interrogazione commissione europea reati d'opinione 20121001

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PARLAMENTO EUROPEO SCHEDA DI DEPOSITO DI UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE Destinatario:

INTERROGAZIONI ORALI

CONSIGLIO COMMISSIONE

IT

INTERROGAZIONI SCRITTE

Interrogazione orale con discussione (art. 115)

Interrogazione scritta (art. 117)

Tempo delle interrogazioni (art. 116)

Interrogazione scritta prioritaria (art. 117,4)

AUTORE(I):

Matteo SALVINI

OGGETTO: (da indicare)

Reati d'opinione e pene detentive per chi esercita la professione di giornalista

TESTO: La Corte di Cassazione Italiana ha recentemente confermato la condanna a 14 mesi di reclusione, per diffamazione aggravata, nei confronti di Alessandro Sallusti, attuale direttore de "il Giornale", un quotidiano a diffusione nazionale. La sentenza, pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano il 17 giugno 2011, e che diede torto al giornalista, è stata, infatti, confermata dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione. Alessandro Sallusti è stato, perciò, condannato in via definitiva alla pena detentiva di mesi 14 di reclusione, oltre al risarcimento di 4.500 Euro alla controparte, e alle spese per il giudizio. E' stato contestato al giornalista di aver pubblicato, nel giornale in cui all'epoca dei fatti era direttore responsabile ("Libero"), due articoli relativi alla vicenda di una giovane tredicenne che, in stato di gravidanza, era stata costretta ad abortire. Il contenuto di questi articoli é stato ritenuto diffamatorio dal Giudice che prese, su questo caso, una decisione molto contestata. Da qui, nacque la vicenda giudiziaria a carico di Sallusti. In democrazia manifestare un’opinione non dovrebbe essere considerato un crimine, bensì espressione di quella libertà di pensiero e di azione che solo le dittature non riconoscono. Ed infatti, la legge che impone il processo penale e la pena della reclusione per la diffamazione a mezzo stampa, é stata introdotta in Italia da un regime dittatoriale, ed é ancora, incredibilmente, in vigore. Inoltre, l'Italia é l'unico Paese occidentale in cui la diffamazione a mezzo stampa é giudicata con sanzioni di tipo penale, anziché secondo il diritto civile, impedendo, di fatto, l'esercizio di una libertà d' opinione piena e consapevole. Ciò considerato, si intende chiedere alla Commissione in quali Stati membri, attualmente, sono previste sanzioni di tipo penale per i reati d'opinione; inoltre, se le pene detentive, previste in Italia per chi esercita la professione di giornalista, siano conformi con i principi inseriti nei Trattati e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Firma(e): Matteo Salvini

Data: 02/10/2012


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