presuppone la progressiva sedimentazione delle relative competenze e la profusione di attività formativa, sì da qualificare in chiave di disvalore la dispersione delle energie dedicate e dei risultati conseguiti, determinata dal precoce transito all’altra funzione da cui, naturalmente, deriva l’attivazione di analogo e dispendioso processo. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa - nell’unica pronunzia (T.A.R. Lazio, Sez. I-quater, 28 marzo 2013, n. 3211) che, a quanto consta, ha affrontato espressamente il tema, con riferimento, però, all’applicazione del vincolo di permanenza quinquennale ai casi di trasferimento d’ufficio a sede disagiata ex lege n. 133/1998 -, ha rilevato che la disposizione non ha nulla a che vedere con il buon funzionamento dell’ufficio giudiziario, obiettivo cui tende, invece, il termine triennale fissato dall’art. 194 ord. giud., e, piuttosto, “agisce come un dissuasore nei confronti del magistrato che, in caso di mutamento di funzioni, è obbligato a maturare un periodo di legittimazione sensibilmente più lungo di quello consueto, ove intenda riguadagnare il ruolo che aveva abbandonato, e che, quindi, viene indirettamente incoraggiato, qualora voglia trasferirsi anzitempo di sede, a permanere nell’attuale funzione”. Ora, quanto alla questione oggetto di attenzione, il Consiglio superiore della magistratura si è confrontato con un quadro normativo parzialmente mutato in conseguenza della modifica dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 160/2006 operata dalla legge n. 187 del 31 ottobre 2011 che, all’art. 1, ha riformulato la disposizione eliminando il divieto di assegnazione, al termine del tirocinio, alle funzioni requirenti e stabilendo che “i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all’articolo 550 del www.magistraturaindipendente.it 73
Introduzione all'ordinamento giudiziario codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità”. Il richiedente, nella missiva con cui sottoponeva il quesito al CSM, riteneva non applicabile l’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 160/2006 all’ipotesi del primo trasferimento della sede assegnata d’ufficio al termine del tirocinio, evidenziando, in primo luogo, la più volta sottolineata autonomia tra le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 13 e la specialità della disciplina riservata ai M.O.T. e, inoltre, un argomento di carattere logico-sistematico, ossia l’assegnazione officiosa della prima sede ai M.O.T. e l’assenza, in questo caso, di un vero e proprio “passaggio di funzioni”. L’Ufficio Studi, tuttavia, rilevava che detta interpretazione prestava il fianco a più di un rilievo critico e comunque che – alla luce delle argomentazioni già enucleate in ordine alla ratio sottesa all’apposizione del vincolo di permanenza quinquennale nelle funzioni svolte - non si rinvenivano plausibili ragioni tali da indurre l’esclusione dal novero dei magistrati che vi sono soggetti quelli che, all’esito, del tirocinio, siano stati assegnati alla sede di destinazione. Non appropriato appariva, al riguardo, il richiamo al principio di specialità: le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 13 hanno, infatti, un contenuto eterogeneo, la prima occupandosi di materia del tutto diversa da quella trattata nel comma successivo. Le norme contenute al comma 2 sono, in particolare, rivolte a far sì che alcune funzioni giudicanti monocratiche penali siano riservate a magistrati che hanno conseguito la prima valutazione di professionalità, mentre quelle inserite nel comma successivo sono invece volte, per come sopra chiarito, ad assicurare l’imparzialità del magistrato ed a preservare la sua immagine esterna: ciò vale a dire, in altri termini, che il fatto che i magistrati di prima assegnazione non possiedano, per espressa scelta legislativa, una professionalità idonea (sub specie di sufficiente esperienza) a svolgere funzioni di particolare delicatezza concorre con la necessità che tutti i magistrati, e dunque anche quelli di prima assegnazione, rispondano ai canoni di imparzialità che hanno ispirato la normativa sul passaggio di funzioni. D’altro canto, la sopravvenuta eliminazione del divieto di assegnazione dei magistrati in tirocinio alle funzioni requirenti ha determinato il venir meno del connotato di specialità che contrassegnava la norma che consentiva il transito a quella funzione solo al conseguimento della prima valutazione di professionalità, ciò che, come correttamente argomentato nella delibera del 20 aprile 2011, contraddiceva, in qualche misura, l’imposizione del vincolo di permanenza quinquennale: tale evoluzione www.magistraturaindipendente.it 74
Introduzione all'ordinamento giudiziario normativa si rivela, sotto questo aspetto, perfettamente coerente giacché se al cospetto di un radicale divieto di assegnazione alle funzioni requirenti si giustificava, a titolo di parziale compensazione o, meglio, di attenuazione degli effetti pregiudizievoli, il contenimento temporale del vincolo al passaggio di funzioni, la successiva eliminazione del divieto ha reso irrazionale la sopravvivenza di una disciplina speciale. Si rileva altresì che l’opposta lettura dell’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 160/2006 condurrebbe all’esclusione non già del solo vincolo quinquennale di permanenza nella funzione, ma anche dei limiti di carattere territoriale: i magistrati di prima assegnazione potrebbero, decorso un triennio dal conferimento delle funzioni giurisdizionali, transitare dalla funzione requirente a quella giudicante o viceversa anche nell’ambito dello stesso distretto o circondario, pur in assenza di qualunque elemento da cui inferire quale tra le disposizioni precettive contenute nel citato comma 3 ha portata estesa all’intera platea dei magistrati ordinari. Privi di decisiva rilevanza si palesano, da ultimo, il fatto che i M.O.T., all’atto del conferimento delle funzioni giurisdizionali e dell’assegnazione alla prima sede, non compiano un vero e proprio “passaggio di funzioni” e l’invocata natura officiosa della medesima assegnazione. In proposito, è utile notare che il testo dell’art. 13 non presuppone che il quinquennio decorra da un precedente “passaggio” (“Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato .. dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata…”) e che l’essere state assegnate le sedi ai M.O.T. ex officio – ma, va detto, previa loro opzione, manifestata in base alla graduatoria preventivamente formata – non pare potere spostare i termini della questione. Sul punto, va per completezza segnalato che la giurisprudenza amministrativa, nel precedente sopra già evocato (T.A.R. Lazio, Sez. Iquater, 28 marzo 2013, n. 3211) e qui allegato, è pervenuta a una diversa conclusione con riferimento ai tramutamenti disposti d’ufficio verso sede “disagiata” ai sensi della legge n. 133/1998, affermando che, in siffatte ipotesi, il magistrato che sia stato trasferito, con passaggio di funzioni, possa tornare alla funzione precedentemente esercitata senza attendere il decorso del quinquennio. La citata decisione, che ha annullato la contraria deliberazione del C.S.M., non induce, tuttavia, a significativi ripensamenti con riferimento a quanto oggetto di esame, atteso che essa, invero, è stata adottata in considerazione delle peculiarità del tramutamento ex lege n. 133/1998, disposto in vista della copertura di sedi giudiziarie poco ambite e nei confronti di magistrati che hanno espresso disponibilità in tal senso anche in ragione dei benefici loro riconosciuti (tra cui la possibilità di essere riassegnati, dopo un quadriennio di permanenza presso la sede “diwww.magistraturaindipendente.it 75
Introduzione all'ordinamento giudiziario sagiata”, a quella di provenienza), condizioni che difettano in radice nel caso di assegnazione delle sedi ai magistrati all’esito del tirocinio iniziale. Utile si palesa, in proposito, riportare il pertinente passo della decisione del T.A.R., nel quale, discutendosi dalla ratio del vincolo di permanenza quinquennale, si legge: “…E’ dunque dubitabile che una simile ratio sia compatibile con la natura propria del trasferimento d’ufficio a sede disagiata, quand’anche disposto previo consenso. In questo caso, infatti, si manifesta la preponderanza assoluta dell’interesse pubblico alla copertura dell’ufficio sguarnito. Rispetto ad essa, come si è visto, può essere consona la parallela imposizione di un periodo di permanenza minima nell’interesse della giustizia; non, invece, una analoga prescrizione che faccia piuttosto leva proprio sulla manifestazione di volontà del magistrato a trasferirsi di sede e funzione. L’iniziativa del magistrato, in altri termini, è un elemento costitutivo della fattispecie regolata dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, proprio in ragione dell’intento di dissuasione che, contro di essa, tale norma si prefigge: ove tale iniziativa manchi, ed il consenso venga espresso in mera adesione all’interesse pubblico alla copertura dell’ufficio, si versa in un’ipotesi estranea all’ambito applicativo dell’art. 13 citato. Se ne trae conferma, ove ve ne fosse bisogno, dallo stesso impianto della legge n. 133 del 2008: l’art. 5, comma 2, come modificato dal d.l. n. 193 del 2009 (e dunque da una fonte posteriore al d.lgs. n. 160 del 2006) attribuisce al magistrato che abbia prestato servizio presso la sede disagiata per oltre quattro anni, il diritto di essere riassegnato alla sede di provenienza ‘con le precedenti funzioni’”. Alla luce di tutti i superiori rilievi si conclude, dunque, nel senso che la disposizione, contenuta nell’art. 13 comma 3 d.lgs. n. 160/2006, che prevede la legittimazione quinquennale per il mutamento delle funzioni, sia applicabile anche ai magistrati ordinari in occasione del primo trasferimento dalla sede assegnata d’ufficio al termine del tirocinio.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario
Capitolo VII
Le valutazioni della professionalità Sommario: 7.1. Le valutazioni di professionalità dei magistrati. - 7.2. I parametri. - 7.3. Gli indicatori. - 7.4. Le fonti di conoscenza. - 7.4.1. L’autorelazione. - 7.5. Gli esiti del giudizio. - 7.6. Il procedimento. - 7.7. Le altre modifiche e integrazioni della Circolare in materia di valutazione di professionalità dei magistrati. - 7.8. L’acquisizione dei provvedimenti a campione.
7.1. Le valutazioni di professionalità dei magistrati. I nuovi criteri in materia sono stati dettati a seguito della legge 30 luglio 2007 n. 111, recante Modifiche alle norme sull’Ordinamento Giudiziario (art. 11, co. 3, d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160, nel testo modificato dall’art. 2, co. 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, entrata in vigore a far data dal 31 luglio 2007). Il Consiglio Superiore della Magistratura ha recepito i predetti criteri dettando la disciplina di dettaglio contenuta nella Circolare in materia di “Nuovi Criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati” n. 20691 dell’08.10.07, recentemente modificata con delibere plenarie del 28.06.2011 e del 25.07.2012 e consiliari del 13.11.2013, del 6.3.2014, del 13.3.2014, del 14.5.2014 e del 23 e 24.7.2014. In sintesi, questi i principi ispiratori della nuova disciplina a livello primario: 1) - Sono stati definiti con precisione ed oggettività gli indicatori dei parametri su cui i dirigenti degli uffici prima, e i Consigli giudiziari in seconda battuta, sono chiamati a esprimere le valutazioni di loro competenza; 2) - I parametri - ancorati ai concetti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno - sono stati connotati da contenuti maggiormente tassativi e dettagliati rispetto a quelli preesistenti, contemplati dalla circolare consiliare n. 1275/1985; 3) - Analitica la disciplina delle fonti di conoscenza quanto a tipologia, modalità di acquisizione ed utilizzabilità delle informazioni utilizzabili ai fini della formulazione dei rapporti e dei pareri; 4) - È stata ridisegnata la scansione delle tappe della procedura tesa ad attuare sette verifiche periodiche quadriennali (a decorrere dal DM di nomina) che - superando il vecchio sistema della “qualifiche” - consentono di attuare il sistema del positivo riconoscimento di ciascuna progressione in carriera all’esito di giudizi il più possiwww.magistraturaindipendente.it 77
Introduzione all'ordinamento giudiziario bile aderenti ai dati reali concernenti l’attività effettivamente svolta dal magistrato. 5) - Centralità della figura del magistrato in valutazione, accentuando, in più punti, il “momento partecipativo” accanto a quello “valutativo”. 7.2. I parametri. Indipendenza: svolgimento delle funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influenzare negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione. Imparzialità: corretto atteggiamento del magistrato nei confronti di tutti i soggetti processuali. Equilibrio: esercizio della funzione condotto con moderazione e senso della misura, libero da determinazioni di tipo ideologico, politico o religioso. Tali condizioni costituiscono presupposto imprescindibile per una positiva valutazione di professionalità. Il giudizio sulla loro sussistenza, quando non emergano dati di segno contrario, dovrà essere espresso con la formula “nulla da rilevare”. Capacità che si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall’attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate. Laboriosità che si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di smaltimento del lavoro; dall’attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio. La delibera del 23.7.2014 ha, peraltro, modificato sul punto la circolare prevedendo - a decorrere dalle valutazioni di professionalità successive al 1.10.2014 l’utilizzazione degli standard di rendimento, legati anche alla omogeneizzazione derivante dall’utilizzazione di schemi unici di rilevamento dei flussi statistici individuali, sì come da individuarsi giusta delibera del 24.7.2014. Diligenza che si desume dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie (in relazione a tale specifico profilo, la deliwww.magistraturaindipendente.it 78
Introduzione all'ordinamento giudiziario berazione del 13.11.203, arricchendo la previgente disciplina, ha aggiunto, rispetto a quanto precede, il seguente inciso al punto F.1 del modulo di rapporto del magistrato valutando: “tenuto conto della comparazione con gli altri magistrati dell’ufficio o della sezione (desumibile dal prospetto dei ritardi allegato al rapporto), delle cause che hanno determinato eventuali ritardi e dei provvedimenti organizzativi eventualmente adottati”; e quest’altro al corrispondente punto del modulo di parere del Capo dell’Ufficio: “tenuto conto della comparazione con gli altri magistrati dell’ufficio o della sezione (desumibile dal prospetto dei ritardi allegato al rapporto), delle cause che hanno determinato eventuali ritardi e dei provvedimenti organizzativi eventualmente adottati”; dalla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza. Impegno che si desume dalla disponibilità alle sostituzioni riconducibili ad applicazioni e supplenze, se rispondono alle norme di legge e alle direttive del CSM e siano necessarie al corretto funzionamento dell’ufficio; dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal CSM o dalla disponibilità a partecipare agli stessi; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico. 7.3. Gli indicatori. Capacità: chiarezza, completezza e sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, e loro congruità rispetto ai problemi processuali desunte dai provvedimenti campionati e da quelli volontariamente prodotti; per i magistrati con funzione inquirente rileva, inoltre, l’impiego di corrette tecniche di indagine; complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del numero delle parti e delle questioni giuridiche affrontate; eventuali significative anomalie del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, in relazione all’esito delle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti; modalità di gestione dell’udienza, in termini di corretta conduzione o partecipazione; livello dei contributi forniti in camera di consiglio; attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro; conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti ed alla efficace gestione dell’attività giudiziaria; aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale desunto anche dall’attività convegnistica, pubblicistica, di insegnamento e formazione. Laboriosità: congruità del numero di procedimenti e processi definiti per anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari ed alla www.magistraturaindipendente.it 79
Introduzione all'ordinamento giudiziario complessità dei procedimenti assegnati e trattati; rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti; congruità dei tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi; valutazione della collaborazione prestata per il buon andamento dell’ufficio. La delibera del 23.7.2014 ha, peraltro, modificato sul punto la circolare prevedendo - a decorrere dalle valutazioni di professionalità successive al 1.10.2014 - l’utilizzazione degli standard di rendimento, legati alla omogeneizzazione derivante dall’utilizzazione di schemi unici di rilevamento dei flussi statistici individuali, sì come da individuarsi giusta delibera del 24.7.2014. Diligenza: rispetto degli impegni prefissati e del numero di udienze; rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti o, comunque, per il compimento di attività giudiziarie; partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza. Si segnala, al riguardo, che la deliberazione del 13.11.203, arricchendo la previgente disciplina, ha aggiunto il criterio della comparazione - anche con riferimento alla omogeneizzazione derivante dall’utilizzazione di schemi unici di rilevamento dei flussi statistici individuali, sì come da individuarsi giusta delibera del 24.7.2014 con gli altri magistrati dell’ufficio o della sezione (desumibile dal prospetto dei ritardi allegato al rapporto per la valutazione), delle cause che hanno determinato eventuali ritardi e dei provvedimenti organizzativi eventualmente adottati”; con speculari riflessi sul contenuto del corrispondente punto del modulo di parere del Capo dell’Ufficio che deve ora del pari tenere conto della comparazione con gli altri magistrati dell’ufficio o della sezione (sì come desumibile dal prospetto dei ritardi allegato al rapporto), delle cause che hanno determinato eventuali ritardi e dei provvedimenti organizzativi eventualmente adottati. Impegno: disponibilità alle sostituzioni, in quanto riconducibili alle applicazioni e supplenze, previste dalle norme di legge e dalle direttive del CSM; numero di corsi di aggiornamento per i quali il magistrato abbia dato la disponibilità a partecipare o ai quali abbia effettivamente partecipato; consistenza della collaborazione prestata su richiesta del dirigente dell’ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, segnalata dai dirigenti degli uffici. 7.4. Le fonti di conoscenza. Documentazione tipizzata (dal Capo VII della circolare, che prevede i rapporti dei dirigenti degli uffici; le segnalazioni pervenute al Consiglio giudiziario o ai dirigenti degli uffici dal Consiglio dell’Ordine degli Avvowww.magistraturaindipendente.it 80
Introduzione all'ordinamento giudiziario cati competente per territorio, in ordine a comportamenti sintomatici di carenza di indipendenza del magistrato o a fatti con specifiche ricadute sulla professionalità; le informazioni inserite nel fascicolo personale del magistrato; la relazione del magistrato interessato illustrativa del lavoro svolto; le informazioni esistenti presso la I Commissione e la Sezione disciplinare del CSM; le informazioni disponibili presso il Ministero della Giustizia e contenute nelle relazioni ispettive). Previsione di apertura del sistema delle fonti previsto in Circolare che consente l’utilizzazione di ogni altro atto o documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all’attività professionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato. Relazione dinamica tra le fonti e i parametri di giudizio nel senso che le fonti di conoscenza sono correlate alla rilevazione dei vari indicatori dei parametri. È reso attuabile un momento partecipativo nei confronti del magistrato, che redigendo la c.d. autorelazione può illustrare tutti gli elementi conferenti ai fini della propria valutazione, rappresentando il proprio contesto lavorativo e le caratteristiche dell’attività svolta. A titolo esemplificativo - nell’ottica di una lettura così congegnata delle fonti di conoscenza - ai fini della valutazione del parametro della capacità rilevano gli atti e i verbali acquisiti a campione come pure quelli eventualmente prodotti dall’interessato; la segnalazione, anche da parte del magistrato, della complessità dei procedimenti trattati in relazione al numero delle parti ed alle questioni giuridiche affrontate; l’attività scientifica e convegnistica del magistrato, comprovata dagli atti inseriti nel fascicolo personale. Ai fini della valutazione del parametro della laboriosità e della diligenza vengono in considerazione i prospetti statistici annuali comparati con gli altri magistrati assegnati a funzioni, sezioni o gruppi di lavoro omogenei, relativamente a numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno; la media statistica della produzione dei magistrati dell’ufficio in relazione agli standard medi di definizione dei procedimenti - contemplati dall’art. 11, terzo comma, lett. e) della l. 111/07, la cui introduzione è in fase di avanzata sperimentazione da parte del Gruppo di Lavoro operante in raccordo con la IV Commissione referente - da definirsi in relazione a ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati tenuto conto anche della specializzazione, degli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio e all’ambito territoriale; i prospetti statistici comparati per valutare il numero di udienze tenute e il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti. Per i casi in cui si verifichino lunghi periodi di assenza dalla prestazione lavorativa (con specifico riguardo, tra l’altro, all’aspettativa obbligatoria per maternità), la delibera del 14.5.2014 ha chiarito che - al di fuori www.magistraturaindipendente.it 81
Introduzione all'ordinamento giudiziario dei casi tassativamente previsti - ciò non comporta lo spostamento in avanti del periodo di riferimento della valutazione di professionalità e, quindi, la dilatazione dell’ordinario quadriennio. In questi casi, il rapporto del Capo dell’ufficio e il parere del Consiglio giudiziario devono essere emessi in base ai seppure scarni elementi in loro possesso, spettando, poi, al Consiglio Superiore emettere il giudizio finale. Le relative fonti di conoscenza verranno attinte, come avviene ordinariamente, facendo ricorso ad ogni elemento di conoscenza utilizzabile ai sensi della vigente Circolare consiliare sulle valutazioni di professionalità, con particolare riferimento agli elementi risultanti dall’autorelazione ovvero da altri atti o documenti eventualmente prodotti dall’interessato o acquisibili d’ufficio nel corso del procedimento. 7.4.1. L’autorelazione. Si tratta di una fondamentale fonte di conoscenza proveniente dal magistrato, tesa ad illustrare le caratteristiche del lavoro svolto in termini quantitativi e qualitativi, il profilo professionale complessivo e il percorso culturale prima e dopo l’ingresso in magistratura. Secondo il capo XIII bis della Circolare del 2007, introdotto con delibera plenaria del 25 luglio 2012, costituisce onere del magistrato in valutazione quello di trasmettere la relazione al dirigente dell’ufficio, unitamente alla copia degli atti e dei provvedimenti volontariamente prodotti, nel periodo compreso tra il 45 e il 30 giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione, così da consentire al Capo Ufficio di formulare il proprio rapporto. Nei sette giorni successivi alla scadenza del quadriennio in valutazione, il magistrato interessato può integrare la relazione con riferimenti a eventuali ulteriori circostanze rilevanti che hanno interessato la sua attività professionale nel periodo. Il contenuto del documento può essere ampio e articolato, essendosi ritenuto, piuttosto che predisporre un modulo rigido, opportuno stabilire che la relazione debba tendenzialmente strutturarsi secondo l’ordine dei parametri di valutazione indicati nella stessa circolare. Ciò risponde alla duplice finalità di esplicare la portata informativa delle altre fonti di conoscenza e di illustrare il lavoro svolto dal magistrato rispettando il più possibile la varietà e la ricchezza delle esperienze professionali e dei singoli profili culturali. È così possibile dare spazio ad una parte descrittiva (informazioni sulla carriera, su sedi ed uffici in cui si è prestato il servizio, sulle funzioni esercitate anche in regime di promiscuità sincronica e diacronica, sulle applicazioni e supplenze, sui particolari settori di attività e gruppi di lavoro cui si è stati destinati, sulle esperienze extraprofessionali qualificanti, www.magistraturaindipendente.it 82
Introduzione all'ordinamento giudiziario anteriori e successive all’ingresso in magistratura, inclusi particolari impieghi pubblici, esperienze universitarie, attività scientifica o di formazione) e ad una parte interpretativa delle informazioni confluite nel procedimento, che rende possibile una lettura ragionata dei dati catalogati sotto i 4 parametri in relazione alla particolare situazione lavorativa del magistrato. Ciò consente, dunque, la “caratterizzazione” dei dati numerici statistici, resi rapportabili alle condizioni di lavoro del magistrato ed alla tipologia delle funzioni esercitate, alla complessità degli affari trattati, al contesto ambientale e lavorativo in cui ha operato, agli impegni connessi ad incarichi (inclusi eventuali gravidanze o congedi) onde poter approdare, in concreto, ad una valutazione dell’attività svolta che sia il più possibile aderente alla realtà. Nota Bene: Per i termini di deposito dell’autorelazione, con riferimento al calcolo del dies a quo - per le procedure in corso al 25 luglio 2012 - si fa rinvio alla disciplina transitoria di cui al §2.5.1 che segue. 7.5. Gli esiti del giudizio. 1) Positivo: per scrutinio positivo sotto tutti i parametri di valutazione. 2) Non positivo: se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) CARENZA di uno o più parametri (capacità, laboriosità, diligenza e impegno), perché difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni contemplate dal capo VIII della Circolare in relazione agli indicatori dei parametri); b) GRAVE CARENZA di un solo parametro, perché manca del tutto una delle condizioni, o ne difettano significativamente almeno due; c) siano comunque positivi i profili dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio. 3) Negativo: se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) NEGATIVO il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità o dell’equilibrio; b) GRAVE CARENZA di due o più degli altri parametri (capacità, laboriosità, diligenza e impegno); c) dopo un giudizio di professionalità non positivo, PERDURA per il successivo ANNO la valutazione di CARENZA in ordine al MEDESIMO parametro. 7.6. Il procedimento. Integralmente novellato - sempre nell’ottica dei criteri previsti dalla legge primaria - il procedimento contemplato dalla circolare dell’ottobre www.magistraturaindipendente.it 83
Introduzione all'ordinamento giudiziario 2007, sotto tale profilo profondamente modificata dal Consiglio Superiore con la delibera del 25 luglio 2012, nell’ottica di accelerare e razionalizzare la complessa attività che, in raccordo con i Consigli giudiziari, la IV Commissione è chiamata a svolgere. Questi i principi ispiratori delle modifiche: unificazione della definizione delle procedure con deliberazioni contestuali per tutti i magistrati nominati con lo stesso DM; fissazione del termine complessivo di otto mesi dalla scadenza del quadriennio, per definire la procedura di valutazione; responsabilizzazione di “tutti i magistrati a qualsiasi titolo coinvolti” al rigoroso rispetto dei singoli termini onde garantire l’attuazione del principio “di governo partecipato”. Nel dettaglio, il CSM ogni anno individua i nominativi dei magistrati per i quali nell’anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e invita i CG a esprimere il necessario parere. - I dirigenti degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari entro il sessantesimo giorno successivo al quadriennio in valutazione - o comunque dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o decorsi due anni dal giudizio negativo - un rapporto sull’attività svolta dal magistrato, contenente le informazioni (ispirate agli indicatori dei parametri di professionalità sopra esaminati) e in allegato la documentazione (includente la scheda di autorelazione) riflettenti i dati analiticamente elencati al Capo XIV della circolare novellata. Con la deliberazione del 6.3.2014 è stato, da ultimo, introdotto l’obbligo a carico del dirigente dell’ufficio di trasmettere il rapporto informativo contestualmente al magistrato interessato e al Consiglio giudiziario, fissandosi al contempo in sette giorni il termine entro il quale il magistrato potrà presentare eventuali osservazioni direttamente al Consiglio giudiziario. - Il Consiglio giudiziario, sulla base delle fonti di conoscenza indicate al Capo VII della circolare, esprime il parere di sua competenza entro quattro mesi dalla scadenza del termine assegnato al dirigente per la trasmissione del rapporto (salvo deroghe, da comunicarsi al CSM, dovute a eccezionali esigenze istruttorie). Laddove lo ritenga necessario il CG può assumere informazioni su fatti specifici segnalati dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati. All’esito dell’istruttoria il Consiglio giudiziario ne dà tempestiva comunicazione all’interessato che ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti. La motivazione deve fondarsi su atti e documenti acquisiti a norma di circolare e deve tenere distinti i dati di fatto dalle valutazioni. Il dispositivo della decisione formula il giudizio finale (positivo, non positivo o negativo) senza aggettivazioni né valutazioni comparative tra singoli magistrati; indica se il parere è approvato www.magistraturaindipendente.it 84
Introduzione all'ordinamento giudiziario all’unanimità o a maggioranza (in tal caso riporta il risultato soltanto numerico dei voti espressi); le argomentazioni di minoranza possono essere sinteticamente riportate nel verbale di seduta. - Le garanzie del magistrato: Audizione ed Osservazioni. L’audizione può essere disposta ad iniziativa del CG o richiesta dall’interessato, che ha diritto a essere ascoltato con facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell’audizione. Durante l’audizione il magistrato ha diritto di farsi assistere da altro magistrato. Entro dieci giorni dalla notifica del parere del CG il magistrato può far pervenire al CSM le proprie osservazioni ed eventuali documenti e chiedere di essere ascoltato personalmente con il rispetto dei termini di cui all’art. 11, co. 14, d.lgs. 160/06 e succ. mod. - Il CSM procede alla valutazione di professionalità acquisito il prescritto parere, sulla scorta di tutta la documentazione trasmessa e di tutti gli elementi di conoscenza ulteriori che ritenga di assumere. La definitiva valutazione è deliberata nel termine di due mesi a decorrere dalla ricezione degli atti trasmessi dal CG contestualmente per tutti i magistrati nominati con lo stesso DM. Il Consiglio Superiore dispone l’audizione d’iniziativa o su richiesta del magistrato nel rispetto dei termini sopra indicati - informando l’interessato che ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento. Con la deliberazione del 13.3.2014 è stato, da ultimo, innovato il procedimento valutativo, con l’inserimento della significativa previsione in virtù della quale, per il caso in cui riscontrasse elementi che possono condurre alla formulazione di un giudizio non positivo o negativo, nonostante il parere positivo Consiglio giudiziario, la competente Commissione consiliare dispone il deposito degli atti relativi con avviso all’interessato della facoltà di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte entro un termine non superiore ai quindici giorni dalla ricezione dell’avviso il quale deve indicare, inoltre, i profili di criticità rilevati. - Giudizio finale. Se esso è non positivo, il Consiglio superiore procede a nuovo scrutinio trascorso un anno dalla scadenza del quadriennio rispetto al quale si è riportata la valutazione non positiva. Se il giudizio è negativo si procede a nuovo scrutinio trascorsi due anni dalla scadenza del quadriennio per il quale si è riportata la valutazione negativa. In questo caso la delibera deve essere trasmessa alla Scuola della Magistratura per l’eventuale partecipazione a corsi di riqualificazione professionale e deve indicare espressamente i parametri deficitari con le eventuali “prescrizioni” (dell’assegnazione ad altre funzioni fino a successiva valutazione ovvero della esclusione dall’accesso ad incarichi direttivi, semidirettivi o a funzioni specifiche). In caso di secondo giudizio negativo il magistrato è dispensato dal servizio. www.magistraturaindipendente.it 85
Introduzione all'ordinamento giudiziario Il capo XVIII della circolare prevede - per la prima valutazione negativa con “prescrizioni” nonché per la seconda valutazione negativa una procedura garantita con obbligo di preavviso all’interessato contenente sommaria enunciazione degli elementi idonei a fondare un giudizio di inidoneità; deposito degli atti al termine dell’istruttoria, con avviso della facoltà di prenderne visione; audizione obbligatoria, con preavviso di almeno 60 giorni, con diritto all’assistenza di altro magistrato; “seduta predeterminata” dell’Assemblea plenaria, da fissarsi parimenti con preavviso di almeno 60 giorni, nel corso della quale l’interessato ha diritto di essere sentito, con eventuale assistenza di altro magistrato, subito dopo la relazione e prima della discussione della pratica. 7.7. Le altre modifiche e integrazioni della Circolare in materia di valutazione di professionalità dei magistrati. Vale la pena di menzionare ancora, tra le modifiche apportate negli ultimi anni alla Circolare del 2007, quelle concernenti la disciplina delle relazioni parziali e dei pareri parziali, introdotte con delibere plenarie del 28 giugno 2011 e del 25 luglio 2012. In particolare, sotto il primo profilo, è stato previsto - per assicurare l’effettività del contribuito conoscitivo proveniente dalla relazione del dirigente dell’ufficio giudicante o requirente - che il dirigente che cessa dall’incarico per qualsiasi causa (scadenza del termine, trasferimento, collocamento a riposo o per qualunque altra causa) è tenuto a redigere nel termine di novanta giorni singole relazioni sull’attività dei magistrati in servizio - salvo che per quelli valutati nei sei mesi precedenti - secondo i criteri indicati dalla circolare; analogo obbligo è stato introdotto per i titolari di uffici semidirettivi entro sessanta giorni dalla cessazione dall’incarico; la relazione parziale, trasmessa all’interessato, sarà utilizzata ai fini della redazione del parere quadriennale per la progressione in carriera. Anche per i magistrati distrettuali è stato previsto che i dirigenti dei relativi uffici, entro trenta giorni dalla cessazione della sostituzione o della applicazione, devono trasmettere al Presidente della Corte o al Procuratore Generale una relazione sull’attività svolta dal magistrato. È stata altresì modificata la disciplina dei pareri parziali in caso di trasferimento del magistrato ad altro distretto intervenuto a distanza di più di due anni dall’ultima valutazione di professionalità conseguita. Secondo la procedura tipizzata, anche in questo caso il magistrato trasmette la propria relazione al dirigente incaricato della redazione del rapporto nel termine di trenta giorni dalla data in cui è stato immesso nel possesso delle nuove funzioni; entro i successivi sessanta giorni il dirigente trasmette il rapporto informativo; infine, entro i quattro mesi successivi il CG formula il parere. www.magistraturaindipendente.it 86
Introduzione all'ordinamento giudiziario La nuova disciplina transitoria - a seguito delle modifiche del 25 luglio 2012 - prevede che: i termini previsti per le attività demandate ai Capi degli Uffici, ai Consigli giudiziari e al CSM si applicano anche alle procedure in corso per i magistrati che hanno già maturato il quadriennio di riferimento; i termini si computano a far data dal 20 settembre 2012 e la relazione di cui al Capo XIII bis, ove non depositata, deve essere prodotta entro la medesima data; le nuove disposizioni si applicano a tutte le pro-
cedure di valutazione di professionalità che maturano a far data dal 25 luglio 2012.
7.8. L’acquisizione dei provvedimenti a campione. La disciplina Il dettato della l. 111/07 (art. 11, terzo comma: “Il CSM disciplinerà i modi di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4”) ha imposto, tra l’altro, di riconsiderare il sistema del prelievo a campione dei provvedimenti, che il CSM - con la circolare n. 2084 del 01.02.05 - aveva inteso regolamentare nell’ambito delle progressioni in carriera dei magistrati. La nuova circolare del 2008 ha così introdotto elementi di novità nella normazione secondaria consiliare, partendo dalla premessa che l’esame degli atti del magistrato acquisiti a campione rappresenta una delle fonti di conoscenza utilizzabili per la rilevazione degli indicatori di alcuni dei parametri rilevanti ai fini della valutazione di professionalità. Con riferimento alla tempistica del prelievo si sono tuttavia verificate lungaggini in sede di applicazione pratica della normativa. Le modifiche introdotte dal Consiglio il 25 luglio 2012 hanno riguardato: - la cadenza del sorteggio (annuale, con annualità riferita al periodo in valutazione); - l’individuazione, nel dirigente dell’ufficio, del soggetto titolare del compito di procedere al prelievo annuale secondo le indicazioni di circolare e del CG; - la creazione di un archivio informativo ai fini della custodia dei provvedimenti e dei verbali in vista della valutazione di professionalità del magistrato; la riduzione del numero dei verbali da acquisire a campione. Il CSM ha individuato, con circolare: - criteri oggettivi e predeterminati; - cadenza temporale annuale - per trimestre sorteggiato - del prelievo;
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Introduzione all'ordinamento giudiziario - percentuale e numero di provvedimenti e verbali da acquisire per ciascuna funzione magistratuale (cfr. Allegati A e B alla Circolare). I Consigli giudiziari (e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione) provvedono a regolamentare il prelievo in modo da suddividerlo in parti il più possibile eguali in ciascuno dei trimestri per ogni anno; da rendere agevole l’individuazione dei tipi di provvedimento e verbale da acquisire; da prevedere i criteri in caso di eccedenza di provvedimenti da prelevare o di c.d. slittamento. I dirigenti degli uffici procedono annualmente al prelievo, secondo le indicazioni della circolare e la regolamentazione approvata dai Consigli giudiziari e dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. Una volta individuati i provvedimenti provvedono a custodirli in apposito archivio informatico costituito presso l’ufficio. Il procedimento - In occasione dell’invito annuale di avvio del procedimento di valutazione del magistrato, il CSM comunica l’elenco dei decreti ministeriali di nomina (suddivisi per mese di adozione) di tutti i magistrati per i quali non si sia già completato il percorso delle sette valutazioni di professionalità. - I Consigli giudiziari (ed il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione), per gruppi di magistrati aggregati secondo i mesi di adozione del DM di nomina, procedono ogni anno (compreso nel quadriennio a decorrere dal DM di nomina) a differenti sorteggi di trimestri. - Il trimestre sorteggiato è utilizzato per il prelievo dei provvedimenti e dei verbali in relazione a tutti i magistrati nominati con DM emanati nel medesimo mese (indipendentemente dall’anno di adozione). - I provvedimenti si intendono compresi nel trimestre di riferimento in funzione del momento di deposito dell’originale. - Il prelievo deve riguardare un numero complessivo di 20 provvedimenti e un massimo di 12 verbali tratti da 4 udienze, secondo le tipologie predeterminate dalla circolare in relazione alle funzioni svolte. - La circolare tipizza i tipi e sottotipi di provvedimenti e verbali sulla base delle funzioni svolte dai magistrati in valutazione. A titolo esemplificativo, per i magistrati che svolgono le funzioni di PM presso il Tribunale (4 impugnazioni, 4 richieste di archiviazione, 8 richieste di misure cautelari, 4 fra richieste di rinvio a giudizio o decreti di citazione a giudizio; fino ad un massimo di 9 verbali tratti da 3 udienze dibattimentali e fino ad un massimo di 3 verbali di udienza preliminare o di giudizio abbreviato per www.magistraturaindipendente.it 88
Introduzione all'ordinamento giudiziario un’udienza in cui vi sia stata attività di integrazione probatoria); per il giudice del dibattimento (16 sentenze di cui 4 con motivazione contestuale e 1 di appello avverso le sentenze del giudice di pace, 2 ordinanze in materia cautelare e 2 ordinanze in funzione di giudice di esecuzione; i verbali tratti da 4 udienze collegiali per un massimo di 12 verbali per il presidente del collegio, da 4 udienze monocratiche se il magistrato esercita funzioni monocratiche, da 3 udienze monocratiche ed 1 udienza collegiale se il magistrato svolge ambedue le predette funzioni); per il giudice civile/lavoro in I grado (12 sentenze e 8 tra decreti, ordinanze e provvedimenti cautelari ovvero 12 sentenze in materia di lavoro e 4 provvedimenti di urgenza; fino ad un massimo di 12 verbali tratti da 4 udienze). - I magistrati possono produrre spontaneamente provvedimenti e verbali ulteriori rispetto a quelli sorteggiati. - I Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo danno corso alla procedura di valutazione per gruppi di magistrati - individuati secondo la data del DM di nomina per cui sia maturato il quadriennio dalla precedente valutazione - ed utilizzano i provvedimenti prelevati in relazione ad ogni anno compreso nel quadriennio. - I provvedimenti e i verbali sono restituiti all’interessato all’esito della delibera che riconosce il positivo superamento della valutazione, e distrutti ove non ritirati entro tre mesi dall’adozione di detta delibera. I correttivi - Per i magistrati alla I valutazione, la data di decorrenza, ai fini del prelievo, coincide con l’inizio dell’effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie. - Opera il c.d. slittamento in presenza di cause ostative al prelievo nel trimestre sorteggiato: se il magistrato non ha svolto attività in quel periodo, il dirigente assume come trimestre il primo utile successivo a quello sorteggiato ovvero, in caso di impossibilità, il primo utile precedente; se nel trimestre non sono state rinvenute tutte o talune delle tipologie da prelevare, si procede con lo slittamento solo per i provvedimenti o i verbali mancanti; - Se la causa ostativa riguarda l’intero anno (o parte di esso superiore a nove mesi) non si provvede al prelievo in relazione a quell’anno: il CG o il CD provvedono a fissare i criteri per individuare altri trimestri nel quadriennio in valutazione, assicurando il rispetto del numero complessivo di atti da prelevare; ove ciò non sia possibile, stabiliranno la riduzione percentuale del loro numero. - È escluso il prelievo dei verbali di udienza per i giudici a latere e per le udienze civili di mero rinvio, nonché per i procedimenti conclusi con sentenza di patteggiamento o pre-dibattimentale; www.magistraturaindipendente.it 89
Introduzione all'ordinamento giudiziario - Per le funzioni promiscue sincroniche il dirigente tiene conto della percentuale di lavoro nellâ&#x20AC;&#x2122;una o nellâ&#x20AC;&#x2122;altra funzione e compie il prelevamento in relazione a quella prevalente ovvero, in assenza, in relazione alle due funzioni esercitate in via quantitativamente predominante; per le funzioni promiscue diacroniche (e per i magistrati distrettuali) senza mutamento di distretto il dirigente applica al trimestre sorteggiato le percentuali specificate in tabella, altrimenti, se lâ&#x20AC;&#x2122;avvicendamento di funzioni è avvenuto nel trimestre, si applica il criterio di slittamento se necessario. - Laddove sia emesso un parere parziale solo per una parte di anno, il dirigente procede alla campionatura solo se il periodo da valutare supera i sei mesi con riduzione percentuale del numero complessivo dei provvedimenti e verbali da prelevare in proporzione alla porzione di anno da valutare; per il restante periodo non coperto da parere parziale, il dirigente procede al prelievo annuale secondo i criteri ordinari.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario
Capitolo VIII
Ferie, aspettative, congedi e obbligo di residenza Sommario: 8.1. La Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie. - 8.2. Congedi e aspettative. - 8.2.1. Congedo straordinario. - 8.2.2. Aspettativa per infermità (non dipendente da causa di servizio). - 8.2.3. Aspettativa per ragioni di famiglia. 8.2.4. Disposizioni a sostegno della maternità (t.u. 151 del 26 marzo 2011, a norma dell’art. 15, l. 53 dell’8 marzo 2000). - 8.2.5. Altre ipotesi di congedo. - 8.2.6. Congedi per eventi e cause particolari (art. 4, l. 53 dell’8 marzo 2000). - 8.2.7. Congedi per la formazione (art. 5, l. 53 dell’8 marzo 2000). - 8.3. Altri ambiti di rilevanza dell’infermità (rinvio alle discipline specifiche). - 8.4. Circolare sull’obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio.
8.1. La Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie. Con delibera del 21.04.2011 il CSM ha approvato la Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie, offrendo una disciplina secondaria unitaria di sintesi ed orientamento volta a contemperare l’esigenza di continuità dell’attività giudiziaria e il diritto al godimento delle ferie nonostante i carichi di lavoro da gestire. Ha fatto seguito la delibera del CSM del 21.10.2015, con la quale sono stati precisati il periodo feriale dei magistrati e le modalità di recupero da parte dei pubblici ministeri dei turni festivi e notturni. La disciplina delle ferie dei magistrati può così sintetizzarsi: 1) il periodo di ferie dei magistrati ordinari che esercitano funzioni giurisdizionali è di trenta giorni, e non più di quarantacinque, applicandosi l’art.8bis del D.L. n. 132 del 2014 (cfr. Tar Lazio, 10 luglio 2015 n. 9305); 2) di regola le ferie devono essere fruite durante il periodo feriale (con un primo limite derivante dall’esigenza di garantire comunque la continuità del servizio, particolarmente avvertito nei Tribunali più piccoli); 3) il dirigente attua la programmazione dei giorni residui di ferie, invitando i magistrati ad indicare le preferenze per recuperarli entro il primo semestre dell’anno successivo; 4) il piano di recupero è lo strumento con il quale il dirigente - all’esito di riunioni con gli interessati e secondo criteri obiettivi che garantiscano la rotazione garantisce le esigenze del magistrato e dell’ufficio (i primi potranno evitare di fissare udienze di rinvio nei giorni in cui programmano le ferie; il dirigente eviterà di inserirli nei turni esterni); La circolare del 21.4.2011 fornisce indicazioni concrete per la formazione del piano di recupero: è preferibile il recupero coincidente con le festività di Natale e Pasqua - stante la fisiologica riduzione del lavoro; la presenza di udienze non è di ostacolo al recupero (salvo attività non rinviabili) ma neppure può consentirsi che il recupero avvenga solo in quei giorni in cui sono fissate udienze;
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Introduzione all'ordinamento giudiziario è necessaria la motivazione, sia per i provvedimenti di rigetto e di accoglimento parziale della domanda di ferie (e in tali casi il magistrato può revocare la richiesta), sia per gli atti del dirigente che fuoriescano da tale schema organizzativo di base. è ammessa la deroga al piano di recupero per un numero limitato di giorni per esigenze non preventivabili e, in questo caso, le ferie vanno richieste con congruo anticipo per salvaguardare specifiche esigenze di servizio; eccezionale è il collocamento in ferie d’ufficio a ridosso della scadenza del semestre: il dirigente, dopo aver invitato il magistrato ad indicare un periodo per il recupero, in caso di mancata risposta o di una soluzione concordata, può adottare un provvedimento motivato di collocamento in ferie d’ufficio. 5) in caso di oggettiva impossibilità di recupero delle ferie entro il primo semestre dell’anno successivo (per gravi motivi personali o inderogabili esigenze di ufficio o per impedimenti di legge, quali, ad esempio un congedo o una malattia), il magistrato può fruire delle ferie dopo la cessazione della causa di impossibilità, secondo i principi della programmazione, entro la fine dell’anno successivo ovvero, in subordine, entro il primo semestre del secondo anno successivo o, in via ancora gradata, entro la fine del secondo anno successivo; 6) il recupero delle energie dei pubblici ministeri impegnati nei turni festivi e notturni dà diritto a non essere presente in ufficio e va fruito, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’ufficio e previa comunicazione verbale al dirigente dell’ufficio, in un giorno il più possibile vicino a quello in cui si sono esauriti i successivi adempimenti procedurali connessi al turno, in considerazione, da un canto, della ratio di “recupero” della previsione e dall’altro, del generale protrarsi di impegni lavorativi successivamente al turno e ad esso conseguenti; 7) resta invariato il regime dei sei giorni di festività soppresse (cfr. legge n. 937/77 e circolare n. 5746/79).
8.2. Congedi e aspettative. Il sistema normativo di base è desumibile dal TU Impiegati Civili dello Stato (DPR n. 3/1957 e successive modifiche e integrazioni), direttamente applicabile ai magistrati in virtù della espressa previsione di ordinamento giudiziario (art. 276, terzo comma, RD 12/41) per cui “Ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai rispettivi regolamenti”. Si offre un quadro sintetico degli istituti maggiormente ricorrenti nella “vita pratica” del magistrato: 8.2.1. Congedo straordinario (art. 37 T.U.). È subordinato a “gravi motivi” e compete, altresì, di diritto quando l’impiegato debba, tra l’altro, contrarre matrimonio (per 15 giorni) o debba sostenere esami. Il periodo trascorso in congedo straordinario è valutabile ai fini economici, giuridici e di carriera. - massima durata è di 45 giorni per anno solare; www.magistraturaindipendente.it 92
Introduzione all'ordinamento giudiziario - competenza ad autorizzare è del Capo di Corte sulla base del rapporto del Capo Ufficio - istruttoria (visita fiscale) facoltativa, sopperita da attestazione del dirigente; - sospende e non interrompe il rapporto di lavoro; - nessuna influenza su anzianità servizio; decurtazione assegni sui giorni di assenza: in particolare, durante la fruizione del congedo straordinario, per il primo giorno (di ogni periodo ininterrotto) al magistrato spettano tutti gli assegni ridotti di 1/3, per i giorni successivi spettano gli assegni interi. Per tutto il periodo è esclusa la corresponsione della speciale indennità prevista dall’art. 3 L. 27/81. Per i permessi retribuiti “di diritto” spettano gli assegni interi con esclusione della speciale identità. 8.2.2. Aspettativa per infermità (non dipendente da causa di servizio). Essa è disposta - d’ufficio o a domanda - quando sia accertata, in base a giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. - non può protrarsi per più di 18 mesi prorogabili (massimo due anni e mezzo nel quinquennio); - competenza ad autorizzare spetta al CSM su rapporto del Capo Ufficio; - Istruttoria necessaria (visita fiscale) - interrompe il rapporto di lavoro: --- fino a due mesi permanenza in ruolo; --- da due a sei mesi: in fuori ruolo con contestuale richiamo in ruolo; --- oltre sei mesi: in fuori ruolo senza richiamo; --- oltre il termine massimo (incluse le proroghe) determina la fine del rapporto. - non influisce su anzianità di servizio; spetta intero stipendio per i primi dodici mesi e la metà per il restante periodo. 8.2.3. Aspettativa per ragioni di famiglia. È collegata alla ricorrenza di situazioni ritenute, in concreto, meritevoli di apprezzamento e tutela secondo il comune sentire perché attinenti al progresso e al benessere del lavoratore. - non può eccedere la durata di un anno (prorogabile come l’aspettativa per infermità) e può essere revocata per ragioni di servizio;
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Introduzione all'ordinamento giudiziario - competenza ad autorizzare è del CSM sulla base di motivata domanda presentata al Capo Ufficio; - istruttoria: è richiesta documentazione a supporto della richiesta, secondo le previsioni della specifica normativa; - è escluso qualsiasi assegno; - perdita dell’anzianità di servizio: cessata la causa si riprende la posizione in ruolo, dedotto il tempo trascorso in aspettativa. 8.2.4. Disposizioni a sostegno della maternità (t.u. 151 del 26 marzo 2011, a norma dell’art. 15, l. 53 dell’8 marzo 2000). Congedo di maternità: divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi (salva la facoltà per la lavoratrice di astenersi a partire dal mese precedente e fino al quarto mese successivo, se il medico attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della madre e del nascituro). Gli ulteriori giorni non goduti prima del parto - laddove esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta - sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Diverso istituto è l’interdizione dal lavoro: è estensione del divieto di adibire al lavoro la donna lavoratrice in stato di gravidanza, anche anteriormente al periodo di astensione obbligatoria, disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro in presenza di gravi motivi correlati a gravi complicanze della gravidanza o alle condizioni di lavoro ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino. Il CSM prende atto del provvedimento. Adozione: La lavoratrice che ha adottato (o ottenuto in affidamento) un bambino di età non superiore a sei anni, ha diritto al congedo di maternità durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Per l’adozione o affidamento preadottivo internazionale il congedo spetta per bambini che non abbiano compiuto 18 anni ed anche per il periodo di permanenza all’estero. Congedo di paternità: il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità (o per la parte residua) per morte o grave infermità della madre, ovvero per affidamento esclusivo o abbandono del bambino. Con la circolare dell’8 ottobre 2015 – entrata in vigore il 1°.1.2016 –, il CSM, nella prospettiva di una sempre più ampia semplificazione in tema di autorizzazione delle assenze per congedo di maternità ed interdizione, ha previsto di delegarne in toto la competenza direttamente ai Capi degli Uffici giudiziari, con provvedimento da trasmettere al C.S.M, con le stesse modalità di trasmissione del provvedimento di congedo straordinawww.magistraturaindipendente.it 94
Introduzione all'ordinamento giudiziario rio, secondo le indicazioni contenute nel vademecum allegato alla circolare del 13 luglio 2011 e senza trasmissione al Consiglio di alcuna documentazione cartacea. Parimenti, sono di competenza esclusiva dei Capi di Corte e dei dirigenti degli Uffici giudiziari anche i provvedimenti da adottare in relazione alle richieste dei seguenti permessi: congedo straordinario art. 37 T.U. n. 3/1957; tre giorni mensili di permessi ai sensi della legge 104/1992; tre giorni di congedo per eventi ai sensi dell’art. 4 co. 1 L. 53/2000; giorni 30 di congedo per cure ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 119/2011 (cure per invalidi). 8.2.5. Altre ipotesi di congedo. Accanto alle ipotesi di congedo richiamate, vi sono ulteriori fattispecie parimenti disciplinate dal TU 151/2001. Congedo parentale: Trova la sua disciplina negli articoli 32 D.Lvo. 151/2001, 7 e 9 D.Lvo n. 80/15 e 43 D.Lvo. n. 148/15 nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di assentarsi senza eccedere il limite di dieci mesi, e in particolare: - la madre lavoratrice (dopo astensione obbligatoria) e/o padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - se genitore unico, per un periodo non superiore a dieci mesi; - se il padre lavoratore eserciti il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi; Per i primi 45 giorni di congedo parentale, per ogni anno solare, sino al sesto anno ai sensi del D.Lvo. 15.6.2015 n. 80, il trattamento economico è equiparato a quello del congedo straordinario in forza della circolare n. 1697g/DIM/4126 del 16 luglio 1994. Per gli ulteriori periodi spetta una retribuzione pari al 30% dello stipendio, con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della L. 27/81, per un periodo massimo complessivo (retribuito tra i genitori) di sei mesi. Dopo il sesto anno ai sensi del D.Lvo. 15.6.2015 n. 80, il congedo parentale non è retribuito. Onere: È richiesto, per l’esercizio del diritto, un preavviso al datore di lavoro non inferiore a 15 giorni. Congedo per malattia del figlio: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Il Congedo in www.magistraturaindipendente.it 95
Introduzione all'ordinamento giudiziario oggetto, fino a tre anni di età del bambino, è retribuito come il congedo straordinario, sempre che il magistrato non abbia già fruito, ad altro titolo, dei 45 gg. di congedo straordinario (eventualmente potrà beneficiare del trattamento economico per il periodo residuo). Dopo i tre e fino agli otto anni di età del figlio, ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno. Onere: il genitore deve presentare certificato di malattia rilasciato da medico del SSN. Congedo per minore con grave handicap (ai sensi dell’art. 4, l. 104/92) La lavoratrice e in alternativa il lavoratore hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale (decorrente dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale ordinario) a condizione che il bambino non sia ricoverato in un istituto specializzato. In alternativa al prolungamento spettano due ore di riposo giornaliero retribuito. I congedi sono computati ai fini dell’anzianità di servizio; il magistrato deve compilare una dichiarazione (disponibile presso gli uffici) in cui attesta il lavoro svolto dal coniuge e che questi non è stato in astensione per il medesimo motivo e negli stessi giorni; la procedura di conclude con delibera autorizzativa del CSM. Nota bene: Con delibera dell’Assemblea plenaria del 13 luglio 2011, in tema di ulteriore informatizzazione e semplificazione delle procedura in tema di aspettative e congedi è stato introdotto il silenzio-assenso ogniqualvolta ricorra l’automatismo della decisione sotto il profilo dei presupposti e della durata dell’assenza (come accade per l’astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio). Ai Capi degli Uffici è demandato di verificare la conformità della richiesta alla normativa vigente, apponendo il visto e trasmettendo via intranet l’istanza al CSM. Le istanza vistate si intendono approvate una volta trascorso il termine di sessanta giorni dal loro invio al CSM. In via residuale, si è stabilito che l’apertura della pratica presso il Consiglio superiore avverrà soltanto se l’assenza debba essere, a qualunque titolo, autorizzata dal CSM.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 8.2.6. Congedi per eventi e cause particolari (art. 4, l. 53 dell’8 marzo 2000). Per gravi e documentati motivi familiari, spetta ai dipendenti pubblici e privati un periodo di congedo, continuo o frazionato, non superiore ad un anno. - conservazione del posto di lavoro; - assenza retribuzione; - non computabile nell’anzianità di servizio. Stesso congedo spetta alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre, ovvero dopo la loro scomparsa ad un collaterale convivente di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 l. 104/92. - spetta in questo caso un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con contribuzione figurativa. Nota bene: La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “i provvedimenti di stato debbono rispecchiare l’effettiva situazione dell’impiegato” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 2 aprile 1981, n. 1141 e ancora, per tali principi, Corte Costituzionale, sentenza 30 dicembre 1987, n. 616). In conseguenza, pertanto, dell’insorgere di una malattia si determina la sospensione del periodo di congedo ex art. 4 l. 53/2000, per la durata dell’evento morboso con corrispondente concessione del congedo per motivi di salute qualora l’interessato ne faccia richiesta. 8.2.7. Congedi per la formazione (art. 5, l. 53 dell’8 marzo 2000). Si tratta di un congedo “finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro”. - conservazione del posto di lavoro; - assenza retribuzione; - non computabile nell’anzianità di servizio. Nota bene: Con delibera dell’Assemblea plenaria dell’8 luglio 2009, si è stabilito che ai magistrati il congedo in esame spetta per attività formative diverse ed “eccentriche” rispetto a quelle erogate dal CSM (con i corsi di studio a livello centrale e su base decentrata). La concessione di tale congedo è comunque subordinata alla valutazione discrezionale della
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Introduzione all'ordinamento giudiziario compatibilità delle attività formative diverse con lo status del magistrato e con le prioritarie finalità dell’ufficio. 8.3. Altri ambiti di rilevanza dell’infermità (rinvio alle discipline specifiche). Dispensa dal servizio: è disciplinata dall’ art. 3, r.d.l. 511/1946 ed è disposta, parere conforme del CSM, ove per qualsiasi infermità giudicata permanente o per inettitudine sopravvenuta un magistrato non possa adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio. Se è possibile l’efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio presso il Ministero della giustizia. Per infermità temporanea il magistrato può, previo parere conforme del CSM, essere collocato d’ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge: decorso tale termine, persistendo la causa, il magistrato è dispensato dal servizio. La procedura è garantita, nel senso che dei motivi sottesi all’apertura della pratica è data notizia all’interessato, che ha diritto di prendere visione degli atti e può chiedere di essere personalmente ascoltato. Nota bene: Secondo l’orientamento consolidato del giudice amministrativo, la dispensa dal servizio presuppone accertamenti sanitari (disposti, anche d’ufficio, dal CSM ricorrendo a consulenza medica) da cui risulti uno stato di infermità fisica o mentale che possa avere inciso sull’assolvimento dei doveri d’ufficio da parte del magistrato (cfr. TAR Lazio, 22 aprile 2009, n. 5343). La dispensa non può, pertanto, essere disposta per soli profili di inidoneità ad adempiere ai doveri dell’ufficio che, alla luce del dettato normativo, costituiscono un riflesso della situazione patologica in cui versa il magistrato. Infermità per causa di servizio: è disciplinata dall’art. 68, co. 7 e 8, DPR 3/1957, ove sussista temporanea ed assoluta inabilità al lavoro che sia collegabile - sul piano causale - allo svolgimento del servizio. Il Consiglio superiore delibera sulla base degli accertamenti compiuti dalla Commissione Medica e dal Comitato Ministeriale per la verifica delle cause di servizio. È riconosciuto un equo indennizzo se l’infermità sia riconducibile, per natura ed entità, alle previste tabelle. Spettano, per intero, gli assegni una volta che sia stata accertata la dipendenza dalla causa di servizio.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Il CSM, in sede applicativa, ha ricondotto il regime giuridico dell’istituto alla disciplina del congedo straordinario e dell’aspettativa per infermità. Nota bene: L’art. 6, d.l. 201/2011 coordinato con la l. di conversione 214/2011 ha abrogato l’istituto dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio (del rimborso delle spese di degenza, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata) con l’eccezione dei procedimenti in corso o per i quali non è scaduta la data di presentazione della domanda. Pensione di inabilità (disciplinata dall’art. 2, l. 335/1995), spetta laddove sia accertata un’assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità che non sia dipendente da causa di servizio: è richiesto altresì che il magistrato abbia prestato servizio per oltre cinque anni godendo del requisito dell’anzianità contributiva minima per accedere al beneficio. 8.4. Circolare sull’obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio. La nuova circolare sull’obbligo di residenza dei magistrati (Delibera Assemblea plenaria n.12091 del 12 maggio 2010) ha la funzione di precisare, in dettaglio, la disciplina dettata, a livello normativo primario, dall’art. 12, DPR 3/1957, il quale recita: “L’impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato. Il capo dell’ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l’impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere; dell’eventuale diniego è data comunicazione scritta all’interessato”. A completamento della previsione, per i magistrati, l’art. 2, co. 1, lett. p.) d.lgs. 109/2006 prevede come illecito disciplinare “l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio in assenza dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità”. Questi i punti salienti della disciplina dettata dalla circolare: - L’obbligo di residenza è osservato se il magistrato “dimora abitualmente nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è stabilmente destinato”: rileva dunque la situazione fattuale, a prescindere dalla corrispondente annotazione nei registri anagrafici comunali; Per i magistrati stabilmente destinati ad una sezione distaccata di Tribunale o Corte di Appello la sede si identifica con il Comune dove è ubicata la sezione distaccata; per i magistrati distrettuali con il Comune ove ha sede la Corte di Appello; www.magistraturaindipendente.it 99
Introduzione all'ordinamento giudiziario
- L’autorizzazione a risiedere fuori sede può essere rilasciata in presenza di rilevanti ragioni (esigenze personali e familiari; concrete difficoltà in ordine ad un’adeguata sistemazione; effettiva residenza della famiglia di appartenenza del magistrato; distanza chilometrica tra la sede di residenza e quella dell’ufficio; tempo occorrente per raggiungere l’ufficio) e in assenza di pericolo di pregiudizio per l’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità (funzioni assegnate al magistrato, di dirigenza o che impongano l’immediata presenza in sede; ragioni di sicurezza); - La competenza a emettere il provvedimento di autorizzazione è riservata al dirigente dell’ufficio di appartenenza (direttamente al CSM per gli organi apicali, Capi di Corte di Appello e di Cassazione), su richiesta del magistrato che ha l’onere di indicare le circostanze personali e d’ufficio a sostegno dell’ istanza; - Procedura de plano: se il dirigente ritiene di accogliere la richiesta, se il luogo ove il magistrato intende risiedere è posto nella provincia in cui ha sede l’ufficio e se il magistrato non svolge funzioni direttive; negli altri casi è necessario il parere del Consiglio giudiziario (o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione); - Reclamo: il provvedimento è comunicato all’interessato e al CSM. Avverso il diniego è ammesso reclamo al Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario
Capitolo IX
Le assegnazioni tabellari Sommario: 9.1. Il c.d. potere tabellare del CSM. La formazione delle tabelle degli Uffici giudiziari giudicanti. - 9.2. La nuova Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019. Il benessere organizzativo, la tutela della genitorialità e della salute. - 9.2.1. Procedimento di approvazione della proposta di tabella. I Criteri per l’assegnazione degli affari negli uffici giudiziari previsti dalla nuova circolare sulla formazione delle tabelle. - 9.2.1.1. Il ruolo del Presidente della Corte d’Appello e dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari giudicanti. 9.2.1.2. Il ruolo del Consiglio giudiziario e della Commissione Flussi - 9.2.1.3. Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura - 9.2.1.4. Le variazioni tabellari - 9.2.1.4.1. Le variazioni tabellari urgenti in materia di assegnazione dei magistrati a settori o sezioni - 9.2.1.4.2. Le variazioni tabellari urgenti di modifica della tabella riguardo all’assegnazione degli affari - 9.2.1.5. La violazione delle disposizioni in materia tabellare; strumenti di tutela dei magistrati. - 9.2.1.6. Organizzazione degli uffici giudicanti di merito. Le sezioni. - 9.2.1.6.1. La ripartizione del lavoro tra le sezioni; le specializzazione. - 9.2.1.6.2. Le singole specializzazioni. - 9.2.2. La tutela della genitorialità nella Circolare sulla formazione delle tabelle 2017/2019. - 9.3. L’organizzazione degli Uffici di Procura. - 9.3.1. Prospettive di riforma. - 9.4. Le tabelle infradistrettuali degli Uffici requirenti e giudicanti. - 9.5. Le prime funzioni dei magistrati ordinari al termine del tirocinio. - 9.6. Applicazioni, supplenze e tabelle infradistrettuali.
9.1. Il c.d. potere tabellare del CSM. La formazione delle tabelle degli Uffici giudiziari giudicanti. Il c.d. potere tabellare del CSM, che indica la potestà del Consiglio di definire i criteri per l’organizzazione degli uffici giudiziari, trova attualmente il suo fondamento nell’art. 7 bis, Tabelle degli uffici giudicanti, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. La tabella costituisce il principale atto organizzativo del Dirigente dell’ufficio, l’atto che delinea l’organigramma dell’ufficio, la sua eventuale ripartizione in sezioni, l’assegnazione alle stesse dei singoli magistrati e i criteri di distribuzione degli affari giudiziari. Secondo tale disposizione, la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i www.magistraturaindipendente.it 101
Introduzione all'ordinamento giudiziario Consigli giudiziari. Decorso il triennio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. Tali deliberazioni sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i Consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. 9.2. La nuova Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019. Il benessere organizzativo, la tutela della genitorialità e della salute. La nuova Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019 è stata approvata con delibera del CSM del 25 gennaio 2017. Si tratta di un provvedimento di particolare rilevanza che si caratterizza per la forte innovazione sul piano della forma e dei contenuti. Il testo della nuova circolare – la cui formulazione è stata disposta nel rispetto delle regole di redazione dei testi normativi previsti dalla circolare della presidenza del consiglio del 2 maggio 2001 e dalle raccomandazioni per la formazione tecnica dei testi legislativi del presidente del senato del 20 aprile 2001, nonché della direttiva del ministro della funzione pubblica dell’8 maggio 2002 sulla semplificazione del linguaggio amministrativo – è preceduto da un indice-sommario ed è seguito da un’appendice normativa e da un indice analitico. Tra le principali innovazioni sul versante di contenuti, si segnalano: 1) la semplificazione della procedura di formazione delle tabelle e la migliore definizione dei tempi della loro approvazione (artt. 5-41); 2) l’espressa previsione di un articolo sull’ufficio del processo (art. 10); 3) un maggiore coinvolgimento degli avvocati nel procedimento nella consapevolezza del loro ruolo di attori della giurisdizione, anche alla luce del protocollo stipulato il 13 luglio 2016 tra il Csm e il Cnf; 4) una regolamentazione articolata e innovativa dell’utilizzo dei magistrati onorari (titolo II, capo VII, artt. 182-200), anche alla luce dei
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Introduzione all'ordinamento giudiziario principi contenuti nella legge delega 28 aprile 2016 n. 57 per la riforma organica del settore; 5) la previsione di una disciplina particolarmente strutturata per le tabelle della Corte di cassazione, cui è dedicato l’intero titolo III. Tra le innovazioni di maggiore interesse, sul piano sistematico e dei principi, spicca quella riguardante il titolo IV, dedicato al benessere organizzativo, alla tutela della genitorialità e della salute. Tale previsione unitaria riconduce in una specifica parte del testo le disposizioni già dedicate alla tutela della genitorialità, ai doveri di assistenza e alla salute, esplicitandone meglio il contenuto e introducendo talune significative innovazioni, come nel caso dell’elevazione da tre a sei anni dell’età dei figli che richiedono una specifica cura. Sul piano sistematico, inoltre, rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana negli assetti dell’organizzazione il recepimento nell’ordine giudiziario – con i dovuti adattamenti e tenendo conto dell’assetto derivante dalla “doppia” dirigenza giudiziaria e amministrativa presente all’interno degli uffici giudiziari – dei principi sul benessere organizzativo, già da tempo presenti nelle pubbliche amministrazioni . L’idea di fondo è che per raggiungere l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza del servizio della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali non è sufficiente puntare solo sulla produttività e sul perfezionamento dei modelli organizzativi, ma è necessario costruire negli uffici giudiziari ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita degli operatori della giustizia e delle loro prestazioni. La responsabilità della loro attuazione grava su coloro che ricoprono le posizioni di responsabilità organizzativa. Al riguardo, l’art. 274 prevede che «è compito del dirigente dell’ufficio attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale». L’art. 275, dedicato alla partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti, afferma il diritto (dovere) dei magistrati di essere coinvolti nelle scelte organizzative dell’ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa (2º comma) e il criterio dell’interpello quale regola per l’inserimento nei progetti organizzativi e di innovazione (3º comma). La stessa disposizione impone al dirigente dell’ufficio di riconoscere e valorizzare le competenze e gli apporti dei magistrati all’organizzazione e di ascoltarne le relative proposte (1º comma), mettendo a disposizione le informazioni pertinenti (4º comma). www.magistraturaindipendente.it 103
Introduzione all'ordinamento giudiziario Al clima relazionale è invece rivolto l’art. 276 che attribuisce al dirigente l’ulteriore compito di mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l’equa distribuzione dei carichi di lavoro. Riguardo alle situazioni di conflitto all’interno dell’ufficio, si attribuisce al dirigente il compito di risolverle, avvalendosi della collaborazione dei presidenti di sezione, che hanno il dovere di segnalare le situazioni di conflitto che non possono essere risolte all’interno della sezione. 9.2.1. Procedimento di approvazione della proposta di tabella. I Criteri per l’assegnazione degli affari negli uffici giudiziari previsti dalla nuova circolare sulla formazione delle tabelle. Un valore fondamentale del nostro sistema giustizia è quello del giudice naturale precostituito per legge, garantito dalla nostra carta costituzionale all'art. 25 Cost.. Sulla falsariga di un percorso tracciato fin dai primi anni '70 dal CSM, la garanzia del giudice naturale è oggi assicurata, oltre che dalle norme in materia di competenza, dal c.d. sistema tabellare, e propriamente dagli artt. 7 bis e 7 ter del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.. L'art. 7 bis disciplina le "tabelle degli uffici giudicanti" mentre l'art. 7 ter indica i "criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti": l'art. 7 bis precisa che le tabelle vengono approvate ogni tre anni "con decreto del Ministero della giustizia, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i Consigli giudiziari". È certo, pertanto, che le tabelle degli uffici giudiziari si formano in conformità di normative secondarie date da circolari del CSM, le quali, oltre a garantire l'indipendenza interna dei magistrati, rendono concreto il diritto al giudice naturale. Ai sensi dell’art. 7 ter dell’ordinamento giudiziario, …..L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. 2. Il Consiglio superiore della magistrawww.magistraturaindipendente.it 104
Introduzione all'ordinamento giudiziario tura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito. Da ultimo, il Capo V della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle degli Uffici Giudiziari per il triennio 2017/2019, adottata con la delibera del plenum del 25 gennaio 2017, individua i criteri per l’assegnazione degli affari negli Uffici Giudiziari (e tra questi anche la Corte di Cassazione, nei limiti della compatibilità con le peculiarità dei tale Ufficio) premettendo alcuni principi fondamentali che regolano l’istituto ordinamentale che ci occupa. Viene in rilievo in primo luogo l’attribuzione dei compiti concernenti l’articolazione e l’attuazione dei criteri di assegnazione degli affari: i primi, spettano al dirigente dell’Ufficio, i secondi spettano al presidente di sezione o al magistrato che dirige la sezione ai sensi dell’art. 47 quater R.D. n. 12/1941, fatti salvi il dovere di vigilanza ed il potere sostitutivo che comunque compete al dirigente dell’Ufficio (art. 163 disp. cit) . In secondo luogo, viene enunciato il principio di “precostituzione del giudice”, secondo cui gli affari devono essere assegnati alle sezioni, ai collegi ed ai giudici, monocratici o componenti del collegi, in base a criteri oggettivi e predeterminati nella proposta tabellare; detti criteri dovranno riguardare anche la ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni e tra i diversi magistrati, quando la stessa materia sia assegnata a più sezioni o a più giudici all’interno dell’unica sezione. Analoghi principi regolano i criteri di distribuzione degli affari e di determinazione del relatore per le singole controversie con riferimento alle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 164 disp. cit.). Del pari, criteri oggettivi e predeterminati valgono con riferimento alla designa del giudice estensore, da parte del presidente del collegio, nell’ambito dei suoi componenti. La regola è tuttavia temperata dalla necessità che il presidente tenga conto della specifica condizione soggettiva del magistrato, in ossequio ai principi che, nella recente circolare, valorizzano le esigenze di tutela del magistrato all’interno degli uffici giudiziari con specifico riguardo alle condizioni di benessere materiale e psicologico. In linea con tale impostazione, particolare attenzione viene espressamente riservata ai magistrati in astensione obbligatoria per maternità, rispetto ai quali è prescritto che il presidente non proceda all’assegnazione della redazione del provvedimento quando il termine di deposito venga a scadere nel periodo di astensione (art. 165 disp. cit.). La tutela è rafforzata dalla disposizione successiva che pone il divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo per maternità, paternità o parentale anche nel caso in cui si tratti di affari di immediata e urwww.magistraturaindipendente.it 105
Introduzione all'ordinamento giudiziario gente trattazione e fatta salva l’ipotesi della sostituzione del magistrato (art. 166 disp. cit.). Si tratta di disposizioni del tutto coerenti con i principi innovativi introdotti dal Titolo IV che, per la prima volta, riconduce nell’ambito della circolare sulle tabelle alcune norme dirette a garantire il benessere fisico psicologico e sociale dei magistrati. Come si legge nella relazione introduttiva alla nuova Circolare ….Per garantire lo sviluppo e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, le condizioni emotive dell’ambiente in cui si lavora e la sussistenza di un clima organizzativo positivo costituiscono elementi di fondamentale importanza, in grado di favorire il miglioramento degli ambienti di lavoro e di incidere positivamente sull’efficacia dell’azione giudiziaria, sul potenziamento della professionalità e sui livelli di produttività. È necessario quindi creare le specifiche condizioni che possano incidere sul miglioramento del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale, della cultura organizzativa. Compito specifico del dirigente dell’ufficio è, quindi, quello di attivarsi oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale (articolo 274). Oggettivi e predeterminati nelle tabelle di organizzazione dell’ufficio giudicante, saranno anche i criteri di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale, ai Presidenti di Sezione del Tribunale e delle Corti d’Appello ed al Presidente aggiunto della sezione GIP/GUP (art. 167 disp. cit.) Strettamente correlato al principio di precostituzione del giudice che viene in rilievo in materia di assegnazione degli affari da parte del dirigente, è quello che si riferisce alla obiettività ed automaticità dei criteri di sostituzione dei magistrati astenuti, ricusati o comunque impediti. Ulteriore garanzia è assicurata dalla disposizione secondo cui il provvedimento di sostituzione deve essere congruamente motivato con l’indicazione delle ragioni e modalità della scelta e ciò soprattutto nel caso in cui siano stati derogati i criteri automatici tabellari (art. 168 disp. cit.). Sono ammissibili, più in generale, deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione degli affari “in caso di comprovate esigenze di servizio” che devono esser adeguatamente e specificamente motivate e comunicate al magistrato che sarebbe stato competente in base ai criteri tabellari (art. 169 disp. cit.). Disposizioni particolari concernono l’assegnazione degli affari in singole materie: si tratta delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria, dell’assegnazione degli affari negli uffiwww.magistraturaindipendente.it 106
Introduzione all'ordinamento giudiziario ci GIP/GUP, negli Uffici minorili, nei Tribunali ed Uffici di sorveglianza. In tutti i casi, la distribuzione degli affari è presidiata da criteri obiettivi e predeterminati che si armonizzano con le peculiarità dell’organizzazione e del contenzioso relativo all’Ufficio Giudiziari che viene in rilievo. Quanto alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, è previsto il riferimento ai correttivi che siano volti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità, ad evitare la prevedibilità dell’assegnazione ovvero la possibilità di scelta del giudice ad opera della parte (art. 170 disp. cit.) Con riferimento agli affari degli uffici GIP/GUP, i criteri di ripartizione del lavoro devono assicurare un equilibrio tra esigenze di specializzazione e di rotazione negli affari ai fini dell’acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati. È indicato il criterio della concentrazione nello stesso giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimento relativi allo stesso procedimento (art. 171 disp. cit.). Quanto agli Uffici minorili, è espressamente privilegiata la diretta e contestuale esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile, sia nelle funzioni civili che penali. E’ espressamente prevista l’assegnazione ai giudici onorari delle materie che risultino congrue riguardo alle loro attitudini e preparazione (art. 172 disp. cit.). Nell’ambito dei Tribunali ed Uffici di sorveglianza, sono perseguiti criteri di assegnazione diversi a seconda che l’affare concerna i condannati detenuti o quelli liberi: nel primo caso, opera il riferimento all’istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare combinato con altri criteri automatici; nel secondo caso, i criteri di assegnazione privilegiano la continuità della trattazione da parte dello stesso magistrato (art. 173 disp. cit.). È espressamente prevista l’assegnazione degli affari ai componenti esperti nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi. Strettamente correlato alla materia dell’assegnazione degli affari, è il tema dei provvedimenti funzionali al riequilibrio dei carici di lavoro. L’art. 174 disp. cit. contiene una disposizione innovativa, disciplinando l’intervento del dirigente dell’Ufficio nel riequilibrio dei carichi di lavoro ed individuando alcune tra le “ragioni di servizio” che giustificano tali misure, quali l’esigenza di definire i procedimenti che abbiano superato i termini previsi dalla c.d. legge Pinto, nonché i procedimenti in tema www.magistraturaindipendente.it 107
Introduzione all'ordinamento giudiziario di riconoscimento della protezione internazionale. I provvedimenti di riequilibrio devono indicare le ragioni che giustificano la misura, illustrare i criteri oggettivi e predeterminati adottati e tendere a conservare l’attività processuale già svolta (art. 174 disp. cit.) . Il procedimento da seguire è quello concernente le variazioni tabellari ed il provvedimento di riequilibrio dei carichi di lavoro, trascorsi 12 mesi, deve essere seguito da una relazione descrittiva dell’esito di tale iniziativa e del contributo dei magistrati interessati (art. 175 e 176 disp. cit.). Misure organizzative peculiari concernenti anche la distribuzione degli affari, possono essere imposte dalla necessità di prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all’Ufficio. Detti interventi, che sono espressamente dichiarati immediatamente esecutivi nei limiti stabiliti dall’art. 40 (ovvero dal momento in cui il Consiglio giudiziario esprime parere favorevole, salva la deliberazione del C.S.M. per la relativa variazione tabellare), presuppongono una verifica semestrale da parte del dirigente dell’ufficio con la collaborazione dei presidenti di sezione, della tempestività nella trattazione degli affari assegnati ai magistrati e muovono dall’accertamento di situazioni di criticità che impongano l’adozione di misure organizzative peculiari. Queste dovranno essere adottate sentiti i presidenti di sezione ed i magistrati interessati e dovranno rendere esplicite le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano (art. 177 disp. cit.). Quanto al contenuto specifico di detti interventi, è previsto che essi attengano al riequilibrio dei ruoli, al numero, al dimensionamento e alla competenza per materia delle sezioni e che siano funzionali allo smaltimento dei procedimenti in cui sono maturati i ritardi, attraverso la programmazione di un piano di rientro sostenibile (art. 178 disp. cit.). Un’espressa previsione disciplina il caso di insufficienza del programma di smaltimento o di inefficacia dello stesso, disponendo che il dirigente adotti ulteriori misure organizzative, indicate a titolo esemplificativo nella stessa disposizione nel parziale o totale esonero temporaneo del magistrato dall’assegnazione di nuovi affari; nell’esonero temporaneo da specifiche attività giudiziarie; nella redistribuzione dei procedimenti o processi all’interno della sezione, con l’assegnazione di ruoli aggiuntivi ai singoli giudici, disponendo l’affiancamento di G.O.T., ovvero con l’eventuale formazione di ruoli autonomi da assegnare ai G.O.T. nei casi espressamente indicati. E’ significativamente previsto che tali misure organizzative non devono comportare una sperequazione permanente dei carichi di lavoro tra
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Introduzione all'ordinamento giudiziario tutti i magistrati dell’ufficio per cui, attuato il programma di rientro, devono prevedere adeguati meccanismi compensativi. In conclusione di questa breve disamina giova osservare che l’art. 7 bis dell’Ordinamento Giudiziario, prevede tra l’altro che … La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullita` dei provvedimenti adottati. Fino alla riforma introdotta con legge n. 111/2007(Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), le conseguenze sul piano processuale della violazione delle regole imposte dall'ordinamento giudiziario e dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura, in materia di predeterminazione del giudice destinato ad emettere i singoli provvedimenti, era stata affidata soltanto alla elaborazione giurisprudenziale. Per un verso, l'art. 158 c.p.c. afferma che i vizi relativi alla costituzione del giudice determinano una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, per altro la giurisprudenza della Suprema Corte aveva sempre precisato che non determina un siffatto vizio la formazione di un collegio con magistrati non risultanti dalle tabelle di composizione, trattandosi di mera irregolarità interna (Cfr. Cass. 18 gennaio 2000 n. 48). e che neppure costituisce motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna, anche se mancante di un formale provvedimento di sostituzione, in quanto la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge e, pertanto, non può che risolversi in mera irregolarità (Cfr. Cass. 22 maggio 2001 n. 6964). Anche Corte Costituzionale (Cfr. sentenza 23 dicembre 1998 n. 419) sindacando la legittimità dell’art. 33 comma 2 c.p.p. – che, in campo penale, stabilisce in modo specifico che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni e sulla assegnazione degli affari- aveva escluso la illegittimità della norma, assumendo che la disciplina ivi prevista in materia di capacità del giudice evita che vicende amministrative ed irregolarità formali possano incidere sulla validità dei processi. Significativamente, il Giudice delle Leggi aveva precisato che, per contro, la capacità del giudice deve essere identificata con l'idoneità a rendere il giudizio, mentre tutti i criteri che presidiano alla destinazione dei giudici e degli affari attengono all'esercizio della funzione e pertanto il principio di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione debbano essere configurati come elementi costitutivi della sua generale capacità, sebbene la violazione dei criteri di assegnazione degli
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Introduzione all'ordinamento giudiziario affari non rimanga per ciò priva di rilievo, dovendo essere prefigurati appropriati rimedi. Con l’introduzione dell’art. 7-bis, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, il legislatore, in coerenza con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha scelto di intervenire sulla materia, non sul versante della capacità del giudice- istituto sensibile in quanto coinvolgente il principio costituzionale del giudice naturale- ma sul versante dei criteri di distribuzione degli affari ai giudici all'interno dell'ufficio, ed ha stabilito che la sanzione per la violazione di quelle regole non è di carattere processuale, ma eventualmente disciplinare: la violazione dei criteri di assegnazione degli affari all'interno dell'ufficio non può mai incidere sulla capacità del giudice, così che la stessa incompetenza funzionale deve escludersi, qualora si assumano violate le regole che - nell'ambito di una data funzione - concorrono a identificare il giudice che concretamente è chiamato a svolgerla, anche mediante lo strumento della supplenza. Anche successivamente, la Suprema Corte ha peraltro ribadito tali principi, arricchendone la portata attraverso la specificazione delle conseguenza di violazioni delle norme tabellari volte ad eludere la garanzia costituzionale della precostituzione del giudice: secondo Cass. Pen. n. 34244/2010, infatti, …le norme dell'ordinamento giudiziario che regolano le tabelle degli uffici giudicanti e i criteri per l'assegnazione degli affari penali non attengono alla capacità del giudice e, quindi, la loro inosservanza non è causa di nullità, esclusa l'ipotesi in cui venga accertato che la violazione delle norme tabellari è stata posta in essere proprio per eludere la garanzia costituzionale della precostituzione del giudice naturale. Infine, significative indicazioni in ordine alla natura ed all’efficacia degli atti presidenziali di assegnazione degli affari, provengono da una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione V, 4 gennaio 2017 n. 10): il presidente di tribunale ….è il preposto con funzioni di direzione a un organo della giurisdizione e come tale nell'esercizio degli specifici poteri di legge emette vuoi atti monocratici di giurisdizione o inerenti alla giurisdizione vuoi - ad es., per quanto concerne il governo del personale - atti amministrativi in senso proprio……Quanto a tipologia dell'atto……. avente ad oggetto l’assegnazione della trattazione ad una sezione o a un giudice …, esso non incide sui contenuti del ius dicere perché non ne rappresenta un parametro né di rito né di merito: esso esaurisce gli effetti in una dimensione meramente organizzativa e gestoria, interna all'ufficio giudiziario e relativa alla ripartizione degli affari tra le articolazioni dell'unitario ufficio. Non si tratta quindi di un atto del processo, perché è un atto di amministrazione del processo. Ma è un atto comunque non amministrativo: non giurisdizionale in senso stretto (cioè processuale), ma comunque inerente alla giurisdizione. Non è infatti cura diretta di interessi pubblici, ma solo necessaria organizzazione della www.magistraturaindipendente.it 110
Introduzione all'ordinamento giudiziario trattazione e della dichiarazione a opera del giudice della volontà di legge nel caso controverso. L'organo da cui emana è un organo giudiziario e non vi è soggetto a controlli esterni o gerarchie ministeriali. I suoi effetti naturali si dispiegano sulla gestione del singolo processo. 9.2.1.1. Il ruolo del Presidente della Corte d’Appello e dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari giudicanti. Va subito evidenziato che la proposta tabellare è formulata dal Presidente della Corte d’appello sulla base delle c.d. segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari giudicanti, invero trasmesse mediante l’inserimento nel sistema informatico all’uopo predisposto dal C.S.M. (art. 12 della circolare citata). Presso la Corte di Cassazione la proposta è formulata dal Primo Presidente (art. 15 della circolare citata). La predisposizione delle menzionate segnalazioni non può prescindere dall’ampio coinvolgimento, attraverso riunioni, dei magistrati dell’ufficio (anche se in congedo per maternità o paternità o parentale), dal coinvolgimento del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (in funzione dell’individuazione degli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell’ufficio), del dirigente amministrativo (al quale va richiesta una relazione sulle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza), dalla consultazione dei Comitati di pari opportunità decentrati; solo eventuale è invece l’interpello ovvero il supporto della Commissione Flussi, organo di ausilio costituito presso il Consiglio Giudiziario deputato istituzionalmente alla redazione di pareri sulla congruità delle scelte tabellari rispetto alle pendenze ed ai flussi degli affari. La segnalazione è comunicata al Procuratore della Repubblica presso l’ufficio giudicante interessato (art. 13 della circolare). In funzione della predisposizione del progetto tabellare il dirigente dell’ufficio giudiziario può avvalersi della collaborazione di uno o più magistrati (art. 14 della circolare citata). La proposta di tabella, unitamente all'originaria segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato, con i contributi raccolti ai sensi dell’articolo 13, nonché con l’illustrazione delle ragioni per cui sono state accolte o rigettate le osservazioni formulate dai magistrati dell’ufficio o dai Consigli dell’ordine degli avvocati va inserita nel sistema informatico entro un determinato termine. Il sistema informatico provvede, automaticamente, alla pubblicazione sull’archivio digitale dell’ufficio; detta pubblicazione equivale al deposito presso la cancelleria dell’ufficio interessato; dalla pubblicazione www.magistraturaindipendente.it 111
Introduzione all'ordinamento giudiziario delle proposte tabellari – della quale viene data comunicazione - decorre il termine per la formulazione delle osservazioni; la legittimazione alla formulazione delle osservazioni è riconosciuta anche ai magistrati in tirocinio dopo la scelta della sede. Sono ammesse le controdeduzioni alle osservazioni. Il nuovo progetto tabellare può essere dichiarato immediatamente esecutivo dai dirigenti degli uffici giudiziari, qualora determini esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari; quando invece il nuovo progetto comporta modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo, con riguardo, in particolare, alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale, al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni, all’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, l’esecutività del progetto è condizionata all’unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario (sul ruolo del quale si dirà). L'ingiustificato omesso deposito della segnalazione tabellare entro il termine indicato è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi. Il Presidente della Corte trasmette la proposta tabellare per via telematica all’indirizzo PEC del Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare per eventuali osservazioni. 9.2.1.2. Il ruolo del Consiglio giudiziario e della Commissione Flussi Il Presidente della Corte trasmette al Consiglio giudiziario le proposte di tabelle degli uffici del distretto, unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate. Al Consiglio giudiziario compete un autonomo potere istruttorio anche al fine di valutare la correttezza dell’analisi dei flussi posta a base della proposta tabellare e dell’idoneità di quest’ultima al raggiungimento degli obiettivi da perseguire; assume rilievo a tal fine il ruolo della Commissione Flussi; il Consiglio esprime, entro termini ben definiti, un parere motivato sulle proposte tabellari e sulle eventuali controdeduzioni presentate previa consultazione – solo eventuale – della Commissione citata. In caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio giudiziario risultano le ragioni delle diverse conclusioni. Il Consiglio giudiziario, qualora accolga le osservazioni proposte ovvero ritenga di esprimere parere negativo, ne dà preventiva informazione, mediante il sistema informatico, il dirigente dell’ufficio interessato, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può modificare l’originaria proposta ovvero proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Conwww.magistraturaindipendente.it 112
Introduzione all'ordinamento giudiziario siglio giudiziario. Il parere conclusivo del Consiglio giudiziario, inserito e pubblicato nel sistema informatico, fa espresso riferimento ai pareri interlocutori intervenuti nell’iter di formazione della proposta. Il Presidente della Corte d’appello, valutati il parere del Consiglio giudiziario, contenente osservazioni o rilievi e le controdeduzioni del dirigente dell’ufficio, conferma ovvero modifica l’iniziale proposta tabellare, indicando le ragioni della decisione. La proposta di tabella formulata dal Presidente della Corte d’appello, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio giudiziario, è inserita nel sistema informatico immediatamente dopo l’esaurimento della procedura di cui agli articoli precedenti. 9.2.1.3. Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura La competente Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura procede all’esame della proposta di tabella entro novanta giorni dalla trasmissione per via telematica; la tabella dell’ufficio è formata e diviene efficace con l’adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del decreto ministeriale che la recepisce. Fino all’acquisizione dell’efficacia della nuova tabella, resta in vigore quella valida per il precedente triennio. Nel caso di mancata approvazione della tabella da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, il dirigente dell’ufficio predispone, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, un nuovo progetto tabellare conforme al contenuto della delibera. All’esito della procedura tabellare, a ciascun magistrato è comunicata per via telematica la tabella del proprio ufficio, così come approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il Presidente della Corte d’appello invia telematicamente la proposta tabellare all’indirizzo PEC del Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare . Il progetto tabellare approvato è pubblicato sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura nonché sul sito web dell’ufficio, ove esistente, onde consentirne l’accesso agli interessati. 9.2.1.4. Le variazioni tabellari Il progetto tabellare sì come approvato può essere oggetto di successive variazioni. Il Presidente della Corte di cassazione e il Presidente della Corte d’appello, nel corso del triennio di efficacia della tabella, possono formuwww.magistraturaindipendente.it 113
Introduzione all'ordinamento giudiziario lare, infatti, proposte di variazione tabellare, seguendo le fasi della procedura ordinaria sopra descritta ( articoli 12 e seguenti della circolare citata). Le proposte di modifica delle tabelle sono gestite in modalità digitale per il tramite del sistema informatico in modo analogo a quanto previsto per le tabelle ordinarie. 9.2.1.4.1. Le variazioni tabellari urgenti in materia di assegnazione dei magistrati a settori o sezioni I dirigenti dei singoli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni, indicando le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura concernente la relativa variazione tabellare. Anche avverso le variazioni tabellari urgenti – che si rammenti vanno comunicate ai singoli magistrati interessati ed al Presidente della Corte d’Appello - i magistrati interessati possono formulare osservazioni entro sette giorni. Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate e il parere del Consiglio giudiziario sono trasmessi in modalità telematica entro il termine di quindici giorni dall’adozione al Consiglio Superiore della Magistratura. Decorso tale termine, il Presidente della Corte d’appello provvede, comunque, alla trasmissione dei provvedimenti urgenti e delle eventuali osservazioni, con riserva di inviare immediatamente il parere del Consiglio giudiziario non ancora espresso. Il Consiglio Superiore, sentiti eventualmente i magistrati interessati, decide nel termine più sollecito possibile. 9.2.1.4.2. Le variazioni tabellari urgenti di modifica della tabella riguardo all’assegnazione degli affari I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. Tali provvedimenti, adottati in via di urgenza, sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare. www.magistraturaindipendente.it 114
Introduzione all'ordinamento giudiziario
9.2.1.5. La violazione delle disposizioni in materia tabellare; strumenti di tutela dei magistrati. Contro i provvedimenti adottati in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare, i magistrati interessati, entro dieci giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre, con modalità telematica, osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore, eventualmente sentiti i magistrati interessati e acquisito il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, decide nel termine più sollecito possibile, confermando o annullando il provvedimento. 9.2.1.6. Organizzazione degli uffici giudicanti di merito. Le sezioni. L’eventuale organizzazione dell’ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell’ufficio. Il criterio del riparto dei magistrati tra il settore civile ed il settore penale deve essere espressamente indicato nella relazione organizzativa, va motivato dal dirigente dell’ufficio giudiziario il quale non potrà prescindere da un esame della qualità e quantità degli affari giudiziari. La Sezione lavoro sarà oggetto di considerazione autonomo sotto il profilo organizzativo. Ogni sezione sarà composta da non meno di cinque giudici, fatta eccezione per la sezione Gip/Gup (art. 47 della citata circolare); sono possibili sezioni composte da cinque magistrati, compreso il presidente, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio in relazione alle effettive dimensioni dell'ufficio. Nella composizione della sezione sono indicati anche i Got assegnati alla sezione stessa nonché i componenti privati. La permanenza massima del magistrato all’interno della singola sezione è disciplinata dal regolamento del Csm del 13 marzo 2008 come successivamente modificato. Si osserva, in ragione della particolarità della fattispecie, che in ipotesi di magistrato titolare di ruolo specializzato all’interno dell’unica sezione (ufficio giudiziario di ridotte dimensioni) alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare, è possibile la permanenza del magistrato all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 9.2.1.6.1. La ripartizione del lavoro tra le sezioni; le specializzazione. Il criterio di ripartizione del lavoro tra le sezioni deve tener conto della particolarità delle situazioni dei singoli uffici; l’obiettivo: assicurare funzionalità ed efficienza del servizio giustizia reso dalle singole sezioni e nel complesso dall’ufficio giudiziario. In questa direzione la circolare impone ai dirigenti scelte organizzative sempre funzionali alla rigida ripartizione tra settore penale e civile ed, all’intero di ciascun settore e della singola sezione, all’affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate. Si afferma un nuovo modello organizzativo: la costituzione di sezioni specializzate – che accorpino materie in base ad aree omogenee - e, laddove il numero delle sezioni non consenta detto accorpamento, la costituzione, all’interno della singola sezione, di gruppi di lavoro cui devolvere contenzioso omogeneo per oggetto; laddove ancora il Tribunale sia costituito ovvero organizzato in unica sezione il dirigente potrà istituire singoli ruoli specializzati; ciò in ragione della maturata consapevolezza che anche la tendenziale specializzazione possa garantire professionalità maggiormente qualificate e, quindi, una risposta più celere ed efficace alla risposta alla domanda di giustizia. 9.2.1.6.2. Le singole specializzazioni. Lavoro. Presso i tribunali che hanno un organico di giudici del lavoro non inferiore a cinque magistrati può essere istituita una autonoma sezione civile per la trattazione in via esclusiva della materia lavoro. Presso i tribunali che hanno un organico di giudici del lavoro inferiore a cinque magistrati, i magistrati titolari delle relative funzioni sono destinati a una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili; va, però, garantita la gestione separata dei ruoli di lavoro. Famiglia e protezione internazionale. In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all’ufficio e il numero degli affari giudiziari lo consente, è istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia Va garantita l’ulteriore specializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare. Quanto alla materia della protezione internazionale e del contrasto dell’immigrazione illegale in materia di organizzazione dell’ufficio giudiziario dovrà tenersi conto dell’entrata in vigore dal 19 aprile 2017 della Legge n. 46 del 13 aprile 2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 13/2017, contenente disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti nella succitata materia; infatti, tra le principali novità www.magistraturaindipendente.it 116
Introduzione all'ordinamento giudiziario dell’intervento normativo si segnala l’istituzione di Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, invero chiamate a dirimere controversie di cui all’art. 3 del D.L. citato. Impresa Per le materie previste dall’articolo 3 decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, operano le sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e presso i Tribunali e le Corti d'appello, aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città sopra indicate, di Ancona, L’Aquila, Cagliari, Campobasso, Perugia, Potenza, Catanzaro e Trento. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d'appello di Torino. Dette sezioni dovranno essere composte da almeno sei magistrati, compreso il Presidente di Sezione; è comunque possibile che ai magistrati destinati a dette sezioni siano assegnati anche affari diversi ovvero attribuite competenze ulteriori, ciò laddove detta commistione non cagioni ritardi nella definizione dei giudizi in materia di impresa. Sezione Gip/Gup La sezione Gip/Gup è istituita in tutti i tribunali organizzati in più di due sezioni. La direzione di essa è attribuita ad un Presidente di sezione indicato in via tabellare se viene destinato ad essa un organico di almeno cinque giudici, compreso il Presidente, oppure da un magistrato all’uopo designato (art. 68 della citata circolare) La composizione: ad essa va destinato un numero di magistrati non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e a un decimo rispetto all’organico dell'intero tribunale. Tale percentuale è maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all’organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 51, 3 bis c.p.p. La circolare impone al dirigente dell’ufficio giudiziario di motivare le ragioni per le quali non ritiene sussistenti le condizioni per il rigoroso rispetto di tali proporzioni, anche in relazione all'effettiva copertura degli organici www.magistraturaindipendente.it 117
Introduzione all'ordinamento giudiziario delle procure della Repubblica e degli stessi tribunali; deve anche tener conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all’esito dell’udienza preliminare. A dette sezioni possono essere destinati i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento, ovvero funzioni di giudice delle misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di giudice addetto allo svolgimento dei procedimenti celebrati con rito direttissimo e di giudice del riesame; resta sempre salva la possibilità di derogare solo per imprescindibili e straordinarie esigenze di servizio. Va fatta menzione del divieto – anche questo derogabile solo in caso di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti – di assegnare ai magistrati alla sezione Gip/Gup anche funzioni di giudice del dibattimento. Salvo quando le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici impongano di prevenire troppo ricorrenti situazioni di incompatibilità, all’interno della Sezione Gip/Gup non è possibile costituire ruoli separati per le funzioni di G.i.p. e di G.u.p. Il divieto non opera per i tribunali per i minorenni. Tribunale del Riesame Le proposte tabellari dei Tribunali capoluogo del distretto di Corte d’appello indicano la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali (artt. 309, 310, 322 bis e 324 c.p.p.). Le proposte tabellari debbono prevedere l’istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione Gip/Gup, alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di appello; laddove la dimensione dell’ufficio ovvero la concreta situazione dell’organico non consentano l’istituzione di una sezione autonoma, è possibile attribuire le competenze a più sezioni ovvero a più collegi con eventuale esonero dei magistrati coinvolti dal lavoro ordinario Alle eventuali carenze di organico cui non possa sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati distrettuali, è possibile far fronte con provvedimenti di applicazione endodistrettuale che sono adottati nell’osservanza della circolare consiliare dettata in materia nonché dei criteri indicati all’art. 74 della circolare in esame. Collegio di cui all’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 Nella proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d’appello è indicata la composizione del collegio previwww.magistraturaindipendente.it 118
Introduzione all'ordinamento giudiziario sto dall’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d’atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto. Al sorteggio per la costituzione del collegio previsto dall’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, partecipano tutti i magistrati in servizio nel distretto, compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza, che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica. Il sorteggio è unico sia per i titolari sia per i supplenti. È prevista la possibilità per il dirigente di riconoscere ai componenti del detto collegio una riduzione del carico ordinario di lavoro. 9.2.1.6.3. I giorni d’udienza Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato. Con precipuo riferimento al settore civile devono essere indicati, per ciascun magistrato, i giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali, distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio, ciò facendo applicazione degli articoli 113, 114 disp. att. c.p.c. e 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 nonché degli articoli 102 e 104 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641. Il magistrato è tenuto a celebrare le udienze individuate nel progetto tabellare, salve motivate e specifiche esigenze da comunicare tempestivamente al capo dell’ufficio Con riferimento, invece, al settore penale le tabelle indicheranno i giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico e quelle tenute dal collegio, nonché, sentito il Procuratore della Repubblica, il dirigente dell’Ufficio G.i.p., il dirigente di cancellerie ed il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, i criteri da seguire per garantire la continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell’udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato. I criteri dovranno essere fissati dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica, il dirigente dell’ufficio GIP, il dirigente della cancelleria e il Presidente dell’ordine degli avvocati. Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al Gip e al Gup, dovrà essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originawww.magistraturaindipendente.it 119
Introduzione all'ordinamento giudiziario riamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado e, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata. Attraverso un opportuno raccordo fra uffici di procura e uffici giudicanti potranno cioè concentrarsi nelle singole udienze procedimenti istruiti in fase di indagini dagli stessi sostituti il che assicurerà un risparmio di energie (evitando lo studio da parte di più sostituti dello stesso procedimento) ed una più completa conoscenza del procedimento da parte della pubblica accusa (che sarà sostenuta dal sostituto procuratore che ha curato fin dall’inizio le indagini). Dovranno in linea di massima essere concentrate in udienze distinte i procedimenti previsti dall’articolo 550 c.p.p., anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della procura (potendo essere delegati per tali procedimenti i vice procuratori onorari), riservando ad udienze provenienti da udienza preliminare la presenza del magistrato togato. Grava sui dirigenti il dovere di vigilare sul rispetto dell'orario d’udienza, sulla predisposizione, nel settore civile di un calendario del processo, e nel settore penale, di un piano di smaltimento degli affari. 9.2.1.6.4. Udienze ed esigenze formative Di particolare la importanza la previsione che impone ai dirigenti, previo concerto con i formatori decentrati ovvero i componenti dell’articolazione territoriale della S.S.M., di prevedere nelle proposte tabellari almeno sei giorni liberi da udienza per ogni anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata. 9.2.1.6.5. La composizione dei collegi In ogni proposta tabellare i criteri di composizione dei collegi devono essere predeterminati. Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità. Qualora i presidenti di Corte, ovvero di tribunale, oppure i presidenti di sezione di tribunale dirigano più sezioni, sono predeterminati i collegi e le udienze che i presidenti intendono presiedere. Se il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non organizzato in sezioni, ovvero assegnati ad una sezione penale, è superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze indica anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza, garantendone la precostituzione e la periodica stabilità, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata. www.magistraturaindipendente.it 120
Introduzione all'ordinamento giudiziario Il principio di precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati degli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie e le proposte tabellari devono prevedere le eventuali sostituzioni dei componenti privati sulla base di criteri generali e obiettivi. 9.2.2. La tutela della genitorialità nella Circolare sulla formazione delle tabelle 2017/2019. La nuova circolare, in modo molto innovativo, al Titolo IV, Del benessere organizzativo, della tutela della genitorialità e della salute, introduce per la prima volta nell’ambito della circolare sulle tabelle alcune norme di principio dirette a garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati (Capo I, Disposizioni preliminari, e Capo II, Benessere organizzativo, articoli 271-276). La nuova Circolare prende le mosse dalla considerazione che per garantire lo sviluppo e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, le condizioni emotive dell’ambiente in cui si lavora e la sussistenza di un clima organizzativo positivo costituiscono elementi di fondamentale importanza, in grado di favorire il miglioramento degli ambienti di lavoro e di incidere positivamente sull’efficacia dell’azione giudiziaria, sul potenziamento della professionalità e sui livelli di produttività. A tal fine la Circolare evidenzia la necessità che i dirigenti creino le specifiche condizioni che possano incidere sul miglioramento del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale, della cultura organizzativa. In tale contesto sono state sistematizzate le disposizioni a tutela del nucleo familiare (Capo III, Tutela della genitorialità e della malattia, articoli 277-283), prescrivendosi che le misure organizzative devono tener conto dello stato di gravidanza, maternità, paternità – con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età – e malattia dei magistrati. Invero, la precedente normativa secondaria si limitava a prevedere che le scelte organizzative avrebbero dovuto tener conto anche delle esigenze di tutela della maternità, adottando la proposta di tabella previa consultazione con ogni mezzo idoneo dei magistrati in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale. La circolare precedente per i magistrati in stato di gravidanza, maternità per la cura di figli minori fino all’età di 3 anni, o magistrati in malattia, prevedeva solo le misure organizzative racchiuse nell’art 45 : – Nella organizzazione degli uffici si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonchè dei magistrati che provvedano alla www.magistraturaindipendente.it 121
Introduzione all'ordinamento giudiziario cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l’adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell’ufficio deve preventivamente sentire i magistrati interessati. I dirigenti degli uffici devono adottare misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell’ufficio in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato. Era poi previsto che le diverse modalità organizzative del lavoro non potessero comportare una riduzione del carico di lavoro in quanto eventuali esoneri sarebbero stati compensati da attività più compatibili con la condizione del magistrato. Tali modalità organizzative sarebbero poi dovute essere specificate in relazione al caso concreto. La normativa è stata profondamente innovata dalla nuova circolare sulla formazione delle tabelle, che ha introdotto disposizioni di assoluta novità e modernità in tema di tutela della genitorialità e dei doveri di assistenza che gravano sui magistrati. La norma di cui all’art. 113, in funzione di un’effettiva tutela della “genitorialità” e in armonia con il complesso di disposizioni contenute nel successivo Titolo IV, Capo III, in tema di “benessere organizzativo” (artt. 277 – 283: cfr. infra sub 12), vieta espressamente che, con provvedimento del Capo dell’Ufficio, possa essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari o la modifica della sede di svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti di magistrati in maternità o che comunque provvedano, anche in via meramente prevalente, ma non esclusiva, alla cura di figli minori di età non superiore a sei anni, prevedendo una sola eccezione a tale regola per il caso in cui il magistrato interessato da un provvedimento di tal genere vi presti consenso. Nella stessa ottica si pongono poi le plurime disposizioni di cui al successivo art. 117. Nello specifico, sono strettamente funzionali alla tutela della “genitorialità” la previsione che obbliga i Capi degli Uffici ad adottare misure organizzative valevoli a rendere compatibile con le esigenze familiari e con i doveri di assistenza il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza, in maternità o, comunque, genitori di prole di età inferiore a sei anni e quella che obbliga i Dirigenti a esonerare questi ultimi, salva espressa manifestazione di disponibilità in tal senso, da ogni attività diversa da quella stricto sensu giudiziaria. Si evidenziano, a riguardo, alcune regole organizzative introdotte dalla Circolare sulla formazione delle tabelle 2017/2019: 1)Divieto di mutamento delle funzioni tabellari
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Introduzione all'ordinamento giudiziario L’art. 113 prevede che “Nel caso di magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari, nè della sede di esercizio delle funzioni”. 2)Tutela della genitorialità di prole fino a 6 anni d’età e della malattia nell’organizzazione degli uffici L’art 117 prevede che debba essere assicurata la tutela delle esigenze connesse alla gravidanza e alla genitorialità, dovendosi tenere conto delle necessità di coloro che provvedono, anche non in via esclusiva o prevalente, alla cura di figli minori fino a sei anni di età degli stessi, e dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 secondo le disposizioni contenute nel Titolo IV della Circolare. I dirigenti degli uffici devono adottare misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell’ufficio in stato di gravidanza o in congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato. Inoltre, salva la disponibilità manifestata dal magistrato, i dirigenti degli uffici e delle Procure generali esentano i magistrati con prole di età inferiore a sei anni magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da ogni attività ovvero incombenza ulteriore rispetto all’ordinaria attività giudiziaria. (Eccezione: Il comma 5 dell’art 117 prevede che i dirigenti degli uffici possano derogare alle previsioni di cui sopra con provvedimento motivato che dia conto di “esigenze non altrimenti garantite e rilevi motivatamente l’insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità”. In questo caso resta comunque salva la piena applicabilità dei predetti commi a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni) 3)Tutela per i magistrati che assistono i prossimi congiunti affetti da gravi patologie. Il comma 6 dell’art 117 prevede che nell’organizzazione degli uffici si tenga “conto, altresì, delle esigenze del magistrato connesse alla assistenza dei prossimi congiunti affetti da gravi patologie, quando non vi siano altri familiari che possano provvedervi”. 4)Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale. La Circolare prevede che non possano essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, al magistrato nel periodo di congedo www.magistraturaindipendente.it 123
Introduzione all'ordinamento giudiziario di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, salvo che si provveda alla sua sostituzione. 5)Sospensione dei termini di permanenza massima nell’ufficio di appartenenza. Il periodo di astensione obbligatoria per congedo parentale e quello per congedo di paternità o parentale di durata superiore a tre mesi determinano la sospensione dei termini di permanenza massima nell'ufficio di appartenenza. 6) Assegnazione temporanea ad altra sezione o ad altro settore Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consente una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza. Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio, almeno quindici giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va seguita la procedura prevista dall’articolo 39. 9.3. L’organizzazione degli Uffici di Procura. Riguardo all’organizzazione degli Uffici di Procura, l’assetto definito dal d.lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero), attraverso l’abrogazione dell’art. 7 ter del R.D. n. 12/1941, ha determinato un sostanziale ridimensionamento del ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura nel procedimento di definizione dei relativi assetti organizzativi, salvi gli spazi di intervento recuperati grazie alle risoluzioni del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009. In tale assetto normativo, il potere di organizzazione rappresenta una prerogativa del Procuratore della Repubblica ed i documenti attraverso i quali tale potere si esplica, ivi compresi quelli che regolano l’assegnazione dei procedimenti, devono essere comunicati al Consiglio superiore della magistratura (art. 1, comma 7). Sul punto si ritiene che competa al Consiglio Superiore della Magistratura (così come, per estensione, ai Consigli giudiziari) una mera “presa d’atto”, pur con la possibilità di formulare eventuali osservazioni, comunque non vincolanti per i dirigenti, ma delle quali si potrà tenere conto in sede di conferma dell’incarico e di valutazione di professionalità. In tale contesto, il Consiglio verifica che il programma organizzativo sia rispondente alle norme dell’ordinamento giudiziario nonché alle indicaziowww.magistraturaindipendente.it 124
Introduzione all'ordinamento giudiziario ni consiliari relative alla loro applicazione; in caso negativo, formula i suoi rilievi e li trasmette sia al Procuratore, per opportuna conoscenza anche ai fini dei possibili interventi di sua competenza, sia al Procuratore generale della Corte di cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte d’appello, cui competono i poteri di vigilanza ex art. 6 del citato d.lgs. n. 106/2006. Ne consegue che ogni documento organizzativo delle Procure (comprese le eventuali modifiche apportate), essendo svincolato dal regime tabellare e dalle sue regole in punto di efficacia, è provvisto di esecutività immediata. Riguardano invece anche gli Uffici requirenti le tabelle infradistrettuali, le quali identificano gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini della supplenza e dell’assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento. La normazione primaria, sancita dal predetto d.lgs n. 106/2006, è incentrata sulla figura del Procuratore della Repubblica e stabilisce, in sintesi, che quest’ultimo: - è titolare esclusivo dell’azione penale e ne assicura l’esercizio corretto, puntuale ed uniforme da parte dell’ufficio al quale è preposto; - può designare tra i Procuratori Aggiunti (a prescindere dalla loro anzianità) il Vicario, il quale esercita le funzioni direttive in caso di assenza o impedimento del titolare ovvero se l’incarico resti vacante, determinando eventualmente, con la designazione, i criteri ai quali il Vicario si debba attenere; - può delegare ad uno o più Procuratori Aggiunti ovvero anche ad uno o più Sostituti la cura di specifici settori di affari (individuati in ragione dell’omogeneità della materia ovvero della necessità di un indirizzo uniforme) ed il coordinamento dei magistrati che se ne occupano (c.d. gruppi di lavoro), determinando eventualmente i criteri ai quali i coordinatori debbano attenersi; - costituisce, ai sensi dell’art. 70 bis R.D. n. 12/1941 e nell’ambito del suo ufficio (se ubicato in sede di capoluogo di distretto e per la trattazione dei procedimenti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p.), una direzione distrettuale antimafia, designando i magistrati che ne debbano fare parte per una durata non inferiore a due anni, tenendo conto a tal fine delle attitudini specifiche e delle esperienze professionali dei predetti e sentito il Procuratore Nazionale Antimafia, mantenendone l’attività di direzione o delegando a tal fine un altro magistrato dell’ufficio; - determina le tipologie di reati per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono automatici; www.magistraturaindipendente.it 125
Introduzione all'ordinamento giudiziario - trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura il documento con il quale adotta o modifica i criteri organizzativi dell’ufficio (c.d. documento organizzativo e successive varianti); - esercita l’azione penale personalmente o mediante assegnazione ad uno più magistrati dell’ufficio, che può riguardare sia la trattazione di uno o più procedimenti sia il compimento di singoli atti e con la quale possono essere stabiliti i criteri ai quali l’assegnatario deve attenersi; - può revocare l’assegnazione, con provvedimento motivato, laddove l’assegnatario non si attenga ai principi o criteri definiti in via generale o con l’assegnazione ovvero entri in contrasto con il Procuratore in ordine alle modalità di esercizio dell’attività (entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca il magistrato destinatario del provvedimento può presentare osservazioni scritte al Procuratore); - esprime per iscritto il suo assenso per i provvedimenti di fermo di indiziato di delitto e per le richieste di misure cautelari personali o reali adottati dai magistrati dell’ufficio, salvo che nei casi di richieste formulate in sede di convalida di fermi, arresti o sequestri effettuati dalla polizia giudiziaria (al riguardo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, previsto dall’art. 3 comma 2 del d.lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, non si configura come condizione di ammissibilità della richiesta di misure cautelari personali presentata dal magistrato dell’ufficio del pubblico ministero assegnatario del procedimento, né di validità della conseguente ordinanza cautelare del giudice”, SSUU n. 8388/2009); - può delegare l’espressione del predetto assenso ad uno o più Procuratori Aggiunti o Sostituti Procuratori ovvero disporre che l’assenso non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede; - può determinare i criteri generali ai quali i magistrati dell’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria e nell’utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie ovvero nell’impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti; - mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, curando che ogni informazione inerente alle attività della Procura sia fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento; - ha l’obbligo di segnalare al Consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le eventuali violazioni al divieto, stabilito per gli altri magistrati della Procura, di rila-
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Introduzione all'ordinamento giudiziario sciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio; In tale contesto ed a fronte di poteri così penetranti da parte del capo dell’ufficio, l’autonomia dei magistrati addetti alle Procure della Repubblica resta comunque garantita: - nell’ambito della normazione primaria, dagli artt. 70 comma 4° del R.D. n. 12/1941 e 53 c.p.p., secondo i quali il magistrato del pubblico ministero, nel corso delle udienze penali, svolge le sue funzioni in piena autonomia e può essere sostituito solo in caso di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio o se avrebbe dovuto astenersi (in casi specificamente previsti), con provvedimento che il capo dell’ufficio deve trasmettere al Consiglio Superiore della Magistratura; - nel quadro della normazione consiliare, dalle indicazioni contenute nella risoluzione in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 luglio 2009 e nella successiva delibera adottata nella seduta del 21 settembre 2011. Secondo la prima delle due delibere, in particolare, il Procuratore della Repubblica: - cura l’analisi dei flussi e delle pendenze, eventualmente avvalendosi dell’apporto delle Commissioni Flussi; - può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, nel rispetto del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale e sentito il Presidente del Tribunale per i profili organizzativi attinenti alla fase processuale; - deve assicurare la più equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati dell’ufficio e curare la costituzione di gruppi di lavoro (indicativamente nelle materie del diritto penale dell’economia, dei reati commessi contro soggetti deboli, dei reati in materia ambientale e di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro), compatibilmente con le dimensioni del singolo ufficio ed assicurando il rispetto del “Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio” deliberato il 13 marzo 2008 (che prevede in sostanza un limite di permanenza decennale); - affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore aggiunto, che può essere designato anche per più gruppi di lavoro, allo scopo di assicurare lo scambio di esperienze e favorire l’omogeneità degli indirizzi; - provvede, con l’ausilio dei Procuratori aggiunti, all’efficace coordinamento dei gruppi di lavoro nonché all’eventuale elaborazione di protocolli d’indagine;
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Introduzione all'ordinamento giudiziario - garantisce lo svolgimento di riunioni periodiche tra tutti i magistrati dell’ufficio ovvero tra quelli appartenenti ai singoli gruppi di lavoro, al fine di assicurare lo scambio di informazioni nonché di verificare l’andamento del servizio; - disciplina l’attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti fissati dall’ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari; - procede all’assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro secondo procedure trasparenti, valorizzando le specifiche attitudini dei sostituti e perseguendo l’obiettivo di garantire una formazione professionale completa degli stessi, resa possibile anche dalla rotazione periodica, in modo da assicurare l’acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell’ufficio, modulando i tempi della rotazione sulla base delle esigenze di funzionalità dell’ufficio; - cura la programmazione della gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio coerentemente con l’analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, con la dirigenza amministrativa; - promuove la diffusione delle innovazioni informatiche; - può organizzare l’ufficio secondo le modalità ritenute più opportune, conformemente alle prescrizioni di legge e motivando in maniera chiara e completa le sue scelte anche in relazione alla migliore utilizzazione del personale amministrativo, al fine del conseguimento degli indicati risultati ed in vista dello scrutinio finale che il Consiglio Superiore della Magistratura è chiamato ad effettuare sul suo operato, segnatamente in sede di valutazione di professionalità e di conferma nell’incarico direttivo; - stabilisce i criteri per l’assegnazione degli affari ai magistrati, ivi compresi i Procuratori aggiunti (indicando le tipologie di reati per i quali sono previsti meccanismi di assegnazione di natura automatica) ed adotta indicazioni generali relative all’esercizio delle prerogative proprie del Procuratore in materia di misure cautelari, favorendo a tal fine, in aderenza all’art. 107 Cost., in via preventiva il coinvolgimento e la partecipazione dei sostituti nell’ottica della trasparenza e dell’efficienza dell’attività dell’ufficio; - trasmette senza ritardo (ovvero allorquando eventuali esigenze di segretezza delle indagini siano venute meno) al Consiglio Superiore della Magistratura le osservazioni formulate dal magistrato destinatario di un provvedimento di revoca dell’assegnazione, unitamente all’atto di revoca ed alle sue eventuali controdeduzioni, allo scopo di consentire al Consiglio la verifica della congruità della motivazione;
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Introduzione all'ordinamento giudiziario - provvede alla sostituzione del magistrato che, in caso di dissenso in ordine alle modalità di trattazione del procedimento (c.d. contrasto sul quomodo) o di esercizio dell’azione penale (c.d. contrasto sull’an) e qualora non sia stata già disposta la revoca dell’assegnazione, abbia presentato richiesta motivata di esonero dalla trattazione dell’affare sul quale si è registrato il contrasto; - tiene conto nell’organizzazione dell’ufficio della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi, sentendo preventivamente i magistrati interessati al fine di assicurare l’adeguata valutazione di tali esigenze; - adotta misure organizzative tali da rendere compatibile con le esigenze personali e familiari e con i doveri di assistenza il lavoro dei magistrati dell’ufficio in stato di gravidanza o in maternità o genitori prole di età inferiore ai tre anni di età o con situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge n. 104/1992 nonché di quelli che per documentate ragioni di salute siano impediti a svolgere alcune attività (in ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non possono comportare una riduzione dello stesso, in quanto eventuali esoneri devono essere compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato, mentre le specifiche modalità attuative vanno individuate in relazione al caso concreto, ad esempio con l’esenzione dai turni esterni, dai turni per gli affari urgenti ovvero per le udienze di convalida e per le udienze dibattimentali ovvero con l’organizzazione delle udienze in orari compatibili con la condizione del magistrato). Nella seconda delibera si è poi ulteriormente precisato che: - per quanto il Procuratore della Repubblica sia titolare esclusivo dell’azione penale, il suo ruolo ordinamentale deve essere correttamente inquadrato in una prospettiva costituzionalmente orientata, avuto riguardo, ad un tempo, delle garanzia di autonomia ed indipendenza che l’art. 101 comma 2 Cost. assicura a tutti gli appartenenti all’ordine giudiziario e dei canoni di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost.; - il Procuratore della Repubblica, a cui è devoluta la decisione sia sull’an sia sul quomodo dell’esercizio dell’azione penale, può non essere (ed anzi di regola non è) titolare di tutti i procedimenti, nella misura in cui alcuni (ovvero di fatto la maggior parte) di essi vengono assegnati ad altri magistrati dell’ufficio (Aggiunti o Sostituti), ma mantiene comunque la competenza ad intervenire nelle determinazioni sull’esercizio dell’azione
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Introduzione all'ordinamento giudiziario penale, anche quando non abbia limitato l’assegnazione solo ad alcuni atti dei singoli procedimenti; - a tal fine, l’imposizione (non espressamente resa necessaria dalla legge ma solitamente stabilita nel documento organizzativo) di un “visto” preventivo sugli atti di esercizio dell’azione penale (nella prassi richiesto solo per alcune tipologie di reati o procedimenti) può risultare funzionale ad un più efficiente esercizio dei suoi poteri; - in quanto titolari dei procedimenti loro assegnati, gli altri magistrati dell’ufficio esercitano in piena autonomia le scelte investigative ed hanno competenza diretta ad adottare qualsiasi atto del procedimento, quando tali determinazioni non risultino in contrasto con specifiche direttive impartite dal Procuratore della Repubblica (fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in materia di visti sui fermi e sulle richieste di misure cautelari); - l’assegnazione dei procedimenti agli altri magistrati dell’ufficio (che non va intesa come mera delega) trasferisce loro anche il potere di azione, salvo che il Procuratore della Repubblica, preventivamente informato (solitamente per il tramite del meccanismo del visto previsto dal documento organizzativo o della richiesta di conferimento formulata all’atto dell’assegnazione), non revochi l’assegnazione, quando ritenga che l’azione penale non vada esercitata o debba essere esercitata con altre modalità; - in caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica non può imporre al Sostituto (o all’Aggiunto) una scelta non condivisa, ma può solo revocare l’assegnazione del procedimento, restando così salvaguardati, a un tempo, sia il potere direttivo del capo dell’ufficio sia l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati addetti al medesimo; - la revoca è possibile in caso di contrasto sia sulle determinazioni interlocutorie sia sulle determinazioni conclusive in ordine all’esercizio dell’azione penale (ivi compresa la mera qualificazione giuridica dei fatti) e può essere altresì circoscritta entro i limiti dell’effettivo contrasto, laddove questo riguardi solo alcuni dei fatti o alcuni degli indagati, quando non ne derivi un pregiudizio per l’intero procedimento; - la revoca non può essere fine a sé stessa, ma deve preludere a tre soli possibili esiti: a) il compimento di ulteriori indagini ritenute non necessarie dall’assegnatario dissenziente; b) l’esercizio dell’azione penale con modalità diverse (ad esempio mediante il ricorso ad un rito speciale) da quelle proposte dall’assegnatario dissenziente;
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Introduzione all'ordinamento giudiziario c) la richiesta di archiviazione in luogo dell’esercizio dell’azione penale o viceversa. 9.3.1. Prospettive di riforma. Attraverso le risoluzioni e le delibere adottate in questi anni nell’ambito singole vicende di contrasto tra procuratore e sostituti, il Consiglio Superiore della Magistratura ha promosso un’attività di indirizzo, ispirata ad una interpretazione costituzionalmente orientata della legge vigente, tesa a valorizzare il profilo della “direzione” dell’ufficio piuttosto che quello “gerarchico” e tratteggiando la figura del procuratore quale responsabile dell’efficiente gestione dell’ufficio e dei cui risultati è chiamato a rispondere in sede di conferma quadriennale. È auspicabile, però, un ulteriore intervento del Consiglio che, fermo restando – a normativa primaria vigente – la titolarità del potere organizzativo in capo al procuratore, valorizzi ancor di più l’aspetto funzionale di tale potere a realizzare gli obiettivi già tracciati con la risoluzione del 2009, nel solco, anche, dei principi europei che temperano la gerarchizzazione degli uffici di procura esigendo che : la distribuzione delle cause e l’assegnazione dei fascicoli corrispondano a “condizioni d’imparzialità e siano guidate dal solo fine di una corretta applicazione dell’ordinamento penale” e avvengano per iscritto sulla base di linee direttrici generali, salva la possibilità del sostituto di essere esonerato dalla assegnazione. L’estromissione dal sistema tabellare del progetto organizzativo dovrebbe essere temperata attraverso la preventiva valutazione della correttezza dell’analisi dei flussi di lavoro e delle sopravvenienze necessarie sia per redigere il progetto organizzativo che per valutare i risultati conseguiti dalla gestione organizzativa in sede di conferma quadriennale, affinchè l’assegnazione degli affari, la creazione dei gruppi specializzati e la distribuzione dei sostituti al loro interno, avvengano anche tenendo conto dell’attualità delle risorse esistenti, dei flussi di lavoro sopravvenienti, in relazione alle specificità territoriali, alla tipologia di criminalità esistente, e si traducano in criteri organizzativi orientati all’efficienza dell’ufficio ed alla perequazione dei carichi di lavoro. I criteri e le linee generali da seguire nell’esercizio dell’azione penale, cristallizzate in un progetto organizzativo così elaborato, acquisirebbero maggiore forza vincolante anche per il procuratore che, previa consultazione e confronto con i sostituti, le ha elaborate e le dovrà applicare in sede di assegnazione dei singoli procedimenti. Sarebbe auspicabile, infine, che si introducessero delle linee guida che garantissero maggiore uniformità ed omogeneità con riferimento alla prassi esistente del cd “visto”, attualmente rimesso alla discrezionalità di www.magistraturaindipendente.it 131
Introduzione all'ordinamento giudiziario ciascun procuratore con disparità di funzionalità a seconda dei singoli uffici di procura. Attualmente, è allo studio del CSM una circolare sulle Procure volta ad introdurre un controllo più incisivo da parte del Consiglio Superiore sul progetto organizzativo del Procuratore, che non si limiti, quindi ad una mera presa d’atto. Il progetto organizzativo verrebbe ad essere fondato sull’analisi dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze nonché della realtà criminale del territorio di competenza, e sarà redatto con la partecipazione dei magistrati dell’ufficio; dovrà indicare i criteri di natura automatica o comunque predeterminata di assegnazione degli affari ai singoli magistrati coordinatori, conterrà i criteri generali da seguire per l’impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti, la previsione di visti informativi e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto di riferire. Qualora la competente commissione del CSM dovesse ritenere “non conforme” il progetto organizzativo alle disposizioni normative primarie e secondarie vigenti in materia, formulerà osservazioni e restituirà gli atti al Procuratore della Repubblica il quale dovrà compiere una nuova valutazione alla luce dei rilievi formulati dal CSM e ove il decreto fosse ancora valutato “non conforme” ciò sarà sancito dal CSM con i rilievi del caso, con inserimento nel fascicolo personale del Procuratore della Repubblica anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma. 9.4. Le tabelle infradistrettuali degli Uffici requirenti e giudicanti. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici (art. 7 bis, co. a 3- bis a 3- sexies). Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. L’individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri: a) l’organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l’accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
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Introduzione all'ordinamento giudiziario c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati; d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l’erario. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. Per la formazione ed approvazione delle tabelle infradistrettuali si osservano le procedure previste dal co. 2 dell’art. 7 bis, per le tabelle degli uffici giudicanti. 9.5. Le prime funzioni dei magistrati ordinari al termine del tirocinio. Il d.l. 31 agosto 2016, n. 168, Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, convertito in l. 25 ottobre 2016, n. 197, ha abrogato il comma 2 dell’art. 13 d.lgs. n. 160/2006, eliminando le residue limitazioni alle funzioni esercitabili dai magistrati ordinari al termine del tirocinio. In precedenza, l’art. 1 l. 31 ottobre 2011 n.187 aveva derogato al divieto originario di esercizio di funzioni requirenti e monocratiche penali, circoscrivendo il divieto, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, alle funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all’art. 550 c.p.p., alle funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare. Permane tuttora il solo limite, previsto per ogni magistrato, di cui all’articolo 7 bis, comma 2-bis, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 per cui possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento. Il Consiglio, con delibera del 9 dicembre 2010, ha precisato che ai fini del requisito dell’esercizio per due anni delle funzioni di giudice del dibattimento non possono ritenersi sufficienti le funzioni dibattimentali in singoli processi penali, con applicazioni endodistrettuali o supplenze discontinue per singoli processi penali, in aggiunta alle funzioni tabellari di giudice civile.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario L’individuazione concreta delle funzioni da svolgere nell’ufficio di assegnazione è disciplinata nel § 6 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, deliberazione del 25 gennaio 2017, dedicato alla Assegnazione dei magistrati all’esito del tirocinio (art. 148-151). L’articolo 148, sui limiti all’assegnazione dei magistrati all’esito del tirocinio, prevede che i magistrati ordinari all’esito del tirocinio non possono esser destinati alle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare. Riguardo all’individuazione dei posti da assegnare e alla loro scelta, la circolare (articolo 149) prevede che subito dopo la comunicazione relativa all’elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, i dirigenti degli uffici interessati individuano i posti da riservare loro, tenendo conto delle esigenze generali dell’ufficio e professionali degli assegnatari, comunicando gli esiti dei concorsi interni al Consiglio Superiore della Magistratura, con indicazione della tipologia di affari dei ruoli da ricoprire. I posti così individuati sono immediatamente assegnati consentendo ai magistrati ordinari in tirocinio destinati all’ufficio la scelta, in ordine di ruolo. Le proposte di variazione tabellare, la cui efficacia resta differita alla data in cui gli stessi, completato il periodo di tirocinio, prenderanno possesso dell’ufficio assegnatogli, sono comunicate senza indugio al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio giudiziario competente e ai magistrati interessati (articolo 150). Le proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio dell’ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili (articolo 151). La modifica è tempestivamente comunicata al Consiglio giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. Evidente l’intento di attribuire stabilità all’assegnazione del M.O.T.; quale si ricava anche dalla previsione in circolare che la violazione di siffatte disposizioni da parte del dirigente dell’ufficio è segnalata ai titolari dell’azione disciplinare; lo scopo: non vanificare il percorso formativo mirato invero calibrato sull’assegnazione programmata. La pubblicazione informatica delle proposte tabellari viene comunicata anche ai magistrati in tirocinio dopo la scelta della sede tramite l’invio automatico di una e-mail all’indirizzo istituzionale @giustizia e la pubblicazione sulla intranet dell’ufficio giudiziario (articolo 19). I magistrati possono presentare le loro osservazioni per iscritto al CSM, il quale
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Introduzione all'ordinamento giudiziario decide al riguardo, sentiti eventualmente i magistrati interessati e acquisito il parere del Consiglio giudiziario. L’articolo 127, inoltre, in merito alla omogeneità nell’assegnazione o formazione dei ruoli, estende alla formazione dei ruoli dei magistrati ordinari assegnati all’esito del tirocinio il principio secondo cui l’assegnazione o la formazione contestuale di ruoli per due o più magistrati destinati a un determinato settore sono effettuate secondo criteri di omogeneità qualitativa e quantitativa degli affari, fatte salve le esigenze processuali. 9.6. Applicazioni, supplenze e tabelle infradistrettuali. Secondo la Circolare sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali6 possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza di magistrati mancanti o impediti i magistrati professionali che, avendo conseguito la prima valutazione di professionalità, abbiano i requisiti per l’espletamento delle funzioni monocratiche penali e di GIP/GUP (4.1). Non possono essere destinati in supplenza i magistrati professionali con qualifica inferiore alla prima valutazione salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore (4.2). Con riferimento alla possibilità di destinare in assegnazione congiunta o coassegnazione7 i magistrati nei primi anni di servizio, la medesima Circolare, per bilanciare l’esigenza di stabilità nell’ufficio e di continuità nella formazione del magistrato di prima nomina con la necessità di individuazione di tutte le modalità di intervento idonee a fronteggiare la difficile situazione in cui versano numerosi uffici giudiziari, si è previsto che il magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità può essere destinato in coassegnazione ad altro ufficio del distretto, in esecuzione delle previsioni contenute nelle tabelle infradistrettuali, solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio di titolarità (19.3). Analogamente, per l’applicazione endodistrettuale (21.1) ed extradistrettuale (31.1), nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistra6
Circolare n. P. n. 19197 del 27 luglio 2011- Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 17 ottobre 2013, limitatamente all’all. A. 7 L’assegnazione congiunta o coassegnazione è disposta dal Presidente della Corte di appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti. Può trovare applicazione per sopperire alle più varie esigenze di servizio e comporta l’assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell’organico e l’organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità. www.magistraturaindipendente.it 135
Introduzione all'ordinamento giudiziario ti di qualifica superiore, i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere destinati in applicazione solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio di titolarità e per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell’ufficio di provenienza. Riguardo agli Uffici di sorveglianza, il par. 47.1 prevede che i magistrati di prima nomina con funzioni di sorveglianza possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli Uffici di sorveglianza. Medesima previsione è prevista per gli Uffici minorili (48.2) e per i magistrati di prima nomina assegnati a posti di organico di lavoro (49.1).
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Introduzione all'ordinamento giudiziario
Capitolo X
La formazione permanente Sommario: 10.1. La Scuola Superiore della Magistratura. - 10.2. La formazione permanente.
10.1. La Scuola Superiore della Magistratura. Con l’inizio delle attività della Scuola Superiore della Magistratura è giunta a compimento l’attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario, definita dagli interventi legislativi del 2006/07. Si trattava, infatti, dell’unica parte del nuovo ordinamento giudiziario rimasta ancora non attuata per cause concomitanti e concorrenti. Mentre gli altri punti qualificanti della riforma hanno avuto pressoché immediata attuazione, la formazione e l’aggiornamento professionale dei magistrati sono stati disciplinati fino al 2012 dalle regole definite prima della riforma, in attesa dell’attuazione del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, istitutivo della Scuola. In precedenza, in mancanza di una previsione di rango primario, il CSM aveva nel tempo sviluppato, a partire dagli anni 70, un articolato circuito di formazione, culminato con l’istituzione, nel 1996, della IX Commissione dedicata al tirocinio e alla formazione professionale e la successiva creazione della rete della formazione decentrata (CSM, deliberazione del 28 luglio 1999). Fin dal 1993 si era cercato di ovviare alle disfunzioni legate all’assenza di una struttura permanente con la stipula di una convenzione tra il Ministro della giustizia e il vicepresidente del CSM volta a creare, in via sperimentale, una “Struttura di formazione professione dei magistrati”. La convenzione era stata tuttavia annullata dalla Corte dei conti, in ragione dell’assenza di una norma primaria che consentisse tale innovazione. Questo percorso giunge a compimento con il d.lgs. n. 26/2006 che istituisce la Scuola. La disciplina, peraltro, ha subito una significativa rivisitazione con la l.n. 111/2007. Ulteriori modifiche , con riferimento alle sedi e allo status dei componenti togati del comitato direttivo, sono state introdotte con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134. Sul piano dell’inquadramento normativo, la Scuola, struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati. www.magistraturaindipendente.it 137
Introduzione all'ordinamento giudiziario Se è la Scuola a dover gestire la formazione dei magistrati, la riforma non ha escluso l’apporto del CSM, provvedendo ad ampliare il novero dei soggetti che a diverso titolo, intervengono sull’aggiornamento professionale dei magistrati. Per la prima volta, infatti, la legge ha riconosciuto anche al Ministro della giustizia un ruolo nel settore della formazione, concorrente con quello del CSM. Il primo dato utile a inquadrare i rapporti tra la Scuola, il CSM e il Ministro è rappresentato dalla nomina del Comitato direttivo della Scuola (art. 6 d.lgs. n. 26/2006), che spetta al CSM (6 magistrati e 1 professore) e al Ministro (1 magistrato, 2 professori e 2 avvocati). I componenti del Comitato direttivo non hanno, peraltro, nessun vincolo di mandato, non possono essere immediatamente rinnovati e non è previsto un potere di revoca. I rapporti tra le tre istituzioni non si riducono alla nomina del Comitato direttivo. La disciplina, pur riconoscendo l’autonomia didattica della Scuola, attribuisce, in diversa misura, al CSM e al Ministro una funzione generale di indirizzo. Il CSM svolge un ruolo più pregnante nell’ambito del tirocinio dei magistrati, provvedendo all’approvazione del regolamento del tirocinio, all’elaborazione delle direttive, alla deliberazione delle modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio e all’individuazione delle materie per i corsi curati dalla Scuola; tale intervento di indirizzo è più sfumato nel settore della formazione permanente, ove le linee programmatiche - di cui il comitato direttivo deve tener conto nell’adottare il programma annuale dell’attività didattica - vengono elaborate sia dal CSM che dal Ministro e a esse si aggiungono le proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale. Una verifica delle attività svolte, in assenza di un potere sanzionatorio, avviene con la trasmissione al Ministro e al CSM della relazione annuale approvata dalla Scuola. Tuttavia, nello spirito di leale collaborazione, sia nella delibera sulle direttive per il tirocinio che nell’ambito delle linee programmatiche, il CSM ha auspicato la realizzazione di momenti di confronto e di collaborazione periodici, anche mediante la formazione di strutture partecipate tra CSM, Scuola e Ministero, allo scopo di verificare gli esiti delle attività formative nel corso della loro realizzazione. 10.2. La formazione permanente. La formazione permanente, nell’ambito della quale un ruolo centrale è devoluto alla Scuola Superiore della Magistratura, trova il suo principale referente normativo negli articoli 23, 24, 25 e 26 bis del d.lgs. n. 26/2006. Tale regolamentazione prevede in particolare che: www.magistraturaindipendente.it 138
Introduzione all'ordinamento giudiziario - ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo della Scuola approva annualmente il piano dei relativi corsi nell’ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati; - i corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso la sede della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità ,individuati nell’albo esistente presso la Scuola; - lo statuto determina il numero massimo degli incarichi che possono essere conferiti ai docenti, anche tenuto conto della loro complessità e onerosità; - l’albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso; - i corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo; - il comitato direttivo ed i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi; - tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di formazione, individuato dal consiglio direttivo della Scuola Superiore della Magistratura in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell’interessato; - la partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola; - il periodo di partecipazione ai corsi è considerato attività di servizio a tutti gli effetti; - nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale; - i corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all’acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di www.magistraturaindipendente.it 139
Introduzione all'ordinamento giudiziario gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi; - al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative; - gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell’incarico direttivo. - gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni; - possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato allo specifico corso di formazione. Il programma per l’anno 2017 prevede 127 corsi di formazione permanente, di cui 98 centrali (da svolgersi presso la sede di Scandicci oppure a Roma) e 29 organizzati in collaborazione con le strutture territoriali. Venti dei predetti corsi sono peraltro aperti alla partecipazione di magistrati provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea. E’ stata inoltre prevista la replica, nel secondo semestre, dei cinque corsi centrali più richiesti (uno a carattere interdisciplinare, due in materia civile e due di area penale). Le domande di ammissione ai corsi devono essere inoltrate per via telematica, attraverso il sito istituzionale della Scuola. Ciascun magistrato potrà indicare, in ordine di preferenza, fino a quattro corsi, centrali o territoriali. In aggiunta, potranno essere presentate istanze per la partecipazione a corsi e-learning. L’ammissione ai corsi avviene mediante una procedura automatizzata, tenendo conto di una serie di criteri, dall’applicazione dei quali deriva la formazione di graduatorie, comprensive di liste d’attesa in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili e soggette a scorrimento in caso di rinuncia degli ammessi. Si tiene conto, in primo luogo, della posizione funzionale del magistrato (desumibile dalla pagina individuale dei singoli magistrati, a cui è fatto carico di provvedere al relativo aggiornamento) e quindi della necessità di garantire una equilibrata distribuzione tra i magistrati provenienti da distretti diversi, in misura proporzionale al relativo organico. A seguire, viene accordata priorità ai magistrati nel primo quadriennio di servizio, per i quali è obbligatoria la partecipazione ad almeno un corso annuale, ed a quelli che, pur avendo presentato domanda, non erano stati ammessi a nessun corso nell’anno precedente ovvero che, pur essendo stati amwww.magistraturaindipendente.it 140
Introduzione all'ordinamento giudiziario messi ad un corso, non avevano potuto prendervi parte per giustificati motivi. Sono invece postergati i magistrati che non hanno preso parte al corso a cui erano stati ammessi senza giustificare la mancata partecipazione. Non vengono prese in considerazione le domande per corsi di contenuto analogo a quelli ai quali il magistrato ha già partecipato in precedenza, secondo un regime di incompatibilità espressamente prevista per ciascun corso. L’ammissione ai corsi territoriali di rilevanza nazionale è riservata ai magistrati provenienti da distretti diversi da quelli nei quali i corsi sono organizzati. I magistrati appartenenti al distretto interessato possono essere invece ammessi a seguito di specifico interpello da parte delle strutture territoriali che organizzano i corsi. In entrambi i casi, la partecipazione ai corsi territoriali equivale ad ogni fine alla partecipazione ad un corso centrale. Per i magistrati risultati non ammessi ad alcun corso in esito alla procedura automatizzata è altresì prevista la possibilità, a domanda, di una successiva ammissione in sovrannumero. Quando un magistrato è soggetto ad un cambiamento di funzioni (da giudicante a requirente e viceversa) ovvero di settore (da civile a penale o lavoro e viceversa), si manifesta evidentemente una maggiore e più urgente esigenza formativa. Sono pertanto previsti degli appositi corsi di “riconversione”, la cui durata è stata peraltro incrementata, portandola a sei sessioni. La selezione dei partecipanti, allo scopo di operare in sincronia con le procedure di tramutamento, è autonoma rispetto alla programmazione ordinaria e, come tale, è svincolata dalla domanda annuale ed avviene attraverso bandi appositi. Parimenti esclusi dalla pianificazione ordinaria sono i corsi destinati alla preparazione per le funzioni direttive.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Capitolo XI.
Note di sintesi sul nuovo testo unico sulla dirigenza Sommario: 11.1. Il nuovo T.U. sulla dirigenza. - 11.2. I principi generali. - 11.3. Gli indicatori delle attitudini direttive e semidirettive. Il giudizio comparativo. - 11.4. Il procedimento per il conferimento degli incarichi. - 11.5. la procedura di conferma quadriennale. - 11.6. Disposizioni finali. Chiarimenti in fase di prima applica-zione del nuovo T.U.
11.1. Il nuovo T.U. sulla dirigenza. L’elaborazione del nuovo T.U. sulla dirigenza costituisce una rilevante innovazione del sistema selettivo. Il testo, come si specifica nella relazione introduttiva, si informa alle seguenti linee guida: razionalizzazione e semplificazione del testo; apertura massima dell’accesso alla dirigenza; valorizzazione della cultura dell’organizzazione e delle nuove competenze maturate nella gestione di realtà complesse; distinzione e specificazione dei requisiti attitudinali in base alle tipologie di ufficio direttivo; indicazione di criteri chiari e precisi per il giudizio di comparazione tra candidati; semplificazione massima del procedimento e standardizzazione dei tempi e dei moduli valutativi. La finalità della nuova disciplina è far sì che la meritocrazia rappresenti il valore fondante di ogni scelta selettiva. Il testo si articola in cinque Parti: Parte I, sui Principi generali, Parte II, sui Criteri per il conferimento degli incarichi direttivi, Parte III, sulle Disposizioni sul procedimento, Parte IV, sulla Procedura di conferma quadriennale e Parte V, contenente Disposizioni finali e transitorie. 11.2. I principi generali. La Parte I, sui Principi generali, individua le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio)e i parametri generali (attitudini e merito) per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali. L’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio costituiscono sempre imprescindibili condizioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per la relativa conferma (art. 1 del nuovo T.U.) I parametri delle attitudini e del merito rappresentano ancora il cuore del giudizio comparativo e continuano a confluire, nell’ambito di una valutazione integrata, in un giudizio complessivo e unitario. (art. 2, comma 1 del nuovo T.U.). L’anzianità continua ad assumere valore solo come indice dell’esperienza professionale acquisita ovvero solo come “criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito” (art. 24 del nuovo T.U.), www.magistraturaindipendente.it 142
Introduzione all'ordinamento giudiziario salvo il maggior rilievo che si è ritenuto di attribuire all’effettivo esercizio nel tempo dell’attività giurisdizionale con la previsione di cui all’art. 35 del nuovo TU (Il positivo esercizio delle funzioni giudiziarie per almeno dieci anni, anche se non continuativi, a parità di condizioni, costituisce, di regola, elemento preferenziale per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive). Il profilo del merito investe la verifica dell’attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato. Tale verifica va effettuata secondo i parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno, così come definiti dall’art. 11, d.lgs. 160 del 2006. Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. contiene significative innovazioni rispetto alla previgente disciplina, differenziando i relativi indicatori in due categorie: indicatori generali e indicatori specifici. 11.3. Gli indicatori delle attitudini direttive e semidirettive. Il giudizio comparativo. Gli indicatori generali delle attitudini direttive e semidirettive sono elementi oggettivi di valutazione comuni alle procedure di conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali e sono desumibili: a) dalle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse; b) dalle esperienze maturate nel lavoro giudiziario; c) dalle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici; d) dalle soluzioni elaborate nelle proposte organizzative redatte sulla base dei dati e delle informazioni relative agli uffici contenuti nel bando concorsuale; e) dalle esperienze ordinamentali e organizzative; f) dalla formazione specifica in materia organizzativa; g) dalle altre esperienze organizzative e ordinamentali maturate anche al di fuori dell’attività giudiziaria. La funzione di tali indicatori generali è quella di ricostruire in maniera completa ed esaustiva la figura professionale del magistrato. Negli artt. da 7 a 13 vengono descritte, per ciascuno di essi, le attività che rilevano ai fini della relativa valutazione. Gli indicatori specifici dell’attitudine direttiva e semidirettiva sono, invece, elementi di valutazione differenziati per tipologie omogenee di uffici. Scopo della relativa previsione è quello di individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire lo specifico incarico messo a concorso. In questa direzione si è operata una distinzione tra: Uffici semidirettivi di primo grado, Uffici semidirettivi di secondo grado, Uffici direttivi giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni, Uffici direttivi giuwww.magistraturaindipendente.it 143
Introduzione all'ordinamento giudiziario dicanti e requirenti di grandi dimensioni, Uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati, Uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado, Uffici direttivi giudicanti di legittimità, Uffici direttivi requirenti di legittimità, Uffici di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di Procuratore aggiunto. Con riguardo poi agli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado è stata introdotta una distinzione fondata sulle dimensioni dell’ufficio e il criterio adottato è quello della consistenza organica dell’ufficio: sono considerati di “piccole e medie dimensioni” gli uffici giudicanti di primo grado che presentino in pianta organica sino a cinque Presidenti di Sezione e gli uffici requirenti presso di 6 essi istituiti; sono considerati di “grandi dimensioni” gli uffici giudicanti che presentino in pianta organica più di cinque Presidenti di Sezione e gli uffici requirenti presso di essi istituiti. Negli artt. da 15 a 23 tali indicatori vengono esplicitati per ciascuna tipologia di ufficio. In sintesi, rinviando alla relazione introduttiva e alle singole disposizione del TU per un’analisi più dettagliata, si evidenzia che: per gli Uffici semidirettivi di primo grado (art. 15) si valorizza l’attività giudiziaria e la specializzazione nel settore in cui si colloca il posto da conferire; analogamente, il principio di specializzazione caratterizza anche gli indicatori per gli Uffici semidirettivi di secondo grado, con particolare riguardo alle esperienze di secondo grado e di legittimità (art. 16); per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni (art. 17) il criterio desumibile è quello dell’apertura massima alla dirigenza degli uffici, in quanto si valorizza anche l’aspirante che ha maturato un’esperienza giudiziaria significativa, pur non avendo mai svolto incarichi semidirettivi o direttivi; per gli Uffici di grandi dimensioni (art. 18) vengono valorizzate le pregresse esperienze dirigenziali e i concreti risultati ottenuti (lett. a), le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante all’interno dell’ufficio (lett. b), nonché le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante nei rapporti esterni, funzionali al buon andamento dell’ufficio, alla trasparenza, all’efficienza e all’accessibilità del servizio (lett. c); per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati (art. 19) si valorizza la specializzazione delle funzioni; per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado (art. 20), si valorizza l’esperienza in secondo grado, l’attività di coordinamento nazionale, nonché l’esperienza di direzione di uffici di primo grado; per gli Uffici direttivi di legittimità, giudicanti (art. 21) e requirenti (art. 22), si valorizza la specificità delle funzioni di legittimità (adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non contiwww.magistraturaindipendente.it 144
Introduzione all'ordinamento giudiziario nuativi; partecipazione alle Sezioni Unite o alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite per le funzioni requirenti; esperienza maturata all’ufficio spoglio delle funzioni giudicanti; alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione; esperienza maturata nell’attività di vigilanza ex art.6 d.lgs n.106/2006 nell’esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità, nonché l’esperienza maturata nell’esercizio delle attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, per le funzioni requirenti); infine, per gli Uffici di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di Procuratore aggiunto, l’art. 23 richiama la previsione dell’art. 103, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Quanto al giudizio comparativo, esso deve essere complessivo e unitario sull’intero profilo professionale del magistrato. In altri termini la valutazione selettiva non si esaurisce nell’esame dei requisiti attitudinali ma deve involgere anche il merito dell’attività svolta dai candidati. Riguardo al profilo attitudinale tutti gli indicatori concorrono nella formulazione del giudizio finale, attraverso la loro valutazione integrata. Nondimeno, rispetto a tale profilo, il giudizio comparativo attribuisce “speciale rilievo” alla valutazione degli indicatori specifici (artt. 15-23) in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando, come detto, che gli indicatori generali (artt. 7-13) devono sempre essere valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici. Come è dato evincere dalla relazione introduttiva, la previsione delle regola dello “speciale rilievo” esprime l’esigenza che gli elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva. Gli artt. 36 e 37 del nuovo TU sono dedicati alle fonti di conoscenza. 11.4. Il procedimento per il conferimento degli incarichi. La Parte III del nuovo T.U. disciplina il procedimento per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Rispetto alle disposizioni previgenti gli aspetti più rilevanti del nuovo compendio normativo si ravvisano nella semplificazione delle disposizioni, nella riduzione e fissazione dei tempi di trattazione delle singole fasi, nell’introduzione di moduli specifici per l’autorelazione, i rapporti informativi e i pareri diversificati per il conferimento di ciascuna tipologia di incarico, nonché nella fissazione della data di vacanza del posto messo a concorso. Riguardo a tale ultimo aspetto si segnala che l’art. 38, dopo avere specificato i criteri per www.magistraturaindipendente.it 145
Introduzione all'ordinamento giudiziario l’individuazione della data di vacanza in relazione alle singole evenienze che possano determinare la scopertura (collocamento a riposo del titolare, per raggiunto limite d’età, nonché di decorrenza del termine di otto anni di permanenza nel medesimo ufficio, trasferimento del precedente titolare, mancata conferma quadriennale), prevede che la data della vacanza rimane stabilita nella delibera di pubblicazione del posto direttivo e semidirettivo. Dunque, la data della vacanza si cristallizza nella delibera di pubblicazione del posto messo a concorso. Si segnala, inoltre, che l’art. 50 disciplina il limite numerico delle domande contemporaneamente efficaci (tre domande di conferimento di incarico direttivo e tre di semidirettivo, in modo da non averne più di sei contemporaneamente pendenti). I posti analoghi sono considerati oggetto di una sola domanda. 11.5. la procedura di conferma quadriennale. La Parte IV disciplina la procedura di conferma quadriennale. La disciplina appare più semplice e razionale rispetto alle disposizioni previgenti e il dato qualificante della nuova procedura è sicuramente quello dell’effettività della valutazione sulla base di quanto concretamente svolto dal titolare delle funzioni. Significativo, sul punto, è l’art. 87, a mente del quale il Consiglio Superiore della Magistratura, ai fini delle proprie determinazioni, valuta non solo il parere espresso dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, unitamente a tutti gli atti richiamati e agli altri elementi esistenti presso lo stesso Consiglio Superiore, ma anche gli esiti delle ispezioni ministeriali realizzate nel quadriennio presso l’ufficio del magistrato da confermare e gli eventuali incarichi extragiudiziari da questi espletati. 11.6. Disposizioni finali. Chiarimenti in fase di prima applicazione del nuovo T.U. La Parte V, infine, è dedicata alle disposizioni finali e transitorie. In via transitoria, per l’attribuzione degli incarichi direttivi di primo o di secondo grado, sia requirenti che giudicanti, pubblicati in data anteriore al 1 ottobre 2015, non si terrà conto del prerequisito di cui all’articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e quindi degli “elementi di valutazione” di cui all’articolo 26-bis, comma 3. Si segnala, da ultimo, che la Quinta Commissione, prendendo atto che in fase di prima applicazione del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza sono emerse alcune problematiche di natura interpretativa, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sui seguenti temi: Limite numerico delle domande. Il bando, in deroga a quanto previsto dal Nuovo Testo Unico, fissa in cinque il limite delle domande che si www.magistraturaindipendente.it 146
Introduzione all'ordinamento giudiziario possono presentare sia per i direttivi che per i semidirettivi, cumulandosi alle nuove domande quelle eventualmente presentate in occasione di precedenti bandi, in modo da non averne più di cinque contemporaneamente efficaci per uffici direttivi e più di cinque per uffici semidirettivi. Le cinque domande devono essere comunque considerate per tipologia di posti omogenei, ferma restando l’eventuale differente legittimazione richiesta per ciascuno di essi. Ne consegue che la domanda per più posti dello stesso ufficio (es. Presidente di sezione della corte di cassazione o Presidente di Sezione di Tribunale presso lo stesso ufficio) equivale ad un’unica domanda, anche se le domande sono state presentate in relazione a bandi diversi. Termine per la redazione dei rapporti informativi. Secondo quanto previsto dall’art.52 del Nuovo T.U. il termine di trenta giorni per la redazione del rapporto informativo decorre dalla ricezione della richiesta avanzata dal candidato. È evidente che la richiesta dovrà essere avanzata al dirigente solo allorquando il candidato abbia inserito nel sistema informatizzato l’autorelazione e la documentazione ad essa allegata. Pareri attitudinali. Nel bando è previsto che “il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data della vacanza del posto”. Con l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza è venuto meno il sistema di equipollenza dei pareri previsto dalla precedente circolare. In questa prima fase di applicazione del nuovo testo unico, al fine di non disperdere il lavoro già svolto dai Consigli Giudiziari, la Commissione per valutare il candidato ritiene possibile l’utilizzo dei pareri attitudinali specifici già espressi per incarichi direttivi e semidirettivi oggetto di precedenti pubblicazioni (fermo restando che non devono essere trascorsi quattro anni decorrenti dalla data di vacanza del posto per il quale è stato espresso), anche se formulati secondo il modello allegato alla precedente circolare, purché sia stato espresso per il conferimento di un ufficio semidirettivo analogo per grado e funzioni, ovvero per il conferimento di un ufficio direttivo analogo per grado, tipologia (piccoli/medi, grandi, legittimità e specializzati) e funzioni richieste. Sempre per ragioni di economia procedurale, se non è necessario formulare un nuovo parere attitudinale specifico (essendo valido ed efficace quello già espresso in relazione a precedenti concorsi), gli eventuali elementi positivi sopravvenuti potranno emergere dall’autorelazione, senza che sia necessaria la formulazione di un nuovo parere. Autorelazione. Tutta la modulistica per la redazione delle autorelazioni, dei rapporti informativi e dei pareri attitudinali è reperibile (in formato pdf ed in formato word) sulla rete intranet (www.cosmag.it,) nel www.magistraturaindipendente.it 147
Introduzione all'ordinamento giudiziario settore “servizio novità”, cliccando sul link “modulistica”. Al fine di favorire la redazione dei rapporti informativi e dei pareri attitudinali secondo la nuova modulistica, è necessario che anche l’autorelazione venga redatta secondo l’apposito modulo predisposto. Nel caso sia stata avanzata domanda per il conferimento di più incarichi semidirettivi e/o direttivi diversi per grado, tipologia e funzioni, l’autorelazione dovrà essere unica; in questi casi il candidato dovrà compilare tutti i campi interessati per la tipologia, il grado e le funzioni del posto richiesto, così evidenziando le relative specifiche attitudini. Proposte organizzative. Le proposte organizzative costituiscono oggetto di valutazione solo per il conferimento di incarichi direttivi. Documentazione utile ai fini della formulazione delle proposte organizzative. L’art. 5 n.2 del T.U. vigente prevede che “con il bando di pubblicazione sono resi disponibili sul sito del CSM il più attuale progetto tabellare o il programma organizzativo dell’ufficio a concorso e i relativi pareri della Commissione Flussi, nonché le parti generali e conoscibili dell’ultima relazione ispettiva”. I progetti tabellari, i programmi organizzativi ed i pareri delle Commissioni Flussi sono già disponibili on line, previo accesso nella scheda personale dei magistrati, sezione dedicata alle “domande di tramutamento e dichiarazioni di revoca”, cliccando il link segnalato in colore verde “documenti utili per le proposte organizzative”. Entro il 21 settembre 2015 la documentazione presente sarà integrata con le parti generali e conoscibili dell’ultima relazione ispettiva di ciascun ufficio. Artt. 69 e 70. Gli articoli 69 e 70 del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza si riferiscono sia agli incarichi direttivi che ai semidirettivi.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario
Capitolo XII
Etica e deontologia Sommario: 12.1. Etica e deontologia del magistrato. La dimensione europea. - 12.2. Codice etico dell’Associazione Nazionale Magistrati. - 12.3. Consultative Council of European Judges (CCJE), Magna Carta of Judges, Strasbourg, 17 November 2010 CCJE (2010)3 Final. - 12.4. Conseil Consultatif de Juges Europeens (CCJE), Magna Carta des Juges, Strasbourg, 17 novembre 2010 CCJE (2010)3 Final.
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12.1. Etica e deontologia del magistrato. La dimensione euro-
In una società complessa e in continua evoluzione, a fronte della sovraesposizione del proprio ruolo, l’etica e la deontologia costituiscono una componente essenziale della professionalità del magistrato. In particolare, le norme deontologiche costituiscono lo standard di riferimento più elevato cui devono ispirarsi i comportamenti del magistrato, mentre norme di altra natura (civile, penale, processuale e disciplinare) ne rappresentano lo standard minimo. Il nuovo Codice etico dell’Associazione Nazionale Magistrati è stato approvato il 13 novembre 2010 dal Comitato direttivo centrale dell’Associazione, portando a compimento un lavoro di articolata elaborazione. Come si evidenzia nella sua Premessa, “il nuovo codice etico aggiorna la figura del magistrato, inserito in una società ormai in continua evoluzione. Ricorda, nella sua premessa, che il magistrato opera al solo fine di conseguire la piena effettività dei diritti delle persone. Ne sottolinea parimenti la responsabilità nel buon andamento del servizio giustizia, ma al contempo ne tutela l’indipendenza sia nei rapporti esterni che nell’ambito dell’autogoverno. Prende significativa posizione sul delicato versante dei rapporti col mondo dell’informazione e soprattutto con le degenerazioni delle comunicazioni di massa. Ribadisce espressamente che, una volta eletto in organismi rappresentativi, il magistrato opera senza vincoli di mandato rispetto agli elettori ovvero ai gruppi associati. Con scrupolo rammenta e indica le condotte del magistrato nei suoi rapporti con gli altri protagonisti del processo. Il magistrato che viene così disegnato è un soggetto consapevole della sua funzione, attento alle esigenze della collettività e rispettoso dei ruoli, sensibile altresì alle richieste di assoluta trasparenza. Un soggetto, in altre parole, che intende svolgere al meglio il delicato ed alto compito che gli è stato affidato, con serietà e distacco ma senza nascondersi le difficoltà di operare in un contesto non sempre facile”. www.magistraturaindipendente.it 149
Introduzione all'ordinamento giudiziario L’intento del lavoro svolto è quello di contribuire a migliorare il nostro Paese. Ai temi della deontologia, in ambito europeo, è dedicato il Parere n. 3 del 2002 del Consiglio consultivo dei giudici europei, organismo consultivo in seno al consiglio d’Europa composto da soli magistrati. In questo atto si sottolinea, in particolare, che: a) il rispetto da parte del giudice di principi deontologici rigorosi è una contropartita naturale dei poteri importanti di cui dispone il giudice nella società di oggi; b) anche se accavallamenti e interazioni sono incontestabili, le norme deontologiche e disciplinari devono rimanere distinte; le prime norme, quelle deontologiche, esprimono la capacità della professione di riflettere sulla sua funzione; sono "norme di autocontrollo" che implicano il riconoscimento che l’applicazione della legge non ha niente di meccanico e che necessita di un reale potere di apprezzamento, che però pone i giudici in un rapporto di responsabilità nei confronti di loro stessi e dei cittadini; c) i principi deontologici devono essere emanazione degli stessi giudici. Il Consiglio consultivo dei giudici europei con il proprio Parere incoraggiava, in questa prospettiva, la costituzione in seno al corpo giudiziale di "comitati di etica", che abbiano un ruolo consultivo, ai quali i giudici potranno rivolgersi in caso di dubbio sulla compatibilità di un comportamento o di un’attività con la loro posizione di giudice. All’esito di un lungo lavoro preparatorio, il Consiglio consultivo dei giudici europei ha approvato il 17 novembre 2010 la Magna Carta dei Giudici8, che dedica al tema della “Deontologia e responsabilità” i paragrafi 18-21: “18. L’azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari. Tali principi devono emanare, quanto a redazione, dagli stessi giudici e debbono costituire oggetto della loro formazione. 19. In ciascun Paese le violazioni suscettibili di dar luogo a sanzioni disciplinari e il procedimento disciplinare debbono essere definiti nella legge statutaria di magistratura o di ordinamento giudiziario. 20. Il giudice deve rispondere penalmente, secondo la legge ordinaria, per i reati commessi al di fuori dell’esercizio delle funzioni. A carico del giudice non deve sussistere responsabilità penale per fatti connessi all’esercizio delle funzioni, in caso di violazioni non dolose.
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Magna carta dei giudici, trad. it. a cura di R. Sabato. www.magistraturaindipendente.it 150
Introduzione all'ordinamento giudiziario 21. Il rimedio agli errori giudiziari deve essere individuato in un adeguato sistema di impugnazioni”. Di seguito si riportano i testi del Nuovo Codice etico dell’Associazione Nazionale Magistrati e della Magna Carta sulla deontologia elaborata dal Consiglio consultivo dei giudici europei, nelle sue versioni ufficiali, inglese e francese. 12.2. Codice etico dell’Associazione Nazionale Magistrati. Nuovo Codice etico della Magistratura, approvato il 13 novembre 2010. I. LE REGOLE GENERALI Art. 1 - Valori e principi fondamentali Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico. Nello svolgimento delle sue funzioni, nell’esercizio di attività di autogoverno e in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna, e di imparzialità. Il magistrato opera con spirito di servizio per garantire la piena effettività dei diritti delle persone; considera le garanzie e le prerogative del magistrato come funzionali al servizio da rendere alla collettività; presta ascolto ai soggetti che in diverse forme concorrono all’esercizio della giurisdizione e ne valorizza il contributo. Art. 2 - Rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia. Nelle relazioni sociali e istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone. Si astiene da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull’amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Art. 3 - Doveri di operosità e di aggiornamento professionale Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità, impegnandosi affinché alla domanda di giustizia si corrisponda con efficienza, qualità ed efficacia. Partecipa attivamente e con assiduità ai momenti organizzativi e di riflessione comune interni all’ufficio. Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività e partecipando alle iniziative di formazione, anche comuni agli altri operatori del diritto. Art. 4 - Modalità di impiego delle risorse dell’amministrazione Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d’ufficio disponibili siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, adotta iniziative organizzative che perseguano obiettivi di efficienza del servizio giudiziario. Art. 5 - Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di essi. Art. 6 - Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio. Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni per ragioni del suo ufficio concernenti l’attività del suo ufficio o conosciute per ragioni di esso e ritiene di dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati. Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione. www.magistraturaindipendente.it 152
Introduzione all'ordinamento giudiziario Evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica. Art. 7 - Adesione ad associazioni Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati. II. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, CORRETTEZZA Art. 8 - L’indipendenza del magistrato Il magistrato garantisce e difende, all’esterno e all’interno dell’ordine giudiziario, l’indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza. Nell’espletamento delle funzioni elettive in organi di autogoverno, centrale o periferico, opera senza vincolo di mandato rispetto all’elettorato e ai gruppi associativi. Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine. Non permette che le relazioni dei suoi prossimi congiunti influenzino impropriamente il suo operato professionale. Il magistrato continua ad operare con spirito di indipendenza e di imparzialità nello svolgimento di funzioni amministrative. Di esse limita comunque nel tempo la durata. Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l’indipendenza. In particolare, fermo il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità stabilite dalle normative in materia, nel territorio dove esercita la funzione giudiziaria il magistrato evita di accettare candidature e di assumere incarichi politico-amministrativi negli enti locali. Art. 9 - L’imparzialità del magistrato Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione. Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità, agendo con lealtà e impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme. www.magistraturaindipendente.it 153
Introduzione all'ordinamento giudiziario Assicura inoltre che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità. Art. 10 - Obblighi di correttezza del magistrato Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri. Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore. Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda a esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi. Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori. LA CONDOTTA NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Art. 11 - La condotta nel processo Nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio e programma lo svolgimento delle stesse anche al fine di evitare inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario. Svolge il proprio ruolo con equilibrio e con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio. Cura di raggiungere, nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone. Fa tutto quanto è in suo potere per assicurare la ragionevole durata del processo. Art. 12 - La condotta del giudice Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche. www.magistraturaindipendente.it 154
Introduzione all'ordinamento giudiziario Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale. Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell’udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano indispensabili ai fini della decisione - sui soggetti coinvolti nel processo. Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio. Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati. Art. 13 - La condotta del pubblico ministero Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo. Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato. Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti, dei testimoni e dei terzi, che non siano conferenti rispetto alla decisione del giudice, e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori. Partecipa attivamente alle iniziative di coordinamento e ne cura opportunamente la promozione. Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso. Art. 14 - I doveri dei dirigenti Il magistrato dirigente dell’ufficio giudiziario cura al meglio l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili. in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l’ufficio deve garantire. Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce l’indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all’ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gewww.magistraturaindipendente.it 155
Introduzione all'ordinamento giudiziario stione dell’ufficio e respingendo ogni interferenza esterna. Cura in particolare l’inserimento dei giovani magistrati ai quali assicura un carico di lavoro equo. Si attiva per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica nell’ambito dell’ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e spiegarne le ragioni e si dà carico delle questioni organizzative generali e di quelle che si riflettono sul lavoro del singolo magistrato. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari a evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio. Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo tempestivamente, nell’esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti. Sollecita pareri e confronti sulle questioni dell’ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati. Cura l’attuazione del principio del giudice naturale. Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell’ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui è rimessa la vigilanza sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il CSM. Il dirigente non si avvale della propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri.
12.3. Consultative Council of European Judges (CCJE), Magna Carta of Judges, Strasbourg, 17 November 2010 CCJE (2010)3 Final. Strasbourg, 17 November 2010 CCJE (2010)3 Final CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN JUDGES (CCJE)
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Introduzione all'ordinamento giudiziario Introduction: On the occasion of its 10th anniversary, the CCJE adopted, during its 11th plenary meeting (Strasbourg, 17-19 November 2010), a Magna Carta of Judges (Fundamental Principles) summarising and codifying the main conclusions of the Opinions that it already adopted. Each of those 12 Opinions, brought to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe, contains additional considerations on the topics addressed in this document (see www.coe.int/ccje). MAGNA CARTA OF JUDGES (Fundamental Principles)
Rule of law and justice
1. The judiciary is one of the three powers of any democratic state. Its mission is to guarantee the very existence of the Rule of Law and, thus, to ensure the proper application of the law in an impartial, just, fair and efficient manner.
Judicial Independence
2. Judicial independence and impartiality are essential prerequisites for the operation of justice. 3. Judicial independence shall be statutory, functional and financial. It shall be guaranteed with regard to the other powers of the State, to those seeking justice, other judges and society in general, by means of national rules at the highest level. The State and each judge are responsible for promoting and protecting judicial independence. 4. Judicial independence shall be guaranteed in respect of judicial activities and in particular in respect of recruitment, nomination until the age of retirement, promotions, irremovability, training, judicial immunity, discipline, remuneration and financing of the judiciary.
Guarantees of independence
5. Decisions on selection, nomination and career shall be based on objective criteria and taken by the body in charge of guaranteeing independence. 6. Disciplinary proceedings shall take place before an independent body with the possibility of recourse before a court. 7. Following consultation with the judiciary, the State shall ensure the human, material and financial resources necessary to the proper operation of the justice system. In order to avoid undue influence, judges shall
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Introduzione all'ordinamento giudiziario receive appropriate remuneration and be provided with an adequate pension scheme, to be established by law. 8. Initial and in-service training is a right and a duty for judges. It shall be organised under the supervision of the judiciary. Training is an important element to safeguard the independence of judges as well as the quality and efficiency of the judicial system. 9. The judiciary shall be involved in all decisions which affect the practice of judicial functions (organisation of courts, procedures, other legislation). 10. In the exercise of their function to administer justice, judges shall not be subject to any order or instruction, or to any hierarchical pressure, and shall be bound only by law. 11. Judges shall ensure equality of arms between prosecution and defence. An independent status for prosecutors is a fundamental requirement of the Rule of Law. 12. Judges have the right to be members of national or international associations of judges, entrusted with the defence of the mission of the judiciary in the society.
Body in charge of guaranteeing independence
13. To ensure independence of judges, each State shall create a Council for the Judiciary or another specific body, itself independent from legislative and executive powers, endowed with broad competences for all questions concerning their status as well as the organisation, the functioning and the image of judicial institutions. The Council shall be composed either of judges exclusively or of a substantial majority of judges elected by their peers. The Council for the Judiciary shall be accountable for its activities and decisions.
Access to justice and transparency
14. Justice shall be transparent and information shall be published on the operation of the judicial system. 15. Judges shall take steps to ensure access to swift, efficient and affordable dispute resolution; they shall contribute to the promotion of alternative dispute resolution methods. 16. Court documents and judicial decisions shall be drafted in an accessible, simple and clear language. Judges shall issue reasoned decisions, pronounced in public within a reasonable time, based on fair and public hearing. Judges shall use appropriate case management methods. 17. The enforcement of court orders is an essential component of the right to a fair trial and also a guarantee of the efficiency of justice. www.magistraturaindipendente.it 158
Introduzione all'ordinamento giudiziario
Ethics and responsibility
18. Deontological principles, distinguished from disciplinary rules, shall guide the actions of judges. They shall be drafted by the judges themselves and be included in their training. 19. In each State, the statute or the fundamental charter applicable to judges shall define the misconduct which may lead to disciplinary sanctions as well as the disciplinary procedure. 20. Judges shall be criminally liable in ordinary law for offences committed outside their judicial office. Criminal liability shall not be imposed on judges for unintentional failings in the exercise of their functions. 21. The remedy for judicial errors should lie in an appropriate system of appeals. Any remedy for other failings in the administration of justice lies only against the state. 22. It is not appropriate for a judge to be exposed, in respect of the purported exercise of judicial functions, to any personal liability, even by way of reimbursement of the state, except in a case of wilful default.
International courts
23. These principles shall apply mutatis mutandis to judges of all European and international courts. _______________ (1) Due to an incoherence between the English and the French versions highlighted by several CCJE members and for a better coherence with Opinion No. 3 of the CCJE (paragraph 57), the Secretariat previously modified paragraph 22 of the Magna Carta as officially adopted by the CCJE in November. Following the last meeting of the Bureau (March 2011), it has been decided to come back to this version. Therefore, is requested to Each user to verify that paragraph 22 of the Magna Carta used since then corresponds to the appended text.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario
12.4. Conseil Consultatif de Juges Europeens (CCJE), Magna Carta des Juges, Strasbourg, 17 novembre 2010 CCJE (2010)3 Final. Strasbourg, 17 novembre 2010 CCJE (2010)3 Final CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS (CCJE) Introduction: A l’occasion de son 10ème anniversaire, le CCJE a adopté, lors de sa 11ème réunion plénière (Strasbourg, 17-19 novembre 2010), une Magna Carta des juges (Principes fondamentaux) synthétisant et codifiant les principales conclusions des Avis qu’il a déjà adoptés. Chacun des 12 Avis déjà adoptés par le CCJE à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe contient des considérations complémentaires sur les thèmes évoqués dans le présent document (voir www.coe.int/ccje). MAGNA CARTA DES JUGES (Principes fondamentaux)
Etat de droit et justice
1. Le pouvoir judiciaire constitue l’un des trois pouvoirs de tout Etat démocratique. Sa mission est de garantir l’existence de l’Etat de droit et ainsi d’assurer la bonne application du droit de manière impartiale, juste, équitable et efficace.
Indépendance des juges
2. L’indépendance et l’impartialité du juge sont des conditions préalables indispensables au fonctionnement de la justice. 3. L’indépendance du juge doit être statutaire, fonctionnelle et financière. Par rapport aux autres pouvoirs de l’Etat, elle doit être garantie aux justiciables, aux autres juges et à la société en général, par des règles internes au niveau le plus élevé. Il appartient à l’Etat et à chaque juge de promouvoir et préserver l’indépendance judiciaire. 4. L’indépendance du juge doit être garantie dans le cadre de l’activité judiciaire, en particulier pour le recrutement, la nomination jusqu’à l’âge de la retraite, la promotion, l’inamovibilité, la formation, l’immunité judiciaire, la discipline, la rémunération et le financement du système judiciaire.
Garanties de l’indépendance www.magistraturaindipendente.it 160
Introduzione all'ordinamento giudiziario 5. Les décisions sur la sélection, la nomination et la carrière doivent être fondées sur des critères objectifs et prises par l’instance chargée de garantir l’indépendance. 6. Les procédures disciplinaires doivent se dérouler devant un organe indépendant, avec la possibilité d’un recours devant un tribunal. 7. Après consultation du pouvoir judiciaire, l’Etat doit assurer les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au bon fonctionnement de la justice. Le juge doit bénéficier d’une rémunération et d’un système de retraite appropriés et garantis par la loi, qui le mettent à l’abri de toute influence indue. 8. La formation initiale et continue est un droit et un devoir pour le juge. Elle doit être organisée sous le contrôle du pouvoir judiciaire. La formation est un élément important pour garantir l’indépendance des juges ainsi que la qualité et l’efficacité du système judiciaire. 9. Le pouvoir judiciaire doit être impliqué dans toutes les décisions qui affectent l’exercice des fonctions judiciaires (organisation des tribunaux, procédures, autres législations). 10. Dans l’exercice de sa fonction de juger, le juge ne peut recevoir aucun(e) ordre ou instruction ni être soumis à une quelconque pression hiérarchique et est seulement tenu au respect des règles de droit. 11. Les juges doivent assurer l’égalité des armes entre le ministère public et la défense. Un statut d’indépendance des procureurs constitue une exigence fondamentale de l’Etat de droit. 12. Les juges ont le droit d’adhérer à des associations de juges, nationales ou internationales, chargées de défendre la mission du pouvoir judiciaire dans la société.
Instance chargée de garantir l’indépendance
13. Pour assurer l’indépendance des juges, chaque Etat doit créer un Conseil de la Justice ou un autre organe spécifique, lui-même indépendant des pouvoirs exécutif et législatif, doté des prérogatives les plus étendues pour toute question relative à leur statut, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et à l’image des institutions judiciaires. Le Conseil doit être composé soit exclusivement de juges, soit au moins d’une majorité substantielle de juges élus par leurs pairs. Le Conseil de la Justice est tenu de rendre compte de ses activités et de ses décisions.
Accès à la justice/transparence
14. La justice doit être transparente et des informations doivent être publiées sur le fonctionnement du système judiciaire.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario 15. Le juge doit agir en vue d’assurer l’accès à un règlement rapide, efficace et à un coût raisonnable des litiges ; il doit contribuer à promouvoir des méthodes alternatives de résolution des litiges. 16. Les actes de procédures et les décisions judiciaires doivent être rédigés dans un langage accessible, simple et clair. Le juge doit rendre des décisions motivées, prononcées publiquement et dans un délai raisonnable, basées sur une audience équitable et publique. Le juge doit utiliser des techniques appropriées de gestion des affaires (case management). 17. L’exécution des jugements est une des composantes essentielles du droit à un procès équitable et une garantie de l’efficacité de la justice.
Ethique et responsabilité
18. Des principes déontologiques, distincts des règles disciplinaires, doivent guider l’action des juges. Ces principes doivent émaner des juges eux-mêmes et être inclus dans leur formation. 19. Dans chaque pays, le statut ou la charte fondamentale applicable aux juges devra définir les fautes pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires, ainsi que la procédure disciplinaire. 20. Le juge doit être responsable pénalement dans les termes de droit commun pour les infractions commises en dehors de ses fonctions. La responsabilité pénale ne doit pas être engagée à l’encontre d’un juge pour les faits liés à ses fonctions en cas de faute non intentionnelle de sa part. 21. Il doit être remédié aux erreurs judiciaires dans le cadre d’un système de recours adéquat. Tout remède pour d’autres fautes de la justice relève exclusivement de la responsabilité de l’État. 22. Sauf en cas de faute volontaire, il ne convient pas que dans l’exercice de ses fonctions, un juge soit exposé à une responsabilité personnelle, même par le biais d’une action récursoire de l’État.
Juridictions internationales
23. Ces principes doivent s’appliquer mutatis mutandis aux juges des tribunaux européens et internationaux. _____________________ (1) Suite à une incohérence entre les versions française et anglaise mise en évidence par plusieurs membres du CCJE et en vue d’une meilleure concordance avec l’Avis N3 du CCJE (paragraphe 57), le Secrétariat avait modifié le paragraphe 22 de la Magna Carta officiellement adoptée par le CCJE en novembre. Suite à la dernière réunion du Bureau (mars 2011), il a été décidé de revenir cette version. Il convient donc à
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Introduzione all'ordinamento giudiziario chaque utilisateur de vĂŠrifier que le paragraphe 22 de la Magna Carta utilisĂŠe depuis correspond au texte ci-joint.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario
Capitolo XIII
Gli illeciti disciplinari Sommario: 13.1. Le attribuzioni della Sezione disciplinare. - 13.2. La tipizzazione degli illeciti disciplinari. - 13.3. Il procedimento disciplinare. La scarsa rilevanza del fatto quale causa generale di esclusione dell’illecito disciplinare. - 13.4. Gli illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni. - 13.5. Gli illeciti disciplinari commessi fuori dell’esercizio delle funzioni. - 13.6. Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato. - 13.7. Le sanzioni disciplinari.
13.1. Le attribuzioni della Sezione disciplinare. La Sezione disciplinare svolge le funzioni di giudice nei procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari. È un organo collegiale composto da sei membri: il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che lo presiede, e cinque componenti del CSM, dei quali uno eletto dal Parlamento, un magistrato di Cassazione con funzioni di legittimità e tre magistrati di merito. 13.2. La tipizzazione degli illeciti disciplinari. Il procedimento disciplinare ha natura giurisdizionale ed è regolato dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e dalle norme del codice di procedura penale in quanto compatibili. Il d.lgs. 109/2006 consta di 32 articoli dedicati alla normativa sulla responsabilità disciplinare dei magistrati: il primo capo, relativo alla disciplina di diritto sostanziale, è diviso in due sezioni, una dedicata agli illeciti disciplinari (artt. 1- 4) e l’altra dedicata alle sanzioni disciplinari (artt. 5 14). Il sistema prevede l’enunciazione dei doveri fondamentali del magistrato, la specificazione di una serie di ipotesi tipiche di violazione, la definizione delle sanzioni e la specificazione di quelle applicabili rispetto alle diverse tipologie di illeciti. L’art. 1, dedicato ai “doveri del magistrato”, prevede una dettagliata elencazione dei doveri fondamentali cui devono attenersi i magistrati, quali principi e valori deontologici essenziali per chi esercita la funzione giudiziaria. Nel primo comma vengono richiamati i doveri di “imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetto della dignità della persona”, mentre il secondo comma individua i doveri che il magistrato è tenuto ad osservare “anche fuori dell’esercizio delle proprie funzioni”. www.magistraturaindipendente.it 164
Introduzione all'ordinamento giudiziario La nuova disciplina degli illeciti disciplinari introdotta con il d.lgs. 109/2006 è improntata a una parziale tipizzazione delle condotte dei magistrati disciplinarmente rilevanti, sia nell’esercizio delle funzioni giudiziarie che con riguardo a condotte a esse estranee. Il principio di tassatività ha trovato applicazione nel terzo comma dell’art. 1, laddove prevede che “le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dai successivi artt. 2, 3 e 4” e, più in generale, è in diretta correlazione con il principio di legalità, per cui i magistrati non possono essere sottoposti a procedimento e a sanzione disciplinare se non nei casi e nelle forme previste dalla legge. Lo schema non prevede una clausola di chiusura generale per tutte le violazioni commesse nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, mentre riconosce una simile ipotesi con riguardo alle violazioni di natura extrafunzionale. 13.3. Il procedimento disciplinare. La scarsa rilevanza del fatto quale causa generale di esclusione dell’illecito disciplinare. L’azione disciplinare è promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Si applica il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare nei soli riguardi del Procuratore Generale, cui pertiene anche un autonomo potere di archiviazione. Dell’inizio del procedimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all’incolpato, con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato. L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione o da un magistrato del suo ufficio. L’azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha conoscenza a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia. La denuncia è circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare. Il processo disciplinare si celebra in udienza pubblica con la relazione di uno dei componenti della Sezione, l’acquisizione d’ufficio di ogni prova utile, la lettura di rapporti, ispezioni, atti e prove acquisite in istruttoria, nonché l’esibizione di documenti. La decisione può essere impugnata dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione.
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Introduzione all'ordinamento giudiziario La nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ha previsto all’art. 3-bis una clausola generale dell’irrilevanza disciplinare della condotta, qualora il fatto sia di “scarsa rilevanza”, destinata a operare su un piano diverso rispetto al potere di archiviazione spettante al Procuratore Generale. Come precisato dal giudice disciplinare, con l’introduzione della norma dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 il legislatore ha lasciato al decidente il compito di verificare se, ex post e in concreto, vi sia stata una lesione del bene giuridico, e, quindi, di interpretare le fattispecie alla luce del principio di offensività, attraverso una considerazione congiunta dell’aspetto oggettivo, avente riguardo all’esiguità del danno e del pericolo, e dell’aspetto soggettivo, costituito dal grado della colpevolezza (sent. n. 116/2008). Conseguentemente, a titolo esemplificativo, è stata ritenuta sussistente l’ipotesi della scarsa rilevanza del fatto, con esclusione dell’illecito disciplinare, nel caso di assunzione di un incarico extragiudiziario senza preventiva richiesta di autorizzazione al CSM, quando il modestissimo impegno temporale e la natura importante dell’incarico hanno escluso ogni possibile nocumento all’immagine del magistrato (ord. n. 31/2009). 13.4. Gli illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni. L’art. 2 del d.lgs. 109/2006 elenca le ipotesi di illecito disciplinare relative a condotte tenute nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, da considerarsi in ragione della diversa tipologia dei doveri violati. a) Il dovere d’imparzialità. Le prime tre fattispecie descritte nelle lettere a), b) e c) dell’art. 2 possono farsi risalire a violazioni del dovere di imparzialità. Di maggiore verificazione nella prassi è l’ipotesi dell’omessa comunicazione al CSM di situazioni di incompatibilità, che la Sezione disciplinare ha ravvisato, ad esempio, nella condotta del magistrato che aveva attestato, nell’apposita dichiarazione, che il fratello non svolgeva abitualmente attività professionale nel proprio circondario, evitando, però, di indicare che tale attività era comunque svolta “con una certa continuità”, prevedendo il modulo l’indicazione di dove l’attività professionale è svolta “in via abituale” o “con una certa continuità” (ord. n. 46/2011). In riferimento, invece, alla consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione, la condotta è stata ritenuta sussistente allorquando il magistrato ha: omesso di astenersi in procedimenti civili in cui prestava attività di difensore un avvocato con il quale il proprio figlio intratteneva rapporti di stabile collaborazione, anche se tale ultimo era solo un praticante e sebbene l’avvocato non avesse tratto alcun vantaggio dall’omessa astensione www.magistraturaindipendente.it 166
Introduzione all'ordinamento giudiziario (sent. n. 114/2008); omesso di astenersi in una causa civile, pur essendoci un motivo di grave inimicizia con uno dei difensori, avendo tale ultimo presentato un esposto nei propri confronti (sent. n. 135/2008); proceduto alla trattazione di un giudizio in cui il difensore di un imputato accusato di gravi reati era stato anche proprio difensore in procedimenti penali e disciplinari a suo carico (ord. n. 81/2010); emesso un decreto ingiuntivo in favore di un ente il cui legale rappresentante era il proprio fratello, così incidendo non solo sulla propria immagine di imparzialità, ma anche sulla necessaria serenità dello stesso giudicante (ord. n. 27/2011). b) Il dovere di correttezza. Le ipotesi di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 2 d.lgs. 109/2006 riguardano la violazione del dovere di correttezza. La Sezione disciplinare ha ravvisato l’integrazione di un comportamento scorretto nella condotta del magistrato che redige una sentenza in cui la parte motiva rappresenta essenzialmente la pedissequa riproposizione del contenuto della comparsa conclusionale della parte risultata vittoriosa, perché, in tal maniera, il comportamento del magistrato ingenera dubbi sulla sua autonomia elaborativa in ordine alle problematiche concernenti il giudicato, ledendo l’immagine del magistrato (sent. n. 164/2010; sent. n. 38/2008). Tale modus procedendi legittima anche la convinzione della sostanziale mancanza di equidistanza del magistrato, invece tenuto a prendere in considerazione tutte le argomentazioni svolte dalle parti presenti in giudizio (sent. n. 20/2010). Sono stati considerati comportamenti abituali o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati: la condotta di molestia di confronti di una collega perpetrata con continue telefonate, messaggi telefonici, richieste di incontri, frequentazione assidua dell’ufficio di costei, nonostante i rifiuti di tale ultima di trasformare il rapporto professionale in sentimentale, così arrecando un grave pregiudizio alla serenità dell’interessata ed un disservizio per l’ufficio giudiziario di comune appartenenza (ord. n. 23/2010); l’assunzione di un atteggiamento palesemente alterato da parte di un giudice a latere nel corso di un’udienza, fino a reclamare a gran voce l’intervento della stampa e del Presidente del Consiglio, per poi pronunciare frasi offensive nei confronti del Presidente del collegio ed abbandonare l’aula, con conseguente sospensione dell’udienza (sent. n. 27/2010); la condotta del Sostituto Procuratore che muove censure gratuite, esternate con vivacità, e fuori della sede propria, ad un precedente provvedimento del giudice in presenza della parte interessata e del suo difensore (sent. 40/2011); la condotta di un Pubblico Ministero che non informa il collega codelegato ad un procedimento dell’adozione di un atto investigativo particolarmente delicato nell’ambito di un’indagine complessa e di riwww.magistraturaindipendente.it 167
Introduzione all'ordinamento giudiziario lievo nazionale (sent. n. 3/2008); la lunga inerzia mantenuta da un magistrato sulle reiterate richieste di restituzione di fascicoli processuali presentate dal dirigente dell’ufficio al fine della loro riassegnazione, perché tale atteggiamento viola i doveri di collaborazione e di rispetto delle regole di funzionamento dell’ufficio (sent. n. 144/2010). Allo stesso modo, è stata ritenuta idonea a configurare la fattispecie in oggetto la condotta del magistrato che: formula addebiti nei riguardi dei propri collaboratori, relativi a disguidi inesistenti, ovvero muove a costoro plateali rimproveri in pubblica udienza, e ciò anche quando il numero degli episodi in questione sia limitato, considerato che l’illecito prevede, quale alternativa all’abitualità, la presenza del requisito della oggettiva gravità della condotta (ord. n. 3/2011); nel sottovalutare le urgenti e particolarissime esigenze personali di un avvocato, reagisce sprezzantemente alle sue richieste processuali, provocando un immediato e diffuso sconcerto in tutte le persone presenti (sent. n. 113/2010). In materia di conferimento di incarichi peritali è stata giudicata scorretta l’effettuata assegnazione, in un limitato arco temporale, di un cospicuo numero di consulenze tecniche di ufficio a un ristretto numero di professionisti (sent. n. 40/2008; sent. n. 117/2008). Parimenti illecita è la condotta del giudice civile che dispone la liquidazione di una consulenza medico-legale in modalità di gran lunga esorbitante rispetto al massimo tariffario previsto, ovvero che adotta un provvedimento del tutto privo di motivazione per disporre la sostituzione di un consulente tecnico di ufficio (sent. n. 40/2008). Ricorre, poi, l’ipotesi della “ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato” nel comportamento del giudice civile che, sostituendosi arbitrariamente ad altro collega titolare di un procedimento, adotta provvedimenti di competenza di quest’ultimo (sent. n. 40/2008), ovvero quando un magistrato, avvalendosi di un intermediario, assume un’iniziativa diretta a ottenere una più sollecita definizione di un procedimento giudiziario, e ciò sia perché l’intervento indiretto, al pari di quello diretto, lede il valore dell’indipendenza nell’esercizio della giurisdizione, sia perché la più sollecita definizione di un procedimento si risolve comunque in un indebito favoritismo nei confronti della parte beneficiata dall’intervento (sent. n. 42/2010). Costituisce, infine, illecito disciplinare, per “reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario”, la condotta del magistrato che omette di fissare e di celebrare udienze previste dal calendario giudiziario senza giustificato motivo, poiché tale condotta evidenzia, in ogni caso, una caduta di diligenza (sent. n. 21/2010). È stata ritenuta parimenti illecita la condotta del magistrato che www.magistraturaindipendente.it 168
Introduzione all'ordinamento giudiziario si sia assentato ripetutamente dall’ufficio senza giustificare la sua assenza, ovvero comunicando il suo impedimento il giorno stesso dell’udienza in cancelleria, ma non anche al dirigente dell’ufficio, ovvero ancora fornendo giustificazioni pretestuose così da determinare il rinvio di tutte le procedure già fissate (sent. n. 133/2008). c) Il dovere di diligenza. Gran parte delle ipotesi previste dalla lettera g) alla lettera p) dell’art. 2 d.lgs. 109/2006 attengono alla violazione del dovere di diligenza. Con riferimento all’ipotesi della c.d. “motivazione apparente”, disciplinata alla lettera l) dell’art. 2, la Sezione disciplinare ne ha ravvisato la relativa integrazione nell’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, come nel caso del giudice penale che, pur in presenza di un conforme parere del Pubblico Ministero, emette un’ordinanza di non luogo a provvedere su un’istanza di scarcerazione di persona arrestata e condannata all’espulsione ma non attinta da ordinanza cautelare, essendo dovere del decidente esaminare in modo autonomo e diligente la fattispecie (sent. n. 6/2011). Configurano, poi, illecito disciplinare le condotte del magistrato che: adotta un provvedimento in cui la motivazione esplicita che la decisione è stata assunta sulla base di indicazioni dalle quali dissente, e che tuttavia segue per evitare conseguenze negative, poiché in tal maniera si disconosce alla funzione giurisdizionale l’essenza di funzione indipendente (sent. n. 10/2010); liquida sistematicamente ai consulenti tecnici indennità e spese non previste dalla legge, in quanto il requisito della sistematicità attribuisce alla violazione di legge il carattere della gravità (sent. n. 43/2010); nel corso di un giudizio abbreviato, in cui siano decorsi i termini massimi di durata della misura cautelare custodiale nei confronti di un imputato, omette di provvedere tempestivamente alla scarcerazione del medesimo, ravvisandosi una superficialità nella registrazione delle scadenze procedurali, e anzi l’assenza di uno scadenziario, sia pure informale, presso la cancelleria (sent. n. 99/2010); dopo avere proceduto al fermo di ventisei indagati, dimentichi di richiedere la convalida dell’atto, così determinando la perdita di efficacia del provvedimento (sent. n. 3/2008); emette un decreto di perquisizione e sequestro la cui motivazione non sia finalizzata a rendere comprensibili le sue ragioni ai destinatari, per avere un carattere solo apparente, in quanto redatto con la tecnica informatica del copia-incolla, con affastellamento di fatti, dati, documenti molto spesso non pertinenti, e comunque privi di alcun vaglio critico (ord. n. 11/2009); redige un provvedimento non motivato, sciatto e non meditato, limitandosi a sottoscrivere un modulo predisposto da personale www.magistraturaindipendente.it 169
Introduzione all'ordinamento giudiziario di cancelleria e relativo ad una tipologia decisoria non corrispondente al petitum del ricorrente (sent. n. 109/2010). La fattispecie disciplinare quantitativamente più violata è fin qui stata quella prevista dalla disposizione dell’art. 2 lettera q) d.lgs. 109/2006, avente ad oggetto “il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni”. In materia, le SS.UU. hanno chiarito che la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari non comporta una responsabilità oggettiva dell’incolpato, ovvero l’ingiustificabilità assoluta della sua condotta, ma incide sulla giustificazione richiestagli, che deve riguardare tutto l’arco temporale durante il quale l’inerzia si sia protratta, sicché quanto più essi sono gravi tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante deve esserne la giustificazione, necessariamente comprensiva della prova che, nell’intervallo temporale suddetto, non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro idonei a scongiurarli o, comunque, a ridurne la patologica dilatazione, dovendo, altresì, una siffatta prova valutarsi tenendo conto del numero, della durata media e della punta massima dei contestati ritardi (Cass. SS.UU. n. 15813/2016; n. 14268/2015). La Cassazione a SS.UU. ha ulteriormente sottolineato che qualora l’incolpato giustifichi i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni (nella specie, deposito di sentenze civili) sulla base di una precisa scelta organizzativa (nella specie, intesa alla proficua gestione del ruolo decisorio), il giudice disciplinare deve valutare in concreto la fondatezza e serietà della giustificazione addotta, non potendo quei ritardi (nella specie, ultrannuali) essere imputati al magistrato a titolo di responsabilità oggettiva, fermo l’onere dell’interessato di fornire al giudice disciplinare tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà della giustificazione addotta. La Suprema Corte, pertanto, esclude ogni rigido automatismo valutativo in chiave negativa tra ritardo nel deposito dei provvedimenti (anche in numero rilevante) e carenza organizzativa nell’operato del magistrato, richiedendosi, al contrario, una attenta e motivata considerazione, volta per volta, in capo al giudice disciplinare delle scelte organizzative adottate scientemente dal magistrato allo scopo di determinare un sensibile abbattimento delle pendenze nel proprio ruolo. Nel riconoscere l’esistenza di una diffusa sproporzione tra carichi di lavoro e capacità obiettive individuali di smaltimento negli uffici giudicanti civili (anche se, mutatis mutandis, stesso discorso può estendersi ai ruoli dei giudici penali), la Corte attribuisce a detto fattore, per dir così, strutturale una potenziale efficacia giustificativa e, quindi, esimente della responwww.magistraturaindipendente.it 170
Introduzione all'ordinamento giudiziario sabilità, in tutti quei casi in cui il magistrato, lungi dall’aver assunto un atteggiamento difensivo o caratterizzato da inerzia, abbia, al contrario, profuso il proprio apprezzabile impegno in termini di produttività e conseguente sensibile abbattimento delle pendenze, anche se ciò abbia comportato, pur in presenza di una scelta organizzativa deliberata e validata all’interno dell’ufficio, la dilatazione dei tempi di deposito, anche in un numero rilevante di casi. Ulteriore profilo degno di nota è costituito dal rilievo che assumono in termini giustificativi le scelte virtuose sul piano organizzativo, sia quelle orientate da canoni di priorità, sia quelle volte a determinare un generale effetto indotto di riduzione progressiva del ruolo, tanto più qualora dette scelte, anche se frutto di determinazioni individuali del magistrato, siano conosciute, validate o fatte proprie dall’ufficio di appartenenza. La portata innovativa di detto approdo giurisprudenziale della Suprema Corte, ha trovato riconoscimento in recenti decisioni della sezione disciplinare del Consiglio Superiore (sentenza 178/2016, in tema di ritardato deposito di sentenze civili in cui l’incolpato aveva giustificato i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni sulla base di una precisa scelta organizzativa intesa all’incremento delle decisioni, e sentenza n. 82/16, relativa a una ipotesi, congruente a quella oggetto del presente giudizio, di reiterati ritardi anche ultrannuali, caratterizzati, ad un tempo, da alto indice di produttività (in quel caso con media annuale di 195 sentenze depositate all’anno), particolare gravosità del ruolo e virtuosa organizzazione del lavoro del magistrato. d) Il dovere di laboriosità. Le ipotesi di violazione del dovere di laboriosità sono individuate nelle lettere da q) a t) dell’art. 2 d.lgs. 109/2006. Tra esse sono certamente le più frequenti quelle attinenti alle situazioni di sottrazione abituale e ingiustificata all’attività di servizio e l’omessa autoassegnazione di affari e di motivazioni. È stato ritenuto integrato l’illecito nella condotta del magistrato che, pur essendo stata posta a disposizione sua, e di tutti i magistrati che avessero preferito utilizzarla, per l’esercizio delle funzioni giudiziarie, un’aula priva di crocifisso, si sia rifiutato sistematicamente di tenere udienza in ragione del fatto che in altro luogo e nello stesso momento la giustizia era stata amministrata in presenza del simbolo religioso, considerato che tale situazione non determina nessuna lesione diretta del fondamentale diritto soggettivo di libertà religiosa e di opinione del singolo e che non è consentito ai funzionari in genere, e ai magistrati in particolare, subordinare la prestazione del proprio servizio al soddisfacimento di pretese di carattere generale, quand’anche mosse da motivazioni di carattere ideale (sent. n. 88/2010). www.magistraturaindipendente.it 171
Introduzione all'ordinamento giudiziario
e) Il dovere di riserbo. L’obbligo di riserbo è tutelato dalle fattispe-
cie previste dalla lettera u) alla lettera bb) dell’art. 2 d.lgs. 109/2006. La divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia vietata la pubblicazione è prevista come principale ipotesi di illecito disciplinare, unitamente alla violazione dell’obbligo di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente i diritti altrui. Le ipotesi previste alle lettere da v) a bb) rappresentano una sorta di decalogo delle condotte disciplinarmente rilevanti in tema di rapporti dei magistrati con i mass-media. In ragione di tali indicazioni normative, la Sezione disciplinare ha ritenuto illecita la condotta del magistrato che, dopo aver adottato un provvedimento cautelare, in occasione di un successivo provvedimento emesso nell’ambito del medesimo procedimento penale da altro magistrato, abbia reso dichiarazioni sulla vicenda a un quotidiano, sostenendo la tesi della responsabilità dell’indagato, considerato che tale comportamento lede l’immagine di quest’ultimo, accreditando nell’opinione pubblica la convinzione della colpevolezza dello stesso indagato, così da apparire idoneo a interferire nel giudizio di coloro che saranno successivamente chiamati a esaminare la medesima questione (sent. n. 148/2010). f) I doveri processuali. Gli illeciti disciplinari indicati alle lettere cc) e ff) dell’art. 2 del d.lgs. 109/2006 afferiscono alle modalità di adozione dei provvedimenti processuali. Tra essi rileva l’illiceità dei c.d. “provvedimenti suicidi”, di cui è punita l’intenzionale adozione di una decisione caratterizzata da una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico e argomentativo tra il dispositivo e la motivazione. 13.5. Gli illeciti disciplinari commessi fuori dell’esercizio delle funzioni. L’art. 3 del d.lgs. 109/2006 elenca una serie di condotte disciplinarmente rilevanti tenute dal magistrato al di fuori dell’esercizio delle funzioni. La Sezione disciplinare ha ravvisato la ricorrenza d’ipotesi di frequentazioni non consentite con persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili nella condotta del Sostituto Procuratore che, al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, abbia partecipato alla cerimonia di apertura di un esercizio commerciale di una persona denunciata dalla polizia giudiziaria per gravi reati e sottoposta a intercettazioni in procedimenti in quel momento delegati allo stesso magistrato, essendo irrilevante che non si sia proceduto alla formale iscrizione nei confronti www.magistraturaindipendente.it 172
Introduzione all'ordinamento giudiziario del denunciato e che la presenza del magistrato sia stata motivata dall’intento di svolgere indagini occulte, atteso, peraltro, che tali ultime spettano unicamente alla competenza della polizia giudiziaria (sent. n. 16/2011). Lo stesso illecito è stato ritenuto integrato da parte del magistrato che: dopo essere stato fermato alla guida della propria autovettura dalle Forze dell’ordine in ragione di un’infrazione del Codice della Strada, ha tenuto comportamenti irriguardosi e offensivi nei confronti dei Carabinieri intervenuti, altresì vantando amicizie e spendendo la propria qualifica (sent. n. 25/2008); ha acquistato dal mercato alternativo un prezioso orologio, poi risultato rubato, sprovvisto di garanzia e della confezione di vendita, godendo di un fortissimo sconto (sent. n. 117/2008); ha intrattenuto nel territorio del proprio circondario rapporti non illeciti, ma di natura affaristica, in quanto finalizzati alla realizzazione di un indebito arricchimento (sent. n. 117/2008); abusando della propria qualità e facendosi presentare come magistrato, ha ottenuto nell’acquisto di beni mobili sconti ulteriori rispetto a quelli normalmente praticati (sent. n. 117/2008); ha acquistato autovetture a prezzo di particolare favore, per la concessione di uno sconto non usuale e riservato solo a persone importanti, da persona che egli sapeva essere indagata in procedimenti penali pendenti presso un ufficio giudiziario collocato nel suo stesso distretto di Corte di Appello (sent. n. 22/2009). 13.6. Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato. L’art. 4 del d.lgs. 109/2006 individua gli illeciti disciplinari conseguenti a reato, di fatto stabilendo una sorta di automatismo fra i fatti per i quali è intervenuta una condanna per delitto doloso e l’azione disciplinare. Per la Sezione disciplinare integra un illecito nell’esercizio delle funzioni, per fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, la condotta del magistrato che, avendo accertato la reale possibilità dell’esistenza di una microspia all’interno dell’ufficio giudiziario di appartenenza, abbia omesso ogni comunicazione di quanto a sua conoscenza al dirigente dell’ufficio e ai suoi colleghi, costituendo l’ipotesi un’omessa comunicazione di una notizia di reato relativa al delitto di cui all’art. 617bis c.p., perseguibile di ufficio, appreso dal magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni (sent. n. 16/2011). Si ha, altresì, l’integrazione del medesimo illecito disciplinare nelle ipotesi in cui il magistrato: commette un falso ideologico consistente nella stesura del dispositivo di udienza contenente statuizioni non corrispondenti alla decisione camerale (sent. n. 4/2010); consegue il permesso di www.magistraturaindipendente.it 173
Introduzione all'ordinamento giudiziario costruire un’opera edilizia in contrasto con le disposizioni del Piano Regolatore Generale, agendo nella consapevolezza di violare la disciplina in materia urbanistica e di edificabilità dei suoli, e la vicenda diviene poi di dominio pubblico, atteso che l’ipotesi ricade nella fattispecie dell’art. 44 d.p.r. n. 380/2001 e che il clamore suscitato appare idoneo a ingenerare una grande e diffusa lesione del prestigio dell’ordine giudiziario (sent. n. 102/2010); che commette reati edilizi i quali determinano la condanna penale, anche se per il mero decorso del tempo si verifica, poi, l’estinzione dei reati per intervenuto decorso della prescrizione (sent. n. 114/2010); commenta una sentenza in un articolo pubblicato usando un tono di dileggio e di arroganza, tanto da offendere la reputazione dell’intera magistratura e non solo dei giudici che hanno emesso la sentenza criticata, delineando un quadro di incapacità e di ignoranza da parte del complesso degli appartenenti all’ordine giudiziario sul tema dei reati concernenti le armi e le munizioni (sent. n. 60/2008); rilascia dichiarazioni, a un giornalista che gliene faccia richiesta, non dirette a formulare legittime critiche di merito alla Corte Costituzionale, bensì a diffondere un generico discredito sull’Organo costituzionale e sui suoi componenti (sent. n. 39/2009); commette reati di minaccia e lesioni in danno di appartenenti alle Forze di polizia in presenza di più persone, anche ove successivamente sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per intervenuta remissione della querela (sent. n. 149/2009). 13.7. Le sanzioni disciplinari. Gli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 109/2006 prevedono varie tipologie di sanzioni, da adattarsi alle singole fattispecie disciplinari secondo le modalità indicate all’art. 12 del d.lgs., in applicazione del criterio tale crimen talis poena. Le sanzioni sono: 1) l’ammonimento (richiamo all’osservanza dei doveri del magistrato); 2) la censura (dichiarazione formale di biasimo); 3) la perdita dell’anzianità (non inferiore a due mesi e non superiore a due anni); 4) l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo (non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni); 5) la sospensione dalle funzioni (con sospensione dello stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico); 6) la rimozione (cessazione del rapporto di servizio). Vi è, infine, la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio (art. 13), che può essere adottato anche come misura cautelare e provvisoria.
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