PARLAMENTO EUROPEO SCHEDA DI DEPOSITO DI UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE INTERROGAZIONI ORALI Destinatario: CONSIGLIO COMMISSIONE
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Interrogazione con richiesta di risposta orale seguita da discussione (art. 115)
IT
INTERROGAZIONI SCRITTE Destinatario: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO CONSIGLIO COMMISSIONE VICEPRESIDENTE / ALTO RAPPRESENTANTE
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Interrogazione con richiesta di risposta scritta (art. 117) ✘
Interrogazione prioritaria (art. 117, par. 4)
AUTORE(I):
Matteo Salvini
OGGETTO:
Definizione univoca del ruolo dirigenziale ai sensi della direttiva europea sull'orario di lavoro 2003/88CE in rapporto ai medici pubblici dipendenti italiani.
(da indicare)
TESTO:
La Direttiva Europea (93/104 CE) nasce a tutela della salute di tutti i lavoratori e per dettare misure minime di convergenza atte a ridurre la difformità delle leggi dei Paesi membri in materia. La direttiva è stata recepita in Italia come: Orario normale di lavoro (Art. 3D.Lgs. 66/2003) “L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali” -L’art. 17 della Direttiva 2003/88 prevede delle “Deroghe” per “Nel rispetto dei principi generali della protezione e della sicurezza […]e in particolare quando si tratta di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo. In Italia, pur in presenza di diverse sentenze della Corte di Cassazione che negano l’appartenenza dei medici pubblici ospedalieri italiani alla categoria dei dirigenti, assistiamo all'applicazione della categoria dirigenziale a molti soggetti, tra cui i medici pubblici dipendenti, al fine di escluderli dal godimento dei diritti previsti dalla Direttiva europea 2003/88 CE. In realtà, nell’ambito della dirigenza medica dipendente dal Sistema Sanitario Nazionale, solo ai direttori di struttura complessa, che rappresentano circa il 10% della categoria, sono veramente attribuite prerogative dirigenziali. I medici, in Italia, si vedono costretti ad effettuare, nel caso di turni mattino-notte, attività lavorativa anche per 18-20 ore nell’arco delle 24 ore di riferimento (le 24 ore successive dall’ora di inizio turno) contrariamente non solo a quanto previsto dalla Direttiva 2003/88 CE, senza che siano previsti ne i riposi compensativi immediati, ne quelle tutele di cui al comma 2 dell’ Art.17 della Direttiva 2003/88CE. Ciò espone oltretutto i pazienti da loro assistiti al rischio di errori medici dovuti a stress e stanchezza. Intende la Commissione fornire una precisa ed inequivocabile definizione del termine di dirigente con la descrizione analitica proprie del ruolo? Intende la Commissione intervenire con richiami e/o sanzioni nei confronti dello Stato italiano vista la palese inadempienza nei confronti della Direttiva 2003/88 CE?
Firma(e):
Data: 18 Marzo 2013