La Mia Casa Incentivi Sondrio febbraio 2025

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ome cambiano i bonus statali nel 2025? Per la ristrutturazione dell’abitazione principale nulla è variato rispetto all’anno scorso, cambiano invece le detrazioni sulle cosiddette "seconde case". Grandi novità per l'Ecobonus: percentuali ridotte e caldaie a gas escluse dall’incentivo. Confermati il Bonus Mobili e il Bonus Barriere Architettoniche.

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CHE COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE? Il concetto di abitazione principale è codificato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) e dal D.L. 101/2011 ed è legato al luogo in cui una persona ha la propria residenza o, meglio, la propria dimora abituale. Il D.L. 101/2011, a tale proposito fornisce la seguente definizione: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“. Pertanto, un immobile può essere considerato abitazione principale quando sono verificate tre condizioni: • sia di proprietà o si è titolari di diritti reali/ personali di godimento; • si abbia, presso di esso, la residenza anagrafica; • sia la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.

Bonus Ristrutturazione: aliquota al 50% solo per l’abitazione principale

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a legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto importanti modifiche al quadro normativo relativo ai bonus edilizi, con tagli progressivi alle detrazioni e nuove regole per l’accesso agli incentivi. Per quanto riguarda il “Bonus Ristrutturazione”, solo gli interventi di recupero effettuati sulle “abitazioni principali” potranno godere della detrazione IRPEF al 50%, i lavori eseguiti sulle cosiddette “seconde case”, invece, godranno di un’aliquota ridotta pari al 36%. Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti disposizioni che invece prevedevano la stessa percentuale di detrazione per tutte le tipologie di immobili. Per il biennio 2026-2027, l’aliquota scenderà al 36% per le prime case e al 30% per le abitazioni diverse dalla principale. Invariato il limite di spesa, che resta a 96.000 euro per ogni singola unità abitativa da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Potranno beneficiare della detrazione, anche per il 2025, i proprietari degli immobili, i titolari di diritti reali/personali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), i locatari, i soci di cooperative divise e indivise, gli imprenditori individuali per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali e i soggetti che producono redditi in forma associata. Hanno diritto al bonus, purché ne sostengano le spese e a loro siano intestati bonifici e fatture, anche: il familiare convivente del possessore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), il componente dell’unione civile, il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, il convivente more uxorio non proprietario dell’immobile né titolare di un contratto di comodato.

Interventi agevolabili Per beneficiare del Bonus Ristrutturazione, anche per il 2025, i lavori dovranno essere riconducibili essenzialmente alle seguenti categorie di intervento: • interventi di manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici pluri-familiari), di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; • tutti i lavori per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi; • realizzazione di ascensori e montacarichi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, compresa la realizzazione di strumenti che utilizzano la tecnologia più avanzata per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi; • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune;

ANCHE LA PROGETTAZIONE ACCEDE ALL'INCENTIVO Con il Bonus Ristrutturazioni si possono portare in detrazione anche i costi per di progettazione dell’intervento edilizio, la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano, la realizzazione di perizie, sopralluoghi e relazioni di conformità, i diritti per i permessi edilizi, gli oneri di urbanizzazione oltre a tutte le altre eventuali spese strettamente collegate alla realizzazione degli interventi.

• interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; • interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici; • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico; • interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; • adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.


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Bonus Ristrutturazioni Classificazione degli interventi edilizi potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kilowatt.

RIFARE IL BAGNO CON LO SCONTO

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico/ sanitari e tecnologici. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Restauro e risanamento conservativo

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ulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze e sulle parti comuni di edifici condominiali è riconosciuto il “Bonus Ristrutturazioni”. E’ possibile accedere alle agevolazioni fiscali solo se i lavori edili rientrano nelle seguenti categorie di intervento:

Manutenzione ordinaria

Le opere di manutenzione ordinaria possono usufruire delle agevolazioni fiscali solo quando riguardano le parti comuni di un edificio residenziale. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che si limitano alla riparazione, al rinnovamento e alla sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono classificabili come interventi di manutenzione ordinaria anche le opere di installazione di pompe di calore aria-aria di

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quegli interventi edilizi rivolti alla conservazione e al recupero degli edifici o a un loro adeguamento funzionale, mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio finalizzato principalmente al recupero igienico, statico e funzionale dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori e degli impianti necessari alle esigenze dell'uso stabilito, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

La ristrutturazione del bagno, per tutto il 2025, può beneficiare della detrazione fiscale dedicata al recupero del patrimonio edilizio esistente con aliquota al 50% o al 36% delle spese sostenute. Si deve applicare l’aliquota al 50% se il bagno è presente nell’abitazione principale, del 36% se invece appartiene a una “seconda casa”. Condizione indispensabile per accedere al beneficio è che i lavori rientrino nella categoria di “manutenzione straordinaria”, pertanto l'intervento deve configurarsi come rifacimento completo, impianto idrico-sanitario compreso. La sola sostituzione di pavimenti, rivestimenti, rubinetteria e sanitari non è sufficiente. Si possono detrarre tutte le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, della posa in opera e quelle eventualmente sostenute per la consulenza e la progettazione degli ambienti.

Ristrutturazione edilizia

Per ristrutturazione edilizia si intende un insieme sistematico di opere rivolte a trasformare un fabbricato in tutto o in parte diverso dal precedente. Rientrano in questa categoria anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con mantenimento della volumetria ma con variazione della sagoma dell'edificio.

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Mutui ipotecari: la soluzione per acquistare casa Detrazioni ristrutturazione prima casa Se il mutuo si chiede per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione da destinare a prima casa la percentuale detraibile è pari al 19%, per un massimo di 2.585,28 euro. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi precedenti all’inizio dei lavori, oppure entro i 18 mesi successivi all’avvio dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. Inoltre, entro sei mesi dalla fine dei lavori, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale

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a principale forma di finanziamento a medio-lungo termine che le banche e altri intermediari finanziari concedono per l’acquisto di immobili, in particolare la casa di abitazione, è il mutuo ipotecario più comunemente detto ipoteca. Questa forma di finanziamento può servire anche per costruire o ristrutturare un immobile e per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità. Solitamente ha una durata che varia da 5 a 30 anni, ma alcune banche arrivano a 40 e 50 anni. Il finanziamento può coprire fino a un massimo dell’80% del costo di acquisto dell’immobile, alcuni istituti finanziari arrivano fino al 100%, generalmente però a condizioni più onerose o con richiesta di garanzie aggiuntive. Abbiamo principalmente due tipologie di contratti di mutuo: a tasso fisso e a tasso variabile. Mentre per l’ipoteca a tasso fisso, il tasso di interesse rimane

invariato per tutta la durata del prestito, per l’ipoteca a tasso variabile, il tasso è soggetto a variazioni. Ci sono anche altre tipologie: i mutui misti, ovvero quelli che, in tempi determinati e successivi, permettono di passare dal tasso fisso al tasso variabile e viceversa, quelli con tetto (detti anche cap), dove viene fissato un tetto massimo oltre il quale il tasso d’interesse non può andare e quelli con tasso d’ingresso, ovvero nei primi mesi, o comunque per un certo periodo iniziale, viene applicato un tasso ridotto. Ricordiamo poi, che il contratto di mutuo viene ufficializzato dal notaio il giorno della compravendita, in presenza di acquirente, venditore e funzionario della banca. Il notaio redige infatti due atti: il rogito, fra venditore e acquirente, che prevede il trasferimento della proprietà dell’immobile e l’atto di mutuo immobiliare, fra banca e acquirente, per finanziare l’acquisto.

COME ACCEDERE AL FONDO PRIMA CASA Per accedere al Fondo è necessario presentare, a una delle banche aderenti, contestualmente alla richiesta di mutuo, il modulo scaricabile dal sito MEF o Consap e comunque disponibile in banca, allegando un documento di identità (ovvero passaporto unitamente al permesso di soggiorno per cittadini stranieri). Il modulo prevede tre tipologie: • Acquisto; • Acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica; • Acquisto con accollo da frazionamento (da costruttore). Consap comunica alla banca l'esito istruttorio della garanzia entro 20 giorni, la banca poi, entro 90 giorni, comunica a Consap il perfezionamento del mutuo garantito o la mancata erogazione.

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DETRAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA A chi ha richiesto un mutuo per l’acquisto della prima casa è concessa, in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o modello Redditi Persone Fisiche), una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi (e dei relativi oneri accessori) pagati alla banca. La detrazione si applica nella misura del 19% su un massimo di 4.000 euro e spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza. Per accedere all’agevolazione è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro 18 mesi dall’acquisto, sono previste delle deroghe solo per chi si deve trasferire per motivi lavorativi. Ha diritto al beneficio fiscale esclusivamente il titolare del contratto di mutuo che sia anche il proprietario dell’immobile. Se il contratto è cointestato, ad esempio con il coniuge, anche quest’ultimo ha diritto alla detrazione per la parte spettante. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

Fondo Prima Casa per le categorie prioritarie Il Governo ha prorogato per tutto il triennio 2025-2027 la misura che agevola l’accesso al mutuo prima casa usufruendo della garanzia dello Stato. La novità è prevista nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio) e prevede dal 1° gennaio 2025 l’accesso al Fondo Prima Casa “esclusivamente”: • alle giovani coppie • ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori • ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari • ai giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età • ai nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica non superiore a 40.000 euro annui; • ai nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro annui; • ai nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica non superiore a 50.000 euro annui. La norma ha inoltre previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia per coloro che hanno un ISEE qualificato e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Per avere questa agevolazione, l’immobile deve soddisfare i seguenti requisiti: • essere l’abitazione principale; • non far parte delle categorie catastali A1, A8 e A9 (case signorili, ville, castelli e palazzi); • sorgere all’interno dei confini del territorio nazionale.


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Bonus Ristrutturazioni È valido anche per le pertinenze

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a Guida alle ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate afferma che nel Bonus IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, rientrano tutti gli "interventi effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze". La misura dell'agevolazione, al 50% o al 36%, deve essere riferita all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente

(risoluzione 124/E del 4 giugno 2007). Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, quindi, un autonomo limite di spesa, ma rientrano in quello previsto per l’unità abitativa al cui servizio è posta la pertinenza. Si può, però, beneficiare della detrazione anche se gli interventi vengono effettuati solo su una pertinenza e "indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale" come evidenziato nella Circolare n. 30/E/2020 e nella risposta n. 806/2021 dell'Agenzia delle Entrate. Gli interventi solo sulla pertinenza sono possibili anche in ambito condominiale. In questo caso possono accedere al bonus anche i possessori o i detentori di sole pertinenze, condizione necessaria è che essi sostengano le spese per i lavori sulle parti comuni (Circolare delle Entrate n. 24/E/2020, paragrafo 2). Per quanto riguarda i lavori sulle pertinenze adibite a ricovero per autovetture, la normativa in materia specifica che tutti i lavori effettuati su tutte le tipologie di boxes (interrate o fuori terra, autorimesse collettive, posti auto coperti o scoperti) possono usufruire dell’agevolazione purché siano pertinenziali a una abitazione. Se le opere però determinano un cambio di destinazione d’uso, le somme spese non possono essere portate in detrazione.

... e per comperare casa Il Bonus Ristrutturazioni si applica anche per l'acquisto di unità abitative presenti in un fabbricato sottoposto a intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Il beneficio spetta solo se gli interventi di recupero riguardano interi fabbricati e vengono eseguiti da imprese di costruzione e/o da cooperative edilizie che provvedono entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025, la detrazione sarà pari al 50%, per unità immobiliare adibite ad abitazione principale e del 36% per le cosiddette “seconde case”, entro il limite massimo di 96.000 euro. La detrazione non si calcola sul valore degli interventi eseguiti, ma sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita o di assegnazione. Quindi se si acquista un’abitazione ristrutturata e la si paga 200.000 euro, l'agevolazione si calcolerà sul 25% di tale valore, ovvero il 50% o il 36% di 50.000 euro.

ACQUISTO DEL BOX AUTO, QUANDO SPETTA LA DETRAZIONE Si può beneficiare del Bonus Ristrutturazioni anche per l’acquisto di box auto pertinenziali e per realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Il box che si intende acquistare deve essere di “nuova costruzione” e non realizzato a seguito di interventi di ristrutturazione su immobili già esistenti che hanno determinato un cambio di destinazione d’uso degli stessi. Per il 2025, la detrazione è decrescente e differenziata in base all’immobile: se il box è pertinenziale all’abitazione principale, l’aliquota è del 50%, se invece è pertinenziale a una “seconda casa”, l’aliquota è pari al 36%. Per poter usufruire della detrazione è indispensabile: che sull'atto di acquisto, o sul preliminare di vendita regolarmente registrato, risulti il vincolo di pertinenzialità, che il costruttore sottoscriva una dichiarazione dove risultino i costi imputabili alla sola realizzazione dell'autorimessa e che il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o postale. Se il pagamento non viene fatto con bonifico, è possibile beneficiare del bonus a condizione che nell’atto notarile siano indicate le somme corrisposte all’impresa e che il venditore faccia anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi ricevuti siano stati inclusi nella contabilità dell’impresa.

Per ottenere l'agevolazione, nell'atto di acquisto o di assegnazione di case ristrutturate deve essere riportata la data di ultimazione dei lavori e la specificazione che si tratta di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato. Se tali dati non sono presenti il contribuente, ai fini della detrazione, è tenuto a richiedere all’impresa di costruzione o alla cooperativa edilizia una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni previste. È possibile detrarre anche eventuali acconti versati prima della stipula dell’atto di trasferimento purché sia stato registrato un preliminare di vendita. Il versamento dell’acconto e il saldo possono avvenire in anni diversi, in cui possono essere in vigore differenti aliquote di detrazione. Il contribuente ha quindi facoltà di scegliere se far valere l’agevolazione nel periodo di imposta in cui sono stati pagati gli acconti, oppure nel periodo di imposta in cui avviene il rogito.

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I documenti necessari per avvalersi dell'agevolazione

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er usufruire del Bonus Ristrutturazioni, nella dichiarazione dei redditi, si devono indicare una serie di informazioni: dati catastali identificativi dell'immobile, estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo se i lavori sono effettuati dal possessore, oltre a tutti gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Da conservare ed esibire a richiesta degli uffici, sono invece i documenti stabiliti in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che nella fattispecie sono: le abilitazioni edilizie in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (permesso di costruire, SCIA, CILA) o in assenza una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, le ricevute di pagamento dell’IMU (se dovuta), la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale contenente la data di inizio

Notifica preliminare all'ASL Un adempimento richiesto per ottenere le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero è la comunicazione all’Asl competente per il territorio. Ma quando è obbligatorio farla? Il decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) prevede che la notifica sia obbligatoria quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1. nel cantiere si trovano a lavorare più imprese anche non contemporaneamente; 2. il cantiere che, inizialmente, non è soggetto all’obbligo di notifica ricade nella categoria di cui al punto 1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; 3. nel cantiere opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. La notifica preliminare deve essere inviata prima dell’inizio dei lavori con raccomandata A.R. o PEC e deve contenere le seguenti informazioni: - generalità del committente dei

DETRAZIONE ENTRO I LIMITI IRPEF Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Supponiamo per esempio, un contribuente che ha effettuato lavori di ristrutturazione per 40.000 euro, con una detrazione del 50% in 10 rate annuali di pari importo: la detrazione annuale sarà di 2.000 euro. Se la capienza fiscale del contribuente è pari o superiore a 2.000 euro, potrà beneficiare interamente della detrazione. In caso contrario, perderà la quota eccedente. Se un contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, può comunque beneficiare della detrazione nei successivi periodi d’imposta, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

dei lavori (qualora la stessa sia obbligatoria), la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese (per gli interventi sulle parti condominiali), dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile (per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile) se diverso dai familiari conviventi, le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute e le ricevute dei bonifici di pagamento. Per gli interventi di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico, si devono trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori realizzati. L’invio va effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni come chiarito nella risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019.

lavori e ubicazione degli stessi; - natura dell’intervento da realizzare; - dati identificativi dell’impresa; - data di inizio dell’intervento e durata presunta dei lavori.

Detrazione ridotta per immobili promiscui Il tetto di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza, infatti, non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nella somma massima prevista per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Quando invece gli inter-

venti di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

La percentuale in fattura Nel caso di due comproprietari di un immobile, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, ma la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.


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Limiti di spesa detraibili per il 2025

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a Legge di Bilancio 2025 prevede che le detrazioni risultino immutate per coloro che hanno un reddito fino a 75.000 euro. Ha invece inserito nel T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917) una nuova disposizione che prevede, per i soggetti con reddito complessivo superiore a €. 75.000, un tetto massimo complessivo di oneri detraibili, compresi quelli agevolati con i Bonus in edilizia e gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per l’acquisto, o costruzione della prima casa. In particolare, è stato introdotto il nuovo art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), rubricato “Riordino delle detrazioni”. Il nuovo articolo prevede che - fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa - per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro le detrazioni dall’imposta sui redditi sono ammesse fino a un massimo calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente basato sul numero di figli a carico (che si trovino, cioè, nelle condizioni indicate dal comma 2, art. 12 del D.P.R. 917/1986), compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo

familiare del contribuente. Nello specifico l’importo base è pari a: •14.000 euro se il contribuente ha reddito complessivo maggiore a 75.000 euro e inferiore a 100.000 euro; •8.000 euro se il contribuente ha reddito complessivo maggiore di 100.000 euro da moltiplicare per un coefficiente pari a: 1) 0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico, 2) 0,7 se nel nucleo familiare è presente 1 figlio a carico, 3) 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli a carico, 4) 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figlio a carico, o almeno 1 con disabilità. Per le detrazioni che vengono ripartite in più anni, quali i Bonus edilizi, si devono considerare le rate di spesa riferite a ciascun anno di utilizzo (per esempio se le spese per un intervento di recupero edilizio nel 2025 sono pari a 10.000 euro, la quota che concorre alla determinazione del limite massimo di oneri detraibili nell’annualità 2025, è di 1.000 euro, in quanto il Bonus ristrutturazioni è da ripartire in 10 anni).

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A QUALI SPESE SI APPLICANO LE DETRAZIONI La riforma ha carattere “universale” e si applica a ogni tipo di spesa per la quale sono previste le detrazioni IRPEF. Ci sono però alcune eccezioni per le quali non sono previsti limiti: • le spese mediche (che continueranno, quindi, ad essere detratte nella misura del 19% per gli importi eccendenti i 129,11 euro, a prescindere dal reddito e dal numero dei figli a carico del contribuente); • le detrazioni per investimenti in Start up o PMI innovative (nella misura del 50%). E rimangono esclusi comunque dal computo: • gli interessi passivi su prestiti e mutui contratti fino al 31 dicembre 2024; • i premi assicurativi di contratti stipulati entro la stessa data; • le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16bis, sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per tutte le altre, dalle spese scolastiche e universitarie a quelle sui mutui e agli interventi di recupero ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, scatterà il tetto. I contribuenti, nel 2025, dovranno pertanto decidere cosa portare in detrazione e cosa no per rimanere nei limiti corrispondenti.

DETRAZIONI FIGLI A CARICO La Manovra 2025 introduce importanti modifiche al sistema delle detrazioni fiscali per figli a carico. A partire dal 1° gennaio, infatti, la detrazione teorica spettante per i figli a carico sarà di 950 euro, che verrà parametrata in base al reddito dei genitori e di 1.220 euro annui se i figli hanno età inferiore a 3 anni. La principale novità, però, sta nel fatto che verrà posto un tetto limite all’età in cui un figlio o una figlia potranno essere considerati a carico. Se prima rimanevano a carico tutti i figli, di qualsiasi età, con reddito inferiore a 2.840,51 euro, ora, invece, occorrerà che siano minori di 30 anni, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e dal reddito. Per i figli tra i 21 e i 30 anni, invece, le detrazioni continueranno ad essere applicabili, mentre per quelli sotto i 21 anni le agevolazioni risultano già integrate nell’assegno unico universale. Sono esenti dalla soglia del limite di età, i figli con disabilità che rientrano nelle categorie protette dalla Legge 104, per loro il beneficio fiscale resterà invariato.

banca. Ad esempio, il bonifico per una prestazione edilizia effettuato il 29.12.2024, che però viene addebitato sul conto corrente, nell’anno successivo, il 2.1.2025, sarà riferito all’anno 2024 e va, quindi, detratto nel modello 730 oppure REDDITI 2025. Quello che conta in tali casi è il momento in cui si dà l’ordine di pagamento alla banca e non quello di accredito della somma sul conto corrente.

Quando si perdono le agevolazioni fiscali

Quando detrarre le spese di recupero Qual è il momento corretto per detrarre le spese sostenute per la realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente? L’Agenzia delle Entrate, a tale proposito, in seguito a un interpello di un contribuente, ha chiarito che la detrazione spetta nel periodo in cui sono sostenute le spese. Il criterio di competenza è quello di cassa ovvero l'anno del pagamento (bonifico) dei lavori, non si deve pertanto aspettare il completamento dell'intervento per usufruire della detrazione. Se il pagamento, tramite bonifico, avviene a cavallo d’anno, il costo rileverà nel momento in cui il contribuente impartisce l’ordine di pagamento alla

Si può perdere il beneficio alle detrazioni relative ai Bonus edilizi quando: • il pagamento non è eseguito con bonifico bancario o postale parlante • non sono indicate nel bonifico le voci richieste • non si esibisce la ricevuta del bonifico • l'intestazione del bonifico è diversa da chi richiede la detrazione • non è stata fatta la comunicazione preventiva all’Asl quando obbligatoria • non si esibiscono le fatture o le ricevute delle spese effettuate • non sono rispettate le norme urbanistiche ed edilizie comunali. Se i lavori vengono pagati mediante finanziamento, si può accedere alle detrazioni solo se la società finanziaria effettua il pagamento mediante bonifico parlante, in caso contrario si perde la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale.

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Sisma Bonus Acquisti: nel 2025 detrazione al 50% per comprare la prima casa

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arente stretto del “Sismabonus” è il “Sismabonus Acquisti”, un sostegno fiscale per l’acquisto di case antisismiche. Chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1, 2 e 3”, infatti, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto. A differenza del Sisma Bonus, pertanto, i beneficiari del Sisma Bonus Acquisti sono coloro che acquistano nuove unità abitative antisismiche e non coloro che effettuano lavori per la riduzione del rischio sismico. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e il beneficio fiscale va ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, devono provvedere alla vendita dell'immobile. Nella ricostruzione dell'edificio è ammesso anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. La detrazione spettante agli acquirenti quest’anno è pari al 50% per l'acquisto della prima casa e al 36% se l'immobile non è destinato ad abitazione principale. Le percentuali scendono poi nel 2026 e 2027 a 36% per le prime case e al 30% per le altre. Essendo il beneficio commisurato al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati, non occorre attestare la corrispondente congruità delle spese (circolare ADE 16/E del 2021). Il Sisma Bonus Acquisti può essere fruito anche con riferimento ad eventuali acconti, purché il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende far valere la detrazione e siano ultimati i lavori sull’intero fabbricato (interpello 5/2020). Ricordiamo infine che per fruire della detrazione, l’intervento di riduzione del rischio sismico deve essere attestato dal progettista strutturale mediante il modello B di cui al Dm 58/2017 depositato presso lo sportello comunale prima dell’inizio dei lavori. A fine lavori poi, devono essere stati depositati presso lo sportello unico edilizia (Sue) l’allegato B-1 e l’allegato B-2 (ove necessario), cioè il modulo con il quale il direttore dei lavori e il collaudatore (se nominato) delle opere strutturali asseverano la corrispondenza dei lavori al progetto sismico ottenuta dopo l’intervento.

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Novità Sisma Bonus nella Legge di Bilancio 2025 I l Sisma Bonus è la detrazione fiscale, fruibile sia da soggetti passivi IRPEF sia IRES, che permette di scontare dalle tasse le spese sostenute per realizzare interventi antisismici con particolare riguardo alle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Le opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli interventi possono riguardare sia unità immobiliari a destinazione residenziale (non soltanto l'abitazione principale) sia fabbricati utilizzati per attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali). Unica condizione è che gli edifici siano situati in zone sismiche 1 e 2 (alta pericolosità) o in zona sismica 3 (a minor rischio). Anche il Sisma Bonus, quest’anno, segue il destino del Bonus Ristrutturazioni e dell’Ecobonus: 50% di detrazione per lavori di adeguamento sismico sulla prima

casa, 36% sulle seconde case o altri immobili. Nel biennio 2026-2027, percentuali in discesa al 36% per l’abitazione principale e 30% per tutti gli altri fabbricati. Le stesse aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che negli anni precedenti, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali gli interventi che comportavano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori (fino al 2024 al 70 e all’80%) e gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (fino al 2024 al 75% e all’85%). L’agevolazione va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Per usufruire del Sisma Bonus bisogna indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione), invece per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio.

CATEGORIE DI INTERVENTO ANTISISMICO PER GLI EDIFICI ESISTENTI La normativa antisismica è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 – NTC08, che definisce sia i provvedimenti relativi alla progettazione dei nuovi edifici, sia quelli relativi agli edifici esistenti che devono essere sottoposti ad adeguamento antisismico. Per gli edifici esistenti individua tre diversi tipi di intervento ossia: • Interventi di adeguamento che servono a raggiungere i livelli di sicurezza previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni; • Interventi di miglioramento che servono ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC; • Riparazioni o interventi locali che portano ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. Interventi di adeguamento Gli interventi di adeguamento sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale al fine di raggiungere livelli di sicurezza compatibili con quella di una struttura di nuova realizzazione. L’intervento di adeguamento è obbligatorio nei seguenti casi: sopraelevazione, ampliamento, cambi di destinazione d’uso che comportino incremento dei carichi verticali gravanti in fondazione superiore al 10% di quelli originariamente previsti, o per cambio di classe d’uso dalla 2a alla 3a (solo per edifici scolastici) o dalla 3a alla 4a . Interventi di miglioramento e riparazione Gli interventi di miglioramento sismico sono invece volti ad aumentare la sicurezza strutturale di un livello pari almeno al 10% dell’azione sismica a cui è assoggettata la struttura; il progetto, la valutazione della sicurezza e la relazione di calcolo interesseranno la struttura nel suo insieme comprendendo sia gli elementi in elevazione che le fondazioni. Gli interventi di riparazione o interventi locali si limitano, invece, a uno o più elementi strutturali per migliorane la resistenza e/o la duttilità. Tali interventi non sono soggetti a collaudo statico.

Zone di pericolosità sismica Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio nazionale, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. Quattro sono le zone a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio: • Zona 1 – È la zona più pericolosa: la probabilità che capiti un forte terremoto è alta. • Zona 2 – In questa zona forti terremoti sono possibili. • Zona 3 – In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alle zone 1 e 2. • Zona 4 – È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa. A ciascuna zona è attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione (espresso in termini di accelerazione massima su roccia: zona 1 0.35 g – zona 2 0.25 g – zona 3 0.15 g – zona 4 0.05 g).


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Bonus casa: trasmissione dati all'ENEA dall’esterno e dai vani freddi

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per quanto riguarda gli impianti tecnologici: • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; • microcogeneratori (Pe<50kWe); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; • teleriscaldamento; • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).

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er gli interventi di ristrutturazione, che comportano anche un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, si devono trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori realizzati. L’invio deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni come chiarito nella risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate. Gli interventi agevolabili con il Bonus casa soggetti all’obbligo della comunicazione all’Enea sono:

freddi e dal terreno; • la riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

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per quanto riguarda gli infissi: • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati

per quanto riguarda le strutture: • la riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani

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Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, per ripartire correttamente i consumi energetici e attribuire a ciascuna unità immobiliare una quota della spesa proporzionale al proprio consumo, si può utilizzare un sistema di contabilizzazione diretto o indiretto. Quelli diretti consentono, ai singoli utenti, di determinare direttamente il consumo di energia volontario mediante contatori individuali di energia termica, senza effettuare altre misure e stime dell’energia. Se però l’installazione di contatori individuali di energia termica non è tecnicamente fattibile (per esempio nel caso di configurazione dell’impianto a colonne verticali) o non è efficiente in termini di costi (per esempio nel caso di tubazione di ingresso e uscita cui è difficile installare un contatore), possono essere utilizzati i sistemi di contabilizzazione indiretta. Questi consentono, ai singoli utenti, di determinare il consumo di energia volontario attraverso il conteggio delle unità di ripartizione di energia in tutte le unità immobiliari. In genere per la misura dell’energia totale utile consumata viene utilizzato un contatore di energia termica all’uscita della caldaia centralizzata, mentre per la misura delle unità di riparto possono essere utilizzati i cosiddetti “ripartitori di calore” o i “totalizzatori di calore”.

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Assicurare la casa, una scelta consapevole contro gli eventi estremi

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Bonus Mobili prorogato fino a dicembre 2025

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enomeni naturali o artificiali possono verificarsi in qualsiasi momento, rischiando di ridurre, o addirittura azzerare, il valore del proprio immobile. E’ importante, quindi, proteggere la propria casa dai danni causati da eventi negativi, come alluvioni, inondazioni e terremoti, in Italia sempre più frequenti e devastanti a causa del cambiamento climatico. L’assicurazione contro questi fenomeni estremi è generalmente un’opzione all’interno di una polizza casa, una copertura progettata appositamente per proteggere il proprietario dell’immobile. Generalmente la polizza copre una vasta gamma di danni, tra cui: - danni strutturali all’edificio, come cedimenti delle fondazioni, danni ai muri, tetti e pavimentazioni; - danni agli impianti elettrici, riscaldamento e idraulici; - danni agli arredi e ai beni contenuti nella casa, come mobili, elettrodomestici e oggetti personali; - spese per il ripristino dell’abitazione, inclusi i costi per la rimozione dei detriti e la pulizia degli spazi danneggiati. In alcuni casi, inoltre, l’assicurazione può anche coprire le spese per l’eventuale sistemazione temporanea dei residenti, qualora la casa risultasse inagibile. Una polizza che protegga l'abitazione dal rischio di alluvione e inondazione può costare da qualche decina di euro fino a qualche centinaio. Il premio assicurativo è strettamente correlato a elementi come la posizione della casa, il valore della proprietà, il livello di copertura, la compagnia assicurativa. Ovviamente, più ampie sono le coperture e maggiore è il valore tutelato, più alto sarà il costo della polizza. Cosa bisogna fare per attivare la copertura assicurativa qualora l’abitazione subisca danni a causa di un evento naturale estremo? Importantissimo è il fattore tempo. Bisogna infatti agire immediatamente per velocizzare le pratiche e garantirsi la maggiore tutela possibile. Innanzitutto, bisogna documentare i danni scattando foto e video dei danni subiti dall’immobile e dai beni in esso contenuti per fornire alla compagnia un quadro realistico di ciò che è avvenuto e poter richiedere il risarcimento dei danni effettivi. E’ importante poi, contattare subito la compagnia assicurativa e fornire tutti i dettagli necessari. Alcune polizze potrebbero richiedere di notificare l’evento entro un certo periodo di tempo per poter accedere all’indennizzo; quindi, è sempre consigliabile verificare cosa prevede il contratto stipulato. Una volta effettuate le verifiche della documentazione inviata e il sopralluogo dei periti, la compagnia erogherà l’indennizzo secondo i termini stabiliti nella polizza.

nche il cosiddetto Bonus Mobili, la detrazione al 50% per l’acquisto di mobili destinati ad arredare un immobile oggetto di intervento di recupero, è stato confermato fino al 31 dicembre 2025. L’agevolazione interessa anche l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e alla classe F per i frigoriferi e i congelatori. Si potrà beneficiare del Bonus sia per interventi che riguardano l’abitazione principale, sia che interessano le seconde case. Il limite di spesa resta fissato, come per il 2024, a 5.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Tale valore massimo riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle

pertinenze, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari ha diritto più volte al beneficio. La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si può trasferire né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile. Quindi, nel secondo caso, il credito rimane in testa a colui che ha acquistato i mobili o gli elettrodomestici. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare l’immobile, ma l’intervento cui è collegato l’acquisto, viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente. Ricordiamo poi, che tra le spese da portare in detrazione si possono includere anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Condizioni per accedere al Bonus Come per gli anni passati, per poter accedere al Bonus Mobili, le opere edilizie sulle singole unità immobiliari residenziali devono rientrare nelle seguenti categorie di intervento: • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza; • restauro, risanamento conservativo e

I MOBILI E GLI ELETTRODOMESTICI AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE La detrazione spetta per l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. È agevolato anche l’acquisto di frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, piani cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi elettrici di riscaldamento e per il condizionamento.

COMUNICAZIONE ALL’ENEA PER ALCUNI ELETTRODOMESTICI Nel caso di acquisto di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici è necessario

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ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile. Sulle parti comuni degli edifici residenziali sono invece ammessi anche gli interventi di manutenzione ordinaria come la sostituzione tegole, pluviali e grondaie, il rinnovo delle impermeabilizzazioni, la riparazione o sostituzione di cancelli o portoni e/o la riparazione dei muri di cinta.

inviare all’ENEA i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita. Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, nella pagina dedicata al “Bonus casa”. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).


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Bonus Mobili: come pagare per accedere al beneficio

lavori liari ha one non trasferire e né in Quindi, nel a a colui che estici. La i acquistati ma iene obile mamente. rtare in e quelle di uistati.

Interventi non ammessi Tra gli interventi che non danno diritto al Bonus Mobili ed elettrodomestici rientrano: • quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) • la realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all'abitazione principale • gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 50% o 36%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti).

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er ottenere la detrazione fiscale del Bonus Mobili si devono pagare le forniture con bonifico o carte di debito/credito. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. Al momento dell’acquisto è importante farsi rilasciare dal venditore la fattura o lo scontrino parlante, che indica il codice fiscale dell’acquirente e la natura, qualità e quantità dei beni acquistati. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e

ora). La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. Inoltre, se si rispettano tutte le suddette prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.

Come ottenere il bonus

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi persone fisiche). Per evitare di perdere il beneficio l’acquisto di mobili ed

elettrodomestici deve essere effettuata solo dal contribuente che usufruisce della detrazione per le spese dell'intervento edilizio. Se le spese per i lavori sono state sostenute da uno degli aventi diritto sull'immobile e quelle per l’arredo da un altro, il bonus non spetta a nessuno dei due. In ultimo si ricorda che per non perdere il beneficio è necessario conservare i seguenti documenti: • ricevuta del bonifico ; • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito); • documentazione di addebito sul conto corrente; • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

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ECOBONUS 2025: tutte le novità Tetto massimo detraibile per anno

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on la Legge di Bilancio 2025 l’Ecobonus viene rinnovato anche per i prossimi anni, ma con diverse novità e con un sostanziale abbassamento della percentuale dell’agevolazione. Per la detrazione fiscale dedicata agli interventi di efficientamento energetico, infatti, si scende al 50% per gli interventi che riguardano le abitazioni principali e al 36% per gli altri fabbricati, in modo speculare a quanto previsto per il Bonus Ristrutturazioni. Le aliquote si ridurranno poi ulteriormente nel biennio 2026/2027: 36% per gli interventi realizzati sulle abitazioni principali e 30% per gli interventi realizzati su tutte le altre tipologie di immobili. In pratica, la detrazione a regime è pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Viene però prevista una maggiorazione delle aliquote per le abitazioni principali che sarà è fruibile solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le nuove aliquote si applicheranno per tutti

gli interventi agevolati, compresi quelli che, fino a dicembre 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, per esempio gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. L’altra importante novità riguarda l’esclusione dal Bonus energetico degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Da gennaio 2025, infatti, le caldaie a gas non potranno più accedere alle detrazioni fiscali. In Italia le caldaie a gas, dunque, resteranno incentivate, solo per la pubblica amministrazione, esclusivamente dal Conto Termico 2.0, ma ancora per poco: il Conto Termico 3.0, che dovrebbe essere varato a breve, infatti non le sosterrà più. Il divieto di sussidiare impianti a fonti fossili, ricordiamo, è scattato per il 2025 grazie alla direttiva Epbd-Case Green, la 1275/2024 sulla “Prestazione energetica nell’edilizia”, che è entrata in vigore a fine maggio 2024.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO Per poter usufruire delle detrazioni di riqualificazione energetica o Ecobonus, condizione indispensabile è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. Inoltre, devono essere dotati di impianto di riscaldamento ed essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Gli interventi che rientrano nell’Ecobonus, possono usufruire di una detrazione, sia dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia dall’Imposta sul reddito delle società (IRES), da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Per le singole unità immobiliari, i limiti massimi della detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro) dipendono dalle diverse categorie di intervento. Tale limite è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, quindi, qualora ci siano più soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, l'agevolazione si deve suddividere in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno. Per gli interventi sulle parti comuni dei fabbricati plurifamiliari che riguardano la coibentazione dell'involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente, il tetto massimo è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Infine, si ricorda che un intervento di riqualificazione energetica effettuato sulla stessa unità immobiliare in anni diversi può beneficiare del tetto massimo detraibile per anno a condizione che i lavori siano distinti. Il nuovo lavoro deve pertanto essere un intervento autonomo e non la prosecuzione di quello per cui si è già usufruito del bonus.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili: • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; • gli impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici; • gli interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO L’intervento per poter accedere alle detrazioni deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08, deve essere relativo all’intero edificio e devono essere rispettate le norme in materia di sicurezza. Nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa, oltre ai precedenti requisiti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili e assimilabili che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a, art.4, lettera c) del DPR 59/09.


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A chi spetta l’Ecobonus?

Requisiti per accedere al beneficio Per poter usufruire delle detrazioni di riqualificazione energetica condizione indispensabile è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. Inoltre, devono essere dotati di impianto di riscaldamento ed essere in regola con il pagamento di eventuali tributi. Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. In caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Documenti indispensabili

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a detrazione associata all'Ecobonus spetta a tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile e sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o all’Ires (imposta sul reddito delle società). Nel dettaglio abbiamo: • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie), i condòmini per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato; • i contribuenti con redditi d’impresa, quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali. I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”; • le associazioni tra professionisti; • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) che sostengono le spese per interventi su immobili

di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Anche il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento mediante un contratto di leasing ha diritto all'agevolazione. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Hanno diritto ad entrambe le detrazioni purché ne sostengano le spese e siano a loro intestati bonifici e fatture anche: • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado); • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; • il componente dell’unione civile; • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale Ecobonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti: • Asseverazione redatta da un tecnico abilitato nella quale si dichiara che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; • Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali. L’attestato deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori; • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007). Questa documentazione è essenziale non solo per ottenere la detrazione fiscale, ma anche per garantire la tracciabilità e la correttezza dell’intervento ai fini della normativa sull’efficienza energetica.

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Ecobonus 2025: stop alle caldaie autonome a combustibili fossili L a Legge di Bilancio 2025 esclude dall’Ecobonus gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili (per esempio, il gas). La norma ottempera così alla Direttiva Case Green, che dal 1° gennaio 2025, vieta ai Paesi UE di incentivare le caldaie autonome a combustibili fossili e dal 2040 impone che esse siano eliminate dal mercato. Pertanto, da quest’anno, rientra nell’agevolazione solo la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione almeno pari alla classe A, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal

della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione) • impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione.

fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; • impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI oppure VIII

SISTEMA DI RISCALDAMENTO “IBRIDO”

Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche: lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente; gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione; le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi e la predisposizione della documentazione tecnica necessaria.

scegliere, in ogni momento, il funzionamento più conveniente. Alla base del funzionamento di un sistema ibrido c’è una pompa di calore (fonte di energia rinnovabile) e una caldaia a gas o gasolio (fonte fossile) che dialogano in modo intelligente tra loro.

Tra le molte soluzioni disponibili sul mercato in tema di riscaldamento residenziale vi è il sistema ibrido. Sfruttando agilmente varie fonti di energia, assicura sempre il funzionamento più efficiente e conveniente, si adatta infatti alle condizioni esterne, ai costi energetici e alle necessità, attivando autonomamente la tecnologia più adatta a garantire il massimo comfort e un elevato risparmio. Sostanzialmente è un dispositivo (o un impianto) in cui sono presenti più generatori di calore alimentati da diverse fonti di energia, solitamente un combustibile fossile e una fonte rinnovabile. Avere due generatori di calore significa pertanto poter

In base ad alcune informazioni, quali: • la temperatura esterna • la temperatura di esercizio • il prezzo per ogni kWh di elettricità consumato dalla pompa di calore • il costo per ogni unità di combustibile consumata dalla caldaia il sistema è in grado di capire qual è il generatore

Come funziona la pompa di calore? La pompa di calore è una tecnologia green che sfrutta l’energia termica naturale presente nell’ambiente esterno, - aria, acqua, sottosuolo - per riscaldare o rinfrescare la casa. La pompa di calore, infatti, permette il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria e dell’aria degli ambienti interni utilizzando energia termica a bassa temperatura prelevata direttamente dalla sorgente termica naturale esterna che viene trasferita alla sorgente ad alta temperatura. Questo processo non comporta nessun tipo di combustione, quindi non si ha nessuna emissione nociva e nessuna produzione di fumi di scarico. Questo comporta una notevole riduzione dei consumi e un maggior rispetto dell’ambiente.

più adatto a essere operativo. Tutte le informazioni raccolte vengono trasferite a un sistema centrale elettronico (il “meccanismo intelligente”) che elabora i dati e calcola il Carico Termico necessario, in base al quale decide cosa sia più conveniente far lavorare: la pompa di calore o la caldaia supplementare o entrambe. Un ulteriore vantaggio del sistema ibrido è la possibilità di provvedere anche al raffrescamento estivo dell’abitazione. Una pompa di calore, infatti, è un generatore che può essere facilmente convertito per la produzione di acqua fredda; perciò, se il sistema di distribuzione lo consente, con qualche piccolo adattamento, l’impianto ibrido può garantire il massimo comfort anche nel periodo estivo raffrescando gli ambienti.

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Schermature solari e chiusure oscuranti accedono all’Ecobonus

È

agevolabile l’acquisto e la posa di schermature solari e di chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006. Per poter usufruire della detrazione fiscale devono essere installate su edifici esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso ed essere in regola con il pagamento di eventuali tributi. L'aliquota di detrazione per il 2025 è pari 36% (50% per le abitazioni principali) con un limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Tra le spese ammissibili è compreso l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di

regolazione e controllo. Per accedere all'agevolazione le schermature devono possedere un gTot (parametro che misura l'efficienza delle schermature solari) nella relazione fra schermo e vetro pari o inferiore a 0,35, possedere la marchiatura CE, essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio o ai suoi componenti e non liberamente montabili e smontabili. Inoltre, devono essere poste a protezione di una superficie vetrata, installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata, essere mobili e “tecniche”. Le chiusure oscuranti invece, possono essere poste in opera in combinazione con vetrate o in modo autonomo (aggettanti).

Bonus Serramenti non è agevolabile la nuova installazione

L'

intervento di sostituzione di serramenti e infissi può usufruire, anche nel 2025, di una detrazione IRPEF o IRES pari al 36% delle spese sostenute. Viene prevista una maggiorazione delle aliquote per le abitazioni principali per cui la detrazione è innalzata al 50% delle spese sostenute. L’agevolazione è da ripartire in 10 rate annuali di pari importo e il limite di spesa è pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Per accedere all'Ecobonus, i serramenti devono delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati

e l'edificio deve essere dotato di impianto di climatizzazione invernale. L'intervento si deve poi configurare come sostituzione di serramenti e infissi esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Nessuna agevolazione è concessa qualora in fase di ristrutturazione siano spostate le aperture o vengano realizzati nuovi vani porta o finestra.

ORIENTAMENTO DI POSA DELLE SCHERMATURE Per le tende da sole, le veneziane, le tende a rullo e le tende a bracci sono ammessi gli orientamenti da est a ovest passando per sud, sono esclusi gli orientamenti a nord, nordest e nord-ovest. Per le chiusure oscuranti (persiane, avvolgibili, tapparelle) invece sono ammessi tutti gli orientamenti. Ricordiamo infine che sono escluse dall'agevolazione le spese per l'acquisto e posa di tende decorative e per tutti gli interventi di sostituzione parziale di componenti come la sola sostituzione del telo oppure il solo cambio o installazione del motore.

SERRAMENTI: GLI INTERVENTI AMMESSI Nel dettaglio gli interventi che possono beneficiare della detrazione fiscale Ecobonus sono: • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi; • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso in sostituzione dell’esistente; • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati; • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento; • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E., direzione dei lavori).

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Vetrocamere con argon, xenon e miscela di gas per migliorare l'efficienza

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pesso non si considera adeguatamente l'importanza della vetrocamera per migliorare l'efficienza energetica dei serramenti. Tuttavia, la vetrocamera rappresenta una componente cruciale, poiché collega l'esterno con l'interno in modo diretto. Se gli infissi sono ben realizzati e i vetri hanno ottime caratteristiche, il comfort termico dell'abitazione ne trae notevoli benefici. Innanzitutto, i serramenti devono essere costruiti per minimizzare i ponti termici con l'esterno. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso un'accurata progettazione e l'uso di materiali ad alte prestazioni. Un altro aspetto fondamentale sono le lastre di vetro. Ormai da decenni, il vetro singolo è stato sostituito dalla vetrocamera, un sistema composto da due o tre lastre di vetro separate da un'intercapedine riempita di aria semplice o di un gas inerte come l'argon. L'utilizzo dell'argon all'interno della vetrocamera rappresenta un'importante innovazione per migliorare l'isolamento termico. L'argon è un gas inerte, quindi non reagisce con altre sostanze, ma la sua densità è maggiore rispetto all'aria. Questa caratteristica riduce la dispersione termica attraverso il serramento, migliorando l'efficienza energetica della finestra. In questo modo, si ottiene un ambiente domestico più confortevole sia in inverno, mantenendo il calore all'interno, sia in estate, impedendo l'ingresso del calore esterno. Oltre all'argon, esistono anche altri gas inerti utili per la realizzazione delle vetrocamere. Cripton: questo gas è più costoso e ha una densità maggiore rispetto all'argon, offrendo un miglior isolamento termico. È ideale per vetri a tripla lastra, poiché massimizza l'efficienza energetica. Xenon: questo è uno dei gas inerti più densi e offre il miglior isolamento termico tra i gas comunemente utilizzati nelle vetrocamere. Tuttavia, il suo costo è significativamente più alto, il che lo rende meno comune per l'uso residenziale. Miscela di gas: In alcuni casi, possono essere utilizzate miscele di gas inerti, combinando argon e cripton per ottenere un equilibrio tra costo ed efficienza energetica. Oltre alle vetrocamere con gas inerte, sono state introdotte sul mercato le cosiddette lastre semiriflettenti. Queste ultime, pur mantenendo la massima trasparenza, sono in grado di riflettere una parte del calore solare. La luce del sole passa al 100%, ma il calore viene bloccato. Ciò consente di mantenere gli ambienti freschi e accoglienti anche durante i mesi più caldi, riducendo la necessità di aprire le finestre. Con serramenti di qualità, è possibile godere di una casa calda in inverno e fresca in estate, migliorando così il comfort abitativo e riducendo i consumi energetici.


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L'accessibilità in bagno: gli accorgimenti tecnici per agevolare anziani e disabili

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Bonus Barriere Architettoniche: le regole per il 2025

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e in famiglia sono presenti persone anziane o con disabilità, quando si progetta ex-novo o si deve ristrutturare l’ambiente bagno, è bene orientarsi verso soluzioni adatte alle loro necessità. Un bagno accessibile deve avere porte più ampie per consentire il passaggio di una sedia a ruote, ma soprattutto sanitari specifici per l'utilizzo in autonomia o per agevolare chi si prende cura delle persone anziane e/o con disabilità nei momenti dell'igiene. Il mercato dei sanitari in questi ultimi anni si sta evolvendo proprio nella direzione del “Design for all” proponendo sanitari dalle forme e dimensioni nuove e in alcuni casi realizzati con materiali diversi che ben soddisfano le nuove esigenze. Sono stati introdotti, inoltre, tutta una serie di supporti aggiuntivi come leve, maniglioni e appoggi da posizionare in prossimità dei sanitari dall’aspetto più gradevole che coniugano funzionalità ed estetica. Ma come devono essere i sanitari da installare in un bagno accessibile? Il WC deve essere più alto (seduta a 45 a 50 cm dal pavimento) e avere uno spazio di almeno 100 cm accanto a wc e bidet, per permettere di avvicinare il più possibile la sedia a rotelle ai sanitari. Devono essere poi presenti corrimano verticali e orizzontali in posizioni prefissate, mentre il lavabo deve essere a mensola e installato a un'altezza più bassa (piano superiore a 80 cm dal pavimento) per poter inserire al di sotto le gambe e la carrozzina senza impedimenti rappresentati da arredi, colonne o tubi di scarico. La doccia deve avere il piatto a filo pavimento con rivestimento antiscivolo, che in caso di disabilità permette l’accesso anche su sedia a ruote, avere almeno un corrimano orizzontale, essere dotata di seduta ribaltabile e di un termostato integrato con limitazione della temperatura a protezione dalle scottature. Una sicurezza in più quando bambini e anziani fanno la doccia. Le sedute e gli sgabelli da installare all’interno possono essere con braccioli, con fessura per lo scorrimento dell’acqua o con apertura igienica. Infine, se non si vuole rinunciare al piacere di fare un bel bagno in sicurezza e autonomia, si può installare una vasca dotata di seduta interna e con porta laterale per l’accesso facilitato. Uno spazio apposito va dedicato al pulsante o alla corda del segnale di allarme, possibilmente collocata in due altezze differenti: una normale e l’altra raggiungibile da terra. Il cordoncino deve essere ben riconoscibile, con un colore acceso ed immediatamente identificabile. Infine, in un bagno accessibile deve essere presente una luce di orientamento notturna integrata negli arredi per potersi muovere agevolmente al suo interno, senza rischi.

agevolazione destinata alla realizzazione di interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, il cosiddetto "Bonus Barriere 75%" è stata confermata fino al 31 dicembre 2025. Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese sostenute da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. I lavori si possono eseguire su tutte le tipologie di edificio e non solo quelli a destinazione residenziale; sono agevolabili, invece, solo gli interventi che riguardino la mobilità verticale, quindi l'installazione di ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici e la modifica di scale e rampe. Sono ammesse alla detrazione le persone

fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali. Condizione indispensabile per usufruire dell’agevolazione è che gli interventi rispettino i requisiti individuati dal Decreto Ministeriale n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Importo dei lavori detraibili

delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione relativa al Bonus barriere architettoniche deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a: • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; • 30.000 euro, moltiplicati per il numero

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. Rispetto alle regole ordinarie che, per il quorum deliberativo, richiedono un numero di voti rappresentativo di almeno la metà del valore dell’edificio, si tratta di una facilitazione, che favorisce l’approvazione dei lavori.

Pagamento con bonifico Le spese fatturate utili alla detrazione sono ritenute solo ed esclusivamente quelle pagate con bonifico bancario o postale, su apposito modulo per agevolazioni fiscali e detrazioni, sul quale dovrà apparire il codice fiscale sia dei beneficiari della detrazione che della ditta che ha eseguito i lavori, oltre che la causale del pagamento in base all'Art. 16/bis, DPR 1986 n° 917 con riferimento alla fattura.


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Interventi di recupero del patrimonio edilizio, quale IVA? L’aliquota IVA al 4% si applica per:

• la costruzione di fabbricati “prima casa” secondo la “Legge Tupini” (superficie destinata ad abitazione superiore al 50% e superficie destinata a negozi inferiore al 25%) e abitazioni non di lusso. Vale sia per l’acquisto di beni finiti sia per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto commissionati da soggetti “prima casa” a imprese che svolgono attività di costruzione per la successiva rivendita ivi comprese le cooperative edilizie;

S

ono numerosi gli interventi edilizi che possono usufruire dell'aliquota IVA agevolata. Per ottenere la riduzione, il proprietario dell’immobile deve rilasciare all’impresa che ha eseguito i lavori una ofessioni, dichiarazione che, pur non esentando ono attività completamente da responsabilità colui che ha ssociazioni effettuato la cessione di beni o la prestazione eguono di servizi, è comunque indispensabile fisiche, enti, per dimostrare a posteriori la buona fede . dell’impresa che ha ritenuto di dover applicare re l’IVA ridotta. spettino teriale n. IVA con aliquota al 10% cniche Per gli interventi di recupero del patrimonio adattabilità edilizio è possibile usufruire dell'aliquota IVA pari al 10%. L'agevolazione si applica sulle edilizia agevolata, prestazioni dei servizi resi dall'impresa e, in alcuni casi anche sulla cessione dei beni. one Rientrano nell'aliquota ridotta gli interventi riconducibili alle categorie di: • manutenzione ordinaria e straordinaria Si applica solo sulle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni "di valore significativo", l'IVA ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l'aliquota del 10% si applica solo

• la costruzione di fabbricati rurali a destinazione abitativa, si applica sia per l’acquisto beni finiti sia per prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto.

Cosa sono i "beni significativi"

sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. In fattura deve essere specificato, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento. • restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. L'IVA ridotta si applica sia per l’acquisto di beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera) comprati direttamente dal committente dei lavori o dalla ditta che li esegue, sia per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.

BARRIERE ARCHITETTONICHE: IVA SUPER-AGEVOLATA Le prestazioni di servizi relative all’appalto di lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche possono usufruire dell’aliquota IVA superagevolata al 4% nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa (D.M. 236/1989) come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 3 del 2020. Questo significa che l’accesso all’agevolazione non è limitato solo alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Quello che fa

testo è la tipologia dell'intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente. Nel caso in cui siano previsti sia interventi di superamento delle barriere architettoniche sia di altri interventi, per il riconoscimento dell’aliquota agevolata è necessario che i corrispettivi relativi alle opere per la rimozione delle barriere architettoniche siano indicati nel contratto, o almeno in fattura, in modo distinto. Se manca tale distinzione, tutto il corrispettivo deve essere assoggettato all’aliquota IVA più elevata prevista per le singole prestazioni.

Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio. Essi sono stati individuati ed elencati dal Decreto 29 dicembre 1999 e nel dettaglio sono: • gli ascensori e i montacarichi • gli infissi esterni e interni • le caldaie • i videocitofoni • le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria • gli apparecchi sanitari e la rubinetteria dei bagni • gli impianti di sicurezza La Legge di Bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota IVA agevolata al 10% per i beni significativi e illustra come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso). Viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In sostanza, quando sussiste questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. (Agenzia delle Entrate, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agevolazione-iva-ristrutturazioni-edilizie)

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La casa ecosostenibile minimizza gli sprechi e l’impatto ambientale Direttiva "case green", efficientamento energetico dell’edilizia L’8 maggio 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea la nuova normativa, direttiva (UE) 2024/1275, che aggiorna la normativa energetica edilizia. Il testo dà agli Stati membri due anni di tempo per recepirne i contenuti. La Direttiva comunitaria punta all’efficientamento energetico dell’edilizia attraverso l’obbligo di raggiungere, per tutti gli immobili residenziali dei Paesi della UE, classi energetiche più prestazionali, riducendo le emissioni dei gas serra. In particolare, gli edifici nuovi dovranno essere a emissioni zero entro il 2030 (due anni prima per le proprietà pubbliche), mentre gli edifici residenziali esistenti dovranno ridurre il consumo energetico del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.

Niente finanziamento senza l’APE

L

a "casa green" o ecosostenibile è un edificio accogliente e confortevole che consuma il minor quantitativo di energia possibile, che minimizza gli sprechi e l’impatto ambientale. È dunque un’abitazione progettata per razionalizzare l'uso delle risorse e garantire: maggiore comfort tra le mura domestiche, temperature gradevoli in tutti i periodi dell’anno e in tutte le ore del giorno, oltre a bollette meno care. I materiali da utilizzare per la costruzione devono essere efficienti e rispettosi dell’ambiente. L’isolamento termico ad esempio deve essere realizzato con prodotti di origine naturale come la lana di roccia, il sughero e la lana minerale oppure con materiali antichi come la canapa, la calce e l’argilla. Il sistema di riscaldamento deve poter essere gestito in

Per richiedere un mutuo “green" acquisto prima casa è indispensabile che l’immobile sia già certificato come a basso impatto energetico. La banca, infatti, al momento della richiesta del finanziamento, richiederà l’APE (Attestato di prestazione energetica) dell'immobile da acquistare. Invece, se il mutuo verde ha come finalità la ristrutturazione, oltre all’APE che attesta lo stato dell’immobile iniziale, sarà necessario presentare il computo metrico dei lavori (con il dettaglio dei costi) per verificare la tipologia degli interventi previsti per il miglioramento della classe energetica. In questo caso, i fondi saranno erogati in più tranche in base allo stato di avanzamento dei lavori (il cosiddetto mutuo SAL).

domotica e con sistemi avanzati di rilevazione della temperatura per adattare il consumo energetico alla reale necessità. Si possono utilizzare i quadri a parete riscaldanti, i collettori solari oppure i sistemi di riscaldamento a pavimento che richiedono temperature più basse di quelli tradizionali a termosifone. In una casa green è poi fondamentale non sprecare l'acqua, per questo motivo deve sempre essere presente l'impianto di recupero dell'acqua piovana. L'acqua così raccolta e filtrata può essere utilizzata per la pulizia della casa e per il bucato, per lo sciacquone del WC e per innaffiare orto e giardino. Inoltre, grazie ad appositi sistemi di raccolta, può essere utilizzata anche per l'igiene personale, per riempire la vasca da bagno, per lavarsi i denti, oltre che per la doccia.

Per acquisto, ristrutturazione, costruzione: le tipologie dei mutui verdi 1. Per l’acquisto di una casa ecologica. Sono mutui verdi che finanziano l'acquisto di una abitazione ad alte prestazioni energetiche (classe A o B). Possono essere a tasso fisso o variabile e finanziano generalmente fino all'80% del valore dell'immobile. 2. Per la costruzione di una casa eco. Si tratta di mutui concessi per finanziare la costruzione di una casa secondo i criteri della bioedilizia, ovvero di un edificio a basso impatto ambientale, se non nullo. L'erogazione del finanziamento avviene in più tranches a seconda dello stato di avanzamento lavori e copre fino al 90% dei costi sostenuti. 3. Per la ristrutturazione di una casa e renderla ecologica. Sono mutui concessi per effettuare degli interventi di miglioramento energetico della prima casa, (isolamento termico, installazione di sistemi di climatizzazione efficienti e a energia pulita). Lo scopo è di ottenere un miglioramento nelle prestazioni energetiche di almeno il 30%, ovvero un “salto” di due classi energetiche (per alcune offerte è sufficiente il miglioramento di una sola classe).

PRESTITI AGEVOLATI PER CHI AMA L'AMBIENTE Un “mutuo verde” o “mutuo green” è un mutuo che consente di finanziare l'acquisto di una casa energeticamente sostenibile (con classe energetica A o B) o la ristrutturazione di un edificio nell’ottica di una maggiore efficienza energetica e di un minore impatto ambientale. È nato in Inghilterra, dove ormai da molto tempo esistono gli Energy efficient mortgages, prestiti per l’acquisto di appartamenti green che consentono ai proprietari di risparmiare sulle spese per l’energia elettrica. I finanziamenti green si inseriscono all'interno del piano di sviluppo europeo Energy efficient Mortages Action Plan (EeMAP) introdotto nel 2019 dalla European Mortage Federation (EMF). L’obiettivo è individuare un modello omogeneo per tutti i Paesi dell’Unione, che permetta alle banche di agevolare i futuri proprietari che vogliono acquistare immobili ad alta efficienza energetica o migliorare le abitazioni in termini di sostenibilità, proponendo mutui a condizioni agevolate con un tasso favorevole rispetto ai tradizionali.

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Nuovo contributo 2025, il Bonus Elettrodomestici

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a Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il Bonus Elettrodomestici: un nuovo contributo economico per incentivare la sostituzione di elettrodomestici vecchi con nuovi apparecchi ad alta efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe B) prodotti in Europa. Lo scopo dell’incentivo è infatti quello di ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica, promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti e sostenere la competitività del sistema produttivo industriale. Nel dettaglio l’incentivo consiste in un contributo che copre fino al 30% del costo di acquisto con un tetto massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il tetto sale a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25mila euro.

ACCERTAMENTI DOPO INTERVENTI CON SUPERBONUS I soggetti, che hanno ristrutturato la propria casa con il Superbonus e non hanno provveduto ad aggiornarne la rendita catastale, nel 2025 potrebbero ricevere dall’Agenzia delle Entrate una lettera accertativa. Una volta ricevuta la lettera, il contribuente potrà dimostrare la correttezza del proprio operato presentando le proprie controdeduzioni

Ogni nucleo familiare potrà richiederlo per un solo elettrodomestico. Per fruire del Bonus elettrodomestici 2025, il beneficiario dovrà però, contestualmente, smaltire l’elettrodomestico obsoleto attraverso il riciclo. Questo provvedimento si inserisce così in una più ampia strategia di sostenibilità ambientale, che include anche la responsabilità verso la gestione dei rifiuti elettronici e la promozione di pratiche virtuose di riciclo. I criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del nuovo contributo economico verranno definite attraverso un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro il 2 marzo 2025 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio).

supportate da una perizia. In caso di omissione, invece, dovrà provvedere al ravvedimento operoso e aggiornare la rendita catastale. Potenzialmente l’operazione dovrebbe riguardare poco meno di 500.000 edifici, cioè quelli che fino a oggi hanno usufruito del Superbonus con le diverse aliquote dal 110% al 65%. In particolare, saranno oggetto di accertamento i casi in cui gli interventi edilizi hanno comportato: incrementi di valore superiori al 15%, modifiche alla volumetria o un aumento del numero di vani.

Variazione catastale, come si comunica Secondo la normativa vigente sussiste l’obbligo di aggiornare i dati catastali quando vengono realizzati interventi edilizi che comportano modifiche rilevanti al fabbricato o che implichino una rivalutazione della rendita, a prescindere dal fatto che i lavori siano incentivati con i Bonus edilizi. Per aggiornare i dati catastali si deve presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione predisposta da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, ecc.) entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori. In caso di mancata presentazione o ritardo, sono previste sanzioni. Occorre precisare che sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili: • manufatti con superficie coperta inferiore a 8

metri quadrati; • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; • vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; • manufatti isolati privi di copertura; • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti); • beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

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Nuova etichetta energetica e Regolamento Eco Design: l'UE punta sull'ecosostenibilità

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a necessità di proteggere l’ambiente pur mantenendo un adeguato livello di benessere è alla base delle scelte riguardanti le tecnologie di produzione dell’energia e le strategie per ridurne il consumo. La nuova etichetta energetica comunitaria, introdotta nel 2021, ha proprio lo scopo di informare gli utenti finali circa il consumo di energia e di altre risorse essenziali per consentirne un impiego più razionale, favorire il risparmio energetico e ridurre l’inquinamento. La nuova etichettatura fornisce informazioni più dettagliate e aggiornate sull’efficienza energetica degli elettrodomestici, riclassificando le categorie di consumo energetico dalla classe A (quella più efficiente) alla classe G (meno efficiente). Le nuove etichette contengono informazioni essenziali come: la classe di efficienza energetica (da A a G, con un codice colore dal verde al rosso), il consumo energetico espresso in kWh per 100 cicli, nel caso di lavatrici o lavastoviglie, o kWh/anno in caso di frigoriferi e cantinette, caratteristiche specifiche del prodotto (capacità, consumo d’acqua, durata programmi, rumorosità) e un QR Code che permette ai consumatori di accedere facilmente a informazioni aggiuntive sul prodotto presenti nella banca dati EPREL dei prodotti UE, offrendo dettagli tecnici forniti dai produttori. Questo sistema permette ai consumatori di confrontare facilmente i vari modelli, stimare i costi energetici e fare scelte più consapevoli e sostenibili. La Commissione Europea ha adottato il nuovo formato per cinque gruppi di prodotti: lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, frigoriferi, display elettronici, sorgenti luminose. L’etichetta è uniforme per tutti gli apparecchi della stessa categoria per permettere di confrontare facilmente le caratteristiche distintive degli specifici modelli. Tutte le informazioni contenute sono basate su prove standard, previste dalla legislazione europea e realizzate in condizioni di laboratorio: questo permette il confronto fra gli apparecchi della stessa categoria, ma il consumo energetico nella vita quotidiana dipende dal luogo e dalle condizioni di installazione e per molti prodotti dalla frequenza d’uso e quindi può variare rispetto ai valori indicati nell’etichetta. Oltre al cambio delle classi di efficienza energetica, dal 1° marzo 2021 è entrato in vigore anche il nuovo Regolamento eco design. Questo regola la progettazione ecocompatibile dei prodotti, la disponibilità minima di parti di ricambio e la capacità di riciclo e riparazione. L'obiettivo è di ridurre l'impatto ambientale di elettrodomestici, tenendo conto dell'intero ciclo di vita.


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Bonus e agevolazioni dedicate alla famiglia

Assegno unico universale Si tratta di un beneficio economico che viene erogato mensilmente dall’INPS alle famiglie con figli a carico. È una misura destinata a tutte le famiglie indipendentemente dalla situazione lavorativa dei genitori, con una variazione dell’importo in base all’ISEE del nucleo familiare, al numero di figli e ad altre eventuali condizioni particolari, come la presenza di figli con disabilità. Il sostegno è riconosciuto: • dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni, (con alcune condizioni specifiche per i figli maggiorenni); • senza limiti di età per i figli con disabilità; ed è composto da due parti: 1. importo base, determinato dall’ISEE del nucleo familiare. Senza presentazione dell’ISEE, l’assegno viene calcolato al valore minimo previsto; 2. maggiorazioni, riconosciute per particolari situazioni come disabilità, genitori entrambi lavoratori, figli piccoli o numerosi; La domanda, per richiederlo, deve essere inviata online sul sito dell'INPS accedendo al portale con le credenziali SPID, CIE o CNS a partire dal 1° gennaio di ogni anno e ha validità dal mese di marzo fino a febbraio dell’anno successivo. Ricordiamo infine che a partire da febbraio 2025, il valore minimo sarà incrementato a 57,45 euro al mese, mentre l’importo massimo raggiungerà i 200,99 euro per ciascun figlio, con una rivalutazione dello 0,8%.

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a manovra economica prevede anche diversi sussidi e agevolazioni destinati alle famiglie e ai soggetti fragili con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) basso.

Carta dedicata a TE

Con una soglia ISEE entro i 15mila euro è possibile ottenere anche nel 2025 la Carta Dedicata a te. Si tratta di una carta prepagata del valore di 500 euro per la spesa di beni essenziali. Potranno usufruirne i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 15.000 euro e con almeno tre componenti il nucleo famigliare.

Bonus nuovi nati 2025

Carta Acquisti

È una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, emessa da PostePay S.p.a., utilizzabile per effettuare i propri acquisti nei negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie nonché presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas. La Carta può essere ritirata presso gli uffici postali da coloro che hanno trasmesso domanda di sussidio. Viene ricaricata dallo Stato in misura pari a 40 euro mensili. Vengono altresì previste ricariche successive, ogni due mesi, del valore di 80 (40+40) sulla base degli stanziamenti di volta in volta disponibili. Possono accedere alla misura, previa apposita istanza presentata all’ufficio postale, i soggetti che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata e: • di età pari o superiore a 65 anni; • nuclei famigliari con almeno un figlio a carico di età inferiore ai tre anni;

Una delle principali novità della Manovra 2025 è l’introduzione di un Bonus di 1.000 euro per ogni nuovo nato. Questo contributo è destinato a sostenere i genitori con redditi al di sotto dei 40.000 euro di ISEE, offrendo un aiuto economico per affrontare le prime spese legate all’arrivo di un figlio. La misura verrà erogata tramite la Carta dei nuovi nati.

COS'È LA RC AUTO FAMILIARE La RC auto familiare o Bonus Familiare è entrata in vigore il 16 febbraio 2020 ed è un’ulteriore liberalizzazione alla Legge Bersani del 2007. La modifica dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni (CAP) ha portato, infatti, a un'estensione di quanto previsto con la legge del 2007, ovvero di stipulare una polizza RC auto o moto utilizzando la stessa classe di merito (CU) di un veicolo di proprietà dell’acquirente, o di un componente del nucleo familiare, già assicurato. La possibilità era però limitata al solo caso di nuovo acquisto e tra veicoli della medesima tipologia. Ora è invece possibile utilizzare la classe di merito più bassa presente in famiglia non solo per la stipula di un contratto per il nuovo veicolo acquistato, ma anche per rinnovare una polizza RC auto di un veicolo già di proprietà, anche se di diversa tipologia rispetto a quello da cui “ereditare” la classe di merito.

Bonus asilo nido

Ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro spetta un contributo pari a 3.000 euro per pagare la retta degli asili nido o per un supporto domiciliare. La misura è riconosciuta dall’INPS su domanda del genitore/affidatario che sostiene la spesa. Il Bonus è riservato alle famiglie con figli: • di età inferiore a tre anni; • che frequentano un asilo nido pubblico o privato autorizzato o sono affetti da gravi patologie croniche certificate. Possono accedere al beneficio anche le famiglie con un ISEE più alto, in questo caso il Bonus sarà pari a 2.500 euro con ISEE compreso tra 25.000 e 40.000 e 1.500 euro con ISEE superiore a 40.000.

Fondo dote famiglia per attività sportive e ricreative dei figli

Il Fondo è istituito per concedere contributi alle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), e degli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS, che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni. Il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 15.000 euro e le attività sportive devono svolgersi in periodi extra scolastici. I contributi sono alternativi ad altri benefici e contributi, o sgravi fiscali, concessi al nucleo familiare per le stesse prestazioni.


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Recupero delle parti comuni: detrazione in base ai millesimi

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uando si effettuano lavori di recupero sulle parti comuni di un condominio prevalentemente a destinazione residenziale, le agevolazioni fiscali vengono calcolate in base all'anno in cui l'amministratore del condominio ha effettuato il bonifico. La detrazione spetta a ciascun condomino avente diritto, limitatamente alla propria quota millesimale, e a condizione che la quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ogni contribuente può detrarre annualmente la propria quota solo fino a concorrenza dell'IRPEF dovuta per l'anno in questione. Non è possibile, pertanto, ottenere il rimborso di somme eccedenti l'imposta. In proposito, facciamo un esempio: se la quota annua detraibile è di 1.500 euro e l'IRPEF del contribuente nell'anno è pari a 1.000 euro, i rimanenti 500 euro non possono essere recuperati in nessun modo.

L'importo eccedente, pertanto, non può essere richiesto a rimborso, né conteggiato per ridurre l'imposta dell'anno successivo. Se il condominio ha meno di otto unità abitative ed esegue interventi edilizi o di risparmio energetico sulle parti comuni, non è necessario nominare un amministratore né richiedere un codice fiscale condominiale. Per beneficiare delle agevolazioni, infatti, è sufficiente che

uno dei condomini paghi i lavori con un bonifico "parlante". Nel bonifico, oltre alla causale normativa e la partita IVA della ditta esecutrice, deve essere indicato il codice fiscale del condomino che effettua il pagamento. La normativa prevede che la spesa sulle parti comuni sia effettuata in un'unica soluzione da un unico soggetto, che può essere un semplice inquilino di un "condominio minimo".

UNA CERTIFICAZIONE DA CONSERVARE In caso di interventi sulle parti comuni di un condominio, il contribuente deve utilizzare e conservare la certificazione che l’amministratore del condominio deve rilasciare a termine lavori. Su questa certificazione devono essere riportati l’importo pagato dal proprietario e la dichiarazione che l’amministratore ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge necessari. Al contrario, per beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi edilizi agevolati sulla

propria unità immobiliare, i contribuenti devono conservare non solo le ricevute dei bonifici, ma anche tutte le fatture o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per i lavori. Gli uffici finanziari addetti al controllo delle dichiarazioni dei redditi possono richiedere questi documenti anche dopo tempo e, se non vengono esibiti, il diritto alle agevolazioni decadrà, comportando la restituzione delle somme di cui si è beneficiato.

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Lastrico solare, cos’è e chi ne paga la manutenzione Cos’è il lastrico solare e può rientrare tra le parti comuni di un condominio? Il lastrico solare è la superficie piana situata sulla sommità di un edificio e funge da copertura di quest'ultimo. A differenza del tetto, il lastrico è generalmente calpestabile; può presentare una leggera inclinazione per consentire il deflusso dell'acqua. La sua superficie può essere utilizzata per vari scopi, come installazione di impianti fotovoltaici, realizzazione di terrazze, o spazi verdi. In ambito condominiale questa superficie, che può essere di uso comune o esclusivo, assolve a una funzione importante di protezione e isolamento per l'intero edificio, rendendolo una componente edilizia essenziale. Secondo l'articolo 1126 del Codice Civile italiano, le spese di manutenzione del lastrico solare devono essere ripartite in questo modo: • Un terzo delle spese è a carico dei condomini che usano esclusivamente il lastrico solare, come ad esempio i proprietari dell'appartamento che lo utilizza in esclusiva. • Due terzi delle spese sono a carico di tutti i condomini dell'edificio che beneficiano della copertura, compresi quelli che non hanno accesso diretto al lastrico solare. La ripartizione avviene in base ai millesimi di proprietà.

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Vendita, decesso e locazione: ecco a chi spetta detrarre dell'immobile". Tale detenzione deve sussistere non solo nell'anno di accettazione dell'eredità, ma anche per ogni anno in cui si desidera usufruire delle rate residue della detrazione. Un caso particolare riguarda l'erede che decide di affittare l'immobile a una terza persona: negli anni in cui non deterrà più materialmente e direttamente il bene, infatti, non potrà beneficiare delle rate di competenza. Tuttavia, potrà usufruire delle eventuali rate residue una volta che il contratto di comodato o di locazione si sarà esaurito.

PROMISSARIO ACQUIRENTE: UN CASO PARTICOLARE Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto all'agevolazione se è stato immesso nel possesso dell'immobile e se esegue gli interventi a proprio carico. La detrazione compete, inoltre, se sono rispettate anche tutte le altre condizioni: le fatture sono intestate al promissario acquirente; pagamento effettuato con bonifico parlante; obblighi di comunicazione al Comune.

Bonus ristrutturazioni: in caso di usufrutto detrae il proprietario

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uando un immobile su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione con detrazione fiscale viene venduto, il venditore ha la possibilità di decidere se continuare a beneficiare delle detrazioni non ancora utilizzate, o trasferire tale diritto all'acquirente (persona fisica). In assenza di indicazioni specifiche, il beneficio viene automaticamente trasferito al nuovo proprietario. Se il desiderio di colui che ha pagato i lavori, invece, è quello di mantenere la detrazione a proprio favore, sarà necessario fare inserire una clausola apposita nell'atto notarile di compravendita.

Cosa accade in caso di decesso

In caso di decesso della persona avente diritto alla detrazione, la quota non utilizzata viene trasferita esclusivamente all'erede che mantiene la "detenzione materiale e diretta

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Tra i contribuenti le questioni legate all'attuazione del Bonus Ristrutturazioni continuano a generare dubbi. Un tema frequentemente portato all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, per esempio, riguarda la possibilità di trasferire la detrazione fiscale a un nuovo proprietario o detentore dell'immobile che è stato oggetto dei lavori. Tra i tanti, emblematico il caso di un proprietario che, dopo aver effettuato lavori edili beneficiando del Bonus Ristrutturazioni, ha intenzione di concedere gratuitamente l'usufrutto dell'immobile riqualificato a un conoscente. «Posso mantenere le rate residue del bonus ristrutturazioni come nudo proprietario oppure è necessario trasferirle all'usufruttuario?», chiede il contribuente attraverso la posta di Fisco Oggi. La risposta dell’Agenzia L'Agenzia ha risposto che, quando viene costituito un diritto di usufrutto su un immobile, sia esso a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione residue rimangono al nudo proprietario e non vengono trasferite all'usufruttuario. Nella risposta, inoltre, viene specificato che il Bo-

nus Ristrutturazioni si trasferisce solo in caso di vendita dell'immobile o di donazione. Uno scenario diverso si verificherebbe, spiega l'Agenzia, qualora l'immobile fosse venduto e contemporaneamente venisse costituito un diritto di usufrutto su di esso. In tal caso, le quote di detrazione non usufruite dal venditore si trasferirebbero al nudo proprietario, poiché è a lui che si trasferisce la titolarità dell'immobile.


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Ascensori, piattaforme e servoscala: caratteristiche da rispettare

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l D.M. 236 - 14 giugno 1989, per garantire la mobilità verticale anche a persone con disabilità, prevede l’obbligo d’installazione di ascensori negli edifici residenziali con più di tre livelli fuori terra, ivi compresi eventuali interrati e/o porticati. Gli ascensori devono avere cabine abbastanza grandi da permettere l’accesso a persone su sedia a ruote con accompagnatore. Se la cabina ha doppie porte, queste devono essere frontali o, se una è laterale, la cabina deve consentire la rotazione della sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve includere meccanismi come cellule fotoelettriche per fermare e invertire la chiusura in caso di ostruzione. Inoltre, i tempi di apertura e chiusura delle porte devono permettere un accesso agevole. La pulsantiera

interna ed esterna deve essere posizionata ad un'altezza adeguata e facilmente utilizzabile da non vedenti. All'interno della cabina devono essere presenti un citofono, campanello d'allarme, segnale luminoso e vocale, luce di emergenza e corrimano. In alternativa agli ascensori si possono installare le piattaforme elevatrici. Queste devono garantire spazi sufficienti sia in partenza che in arrivo per permettere l'accesso e l'uscita di persone su sedia a ruote. Il vano corsa deve essere dotato di opportuna protezione e i due accessi muniti di cancelletto. Se la piattaforma elevatrice è installata all'esterno, deve risultare protetta dagli agenti atmosferici. Deve essere inoltre dotata di sistema d’allarme acustico, visivo di soccorso e

automatico in caso di arresto fuori livello. In caso di mal funzionamento o di arresto fuori piano o livello, deve anche essere presente un dispositivo di discesa automatica al primo livello raggiungibile. Quando tecnicamente non è possibile installare elevatori o ascensori è consentito, in deroga, utilizzare i servoscala. Questi devono assicurare l'accesso e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote. I comandi devono essere facilmente manovrabili e leggibili e devono essere previste segnalazioni sonore e luminose per l'arrivo al piano e per eventuali stati di allarme. Ne esistono di vare tipologie. Il più diffuso è il montascale a poltroncina, dotato di una seduta su cui l'utente può accomodarsi. È ideale per persone che hanno bisogno di assistenza per salire e scendere le scale, ma che possono sedersi autonomamente. La poltroncina è fissata su un binario installato lungo la scala, e può essere pieghevole per ridurre l'ingombro quando non in uso. C’è poi il montascale a pedana, perfetto per chi si sposta esclusivamente su sedia a ruote. La pedana può essere inclinata o piatta, a seconda del tipo di scala e delle esigenze dell'utente.

Barriere architettoniche, ostacoli che impediscono la mobilità Le barriere architettoniche sono ostacoli che impediscono o limitano la mobilità e l'accesso ai servizi per persone con disabilità motorie o sensoriali. Secondo l'art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, includono: • Ostacoli fisici che causano disagio alla mobilità, specialmente per chi ha capacità motorie ridotte o impedite, sia temporaneamente che permanentemente. • Ostacoli che limitano o impediscono l'uso sicuro e comodo di parti, attrezzature e componenti. • La mancanza di segnalazioni e accorgimenti che facilitano l'orientamento e il riconoscimento dei luoghi e dei pericoli, cruciale per non vedenti, ipovedenti e persone non udenti. Queste barriere rappresentano un ostacolo significativo all'inclusione e all'autonomia dei portatori di disabilità, e la loro eliminazione è fondamentale per garantire l'accessibilità universale.

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GRATE ANTINTRUSIONE CON LO SCONTO DEL 36 O 50% Le grate di sicurezza sono un complemento di protezione molto importante per combattere le intrusioni nelle abitazioni. Se sono installate a regola d’arte, le inferriate per finestre e porte costituiscono infatti il primo vero ostacolo fisico che il malintenzionato deve superare. Possono essere fisse o apribili e, a seconda della modalità di apertura, si distinguono in grate di sicurezza ad anta o a battente, a libro, a pacchetto o a scomparsa. Quest'ultima tipologia rappresenta una soluzione che sicuramente coniuga estetica e praticità in quanto da chiuse assicurano la difesa e da aperte scompaiono completamente in uno scrigno murato così da lasciare libero il vano finestra. Le grate antintrusione sono

classificate in base al grado di sicurezza che assicurano. Appartengono alla prima categoria le inferriate che riescono a resistere solo a tentativi fisici (calci, spallate), nella seconda classe rientrano i prodotti che contrastano efficacemente le effrazioni effettuate con attrezzi semplici come tenaglie e cacciaviti. Le grate appartenenti alla terza classe di sicurezza resistono invece a tentativi di effrazione messi in atto con arnesi più specifici come il piede di porco. Alle classi superiori fino alla sesta e ultima categoria appartengono invece le grate con livello di sicurezza molto elevato, cioè quelle che resistono a tentativi di scardinamento effettuati con attrezzi elettrici anche molto potenti.

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Chi deve fare il pagamento

ettere in sicurezza la propria casa dà diritto alla detrazione IRPEF del 36% o 50% (se abitazione principale) dei costi sostenuti, con un limite di spesa annua pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’agevolazione si deve ripartire in dieci quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa. Sono passibili di detrazione fiscale IRPEF tutti gli «interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi». Rientrano tra queste misure: • il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

Per poter accedere al Bonus Sicurezza è fondamentale che tutti i documenti relativi a fatture e pagamenti siano intestati alla persona richiedente il beneficio e che i pagamenti siano effettuati con bonifico parlante bancario o postale. Nella compilazione di quest'ultimo deve risultare nella causale del versamento, il riferimento alla norma che prevede la detrazione fiscale (Articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il nome e codice fiscale del beneficiario (o dei beneficiari se sono più di uno) della detrazione, il codice fiscale o numero di partita Iva dell'impresa beneficiaria del pagamento. È bene ricordare, tuttavia, che al momento dell’esecuzione del bonifico nella causale di versamento (solitamente nel campo di compilazione libera) è bene indicare il numero di fattura e la tipologia di lavoro per cui si sta eseguendo il pagamento per attestare la diretta imputazione del pagamento alla spesa che si intende portare in detrazione.

• l'apposizione di inferriate e grate sulle finestre o loro sostituzione; • la fornitura e posa in opera di porte blindate o rinforzate; • l'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; • l'installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; • l'apposizione di saracinesche; • la fornitura e posa di tapparelle metalliche con bloccaggi; • la fornitura e posa di vetri antisfondamento; • l'installazione di casseforti a muro; • l'installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; • la fornitura in opera di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nel Bonus, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

ANCHE LA VIDEOSORVEGLIANZA È AGEVOLATA È possibile utilizzare il credito d'imposta anche per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o antifurto per proteggere le abitazioni da attività criminali come furti, aggressioni, sequestri in casa o fuori dall’abitazione (terrazzo, giardino, atrio, etc.). L'agevolazione non spetta invece per i contratti stipulati con le agenzie di vigilanza. Ricordiamo che il Bonus è riservato alle persone fisiche e non alle imprese o alle attività commerciali e che possono usufruire delle detrazioni: il proprietario dell’immobile, il familiare convivente nell’unione civile, more uxorio oppure i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, il coniuge separato qualora sia assegnatario dell’immobile e i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).


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Speciale incentivi

I.P.

Agevolazioni prima casa: Andrea De Tanti ci spiega le novità introdotte dalla Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2025, entrata in vigore il 1° gennaio, ha introdotto un’importante novità in tema di acquisto della prima casa. Per comprendere nel dettaglio di che si tratta ci siamo rivolti ad Andrea De Tanti, titolare dell’Immobiliare De Tanti di Chiavenna: «Il Governo ha esteso da 12 a 24 mesi il termine entro il quale è possibile vendere o donare l’immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni relative alla prima casa per poter beneficiare nuovamente di tali agevolazioni su un nuovo acquisto». In sostanza, per poter godere dell’incentivo, l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima

agevolazione. E se lo possiede deve venderlo entro due anni dal nuovo acquisto agevolato: quest’ultima è la differenza, dato che fino al 31 dicembre 2024 il termine era di un solo anno. Continua Andrea De Tanti: «La nuova normativa si applica quindi a chi ha stipulato o stipulerà un rogito a partire dal 1° gennaio 2025, così come a chi ha stipulato un rogito nel 2024 ma non ha venduto la prima casa agevolata entro il 31 dicembre 2024. Va comunque ricordato che se il venditore non riesce a rispettare il termine per la vendita dell'abitazione precedente decade dalle agevolazioni fiscali». L’obiettivo del Governo appare piuttosto chiaro: con questa modifica alla normativa intende incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio di abitazione, oltre che rendere maggiormente elastica la fruizione dell’agevolazione già esistente. Quali sono le agevolazioni sulla prima casa in vigore? Questo incentivo consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione, in base al verificarsi di alcune particolari condizioni. È di nuovo il titolare dell’agenzia chiavennasca a fare chiarezza, spiegando i vantaggi per il compratore: «Se si acquista da privato sarà possibile versare un’imposta di registro del 2% anziché del 9% sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro. Se invece si

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«Just sold it» e il potere dei video «Just sold it», ovvero «L’ho venduta»: è il metodo utilizzato da Immobiliare De Tanti, che consente, se l’immobile è posizionato al giusto prezzo, di vendere in tempi realisticamente brevi. L’agenzia utilizza protocolli di vendita standardizzati internamente, sfruttando la forte profilazione del cliente tramite questionari ad hoc, sviluppati nei lunghi anni di attività, dove si indagano non soltanto aspetti effimeri, ma anche caratteristiche come il potere decisionale, quello economico e la situazione/problema. Da ciò nasce un pacchetto personalizzato per ciascun cliente. Altro caposaldo sono i video immobiliari. «Ho iniziato 5 anni fa su YouTube, quindi sono passato ai reel su Tik Tok, Instagram e Facebook - spiega Andrea De Tanti - presento in prima persona le abitazioni mettendoci la faccia, con un format leggero, fresco e molto diretto. Così facendo sono riuscito ad accrescere la fiducia nell’azienda, accelerando i tempi medi di vendita, che attualmente sono di 65 giorni: il reel si diffonde a macchia d’olio e funziona perché accorcia i tempi».

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Immobiliare De Tanti, una realtà in continua crescita Ambiente moderno, «friendly» e ben curato: la sede di Immobiliare De Tanti è realizzata ad immagine e somiglianza del suo titolare, Andrea De Tanti. E non si tratta di un’agenzia come tutte le altre, ma di un autentico punto di riferimento sul territorio valchiavennasco. L’agenzia è senza dubbio una realtà in rampa di lancio, con fatturato in costante crescita, di pari passo con il numero totale di transazioni realizzate: «Negli anni siamo sempre cresciuti nonostante le diffuse difficoltà del settore - ha affermato Andrea De Tanti - conquistando quote di mercato e di altre agenzie. La Valchiavenna è un’isola felice, dove si fanno ancora tante acquisizioni, ma dove è ancora più fondamentale conquistare la fiducia del venditore». Qual è dunque il segreto di questo successo? «Il pilastro della nostra ascesa è senza dubbio la formazione, la mia in primo luogo, dal momento che non termina mai – assicura De Tanti - E lo stesso vale per il nostro personale: per questo seleziono soltanto collaboratori dediti a questa professione, desiderosi di andare oltre al tradizionale “compitino”». De Tanti ha le idee molto chiare: «Il venditore di successo ha una forte carica empatica, emotiva, ha una determinazione fuori dal comune ed è orientato a ottenere risultati; studia e applica precise metodologie di vendita, dedicandosi con attenzione all’ascolto del cliente». compra da un’impresa con vendita soggetta a Iva, sarà possibile versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Attenzione, in ogni caso, l’imposta di registro proporzionale non può essere di importo inferiore a mille euro». Per completare il quadro va ricordato che l’agevolazione sulla prima casa è esclusa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). Lo staff di Immobilare De Tanti: da sinistra, Michela Biavaschi, Stefania Colleoni, il titolare Andrea De tanti, il consulente Edoargo Gallegioni e Stefania Tabacchi


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Conto Termico 3.0, in arrivo interessanti novità

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l Conto Termico 3.0, misura alternativa alle detrazioni fiscali, introduce interessanti opportunità per incentivare l'efficienza energetica degli edifici e favorire l'impiego di fonti rinnovabili. La bozza finale del documento è stata recentemente inviata dal Ministero dell'Ambiente alle Regioni, e potrebbe entrare in vigore a breve (se non lo è già, dal momento che questo inserto è andato in stampa il 12 febbraio). Tra le principali novità introdotte dal documento rientra il finanziamento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Queste installazioni potranno beneficiare di incentivi se eseguite congiuntamente alla sostituzione del vecchio impianto termico con pompe di calore elettriche. Contrariamente ai precedenti

Rimborsi variabili in base all’impianto installato Secondo la bozza del Conto Termico 3.0, le aliquote di rimborso saranno variabili, in base al tipo di impianto che verrà installato al posto di quello preesistente. La normativa, nel dettaglio, incentiva: a) pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche; b) caldaie, stufe, camini e termocamini alimentati a biomassa con rendimento elevato ed emissioni ridotte (4 o 5 stelle); c) impianti solari termici per la climatizzazione invernale o la produzione di acqua calda sanitaria, anche abbinati a tecnologia solar cooling per il raffrescamento; d) scalda acqua a pompa di calore; e) impianti ibridi a pompa di calore per la climatizzazione invernale.

conti termici, escluse dai finanziamenti sono, invece, le caldaie a condensazione e le caldaie a gas, così come previsto dalle più recenti direttive UE sulle Case Green. Obiettivo del meccanismo, infatti, è quello di incentivare la transizione verso soluzioni energetiche più sostenibili. Il nuovo Conto Termico 3.0

estende la possibilità di finanziamento, fino a oggi riservata agli interventi su edifici pubblici, anche agli edifici non residenziali privati. Un'importante novità, infine, riguarda gli edifici pubblici situati in comuni fino a 15.000 abitanti, per i quali si ha l'aumento dell'incentivo fino al 100% delle spese ammissibili.

L’incentivo Conto Termico 3.0 sarà applicato solo agli impianti di piccole dimensioni, con potenza termica inferiore a 2 MW. In caso di solare termico saranno agevolati gli impianti di estensione inferiore a 2.500 mq. Il contributo in alcuni casi può raggiungere il 65% della spesa, mentre per il solare termico, l’importo è calcolato in base alla dimensione. Gli scalda acqua a pompa di calore (esclusivamente in classe A) ricevono un bonus fisso di 400 euro per apparecchi con capacità fino a 150 litri, 700 euro per capacità superiori. Scalda acqua in classe di efficienza energetica superiore alla A ricevono contributi di 500 euro (fino a 150 litri) e 900 euro (oltre 150 litri).

BONUS CASA E CONTO TERMICO, LE DIFFERENZE Il Bonus Casa e il Conto Termico 3.0 sono due incentivi pensati per promuovere l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, ma presentano delle differenze sostanziali. Il Bonus Casa o Bonus Ristrutturazioni, come abbiamo visto nelle pagine precedenti di questa pubblicazione, è focalizzato su detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione. Permette di recuperare una percentuale delle spese sostenute (quest’anno 50 o 36%) attraverso la dichiarazione dei redditi. Il rimborso, sotto forma di sconto dalle tasse, avviene in modo dilazionato nell'arco di più anni, solitamente dieci.Il Conto Termico 3.0, diversamente, è

un incentivo diretto gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che offre un contributo economico direttamente sul conto corrente del beneficiario. Non prevede recuperi fiscali, ma un rimborso diretto a fondo perduto, il quale nella sua nuova versione prevede scalette di pagamento più flessibili, erogando il contributo in tempi brevi (2-3 mesi dalla richiesta) per incentivi fino a 5.000 euro. Tra gli interventi che copre, si annoverano l'installazione di impianti solari termici, pompe di calore e sistemi di riscaldamento a biomassa, oltre a una lunga serie di lavori edili per l’efficientamento energetico.

Gli interventi edilizi che rientrano nel Conto Termico 3.0

I

l Conto Termico 3.0 introduce incentivi rilevanti per gli interventi edilizi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica. Al momento, nelle bozze è prevista l'agevolazione per una serie di interventi sugli edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari dotate di impianto di climatizzazione. Tra gli interventi finanziabili, il programma copre: • l'isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato; • la sostituzione di finestre comprensive di infissi; • l'installazione di sistemi di schermatura o ombreggiamento delle superfici vetrate esposte a est, sud-est e ovest. Ulteriori misure incentivabili includono: • la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero; • la sostituzione di sistemi di illuminazione interna ed esterna con soluzioni efficienti; • l'installazione di tecnologie avanzate di building automation per la gestione e il controllo degli

impianti termici ed elettrici, inclusi sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Infine, l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, anche aperte al pubblico, è incentivata a condizione che avvenga insieme alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore.

Obiettivi e finalità Gli obiettivi strategici del Conto Termico 3.0 sono ambiziosi e orientati a un'ampia inclusione. Tra le sue principali finalità rientrano le seguenti. • Inclusione di nuove configurazioni di autoconsumo. Il nuovo Conto Termico prevede incentivi anche per forme di autoconsumo innovativo, come quello virtuale e collettivo. Questo avvantaggia tutti coloro che producono e consumano energia rinnovabile localmente. • Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Al Conto Termico 3.0 saranno incluse anche le CER, ovvero gruppi di cittadini, imprese ed enti locali che collaborano per produrre e condividere energia da fonti sostenibili per stimolare la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica. • Estensione al Terzo Settore. Anche gli Enti del Terzo Settore avranno accesso ai benefici del Conto Termico 3.0, migliorando così l'efficienza energetica delle loro strutture e contribuendo alla riduzione delle emissioni. • Nuove tecnologie e soluzioni innovative. Il Conto Termico 3.0 estenderà gli incentivi a tecnologie emergenti, come il fotovoltaico con accumulo, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, microcogenerazione e teleriscaldamento. • Diversificazione delle fonti energetiche. Il piano mira a promuovere un mix energetico più variegato e sostenibile, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e migliorando la resilienza del sistema energetico nazionale. • Mobilità sostenibile. Vari incentivi saranno destinati alla promozione della mobilità elettrica, contribuendo a ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell'aria. • Riduzione degli oneri burocratici. Procedure più snelle e semplificate per l'accesso agli incentivi ridurranno costi e tempi, favorendo privati e piccole imprese. Inoltre, sarà facilitato l'accesso per le Pubbliche Amministrazioni. • Digitalizzazione delle procedure. L'introduzione di strumenti digitali renderà la presentazione delle domande e la gestione delle pratiche più efficiente e trasparente.


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Imposte ridotte per l’acquisto della prima casa

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nche nel 2025 sono in vigore le imposte ridotte per l’acquisto della prima casa: valgono per tutti a prescindere dall’età e dal reddito. In particolare, se si acquista da un privato o da un’impresa che vende in esenzione IVA, l’acquirente deve versare l'imposta di registro nella misura ridotta del 2%, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale nella misura fissa pari a 50 euro. Se, invece, si acquista da un’impresa con vendita soggetta a IVA, l’acquirente deve versare l'IVA ridotta al 4%, l'imposta di

registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale, tutte pari a 200 euro. L’imposta di registro proporzionale (2%) ha per importo minimo, in ogni caso, 1.000 euro. L'importo da pagare, tuttavia, potrebbe essere inferiore grazie alla deduzione dell’imposta proporzionale già pagata sulla caparra (al momento della registrazione del contratto preliminare) oppure grazie al credito d’imposta per l’acquisto della "prima casa". Per poter beneficiare delle agevolazioni, l’abitazione deve essere adibita ad abitazione principale, trovarsi nel comune in cui l’acquirente ha la residenza o intende stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto e non essere di lusso, quindi non appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9. Nel dettaglio, dunque, hanno diritto alle imposte ridotte le abitazioni incluse nelle seguenti categorie catastali: • A/2 (abitazioni di tipo civile) • A/3 (abitazioni di tipo economico) • A/4 (abitazioni di tipo popolare) • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare) • A/6 (abitazione di tipo rurale) • A/7 (abitazioni in villini) • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

QUANDO SI PUÒ APPLICARE IL BENEFICIO Per poter beneficiare delle imposte ridotte per l'acquisto della "prima casa," l'acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la stessa agevolazione o, se ne possiede uno, deve venderlo entro due anni dal nuovo acquisto agevolato (fino al 31 dicembre 2024, il termine era di un anno). Inoltre, l'immobile deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente risiede o trasferirsi entro 18 mesi dall'acquisto. Le agevolazioni si applicano comunque quando l'immobile si trova:

• nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività, anche se non remunerata (ad esempio, attività di studio, volontariato, sportive); • nel Comune in cui ha sede o esercita l'attività il proprio datore di lavoro, se l'acquirente si è dovuto trasferire all'estero per motivi di lavoro; • in tutto il territorio nazionale, purché l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano, se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero.

In ogni caso, sia che si tratti di acquisto da impresa o da privato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione delľ'atto. Gli atti soggetti all'imposta di registro proporzionale e tutte le operazioni necessarie per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. Prima dell'atto è bene rivolgersi al notaio per conoscere l'esatto importo delle somme da versare.

PREVISTO IL VERSAMENTO DI IMPOSTE MAGGIORATE PER LA SECONDA CASA Come abbiamo visto in caso di acquisto di una casa con funzione di prima casa le imposte sono ridotte e agevolate sia sull’immobile principale, sia sulle pertinenze. Quando, invece, si acquista una seconda casa o un’abitazione a scopo d’investimento, a quanto ammontano le imposte?

Imposte ridotte anche sulle pertinenze Le imposte ridotte, come l'imposta di registro al 2% e l'IVA al 4%, spettano anche per l'acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. È comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale e che quest'ultima sia stata acquistata beneficiando dell'agevolazione "prima casa". Chiudiamo ricordando che una pertinenza è un bene immobile o mobile che, pur avendo una sua autonoma identità giuridica ed economica, è destinato stabilmente al servizio o all’ornamento di un altro bene, solitamente principale, secondo quanto dispone l’articolo 817 del Codice Civile.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, se il venditore è un'impresa, in linea generale la cessione è esente da IVA. In questo caso, quindi, l'acquirente dovrà pagare: • l'imposta di registro in misura proporzionale del 9% • l'imposta ipotecaria fissa di 50 euro • l'imposta catastale fissa di 50 euro. Ci sono tuttavia casi particolari in cui l’IVA deve essere pagata. L’imposta si applica: • alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare) • alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questa circostanza, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare). In questi casi, l’acquirente dovrà pagare:

• l’Iva al 10% (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, ovvero l’Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9 • l’imposta di registro fissa di 200 euro • l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro • l’imposta catastale fissa di 200 euro.


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Pozzoli Fedele, un punto di riferimento per l’edilizia dal 1952

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ono passati oltre settant’anni dalla fondazione della Pozzoli Fedele srl: oggi, l’attività fondata nel 1952, rappresenta una realtà storica con sede a Chiavenna, in via Principe Amedeo, conosciuta in tutta la provincia di Sondrio e cresciuta negli anni con l’obiettivo di assicurare alla propria clientela qualità e innovazione dei prodotti. A dare il via all’azienda fu proprio Fedele Pozzoli, quando iniziò la sua avventura nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per l’edilizia, con sede in viale Risorgimento. Negli anni Settanta ci fu il primo punto di svolta: la Pozzoli Fedele, prima in Italia, introdusse e avviò la commercializzazione dei blocchi tipo «Swiss Modul», prodotti con il proprio marchio. Il resto è storia recente: dal 2004 la Pozzoli Fedele diventa rivenditore in esclusiva per la Lombardia dei laterizi «Ziegelwerk Klosterbeuren» (poi «Hörl und Hartmann»), e dal 2009 anche per Piemonte e Liguria. A tal proposito va fatto un inciso: la fornace tedesca, fondata oltre 200 anni fa, produce una vasta gamma di laterizi, tra cui i blocchi

rettificati a risparmio energetico caratterizzati da elevata qualità, rapidità di posa, e insuperabili caratteristiche meccaniche e termiche. Nel 2008 l’azienda ottiene il certificato di qualità ISO 9001 e, dal 2011 è un centro di trasformazione e sagomatura del ferro per cemento armato autorizzato e certificato (n. 1296/11) dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel 2020 il settore è stato ulteriormente ampliato con l’introduzione di nuovi macchinari semiautomatici a controllo numerico. Dal 2022 Pozzoli Fedele commercializza in esclusiva nella provincia di Sondrio i termointonaci ed i massetti a base sughero e calce naturale per bioedilizia del marchio italiano DIASEN. Non è ancora tutto: a partire dal 2023 l’azienda ha ampliato il proprio staff e si è dotata di un logo dedicato alla vendita, posa e certificazione e di stufe, camini e canne fumarie. Grazie alle competenze interne è in grado di offrire consulenza all’ottenimento degli incentivi statali fino ad ottenere sgravi ben oltre il 50% del valore degli interventi. Il settore è da sempre centrale per l’azienda, che si avvale della collaborazione di marchi storici quali Piazzetta da oltre cinquant’anni. E oggi? Grazie alla Pozzoli Fedele srl il cliente può trovare un’ampia gamma di prodotti per l’edilizia: dalle viti al calcestruzzo, dall’abbigliamento tecnico da cantiere al trapano di ultima generazione. Lo staff assicura, oltre a una vendita improntata alla cortesia e alla competenza, l’assistenza alla progettazione, installazione, trasporto e scarico dei materiali. Naturalmente non va scordata la puntuale fornitura di ferro per cemento armato, così come un fornito negozio di ferramenta per l’edilizia.

Centro di trasformazione di ferro, rivendita di materiali edili e installazione impianti a biomassa La Pozzoli Fedele è in prima fila quando si parla della rivendita di materiali edili. Ma non solo, perché si tratta di uno degli attori primari nella lavorazione del ferro in barre e in bobine. L'attività di Chiavenna è infatti un centro di trasformazione di ferro per cemento armato, rilasciato poi con le relative certificazioni, i provini e l'apposita tracciatura: viene sempre fornita la carta d'identità del prodotto e del ferro. A tutto questo si aggiungono anche la vendita e l'installazione, sempre con le apposite certificazioni e le eventuali agevolazioni, di impianti a biomassa, ovvero alimentati a legna o a pellet. In sostanza il ramo «Pozzoli Biomassa» si occupa della fornitura, della commercializzazione e dell'installazione di stufe, camini e canne fumarie, sia per impianti nuovi che già esistenti, del marchio Piazzetta. Contestualmente sarà dunque effettuata l'iscrizioni al Curit e verrà fornito il necessario servizio di manutenzione programmata. Un pacchetto completo, compresi sopralluoghi sul posto e risoluzione di eventuali problemi.


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Rifinanziato il Fondo di sostegno alle locazioni

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nche la Manovra Finanziaria del 2025 prevede il rifinanziamento nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 del “Fondo di sostegno alla locazione" istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, anche per quest’anno, è disponibile un’agevolazione destinata agli “inquilini morosi incolpevoli” ovvero a chi non riesce a pagare il canone di affitto in quanto si trova in una situazione di fragilità. Per "morosità incolpevole" si

intende quella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo per le seguenti cause: • perdita del lavoro per licenziamento; • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; • cassa integrazione ordinaria o straordinaria; • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; • cessazioni di attività liberoprofessionali o di imprese registrate derivanti da cause

di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali La consistente riduzione di reddito deve essere pari o superiore al 20% in almeno uno dei tre anni precedenti, a partire da quello in cui si è verificata la causa della morosità. La Legge stabilisce che la soglia massima del bonus non può superare i 12.000 euro per ogni beneficiario, nel limite delle risorse disponibili per ogni Regione. La richiesta dell'agevolazione deve essere presentata al proprio Comune di residenza, ogni singolo comune, in base alla sua realtà, decide mediante apposito bando, le modalità di erogazione del contributo, i requisiti e gli importi.

CONTRIBUTO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE È stato incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 il Fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede. Il Fondo, istituito nel 2020, è destinato agli studenti iscritti presso le università statali che appartengono a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 20.000 euro e che non beneficiano di altri contributi pubblici per l’alloggio. L’importo medio erogato negli anni passati è stato di 279,21 euro a studente. Gli studenti che non soddisfano i requisiti di cui sopra, possono comunque beneficiare della detrazione al 19% per le spese d’affitto. Il massimo detraibile è di 2.633 euro all’anno che permette di ottenere un rimborso massimo pari a 500 euro. Per ottenere la detrazione nella dichiarazione dei redditi è però necessario soddisfare i seguenti requisiti: • l’immobile deve essere situato nel Comune in cui si trova l’Università o in comuni limitrofi; • la distanza tra il Comune di residenza e il Comune dell’Università deve essere almeno di 100 km (50 km per studenti residenti in zone montane o disagiate); • il contratto di locazione non deve essere stato stipulato per la frequenza di corsi post-laurea, come master, dottorati di ricerca o corsi di specializzazione; • il contratto di locazione non deve essere un contratto di sublocazione.

Affitti: come cambiare il regime fiscale

Tassazione agevolata sugli affitti

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hi possiede immobili in affitto, anche per il 2025, può optare per la cedolare secca: un regime applicabile esclusivamente ai contratti di locazione a uso abitativo che garantisce semplicità fiscale e un risparmio economico significativo. Permette, infatti, ai proprietari di immobili locati, di sostituire l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali con un’unica imposta sostitutiva, eliminando anche l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione. Si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati). Sono incluse anche le pertinenze (box) che siano date in locazione insieme all’abitazione, oppure anche con atto separato, a condizione che le parti siano le stesse. Non è applicabile agli affitti per attività professionali, imprenditoriali o per immobili accatastati come uffici (A10). Le principali novità della cedolare secca,

quest’anno, riguardano: • la conferma dell'aliquota al 10% per i contratti a canone concordato. Contratti riservati a specifici comuni con alta tensione abitativa o a categorie particolari come studenti universitari e locazioni transitorie (da 1 a 18 mesi). Questa aliquota ridotta è particolarmente vantaggiosa per i proprietari che desiderano accedere a benefici fiscali mantenendo canoni competitivi; • la conferma dell’aliquota al 21% per i contratti a canone libero; • la conferma dell’aliquota al 26% per gli affitti brevi, applicabile dal secondo immobile locato in poi (il primo può beneficiare dell’aliquota al 21%). Questo regime è valido per un massimo di quattro immobili locati brevemente, oltre i quali l’attività è considerata imprenditoriale. La tassazione si applica indipendentemente dal numero di giorni effettivi di locazione o dal canone percepito.

L’applicazione della tassazione a cedolare secca è subordinata all’esercizio di un’opzione quando si registra il contratto. È possibile però cambiare il regime fiscale anche successivamente ovvero in sede di proroga del contratto. Per le locazioni “brevi” (di durata complessiva non superiore a 30 giorni per anno solare) dove non c’è l’obbligo di registrazione del contratto, il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto. Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat.


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Lavori in più anni, le regole del beneficio

Comunicazione all'Enea Per gli interventi di ristrutturazione, che comportano anche un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, si deve trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori realizzati. L’invio deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni come chiarito nella risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Q

uali sono i limiti al Bonus Ristrutturazione nel caso di lavori realizzati in diversi anni sullo stesso immobile? L’Agenzia delle Entrate, a tale proposito, ha specificato che le regole variano a seconda che si tratti di lavori autonomi o sono la prosecuzione di un cantiere già iniziato. Se i lavori vengono realizzati in più anni ma sono autorizzati da una sola pratica edilizia, il tetto di spesa massima rimane 96.000 euro, se invece gli interventi sono "autonomi" e non costituiscono

una prosecuzione dei lavori già iniziati, si può beneficiare di un nuovo plafond, rispettando il limite massimo per anno solare. L’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.2 Agenzia delle Entrate). Ovvero si deve presentare una nuova CILA

ECOBONUS, IL BONIFICO CAMBIA A SECONDA DEL TIPO DI CONTRIBUENTE Per le agevolazioni previste dall'Ecobonus, il pagamento deve essere effettuato con bonifico parlante. Tuttavia, le modalità di pagamento variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa: • I contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale. • I contribuenti titolari di reddito d'impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, sono esonerati dall’obbligo del pagamento con bonifico parlante e possono fornire altra documentazione adeguata come prova delle spese. Per godere dell'Ecobonus, nel bonifico bisogna indicare i seguenti dati: • Causale del versamento: lavori volti al risparmio energetico ai sensi dell'art. 1, commi 344-347, Legge 27/12/2006, n. 296. • Codice fiscale del beneficiario della detrazione. Partita IVA o codice fiscale del destinatario del bonifico (la ditta o il professionista che ha effettuato i lavori). Il bonifico parlante deve essere conservato per eventuali controlli sulla legittimità delle detrazioni richieste.

(Comunicazione di inizio lavori), SCIA (Segnalazione certificata di inizio lavori) o autocertificazione nel caso in cui, per la natura dell’intervento, non sia necessario alcun titolo abilitativo. Aggiungiamo infine che gli interventi autonomamente autorizzanti, possono essere eseguiti anche in successione, in quanto l’art. 16bis del TUIR, non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione.

Gli interventi soggetti all’obbligo della comunicazione all’Enea che riguardano le strutture sono: • la riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno • la riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno. Che interessano gli impianti tecnologici sono: • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto • microcogeneratori (Pe<50kWe) • scaldacqua a pompa di calore • generatori di calore a biomassa • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation • teleriscaldamento • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).

Bonus amianto: l’incentivo per la rimozione e lo smaltimento L’Agenzia delle Entrate recentemente ha confermato che ai sensi dell’articolo 16bis, comma 1, lettera l) del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), sono detraibili le spese sostenute per interventi finalizzati alla bonifica dell’amianto e del relativo smaltimento eseguiti su singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici residenziali. Il beneficio rientra nel cosiddetto Bonus Ristrutturazioni e consiste in una detrazione fiscale con aliquota al 36%, da calcolare su un tetto di spesa massima pari a 96.000 euro e fruibile in 10 rate annuali di pari importo. L’aliquota è maggiorata al 50% nei casi in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. È importante sottolineare che gli interventi di bonifica risultano agevolabili: • indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli stessi rientrano; • a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. È possibile portare in detrazione anche soltanto le spese sostenute per il trasporto dell’amianto in discarica da parte di aziende specializzate.


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Casa più sicura con il Bonus Ristrutturazioni Anche l’impianto elettrico è agevolabile

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li incidenti che si verificano all’interno della propria abitazione sono sempre in agguato. Sembra che il 54% degli italiani dichiara di essere vittima di una caduta in casa, il 20% di ferite e il 13% di altre lesioni. Ecco quindi la decisione di ammettere al Bonus Ristrutturazioni anche gli interventi volti a evitare gli infortuni domestici. L’agevolazione è pari al 50% delle spese sostenute, se interessa l’abitazione principale, e al 36% per le cosiddette “seconde case”, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Riguarda tutti gli interventi volti all’adeguamento degli impianti alla normativa vigente e l’installazione di dispositivi per incrementare la sicurezza all'interno delle

mura domestiche. Tre le opere agevolabili citiamo: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione di corrimani lungo le scale. Al fine di fruire della detrazione fiscale l’intervento non deve necessariamente avere carattere innovativo. Anche la semplice riparazione di impianti insicuri come la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante permette di accedere al Bonus. Non dà diritto alla detrazione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, "il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli

immobili”. Per esempio, non spetta alcuna detrazione l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas. Anche per questi interventi le spese devono essere pagate con bonifico bancario o postale "parlante" da cui deve risultare: il codice fiscale del beneficiario della detrazione (chi effettua il pagamento), il codice fiscale o la P. IVA del beneficiario del pagamento (chi realizza l'intervento), la causale del versamento indicando il riferimento normativo (“interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dall’articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986”). E' importante poi conservare la fattura intestata al beneficiario della detrazione che attesti l’entità e la natura della spesa sostenuta.

Il rifacimento dell'impianto elettrico rientra nella categoria di intervento classificabile come manutenzione straordinaria; pertanto, può beneficiare anche per il 2025, della detrazione IRPEF al 50% se interessa l’abitazione principale o al 36% per le altre unità immobiliari, fino a un tetto massimo di spesa di 96.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Per fruire dell'agevolazione il rifacimento dell’impianto deve essere accompagnato dalla certificazione che attesti il rispetto della norma CEI 64-8. Certificazione che deve essere redatta da un professionista abilitato e nella quale si afferma che l’impianto non presenta difetti e non rappresenta alcun pericolo per gli abitanti della casa ma anche per chi sta intorno. Oltre a ciò, esistono ulteriori documenti che il proprietario dell’appartamento deve possedere e sono: • la Dichiarazione di Conformità (DiCo), documento che l’installatore è obbligato a rilasciare quando si realizzano impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento, radiotelevisivi, di cottura o evacuazione fumi (canne fumarie) • la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), documento sostitutivo che viene redatto in mancanza del Certificato di conformità.

COS'È L'INFORTUNIO DOMESTICO L’infortunio domestico è caratterizzato da tre fattori: è un evento accidentale che si verifica all'improvviso indipendentemente dalla volontà umana, avviene all’interno dell'ambiente domestico sia nello spazio abitativo vero e proprio sia negli spazi accessori come balconi, giardino, garage, cantina ecc. e il suo verificarsi comporta la compromissione temporanea o permanente delle condizioni di salute di una persona a causa di lesioni di vario tipo.

Consigli utili per la prevenzione Per ridurre il rischio elettrico in casa, è buona regola evitare: il collegamento prolungato alle prese a muro di adattatori, prese multiple, “ciabatte” e prolunghe, che potrebbero aumentare il rischio di sovraccarico provocando scintille e incendi; stendere prolunghe sotto i tappeti; lasciare apparecchi elettrici sul bordo del lavandino o della vasca e restare a piedi nudi quando si utilizzano. Prima di eseguire qualsiasi intervento sull’impianto elettrico disattivare l’interruttore generale e prima di pulire o lavare le apparecchiature elettriche, staccare sempre le spine isolando l’elettrodomestico dalla rete. Molto importante è anche il controllo periodico del cavo di alimentazione, specie del ferro da stiro, dell’aspirapolvere e della lucidatrice che si deteriorano con maggiore frequenza. E poi, in caso di assenza per lunghi periodi, togliere sempre le spine degli apparecchi dalle prese e, in caso di incendio: staccare la corrente; non gettare acqua su impianti elettrici sotto tensione ma soprattutto non esitare a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.


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Dispositivi multimediali: confermate le detrazioni Interventi Ecobonus, obbligo di comunicazione all'Enea Entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica deve essere trasmessa all’Enea, per via telematica tramite l'applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, la seguente documentazione: • l’Attestato di prestazione energetica (Allegato A al “Decreto Edifici”). Non è richiesto per i seguenti interventi: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, acquisto e posa in opera delle schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e acquisto e installazione di dispositivi multimediali;

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ell’ambito delle misure di efficientamento energetico, rientra anche il cosiddetto Bonus Domotica, ossia l'incentivo fiscale relativo alle spese sostenute per l’acquisto e la messa in opera di “dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative”. Anche questa agevolazione è stata confermata con la Legge di Bilancio 2025, pertanto, fino a fine anno è possibile usufruire di una detrazione IRPEF o IRES pari al 36% (o 50% se l’intervento interessa l’abitazione principale) dell’intero importo speso (la legge non prevede, infatti, un limite massimo di detrazione) per l’installazione di termostati e altri dispositivi destinati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da

funzionamento correnti; • mostrare la temperatura di regolazione degli impianti; • consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. parte degli utenti e garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Non si tratta pertanto di una detrazione che riguarda tutti gli impianti di domotica, ma solo i dispositivi che migliorano/monitorano le prestazioni energetiche di un edificio. Questi dispositivi multimediali devono essere dotati di specifiche caratteristiche, in particolare: • devono indicare i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; • mostrare le condizioni di

Sono agevolabili, oltre alla fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature (elettriche, elettroniche e meccaniche) anche le opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione, all’interno degli edifici, di sistemi di “building automation” degli impianti termici degli edifici. Non sono invece ammesse, le spese per l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire a distanza con le predette apparecchiature (telefoni cellulari, tablet, personal computer, ecc).

• la scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E o F al “Decreto Edifici”). Nel caso di sostituzione di impianti termici con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, di sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale con scaldacqua a pompa di calore per a.c.s o di sostituzione o nuova installazione di generatori di calore a biomassa, si deve trasmettere solo l'Allegato E. Per la sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari o di schermature solari si deve trasmettere solo l’Allegato F. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente. Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale Identificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio.

DOCUMENTI DA CONSERVARE ED ESIBIRE IN CASO DI CONTROLLO All’ENEA non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine o altra documentazione, che invece devono essere conservata ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. È invece facoltà dell'Agenzia richiedere l'esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati. E’ quindi consigliabile che gli Allegati trasmessi all’Enea vengano stampati e conservati per poterli esibire in caso di futuri possibili controlli. Si ricorda infine, che per poter accedere alle detrazioni, l'Allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all'impianto.


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Tende da sole: quest’anno l’agevolazione scende al 36%

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e tende da sole sono schermature solari che possono usufruire dell'agevolazione fiscale Ecobonus. La Legge di Bilancio prevede anche per questa tipologia di lavori, un taglio lineare “generalizzato”. Per il 2025, si scende infatti al 50% per le prime case e al 36% per gli altri fabbricati da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Le aliquote si abbasseranno ulteriormente nel biennio 2026/2027: 36% per gli interventi realizzati sulle abitazioni principali e 30% per gli interventi realizzati su altre tipologie di immobili. Tanti sono i modelli di tende da sole presenti sul mercato, per non sbagliare si consiglia pertanto di

rivolgersi a esperti installatori che, nel progettarla, siano in grado di valutare la grandezza della finestra e l’esposizione solare dell’edificio, così da scegliere la tipologia e il tessuto più adatto. Il modello più utilizzato per i balconi è sicuramente la tenda a “bracci” che consente di svolgere il telo tramite due bracci estensibili, offre esclusivamente una protezione frontale e si fissa a parete oppure a soffitto. Abbiamo poi la tenda “a caduta” anch’essa molto utilizzata per i balconi, scende in verticale a filo facciata e offre una protezione frontale e laterale. Può essere fissata a pavimento o alla ringhiera tramite ganci e può sporgere oltre il filo del balcone. Altro tipo è la tenda “a cappottina”, si usa per balconi oppure per coprire finestre, vetrate e vetrine di negozi. Presenta una forma bombata e il telo è fissato a un telaio curvato, che si muove con richiamo a fune, essa fornisce una protezione frontale e laterale. Per coprire zone di grandi dimensioni, come terrazzi, lastrici solari, giardini è più indicata la tenda “ad attico” che offre una schermatura superiore oltre che frontale. Sono presenti guide laterali e la struttura si aggancia alla parete, viene fissata a terra o su parapetti. Infine abbiamo la tenda “a pergolato”, questa tipologia è utilizzata per zone di grandi dimensioni dove è possibile installare una struttura fissa ancorata a parete e a terra. Il telo o le strisce di telo possono passare tra le travi oppure , aprirsi e chiudersi a pacchetto, scorrendo all’interno di guide predisposte.

IL TESSUTO MIGLIORE PER LE TENDE DA SOLE Il tessuto delle tende da sole deve essere in grado di produrre un'ombra fresca e luminosa, per rendere piacevole la permanenza in giardino, su balconi o terrazzi. I tessuti devono essere preferibilmente idro e oleorepellenti, la struttura deve prevenire la formazione di muffe e macchie, e i colori, devono resistere all'azione di scolorimento del sole. Molto importante è poi il fattore di protezione dei tessuti dai raggi solari e la loro azione nociva sulla pelle. Questo dipende da tre fattori: • la natura delle fibre che compongono il tessuto • lo spessore della stoffa • il colore Per contrastare i raggi nocivi del sole, le fibre sintetiche sono le più consigliate associate a uno

spessore consistente e all’utilizzo di colori scuri in quanto forniscono una barriera più resistente rispetto ai colori più chiari; lo svantaggio dei colori scuri è che attirano molto il calore. Per conservare nel tempo la resistenza, l’elasticità e il colore dei tessuti di una tenda da sole, bisogna seguire alcuni semplici consigli. Innanzitutto, non arrotolare il telo se il tessuto è molto bagnato, chiudere la tenda appena ci si accorge che sta per piovere e riaprirla per farla asciugare una volta che la pioggia è finita. A fine stagione pulirla con l’aiuto di una spazzola o di una spugna non troppo dura, unita ad acqua e detergente neutro. Assolutamente bandito l’uso di idropulitrici o attrezzature a vapore, che potrebbero intaccare lo strato idrorepellente presente sul tessuto.

Ecobonus pergole: attenzione alle caratteristiche Per accedere al beneficio fiscale Ecobonus, le pergole: bioclimatiche, pergotende, a tetto piano, devono presentare caratteristiche tali da poter essere qualificate dall'Enea come “schermature solari mobili”. Non devono essere di tipo “autoportante”, quindi installate in mezzo a un terrazzo o a un giardino, ma essere ancorate alla facciata dell’edificio e fornire riparo a una superficie vetrata direttamente esposta alle radiazioni solari. Per beneficiare della detrazione al 36% (50% solo per le abitazioni principali) devono essere rispettati anche gli altri requisiti stabiliti dall'Enea ai fini del risparmio energetico. L'agevolazione è ammessa, infatti, solo se le pergole sono installate sulle facciate orientate da Est a Ovest passando per Sud. Il Bonus non spetta, invece, se le strutture sono installate sulle pareti esposte a Nord, NordEst e Nord-Ovest. È richiesta inoltre la certificazione dei risultati. Complessivamente, infatti, la struttura deve possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale che, accoppiato al tipo di vetro al quale funge da copertura, deve essere inferiore o uguale ai minimi prefissati dall'Enea in riferimento alla specifica zona climatica di installazione. Ricordiamo infine che possono essere installate su tutte le tipologie di edificio, quindi sia a destinazione residenziale, sia a terziario, commerciale (negozi, alberghi, bar, ristoranti, uffici, laboratori, ecc.) e produttiva.

Pergole bioclimatiche Le pergole bioclimatiche rappresentano un evoluto sistema di copertura per gli spazi esterni. Si differiscono dalle pergole fisse per la presenza di lamelle orientabili motorizzate. Queste possono essere inclinate e orientate a piacere, permettendo di creare ombra o far entrare aria all’interno mantenendo l’ambiente sottostante ventilato. In caso di pioggia le lamelle possono inoltre essere inclinate in modo da chiudere perfettamente la copertura rendendola così perfettamente impermeabile. Possono essere appoggiate alla facciata oppure autoportanti. Se addossate, sono costituite da due pilastri nella parte anteriore mentre la parte posteriore, dove si trova anche il motore, viene fissata sulla parete dell’edificio. È la soluzione ideale per coprire terrazze e balconi. La pergola autoportante invece è una struttura del tutto indipendente dotata di quattro pilastri. Può essere così essere collocata anche in mezzo al giardino o per arredare un bordo piscina.


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onfermata anche per il 2025 l'agevolazione Ecobonus per l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. È possibile detrarre il 36% o il 50% (se su abitazione principale e se effettuato da proprietari o titolari diritti reali) delle spese totali sostenute con un limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Per poter accedere all’incentivo fiscale l’intervento deve possedere determinati requisiti tecnici, in particolare: • i pannelli solari devono essere installati per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda

in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; • i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; • gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni; • devono possedere anche la certificazione Solar Keymark; • i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme

EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera; • l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti; • nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario; • i pannelli solari s’intendono agevolabili anche ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente.

Salvaguardare l'ambiente con il solare termico

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pannelli solari termici, tecnicamente definiti collettori solari, sono dispositivi in grado di convertire le radiazioni solari in energia termica che viene trasferita e accumulata per essere utilizzata in un secondo momento. Quando installati, riescono ad assolvere a due funzioni fondamentali: • riscaldare l'acqua per l'impianto idrico sanitario • fornire il riscaldamento o la climatizzazione necessaria agli ambienti interni di un edificio. I pannelli solari termici si dividono in due categorie: quelli piani, i più utilizzati per uso residenziale privato e i pannelli solari a tubi sottovuoto, utilizzati di norma in ambito industriale. Possono funzionare a circolazione naturale o forzata, in quest'ultimo caso il pannello solare integra una pompa idraulica con alimentazione elettrica. Un sistema solare termico, se correttamente installato, posizionato e dimensionato in base ai consumi energetici dell'edificio in cui viene collocato, può avere una durata di circa vent'anni. Ricordiamo infine che l'installazione di un impianto solare termico abbatte notevolmente le emissioni CO₂, contribuendo concretamente alla salvaguardia dell'ambiente e permette un notevole risparmio nei costi: fino al 60% in meno di energia per riscaldare l'acqua, fino al 35% di energia in meno per il riscaldamento degli ambienti. indipendentemente dal numero di giorni effettivi di locazione o dal canone percepito.

ADEMPIMENTI PER NON PERDERE IL BONUS Per richiedere l'agevolazione è necessario inviare all’ENEA la scheda descrittiva dell’intervento attraverso il sito web dedicato entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Inoltre il richiedente è tenuto a produrre e conservare l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante i requisiti tecnici dell’impianto, l'originale della documentazione inviata all’ENEA debitamente firmata, le schede tecniche, le fatture relative alle spese sostenute, la ricevuta del pagamento e la ricevuta dell’invio della documentazione effettuato all’ENEA (codice CPID).

Spese agevolabili Rientrano tra le spese agevolabili: • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte dell'impianto solare termico organicamente collegato alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; • le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.


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Bonus casa e reddito energetico: confermati gli incentivi al fotovoltaico Energia dal sole, pulita e conveniente Gli impianti fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica senza l'uso di combustibili. Producono energia dove è necessaria, richiedono poca manutenzione, non danneggiano l'ambiente e possono essere progettati "su misura" per le esigenze dell'utente. L'energia elettrica generata può alimentare tutti gli impianti domestici, compresi i dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (le colonnine). Esistono principalmente tre tipologie di impianti:

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nche nel 2025 sono disponibili due principali incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici residenziali, utili per produrre energia elettrica a costo e impatto ambientale zero da fonte rinnovabile. Il primo incentivo rientra nel Bonus Ristrutturazione ed è rivolto sia a privati che sostengono i costi per l'installazione di un impianto fotovoltaico su una struttura residenziale, sia ai condomini, come entità giuridica, che affrontano i costi per l'installazione sull'edificio condominiale, sia alle associazioni di condomini che

affrontano costi su più edifici condominiali. Questo incentivo consiste in una detrazione fiscale delle spese sostenute pari al 50% (se abitazione principale) e del 36% per le seconde case, fino a un tetto massimo di spesa di 96.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Il secondo incentivo è invece dedicato ai nuclei familiari meno abbienti. Si tratta del "reddito energetico" o "bonus fotovoltaico", destinato alle famiglie con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro annui o con 4 o più figli e ISEE inferiore a 30.000 euro. Questo incentivo, in vigore

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI Il D.M. 04/07/2019 promuove, attraverso un sostegno economico, la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola, media e grande taglia. Esso suddivide gli impianti in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento. Gruppo A comprende gli impianti: - eolici “on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento - fotovoltaici di nuova costruzione Gruppo A-2 comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto Gruppo B comprende gli impianti: - idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento - a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento Gruppo C: comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale: - eolici “on-shore" - idroelettrici - a gas residuati dei processi di depurazione

dall’anno scorso, supporta l'installazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo. Gli impianti, per essere finanziati, devono rispettare le seguenti condizioni: avere una potenza nominale tra 2 e 6 kilowatt; essere realizzati su coperture, superfici, aree e pertinenze, di cui il beneficiario abbia un valido diritto reale; essere collegati a utenze di consumo intestate al beneficiario o a un membro del nucleo familiare. Ogni beneficiario può presentare una sola domanda per nucleo familiare e ricevere l'agevolazione una sola volta.

• Grid connected: integrati con la rete elettrica convenzionale, questi impianti possono essere utilizzati in alternanza o in combinazione con la rete per soddisfare il fabbisogno energetico dell'utente. • Stand alone: isolati dalla rete, progettati con un sistema di batterie per garantire continuità del servizio anche durante le ore notturne o in condizioni di scarsa irradianza solare. • Storage: impianti ibridi che combinano le caratteristiche delle altre due tipologie, immagazzinando l'energia prodotta nelle batterie d'accumulo e riversando l'energia residua sulla rete elettrica nazionale. Per fabbricare i pannelli solari si utilizza silicio. Il silicio cristallino, in particolare, offre elevata efficienza di conversione dell'energia solare in elettricità e rappresenta più del 90% del mercato globale dei moduli fotovoltaici. La scelta del silicio è dovuta alla sua abbondanza come elemento naturale e alla sua capacità di generare una maggiore quantità di energia elettrica rispetto ad altri materiali. Un impianto fotovoltaico può portare a notevoli risparmi sulla bolletta energetica. Privo di sistemi d’accumulo può ridurre i costi energetici di circa il 50%. Con sistema di accumulo, che permette di immagazzinare l'energia prodotta per utilizzarla quando necessario, invece, il risparmio può raggiungere fino all'80%. Questo rende il fotovoltaico una soluzione particolarmente vantaggiosa sia dal punto di vista economico che ambientale.

Fotovoltaico sul terrazzo, si può fare

I

l Codice Civile (articolo 1122bis) consente l'installazione, senza autorizzazione da parte dell’assemblea di condominio, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità immobiliari sul lastrico solare (la copertura degli edifici che rientra tra le parti comuni), su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Unica condizione richiesta è che l'intervento sia realizzato rispettando la destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia, della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio. Ultimamente, per esempio, sono sempre più diffusi, in Italia e in diversi paesi d’Europa, gli impianti fotovoltaici da balaustra, installati dai singoli proprietari sulle balaustre di terrazzi e balconi meglio esposti al sole.


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Serramenti: più qualità, maggior confort termico e acustico

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serramenti sono componenti fondamentali perché assicurano la protezione e il comfort delle abitazioni, garantendo, al contempo, il passaggio di luce naturale dall’esterno all’interno. Essi non solo rappresentano una barriera fisica contro le intemperie, ma giocano un ruolo cruciale nell'isolamento termico e acustico degli edifici. Grande, inoltre, l’utilità della finestra quando viene aperta: agevola la ventilazione disperdendo le sostanze inquinanti accumulatesi all’interno, il raffreddamento naturale durante le stagioni calde e l’interazione con l’esterno permettendo agli utenti di godere della vista, dei suoni e della natura in generale. Per garantire un eccellente isolamento termico, i serramenti devono disporre di alcune caratteristiche chiave. Il materiale di costruzione è fondamentale: PVC, legno, alluminio o legno/alluminio, con taglio termico, riducono al minimo la dispersione di calore, mantenendo

Alluminio e taglio termico per un isolamento perfetto

la temperatura interna costante e riducendo i consumi energetici. Un altro elemento determinante è la presenza di vetri doppi o tripli, riempiti con gas argon. Questa soluzione accentua ulteriormente l'isolamento termico. Per quanto riguarda l'isolamento acustico, la struttura del serramento è determinante. I serramenti devono essere dotati di guarnizioni a tenuta stagna che impediscano l'ingresso di rumori esterni. Anche in questo caso, l'uso di vetri stratificati o a doppia camera, riempiti con gas specifici, contribuisce significativamente a ridurre l'inquinamento acustico, creando un ambiente domestico più silenzioso e rilassante. Serramenti di qualità, dunque, sono essenziali per migliorare l'efficienza energetica e il comfort acustico della casa. Scegliere materiali adatti, vetri performanti e guarnizioni efficaci è fondamentale per ottenere i migliori risultati in termini di isolamento.

PVC, MATERIALE ACCESSIBILE E CON TANTE QUALITÀ Il PVC (cloruro di polivinile), particolarmente nell’ultimo periodo è andato diffondendosi in via preferenziale tra coloro che richiedono nuovi serramenti per la propria abitazione. È apprezzato per via delle sue eccellenti proprietà isolanti, sia termiche che acustiche. Cattivo conduttore di calore, il PVC aiuta a mantenere costante la temperatura interna, riducendo il consumo energetico per il riscaldamento e il raffreddamento. Inoltre, la sua struttura permette di assorbire e attenuare i rumori esterni, garantendo un ambiente domestico più silenzioso. I serramenti in PVC sono vantaggiosi anche per la loro durabilità e resistenza agli agenti atmosferici come pioggia, vento e raggi UV, senza necessitare di manutenzione frequente. Sono disponibili in varie finiture e colori, adattabili a qualsiasi stile architettonico. In condizioni ottimali, un serramento nuovo in PVC può produrre circa il 20-30% di risparmio nella bolletta energetica.

L'alluminio è un materiale estremamente apprezzato per la realizzazione di serramenti. Innanzitutto, è noto per la sua durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, non si corrode, non arrugginisce e mantiene le sue proprietà strutturali anche in condizioni climatiche estreme, garantendo una lunga durata nel tempo senza necessità di manutenzione frequente. Dal punto di vista dell'isolamento, i serramenti in alluminio moderni sono dotati di sistemi a taglio termico, che riducono la dispersione di calore e migliorano l'efficienza energetica degli edifici. Questo contribuisce a mantenere una temperatura interna stabile e a ridurre i consumi energetici. L'alluminio, leggero ma molto resistente, permette la realizzazione di serramenti con profili sottili e dal design elegante, senza compromettere la sicurezza e la stabilità. Altamente versatile, può essere anodizzato o verniciato in una vasta gamma di colori, adattandosi facilmente a qualsiasi stile architettonico. Infine, l'alluminio è un materiale riciclabile al 100%, il che lo rende una scelta sostenibile dal punto di vista ambientale, contribuendo a ridurre l'impatto ecologico.

Legno e alluminio: solo pregi, nessun difetto I serramenti in legno-alluminio combinano i pregi dei due materiali, offrendo soluzioni di alta qualità e versatilità. All'interno, il legno conferisce un'estetica calda e naturale, ideale per gli ambienti domestici. Questo materiale è un eccellente isolante termico e acustico: le sue qualità consentono di mantenere una temperatura stabile nei locali e di ridurre i rumori esterni, garantendo comfort e tranquillità. All'esterno, l'alluminio assicura durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, senza richiedere manutenzione frequente. I profili sottili dell'alluminio permettono di realizzare serramenti adattabili a diverse esigenze architettoniche. Inoltre, l'alluminio è riciclabile al 100%, rendendo i serramenti ecologicamente sostenibili. La combinazione di legno e alluminio offre anche una maggiore sicurezza e stabilità strutturale, grazie alla robustezza dell'alluminio e alla capacità del legno di assorbire urti e vibrazioni. In sintesi, i serramenti in legno-alluminio rappresentano una scelta eccellente per chi cerca bellezza, efficienza energetica, resistenza e sostenibilità ambientale.


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Ascensori, tecnologie in continua evoluzione

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installazione di un nuovo ascensore in un edificio esistente, che ne è privo, contribuisce a elevarne il valore, il prestigio e migliorare la qualità della vita delle persone che vi risiedono. Inoltre, a fronte delle spese sostenute, è previsto un bonus fiscale del 75%, recuperabile in 5 anni. Esistono diverse tipologie di ascensori, ciascuno con caratteristiche tecniche specifiche che li rendono adatti a diverse applicazioni. 1. Ascensori idraulici: utilizzano un sistema di pompe e pistoni idraulici per sollevare e abbassare la cabina. Ideali per edifici di bassa e media altezza (fino a 6-8 piani), offrono una buona capacità di carico e costi di installazione relativamente bassi. Tuttavia, la velocità di sollevamento è inferiore rispetto agli ascensori elettrici. 2. Ascensori elettrici: sono i più comuni e utilizzano un motore elettrico per azionare il movimento della cabina tramite funi di acciaio e una puleggia. Si dividono in ascensori a trazione con macchina a ingranaggi (geared) e senza ingranaggi (gearless). Gli ascensori gearless sono più efficienti e silenziosi, adatti per edifici di grande altezza, mentre quelli geared sono utilizzati in strutture di media altezza.

3. Ascensori a vite: questi ascensori utilizzano una vite senza fine per il movimento della cabina. Sono particolarmente adatti per piccoli edifici residenziali o commerciali e offrono una buona precisione di fermata. Tuttavia, hanno una velocità limitata e sono meno efficienti rispetto agli ascensori elettrici. 4. Ascensori a fune rovesciata: questo tipo di ascensore utilizza funi di sollevamento che vengono avvolte e svolte su un tamburo situato al di sotto della cabina. Sono adatti per edifici di media altezza e offrono un'ottima stabilità e affidabilità. Tuttavia, richiedono spazi meccanici più grandi per l'installazione. 5. Ascensori a levitazione magnetica: sono una tecnologia emergente che utilizza campi magnetici per sollevare e muovere la cabina senza contatto fisico con guide o funi. Offrono velocità elevate e un funzionamento silenzioso, ideali per grattacieli. Tuttavia, i costi di installazione e manutenzione sono elevati. La scelta di un tipo rispetto a un altro dipende dall'altezza dell'edificio, dal carico previsto e dalle esigenze specifiche di utilizzo. Ogni tipo di ascensore presenta vantaggi e limitazioni che devono essere attentamente considerati nella fase di progettazione e installazione.

Piattaforma elevatrice, l’alternativa economica e sicura Una piattaforma elevatrice o steplift è un dispositivo meccanico che assicura la mobilità verticale permettendo di superare dislivelli contenuti, di norma da alcune decine di centimetri fino a tre metri. Può essere installata sia negli edifici privati residenziali, sia nei luoghi e negli ambienti aperti al pubblico (scuole, uffici, ristoranti, negozi e attività commerciali). Oltre a migliorare l'accessibilità alle persone con mobilità ridotta o impedita, trovano applicazione anche in contesti industriali e commerciali per il trasporto di merci. Le piattaforme elevatrici possono essere installate sia all'interno che all'esterno degli edifici ed essere azionate idraulicamente, elettricamente o a vite. Sono sicuramente una soluzione pratica per superare dislivelli verticali senza la necessità di strutture complesse come gli ascensori tradizionali, garantendo sicurezza e facilità d'uso. Si adattano infatti anche in quei contesti di carenza di spazio che rendono impossibile la presenza di un ascensore: pianerottoli angusti, case d’epoca, edifici con soffitti bassi o con piani ammezzati.

MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE, LE DIFFERENZE La tipologia di movimento è la grande differenza che intercorre tra i montascale e le piattaforme elevatrici, due ausili per disabili, entrambi ugualmente molto importanti per superare diverse tipologie di barriere architettoniche. Il montascale viene usato per superare in assoluta sicurezza una rampa di scale più o meno lunga. Esso segue l’andamento e la pendenza della scala, la poltroncina (o piattaforma), infatti, è agganciata

a un tubolare che corre lungo le scale in maniera rettilinea o curvilinea fino al punto di stop concordato in fase di installazione. La piattaforma elevatrice, invece, non asseconda la pendenza delle scale e non si muove parallelamente a essa, ma si muove verticalmente esattamente come gli ascensori e i mini-ascensori. Uno dei vantaggi esclusivi di entrambi i dispositivi è che non sono necessari interventi strutturali durante l’installazione.

DISPOSITIVO SENZA INSTALLAZIONE Diverso è invece il montascale a cingoli, un dispositivo portatile che non richiede installazione fissa. È dotato di cingoli che gli permettono di salire e scendere le scale trasportando una sedia a rotelle. Sono particolarmente utili in contesti dove un montascale fisso non è pratico, come in edifici storici o in abitazioni temporanee, ma richiedono l'assistenza di una persona.


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APE, Attestato di Prestazione Energetica per certificare i consumi di un immobile

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er ogni atto di compravendita, donazione o locazione di un immobile, eccetto per trasferimenti avvenuti per successione è necessario presentare l’APE, Attestato di Prestazione Energetica. La redazione del documento è obbligatoria anche per interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, e per edifici utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, aperti al pubblico, con superficie utile superiore ai 250 mq. L’attestato descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, abitazione o appartamento. Valuta il fabbricato attraverso i suoi "consumi" utilizzando una scala che va dalla classe A4, la più efficiente, alla classe G, la meno efficiente. L’APE, deve essere conservato insieme al libretto della caldaia e, in caso di trasferimento di proprietà, deve essere consegnato al nuovo proprietario o locatario. La validità dell’attestato è di 10 anni, ma deve essere aggiornato se l'immobile subisce lavori di riqualificazione o ristrutturazione che ne modificano la prestazione energetica. La sostituzione degli infissi, della caldaia o interventi di coibentazione dell'involucro edilizio, pertanto, ne rendono necessario l’adeguamento. Infine, è utile sapere che non è necessario allegare l'APE al contratto di locazione o vendita di box, cantine, autorimesse, depositi nei quali non sono

previsti l'installazione e l'uso di impianti tecnici di climatizzazione, fabbricati isolati con superficie inferiore ai 50 mq, ruderi e altre particolari categorie come luoghi di culto e monumenti.

CLASSI ENERGETICHE, LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL 2024 E QUELLE DAL 2026 (O 2029) Nel 2024 il Decreto Ministeriale Requisiti Minimi ha portato alla revisione, tra le altre cose, della scala tra le classi energetiche utilizzata dai tecnici per compilare l’APE. Il documento dall’anno scorso, infatti, prevede classi energetiche dalla G, la meno performante, alla A4, la più efficiente. Il primo effetto di questa innovazione è che, per ottenere una classe energetica elevata, gli edifici devono raggiungere standard di efficienza superiori rispetto al passato. Solo significativi interventi di efficientamento energetico, tuttavia, permettono di conseguire le classi più elevate. Gli edifici

più efficienti (A2, A3 e A4) tenderanno a ottenere una maggiore valorizzazione nel mercato immobiliare, mentre quelli con classi energetiche inferiori (E, F e G) potrebbero subire una contrazione del loro valore. Detto questo, lo scenario cambierà ulteriormente, con ogni probabilità, a partire dal 2026. Per effetto della direttiva UE Case Green, infatti, a partire da quella data le classi di efficienza energetica torneranno a essere dalla A, riservata agli edifici a emissioni zero, alla G, che identifica gli edifici con le peggiori prestazioni del parco immobiliare nazionale. Gli Stati membri,

tuttavia, possono introdurre un'ulteriore classe, la A+, per quegli edifici il cui consumo energetico è inferiore di almeno il 20% rispetto agli edifici a emissioni zero e che generano più energia rinnovabile di quella necessaria al loro funzionamento. Al posto della classe A per gli edifici a emissioni zero, c'è anche la possibilità di utilizzare la classe A0, se così deciso dallo Stato membro entro il 29 maggio 2026. Infine, l’UE lascia facoltà agli stati che hanno modificato le classi energetiche nel 2024 (come l’Italia) di adeguarsi alle novità a far capo dal 2029.

Nuova Banca Dati Nazionale sulla prestazione energetica

Chi redige l'APE e rilascia la “Targa Energetica” L'Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto da un “certificatore energetico” che solitamente è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'architetto, l'ingegnere e il geometra. Per stilare il documento bisogna innanzitutto fare una analisi energetica dell'immobile considerando le caratteristiche delle murature, degli infissi, dei consumi, degli impianti per la produzione di acqua calda, di raffrescamento, di riscaldamento degli ambienti e tener conto della presenza di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito, il certificatore compila il documento e rilascia la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile.

I Piani Nazionali di Ristrutturazione Per ottenere un parco immobiliare altamente efficiente dal punto di vista energetico e trasformare gli edifici esistenti in edifici a zero emissioni entro il 2050, la Direttiva Case Green dell’UE invita gli

Stati membri a istituire piani nazionali di ristrutturazione. I paesi membri, dunque, dovranno predisporre un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per riqualificarli (residenziali e non residenziali, pubblici e privati), con l'obiettivo delle “zero emissioni”. I piani devono essere trasmessi alla Com-

missione Europea ogni cinque anni. Una volta esaminate le proposte, la Commissione può rispondere entro sei mesi con raccomandazioni specifiche per ciascun paese. La prima proposta di piano di ristrutturazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025 (deroga possibile fino al 31 dicembre 2026).

L'articolo 22 della Direttiva UE sulle Case Green prevede che ogni Stato membro istituisca una banca dati nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, dove verranno caricati tutti gli Attestati di Prestazione Energetica (APE). Questa banca dati consentirà di raccogliere informazioni dettagliate sull'efficienza energetica dell'intero patrimonio immobiliare, che saranno poi trasferite all'Osservatorio del Parco Immobiliare dell'Unione Europea. L'auspicio è che la banca dati energetica sia interoperabile e integrata con altre banche dati amministrative sugli edifici, come, ad esempio, in Italia, il SIAPE (Sistema Informativo per l'Attestazione della Prestazione Energetica) o il catasto energetico dell'ENEA. Tale integrazione potrebbe anche estendersi al catasto dei fabbricati, al catasto degli impianti, al registro immobiliare nazionale e al registro digitale degli edifici. La Direttiva Case Green mira a migliorare l'efficienza energetica degli edifici in tutta l'UE, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di CO2 e promuovendo uno sviluppo sostenibile del settore edile.


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Geotermia: scelta sostenibile, efficace e duratura

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a geotermia è una fonte di energia rinnovabile che sfrutta il calore naturale presente nel sottosuolo per riscaldare e raffreddare edifici. Si tratta di un sistema particolarmente efficace a livello domestico e condominiale, dai vantaggi ambientali ed economici numerosi e subito evidenti. Il meccanismo di produzione del riscaldamento o del raffrescamento si basa sulla presenza di una pompa di calore geotermica che trasferisce il calore dal terreno all'interno dell'edificio durante l'inverno e, viceversa, lo espelle restituendolo al terreno durante l'estate. Questo processo utilizza sonde geotermiche installate nel sottosuolo, dove la

temperatura è relativamente costante tutto l'anno. A livello domestico, l'installazione di un impianto geotermico in una singola abitazione può ridurre significativamente i costi energetici per il riscaldamento e il raffreddamento, grazie all'efficienza del sistema. Inoltre, la geotermia contribuisce a ridurre drasticamente le emissioni di CO2, rendendo le abitazioni più sostenibili dal punto di vista ambientale. In ambito condominiale, la geotermia offre ulteriori benefici. Gli impianti centralizzati possono servire più unità abitative, ottimizzando i costi di installazione e manutenzione. Inoltre, la distribuzione del

calore e del raffrescamento è uniforme, migliorando il comfort abitativo per tutti i residenti. Tra i vantaggi meno noti della geotermia rientra la sua durata nel tempo. Gli impianti geotermici, infatti, sono progettati per durare senza cali nel rendimento per diversi decenni, con una

Sonda geotermica, così si “estrae” calore dal sottosuolo Una sonda geotermica è un componente essenziale degli impianti geotermici che sfrutta il calore naturale del sottosuolo per riscaldare e raffreddare gli edifici. Il funzionamento di una sonda geotermica si basa su un semplice principio fisico: il trasferimento di calore tra il terreno e il fluido termovettore che circola all'interno della sonda. Le sonde sono generalmente costituite da tubi di polietilene ad alta densità, posizionati verticalmente od orizzontalmente nel terreno, a diverse profondità. Tale profondità varia in base alle caratteristiche del suolo e alle esigenze dell'edificio da riscaldare o raffreddare. I sistemi verticali sono installati in fori profondi che possono raggiungere anche i 100 metri, mentre quelli orizzontali sono disposti a una profondità minore, ma richiedono una superficie di terreno più estesa. All'interno dei tubi della sonda circola un fluido termovettore, solitamente una miscela di acqua e antigelo. Durante l'inverno, la pompa di calore geotermica estrae calore dal terreno attraverso il fluido termovettore. Questo fluido si riscalda nel sottosuolo e trasporta il calore fino alla pompa di calore, che a sua volta lo trasferisce all'impianto di riscaldamento dell'edificio. Il terreno, grazie alla sua inerzia termica, mantiene una temperatura costante durante l'anno, fornendo una fonte di calore affidabile e continua. In estate, il processo si inverte: la pompa di calore preleva il calore dall'interno dell'edificio e lo trasferisce al fluido termovettore, che lo rilascia nel terreno. In questo modo, l'impianto geotermico può essere utilizzato anche per il raffrescamento degli ambienti, riducendo la necessità di sistemi di climatizzazione tradizionali. L'efficienza delle sonde geotermiche dipende da diversi fattori (qualità del terreno, profondità delle sonde e caratteristiche climatiche della zona), tuttavia, in linea generale, gli impianti geotermici offrono un'efficienza energetica molto elevata, con riduzioni significative dei costi energetici e delle emissioni di CO2.

SOTTOTERRA LA TEMPERATURA È COSTANTE TUTTO L’ANNO Il principio per il quale la temperatura già a pochi metri sottoterra si mantiene costante è legato all'inerzia termica del suolo. A una certa profondità, solitamente tra i 10 e i 20 metri, la temperatura rimane relativamente stabile durante tutto l'anno perché il terreno è un eccellente isolante termico, che assorbe e rilascia calore molto lentamente. Durante l'estate, il calore superficiale del sole penetra solo alcuni metri nel terreno, ma non raggiunge profondità maggiori; di conseguenza, oltre una certa profondità, la temperatura non subisce variazioni significative. Allo stesso modo, in inverno, il freddo esterno non è sufficientemente intenso per raffreddare il terreno in profondità. Anche il calore terrestre, generato dal nucleo della Terra (dove gli scienziati ritengono che si raggiungano dai 5.000 ai 7.000 gradi Celsius), contribuisce a mantenere una temperatura relativamente costante nel sottosuolo. Inoltre, l'acqua presente nel terreno agisce come ulteriore moderatore termico, aiutando a mantenere in equilibrio stabile la temperatura. La combinazione di questi fattori rende la geotermia una risorsa preziosa per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, sfruttando il calore costante del sottosuolo per migliorare l'efficienza energetica e ridurre i consumi.

manutenzione minima. Questo li rende un investimento a lungo termine, capace di incrementare il valore degli immobili. A fronte di tanti pregi, c’è però uno svantaggio. L'installazione di un impianto geotermico richiede un investimento iniziale significativo e la disponibilità di spazio sufficiente per l'installazione delle sonde. I risparmi energetici a lungo termine e i benefici ambientali ripagheranno, però, ben presto il padrone di casa dello sforzo economico sostenuto. Oggi, la geotermia per l’impianto di riscaldamento rappresenta una scelta sempre più popolare e consigliabile.

Pannelli radianti o termoconvettori Come diffondere il calore negli ambienti, in una casa dotata di impianto geotermico? L'impianto ideale da abbinare alla geotermia è quello dei pannelli radianti a pavimento. Questi sistemi offrono un'eccellente efficienza sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo, grazie alla loro capacità di distribuire uniformemente il calore o il fresco attraverso il pavimento. I pannelli radianti sono particolarmente adatti alla geotermia per via delle basse temperature di esercizio, massimizzando così i vantaggi energetici e il comfort abitativo. In alternativa a questi ultimi è possibile ricorrere ai termoconvettori, in grado di funzionare con basse temperature ed efficienti nel distribuire il calore nell'ambiente. Tuttavia, per il raffrescamento, non sono l'opzione migliore poiché possono causare fastidiose correnti d'aria.


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Imprese più efficienti con l’IRES premiale

L

a Legge di Bilancio 2025 contiene interessanti incentivi anche per le aziende, volti a favorire, in particolare, assunzioni, investimenti, transizione digitale e sostenibile, accesso al credito e quotazione sui mercati dei capitali. La prima novità è quella dell’IRES premiale. La norma prevede la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito d’impresa (dal 24% al 20%), a fronte dell’acquisto di beni strumentali e di investimenti finalizzati alla

mentre i beni acquistati devono essere mantenuti per almeno cinque anni. Per aver diritto agli incentivi dell’IRES premiale, infine, è anche previsto che l’impresa effettui nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato andando a costituire un incremento occupazionale pari all’1% rispetto al periodo d’imposta 2024. Sono escluse dal beneficio le imprese che non rispettano le seguenti condizioni: crescita dell’organico. Secondo la normativa, l’impresa deve accantonare almeno l’80% degli utili dell’esercizio 2024, destinandone almeno il 30% (e non meno del 24% degli utili 2023) all’acquisto di beni strumentali nuovi. L’importo minimo da investire è di 20.000 euro. Questi soldi devono essere spesi per l’acquisto di macchinari e software previsti dagli incentivi di Transizione 4.0 e 5.0. Gli utili accantonati per i due esercizi successivi non possono essere distribuiti,

1) assenza di cassa integrazione nel biennio 2024-2025 (con alcune eccezioni);

LA SFIDA DELLA “TRASFORMAZIONE” Il cuore della Transizione 5.0 batte sull’efficienza energetica dei processi produttivi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) spinge le imprese a ridurre i consumi energetici in modo significativo, non limitandosi a semplici accorgimenti come spegnere le luci. Ogni investimento deve garantire un impatto reale, con valutazioni che considerano singolarmente ogni linea produttiva. Solo gli interventi che dimostrano un risparmio energetico autonomo verranno presi in considerazione per gli incentivi. Per le aziende che vogliono andare oltre, c'è spazio per investimenti innovativi. L'acquisto di macchinari di nuova generazione, robot collaborativi e software avanzati può essere accompagnato da spese per la formazione del personale, rendendo il cambiamento ancora più efficace. La formazione è un tassello fondamentale per garantire che l’innovazione tecnologica porti a un reale miglioramento dell’efficienza produttiva, mantenendo competitività e sostenibilità.

2) mantenimento della media occupazionale nel triennio precedente; 3) incremento minimo dell’1% della forza lavoro; 4) accantonamento a riserva l’80% degli utili 2024; 5) investimento degli utili in beni innovativi.

Più credito d’imposta per la Transizione 5.0

L

egge di Bilancio 2025 incrementa gli incentivi per la Transizione 5.0, introducendo una semplificazione delle aliquote agevolative legate all'intensità dell'investimento. La prima fascia è stata allargata fino a 10 milioni di euro, aumentando il credito d’imposta per chi investe tra 2,5 e 10 milioni di euro. Le agevolazioni restano calibrate sul risparmio energetico, con aliquote che aumentano all'aumentare dell'efficienza energetica e diminuiscono con l'incremento dell'investimento. Ad esempio, per un risparmio energetico del 3% o del 5% su un singolo processo produttivo, il credito d’imposta raggiunge il 35% per investimenti fino a 10 milioni di euro. Se l'efficienza energetica aumenta del 6% o del 10%, il credito d’imposta sale al 40%. Infine, con un risparmio energetico

del 10% sull’impianto o del 15% sul processo, l'aliquota del credito d’imposta raggiunge il 45% per investimenti fino a 10 milioni di euro. Inoltre, la Manovra elimina la necessità di presentare certificazioni di risparmio energetico se il nuovo macchinario sostituisce uno ammortizzato da almeno due anni. Le agevolazioni sono estese anche alle ESCO (Energy Service Company), con contratti che prevedano una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% per la struttura produttiva o al 5% per i processi interessati. Infine, gli incentivi per l'acquisto di sistemi fotovoltaici aumentano, con maggiorazioni che portano la base di calcolo del credito d'imposta al 130%, 140% e 150%, a seconda della tipologia di modulo.

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale - PNRR Sarà aperto fino all’8 aprile 2025 il Fondo per il sostegno alla transizione industriale - PNRR (sportello 2025) che si rivolge alle imprese italiane di ogni settore (agroalimentare, autoveicoli e altri mezzi di trasporto, chimica e farmaceutica, elettronica, meccanica, metallurgia, mobili, legno e carta, moda e tessile). Il Bando è volto a favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici mediante il sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale. I programmi agevolabili devono prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro. Le risorse destinate all’attuazione dello sportello sono pari a 400 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto.


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I lavori si pagano solo con bonifico "parlante"

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er fruire delle detrazioni fiscali è obbligatorio che i lavori edilizi siano pagati con bonifico bancario o postale (anche "on-line") in cui devono essere indicati: causale di versamento, codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento. Le spese come i diritti pagati per concessioni, oneri di urbanizzazione, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, imposte di bollo e

ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, possono essere pagate con altre modalità. Una volta pagato il lavoro con bonifico, il contribuente deve conservare la ricevuta per poterla esibire in sede di controlli e accertamenti fiscali. La detrazione si può infatti perdere in caso di: • pagamento non eseguito con bonifico bancario o postale • mancata indicazione nel bonifico delle voci richieste

• mancata esibizione della ricevuta del bonifico • intestazione a persona diversa da chi richiede la detrazione • mancata comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria • mancata esibizione di fatture o ricevute delle spese effettuate • mancato rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali.

Ritenuta d’acconto 11%, banche e poste giocano d’anticipo Quando il contribuente paga il fornitore con bonifico parlante, banche e Poste Italiane Spa operano una ritenuta dell'11% dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa e/o dai professionisti coinvolti nell'intervento. La trattenuta viene eseguita solo sui pagamenti relativi ai lavori che beneficiano delle detrazioni fiscali, sui bonifici per lavori non agevolati non si addebita alcuna imposta. Si ricorda che il momento rilevante, ai fini fiscali, è quello in cui viene effettuato il pagamento e non quello in cui il beneficiario (l’impresa che ha eseguito i lavori), riceve la somma.

HAI SBAGLIATO IL BONIFICO? ECCO COSA FARE Gli incentivi e le detrazioni fiscali per ristrutturazioni, acquisto di mobili ed elettrodomestici e per l’Ecobonus sono una grande opportunità per i contribuenti. Tuttavia, un errore nella compilazione di un bonifico parlante può sembrare un ostacolo insormontabile. Fortunatamente, l’Agenzia delle Entrate offre soluzioni per correggere questi errori, consentendo comunque ai contribuenti di fruire delle detrazioni. Per coloro che hanno commesso un errore nella compilazione, la soluzione più semplice e immediata è quella di effettuare un nuovo bonifico corretto all’impresa che ha eseguito i lavori o venduto i beni. Tuttavia, la procedura per correggere un errore non è sempre semplice e

richiede attenzione ai dettagli. Talvolta, potrebbe non essere possibile ripetere il bonifico. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate prevede una procedura alternativa per evitare di perdere le detrazioni: è essenziale ottenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'impresa beneficiaria del bonifico. Questo documento attesta che i corrispettivi accreditati sono stati contabilizzati correttamente e sono imputabili nella determinazione del reddito dell'impresa. Secondo la circolare n. 43/2016, se il contribuente possiede questa dichiarazione, la detrazione può essere comunque concessa, anche se il bonifico iniziale conteneva errori o era diverso dal bonifico parlante richiesto.

Bonus mobili: si paga anche con carta di debito Per il pagamento del Bonus mobili non è obbligatorio l'uso del bonifico parlante. È possibile effettuare il pagamento anche con carta di debito, credito o bonifico ordinario senza l'applicazione della ritenuta d'acconto. Se si sceglie di utilizzare il bonifico parlante, la causale da utilizzare è la seguente: “Spese per arredi o elettrodomestici ai sensi dell'art. 16, comma 2, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013”. I dati da indicare sono gli stessi previsti per il Bonus ristrutturazioni: il codice fiscale del beneficiario della detrazione e quello del beneficiario del pagamento. La detrazione per il Bonus mobili è concessa anche se i beni sono acquistati a rate, a condizione che la società finanziatrice paghi secondo le stesse modalità previste per il contribuente e conservi una copia della ricevuta di pagamento.


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Cappotto, il “guscio” che isola la casa

U

n metodo molto efficace per migliorare l'efficienza energetica di un edificio è avvolgerlo con un rivestimento isolante, il cosiddetto cappotto termico. Questa tecnologia prevede l'applicazione di una serie di elementi prefabbricati lungo le pareti perimetrali dell'edificio, creando una sorta di "guscio" protettivo isolante che riduce il fabbisogno energetico e la dispersione termica. Il cappotto esterno è adatto a qualsiasi tipo di parete e può essere installato sia in aderenza che con camera d'aria. Nel primo caso, i pannelli isolanti vengono applicati direttamente alle pareti perimetrali e possono essere intonacati una volta installati. Nel caso del cappotto a parete ventilata, invece, i pannelli isolanti sono posizionati su una struttura distante alcuni centimetri dalla superficie dell'edificio, formando un canale d'aria che migliora ulteriormente l'isolamento. Questo sistema offre

migliori prestazioni in termini di isolamento ed è realizzato con materiali resistenti e durevoli. Praticamente nulla la manutenzione necessaria. Il cappotto interno è l'alternativa suggerita dai tecnici quando non è possibile intervenire esternamente, a causa di vincoli architettonici o condominiali, o nel caso in cui si vogliano isolare singole unità immobiliari indipendentemente dagli interventi sull'intero condominio. I vantaggi del cappotto interno includono la rapidità di posa, il minor costo e il miglioramento delle condizioni termoigrometriche degli ambienti, grazie all'innalzamento delle temperature superficiali e all'eliminazione dei fenomeni di condensa superficiale. Tuttavia, lo svantaggio è che riduce il volume degli ambienti interni e sarà necessario prestare attenzione nel caso di riparazioni o altri lavori successivi sulle pareti dove è stato applicato.

EDIFICI NZEB OBBLIGATORI PER LEGGE L'obbligo di progettare edifici a consumo di energia "quasi zero", o nZEB (Near Zero Energy Building), è in vigore dal gennaio 2021, come stabilito dall’art. 5 del D.L. 63/2013 e convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013. Con la sua introduzione i nuovi fabbricati devono essere ad altissima prestazione energetica e consumare pochissima energia per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione. Il fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, deve essere in gran parte coperto da energia proveniente da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico o microeolico), prodotta all'interno del confine del sistema. L'obbligo si estende a tutti gli edifici di nuova costruzione, nonché fabbricati sottoposti a ristrutturazioni significative. I mezzi necessari per realizzare un edificio nZEB sono numerosi e dipendono in gran parte dal contesto climatico in cui la struttura deve essere edificata. Da un punto di vista architettonico l'edificio deve essere compatto e orientato in modo da ottimizzare l'influenza del sole. Deve poi possedere: • l'involucro edilizio (pareti, solai e tetto) molto isolato e ombreggiato per evitare rispettivamente dispersioni di calore e surriscaldamento • gli impianti che funzionano a basse temperature (caldaie a condensazione e pompe di calore) • gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare termico) • il monitoraggio costante dei consumi energetici

L’importanza dell’involucro in ottica di risparmio energetico Il concetto di risparmio energetico è legato ai consumi indicati in bolletta, ossia il costo dei servizi di climatizzazione invernale ed estiva e i consumi delle apparecchiature elettriche. Un aspetto cruciale che influenza i consumi energetici è la realizzazione dell'involucro, ovvero la superficie dell'edificio a contatto con l'ambiente esterno. Questo "guscio" dell'edificio, costituito da murature perimetrali, tetto e finestre, ha un ruolo determinante. Più queste componenti sono progettate per isolare o compensare le temperature tra interno ed esterno, maggiore sarà l'efficienza energetica dell'edificio, consentendo risparmi notevoli. Tutti gli interventi volti a migliorare le prestazioni termiche dell'involucro, come la coibentazione dei solai e delle pareti, la sostituzione dei serramenti o parti di essi, e l'installazione di schermature solari, beneficiano nel 2025 della detrazione IRPEF del 36% (50% per le abitazioni principali) fino a un tetto massimo di spesa di 60.000 euro.


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I “nuovi” bonus Cultura 2025

Bonus Giovani e Donne La Commissione Europea ha dato il via libera al piano italiano di incentivi per sostenere il mercato del lavoro. Ha infatti approvato le misure con cui l’Italia vuole sostenere l’occupazione di giovani e donne, sbloccando l’autorizzazione alla spesa di 1,1 miliardi di euro prevista dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024). Al centro di questa iniziativa si trova un esonero contributivo destinato ai datori di lavoro che assumono entro il 31 dicembre 2025. Non si tratta, però, di un incentivo generico, bensì di un aiuto mirato a favorire l’inserimento lavorativo di: • giovani under 35 che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato; • donne residenti nel Mezzogiorno prive di un impiego regolare da almeno sei mesi. L’incentivo si concretizza in un bonus mensile di 500 euro per ogni nuovo dipendente che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne. I datori di lavoro ammissibili riceveranno l'aiuto per un periodo di 24 mesi dopo l'assunzione.

I

l vecchio Bonus Cultura, anche detto bonus 18app, è stato modificato nel 2024. Esso consentiva agli studenti che compivano 18 anni di ricevere una carta prepagata dal valore di 500 euro da usare per migliore la propria cultura. Dal 31 gennaio 2024 è stato sostituito dalla Carta Cultura giovani e dalla Carta del merito. Alla base di questa scelta del Governo, c’è stata la necessità/volontà di ricalibrare la formula e sostituirla con strumenti affini, ma meritocratici. Nel 2025 entrambe le “nuove” misure sono state confermate.

Ma come funzionano la Carta cultura e la Carta del Merito? Al compimento dei 18 anni, gli studenti italiani ricevono la somma di 500 euro da utilizzare per comprare libri, corsi di formazione, abbonamenti a riviste e giornali (sia cartacei che digitali), biglietti per concerti, musei e spettacoli. La piattaforma è

abilitata anche per l’acquisto di strumenti musicali. Non è possibile comprare più unità dello stesso bene (per esempio più biglietti per uno stesso spettacolo o più copie dello stesso libro) e sono esclusi videogiochi e videocorsi non didattici/formativi e gli abbonamenti a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. Per accedere al Bonus, i beneficiari devono avere un valore ISEE famigliare inferiore a 35.000 euro. Si ricorda che nel 2025 tale agevolazione spetterà ai nati nel 2006, cioè a coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2024. La Carta del merito 2025, invece, viene concessa soltanto ai giovani studenti che si sono distinti per il loro rendimento scolastico. Anche in questo caso, il valore nominale della misura è di 500 euro, ed è destinata ai ragazzi che hanno conseguito il diploma di maturità con una

ELEVAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE Per sostenere le famiglie con figli minori, la Legge di Bilancio 2025, introduce nuove misure per i congedi parentali, che apportano alcune modifiche significative al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Queste le principali novità: • Retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino. A partire dal 2025, in modo strutturale, viene elevata all’80% la retribuzione dell’indennità di congedo. Questa modifica riguarda il secondo mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, sostituendo la precedente elevazione al 60% fissata a regime. L’aumento all’80%, inizialmente previsto solo per il 2024, diventa così permanente; • Elevazione della retribuzione del terzo mese di congedo di maternità o paternità: la norma innalza la retribuzione dal 30% all’80% per il terzo mese di congedo di maternità o paternità, sempre entro il sesto anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

votazione pari a 100 o 100 e lode entro i 19 anni di età. Le somme potranno essere ricevute l’anno successivo a quello del conseguimento della maturità. I due Bonus sono cumulabili, questo vuol dire che chi ha conseguito il diploma con una votazione di 100 o 100 e lode entro i 19 anni potrà ricevere un incentivo totale di 1.000 euro (500 + 500) se ha un ISEE conforme. Per ottenerle, bisogna registrarsi sul portale del Ministero (cartegiovani. cultura.gov.it), utilizzando le proprie credenziali digitali (SPID o CIE). La piattaforma è attiva fino al 30 giugno o esaurimento risorse. Dopo aver compilato il form con i propri dati, si riceve una mail di conferma della registrazione (da conservare) e, a registrazione completata, sul portale ufficiale del Ministero della Cultura viene caricato il proprio portafoglio, spendibile in beni e servizi.

Bonus mamme lavoratrici La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un esonero totale dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, destinato alle lavoratrici (anche part time), sia del settore privato che del pubblico impiego, madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. La validità temporale di tale provvedimento è dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026. Questo esonero, che può arrivare fino a 3.000 euro annui, è applicabile solo alle lavoratrici con contratto dipendente a tempo indeterminato, escludendo i rapporti di lavoro domestico. La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un parziale esonero contributivo anche per le lavoratrici dipendenti (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, con almeno 2 figli e con un reddito imponibile annuo che non superi i 40.000 euro. L’esonero è valido fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.


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BONUS ELETTRICITÀ PER DISAGIO FISICO E’ stato confermato, anche per il 2025, il Bonus per disagio fisico. Possono richiederlo tutti i clienti domestici che versano in una condizione di disagio fisico dovuto a grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Questo Bonus è cumulabile con quello per disagio economico qualora vengano rispettati i rispettivi requisiti di ammissibilità in fase di presentazione della domanda. Il risparmio economico previsto per il 2025 sarà compreso tra 167,90 e 543,85 euro.

Bonus sociale bollette

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nche nel 2025 il governo e l’ARERA mettono a disposizione una serie di misure per contenere i rincari di gas, luce e acqua destinate ai nuclei familiari che versano in determinate situazioni economiche. È stato infatti confermato il Bonus sociale bollette con agevolazioni basate su requisiti ISEE aggiornati e differenziati per composizione familiare e consumi essenziali. Viene concesso per 12 mesi su una sola fornitura per ogni tipo di servizio (elettrico, gas e idrico) e ne hanno diritto anche le famiglie che abitano in un condominio. Grazie ad esso, il Governo, vuole assicurare un risparmio in bolletta, indipendentemente dal tipo di contratto o anche in caso di cambio di fornitura.

Bonus energia elettrica

Per accedere al Bonus energia elettrica si devono possedere determinati requisiti, in particolare: • avere un ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei familiari con massimo 3 figli a carico; • avere un ISEE non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico); • uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica attiva (in corso di erogazione o sospesa momentaneamente per morosità) e con tariffa per uso domestico. Il Bonus viene automaticamente applicato in bolletta e si basa su una compensazione

standard, differenziata in base al numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU e lo sconto applicato, è uguale ogni mese. Gli importi in vigore dal primo trimestre 2025 (fino al 31 dicembre 2025) per l’elettricità, riportati dall’ARERA sono: • 167,90 euro per le famiglie con 1-2 componenti al suo interno (13,80 euro per 30 giorni); • 219 euro per i nuclei familiari con 3-4 componenti (18 euro al mese); • 240,90 euro per le famiglie con oltre 4 componenti (19,80 euro al mese).

L’importo massimo si ottiene per chi utilizza il gas per acqua calda sanitaria, cottura e riscaldamento, con cifre che possono arrivare fino a 93,60 euro nelle zone più fredde.

Bonus sociale acqua

Si tratta di uno sconto sulle bollette dell’acqua, anch’esso destinato alle famiglie con un ISEE al di sotto della soglia stabilita, rientrando quindi nel Bonus per disagio economico. Copre una quota annua di 18,25 metri cubi per ogni membro del nucleo familiare, corrispondente a circa 50 litri di acqua al giorno per persona. Il Bonus si applica su tutte le principali voci di costo legate all’acqua, come le spese per l’acquedotto, la fognatura e la depurazione, e varia in base alle tariffe stabilite dal gestore idrico locale.

Bonus gas

Per beneficiare del Bonus gas, invece, oltre ai requisiti ISEE di cui sopra, è necessario che: • la portata del contatore dell’utenza sia provvisto di misuratore di gas di classe non superiore alla G6 (la classe massima del misuratore installato per le utenze domestiche); • la fornitura diretta di gas sia attiva e per uso domestico; • il gas naturale sia utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria. Il Bonus gas varia in funzione della stagione, con importi maggiori nei mesi invernali e inferiori in estate, quando il gas è utilizzato prevalentemente per cucinare e produrre acqua calda sanitaria. L’ammontare del Bonus gas nel primo trimestre 2025 segue la seguente ripartizione: • famiglie fino a 4 componenti: per l’uso di gas per acqua calda sanitaria e/o cottura, è pari a circa 11,04 euro. Se il gas è utilizzato per il riscaldamento, l’importo può arrivare a 74,7 euro, specialmente nelle zone climatiche più fredde come la G e la F. Quando si considera un consumo di gas che include sia l’acqua calda sanitaria e/o la cottura, sia il riscaldamento, l’importo massimo può raggiungere 91,80 euro nelle aree con un clima più rigido; • famiglie con più di 4 componenti: per l’uso di gas per acqua calda sanitaria e/o cottura, il Bonus sale a circa 16,20 euro nelle zone climatiche più fredde. Se il gas viene utilizzato per il riscaldamento, gli importi aumentano significativamente, raggiungendo un massimo di circa 84,60 euro nelle zone con inverni più rigidi.

Bonus sociale: come ottenerlo e rinnovarlo Fino a qualche anno fa era necessario inviare una richiesta formale per ricevere i Bonus sociali. Oggi, invece, è sufficiente presentare la DSU e avere un ISEE valido. La DSU può essere inviata tramite il servizio online Portale Unico ISEE dell’INPS oppure tramite CAF o patronato che si occuperà di inviare la DSU per conto del beneficiario. Si ricorda che il Bonus non verrà erogato subito. Per le forniture dirette, per esempio, il Bonus verrà riconosciuto in bolletta dopo circa 3 o 4 mesi dalla data di attestazione ISEE. In caso di domanda di Bonus elettrico per disagio fisico, invece, è fondamentale raccogliere alcuni documenti, tra cui: • un certificato dell’ASL che attesti le condizioni di salute e la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale, specificando le ore di utilizzo quotidiano; • un documento di identità e il codice fiscale del richiedente (e, se diverso, del malato); • il modulo B debitamente compilato; • il codice POD; • la potenza impegnata o disponibile della fornitura elettrica. La domanda, poi, va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) o presso un CAF.


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