N febbraio2014

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Direttore responsabile: Ennio Triggiani. Responsabile di redazione: M. Irene Paolino Registrazione n. 1373 del 18.06.1998 Tribunale di Bari

n. 2 - Febbraio 2014

La risposta del Gruppo BEI alla crisi

SOMMARIO La risposta del gruppo BEI alla crisi Normativa dell’UE nei servizi di sanità pubblica

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urante il 2013, il Gruppo BEI ha incrementato il suo sostegno finanziario per rispondere alla crisi e promuovere crescita e occupazione in Europa. Il Gruppo, composto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), ha erogato finanziamenti che hanno toccato il livello record di 75,1 miliardi di euro, con un +37% rispetto al 2012, di cui 67,1 miliardi di euro, +42% rispetto all’anno precedente, sono i finanziamenti nell’UE. La Banca è l’azionista di maggioranza del FEI e, per dare maggiore incisività al ruolo del Fondo, il Consiglio di amministrazione della BEI ha deciso, nel dicembre 2013, di rafforzarlo incrementandone il capitale e dotandolo di un più ampio mandato. Agendo da banca dell’UE, l’interesse della

Giornata europea per le vittime di reato BEI è rimasto concentrato sulle principali priorità dell’UE: l’Azione a favore del clima, con 19 miliardi di euro a livello globale, e le infrastrutture strategiche, con 15,9 miliardi di euro. La Banca ha anche impiegato nuovi specifici strumenti, come il meccanismo di finanziamento per il commercio estero, il fondo di garanzia per le PMI e le obbligazioni per finanziare progetti infrastrutturali, i cosiddetti project bonds. L’aspetto più rilevante è che, in virtù del sostegno del Gruppo BEI, l’accesso ai finanziamenti da parte delle piccole medie imprese è stato fortemente potenziato. Per incentivare la competitività dell’economia europea, il Gruppo BEI ha, inoltre, puntato sulla ricerca e l’innovazione, erogando 17,2 miliardi di euro. Nel luglio del 2013, la BEI ha varato un apposito “Piano Gio-

La politica migratoria esterna dell’UE Previsioni d’inverno 2014 Diritto dei contratti di assicurazione Giornata per la parità retributiva vani” per l’occupazione giovanile, conosciuto come Skills and Jobs. Investing for Youth, che affianca l’azione di contrasto alla disoccupazione giovanile messa in campo dall’Europa, con una dotazione finanziaria iniziale di 6 miliardi di euro. La BEI, inoltre, ha destinato 7,7 miliardi di euro a progetti situati nei Paesi terzi, continuando a svolgere un ruolo sulla scena internazionale. (Fonte: UE)


2 Normativa dell’UE nei servizi di sanità pubblica

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a Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per non aver applicato correttamente la Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, ai medici operanti nel servizio sanitario pubblico. In forza della normativa italiana diversi dei diritti fondamentali contenuti nella direttiva sull’orario di lavoro, come il limite di 48 ore stabilito per l’orario lavorativo settimanale medio e il diritto a periodi minimi giornalieri di riposo di 11 ore consecutive, non si applicano ai “dirigenti” operanti nel servizio sanitario nazionale, e i medici attivi nel servizio sanitario pubblico italiano sono formalmente classificati quali “dirigenti”, senza necessariamente godere delle prerogative o dell’autonomia dirigenziali durante il loro orario di lavoro. La direttiva europea, invece, non consente agli Stati membri di escludere “i dirigenti o le altre persone aventi potere di decisione autonomo” dal godimento di tali diritti. Pertanto,

la Commissione ha inviato nel maggio 2013 all’Italia un “parere motivato” in cui chiedeva di adottare le misure necessarie per assicurare che la legislazione nazionale ottemperasse alla direttiva. La direttiva consente, invece, una certa flessibilità nel posporre i periodi minimi di riposo per motivi giustificati, ma soltanto a condizione che il lavoratore possa recuperare subito dopo le ore di riposo di cui non ha fruito. Per quanto riguarda i medici operanti in qualità di lavoratori subordinati, questi sono sempre stati aiutati nel campo di applicazione della Direttiva sull’orario di lavoro. Per i medici in formazione, la limitazione dell’orario di lavoro è stata introdotta gradualmente, sulla base di regole speciali, nel periodo 2000-2009. Dal 1° agosto 2009 il limite di 48 ore si applica anche ai dottori in formazione. Le regole della direttiva si applicano appieno ai medici in formazione in tutti gli Stati membri dell’UE dall’1 agosto 2004. (Fonte: UE) Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/ social/main.jsp?langId=en&catId=860

Turismo costiero e marittimo: nuova strategia dell’UE

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el rilevare le potenzialità di crescita sostenibile e creazione di occupazione del settore del turismo costiero e marittimo in Europa, la Commissione europea ha presentato la nuova strategia a sostegno di un settore in crescita, che nel 2013 ha registrato un aumento dell’1,6% rispetto al 2012. Nella sua strategia, la Commissione prospetta 14 azioni volte ad aiutare le regioni costiere e le imprese a superare le sfide del settore quale motore essenziale dell’economia blu in Europa. Tra le azioni proposte figurano l’agevolazione di una cooperazione e di un dialogo paneuropei più stretti fra tutti i portatori d’interesse nel settore del turismo costiero, i partenariati pubblico-privato, la promozione delle competenze e dell’innovazione, la promozione dell’ecoturismo e la redazione di una guida in linea che, illustrando le diverse possibilità di finanziamento, contribuisca ad attrarre investimenti. Nella concezione e attuazione delle azioni un ruolo fondamentale spetta agli Stati membri, agli enti regionali e agli operatori del settore. Nonostante le potenzialità nel settore sussistono una serie di ostacoli: lacune nei dati e nelle conoscenze, volatilità della domanda, grande incidenza del-

la stagionalità, carenza di competenze adeguate e scarsa innovazione, difficoltà nell’accesso ai finanziamenti. Le azioni prospettate nella strategia intendono aiutare il settore a superare questi ostacoli e a creare un contesto in grado di attrarre investimenti e conferire sostenibilità alle attività del settore, preservare il patrimonio naturale e culturale, recare vantaggi consistenti in termini economici e ambientali e contribuire a migliorare la competitività del settore su scala mondiale. Il turismo costiero e marittimo occupa quasi 3,2 milioni di persone, genera un valore aggiunto lordo di 183 miliardi di euro nell’economia europea e conta per oltre un terzo nel prodotto lordo dell’economia marittima. (Fonte: UE) Per ulteriori informazioni: Direzione generale Affari marittimi: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_it.htm Direzione generale Imprese e l’industria: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/ index_en.htm


3 Giornata europea per le vittime di reato

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n occasione della Giornata europea per le vittime di reato, che si celebra il 22 febbraio, la Commissione europea interviene per assicurare che esse possano far valere nella pratica i loro diritti sanciti dalla legislazione europea.

• il sostegno alle vittime sia garantito in ciascuno Stato membro;

Le nuove norme sui diritti minimi delle vittime nell’UE sono state adottate il 25 ottobre 2012 con la direttiva 2012/29/UE, che garantisce una serie di diritti minimi per le vittime, ovunque si trovino nell’UE, compreso un adeguato livello di sostegno, informazione e protezione.

• le vittime vulnerabili come minori, vittime di stupro o persone disabili, siano identificate e adeguatamente tutelate;

Poiché gli Stati membri hanno tempo fino al 16 novembre 2015 per trasporre le disposizioni europee nella loro legislazione nazionale, la Commissione ha pubblicato alcuni orientamenti per aiutarli in questo processo. Gli orientamenti sono stati preparati dalla DG Giustizia della Commissione europea in collaborazione con le organizzazioni di sostegno alle vittime e le autorità nazionali. Il documento fornisce chiarimenti sulle disposizioni della direttiva per contribuire alla concreta attuazione e all’applicazione nella pratica dei vari diritti sanciti dalla direttiva. La direttiva garantirà che:

• le vittime possano prendere parte al procedimento, se lo desiderano, e siano aiutate ad assistere al processo;

• le vittime siano protette durante la fase delle indagini e quella del procedimento penale. Le norme minime in favore delle vittime sono parte integrante dell’obiettivo generale di costruire uno spazio europeo di giustizia che consenta ai cittadini, ovunque essi si trovino, di poter contare su una serie di diritti fondamentali e di avere fiducia nel sistema giudiziario. Inoltre, per contribuire a proteggere le vittime di atti di violenza da ulteriori danni da parte dei loro aggressori, è stato adottato nel giugno 2013 il regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. (Fonte: UE) Per ulteriori informazioni: Orientamenti per gli Stati membri:

• le vittime siano trattate in modo rispettoso, e polizia, procuratori e magistrati ricevano la necessaria formazione per occuparsene;

http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/victims/guidance_victims_rights_directive_en.pdf

• le vittime siano informate dei loro diritti e delle cause che li riguardano in un modo a loro comprensibile;

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Commissione europea – diritti delle vittime:


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La politica migratoria esterna dell’UE

n una relazione adottata dalla Commissione europea, in cui sono analizzati i principali sviluppi avvenuti nella politica migratoria esterna dell’UE nel 2012 e nel 2013, si constata che, a due anni dall’avvio dell’approccio globale rinnovato in materia di migrazione e mobilità, sono stati ottenuti risultati importanti nel rafforzamento del dialogo e della cooperazione, ma la politica e gli strumenti esistenti in materia di migrazione e asilo potrebbero essere sfruttati meglio, fra l’altro anche allo scopo di aumentare l’attrattiva dell’Unione europea e rafforzarne l’economia. L’approccio globale in materia di migrazione e mobilità costituisce, a partire dal 2005, il quadro generale della politica esterna dell’UE in materia di migrazione e asilo e definisce il modo in cui l’Unione conduce il dialogo politico e la cooperazione operativa con i paesi terzi. Si basa su priorità chiaramente definite, che riflettono gli obiettivi strategici dell’UE, ed è integrato nella politica estera generale dell’Unione, compresa la cooperazione allo sviluppo. Lo scopo è quello di promuovere la cooperazione con i paesi terzi partner in quattro settori: organizzare meglio la migrazione legale e promuovere una mobilità ben gestita; prevenire e combattere la migrazione irregolare e debellare la tratta degli esseri umani; aumentare al massimo l’incidenza della migrazione sullo sviluppo; promuovere la protezione internazionale e rafforzare la dimensione esterna dell’asilo. L’attuazione dell’approccio globale avviene tramite dialoghi politici regionali e bilaterali, strumenti giuridici ed una vasta gamma di iniziative di sostegno a programmi e ai progetti, aperti alla società civile,

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le associazioni di migranti e le organizzazioni internazionali. La mobilità internazionale è in aumento e la migrazione per lavoro costituirà un aspetto ancora più cruciale nei prossimi anni. A questo proposito si potrebbe accentuare il ruolo dei partenariati per la mobilità, facilitando gli scambi di studenti o professionisti, potenziando le capacità di gestione della migrazione nei paesi terzi, introducendo programmi di migrazione circolare, aumentando la protezione sociale dei migranti in posizione regolare, affrontando se opportuno la questione della portabilità dei diritti sociali, agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve durata. Questi aspetti potrebbero avere conseguenze positive per lo sviluppo nei paesi terzi, tra cui l’aumento delle opportunità economiche e dei legami commerciali con l’UE e il rafforzamento dei contatti interpersonali e degli scambi culturali, ma per affrontare questa realtà occorrono azioni adeguate alle esigenze e alle priorità di tutte le parti interessate, un uso migliore degli strumenti esistenti, quali i partenariati per la mobilità e le norme comuni in materia di visti, e il potenziamento della partecipazione degli Stati membri all’applicazione delle politiche dell’UE. (Fonte: UE) Per leggere la Relazione sull’attuazione dell’approccio globale in materia di migrazione e mobilità nel 2012-2013: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/ documents/policies/international-affairs/general/ docs/gamm_implementation_report_2012_2013_ en.pdf

Diritto dei contratti di assicurazione

ella relazione redatta dal gruppo di esperti sul diritto europeo dei contratti assicurativi, incaricato dalla Commissione europea di analizzare la presenza di eventuali ostacoli al commercio transfrontaliero in materia di diritto dei contratti di assicurazione tra Stati membri, si nota che le differenze esistenti tra le diverse normative in materia ostacolano il commercio transfrontaliero di prodotti assicurativi, a causa dei costi elevati e della mancanza di certezza giuridica, con la

conseguenza che per i consumatori e le imprese risulta svantaggioso sottoscrivere contratti assicurativi in altri Stati membri. Attualmente, un cittadino che si trasferisce in un altro paese dell’UE per motivi di lavoro potrebbe essere costretto a stipulare una nuova assicurazione auto o potrebbe avere difficoltà a far riconoscere i diritti acquisiti nel quadro di un piano pensionistico privato sottoscritto nel proprio paese d’origine. Analogamente, è possibile che le imprese


5 con succursali in diversi paesi dell’UE debbano sottoscrivere polizze distinte a condizioni diverse in ogni paese, invece di una polizza unica valida per tutta l’UE. Il compito del gruppo di esperti, composto da 20 persone di 12 Stati membri, provenienti da ambiti professionali diversi, era quello di capire se e in quale misura le differenze tra le diverse normative in materia possono ostacolare il commercio e l’utilizzo transfrontaliero dei prodotti assicurativi. Nella relazione, il gruppo ha presentato le seguenti principali conclusioni: • le compagnie di assicurazioni devono adeguare i propri contratti alle discipline nazionali del paese in cui risiede il detentore della polizza, rispettando gli obblighi in materia di informazioni precontrattuali; • le differenze tra le normative contrattuali aumentano i costi e creano una situazione di incertezza giuridica e per i consumatori e le imprese risulta difficile sottoscrivere polizze in altri Stati membri; • gli ostacoli relativi al diritto contrattuale sono minori nei mercati delle assicurazioni grandi rischi collegati a un’attività commerciale o nel caso di certe assicurazioni per imprese di grandi dimensioni. L’11 ottobre 2011 la Commissione europea aveva presentato la proposta per un diritto comune europeo della vendita facoltativo al fine di stimolare il commercio e ampliare la scelta dei consumatori in settori diversi da quello dei servizi finanziari. Inoltre, aveva incontrato i leader delle compagnie di assicurazione europee per avviare un dialogo con i rappresentanti del settore assicurativo e dare una risposta alle preoccupazioni espresse dalle parti

interessate durante la consultazione sul “Libro verde sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese”. La Commissione ha così istituito il Gruppo di esperti che hanno fatto osservare che le divergenze nella disciplina dei contratti di assicurazione generano costi aggiuntivi e creano incertezza giuridica per il commercio transfrontaliero di prodotti assicurativi. Successivamente a tali osservazioni, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a esaminare più in dettaglio la situazione del settore assicurativo. Pertanto, il gruppo di esperti ha riunito le principali parti interessate - tra cui imprese di assicurazione, rappresentanti dei consumatori e utenti commerciali, studiosi e professionisti del diritto selezionati tramite una procedura di selezione concorrenziale - che si sono incontrate a cadenza mensile per cercare possibili soluzioni agli ostacoli in materia di diritto dei contratti di assicurazione. (Fonte: UE) Per ulteriori informazioni: Rapporto del Gruppo di esperti: http://ec.europa. eu/justice/contract/insurance/index_en.htm Commissione europea diritto dei contratti: http:// ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm


6 Giornata per la parità retributiva

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alle cifre rese note dalla Commissione europea, il differenziale retributivo di genere, cioè la differenza media tra la retribuzione oraria di uomini e donne nell’intera economia, è rimasto quasi immutato negli ultimi anni al 16,4% circa. In Europa, quindi, le donne continuano a lavorare 59 giorni a salario zero, cioè sono 59 i giorni che una donna dovrebbe lavorare in più per guadagnare quanto un uomo. Per questo motivo, il 28 febbraio si celebra la Giornata europea per la parità retributiva, data che corrisponde al 59° giorno dell’anno. La Giornata europea, giunta alla sua quarta edizione, è stata inaugurata il 5 marzo 2011, la seconda si è celebrata il 2 marzo 2012 e la terza il 28 febbraio 2013. Negli ultimi anni il divario si è ridotto solo in misura marginale, ma la constatazione più amara è che il lievissimo livellamento è in buona parte attribuibile a una diminuzione delle retribuzioni maschili, come conseguenza della crisi economica, che è stata più forte in alcuni settori a prevalente manodopera maschile (edilizia, ingegneria), più che ad un aumento di quelle femminili. In Danimarca, nella Repubblica Ceca, in Austria, nei Paesi Bassi e a Cipro si registra una costante riduzione del divario, mentre altri paesi, come la Polonia e la Lituania, hanno invertito la tendenza al ribasso nel 2012. In alcuni paesi, come l’Ungheria, il Portogallo, l’Estonia, la Bulgaria, l’Irlanda e la Spagna, negli ultimi anni il differenziale retributivo di genere è aumentato. La parità di genere è uno dei capisaldi dell’Unione europea e la parità retributiva, sancita dai trattati sin dal 1957, trova attuazione nella direttiva 2006/54/ CE sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. In una relazione adottata dalla Commissione il 9 dicembre 2013 sull’attuazione delle norme dell’UE sulla parità di trattamento di uomini e donne in materia di impiego, la Commissione ha constatato che la parità retributiva è ostacolata da una serie di fattori: sistemi retributivi poco trasparenti, assenza di chiarezza giuridica nella definizione di “lavoro di pari valore” e ostacoli procedurali. Riguardo a tali ostacoli, le vittime di discriminazioni retributive

non sono sufficientemente informate su come presentare un ricorso efficace e non sono disponibili dati sui livelli salariali per categoria di dipendenti. La Commissione sta attualmente valutando i possibili interventi a livello europeo per accrescere la trasparenza salariale e ridurre così il differenziale retributivo di genere. Oltre a monitorare la corretta applicazione della normativa unionale, la Commissione è intervenuta costantemente su tutti i fronti per colmare il divario retributivo. Tra gli interventi si annoverano l’iniziativa Equality Pays Off, portata avanti nel 2012 e nel 2013, che ha sostenuto i datori di lavoro impegnati a ridurre il divario retributivo di genere con l’organizzazione di seminari e formazione, le raccomandazioni specifiche per paese formulate ogni anno nel quadro del semestre europeo, che richiamano l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di affrontare il problema del divario retributivo, le giornate europee per la parità retributiva, lo scambio di buone prassi, il finanziamento di iniziative degli Stati membri attraverso i Fondi strutturali e le azioni della società civile. (Fonte: UE) Per ulteriori informazioni: Divario salariale tra donne e uomini: http:// ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-paygap/index_it.htm Equality Pays Off: http://ec.europa.eu/justice/ gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm


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