Aspetti legali
Aspetti deontologici
Competenze Metodologia
VADEMECUM DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO 2020 Il Gruppo di Lavoro Nazionale di Psicologia Scolastica nasce nel 2018. E’ costituito da psicologhe e psicoterapeute che si occupano di servizi di psicologia scolastica attraverso la ricerca, la consulenza e l’intervento, con l’obiettivo di una Psicologia nella e PER la scuola. Di seguito, i principali contributi divulgativi e di ricerca che è possibile consultare sul sito https://gdlpsicologiascolastica.wordpress.com. INDAGINI Lo psicologo a scuola: il punto di vista dei docenti (2018) Lo psicologo a scuola: il punto di vista dei genitori (2019) La scuola è “chiusa”: Didattica a Distanza ed emozioni ai tempi del Covid-19” (2020) BLOG ‘NON SOLO SPORTELLO’ Articoli divulgativi, storie di scuola, report; interviste; rubrica insegnanti E-BOOK Strategie di intervento per le classi difficili. Una sinergia tra insegnanti e psicologo scolastico CONVEGNI Il contributo della clinica e della ricerca in tema di BES e DSA. Lavori in corso; II Convegno Regionale AIRIPA (2020) WEBINAR (in collaborazione con FCP - Formazione Continua in Psicologia) Lo psicologo scolastico: progettare tra aspettative e bisogni La scuola è “chiusa”: Didattica a Distanza ed emozioni ai tempi del Covid-19 *** Dall’impegno del gruppo nasce il “Vademecum dello psicologo scolastico 2020” con l’intento di regolare l’inserimento stabile e definitivo dello psicologo a scuola, affrontando quattro aree tematiche fondamentali: ASPETTI DEONTOLOGICI pp. 3
COMPETENZE pp. 14
ASPETTI LEGALI pp. 8
METODOLOGIE pp. 17
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Vademecum dello Psicologo Scolastico 2020
INTRODUZIONE L’impegno del gruppo ha portato alla nascita di questo vademecum sugli interventi dello psicologo per la scuola con l’intento di tradurre proposte di linee guida già esistenti, dense di tecnicismi specifici per gli addetti ai lavori (psicologi), in azioni concrete decisamente più fruibili e pensate proprio per il benessere della scuola. Nello stilare il Vademecum, intriso di passione, abbiamo colloquiato con le esigenze della scuola e dei suoi protagonisti. Abbiamo pensato ai docenti e ai dirigenti scolastici, sfiduciati dalle continue e repentine “novità” (spesso ideate da chi non vive la scuola) che si traduce in un carico di lavoro inadeguato rispetto ai tempi della formazione. Abbiamo guardato agli studenti, ai giovani d'oggi, tra tecnologie e nuove esigenze emotive. Abbiamo voluto ufficialmente tendere una mano anche alle famiglie, ai genitori troppo spesso sotto ai riflettori, troppo spesso accusati o non considerati in maniera contestuale. Tutto ciò che circola ad oggi in rete e in letteratura è pane specifico per psicologi, con una serie di indicazioni sul come operare: dritte rivolte a chi necessita di orientarsi in questo particolare e difficile settore lavorativo in Italia. Molte sono le ricette precostituite circa le più disparate modalità per entrare nel mondo della scuola, in risposta a mere richieste di inserimento lavorativo. Il vademecum porta con sé uno degli aspetti della “mission” che il nostro gruppo vuole perseguire, ovvero: evidenziare la necessità dell’istituzione di una legge che preveda l’inserimento stabile e definitivo dello Psicologo a scuola. In questa direzione, vogliamo anche definire in modo chiaro qual è l’operato dello psicologo scolastico, troppo spesso ed erroneamente confuso col clinico che lavora nei servizi territoriali o in contesti privati. Confusione che spesso porta a legiferare requisiti “non idonei” per lo psicologo stesso (ad es. la richiesta di specializzazione in psicoterapia) per esercitare nel contesto scolastico, o al rifiuto da parte dell’istituzione scolastica, poiché “impaurita di avere un clinico fra i piedi”. Emerge quindi sotto più aspetti e in modo lampante la necessità di mettere in evidenza in modo chiaro, sintetico e concreto le azioni dello "psicologo scolastico". Vademecum, dal latino "vade mecum" ossia "va con me", con il significato figurativo di “ti do una mano”. Il nostro obiettivo è dunque fornire una guida pratica sul come noi psicologi possiamo dare una mano alla scuola con le nostre competenze e metodologie (scientifiche, validate) nel rispetto della deontologia (etica) e della legge.
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ASPETTI DEONTOLOGICI a cura delle dott.sse M.G. Flore, A. S. Vincitore e F. Rendine
Gli aspetti deontologici si propongono di racchiudere i principi formali che descrivono la condotta dello psicologo con specifici adeguamenti all’ambito scolastico, al fine di favorire la reale conoscenza dell’operato di uno Psicologo Scolastico.
La premessa da cui partiamo è il rispetto dell’utenza *** L’utenza a cui lo psicologo scolastico si rivolge comprende: minori, genitori, insegnanti e personale scolastico. Le pratiche adottate devono in ogni modo proteggere la dignità e l’integrità di qualsiasi utente, senza operare alcuna distinzione in termini di: A. condizione economica B. condizione sociale C. orientamento sessuale D. credo religioso E. etnia e nazionalità F. sesso di appartenenza G. disabilità. (Articolo 4 del Codice Deontologico)
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Lo Psicologo Scolastico è dunque tenuto a tenere conto di CODICE DEONTOLOGICO
Rispetto del Codice Deontologico previsto per gli Psicologi Italiani. https://www.psy.it/codice-deontologico-deglipsicologi-italiani Articolo 38 del Codice Deontologico
BENESSERE & PREVENZIONE
Operare per il miglioramento del funzionamento della comunità scolastica attraverso azioni di prevenzione e promozione del benessere, escludendo qualsiasi forma di attività clinica, quale diagnosi o cura. Articolo 1 L.18 febbraio 1989 n.56 Articolo 3 del Codice Deontologico
SEGRETO PROFESSIONALE, PRIVACY & CUSTODIA DEI DATI
Operare nel rispetto della privacy dell’intera comunità scolastica prevedendo l’utilizzo di un’autorizzazione per i minori da parte del genitore/tutore legale e la cura della custodia dei dati ottenuti dall’attività professionale. Lo psicologo non deve violare il segreto professionale (articolo 11 del Codice Deontologico) neanche in occasione di una testimonianza processuale secondo l’articolo 12 del Codice Deontologico, ma in alcuni casi è obbligato a denunciare fatti costituenti reato, particolarmente nei casi in cui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi, secondo l’articolo 13 del Codice Deontologico. Articoli 9, 11, 12, 13, 17 del Codice Deontologico
LIBERTÀ DELL’UTENTE
Fornire spiegazioni chiare e coerenti con le capacità del destinatario del servizio, sottolineando la libertà dell’utente di intraprendere, interrompere e riavviare la partecipazione allo stesso. Includendo in ciò il rispetto della volontà di quei genitori che si oppongono alla frequentazione dei servizi di psicologia scolastica.
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Articolo 18, 22, 24 del Codice Deontologico PARTECIPAZIONE ATTIVA
A coinvolgere l’intera utenza scolastica, diretta (insegnanti, alunni e personale scolastico) ed indiretta (la famiglia e/o i tutori dei minori) invitandoli alla partecipazione attiva nella definizione del servizio di psicologia scolastica definendo e/o facendo emergere aree di bisogno specifiche. Articolo 24 del Codice Deontologico
COLLABORAZIONE & INTEGRAZIONE
A collaborare ed integrare il servizio di Psicologia scolastica in sinergia con i bisogni dell’utenza e con altre figure professionali al fine di rispondere al meglio alle esigenze presenti nella scuola, fermo restando il dovere al rispetto del segreto professionale. Articolo 15 del Codice Deontologico
INVIO
Provvedere all’invio ad altro professionista quando il bisogno emergente dell’utente non può essere soddisfatto da un intervento di Psicologia Scolastica. Riconoscendo i propri limiti professionali inerenti la propria formazione e l’ambito scolastico. Articolo 5 e 15 del Codice Deontologico
PROGETTAZIONE
Fondare la progettazione dell’intervento su basi scientifiche solide. Articolo 5 del Codice Deontologico
TEMPI, OBIETTIVI, METODOLOGIE E COSTI
Rispettare tempi, obiettivi, metodologie e costi del progetto concordato inizialmente. Aggiustamenti e modifiche andrebbero sempre discusse e concordate con i committenti del servizio. Articolo 23 e 30 del Codice Deontologico
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Sono da considerare deontologicamente scorretti i seguenti comportamenti: ATTIVITÀ CLINICA
Fare diagnosi e psicoterapia. Nelle situazioni in cui lo si ritiene necessario, è indicato inviare ai servizi territoriali di riferimento, stabilendo una modalità condivisa con la dirigenza scolastica attraverso cui comunicare alla famiglia l’eventuale invio. Articolo 29 del Codice Deontologico
RUOLI DIVERSI
Ricoprire altri ruoli nella stessa scuola in cui si lavora come psicologi, o, al contrario, lavorare come psicologi nella scuola in cui si ricopre già un altro ruolo. Articolo 6 del Codice Deontologico
INADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE
Trattare aspetti su cui non si hanno le competenze adeguate, su cui non si ha né formazione né esperienza. Articolo 5 e 37 del Codice Deontologico
AUTO-INVIO
Inviare gli utenti del servizio psicologico scolastico al proprio servizio privato; è indicato qualora l’utente necessitasse di ulteriori interventi o di un approfondimento dell’intervento stesso, inviare a colleghi nel servizio pubblico (preferibilmente) o privato. Articolo 29 del Codice Deontologico
CONFINI RELAZIONALI
Non rispettare i confini relazionali adeguati al ruolo che si ricopre, instaurando relazioni d’amicizia o sentimentali con l’utenza. Articolo 28 del Codice Deontologico
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DIRITTI D’AUTORE
Copiare progetti di colleghi reperiti tramite internet o in altre modalità. Articolo 5 del Codice Deontologico
INSEGNAMENTO
Insegnare ad altre figure professionali strumenti e metodologie di intervento riservate allo psicologo. Articolo 21 del Codice Deontologico
GRATUITA’ & CONCORRENZA SLEALE
Lavorare gratis o a costi bassi. Sebbene non esista più un tariffario della professione psicologo, questa condotta trasmette il messaggio che il lavoro proposto è di basso valore e bassa qualità e corre il rischio di diffondere la svalutazione dell’operato e della professione stessa. Inoltre, risulta essere una concorrenza sleale nei confronti dei colleghi e di tutta la categoria professionale. Legge 27/2012 Articoli 23 e 30 del Codice Deontologico
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ASPETTI LEGALI a cura delle dott.sse F. Rendine, M. G. Salvino, A. S. Vincitore
Gli aspetti legali si propongono di racchiudere i riferimenti legislativi, ovvero gli articoli del codice deontologico dello psicologo, in particolare di quelli che normano l’operato anche in ambito scolastico in riferimento agli aspetti deontologici sopra citati. La premessa da cui partiamo è il rispetto dell’intero Codice Deontologico degli Psicologi Italiani: https://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani, della Legge 56 /1989: “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione [...] rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.” [...] e dell’Articolo 38: “Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.” ***
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COMPORTAMENTI DA OSSERVARE SECONDO IL CODICE DEONTOLOGICO
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Articolo 1 L.18 febbraio 1989 n°56: “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere sé stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.” [...]
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Articolo 4: “Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.”
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Articolo 3: “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.”
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Articolo 5: “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. (nel referendum del 2013, viene aggiunta la seguente frase evidenziata) La
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violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.” •
Articolo 6: “Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.”
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Articolo 9: “Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.”
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Articolo 11: “Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto, non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.”
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Articolo 12: “Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.”
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Articolo 13: “Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con 10
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attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.” •
Articolo 15: “Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.”
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Articolo 17: “La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.”
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Articolo 18: “In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.”
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Articolo 22: “Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.”
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Articolo 23: “Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”
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Articolo 24: “Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.”
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Articolo 27: “Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.” Il “rapporto” che attiene all’intervento di Psicologia Scolastica non è di cura, lo stesso rapporto può però evidenziare la necessità di un invio ad un
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percorso esterno all’ambiente scolastico in cui l’utente possa trarre maggiore giovamento. •
Articolo 29: “Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.”
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Articolo 31: “Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.”
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Articolo 37: “Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.”
COMPORTAMENTI DEONTOLOGICAMENTE SCORRETTI
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Articolo 21: “L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche”.
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Articolo 26: “Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono 12
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rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.” •
Articolo 28: “Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.”
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Articolo 30: “Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.”
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Articolo 9 comma 4 del Dl n. 27/2012 in materia di Abrogazione dei tariffari professionali: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
SITOGRAFIA https://www.psy.it/allegati/manuale_nasp.pdf?fbclid=IwAR3iZd6zBA6RHbR8VhEkcy4nARdO_adzzj50JJMO6PSxgdjn-7oP9r_Qg8 https://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/02/24/089G0090/sg http://www.awn.it/professione/compensi/compensi-professione
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COMPETENZE PROFESSIONALI DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO a cura delle dott.sse I. Canicatti, M. Oliviero, G. Marra e P. Taddei
Ci sembra necessario guardare alle competenze dello psicologo scolastico in un’ottica ecologica: il comportamento competente infatti scaturisce non da un patrimonio di sapere immagazzinato da qualche parte nella mente di un individuo, ma dalla conoscenza in azione, dal fatto che nell’agire si ricerca insieme agli altri la strategia più adatta per quel contesto. Le competenze dello psicologo, in quest’ottica, sono multidimensionali, relazionali e contestuali e lo psicologo scolastico è “una sorta di consulente di processo che accompagna l’organizzazione scolastica nel suo farsi e disfarsi” (Trombetta, 2019). Nello specifico è necessario che lo psicologo scolastico possegga: CONOSCENZA DEL COMPORTAMENTO UMANO
Conoscenza del comportamento umano in ogni suo aspetto cognitivo, emotivo, socio-relazionale e dei fattori che lo determinano e influenzano. In particolare, conoscenza della psicologia dello sviluppo delle condizioni che possono agire come fattori di protezione o di rischio. Conoscenza dei principali compiti evolutivi di ciascuna fase dello sviluppo, delle rispettive criticità e sfide poste da ciascun stadio evolutivo. Conoscenza dei disturbi del neurosviluppo. Conoscenza dei fattori familiari e sociali che influenzano l’apprendimento.
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CONOSCENZA DELLE DINAMICHE INTERATTIVE DEI GRUPPI UMANI E DI LAVORO
CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE
Capacità di migliorare l’abilità comprendere sé stesse e gli altri.
delle
persone
di
Capacità comunicative, di ascolto e di mediazione al fine di mantenere un clima favorevole di collaborazione e cooperazione tra tutti i membri dell’istituzione scolastica, che deve essere percepita e considerata come un sistema. Capacità di coordinare e supervisionare gruppi e sottogruppi di lavoro con obiettivi specifici. Possesso di abilità e conoscenze che permettono di lavorare con individui con diverso background culturale, linguistico ed etnico. Lo psicologo scolastico progetta e attua specifici interventi individuali e collettivi. Tale capacità racchiude abilità di analisi, pianificazione e monitoraggio che permettono una erogazione di servizi davvero in linea con i bisogni specifici di ogni realtà scolastica. In quest’ottica, lo psicologo è tenuto a svolgere un'accurata analisi delle domande e dei bisogni del contesto in cui opera, dedicando a questa fase i dovuti tempi per raccogliere dati utili alla futura progettazione, che non può mai essere uguale e standardizzata per ogni singola scuola. Inoltre, per ottimizzare il funzionamento di questa istituzione e i risultati del suo operato, lo psicologo scolastico, quando necessario, deve avvalersi della collaborazione di altri specialisti (docenti supervisori, docenti referenti di specifiche tematiche, pedagogista, neuropsicologo infantile, logopedista, neuropsicomotricista, ecc ...), mantenendo ognuno la specificità del suo intervento rispetto alle rispettive aree di competenza. Infine, essendo lo scopo del suo intervento quello di agire in un’ottica di prevenzione e di promozione del benessere, lo psicologo che lavora all’interno della scuola può trovarsi a collaborare anche con associazioni territoriali e altre istituzioni, come ad esempio le forze dell’ordine o il Comune.
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CONOSCENZA E PADRONANZA DEGLI STRUMENTI
Conoscenza degli strumenti per la prevenzione e la promozione del benessere e miglioramento della qualità della vita dell’individuo, del gruppo e della comunità. Padronanza di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici, basati sull’applicazione di modelli e teorie psicologiche, che permettono l’individuazione di obiettivi a livello comportamentale, cognitivo e affettivo e dei piani d’azione per conseguirli. E’ opportuno ricordare che in ambito scolastico non si effettuano attività di diagnosi e cura. In caso di necessità lo psicologo scolastico rimanda ai servizi territoriali competenti, previa comunicazione alle famiglie secondo le modalità concordate con la dirigenza scolastica.
CHI E’ LO PSICOLOGO SCOLASTICO: REQUISITI Ad oggi, in Italia la qualifica di Psicologo Scolastico non è legalmente riconosciuta, per cui non esiste un percorso formativo preferenziale per diventare tali. Un requisito indispensabile è, però, l’abilitazione alla professione e l’iscrizione all’Albo Professionale. In relazione alle conoscenze e competenze sopra indicate, è invece un requisito preferenziale il possesso di conoscenze e competenze specifiche nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva e di tutte le sue possibili declinazioni, con una particolare attenzione alla loro applicazione nel contesto scolastico: esse possono essere maturate attraverso corsi di formazione e/o esperienze lavorative e di tirocinio specifiche che ne attestino l’effettiva padronanza. Rimane comunque deontologicamente ed eticamente corretto continuare a formarsi e ad aggiornarsi, oltre che rivolgersi ad altri colleghi per una consulenza o una supervisione su casi particolari o complessi.
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METODOLOGIE E STRUMENTI DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO a cura delle dott.sse M.G. Flore & G. Marra
MISSION La mission dello psicologo scolastico si sviluppa attorno alle seguenti macroaree di intervento: • • • • •
Promozione del benessere Prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico Lotta alla dispersione scolastica Inclusione e integrazione Sviluppo organizzativo
L’intervento è destinato a tutti gli attori del processo educativo: studenti, docenti, dirigenza, famiglie. Esso presuppone un modello integrato in cui lo psicologo debba lavorare in rete, attraverso la collaborazione dentro e fuori l’istituzione scolastica, dunque anche attraverso un raccordo con i servizi territoriali (aziende ospedaliere, associazioni del privato sociale). MODUS OPERANDI
La metodologia di lavoro dello psicologo scolastico si sviluppa secondo una progettualità costruita sulla base dei bisogni emergenti dell’utenza scolastica (alunni, docenti, dirigenti scolastici) ed extrascolastica (famiglie). Essa si avvale innanzitutto dell’analisi del contesto e dei bisogni relativa all’istituto scolastico nel quale ci si trova ad operare. A cascata, saranno previsti e strutturati modi, tempi e strumenti di intervento ad hoc in relazione agli obiettivi specifici individuati.
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Vanno pertanto previsti, nel corso dell’anno scolastico, momenti volti a rilevare e monitorare bisogni specifici. In un’ottica di progettazione e continuità, è auspicabile prevedere: 1. FASE DI RACCOLTA DATI all’inizio dell’anno scolastico, per procedere all’analisi dei bisogni a più livelli; utilizzo di osservazione, questionari ad hoc e interviste di approfondimento; 2. FASE DI MONITORAGGIO, in relazione al grado di soddisfazione dell’utenza circa le attività intraprese; utilizzo di questionari ad hoc. 3. FASE DI BILANCIO degli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno scolastico; utilizzo di questionari per rilevare il grado di soddisfazione finale dell’utenza cui gli interventi sono stati rivolti. Di seguito sono riportate modalità di intervento specifiche da adottare nelle diverse aree di intervento dello psicologo scolastico, a seconda dell’obiettivo specifico da perseguire e della modalità:
AREE DI INTERVENTO
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Promozione del benessere: questi interventi hanno come obiettivo il miglioramento della qualità della vita, l’incremento della salute e del benessere generale. Tali attività vanno ad agire principalmente sul potenziamento dei fattori protettivi di ogni individuo dispone naturalmente (competenze sociali, fiducia, autostima, auto-efficacia, ecc).
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Prevenzione: l’obiettivo è evitare l’insorgenza di un sintomo, un disturbo, un disagio psicologico e/o sociale o evitare le complicanze se una problematica si è già instaurata.
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Monitoraggio: consiste nella valutazione in itinere del processo di intervento.
Lo psicologo scolastico si occupa di: • • • •
Consulenza ad insegnanti, genitori e dirigenza scolastica Formazione e informazione su tematiche specifiche Inserimento e integrazione nel contesto scolastico di bambini e ragazzi in difficoltà Multiculturalità
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ATTIVITA’ E STRUMENTI
Comunicazione e relazioni nel gruppo classe Orientamento scolastico e professionale Educazione alla salute Apprendimento: stili, difficoltà e nuove metodologie Problemi comportamentali a scuola Disagio e dispersione scolastica
PER GLI STUDENTI • Interventi di accoglienza in classe per i bambini ed i ragazzi delle prime classi di ogni nuovo ciclo e relativo monitoraggio dell’inserimento. • Colloqui individuali - Sportello d’ascolto psicologico: laddove necessario, va prevista una comunicazione alla famiglia e l’invio per la presa in carico ai servizi territoriali di competenza (nelle forme e nei tempi concordati con la dirigenza). • Educazione socioaffettiva e sessuale, da proporre attraverso: Circle time: una tecnica di intervento di gruppo mirata a favorire il rapporto tra i componenti del gruppo classe e la loro conoscenza reciproca, creare un clima collaborativo e amichevole. Metodo Gordon: finalizzato al miglioramento della comunicazione tra insegnante e ragazzi; prevede l’utilizzo di specifiche tecniche tra cui l’ascolto attivo, i messaggi-Io, il metodo senza perdenti. Esercizi psicomotori: attività centrate sul contatto con sé stessi, con l’ambiente e con gli altri per stimolare la comprensione di vissuti, sensazioni e sentimenti. • Screening per l’individuazione di eventuali difficoltà di apprendimento. • Percorsi di potenziamento della motivazione e del metodo di studio. • Orientamento scolastico e professionale, attraverso colloqui individuali, questionari, interviste, gruppi. • Interventi relativi all'integrazione degli alunni con handicap.
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• Interventi relativi alla prevenzione del disagio scolastico, della dispersione scolastica e delle devianze. PER I DOCENTI E LA DIRIGENZA • Supervisione individuali e/o di gruppo Per situazioni di problematicità: stress lavoro correlato, gestione classi difficili, bullismo, difficoltà relazionali con genitori o tra insegnanti o tra insegnanti e direttivo. Per consulenze: compilazione Piano Didattico Personalizzato o Piano Educativo Individualizzato, didattica personalizzata, raccordo con educatori/insegnanti di sostegno. • Interventi informativi e formativi: previa analisi della domanda e rilevazione dei bisogni, possono essere effettuati cicli di incontri formativi e informativi sulle tematiche emerse: DSA e altri Bisogni Educativi Speciali, bullismo, educazione emotiva, educazione sessuale, disabilità, inclusività, utilizzo di piattaforme digitali (elearning), mediazione comunicativa con le famiglie, collaborazione con i servizi territoriali di riferimento. • Collaborazione al lavoro delle Commissioni e dei Consigli di Classe PER I GENITORI •
Interventi informativi e formativi
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Sportello psicologico e consulenze
BIBLIOGRAFIA E-book “Strategie di intervento per le classi difficili. Una sinergia tra insegnanti e psicologo scolastico”, a cura del GdL Nazionale Psicologia Scolastica. Scaricabile qui: https://gdlpsicologiascolastica.wordpress.com/2019/12/20/ebook-strategiedi-intervento-per-le-classi-difficili/
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