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Statuto
from Annuario NEOS 2022
by NEOS
CAP. I – L’ASSOCIAZIONE
1) Tra i giornalisti, fotografi e altre nuove figure professionali attivi nel settore della comunicazione dei viaggi e del turismo è costituita un’Associazione volontaria non commerciale denominata
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NEOS giornalisti di viaggio associati.
Con delibera assembleare l’Associazione può assumere denominazioni diverse. L’Associazione può aderire a organizzazioni di categoria anche internazionali.
La durata è stabilita fino all’anno 2098.
2) L’Associazione ha sede nel luogo previsto dall’atto costitutivo, ossia a
Milano. Il Consiglio ha facoltà di trasferire altrove la sede operativa e amministrativa e di istituire sedi secondarie o uffici periferici.
3) Nell’ambito delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti l’Associazione si propone di: a) promuovere e coordinare qualsiasi attività a favore del giornalismo di viaggi e turismo, assistendo i soci collettivamente e singolarmente; b) rappresentare e tutelare i soci di fronte agli enti amministrativi, tecnici, previdenziali, tributari, fiscali, sindacali di ogni ordine e categoria, pubblici e privati; c) vigilare sul rispetto dei principi deontologici che sono alla base della professione giornalistica, sulla trasparenza e la separazione tra i ruoli e le funzioni svolte da ogni singolo giornalista nell’esercizio della professione, che costituiscono il cardine stesso del prestigio della categoria; d) organizzare e attivare, direttamente o mediante convenzioni, tutti i servizi che possano agevolare l’attività professionale – svolta sia secondo le forme attualmente previste dal CCNL che della libera professione – nei settori amministrativi, tecnici, previdenziali, tributari, fiscali, sindacali o quanto altro in genere possa risultare utile allo svolgimento e allo sviluppo dell’attività giornalistica nel settore dei viaggi e del turismo; e) divulgare, utilizzando anche le piattaforme online e i social, notizie utili per i soci e adoperarsi per la formazione e l’affermazione professionale degli stessi; f) contribuire a difendere il pluralismo e la chiarezza dell’informazione, promuovendo l’uso corretto di argomenti inerenti al turismo su tutti i media; g) stabilire e sviluppare i contatti con Enti, organismi, istituti pubblici e privati attivi nel settore; h) organizzare convegni, seminari, corsi e altre attività e partecipare a festival, incontri e altre iniziative per l’aggiornamento e la qualificazione professionale dei soci e la valorizzazione delle loro attività professionali;
i) sviluppare i rapporti di amicizia, conoscenza e solidarietà tra i soci; l) adottare qualsiasi iniziativa per il raggiungimento degli scopi sociali.
4) Sono organi dell’Associazione: * l’Assemblea Generale * il Consiglio Direttivo * il Presidente * il Collegio dei Probiviri.
Ricoprono cariche specifiche nel Consiglio direttivo: * il Vicepresidente * il Segretario * il Tesoriere.
CAP. II – L’ASSEMBLEA
5) L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni validamente adottate impegnano tutti gli associati.
L’Assemblea: * elegge i membri del Consiglio * nomina i membri del Collegio dei Probiviri * approva il bilancio consuntivo e preventivo * delibera le modifiche statutarie * delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla sua liquidazione. * delibera su ogni altro argomento previsto dalla Legge e dallo Statuto * delibera l’espulsione dei soci su proposta del Collegio dei Probiviri. Essa è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci con l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione e dell’ODG, con almeno 15 giorni di anticipo. Può essere svolta in presenza o tramite piattaforma online.
L’Assemblea è convocata una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per le deliberazioni sul bilancio. Essa inoltre può essere convocata ogniqualvolta il Consiglio lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei soci. In tal caso i richiedenti devono indicare gli argomenti da inserire nell’ODG.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente che nomina un Segretario. Possono intervenire all’Assemblea, anche a mezzo di delega, tutti i soci, purché non siano stati sospesi e siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio non può essere comunque portatore di più di tre deleghe.
L’Assemblea è validamente costituita quando in prima convocazione sono presenti la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
6) Le deliberazioni dell’Assemblea vengono assunte con le maggioranze previste dall’art. 22 cc.
CAP. III – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
7) Il Consiglio amministra l’Associazione ed è composto da 5 membri. I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le
candidature, presentate singolarmente, devono pervenire all’Associazione almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni. Per l’elezione viene predisposto un elenco dei candidati in ordine alfabetico, tra cui i soci dovranno scegliere 5 nomi. Sono nulle le schede contenenti oltre 5 preferenze. A parità di preferenze risulterà eletto il candidato più anziano di età. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa sono eleggibili, anche se non hanno espresso la loro candidatura. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio li sostituirà attingendo, a sua discrezione, tra i soci o dai nomi dalla lista dei non eletti. Qualora nel corso del mandato si dimettessero 3 consiglieri su 5, il Consiglio Direttivo è da considerarsi sciolto e il Presidente avrà il compito di indire nuove elezioni.
8) Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le specifiche attribuzioni dell’Assemblea.
In particolare: * elegge nel suo seno un Presidente, almeno un Vicepresidente vicario, un Segretario e un Tesoriere * presenta il bilancio consuntivo annuale redatto da un professionista contabile e l’allegata relazione * presenta un bilancio preventivo * fissa la quota annuale * redige l’albo dei soci * dà attuazione ai provvedimenti presi dal Collegio dei Probiviri, di cui agli art. 20 e 22, fatti salvi i suoi poteri di revisione di cui all’art. 19 * stipula convenzioni * predispone l’adozione di particolari regolamenti * nomina delegati di rappresentanza * costituisce al suo interno commissioni speciali a carattere consultivo allo scopo di affiancare la presidenza su argomenti di particolare importanza. * amministra e gestisce il sito internet e i social dell’associazione, detenendo le password di accesso.
9) Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’Associazione e adotta pertanto tutte le decisioni che ritiene idonee per il perseguimento dei fini sociali. Viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi membri, ogniqualvolta lo si ritenga opportuno, con almeno 7 giorni di anticipo e con l’indicazione dell’O.
D.G. È validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.
CAP. IV – ALTRI ORGANI E CARICHE
10) Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri a maggioranza assoluta ed è il legale rappresentante dell’Associazione. Promuove le iniziative per il conseguimento dei fini sociali, anche
assumendo provvedimenti di urgenza. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
11) Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta, collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
12) Il Segretario, eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta, è responsabile della divulgazione dei provvedimenti deliberati in Consiglio, della tenuta e conservazione dei registri dei soci, dei verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea, dei provvedimenti del
Collegio dei Probiviri.
13) Il Tesoriere cura l’amministrazione dei beni e del patrimonio sociale, effettuando le necessarie operazioni gestionali. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
14) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, eletti con modalità analoghe al Consiglio Direttivo, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio, che elegge al suo interno un
Presidente, esercita il controllo sul rispetto delle norme e dei principi etici e deontologici da parte dei soci, come previsto dall’art. 20, e dirime eventuali controversie tra soci come previsto dall’art. 22.
CAP. V – I SOCI
15) Si possono iscrivere all’associazione giornalisti, fotografi e altre nuove figure professionali, anche non iscritte all’Ordine dei Giornalisti, contrattualizzati e freelance, che si occupino da almeno 3 anni, stabilmente, di viaggi e turismo, e abbiano realizzato e realizzino reportage, articoli, inchieste, servizi fotografici, trasmissioni radio e televisive, filmati e video, per pubblicazioni cartacee, on line, social media, tv e radio e eventualmente abbiano scritto libri su tali tematiche.
Non possono iscriversi i titolari o i collaboratori di uffici stampa nell’ambito dei viaggi e turismo. 16) La cessazione dell’attività comporta la decadenza dalla posizione di socio.
17) Modalità di iscrizione
L’ammissione all’Associazione avviene esclusivamente su invito da parte del Consiglio Direttivo e/o presentazione di 2 soci Neos che se ne fanno garanti.
Occorre presentare domanda al Presidente e al Direttivo corredata da: -curriculum professionale -presentazione di almeno 5 articoli, servizi radio/video e/o reportage fotografici pubblicati negli ultimi 12 mesi
Il Direttivo esaminerà la documentazione pervenuta e deciderà in merito. Decisone che verrà comunicata agli interessati entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione.
18) L’impegno del socio a far parte dell’Associazione è inteso per un anno solare. Il socio ammesso è tenuto al versamento della quota annuale ed è obbligato a non assumere atteggiamenti lesivi degli interessi e dell’immagine dell’Associazione.
In caso contrario sarà passibile delle sanzioni previste al successivo art. 19.
19) ll socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’Associazione perde automaticamente ogni diritto sul patrimonio sociale.
20) Ogni socio deve corrispondere tassativamente la quota associativa annuale entro il 15 di febbraio di ogni anno, pena il suo allontanamento dall’Associazione. Il Consiglio potrà stabilire variazioni di quota non superiori al 20% di quella prevista per l’anno precedente.
CAP. VI – NORME DISCIPLINARI
21) Il socio che non adempia agli impegni assunti verso l’Associazione, violi le disposizioni dello Statuto o dei regolamenti, provochi con il proprio comportamento un danno agli interessi dell’Associazione o infranga quanto disposto dal codice deontologico allegato al presente Statuto e dai principi generali propri della professione giornalistica, è soggetto alle seguenti sanzioni: * ammonimento * censura con diffida * sospensione fino a un anno da tutti i diritti connessi allo status di socio * espulsione (comportamenti gravemente lesivi, morosità superiore a due mesi, recidiva).
L’irrogazione delle sanzioni, nonché eventuali decisioni sui relativi tempi, modi e casistica, sono demandati al Collegio dei Probiviri. L’espulsione del socio, proposta dai probiviri, deve però essere ratificata da un’apposita delibera Consiglio Direttivo; nel caso di morosità superiore a due mesi dall’inizio dell’anno solare, il provvedimento può essere ratificato anche solo dal Consiglio Direttivo.
22) Ogni provvedimento dei probiviri in cui si ravvisi l’ipotesi di un vizio di forma può essere rinviato dal Consiglio Direttivo - di propria iniziativa o su richiesta del socio oggetto di sanzioni - ai probiviri per una revisione.
L’istanza di revisione, opportunamente motivata, dovrà essere inoltrata entro tre mesi dal deposito in segreteria delle motivazioni del provvedimento e, in caso di espulsione, prima della ratifica assembleare. Trascorsi questi termini, o nel caso in cui l’istanza di revisione venga respinta con parere motivato, la sanzione diventa inappellabile.
23) Nel caso di controversie fra soci, su temi che riguardino la vita associativa e le relative finalità ma che non configurino comporta-
menti sanzionabili ex art. 19, il Collegio dei Probiviri può intervenire per risolvere il contenzioso, esercitando i poteri dell’arbitro amichevole compositore. Gli eventuali lodi del Collegio sono inappellabili, fatta salva la possibilità di revisione secondo le procedure indicate dall’art. 21.
CAP. VII – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
24) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere comunicato e discusso dall’Assemblea, in una riunione specificamente convocata, anche per la determinazione della destinazione degli eventuali fondi attivi del patrimonio sociale da devolvere ad associazioni benefiche riconosciute. In caso di scioglimento, il Presidente e il tesoriere devono compiere tutti gli adempimenti di natura pratica e fiscale e quindi rimanere in carica come liquidatori dell’associazione per tutto il tempo occorrente. Lo scioglimento dell’Associazione potrà avvenire senza la convocazione dell’Assemblea, nei seguenti casi: * alla scadenza triennale del Consiglio Direttivo qualora non si presentassero candidati disposti ad assumere la direzione dell’Associazione; * il Consiglio Direttivo non riuscisse assegnare agli eletti una delle cariche obbligatorie: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario entro e non oltre 30 giorni dalle elezioni. Nei casi citati sarà compito del Consiglio Direttivo uscente avvisare i soci e, qualora non si trovassero candidati entro 30 giorni dall’avviso, deliberare lo scioglimento dell’Associazione.