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a cura di Ing. A. Paoloni
CONVEGNO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) Digitalizzazione della PA, un obiettivo del Governo e una necessità del Paese!
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a Commissione Informatica e la Commissione CTU, in collaborazione con la Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (F.I.I.F.) del Consiglio Nazionale Forense e il forumTAL, hanno organizzato per i propri iscritti un convegno sul tema del Processo civile telematico (PCT). la digitalizzazione della pa è un obiettivo del governo e una necessità del paese, è quindi utile comprendere come questo obiettivo sia stato realizzato in un ambito di particolare impatto, quello degli uffici giudiziari. il pCt è volto ad automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e consulenti) e uffici giudiziari, secondo apposite regole tecnico-operative. il pCt è attualmente operativo su tutto il territorio nazionale. gli interventi di coloro che hanno direttamente partecipato alla realizzazione del pCt hanno consentito di comprendere gli ostacoli superati nell’informatizzazione dei processi e quali altri ostacoli dovranno essere affrontati per completare il processo verso una
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giustizia digitale. l’incontro è stato anche un’occasione per condividere le informazioni sul funzionamento dei depositi telematici per coloro che svolgono attività forense in qualità di consulenti, al fine di consentirne l’utilizzo concreto, autonomo e indipendente.
QUALI SONO STATI I PUNTI DI PRINCIPALE INTERESSE l’informatizzazione o digitalizzazione della pubblica amministrazione (pa) è stata affrontata dal ministero della giustizia tenendo ben presente due priorità: non
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SFRUTTARE LE POTENZIALITÀ DELL’INFORMATICA PER RIPENSARE L’ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE.
in modo da ridurre i così detti tempi di attraversamento dovuti non già alle scansioni processuali previste dal codice ...bensì quelli richiesti da attività di tipo essenzialmente esecutivo come la trasmissione, il deposito e la digitalizzazione degli atti, il caricamento dei dati nei registri informatizzati, etc... Ma se la riduzione dei tempi era il messaggio di più immediato impatto, la vera ambizione sottesa alla filosofia del PCT era, e deve rimanere, a più ampio sfondo: creare uno spazio di comune accesso e condivisione del materiale cognitivo per tutti gli attori del processo”.
LA STORIA DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE
fermare la macchina giudiziaria e modificare le procedure per non trasformare la digitalizzazione in una semplice archiviazione digitale dei documenti cartacei. nel suo intervento la dottoressa fedele, incaricata dalla magi-
stratura quale responsabile dell’informatica della provincia di roma, ha spiegato come la ratio che ha guidato il processo era di “sfruttare le potenzialità dell’informatica per ripensare l’organizzazione del Processo Civile
possiamo far risalire al 2001 il primo passo verso la digitalizzazione del processo Civile. il legislatore aveva redatto la disciplina sull’uso degli strumenti informatici che riguardava in particolare il processo civile. il progetto, particolarmente ambizioso, prevedeva che tutte le attività processuali, sia delle parti che del giudice, potessero compiersi attraverso l’utilizzazione di strumenti telematici e addirittura si prevedeva la formazione del cosiddetto fascicolo telematico d’ufficio. iniziò un periodo di sperimentazione presso alcuni uffici giudiziari individuati come pilota. in una fase
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successiva, che potremmo far partire dal 2009, il legislatore, con il decreto n°193, si orienta verso un progetto più limitato, che sostanzialmente consiste nella utilizzazione della posta elettronica certificata (peC) per la trasmissione degli atti processuali, per le comunicazioni e le notificazioni di questi atti. un’ulteriore spinta per l’utilizzazione della peC nella trasmissione degli atti processuali si è avuta con la legge di stabilità del 2013 che ha sancito l’obbligatorio invio telematico degli atti processuali dal 30 giugno 2014.tuttavia, nonostante l’impegno, non tutti gli uffici e non tutti gli operatori sarebbero stati in grado di rispettare i termini. si è pertanto adottata la soluzione di limitare l’entrata in vigore delle norme ai soli pro-
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cedimenti iscritti a decorrere del giugno 2014. a partire dal gennaio 2015, però, l’obbligatorietà è stata estesa a tutti i procedimenti.
GLI ASPETTI TECNICI l’intervento dell’ing. Baldoni è stato incentrato sulle problematiche tecniche. la digitalizzazione e la dematerializzazione non possono fare a meno della rete, le cui caratteristiche soddisfino le esigenze del sistema in termini di velocità e in termini di sicurezza. la rete unitaria della giustizia (rug) connette tutti gli uffici e le articolazioni dell’amministrazione per complessivi 2.000 uffici in 1.500 sedi con oltre 100.000
utenti interni. tenuto conto che la rug deve essere collegata alla rete pubblica al fine di consentire quello scambio di dati che è essenziale per il funzionamento del sistema, il problema fondamentale è la sicurezza perimetrale. tale sicurezza è garantita da circa 300 firewall a protezione dei palazzi di giustizia. le sedi delle direzioni distrettuali antimafia sono ulteriormente protette da sistemi perimetrali ips/ids. il Centro gestione Firewall e l’unità locale di sicurezza sono ubicate a napoli e collegate al Certpa (Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione) di agid (agenzia per l’italia digitale). ogni palazzo di giustizia disponeva di una sala server, non sempre rispondente ai requisiti tecnici stabiliti dalla dgsia (direzione generale per i sistemi informativi automatizzati). Questo tipo di organizzazione aveva un elevato costo per l’assistenza tecnica e presentava disomogeneità nell’erogazione dei servizi e nella distribuzione del personale. l’amministrazione ha intrapreso, con l’accordo del Csm, un programma di «distrettualizzazione». Grazie alla concentrazione dei sistemi del civile, oggi distribuiti presso sette sale, destinate a ridursi a tre, con la prossima consegna del terzo polo nazionale di Milano, che si aggiunge a quelli di Roma Balduina e Napoli-Centro Direzionale e grazie alla diffusione del sistema distrettuale SICP(Sistema Informativo della Cognizione Penale) in ambito penale, DGSIA ha potuto adottare un provvedimento di classificazione delle sale server, in data 15 dicembre 2014, che le riduce fortemente nel numero. le sale server del ministero della giustizia sono attualmente del tipo in house, cioè gestite e manutenute dal ministero (i locali
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sono di proprietà del ministero ovvero del Comune sul territorio). l’obiettivo è di disporre, per i procedimenti civili, di tre sale server nazionali con tre sale di disaster recovery e per il penale di 26 sale distrettuali con tre sale di disaster recovery in conformità alle linee guida di agid per la razionalizzazione dei Ced (Cerntro elaborazione dati) della pa. per le operazioni di autenticazione (identificazione dell’utente) si fa uso della piattaforma Active Directory Microsoft e IAA Novell collocate nel Ced di napoli. nel settore interoperabilità, vengono servite più di 4.000 caselle peC, assegnate agli uffici e 2.000 caselle peC ad interazione automatizzata associate agli applicativi (protocollo documentale, processo Civile telematico, notifiche telematiche penali, Casellario, etc.), oltre a 80.000 caselle mail ordinarie (attuale fornitore del servizio Hp es), mensilmente si ha (dati ottobre 2014) un totale di traffico mail pari a 13,8 milioni (1.888.286 mb) in entrata da internet e 7,2 milioni (752.536 mb) in uscita verso internet, oltre a 1,8 milioni (457.581 mb) e 4,8 milioni (678.169 mb) di mail interne. relativamente alla posta elettronica certificata il traffico mensile (dati ottobre 2014) è di circa 2,5 milioni in entrata e circa 270.000 in uscita. il sistema dispone di 13 centri servizio di assistenza, 60 presidi, circa 300 tecnici per un impegno di spesa di circa 28 milioni di e l’anno.
SUL DISASTER RECOVERY (DR) premesso che con il termine inglese “Disaster Recovery” (dr) si intende “l’insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per assicurare all’organizzazione il funzionamento del centro elaborazione dati e delle procedure e applicazioni informatiche del-
l’organizzazione stessa in siti alternativi a quelli primari di produzione, a fronte di eventi che provochino, o possano provocare, indisponibilità prolungate”; ne consegue la necessità di introdurre questa metodica nei sistemi informatici del ministero della giustizia. si tratta di interventi importanti per il rafforzamento della tutela dei dati nel contesto giustizia. la dgsia, in qualità di struttura tecnologica dell’intera amministrazione della giustizia, ha avviato la redazione dello studio tecnico di fattibilità in materia di continuità operativa, al fine di individuare i servizi informatici critici per i quali prevedere un piano di continuità.
FATTURAZIONE ELETTRONICA nella tabella di figura 1 sono riportate le statistiche delle spese di giustizia relative all’anno 2013.
LA DEMATERIALIZZAZIONE NEL PCT
Figura1 - Statistiche di spese di giustizia relative all’anno 2013
basandosi su quanto illustrato dall’ing. pontevolpe trattiamo il tema della dematerializzazione nei suoi differenti gradi di complessità. il Livello zero: è rappresentato dalla digitalizzazione dei documenti analogici, che possono essere cartacei, immagini su film (pellicole mediche, microfiche, microfilm), cassette e nastri magnetici audio e video, per finalità meramente gestionali e/o di fruizione. la normativa “traspone” nel digitale gli schemi documentali dei processi tradizionali. il Livello uno: si ha quando la digitalizzazione dei documenti viene eseguita non solo per finalità gestionali e di fruizione, ma anche con l’obiettivo dell’archiviazione sostitutiva, con l’eventuale distruzione degli originali analogici. il Livello due: si ha quando lo svolgimento dei procedimenti amministrativi avviene interamen-
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te su base informatica, quindi senza produzione di carta, e quando la digitalizzazione comporta la reingegnerizzazione dei processi. a questo livello abbiamo un identificatore universale del documento, una integrazione degli applicativi verticali, una gestione documentale, una standardizzazione ed obbligatorietà dei metadati ed infine una normalizzazione dei formati. il Livello tre comporta il superamento del modello “tayloristico” di procedimento amministrativo a favore di un’azione amministrativa orientata al risultato. dalla gestione documentale alla gestione della conoscenza attraverso la separazione tra contenuto (le informazioni, opportunamente validate e protette, che esprimono atti, fatti o dati), forma (la modalità di rappresentazione del contenuto: tabella, testo libero, ipertesto, campi strutturati, forma ibrida, etc) e mezzo (lo strumento per la registrazione, trasmissione e visualizzazione dei contenuti secondo determinate forme: word processor, pagina html, e-mail, sms, dbms, etc.
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le problematiche connesse alla dematerializzazione possono essere di carattere culturale e normativo: • difficoltà a considerare il documento come entità astratta (abitudine alla carta); • necessità di rivedere l’intero ordinamento giuridico e amministrativo, basato sul testo; • nuovo approccio alla sicurezza ed abbandono del mito della sicurezza tecnologica; • realizzazione delle funzioni di gestione integrata che mal si conciliano con le norme sulla privacy del garante italiano; • nuova modalità di lavoro che rimette in discussione ruoli e competenze all’interno di ogni organizzazione; • fortissima resistenza al cambiamento. ma anche di natura tecnica, in quanto molti prodotti sono ancora ad uno stato prototipale e l’offerta è condizionata dal mercato usa dove la gestione documentale segue regole di common law. relativamente all’accettazione e all’adozione dell’innovazione il percorso può essere rappresentato in 5 tappe: • fase della consapevolezza: l’individuo conosce l’innovazione ma manca di informazioni a riguardo; • fase dell’interesse: l’individuo sviluppa interesse sull’innovazione; • fase della valutazione: l’individuo valuta l’applicazione dell’innovazione alla sua situazione, quindi decide se provarla o meno; • fase della sperimentazione: l’individuo sperimenta l’innovazione su piccola scala; • fase dell’adozione: l’individuo decide di continuare il pieno uso dell’innovazione. la gestione del cambiamento nel pCt:
• partenza graduale per ufficio, per soggetto, per tipologia di atto; • possibilità di anticipare la partenza negli uffici “innovatori”; • formazione; • supporto organizzativo. l’innovazione in relazione alle esigenze di efficacia/efficienza: • l’innovazione dovrebbe essere intesa come riorganizzazione delle funzioni, delle strutture e degli strumenti per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei servizi al cittadino; • da decenni ormai innovare implica l’introdurre tecnologie dell’informazione diffuse e sostitutive nella produzione di documenti.
STRUMENTI PROPEDEUTICI ALL’USO DEL PCT relativamente agli strumenti digitali necessari per utilizzare le comunicazioni consentite dal pCt, possiamo far riferimento al contributo dell’ing. di giacomo. l’architettura complessiva del sistema è raffigurata in figura 2. l’utente deve disporre di un indirizzo peC, che deve poi essere comunicato al proprio Consiglio dell’ordine, il quale provvederà a comunicarlo al ministero, che provvederà ad inserirlo in un registro informatico, consultabile telematicamente, chiamato reginde come unico indirizzo utilizzabile per le comunicazioni da e verso i tribunali. l’indirizzo peC diventerà dunque l’unico domicilio elettronico di riferimento. infatti le cancellerie dei tribunali non possono, per legge, inviare notifiche agli ausiliari del magistrato, se non via peC. i professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo, oppure i soggetti il cui ordine di appartenenza non abbia provveduto
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all’invio di copia dell’albo, possono registrarsi al reginde rivolgendosi ad un punto di accesso o utilizzando l’apposita funzionalità disponibile sul portale servizi telematici del ministero ( http://pst.giustiizia.it ). in accordo con quanto regolamentato dal dm 44/2011, il registro generale degli indirizzi elettronici (reginde), gestito dal ministero della giustizia, contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (peC) dei soggetti abilitati esterni.
SEMINARI SUL PCT il Convegno sul pCt aveva lo scopo di illustrare un importante esempio di digitalizzazione della pa. il pCt, attualmente avviato su tutto il territorio nazionale, comporta la trasformazione in via telematica (cioè da remoto) di una serie di attività tipicamente processuali finora realizzate in forma cartacea. sono ora possibili la consultazione on-line del fascicolo processuale, la comunicazione telematica con gli uffici giudiziari e il pagamento telematico del contributo unificato. nei seminari si sono descritte le modalità pratiche di attuazione di tutti i passaggi da compiere per le attività che il consulente deve svolgere per adempiere al mandato. riassumiamo i principali adempimenti mentre rinviamo ad uno screencast dell’avv.to andrea pontecorvo per una puntuale descrizione di tutte le attività necessarie per trasmettere una consulenza al tribunale. ( https://www.youtube.com/watch?v=EFYMTmudYuA ). per trasmettere una consulenza è necessario avere a disposizione una smart card o token con un certificato di accesso e la firma elettronica; la peC del consulente deve essere registrata in reginde; infine sarà necessario l’uso di
un redattore, ovvero un sW per la predisposizione della “busta” telematica. una versione gratuita di tale sW è disponibile anche presso il sito del ministero della giustizia. si predisporranno i dati in un apposita cartella con i file relativi alla perizia e quelli degli allegati. tramite l’applicativo si predispone “la busta” da inviare. si tratta poi di seguire le schermate che conducono all’inserimento dei metadati e alla preparazione della busta che sarà inviata al tribunale.
ULTERIORI SVILUPPI l’introduzione del pCt, pur rappresentando un importante realtà nella digitalizzazione della giustizia, non è certo un punto di arrivo. Come ha suggerito la dottoressa fedele nel suo intervento “…molto rimane ancora da fare per rendere effettivamente armonico lo sviluppo e la diffusione del PCT in tutti i settori e in tutte
le latitudini. Occorre superare talune problematiche che gli utenti si trovano ad affrontare nel quotidiano (per il ruolo specifico dei consulenti e in particolare degli ingegneri, ad esempio, è stata segnalata la mancata previsione di alcuni specifici formati fra quelli consentiti dalle regole tecniche); ripensare molte norme non più compatibili con la realtà telematica, riprogettare gli applicativi”. se la digitalizzazione del processo civile non può dirsi completata, introdurre la telematica nel processo penale presenta ulteriori difficoltà e non è prevista a breve la dematerializzazione dei faldoni che riempiono le cancellerie dei tribunali. ancora più complessa è la rivoluzione delle procedure per il perseguimento del livello più avanzato della digitalizzazione: non una riproposizione in digitale delle procedure esistenti, ma un loro completo ripensamento nell’ottica del miglioramento del servizio per i cittadini. ■
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Figura 2 – L’architettura del PCT
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