Bonus mobili

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Oggetto : detrazione mobili La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili è prorogata di sei mesi, fino al 31 dicembre 2013; confermato il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali.

Ma l’altra novità, introdotta dal Decreto-legge per le misure energetiche nell’edilizia, approvato dal Governo, è il ‘bonus mobili’: tra le spese detraibili potranno essere inserite anche quelle per l’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo complessivo di spesa di 10.000 euro. Possono usufruire della detrazione del 50% per i mobili tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni. La scadenza per il bonus mobili è fissata al 31 dicembre 2013. Anche la detrazione delle spese per i mobili sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e, per usufruirne, occorrerà che i mobili acquistati siano destinati ad arredare l'immobile oggetto della ristrutturazione. La procedura per la detrazione sarà la stessa: occorrerà effettuare i pagamenti con bonifico e conservare la documentazione. In un primo momento si era parlato di 'arredi fissi', facendo pensare a mobili su misura, ma il testo del decreto che circola fa riferimento a "mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione', senza ulteriori specificazioni e senza riferimenti agli elettrodomestici. Tornando alle ristrutturazioni, ricordiamo che il DL 201/2011 ha reso stabile dal 2012 la detrazione del 36% delle spese per i lavori di recupero del patrimonio edilizio), mentre il DL 83/2012 ha innalzato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro il limite massimo delle spese ammesse, dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Quest’ultima scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dal DL approvato recentemente. Non cambiano i beneficiari della detrazione: titolari di proprietà, nuda proprietà o altro

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diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sull’immobile ristrutturato, soci di cooperative divise e indivise, inquilini e comodatari, soci delle società semplici, imprenditori individuali, limitatamente agli immobili non strumentali o merce, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori. Confermati anche gli interventi per i quali spetta la detrazione: - realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; - rimozione di barriere architettoniche, installazione di ascensori e strumenti idonei a favorire la mobilità interna di disabili; - lavori (anche di manutenzione ordinaria) su tutte le parti comuni di edifici residenziali; - interventi di cablatura degli immobili, opere finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza contro le intrusioni, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure antisismiche, ad evitare gli infortuni domestici. - ricostruzione o ripristino di un immobile, anche non residenziale, danneggiato a seguito di ‘eventi calamitosi’, se è stato dichiarato lo stato di emergenza (fattispecie introdotta dal DL 201/2011). La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili situati in edifici interamente interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, purché venduti entro sei mesi dalla fine dei lavori, ed è pari al 25% del prezzo risultante dall’atto di compravendita o di assegnazione, comunque entro l’importo massimo di 48.000 euro. La detrazione va sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La procedura per fruire della detrazione non cambia. È necessario: 1. inviare all’ASL, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo; 2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, indicando causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento; 3. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione (l’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è stato soppresso dal DL 70/2011). Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.

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