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NURSING UP M A G A Z I N E

Periodico della professione infermieristica edito da Nursing Up - Il Sindacato degli Infermieri Italiani

COMPETENZE INFERMIERISTICHE FERMO IL TAVOLO MINISTERO / REGIONI PER IMPLEMENTARE LE COMPETENZE DEGLI INFERMIERI Silenzio del Ministero, dopo la lettera del Nursing Up.

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SPENDING REVIEW LA SANITÀ ITALIANA DOVRÀ PERDERE PIÙ DI 7000 POSTI LETTO.

LA CORTE COSTITUZIONALE MANDA IN SOFFITTA IL PRELIEVO DEL 2,5% SUL TFR DEI PUBBLICI DIPENDENTI SI TORNA AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, PIÙ FAVOREVOLE. All’interno una disamina sulla problematica.

COMUNICATO IMPORTANTE PER GLI ASSOCIATI SULLE

COPERTURE ASSICURATIVE

ATTENZIONE, IL 31 DICEMBRE 2012 GIUNGERANNO A NATURALE SCADENZA TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE CHE NURSING UP HA GARANTITO AI PROPRI ASSOCIATI NEL CORSO DELL’ ANNO 2012. ALL’INTERNO L’ELENCO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA.

anno 9 numero 4 Nursing Up - via Carlo Conti Rossini 26 - 00147 Roma - telefono 065123395 www.nursingup.it - Periodico trimestrale - Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46), art.1, comma 2 - DCB Vicenza - Reg. Trib. Vicenza n. 1069 del 4/12/2003

ottobre-dicembre 2012


C O P E RT U R E A S S I C U R COMUNICATO DEL NURSING UP AI PROPRI ASSOCIATI. Come previsto e noto, il 31 dicembre 2012 giungeranno a naturale e definitiva scadenza TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE di cui beneficiano gli associati al Nursing Up e di seguito elencate: ✔✔ COPERTURA RCT PROFESSIONALE E RELATIVE ESTENSIONI ✔✔ COPERTURA RCT DELLA VITA PRIVATA ✔✔ COPERTURA LEGALE IN AMBITO PENALE ✔✔ COPERTURA LEGALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO E NEI RAPPORTI CON L’AZIENDA (CONTRATTUALE) ✔✔ TUTELA LEGALE IN AMBITO DELLA VITA PRIVATA ✔✔ SOCCORSO STRADALE E CARRO ATTREZZI Diversamente dal passato, l’andamento tecnico negativo dello specifico settore e gli elevatissimi incrementi dei costi proposti dalle compagnie assicuratrici, non hanno consentito al Nursing Up di stipulare nuove polizze assicurative entro il 31.12.2012, non potendo cosi confermare agli associati, le coperture di cui si beneficiava fino al 31.12.2012. MODULO RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAI DESTINATARI DEL PERIODICO NURSING UP MAGAZINE Il sottoscritto ____________________ Indirizzo al quale riceve il Nursing Up Magazine: _______________________________ _______________________________ _______________________________ DICHIARA DI NON VOLER RICEVERE ULTERIORI COPIE DEL PERIODICO IN QUESTIONE Luogo e Data: ___________________ Firma: _________________________

I motivi che hanno generato l’impossibilità di garantire le polizze per l’anno 2013 non dipendono dalla volontà del sindacato ma dal fatto che, oggi, molte compagnie assicuratrici scelgono di non accettare più i rischi derivanti dalle categorie sanitarie e quelle poche che invece lo fanno, propongono premi annuali elevatissimi e quindi assolutamente insostenibili. Riteniamo che, ad esasperare ulteriormente la situazione abbia contribuito l’ultima legge che ha riguardato il settore, precisamente la n. 148/2011 che ha consentito alle compagnie assicuratrici, in presenza di una domanda tanto imponente e di andamenti tecnici di settore negativi, di fare il bello ed il cattivo tempo, ma soprattutto di innescare dinamiche perverse tali da portare all’esponenziale aumento dei premi richiesti, talvolta con drastiche riduzioni delle garanzie. Fatta tale doverosa precisazione, teniamo infine a sottolineare che, nonostante tale complessa realtà, Nursing Up sta comunque continuando ad adoperarsi, giorno per giorno e con il consueto impegno, nella ricerca di nuove opportunità da offrire ai propri associati; ovviamente oggi non è possibile dire se e cosa riusciremo ad offrirvi e se e quando ciò potrà accadere, perché il tutto dipende dalle nume-

Comunicazione ai destinatari del NURSING UP MAGAZINE ai sensi dell'Art 13 D.Lgs 196/2003

Egregio collega, questa copia del Nursing Up Magazine le viene trasmessa al domicilio in via sperimentale, cosa che si ripeterà di trimestre in trimestre. L’indirizzo di destinazione è quello che lei stesso ha comunicato al momento dell’iscrizione al sindacato. Purtroppo esistono notevoli difficoltà, non dovute alla nostra volontà, che non ci permettono di monitorare con assoluta precisione le iscrizioni e le cancellazioni al sindacato che si sono verificate nel tempo, ciò è dovuto ai ritardi con i quali le aziende comunicano i dati associativi ma anche al fatto che non sempre i professionisti comunicano al sindacato la loro intervenuta cancellazione. Potrebbe accadere quindi che lei riceva regolarmente questa copia del Nursing Up Magazine pur non essendo iscritto alla nostra organizzazione, in tal caso, e qualora per ogni altro motivo, pur essendo iscritto, lei non desideri più ricevere copie del periodico, la preghiamo di compilare il modulo sottostante e trasmetterlo via fax al numero verde gratuito 800 95 95 29, provvederemo immediatamente a cancellarla dalla lista dei destinatari. I dati sono utilizzati dall’Associazione Nazionale Sindacato Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica Nursing Up solo ai fini di trasmissione del periodico Nursing Up Magazine e per le eventuali informazioni a carattere professionale, ciò anche con strumenti informatici, e non saranno comunicati a terzi (salvo che agli incaricati della produzione ed etichettatura del periodico e alle poste italiane che curano la spedizione). Può in ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli o cancellarli, rivolgendosi al legale rappresentante pro-tempore del Nursing Up Via Carlo Conti Rossini, 26 - 00147 Roma. Grazie per l’attenzione


AT I V E : rose variabili di cui si è parlato, l’unica certezza del momento è quella che continueremo a cercare le migliori soluzioni possibili e che se esiste una sola possibilità compatibile, noi sapremo coglierla come abbiamo sempre fatto. Per tutto quanto detto, nel ribadire doverosamente l’informativa sulla scadenza al 31.12.2012 di TUTTE LE POLIZZE correnti, invitiamo gli associati a collegarsi quotidianamente al sito ufficiale www.nursingup.it, dal mese di gennaio 2013, dove sarà data tempestiva informazione di ogni eventuale novità. Nursing Up Il Sindacato degli Infermieri Italiani Ricordiamo inoltre che anche in carenza di nuove polizze sarà sempre possibile richiedere copia fotostatica degli estratti di polizza contenenti la versione integrale “delle condizioni contrattuali” relative alle polizze stipulate in passato, da ultimo di quelle in vigore durante l’ anno 2012 come ascritte sul MOD RCG 55173, MOD TUG 55171, MOD TUG 55158 etc, con richiesta da inoltrare alla Sede Nazionale del sindacato Nursing Up - Via Carlo Conti Rossini, 26 – 00147 Roma, indicando il proprio nome, cognome, numero codice adesione ai servizi, recapito al quale trasmettere la documentazione. Si ricorda che la richiesta dovrà pervenire esclusivamente per posta raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà contenere tutte le informazioni richieste (il proprio nome, cognome, numero codice adesione ai servizi, recapito al quale trasmettere la documentazione. Allo scopo di garantire adeguata riservatezza agli interessati non saranno prese in considerazione le richieste che perverranno via e-mail, fax e/o posta ordinaria e/o quant’altro non espressamente indicato).

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BOCCIATO IL PRELIEVO DEL 2,5% SUL TFR DEI PUBBLICI DIPENDENTI RISARCIMENTO PER LE CONDOTTE MORTIFICANTI ANCHE IN ASSENZA DI MOBBING! 2012: IN CALO LE RICHIESTE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA PER INFERMIERI CELLULARI, TUMORI E MALATTIA PROFESSIONALE

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LEGGE DI STABILITÀ: BALLETTO DI CIFRE SUI PERMESSI PER L’ASSISTENZA AI DISABILI

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MINI RIFORMA IN AMBITO SANITARIO PERMESSI PER ASSISTENZA AL DISABILE: POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE QUANDO IL DISABILE NON VIENE MATERIALMENTE ASSISTITO. SPENDING REVIEW: 7.000 POSTI LETTO IN MENO PER LA SANITÀ ITALIANA COMPETENZE INFERMIERISTICHE: BATTUTA D’ARRESTO PER IL TAVOLO MINISTERO/REGIONI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA: DUBBI E CHIARIMENTI MEDIAZIONE: LA CORTE COSTITUZIONALE NE AFFONDA L’OBBLIGATORIETÀ LA PAUSA CAFFÈ SI TOLLERA, MA…

azine Nursing Up Magatt ro

anno 9 - numero qu ottobre - dicembre 2012 bile Direttore Responsa a lm Pa De Antonio Comitato Scientifico iscione cesco Sc Angela Armanetti, Fran Editore Nursing Up , 26 via Carlo Conti Rossini ma 00147 Ro rsingup.it e-mail: nursingup@nu 95 29 95 numero verde: 800 mpa Progetto grafico e sta p Srl ou Gr rd No c G.N.G. Grafi Diritti sono riservati. itti dir i tti Tu e, anche É vietata la riproduzion zazione riz uto l’a a nz se , parziale dell’Editore

- 00147 Roma rlo Conti Rossini 26 Nursing Up - via Ca www.nursingup.it - Periodico 395 123 065 tel. Spedizione in Italiane Spa nv. in trimestrale Poste D.L.353/2003 (co tale pos nto abboname DCB Vicenza art.1, comma 2 6), n.4 004 2/2 7/0 L.2 003 n. 1069 del 4/12/2 Reg. Trib. Vicenza


BOCCIATO IL PRE SUL TFR DEI PUBB Colleghi non stressiamoci, perché a mandarlo in soffitta Lo scorso 11 ottobre, con propria sentenza N 223 LA CORTE COSTITUZIONALE HA BOCCIATO IL PRELIEVO del 2,5% che le pubbliche amministrazioni ancora operavano sul TFR DEI PUBBLICI DIPENDENTI. “La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del D.L. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l‘applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall‘art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);” BENE HA FATTO NURSING UP A CHIEDERE CON FORZA, DA

ULTIMO NELLE PROPRIE DIFFIDE ALLE AMMINISTRAZIONI SANITARIE, L’IMMEDIATA INTERRUZIONE DEL PRELIEVO CONTRIBUTIVO PRECEDENTEMENTE POSTO A CARICO DEL LAVORATORE, PARI AL 2,50%. Ed abbiamo avuto ragione!!! Avevamo infatti allertato immediatamente le nostre delegazioni territoriali fornendo indicazioni per la sottoscrizione di specifiche diffide nei confronti di varie ASL ed Ospedali, con richiesta di immediata sospensione e restituzione agli aventi diritto del prelievo aggiuntivo del 2,5% sul TFR che ancora veniva applicato a seguito della manovra Tremonti. Altri sindacati invece, hanno preferito abbracciare le tesi del datore di lavoro, quelle INPDAP che sostenevano l'inesistenza delle nostre pretese. Ma alla fine le nostre ragioni hanno trovato conferma nel provvedimento della Corte Costituzionale, che ha da poco considerato incostituzionale la manovra Tremonti di maggio 2010 (il dl 78/2010) nella parte che disciplina la trattenuta del TFR per i dipendenti pubblici. Prima della sopracitata manovra, che estendeva le norme sul TFR ai pubblici dipendenti, vigeva il regime dell’indennità di fine servizio e veniva prevista una compartecipazione contributiva applicata sull'80% dello stipendio costituita per il 7,10 % dalle somme versa-

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ELIEVO DEL 2,5% BLICI DIPENDENTI ci ha pensato la Corte Costituzionale.

te dal datore di lavoro e per il IL VECCHIO REGIME DEL 2,50% a carico del lavoratore. “TRATTAMENTO DI FINE SERA maggio 2010, a seguito VIZIO ED ESTINTE LE CAUSE delle norme correttive di cui si IN CORSO PER LA RESTIparla ed a valere sull'anziani- TUZIONE DEL CONTRIBUTO tà contributiva maturata dal 01 DEL 2,5%”. gennaio 2011, le regole per il computo del TFR per i pubblici dipendenti sono cambiate, la nuova percentuale si applica in ragione del 6,91%

Vale appena la pena di sottolineare che il contributo prelevato illegittimamente dalle pubbliche amministrazioni, è indicativamente tra i 20 e i 25 euro al mese, se si tiene conto anche della perdita delle agevolazioni fiscali collegata. Con la Sentenza della Corte Costituzionale giustizia viene fatta! ORA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO OBBLIGATE A CESSARE IL PRELIEVO.

MA C’È DI PIÙ Perché in seguito alla sentenza di cui parliamo, il Governo è corso ai ripari e lo ha fatto con un Decreto Legge composto solo da un articolo. MA COS’HA DECISO DI FARE IL GOVERNO CON QUESTO NUOVO DECRETO? HA RIPRISTINATO PER I PUBBLICI DIPENDENTI - CON EFFETTO RETROATTIVO Nursing Up Magazine anno 9 - numero quattro

Ciò significa che con un colpo di spugna il Governo è tornato sui passi dell’allora Ministro Tremonti ed ha deciso di far rivivere - per i pubblici dipendenti- il regime TFS (la norma oggi canIL PROVVEDIMENTO SE- cellata ne aveva previsto la soGNA UN EVIDENTE PASSO stituzione con il TFR dei privati). INDIETRO DELL’ESECUTIVO Il nuovo regime del TFS, o il DAL MOMENTO CHE LE LI- ritorno a quello vecchio per chi QUIDAZIONI DEI PUBBLICI DI- vuol leggere diversamente quePENDENTI TORNERANNO AD sto nuovo decreto, è certamente ESSERE PIÙ VANTAGGIOSE più vantaggioso per il pubblico PERCHÉ CALCOLATE CON IL dipendente. VECCHIO SISTEMA. Cercheremo ora di delineare un quadro informativo della problematica per consentire al maggior numero di colleghi di comprendere di fronte a quale articolato dedalo ci si trova, tutto questo ovviamente per quanto Gentili colleghi, possibile e con la premessa che il Consiglio dei Ministri, nella la materia si presta poco. seduta del 26 ottobre u.s. ha apIn base all’ accordo quadro provato un nuovo Decreto Legge che, in attuazione della recente sull’istituzione dei fondi di presentenza della Corte Costituzio- videnza complementare del 29 nale n. 223 del 2012, “ripristina la luglio 1999, i lavoratori potedisciplina del trattamento di fine vano optare “per la trasformaservizio” nei riguardi del persona- zione del TFS in TFR all’atto di adesione ai fondi di previdenle interessato dalla pronuncia. za complementare”. Dalla data Con questo provvedimento il della relativa opzione, il conGoverno ha trovato la propria tributo del 2,5% sino ad allora “scontatissima” maniera per at- versato non poteva più applituare la Sentenza della Corte carsi ma veniva “fiscalizzato”, Costituzionale n 223 / 2012. cioè la retribuzione lorda si Una sanatoria, un enorme riduceva in via proporzionale, passo del gambero infatti, ha questa previsione ha inteabrogato l’articolo 12, comma 10 ressato marginalmente del DL n 78/2010. gli infermieri.

CERCHIAMO ORA DI FARE CHIAREZZA SULLA QUESTIONE

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Successivamente, con DPCM del 20/12/1999, veniva stabilito che i soggetti che sarebbero stati assunti dopo l’entrata in vigore di tale decreto e che quindi si trovavano automaticamente inseriti nel regime di TFR (e non TFS), il contributo del 2,5 per cento fosse “fiscalizzato” al fine di evitare delle disparità di trattamento con gli altri dipendenti pubblici, quelli che assunti prima e quindi in regime di TFS, subivano mese per mese tale prelievo.

a capire quale trattamento il Governo ha riservato ai lavoratori assunti dopo il 01.01.2001, in particolare che fine farà la cosiddetta “fiscalizzazione” applicata nei loro confronti, di un onere non più dovuto (perché questi lavoratori sono in regime di TFR e non di TFS come gli altri)?

non siano già passate in giudicato, resteranno prive di ogni effetto. Ovviamente andranno in soffitta perché private della propria ragion d’essere, anche le diffide nel frattempo presentate dai lavoratori interessati per la restituzione del 2,5%.

Questi sono i fatti, e ci dispiace tanto per la magra figura che faranno quelli che dopo la Sentenza della Corte Costituzionale e diversamente da noi, hanno preferito coinvolgere i lavoratori Certo è che per onorare i diritti in cause più o meno dispendioSi giunse così al famoso DL di quelli che sono stati collocati se, che con il nuovo decreto sva78/2010 con il quale, tra le al- in pensione dal gennaio 2011, niranno come bolle di sapone. tre cose, venne assunta la il provvedimento prevede che Ma andrà anche peggio a chi decisione di estendere auto- tutti i trattamenti di fine servizio maticamente il regime del TFR liquidati in base alle disposizioni ha deciso di fare campagna di a tutti i dipendenti pubblici, in- di cui al citato articolo 12, com- tesseramento “proponendo caudipendentemente dalla data di ma 10, del decreto-legge n. 78 se a costo zero” pur sapendo che assunzione, ma dimenticando del 2010 siano riliquidati, entro la problematica, per la portata e la di cancellare la trattenuta del un anno, sulla base delle dispo- vasta platea di interessati, sareb2,5% sugli stipendi (prelievo sizioni previgenti all’entrata in be stata certamente affrontata dal che ai lavoratori privati non vie- vigore del medesimo decreto- Governo con un provvedimento di interesse generale e che forse ne effettuato). legge n. 78 del 2010. proprio per questo sarebbe staDa qui le forti prese di posizioComunque a breve dovrebbe to opportuno limitarsi ad azioni ne del Nursing Up, con circolari arrivare uno specifico D.P.C.M. formali di tipo preventivo (come ed informative che risalgono ai (un Decreto della Presidenza ad esempio le diffide con relatiprimi mesi dell’anno scorso. del Consiglio dei Ministri) al qua- va costituzione in mora), anche Insomma, attraverso il DL ap- le compete trattare molteplici per aver modo nel frattempo di provato venerdì scorso questo aspetti che l’esecutivo ha deciso riflettere sul da farsi, in base all’eGoverno “furbacchione” ha tro- di risolvere “in via amministrati- voluzione delle circostanze e cova”, un provvedimento che tutta- munque prima di assumersi la vato il modo per: via necessita di qualche tempo. responsabilità di promuovere illu✔✔ Onorare i dettami della Corte Da ultimo, ma non per importan- sioni ed aspettative”. Costituzionale, perché con la Ancora una volta i fatti dimocompleta cancellazione della za, vale appena il caso di ricordanorma chiamata in ballo ven- re che il DL approvato in urgenza, strano che Nursing Up ha sapugono meno i rilievi mossi dalla del quale si parla, “prevede l’estin- to scegliere la strada migliore, zione di diritto di tutte le cause in quella più coerente con i reali Consulta. corso”, parliamo proprio di quelle interessi dei lavoratori. ✔✔ Evitare di restituire il prelievo proposte dai lavoratori per la reCome dire, è anche questione del 2,5% ai dipendenti inte- stituzione dei contributi prelevati ressati, perché questo acca- illegittimamente (anche di quelle di stile… de in funzione del ripristino iniziate dopo la sentenza della della vecchia e più favorevole Corte Costituzionale), si perché Lunga vita al Nursing Up disciplina del TFS. con la cancellazione retroattiva A questo punto una doman- della norma Tremonti ed il ripristiA seguire una bozza ufficiosa da ancora sorge spontanea, ma no del vecchio regime del TFS tali del testo del DL approvato dicontiamo di svelare l’arcano nel- cause non hanno più motivo di esi- sponibile al momento di andare le prossime edizioni di questo stere ed inoltre, le sentenze even- in stampa e la relativa relazioperiodico, ed è finalizzata tualmente emesse, a meno che ne tecnica. Ed ancora, sarà esteso anche a loro il calcolo più vantaggioso riservato ai colleghi assunti prima (ora di nuovo in regime di TFS)?

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DDL PER LA CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE OTTOBRE 2012, N. …, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Art. 1 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede: a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l’anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l’anno 2013 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

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3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Relazione tecnica La disposizione, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’articolo 12, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per effetto della disposizione, risultano quindi confermate sia le modalità di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio, attraverso le aliquote contributive stabilite a carico del datore e del lavoratore, sia le modalità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio, vigenti prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Conseguentemente, la disposizione prevede che tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano riliquidati, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti all’entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato; articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per i dipendenti degli enti locali). Infine, si prevede che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento si estinguono di diritto; e che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.


La Cassazione sancisce un importante principio.

RISARCIMENTO PER LE CONDOTTE MORTIFICANTI ANCHE IN ASSENZA DI MOBBING! Anche se non c’è stato mobbing, non è escluso il risarcimento del lavoratore (da parte del datore di lavoro) per le condotte mortificanti e per la conseguente tipologia di danno non patrimoniale patito. Si informa che secondo quanto previsto nella sentenza della Corte di Cassazione, la n. 18927/12, pubblicata il 5 novembre dalla sezione lavoro, anche se non viene riconosciu-

ta la condizione di Mobbing nei confronti del lavoratore, in sede di giudizio non è possibile escludere una possibile condanna del datore di lavoro, per il risarcimento del danno non patrimoniale causato dalle condotte mortificanti. Secondo la Suprema Corte inoltre, il giudice è tenuto ad esaminare tutti i singoli episodi potenzialmente vessatori denunciati dal lavoratore e questo

anche nel caso in cui non viene accertata la sussistenza dell’intento persecutorio nei confronti del dipendente interessato da tali condotte. In tale ottica, secondo la Suprema Corte, bisogna verificare se possono essere ravvisate, nel comportamento del datore di lavoro, eventuali comportamenti mortificanti (e relative responsabilità) messi in atto nei confronti del prestatore d’opera.

2012: IN CALO LE RICHIESTE L’AMMISSIONE AI CORSI DI LA PER INFERMIERI Si parla di un meno 3,1% rispetto al 2011 e si tratta comunque di un dato in controtendenza rispetto agli ultimi anni. Secondo un’informativa ufficiale di fonte IPASVI, presente anche sul sito istituzionale dell’ente, l’11 settembre scorso i giovani che si sono presentati a sostenere le prove di accesso per

l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie nelle 28 Università statali italiane sono stati 114.748, ai quali si aggiungono altre 4.870 persone che hanno chiesto di accedere ai corsi presso Atenei non statali. Sempre secondo la citata fonte IPASVI, guidano la classifica i tecnici di radiologia con -1.880

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CELLULARI, TUMORI E MALATTIA PROFESSIONALE L’uso prolungato del cellulare, per tanti anni e per tante ore al giorno può essere concausa di tumori, per questo la malattia professionale dev’essere riconosciuta: lo prevede la Corte di Cassazione.

PER AUREA domande rispetto alle 10.730 dello scorso anno (-17%); Poi arrivano coloro che chiedono di diventare infermieri, con - 1.360 domande rispetto alle 44.148 del 2011 (-3,1%). Nursing Up Magazine anno 9 - numero quattro

Informiamo che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.17438 del 12 ottobre u.s., ha respinto il ricorso dell'INAIL proposto a seguito di una querelle giudiziaria che ha interessato i gradi precedenti di giudizio e che vedeva l’Ente opporsi ad una richiesta di riconoscimento di malattia professionale avanzata da parte di un manager che aveva usato, per motivi di lavoro, il suo cellulare per dodici anni, ogni giorno per 5/6 ore fino ad ammalarsi di “neurinoma del Ganglio di Gasser”.

L’INAIL sosteneva innanzi alla Corte che secondo molteplici studi scientifici, i danni alla salute dovuti all’uso dei cellulari non potessero in qualche modo considerarsi scientificamente confermati. La magistratura ha invece ritenuto che effettivamente esiste un più alto rischio di insorgenza di neoplasie negli utilizzatori “forti” di telefonia mobile e lo ha fatto anche basandosi sull'attendibilità di alcuni studi indipendenti condotti dal gruppo “Hardell” tra il 2005 e il 2009.


LEGGE DI STABILI BALLETTO DI CIFRE PERMESSI PER L’ASSIS AI DISABILI Prima prevista e poi cancellata, una riduzione del 50% del trattamento economico dei permessi per l’assistenza disabili. Lo avevano previsto nella prima versione del disegno di legge. Si parlava di una importante riduzione della retribuzione dell’attuale trattamento sui permessi previsti dalla legge 104/1992 per il disabile o per la cura di parenti affetti da handicap. La retribuzione per i giorni di permesso (che si ricorda sono tre al mese), doveva essere ridotta al 50%, salvo il caso in cui i permessi fossero fruiti per le patologie del dipendente interessato o per assistenza a coniuge o ai figli. Ci siamo immediatamente sollevati (come poteva essere il contrario?) noi del Nursing Up, denunciando questo attacco inaudito nei confronti di uno dei diritti sociali fondamentali, posto a presidio e garanzia di esigenze minime e di tutela dei più bisognosi. Dopo le nostre levate di scudi (e

quelle di tanti altri a dire il vero), il Governo dovrebbe averci ripensato, cassando la norma sulla prevista riduzione del 50% della retribuzione per i 3 permessi mensili previsti dalla Legge 104. Ad onor del vero il condizionale è d’obbligo, perché al momento di andare in stampa il provvedimento non è ancora stato approvato definitivamente e quindi tutto è ancora possibile. Certo sarà difficile fare sorprese se è vero quello che ci risulta, cioè che siano stati proprio i tecnici del Quirinale a notare possibili profili di illegittimità Costituzionale nel provvedimento originario, che di fatto, abbassando il trattamento economico riservato ai pubblici dipendenti, creava una differenza di trattamento incomprensibile tra questi e i dipendenti privati. La stessa sorte pare (perché sino all’approvazione definitiva qualsiasi cosa è sempre possibile) sia toccata alla versione originaria del provvedimento che prevedeva tassazione sulle indennità di accompagnamento e forse anche a quella relativa alle pensioni di inva-

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ITÀ: MINI RIFORMA SUI IN AMBITO STENZA SANITARIO Ecco alcune delle novità contenute nel “Decreto Balduzzi” lidità, mentre per le pensioni di guerra l'indirizzo sarebbe quello di lasciarle esenti, ma solo se il reddito non supera i 15 mila euro. Infine, in questa nostrana mazurka politica, non si è ancora ben compreso, ma ci riserviamo di parlarne successivamente per darvene conto, se nella nuova versione delle norme di stabilità sia stato confermato o meno il previsto blocco dei contratti del pubblico impiego (di un anno per tutto il 2014) e il rischio, sempre previsto nella precedente versione del provvedimento, di perdere l’indennità di vacanza contrattuale per l’anno prossimo. Sulla questione ovviamente le nostre titubanze sono più che legittime, soprattutto se pensiamo a talune autorevoli fonti circolanti secondo le quali questi ultimi provvedimenti sarebbero stati stralciati dal testo attuale, ma solo per essere collocati in un provvedimento a parte. Nursing Up Magazine anno 9 - numero quattro

Il Senato ha approvato con una fiducia tirata, il cosiddetto Decreto Balduzzi, che interviene pesantemente sul settore sanitario. Il provvedimento è stato approvato con 181 sì, 43 no e 23 astenuti. Ecco solo alcune tra le novità di maggior rilievo: ✔✔ Nuovi Presidi territoriali e poliambulatori aperti per 24 ore al giorno attraverso l'aggregazione di medici, infermieri e altre professionalità del settore sanitario. ✔✔ Sarà vietato vendere tabacco ai minori, con multe per i negozianti che non rispettano il precetto che vanno da 250 a 1.000 euro e che raggiungono anche i 2.000 euro in caso di recidiva e rischio di sospensione della licenza per tre mesi. ✔✔ No alcool sotto i 18 anni, a pena di multe salate, che in casi particolari e reiterati possono raggiungere anche 25.000 euro. ✔✔ Cambiano anche le regole per la nomina dei primari. ✔✔ La ludopatia viene recepita nei LEA (Livelli essenziali di assistenza). Le sale giochi saranno obbligate a esporre materiali informativi sui rischi connessi al gioco d'azzardo. ✔✔ I farmaci innovativi dovranno essere messi a disposizione immediatamente in tutte le regioni, a prescindere dall'inserimento nei prontuari terapeutici.


PERMESSI PER ASSISTENZA AL DISABILE POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE QUANDO IL DISABILE NON VIENE MATERIALMENTE ASSISTITO. Lo prevede una nota della Funzione Pubblica n. 44274 del 5 novembre 2012.

Si comunica che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota protocollo n. 44274 del 5 novembre 2012 (che si riporta a pagina seguente) e con specifico riferimento ai permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992, ha espresso un importante parere destinato ad incidere sull’ organizzazione di molti enti pubblici. Il parere del dicastero è giunto a seguito della richiesta pervenuta da parte dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Roma, che proponeva chiarimenti sul diritto alla fruizione dei permessi da parte di lavoratori dipendenti che presta-

no assistenza ad un parente (anch'egli lavoratore) che si trova in situazione di handicap grave e che utilizza per se stesso i medesimi permessi (legge n. 104/1992). L’Azienda Ospedaliera chiedeva lumi, in particolare, sull’ipotesi che i giorni di permesso utilizzati dalle due persone interessate non dovessero risultare fruiti contemporaneamente. Come si è detto sopra, il parere della Funzione Pubblica, pur ammettendo che nella norma la fruizione di tali giornate di permesso tra i due soggetti sopra indicati debba coincidere, non ha escluso che “qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto dello stesso, dove non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro”.

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SPENDING REVIEW:

7.000 POSTI LETTO IN MENO PER LA SANITÀ ITALIANA Il sindacato Nursing Up è profondamente contrario a questo provvedimento, che considera un grave colpo al sistema delle garanzie costituzionali poste a tutela del

cittadino e chiede un urgente chiarimento ai dicasteri interessati affinché in nessun modo i tagli previsti possano incidere sui livelli di impiego del comparto.

COMUNICATO Lo comunica il Ministero della Salute, secondo il quale “I posti letto ospedalieri in Italia diminuiranno di almeno 7.389 unità per effetto dell’art. 15 comma 13 del decreto sulla spending review”. I Ministri della Salute e dell’Economia hanno infatti trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di regolamento sulla “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”. Nel documento vengono indicate le modalità “per la riduzione delle Unità operative complesse e la riconversione delle strutture ospedaliere”. Secondo la legge 135/2012, il numero dei posti letto da raggiungere ogni mille abitanti è pari ad una media complessiva di 3,7 posti letto per mille, conto il 3,82 attuale. Di questi una percentuale dello 0,7 dev’essere finalizzato alla riabilitazione e lungo-degenza ed un altro 3% ai malati acuti.

Dai conteggi effettuati emerge un panorama del paese alquanto variegato, con alcune regioni che si collocano sopra uno o più parametri ed altre sotto, insomma una condizione più o meno generalizzata di squilibrio tra i posti letto per acuti e quelli per cronici. Bisognerà quindi che ogni regione faccia il suo dovere riorganizzandosi secondo i parametri previsti e come dice il dicastero “le Regioni che ad oggi presentano un numero di posti letto superiore a quello previsto dai nuovi standard dovranno provvedere alla riorganizzazione. Laddove invece, il numero dei posti letto attuali fosse inferiore, le Regioni avranno la facoltà di aumentarli fino alla soglia indicata dal Regolamento.” Per leggere il comunicato del Ministero della Salute: http://www.salastampa.salute. gov.it/attualita/paDettaglioComunicati.jsp?id=3766

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COMPETENZE INFERMIERISTICHE:

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BATTUTA D’ARRESTO P E R I L TAVO L O MINISTERO/REGIONI A meno che non si siano dimenticati di convocarci, cosa sempre possibile nel dedalo dei percorsi che seguono le convocazioni ministeriali, il tavolo al quale Nursing Up partecipa ormai da

tempo non è più stato convocato o per lo meno non lo è ancora al momento di andare in stampa. C’entra per caso la forte presa di posizione di certa parte del sindacalismo medico? Nelle precedenti edizioni del Nursing Up Magazine abbiamo parlato ampiamente dei lavori del tavolo tra Ministero, Regioni e parti sociali sull’implementazione delle competenze infermieristiche. Avevamo anche riportato la lettera del Nursing Up al Ministro della Salute, scritta dal nostro Presidente dopo la levata di scudi del sindacato medico AAROIEMAC. Siamo alle solite, questo è vero, ma anche se oggi non ci sono novità da scrivere vi aggiorneremo dettagliatamente in occasione delle prossime edizioni, su questo potete contarci.

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EDUCAZIONE CON MEDICINA: DUBBI E Nel panorama abbastanza complesso delle norme che regolano la formazione ECM, accogliamo con piacere e a seguire pubblichiamo lo scritto di alcuni colleghi sulla materia, nella convinzione che ciò possa contribuire a chiarire sempre di più eventuali dubbi ed esigenze di informazione. L'ECM è il processo grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per acquisire nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta e che consente di rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e allo sviluppo professionale. Gli operatori della salute hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un'assistenza qualitativamente utile. Il programma nazionale di ECM è rivolto a tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica, con qualunque tipo di contratto. L’obiettivo è realizzare un BILOTTA DEMETRIO Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere U.O.S. Comfort Ospedaliero - Policlinico Tor Vergata - Roma BACCHI ALESSANDRA Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Day Surgery - Policlinico Tor Vergata - Roma REGGI RENATA Coordinatore Gestionale U.O.S.D. Pediatria e Gastroenterologia Pediatrica - Policlinico Tor Vergata - Roma

sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazionale la qualità della formazione continua, attraverso l’opera di osservatori indipendenti con criteri e modalità condivisi. Ad ogni evento formativo è prevista l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM. Il Programma prende avvio nel 2002 (D.lgs 502/1992 integrato dal D.lgs 229/1999) e dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la sua gestione, fino ad oggi competenza del Ministero della Salute, è stata trasferita all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Dall'1 gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo programma ECM, regolamentato dagli Accordi Stato Regioni del 7 agosto 2008 e del 5 novembre 2009, dalla Determinazione della Commissione Nazionale ECM del 13 gennaio 2010 e dal DPCM del 26 Luglio 2010. La nuova fase dell’ECM prevede che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2011-2013 (minimo di 25 e un massimo di 75 crediti per ogni anno). È possibile farsi riconoscere fino ad un massimo di 45 crediti riportati dal triennio 2008-2010. La novità è che sono i provi-

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NTINUA IN CHIARIMENTI der (fornitori di formazione) ad essere accreditati oltre a tante altre forme di aggiornamento come la “formazione sul campo” e la “formazione a distanza”. A partire dal 2011 i Provider accreditati, inseriti nell’albo nazionale, regionale e delle province autonome, dovranno elaborare un piano formativo annuale con diversi progetti rispondenti alle 10 tipologie, quali:

partecipare. Per convegni, congressi, simposi e conferenze (tipologia 2), per gruppi di miglioramento (tipologia 5), per attività di ricerca (tipologia 6), per docenze e tutoring (tipologia 10) nei tre anni il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere il 60% di 150, vale a dire 90 crediti nei 3 anni. Per i crediti da Fad con provider non italiani (EU, USA e Canada) il certi✔✔ Formazione residenziale (RES); ficato ottenuto dal provider Fad straniero deve essere trasmes✔✔ Convegni e congressi; so a cura del professionista ✔✔ Formazione residenziale in- all'ordine, collegio o associazione professionale e registrato terattiva; con il 50% dei crediti attestati. ✔✔ Training individualizzato (FSC); Per gli infermieri il numero ✔✔ Gruppi miglioramento o di massimo di crediti acquisibili studio, commissioni, comitati attraverso la partecipazione ad attività di ricerca; eventi FAD con o senza tutorag✔✔ Audit clinico e/o assistenziale; gio (tipologia 8 e 9) non può ec✔✔ Autoapprendimento senza cedere il 60% di 150, vale a dire 90 crediti nei 3 anni. È esoneratutor (FAD); to dall'obbligo dell' ECM il perso✔✔ Autoapprendimento con tutor nale sanitario che frequenta, in (FAD); Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della ca✔✔ Docenza e tutoring; tegoria di appartenenza (corso ✔✔ Altro. di specializzazione, dottorato di La nuova ECM vincola in ricerca, master, corso di perfemodo diretto il numero di parte- zionamento scientifico e laurea cipanti e il numero di crediti da specialistica, corso di formazioassegnare ai singoli eventi (nel- ne specifica in medicina generala formazione residenziale fino le, formazione complementare, a 20 partecipanti il numero di corsi di formazione e di aggiorcrediti per ora è di 1,25 da 21 a namento professionale) per gli 50 partecipanti 1,20 da 51 a 100 anni di durata legale del corso partecipanti 1 credito). Chi si di specializzazione. Sono esopresenta senza iscrizione ed au- nerati, altresì, dall'obbligo ECM torizzazione oppure in sovran- i soggetti che usufruiscono delle numero rispetto ai partecipanti disposizioni in materia di tutela previsti in fase di progettazione della gravidanza. In quest’ultima dell’evento formativo, non vi può circostanza l’esenzione dal conNursing Up Magazine anno 9 - numero quattro

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seguire i crediti formativi vale per l’anno solare in cui ricade l’assenza dal lavoro conseguente alla gravidanza (o l’anno per il quale si protrae maggiormente l’assenza in caso di gravidanza estesa su due anni sequenziali). Nella manovra finanziaria 2011 al titolo II Art. 3 vi è un comma dedicato all’educazione continua in medicina. Il comma recita: “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire corsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto nella normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”. A partire da gennaio 2012 il Consiglio di disciplina dell’Ordine dovrà erogare sanzioni economiche ed amministrative a chi non si aggiorna (ai sensi del D.L. n. 138 del 13 Agosto 2011 coordinato con la legge di conversione n. 148 del 14 Settembre 2012). Il 14 maggio 2012 è stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 98 l'accordo 19 aprile 2012 sul nuovo sistema di formazione continua in medicina. Un documento che esamina i seguenti argomenti: le Linee Guida per i


Manuali di accreditamento dei provider, a livello nazionale e regionale, l’istituzione dell’Albo dei provider, i crediti formativi richiesti per il triennio 20112013, le regole per i corsi tenuti da Ordini e Collegi, gli obiettivi formativi del programma ECM, il sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità e le regole per i liberi professionisti. Le linee guida confermano i 150 crediti formativi richiesti complessivamente per il triennio. Per i professionisti sanitari del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30, con un minimo di 15. Elemento imprescindibile dell’accreditamento dei provider e dei singoli eventi formativi è la trasmissione diretta dai provider al CO.GE.A.P.S. (Consorzio gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) che gestisce l’anagrafe dei crediti formativi dei professionisti sanitari che hanno partecipato ai corsi accreditati, per riconoscere agli stessi validità su tutto il territorio nazionale. Il Consorzio rende i crediti disponibili ad Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali per la certificazione. Le linee guida prevedono un’agevolazione sui costi sostenuti dai liberi professionisti (defiscalizzazione). Essi dovranno comunque ottemperare all’obbligo di acquisire crediti ECM. Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le relative Federazioni oltre a certificare la formazione dei propri iscritti possono organizzare eventi formativi che riguardano sia le materie di propria competenza (etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione), sia le materie tecnico-professionali, purché non si superi il 50% dell’offerta complessiva. Il dossier formativo individuale di ciascun professionista dovrà bilanciare obiettivi formativi di sistema (con tematiche valide per tutti), obiettivi formativi di processo (con tematiche legate al miglioramento della qualità dei processi nella specifica area sanitaria in cui si opera) e obiettivi formativi tecnicoprofessionali (rivolti all’acquisizione di conoscenze e competenze nel settore di attività). Indicati come di particolare rilievo per il SSN e i SSR le tematiche legate all’umanizzazione delle cure e terapia del dolore e alla qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali. Non potranno rientrare nel sistema ECM i corsi di formazione sulle medicine non convenzionali, che potranno essere oggetto di corsi soltanto se il programma prevede prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale.

MEDIAZIONE: LA CORTE COSTITUZIONALE NE AFFONDA L’OBBLIGATORIETÀ Si informa che la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega legislativa, il d.lgs. n. 28/2010 “nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”. In sostanza la mediazione sopravvive ma non è più obbligatoria come oggi accade!

Cosa accadrà d’ora innanzi? A quanto ci risulta, ma ci riserviamo di approfondire, la Sentenza vale in relazione all’aspetto dell’obbligatorietà o meno della procedura di mediazione come condizione per accedere al giudizio. Si ricorda che prima della Sentenza, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 esisteva un elenco di materie per le quali il passaggio dall'organismo di conciliazione, con relativa mediazione veniva considerato obbligatorio, parliamo di una condizione di procedibilità pertanto il cittadino, prima di andare in giudizio era tenuto a passare obbligatoriamente attraverso la procedura di mediazione. Tutto questo diventerà storia per effetto della Sentenza della Suprema Corte, anche se resta comunque in piedi la mediazione facoltativa.

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GIURISPRUDENZA & LAVORO

LA PAUSA CAFFÈ SI TOLLERA, MA… Di comportamenti che possono costare il posto di lavoro se ne è interessata spesso la Suprema Corte di Cassazione, che ha anche sostenuto che tutte le pause finalizzate al recupero delle “energie psico-fisiche” sono lecite, in quanto dopo la pausa segue un “migliore espletamento del servizio”. Bisogna tuttavia stare molto attenti, quando si decide di fermarsi un pochino e riposarsi, tenendo bene in considerazione che se ci si assenta dalla propria postazione di lavoro per ragioni diverse da quelle di servizio ci si espone a diversi rischi. Lo sa bene un militare che, assentatosi momentaneamente dal servizio per discutere con la moglie di questioni personali, ha subito una bella punizione. Per la Suprema Corte, mentre una “pausa caffè” ha la funzione di ristoro e in genere, di rafforzamento delle proprie energie psico-fisiche utili al migliore espletamento del servizio, fermarsi, anche se solo per il breve periodo di un quarto d’ora, a discutere con la ex moglie per questioni attinenti alla vendita della casa coniugale, è un comportamento idoneo, anche per le motivazioni strettamente private che lo ispirano, a distogliere, emotivamente e intellettualmente, dalla doverosa concentrazione nel servizio comandato. Sulla base di tale principio, una Corte militare di appello riconosceva due mesi e venti giorni di reclusione militare a un maresciallo capo dell’arma dei Carabinieri. Ecco “altre leggerezze” dalle quali guardarsi. Nursing Up Magazine anno 9 - numero quattro

CHIACCHIERARE TANTO AL TELEFONO “Troppe chiamate private ledono il rapporto fiduciario con l'azienda se vengono fatte da chi svolge un'attività che richiede particolare attenzione”. Lo dice la Cassazione e purtroppo ci sono dipendenti “avvezzi a tali comportamenti” che hanno pagato questa leggerezza con il posto di lavoro.

RICARICHE TELEFONICHE Giuseppe M., è stato licenziato in tronco per essersi allontanato dal posto di lavoro per effettuare una ricarica. Era una guardia giurata che una volta allontanatosi non si era attivato nemmeno a rapina in corso.

PAUSA CAFFÈ Semaforo “giallo” per il break caffè, nel senso che viene tollerato, ma solo se limitato a “pochi minuti” in quanto ha la funzione di ristoro e, in genere, di rafforzamento delle energie psico-fisiche utili al migliore espletamento del servizio.

METTERE ZIZZANIA IN UFFICIO Anche se non si parla di licenziamento, sul posto di lavoro è importante la tranquillità, pertanto va punito chi mette zizzania tra colleghi. Un trasferimento ad esempio, così che il colpevole non possa più far danno. Ne sa qualcosa un elettricista di Venezia, reo di “rovinare spesso l'ambiente di lavoro” fomentando litigi tra colleghi.

ESSERE LITIGIOSI Anche il comportamento “poco collaborativo” e “talvolta offensivo” verso i colleghi può giustificare il licenziamento inflitto dal datore di lavoro. Per non parlare degli impiegati litigiosi che passano alle vie di fatto sino al contatto fisico violento.


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