interalia-2014-1-direttiva-26-2014-ue

Page 1

NUNZIANTE MAGRONE INTER ALIA Legal e-­‐news DIRITTO

D’AUTORE:

DIRETTIVA

LA

26/2014/UE

NUOVA

SULLA

GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI E SULLE

LICENZE

MULTITERRITORIALI

RIGUARDANTI LA MUSICA ONLINE. Lo scorso 9 aprile è entrata in vigore la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per 1 l’uso online nel mercato interno , che dovrà essere recepita dagli Stati membri dell’Unione Europea entro il 10 aprile 2016. La direttiva si colloca nell’ambito di un più ampio programma dell’Unione Europea volto a incrementare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, al quale afferiscono la comunicazione della Commissione europea 2 relativa alla strategia di crescita Europe 2020 , la 3 Digital Agenda for Europe e la risoluzione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale 4 nel mercato interno . Il legislatore eurounitario − spinto dalle esortazioni contenute nella raccomandazione 2005/37/CE della Commissione del 18 ottobre 5 2005 − ha voluto migliorare l’efficienza degli organismi di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi (c.d. collecting societies), facendo fronte all’esigenza di inserire la tutela di tali diritti nell’ambito della circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico

2014/1

6

europeo . Ha inteso, inoltre, favorire la concessione di licenze multiterritoriali per lo sfruttamento online di opere musicali, in un’ottica sempre più transfrontaliera. I maggiori ostacoli a ciò sono tradizionalmente costituiti dal divario culturale che divide le normative nazionali disciplinanti il funzionamento delle collecting e dalle conseguenti inefficienze nello sfruttamento del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, dalla carenza di trasparenza ed efficienza nelle procedure di distribuzione dei compensi agli aventi diritto, dalla scarsa disponibilità di contenuti creativi destinati alla diffusione online e dalla mancata concessione di licenze di diritti sulle 7 nuove piattaforme nonché dal diffondersi del 8 fenomeno della pirateria . 1. Le collecting societies. Le società di gestione collettiva dei diritti d’autore (s.g.c. o collecting societies) sono società di intermediazione tra autori e utilizzatori, nate al fine di gestire i diritti di utilizzazione economica dell’opera. Esse favoriscono il soddisfacimento di due esigenze complementari: da una parte quella dell’autore di tenere sotto controllo lo sfruttamento economico della propria opera da parte di terzi (mediante radiofonia, televisione, satellite, reti informatiche); dall’altra, quella dell’utilizzatore che intende servirsi dell’opera di potersi rivolgere a un unico interlocutore per la richiesta delle relative licenze di utilizzazione − sistema dello sportello unico, 9 c.d. one-stop-shop .

1

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 marzo 2014, n. L 84.

7

2

Così in F. MASCHIO, Disciplina delle licenze multiterritoriali e tutela dei consumatori, in Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa (www.judicium.it), 29 ottobre 2012.

3

Sul punto cfr. G. MAZZIOTTI “Symposium: Collective Management of Copyright: Solution or Sacrifice?, New Licensing Models for Online Music Services in the European Union: From Collective to Customized Management” in “The Columbia Journal of Law & Arts”, vol. 34, 4, 757 (2011).

Comunicazione della Commissione europea “Europe 2020: a European strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, Brussels 3 March 2010, COM(2010) 2020. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “A Digital Agenda for Europe”, Brussels 19 May 2010. 4

Risoluzione 2009/2178(INI) (2012/C 50 E/06).

5

Raccomandazione 2005/37/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati.

ROMA | MILANO | BOLOGNA | ISTANBUL* | TIRANA*

Così P. MARZANO, nel corso del Convegno “La gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi all’indomani della Direttiva Europea 2014/26 UE” organizzato dalla Luiss . Guido Carli, in data 27 maggio 2014

8

9

In tal senso v. G. D’AMMASSA, Le società di gestione collettiva, in La Guida al diritto d’autore, sul sito http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-dirittodautore/#.U86FALHIzyU, aggiornata al 7 gennaio 2014.

Diritto d’autore

6

1


ed essendo endemicamente legate al territorio, esse agiscono in forza di un mandato ricevuto dagli autori (aventi diritto), mediante il quale sono legittimate a concedere ai richiedenti (futuri utilizzatori) le licenze e le autorizzazioni per lo sfruttamento economico delle opere tutelate. Da tali concessioni percepiscono dei proventi che vengono ripartiti tra gli aventi diritto, al netto delle provvigioni spettanti per l’attività di intermediazione svolta.

Le maggiori s.g.c. operanti in Italia sono la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), CLEAREDI, Itsright, Società Consortile Fonografici, il Nuovo Imaie, Artisti 7607.

Accanto alle questioni relative al monopolio e alla concorrenza, si affiancano

10

Peraltro, in un’ottica di ottimizzazione della gestione dei diritti per l’uso online, osserva G. MAZZIOTTI, op. cit.: «Rather, collective management of online rights should be based on a free and E.U.-wide market where collective rights management organizations compete with one another on the grounds of their services and of the appeal of their repertoires. Since monitoring tasks of collective rights managers in the online environment can easily be performed directly on the Internet (i.e., from a distance), collecting societies are no longer excused for not competing in the cross-border provision of their services and of their own repertoires».

ROMA | MILANO | BOLOGNA | ISTANBUL* | TIRANA*

2014/1

ulteriori problematiche, di natura pratica, legate alla tenuta dei repertori nei singoli Paesi, che spesso risultano incompleti e non sincronizzati rispetto a quelli gestiti dagli enti analoghi negli altri Paesi, alla difficoltà di individuare gli aventi diritto, alle truffe commesse dagli associati a danno della s.g.c. 3. La direttiva 2014/26/UE. Allo scopo precipuo di far fronte a tali problematiche e di migliorare così l’efficienza del sistema rappresentato dalle collecting societies è stata emanata la direttiva 2014/26/UE, che si pone obiettivi di governance e transparency, prescrivendo i requisiti necessari per:

2. Problematiche. Le collecting societies operano in regime di esclusività e monopolio, suscitando questioni controverse legate all’applicabilità, in tale ambito, delle regole della concorrenza. Sul punto, si è pronunciata il 24 febbraio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea adita da Krajský soudv Plzni (Repubblica ceca), il 24 luglio 2012, nella causa Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA) contro Léčebnélázně Mariánské Lázně, a.s. (C-351/12). In tale pronuncia, la C.G.E. ha osservato che, sebbene il monopolio territoriale riservato all’O.S.A., nella sua qualità di ente di gestione collettiva dei diritti d’autore nella Repubblica Ceca, costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi, tale restrizione è giustificata, essendo adeguata e necessaria al fine di conseguire lo scopo di gestire efficacemente i diritti di proprietà intellettuale. In conclusione, la Corte ha stabilito che il monopolio accordato dalla legge ceca all’OSA è compatibile con la libera prestazione 10 dei servizi .

garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva;

la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali. miglioramento

La direttiva si applica, in generale, a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nel territorio dell’Unione Europea, mentre alcune disposizioni (segnatamente il titolo iii) riguardano solo quelli che gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base multiterritoriale. Essa stabilisce il principio (già introdotto con la raccomandazione 2005/737/CE) secondo cui i titolari dei diritti possono liberamente scegliere di affidare la tutela delle proprie opere agli organismi di gestione collettiva che ritengono più opportuni, anche ad entità di gestione indipendenti e a prescindere dallo Stato di nazionalità, nonché di frazionare la tutela delle 11 opere tra diverse collecting . Le nuove regole dovrebbero favorire una più rapida remunerazione degli aventi diritto, una maggiore trasparenza riguardo alle fonti di entrate derivanti dalla gestione dei diritti e migliorare i processi informativi nei confronti degli autori e dei partner commerciali. 4. Le licenze multiterritoriali online.

11

cfr. considerando (6), (15) e (19) della direttiva.

Diritto d’autore

NUNZIANTE MAGRONE INTER ALIA Legal e-­‐news Operando su base prettamente nazionale

2


livello eurounitario, “licenze di diritti di proprietà 12 intellettuale per più aree territoriali giuridiche” o “licenze che coprono il territorio di più di uno Stato 13 membro” .

Il sistema della gestione dei diritti online presuppone una distinzione tra le licenze per utilizzazioni online nazionali e le licenze per utilizzazioni online multiterritoriali, destinate ai c.d. Digital Service Provider (DSP) che offrono servizi musicali in diversi Paesi europei. Per quanto riguarda i servizi di utilizzazione online di opere musicali, che hanno una portata multiterritoriale, le collecting licenziano e incassano il corrispettivo per lo sfruttamento dei propri repertori musicali direttamente dai DSP, per tutti i Paesi coperti dal servizio. In tale ottica sono stati conclusi con i maggiori provider musicali (Google, iTunes, Spotify), accordi multiterritoriali di licenza su base europea. In alcuni casi, le licenze prevedono anche la progressiva estensione a territori al di 14 fuori dell’U.E. . Le nuove norme introdotte dalla direttiva sono volte ad agevolare l’ottenimento delle licenze necessarie per la diffusione di opere musicali online sul territorio dell’U.E., l’aggregazione su base volontaria di repertori e diritti musicali delle collecting che siano in possesso di determinati requisiti (democraticità 15 nei processi decisionali, trasparenza) e a garantire la corretta riscossione e l’equa distribuzione dei compensi tra gli autori. La direttiva considera e affronta il problema della frammentarietà del mercato per i servizi di musica online nell’U.E. e della scarsa funzionalità del mercato digitale, situazione che si pone in netto contrasto con la domanda in rapida ascesa dei consumatori, che chiedono di

12

Cfr. F. MASCHIO, op. cit.

13

cfr. art. 3, § 1, lett. m) della direttiva.

14

Così in SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.), Licenze multiterritoriali on-line, in http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w eb&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sia e.it%2Fdocuments%2FBollettinosociale%2FBS_201406111 41054.pdf&ei=D1DRU5rZCpHjsATN3YLwCw&usg=AFQjCN HeWSgsDXfFjuWqEHEuNDLI6o8uoA&sig2=HjG761V5SK0 2acxrUaQJiA&bvm=bv.71667212,d.cWc. 15

cfr. considerando (40) della direttiva.

ROMA | MILANO | BOLOGNA | ISTANBUL* | TIRANA*

2014/1

accedere ai contenuti digitali e ai relativi servizi 16 innovativi al di là delle frontiere nazionali . Sulla base della raccomandazione 2005/737/CE, il legislatore eurounitario ha riconosciuto che, nell’era di Internet e in un contesto sempre più transfrontaliero, gli utilizzatori commerciali necessitano di una politica di concessione delle licenze più adatta all’ubiquità 17 della realtà virtuale e alla multiterritorialità . Vengono, inoltre, stabiliti i requisiti di cui gli organismi di gestione collettiva devono essere in possesso per poter concedere le licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online, quali la capacità di trattare, per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione delle licenze, anche al fine di identificare il repertorio e controllarne l’uso, per fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti; la capacità di identificare con precisione le opere musicali che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare, i diritti e i titolari dei diritti corrispondenti per ciascuna opera musicale; la possibilità di utilizzare strumenti adeguati al fine di identificare e risolvere tempestivamente ed efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai dati in possesso di altri organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. *** In conclusione, la direttiva 2014/26/UE risulta particolarmente innovativa, tendendo, da un lato, a favorire l’armonizzazione delle disposizioni nazionali dei Paesi membri dell’U.E. relative alla gestione delle collecting societies, e preservando, dall’altro e in conformità con quanto

16 17

cfr. considerando (38) della direttiva.

cfr. considerando (39) della direttiva. Sul punto cfr. G. MAZZIOTTI, op. cit.: «In this prospective framework, all stakeholders would effectively end up treating the European Union as a “Digital Single Market.” The opportunity for online music providers to offer their services by merely having to clear the necessary online rights in the country where their content is materially uploaded (or where the provider is established), while paying the same price for all music titles, would greatly reduce today’s discriminations between big and small music repertoires, mainstream and local (or niche) repertoires, major recording businesses and small or independent record labels, traditional business models and innovative businesses combining commercial and noncommercial licenses».

Diritto d’autore

NUNZIANTE MAGRONE INTER ALIA Legal e-­‐news Le licenze multiterritoriali sono definite, a

3


NUNZIANTE MAGRONE INTER ALIA Legal e-­‐news previsto dall’art. 167 TFUE , le loro diversità

2014/1

18

culturali, concernenti la loro costituzione, composizione e i loro fini. Alla luce di siffatti elementi di differenziazione, sarà interessante osservare il modo in cui il nuovo sistema di regole, armonizzate a livello europeo, potrà funzionare.

(5 settembre 2014)

Per approfondimenti: Dott.ssa Iole Di Muccio (i.dimuccio@nmlex.it) Avv. Giuseppe Mazziotti (g.mazziotti@nmlex.it)

Le informazioni contenute in questo numero hanno carattere generale e non esaustivo; prima di assumere qualsiasi iniziativa sulla base delle stesse è consigliabile richiedere l’assistenza di un consulente.

ROMA Piazza di Pietra, 26 00186 – Roma (Italia) Tel. +39 06 695181 Fax +39 06 69518333

BOLOGNA Via d'Azeglio 44 40123 – Bologna (Italia) Tel. +39 051 330502 Fax +39 051 6447906

ISTANBUL* Cumhuriyet Cad. No:147 (Eski No:243) Kat:7 Harbiye – Istanbul (Turchia) Tel. +90. 212 219 16 30 Fax +90. 212 219 16 32 TIRANA* Mustafa Matohiti Street Tirana (Albania) Building No. 7/2, Suite 1/3 Tel/Fax: +355 4 2241479 * IN ASSOCIATION WITH:

and ShukeLaw

18 cfr. considerando (3) della direttiva, secondo cui l’Unione deve tenere conto della diversità culturale nell’azione che svolge e contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali. Per un approfondimento sui diversi modelli nazionali di collecting cfr. G. MAZZIOTTI, op. cit..

ROMA | MILANO | BOLOGNA | ISTANBUL* | TIRANA*

Diritto d’autore

MILANO Foro Buonaparte, 70 20121 – Milano (Italia) Tel. +39 02 6575181 Fax +39 02 6570013

4


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.