La Pagina Giuridica 1/2009

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November 29th, 2009

La Pagina Giuridica La Pagina Giuridica Avv. Mario Sabatino - Piazza del Risorgimento 14 - 00192 Roma www.lapaginagiuridica.it www.studiosabatino.it www.twitter.com/mariosabatino a27138@gmail.com

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UK Digital Economy Bill - Filesharing illegale: disconnessione senza il preventivo ordine di un giudice By Mario Sabatino on November 23rd, 2009

Il Digital Economy Bill , attualmente nella fase di prima lettura davanti al Parlamento britannico, è una legge che, se approvata nell'attuale testo, costringerà gli Internet provider a tagliare la connessione agli utenti che siano accusati di violare le leggi sul copyright per aver scaricato e condiviso file illegali, senza un preventivo ordine del giudice a conclusione di un processo con tutte le garanzie per l'accusato ivi compresa la presunzione d'innocenza. Spetta all'utente l'onere di ricorrere contro il provvedimento per dimostrare la propria innocenza e riacquistare la connessione alla rete. Questo disegno di legge sembra non tenere conto del pacchetto telecom che sarà domani approvato definitivamente dal Parlamento Europeo. Le organizzazioni per i diritti civili denunciano che, se approvata, la legge costituirà un grave pericolo per la libertà di espressione. ed un attentato alla privacy degli utenti. Tuttavia, secondo alcuni commentatori, ai sensi di quanto previsto proprio dalle norme del pacchetto telecom, per giungere alla disconnesione sarebbe necessario un semplice procedimento di natura amministrativa e non un vero e proprio processo. Ecco il testo dell'articolo della direttiva (tratto dal testo comune approvato dal Comitato di conciliazione): 3 bis. I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

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dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev'essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy. Dev'essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dev'essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.

Regolamento Roma I sulle obbligazioni contrattuali By Mario Sabatino on November 20th, 2009

Regolamento (CE) n. 593/2008del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [Gazzetta ufficiale L 177 del 4.7.2009]. Questo regolamento sostituisce la convenzione di Roma, trasformandola in uno strumento comunitario e, al contempo, rendendola più moderna. Insieme a Bruxelles I e a Roma II, esso stabilisce un insieme di regole vincolanti di diritto internazionale privato per le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali in materia civile e commerciale. Il regolamento si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009.

Zemanta ed il semantic web By Mario Sabatino on November 12th, 2009

Image via CrunchBase Facendo una ricerca sul semantic web ho trovato il sito di Zemanta. Zemanta è un'applicazione che permette di aggiungere contenuti nei blog oppure nei messaggi di posta elettronica. Zemanta utilizza un motore semantico che correla 1


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in tempo reale ciò che viene scritto ai contenuti presenti nel suo database. Foto, voci di wikipedia, collegamenti a profili di facebook, di twitter, link a siti, tag, vengono proposti ed aggiunti con un paio di click direttamente all'interno del testo. E' possibile integrare il database del servizio con i propri contatti nei social network, con i link ed i propri feed preferiti. Per ora servizio sembra funzionare meglio quando si scrive in inglese ed appare un po' duro a caricare i contenuti preferiti dall'utente ma promette veramente bene. Il semantic web rappresenta una delle evoluzioni più affascinanti del cosiddetto web 3.0. Dal punto di vista di un avvocato credo che un sistema di web semantico, capace di suggerire contenuti o relazioni durante il lavoro di ricerca possa essere uno strumento potentissimo dalle possibilità infinite e soprattutto imprevedibili. Internet contiene una grandissima parte dello scibile umano è una immensa conoscenza collettiva. Con il web semantico sarà forse possibile estrarre in maniera razionale , pertinente ed ordinata i dati presenti in Rete. Grazie al semantic web i nostri computer non solo ci permetteranno di pubblicare e condividere le informazioni ma saranno anche in grado di comprenderne il significato e di inviare dei suggerimenti: verso l'intelligenza artificiale insomma.

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Google Wave da oggi ha anche una voce By Mario Sabatino on November 10th, 2009

Vi segnalo il post di Orli Yakuel sul blog di www.go2web20.net dove troverete tutte le informazioni su come installare una fantastica estensione di Google Wave che consente di lasciare un messaggio vocale agli utenti della wave all'interno di un blip della stessa. Per installare l'estensione è necessario accedere ad una wave pubblica appositamente creata da Orli. Cliccate qui per visitare il blog ed installare l'estensione

L'unione civile in Gran Bretagna - Civil Partnership Act 2004 By Mario Sabatino on November 9th, 2009

Image via Wikipedia

Il Civil Partnership Act 2004 consente a persone dello stesso sesso di costituire una situazione giuridica molto simile a quella del matrimonio. L'approvazione di questa legge in vigore dal 2005 ha allineato il Regno Unito al disposto dell'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (divieto di discriminazioni) ed alle più avanzate legislazioni europee in materia (Danimarca, Olanda, Spagna). I civil partners acquisiscono un'ampia gamma di diritti e doveri: diritti e doveri di natura economica conseguenti alla rottura dell'unione, diritti sulla pensione del parner, diritti ereditari, successione nei rapporti di locazione, diritti in materia di immigrazione e cittadinanza.

Certamente il semantic web e l'uso che è possibile farne pongono svariate questioni sul copyright e sulla privacy che possono essere però agevolmente risolte attraverso una corretta gestione delle licenze. Le creative commons ovviamente calzerebbero a pennello in moltissimi casi.

L'unione civile inglese ha una natura contrattuale e possono accedere all'istituto soltanto coppie dello stesso sesso che non siano già impegnate in matrimonio oppure in un'altra unione civile.

Chissà se il semantic web non possa suggerire anche dei nuovi modelli di business per la gestione e lo sfruttamento economico dei contenuti in rete. Penso ad esempio alla possibilità di inserire dei contenuti (foto, musica, testi) e di stabilire un minimo compenso per il loro utilizzo nei limiti di licenze prestabilite e realizzate ad hoc. Tutti potrebbero ricevere un compenso per i propri contenuti in rete con la sola intermediazione della macchina. Gli utenti delle futuribili applicazioni potrebbero selezionare i propri fornitori preferiti secondo i gusti personali, l'attendibilità, la qualità dei contenuti e la pertinenza. Sono troppo avanti oppure il futuro è adesso ?

La registrazione avviene attraverso la firma di un documento, il Civil Partnership Schedule, in presenza di un funzionario pubblico, di due testimoni ed ovviamente della coppia. Come per il matrimonio civile la registrazione non deve avvenire in un luogo religioso e non è permessa la celebrazione di funzioni religiose. L'unione civile non può essere sciolta prima di dodici mesi dalla sua creazione. Lo scioglimento è condizionato alla prova di fatti che dimostrino l'irreparabile rottura del sodalizio: una condotta di vita inaccettabile; la separazione di fatto con consenso allo scioglimento dell'unione; cinque anni di separazione di fatto anche in assenza di consenso allo scioglimento; abbandono per un periodo di due anni. L'adulterio non è compreso tra le cause di scioglimento dell'unione civile. La separazione delle coppie in unione civile così come i casi di nullità ricalcano la normativa del matrimonio. Tuttavia, la non consumazione durante l'unione non rende l'unione civile annullabile.

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Anche le conseguenze di natura economica dello scioglimento delle unioni civile riprendono quanto previsto dalla normativa sul matrimonio. La tipologia di provvedimenti economici che le Corti possono adottare a seguito dello scioglimento delle unioni civili è stata interamente assorbita dalla legislazione applicabile alle coppie sposate. Il legislatore britannico ha inteso pertanto estendere all'unione civile tutte le responsabilità ed i diritti di natura economica conseguenti al matrimonio.

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Si puoi selezionare le fonti. Una grossa limitazione della funzione lists di Twitter è che se l'utente che hai inserito nella lista dei giuristi ti posta un update con le sue poco ortodosse escalmazioni sull'arbitro della partita di Champions League te le ritrovi nella timeline della lista, con ovvio conseguente rumore. Quindi a mio parere la funzione è destinata a lavorare bene solo se si inseriscono nella lista utenti che postano esclusivamente su un certo topic (cosa abbastanza rara) oppure, come ho fatto con la list che ho creato, le riviste giuridiche che caricano su twitter i propri feed. Con Gloxa invece, grazie agli hashtag, oltre alle fonti si

Come disegnare on line il grafico di un incidente stradale By Mario Sabatino on November 1st, 2009

Ecco una nuova applicazione on line che piacerà a molti colleghi che si occupano di infortunistica stradale. http:// www.graficoincidente.it L'interfaccia è intuitiva ed è possibile creare un grafico professionale del campo del sinistro. Chissà se gli autori stanno pensando di creare un gadget per GoogleWave: potrebbe essere utile per disegnare on line il campo del sinistro con il cliente oppure con l'eventuale consulente tecnico di parte incaricato di redigere la perizia cinematica. in riferimento a: Disegnare un grafico dell’incidente (visualizza su Google Sidewiki)

selezionano soprattutto i contenuti . Pertanto con Gloxa puoi estrarre gli update degli utenti iscritti aventi ad oggetto esclusivamente il topic del gruppo (ad es. #diritto #arbitrato ecc.) evitando di inserire update che non centrano nulla. Gloxa permette inoltre di rendere ancora più selettiva la ricerca ad esempio estraendo dai post di #diritto solo quelli ad es. sulla #mediazionecivile. Infine il servizio di Spataro ha in sé le potenzialità di diventare un nuovo genere di social network professionale, creato intorno ai Tweets ed agli utenti dei gruppi. In generale, rispetto alla ricerca meramente testuale, l'uso degli hashtag consente di collegare in modo univoco un post ad un determinato topic. Con la ricerca testuale invece è possibile estrarre risultati anche incongruenti (ad es. Tizio scrive su Twitter che ha il diritto di avere il biglietto per una prima teatrale e chi ricerca il diritto si ritrova il suo update tra i risultati). Se vi raccontassi come mi è venuta questa estate l'idea di utlizzare gli hashtag per la ricerca di informazioni su Twitter ? .......... anzi vi posto un link: http://tinyurl.com/ylk5z4v

Google Wave - Come lavorare alla redazione di un atto By Mario Sabatino on October 29th, 2009

List delle riviste giuridiche on line su Twitter By Mario Sabatino on October 31st, 2009

Dopo la mia segnalazione nella mailing list legalit della Twitter List delle riviste giuridiche on line , Solignani mi pone il seguente quesito: Solignani. Praticamente puoi fare una lista che contiene tutti i tweet di determinate fonti che hai selezionato? Poiché si tratta di un argomento interessante ed attuale pubblico anche qui la mia risposta.

Ecco una prima applicazione pratica di GoogleWave per l'avvocato. La preparazione e la redazione di un atto. 1) Creare un Wave cliccando su New Wave, inserire nel wave eventuali collaboratori e successivamente aprire quattro finestre al suo interno che chiameremo Fatto, Dottrina Rilevante, Giurisprudenza Rilevante, Conclusioni; nelle quattro finestre rispettivamente 3


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inseriremo la narrazione degli elementi di fatto del caso, il risultato della nostra ricerca di dottrina, le sentenze che riteniamo utili, le nostre conclusioni, allegando se necessario files ed aggiungendo i risultati di ricerche effettuate con il motore di ricerca di Google integrato in Wave.

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2) copiate il link al documento; mi raccomando accertatevi di aver assegnato il permesso per la modifica deol documento; 3) create un Wave; 4) cliccate sull'icona verde Add a gadget by url; 5) inserite la URL della iframe tool http://waveide.appspot.com/iframe.xml nel wave da voi creato; 6) aspettate che il sistema carichi il gadget ed inserite il link al documento cliccando su Edit, giusto sotto la vostra foto in alto a sinistra nel post del vostro wave; 7) aspettate qualche secondo ed il gioco è fatto; potrete condividere un documento su wave e lavorarci sopra con i vostri colleghi.

2) Creare una quarta finestra dove integreremo un documento di GoogleDocs da condividere eventualmente con altri utenti interessati e che useremo per scrivere il nostro atto. Per scoprire come fare vedi post del 26/10/2009. 3) Inserire eventualmente il cliente nel Wave consentendogli così di partecipare alla preparazione dell'atto. Wave può essere adattato facilmente alle specifiche esigenze dell'utente. Va sicuramente migliorato ........ ma siamo solo in fase di Preview cosa volete.

Il mio nome utente su Google Wave è: a27138@googlewave.com aggiungetemi pure tra i vostri contatti.

Google documenti per la redazione e la condivisione di documenti sul web By Mario Sabatino on October 23rd, 2009

Google Wave - Come condividere un documento di Google Docs By Mario Sabatino on October 26th, 2009

Google Documenti è un utilissimo servizio di Google per scrivere sul web i propri documenti senza l'ausilio di un programma di videoscrittura. La funzione a mio parere più interessante di Google Documenti è quella che consente la condivisione di file e cartelle che possono essere consultate e modificate contemporaneamente da più utenti autorizzati. L'aggiornamento del documento avviene in tempo reale e più persone possono collaborare alla stesura di un atto o di un parere senza essere fisicamente presenti nello stesso luogo. Uso spesso Google Documenti con i miei corrispondenti che contatto via Skype o GoogleTalk e considero questo strumento preziosissimmo soprattutto per la redazione dei documenti più complessi. Ecco come creare e condividere un documento. Ovviamente per accedere a queste funzioni bisogna possedere un account su Google. 1) Entrare in Google Documenti .

Ecco un trucchetto che interesserà molti avvocati. Di Wave parlerò più diffusamente quando avrò un numero sufficiente di contatti per provarlo adeguatamente (la coda degli inviti è molto lunga e quelli da me inviati non sono ancora giunti ai destinatari). Tuttavia ho approfittato di questo periodo di solitudine su Wave per leggere l'Help del servizio ed ho trovato una funzione sconosciuta forse anche alla maggior parte degli attuali utenti: come inserire e condividere un documento creato con Google Docs in un Wave.

2) Poi cliccare su crea nuovo per creare un nuovo documento. Successivamente cliccare su Condividi in alto a destra.

1) create un documento su Google Docs e condividetelo con gli utenti che intendete inserire nel vostro Wave; 4


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Anche Martindale entra nel fantastico mondo dei social network By Mario Sabatino on October 20th, 2009

3) Utilizzare il modulo per effettuare la condivisione.

4) Inviare il modulo ed il corrispondente riceverà una mail come questa.

5) Cliccando sul link nella mail il corrispondente raggiungerà il documento condiviso che potrà modificare eseguendo l'accesso a Google.

Martindale Hubbel la conosciamo tutti. Anche la famosissima directory internazionale per avvocati entra nel fantastico mondo dei social network con il nuovo servizio denominato Connected. Martindale-Hubbell Connected si presenta come la LinkedIn per i professionisti del diritto. La piattaforma oltre alla classica pagina personale con le informazioni dell'utente fornisce un servizio di blogging, gruppi tematici, forum, lapossibilità di inviare messagi personali privati, notizie selezionate dalla banca dati LexisNexis. Il sito mi sembra ben congegnato anche se forse è ancora un po' lento. Mancano la possibilità di inserire i propri feed (dai siti personali e da twitter ad esempio) e non è previsto l'update dello stato. Mancano purtroppo le funzioni di Collaborative Management e di Collaborative Project Management (per info vedi Wikipedia http:// en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_software ) che in una piattaforma come questa rappresenterebbero il vero quid pluris rispetto agli altri servizi già esistenti. Comunque Connected è stato lanciato da poco e ci saranno sicuramente dei miglioramenti. Vi consiglio di registrarvi su MartindaleHubbell Connected e di connettervi al mio profilo. in riferimento a: Learn more about Martindale-Hubbell® Connected (visualizza su Google Sidewiki)

Sidewiki - un utile strumento per annotare una pagina web By Mario Sabatino on October 19th, 2009

Vi consiglio di scaricare ed installare Sidewiki. Sidewiki è una funzione della Google Toolbar che permette di pubblicare commenti ed annotazioni relative alle pagine web che si stanno visitando. I sidewikiani possono ovviamente leggere le note aggiunte dagli altri e votarne l'utilità. E' prevista infine la condivisione delle voci Sidewiki tramite Twitter, Facebook, Blogger ed i profili Google. Credo che l'uso da parte dei giuristi telematici di questa funzione potrebbe essere molto utile alla ricerca su Internet anche per valutare l'attendibilità delle fonti. Peccato che la Google Toolbar funzioni solo con IE e Firefox .... chissà perché non anche con Chrome ? ... bisognerebbe chiederlo agli sviluppatori di Google. in riferimento a: Google Sidewiki (visualizza su Google Sidewiki)

Il gruppo Diritto su Gloxa By Mario Sabatino on October 18th, 2009

Gloxa di Valentino Spataro insieme all'uso intelligente degli hashtag rappresenta una evoluzione del web 2.0 per il giurista. Se avete un profilo utente su Twitter siete invitati ad 5


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iscrivervi al gruppo #diritto ed agli altri gruppi di interesse giuridico presenti nel sito http://www.gloxa.eu , attualmente in fase sperimentale . In questo modo potrete seguire gli aggiornamenti di interesse giuridico postati su Twitter filtrati grazie agli hashtag, commentare i post, inviare i vostri update al gruppo e su Twitter nonchè contattare privatamente gli altri iscritti anche via Skype. E chissà quali altre funzioni starà escogitando il nostro Valentino Spataro di Iusondemand ! in riferimento a: Group Diritto - Twitters by Gloxa (visualizza su Google Sidewiki)

SnapIT - come catturare velocemente porzioni dello schermo By Mario Sabatino on October 18th, 2009

3. Aprire il documento dal quale intendiamo tagliare alcune parti.

SnapIt è un programma per catturare velocemente parti dello schermo. Con SnapIt non è più necessario usare il tasto Print Screen, aprire l'editor di immagini, incollare dalla clipboard, selezionare la parte dell'immagine, salvare la selezione nel formato desiderato. Con questo utile e leggero programma tutte queste operazioni potranno essere semplificate. Basterà infatti premere un tasto, selezionare direttamente con il mouse la parte di schermo che ci interessa ed il gioco sarà fatto. SnapIt supporta i formati JPEG, PNG, GIF, BMP e TIFF. Come uso SnapIt. A volte è necessario catturare parti dello schermo per produrre le immagini così salvate agli atti di un giudizio, oppure quando per una ricerca abbiamo bisogno di tagliare parti di un testo e non vogliamo stampare l'intero documento web. Ecco una valida alternativa al tradizionale taglia ed incolla. 1. Scaricare il programma dal sito www.digeus.com ed eseguire l'installazione seguendo le istruzioni indicate nella pagina del software. 2. Aprire il programma, andare su Properties, selezionare il tasto per attivare la funzione di cattura, selezionare la cartella dove volete salvare le immagini nel formato a vostra scelta.

4. Dopo aver selezionato la parte di documento che ci interessa con il mouse la porzione sarà automaticamente salvata nella cartella prestabilita e nel formato prescelto.

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5. La porzione così salvata potrà essere a sua volta incollata in un documento di testo come una qualsiasi immagine. Questa è soltanto una delle possibili applicazioni di SnapIt. SnapIt può essere utile per salvare parti di documenti web dove sia stata esclusa la funzione di taglia ed incolla del testo oppure dove sia inibita la stampa del documento.

Il principio dell'idea/ expression dichotomy nel diritto britannico e statunitense By Mario Sabatino on September 14th, 2009

Il diritto d'autore non protegge le idee in quanto tali ma l'espressione delle idee. Questo è un principio chiaramente delineato nel diritto italiano dove l'opera, per ottenere tutela, deve rappresentare la traduzione compiuta ed in forma espressiva dell'idea. Nel caso Hollinrake v Truswell [1894] 3 Ch 420 viene precisato che il copyright non tutela le idee, i sistemi, gli schemi ed i metodi, esso è confinato nell'espressione delle idee, e vi è violazione del copyright solo se ad essere copiata è appunto l'espressione. In Donoghue v. Allied Newspapers Limited (1938) Ch 106, il concetto viene meglio sviluppato quando la Corte stabilisce che il copyright spetta a chi ha dato forma all'idea attraverso le immagini, un filmato oppure un libro. Secondo l'elaborazione delle Corti Britanniche, il copyright va oltre la tutela nei confronti della mera copia letterale. Un'opera può essere considerata copia e quindi non degna di tutela, anche se non risulta letteralmente identica ad un'altra (è il caso di Designers Guild v. Russel Williams ad esempio). Per superare l'ostacolo interpretativo che si presenta, viene utilizzato il cosiddetto «skill and labour test». L'opera troverà tutela qualora l'autore vi abbia aggiunto, nell'espressione dell'idea in una forma concreta, un quid pluris che è rappresentato dallo «skill and labour». Essa invece sarà considerata un plagio se risulterà copiata in una «substantial part» a seguito di un giudizio qualitativo e non quantitativo. Lo «skill and labour test» è stato utilizzato anche nei leading case Ladbroke (Football) Limited v. William Hill (Football) Limited [1964] 1 WLR 273 ed Elanco Products Ltd. v Mandops[1980] RPC 213. Quanto più l'idea sarà espressa in una forma semplice, tanto più debole sarà il copyright su essa e pertanto il potenziale autore del plagio potrà legittimamente crearvi un lavoro maggiormente simile. Infine, le opere in cui vengono riferiti e narrati fatti, ad esempio sotto forma di rassegna storica o di notizie, possono ricevere protezione se organizzati e strutturati in maniera originale ma possono dover fronteggiare una minaccia quando tali fatti sono rielaborati all'interno di una narrazione, come quella ad esempio di un romanzo. Nel caso cd Da Vinci Code [Baigent and Leigh v Random House[2006] EWHC 719 (Ch)], riguardante il non-fiction book Holy Blood: Holy

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Grail ed il fiction book The Da Vinci Code, tale principio trova esplicitazione. La casa editrice di Holy Blood: Holy Grail contestava alla Random House che Dan Brown avesse copiato l'opera da essa pubblicata utilizzando le informazioni ivi raccolte senza fare le proprie ricerche. Nel decisione del caso, vinto dall'editore del Codice da Vinci, si afferma che l'opera Holy Blood: Holy Grail è una mera generica narrazione di un certo numero di fatti ed idee e che in quanto tale non può trovare tutela. Negli Stati Uniti il criterio utilizzato è quello dell'originalità. Nel caso Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.499 US 340 (1991), si afferma che l'originalità rappresenta la conditio sine qua non del copyright. Pertanto, l'opera per ricevere tutela non deve essere solo frutto di lavoro ed investimento da parte dell'autore ma deve anche contenere degli elementi di originalità. Nel caso Feist, una casa editrice viene citata per violazione del copyright da una compagnia telefonica per aver copiato il proprio elenco degli utenti. La Suprema Corte degli Stati Uniti ha affermato che la mera raccolta di nomi, cognomi ed indirizzi degli utenti telefonici non fosse tutelabile con il copyright; inoltre tali informazioni non erano organizzate in modo originale. Pertanto, malgrado il comprensibile investimento di tempo e di lavoro per la compilazione dell'elenco, esso non era tutelabile dal copyright per carenza di un minimo livello di originalità. Come facilmente comprensibile, questa decisione ha provocato accese polemiche soprattutto da parte degli autori dei database. Prima del caso Feist veniva utilizzato il principio dello «sweat of the brow», letteralmente «sudore della fronte», secondo il quale il copyright sussisteva anche con un minimo apporto creativo, a condizione che l'opera avesse richiesto un congruo investimento di tempo, conoscenze e lavoro per la sua realizzazione. Di particolare interesse sono i precedenti sulla tutela del software che esamineremo in un prossimo podcast.

Download this episode (6 min) Le origini del diritto d'autore e la censura By Mario Sabatino on September 7th, 2009

Buon giorno sono Mario Sabatino è il 7/09/2009, questo è il mio podcast ed oggi vi parlerò delle origini del diritto d'autore sottolineando alcuni aspetti riguardanti la censura. Dopo l'invenzione della stampa da parte di Guthemberg divenne certemente più semplice la circolazione delle idee e del sapere. Questo, nell'Inghilterra del 16th secolo, rappresentò un potenziale pericolo per il potere religioso e politico.

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Il controllo preventivo delle opere era un sistema certamente più efficace dell'intervento a posteriori e pertanto fu adottato il meccanismo delle licenze attraverso la Stationer's Company, la corporazione degli Stampatori e degli editori. Solo i componenti della corporazione potevano stampare e pubblicare le opere ed essi si guardavano bene dal pubblicare cose non gradite, divenendo dei censori di fatto. Inoltre, ciò che era stato pubblicato da uno dei componenti della corporazione non poteva essere pubblicato da nessun altro. In tal modo si veniva a creare un diritto di esclusiva sullo sfruttamento dell'opera. L'importanza della Stationer's Company crebbe sensibilmente ed in questa corporazione vediamo concentrati l'interesse commerciale di controllare un mercato divenuto ormai ricco e l'esercizio del potere di controllare la circolazione delle opere e del pensiero. Gli Stationers, in cambio del monopolio di fatto sulla circolazione delle idee, esercitavano per conto dello Stato un cosiderevole potere di censura, poiché potevano legalmente eliminare e distruggere delle opere ritenute sovversive o immorali. Nel 1710, dopo varie vicissitudini, fu emanato lo Statute of Anne, la prima legge organica sul copyright nel mondo, il quale prevedeva: a) la concessione agli autori dell'esclusivo diritto di stampare e pubblicare i propri libri per un termine di 14 anni incrementabile di altri 14 per le opere non pubblicate; di un termine di 21 anni per le opere già pubblicate prima dell'entrata in vigore dello statuto. b) l'esclusivo diritto degli stampatori e degli editori (spesso lo stesso soggetto) di stampare e vendere i libri dei quali avessero acquistato i diritti dagli autori; c) sanzioni per coloro che avessero contravvenuto alle regole dello statuto; d) la tutela era subordinata alla registrazione del titolo del libro nel registro della Stationer's Company; e) i prezzi dei libri, se irragionevolmente alti, potevano essere calmierati; f) il deposito obbligatorio in alcune biblioteche; Lo Statute of Anne non proteggeva dall'importazione e la vendita di libri provenienti da stati esteri ma garantiva, con le tutele per gli autori e gli editori nonché con la tenuta del registro, il duplice interesse economico degli operatori del settore e quello politico e religioso delle autorità. Lo Statute of Anne, rappresentò la base normativa anche per il copyright negli Stati Uniti dove nel 1790 fu approvata dal Congresso la prima legge sul diritto d'autore.

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