Lavorare con Partita IVA (2013)

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Lavorare con partita IVA :: Le Guida Nidil Toscana ::


Nidil Cgil Toscana via Pier Capponi, 7 50132 - Firenze Tel.: 055.5036200

Ringraziamenti: Questa guida è stata realizzata grazie alla preziosissima collaborazione per la scrittura dei testi di Barbara Quartini, Bettina Ceccheroni del Centro servizi Borgo dé Greci, Cristian Perniciano dell’INCA Nazionale, Marusca Gaggi, Monica Biagiotti e Alessio Branciamore per la NIDIL CGIL e Simona Ferrari per il progetto grafico. Si ringrazia inoltre la CGIL Toscana per il supporto.

Finito di stampare nel maggio 2013


Le Guide Nidil Toscana | Le partita Iva

INDICE Nidil........................................................ p. 4

Introduzione.....................................

p. 5

1 Il lavoro professionale: tra autonomia

e subordinazione .............................. p. 6

2 I Regimi contabili (Partita IVA).........

p. 9

3 Il nuovo regime dei “minimi”..........

p. 12

4 Il regime degli “ex minimi”.............. p. 20 5 Il regime delle nuove iniziative........

p. 24

6 La gestione separata INPS................

p. 28

7 Le casse dei libero professionisti.....

p. 32

8 Prestazioni sociali per lavoratori

e subordinazione .............................. p. 34

6 Il coworking come opportunità........

p. 38

Sedi e contatti NiDIL Toscana............... p. 40


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NIDIL NIdiL (Nuove Identità di Lavoro) è la categoria sindacale della CGIL che rappresenta dal 1998 i lavoratori in somministrazione (ex interinali) ed i lavoratori atipici. NIdiL è firmataria del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (CCNL) dei lavoratori in somministrazione (ex interinali), contratto che disciplina il rapporto di lavoro dipendente tra le agenzie per il lavoro e i lavoratori somministrati che prestano la loro attività presso aziende utilizzatrici. NIdiL organizza e rappresenta i lavoratori atipici e autonomi (co.co.pro., co.co.co, collaborazioni occasionali, mini co.co.co., partite iva individuali,associazioni in partecipazione, cessione di diritti d’autore, ecc.). Il mondo dei lavoratori autonomi e parasubordinati, pur essendo in continua espansione, subisce un peggioramento continuo delle condizioni dei lavoratori dovuto a un sistema produttivo basato sulla bassa qualità dei prodotti e al mancato riconoscimento delle professionalità e dell’autonomia prevista per questi lavoratori. Quotidianamente il NIdiL si batte contro l’utilizzo improprio dei contratti di lavoro parasubordinato. Questi contratti sono spesso utilizzati dai datori di lavoro per sostituire il lavoro dipendente tradizionale: questi costano meno e rendono i lavoratori maggiormente ricattabili anche a causa delle frequenti scadenze dei contratti stessi.


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INTRODUZIONE La specializzazione che negli ultimi anni ha caratterizzato l’evoluzione dei sistemi produttivi, ha creato le condizioni affinché il lavoro autonomo e professionale, spesso senza regole e tutele per i lavoratori, si espandesse rapidamente. Nei processi produttivi, le figure con alta specializzazione hanno una funzione centrale perché, attraverso la loro qualifica, contribuiscono in maniera importante a innalzare la qualità dei prodotti. Questi lavoratori che spesso lavorano con contratti parasubordinati o partite iva, hanno visto un continuo peggioramento delle loro condizioni come del resto avviene in questa fase in tutto il mercato del lavoro. Il sindacato, e il NIDIL CGIL in particolare, ha il dovere di stare al fianco di questi lavoratori, anche sperimentando nuove forme di aggregazione che più si adattano a queste figure lavorative come l’esperienza della Consulta delle Professioni. Questa breve guida si propone come uno strumento pratico per tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che lavorano con Partita Iva individuale. Nella prima parte, dopo una distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, sono affrontati i vari regimi di Partita Iva individuale. Nella seconda parte è illustrato il funzionamento della Gestione separata e le Casse libero-professionali. Nell’ultima parte sono illustrate le prestazioni sociali erogate dall’INPS per chi è iscritto alla Gestione separata e infine i servizi che la CGIL ha messo a disposizione per i lavoratori autonomi.


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1. LAVORO PROFESSIONALE: TRA AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE Lotta agli abusi

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Quante volte abbiamo sentito di lavoratori che tutti giorni hanno l’obbligo di presentarsi ad un’ ora prestabilita al lavoro, devono chiedere l’autorizzazione per ottenere le ferie o che ogni mattina ricevono gli “ordini” dal proprio responsabile per il lavoro che devono svolgere ma che erroneamente hanno un contratto a progetto o lavorano con la Partita Iva? Negli ultimi anni l’abuso di contratti parasubordinati o Partite Iva dilaga in maniera impressionante. Troppo spesso lavoratori che svolgono classiche mansioni da lavoro subordinato vengono inquadrati con forme contrattuali di lavoratori autonomi al solo fine di risparmiare e non creare legami stabili con le aziende. A questi abusi, con l’introduzione di nuove tecnologie nei processi produttivi si aggiunge una maggior difficoltà di distinzione tra lavoro autenticamente autonomo e lavoro subordinato. Proveremo in questo paragrafo a delineare le distinzioni tra queste forme di lavoro e alcuni indicatori da utilizzare. Una premessa importante è che ormai la giurisprudenza sostiene che non bisogna limitarsi ad analizzare la forma nominale contrattuale con la quale il professionista è contrattualizzato per determinare se esso sia davvero un lavoratore autonomo. È necessario esaminare le reali mansioni e il relativo svolgimento per determinare se sia configurabile come lavoro autonomo o meno. Il principale criterio che va rispettato è la mancanza di subordina-


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zione del lavoratore. In altre parole il lavoratore autonomo non deve essere assoggettato a poteri direttivi e deve poter svolgere le proprie mansioni in completa autonomia sia nella determinazione delle modalità sia nei tempi. Altro elemento da verificare è se il lavoratore autonomo è inserito in maniera “funzionale” nell’organizzazione del lavoro dell’azienda. Altri indicatori per individuare il falso lavoro autonomo sono: X l’utilizzo di strumenti di lavoro messi a disposizione dall’azienda, X il vincolo di presenza, X l’obbligo di attenersi a orari di lavoro, X la riscossione di una retribuzione fissa mensile. La lotta contro gli abusi del falso lavoro autonomo deve essere determinata. In questo modo potremo da un lato difendere quei lavoratori sotto ricatto, costretti ad accettare contratti illegali e dall’altro provare a tutelare chi davvero vuole essere un lavoratore autonomo creando un sistema che valorizzi le professionalità con un sistema di diritti, tutele e rappresentanza.

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La riforma Fornero L. 92/12

Il Ministro Fornero ha presentato il suo progetto di riforma come punta di diamante per la lotta alla precarietà. In realtà alla luce degli effetti prodotti non possiamo che costatare il totale fallimento della riforma Fornero. Uno degli aspetti che la riforma doveva affrontare è quello della lotta alle false Partite Iva. Sono stati introdotti criteri peggiorativi per presupporre l’abuso delle partite iva.


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I criteri inseriti dalla riforma sono: X Durata della prestazione superiore a otto mesi all’anno (241 giorni) per due anni consecutivi, con lo stesso committente; X Corrispettivo superiore all’80% di quelli complessivamente percepiti per due anni consecutivi da parte del collaboratore, anche se percepiti da più committenti, riconducibili a un’unica realtà imprenditoriale; X Presenza di una postazione fissa di lavoro. Nota: La legge prevede che, a fronte di presenza di almeno due dei criteri stabiliti, la Partita Iva venga trasformata in contratto di collaborazione e non, come sarebbe naturale, in rapporto di lavoro dipendente. La riforma prevede, inoltre, molte deroghe all’applicazione della normativa. Ne sono esclusi infatti gli iscritti agli ordini professionali, chi percepisce un reddito da lavoro autonomo superiore per il 2012 a 18.662,50€ (lordi).


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2. NIDIL REGIMI CONTABILI Le principali caratteristiche dei diversi regimi agevolati utilizzabili dai contribuenti che nel 2013 intendono iniziare una nuova attività oppure verificare il possesso delle condizioni per poter fruire del regime più conveniente in base alla propria specifica situazione. Al riguardo, si rammenta che i regimi previsti dalla normativa vigente sono i seguenti: X nuove iniziative produttive (cd “forfettino”) X imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi” minimi) X supersemplificato ( cd. “ex minimi”) X ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata Nota: Ad eccezione dell’ordinario, tutti gli altri regimi prevedono particolari agevolazioni e/o semplificazioni per i contribuenti che li adottano.


i REGIMI CONTABILI in ITALIA..................... Nella trattazione che segue si propongono i differenti presupposti di accesso ai regimi dei minimi, ex minimi e delle nuove iniziative produttive.

Nuove iniziative produttive | “forfettino” REQUISITI

X Persone fisiche che iniziano una nuova attività d’impresa (incluse le imprese familiari), di arti o professioni; X ricavi/compensi max 30.987,41 o 61.974,83 euro

DURATA

Per il periodo d’inizio dell’attività e per i due successivi

DET. REDDITO

X Analitica con regole ordinarie, con imposta sostitutiva del 10% X No ritenuta d’acconto

DET. IVA

Analitica con regole ordinarie

STUDI DI SETTORE

TENUTA CONTABILITA’

Obbligo solo di conservare i documenti contabili e di fatturazione delle operazioni attive

Imprenditoria giovanile, lavoratori in mobilità | “nuovi minimi” REQUISITI

X - Persone fisiche esercenti attività d’impresa (incluse imprese familiari), arti o professioni che iniziano una nuova attività o l’hanno iniziata dal 2008; X compensi anno precedente max 30.000 euro; X no cessioni all’esportazione; X no spese per lavoro dipendente; X no acquisti beni strumentali, nel triennio precedente, per più di 15.000 euro

DURATA

X Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi; X anche per periodi ulteriori ma non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età

DET. REDDITO

X Analitica con le regole proprie del regime, con imposta sostitutiva del 5% X No ritenuta d’acconto

DET. IVA

No addebito dell’imposta, né detrazione

STUDI DI SETTORE

No

TENUTA CONTABILITA’

Esonero da registrazione e tenuta scritture contabili per imposte dirette e da versamento e obblighi IVA


.....................i REGIMI CONTABILI in ITALIA Supersemplificato | “ ex minimi” REQUISITI

Persone fisiche che possiedono i requisiti “originari” dei minimi (art. 1, co. 96 e 99 della L. 244/2007) o del “forfettino” e non se ne avvalgono

DURATA

DET. REDDITO

Analitica con regole ordinarie

DET. IVA

Analitica con regole ordinarie

STUDI DI SETTORE

Sì, con possibile condizione di marginalità economica

TENUTA CONTABILITA’

Esonero da registrazione e tenuta scritture contabili per imposte dirette e IVA e da liquidazioni e versamenti IVA mensili o trimestrali

Ordinario REQUISITI

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“c. ordinaria”

X Contabilità ordinaria X Per obbligo (es. società di capitali) o per opzione (imprese minori ed esercenti arti e professioni)

DURATA

DET. REDDITO

Analitica con regole ordinarie

DET. IVA

Analitica con regole ordinarie

STUDI DI SETTORE

TENUTA CONTABILITA’

Registri IVA, libro giornale, libro mastro, libro inventari, registro beni ammortizzabili. Per esercenti arti e professioni, possibilità di tenere il solo registro cronologico “integrato”

REQUISITI

Regime naturale per: X imprese aventi ad oggetto: prestazioni di servizi con ricavi fino a 400.000 euro; altre attività con ricavi fino a 700.000 euro; X esercenti arti e professioni

DURATA

DET. REDDITO

Analitica con regole ordinarie

DET. IVA

Analitica con regole ordinarie

STUDI DI SETTORE

Ordinario

TENUTA CONTABILITA’

Possibilità di tenere i soli registri IVA “integrati”

| “ c. semplificata”


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3. Il “NUOVO” REGIME DEI MINIMI A decorrere dal 2012, l’art. 27 DL 98/2011, ha introdotto un “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, denominato “nuovo” regime dei minimi. Tale regime, riservato alle persone fisiche che iniziano una nuova attività oppure che l’hanno intrapresa a decorrere dal 2008, per i primi 5 periodi d’imposta o anche oltre tale limite fino al compimento del 35° anno d’età, consente di usufruire di una serie di agevolazioni di seguito precisate.

Requisiti di accesso

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Per poter fruire del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, il soggetto interessato deve verificare il possesso di:

a. requisiti “originari” previsti per i “vecchi” minimi (L. 244/2007) I soggetti interessati nell’anno precedente: X hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000; X non hanno effettuato cessioni all’esportazione; X non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in parte-


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cipazione con apporto di solo lavoro; X nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare > € 15.000.

b. nuovi requisiti previsti dal DL 98/2011 Il comma 2 dell’art. 27, DL 98/2011 – in aggiunta ai requisiti indicati – condiziona l’accesso al regime in esame alle persone fisiche che: X non abbiano esercitato nel triennio precedente l’inizio dell’attività, alcuna attività di lavoro autonomo/impresa, anche in forma associata o familiare; X non proseguano un’attività già precedentemente svolta (“mera prosecuzione”) sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione del caso in cui tale precedente attività consista nel periodo di pratica obbligatoria (“tirocinio” professionale). Nota: non viene considerata “prosecuzione” se l’attività è stata svolta per un periodo non superiore ad un anno e mezzo antecedente all’inizio della nuova attività ( cric. 17/A Agenzia delle Entrate). X proseguano un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, nel qual caso tuttavia il limite massimo di €.30.000 di ricavi realizzati nel periodo precedente deve essere valutato in relazione all’attività svolta dal soggetto dante causa.


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Soggetti esclusi

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Non sono considerati minimi i soggetti : X che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.); X non residenti; X che effettuano – in via esclusiva o prevalente – attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi; X che partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza.

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Durata del regime

Il regime può essere utilizzato per 5 anni, vale a dire: X per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata; X per i 4 periodi successivi a quello di inizio attività. In deroga alla predetta regola, l’art. 27 co.1 del DL 98/2011 ha disposto che i contribuenti che , alla scadenza del quinquennio, non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età (incluso); ciò senza esercitare alcuna opzione espressa.


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Imposta sostitutiva

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, pari al 5%.

Ritenuta d’acconto

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I “nuovi” minimi non subiscono la ritenuta d’acconto. A tal fine, la CM 17/2012 rammenta che è necessario il rilascio, da parte del contribuente, di un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi e compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Tale dichiarazione può essere riportata direttamente in fattura utilizzando, ad esempio, la seguente dicitura: «si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820».

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Determinazione del reddito

I soggetti che adottano il nuovo regime dei minimi determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, quale risulta dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute. A tal fine rileva pertanto il c.d. “principio di cassa”. Non assumono rilevanza: X le quote di ammortamento


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Il costo dei beni strumentali è interamente deducibile nell’anno in cui avviene il pagamento. X la valutazione delle rimanenze Pertanto, non sono applicabili le “ordinarie” regole che limitano la deducibilità di alcuni costi o prevedono il rinvio della tassazione di taluni componenti positivi (ad esempio, le spese relative agli autoveicoli e agli apparecchi di telefonia sono deducibili nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR).

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Contributi previdenziali e assistenziali

In deroga ai principi generali, sono deducibili “direttamente” dal reddito d’impresa /lavoro autonomo.

Studi di settore

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Il contribuente è esonerato dalla compilazione del modello degli studi di settore e dei parametri.

IRAP

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Il contribuente è esonerato da dichiarazione e versamento dell’IRAP IVA. Secondo l’Agenzia, tra gli aspetti più significativi del “vecchio”regime ancora applicabili si annoverano:


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X il divieto di rivalsa e di detrazione dell’IVA sugli acquisti; X la rettifica dell’IVA (ex art. 19-bis2, DPR 633/72).

Semplificazioni e adempimenti

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Si riportano di seguito i principali esoneri e adempimenti previsti. :: ESONERI :: I contribuenti minimi, in estrema sintesi, non detraggono l’iva a credito e al contempo non incassano più l’iva a debito. Sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento periodico dell’Iva e annuale: X liquidazione e versamento dell’IVA; X tenuta, registrazione e conservazione dei documenti ex DPR n. 633/72 e DPR n. 600/73; X dichiarazione e comunicazione annuale IVA; X dichiarazione e versamento dell’IRAP; X compilazione del modello degli studi di settore e dei parametri X comunicazione elenchi clienti-fornitori (c.d. “spesometro”); X comunicazione delle operazioni “black-list”. :: ADEMPIMENTI DOVUTI :: X Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali X Certificazione dei corrispettivi (scontrino/ricevuta fiscale) X Manifestazione preventiva della volontà di effettuare acquisti UE


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con conseguente obbligo di iscrizione nell’archivio VIES. Si rammenta che le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi a soggetti UE non sono considerate cessioni UE bensì cessioni “interne” X Integrazione della fattura ricevuta relativa ad un acquisto UE e ad altre operazioni di cui il contribuente risulta debitore dell’imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versamento della stessa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione X Presentazione dei Modelli Intrastat (mod. Intra)

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Disapplicazione dal regime

Nella CM17/2012 l’Agenzia specifica che la disapplicazione/uscita dal nuovo regime dei minimi può avvenire: X per opzione; X per legge. Ciò è valido qualora: X vengano meno i requisiti richiesti per l’applicazione del regime; X si realizzi una fattispecie che non consente l’adozione del regime; X a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo. Nota: l’opzione per la fuoriuscita dal regime dei “nuovi” minimi è definitiva. Di conseguenza il soggetto che cessa di applicare il regime agevolato non può più avvalersene.


FAC SIMILE | Esempio di fattura

Alberto Rossi Viale Gramsci, 12 50100 Firenze (VR) Cod. Fisc. ... P. Iva ...

Verona, 14/02/2012

Spett.le ALFA SRL Via Fermi 11 50100 Firenze P. Iva ….

Fattura n.1 del 12 marzo 2012

Oggetto: Consulenza legale Onorario Contributo cassa forense 4% Totale

€ 2.000,00 € 80,00 € 2.080,00

Ritenuta d’acconto Netto dovuto

€.0 € 2.080,00 S&O

Regime fiscale di vantaggio ex art.27, commi 1 e 2 D.L. n.98/2011. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate 22/12/2011, prot. n.185820


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4. IL REGIME DEGLI “EX MINIMI” Con l’entrata in vigore del “nuovo” regime dei minimi, il legislatore ha comunque riservato un regime contabile “semplificato” ai contribuenti cd “ex minimi” ovvero coloro che soddisfano i requisiti previsti per il regime dei minimi ma non possiedono quelli richiesti dal “nuovo” regime.

Soggetti interessati

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Sono ammessi al regime in esame i soggetti che pur possedendo i requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi: X non possono beneficiare del “nuovo” regime dei minimi in quanto non in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 27, DL 98/2011; X fuoriescono dal regime di vantaggio per decorrenza dei termini di durata (compimento del quinquennio o raggiungimento del 35° anno di età). Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.


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Soggetti esclusi

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Non possono adottare il regime semplificato i contribuenti che svolgono le seguenti attività: X agricoltori in regime speciale, tabaccai, giornalai, agenzie di viaggio,ecc. (artt. 34, 34-bis, 74 e 74-ter, DPR 633/72); tale causa di esclusione non è applicabile ai produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’art. 32 del TUIR; X agriturismo (art. 5, L. 413/91); X incaricati alle vendite a domicilio (art. 25-bis, DPR 600/73); X rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione; esercenti agenzie di vendita all’asta (artt. 36 e 40-bis, DL 41/95).

Determinazione del reddito

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I soggetti che fruiscono del suddetto regime non beneficiano di alcuna semplificazione; pertanto ai fini IRPEF, trovano applicazione le “ordinarie” regole di determinazione del reddito d’impresa (principio di competenza) e di lavoro autonomo (“principio di cassa”) previste dal TUIR (artt. 54 e 66 ss.), nonché le aliquote d’imposta ordinarie, comprese le relative addizionali. Nota: rispetto ai “nuovi” minimi, i soggetti in esame subiscono la ritenuta alla fonte nei casi previsti dal DPR 600/73.


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Studi di settore

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Per i soggetti che fruiscono del regime in esame è previsto l’assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili, con conseguente obbligo di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

IRAP

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Il contribuente è esonerato dall’applicazione dell’IRAP.

Opzione per il regime ordinario

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Considerato che il regime contabile “semplificato” è il regime “naturale” per i contribuenti che soddisfano le condizioni sopra descritte, è comunque prevista la possibilità di optare per il regime contabile ordinario. L’opzione è valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Nota: Trascorso il periodo minimo di permanenza, resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane l’ applicazione della scelta operata


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Esoneri

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X Registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini dei redditi, IRAP e IVA X Tenuta del registro dei beni ammortizzabili X Liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA X Presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta

Adempimenti dovuti

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X Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi X Fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (es. cessione di tabacchi, giornali, carburanti) X IVA Comunicazione annuale dei dati IVA, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a €.25.822,84 X Presentazione delle dichiarazioni IRPEF e IVA X Versamento annuale IVA X Versamento dell’acconto e del saldo IRPEF X Versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali IRPEF X Adempimenti dei sostituti d’imposta X Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista dal DL 78/2010 (c.d. “spesometro”) X Comunicazione telematica operazioni “Black list”


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5. IL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE È un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo. È applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% nonché una serie di semplificazioni contabili.

Soggetti interessati

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Sono ammessi al regime agevolato i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: X essere una persona fisica; X non aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare; X l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni). È necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non superiori ai seguenti limiti: X lavoratori autonomi: compensi non superiori a € 30.987,41.


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X imprese: ricavi non superiori a € 30.987,41 (se per prestazioni di servizi), ovvero non superiori a €.61.974,83 per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nota: occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Imposta sostitutiva

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È prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell’imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per le imposte sui redditi con il modello F24 . Il reddito di lavoro autonomo o d’impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef; pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell’acconto annuale Iva).

Semplificazioni

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È previsto l’esonero dai seguenti obblighi contabili: X registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, X liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva.


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Nota: non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale dell’IVA (infatti, l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.

Deduzioni

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Si applicano le ordinarie regole previste dal Tuir; in particolare, è possibile dedurre: X le spese per apparecchi di telefonia fissa e mobile nella misura dell’80% (sia gli imprenditori che i professionisti); X le spese per l’acquisto di veicoli a motore.

Ritenuta d’acconto

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Il contribuente che adotta tale regime non è assoggettato a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta. A tal fine questi devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non va effettuata la ritenuta.


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Durata del regime e comunicazione dell’opzione

Il regime agevolato ha una durata massima di 3 anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i 2 successivi. I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta: X in sede di dichiarazione d’inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa, X entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio). Nota: la scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale delle Entrate.


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6. La gestione separata INPS Y Chi deve iscriversi alla gestione separata dell’INPS? Alla gestione separata dell’inps devono iscriversi: X le partite iva; X i lavoratori con contratti di collaborazione a progetto; X i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; X i lavoratori con contratti di Associazione in partecipazione. Nota: l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata compete al lavoratore e la legge prevede che deve essere effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Y Come si apre la posizione presso la Gestione separata dell’INPS? Il lavoratore, per aprire la posizione presso la gestione separata dell’INPS, deve recarsi presso una sede dell’INPS o deve collegarsi al sito www.inps.it e dopo aver richiesto il “PIN online” per accedere alla propria pagina personale può effettuare la registrazione alla Gestione separata tramite il menù dei “servizi online”. I documenti necessari sono: X dati anagafici, X Partita IVA, X eventuale iscrizione ad albi professionali, X data inizio attività,


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X tipologia attività svolta. Y Quale aliquota INPS si applica per i liberi professionisti? Per i liberi professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata dell’INPS si applica un’aliquota del 27,72%, ma a differenza dei lavoratori con contratti subordinati o parasubordinati dove i contributi INPS vengono suddivisi per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore, per chi lavora a partita iva i contributi sono totalmente a carico del lavoratore. I contributi da versare si calcolano secondo il cd “principio di cassa”. Invece per i liberi professionisti iscritti anche ad altre casse previdenziali (ad es. quelle previste dagli albi professionali), l’aliquota è stabilita dalle singole casse. Y Quando e come si versano i contributi all’INPS? I possessori di partita iva dovranno provvedere personalmente al pagamento dei contributi utilizzando il modello F24 fornito dall’INPS. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite due acconti del 40% versati entro il 31 Maggio e il 30 Novembre. Nota: Entro il 31 Maggio dell’anno seguente, dovrà essere effettuato il saldo o il rimborso sempre utilizzando lo stesso modello. Y I liberi professionisti possono applicare il “diritto di rivalsa”? Sì. I liberi professionisti possono applicare il cd “diritto di rivalsa” addebitando in fattura il 4% al committente. Y Come funziona il “principio di cassa”?


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Il principio di cassa si determina con la dichiarazione di tutti i compensi riscossi in un determinato anno. Per la dichiarazione non conta la data di svolgimento della prestazione ma la data di riscossione del compenso. Y Come si calcolano i mesi di contribuzione versati ai fini previdenziali o assistenziali? L’INPS considera un anno di contribuzione in gestione separata se il contribuente ha versato il minimale contributivo che per il 2013 è pari a 4256.96 annui e 354.75 mensili. In questo caso l’INSP riconoscerà 12 mesi accreditati. Y Nel caso in cui non si arrivi a versare il minimale contributivo come si calcolano i mesi che vengono riconosciuti come accreditati? Nel caso in cui non si arrivi a versare un importo pari o superiore al minimale contributivo previsto per l’anno in corso i mesi accreditati vengono diminuiti in maniera proporzionale applicando la seguente formula:

reddito percepito/reddito minimale mensile (il risultato si arrotonda sempre per difetto)

Nota: il reddito minimale annuo o mensile viene stabilito dalla legge. Per l’anno 2013 il reddito minimale annuale è pari a €15.357, mentre il reddito minimale mensile è pari a € 1279.75.


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Esempio 1 Se nel 2013 hai ricevuto un compenso pari a € 9000 i mesi accreditati saranno: reddito percepito/reddito minimale mensile 9000/1279.25=7.03 Saranno accreditati 7 mesi Esempio 2 Se nel 2013 hai ricevuto un compenso pari a € 10000 i mesi accreditati saranno: reddito percepito/reddito minimale mensile 10000/1279.25=7.81 Saranno accreditati 7 mesi Y Cosa accade se i versamenti contributivi sono maggiori a quelli dovuti? Nel caso in cui un lavoratore effettua un versamento di importo superiore al montante dovuto l’INPS li considera come acconto per l’anno successivo. Chi ne ha diritto può richiedere il rimborso. Y È obbligatorio versare i contributi? Sì. Se il lavoratore non versa i contributi o non è in regola con i versamenti, non ha diritto a nessuna prestazione sociale o previdenziale.


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7. LE CASSE DEI LIBERI PROFESSIONISTI Premessa

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Le casse libero professionali sono regolate quasi esclusivamente dagli statuti e dai regolamenti delle singole casse. Per questo, nella seguente parte della guida proveremo a dare delle informazioni generali comuni a tutte le casse. Per sapere i particolari di ogni singola cassa si dovrà controllare le norme che la regolano. Y Chi è tenuto a iscriversi alle casse dei liberi professionisti? In genere i liberi professionisti iscritti ad albi professionali sono obbligati a iscriversi alle casse libero professionali degli ordini di appartenenza. Sono tenuti ad iscriversi obbligatoriamente tutti i potenziali produttori di reddito derivante dall’esercizio della professione. Alcune casse, come ad esempio la cassa forense, per iscriversi prevedono un minimale reddituale o un imponibile IVA minimo. Altre casse invece prevedono la cancellazione automatica dalla cassa in caso di iscrizione ad altro ente previdenziale. Y Come funziona la contribuzione nelle casse libero professionale? La contribuzione si articola di norma in contribuzione soggettiva e contribuzione integrativa. La contribuzione soggettiva è finalizzata al diritto alla pensione. L’importo di tale contribuzione è variabile in base alla cassa di appartenenza. La contribuzione integrativa, invece, è finalizzata a sostenere la cas-


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sa stessa. Prima era in media al 2%, mentre ora quasi tutte le casse stanno alzando la percentuale al 4%. Y Cosa accade se non sono regolare nel versamento dei contributi? Nel caso in cui non si è in regola con il versamento dei contributi le prestazioni non sono erogate anche se manca solo una parte dei contributi da versare. Y Quando e come devo versare i contributi? In genere il versamento dei contributi presso le casse di appartenenza avviene tramite bollettini trimestrali MAV. Nota: ricorda che le modalità e la cadenza dei versamenti è stabilita dalle singole casse.


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8. PRESTAZIONI SOCIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI

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Maternità/Paternità

Per gli iscritti alla Gestione separata il diritto alla maternità/paternità spetta solo ai contribuenti che versano l’aliquota aggiuntiva (0.72%) :: Requisiti di accesso :: X Lavoratrici madri: servono accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione effettiva dello 0.72% nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (due mesi prima della data presunta del parto) X Lavoratori padri: servono accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione effettiva dello 0.72% nei 12 mesi che precedono la data di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché di esclusivo affidamento al padre X Madri padri adottivi/affidatari servono accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione effettiva dello 0.72% nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore in famiglia Nota: per il riconoscimento di tale diritto, le lavoratrici iscritte alla gestione separata devono astenersi dall’attività lavorativa mentre le libere professioniste devono sospendere la fatturazione.


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Y A quanto ammonta l’indennità? L’indennità per i periodi di congedo è corrisposta in sostituzione del reddito che l’avente diritto non può realizzare ed è pari all’80% del reddito medio giornaliero dell’ultimo anno(12 mesi) soggetto a contribuzione. Nota: nei periodi in cui si percepisce l’indennità di maternità i contributi figurativi vengono comunque accreditati.

Assegno di Maternità Stato

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L’assegno è a carico dello Stato, viene erogato dall’INPS. :: Requisiti di accesso :: X Dimesse o licenziate durante la gravidanza e che abbiano cumulato almeno 3 mesi contributivi nel periodo che va dal 18 ai 9 mesi precedenti la nascita. Possono essere cumulati anche i mesi versati con contratti parasubordinati. X Abbiano perso il diritto alle prestazioni previdenziali, siano in possesso di almeno 3 mesi contributivi e non siano trascorsi più di 9 mesi tra la perdita del lavoro e la data di nascita (o l’ingresso del minore). X Siano in possesso di 3 mesi contributivi nel periodo che va dal 18 ai 9 mesi precedenti la nascita e con un reddito inferiore a 1999.45 L’assegno di maternità stato può essere erogato a “concorrenza” di altre prestazioni di maternità che risultino di importo inferiore.


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Indennità di malattia

Dal 1 Gennaio 2012, gli iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie hanno diritto all’indennità di malattia giornaliera. :: requisiti di accesso :: Per usufruirne occorre avere accreditato almeno 3 mensilità di contribuzione effettiva dello 0.72% nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (data malattia). :: Durata e importo dell’indennità :: L’indennità può essere richiesto per un massimo di 3 mesi ed è necessario avere una commessa in corso. Per usufruirne è necessaria l’astensione dal lavoro. Nota: L’importo è pari al 30% del reddito dell’ultimo anno.

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Assegno al nucleo familiare per iscritti alla gestione separata INPS

Y A chi spetta? L’assegno di maternità spetta a tutti gli iscritti alla gestione separata che versano il contributo IVR dello 0,72%. Almeno il 70% del reddito deve derivare da un’attività con iscrizione in gestione separata ed è possibile un eventuale cumulo con redditi da lavoro dipendente.


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Y A quanto ammonta l’assegno familiare? Il periodo di competenza va da luglio a giugno successivo. L’importo dell’assegno è tanto più alto quanto maggiore è il numero dei componenti del nucleo familiare e tanto minore quanto più alto è il reddito. Y Quando e dove deve essere presentata la domanda? La domanda deve essere presentata all’INPS o al patronato INCA dopo il mese di febbrario dell’anno successivo di competenza. Il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS.


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9. COWORKING come opportunità Il coworking è uno stile lavorativo che prevede la condivisione di un ambiente di lavoro, spesso un ufficio, mantenendo un’attività indipendente. Quello che lo caratterizza è l’aspetto del processo sociale, collaborativo e informale con pratiche di gestione più vicine a quella di una cooperativa, tra cui la focalizzazione sulla comunità piuttosto che sul profitto. L’idea del coworking si è diffusa rapidamente nel Nord Europa e in America da una decina d’anni, mentre in Italia si stanno muovendo i primi passi con le aperture a Milano, Roma e Firenze. Y Perché il coworking può essere interessante per chi lavora con Partita Iva? Quali possono essere i vantaggi? X Riduzione dei costi operativi, nuove collaborazioni ed amicizie, appartenenza ad un network di professionisti. X Offre una soluzione al problema dell’isolamento, che tanti freelance sperimentano lavorando in casa o viaggiando frequentemente, mentre allo stesso tempo permette loro di sfuggire alle distrazioni dell’ambiente domestico, X Accesso a nuove opportunità lavorative. Dalla vicinananza con altri professionisti possono nascere interessanti scambi, idee e progetti. L’esperienza di cooworking non deve essere intesa come un modo per affittare i locali ma uno strumento per favorire la “contaminazione” tra le varie professioni che si possono trovare all’interno della struttura. Le capacità di ognuno, messe in contatto, possono rappresentare un valore aggiunto, rispondendo in modo più appropriato alle esigenze del mercato. Ognuno può essere uno strumento per l’altro e ciascuno può diventare per l’altro un collega, un cliente, un tramite.


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Orari: Orari: giovedì 8.30/12.30 > Arezzo | martedì 9.00/13.00 > Camucia | giovedì 9.00-13.00 > San Giovanni Valdarno | LIVORNO martedì 15.00/18.30 > San Sepolcro | mercoledì Sede: via Giotto Ciardi, 8 15.30/18.30 57121 Tel. 0586/228478 nidil.li@livorno.tosc.cgil.it FIRENZE Sede: via Borgo dei Greci, 3 50122 Tel. 055/2700595 nidil@firenze.tosc.cgil.it Orari: > Firenze |martedì 15.00/18.00, giovedì 9.00/13.00 > S. Fiorentino| martedì 17.00/18.00 > Empoli |giovedì 15.00/18.00 > Scandicci mercoledì 15-18

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