STATUTO CONFABITARE FIRENZE ASSOCIAZIONE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, CONFABITARE FIRENZE – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE – volontaria, senza fini di lucro, quale ente non commerciale. Può ESSERE CORRETTAMENTE IDENTIFICATA ANCHE COME CONFABITARE FIRENZE. L’associazione ha la sede legale in Signa (Fi), Via dei Colli n° 238/f e la sua durata è illimitata. L’indirizzo dell’associazione potrà essere cambiato con semplice delibera del Consiglio Direttivo e risulterà quello comunicato in Agenzia delle Entrate. Possono essere istituite sedi operative e delegazioni su tutto il territorio dell’Area Metropolitana di Firenze (ex Provincia di Firenze). La sede legale può essere variata con semplice delibera del Consiglio Direttivo. TITOLO II Scopo – Finalità ART. 2 La CONFABITARE FIRENZE si prefigge lo scopo di porre in essere interventi volti a far valere il diritto di proprietà nella sua pienezza, pur nel rispetto del principio della valorizzazione della funzione sociale che la Costituzione italiana attribuisce alla proprietà ed in coerenza con la sua natura associativa. Senza perseguire scopi lucrativi, intende: a. offrire organizzazione e sostegno a tutti i piccoli e grandi proprietari di immobili della provincia di Firenze; b. rappresentare in ogni sede ritenuta opportuna presso le Autorità locali ed in contesti privati locali gli interessi dei proprietari immobiliari della provincia di Firenze; c. offrire assistenza ai proprietari immobiliari in materia legale, tecnica, tributaria, amministrativa, contrattuale, sindacale ed in generale, istituendo idonei Centri Studi. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è attività statutaria la redazione e la registrazione dei contratti di locazione, l’emissione di documenti attestanti la regolarità o la conformità dei contratti di locazione, ecc. d. dedicarsi ad attività di studio e ricerca relative al diritto di proprietà, promuovendo apposite iniziative locali volte anche alla divulgazione della materia mediante l’organizzazione di seminari di studio, convegni su temi economici, sociali e immobiliari; e. agire presso gli organi di governo locali al fine di promuovere norme e regolamenti che riconoscano il diritto di proprietà nella sua pienezza, anche con specifico riferimento al superamento dei vincoli che tuttora caratterizzano la materia delle locazioni; f. operare affinché l’opinione pubblica locale sia sensibilizzata ed informata sui temi connessi al diritto di proprietà immobiliare, anche mediante interventi di propaganda mirati; g. partecipare agli accordi che riguardino i temi connessi alla proprietà immobiliare, partecipando attivamente alle negoziazioni e sottoscrivendo gli accordi che riterrà utili a migliorare il diritto dei propri associati; h. intervenire mediante azioni mirate alla tutela del territorio al recupero edilizio contro il degrado; i. collaborare con altre organizzazioni, enti, società e/o persone fisiche e giuridiche che abbiano finalità che siano in armonia con gli interessi dei proprietari immobiliari; j. sostenere attivamente l’accesso, lo sviluppo, la riqualificazione della proprietà così come previsto dalla Costituzione italiana; k. aderire ad altre organizzazioni, stipulare patti di collaborazione, accordi, convenzioni che abbiano finalità che siano in armonia con gli interessi dei proprietari immobiliari; l. stipulare e sottoscrivere accordi e contratti collettivi locali ed aziendali relativamente al lavoro domestico e condominiale, relativamente alla tutela del valore immobiliare relativamente alle norme su infrastrutture e gestione patrimoniale immobiliare, nonché siglare accordi con le altre organizzazioni locali della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; m. assumere iniziative volte alla qualificazione e all’aggiornamento professionale di coloro che operano nell’associazione, ed anche verso coloro che si relazionano con il mondo immobiliare ed edilizio in genere; n. costituire strutture organizzative anche di tipo societario, o parteciparvi, se già costituite, compiendo operazioni economiche e finanziarie e/o svolgendo attività editoriali, di stampa e di
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informazione senza compromettere il carattere non commerciale dell’Associazione; o. esercitare ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti; p. promuovere l’istituzione di sedi all’estero q. tutelare in ogni sede e contesto il consumatore, proprietario di casa nei confronti di Enti, società di gestione di servizi, istituzioni finanziarie. TITOLO III Soci ART. 3 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, impegnandosi a rispettare il presente statuto, i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. ART. 4 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Contestualmente alla domanda dovrà essere depositata la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La domanda viene esaminata dal Consiglio Direttivo che si esprime con parere favorevole o contrario all’ammissione, senza possibilità di appello e senza doverne giustificare i motivi. Qualora entro 30 giorni il Consiglio Direttivo non si sia espresso, la domanda è da intendersi come ammessa. In caso di parere negativo all’ammissione, entro i successivi 30 giorni dal parere, il Consiglio Direttivo restituirà la quota versata. La quota associativa dovrà essere pagata in ogni anno solare, sempre nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota associativa determinerà l’automatico rinnovo della qualità di associato, così come il mancato pagamento determinerà automaticamente e seza bisogno di comunicazione alcuna, la caducazione dell’associato dalla sua qualità. Salvo il caso di parere negativo all’ammissione, la quota sociale non potrà mai essere restituita. ART. 5 La qualifica di socio da’ diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione; - a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Tutti i diritti sono esercitabili purché il socio sia in regola con il versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. ART. 6 I soci sono tenuti: - all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; - al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Perdita della qualifica di socio ART. 7 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente. ART. 8 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
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a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro dodici mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. ART. 9 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata e sarà efficace trascorsi 15 giorni dal ricevimento della stessa. Nel corso di questi 15 giorni, l’associato ha diritto di ricorrere avanti al Collegio dei Probi Viri, ai quali è attribuita la competenza esclusiva a decidere su ogni controversia nasca fra Associazione ed associato, con le modalità stabilite nel presente statuto. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. TITOLO IV Risorse economiche - Fondo Comune ART. 10 L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) b) c) d)
quote degli associati; contributi degli associati a fronte di prestazioni per attività statutarie; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) contributi per sponsorizzazioni; h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: corsi, convegni, webinar, ecc.; k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Esercizio Sociale ART. 11 L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto economico non deve essere redatto seguendo particolari formalità, se non previste dalla legge. TITOLO V Organi dell’Associazione ART. 12 Sono organi dell’Associazione:
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a) b) c) d) e) f) g) h)
l’Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; Il Segretario; Il Tesoriere; il Collegio dei Probi Viri; il Collegio Sindacale, organo facoltativo.
Assemblee ART. 13 L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. L’assemblea è formata da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale. ART. 14 L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria: a) elezione del Consiglio Direttivo; b) elezione del Collegio dei Probi Viri; c) elezione eventuale del Collegio Sindacale; d) approvazione del rendiconto economico-finanziario; e) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere; f) approvazione di eventuali Regolamenti; g) deliberazione in merito all’esclusione dei soci. ART. 15 L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. ART. 16 La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In aggiunta alla precedente, può essere pubblicizzata anche mediante altra forma che il consiglio direttivo riterrà, a propria discrezione, utile. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Non è ammesso il voto per delega. L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei due terzi degli associati. ART. 17 L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
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La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Consiglio Direttivo ART. 18 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico - finanziario; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. ART. 19 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Presidente Art. 20 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione e ne dirige e ne sorveglia le varie attività. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Rappresenta l’associazione all'interno della CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE e, nelle relative assemblee, ha diritto di voto. Partecipa con diritto di voto all’assemblea dei presidenti provinciali che provvedono all’elezione del Presidente Regionale competente per territorio. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per
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l’elezione del nuovo Presidente. In particolare il Presidente: 1. vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell’Associazione e vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; 2. indice le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca 1'Assemblea, assumendone in entrambi i casi la presidenza; 3. attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo; 4. firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali; 5. cura, congiuntamente con il Segretario ed il Cassiere, la tenuta dell'inventario dei beni immobili e mobili; 6. tiene i rapporti con la CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE per ogni evento che ne comporti il coinvolgimento e con il Presidente Regionale di CONFABITARE TOSCANA; 7. prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento. Vice Presidente Art. 21 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli. Segretario Art. 22 Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e di tutte le Commissioni o gruppi di lavoro. E' consegnatario dei documenti e dell’archivio dell’associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari. Predispone l’elenco degli associati eleggibili e degli aventi diritto al voto. Inoltre svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli. Assume anche la carica di tesoriere nel caso di Consiglio Direttivo formato da tre persone. Tesoriere Art. 23 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, qualora il Consiglio Direttivo sia composto da tre persone. Cura, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Associazione firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti, dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo. Collegio dei Probi Viri Art. 24 Il Collegio Probivirale è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea, fra gli associati con particolare conoscenza dello Statuto e dei regolamenti vigenti e/o con particolari conoscenze nel campo giuridico. Il Collegio dopo 1'elezione si riunisce per nominare al suo interno il Presidente. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta ci sia necessità di decidere su materie di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Associazione. In particolare: 1) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Associazione; 2) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, e può chiedere parere scritto del Collegio Probivirale di CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE; 3) decide sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti irrogati dall’Assemblea nei loro confronti; 4) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivo; 5) sostituisce 1'opera del Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo sia dimissionario o impedito
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eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni successive che dovranno essere promosse non oltre trenta giorni dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilita di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art.28. Collegio Sindacale (organo facoltativo) Art. 25 Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali ART. 26 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Collegio Probivirale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. Le Delegazioni Art. 27 Onde favorire una migliore diffusione sul territorio ed un maggior collegamento con i diversi contesti ambientali, l’Associazione si propone di perseguire l’insediamento di Delegazioni, che opereranno nell’ambito di un singolo Comune o di più Comuni limitrofi. Le delegazioni non hanno alcun tipo di autonomia propria (se non quella organizzativa), ma dipendono da Confabitare Firenze, a cui devono rendicontare periodicamente tutta l’attività svolta. Le delegazioni si devono attenere strettamente alle linee guida, ai regolamenti ed alle delibere adottati dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo provvederà alla designazione ed all’eventuale sostituzione o revoca del Responsabile di ciascuna Delegazione. Le delegazioni possono essere soppresse su decisione del Consiglio Direttivo senza alcuna formalità. TITOLO VI Rapporti con CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE Autonomia Art. 28 Ferma 1'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Associazione, l’adesione della stessa alla CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE, l’associazione si impegna a seguirne lo statuto, i regolamenti, le indicazioni a carattere generale emanate dalla stessa, a versare la quota annuale richiesta ed a fornire annualmente l’elenco degli iscritti. L’associazione, nel rapporto con CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE, adotta quanto indicato nello Statuto di CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE, nel regolamento elettorale, nel Codice Etico, nel regolamento attuativo sul marchio Confabitare, nel regolamento di Attività di Audit e Social Media Policy di Confabitare Italia Nell’ambito della partecipazione alla vita associativa, inoltrerà alla sede Nazionale una breve Relazione annuale sulle attività svolte nel proprio territorio, e si impegna a partecipare alle Assemblee ed alle Convention Nazionali con almeno un delegato. Rapporti con il Presidente Regionale Art. 29 Il Presidente Regionale, per conto di CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE: 1) si interfaccia con Confabitare Firenze per lo sviluppo e mantenimento Regionale;
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2) è autorizzato a verificare, in caso di necessità, gli aspetti fiscali e legali di Confabitare Firenze; 3) si interfaccia con CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE, dietro richiesta del Presidente di Confabitare Firenze, per questioni di carattere tecniche, giuridiche o di qualsiasi altra natura, sulle quali è necessario un parere della stessa; 4) in caso di impossibilità, per Confabitare Firenze, di indire nuove elezioni, si interfaccia con CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE per la procedura di commissariamento prevista dallo statuto della stessa. TITOLO VII Scioglimento ART. 30 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Foro competente ART. 31 La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del Foro di Firenze. Norma finale ART. 32 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 28/06/2019 Il Presidente dell’assemblea Il Vice-presidente dell'assemblea Il Segretario dell’assemblea
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