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Avv. Graziella Grassi
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Avv. Flavio Saltarelli
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Avv. Samuele Bulla
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associato patrocinante in Cassazione
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Responsabilità degli organizzatori delle gare di scialpinismo Le organizzazioni - persone fisiche, giuridiche, associazioni, comitati - di competizioni di ski alp, in ipotesi di incidente nel corso della manifestazione, possono essere ritenute responsabili nei confronti degli atleti, degli spettatori, nonché di soggetti ausiliari dell’organizzazione medesima (cronometristi, segnalatori sul percorso, ecc.). La giurisprudenza in materia e la dottrina, in base alla convinzione che chi pratica uno sport come il nostro accetta di esporsi – seppure entro certi limiti – ad eventi che potenzialmente possono cagionargli un danno, ritengono che nelle competizioni sorga un’eventuale responsabilità solo allorquando, per ragioni non imprevedibili ed inevitabili, tale soglia di esposizione al rischio sia stata superata per colpa dell’organizzazione. In buona sostanza, se il livello di pericolosità si mantiene entro confini accettabili e l’incidente si verifica, il sottostare alle inevitabili conseguenze negative “fa parte del gioco” e l’atleta non può richiedere alcun risarcimento, se invece, l’organizzazione, con il proprio comportamento attivo o omissivo, ha esposto i danneggiati ad un pericolo maggiore di quello insito nel tipo di gara e accade il sinistro, l’organizzazione medesima ne risponderà in ogni sede. Non risponde invece l’organizzazione quando il danno patito dall’atleta deriva da un suo mero errore tecnico.
Ma quali sono gli obblighi di chi indice una gara di scialpinismo? a) controllare l’idoneità e la sicurezza del percorso di gara con particolare attenzione, predisponendo un tracciato alternativo per l’ipotesi di mutate condizioni meteorologiche o nivologiche; in merito al percorso bisognerà porre in risalto i punti di maggior pericolo, apprestare segnalazioni adeguate, scale per superare crepacci, corde fisse sulle creste, nonché evidenziare eventuali ostacoli nelle discese; di particolare rilevanza sarà anche il breefing pregara al quale bisognerà imporre la presenza di tutti i partenti al fine di un consenso informato dei medesimi ad affrontare le difficoltà del percorso; b) stabilire delle barriere orarie (c.d. cancelli) che non impongano agli atleti - in relazione al tipo di competizione - ritmi tali da aumentare i pericoli (si pensi all’attraversamento di creste delicate, superamento di canali in calata ecc.); c) controllare la perfetta efficienza e la conformità ai necessari standard di sicurezza (previsti comunque dai regolamenti nazionali e internazionali) di attacchi, sci, scarponi, artva, sonda, pala, ramponi, piccozza, imbrago, abbigliamento adeguatamente protettivo e termico; tale verifica potrà comportare punzonature nonché controlli appena prima della partenza ed all’arrivo per impedire comportamenti fraudolenti dei concorrenti; d) controllare che l’atleta sia idoneo dal punto di vista psicofisico alla gara e dunque sia in possesso di certificati medici aggiornati temporalmente e specifici per il tipo di sport. Per quanto attiene le decisioni che importano valutazioni nivologiche o la tracciatura e/o messa in sicurezza di tratti alpinistici, si consiglia di assumere le medesime con l’ausilio di una guida alpina al fine di meglio garantire le decisioni in argomento ed anche di tutelare l’organizzazione stessa in ipotesi di sinistro. In tal caso, infatti, l’organizzazione potrà meglio dimostrare di aver assunto tutte le precauzioni al fine di garantire la sicurezza degli atleti. Passiamo ora ad analizzare la responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti: -
verso gli atleti - l’organizzazione deve garantire all’atleta che il medesimo, durante la gara, non venga sottoposto ad un rischio maggiore di quello cui si esporrebbe in una gita sullo stesso
percorso, predisponendo pertanto le normali cautele tra cui vi rientra anche il controllo che l’artva sia indossato e sia funzionante (prova artva prima della partenza); -
verso gli spettatori – generalmente chi assiste ad una gara di ski alp è uno scialpinista che ha raggiunto il percorso autonomamente e su cui l’organizzazione non ha alcun potere di imporre comportamenti in nome della sicurezza. Ebbene, nei confronti di costoro, un’eventuale responsabilità degli organizzatori potrebbe pertanto sorgere solo qualora abbiano permesso al pubblico di transitare sul percorso di gara senza segnalare l’esistenza della competizione ed a causa di tutto ciò i medesimi spettatori abbiano riportato danni (magari in seguito ad uno scontro con un atleta);
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verso gli ausiliari dell’organizzazione (cronometristi, segnalatori, ecc) – costoro si trovano sul percorso come gli atleti ed hanno il diritto di non essere sottoposti dall’organizzazione a rischi maggiori da quelli che correrebbero durante una individuale escursione nei medesimi luoghi. *******
In merito agli atleti gli organizzatori hanno poi dovere di tutelarli. E tutelarli significa anche ammetterli alla gara solo in seguito a presentazione e verifica di certificazione medica attestante che l’atleta sia fisicamente idoneo alla pratica agonistica dello scialpinismo. Tale certificazione deve essere presentata all’organizzazione indirettamente (tramite Fisi per gli atleti tesserati) o direttamente per chi non sia tesserato Fisi o lo sia, ma non come agonista. Le Circolari del Ministero della Sanità esplicative del D.M. 18/2/1982 “Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica” e la miglior dottrina prevedono infatti l’obbligatorietà di certificati medici agonistici temporalmente attuali (durata massima un anno) e specifici comprovanti l’idoneità dell’atleta a prendere parte alla competizione per tutte le manifestazioni agonistiche. Possiamo ritenere agonistiche tutte le manifestazioni in cui via sia una classifica e dei “cancelli” (barriere temporali) che costringano il partecipante a tenere ritmi elevati di percorrenza, ritmi agonistici appunto. E’ comunque possibile prevedere nella medesima manifestazione - e sul
medesimo percorso - la gara vera e propria ed un raduno, al quale possono prendere parte anche atleti non tesserati Fisi o senza certificato medico, purché tale raduno non abbia spirito competitivo, cioè non abbia una classifica finale e sia privo di barriere orarie intermedie che costringano i partecipanti a ritmi o modalità di percorrenza agonistici. Una copia del certificato medico presentato dovrà essere conservata dall’organizzazione. L’organizzazione non risponde in ipotesi che l’atleta presenti un certificato falso, qualora tale falsità non sia evidente o facilmente accertabile da una persona comune. Da ultimo si ricorda che le eventuali liberatorie o dichiarazioni di esonero dalla responsabilità sottoscritte dai singoli atleti prima della gara sono inoperanti in ipotesi di colpa grave. Flavio Saltarelli (avvocato in Piacenza - per eventuali quesiti avvfsaltarelli@studiolegalesaltarelligrassi.it)