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PIERMARIA CORSO STEFANO GUADALUPI
IL FORMULARIO DEL PROCESSO PENALE 370 formule annotate con la giurisprudenza per la corretta predisposizione degli atti processuali
SESTA EDIZIONE
Con Cd-Rom allegato
© Copyright RCS Libri S.p.A. - 2005 Casa Editrice La Tribuna Via Don Minzoni 51, 29100 PIACENZA Tel. 0523.46311 - Fax 0523.757219
Sono riservati in tutti i Paesi la traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (inclusi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica.
PREMESSA Il formulario intende rispondere all’esigenza, sempre più sentita tra gli operatori del diritto, di risolvere in modo rapido e, al tempo stesso, giuridicamente valido, gli aspetti più strettamente di carattere formale e pratico, che quotidianamente si presentano a quanti devono rivolgere professionalmente – o anche solo occasionalmente – istanze, richieste o presentare eccezioni all’Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti penali. L’opera, quindi, offre ai suoi utilizzatori uno strumento di consultazione quanto più completo possibile, che, seguendo pedissequamente le norme contenute nel codice di procedura penale, fornisce una serie di tracce per la formulazione di istanze, atti di impugnazione, eccezioni, conferimenti di incarichi, che il pratico del diritto ha sempre più spesso necessità di utilizzare. Per ciascuna formula si è cercato, ove possibile e necessario, di fornire, oltre ad uno schema di base, anche tutte le altre alternative, che possono rispondere alle varie esigenze riguardanti la particolare fase o lo specifico momento processuale nel quale occorre predisporre lo specifico atto cui la formula fa riferimento. Al tempo stesso tutte le formule di maggior rilevanza, interesse ed uso, sono state corredate da note giurisprudenziali estremamente aggiornate, che forniscono un utile completamento teorico-giuridico per chi si appresta ad utilizzare lo schema che gli è necessario. Il formulario, in ogni sua parte, è aggiornato anche con le ultime disposizioni in materia di “indultino”, di cui alla L. 1 agosto 2003, n. 207 e di responsabilità delle persone giuridiche (D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231). Per completezza, nell’opera sono state anche introdotte delle formule non specificamente legate ad istituti contemplati dal codice di procedura penale e certamente di uso meno frequente rispetto a quelle consuete, ma che si è pensato possano essere di qualche utilità in casi particolari proprio per chi debba affrontare per la prima volta le problematiche relative a determinati istituti. Ci si riferisce in particolare a formule quali quelle relative a istituti di minore rilevanza quali il patrocinio gratuito a spese dello Stato o, al contrario, di maggiore importanza, quali i procedimenti di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale ed i ricorsi individuali alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Gli Autori confidano che l’opera possa trovare buona accoglienza presso gli operatori del diritto per cui è stata pensata e realizzata nonché la comprensione per le inevitabili imprecisioni o lacune proprie di un lavoro destinato a misurarsi con le esigenze della pratica forense e a tener conto della professionalità di ciascun utente. Gli Autori Hanno collaborato l’Avv. Filippo Fontana e il dott. Manfredi Bontempelli, del Foro di Milano.
INDICE SOMMARIO
INDICE SOMMARIO
Premessa ................................................................................................................................................. pag.
5
1. Richiesta di sospensione del processo per la pendenza di questione pregiudiziale [art. 3 c.p.p.] ............................................................................... »
31
2. Richiesta di riunione di processi [art. 17 c.p.p.] ............................................................... »
33
3. Richiesta di separazione di processi [art. 18 c.p.p.] ....................................................... »
35
4. Questione di giurisdizione [art. 20 c.p.p.] ............................................................................ »
37
5. Questone di incompetenza sollevata dall’imputato per procedimenti riguardanti magistrati [art. 11 c.p.p.] ............................................... »
39
6. Questione di incompetenza sollevata dalla persona offesa/danneggiata per procedimenti riguardanti magistrati [art. 11 c.p.p.] ............................................................................................................. »
42
7. Questione di incompetenza in caso di reato commesso dal minorenne [art. 14 c.p.p.] ............................................................................ »
43
8. Questione di incompetenza per materia [artt. 5, 6, 21 c.p.p.] .................................... »
44
9. Questione di incompetenza per territorio [artt. 8, 9, 10, 21 c.p.p.] ................................................................................................................. »
45
10. Questione di incompetenza per materia determinata da connessione [artt. 12, 15, 21 c.p.p.] ................................................................................. »
47
11. Questione di incompetenza per territorio determinata da connessione [artt. 12, 16, 21 c.p.p.] ...................................................... »
48
12. Richiesta al giudice ordinario di applicazione della normativa sul giudice di pace [art. 64, D.L.vo n. 274/2000] ............................................................... »
50
13. Questione sull’inosservanza delle disposizioni sulla citazione diretta a giudizio sollevata in udienza preliminare [art. 33 sexies c.p.p.] ...................................................................................................................... »
52
14. Questione relativa all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione monocratica del tribunale sollevata in dibattimento [art. 33 septies, comma 1, c.p.p.] ....................................... »
54
15. Questione relativa all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale del tribunale sollevata in dibattimento [art. 33 septies, comma 1, c.p.p.] ........................................................... »
55
16. Questione sulla inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale del tribunale relativa alla citazione diretta a giudizio sollevata in dibattimento [art. 33 septies, comma 2, c.p.p.] ............................................................................................ »
57
17. Richiesta di declaratoria di difetto di giurisdizione [art. 11, L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1] ................................................................................. »
59
10
Indice sommario
18. Proposta di conflitto di giurisdizione [artt. 28, 30 c.p.p.] .......................................... pag.
61
19. Proposta di conflitto di competenza [artt. 28, 30 c.p.p.] ............................................... »
62
20. Dichiarazione di ricusazione del giudice [artt. 37, 38, 40 c.p.p.] ............................... »
65
21. Ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione [art. 41 c.p.p.] ............................................................ »
67
22. Richiesta di sospensione temporanea del processo a seguito di dichiarazione di ricusazione ........................................................................................................ »
69
23. Richiesta di rimessione del processo [art. 46 c.p.p.] ..................................................... »
70
24. Richiesta di rimessione del processo per motivi di legittimo sospetto [art. 45 c.p.p., come modificato dalla L. n. 248/2002] ................................. »
72
25. Richiesta di sospensione del processo a seguito di richiesta di rimessione [art. 45 c.p.p.] ...................................................................................................... »
73
26. Richiesta di sostituzione del magistrato del pubblico ministero [art. 53 c.p.p.] ..................................................................................................................................... »
75
27. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero [art. 54 quater c.p.p.] ..................................................................................................................... »
76
28. Richiesta al procuratore generale presso la Corte d’appello o presso la Corte di cassazione di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero [art. 54 quater, comma 3, c.p.p.] ..................................... »
78
29. Richiesta di declaratoria di proscioglimento in seguito a morte dell’imputato [artt. 69, comma 1 e 129 c.p.p.] .....................................................................»
80
30. Richiesta di accertamento sulla capacità dell’imputato [art. 70 c.p.p.] .................................................................................................................................... »
81
31. Dichiarazione di costituzione di parte civile effettuata personalmente dalla persona danneggiata [artt. 76 - 78 c.p.p.] .............................. »
83
32. Documentazione della notificazione dell’atto di costituzione di parte civile effettuata fuori udienza [art. 78, comma 2 e 152 c.p.p.] ................................................................................................. »
88
33. Procura speciale per conferimento dei poteri al difensore di parte civile (procura ad litem), [artt. 76 e 100 c.p.p.] ................................................ »
89
34. Dichiarazione di costituzione di parte civile effettuata a mezzo di procuratore speciale [artt. 76 e 122 c.p.p.] .................................................................... »
90
35. Costituzione di parte civile effettuata dal curatore del fallimento [art. 74 e ss. c.p.p., artt. 25 e 240, R.D. n. 267/1942] ...................................................... »
92
36. Procura speciale ai fini della costituzione di parte civile (procura ad causam), [artt. 76 e 122 c.p.p.] ........................................................................ »
94
37. Conclusioni per la parte civile [art. 523, comma 2, c.p.p.] .......................................... »
98
38. Nota spese di costituzione della parte civile [art. 153 att. c.p.p.] ......................................................................................................................... »
100
Indice sommario
11
39. Richiesta di esclusione della parte civile [art. 80, comma 2, c.p.p.] ........................................................................................................ pag. 102 40. Revoca della costituzione di parte civile [art. 82 c.p.p.] ................................................ »
104
41. Richiesta di citazione del responsabile civile [art. 83 c.p.p.] ...................................... »
105
42. Decreto di citazione del responsabile civile su richiesta della parte civile [art. 83, comma 3, c.p.p.] ......................................................................... »
107
43. Richiesta di citazione del responsabile civile da parte dell’imputato [art. 83 c.p.p.] .................................................................................... »
109
44. Costituzione del responsabile civile [art. 84 c.p.p.] ......................................................... »
113
45. Dichiarazione di domicilio del responsabile civile/civilmente obbligato alla pena pecuniaria, che non si sia costituito in giudizio o non sia intervenuto volontariamente [art. 154, comma 4, c.p.p.] .......................................................................................................... »
115
46. Intervento volontario del responsabile civile [art. 85 c.p.p.] ....................................... »
116
47. Richiesta di esclusione del responsabile civile [art. 86 c.p.p.] .................................. »
117
48. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria [art. 89 c.p.p.] .................................................................................................................................... »
118
49. Costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria [art. 89 c.p.p.] .................................................................................................................................... »
119
50. Memoria della persona offesa [art. 90 c.p.p.] .................................................................... »
120
51. Consenso della persona offesa [art. 92 c.p.p.] .................................................................. »
121
52. Revoca del consenso della persona offesa [art. 92, comma 3, c.p.p.] ............................................................................................................. »
123
53. Atto di intervento di enti e associazioni [art. 93 c.p.p.] ................................................. »
124
54. Procura al difensore ai fini dell’intervento dell’ente o dell’associazione [art. 101, comma 2, c.p.p.] ................................................................. »
125
55. Opposizione all’intervento di enti o associazioni [art. 95 c.p.p.] .................................................................................................................................... »
126
56. Nomina di difensore da parte dell’indagato o dell’imputato [art. 96 c.p.p.] .................................................................................................................................... »
128
57. Nomina di secondo difensore [art. 96 c.p.p.] ..................................................................... »
130
58. Nomina di difensore da parte di congiunto dell’indagato o dell’imputato [art. 96, comma 3, c.p.p.] ................................................ »
131
59. Nomina di nuovo difensore con contestuale revoca [art. 96 c.p.p.] ......................... »
132
60. Nomina di difensore della persona offesa [art. 101 c.p.p.; art. 33 D.L.vo n. 271/1989] ......................................................................... »
133
61. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato [artt. 78 e 93, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115] ..................................................... »
134
12
Indice sommario
62. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dalla persona offesa [D.P.R. n. 115/2002, artt. 74-78] ........................................................................................... pag. 136 63. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal responsabile civile [D.P.R. n. 115/2002, artt. 74-78] ............................................................................................... »
137
64. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria [D.P.R. n. 115/2002, artt. 74-78] ............................................................................................... »
138
65. Nomina di consulente tecnico da parte della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato [D.P.R. n. 115/2002, artt. 74-102] ..............................................................................................»
139
66. Nomina di investigatore privato nell’interesse di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato [D.P.R. n. 115/2002, artt. 74-101] ............................................................................................. »
140
67. Ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio [D.P.R. n. 115/2002, art. 99] ........................................................................................................ »
141
68. Ricorso per cassazione contro ordinanza presidenziale in materia di ammissione al gratuito patrocinio [D.P.R. n. 115/2002, art. 99, comma 4] .................................................................................. »
142
69. Istanza liquidazione: compensi [D.P.R. n. 115/2002, art. 82] ...................................... »
143
70. Richiesta di parere al Consiglio dell’ordine per la liquidazione dei compensi [D.P.R. n. 115/2002, art. 82] .................................. »
144
71. Richiesta di liquidazione onorari del difensore di ufficio nel patrocinio a spese dello stato [D.P.R. n. 115/2002, art. 116; art. 32 att. c.p.p.] ................................................................ »
145
72. Richiesta di liquidazione onorari del difensore di ufficio di imputato irreperibile [D.P.R. n. 115/2002, art. 116; art. 32 att. c.p.p.] ................................................................ »
146
73. Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi [D.P.R. n. 115/2002, artt. 84-170] ............................................................................................. »
147
74. Nomina di sostituto del difensore [art. 102 c.p.p.] .......................................................... »
148
75. Rinuncia al mandato difensivo [art. 107 c.p.p.] ................................................................. »
150
76. Rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore d’ufficio [art. 97, comma 5, c.p.p.] ............................................................................................................. »
151
77. Richiesta di termine a difesa [art. 108 c.p.p.] .................................................................... »
152
78. Verbale di assunzione di informazioni da persone informate sui fatti [artt. 327 bis, 391 bis c.p.p.] ................................................................ »
153
79. Invito a rendere dichiarazioni scritte [art. 391 bis c.p.p.] ............................................. »
157
80. Relazione di cui all’art. 391 ter c.p.p. [art. 391 ter c.p.p.] ............................................ »
158
Indice sommario
13
81. Richiesta di autorizzazione a conferire con persona detenuta [art. 391 bis, comma 7, c.p.p.] ............................................................................................... pag. 159 82. Richiesta di disporre l’audizione di persona che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del difensore [art. 391 bis, comma 10, c.p.p.] ................................................................................................ »
160
83. Richiesta di incidente probatorio in caso di rifiuto di rispondere alle domande del difensore [art. 391 bis, comma 11, c.p.p.] ................................................................................................ »
161
84. Richiesta di documenti alla pubblica amministrazione [art. 391 quater c.p.p.] .................................................................................................................. »
162
85. Documentazione di accesso ai luoghi [artt. 327 bis e 391 sexies c.p.p.] ............................................................................................. »
163
86. Richiesta di autorizzazione all’accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico [art. 391 septies c.p.p.] .............................................................. »
164
87. Avviso del difensore di compimento di accertamenti tecnici irripetibili [art. 391 decies, comma 3, c.p.p.] ..................................................................... »
165
88. Richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazioni di identificazione dell’autore di chiamate di disturbo [art. 7, D.L.vo 13 maggio 1998 n. 171, Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni] ............................... »
166
89. Richiesta di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico [art. 132, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e art. 391 quater c.p.p.] ............................. »
168
90. Istanza del difensore ai fini dell’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico [art. 132, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e art. 391 quater c.p.p.] ................................................................................................................ »
169
91. Convocazione di persona informata sui fatti da esaminare [artt. 327 bis e 391 bis c.p.p.] ..................................................................................................... »
170
92. Convocazione di persona informata sui fatti indagata o imputata nello stesso procedimento, in procedimento connesso o per reato collegato da esaminare ai sensi degli artt. 327 bis e 391 bis c.p.p. [art. 391 bis, comma 5, c.p.p.] ................................................................................................... »
171
93. Richiesta di nomina di difensore d’ufficio [art. 391 bis, comma 5, c.p.p.] ................................................................................................... »
172
94. Nomina di investigatore privato [artt. 327 bis c.p.p. e 222, comma 2, coord. c.p.p.] .......................................................... »
173
95. Comunicazione del difensore di nomina di investigatore privato [art. 222, comma 4, att. c.p.p.] .................................................................................................. »
174
96. Richiesta da parte dell’indagato/imputato di essere interrogato/esaminato in lingua non italiana [art. 109 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
175
97. Richiesta di applicazione del divieto di pubblicazione di atti [art. 114 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
177
14
Indice sommario
98. Richiesta di copie [art. 116 c.p.p.] ....................................................................................... pag. 179 99. Memorie e richieste delle parti [artt. 121 e 367 c.p.p.] ................................................. »
180
100. Esempio di procura speciale [art. 122 c.p.p.] ..................................................................... »
182
101. Segnalazione al dirigente dell’ufficio di violazioni dell’obbligo di osservare le norme processuali [art. 124 c.p.p.] ......................................................... »
183
102. Richiesta di rinvio di udienza camerale [art. 127, comma 4, c.p.p.] .......................................................................................................... »
185
103. Richesta di correzione di errore materiale [art. 130 c.p.p.] ........................................ »
186
104. Segnalazione di legittimo impedimento [artt. 132, 133 c.p.p.] .................................. »
188
105. Segnalazione di impedimento alla prestazione dell’ufficio di interprete [artt. 144, 145 c.p.p.] ........................................................................................... »
189
106. Dichiarazione di astensione dell’interprete [art. 145 c.p.p.] ....................................... »
190
107. Dichiarazione di ricusazione dell’interprete [art. 145 c.p.p.] ...................................... »
191
108. Indicazione da parte dell’interprete dell’impossibilità di rispettare il termine e richiesta di proroga [art. 147 c.p.p.] .................................. »
192
109. Notificazione a richiesta delle parti private [art. 152 c.p.p.] ....................................... »
193
110. Dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni [artt. 161 c.p.p.; 62 att. c.p.p.] ................................................................................................... »
194
111. Dichiarazione di mutamento di domicilio [art. 162 c.p.p.] ........................................... »
195
112. Richiesta di abbreviazione dei termini [art. 173 c.p.p.] ................................................. »
196
113. Istanza di restituzione in termini [art. 175 c.p.p.] ............................................................ »
197
114. Istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione o opposizione [art. 175, comma 2 bis c.p.p., introdotto da D.L. 21 febbraio 2005, n. 17].........................................................................................................»
199
115. Ricorso contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione in termini [art. 175, comma 6 c.p.p.] ........................................................................................»
200
116. Dichiarazione di astensione del perito [art. 223 c.p.p.] ................................................. »
201
117. Dichiarazione di ricusazione del perito [art. 223 c.p.p.] ............................................... »
202
118. Nomina di consulente tecnico [art. 225 c.p.p.] .................................................................. »
203
119. Nomina di consulente tecnico fuori dei casi di perizia [art. 233 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
204
120. Richiesta di autorizzazione del consulente tecnico ad esaminare cose sequestrate [art. 233, comma 1 bis, c.p.p.] ............................................................. »
205
121. Opposizione al decreto del P.M. che respinge la richiesta di autorizzazione del consulente tecnico ad esaminare le cose sequestrate [art. 233, comma 1 bis e art. 127 c.p.p.] .................................... »
206
122. Richiesta di riesame di prelievo di analisi [art. 223 att. c.p.p.] ......................................................................................................................... »
207
Indice sommario
15
123. Richiesta di certificato del casellario giudiziale della persona offesa e del testimone [art. 236 c.p.p.] ............................................... pag. 208 124. Richiesta di sequestro [artt. 253-367 c.p.p.; artt. 253-121 c.p.p.] ............................................................................ »
209
125. Richiesta di restituzione delle cose sequestrate [artt. 262, 263 c.p.p.] ...................................................................................................................... »
211
126. Opposizione al decreto del P.M. che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate [art. 263, comma 5, c.p.p.] .......................................................................................................... »
213
127. Opposizione al decreto del P.M. che dispone la restituzione di cosa sequestrata [art. 263, comma 5, c.p.p.] ................................................................ »
214
128. Richiesta di riesame del decreto di sequestro [artt. 257, 324 c.p.p.] ...................................................................................................................... »
215
129. Richiesta di distruzione di verbali e registrazioni di intercettazioni [art. 269 c.p.p.; art. 271 c.p.p.] .................................................................................................. »
217
130. Richiesta di revoca o sostituzione di misure cautelari [art. 299 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
218
131. Richiesta di revoca o sostituzione di misure cautelari basata sulle condizioni di salute [art. 299 c.p.p.] ............................................................. »
220
132. Consenso (o dissenso) all’applicazione di particolari modalità di controllo [art. 275 bis c.p.p.] ............................................................................. »
222
133. Memoria della persona offesa in merito alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare [artt. 282 bis - 90 c.p.p.] ............................................................................................................... »
223
134. Memoria al pubblico ministero perché richieda al giudice di ingiungere il pagamento di somme a favore di persona convivente con l’indagato [artt. 282 bis - 90 c.p.p.] ......................................................... »
224
135. Richiesta di scarcerazione per omesso interrogatorio dell’indagato [art. 302 c.p.p.] ..................................................................................................... »
226
136. Richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare [art. 303 c.p.p.] .................................................................................... »
228
137. Richiesta di dichiarazione di estinzione di misura cautelare disposta per esigenze probatorie [art. 301 c.p.p.] ........................................................... »
231
138. Ricorso per cassazione avverso ordinanza di proroga della custodia cautelare [art. 305 c.p.p.] .............................................................................. »
232
139. Appello avverso ordinanza di proroga dei termini di custodia cautelare [art. 305, comma 2, c.p.p.] ............................................................. »
233
140. Richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva [art. 309 c.p.p.] ................................................................................... »
234
141. Appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali [art. 310 c.p.p.] ............................................................................................................. »
237
16
Indice sommario
142. Ricorso per cassazione avverso ordinanze del tribunale del riesame [art. 311 c.p.p.] ....................................................................................................pag. 239 143. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione [art. 314 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
241
144. Ricorso per cassazione avverso ordinanza di rigetto della domanda di riparazione [artt. 315, 643, 646 c.p.p.] ............................................................................................................ »
244
145. Richiesta di sequestro conservativo [art. 316 c.p.p.] ...................................................... »
245
146. Richiesta di revoca di sequestro conservativo [artt. 316-319 c.p.p.] ....................................................................................................................... »
247
147. Richiesta di riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo [art. 318 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
248
148. Memoria della persona offesa ai fini della richiesta di sequestro preventivo [art. 321 c.p.p.] ............................................................................... »
250
149. Richiesta di revoca di sequestro preventivo [art. 321 c.p.p.] ....................................... »
252
150. Richiesta di riesame di sequestro preventivo [art. 324 c.p.p.] ................................... »
253
151. Appello avverso ordinanze in tema di sequestro preventivo [art. 322 bis c.p.p.] .......................................................................................................................... »
255
152. Ricorso per cassazione avverso ordinanze del tribunale del riesame [art. 325 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
257
153. Denuncia da parte dei privati [art. 333 c.p.p.] .................................................................... »
259
154. Referto [art. 334 c.p.p.] ................................................................................................................. »
261
155. Querela [art. 336 c.p.p.] ................................................................................................................ »
262
156. Conferimento di poteri ai fini della presentazione della querela nell’interesse di una persona giuridica, ente o associazione ..................................... »
265
157. Richiesta di nomina di curatore speciale per la proposizione della querela [art. 338 c.p.p.] .................................................................................................... »
268
158. Richiesta di nomina di curatore speciale successiva alla presentazione dellla querela [art. 338, commi 4 e 5, c.p.p.] .................................................................................................... »
269
159. Rinuncia alla querela [art. 339 c.p.p.] ................................................................................... »
270
160. Remissione di querela [art. 340 c.p.p.] ................................................................................. »
271
161. Istanza di procedimento [art. 341 c.p.p.] .............................................................................. »
273
162. Richiesta di informazione relativa ad iscrizioni sul registro notizie di reato [art. 335 c.p.p.] ................................................................................................. »
274
163. Richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro [art. 355, comma 3, c.p.p.] .......................................................................................................... »
275
164. Opposizione al decreto del P.M. che autorizza il ritardo del deposito di atti di indagine [art. 366, comma 2, c.p.p.] .......................................... »
276
Indice sommario
17
165. Richiesta di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato [art. 389 c.p.p.] .............................................................................................................................. pag. 277 166. Richiesta di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato [art. 121 att. c.p.p.] ......................................................................................................................... »
278
167. Richiesta di incidente probatorio [art. 392 c.p.p.] ............................................................ »
279
168. Richiesta al P.M. di incidente probatorio da parte della persona offesa [art. 394 c.p.p.] .................................................................. »
280
169. Deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza dell’incidente probatorio [art. 396 c.p.p.] ............................................................................. »
282
170. Richiesta della persona offesa al P.M. in merito al differimento dell’incidente probatorio [art. 397 c.p.p.] ............................................................................. »
284
171. Richiesta di estensione dell’incidente probatorio [art. 402 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
285
172. Memoria sulla richiesta del P.M. di proroga delle indagini preliminari [art. 406 c.p.p.] ........................................................................... »
286
173. Memoria sulla richiesta di archiviazione del P.M. [artt. 90, 409 c.p.p.] ......................................................................................................................... »
287
174. Opposizione alla richiesta di archiviazione [art. 410 c.p.p.] ........................................ »
288
175. Ricorso per cassazione avverso decreto di archiviazione [art. 409, comma 1, c.p.p.] .......................................................................................................... »
291
176. Ricorso per cassazione avverso ordinanza di archiviazione [artt. 127, comma 5 e 409, comma 6, c.p.p.] ...................................................................... »
293
177. Memoria della persona offesa ai fini della avocazione delle indagini preliminari [art. 372 c.p.p.] ........................................................................... »
295
178. Richiesta di avocazione delle indagini preliminari [art. 413 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
296
179. Richiesta della persona offesa al P.M. per la riapertura delle indagini preliminari [art. 414 c.p.p.] ........................................................................... »
297
180. Memoria difensiva e richieste dell’indagato in seguito all’avviso da parte del P.M. di conclusione delle indagini preliminari [art. 415 bis c.p.p.] ................................................................................................. »
299
181. Richiesta di giudizio immediato da parte dell’imputato [art. 419, commi 5 e 6, c.p.p.] .................................................................................................... »
301
182. Richiesta di rinvio dell’udienza da parte del difensore per legittimo impedimento [art. 420 ter c.p.p.] ................................................................. »
302
183. Richiesta di rinvio dell’udienza da parte dell’imputato per legittimo impedimento [art. 420 ter c.p.p.] ................................................................. »
304
184. Richiesta di revoca della dichiarazione di contumacia e di rinnovazione degli atti compiuti [art. 420 quater, comma 5, c.p.p.] ........................................................................................... »
305
18
Indice sommario
185. Consenso dell’imputato impossibilitato a procedere in sua assenza [art. 420 quinquies c.p.p.] ........................................................................................................ pag. 306 186. Richiesta che l’interrogatorio sia reso nelle forme di cui agli artt. 498-499 c.p.p. [art. 421, comma 2, c.p.p.] ........................................... »
307
187. Memoria al G.U.P. ai fini dell’ordinanza per l’integrazione delle indagini [art. 421 bis c.p.p.] ............................................................................................. »
308
188. Richiesta al G.U.P. di assunzione di prove decisive [art. 422 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
309
189. Domanda di condanna del querelante alla rifusione delle spese [art. 427, comma 2, c.p.p.] ............................................................................................................»
310
190. Richiesta di condanna del querelante alla rifusione dei danni [art. 427, comma 3, c.p.p.] .......................................................................................................... »
311
191. Appello avverso la sentenza di non luogo a procedere [art. 428 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
312
192. Appello avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dal querelante [art. 427, comma 4, c.p.p.] ....................................................... »
313
193. Appello avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dal responsabile civile [artt. 424 e 427, comma 4, c.p.p.] ............................................................................................ »
314
194. Ricorso per cassazione avverso sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello [art. 428 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
315
195. Richiesta della parte civile al P.M. di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere [artt. 572 e 428 c.p.p.] ................................................................................................................... »
317
196. Ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa [art. 428, comma 3, c.p.p.] .......................................................................................................... »
318
197. Memoria a seguito della richiesta di revoca di sentenza di non luogo a procedere [art. 435 c.p.p.] ............................................................................ »
319
198. Richiesta di giudizio abbreviato [art. 438 c.p.p.] ............................................................... »
320
199. Richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria [art. 438, comma 5, c.p.p.] ................................................. »
325
200. Richiesta della parte civile di non ammissione dell’imputato al giudizio abbreviato per tardività o illegittimità della richiesta [art. 438 c.p.p.] .................................................................................................. »
326
201. Richiesta da parte dell’imputato che il giudizio abbreviato si svolga in pubblica udienza [art. 441, comma 3, c.p.p.] ............................................. »
327
202. Dichiarazione della parte civile già costituita di non accettare il giudizio abbreviato richiesto dall’imputato [art. 441, comma 4, c.p.p.] .......................................................................................................... »
328
Indice sommario
19
203. Richiesta dell’imputato che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie [art. 441 bis, comma 1, c.p.p.] ............................ pag. 329 204. Richiesta dell’imputato di termine a difesa in seguito alla modifica di imputazione nel corso del giudizio abbreviato [art. 441 bis, comma 3, c.p.p.] .................................................. »
330
205. Richiesta di ammissione di nuove prove in relazione a nuove contestazioni formulate nel corso del giudizio abbreviato [art. 441 bis, comma 5, c.p.p.] .................................................. »
331
206. Richiesta di applicazione della pena [art. 444 c.p.p.] ..................................................... »
332
207. Richiesta di applicazione della pena (pena detentiva superiore a due anni e non superiore a cinque anni) [art. 444 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
336
208. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari già munita del consenso del P.M. [art. 447, comma 1, c.p.p.] ........................................................................................ »
337
209. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari ancora priva del consenso del P.M. [art. 447, comma 3, c.p.p.] ........................................................................................ »
338
210. Richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva (pena detentiva entro il limite di due anni/di un anno), [art. 444 c.p.p. e art. 53, L. 24 novembre 1981, n. 689] ................................................. »
339
211. Richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria (pena detentiva entro il limite di sei mesi), [art. 444 c.p.p. e art. 53, L. 24 novembre 1981, n. 689] ................................................. »
340
212. Richiesta di applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti [art. 188 disp. att. c.p.p.] ........................................»
341
213. Richiesta di restituzione degli atti al P.M. per illegittimo promovimento del rito direttissimo [art. 452 c.p.p.] ....................................................... »
343
214. Richiesta di trasformazione del rito [art. 452, comma 2, c.p.p.] .......................................................................................................... »
344
215. Memoria difensiva nell’interesse della persona sottoposta ad indagini a seguito della richiesta di rito immediato presentata dal P.M. [art. 121 c.p.p.] ........................................................................................ »
345
216. Richiesta di giudizio abbreviato a seguito di instaurazione di giudizio immediato [art. 458 c.p.p.] ................................................................................... »
346
217. Opposizione a decreto penale di condanna [art. 461 c.p.p.] ........................................ »
348
218. Ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità dell’opposizione a decreto penale di condanna [art. 461, comma 6, c.p.p.] .......................................................................................................... »
351
219. Richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna [art. 462 c.p.p.] ................................................................. »
352
20
Indice sommario
220. Domanda di oblazione per le contravvenzioni punite con sola pena pecuniaria [art. 162 c.p.] ............................................................. pag. 353 221. Domanda di oblazione per le contravvenzioni punite con pena alternativa [art. 162 bis c.p.] ................................................................... »
354
222. Richiesta di assunzione urgente di prove non rinviabili [art. 467 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
355
223. Lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici [art. 468 c.p.p.] .................................. »
356
224. Richiesta di citazione a prova contraria di testimoni/periti/consulenti tecnici [art. 468, comma 4, c.p.p.] ............................. »
359
225. Dichiarazione del testimone, perito, consulente tecnico di essere impossibilitato a comparire [artt. 133, 468 c.p.p.] ....................................... »
360
226. Richiesta di acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale [art. 468, comma 4 bis, c.p.p.] .................................... »
361
227. Richiesta di ammissione dell’esame del testimone in casi particolari [art. 190 bis, c.p.p.] ...................................................................................................»
362
228. Atto di citazione, di testimoni, a mezzo posta [artt. 152, 468 c.p.p. e 142 disp. att. c.p.p.] ......................................................................... »
363
229. Atto di citazione di imputato in un procedimento connesso o di reato collegato [artt. 152, 210, 468 c.p.p.; 142 att. c.p.p.] ............................................................................. »
364
230. Richiesta di proscioglimento predibattimentale [art. 469 c.p.p.] .............................. »
366
231. Richiesta di sospensione del dibattimento per la risoluzione di questioni pregiudiziali civili o amministrative [art. 479 c.p.p.] ............................. »
367
232. Eccezione di legittimità costituzionale di norma penale sostanziale ...................................................................................................... »
369
233. Procura speciale al difensore per la costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale [L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 234; Delib. Corte cost. 16 marzo 1956, art. 3] .............................................................................. »
370
234. Deduzioni nel giudizio di legittimità costituzionale [L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 25] ............................................................................................. »
371
235. Memorie avanti la Corte costituzionale [art. 3, Delib. Corte cost. 16 marzo 1956] ............................................................................ »
372
236. Dichiarazione di rinunzia all’assunzione di prove [art. 495, comma 4 bis, c.p.p.] ................................................................................................... »
373
237. Richiesta di esaminare il testimone/perito/consulente tecnico presso il suo domicilio [art. 502 c.p.p.] ................................................................................. »
374
238. Richiesta dell’imputato di intervenire personalmente all’esame a domicilio del testimone/perito/consulente tecnico [art. 502, comma 2, c.p.p.] .......................................................................................................... »
375
Indice sommario
21
239. Richiesta di ammissione di nuove prove [art. 507 c.p.p.] ......................................... pag. 376 240. Eccezione relativa all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice a seguito della modifica dell’imputazione [art. 516, comma 1 bis, c.p.p.] ............................................................... »
377
241. Eccezione relativa all’inosservanza delle disposizioni relative alla citazione diretta a giudizio a seguito della modifica dell’imputazione [art. 516, comma 1 ter, c.p.p.] ................................................................................................... »
378
242. Richiesta di termine a difesa a seguito della modifica dell’imputazione [art. 519 c.p.p.] .............................................................................................. »
379
243. Impugnazione avverso la pronuncia sulla falsità di documenti [art. 537 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
380
244. Richiesta della parte civile o della persona offesa al P.M. di proporre appello [art. 572 c.p.p.] ........................................................................................ »
381
245. Appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti della responsabilità civile [art. 576 c.p.p.] ............................................... »
382
246. Appello della parte civile avverso i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile [art. 576 c.p.p.] ........................................ »
384
247. Appello del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [art. 575 c.p.p.] ............................................................ »
385
248. Appello del querelante [art. 576, comma 2, c.p.p.] ......................................................... »
386
249. Appello della persona offesa per reati di ingiuria o diffamazione [art. 577 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
387
250. Appello dell’imputato [art. 571 c.p.p.] ................................................................................... »
390
251. Rinuncia all’impugnazione [art. 589 c.p.p.] ......................................................................... »
393
252. Appello incidentale [art. 595 c.p.p.] ........................................................................................ »
395
253. Memoria riguardante l’impugnazione altrui [art. 121 c.p.p.] ...................................... »
397
254. Impugnazione (appello) avverso le sole disposizioni della sentenza di condanna o proscioglimento che riguardano le misure di sicurezza [art. 680 c.p.p.] .................................................................................. »
398
255. Proposizione di motivi nuovi di appello [art. 585, comma 4, c.p.p.] .......................................................................................................... »
399
256. Dichiarazione di accoglimento dei motivi di appello [art. 599, commi 4 e 5, c.p.p.] .................................................................................................... »
400
257. Richiesta della parte civile di dichiarare la provvisoria esecuzione dei capi civili della sentenza [art. 600, comma 1, c.p.p.] .......................................................................................................... »
403
258. Appello dell’imputato con richiesta di revoca/sospensione della provvisoria esecuzione dei capi civili della sentenza [art. 600, comma 2, c.p.p.] .......................................................................................................... »
404
22
Indice sommario
259. Appello del responsabile civile con richiesta di revoca/sospensione della provvisoria esecuzione dei capi civili della sentenza [art. 600, comma 2, c.p.p.] .......................................... pag. 405 260. Appello dell’imputato con richiesta di sospensione dell’esecuzione della provvisionale [art. 600, comma 3, c.p.p.] ................................ »
406
261. Appello del responsabile civile con richiesta di sospensione della esecuzione della provvisionale [art. 600, comma 3, c.p.p.] .......................................................................................................... »
407
262. Ricorso per cassazione proposto dall’imputato [art. 606 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
408
263. Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile [art. 606 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
410
264. Ricorso immediato per cassazione proposto dalla parte civile [art. 569 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
412
265. Memoria riguardante l’assegnazione del ricorso alla sezione ndicata nell’art. 610, comma 1 [artt. 610, comma 1 e 611 c.p.p.] ............................ »
413
266. Ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione [artt. 591, 606 c.p.p.] .............................................................................. »
414
267. Richiesta dell’imputato di sospensione dell’esecuzione della condanna civile [art. 612 c.p.p.] .................................................................................... »
418
268. Richiesta di rimessione del processo alle Sezioni Unite [art. 618 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
419
269. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto [art. 625 bis c.p.p.] .......................................................................................................................... »
420
270. Revisione [artt. 629, 630, 633 c.p.p.] ...................................................................................... »
423
271. Ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione [art. 634, comma 2, c.p.p.] .................................................. »
426
272. Richiesta di pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta di revisione [art. 642 c.p.p.] ......................................................................... »
427
273. Domanda di riparazione dell’errore giudiziario [art. 645 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
428
274. Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo [artt. 34 e 35, Convenzione dei Diritti dell’Uomo] ............................................................ »
430
275. Requête - application - ricorso [art. 34, Convenzione dei Diritti dell’Uomo] ........................................................................ »
431
276. Richiesta di rinvio alla grande camera [art. 43, Convenzione dei Diritti dell’Uomo] ........................................................................ »
439
277. Domanda di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo [art. 6, Convenzione dei Diritti dell’Uomo; artt. 2 e 3, L. 24 marzo 2001, n. 89] ........................................................................................ »
440
Indice sommario
23
278. Richiesta di nomina di un giurì d’onore [art. 177 att. c.p.p.] ..................................................................................................................... pag. 442 279. Domanda per la richiesta di accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso [L. 22 dicembre 1999, n. 512, art. 5] ....................................................................................... »
443
280. Richiesta di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per violazione del divieto di secondo giudizio in ordine al medesimo fatto [art. 649 c.p.p.] ...................................................................... »
448
281. Incidente di esecuzione avverso ordine di esecuzione della pena emesso dal P.M. [artt. 655-666 c.p.p.] ........................................................... »
450
282. Incidente di esecuzione avverso ordine di esecuzione della pena che nega la sospensione dell’esecuzione della pena [artt. 656-666 c.p.p.] ............................................................................................... »
452
283. Istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di condannato libero [art. 47, L. n. 354/1975; art. 96 reg. penit.; art. 656 c.p.p.] .......................................... »
453
284. Istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell’interesse di condannato detenuto [art. 47, L. n. 354/1975; art. 96 reg. penit.] ......................................................................... »
456
285. Istanza di affidamento in prova a servizio sociale in casi particolari avanzata nell’interesse di condannato libero [artt. 91, commi 3 e 4, 94 D.P.R. n. 309/1990; art. 99 reg. penit.] ............................. »
458
286. Istanza di affidamento in prova a servizio sociale in casi particolari avanzata nell’interesse di condannato detenuto [art. 94, D.P.R. n. 309/1990; art. 99 reg. penit.] ................................................................. »
460
287. Richiesta di sospensione dell’esecuzione di pena detentiva avanzata nell’interesse di condannato detenuto per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza [artt. 90-91, D.P.R. n. 309/1990] ............................................................................................... »
462
288. Istanza di concessione della detenzione domiciliare avanzata nell’interesse del condannato libero [art. 47 ter, L. n. 354/1975; art. 100 reg. penit.; art. 656 c.p.p.] ................................ »
464
289. Istanza di concessione della detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di condannato detenuto [art. 47 ter, L. n. 354/1975 e art. 100 reg. penit.] ............................................................. »
465
290. Richiesta di concessione della detenzione domiciliare al di fuori dei casi di cui all’art. 47 ter, comma 1, L. 354/1975 [art. 47 ter, comma 1 bis, L. n. 354/1975] ............................................................................ »
466
291. Istanza di concessione di misure alternative alla detenzione nei confronti di soggetti affetti da Aids conclamata o grave deficienza immunitaria [art. 47 quater, L. n. 354/1975] ................................................ »
467
292. Richiesta di concessione della detenzione domiciliare speciale [art. 47 quinquies, L. n. 354/1975] ........................................................................................... »
468
24
Indice sommario
293. Istanza di concessione della semilibertà avanzata nell’interesse del condannato libero [art. 50, L. n. 354/1975; art. 101 reg. penit.; art. 656 c.p.p.] ................................... pag. 469 294. Istanza di concessione della semilibertà avanzata nell’interesse di condannato detenuto [art. 50, comma 2, L. n. 354/1975] ........................................ »
471
295. Richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena e contestuale istanza di concessione della semilibertà avanzata nell’interesse di condannato detenuto [art. 50, comma 6, L. n. 354/1975] ........................................................................................... »
472
296. Reclamo avverso provvedimento del Ministero di giustizia per detenuti per reati gravi di cui all’art. 41 bis, L. n. 354/1975 [art. 41 bis, L. n. 354/1975] ......................................................................................................... »
473
297. Richiesta di computo del periodo di custodia cautelare o delle pene espiate senza titolo ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire [art. 657, comma 1, c.p.p.] .................................... »
475
298. Richiesta di computo del periodo di custodia cautelare o di pena detentiva espiata senza titolo ai fini della determinazione della pena pecuniaria o sanzione sostitutiva da eseguire [art. 657, comma 3, c.p.p.] ................................................................................ »
476
299. Richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria [art. 660 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
477
300. Richiesta di differimento della conversione della pena pecuniaria [art. 660, comma 3, c.p.p.] .......................................................................................................... »
478
301. Ricorso avverso ordinanza di conversione della pena pecuniaria [art. 660, comma 5, c.p.p.] .......................................................................................................... »
479
302. Richiesta di revoca di sanzione pecuniaria [art. 664 c.p.p.] ........................................ »
480
303. Richiesta di liberazione di persona condannata per errore sulla sua identità fisica [art. 667 c.p.p.] ................................................................................ »
481
304. Opposizione avverso ordinanza di rigetto della richiesta che solleva il dubbio sull’identità fisica della persona detenuta [art. 667, comma 4, c.p.p.] .......................................................................................................... »
482
305. Richiesta di liberazione di persona condannata per errore sulla sua identità [art. 667, comma 3, c.p.p.] ..................................................................... »
483
306. Richiesta di correzione di sentenza di condanna nei confronti di persona erroneamente individuata per errore di nome [art. 668 c.p.p.] ........................................................................................ »
484
307. Indicazione della pena da eseguire in presenza di pluralità di condanne per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona [art. 669, comma 2, c.p.p.] ............................................................. »
485
308. Richiesta di revoca di sentenza di condanna e di esecuzione di sentenza di proscioglimento relativa al medesimo fatto [art. 669, comma 8, c.p.p.] .......................................................................................................... »
486
Indice sommario
25
309. Richiesta di accertamento della non esecutività del provvedimento [art. 670 c.p.p.] ..................................................................................... pag. 487 310. Richiesta di accertamento della non esecutività del provvedimento e contestuale richiesta di restituzione in termini [art. 670, comma 3, c.p.p.] ..................................................................................... »
489
311. Richiesta di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato [art. 671 c.p.p.] .................................................................................. »
491
312. Richiesta di applicazione dell’amnistia o dell’indulto [art. 672 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
493
313. Richiesta di liberazione provvisoria del detenuto prima della definitiva applicazione della disciplina dell’amnistia o dell’indulto [art. 672, comma 3, c.p.p.] ................................................. »
495
314. Opposizione all’ordinanza di rigetto della richiesta per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto [artt. 672 e 667, comma 4, c.p.p.] ............................................................................................ »
496
315. Richiesta di revoca di condanna per abolizione del reato a seguito di abrogazione della norma incriminatrice [art. 673 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
497
316. Richiesta di revoca di condanna per abolizione del reato a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice [art. 673 c.p.p.] ........................................................................ »
499
317. Memoria avverso richiesta del P.M. di revoca dei provvedimenti di cui all’art. 674 c.p.p. [art. 674 c.p.p.] ................................................................................. »
501
318. Richiesta di accertamento di falsità di documenti [art. 675 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
502
319. Incidente di esecuzione in ordine alle materie indicate dall’art. 676 c.p.p. [art. 676 c.p.p.] ........................................................................................... »
503
320. Ricorso per cassazione avverso decreto di inammissibilità dell’incidente di esecuzione [art. 666, comma 2, c.p.p.] ............................................... »
504
321. Ricorso per cassazione avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione [art. 666, comma 6, c.p.p.] ......................................................................... »
505
322. Richiesta di revoca di misura di sicurezza [art. 679 c.p.p.] ......................................... »
507
323. Richiesta di revoca della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato [art. 679 c.p.p.] ......................................................................... »
509
324. Appello avverso provvedimenti relativi alle misure di sicurezza [art. 680 c.p.p.] .................................................................................................................................. »
510
325. Appello avverso sentenze in ordine ai capi relativi alle misure di sicurezza [art. 680 c.p.p.] .............................................................................. »
511
326. Richiesta di grazia [art. 681 c.p.p.] .......................................................................................... »
513
327. Richiesta di liberazione condizionale [art. 682 c.p.p.; art. 176 c.p.] ...................................................................................................... »
514
26
Indice sommario
328. Richiesta di riabilitazione [art. 683 c.p.p.; art. 179 c.p.] ........................................... pag. 516 329. Richiesta di differimento dell’esecuzione della pena [art. 684 c.p.p.; artt. 147 e 148 c.p.] ........................................................................................ »
518
330. Richiesta urgente di differimento dell’esecuzione della pena [art. 684, comma 2, c.p.p.] .......................................................................................................... »
520
331. Ricorso per cassazione avverso ordinanza di rigetto dell’istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione [artt. 678 e 666, comma 6, c.p.p.] ............................................................................................ »
521
332. Richiesta di certificato generale del casellario giudiziale [artt. 24 e 35, D.P.R. n. 313/2002] ............................................................................................ »
522
333. Richiesta di certificato penale del casellario giudiziale [artt. 25 e 35, D.P.R. n. 313/2002] ........................................................................................... »
523
334. Richiesta di certificato del casellario dei carichi pendenti [artt. 27 e 35, D.P.R. n. 313/2002] ............................................................................................ »
524
335. Richiesta di eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale [art. 40, D.P.R. n. 313/2002] ........................................................................................................ »
525
336. Memoria di discolpa in procedimento disciplinare per ufficiali e agenti di P.G. [art. 17 att. c.p.p.] ........................................................................................... »
527
337. Ricorso avverso la decisione della commissione disciplinare [art. 18 att. c.p.p.] ............................................................................................................................ »
528
338. Ricorso per cassazione avverso la decisione della commissione disciplinare ................................................................................................ »
529
339. Richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto o di detenzione domiciliare [art. 22 att. c.p.p.] .................................................................. »
530
340. Richiesta di autorizzazione del testimone o dell’imputato di procedimento connesso ad allontanarsi dal luogo di arresto o di detenzione domiciliare formulata dal difensore [art. 22 att. c.p.p.] ............................................................................................................................ »
531
341. Richiesta di revoca di condanna a sanzione pecuniaria [art. 47 att. c.p.p.] ............................................................................................................................ »
532
342. Deduzioni scritte nel procedimento disciplinare avanti al comitato dei periti [art. 71 att. c.p.p.] ................................................................. »
533
343. Reclamo avanti la commissione dei periti avverso la sanzione disciplinare inflitta dal comitato dei periti [art. 72 att. c.p.p.] ............................................................................................................................ »
534
344. Richiesta di attestazione della mancata identificazione dell’autore del reato [art. 107 att. c.p.p.] ............................................................................. »
535
345. Dissenso a riprese audio e televisive [art. 147 att. c.p.p.] ........................................... »
536
346. Domanda per la concessione dell’elargizione per le vittime delle richieste estorsive o dell’usura [L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 21] ......................................................................................... »
537
Indice sommario
347. Richiesta di elargizione in favore delle vittime del dovere [L. 13 agosto 1980, n. 466; L. 20 ottobre 1990, n. 302; L. 23 novembre 1998, n. 407] ..................................................................................................... »
27
540
348. Memoria al P.M. affinchè richieda l’archiviazione per i delitti tributari e i reati non tributari previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. condono tributario) [artt. 367, 408 e 411 c.p.p.] .................................................................................................... pag. 542 349. Memoria al G.U.P. affinchè pronunci sentenza di non luogo a procedere per i delitti tributari e i reati non tributari previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. condono tributario) [artt. 121 e 425 c.p.p.] ................................................................ »
545
350. Richiesta di ripristino del rapporto di impiego (art. 3, comma 57 L. 24 dicembre 2003, n. 250, comma inserito dall’art. 1 D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modifiche dalla L. 11 maggio 2004, n. 126, in tema di pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa diprocedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento] .......................................................................................................................»
547
351. Richiesta di sospensione condizionata della pena (“Indultino”) [artt. 1 L. 1 agosto 2003, n. 207] .................................................................................................»
548
352. Dichiarazione della persona giuridica di costituzione nel procedimento penale riunito al procedimento per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche [art. 39 D.L.vo n. 231/2001] .....................»
550
353. Procura per la rappresentanza e la difesa dell’ente [artt. 39 D.L.vo n. 231/2001 e 100 c.p.p.] ................................................................................»
551
354. Dichiarazione della persona giuridica di costituzione nel procedimento penale riunito al procedimento per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a seguito di vicende modificative dell’ente [art. 42 D.L.vo n. 231/2001] ...........................................................................................................»
552
355. Memoria difensiva preliminare [art. 45 D.L.vo n. 231/2001] .........................................»
553
356. Memoria difensiva avverso la richiesta del P.M. di applicazione di misure cautelari agli enti [art. 47 D.L.vo n. 231/2001] ...............................................»
554
357. Memoria difensiva e richiesta di sospensione della misura cautelare agli enti [art. 49 D.L.vo n. 231/2001] ........................................................................................»
556
358. Richiesta di revoca o di sostituzione di misura cautelare agli enti [art. 50 D.L.vo n. 231/2001] ...........................................................................................................»
557
359. Appello in materia di misure cautelari [art. 52 D.L.vo n. 231/2001] .........................»
558
360. Ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari nei confronti degli enti emesse dal tribunale in sede di appello [art. 52 D.L.vo n. 231/2001] ...........................................................................................................»
560
361. Richiesta di revoca di sequestro conservativo nell’interesse dell’ente [artt. 54 D.L.vo n. 231/2001; 316-320 c.p.p.] .........................................................................»
562
28
Indice sommario
362. Richiesta di riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo [art. 54 D.L.vo n. 231/2001] ....................................................................................................pag.
563
363. Richiesta di revoca di sequestro preventivo nell’interesse dell’ente [artt. 54 D.L.vo n. 231/2001; 316-320 c.p.p.] .........................................................................»
564
364. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo nell’interessedell’ente [art. 53 D.L.vo n. 231/2001] ...........................................................»
565
365. Appello avverso ordinanza in tema di sequestro preventivo proposta nell’interesse dell’ente [art. 53 D.L.vo n. 231/2001] ..........................................................» 566 366. Applicazione della sanzione su richiesta [art. 63 D.L.vo n. 231/2001] .....................»
567
367. Richiesta di sospensione del processo agli enti [art. 65 D.L.vo n. 231/2001] ...........................................................................................................»
569
368. Appello dell’ente [art. 71 D.L.vo n. 231/2001] ......................................................................»
570
369. Ricorso per cassazione proposto dall’ente [artt. 71 D.L.vo n. 231/2001 e 606 c.p.p.] ................................................................................»
571
370. Richiesta di conversione delle sanzioni interdittive [art. 78 D.L.vo n. 231/2001] ...........................................................................................................»
572
IL FORMULARIO DEL PROCESSO PENALE
FORMULA 1
Richiesta di sospensione del processo
31
➲ FORMULA 1 RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER LA PENDENZA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE (art. 3 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . L’Avvocato . . . , difensore di . . . , nel processo a margine, fa presente che, come risulta dalla documentazione allegata, presso il Tribunale di . . . è pendente il procedimento civile n. . . . instaurato da . . . , che ha come oggetto la risoluzione della seguente questione . . . (relativa allo stato di famiglia o di cittadinanza) riguardante . . . Fa presente, altresì, che tale azione civile appare giuridicamente fondata, tenuto conto che . . . Rileva, infine, che dalla risoluzione della controversia civile dipende necessariamente la decisione sull’attuale processo penale. Chiede, pertanto, ai sensi dell’art. 3 c.p.p., la sospensione del processo penale. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
È noto che, in linea di principio, il giudice penale risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende il giudizio. Tale principio, tuttavia, è derogato quando la questione pregiudiziale riguardi controversie relative allo stato di famiglia o di cittadinanza. In questo caso il processo penale può essere sospeso in attesa della relativa sentenza. In particolare, la sospensione del processo può essere chiesta solo se la pregiudizialità riguarda lo stato delle persone ossia « . . . quelle qualità personali che considerate in relazione al mondo esterno nel quale l’uomo vive e svolge la sua attività, caratterizzano la persona e ne stabiliscono la condizione giuridica nella famiglia e nello stato» (Cass., 21 aprile 1980, Betto, in Giur. it. 1982, II, 154).
32
Richiesta di sospensione del processo
FORMULA 1
La questione, oltre ad essere già pendente innanzi al giudice civile, deve essere seria e pregiudiziale. L’attributo della serietà va interpretato nel senso dell’apparente fondatezza e corrisponde « . . . non alla probabilità, ma alla semplice (purché non assolutamente irrilevante) possibilità che la decisione sia favorevole all’imputato» (Cass., 31 gennaio 1984, Caltagirone, in Dir. fall. 1986, II, 22). Quanto alla pregiudizialità la decisione civile deve costituire « . . . l’antecedente logico-giuridico della pronuncia sull’esistenza del reato» (Cass., 25 maggio 1995, Di Rosa, in Cass. pen. 1996, 2514). Su ogni altra questione incidentale, diversa da quelle indicate dall’art. 3 comma 1 c.p.p., la cognizione spetta al giudice penale. Al di fuori delle questioni su stato di famiglia o cittadinanza, il giudice penale ha una piena cognizione incidenter tantum. In tema di reati fallimentari, quindi, il giudice penale può autonomamente risolvere questioni pregiudiziali collegate al fallimento, quali quelle relative alla attribuibilità all’imputato della qualifica di imprenditore, pur in presenza di una sentenza dichiarativa irrevocabile di fallimento. Tale sentenza, può ovviamente avere una rilevanza probatoria all’interno del procedimento penale, ma non ha nessun effetto vincolante sulla decisione del giudice penale (cfr. Cass., 9 aprile 1999, Leo, in Riv. pen. 1999, 546; Cass. 29 aprile 1998, Marcimino, in Fallimento 1999, 1135). La sospensione dell’azione penale, di cui all’art. 13 L. 47/1985, in tema di violazioni edilizie, può essere qualificata come sospensione facoltativa del processo solo se ricorrano le condizioni previste dagli artt. 3 e 479 c.p.p. In caso contrario, trascorso il periodo di sessanta giorni previsto dall’art. 13 L. n. 47/1985, la sospensione cessa e, quindi, ricominciano a decorrere i termini processuali idonei a determinare la maturazione della prescrizione (cfr. Cass., 26 gennaio 1999, Sasso, in Cass. pen. 1999, 3555). Anche nel rito abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza, ai sensi dell’art. 3 c.p.p., quanto in pendenza di giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall’art. 479 stesso codice. «. . . atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale articolo, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, anche in considerazione del fatto che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio dalla decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione» (cfr. Cass., sez.V, 14 gennaio 2002, Polesel, in Dir. e giust. , 2002, f. 22, 74).
FORMULA 2
Richiesta di riunione di processi
33
➲ FORMULA 2 RICHIESTA DI RIUNIONE DI PROCESSI (art. 17 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . L’Avvocato . . . , difensore di . . . nel procedimento a margine, chiede che tale procedimento venga riunito al procedimento n. . . . pendente nei confronti di . . . avanti la Corte d’assise di . . ./Tribunale di . . ./G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . . A tal fine il sottoscritto difensore rileva che i procedimenti n. . . . e n. . . . si trovano nella medesima fase processuale, essendo stata fissata per entrambi udienza preliminare/udienza dibattimentale in data . . . Rileva, altresì, che ricorrono le condizioni previste dall’art. 12 c.p.p. richiamato dall’art. 17 c.p.p., dal momento che . . . (oppure: che ricorrono le condizioni previste dall’art. 17 c.p.p., dal momento che . . .) Si confida nell’accoglimento della richiesta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La presenza dei presupposti indicati dall’art. 17 c.p.p. non implica necessariamente la riunione dei processi. Il giudice, infatti, conserva un potere discrezionale in merito e può disporre la riunione, ricorrendone i presupposti, quando lo ritenga opportuno, cioè quando possa ragionevolmente ritenere che tale provvedimento non pregiudichi la rapida definizione dei processi. L’art. 17 c.p.p. si riferisce alla riunione di processi e, quindi, si deve ritenere che tale istituto possa operare nella sola fase processuale, cioè soltanto dopo che sia stata formulata l’imputazione. La riunione di procedimenti è possibile anche durante la discussione finale nel dibattimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 523 c.p.p., salvo che la riunione non pregiudichi la rapida definizione degli stessi. (App. Milano, 20 gennaio 2001, in Foro ambr., 2001, 346).
34
Richiesta di riunione di processi
FORMULA 2
L’eventuale ordinanza di rigetto dell’istanza è inoppugnabile, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria (cfr. Cass., 6 ottobre 1995, Bianco, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 91). Tale ordinanza non può essere impugnata neppure unitamente alla sentenza di merito. In caso di rigetto della richiesta di riunione fondata sulla prospettazione di un vincolo di continuazione tra i reati contestati, è, comunque, possibile invocare la continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 c.p.p. (cfr. Cass. 28 gennaio 1997, Marcone, in Cass. pen. 1999, 1217). La giurisprudenza tende ad interpretare in modo rigoroso il requisito della identità di stato, previsto dall’art. 17, perché possa essere disposta la riunione. In particolare si è negato che il G.I.P. potesse disporre la riunione tra processi pendenti nello stesso grado « . . . in caso di richiesta di giudizio abbreviato cui il P.M. presti il consenso se per uno di essi debba ancora verificarsi la decidibilità allo stato degli atti . . . » (cfr. Trib. Milano, 9 novembre 1993, Inzaghi, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 126). Analogamente si è affermato che «il rapporto di continenza fra un procedimento pendente in fase di indagini preliminari rispetto a procedimento in avanzata trattazione dibattimentale, non consente la definizione del primo con sentenza di incompetenza e la successiva riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale» (Ass. Caltanisetta, 2 luglio 1994, Iaglietti e altro, in Arch. nuova proc. pen., 1995, 117). Giova precisare che l’istituto della riunione opera anche quando i processi siano pendenti avanti alla Corte di cassazione, dal momento che la legge non compie alcuna distinzione, in ordine anche ai casi di connessione, tra giudizi di merito e di legittimità (cfr. Cass., 10 novembre 1993, Sciacca ed altro, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 220).
FORMULA 3
Richiesta di separazione di processi
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➲ FORMULA 3 RICHIESTA DI SEPARAZIONE DI PROCESSI (art. 18 c.p.p.)
ECC.MACORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . L’Avvocato . . . , difensore di . . . , nel procedimento a margine, chiede la separazione del processo in relazione alla posizione di . . . ai sensi dell’art. 18, lett. . . . c.p.p. In via preliminare fa presente che non appare assolutamente necessario il trattamento unitario del processo ai fini dell’accertamento dei fatti. Fa rilevare, inoltre, che ricorrono tutti i presupposti indicati dall’art. 18 lett. . . . c.p.p. perché venga disposta la separazione richiesta, dal momento che . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il sistema processuale è improntato al principio del favor separationis, nel senso che generalmente viene privilegiata l’esigenza di consentire quelle scomposizioni di res iudicandae in grado di permettere una pronta decisione (cfr. Cass., 17 ottobre 1994, Armanini, in Riv. pen. 1995, 33). La separazione processuale, pertanto, deve ritenersi la soluzione normale, mentre la riunione rappresenta un esito eccezionale della vicenza processuale. Le motivazioni in base alle quali si può avanzare la richiesta di separazione possono, quindi, limitarsi a sottolineare che per una specifica imputazione l’istruzione è conclusa. Il giudice che rigetti l’istanza di separazione, invece, dovrà indicare specificamente i motivi in base ai quali riterrà la riunione assolutamente necessaria (cfr. Cass., 5 aprile 1996, Del Polito, in Giust. pen. 1997, III, 529). Il favor separationis, naturalmente, non può incidere negativamente sui diritti dell’imputato. In questo senso il G.I.P./G.U.P. anche quando abbia accolto la richiesta di giudizio abbreviato per tutti i capi di imputazione, per cui si procede nei confronti dell’imputato, può legittimamente disporre la separazione in ordine a taluno dei capi, trasmettendo gli atti al P.M. In questo caso, tuttavia,
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Richiesta di separazione di processi
FORMULA 3
l’imputato conserva il diritto alla riduzione prevista per il rito abbreviato, quale che sia il rito con cui venga poi celebrato il processo (cfr. Cass., 18 marzo 1998, Currò, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 565). Anche le ordinanze in tema di separazione, come quelle in tema di riunione, sono inoppugnabili, trattandosi di provvedimenti di natura non decisoria, ma ordinatoria (Cass., 3 luglio 1996, Moccia, in Cass. pen. 1998, 604).
FORMULA 4
Questione di giurisdizione
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➲ FORMULA 4 QUESTIONE DI GIURISDIZIONE (art. 20 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . L’Avvocato . . . , difensore di . . . nel procedimento a margine, rileva che il fatto oggetto dell’imputazione/contestazione esula dalla giurisdizione del giudice penale, dal momento che invece rientra nella giurisdizione . . . , in quanto ... In base a tali premesse il sottoscritto chiede, pertanto, che, ai sensi dell’art. 20 c.p.p., questa Corte d’assise/Ill.mo Tribunale/la S.V. dichiari con sentenza il difetto di giurisdizione, trasmettendo eventualmente gli atti all’autorità competente. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Se l’eccezione è sollevata nel corso delle indagini preliminari il G.I.P. provvede con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al P.M. Data la gravità del vizio, il difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Può essere utile segnalare che in tema di estradizione il giudice penale è chiamato a risolvere la questione relativa alla legale possibilità dell’estradizione, ma « . . . esula dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, nonché la possibilità di subordinare la concessione dell’estradizione a condizioni, le quali rientrano nell’esclusiva sfera di competenza del Ministero di grazia e giustizia» (Cass., 4 novembre 1994, Parretti, in Cass. pen. 1996, 3025). Si deve rilevare d’altra parte, che la giurisprudenza amministrativa è orientata a ritenere che tutti i provvedimenti ministeriali in materia di estradizione sono soggetti alla giurisdizione di legittimità, anche sotto il profilo dell’eccesso di potere. Da tale indirizzo interpretativo scaturiscono significative conseguenze in relazione alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti. A questo proposito è opportuno segnalare che la Corte costitituzionale, decidendo su un’ec-
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Questione di giurisdizione
FORMULA 4
cezione sollevata dal T.A.R del Lazio, ha dichiarato illegittimo l’art. 698 comma 2 c.p.p. in tema di pena di morte (cfr. Corte cost., 27 giugno 1996, n. 223, in Riv. pen. 1996, 937).
FORMULA 5
Questione di incompetenza
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➲ FORMULA 5 QUESTIONE DI INCOMPETENZA SOLLEVATA DALL’IMPUTATO PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI (art. 11 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P../G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fa presente che il dott.. . ., che nell’attuale procedimento risulta essere persona indagata/imputata/offesa/danneggiata, esercita le funzioni (oppure: al momento del fatto esercitava le funzioni) di . . . presso la Corte d’assise di . . ./la Corte d’appello di . . ./il Tribunale di . . . (stesso distretto in cui si trova l’ufficio giudiziario procedente), come risulta dall’allegata documentazione. Bisogna rilevare che non sussistono dubbi sulla qualificazione del dott. . . . come persona offesa/persona danneggiata in ordine all’ipotesi di reato per cui si procede. Infatti . . . Il sottoscritto chiede, pertanto, che ai sensi dell’art. 11 c.p.p., il procedimento venga attribuito a . . . di . . . (indicazione del giudice ugualmente competente per materia avente sede nel capoluogo del distretto di Corte d’appello determinato sulla base della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
A differenza della normativa delineata dal c.p.p.1930, la disposizione in esame è applicabile anche al caso in cui il magistrato rivesta la qualità di dannegiato dal reato. Ai sensi dell’art. 11 bis c.p.p., la disposizione relativa alla competenza territoriale per procedimenti riguardanti magistrati, dettata dall’art. 11 c.p.p., si applica anche qualora il procedimento concerna un magistrato della Direzione nazionale antimafia. L’art. 11 c.p.p., come novellato dalla L. 420/1998, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente all’entrata in vigore della legge, ma
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Questione di incompetenza
FORMULA 5
non è altresì applicabile ai procedimenti in materia di revisione (cfr. Cass. 18 gennaio 2000, in Dir. e giust. 2000, f. 12, 30). La speciale competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura non di competenza funzionale, ma di competenza per territorio: come tale essa deve essere eccepita o rilevata d’ufficio entro e non oltre il termine preclusivo dell’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti, a norma dell’art. 491 c.p.p. (cfr. Cass. 19 settembre 2000, Battaglia, in Guida al dir. n. 42/2000, p. 94). L’art. 7 della L. n. 420/1998 ha, inoltre, previsto che alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale fosse allegata la tabella A, annessa alla stessa legge, che stabilisce specificamente gli spostamenti di competenza per i procedimenti penali che riguardino magistrati. Tale previsione consente di evitare nelle ipotesi contemplate dall’art. 11 c.p.p. l’attribuzione di competenze incrociate tra uffici giudiziari. La tabella è così formulata: «Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. TABELLA A Dal distretto di
Al distretto di
Roma Perugia Firenze Genova Torino Milano Brescia Venezia Trento Trieste Bologna Ancona L’Aquila Campobasso Bari Lecce Potenza Cagliari Palermo
Perugia Firenze Genova Torino Milano Brescia Venezia Trento Trieste Bologna Ancona L’Aquila Campobasso Bari Lecce Potenza Catanzaro Palermo Caltanissetta
FORMULA 5
Questione di incompetenza
Caltanissetta Catania Messina Reggio Calabria Catanzaro Salerno Napoli
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Catania Messina Reggio Calabria Catanzaro Salerno Napoli Roma»
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Questione di incompetenza
FORMULA 6
➲ FORMULA 6 QUESTIONE DI INCOMPETENZA SOLLEVATA DALLA PERSONA OFFESA/DANNEGGIATA PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI (art. 11 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., persona offesa/danneggiata nel procedimento a margine, fa presente che il dott. . . ., indagato/imputato/offeso/danneggiato nell’attuale procedimento, esercita le funzioni (esercitava al momento del fatto le funzioni) di . . . presso la Corte d’appello di . . ./Corte d’assise di . . ./Tribunale di . . ./Giudice di pace . . ., come risulta dalla documentazione che si allega. Il sottoscritto chiede, pertanto, che ai sensi dell’art. 11 c.p.p., il procedimento venga attribuito a . . . di . . . (indicazione del giudice ugualmente competente per materia avente sede nel capoluogo del distretto di Corte d’appello determinato sulla base della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). Con osservanza Data e firma
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FORMULA 7
Questione di incompetenza
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➲ FORMULA 7 QUESTIONE DI INCOMPETENZA IN CASO DI REATO COMMESSO DAL MINORENNE (art. 14 c.p.p.) ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, instaurato a carico anche di . . ., fa presente che il proprio assistito era minorenne al momento del fatto. Il sottoscritto chiede, pertanto, che, visto l’art. 14 c.p.p., gli atti del procedimento, relativi alla posizione di . . ., vengano trasmessi al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La competenza del tribunale per i minorenni, fondata sulle particolari qualità soggettive dell’imputato, prevale, di norma, su quella del tribunale ordinario. Tuttavia, qualora si proceda per un reato permanente, iniziato quando l’imputato era minorenne e proseguito oltre il raggiungimento della maggiore età del medesimo, si radica per l’intera azione delittuosa la competenza del giudice ordinario (cfr. Cass., 27 giugno 1997, Lambiase, in Cass. pen. 1998, 2035).
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Questione di incompetenza
FORMULA 8
➲ FORMULA 8 QUESTIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA (artt. 5, 6, 21 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, rileva che il reato contestato all’imputato ed oggetto del presente procedimento appartiene, ai sensi dell’art. 5 c.p.p. (art. 6 c.p.p.) alla competenza della Corte d’assise (Tribunale) di . . . Il sottoscritto difensore chiede pertanto che venga pronunciata sentenza di incompetenza per materia e che vengano trasmessi gli atti al P.M. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Le norme che disciplinano la competenza vanno qualificate come norme processuali ed, in caso di un loro mutamento ed in mancanza di apposita norma transitoria, ha vigore il principio tempus regit actum e non quello stabilito dall’art. 2 c.p.p., relativo alla successione di leggi penali sostanziali. La nuova disciplina processuale, pertanto, « . . . anche se immuta competenze precostituite trova immediata applicazione nei procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore» (cfr. Cass., 22 aprile 1992, Donati, in Riv. pen. 1993, 192). La dichiarazione di incompetenza per materia può essere emessa dal giudice del dibattimento prima di ogni altra decisione, ed in particolare anche prima della decisione sulle questioni preliminari di cui all’art. 491, delle quali costituisce antecedente logico (Cass., 26 gennaio 1995, Penzo, in Giust. pen. 1995, III, 724. Nello stesso senso vedi anche Cass., 7 aprile 1997, Biasi, in Cass. pen. 1999, 1160). Nella fase delle indagini preliminari sull’eccezione di incompetenza provvede il G.I.P./G.U.P. con ordinanza.
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Questione di incompetenza
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➲ FORMULA 9 QUESTIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO (artt. 8, 9, 10, 21 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, rileva che la competenza a decidere sui fatti contestati all’imputato ed oggetto del presente procedimento spetta alla Corte d’assise/Tribunale/G.I.P. presso il Tribunale di . . ./G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . . A tale proposito il sottoscritto difensore fa presente che il reato attribuito a . . . deve in ipotesi ritenersi consumato, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 c.p.p., in . . ., poiché . . . Il sottoscritto chiede pertanto che venga pronunciata sentenza di incompetenza per territorio e che, conseguentemente, vengano trasmessi gli atti del procedimento al P.M. presso il Tribunale di . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La competenza per territorio deve essere accertata in base ad elementi oggettivi, desumibili con certezza dalle prove acquisite e non in base a congetture (Cass., 21 dicembre 1992, Ferlin, in Mass. Cass. pen. 1993, 5, 65) o alle dichiarazioni dell’imputato non sorrette da sicuri elementi di riscontro (Cass., 17 marzo 1993, Giorgi, Mass. Cass. pen. 1993, 8, 124). «Qualora una legge istitutiva di un nuovo Tribunale disponga che la competenza rimanga attribuita a quello competente in precedenza per i procedimenti per i quali si stato aperto il dibattimento, il rinvio del processo a nuovo ruolo, dopo che sia stato aperto il dibattimento, non esclude la perpetuatio iurisdictionis del Tribunale precedentemente competente» (Cass., 27 novembre 1995, Bevilacqua ed altro, in Giust. pen. 1996, III, 654). Le sezioni distaccate degli organi giudiziari non possono essere considerate uffici autonomi, ma sono semplici articolazioni dell’unico ufficio da cui dipendono.
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Questione di incompetenza
FORMULA 9
L’attribuzione degli affari civili o penali alle varie sezioni distaccate, dunque, non comporta questioni di competenza territoriale (cfr. Cass., 28 marzo 1995, Terrusi, in Cass. pen. 1996, 1854). In caso di errata applicazione dei criteri di distribuzione tra le varie sezioni distaccate, quindi, potrà essere sollevata soltanto eccezione sulla regolare costituzione del giudice. L’incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare è sindacabile in sede di impugnazione. In questo caso, infatti, il sindacato riguarda il potere eccezionale del giudice incompetente di disporre misure cautelari, che è legittimo solo se sussiste l’improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari. La valutazione della correttezza dell’esercizio di tale potere, allora, non può che essere comprensiva della valutazione dei presupposti che lo hanno attivato, e cioè sia dell’incompetenza del giudice, sia dell’urgenza del provvedimento assunto (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 ottobre 1994, De Lorenzo, in Arch. nuova proc. pen., 1995, 77). L’incompetenza per territorio va eccepita non oltre il momento immediatamente successivo all’accertamento della costituzione delle parti, a norma dell’art. 491 c.p.p. Tale regola non conosce deroghe, neppure se i presupposti per proporre la questione siano emersi nel corso del dibattimento (v. Cass., 17 dicembre 1998, Abbellito, in Cass. pen. 2000, 397). L’eccezione di incompetenza proposta in udienza preliminare e rigettata deve essere riproposta, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p. Se però all’udienza preliminare viene chiesta la definizione del processo con rito abbreviato, l’imputato non ha l’onere di riproporre l’eccezione in limine al giudizio abbreviato e potrà, quindi, rilevare l’incompetenza sia in sede di discussione, sia in sede di impugnazione senza incorrere in alcun tipo di preclusione processuale (cfr. Cass., 20 novembre 1997, Angeli, in Giust. pen. 1999, III, 356). La competenza per territorio in caso di connessione oggettiva di due reati, per nessuno dei quali sia possibile stabilire la competenza ai sensi dell’art. 8 c.p.p. e per entrambi i quali si dovrebbe fare ricorso alle regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p., deve essere determinata con riferimento al reato più grave, individuando la regola suppletiva applicabile a tale ipotesi di reato. (Cfr. Cass. pen., Sez. III, 3 ottobre 2000, n. 3522, Pitzettu, in CED Cass., 2001). Nella fase delle indagini preliminari sull’eccezione di incompetenza provvede il G.I.P/G.U.P. con ordinanza.
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➲ FORMULA 10 QUESTIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA DETERMINATA DA CONNESSIONE (artt. 12, 15, 21 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fa presente che l’attuale procedimento è connesso ai sensi dell’art. 12 c.p.p. con il procedimento R.G. n. . . . a carico di . . . per il reato di cui all’art. . . . pendente avanti la Corte d’assise di . . . Ricorrono infatti i presupposti previsti dall’art. 12 lett. . . . c.p.p., poiché . . . Il sottoscritto chiede, pertanto, che codesto Ill.mo Tribunale pronunci sentenza di incompetenza e trasmetta gli atti al P.M. presso il Tribunale di . . . Con osservanza Data e firma
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Questione di incompetenza
FORMULA 11
➲ FORMULA 11 QUESTIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO DETERMINATA DA CONNESSIONE (artt. 12, 16, 21 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fa presente che l’attuale procedimento è connesso con il procedimento R.G. n. . . . a carico di . . . per il reato di cui all’art. . . . pendente avanti il G.I.P./G.U.P./Tribunale/Corte d’assise di . . . Ricorrono infatti i presupposti previsti dall’art. 12, lett. . . ., c.p.p. poiché . . . Il difensore rileva quindi che ai sensi dell’art. 16 c.p.p. giudice territorialmente competente a decidere sul reato contestato all’imputato ed oggetto del presente procedimento è la Corte d’assise/Tribunale/G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . . , dal momento che . . . Si chiede pertanto che questa Ecc.ma Corte d’assise/Tribunale/G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . . pronunci sentenza (ordinanza) di incompetenza e trasmetta gli atti del procedimento al P.M. presso il Tribunale di . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La ricorrenza di una delle ipotesi di connessione previste dall’art. 12 c.p.p. configura una competenza autonoma del giudice individuabile a norma degli artt. 13, 15 e 16 c.p.p. Qualora le ragioni della connessione vengano meno prima della chiusura delle indagini preliminari – in caso di pronuncia di archiviazione per alcuni dei reati connessi – il giudice, inizialmente individuato sulla base della connessione, non conserva la competenza a decidere (Cass., 17 novembre 1997, Caligioni, in Cass. pen. 1998, 2031). Anche nel caso in cui le ragioni della connessione vengano meno dopo l’esercizio dell’azione penale la competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione non permane. Il giudice, infatti, che all’esito dell’u-
FORMULA 11
Questione di incompetenza
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dienza preliminare pronunci sentenza di non luogo a procedere per quei reati connessi, in forza dei quali egli era stato individuato come giudice competente, deve dichiarare la propria incompetenza con sentenza ed ordinare la trasmissione degli atti relativi agli altri reati, originariamente attratti alla sua competenza, al P.M. presso il giudice territorialmente competente (cfr. Cass., 24 ottobre 1995, Urbano, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 449). In senso contrario è stato anche affermato che la connessione si determina con la sussistenza, anche solo a livello di contestazione, del fatto storico. Ne consegue che la dichiarazione di improcedibilità per mancanza di querela « . . . in ordine al reato che ha esercitato la vis attractiva, in quanto non incide sulla predetta ragione che dà luogo alla connessione, non può ritenersi idonea a far cessare l’operatività di quest’ultima sulla competenza, secondo lo schema normativo» (Cass., 6 febbraio 1997, Cama, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 497). La Suprema Corte ha infine precisato che «Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12 lett. c) c.p.p. non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo» (Cass., 22 settembre 1998, Altissimo e altri, in Riv. pen. 1999, 112). Va segnalata, tuttavia, la presenza di un indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità diretto a limitare l’ambito di operatività della connessione. Si è ritenuto, infatti, che l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (così Cass., 7 dicembre 1999, Zagaria, in Riv. pen. 2000, 506). La connessione può costituire una causa di riunione di procedimenti. Tale istituto, tuttavia, opera anche quando sia impossibile riunire i procedimenti connessi, ad esempio a causa del diverso grado in cui pendono. Nella fase delle indagini preliminari sull’eccezione di incompetenza provvede con ordinanza il G.I.P./G.U.P.
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Richiesta al giudice ordinario
FORMULA 12
➲ FORMULA 12 RICHIESTA AL GIUDICE ORDINARIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL GIUDICE DI PACE (art. 64, D.L.vo n. 274/2000)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento in epigrafe, premesso che il reato contestato a . . . è stato commesso in data . . . tenuto conto che successivamente a tale data è entrato in vigore il D.L.vo n. 274/2000, recante le Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace; rilevato che il reato di cui trattasi rientra tra quelli attribuiti alla competenza del giudice di pace; visto l’art. 64, comma 2, D.L.vo n. 274/2000, che rende applicabili ai procedimenti innanzi al Giudice Ordinario le norme che disciplinano il processo avanti al Giudice di pace; chiede che nel caso in cui si ritenesse provata la responsabilità penale di . . . vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 33 e ss. D.L.vo n. 274/2000. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il D.L.vo 274/2000, recante le Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, ha previsto una specifica disciplina transitoria per estendere l’applicabilità delle disposizioni, relative soprattutto alla parte sanzionatoria, previste per il processo avanti al giudice di pace, anche nel caso di processi in corso avanti al giudice ordinario, relativi a reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 274/2000. L’art. 64 D.L.vo 274/2000, infatti, impone al giudice ordinario, chiamato a decidere, prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 274/2000, su reati ora di competenza del giudice di pace, di applicare le disposizioni del titolo II di tale decreto, dedicate alle indagini preliminari, nonché quelle di cui agli artt. 33, 34, 43, 44 dello stesso decreto. Lo stesso art. 64 fa salvo, comunque, il principio di cui all’art. 2, comma 3 c.p.: il giudice ordinario, nell’applicare la disciplina transitoria, deve osservare il principio generale del favor rei che regola la successione di leggi penali, e, quindi, fare riferimento in ogni caso alla legge penale, da cui risultino gli effetti più favorevoli al reo.
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Richiesta al giudice ordinario
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Tale precisazione mira in particolare a preservare anche nelle ipotesi sopra descritte la possibile applicazione dell’istituto della sospensione condizionale della pena, che il D.L.vo 274/2000 non prevede. Il legislatore ha voluto, così, demandare al giudice penale ordinario il potere di valutare se l’applicazione della sospensione condizionale costituisse o meno un trattamento più favorevole per il reo, rispetto all’irrogazione delle più miti, ma non sospendibili, sanzioni infliggibili dal giudice di pace.
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Questione preliminare
FORMULA 13
➲ FORMULA 13 QUESTIONE SULL’INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO SOLLEVATA IN UDIENZA PRELIMINARE (art. 33 sexies c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, rileva che il reato contestato all’imputato ed oggetto del presente procedimento rientra nei casi in cui è previsto che l’azione penale sia esercitata con la citazione diretta a giudizio, in particolare nel caso previsto dall’art. 550 c.p.p. Infatti . . . (dimostrazione che i fatti contestati configurano un reato per cui è prevista la citazione diretta a giudizio). Il difensore chiede, pertanto, che la S.V. ordini la trasmissione degli atti al P.M. perché emetta decreto di citazione a giudizio a norma dell’art. 552 c.p.p. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La L. n. 479/1999 ha recentemente sostituito gli artt. 33 bis e ter c.p.p., modificando le attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale e monocratica e ha, inoltre, introdotto l’art. 550 c.p.p., che stabilisce i casi in cui si deve procedere, avanti al giudice monocratico, con citazione diretta a giudizio. La L. n. 479/1999 ha, inoltre, modificato gli artt. 33 sexies e septies c.p.p., cambiando le modalità con cui deve essere dichiarata, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, l’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati al Tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni relative ai casi in cui si deve procedere con citazione diretta a giudizio. L’eccezione di cui all’art. 33 sexies c.p.p., in particolare, va sollevata entro la conclusione dell’udienza preliminare, cioè prima dell’emissione da parte del G.I.P./G.U.P. del provvedimento di chiusura della discussione, ai sensi dell’art. 424, comma 1, c.p.p. In caso di accoglimento dell’eccezione il G.I.P./G.U.P. trasmette gli atti al P.M. con ordinanza, notificata alle parti presenti mediante lettura in udienza. Il P.M. forma il fascicolo del dibattimento ed emette il decreto di citazione avanti al giudice monocratico. Nel compimento di tali operazioni
FORMULA 13
Questione preliminare
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il P.M. non ha nessun potere discrezionale, ma esercita un’attività strettamente vincolata. Il P.M., cioè, non può seguire orientamenti diversi da quelli già seguiti dal P.M. che ha instaurato il giudizio avanti al giudice collegiale, in ordine all’esercizio dell’azione penale. Al P.M., cui sono rimessi gli atti, pertanto, non possono essere proficuamente indirizzate memorie o istanze dirette ad ottenere l’archiviazione del procedimento prima del giudizio dibattimentale avanti al giudice monocratico. Si è affermato che, in assenza di disposizioni transitorie, l’art. 33 sexies c.p.p. si applica anche ai procedimenti penali pendenti nella fase dell’udienza preliminare al 2 gennaio 2000, data di entrata in vigore delle norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. A questo proposito si è altresì precisato che, per ragioni di economia processuale, il G.I.P./G.U.P. possa pronunciare de plano l’ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. per l’emissione del decreto di citazione di cui all’art. 552 c.p.p. senza fissare l’udienza preliminare, sebbene l’art. 33 sexies collochi tale provvedimento all’interno dell’udienza preliminare (così Trib. Milano – Ufficio G.I.P., Ord. 7 gennaio 2000, Giud. Bricchetti, in Foro ambr. n. 1/2000, p. 30).
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Questione preliminare
FORMULA 14
➲ FORMULA 14 QUESTIONE RELATIVA ALL’INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE MONOCRATICA DEL TRIBUNALE SOLLEVATA IN DIBATTIMENTO (art. 33 septies, comma 1, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . (in composizione collegiale) R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, rileva che il reato contestato all’imputato ed oggetto del presente procedimento, non rientra nelle ipotesi criminose di cui all’art. 33 bis c.p.p. ed appartiene, quindi, alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica. Infatti . . . (dimostrazione che i fatti contestati configurano un reato appartenente alla cognizione del giudice monocratico). Il difensore chiede, pertanto, che questo Ill.mo Tribunale dichiari con ordinanza l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33 bis e ter c.p.p. e trasmetta gli atti al Tribunale in composizione monocratica. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’eccezione di cui all’art. 33 septies, comma 1, c.p.p., sollevata avanti al giudice collegiale, non può essere proposta oltre il termine preclusivo segnato dall’art. 491, comma 1, c.p.p., ossia oltre il momento in cui per la prima volta viene effettuato l’accertamento della costituzione delle parti. In caso di accoglimento dell’eccezione gli atti vengono trasmessi direttamente al giudice monocratico territorialmente competente. Recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che sia legittimo il provvedimento con cui, già negli atti preliminari al dibattimento di primo grado instaurato a seguito di udienza preliminare, il giudice, qualora ritenga che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, dispone la trasmissione degli atti al giudice competente a decidere sul fatto contestato, previa, occorrendo, diversa qualificazione giuridica di quest’ultimo. (Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2002, Pietrobono e altri, in CED Cass., 2002).
FORMULA 15
Questione preliminare
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➲ FORMULA 15 QUESTIONE RELATIVA ALL’INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE DEL TRIBUNALE SOLLEVATA IN DIBATTIMENTO (art. 33 septies, comma 1, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . (in composizione monocratica) R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, instaurato a seguito di udienza preliminare, fa presente che il reato contestato all’imputato ed oggetto del presente procedimento rientra tra le ipotesi di cui all’art. 33 bis c.p.p. e, quindi, appartiene alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale. Infatti . . . (dimostrazione che i fatti contestati configurano un reato appartenente alla cognizione del giudice collegiale). Il difensore chiede, pertanto, che la S.V. disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al giudice monocratico o collegiale non si considerano attinenti alla capacità del giudice e, quindi, la loro violazione non rientra nell’ambito di operatività dell’art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p. Tali disposizioni non riguardano, altresì, la disciplina della competenza (art. 1, comma 1, lett. g), L. n. 254/1997), dal momento che esse attengono non all’identificazione dell’organo giudiziario, ma solo alla sua composizione, cioè all’articolazione interna dell’ufficio. L’inosservanza delle norme sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale, inoltre, non determina l’invalidità degli atti, né l’inutilizzabilità delle prove già acquisite (art. 33 nonies c.p.p.) e, quindi, viene disciplinata in modo sensibilmente diverso da quanto disposto dall’art. 26 c.p.p., in relazione alle prove acquisite dal giudice incompetente. L’art. 33 quinquies c.p.p. indica precisi termini di decadenza per l’eccezione relativa all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o
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Questione preliminare
FORMULA 15
monocratica del Tribunale, modellandoli sulla falsariga di quelli previsti per l’eccezione di incompetenza territoriale. Si deve segnalare che la giurisprudenza di legittimità non ha risolto in modo univoco la questione se sia configurabile o meno un conflitto di competenza tra tribunale in composizione monocratica e collegiale. Da una parte, infatti, si è ritenuto che la proposizione di tale conflitto sia inammissibile, in quanto il riparto delle attribuzioni tra le due articolazioni del tribunale non attiene alla competenza ma alla suddivisione del lavoro nell’ambito di un medesimo ufficio giudiziario (cfr. Cass., 20 aprile 2000, Confl. comp. in c. Modeo, in Dir. pen. e proc. 2000, 1228). D’altra parte si è invece affermato che il contrasto tra giudice monocratico e collegiale dà luogo ad una crisi processuale, che integra un conflitto di competenza analogo, ai sensi dell’art. 28 comma 2 c.p.p. (cfr. Cass., 29 maggio 2000, Confl. comp. in c. Giammillari, in Dir. pen. e proc. 2000, 1229).
FORMULA 16
Questione preliminare
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➲ FORMULA 16 QUESTIONE SULLA INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE DEL TRIBUNALE RELATIVA ALLA CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO SOLLEVATA IN DIBATTIMENTO (art. 33 septies, comma 2, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . (in composizione monocratica) R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, instaurato nelle forme previste dall’art. 550 c.p.p. fa presente che il reato oggetto del presente procedimento non rientra nei casi per cui è prevista la citazione diretta a giudizio, ma appartiene alla cognizione del giudice collegiale. Infatti . . . (dimostrazione che i fatti contestati configurano un reato appartenente alla cognizione del giudice collegiale). Il sottoscritto chiede pertanto che la S.V. disponga la trasmissione degli atti al P.M. Data e firma ✦✦✦
La L. n. 479/1999 ha riformulato gli artt. 33 bis e ter c.p.p.; nella nuova stesura, in particolare, è stato modificato l’elenco dei reati tassativamente attribuiti al Tribunale in composizione collegiale, mentre sono stati riservati al Tribunale in composizione monocratica, oltre a tutti i reati non espressamente attribuiti al Tribunale in composizione collegiale, anche i delitti previsti dall’art. 73, D.P.R. n. 309/1990 in materia di stupefacenti, ove non siano contestate le aggravanti di cui all’art. 80, commi 1, 3 e 4, dello stesso decreto. L’art. 550 c.p.p., così come modificato dalla L. n. 479/1999, inoltre, individua le ipotesi, tassativamente indicate, in cui si procede, avanti al giudice monocratico, con citazione diretta a giudizio, senza la celebrazione dell’udienza preliminare. Le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al Giudice monocratico o collegiale non si considerano attinenti alla capacità del giudice e, quindi, la loro violazione non rientra nell’ambito di operatività dell’art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p. Tali disposizioni non riguardano, altresì, la disciplina della competenza (art. 1, comma 1, lett. g), L. n. 254/1997), dal momento che esse attengono non all’identificazione dell’organo giudiziario, ma solo alla sua composizione.
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Questione preliminare
FORMULA 16
L’inosservanza delle norme sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale, inoltre, non determina l’invalidità degli atti, né l’inutilizzabilità delle prove già acquisite (art. 33 nonies c.p.p.) e, quindi, viene disciplinata in modo sensibilmente diverso da quanto disposto dall’art. 26 c.p.p., in relazione alle prove acquisite dal giudice incompetente. L’art. 33 quinquies c.p.p. indica precisi termini di decadenza per l’eccezione relativa all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale, modellandoli sulla falsariga di quelli previsti per l’eccezione di incompetenza territoriale. L’eccezione disciplinata dall’art. 33 septies, comma 2, opera al di fuori dei casi previsti dal comma 1 della stessa norma, ossia quando sia attribuito al giudice monocratico un reato appartenente alla cognizione del giudice collegiale. L’accoglimento dell’eccezione determina la trasmissione degli atti (non al giudice competente ma) al P.M. affinché eserciti correttamente l’azione penale richiedendo la fissazione dell’udienza preliminare.
FORMULA 17
Richiesta di declaratoria
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➲ FORMULA 17 RICHIESTA DI DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE (art. 11, L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fa presente che il Sig. . . . ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio/Ministro di . . . da . . . a . . . Il difensore fa presente altresì che la contestazione oggetto del presente procedimento si riferisce a reati che il Sig. . . . avrebbe commesso nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente del Consiglio/Ministro di . . . Si chiede, pertanto, che l’Ill.mo Tribunale/la S.V. pronunci sentenza di incompetenza e trasmetta gli atti del procedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di . . . , ai sensi dell’art. 6 della L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La competenza c.d. funzionale riguarda anche l’attribuzione ai P.M. e ai G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale del capoluogo del distretto, in cui ha sede il giudice competente, dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. L’incompetenza funzionale è assimilabile a quella per materia e, quindi, è deducibile in base a quanto disposto dall’art. 21, comma 1, c.p.p. in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass., Sezioni Unite, 20 luglio 1994, De Lorenzo, in Giust. pen. 1995, III, 545). La violazione delle norme sulla competenza funzionale determina la nullità degli atti compiuti, rilevabile anche d’ufficio e in sede di legittimità. Se, però, la declaratoria di quella nullità attenga ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, gli effetti dell’ordinanza non subiscono un’automatica caducazione, ma si applica l’art. 27 c.p.p., in forza del quale la caducazione si produce solo se entro 20 giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede all’emanazione di una nuova ordinanza sostitutiva della precedente (cfr. Cass., 29 marzo 1995, Carbone, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 423).
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Richiesta di declaratoria
FORMULA 17
Il Collegio per i reati ministeriali è un organo specializzato della giurisdizione ordinaria che, nell’ambito della sua competenza specifica, esercita le funzioni proprie del P.M. e del G.I.P. Conseguentemente, «ove tali ultime funzioni vengano esercitate da un normale G.I.P., il provvedimento da questo adottato non può dirsi viziato da carenza di giurisdizione, ma soltanto di incompetenza assoluta, che dà luogo, comunque, a nullità assoluta e insanabile» (Cass., Sezioni Unite, 20 luglio 1994, De Lorenzo, cit.). Il provvedimento con cui il Collegio per i reati ministeriali declina la propria competenza non è soggetto ad impugnazione (Cass., 1 marzo 1993, Formica, in Mass. Cass. pen. 1993, 8, 68). La competenza funzionale del Tribunale per i reati ministeriali è esclusa e va invece individuata quella del Tribunale ordinario, quando il reato contestato all’indagato riguardi non la sua attività di ministro, ma quella di uomo di partito (Cass., Sezioni Unite, 14 dicembre 1995, n. 30, Mannino, in Riv. pen. 1996, 93).
FORMULA 18
Proposta di conflitto di giurisdizione
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➲ FORMULA 18 PROPOSTA DI CONFLITTO DI GIURISDIZIONE (artt. 28, 30 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel processo a margine, fa presente che è pendente processo n. . . . avanti . . . (giudice speciale), in ordine ai medesimi fatti oggetto del processo contestati allo stesso Sig. . . ., come risulta dalla certificazione che si allega. A tal proposito il difensore osserva sin d’ora che la giurisdizione in ordine ai fatti contestati al Sig. . . . spetta a . . . , dal momento che . . . Il difensore, pertanto, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 28 c.p.p., chiede che questa Ecc.ma Corte . . ./Ill.mo Tribunale di . . ./la S.V. trasmetta gli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto di giurisdizione. Con osservanza Data e firma
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Proposta di conflitto di competenza
FORMULA 19
➲ FORMULA 19 PROPOSTA DI CONFLITTO DI COMPETENZA (artt. 28, 30 c.p.p.)
R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel processo a margine, fa presente che è pendente processo R.G. n. . . . avanti la Corte . . ./il Tribunale di . . ./G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . . in ordine al medesimo fatto oggetto dell’attuale processo contestato allo stesso Sig. .. . , come risulta dalla certificazione di cancelleria che si allega. Il difensore, pertanto ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 28 c.p.p., chiede che codesta Ecc.ma Corte . . ./Ill.mo Tribunale/la S.V. disponga la trasmissione degli atti del processo alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto di competenza. A tal proposito il difensore fa presente sin d’ora che la competenza sui fatti oggetto del presente processo spetta al Tribunale di . . . dal momento che . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il procedimento incidentale di risoluzione del conflitto di competenza (o di giurisdizione) presuppone l’esistenza di un conflitto tra giudici attuale e non solo potenziale. È necessario, cioè, che due giudici abbiano emanato formali provvedimenti, con cui contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione su un medesimo fatto attribuito alla stessa persona (Cass., 9 novembre 1995, in Foro it. 1996, II, 627, n. 4960, Pessano, 148). Non è, invece, configurabile il conflitto qualora uno dei giudici potenzialmente confliggenti si sia limitato a convalidare l’arresto, senza prendere cognizione del fatto di reato attribuito all’indagato e l’altro giudice non ne abbia preso, o si sia rifiutato, di prenderne cognizione (cfr. Cass., 24 ottobre 1990, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 446). L’espressione «medesimo fatto», richiamata dall’art. 28 c.p.p., si riferisce « . . . all’elemento materiale del reato nelle sue tre componenti, costituite dall’evento, dalla condotta e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali del fatto, sia dal punto di vista sog-
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Proposta di conflitto di competenza
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gettivo, sia di quello oggettivo» (Cass., 23 maggio 1997, n. 2787, confl. comp., in proc. Vanoni ed altri, 151, in CED Cass. 1997). Non è configurabile, neppure per analogia, un conflitto tra giudice e P.M., data la qualità di parte, sia pure pubblica, che quest’ultimo ha nell’ambito del processo (cfr. Cass., 5 giugno 1991, n. 2204, Capriglione, in Mass. Cass. pen. 1993, 2, 107). Non è nemmeno configurabile una situazione di conflitto tra sede principale e sede distaccata o tra più sedi distaccate di un medesimo organo giurisdizionale, dal momento che le sedi distaccate non hanno autonoma competenza territoriale. (In questo senso, con riferimento a reati di competenza della – ora abrogata – Pretura Circondariale (cfr. Cass., 12 luglio 1994, n. 3509, Giusti, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 820). In tema di reati ministeriali, il Collegio competente a decidere – che è, come è noto quello previsto dall’art. 7, L. cost. 1/1989 – assume su di sé funzioni inquirenti e giudicanti. In caso di contrasto tra il giudice ordinario e il Tribunale competente per reati ministeriali, bisogna pertanto valutare se quest’ultimo abbia agito in base alle sue funzioni di P.M. o di giudice. Il conflitto sarà, quindi, inammissibile, nel primo caso e configurabile, invece, nel secondo (cfr. Cass., 16 gennaio 1995, n. 218, Confl. Comp., Trib. Verona e Collegio reati ministeriali, in proc. Prandini, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 227). L’ambito dei «casi analoghi», cui si estendono, ex art. 28, comma 2, c.p.p., le norme sui conflitti, riguardano qualsiasi tipo di contrasto tra giudici, da cui derivi una situazione di stasi processuale, purché il dissenso riguardi organi giurisdizionali (e non giudici e P.M.). In questo senso è stato ritenuto ammissibile il conflitto di competenza tra magistrati di sorveglianza, in ordine alla competenza a provvedere sulla concessione di permessi premio (Cass., 16 marzo 1995, Confl. Comp., Mag. Sorv., Brescia e M.N. Roma, in proc. Cesureglu, in Cass. pen. 1996, 2610), nonché il conflitto prospettabile tra giudici dell’esecuzione (cfr., Cass., 20 febbraio 1990, Ruta, in Cass. pen. 1990, II, 77). Si deve inoltre osservare che la pendenza di un processo amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione di un verbale di prescrizione ex art. 20 D.L.vo n. 754/1994 nell’ambito del quale sia stata emessa dal T.A.R. ordinanza sospensiva dell’atto impugnato e di un processo penale avente ad oggetto la contestazione delle contravvenzioni antinfortunistiche accertate dal medesimo verbale integra l’ipotesi di conflitto positivo di giurisdizione (così Trib. Milano, 12 ottobre 1999, in Foro ambr. 2000, 75). Rientra infine tra le ipotesi ammissibili di conflitto quello che si venga a creare tra Tribunale Fallimentare e Tribunale della prevenzione «in ordine alla titolarità del custode nominato dal primo o dell’amministratore nominato dal secondo ad assumere la gestione dei beni del preposto, quando, essendo stati tali beni sottoposti a sequestro nel corso del non ancora conclusosi procedimento di prevenzione, come previsto dall’art. 2 ter, L. n. 575/1965, il mede-
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Proposta di conflitto di competenza
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simo proposto sia stato successivamente dichiarato fallito» (Cass., 23 marzo 1998, Commisso, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 171). L’instaurazione del conflitto di giurisdizione non ha effetto sospensivo, ai sensi dell’art. 30, comma 3 c.p.p., dei procedimenti penali in corso. La circostanza che l’imputato possa vedersi costretto a difendersi per lo stesso reato dinanzi a giudici diversi, tuttavia, è giustificata dalla necessità di evitare che denunzie di conflitti inesistenti o pretestuosi si traducano in uno strumento per paralizzare temporaneamente le sorti del processo. Sulla scorta di queste argomentazioni l’art. 30, comma 3, c.p.p. è stato dichiarato conforme ai principi stabiliti dagli artt. 2, 3, 97 Cost. (cfr. Corte cost., 16 dicembre 1993, n. 59, Gentile, in Arch. nuova proc. pen. 1993, 24).
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Dichiarazione di ricusazione del giudice
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➲ FORMULA 20 DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE DEL GIUDICE (artt. 37, 38, 40 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . , imputato . . . nel processo a margine dichiara di ricusare il dott. . . . , G.I.P. presso il Tribunale di . . . / G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . . / membro del collegio di questo Ill.mo Tribunale / questa Ecc.ma Corte d’appello/d’assise d’appello/Ecc.ma Corte di cassazione, giudice presso l’ufficio del Giudice di pace di . . ., nell’attuale processo, dal momento che questi versa nelle condizioni previste dall’art. 37, lett. . . ., c.p.p. A tale proposito, in particolare, il sottoscritto fa presente che . . . A sostegno della presente proposta, il difensore allega i seguenti documenti . . . e indica sin d’ora le seguenti persone . . . , che potranno riferire circostanze utili ai fini della presente dichiarazione di ricusazione. Si confida nell’accoglimento della dichiarazione. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La richiesta di ricusazione può essere proposta anche dalla parte civile e, nei modi previsti dall’art. 38, comma 4, c.p.p., anche dal suo difensore o procuratore speciale. Le ipotesi di ricusazione si configurano come norme eccezionali e, quindi, i casi da queste regolati hanno carattere di tassatività « . . . non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di quella estensiva» (Cass., 16 aprile 1997, n. 1606, Andreatta e altri, in CED Cass. 1997). Le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione di ricusazione hanno carattere rigorosamente formale e, quindi, la loro inosservanza comporta l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione. Anche la presentazione della dichiarazione di ricusazione presso la Cancelleria del giudice ricusato e non presso la cancelleria della Corte d’appello competente a decidere in merito produce l’inammissibilità della dichiarazione.
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Dichiarazione di ricusazione del giudice
FORMULA 20
La dichiarazione di ricusazione è un atto strettamente di parte e atto personale dell’interessato. Il difensore, pertanto, non ha un’autonoma legittimazione a presentarla; questi può solo fungere da mezzo, cioè può depositare l’atto, formulato e sottoscritto dal suo assistito, presso la Cancelleria del giudice competente (Cass., 30 settembre 1993, Platania, in Foro it. 1994, II, 497). In tema di tempestività della dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia sorta o divenuta nota nel corso dell’udienza, si deve ritenere che quest’ultimo termine vada inteso nel senso di dibattimento, se questo si protrae per più udienze. L’epilogo dell’udienza, oltre il quale la dichiarazione diventa intempestiva e inammissibile, coincide, quindi, con la chiusura del dibattimento. La presentazione dell’istanza successivamente al ritiro del giudice in camera di consiglio per la deliberazione è, dunque, tardiva (cfr. Cass., 19 giugno 1997, Torinese, in Giust. pen. 1998, III, 428). In altra occasione, invece, la S.C. si è espressa in senso contrario, sostenendo che la dichiarazione è tempestiva solo se è presentata « . . . il medesimo giorno in cui la causa di ricusazione si è manifestata» (cfr. Cass., 26 giugno 1996, De Gradi, in Giust. pen. 1998, III, 98). Nel senso di quest’ultima decisione v. anche App. Venezia, 13 maggio 1996, Inguanotto, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 609. La causa di ricusazione deve ritenersi nota, ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.p.p. « . . . quando sia stata effettivamente conosciuta dalla parte, non potendosi ritenere sufficiente la sola conoscibilità» (Cass., 23 maggio 1997, Vitalone, in Cass. pen. 1998, 2059). Negli stessi termini anche Cass., 15 ottobre 1996, Priebke e altro, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 882. Durante la pendenza del giudizio sulla ricusazione, il giudice ricusato può pronunciare qualsiasi provvedimento, compresa la sentenza. La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 2, c.p.p., nella parte in cui, qualora sia riproposta una dichiarazione di ricusazione fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza finché non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (Corte cost., 23 gennaio 1997, n. 10, Libero c. Pres. Cons., in Arch. nuova proc. pen. 1997, 15). Il divieto previsto dall’art. 37, comma 2, c.p.p. di pronunciare la sentenza integra, infatti, un temporaneo difetto del potere giurisdizionale, condizionato all’accoglimento o al rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la validità o meno della decisione irritualmente adottata deve avvenire secundum eventum (Cass., 18 gennaio 2000, Anello, in Dir. e Giust. 2000, f. 14, 31).
FORMULA 21
Ricusazione del giudice
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➲ FORMULA 21 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE (art. 41 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di . . . in data . . . con cui veniva dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata da . . . in data . . . nei confronti del membro del Collegio del Tribunale di . . . (della Corte d’assise di . . . / della Corte d’appello di . . . /G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . . ) nel procedimento n. . . . R.G. . . . a carico di . . . L’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d’appello e ora impugnata è erronea e giuridicamente infondata per i seguenti motivi. Innanzitutto va osservato che la dichiarazione di ricusazione è stata ritualmente presentata da . . . che ai sensi dell’art. 37 c.p.p. ne aveva pienamente diritto. Infatti il Sig. . . . è (imputato / difensore (munito di specifico mandato) / procuratore speciale) e, quindi, è parte legittimata alla presentazione della dichiarazione. Inoltre va rilevato che la dichiarazione di ricusazione è stata proposta nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 38 c.p.p., in quanto . . . Da ultimo, non si può sostenere, come invece fa la Corte d’appello nell’impugnata ordinanza, che la dichiarazione di ricusazione sia manifestamente infondata, perché . . . Si chiede pertanto che questa Ecc.ma Corte annulli l’impugnata ordinanza e accolga la dichiarazione di ricusazione del dott. . . . disponendo la sua sostituzione con altro giudice. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’ordinanza emessa dalla Corte d’appello in tema di ricusazione non è impugnabile dal magistrato ricusato « . . . essendo principio fondamentale dell’ordinamento processuale che il giudice non può essere nello stesso tempo parte, né divenire controinteressato rispetto alle istanze delle parti private, siccome portatore di esigenze personali da far valere in sede del procedimento inci-
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Ricusazione del giudice
FORMULA 21
dentale e, conseguentemente, in sede di gravame» (Cass., 23 aprile 1993, Rotunno, in Cass. pen. 1994, 3036). L’annullamento, in sede di gravame, di un’ordinanza reiettiva di una dichiarazione di ricusazione produce la nullità assoluta, prevista dagli artt. 178, comma 1, lett. a) e 179 c.p.p., della sentenza nel frattempo pronunciata dal giudice ricusato (cfr. Cass., 1 giugno 1998, Gallo ed altro, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 577).
FORMULA 22
Richiesta di sospensione temporanea del processo
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➲ FORMULA 22 RICHIESTA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PROCESSO A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE (art. 41, comma 2 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI APPELLO DI . . . ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE R.G. n. . . . Il sottoscritto avvocato, difensore di . . ., persona imputata nel processo penale indicato in epigrafe, in ordine al quale è stata proposta dichiarazione di ricusazione in data . . ., dichiarazione non ritenuta manifestamente infondata né ritenuta altrimenti inammissibile, chiede che l’ecc.ma Corte disponga la sospensione temporanea di ogni attività processuale (ovvero disponga che l’attività processuale prosegua limitatamente al compimento degli atti urgenti), ai sensi dell’art. 41, comma 2 c.p.p., per i seguenti motivi ... Data e firma ✦✦✦
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Richiesta di rimessione del processo
FORMULA 23
➲ FORMULA 23 RICHIESTA DI RIMESSIONE DEL PROCESSO (art. 46 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . imputato nel procedimento a margine (oppure: nella sua qualità di procuratore speciale dell’imputato, come da procura che si allega), fa presente che la libera determinazione delle persone che partecipano al processo (oppure: la sicurezza o l’incolumità pubblica) è gravemente pregiudicata da gravi situazioni locali ineliminabili se non attraverso il trasferimento del processo ad altra sede. Come risulta, infatti, dalla documentazione che si allega, (o da quanto già acquisito in atti) . . . Il sottoscritto chiede pertanto che, ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p., il processo venga rimesso ad altro giudice. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’istituto della rimessione del processo comporta una deroga al principio costituzionale del giudice precostituito per legge. Esso ha, quindi, carattere eccezionale e può trovare applicazione solo quando sia comprovata l’esistenza di condizioni ambientali ed oggettive idonee a pregiudicare l’imparzialità del processo, mentre non assumono rilievo, ai fini della rimessione, i semplici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che partecipano al processo (in questo senso cfr. Cass., 20 settembre 1995, Craxi ed altro, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 1016 e Cass., 12 ottobre 1995, Massimano, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 74). L’asserita turbativa, quindi, non deve essere solo potenzialmente idonea a produrre pregiudizio al regolare svolgimento del processo, ma deve rappresentare un elemento di effettivo inquinamento. Le situazioni costitutive della turbativa, infatti, «. . . devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire soltanto la proiezione di generiche preoccupazioni o timori che non consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti reali collegati a situazioni locali e idonee, per la loro gravità, a turbare il corretto svolgimento del giudizio» (cfr.
FORMULA 23
Richiesta di rimessione del processo
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Cass., 23 febbraio 1998, Berlusconi e altro, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 211). L’esplicito riferimento dell’art. 45 c.p.p. al «processo» induce a ritenere che la richiesta di rimessione possa essere ammissibile solo nella fase di merito propriamente giurisdizionale, ossia una volta che sia stata formulata l’imputazione (cfr. Cass., ord. 29 novembre 1994, Cerciello, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 216). La Suprema Corte, tuttavia, ha anche ritenuto che l’istituto della rimessione possa trovare applicazione «. . . non solo rispetto alle attività processuali riconducibili alla categoria del processo vero e proprio . . . ma anche in tutti i casi in cui la legge processuale affidi al giudice il compito di emettere decisioni corrispondenti all’esercizio della funzione giurisdizionale, anche se non sia stata ancora promossa l’azione penale» (cfr. Cass., ord. 5 giugno 1997, Incalza ed altro, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 306). La richiesta di rimessione è atto strettamente personale dell’imputato, che può però conferire procura speciale, con le forme previste dall’art. 122 c.p.p., ad altro soggetto per la presentazione dell’istanza. Il difensore dell’imputato non è legittimato a proporre l’istanza in forza del solo mandato defensionale. Il giudice, cui è presentata la richiesta di rimessione del processo, non può adottare alcuna pronuncia in ordine alla stessa, anche se questa è manifestamente inammissibile o infondata, ma deve limitarsi a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione. Tale obbligo del giudice, tuttavia, ricorre solo se venga presentato un atto avente i caratteri propri di un’istanza di rimessione: se dunque l’atto non sia motivato e provenga da un soggetto non legittimato, il giudice può legittimamente non considerarlo conforme al tipo previsto dalla legge e rigettarlo senza trasmettere gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 46 (cfr. Cass., Sezioni Unite, 12 maggio 1995, Romanelli, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 617). In seguito ad una recente sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, c.p.p., è venuto meno il divieto del giudice di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta (cfr. Corte cost., 22 ottobre 1996, Pahor Samo, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 694). È opportuno sottolineare che la Suprema Corte ha affermato che, in caso di inammissibilità o di rigetto dell’istanza di rimessione, il richiedente «. . . in applicazione dei principi generali . . .» debba essere in ogni caso condannato al pagamento delle spese del procedimento; il provvedimento che dispone tale sanzione pecuniaria esula, quindi, secondo la Suprema Corte, dai poteri discrezionali del giudice, cui l’art. 48, comma 4, c.p.p. sembrava invece ricondurlo (cfr. Cass., 15 luglio 1996, Argenti e altro, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 761).
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Richiesta di rimessione per legittimo sospetto
FORMULA 24
➲ FORMULA 24 RICHIESTA DI RIMESSIONE DEL PROCESSO PER MOTIVI DI LEGITTIMO SOSPETTO (art. 45 c.p.p., come modificato dalla L. n. 248/2002)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . imputato nel procedimento a margine (oppure: nella sua qualità di procuratore speciale come da procura che si allega), fa presente che nel luogo in cui deve svolgersi l’attuale processo vi sono gravi situazioni locali, tali da turbarne il libero svolgimento. Tali gravi situazioni locali, ineliminabili se non attraverso il trasferimento del processo ad altra sede, in particolare, determinano motivi di legittimo sospetto sulla imparzialità del giudice. Ciò appare ampiamente dimostrato dall’esame della documentazione che si allega al presente atto (esposizione dei motivi di legittimo sospetto e allegazione della documentazione). Il sottoscritto chiede pertanto che ai sensi dell’art. 45 ss. c.p.p. il processo venga rimesso ad altro giudice. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 25
Richiesta di sospensione del processo
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➲ FORMULA 25 RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI RICHIESTA DI RIMESSIONE (art. 45 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE . . . ECC.MA CORTE . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, – premesso che in data . . . è stata depositata richiesta di rimessione del processo ai sensi dell’art. 45 e ss. c.p.p.; – premesso che tale richiesta è stata supportata da un’ampia ed esaustiva documentazione, da cui risulta una situazione locale tale da turbare il regolare svolgimento del processo (e non altrimenti eliminabile) che pregiudica la libera determinazione dei partecipanti al processo (o la sicurezza o l’incolumità pubblica o che determina motivi di legittimo sospetto); – premesso che, data la delicatezza dei temi che il processo deve ancora affrontare, appare opportuno attendere il pronunciamento della Corte di cassazione sulla richiesta di rimessione del processo; chiede che il Tribunale/la Corte/la S.V., ai sensi dell’art. 47, comma 1, c.p.p. disponga la sospensione del processo. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
In seguito all’introduzione della L. n. 248/2002 (c.d. Cirami) la presentazione della richiesta di rimessione, che nel regime previgente non era mai causa di sospensione del processo, legittima il giudice procedente a disporre la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza della Corte di cassazione che accoglie o rigetta la richiesta. Tale sospensione costituisce un potere discrezionale rimesso al libero apprezzamento del giudice procedente e può essere disposta anche dalla Corte di cassazione. La sospensione del processo è, invece, necessariamente ordinata nei casi previsti dall’art. 47, comma 2, c.p.p., prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione. La L. n. 248/2002 ha poi modificato la disciplina della nuova richiesta di rimessione. Secondo l’art. 49 c.p.p., come ora vigente, se la richiesta di rimessione
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Richiesta di sospensione del processo
FORMULA 25
è stata accolta, le parti possono chiedere un nuovo provvedimento per revocare il precedente e designare un altro giudice; se la richiesta è stata rigettata, le parti la possono nuovamente riproporre, fondandola però su elementi nuovi. Se la richiesta è stata dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza, può essere sempre riproposta, anche sulla base degli stessi motivi della precedente.
FORMULA 26
Richiesta di sostituzione del magistrato
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➲ FORMULA 26 RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEL MAGISTRATO DEL PUBBLICO MINISTERO (art. 53 c.p.p.)
EGR. SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. DI . . .
R.G. n. . . . Il sottoscritto avvocato, difensore di . . ., persona indagata nel procedimento penale indicato in epigrafe premesso che il sost. proc. dott. . . . risulta assegnatario del procedimento in oggetto; che l’imputato è creditore del figlio del medesimo dott. . . ., in quanto . . ., rilevato che pertanto sussiste una causa di astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, lett. a) e 53, comma 2, c.p.p. chiede che la S.V. provveda a sostituire il magistrato esercitante le funzioni di P.M. in udienza.
Firma e data ✦✦✦
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Richiesta di trasmissione atti
FORMULA 27
➲ FORMULA 27 RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI A UN DIVERSO PUBBLICO MINISTERO (art. 54 quater c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . indagato/persona offesa nel procedimento a margine (a carico di . . .) (oppure: il sottoscritto . . . indagato nel procedimento a margine/oppure persona offesa nel procedimento a margine a carico di . . .), pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di . . ., fa presente che il reato di cui all’art. . . . ipotizzato a carico di . . ., su cui la S.V. sta svolgendo le indagini preliminari, se sussistente in concreto, apparterrebbe alla competenza del Tribunale di . . ., giudice diverso, quindi, dal Tribunale di . . . presso il quale la S.V. esercita le sue funzioni di Pubblico Ministero. Infatti . . . (indicare le ragioni in base alle quali si configura una competenza diversa). Per tali motivi il sottoscritto chiede che la S.V. voglia trasmettere gli atti al P.M. presso il Tribunale di . . ., che è da ritenersi giudice competente. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’art. 54 quater c.p.p. introduce nell’ordinamento uno strumento processuale che permette alle parti private di interloquire sulla competenza dell’organo di accusa in via anticipata e preventiva e cioè prima dell’instaurazione del processo o di un procedimento incidentale avanti al G.I.P. (ad esempio il procedimento cautelare). Le fonti della conoscenza della pendenza del procedimento, che legittimano le parti private a proporre la richiesta di cui all’art. 54 quarter c.p.p., espressamente indicate nella norma, sono il certificato delle iscrizioni di cui all’art. 335 c.p.p. e la notifica dell’informazione di garanzia, ai sensi dell’art. 369 c.p.p. A tali fonti vanno ovviamente aggiunti tutti gli atti processuali equipollenti, che informino della pendenza del processo penale (ad esempio la noti-
FORMULA 27
Richiesta di trasmissione atti
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fica di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare). Le parti non sono legittimate a proporre la richiesta qualora abbiano avuto conoscenza della pendenza del procedimento da meri fatti di natura extraprocessuale, quali, ad esempio, notizie apparse sulla stampa. La richiesta di trasmissione degli atti a diverso P.M. deve essere depositata presso la segreteria del P.M. procedente e deve contenere a pena di inammissibilità le ragioni che impongono la trasmissione degli atti a diverso giudice, che deve essere espressamente indicato. Il P.M. procedente deve provvedere sulla richiesta entro dieci giorni dal deposito, dandone comunicazione al richiedente.
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Richiesta al procuratore generale
FORMULA 28
➲ FORMULA 28 RICHIESTA AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO O PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI A UN DIVERSO PUBBLICO MINISTERO (art. 54 quater, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI . . . PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . indagato/persona offesa nel procedimento a margine (a carico di . . . ) (oppure: il sottoscritto . . . indagato nel procedimento a margine/ oppure persona offesa nel procedimento a margine a carico di . . . ), pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di . . . , espone quanto segue. In data . . . il sottoscritto ha presentato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di . . . richiesta di trasmissione di atti al (diverso) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di . . . . Tale richiesta è stata rigettata in data .... In realtà la richiesta andava accolta, dal momento che . . . D’altra parte il decreto con cui la richiesta presentata dal sottoscritto è stata rigettata si basa su elementi di fatto erronei e su argomentazioni giuridicamente infondate. Infatti . . . Per tali motivi il sottoscritto chiede che la S.V., assunte eventualmente le necessarie informazioni, voglia determinare quale ufficio competente a procedere il P.M. presso il Tribunale di . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il P.M., cui è richiesta la trasmissione degli atti del procedimento ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p. ad un diverso P.M., deve decidere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di mancato accoglimento della richiesta, la parte interessata, entro i successivi 10 giorni, può richiedere al P.G. presso la Corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto di Corte
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Richiesta al procuratore generale
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d’appello, al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, di determinare il P.M. che deve procedere nelle indagini. Tale richiesta, che va qualificata non come mezzo di impugnazione, ma come mera riproposizione della domanda, può essere effettuata anche qualora il P.M. non abbia emesso alcun provvedimento nel termine di 10 giorni, indicato dall’art. 54 quater c.p.p. Può accadere che il P.M., cui è stata presentata la richiesta ex art. 54 quater c.p.p., trasmetta gli atti ad un P.M. diverso da quello indicato dalla parte privata. In questo caso pare corretto ritenere che la parte privata, se interessata, possa proporre una nuova richiesta al P.M. destinatario degli atti – e non al P.G. presso la Corte d’appello o la Corte di cassazione – , ribadendo la competenza a procedere del P.M. già indicato nella richiesta originaria. La decisione del P.G. ha natura e contenuto strettamente processuale, nel senso che riguarda esclusivamente la valutazione giuridica delle questioni relative alla competenza, senza potersi estendere a considerazioni relative alla fondatezza dell’accusa. La richiesta presentata da un “coindagato” diverso da quello autore di una richiesta già rigettata non soggiace ai limiti di ammissibilità previsti dall’art. 54 quater, comma 4, c.p.p.
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Richiesta di declaratoria di proscioglimento
FORMULA 29
➲ FORMULA 29 RICHIESTA DI DECLARATORIA DI PROSCIOGLIMENTO IN SEGUITO A MORTE DELL’IMPUTATO (artt. 69, comma 1 e 129 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. ON.LE TRIB. ECC.MA CORTE
R.G. n. . . . Il sottoscritto avvocato, difensore di . . ., persona imputata nel procedimento penale indicato in epigrafe premesso che il medesimo sig. . . . è deceduto in data . . .; che vi è dunque una causa di estinzione del reato; rilevato che peraltro agli atti risulta evidente il fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto la disposizione incriminatrice è stata abrogata; chiede che venga emessa sentenza di assoluzione/non luogo a procedere/non doversi procedere, con le conseguenze di legge.
Data e firma ✦✦✦
FORMULA 30
Richiesta di accertamento sulla capacità dell’imputato
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➲ FORMULA 30 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO SULLA CAPACITÀ DELL’IMPUTATO (art. 70 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fa presente che, come risulta dalla certificazione medica che si allega, il Sig. . . . è affetto da una grave forma di infermità mentale. Il difensore chiede, pertanto, che sia eventualmente disposta perizia medica per accertare se tale infermità sia idonea a pregiudicare la cosciente partecipazione di . . . all’attuale processo e, comunque, chiede sin d’ora, ai sensi dell’art. 71 c.p.p., la sospensione del procedimento. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il giudice non è necessariamente tenuto a disporre la perizia per accertare le capacità dell’imputato a partecipare al processo. L’espletamento di tale attività, infatti, rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice, come dimostra la locuzione «. . . se occorre . . .» contenuta nell’art. 70, comma 1, c.p.p. (cfr. Cass., 23 gennaio 1997, Tolone, in Giust. pen. 1998, III, 711). La sospensione del processo, pertanto, può essere legittimamente disposta anche sulla base di relazioni mediche attestanti lo stato di salute dell’imputato, già acquisite agli atti. È utile sottolineare che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 c.p.p. «. . . nella parte in cui non prevedono, in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile, la sospensione del dibattimento, la possibilità di assumere prove alle condizioni previste dall’art. 70, comma 2, c.p.p. e la possibilità di adottare all’esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere» (cfr. Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 354, Saltini, in Foro it. 1997, I, c. 1710). La richiesta di giudizio abbreviato implica la rinuncia all’ulteriore acquisizione di elementi di prova, ma non la rinuncia della richiesta di accertamento
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Richiesta di accertamento sulla capacità dell’imputato
FORMULA 30
della imputabilità e della capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo. Gli atti da compiere per queste finalità, infatti, non modificano il quadro probatorio già acquisito agli atti (cfr. Cass., 29 dicembre 1995, Previti, in Giur. it. 1997, II, c. 208). La richiesta di assunzione di perizia, ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.p., è inammissibile «. . . laddove non sussistano sintomi, già verificabili e seri di una sua possibile non cosciente partecipazione al processo» (cfr. Pret. Varese, 22 giugno 1996, Crisafulli, in Foro it. 1997, II, 569). L’art. 70 c.p.p. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui esclude la possibilità di sospensione del procedimento nell’ipotesi di infermità già sussistente nel momento in cui fu commesso il reato, e successivamente protrattasi (cfr. Corte cost., 20 luglio 1992, n. 340, Paladino, in Arch. nuova proc. pen. 1992, 492).
FORMULA 31
Dichiarazione di costituzione di parte civile
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➲ FORMULA 31 DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE EFFETTUATA PERSONALMENTE DALLA PERSONA DANNEGGIATA (artt. 76 -78 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il Sig. . . ., nato a . . . il . . . residente a . . ., persona danneggiata dal reato nel procedimento R.G. n. . . . rappresentato e difeso dall’avv. . . . con studio in . . ., in virtù della procura in calce, dichiara di costituirsi parte civile nel presente procedimento, fissato per l’udienza preliminare/dibattimentale in data . . . nei confronti di . . . nato a . . . residente in . . ., imputato del reato di cui all’art. . . ., per avere . . . (enunciazione del fatto contestato). La presente costituzione di parte civile è diretta ad ottenere, previa affermazione della responsabilità penale dell’imputato, la condanna dello stesso alla pena ritenuta congrua ed al risarcimento del danno patrimoniale, consistito in particolare . . . e/o del danno non patrimoniale causato dal reato. Con osservanza Data e firma (del difensore) ✦✦✦
In calce, a margine o allegata al presente atto va inserita la procura speciale al difensore. Il comma 3 dell’art. 78 c.p.p., sostituito dalla L. n. 479/1999, prevede ora che, se la procura non è apposta in calce o a margine della costituzione di parte civile ed è conferita nelle forme previste dall’art. 100, commi 1 e 2, c.p.p., potrà essere depositata in cancelleria o presentata in udienza unitamente alla costituzione di parte civile. Va ricordato il disposto dell’art. 9 L. 23 dicembre 1999, n. 488, alla cui stregua «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari». – 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario.
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Dichiarazione di costituzione di parte civile
FORMULA 31
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi (2), comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. 3. (Omissis). 4. L’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all’affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato nella sentenza. 5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo ovvero nell’atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. 7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo. 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 9. Sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a euro 51.645,69. 10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni
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Dichiarazione di costituzione di parte civile
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interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000 (1), ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all’eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l’importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria. (1) Questo termine, già prorogato di 6 mesi dall’art. 1 del D.P.C.M. 30 giugno 2000, è stato nuovamente prorogato al 1 luglio 2001 dal D.P.C.M. 29 dicembre 2000 ed è stato in seguito ulteriormente prorogato dall’art. 5 D.L. 30 giugno 2001, n. 246 all’1 marzo 2002. Per gli aspetti pratici sul punto vedi Provvedimento 12 febbraio 2002 Agenzia delle entrate, pubblicato su G.U. n. 40 del 16 febbraio 2002, con cui è stato approvato il modello per la comunicazione di versamento ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D.P.R. n. 126/2001 e successive modificazioni. Con circolare del Ministero della giustizia 26 febbraio 2002 n. 1/2002, in materia di «contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», si è precisato che: «La legge modifica anche la disciplina relativa alle spese attinenti all’esercizio dell’azione civile nel processo penale. A tale proposito, il comma 4 dell’art. 9 legge cit. precisa che la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal comma 1 del medesimo articolo) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Laddove, invece la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto, nel solo caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza». Tale disposizione è ora contenuta nell’art. 12 D.P.R. n. 115/2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che specificamente stabilisce che: 1. L’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. 2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento
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Dichiarazione di costituzione di parte civile
FORMULA 31
del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all’articolo 13. In tema di costituzione di parte civile e con riguardo all’esposizione, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 78 c.p.p., delle ragioni che giustificano la domanda, deve ritenersi che l’impegno argomentativo necessario all’illustrazione di dette ragioni dipenda dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata. Ne consegue che quando tale rapporto sia immediato – come si verifica nel casi un cui si lamenti il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, penalmente sanzionato dall’art. 659 c.p. – è sufficiente, per l’adempimento del precetto normativo, il mero richiamo al fatto descritto nel capo d’imputazione o al titolo del reato ivi indicato (Cass. pen., sez. I, 7 marzo 2001, n. 9534, c.c. 12 gennaio 2001, De Vivo). Va ricordato che, in forza dell’art. 7 L. 4 aprile 2001, n. 154, «Tutti gli atti» – e, quindi, anche la costituzione di parte civile – «i documenti e i provvedimenti relativi all’azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell’articolo 282 bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell’articolo 342 ter del codice civile, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall’obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni». Con decreto legge 11 marzo 2002, n. 28 (non ancora convertito in legge alla data della stampa di questo testo) sono state apportate modifiche alla disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari: per quanto concerne la costituzione di parte civile l’art. 1 comma 2 prevede che: «al comma 4 dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno . . .». Con circolare 12 marzo 2002 del Dipartimento per gli affari di giustizia è stato precisato che: «Il comma 2 prevede l’inserimento nel comma 4 dell’art. 9 legge cit. della prenotazione a debito nell’ipotesi di contributo unificato dovuto a seguito di domanda risarcitoria formulata nel procedimento penale. L’inserita disposizione richiama quanto già disposto nel sistema dall’art. 59, lett. d), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 recante approvazione dei T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di Registro, secondo cui si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, evitando che l’anticipazione del contributo gravi sulla persona offesa dal reato» e che: «In merito a quanto detto per i procedimenti penali con la circolare n. 1 del 2002, si reputa opportuno precisare quanto segue.
FORMULA 31
Dichiarazione di costituzione di parte civile
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Nella legge n. 488/99 e succ. mod. manca una norma transitoria per ciò che concerne i procedimenti penali; conseguentemente occorre fare riferimento ai principi generali ed in particolare all’art. 11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire. Per i procedimenti penali, difatti, le voci soppresse rilevano solo ai fini del recupero forfetizzato ai sensi del D.M. n. 374/89; conseguentemente è nel momento in cui nasce il debito nei confronti dello Stato che occorre fare riferimento per individuare la linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo regime. Tale momento è certamente collegato al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Pertanto: per le sentenze divenute definitive entro il 28 febbraio c.a., si applica l’intero D.M. n. 347/89; per le sentenze divenute definitive dal 1° marzo c.a., il nuovo regime. Deve intendersi così modificato il terzo capoverso della circolare n. 1/2001 della parte relativa ai procedimenti penali (p. 9)». (2) Le parole: «amministrativi e in materia tavolare» sono state così sostituite dall’art. 56, comma 1, della L. 21 novembre 2000, n. 342. La sottoscrizione apposta dal difensore in calce alla sottoscrizione della parte in funzione di attestazione dell’autenticità di quest’ultima è idonea a integrare la formalità stabilita dall’articolo 78, lettera e), del codice di procedura penale (Cass., sez. V, 12 giugno 2002, n. 22671, in Guida al dir. 2002, n. 33, p. 85).
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Documentazione della notificazione dell’atto
FORMULA 32
➲ FORMULA 32 DOCUMENTAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE EFFETTUATA FUORI UDIENZA (artt. 78, comma 2 e 152 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . , costituitosi parte civile nel procedimento in epigrafe a carico di . . ., in relazione al quale è stata fissata udienza preliminare/dibattimentale in data . . ., a seguito dell’avvenuta notificazione effettuata ai sensi dell’art. 152 c.p.p. dell’atto di costituzione di parte civile, deposita copia dell’atto stesso, di cui il sottoscritto Avvocato attesta la conformità all’originale e l’avviso di ricevimento del suddetto atto da parte dell’imputato. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La costituzione di parte civile può essere effettuata,oltre che direttamente in udienza, anche prima della stessa, mediante deposito, nella cancelleria del giudice procedente, dell’atto di costituzione. Il difensore deve poi notificare l’atto alle altre parti processuali. Tale notifica può essere fatta anche attraverso le semplificate modalità di cui all’art. 152 c.p.p., che valgono, naturalmente, per la notificazione di ogni altro atto proveniente da una parte privata, in ordine al quale la legge non disponga diverse modalità di notificazione (es. richiesta di incidente probatorio). La normativa non chiarisce se le copie da notificare a cura della parte civile alle altre parti processuali, nei modi di cui all’art. 152 c.p.p., debbano essere copie autentiche o possano essere mere fotocopie dell’atto originale. L’ovvia e fondamentale esigenza di garanzia delle forme del processo penale induce a pensare che l’autenticità della copia notificata debba essere assicurata a cura della cancelleria presso cui è depositato l’originale. La mancanza, da una parte, di una previsione espressa di tale obbligo e, dall’altra, della specifica sanzione dell’inammissibilità in caso di notificazione di una copia informe dell’atto, tuttavia, confermano che la notificazione può dirsi validamente eseguita mediante spedizione di copia informale.
FORMULA 33
Procura speciale
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➲ FORMULA 33 PROCURA SPECIALE PER CONFERIMENTO DEI POTERI AL DIFENSORE DI PARTE CIVILE (PROCURA AD LITEM) (artt. 76 e 100 c.p.p.)
Il sottoscritto . . . conferisce con procura speciale all’avv. . . . con studio in . . ., mandato a rappresentarlo e difenderlo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 c.p.p., nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . . fissato per l’udienza preliminare/dibattimentale in data . . . e gli conferisce altresì mandato a difenderlo in ogni stato e grado del processo. Data e firma (Autentica del difensore) ✦✦✦
La procura speciale descritta in questa formula va inserita in calce o a margine dell’atto di costituzione di parte civile o va presentata unitamente all’atto di costituzione di parte civile. La L. n. 479/1999 ha modificato l’art. 100, comma 1, c.p.p., che prevede ora espressamente che la procura speciale, di cui dev’essere munito il difensore che sta in giudizio quale rappresentante della parte civile, possa essere conferita con atto pubblico o scrittura autenticata dallo stesso difensore o da altra persona abilitata all’autentica. Non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità o di inammissibilità della costituzione nel caso in cui la parte civile abbia nominato due difensori; in questo caso, però, un solo difensore può in concreto svolgere l’attività difensiva e ha diritto agli avvisi (Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2002, n. 22671, Maestri, in Guida al dir. 2002, n. 33, p. 83).
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Dichiarazione di costituzione di parte civile
FORMULA 34
➲ FORMULA 34 DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE EFFETTUATA A MEZZO DI PROCURATORE SPECIALE (artt. 76 e 122 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . .
R.G. n. . . . L’Avvocato . . ., nato a . . . il . . . con studio in . . ., difensore e procuratore speciale della persona danneggiata . . . in virtù della procura in calce (oppure: Il Sig. . . . nato a . . . residente a . . . procuratore speciale della persona danneggiata . . . in virtù della procura in calce, rappresentato e difeso dall’Avvocato . . . con studio in . . . come risulta dalla nomina allegata al presente atto,) nel procedimento R.G. n. . . . dichiara di costituirsi parte civile in nome e per conto della persona danneggiata . . . nel presente processo, fissato per l’udienza preliminare/dibattimentale in data . . . nei confronti di . . . nato a . . . residente in . . ., imputato del reato di cui all’art. . . ., per avere . . . (enunciazione del fatto contestato). La presente costituzione di parte civile è diretta ad ottenere, previa affermazione della responsabilità penale dell’imputato, la condanna dello stesso alla pena ritenuta congrua e il risarcimento del danno patrimoniale, consistito in particolare . . . e/o del danno non patrimoniale causato dal reato. Con osservanza
Data e firma
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In calce o allegata al presente atto va inserita la procura speciale descritta nella formula seguente ed eventualmente, se il procuratore speciale non sia stato contestualmente nominato difensore, anche la procura con cui il procuratore speciale nomina un difensore che lo assista nel processo. Tale seconda procura, diversamente dalla prima, non deve necessariamente essere rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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Dichiarazione di costituzione di parte civile
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Qualora una persona giuridica sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale la procura sia stata conferita da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di organo istituzionalmente investito, per legge o per statuto, del necessario potere di rappresentanza, spetta a chi contesti l’esistenza di tale potere di fornire la prova del suo assunto (Cass. sez. I, 26 febbraio-13 marzo 2003, n. 11925 in Arch. nuova proc. pen., n. 1/2004, p. 131).
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Costituzione di parte civile
FORMULA 35
➲ FORMULA 35 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE EFFETTUATA DAL CURATORE DEL FALLIMENTO (art. 74 e ss. c.p.p., artt. 25 e 240, R.D. n. 267/1942)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . Il curatore fallimentare nella procedura n. . . . avanti al Tribunale di . . ., relativa alla società . . ., dichiarata fallita in data . . . con sentenza del Tribunale di . . ., dichiara di costituirsi parte civile nel presente procedimento, fissato per l’udienza preliminare/dibattimentale in data . . . nei confronti di . . . nato a . . ., residente in . . ., imputato del reato di cui all’art. . . . (reati fallimentari) per avere . . . (enunciazione del fatto contestato). A tal fine il sottoscritto allega al presente atto il decreto del giudice delegato presso il Tribunale di . . ., n. . . ., con cui viene autorizzato a costituirsi parte civile nell’interesse del fallimento e con cui viene autorizzato a nominare quale difensore nel presente procedimento penale l’avv. . . ., del foro di . . . Il sottoscritto dichiara di essere rappresentato e difeso dall’avv. . . . (di cui sopra), come da procura in calce/allegata al presente atto. La presente costituzione di parte civile è diretta ad ottenere, previa affermazione della responsabilità dell’imputato, la condanna dello stesso alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno patrimoniale, consistito, in particolare, nella diminuzione patrimoniale subita dal fallimento, quale conseguenza della commissione dei reati per cui è ora processo. Con osservanza Data e firma (del difensore) ✦✦✦
La costituzione di parte civile del curatore fallimentare trova la propria disciplina, oltre che nelle corrispondenti norme del codice di procedura penale, anche nella legge fallimentare R.D. n. 267/1942 e, in particolare, negli artt. 25 e 240 l. fall. L’art. 25 riguarda i presupposti formali della legittimazione del curatore a costituirsi parte civile, l’art. 240 ne definisce, invece, i limiti sostanziali. In linea di principio l’azione civile nel processo penale promossa dal curatore è volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio economico conseguente al
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Costituzione di parte civile
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reato fallimentare, da individuarsi nella differenza tra l’attivo del fallimento e quello che sarebbe risultato se non si fossero verificati i reati fallimentari. In giurisprudenza, peraltro, si è ammessa la legittimazione del curatore a costituirsi parte civile anche per reati non concorsuali, cioè diversi da quelli previsti dalla legge fallimentare, purché sia provata la causazione di un danno alla curatela come conseguenza di tali reati. (Trib. Milano - Uff. G.I.P., ord. 27.11.2000, in Foro Ambr., n.1/2001, 17). Questa stessa ordinanza ha, inoltre, dichiarato ammissibile la costituzione di parte civile del curatore fallimentare anche per il risarcimento dei danni morali.
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Procura speciale
FORMULA 36
➲ FORMULA 36 PROCURA SPECIALE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE (PROCURA AD CAUSAM) (artt. 76 e 122 c.p.p.)
Il sottoscritto . . . nato a . . . residente a . . ., nomina suo procuratore speciale e difensore l’avv. . . . nato a . . . con studio in . . . affinché in nome e per conto del sottoscritto, si costituisca parte civile nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . . per il reato di cui all’art. . . . e gli conferisce altresì espresso e specifico mandato a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del processo, attribuendogli ogni facoltà necessaria all’espletamento del mandato. Con osservanza Data e firma (Autentica del Notaio, di altro pubblico ufficiale o del difensore) ✦✦✦
In presenza di questa procura è il soggetto cui è conferita la procura speciale a costituirsi formalmente parte civile nel processo penale. Anche il difensore può essere nominato procuratore speciale, come da schema sopra riportato. La legittimazione a costituirsi parte civile dipende dall’esistenza di una lesione di un diritto soggettivo causata dal comportamento criminoso dell’imputato. Si è affermato, pertanto, che il soggetto che abbia convissuto more uxorio con una persona deceduta a seguito di un reato, non potendo vantare formalmente un diritto soggettivo ad ottenere dalla vittima del reato vantaggi o prestazioni, non è legittimata a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni cagionati dall’uccisione della persona con cui conviveva (cfr. Cass., 7 luglio 1992, n. 9708, Giacometti, in Giur. it. 1993, II, 659). In una decisione successiva, però, la S.C. ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile del convivente della vittima del reato «. . . poiché la convivenza di fatto costituisce esercizio di un diritto di libertà attribuito direttamente dalla Costituzione e, come tale, di carattere assoluto e tutelabile erga omnes. A tal fine, tuttavia, viene in rilievo non qualunque convivenza, anche solo occasionale, bensì quella che abbia avuto un carattere di stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che essa sarebbe continuata nel tempo, ove la condotta delittuosa non fosse intervenuta» (cfr. Cass., 4 febbraio 1994, De Felice, in Giust. pen. 1995, III, 424). Quando il reato sia causa non solo di lesione ad interessi specifici facenti capo ad una persona determinata, ma provochi anche un’offesa alla persona umana
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nella sua dimensione individuale e sociale, legittimati processualmente a costituirsi parte civile possono essere anche soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province, etc.) o associazioni (cfr. Cass., 1 ottobre 1996, Locatelli, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 871). Per Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2001 (u.p. 27 giugno 2001), P.M. in c. Rigamonti, di regola gli affidatari di un minore non sono legittimati a costituirsi parte civile in caso di reato in danno di quest’ultimo, stante la provvisorietà tipica del rapporto tra affidatario e minore. La soluzione è opposta nel caso di «convivenza (tra adulto e minore), duratura, ininterrotta, prolungata negli anni, sicuramente caratterizzata dalla costante, premurosa ed affettuosa assistenza dell’adulto verso il minore» (in Dir. pen. proc. 2001, n. 12, p. 1517). La dichiarazione di costituzione di parte civile è un atto formale, i cui requisiti (art. 78 c.p.p.) sono tassativamente previsti a pena di inammissibilità. La mancanza nell’atto di costituzione di parte civile della sottoscrizione del difensore, quindi, non può essere qualificata come mera irregolarità, ma comporta l’inammissibilità della costituzione di parte civile (cfr. Pret. Milano, 1 dicembre 1998, XY, in Foro ambr. 1999, 305). Si è anche affermato, tuttavia, che il requisito di cui all’art. 78 lett. e) c.p.p. deve considerarsi soddisfatto dalla sottoscrizione del difensore apposta in calce al mandato conferitogli per la costituzione, anche se tale sottoscrizione manchi nell’atto di costituzione (cfr. Cass., 28 aprile 1997, Magnani, n. 5047, in CED Cass. 1997). Per quanto riguarda l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda (art. 78, lett. d), c.p.p.) non è sufficiente enunciare l’intenzione di ottenere il risarcimento del danno conseguente al reato ma deve, quantomeno, essere individuato l’illecito civile, ossia la lesione alla posizione giuridica soggettiva, da cui deriva il danno, e la precisazione del nesso causale (cfr. Trib. Patti, 6 aprile 1995, Di Luca, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 642 e Trib. Bologna, 13 aprile 1994, Franceschini e altro, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 397). La presenza fisica in udienza del danneggiato è ininfluente ai fini della regolarità della costituzione, poiché quest’ultima va effettuata attraverso la presentazione di un atto formale avente specifici requisiti e poiché la parte civile sta in giudizio con il ministero di un difensore (cfr. Trib. Milano, 2 luglio 1996, Ferrara, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 485). La costituzione di parte civile nel processo penale può essere effettuata personalmente dalla persona danneggiata, ovvero a mezzo di procuratore speciale. Nel primo caso il soggetto che si costituisce parte civile è, dunque, lo stesso danneggiato che, d’altra parte, come prevede l’art. 100, comma 1, c.p.p., sta in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra per-
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sona abilitata. Il difensore così nominato assume la rappresentanza tecnica della persona offesa e può compiere e ricevere gli atti del procedimento non espressamente riservati alla parte. Il difensore, munito di tale procura ad litem, peraltro, può legittimamente compiere ogni atto di rappresentanza ed assistenza tecnica del dannegiato nel processo, ma non può disporre autonomamente del diritto di rinunciare o transigere sulla pretesa del danneggiato, revocare la costituzione di parte civile o rinunciare all’impugnazione. Se, invece, la costituzione avviene a mezzo di procuratore speciale, è quest’ultimo, e non la persona danneggiata, a costituirsi formalmente parte civile. Al procuratore speciale, perciò è conferita una rappresentanza sostanziale che lo rende parte processuale in luogo della persona danneggiata e in grado di disporre autonomamente dei diritti da questa vantati nel processo penale. In questo secondo caso, allora, la procura speciale non si limita a conferire i poteri previsti dall’art. 100, comma 4, c.p.p., ma ne trasmette di ulteriori. Prima delle sostanziali modifiche apportate dalla L. n. 479/1999 alla disciplina della costituzione di parte civile, la sottoscrizione di tale procura non poteva essere legittimamente autenticata dal difensore, il cui potere certificatorio era circoscritto dall’art. 100 c.p.p. al mandato ad litem, ma doveva essere autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (cfr. Cass., Sezioni Unite, 19 maggio 1993, De Paoli, in Riv. pen. 1994, 77 e Cass., Sezioni Unite, 19 maggio 1999, Pediconi, in Guida al dir. n. 30/1999, 92). In seguito all’introduzione della L. n. 479/1999, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 122 c.p.p., la sottoscrizione della procura speciale rilasciata dalla parte con scrittura privata al difensore, affinché questi si costituisca parte civile, in nome e per conto della persona danneggiata nel processo penale, può essere legittimamente autenticata dal difensore medesimo. La richiesta di esclusione della parte civile può essere legittimamente sollevata, anche per la prima volta in sede dibattimentale all’accertamento della costituzione delle parti (cfr. Cass., Sezioni Unite, 19 maggio 1999, Pediconi, cit.). È invece inammissibile in quanto tardiva la costituzione di parte civile avvenuta in un momento successivo al controllo della regolare costituzione delle parti, ancorché il procedimento sia stato rinviato, come avviene nell’udienza c.d. di «smistamento», prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento (v. Trib. Milano, (comp. mon.), ord. 29 maggio 2000, Giud. Micara, in Foro ambr. n. 3/2000, p. 323). È possibile, tuttavia, «. . . per motivi organizzativi e su accordo delle parti, posticipare la trattazione di questioni concernenti la costituzione di parte civile ad udienza successiva a quella in cui esse, immediatamente dopo il controllo da parte del giudice della costituzione medesima, siano state prospettate» (cfr. Trib. Milano, 4 marzo 1997, Chiesa e altro, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 95). Le ordinanze di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile sono impugnabili, per qualsiasi irregolarità formale o sostanziale,
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Procura speciale
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unitamente alla sentenza. Tale principio è stato definitivamente affermato dalla S.C. in una sentenza a Sezioni Unite (Cass., Sezioni Unite, 19 maggio 1999, Pediconi, cit.) che ha risolto il contrasto giurisprudenziale precedentemente vigente (da ultimo, nel senso dell’impugnabilità di tali ordinanze. Cfr. Cass., 14 dicembre 1995, Stazi, in Cass. pen. 1997, 487; nel senso della non impugnabilità, invece, cfr. Cass., 30 maggio 1995, Rogen, in Riv. pen. 1999, 121 e Cass., 24 settembre 1996, Celesti, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 241). Bisogna segnalare, da ultimo, che la S.C. ha riconosciuto alla parte civile uno specifico interesse, non solo al risarcimento delle pretese patrimoniali conseguenti al reato, ma anche alla stessa affermazione di responsabilità penale dell’imputato, in quanto la decisione costituisce il presupposto del riconoscimento o della negazione dei diritti risarcitori (cfr. Cass., 22 ottobre 1997, Fagiani, in Cass. pen. 1999, 2941).
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Conclusioni per la parte civile
FORMULA 37
➲ FORMULA 37 CONCLUSIONI PER LA PARTE CIVILE (art. 523, comma 2, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . .
R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato . . ., difensore (eventualmente: e procuratore speciale) di . . ., parte civile nel procedimento a margine a carico di . . ., chiede che l’imputato venga dichiarato responsabile dei reati per i quali è imputato e che venga pronunciata nei suoi confronti la condanna di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal danneggiato stesso (da liquidarsi in separata sede e, comunque, già quantificabile in euro . . .; oppure: già quantificabile in euro . . . come risulta dalla documentazione prodotta e acquisita in atti). Chiede, altresì, che venga ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna, a titolo di riparazione del danno, a spese del condannato (e/o del responsabile civile) per una (o due) volta per estratto (o per intero) sul quotidiano (o periodico) . . . (Eventualmente, in caso di reato di diffamazione commessa con il mezzo della stampa): chiede, inoltre, oltre al risarcimento dei danni i sensi dell’art. 185 c.p., che venga riconosciuta a titolo di riparazione, ai sensi dell’art. 12 L. n. 47/1948, la somma di euro . . . Il sottoscritto avvocato chiede che venga riconosciuta alla parte civile una provvisionale non inferiore a euro . . . Il sottoscritto chiede altresì che l’imputato venga condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, come da nota allegata. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il giudice penale, nel pronunziare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, né deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile,
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Conclusioni per la parte civile
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potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2001, n. 191, (ud. 19 ottobre 2000, Mattioli F.P. ed altri).
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Nota spese di costituzione della parte civile
FORMULA 38
➲ FORMULA 38 NOTA SPESE DI COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE (art. 153 att. c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Nota spese relativa alla costituzione di parte civile nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . . – Esame posizione: euro . . . – Seduta con Sig. . . .: euro . . – Esame fascicolo del P.M.: euro . . . – Predisposizione atto di costituzione di parte civile: euro . . . – Accesso al Tribunale di . . . – Assistenza all’udienza preliminare in data . . .: euro . . . – Notifiche della costituzione di p.c.: euro . . . – Assistenza all’udienza dibattimentale – Predisposizione delle conclusioni per la parte civile: euro . . . – Predisposizione della nota spese: euro . . . – Totale onorari: euro . . . – Rimborso spese forfettario sulle spese generali 10%: euro . . . – Maggiorazione ai sensi dell’art. 11, L. n. 576/1980 2%: euro . . . – I.V.A. 20%: euro . . . – TOTALE: euro . . . Data e firma ✦✦✦
È stato recentemente affermato che, in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., poiché non può essere pronunciata condanna al risarcimento dei danni, non si verifica una situazione di soccombenza, cui debba seguire per legge il diritto per la parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa in processo. Il giudice, quindi, nell’applicare la pena concordata, non può liquidare d’ufficio le spese processuali alla parte civile in mancanza di un’espressa domanda dell’interessato. D’altra parte, la domanda di rifusione delle spese processuali della parte civile si intende tempestivamente e legittimamente proposta anche se non sia stata prodotta l’apposita nota scritta. L’art. 153 att. c.p.p., infatti, non prevede per
FORMULA 38
Nota spese di costituzione della parte civile
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l’inosservanza del dovere di produrre l’apposita nota alcuna sanzione di nullità o inammissibilità della domanda. Tale omissione determina la sola esclusione del rimborso delle spese vive, in relazione alle quali è invece necessaria la allegazione di specifica documentazione probatoria (Cass. Sezioni Unite, 3 dicembre 1999, c.c. 27 ottobre 1999, Fraccari, in Arch. nuova proc. pen. 2000, 32). La domanda della parte civile a essere sollevata dalle spese è strutturalmente estranea al negozio processuale intercorrente tra imputato e pubblico ministero. Su tale richiesta il giudice deve provvedere con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna. La parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a dedurre, mediante il ricorso, le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione, e la loro congruità. Proprio per consentire siffatto controllo sulla statuizione accessoria alla sentenza di patteggiamento, il giudice ha il dovere di fornire adeguata motivazione. (Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 2001, c.c. 20 dicembre 2000, Fanano, in Dir. pen. proc. 2001, n. 9, p. 1120).
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Richiesta di esclusione della parte civile
FORMULA 39
➲ FORMULA 39 RICHIESTA DI ESCLUSIONE DELLA PARTE CIVILE (art. 80, comma 2, c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto . . ., nato a . . ., il . . ., elettivamente domiciliato presso il proprio difensore avv. . . ., del foro di . . ., imputato nel procedimento penale n. . . . R.G. in ordine al reato p. e p. dagli artt. . . . chiede con il presente atto l’esclusione della parte civile . . . costituitasi fuori udienza, in data . . . con atto notificato il . . . In proposito rileva che: – in rito, la costituzione è inammissibile, in quanto (in violazione dell’art. 78 c.p.p.) . . . – nel merito, deve negarsi legittimazione alla costituzione posto che non spetta qualità di persona danneggiata a chi, come nella specie . . . Data e firma ✦✦✦
Sulla richiesta di esclusione della parte civile il giudice decide con ordinanza motivata. Le ordinanze che rigettano la richiesta di esclusione sono impugnabili unitamente alla sentenza, mentre le ordinanze che, in accoglimento di tale richiesta, estromettono dal processo la parte civile sono definitive ed inoppugnabili (cfr. Cass. Sezioni Unite, 19 maggio 1999, Pediconi, in Guida al dir. n. 30/1999, 92). Non influisce sull’ammissibilità della costituzione di parte civile la circostanza che il diritto al risarcimento del danno si sia prescritto per il decorso dell’intero termine quinquennale stabilito per l’azione civile da responsabilità extracontrattuale, trattandosi di circostanza che rileva ope exceptionis solo nella fase di merito e non nell’ambito delle questioni preliminari, sicché la permanenza in giudizio della parte civile impone la condanna dell’imputato patteggiante alle spese in suo favore, salva la possibilità della compensazione (Cass. sez. IV, 25 febbraio 2003, n. 8991, in Arch. nuova proc. pen., n. 1/2004, p. 131).
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Richiesta di esclusione della parte civile
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Se la costituzione di parte civile avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento, la richiesta di esclusione della stessa deve essere proposta oralmete in quella fase, subito dopo la costituzione, a norma degli articoli 80, comma 3, e 491, comma 1, del c.p.p. Ma, una volta che tale richiesta sia stata formulata tempestivamente e mantenuta nel corso del giudizio di primo grado, l’ordinanza che ha pronunciato in materia può essere impugnata con l’atto di impugnazione della sentenza ai sensi dell’articolo 586 del c.p.p., che ha portata generale e si applica a tutte le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari al dibattimento, salvo espressa eccezione di legge (Cass. sez. V, 18 dicembre 2000, n. 13159).
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Revoca della costituzione di parte civile
FORMULA 40
➲ FORMULA 40 REVOCA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE (art. 82 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . ., nato il . . . residente a . . ., rappresentato e difeso dall’avv. . . . con studio in . . ., parte civile (oppure: nella sua qualità di procuratore speciale della persona danneggiata . . . come da procura già in atti o che si allega) nel procedimento a margine a carico di . . . per il reato di cui . . ., dichiara di revocare la propria costituzione di parte civile nel presente processo. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La revoca è atto personale della parte, che il difensore può compiere solo se gli è conferito espresso mandato con procura speciale nelle forme previste dall’art. 122 c.p.p. La revoca può essere dichiarata espressamente in udienza dalla parte civile, o essere trasfusa in un atto scritto da depositare nella cancelleria del giudice procedente anche a mezzo del difensore. Le ipotesi di revoca presunta, previste dall’art. 82, comma 2, c.p.p., sono tassative e di stretta interpretazione. L’assenza della parte civile nel giudizio di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 82, comma 2, c.p.p. (cfr. Cass., Sezioni Unite, 13 dicembre 1995, Clarke, in Cass. pen. 1996, 2134; cfr. Cass., 12 maggio 1998, Totaro, in Riv. pen. 1999, 121).
FORMULA 41
Richiesta di citazione del responsabile civile
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➲ FORMULA 41 RICHIESTA DI CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE (art. 83 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., parte civile nel processo a margine, a carico di . . . per il reato di cui . . ., fissato per l’udienza preliminare/dibattimentale in data . . ., fa presente che il Sig. . . . (o la persona giuridica . . .) deve considerarsi responsabile civile del reato oggetto del presente processo e contestato all’imputato, dal momento che . . . (es: ai sensi dell’art. 2049 c.c. il reato è stato commesso dall’imputato nell’esercizio delle proprie incombenze lavorative). Il sottoscritto Avvocato chiede pertanto che questo Ill.mo Tribunale disponga la citazione nell’attuale processo del Sig. . . . nato a . . . residente a . . . (della persona giuridica . . . con sede in . . ., nella persona del suo legale rappresentante Sig. . . .) affinché, previa affermazione della responsabilità penale dell’imputato, risarcisca il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal reato, così come dettagliatamente specificato nell’atto di costituzione di parte civile e come verrà ulteriormente precisato nel corso del processo (oppure: consistente in . . .). Data e firma ✦✦✦
Il responsabile civile può essere citato nel processo penale solo su richiesta del P.M. o della parte civile. Una recente sentenza della Corte costituzionale, però, attraverso una rilettura additiva dell’art. 83 c.p.p., ha riconosciuto anche all’imputato la facoltà di richiedere la citazione del responsabile civile, in presenza di determinate condizioni. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. «. . . nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla L. n. 990/1969, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato» (cfr. Corte cost., 16 aprile 1998, n. 112, Montanari ed altro, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 151).
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Richiesta di citazione del responsabile civile
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Prima della pronuncia della Consulta la citazione nel processo penale dell’assicuratore quale responsabile civile era dichiarata inammissibile, dal momento che l’assicuratore non deve direttamente rispondere per il fatto altrui, ma ha soltanto l’obbligo contrattuale di tenere indenne l’assicurato dall’obbligo di risarcimento (cfr. Cass., 10 aprile 1997, Barlozzi, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 663). La richiesta di citazione del responsabile civile deve avvenire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 491 c.p.p.). Per la citazione del responsabile civile nel procedimento innanzi al tribunale in composizione monocratica va osservato il medesimo termine assegnato all’imputato dell’art. 552 comma 3 c.p.p. (v. Corte costituzionale, sentenza n. 453 del 17 novembre 1992).
FORMULA 42
Decreto di citazione del responsabile civile
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➲ FORMULA 42 DECRETO DI CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE SU RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE (art. 83, comma 3, c.p.p.)
CORTE D’ASSISE DI . . . TRIBUNALE DI . . . G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Nel procedimento penale n. vista la richiesta di citazione del responsabile civile presentata il . . . dalla parte civile . . . (inserire le generalità o la denominazione della parte civile), a mezzo del suo difensore avv. . . ., chiedendo il risarcimento del danno . . . (indicare le domande fatte valere contro il responsabile civile), invita il signor . . . (inserire le generalità del responsabile civile, se persona fisica, o la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere in veste di responsabile civile, con l’indicazione delle generalità del suo legale rappresentante) a costituirsi quale responsabile civile nel procedimento penale indicato in epigrafe, nei modi previsti dall’art. 84 c.p.p., in particolare con le forme, previste a pena di inammissibilità, di cui all’art. 84, comma 2, c.p.p. Ordina la citazione del responsabile civile medesimo. Data e firma (del giudice) Firma (dell’ausiliario del giudice)
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Decreto di citazione del responsabile civile
FORMULA 42
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L’atto, redatto dal richiedente, è depositato presso la cancelleria dell’organo giurisdizionale cui è indirizzata la richiesta di citazione del responsabile civile (v. formula n. 38), cosicché il giudice autorizzi la citazione sottoscrivendo il decreto. Copia del decreto va notificata a cura della parte civile al responsabile civile, al p.m. e all’imputato, mentre l’originale del decreto con la relazione di notificazione va depositato nella cancelleria del giudice stesso.
FORMULA 43
Richiesta di citazione del responsabile civile
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➲ FORMULA 43 RICHIESTA DI CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE DA PARTE DELL’IMPUTATO (art. 83 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . imputato nel processo a margine per il reato di cui all’art. . . ., fissato per l’udienza preliminare/dibattimentale in data . . ., fa presente che la società assicuratrice . . . deve considerarsi, ai sensi della L. n. 990/1969, responsabile civile del reato oggetto del presente processo e contestato all’imputato, in base al contratto di assicurazione stipulato in data ... Il sottoscritto Avvocato chiede pertanto che questo Ill.mo Tribunale disponga la citazione nell’attuale processo del Sig. . . . nato a . . . residente a . . . (della società . . . con sede in . . ., nella persona del suo legale rappresentante Sig. . . .) affinché, previa affermazione della responsabilità penale dell’imputato, risarcisca il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal reato, così come dettagliatamente specificato nell’atto di costituzione di parte civile e come verrà ulteriormente precisato nel corso del processo (oppure: consistente il primo in . . .; il secondo nel turbamento psicofisico ed emotivo conseguente al reato). Data e firma ✦✦✦
Alla richiesta si unisce il decreto di citazione (v. formula precedente - n. 39). La possibilità per l’imputato di citare il responsabile civile è stata introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza 16 aprile 1998, n. 112 (ud. 9 aprile 1998). Si riporta la parte saliente della motivazione: «L’ordinanza del giudice a quo si sofferma ampiamente su altro aspetto della dedotta lesione dell’art. 3 Cost., che nel 1982 non era stato menomamente sollevato e non aveva pertanto formato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale: e cioè la disparità di trattamento dell’imputato assoggettato alla azione di risarcimento del danno nel processo penale rispetto al convenuto per la stessa azione in sede civile, al quale è riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il responsabile civile.
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Richiesta di citazione del responsabile civile
FORMULA 43
Conviene prendere le mosse da quest’ultima censura, che – come si è detto – non fu oggetto di esame da parte della sentenza n. 38 del 1982. Sotto questo profilo la questione di illegittimità costituzionale è fondata. Vengono in considerazione, ad un tempo, la legge 24 dicembre 1969, n. 990, da un lato, e gli artt. 1917, comma ultimo, del codice civile e 196 del codice di procedura civile dall’altro. Nella legge n. 990 del 1969, istitutiva dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, interessano, ai fini del giudizio di comparazione devoluto alla Corte attraverso l’ordinanza di rimessione, gli artt. 18 e 23. Il primo comma dell’art. 18 stabilisce che «il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è l’obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione». L’art. 23 statuisce che «nel giudizio promosso contro l’assicuratore a norma dell’art. 18, comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno». Queste due disposizioni, ovviamente da inquadrarsi nel complesso della legge a cui appartengono, bastano, ad avviso di questa Corte, per collocare la particolare responsabilità civile in questione tra i casi di responsabilità civile ex lege ai quali si riferisce il comma secondo dell’art. 185 del codice penale quando stabilisce il principio per cui «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui»: ovviamente nel processo civile ove l’azione di responsabilità per danno sia esercitata, per qualsiasi motivo, indipendentemente o separatamente dall’azione penale e nel processo penale ove vi sia (e finché vi sia) costituzione di parte civile del danneggiato. Un orientamento, questo, implicitamente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale, proprio con riferimento alla legge n. 990 del 1969, ha avuto occasione di osservare che la citazione della società assicuratrice si identifica nella creazione di una «nuova figura di responsabilità civile» (v. sentenza n. 24 del 1973). Tale è del resto anche il pensiero della dottrina e della giurisprudenza; e l’esperienza giudiziaria insegna che esistono casi nei quali la parte civile cita nel processo penale per reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione di autoveicoli l’impresa assicuratrice come responsabile civile. Né è quindi superfluo rimarcare che sotto questo aspetto il processo penale si allinea pienamente sul modello del processo civile, nel quale l’art. 18 della legge n. 990 del 1969 abilita il danneggiato all’azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore. Quando la Corte di cassazione esclude l’azione civile diretta del danneggiato contro l’assicuratore in sede civile (e conseguentemente esclude la citazione dell’assicuratore medesimo come responsabile civile nel processo penale) ciò
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avviene solo con riferimento a quelle assicurazioni che hanno la loro fonte esclusiva nel contratto, osservandosi che in questi casi l’assicuratore è soltanto tenuto verso l’assicurato, ovviamente nei limiti del capitale assicurato. Ma la stessa Corte di cassazione riconosce invece esplicitamente che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di autoveicoli a motore e di natanti configura una responsabilità civile del-l’assicuratore ex lege da inquadrarsi nell’ambito di applicazione dell’art. 185 del codice penale (cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 1977, n. 15974; sez. IV, 14 maggio 1987, n. 10910; sez. IV, 12 aprile 1988, n. 10354; sez. IV, 10 aprile 1997, n. 4940). Ciò premesso, è evidente che nel giudizio civile di danno, cagionato dalla circolazione di autoveicoli a motore, il danneggiante convenuto ben può chiamare in garanzia l’impresa assicuratrice ai sensi dell’art. 106 del codice di procedura civile, al quale è correlato, per quanto riguarda i rapporti di assicurazione della responsabilità civile, l’art. 1917, comma ultimo, del codice civile. Né giova ad escludere questa possibilità il carattere di «garanzia impropria» generalmente (ma non senza contrasti) attribuito al tipo di rapporto assicurativo in discorso, carattere che assume rilievo per un ordine totalmente diverso di problemi, e precisamente ai fini della competenza per connessione di cui all’art. 32 del codice di procedura civile. Se, dunque, è fuori discussione la chiamata in garanzia dell’assicuratore da parte dell’assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, diviene fondato domandarsi perché analogo potere non sia attribuito all’imputato nel processo penale. La posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell’imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono assolutamente identiche: con la conseguenza che il principio costituzionale di eguaglianza è violato da un sistema come quello degli artt. 83 e seguenti del codice di procedura penale, per effetto del quale l’assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge può entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del pubblico ministero nel caso previsto dall’art. 77, n. 4) o in forza del proprio intervento volontario. Né si può trascurare di considerare che un sistema nel quale il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il dominus dell’estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad apparire inadeguato rispetto ai ricordati strumenti di accesso del responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente rispetto al modello prefigurato dall’art. 651 del codice di procedura penale in ordine agli effetti di natura extra penale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia intervenuto volontariamente nel pro-
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Richiesta di citazione del responsabile civile
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cesso penale. Così da comprovare, ancora una volta, l’irrazionalità di una disciplina legislativa che, deviando – senza alcun plausibile motivo – dallo schema del rapporto processuale civile, priva l’imputato di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile. Non sembra infine possibile arrivare alla medesima conclusione in semplice via di interpretazione, sia perché il principio di cui all’ultimo comma dell’art. 1917 del codice civile non può portare a tanto sia perché la particolare disciplina dettata dal codice di procedura civile per la chiamata in garanzia non si presta ad essere utilizzata nello speciale contesto del giudizio civile di danno innestato nel processo penale mediante la costituzione di parte civile. Come si legge in una sentenza della Corte di cassazione, sia pure con riferimento a rapporti assicurativi diversi da quelli qui in esame, «gli istituti civilistici, quando vengono calati nel contesto del giudizio penale subiscono delle «reazioni di adattamento», ma occorre che gli «adattamenti» siano previsti da norme specifiche o che siano conseguenze necessitate da evidenti esigenze di equità e di armonizzazione» (Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 1997, n. 4940). Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale della norma denunciata per violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo sin qui esaminato, restando assorbiti gli altri profili di illegittimità denunciati dal giudice a quo sia in relazione allo stesso art. 3 sia in relazione agli artt. 24 e 97 della Costituzione. La chiamata in causa del responsabile civile da parte dell’imputato presuppone ovviamente la previa costituzione di parte civile e la permanenza della presenza di quest’ultima nel processo penale (cfr. in particolare l’art. 83, comma 6, c.p.p.). Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato (Omissis)». L’imputato è legittimato a citare il responsabile civile anche in situazioni analoghe a quelle esaminate dalla sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata, in tema di assicurazione obbligatoria. In particolare la citazione è ammissibile quando il responsabile civile sia tenuto a risarcire il danneggiato in forza di un obbligo di legge e non di un mero obbligo contrattuale nei confronti dell’imputato danneggiante. In questo senso si è affermato che il magistrato citato per il risarcimento del danno da lui stesso cagionato nell’esercizio delle sue funzioni possa chiamare in giudizio il responsabile civile Stato, così come il danneggiante convenuto può chiamare a garanzia l’impresa assicuratrice: in entrambi i casi, infatti, il responsabile civile è tenuto al risarcimento ex lege, come richiesto dall’art. 185, comma 2, c.p. (Trib. Milano – Ufficio Gip, ord. 18 marzo 2000, Giud. Lupo, in Foro ambr. n. 3/2000, 323).
FORMULA 44
Costituzione del responsabile civile
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➲ FORMULA 44 COSTITUZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE (art. 84 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il Sig. . . . (eventualmente legale rappresentante della società . . ., con sede in . . .) nato a . . . residente a . . ., rappresentato e difeso dall’avv. . . ., con studio in . . ., come da procura in calce (oppure: Il Sig. .. . procuratore speciale di . . . come da procura in calce, rappresentato e difeso dall’avv. . . . come da mandato difensivo allegato al presente atto, oppure: L’avv. . . . difensore e procuratore speciale di . . ., in virtù della procura in calce), citato come responsabile civile con decreto di questo Ill.mo Tribunale in data . . . dichiara di costituirsi come responsabile civile nell’attuale processo. Data e firma (del difensore) ✦✦✦
Analogamente a quanto avviene per la costituzione di parte civile, qualora il responsabile civile si costituisca personalmente, deve essere inserita una procura speciale con le forme previste dall’art. 100 c.p.p., ossia un mandato ad litem conferito al difensore, che potrà autenticare la sottoscrizione del responsabile civile; se invece il responsabile civile intende costituirsi a mezzo di procuratore speciale la procura, dovrà essere conferita nelle forme previste dall’art. 122 c.p.p. Se tale procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo, secondo quanto dispone l’art. 122 c.p.p., così come modificato dalla L. n. 479/1999. Lo schema delle formule di tali procure è identico a quello delle procure relative alla parte civile e sopra riportato. La costituzione del responsabile civile è modellata sulla falsariga di quella della parte civile. Anche la costituzione del responsabile civile può essere effettuata personalmente dal responsabile civile ovvero a mezzo di procuratore speciale. In que-
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Costituzione del responsabile civile
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st’ultimo caso, il procuratore speciale deve essere munito, analogamente a quanto è stabilito per la parte civile, di procura speciale con sottoscrizione autenticata, secondo le formalità previste dall’art. 122, comma 1, c.p.p., così come modificato dalla L. n. 479/1999 (cfr. Pret. Sassari, 6 dicembre 1994, Lo Flath, in Riv. giur. sarda 1995, 193). La responsabilità indiretta del committente, prevista dall’art. 2049 c.c., che giustifica la citazione del responsabile civile, presuppone l’esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto illecito realizzato dal dipendente e le mansioni a lui affidate, nel senso che le modalità esecutive delle prestazioni svolte devono avere reso possibile o almeno agevolato la condotta illecita e la produzione del danno. Alla luce di ciò si è escluso che potesse essere qualificato responsabile civile una società, un dipendente della quale aveva provocato lesioni volontarie gravissime a seguito di un litigio, ad un altro dipendente, nonostante che tale dissidio fosse sorto nel corso dell’esecuzione di prestazioni lavorative e i dirigenti della società, pur a conoscenza dei contrasti tra i due dipendenti, non avessero adottato provvedimenti risolutivi ed efficaci (cfr. Cass., 20 novembre 1991, Pastilli, in Mass. Cass. pen. 1992, 2, 48). La non costituzione del responsabile civile non impedisce, comunque, la condanna dello stesso. Il responsabile civile, costituito nel processo penale, è legittimato a chiedere la propria estromissione ai sensi dell’art. 86 c.p.p.
FORMULA 45
Dichiarazione di domicilio
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➲ FORMULA 45 DICHIARAZIONE DI DOMICILIO DEL RESPONSABILE CIVILE/CIVILMENTE OBBLIGATO ALLA PENA PECUNIARIA, CHE NON SI SIA COSTITUITO IN GIUDIZIO O NON SIA INTERVENUTO VOLONTARIAMENTE (art. 154, comma 4, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO /G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto . . . (eventualmente legale rappresentante della società . . ., con sede in . . .) citato nel presente processo a carico di . . ., in qualità di responsabile civile a seguito di decreto emesso in data . . . e notificato in data . . ., dichiara di eleggere domicilio in . . . in via . . . (domicilio del luogo in cui è instaurato il processo). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Tale dichiarazione di domicilio riguarda il responsabile civile (o il civilmente obbligato) citato nel processo penale, che abbia deciso di non costituirsi nel processo a norma dell’art. 83 c.p.p. o di non intervenire volontariamente. La mancata costituzione o intervento ha come effetto che il responsabile civile non può partecipare attivamente al processo, ma, in virtù della sua citazione su richiesta della parte civile, è comunque esposto agli effetti del giudicato in relazione alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile. Tale dichiarazione di domicilio, comunque non è obbligatoria: qualora non venga effettuata le notificazioni degli atti che riguardano il responsabile civile vengono effettuate mediante deposito nella cancelleria del giudice che procede.
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Intervento volontario del responsabile civile
FORMULA 46
➲ FORMULA 46 INTERVENTO VOLONTARIO DEL RESPONSABILE CIVILE (art. 85 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il Sig. . . . (eventualmente legale rappresentante della società . . ., con sede in . . .) nato a . . . residente a . . ., rappresentato e difeso dall’avv. . . ., con studio in . . ., come da procura in calce, dichiara di intervenire ai sensi dell’art. 85 c.p.p. nel processo R.G. n. . . . a carico di . . . per il reato di . . . nella sua qualità di responsabile civile, in virtù . . . (per esempio: del contratto di assicurazione stipulato con l’imputato in data . . .). Data e firma (del difensore) ✦✦✦
L’intervento volontario del responsabile civile si effettua attraverso la presentazione in udienza o il deposito in cancelleria di una dichiarazione di costituzione con le forme previste dall’art. 84, commi 1 e 2, c.p.p. Il responsabile civile può intervenire nel processo personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In questo secondo caso il procuratore speciale deve essere provvisto di procura speciale, rilasciata nelle forme previste dall’art. 122 c.p.p., secondo lo schema sopra indicato per la costituzione di parte civile o del responsabile civile. Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 122 c.p.p., se la procura speciale è rilasciata per scrittura privata al difensore, quest’ultimo potrà autenticare la sottoscrizione.
FORMULA 47
Richiesta di esclusione
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➲ FORMULA 47 RICHIESTA DI ESCLUSIONE DEL RESPONSABILE CIVILE (art. 86 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . (eventualmente: legale rappresentante della Società), costituitosi responsabile civile nel presente processo in data . . ., a seguito della citazione avvenuta con decreto di codesto Giudice in data . . ., (oppure: difensore dell’imputato, sig. . . . / della parte civile . . .), chiede ai sensi dell’art. 86 c.p.p., l’esclusione di . . . (eventualmente: A tal fine rileva che nel corso delle indagini preliminari e, quindi, prima della citazione del responsabile civile, sono state assunte prove attraverso incidente probatorio, i cui esiti sono ora confluiti nel fascicolo del dibattimento. Il sottoscritto rileva, inoltre, che tali elementi di prova, alla cui assunzione il responsabile civile non ha partecipato, sono idonei ad arrecare pregiudizio alla sua difesa). Si confida, quindi, nell’accoglimento della presente richiesta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Gli elementi di prova, la cui acquisizione prima della citazione del responsabile civile, giustifica l’esclusione di questo soggetto dal processo penale vanno individuati in tutti quegli atti compiuti durante le indagini preliminari, cui la legge attribuisca immediato valore di prova. Tali atti, pertanto, saranno costituiti dai verbali degli atti irripetibili di P.M. o P.G., o del difensore, dagli accertamenti tecnici non ripetibili, dagli atti dell’incidente probatorio: in altri termini si tratta degli atti che, una volta esercitata l’azione penale, confluiscono direttamente e immediatamente nel fascicolo del dibattimento a norma dell’art. 431 c.p.p. Tra tali atti vanno annoverati anche i verbali di analisi di campioni non ripetibili o i verbali di revisione della analisi, redatti a norma dell’art. 223 att. c.p.p., che in base a questa stessa norma entrano direttamente a far parte del fascicolo del dibattimento.
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Citazione del civilmente obbligato
FORMULA 48
➲ FORMULA 48 CITAZIONE DEL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA (art. 89 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., imputato nel procedimento a margine, fa presente che il Sig. . . . era, all’epoca dei fatti contestati, sotto la autorità/direzione/vigilanza di . . . Rileva, altresì, che i fatti ora contestati sono stati commessi nell’ambito delle mansioni ricoperte dal Sig. . . . Il difensore chiede che l’Ecc.ma Corte d’assise di . . ./l’Ill.mo Tribunale di . . ./Ill.mo G.U.P. presso il Tribunale di . . ./disponga, ai sensi dell’art. 89 c.p.p., la citazione nell’attuale procedimento della Società . . ., con sede in . . . nella persona del suo legale rappresentante . . . per l’udienza preliminare/dibattimentale fissata per il giorno . . ., perché risponda quale civilmente obbligato della pena pecuniaria eventualmente irrogata. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Vedi formula sub n. 39 «Decreto di citazione del responsabile civile su richiesta della parte civile».
FORMULA 49
Costituzione del civilmente obbligato
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➲ FORMULA 49 COSTITUZIONE DEL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA (art. 89 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il Sig. . . . nato a. . . residente a . . . (eventualmente legale rappresentante di . . . con sede in . . .) rappresentato e difeso dall’avv. . . . con studio in . . . come da procura in calce, citato nel procedimento R.G. n. . . ., il cui svolgimento è fissato per l’udienza preliminare/dibattimentale per il giorno . . ., come soggetto civilmente obbligato alla pena pecuniaria, dichiara di costituirsi nel presente processo ai sensi dell’art. 89, comma 2, c.p.p. Con osservanza Data e firma (del difensore) ✦✦✦
Anche la costituzione del civilmente obbligato alla pena pecuniaria può essere personale o avvenire per mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve risultare una procura speciale rilasciata nelle forme previste dall’art. 122 c.p.p., così come avviene per la costituzione della parte civile e del responsabile civile, alle cui formule per maggior chiarezza si rinvia. È opportuno ribadire che, in seguito alla riforma dell’art. 122 c.p.p. ad opera della L. n. 479/1999, se la costituzione avviene a mezzo di procuratore speciale e la procura è rilasciata con scrittura privata al difensore, la sottoscrizione della scrittura può essere autenticata dal difensore medesimo.
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Memoria della persona offesa
FORMULA 50
➲ FORMULA 50 MEMORIA DELLA PERSONA OFFESA (art. 90 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, con studio in . . . difensore di . . ., come da nomina in atti, persona offesa nel procedimento a margine nei confronti di . . . indagato/imputato per il reato di cui . . ., espone quanto segue . . . Il difensore, a sostegno di quanto sin qui esposto, indica i seguenti elementi di prova . . . (oppure chiede che la S.V. voglia assumere informazioni dalle seguenti persone/produce la seguente documentazione). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Non va trascurato che in taluni casi il reato ipotizzato non consente di attribuire ad un soggetto privato la qualifica di persona offesa. Ad esempio in caso di rifiuto d’atti d’ufficio persona offesa è soltanto la P.A., potendo il privato risentire solo eventualmente quale soggetto danneggiato della condotta delittuosa del pubblico ufficiale; ciò a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 328, comma 2, c.p., che configura un reato plurioffensivo (cfr. Cass., 4 novembre 1997, Rienzi, in Cass. pen. 1999, 3145).
FORMULA 51
Consenso della persona offesa
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➲ FORMULA 51 CONSENSO DELLA PERSONA OFFESA (art. 92 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . residente a . . ., persona offesa nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . . per il reato di cui . . . pendente avanti la Procura presso il Tribunale di . . . /G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . . /Tribunale di . . ./Corte d’assise di . . ., dichiara di prestare il proprio consenso affinché l’esercizio dei diritti e delle facoltà spettantigli in qualità di persona offesa siano esercitati dall’ente/associazione . . ., con sede in . . . legalmente rappresentato dal Sig. . . . Data e firma (Autentica del Notaio o di altro pubblico ufficiale) ✦✦✦
L’esercizio del diritto e delle facoltà spettanti agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, è subordinato al consenso della persona offesa, che va acquisito nelle forme di cui all’art. 92 c.p.p. Peraltro, la L. 8 luglio 1986 n. 349 ha riconosciuto alle suddette associazioni, che perseguono il fine di assecondare l’attività dello Stato nella salvaguardia dell’ambiente, la facoltà di intervenire in giudizio tutte le volte in cui è in gioco il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio reale o potenziale che una certa condotta può arrecare all’ambiente, ovvero ad un suo componente essenziale, quale è il territorio. Pertanto, lo stesso ordinamento positivo offre un generalizzato e preventivo consenso dello Stato a quelle associazioni che, come «Italia Nostra», possono far valere dinanzi al giudice ordinario le loro richieste. (Fattispecie relativa ai reati ex art. 20 L. 28 febbraio 1985 n. 47 e 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431, nella quale il ricorrente aveva lamentato che la costituzione di
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Consenso della persona offesa
FORMULA 51
parte civile dell’associazione «Italia Nostra» era avvenuta senza il consenso della persona offesa dal reato). Così Cass., 12 gennaio 1996, Amendola, in Riv. pol. 1997, 443).
FORMULA 52
Revoca del consenso della persona offesa
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➲ FORMULA 52 REVOCA DEL CONSENSO DELLA PERSONA OFFESA (art. 92, comma 3, c.p.p.)
Atto di revoca del consenso Il sottoscritto . . ., nato a . . . il . . ., in qualità di persona offesa dal reato di . . ., per il quale si procede penalmente nei confronti di . . .; con il presente atto revoca il consenso prestato, con scrittura privata autenticata il . . ., all’esercizio dei diritti e facoltà processuali di legge in favore della Associazione . . ., in relazione al procedimento penale di cui sopra. Data e firma (Autentica della firma) ✦✦✦
La revoca va fatta nelle stesse forme della dichiarazione di consenso (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Il consenso, una volta revocato, non può più essere prestato a favore di alcuno.
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Atto di intervento di enti e associazioni
FORMULA 53
➲ FORMULA 53 ATTO DI INTERVENTO DI ENTI E ASSOCIAZIONI (art. 93 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il Sig. . . . nato a . . ., nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione . . ., con sede in . . ., che ha come finalità istituzionale la tutela dell’interesse . . ., così come risulta dallo statuto dell’ente allegato al presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge/dallo statuto/da apposita deliberazione che si allega, dichiara di intervenire, ai sensi dell’art. 93 c.p.p., nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . . per il reato di cui . . . Il presente intervento si giustifica nel fatto che (precisazione della lesione causata dal reato contestato agli interessi tutelati dall’associazione). Il Sig. . . . dichiara di essere rappresentato e difeso, per l’esercizio di ogni diritto e facoltà nel presente procedimento, dall’avv. . . ., con studio in . . ., in virtù della procura in calce. Si allega inoltre al presente atto la dichiarazione di consenso resa nelle forme previste dall’art. 92 c.p.p. dalla persona offesa all’esercizio dei diritti a questa spettanti. Data e firma (del difensore) ✦✦✦
FORMULA 54
Procura al difensore
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➲ FORMULA 54 PROCURA AL DIFENSORE AI FINI DELL’INTERVENTO DELL’ENTE O DELL’ASSOCIAZIONE (art. 101, comma 2, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . ., nato a . . ., legale rappresentante dell’associazione/dell’ente . . ., in virtù dei poteri conferiti dalla legge/dallo statuto/da apposita deliberazione che si allega, titolare del diritto di intervenire nel procedimento a margine, nomina proprio difensore di fiducia l’avv. . . . con studio in . . . conferendogli ogni necessaria facoltà. Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. Data e firma (Autentica del difensore) ✦✦✦
L’art. 101, comma 2, c.p.p. prevede che per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono ai sensi dell’art. 93 c.p.p., si applicano le disposizioni di cui all’art. 100 c.p.p.
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Opposizione all’intervento di enti o associazioni
FORMULA 55
➲ FORMULA 55 OPPOSIZIONE ALL’INTERVENTO DI ENTI O ASSOCIAZIONI (art. 95 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato . . ., con studio in . . ., difensore di . . . indagato/imputato nel procedimento a margine (oppure: difensore della parte civile . . ./ del responsabile civile . . ./ della persona offesa . . .), dichiara di opporsi all’intervento nell’attuale procedimento dell’associazione . . . per i seguenti motivi: . . . (p.e.: L’atto di intervento, infatti, è inammissibile ai sensi dell’art. 93 c.p.p., perché . . .; oppure: L’associazione . . . intervenuta non è titolare degli interessi asseritamente lesi dal momento che . . .). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’opposizione, se presentata fuori udienza, deve essere notificata al legale rappresentante dell’ente. La partecipazione al processo da parte degli enti esponenziali, ossia degli enti il cui scopo sociale consiste nella tutela di interessi collettivi, può avere diverse forme. L’ente esponenziale, infatti, può intervenire nel processo, ai sensi degli artt. 91 e ss., c.p.p., se il reato per cui si procede abbia provocato un’offesa all’interesse generale e diffuso che l’ente, secondo le previsioni del suo statuto, mira a tutelare (cfr. Cass., 1 giugno 1989, Monticelli, in Riv. pen. 1990, 229). Attraverso l’intervento, l’ente esponenziale può partecipare attivamente al procedimento, esercitando i diritti che spettano alla persona offesa, ma non può richiedere un risarcimento economico. Ai fini dell’intervento l’ente deve previamente munirsi del consenso della persona offesa, a meno che non sia individuabile un soggetto passivo del reato ben determinato: in questo caso il requisito del previo consenso della persona offesa è irrilevante (cfr. Pret. Rho, 28 gennaio 1993, Rozelli, in Cass. pen. 1993, 2645, e Pret. Palermo, 23 febbraio 1991, Spada, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 103).
FORMULA 55
Opposizione all’intervento di enti o associazioni
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Gli enti esponenziali possono invece costituirsi parte civile a prescindere dal consenso della persona offesa quando il reato abbia causato una lesione immediata e diretta ad un loro diritto soggettivo proprio. Tale legittimazione sussiste quando si sia verificato un pregiudizio all’interesse collettivo, che l’ente in conformità al suo statuto sia orientato a tutelare attraverso un’attività continuativa, e non solo occasionale, esercitata in un ambito territoriale delimitato (cfr. Cass., 1 ottobre 1996, Locatelli, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 871; Cass., 9 luglio 1996, Perotti ed altro, in Riv. pen. 1996, 210). Il legame territoriale tra l’azione dell’ente e l’interesse collettivo offeso dal reato deve tener conto anche dell’attività svolta dalle articolazioni locali (ad es. provinciale) dell’ente nell’attuazione dei fini statutari, che può dimostrare che lo scopo dell’ente non consiste nella tutela di interessi generali ed astratti, ma specifici ed individuabili e, quindi, economicamente risarcibili (cfr. Cass., 6 aprile 1996, Russo, in Dir. pen. e proc. 1996, 1366). Quando venga arrecato un pregiudizio alla finalità statutaria dell’ente attraverso una condotta, che, nei termini sopra enunciati, abbia provocato una diretta ed immediata lesione di un diritto soggettivo del sodalizio, il danno non patrimoniale risarcibile deriva anche dalla frustrazione e afflizione degli associati (cfr. Trib. Milano, 22 aprile 1997, Rizzi, in Riv. pen. 1997, 1149). È ovvio che l’ente esponenziale, se è legittimato a costituirsi parte civile, non deve essere munito del previo consenso della persona offesa ai sensi dell’art. 93 c.p.p. Sempre in tema di tutela ambientale va ricordato che, ai sensi dell’art. 13, L. n. 349/1986 solo lo Stato o gli enti pubblici sono legittimati a costituirsi parte civile, mentre gli enti privati possono intervenire nel processo, solo se hanno ottenuto formale riconoscimento governativo. Anche in questo caso, però, vale il principio generale sopra enunciato: se il reato per cui si procede abbia provocato un’offesa all’interesse perseguito dall’ente da cui derivi in modo immediato e diretto «. . . una lesione del diritto di personalità del sodalizio con riferimento allo scopo ed ai suoi componenti . . .» (cfr. Cass., 29 settembre 1992, Serlenga, in Cass. pen. 1994, 983) l’ente è legittimato a costituirsi parte civile (nello stesso senso, cfr. Cass., 9 luglio 1996, Perotti e altro, massima, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 871).
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Nomina di difensore
FORMULA 56
➲ FORMULA 56 NOMINA DI DIFENSORE DA PARTE DELL’INDAGATO O DELL’IMPUTATO (art. 96 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . ., nei cui confronti è pendente il procedimento a margine, nomina suo difensore di fiducia l’avv. . . ., con studio in . . . (eventualmente): Il sottoscritto conferisce, altresì, la procura speciale per richiedere eventualmente l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nella misura in cui il difensore riterrà più favorevole al sottoscritto, il giudizio abbreviato e presentare domanda di oblazione. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di eleggere domicilio presso lo studio del sopra citato difensore (ovvero presso il seguente indirizzo . . .). Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Le formalità previste dall’art. 96 c.p.p. per la dichiarazione di nomina del difensore sono tassative e non ammettono equipollenti (cfr. Cass., 31 maggio 1996, Chianese, in Cass. pen. 1998, 1135). La loro inosservanza produce, quindi, l’invalidità della nomina (cfr. anche Trib. Trapani, 3 marzo 1992, XY, in Arch. nuova proc. pen. 1992, 415). A temperamento di tale principio, però, si deve segnalare che la Suprema Corte ha operato una significativa precisazione. La Corte di cassazione ha infatti ritenuto che «. . . le formalità prescritte dall’art. 96, comma 2, c.p.p., sono richieste ad substantiam e sono vincolanti per quanto riguarda gli obblighi, relativi alle notifiche e agli avvisi dell’autorità giudiziaria e degli uffici giudiziari, ma sono richieste esclusivamente ad pro-
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Nomina di difensore
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bationem per quanto attiene la verifica dell’espressione della volontà dell’indagato o imputato e per quanto attiene al rapporto fiduciario tra difensore e difeso» (cfr. Cass., 27 gennaio 1997, Maio, in Cass. pen. 1998, 2636). La violazione di tali formalità, pertanto, quando riguardi la dimostrazione dell’effettiva esistenza di un mandato difensivo, costituisce una irregolarità sanabile con comportamenti successivi. Sulla scorta di tali argomenti, la Suprema Corte ha considerato valida l’impugnazione da parte di un difensore nominato con telegramma. Le particolari modalità previste dall’art. 96, comma 3, c.p.p. per la nomina di difensore da parte del congiunto dell’interessato, devono essere interpretate restrittivamente. Non è possibile, perciò, estendere analogicamente l’art. 96 c.p.p. oltre le ipotesi espressamente previste, e, quindi, non è valida la nomina da parte del congiunto del latitante o del definitivamente condannato. L’inosservanza delle disposizioni che riguardano l’avviso al difensore di fiducia dell’imputato e la sua partecipazione al processo deve intendersi sanzionata, anche se manca una specifica previsione, dalla nullità di ordine generale prevista dall’art. 179, comma 1, c.p.p. per l’ipotesi dell’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (cfr. Cass. pen., 18 febbraio 1997, Santoro, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 498). Tale nullità, quindi, è assoluta e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. L’omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato, invece, è stato qualificato come nullità a regime intermedio, dal momento che il diritto di difesa dell’imputato, stante la presenza di almeno uno dei suoi difensori, non risulta compreso in modo assoluto. Quest’ultima nullità, pertanto, è sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.p. e va eccepita entro i termini previsti dall’art. 181 c.p.p. (cfr. Cass., 10 dicembre 1997, Lucibello ed altro, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 498).
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Nomina di secondo difensore
FORMULA 57
➲ FORMULA 57 NOMINA DI SECONDO DIFENSORE (art. 96 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . ., indagato/imputato nel procedimento a margine, conferma la nomina già effettuata in data . . . dell’avv. . . . e nomina, altresì, suo difensore l’avv. . . . con studio in: . . . (eventualmente): Il sottoscritto conferisce, altresì, la procura speciale per richiedere eventualmente l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nella misura che il difensore riterrà più favorevole al sottoscritto, il giudizio abbreviato e presentare domanda di oblazione. (eventualmente): Il sottoscritto dichiara, inoltre, di eleggere domicilio presso lo studio del sopra citato difensore. Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
FORMULA 58
Nomina di difensore
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➲ FORMULA 58 NOMINA DI DIFENSORE DA PARTE DI CONGIUNTO DELL’INDAGATO O DELL’IMPUTATO (art. 96, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il Sig./Sig.ra . . . padre/madre (o altro prossimo congiunto) di . . . arrestato in data . . . (in stato di custodia cautelare a partire dal giorno . . .) nomina difensore di fiducia di . . ., ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.p., l’avv. . . . con studio in . . . Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
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Nomina di nuovo difensore con contestuale revoca
FORMULA 59
➲ FORMULA 59 NOMINA DI NUOVO DIFENSORE CON CONTESTUALE REVOCA (art. 96 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . ., indagato/imputato nel procedimento a margine, revocata ogni precedente nomina (oppure: la nomina dell’avv. . . . o degli avvocati . . .) nomina suo difensore di fiducia l’avv. . . . con studio in . . . (eventualmente): Il sottoscritto conferisce, altresì, la procura speciale per richiedere eventualmente l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nella misura che il difensore riterrà più favorevole al sottoscritto, il giudizio abbreviato e presentare domanda di oblazione. (eventualmente): Il sottoscritto dichiara, inoltre, di eleggere domicilio presso lo studio del sopra citato difensore. Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
FORMULA 60
Nomina di difensore
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➲ FORMULA 60 NOMINA DI DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA (art. 101 c.p.p.; art. 33 D.L.vo n. 271/1989)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . (o ragione sociale) nato il . . . a . . . e residente in . . . (sede sociale), premesso di essere persona offesa nel procedimento penale n. . . . nei confronti di . . . per il reato di . . . pendente presso . . . , con il presente atto nomina proprio difensore l’avv. . . . (Tel. . . . /Fax . . . e-mail . . . ). Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. Data e firma (Autentica del difensore)
✦✦✦
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Istanza di ammissione al patrocinio
FORMULA 61
➲ FORMULA 61 ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (artt. 78 e 93, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . residente a . . ., nei cui confronti è pendente il procedimento a margine, chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone . . . Dichiara altresì che sussistono le condizioni previste dall’art. 76 D.P.R. n. 115/2002, in quanto il reddito complessivo valutabile e determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76 D.P.R. n. 115/2002 è di euro . . . Il sottoscritto fa presente che il proprio numero di codice fiscale è . . . e che quello dei seguenti membri della famiglia è . . . Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 gg. dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatasi nell’anno precedente rilevanti ai fini della concessione del beneficio. Data e firma (Autentica del difensore già nominato o del funzionario che riceve l’istanza) ✦✦✦
Già con la legge n. 134/2001, ora abrogata dal D.P.R. n. 115/2002, era stata semplificata la procedura per la richiesta all’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la necessità di allegare all’istanza, come richiesto dalla previgente normativa, la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e del certificato dello stato di famiglia. L’art. 79 D.P.R. n. 115/2002 ripropone, quanto al contenuto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, gli stessi requisiti previsti dalla previgente normativa. Il limite del reddito, al di sotto del quale è possibile l’ammissione al gratuito patrocinio, si attesta, come previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 115/2002, sulla soglia
FORMULA 61
Istanza di ammissione al patrocinio
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di euro 9.296,22 annui, elevabili di euro 1.032,91, secondo quanto previsto dall’art. 92 della stessa normativa. Se l’istanza è presentata da uno straniero i presupposti sono i medesimi: ai fini dell’istituzione del gratuito patrocinio il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato (art. 90 D.P.R. n. 115/02). Per i redditi prodotti all’estero il cittadino di stati non appartenenti all’Unione Europea deve corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato (art. 79, comma 2 D.P.R. n. 115/02). L’istanza può essere proposta in ogni stato e grado del procedimento. Non solo l’imputato, ma anche la persona offesa, la parte civile, il responsabile civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Nei procedimenti penali l’ammissione al beneficio giova in tutti i gradi del procedimento e perciò non va reiterata ad ogni grado. L’istanza può essere depositata in cancelleria del giudice procedente o presentata in udienza dallo stesso difensore. Il giudice competente a decidere sulla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio di norma fonda la propria decisione sulla documentazione prodotta dall’interessato. Tuttavia «ai fini del diniego al gratuito patrocinio rilevano anche i redditi di attività illecite che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova tra cui le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.» (cfr. Cass., 17 aprile 1998, Pattarello, in Riv. pen. 1999, 113). In particolare, il richiamo di un imponente serie di reati e la loro cospicua valenza economica è stato ritenuto sufficiente a dimostrare che l’interessato aveva disponibilità di reddito superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio e, quindi, a legittimare il diniego all’ammissione al beneficio. Il D.P.R. prevede che la Guardia di Finanza effettui controlli, d’ufficio o su indicazione del magistrato procedente, per verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione dell’interessato al patrocinio a spese dello Stato. Ciò al fine di limitare i numerosi abusi nel ricorso all’istituto del gratuito patrocinio da parte di imputati solo apparentemente indigenti, in realtà titolari di fatto di cospicui patrimoni. Chi è ammesso al gratuito patrocinio, tuttavia, non può scegliere qualsiasi difensore, ma deve eleggere un avvocato tra quelli iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i Consigli dell’ordine del distretto di Corte di appello in cui ha sede il magistrato procedente. Si deve segnalare che tale disposizione è oggetto di revisione legislativa: è, infatti, attualmente in discussione un disegno di legge che rende facoltativa e non più inevitabile e obbligatoria per l’ammesso al gratuito patrocinio, la nomina di un difensore inserito negli elenchi, conferendo quindi all’interessato la possibilità di avvalersi della difesa di un avvocato non iscritto a tali elenchi.
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Istanza di ammissione al patrocinio
FORMULA 62
➲ FORMULA 62 ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AVANZATA DALLA PERSONA OFFESA (D.P.R. n. 115/2002, artt. 74-78)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . nato a . . ., residente a . . . persona offesa nel procedimento a margine chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone . . . Dichiara altresì che sussistono le condizioni previste dall’art. 76 D.P.R. n. 115/2002, in quanto il reddito complessivo valutabile e determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76 D.P.R. n. 115/2002 è di euro . . . Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 gg. dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza, eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatasi nell’anno precedente rilevanti ai fini della concessione del beneficio. Data e firma (Autentica del difensore già nominato o del funzionario che riceve l’istanza)
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FORMULA 63
Istanza di ammissione al patrocinio
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➲ FORMULA 63 ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AVANZATA DAL RESPONSABILE CIVILE (D.P.R. n. 115/2002, artt. 74-78)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . , residente a . . . citato quale responsabile civile, con decreto della Corte d’Assise di . . . /del Tribunale di . . . /del G.U.P. presso il Tribunale di . . . in data . . . chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone . . . Dichiara altresì che sussistono le condizioni previste dall’art. 76, D.P.R. n. 115/2002, in quanto il reddito complessivo valutabile e determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76, D.P.R. n. 115/2002 è di euro . . . Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 gg. dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza, eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatasi nell’anno precedente rilevanti ai fini della concessione del beneficio. Data e firma (dell’interessato) (Autentica del difensore già nominato o del funzionario che riceve l’istanza)
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Istanza di ammissione al patrocinio
FORMULA 64
➲ FORMULA 64 ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AVANZATA DAL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA (D.P.R. n. 115/2002, artt. 74-78)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . , residente a . . . citato quale civilmente obbligato per la pena pecuniaria, con decreto della Corte d’Assise di . . ./ del Tribunale di . . . / del G.U.P. presso il Tribunale di . . . in data . . . chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone . . . Dichiara altresì che sussistono le condizioni previste dall’art. 76, D.P.R. n. 115/2002, in quanto il reddito complessivo valutabile è determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76, D.P.R. n. 115/2002 è di euro . . . Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 gg. dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza, eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatasi nell’anno precedente rilevanti ai fini della concessione del beneficio. Data e firma (dell’interessato) (Autentica del difensore già nominato o del funzionario che riceve l’istanza)
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FORMULA 65
Nomina di consulente tecnico
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➲ FORMULA 65 NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DA PARTE DELLA PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.P.R. n. 115/2002, artt. 74-102)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . residente a . . . nei cui confronti è pendente il procedimento a margine, già ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento emesso da . . . in data . . . (cfr. formula n. 57), dichiara di nominare quale proprio consulente tecnico a norma dell’art. 102 D.P.R. n. 115/2002 il dott. . . . Data e firma (Autentica del difensore già nominato o del funzionario che riceve l’istanza) ✦✦✦
Anche per i consulenti tecnici è previsto l’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Già con la L. n. 134/2001, traendo spunto da una sentenza della Corte costituzionale (cfr. Corte cost., n. 33/1999, in Riv. pen. 1999, 237), era stato abrogato il comma 2 dell’art. 4 L. n. 217/1990, nella parte in cui prevedeva che gli effetti del gratuito patrocinio si producessero solo quando fosse stata disposta perizia dal giudice. Secondo l’attuale normativa, pertanto, l’ammissione al gratuito patrocinio per la nomina del consulente ha efficacia incondizionata. A norma dell’art. 102 D.P.R. n. 115/2002 chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo.
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Nomina di investigatore privato
FORMULA 66
➲ FORMULA 66 NOMINA DI INVESTIGATORE PRIVATO NELL’INTERESSE DI PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.P.R. n. 115/2002, artt. 74-101)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., nato a . . . residente a . . . nei cui confronti è pendente il procedimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento emesso da . . . in data . . ., dichiara di nominare il sig. . . . qualeinvestigatore privato, ai fini dell’espletamento di indagini difensive ai sensi dell’art. 327 bis c.p.p. Data e firma ✦✦✦
La legge n. 134/2001, coerentemente con il conferimento al difensore di più ampi poteri di indagine difensiva aveva esteso l’ambito di applicazione dei benefici del patrocinio a spese dello Stato anche alla figura degli investigatori privati autorizzati. Secondo quanto dispone l’art. 222 att. c.p.p. tale autorizzazione è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale, che garantisca il corretto svolgimento dell’attività. L’investigatore privato nominato nell’interesse di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve essere residente nel distretto di Corte di appello in cui ha sede il magistrato procedente.
FORMULA 67
Ricorso avverso il provvedimento di rigetto
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➲ FORMULA 67 RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO (D.P.R. n. 115/2002, art. 99)
ILL.MO PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI . . . ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI . . . Ricorso avverso decreto del G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . ./Tribunale di . . ./ Corte d’assise di . . . emesso in data . . . nel proc. R.G. n. . . . a carico di . . . con cui veniva rigettata l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio si basa su considerazioni infondate. Bisogna rilevare, infatti, . . . Si chiede, pertanto, che il decreto impugnato venga annullato e che l’istante venga ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Tale ricorso va proposto entro 20 giorni dalla notizia ex art. 97 D.P.R. n. 115/2002 del rigetto dell’istanza. Il ricorso va notificato all’ufficio finanziario, che partecipa al processo relativo all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il presidente, cui è proposto il ricorso, giudica in composizione monocratica e provvede con ordinanza nei confronti della quale, nei 20 giorni successivi alla notifica, l’interessato può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
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Ricorso per cassazione contro ordinanza presidenziale
FORMULA 68
➲ FORMULA 68 RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO ORDINANZA PRESIDENZIALE IN MATERIA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO (D.P.R. n. 115/2002, art. 99, comma 4)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale/Corte d’appello di . . . in data . . . con cui veniva rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da . . . in data . . . in relazione al procedimento R.G. n. . . . pendente avanti . . . Gli argomenti addotti dall’ordinanza impugnata si pongono in contrasto con l’art. . . . Infatti. . . Si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte annulli l’impugnata ordinanza e provveda sull’istanza presentata da . . . ammettendolo/a al patrocinio a spese dello Stato. Con osservanza Data e firma (della parte o del difensore già nominato) ✦✦✦
Come per l’appello avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche nel caso di ricorso per cassazione il difensore, preventivamente nominato, deve ritenersi legittimato a proporre l’impugnazione.
FORMULA 69
Istanza di liquidazione: compensi
143
➲ FORMULA 69 ISTANZA DI LIQUIDAZIONE: COMPENSI (D.P.R. n. 115/2002, art. 82)
ILL.MO TRIBUNALE ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto Avvocato, con studio in . . ., in relazione all’attività professionale svolta nel procedimento R.G. n. . . ., prestata nell’interesse di . . ., ammesso al patrocinio a spese delle Stato con provvedimento di . . ., n. . . . emesso in data . . . , chiede la liquidazione dei compensi fino ad ora maturati. (segue elencazione delle attività svolte). – Onorari . . . – Trasferte . . . (eventualmente) – Spese . . . Il sottoscritto Avvocato allega alla presente la relazione sull’attività professionale svolta, presentata all’Ordine degli Avvocati di . . . per l’apposizione del parere di congruità sulle somme richieste. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Tale istanza, ovviamente, fatti i debiti mutamenti, è analoga a quella proponibile dal consulente tecnico o dall’investigatore privato, che chiedano la liquidazione dei compensi per la propria attività professionale. La liquidazione dei compensi da parte del giudice è preceduta dal parere di congruità dell’ammontare richiesto da parte del consiglio dell’ordine di appartenenza. La n. L. 217/1990 prevedeva che la competenza alla liquidazione dei compensi spettasse al G.I.P. nel corso delle indagini preliminari e, per ciascun grado del giudizio, al giudice di merito del grado. Il D.P.R. n. 115/2002, che ha abrogato la L. n. 217/1990, ha confermato la competenza del G.I.P. per la fase delle indagini, ma non ha espressamente ripetuto il riferimento al giudice della fase o grado in cui è avvenuta la prestazione (art. 87). Ciò nonostante si è ritenuto che la competenza del giudice di merito del grado, in ordine alla liquidazione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato, possa tuttora desumersi da considerazioni sistematiche. (cfr. Cass., 17 ottobre 2002, confl. comp. in proc. Perez Bobadilla, in Guida al dir., n. 48/2002, 82).
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Richiesta di parere al consiglio dell’ordine
FORMULA 70
➲ FORMULA 70 RICHIESTA DI PARERE AL CONSIGLIO DELL’ORDINE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI (D.P.R. n. 115/2002, art. 82)
SPETTABILE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI . . . Relazione sull’attività professionale svolta avanti a . . . nell’interesse di . . . nel procedimento R.G. n. . . . e indicazione dei criteri di commisurazione della richiesta di liquidazione compensi per la difesa, in funzione del parere di congruità. (da allegare alla formula n. 66) Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento sopra indicato, espone quanto segue. Il sig. . . . è stato rinviato a giudizio per il reato di cui . . ., per aver . . . Nell’udienza preliminare si è svolta la seguente attività (sommaria descrizione) . . .. Il G.U.P. ha disposto il rinvio a giudizio di . . .. La definizione del processo ha richiesto la celebrazione di n. . . . udienze. Nella prima udienza (sommaria descrizione dell’attività svolta in ciascuna udienza) . . . etc. Le somme richieste a titolo di onorario si attestano su valori che tengono conto della natura dell’impegno professionale . . . (es. che data la qualificazione giuridica del fatto contestato si è rivelata particolarmente gravosa). Si confida nella liquidazione degli importi richiesti. Data e firma
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FORMULA 71
Richiesta di liquidazione onorari
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➲ FORMULA 71 RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE ONORARI DEL DIFENSORE DI UFFICIO NEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.P.R. n. 115/2002, art. 116; art. 32 att. c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . .
Il sottoscritto Avvocato, difensore di ufficio di . . . nel procedimento n. R.G. . . ., chiede la liquidazione dei compensi maturati per l’attività professionale prestata. (segue elencazione delle attività svolte). – Onorari . . . – Trasferte . . . (eventualmente) – Spese . . . Il sottoscritto Avvocato fa presente di aver esperito vanamente le procedure per la riscossione dei crediti professionali (descrizione delle stesse), come da documentazione che si allega. Il sottoscritto Avvocato allega alla presente la relazione sull’attività professionale svolta, presentata all’Ordine degli Avvocati di . . . per l’apposizione del parere di congruità sulle somme richieste. (cfr. formula 67). Con osservanza Data e firma
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Richiesta di liquidazione onorari
FORMULA 72
➲ FORMULA 72 RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE ONORARI DEL DIFENSORE DI UFFICIO DI IMPUTATO IRREPERIBILE (D.P.R. n. 115/2002, art. 116; art. 32 att. c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di ufficio di . . . nel procedimento R.G. n. . . ., dichiarato irreperibile con decreto emesso a norma dell’art. 159 c.p.p. in data . . ., chiede la liquidazione dei compensi maturati per l’attività professionale prestata. (segue elencazione delle attività svolte). – Onorari . . . – Trasferte . . . – Spese . . . Il sottoscritto Avvocato allega alla presente la relazione sull’attività professionale svolta, presentata all’Ordine degli Avvocati di . . . per l’apposizione del parere di congruità sulle somme richieste. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Si deve segnalare che è stata recentemente sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 n. D.P.R. 115/2002 sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle procedure per la liquidazione dei compensi professionali, del difensore del soggetto irreperibile rispetto al difensore del soggetto irreperibile di fatto. (cfr. Trib. Pisa, ord. 3 febbraio 2003, giud. Del Rosso, in www.penale.it).
FORMULA 73
Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi
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➲ FORMULA 73 OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI (D.P.R. n. 115/2002, artt. 84-170)
ILL.MO PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI . . . ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore, nel procedimento a margine, di . . . ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento di . . . in data . . . n. . . ., chiede la revisione dell’ammontare dei compensi a lui spettanti così come liquidato da . . . con decreto in data . . . n. . . . A tal fine il difensore rileva . . . (complessità della vicenda, gravità dell’impegno, numero di udienze, spese, trasferte). Si confida nell’accoglimento della presente istanza. Data e firma ✦✦✦
La decisione del Tribunale o della Corte d’appello sull’impugnazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ai sensi dell’art. 12 non è ulteriormente impugnabile attraverso ricorso per cassazione (cfr. Cass., 6 marzo 1997, Congiu, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 498). Il ricorso dell’interessato o del suo difensore avverso la liquidazione dei compensi, ove questa sia ritenuta insufficiente o inadeguata va proposto entro 20 giorni dalla notifica del decreto impugnato.
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Nomina di sostituto del difensore
FORMULA 74
➲ FORMULA 74 NOMINA DI SOSTITUTO DEL DIFENSORE (art. 102 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine . . . nomina suo sostituto processuale l’avv. . . . con studio in . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La nomina di sostituto può valere anche limitatamente a singoli incombenti processuali, quali ad esempio, assistenza all’interrogatorio dell’indagato/imputato. In caso di sostituzione, titolare dell’ufficio di difesa rimane il difensore originariamente designato, che è l’unico destinatario della notifica degli atti processuali, in particolare di quelli soggetti ad impugnazione (cfr. Cass., Sezioni Unite, 11 novembre 1994, Nicoletti, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 72, n. 22; in senso contrario, vedi invece Cass., 27 luglio 1995, Markovic, in Giust. pen. 1996, III, 370). In ogni caso l’impugnazione proposta dal sostituto del difensore a fronte del silenzio del difensore sostituito, è valida ed efficace, ma non produce effetti vincolanti per il titolare dell’ufficio, che, se ancora in termini, può proporre impugnazione così superando quanto fatto in sua vece (cfr. Cass., Sezioni Unite, 11 novembre 1994, Nicoletti, cit.). Al sostituto possono essere legittimamente trasmessi tutti i poteri tipici del mandato difensivo. Di conseguenza è nullo l’accordo tra P.M. e sostituto processuale del difensore, al quale sia stata conferita procura speciale per richiedere l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. I poteri che derivano da tale procura, infatti, esulano da quelli tipici del mandato difensivo, essendo rigorosamente intuitu personae «. . . sicché non possono essere ricompresi tra quelli eserci-
FORMULA 74
Nomina di sostituto del difensore
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tabili dal sostituto del difensore ex art. 102 c.p.p., né possono espressamente essere subdelegati» (cfr. Cass., 17 dicembre 1996, Malandra e altri, n. 5543, in CED Cass. 1997). Il difensore impegnato in altra causa non è obbligato a nominare un sostituto. Pertanto, nel caso in cui il difensore sia l’unico costituito in altro procedimento innanzi ad altra autorità giudiziaria e in presenza di un impedimento tempestivamente comunicato, occorre che l’ufficio innanzi al quale sia dedotto l’impedimento si dia carico di accertare se quanto asserito nell’istanza sia esatto o meno. In difetto di tale accertamento non è giustificato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio. Non sussiste in ogni caso alcun obbligo di munirsi di un sostituto processuale (Cass., 22 settembre 2000, Mattioli, in Guida al dir. n. 43/2000, p. 65). In seguito all’entrata in vigore della L. n. 60/2001, che ha modificato l’art. 102 comma 1 c.p.p., anche il difensore d’ufficio ha la facoltà di nominare un sostituto processuale.
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Rinuncia al mandato difensivo
FORMULA 75
➲ FORMULA 75 RINUNCIA AL MANDATO DIFENSIVO (art. 107 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . indagato/imputato nel procedimento a margine, dichiara di rinunciare al mandato difensivo a lui conferito. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La presente formula di rinuncia al mandato può essere utilizzata anche nel caso di rinuncia al mandato da parte del difensore delle altre parti private e della persona offesa. La rinuncia al mandato deve essere espressa, in quanto non è prevista dalla legge alcuna forma di rinuncia tacita, quale, ad esempio, il mancato intervento del difensore all’interrogatorio. La rinuncia, nel silenzio della legge, deve rispettare le forme previste dall’art. 96, comma 2, c.p.p. e non deve necessariamente essere motivata.
FORMULA 76
Rinuncia al mandato difensivo
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➲ FORMULA 76 RINUNCIA AL MANDATO DIFENSIVO DA PARTE DEL DIFENSORE D’UFFICIO (art. 97, comma 5, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, designato in data . . . difensore d’ufficio di . . . indagato/imputato nel procedimento a margine, premesso che (indicazione specifica delle ragioni dell’impossibilità ad adempiere l’incarico) dichiara di non poter adempiere all’incarico conferitogli e chiede che venga nominato altro difensore d’ufficio. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e, quindi, la sua rinuncia, diversamente da quanto accade nel caso del difensore di fiducia, deve essere necessariamente sorretta da un giustificato motivo, da comunicare immediatamente all’autorità giudiziaria affinché questa possa provvedere alla nomina di altro difensore d’ufficio.
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Richiesta di termine a difesa
FORMULA 77
➲ FORMULA 77 RICHIESTA DI TERMINE A DIFESA (art. 108 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di fiducia di . . . , imputato nel procedimento in epigrafe, per cui è fissata udienza in data . . . – premesso che il Sig. . . . fino al giorno . . . era difeso dall’Avv. . . .; – premesso che l’Avv. . . . ha rinunciato al mandato difensivo a lui conferito (oppure: ha abbandonato la difesa / è stato revocato il mandato) in data . . .; – premesso che il sottoscritto Avvocato è stato formalmente incaricato di assume re la difesa del Sig. . . ., solo in data . . . (in prossimità dell’udienza); – visto l’art. 108 comma 1 c.p.p. chiede che gli venga assegnato un termine a difesa. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Tale richiesta può essere avanzata anche dal difensore d’ufficio nominato tale in prossimità o nel corso dell’udienza.
FORMULA 78
Verbale di assunzione di informazioni
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➲ FORMULA 78 VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA PERSONE INFORMATE SUI FATTI (artt. 327 bis, 391 bis c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Davanti all’avv. . . ., difensore di . . . nel procedimento a margine, nell’esercizio delle facoltà riconosciute dall’art. 327 bis, c.p.p., il giorno . . . alle ore . . . presso il suo studio in . . . è comparso il Sig. . . . che, in qualità di persona informata sui fatti, rende dichiarazioni attinenti a fatti oggetto del procedimento. Preliminarmente si fa presente al Sig. . . . che il colloquio è finalizzato all’acquisizione di informazioni e dichiarazioni nell’ambito dell’attività investigativa che il difensore può svolgere nel corso del procedimento penale e che verrà documentata attraverso le seguenti forme: (p.e.: verbalizzazione per iscritto in forma integrale o riassuntiva, registrazione fonografica o audiovisiva etc.). Il difensore, avvisa la persona informata sui fatti che ha il dovere di dichiarare se è sottoposta ad indagini o imputata nel procedimento a margine o in un procedimento connesso o per un reato collegato a quello per cui è pendente il procedimento a margine. Il difensore, ricorda alla persona informata sui fatti che è sua facoltà non rispondere alle domande che le verranno rivolte; la avverte altresì che, se decide di rispondere, è tenuta a dire la verità e che, qualora renda false dichiarazioni al difensore, può essere punita ai sensi dell’art. 371 ter c.p. con la pena della reclusione fino a quattro anni. Il difensore, fa presente alla persona informata sui fatti che se dovesse avvalersi della facoltà di non rispondere, la sua audizione potrà essere disposta dall’Autorità Giudiziaria procedente su richiesta dello stesso difensore. Il difensore, avverte, inoltre, la persona informata sui fatti che, se è prossima congiunta dell’imputato, ha facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell’art. 199 c.p.p. Il difensore fa, infine, presente alla persona informata sui fatti del divieto di rivelare le domande a questa eventualmente già formulate dal P.M. o dalla P.G. e le risposte date. Il sottoscritto . . . prende atto degli avvertimenti preliminari formulati dall’avv. . . . e dichiara di (non) voler rispondere.
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Verbale di assunzione di informazioni
FORMULA 78
Domande . . . Risposte . . . ... Il verbale viene chiuso alle ore . . . Copia del verbale viene rilasciata, per conoscenza, al Sig. . . . L.C.S. e firma (Autentica della firma del difensore) ✦✦✦
La L. 7 dicembre 2000, n. 397, ha definitivamente riconosciuto, almeno sotto il profilo formale, il pieno potere del difensore di esercitare indagini difensive. Come è noto, infatti, prima di questa riforma, lo spazio riconosciuto alle indagini private era assai limitato. Al difensore, in particolare, veniva riconosciuto, attraverso l’esercizio delle facoltà previste dall’art. 38 att. c.p.p., ora abrogato, solo un potere di sollecitazione dell’attività investigativa del P.M. (cfr. Cass., 31 gennaio 1994, Vicenti, in Giust. pen. 1994, III, 586), ma non quello di presentare i risultati delle indagini difensive direttamente al giudice (cfr. Cass., 16 marzo 1994, Cagnazzo, in Cass. pen. 1995, 115). Le dichiarazioni al difensore venivano infatti qualificate « . . . mere scritture private, come tali carenti di forza probatoria sull’esistenza delle dichiarazioni e della provenienza di esse da parte di colui che ne appare l’autore . . . » (cfr. Cass., 16 marzo 1995, Marras, in Cass. pen. 1997, 782). La giurisprudenza, poi, influenzata anche dall’introduzione della L. n. 332/95 che aveva ampliato la portata dell’art. 38 att. c.p.p., aveva modificato il suo atteggiamento. In particolare si era riconosciuto che i risultati delle investigazioni effettuate dal difensore potessero essere presentati direttamente al giudice procedente, essendo muniti delle necessarie garanzie di veridicità (cfr. Cass., 11 luglio 1997, Lutfija, in Arch. nuova proc. pen., 1997, 640). Fino all’ultimo, tuttavia, si era continuato ad attribuire alle indagini difensive una valenza probatoria inferiore a quella degli atti di indagine compiuti dal P.M., dal momento che solo a questi ultimi si applicavano gli artt. 371 bis, 476 e 479 c.p. e le norme impositive di rigorose modalità di documentazione (cfr. Cass., 16 settembre 1997, Vacca, in Cass. pen. 1998, 2090). La situazione normativa è ora radicalmente mutata. Le prerogative del difensore nell’ambito delle indagini difensive, infatti, sono state sensibilmente ampliate. Il difensore, in particolare, oltre a sentire persone informate sui fatti (art. 391 bis c.p.p.), può tra l’altro accedere a luoghi pri-
FORMULA 78
Verbale di assunzione di informazioni
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vati o non aperti al pubblico per eseguire accertamenti anche di natura tecnica, eventualmente previa autorizzazione del giudice (art. 391 sexies e septies c.p.p.), e può richiedere direttamente documenti alla P.A. (art. 391 quater c.p.p.). Gli elementi raccolti possono essere presentati direttamente al giudice, senza il vaglio del P.M. e vanno a formare uno speciale fascicolo conservato nell’ufficio del G.I.P. che poi confluisce nel fascicolo del P.M. (art. 391 octies c.p.p.). È opportuno rammentare che, ai sensi dell’art. 391 nonies c.p.p., il difensore può svolgere un’attività di indagine preventiva nell’eventualità di una futura instaurazione di un procedimento penale a carico della persona che gli ha conferito il mandato difensivo. Per poter effettuare le indagini private il difensore deve essere stato nominato con atto scritto. Per quanto riguarda le attività di indagine di cui all’art. 391 bis c.p.p. va rilevato che il difensore può convocare la persona informata sui fatti per acquisire dichiarazioni o assumere informazioni o anche solo per conferire in vista dell’individuazione di diverse direzioni di indagine. In quest’ultimo caso il difensore è esonerato da ogni obbligo di documentazione del colloquio con la persona informata dei fatti. Qualora la persona da sentire sia a propria volta indagata o imputata nello stesso procedimento o in procedimento connesso o collegato deve essere necessariamente avvertito il suo difensore, che deve partecipare all’atto. Se la persona è priva di difensore il giudice procedente nomina, su richiesta del difensore interessato, un difensore d’ufficio. Il difensore è tenuto agli stessi obblighi del P.M.: qualora dalla deposizione della persona informata sui fatti emergano indizi di reità a suo carico, il difensore deve interrompere l’audizione, fermo restando che le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. L’inosservanza delle formalità previste dall’art. 391 bis, commi da 1 a 5, determina l’inutilizzabilità degli elementi raccolti e può costituire il fondamento di un addebito disciplinare al difensore. È da ritenere che il divieto di domande suggestive valga anche qualora il soggetto che acquisisce le dichiarazioni sia il difensore, il sostituto, il consulente tecnico o l’investigatore autorizzato. Per chi acquisisce le informazioni vale il disposto dell’art. 110, comma 3, c.p.p. in materia di sottoscrizione degli atti, nonché il divieto di cui all’art. 430 bis c.p.p. inserito dalla L. n. 479/1999, per cui anche il difensore non può assumere informazioni dalla persona ammessa ad essere sentita ai sensi dell’art. 507 c.p.p. o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell’art. 422, comma 2, c.p.p. oppure nella lista prevista dall’art. 468 c.p.p. e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni eventualmente assunte in violazione di tale disposto sono inutilizzabili.
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Verbale di assunzione di informazioni
FORMULA 78
Si intende che tutte le attività di indagine difensiva contemplate dalle norme codicistiche possono essere compiute anche dal difensore della persona offesa, della parte civile o delle altre parti processuali private (responsabile civile, civilmente obbligato alla pena pecuniaria, enti e associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato).
FORMULA 79
Invito a rendere dichiarazioni scritte
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➲ FORMULA 79 INVITO A RENDERE DICHIARAZIONI SCRITTE (art. 391 bis c.p.p.) Gent. Sig.ra / Egr. Sig. Via . . . Gentile Signora / Egregio Signore Sono stato nominato avvocato difensore di . . ., nel procedimento penale R.G. n. . . . pendente avanti . . . In tale qualità e in base ai poteri di indagine difensiva, conferiti al difensore dalla L. n. 397/2000, al fine di ricostruire i fatti accaduti,è mia intenzione chiederLe di rilasciarmi una dichiarazione scritta relativa ai punti che di seguito Le indicherò. Preliminarmente, però, è mio dovere rivolgerLe alcuni avvertimenti così come prevede l’art. 391 bis comma 3 c.p.p.: 1) Lei ha l’obbligo di dichiarare se Le risulta di essere sottoposto ad indagini o imputato in questo stesso procedimento penale, o in un procedimento a questo connesso o relativo ad un reato collegato. 2) Lei ha facoltà di non rispondere, cioè di non rilasciare la dichiarazione scritta. Se decidesse di avvalersi di tale facoltà, potrà essere in futuro chiamato ad un’audizione davanti al pubblico ministero, su richiesta del difensore,ovvero a rendere esame testimoniale avanti al Giudice, ove sarà tenuto a rispondere alle domande del difensore. 3) Qualora decidesse di rilasciare la dichiarazione, Lei ha l’obbligo di dire la verità. La condotta di chi rende false dichiarazioni al difensore è punita dall’art. 371 ter c.p. 4) Qualora Lei fosse prossimo congiunto di alcuna delle persone sottoposte, o che possono essere sottoposte, alle indagini, ha facoltà di astenersi dal deporre. 5) Nel caso in cui Lei sia già stato sentito in ordine agli stessi fatti, Le è vietato rivelare le domande già eventualmente posteLe dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date. Ciò premesso, Le chiedo di rilasciarmi una dichiarazione scritta in ordine ai seguenti punti: ... ... La prego di farmi avere, personalmente o per via postale, le dichiarazioni scritte che vorrà rendere sui punti sopra indicati. La ringrazio per la collaborazione e La saluto cordialmente. ✦✦✦
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Relazione di cui all’art. 391 ter c.p.p.
FORMULA 80
➲ FORMULA 80 RELAZIONE DI CUI ALL’ART. 391 TER C.P.P. (art. 391 ter c.p.p.)
Il sottoscritto Avvocato, nato a . . . , difensore di . . . (indagato, imputato, persona offesa, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato alla pena pecuniaria) nel procedimento R.G. n. . . . dà atto che in data . . ., alle ore . . , presso il proprio studio sito in . . . è comparso il Sig. . . . nato a . . . per rilasciare dichiarazioni scritte in ordine a fatti e circostanze relative al procedimento sopra indicato . . . a carico di . . . Tali dichiarazioni hanno riguardato in particolare . . . (oppure: dà atto che in data . . . è pervenuta dal Sig. . . . una dichiarazione scritta in ordine . . .). Il sottoscritto difensore conferma di aver rivolto alla persona informata sui fatti tutti gli avvertimenti prescritti dall’art. 391 ter, comma 1, c.p.p. Data e firma del difensore ✦✦✦
Tale attestazione deve essere allegata alla dichiarazione scritta resa dalla persona informata sui fatti ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p.
FORMULA 81
Richiesta di autorizzazione
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➲ FORMULA 81 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CONFERIRE CON PERSONA DETENUTA (art. 391 bis, comma 7, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO MAGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, premesso che è emersa la necessità di sentire quale persona informata sui fatti il Sig. . . . aisensi degli artt. 327 bis e 391 bis c.p.p.; premesso che il Sig. . . . risulta essere detenuto presso la Casa Circondariale di . . . , in quanto in stato di custodia cautelare / condannato con sentenza definitiva, chiede che la S.V./codesto Ill.mo Tribunale autorizzi il sottoscritto difensore a recarsi presso la Casa Circondariale di . . . per conferire con il sig. . . . al fine di assumere informazioni utili allo svolgimento di indagini difensive nel procedimento sopra indicato. Con osservanza Data e firma
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Richiesta di disporre l’audizione
FORMULA 82
➲ FORMULA 82 RICHIESTA DI DISPORRE L’AUDIZIONE DI PERSONA CHE SI SIA AVVALSA DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL DIFENSORE (art. 391 bis, comma 10, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, premesso di aver convocato presso il proprio studio il Sig. . . . ex art. 327 bis e 391 bis c.p.p. al fine di assumere informazioni relative al procedimento sopra indicato; premesso che il Sig. . . . si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande che gli sono state rivolte; tenuto conto della probabilità che il Sig. . . . sia in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa, chiede che la S.V. disponga l’audizione di . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La norma che consente al difensore di chiedere al P.M. di disporre l’audizione della persona che, convocata dal difensore ai sensi degli artt. 327 bis e 391 bis c.p.p., si sia avvalsa della facoltà di non rispondere, non si applica nei confronti della persona indagata o imputata nello stesso procedimento o in procedimento connesso. Se il P.M., accogliendo l’istanza, decide di sentire la persona informata sui fatti, questa deve essere sentita alla presenza del difensore che, anche per primo, può formulare domande.
FORMULA 83
Richiesta di incidente probatorio
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➲ FORMULA 83 RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO IN CASO DI RIFIUTO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL DIFENSORE (art. 391 bis, comma 11, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento R.G. n. . . ., fa presente di aver convocato presso il proprio studio legale ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p., il Sig. . . . per assumere informazioni relative ai fatti oggetto del procedimento. Il Sig. . . ., come risulta dal verbale dell’audizione che si allega, dopo aver preso atto dei rituali avvertimenti di cui all’art. 391 bis c.p.p. ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il sottoscritto Avvocato, pertanto, tenuto conto della rilevanza di tale deposizione, chiede che l’audizione del Sig. . . . venga assunta con incidente probatorio, in base a quanto previsto dall’art. 391 bis comma 11 c.p.p. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Qualora la persona informata sui fatti si avvalga della facoltà di non rispondere alle domande del difensore, questi, in alternativa alla richiesta di cui all’art. 391 bis comma 10 c.p.p., può promuovere l’incidente probatorio, in modo che la deposizione della persona informata sui fatti venga assunta dal G.I.P. In questi casi l’incidente probatorio può essere effettuato anche al di fuori dei limiti previsti dall’art. 392 comma 1 c.p.p., cioè al di fuori delle ipotesi ordinarie in cui è applicabile tale istituto.
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Richiesta di documenti alla P.A.
FORMULA 84
➲ FORMULA 84 RICHIESTA DI DOCUMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 391 quater c.p.p.)
ALL’ENTE / UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE O CENTRALE DI . . . (es.: Comune, Provincia, Regione, Prefettura, etc. presso cui si trova il documento utile alla indagini) Il sottoscritto Avvocato, con studio in . . . , difensore di . . . nel procedimento R.G. n. . . . pendente presso il Tribunale/Procura presso il Tribunale di . . . chiede a codesta spett.le amministrazione ai sensi dell’art. 391 quater c.p.p. di estrarre copia dei seguenti documenti, ai fini del compimento di indagini difensive: 1) . . . 2) . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Qualora la Pubblica Amministrazione non esaudisca l’istanza di cui all’art. 391 quater c.p.p., il difensore può richiedere al P.M. di sequestrare la documentazione presente presso l’ufficio amministrativo. Il P.M. nel caso in cui ritenga che non si debba disporre il sequestro, trasmette la richiesta insieme al suo parere negativo al G.I.P. (artt. 367-368 c.p.p.).
FORMULA 85
Documentazione di accesso ai luoghi
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➲ FORMULA 85 DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO AI LUOGHI (artt. 327 bis e 391 sexies c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . , nell’esercizio dei poteri di cui agli artt. 327 bis e 391 sexies c.p.p., dà atto che oggi . . . presso . . . (luogo in cui avviene l’accesso o dove si trova la cosa da sottoporre a rilievi) sono presenti oltre al sottoscritto difensore, anche il Sig. .. . consulente tecnico per conto dell’indagato/imputato, il Sig. . . . (p.e.: direttore dello stabilimento ove avviene l’accesso) etc. Alla presenza delle sopracitate persone si dà atto che lo stato del luogo (della cosa) è il seguente . . . Si dà altresì atto che vengono effettuati i seguenti rilievi (tecnici, grafici, planimetrici, etc.) il cui dettagliato svolgimento ad esito è contenuto nell’allegata relazione. L.C.S. Data e firma del difensore e della persona intervenuta all’atto ✦✦✦
La documentazione raccolta a seguito di accesso ai luoghi pubblici o privati, o relativa a rilievi tecnici effettuati, confluirà, come ogni altra documentazione di attività di indagine difensiva, nel fascicolo del difensore, previsto dall’art. 391 octies c.p.p. Gli elementi contenuti in tale fascicolo potranno essere presentati direttamente al G.I.P., sia quando questi debba adottare un provvedimento con l’intervento della parte privata, sia quando la decisione possa essere presa anche senza l’intervento della parte assistita. Il fascicolo, inoltre, potrà essere ovviamente presentato direttamente al G.U.P. in sede di udienza preliminare. Le attività di indagine che implicano l’accesso in luoghi privati o non aperti al pubblico richiedono, in mancanza del consenso di chi ha la disponibilità di tali luoghi, la previa autorizzazione del giudice.
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Richiesta di autorizzazione all’accesso a luoghi privati
FORMULA 86
➲ FORMULA 86 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO A LUOGHI PRIVATI O NON APERTI AL PUBBLICO (art. 391 septies c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, premesso che è emersa la necessità, ai fini dello svolgimento di indagini difensive, di accedere ai seguenti luoghi . . . (es.: per prendere visione dello stato dei luoghi/eseguire accertamenti, rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici, audiovisivi); premesso che tali luoghi non sono aperti al pubblico, ma sono nella disponibilità di . . ., il quale non ha prestato il consenso all’accesso; chiede che la S.V. autorizzi con decreto, ai sensi dell’art. 391 septies c.p.p., l’accesso del sottoscritto difensore e di (consulenti tecnici, indagato) ai luoghi sopra indicati. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 87
Avviso di compimento di accertamenti tecnici
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➲ FORMULA 87 AVVISO DEL DIFENSORE DI COMPIMENTO DI ACCERTAMENTI TECNICI IRRIPETIBILI (art. 391 decies, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento R.G. n. . . ., fa presente alla S.V. che, nell’ambito dei propri poteri di indagine difensiva, ai sensi dell’art. 397 bis c.p.p., procederà al compimento del seguente accertamento tecnico non ripetibile (. . .). Ai sensi dell’art. 391 decies comma 3 c.p.p., pertanto, si dà avviso alla S.V. dell’espletamento di tale attività, che verrà materialmente compiuta presso . . . il giorno . . . alle ore . . ., ai fini dell’esercizio da parte della S.V. delle facoltà previste dall’art. 360 c.p.p., in quanto compatibili. Con osservanza Data e firma
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Richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazioni
FORMULA 88
➲ FORMULA 88 RICHIESTA AL FORNITORE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI DI IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORE DI CHIAMATE DI DISTURBO (art. 7, D.L.vo 13 maggio 1998 n. 171, Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni)
Racc. A/R Spett.le Società Via . . . Città . . . Oggetto: richiesta di attività di accertamento dell’autore di chiamate di disturbo. Il sottoscritto . . . nato a . . . il . . . (o ragione sociale), residente (o sede) in . . . via . . . premesso – di essere persona fisica/giuridica/ente/associazione parte di un contratto per la fornitura di servizi di telecomunicazioni con questa spett.le società e di essere titolare dell’utenza avente n. . . . – di essere destinatario di chiamate di disturbo in orario notturno (di regola . . . alle . . . ) da parte di persona ignota autore di ingiurie e/o minacce e/o disturbo della quiete pubblica e ciò a partire dal giorno . . . con frequenza di . . . fa richiesta perché questa spett.le società, nella sua qualità di fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati, relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. Ciò al fine di consentire l’identificazione dell’autore degli illeciti penali in danno dello scrivente, di acquisire la prova della commissione del reato e di consentire l’intervento dell’Autorità giudiziaria penale. Poiché la fascia oraria delle precedenti chiamate di disturbo è dalle . . . alle . . . di notte, si richiede che l’inefficacia della soppressione della identificazione venga disposta per detta fascia oraria e per il periodo di legge, con decorrenza immediata stante l’urgenza.
FORMULA 88
Richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazioni
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Quanto sopra a spese dello scrivente, ai sensi dell’art. 7 D.L.vo 13 maggio 1998 n. 171. Distinti saluti. Data e firma ✦✦✦
Trattasi di una normativa che non solo consente una «investigazione privata» in tempi brevi (che il fornitore del servizio telefonico deve attuare senza ritardo), ma che evita la normale trafila di denuncia/querela all’autorità giudiziaria affinché disponga l’intercettazione telefonica (con quasi matematica risposta che gli impianti non sono disponibili per essere impegnati nell’accertamento di più gravi reati). L’istanza, che può essere anticipata telefonicamente, deve specificare la modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia stata preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore. La durata dell’investigazione non può superare i 15 giorni. (In dottrina v. Corso, La tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in Dir. pen. e proc., 1998, n. 7, p. 822 ss.).
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Richiesta di acquisizione dei dati
FORMULA 89
➲ FORMULA 89 RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI AL TRAFFICO TELEFONICO (art. 132 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e art. 391 quater c.p.p.)
Spett.le . . . (indicare il fornitore del servizio di comunicazione telefonica) ... In qualità di difensore di . . . (imputato / indagato / persona offesa / parte civile / responsabile civile, nel procedimento penale . . . nei confronti del quale è imputato il sig. . . .), premesso – che è necessario acquisire i dati relativi al traffico telefonico conservati ai sensi dell’art. 132, comma 1, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, dal fornitore . . . (. . . indicazione del fornitore del servizio di comunicazione telefonica); – che, in particolare, . . . (indicare i dati che s’intende acquisire e la rilevanza dei medesimi ai fini dell’accertamento e della repressione dei reati. . .); – che, del resto, non è ancora decorso il termine indicato dall’art. 132, comma 1, cit. (oppure: dall’art. 132, comma 2, D.L.vo cit.); – che, infine, sono rispettate le condizioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. f), D.L.vo cit. per il traffico entrante; richiedo nell’esercizio delle facoltà concesse dalla disciplina sulle investigazioni difensive (art. 391-bis ss., c.p.p.) che la S.V. . . . voglia indicarmi le modalità di accesso alla documentazione relativa al traffico telefonico sopra indicato, conservati presso . . . Avviso la S.V. . . . che in caso di rifiuto questa difesa provvederà a richiedere il sequestro della medesima documentazione ad opera dell’A.G., nelle forme previste dagli artt. 367-368 c.p.p., ferma restando la possibilità di chiedere l’accesso nei modi previsti dall’art. 132, comma 3, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. Distinti saluti. Data e firma ✦✦✦
FORMULA 90
Istanza dell’acquisizione dei dati
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➲ FORMULA 90 ISTANZA DEL DIFENSORE AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI AL TRAFFICO TELEFONICO (art. 132 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e art. 391 quater c.p.p.)
Spett.le . . . (indicare il fornitore del servizio di comunicazione telefonica) ... In qualità di difensore di . . . (imputato / indagato / persona offesa / parte civile / responsabile civile, nel procedimento penale . . . nei confronti del quale è imputato il sig. . . .), premesso – che è necessario acquisire i dati relativi al traffico telefonico conservati ai sensi dell’art. 132, comma 1, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, dal fornitore . . . (. . . indicazione del fornitore del servizio di comunicazione telefonica); – che, in particolare, . . . (indicare i dati che s’intende acquisire e la rilevanza dei medesimi ai fini dell’accertamento e della repressione dei reati. . .); – che, del resto, non è ancora decorso il termine indicato dall’art. 132, comma 1, cit. (oppure: dall’art. 132, comma 2, D.L.vo cit.); – che, infine, sono rispettate le condizioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. f), D.L.vo cit. per il traffico entrante; richiedo nell’esercizio delle facoltà concesse dalla disciplina sulle investigazioni difensive (art. 391 bis ss. c.p.p,) che la S.V. . . . voglia indicarmi le modalità di accesso alla documentazione relativa al traffico telefonico sopra indicato, conservati presso . . . Avviso la S.V. . . . che in caso di rifiuto questa difesa provvederà a richiedere il sequestro della medesima documentazione ad opera dell’A.G., nelle forme previste dagli artt. 367-368 c.p.p., ferma restando la possibilità di chiedere l’accesso nei modi previsti dall’art. 132, comma 3, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. Distinti saluti.
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Convocazione di persona informata sui fatti
FORMULA 91
➲ FORMULA 91 CONVOCAZIONE DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI DA ESAMINARE (artt. 327 bis e 391 bis c.p.p.)
Racc. R.R. Egr. Sig. . . . / Gent. Sig.ra . . . Via . . . Città . . . La informo che nell’ambito del procedimento penale R.G. n. . . . a carico di . . . si è ravvisata l’opportunità di convocarLa in qualità di persona informata sui fatti, perché rilasci dichiarazioni sulla vicenda oggetto dell’accertamento. Nella mia qualità di difensore di . . . La invito, pertanto, ai sensi dell’art. 327 bis e 391 bis c.p.p., a presentarsi presso il mio studio in . . . il giorno . . . alle ore . . . o a contattarmi telefonicamente per concordare una diversa data. Data e firma ✦✦✦
Va ricordato, in proposito, il disposto dell’art. 430 bis c.p.p. alla cui stregua: «(Divieto di assumere informazioni). 1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell’articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell’articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall’articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. «2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l’assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo».
FORMULA 92
Convocazione di persona informata sui fatti
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➲ FORMULA 92 CONVOCAZIONE DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI INDAGATA O IMPUTATA NELLO STESSO PROCEDIMENTO, IN PROCEDIMENTO CONNESSO O PER REATO COLLEGATO DA ESAMINARE AI SENSI DEGLI ARTT. 327 BIS E 391 BIS C.P.P. (art. 391 bis, comma 5, c.p.p.)
Racc. R.R. Egr. Sig. . . . / Gent. Sig.ra . . . Via . . . Città . . . e p.c. Egr. Sig. Avv. . . . Via . . . Città . . . La informo che nell’ambito del procedimento penale R.G. n. . . . a carico di . . . si è ravvisata l’opportunità di convocarLa in qualità di persona informata sui fatti, perché rilasci dichiarazioni sulla vicenda oggetto dell’accertamento. Nella mia qualità di difensore di . . . La invito, pertanto, ai sensi dell’art. 327 bis e 391 bis c.p.p., a presentarsi, accompagnata dal Suo difensore, presso il mio studio in . . . il giorno . . . alle ore . . . o a contattarmi telefonicamente per concordare una diversa data. Data e firma ✦✦✦
Anche in caso di esame di persona indagata o imputata nello stesso procedimento o in procedimento connesso o per un reato collegato si applica l’art. 430 bis c.p.p.
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Richiesta di nomina di difensore d’ufficio
FORMULA 93
➲ FORMULA 93 RICHIESTA DI NOMINA DI DIFENSORE D’UFFICIO (art. 391 bis, comma 5, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . indagato/imputato nel procedimento a margine, premesso che ha convocato il sig. . . . ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p. per acquisire informazioni utili ai fini dell’attività investigativa; premesso che il sig. . . . risulta essere indagato/imputato nel presente procedimento (oppure nel procedimento n. . . . connesso/collegato al presente procedimento); premesso che il sig. . . . risulta essere privo di difensore di fiducia, chiede in base all’art. 391 bis, comma 5, c.p.p., che la S.V. disponga la nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 94
Nomina di investigatore privato
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➲ FORMULA 94 NOMINA DI INVESTIGATORE PRIVATO (artt. 327 bis c.p.p. e 222, comma 2, coord. c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . (oppure: Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . .) indagato/imputato/persona offesa nel procedimento a margine, nomina investigatore privato nel proprio interesse il Sig. . . . conferendogli espressamente l’incarico di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni. Il sottoscritto prende atto che il sig. . . . è investigatore privato come da artt. 134 e ss. T.U.L.P.S. ed è munito di autorizzazione del prefetto di . . . a svolgere attività investigative finalizzate all’esercizio del diritto alla prova in sede processuale. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La nomina va inserita nello speciale registro indicato dall’art. 222, comma 2, coord. c.p.p.
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Comunicazione del difensore
FORMULA 95
➲ FORMULA 95 COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE DI NOMINA DI INVESTIGATORE PRIVATO (art. 222, comma 4, att. c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento R.G. n. . . . comunica alla S.V. di aver nominato il Sig. . . . investigatore privato e di avergli conferito l’incarico di svolgere indagini difensive nell’interesse del proprio assistito. Tanto si comunica anche agli effetti di cui all’art. 103 commi 2 e 5 c.p.p. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 96
Richiesta da parte dell’indagato/imputato
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➲ FORMULA 96 RICHIESTA DA PARTE DELL’INDAGATO/IMPUTATO DI ESSERE INTERROGATO/ ESAMINATO IN LINGUA NON ITALIANA (art. 109 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. . . . ILL.MO TRIB. . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., nel procedimento a margine, nei cui confronti . . . (ad es.: è stato fissato interrogatorio avanti alla S.V. il giorno . . . alle ore . . .), considerato che il Sig. . . . è di nazionalità . . . e non parla, né comprende la lingua italiana, chiede che ai sensi dell’art. 109 c.p.p. vengano presi i necessari accorgimenti per effettuare l’interrogatorio nella sua lingua di origine. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’art. 109 c.p.p. recita: «(Lingua degli atti). 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. «2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali. «3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità». In giurisprudenza si è ritenuto che la mancata traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini prelimiari ex art. 415 bis c.p.p. comporti la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (Trib. Varese, ord. 14 luglio 2000, in Foro Ambr. 2000, 478). Analogamente la mancata traduzione della richiesta di rinvio a
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Richiesta da parte dell’indagato/imputato
FORMULA 96
giudizio determina la nullità dello stesso atto (Trib. Milano, ord. 1 dicembre 1999, in Foro Ambr. 2000, 172; contra Trib. Milano, ord. 11 gennaio 2000, in Foro Ambr. 2000, 173).
FORMULA 97
Richiesta del divieto di pubblicazione atti
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➲ FORMULA 97 RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI (art. 114 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, chiede che, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. sia disposto il divieto di pubblicazione degli atti processuali. A questo proposito si rileva che . . . (spiegazione dei motivi per cui ci si oppone alla pubblicazione). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’art. 114 c.p.p. recita: «(Divieto di pubblicazione di atti e di immagini). 1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. «3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. «4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
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Richiesta del divieto di pubblicazione atti
FORMULA 97
«5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4. «6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. «6 bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. «7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto».
FORMULA 98
Richiesta di copie
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➲ FORMULA 98 RICHIESTA DI COPIE (art. 116 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., nel procedimento a margine, chiede il rilascio (urgente/non urgente) delle copie dei seguenti atti processuali, necessario al fine di (spiegazione dell’interesse al rilascio di copie). Data e firma ✦✦✦
L’autorizzazione del P.M. o del giudice procedente al rilascio delle copie è necessaria a meno che all’interessato non sia espressamente riconosciuto il diritto ad estrarre copia. Il deposito di un atto non comporta di per sé il diritto al rilascio della copia dell’atto depositato, ma solo il diritto a procedere al suo esame (cfr. Cass., 25 maggio 1993, Anastasio, in Giust. pen. 1993, III, 579). In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva va tuttavia segnalato che, a seguito dell’introduzione della L. n. 332/1995, oltre all’obbligo di deposito degli atti posti alla base del provvedimento coercitivo, è stata espressamente prevista la facoltà per il difensore di estrarne copia (art. 309, comma 8, c.p.p.). In tema di riesame, la facoltà del difensore di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia deve necessariamente coniugarsi con esigenze di rapidità e snellezza della procedura, derivanti dalla brevità del termine (fissato in tre giorni) previsto per la notifica degli avvisi e dalla natura perentoria di quello (fissato in dieci giorni) stabilito per la decisione, termine, per altro, insuscettibile di sospensione o di interruzione; ne consegue che, quando le operazioni di formazione e rilascio delle copie possono determinare ritardo, comportando il probabile mancato rispetto dei termini predetti, il difensore non può pretendere, né l’autorità giudiziaria può concedere, dilazioni, qualora risulti impossibile procedere per tempo alla copia di tutti gli atti richiesti (Cass. pen., sez. V, 8 maggio 2001, n. 18568, c.c. 20 marzo 2001, Mion B.).
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Memorie e richieste delle parti
FORMULA 99
➲ FORMULA 99 MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI (artt. 121 e 367 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, espone quanto segue . . . (richiesta di indagini – esposizione di fatti – argomentazioni di diritto); (Ad esempio: Il difensore chiede altresì che la misura cautelare personale/reale disposta con decreto/ordinanza del . . . venga revocata, dal momento che . . .); (Oppure: Si confida che, sulla base delle argomentazioni ora svolte, l’Ill.mo Signor Procuratore/l’Ill.mo G.I.P./G.U.P./l’Ill.mo Tribunale/l’Ecc.ma Corte d’assise, vorrà richiedere/emettere l’archiviazione; richiedere/emettere sentenza di non luogo a procedere; richiedere/emettere anche ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sentenza di assoluzione per . . .). Data e firma ✦✦✦
A rigore di norma, soggetti legittimati a indirizzare al giudice procedente memorie e richieste ex art. 121 c.p.p. sono le sole parti, quindi il P.M., l’imputato, l’indagato, (in forza della parificazione alla posizione dell’imputato sancita dall’art. 61 c.p.p.), parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato alla pena pecuniaria costituitasi nel processo. La persona offesa può presentare memorie e indicare temi di prova ai sensi dell’art. 90 c.p.p. La presentazione di memorie da parte dei difensori al P.M. è invece prevista dall’art. 367 c.p.p. Nelle memorie possono essere trasfusi i pareri dei consulenti di parte. Tali pareri possono essere letti in udienza «. . . ed essere utilizzati ai fini della decisione anche in mancanza del previo esame del consulente tecnico, qualora le parti non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto super-
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Memorie e richieste delle parti
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fluo disporre sostitutivamente una perizia» (cfr. Cass., 17 settembre 1992, Moussa, in Mass. Cass. pen. 1993, 5, 31). Il termine di 15 giorni previsto dall’art. 121 c.p.p., per provvedere sulla richiesta ritualmente formulata è meramente ordinatorio e non comporta, perciò, alcuna conseguenza processuale se inosservato, ma è solo sanzionabile sul piano disciplinare ai sensi dell’art. 124 c.p.p.
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Esempio di procura speciale
FORMULA 100
➲ FORMULA 100 ESEMPIO DI PROCURA SPECIALE (art. 122 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . residente a . . . imputato nel procedimento a margine, conferisce procura speciale all’avv. . . . con studio in . . . affinché richieda la rimessione dell’attuale processo ad altro giudice. Con osservanza Data e firma (Autenticazione) ✦✦✦
La procura speciale dell’art. 122 c.p.p. può essere rilasciata anche preventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce (art. 37 att. c.p.p.). La procura speciale è richiesta, a titolo esemplificativo, per la ricusazione (art. 38 c.p.p.) e nei seguenti casi: art. 46, art. 82, art. 84, art. 85, art. 141, art. 333, art. 336, art. 419, art. 438, art. 446, art. 571, art. 589, art. 633, art. 645 c.p.p.
FORMULA 101
Violazioni dell’osservanza delle norme processuali
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➲ FORMULA 101 SEGNALAZIONE AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI VIOLAZIONI DELL’OBBLIGO DI OSSERVARE LE NORME PROCESSUALI (art. 124 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE / DELLA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fa presente alla S.V. quanto segue. (p.e.: In data . . . il G.I.P. presso il Tribunale di . . . su richiesta del P.M. dott. . . ., ha disposto il sequestro delle seguenti cose di proprietà dell’indagato . . . In data . . . il sottoscritto ha presentato motivata richiesta di revoca del sequestro preventivo. A tutt’oggi, però, non vi è stata alcuna pronuncia sulla richiesta. Da una ricerca effettuata presso la Cancelleria risulta che il P.M., che non ha ancora provveduto alla revoca del sequestro, non ha nemmeno espresso a tutt’oggi il suo parere sulla richiesta del sottoscritto. Si chiede, pertanto, dato il tempo trascorso e l’urgenza per . . . di recuperare le cose sequestrate, che la S.V. accerti se il ritardo del P.M. nel provvedere al dissequestro ai sensi dell’art. 321, comma 3, c.p.p., o nel trasmettere al G.I.P. le sue valutazioni, ove il P.M. ritenga che il sequestro vada conservato, sia giustificato). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
«Se è vero che i magistrati sono tenuti, a norma del comma 1 dell’art. 124 c.p.p., ad osservare le norme del codice anche quando l’inosservanza non comporta la nullità dell’atto o altra sanzione processuale, tuttavia non qualsiasi inosservanza di esse norme assume rilevanza disciplinare. Perché, infatti, sussista, l’illecito disciplinare deve presentare una triplice connotazione: un elemento oggettivo (la violazione di una norma di condotta), uno soggettivo (che essa sia stata commessa per dolo o colpa), ed infine un evento esterno consistente nel fatto che la violazione incida sulla credibilità del singolo magistrato
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Violazioni dell’osservanza delle norme processuali
FORMULA 101
oppure sul prestigio dell’ordine giudiziario» (così Cass. civ., Sezioni Unite, 28 aprile 1999, Min. Giust. c. Petrucci, in Mass. 1999). È stato inoltre affermato che «L’insindacabilità (al di fuori dell’ambito delle impugnazioni previste dal codice di rito) dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude che la loro inesattezza tecnico-giuridica possa configurarsi quale illecito disciplinare del magistrato, salvo che essa non sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, tale da incidere negativamente sul prestigio dell’ordine giudiziario, né la obbligatorietà delle norme processuali penali, sancita dall’art. 124 c.p.p. anche ai fini della responsabilità disciplinare, può comportare la punibilità con sanzioni disciplinari di qualsiasi inosservanza rituale non specificamente connotata nei termini suindicati». (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del Consiglio della magistratura militare di assoluzione di un sostituto procuratore, incolpato in relazione al mancato rilievo dell’incompetenza territoriale e del difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare) (Cass. civ., Sezioni Unite, 22 dicembre 1999, n. 923, Proc. gen. milit. cass. c. Dini e altro, in Mass. 1999).
FORMULA 102
Richiesta di rinvio di udienza camerale
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➲ FORMULA 102 RICHIESTA DI RINVIO DI UDIENZA CAMERALE (art. 127, comma 4, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI . . . ILL.MO TRIBUNALE . . . ECC.MA CORTE . . .
R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, (p.e.: in vista dell’udienza avanti a questo Ill.mo Tribunale per la discussione della richiesta di riesame della misura coercitiva disposta nei confronti di . . .) fa presente che quest’ultimo chiede di essere sentito personalmente. Il difensore fa presente, altresì, che, come risulta dalla documentazione allegata, il Sig. . . . è legittimamente impedito a partecipare all’udienza (es., perché ricoverato nell’Ospedale di . . . nel reparto di rianimazione . . . ) e chiede, pertanto, il rinvio della stessa ad altra data. Con osservanza Data e firma
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Richiesta di correzione di errore materiale
FORMULA 103
➲ FORMULA 103 RICHIESTA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE (art. 130 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, rileva che la sentenza/l’ordinanza/il decreto emessa da questo Giudice contiene un errore materiale. Infatti . . . Poiché l’eliminazione di tale errore non comporta modificazioni essenziali dell’atto, il sottoscritto chiede ai sensi dell’art. 130 c.p.p., la correzione dell’atto stesso. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale è possibile ogni volta che il provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione. È legittimo perciò il ricorso a tale rimedio nell’ipotesi in cui il pensiero del giudice, in sede di udienza preliminare, emerga inequivocabile dal tenore del dispositivo letto in udienza, destinato a prevalere sulla sentenza successivamente depositata, con il quale si dichiara non doversi procedere nei confronti di alcuni degli imputati e per alcune delle contestazioni e dalla contemporanea emissione del decreto di citazione a giudizio per altri imputati e per altre contestazioni, anche se, per errore materiale, la sentenza contenga ancora l’indicazione delle imputazioni e degli imputati per i quali è stata assunta diversa decisione (Cass., 17 dicembre 1997, Assirelli, CED Cassazione 1998). Può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 c.p.p. quando l’intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché in tal caso la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta, e non si risolve in una modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (nella specie, la cassazione ha confermato la
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Richiesta di correzione di errore materiale
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decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto praticabile la correzione dell’errore materiale che si riferiva ai singoli elementi del calcolo che avevano portato alla determinazione della pena, laddove sia nel dispositivo sia nella motivazione la pena detentiva era indicata nella stessa misura) (Cass., 4 giugno 1997, Finocchi e altro, in CED Cassazione 1998).
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Segnalazione di legittimo impedimento
FORMULA 104
➲ FORMULA 104 SEGNALAZIONE DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO (artt. 132, 133 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . citato a comparire avanti a questo Ill.mo Giudice in qualità di imputato (di reato connesso)/testimone/perito/consulente tecnico/interprete/custode, fa presente di essere legittimamente impedito ad intervenire all’udienza, come risulta dalla documentazione allegata. Segnala altresì, che l’impedimento non cesserà prima di (o cesserà entro il . . .). Si chiede, pertanto, che la comparizione venga disposta per altra data. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 105
Impedimento alla prestazione dell’ufficio di interprete
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➲ FORMULA 105 SEGNALAZIONE DI IMPEDIMENTO ALLA PRESTAZIONE DELL’UFFICIO DI INTERPRETE (artt. 144, 145 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto . . . nominato interprete con provvedimento della S.V./codesto Ill.mo Tribunale di . . ./codesta Ecc.ma Corte . . . in data . . . nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . ., fa presente che sussiste nei suoi confronti la causa di incapacità/incompatibilità alla prestazione di tale ufficio, prevista dall’art. 144, lett. . . ., c.p.p., dal momento che . . . Il sottoscritto chiede, pertanto, che la S.V./l’Ill.mo Tribunale/l’Ecc.ma Corte d’assise valuti se esentarlo dalla prestazione dell’ufficio. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
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Dichiarazione di astensione dell’interprete
FORMULA 106
➲ FORMULA 106 DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DELL’INTERPRETE (art. 145 c.p.p.)
ILL.MO G.U.P./G.I.P. . . . ILL.MO TRIB. . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto . . ., nato a . . . il . . . e residente a . . . in via . . . nominato interprete dalla S.V. nel procedimento penale n. . . . R.G. contro . . . con provvedimento in data . . . notificato il . . . chiede di potersi astenere dall’incarico affidatogli in quanto, così come previsto dall’art. 144 c.p.p., si trova nella condizione di incompatibilità costituita dal fatto che . . . Data e firma ✦✦✦
La dichiarazione di astensione deve essere presentata nella cancelleria del giudice procedente. Sulla dichiarazione decide il giudice con ordinanza nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p. (procedimento in Camera di consiglio).
FORMULA 107
Dichiarazione di ricusazione dell’interprete
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➲ FORMULA 107 DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE DELL’INTERPRETE (art. 145 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . indagato/imputato nel procedimento a margine rileva che il Sig. . . . nominato interprete con provvedimento della S.V./Tribunale/Corte d’assise in data . . . si trova nella situazione di incapacità/incompatibilità alla prestazione dell’ufficio, stabilita dall’art. 144, lett. . . ., c.p.p. Il sottoscritto chiede, pertanto, ai sensi dell’art. 145 c.p.p., la ricusazione del Sig. . . . Con osservanza Data e firma
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Interprete: termine e richiesta di proroga
FORMULA 108
➲ FORMULA 108 INDICAZIONE DA PARTE DELL’INTERPRETE DELL’IMPOSSIBILITÀ DI RISPETTARE IL TERMINE E RICHIESTA DI PROROGA (art. 147 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto . . . nominato interprete nel procedimento R.G. n. . . . conprovvedimento della S.V./Ill.mo Tribunale/Ecc.ma Corte in data . . . (considerata la particolare complessità dell’incarico attribuito) segnala di non essere in grado di rispettare il termine stabilito nel sopracitato provvedimento per il completamento della traduzione richiesta e chiede, pertanto, la proroga del termine per l’effettuazione dell’incarico. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 109
Notificazione a richiesta delle parti private
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➲ FORMULA 109 NOTIFICAZIONE A RICHIESTA DELLE PARTI PRIVATE (art. 152 c.p.p.)
Racc. R.R. Egr. Sig. .. . / Gent. Sig.ra . . . Via . . . Città . . . Notificazione atto processuale penale (p.e.: richiesta di incidente probatorio) Egregio Signore/Gentile Signora, nella mia qualità di difensore di . . . nel procedimento n. . . ., in cui anche Lei risulta attualmente indagato, La informo, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 395 c.p.p., di avere proposto richiesta di incidente probatorio, nell’ambito del procedimento sopra indicato, come da atto allegato alla presente. Distinti saluti. Data e firma
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Alla comunicazione sopra esemplificata va allegata la richiesta di incidente probatorio.
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Dichiarazione o elezione di domicilio
FORMULA 110
➲ FORMULA 110 DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI (artt. 161 c.p.p.; 62 att. c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. . . . ILL.MO TRIB. . . . ECC.MA CORTE . . . ON.LE UFFICIO DI P.G. Il sottoscritto . . . nato a . . . il . . . e residente a . . . in via . . . sottoposto ad indagini/imputato nel procedimento penale n. . . . R.G. per il reato p. e p. dagli artt. . . .; dichiara di eleggere domicilio in . . . via . . . n. . . . presso . . . nato a . . . il . . . e residente in . . . via . . . (oppure che il proprio domicilio è presso la sua residenza in . . . via . . . n. . . .). Data e firma ✦✦✦
La dichiarazione o elezione di domicilio è valida per tutta la durata del procedimento salvo il caso di arresto e quindi di detenzione (art. 156 c.p.p.) o quando il procedimento dovesse pervenire alla Suprema Corte (art. 613, comma 2, c.p.p.). Nel caso di rifiuto o di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio si procede, se ci si trova nella fase delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 157 c.p.p. Nelle altre fasi il rifiuto e l’inidoneità della dichiarazione o dell’elezione di domicilio comportano, automaticamente, nel caso in cui non sia possibile notificare ai sensi dell’art. 157 c.p.p., la notificazione mediante consegna al difensore. Così pure si procederà nel caso in cui diventi impossibile la notifica nel luogo dichiarato o eletto. La dichiarazione o l’elezione di domicilio possono essere trasmesse anche a mezzo di telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, segretario comunale, cancelliere o dal difensore. Potrà essere altresì effettuata nella cancelleria di qualsiasi Tribunale. In tal caso il relativo verbale è immediatamente trasmesso all’autorità giudiziaria procedente. A norma dell’art. 62 att. c.p.p. nell’eleggere il domicilio l’imputato è tenuto ad indicare anche le generalità del domiciliatario.
FORMULA 111
Dichiarazione di mutamento di domicilio
195
➲ FORMULA 111 DICHIARAZIONE DI MUTAMENTO DI DOMICILIO (art. 162 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. . . . ILL.MO TRIB. . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . il . . . e residente a . . . in via . . . sottoposto ad indagini/imputato nel procedimento penale n. . . . R.G. per il reato p. e p. dagli artt. . . .; premesso di avere eletto domicilio in . . . presso . . . con dichiarazione inviata a mezzo di raccomandata in data . . . a codesta spettabile Procura dichiara di voler mutare domicilio e, quindi, di eleggere domicilio in . . . via . . . n. . . . presso . . . nato a . . . il . . . e residente in . . . via . . . (oppure che il proprio domicilio è ora presso la sua residenza in . . . via . . . n. . . .). Data e firma (Eventuale autenticazione del difensore, se spedita con raccomandata) ✦✦✦
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’imputato può avere un solo domicilio eletto e, quindi, ogni mutamento di domicilio, ritualmente comunicato all’autorità procedente, comporta revoca implicita della precedente elezione. Un’elezione plurima di domicilio, con l’indicazione di più sedi contemporanee agli effetti delle notificazioni, può essere effettuata nella sola ipotesi in cui tale pluralità risulti per inequivoca dichiarazione espressa dell’eleggente e sia operata con un unico atto; diversamente, infatti, una seconda elezione di domicilio, che non contenga la riserva a tener ferma la precedente elezione, non potrebbe avere il significato di elezione aggiunta, bensì, invece, di revoca implicita della prima. (Cass., 16 ottobre 2002, D’Amico, in Guida al dir., n. 49/2002, 94).
196
Richiesta di abbreviazione dei termini
FORMULA 112
➲ FORMULA 112 RICHIESTA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI (art. 173 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . imputato/indagato nel processo a margine, vista la necessità di una pronta definizione del processo (ad esempio: al fine di chiarire al più presto la posizione processuale del sig. .. ., anche in funzione dell’instaurazione di azioni giudiziarie a tutela della sua reputazione), chiede l’abbreviazione del termine stabilito a suo favore dall’art. . . . (p.e.: dall’art. 458 c.p.p.). Data e firma
✦✦✦
FORMULA 113
Istanza di restituzione in termini
197
➲ FORMULA 113 ISTANZA DI RESTITUZIONE IN TERMINI (art. 175 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . imputato/indagato nel procedimento a margine, (oppure il sottoscritto . . . imputato), rileva di non aver potuto osservare il termine stabilito perentoriamente dall’art. . . . per (descrizione dell’attività da compiere) per caso fortuito o forza maggiore; (oppure: di aver avuto effettiva conoscenza dell’atto solo in data . . .). Infatti . . . (dimostrazione della non imputabilità all’interessato dell’inosservanza del termine). Essendo cessato il fatto costituente caso fortuito/forza maggiore, (oppure: essendo il sottoscritto venuto a conoscenza dell’atto) e non essendo ancora decorso il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 175, comma 3, c.p.p., si chiede che l’Ill.mo G.I.P./G.U.P./l’Ill.mo Tribunale/l’Ecc.ma Corte, dispongano con ordinanza la restituzione in termini per (descrizione attività da compiere). Data e firma ✦✦✦
L’istituto della restituzione in termini si riferisce esclusivamente al caso in cui l’interessato non abbia osservato un termine processuale per una causa a lui non imputabile: ossia per un caso fortuito o forza maggiore, o per i casi previsti dall’art. 175, comma 2, c.p.p. Se, invece, l’inosservanza dei termini perentori sia dovuta alla mancata conoscenza di un atto causata dalla nullità della sua notificazione, non si verifica la decadenza del termine. L’interessato, pertanto, non deve chiedere la restituzione in termini, ma può proporre impugnazione tardiva, sorretta dalla prova che il termine per impugnare non è decorso per la nullità della notificazione dell’atto, dalla cui data il termine stesso avrebbe dovuto avere decorrenza (cfr. Cass., 20 dicembre 1991, Schellino, in Mass. Cass. pen. 1992, 2, 61; Cass., 18 settembre 1997, Rea, in Cass. pen. 1998, 1752).
198
Istanza di restituzione in termini
FORMULA 113
La restituzione in termini, infatti, presuppone la ritualità dell’atto, al cui compimento è legato il decorso del termine scaduto. Tale presupposto, quindi, viene meno qualora l’atto sia viziato da nullità (cfr. Cass., 21 aprile 1993, Motta, in Mass. Cass. pen. 1994, 6, 4). La forza maggiore, rilevante ai fini dell’art. 175 c.p.p., deve costituire un particolare ed assoluto impedimento allo svolgimento di una certa azione, tale da non poter essere superata in nessun modo dall’agente, cui non deve, pertanto, essere imputabile (cfr. Cass., 28 febbraio 1997, Zarrella, in Cass. pen. 1999, 1578). La competenza a decidere sull’istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione spetta al giudice che sarebbe stato competente a decidere sull’impugnazione e, quindi, nel caso di provvedimento ricorribile per cassazione alla stessa Corte di cassazione (cfr. Cass., 10 novembre 1995, Da Rosa, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 247). La decisione sulla richiesta di restituzione in termini può essere legittimamente adottata de plano, stante il mancato rinvio da parte dell’art. 175 c.p.p. alle forme di cui all’art. 127 c.p.p. (cfr. Cass., 19 febbraio 1998, Oliva, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 414).
FORMULA 114
Istanza di restituzione in termini
199
➲ FORMULA 114 ISTANZA DI RESTITUZIONE IN TERMINI PER PROPORRE IMPUGNAZIONE O OPPOSIZIONE (art. 175, comma 2 bis c.p.p., introdotto da D.L. 21 febbraio 2005, n. 17)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . imputato nel procedimento a margine (oppure il sottoscritto . . . imputato), rileva di non aver potuto osservare il termine stabilito perentoriamente dall’art. . . . per proporre impugnazione/opposizione avverso la sentenza/decreto penale di condanna del (Giudice) pronunciata in contumacia dell’interessato. Tale inosservanza del termine è stata determinata dal fatto che il sottoscritto non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento. Infatti, come risulta dagli atti . . . (es. notifica di avviso di fissazione di udienza a persona ignota o priva di rapporti con l’interessato, tali da far dubitare che l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso). Poiché il sottoscritto non ha volontariamente rinunciato a comparire e non risulta che l’impugnazione/opposizione sia stata proposta dal difensore, si chiede che il Giudice disponga con ordinanza la restituzione in termini.
Data e firma ✦✦✦
Tale istanza va presentata a pena di decadenza entro trenta giorni da quando l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
200
Ricorso contro l’ordinanza di rigetto
FORMULA 115
➲ FORMULA 115 RICORSO CONTRO L’ORDINANZA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RESTITUZIONE IN TERMINI (art. 175 comma 6 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE R.G. n. . . . Il sottoscritto avvocato, difensore di . . ., persona imputata/indagata nel procedimento penale indicato in epigrafe e già dichiarato contumace, premesso che in data . . . questa difesa ha presentato richiesta di restituzione in termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale n. . . .; che a sostegno di tale richiesta è stata allegata la prova che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento impugnabile, in quanto . . .; che in data . . . il Corte di appello di . . . ha rigettato la richiesta con l’ordinanza n. . . .; rilevato che a sostegno della sua decisione negativa, la Corte di appello ha affermato che . . .; dichiara di proporre ricorso contro l’ordinanza suddetta, per i seguenti motivi (argomentare in ordine ai motivi di ricorso)
Data e firma
✦✦✦
FORMULA 116
Dichiarazione di astensione del perito
201
➲ FORMULA 116 DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PERITO (art. 223 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto . . . nominato perito nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . . con ordinanza della S.V./Ill.mo Tribunale/Ecc.ma Corte . . . in data . . . fa presente di trovarsi nella situazione prevista dall’art. 36, lett. . . ., c.p.p. dal momento che . . . Il sottoscritto chiede, pertanto, che venga valutata l’opportunità della sua astensione dall’espletamento dell’incarico. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
202
Dichiarazione di ricusazione del perito
FORMULA 117
➲ FORMULA 117 DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE DEL PERITO (art. 223 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . imputato nel procedimento a margine dichiara di ricusare il dott. . . ., perito nominato da codesta Ecc.ma Corte . . ./Ill.mo Tribunale di . . . /Ill.mo G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . ., con ordinanza in data . . . dal momento che sussistono le condizioni previste dall’art. 36, lett. . . ., c.p.p. A tale proposito, in particolare, il sottoscritto fa presente che . . . e allega, a sostegno della presente richiesta, i seguenti documenti. Si confida nell’accoglimento della richiesta. Data e firma ✦✦✦
Così come la dichiarazione di ricusazione del giudice, anche quella di ricusazione del perito può essere proposta, oltre che dalla parte, anche da un suo procuratore speciale o a mezzo del difensore.
FORMULA 118
Nomina di consulente tecnico
203
➲ FORMULA 118 NOMINA DI CONSULENTE TECNICO (art. 225 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . indagato/imputato nel procedimento a margine, dichiara di nominare suo consulente tecnico il Sig. . . . con studio in . . . tel. . . ., e ciò con riguardo all’incarico peritale conferito con decreto/ordinanza in data . . . Data e firma
✦✦✦
204
Nomina di consulente tecnico fuori dei casi di perizia
FORMULA 119
➲ FORMULA 119 NOMINA DI CONSULENTE TECNICO FUORI DEI CASI DI PERIZIA (art. 233 c.p.p.) ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . indagato/imputato nel procedimento/processo a margine, nomina suo consulente tecnico, ai sensi dell’art. 233 c.p.p. il dott. . . . con studio in . . . tel. . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Le parti private, oltre al P.M., possono nominare consulenti di parte sia quando il giudice abbia disposto la perizia, perché svolgano le attività di cui all’art. 230 c.p.p., sia quando la perizia non sia disposta (art. 233 c.p.p.). In questo secondo caso i consulenti possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie a norma dell’art. 121 c.p.p.
FORMULA 120
Richiesta di autorizzazione del consulente tecnico
205
➲ FORMULA 120 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO AD ESAMINARE COSE SEQUESTRATE (art. 233, comma 1 bis, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . .
Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . indagato/imputato/persona offesa/parte civile nel procedimento a margine, premesso che la S.V. con decreto in data . . . ha sottoposto a sequestro le seguenti cose . . . che ora si trovano in . . . ; premesso che ai fini dello svolgimento di indagini difensive appare necessario esaminare le cose oggetto di sequestro, chiede che la S.V. autorizzi il consulente tecnico già nominato (o nominato contestualmente alla presente richiesta) dott. . . . ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Con la richiesta di cui all’art. 233, comma 1 bis, c.p.p. il difensore può anche chiedere che il giudice autorizzi il consulente tecnico di una parte privata ad intervenire ad ispezioni o ad esaminare l’oggetto di ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Durante la fase delle indagini preliminari la richiesta va proposta al P.M. Come avviene per tutte le facoltà riconosciute al difensore in tema di indagini difensive, anche la richiesta di cui all’art. 233, comma 1 bis, c.p.p. può essere proposta dal difensore di tutte le parti private, compresi anche il responsabile civile e il civilmente obbligato alla pena pecuniaria.
206
Opposizione al decreto del P.M.
FORMULA 121
➲ FORMULA 121 OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL P.M. CHE RESPINGE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO AD ESAMINARE LE COSE SEQUESTRATE (art. 233, comma 1 bis e art. 127 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . indagato/persona offesa nel procedimento a margine, espone quanto segue. In data . . . il P.M./la S.V. ha disposto il sequestro delle seguenti cose . . . In data . . . il sottoscritto ha richiesto al P.M. di autorizzare, ai sensi del 233, comma 1 bis, c.p.p. il consulente tecnico dott. . . . , incaricato dal sottoscritto difensore, ad esaminare le cose oggetto di sequestro, attualmente custodite in . . . Il P.M. ha respinto tale richiesta. (p.e.: Non è dato di capire per quale motivo la richiesta sia stata rigettata/I motivi del rigetto sono giuridicamente infondati). Il sottoscritto chiede pertanto che la S.V., in accoglimento della richiesta già presentata al P.M., voglia autorizzare il consulente tecnico ad esaminare le cose sottoposte a sequestro. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
FORMULA 122
Richiesta di riesame di prelievo di analisi
207
➲ FORMULA 122 RICHIESTA DI RIESAME DI PRELIEVO DI ANALISI (art. 223 att. c.p.p.)
Il sottoscritto . . . legale rappresentante di . . ., in seguito alla notificazione in data . . . degli esiti del prelievo di . . . avvenuto presso lo stabilimento di . . ., indicati nel verbale n. . . . chiede la revisione delle analisi. Il sottoscritto nomina sin d’ora suo difensore di fiducia l’avv. .. . e suo consulente tecnico il dott. . . . Data e firma ✦✦✦
La richiesta va indirizzata all’organo indicato dalla legge o decreto che prevede la revisione. La revisione delle analisi è possibile solo nei casi in cui sia espressamente prevista da leggi o decreti. Le analisi dei campioni per cui non è possibile la revisione, d’altra parte, sono atti amministrativi cui la legge attribuisce piena rilevanza probatoria nel processo penale, purché all’interessato sia stato dato il preavviso della loro effettuazione. Tale preavviso rappresenta, dunque, il presupposto per l’utilizzabilità processuale dei verbali di analisi (cfr. Cass., 4 marzo 1993, Terenziani, in Riv. giur. ambiente 1994, 45).
208
Richiesta di certificato del casellario giudiziale
FORMULA 123
➲ FORMULA 123 RICHIESTA DI CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DELLA PERSONA OFFESA E DEL TESTIMONE (art. 236 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, considerato che . . . (p.e.: il Sig. .. . è stato citato dal P.M./difensore della persona offesa/difensore della parte civile, come testimone nell’udienza di incidente probatorio/udienza preliminare/udienza dibattimentale fissata per il giorno) . . . chiede di essere autorizzato ad ottenere il rilascio del certificato del casellario giudiziale relativo al Sig. . . . al fine di poter valutare la credibilità delle sue dichiarazioni (di poter valutare compiutamente il fatto oggetto del processo). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La richiesta di autorizzazione al rilascio del certificato del casellario giudiziale, finalizzata alla valutazione della credibilità di dichiarazioni già rese o ancora da rendere nel processo può essere indirizzata anche all’acquisizione del certificato del casellario giudiziale della persona offesa.
FORMULA 124
Richiesta di sequestro
209
➲ FORMULA 124 RICHIESTA DI SEQUESTRO (artt. 253-367 c.p.p.; artt. 253-121 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . persona offesa/parte civile/indagato/imputato nel procedimento a margine, chiede che la S.V. emetta decreto di sequestro in relazione alle seguenti cose: . . . Tali cose, infatti, anche alla luce dei fatti sinora emersi (esposti dettagliatamente nella denuncia) devono essere qualificate come corpo di reato/necessarie per l’accertamento dei fatti, poiché . . . (spiegazione del nesso di pertinenzialità o di strumentalità tra le cose ed il reato). Il sequestro di tali cose è pertanto necessario ai fini di una precisa e completa ricostruzione del fatto per cui si procede. Si confida nell’accoglimento della presente richiesta. Data e firma ✦✦✦
La collocazione dell’istituto del sequestro di cui all’art. 253 c.p.p. nel titolo III del libro III, relativo ai mezzi di ricerca della prova, ne testimonia la funzione strutturalmente probatoria, in relazione all’accertamento di reati. Il primo presupposto fondamentale del sequestro, pertanto, consiste nella configurabilità astratta di un reato, da valutare, in sede di verifica della legittimità del sequestro, sulla base delle indicazioni di fatto offerte dal P.M. (cfr. Cass., Sezioni Unite, 20 novembre 1996, Bassi, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 198). Secondo presupposto basilare del sequestro è l’idoneità delle cose sequestrate a fornire utili indicazioni ai fini dell’accertamento dei fatti. In questo senso, quando vengono sequestrate cose qualificate come corpo di reato, non è necessario fornire la dimostrazione della necessità del sequestro all’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo di reato è in re ipsa.
210
Richiesta di sequestro
FORMULA 124
Quando, invece, il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, la motivazione della necessità del sequestro dovrà essere più articolata e dovrà indicare specificamente la sussistenza in concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio (cfr. Cass., Sezioni Unite, 11 febbraio 1994, Carella, in Riv. pen. 1994, 480). In ogni caso, il provvedimento di sequestro probatorio deve contenere l’indicazione delle cose da sequestrare, così da consentire una effettiva possibilità di controllo del nesso di pertinenzialità (cfr. Cass., 19 aprile 1995, Faggin, in Cass. pen. 1996, 3067). Data la sua finalità probatoria, il sequestro, quando le circostanze probatorie siano rilevabili aliunde deve essere revocato (cfr. Cass., 27 aprile 1992, Bevilacqua, in Mass. Cass. pen. 1992, 8, 69; Trib. Bari, 21 giugno 1990, Ziri, in Arch. nuova proc. pen. 1990, 580). Nei rapporti tra perquisizione e sequestro vige il principio del male captum bene retentum: il sequestro legittimamente compiuto nel corso di una perquisizione illegittima è valido (cfr. Cass., Sezioni Unite, 27 marzo 1996, Sala, n. 5021, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 397). Si è però affermato che qualora l’esistenza delle cose da sequestrare, nella specie documentazione bancaria, risulti da un interrogatorio dell’indagato, poi dichiarato nullo, anche il provvedimento di sequestro, dipendendo in concreto da un atto nullo, è a sua volta nullo ai sensi dell’art. 185 c.p.p. (cfr. Cass., 28 marzo 1996, Moro, in Cass. pen. 1997, 3535). Il denaro può essere sottoposto a sequestro probatorio, quando ne sia dimostrata la connessione con l’ipotesi criminosa. In particolare è stato ritenuto legittimo il sequestro, presso un istituto di credito, del saldo attivo di un conto corrente che, nella fase iniziale delle indagini, può esprimere «. . . una valenza probatoria tutte le volte in cui si imponga l’esigenza di immobilizzare o per le finalità del processo un determinato rapporto patrimoniale ovvero di arrestare quelle situazioni sostanziali in evoluzione (quali appunto, i depositi in c/c), il cui divenire potrebbe risultare di pregiudizio alle statuizioni principali e accessorie da assumere in sede di merito» (cfr. Cass., 28 novembre 1996, Acampore, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 158). In presenza di un’ipotesi di reato di pericolo (pubblicazioni e spettacoli osceni) il sequestro del corpo di reato è legittimo solo se emerga che il commercio del materiale sequestrato sia destinato a svolgersi senza gli appropriati accorgimenti, tali da assicurarne la riservatezza, e risulti l’idoneità della condotta ad un’indiscriminata diffusione di tale materiale (fattispecie in tema di sequestro di videocassette pornografiche) (cfr. Cass., Sezioni Unite, 24 marzo 1995, Barbuto, in Riv. pen. 1995, 1016). Un diritto di credito non può qualificarsi, in quanto tale, come corpo di reato: il sequestro probatorio, pertanto può legittimamente riguardare solo il documento rappresentativo di tale credito (cfr. Cass., 21 aprile 1997, Cassa Risp. Bologna, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 479).
FORMULA 125
Richiesta di restituzione delle cose sequestrate
211
➲ FORMULA 125 RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE (artt. 262, 263 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, a seguito del decreto di sequestro di . . . (indicazione specifica di ciò di cui si chiede il dissequestro) emesso da S.V. in data . . ., fa presente che le esigenze probatorie che avevano giustificato tale sequestro sono venute meno, dal momento che . . . Il difensore, poiché non vi è dubbio sull’appartenenza delle cose sequestrate a . . . (in base anche a quanto risulta da . . .), chiede che quanto oggetto di sequestro sia restituito a . . . Data e firma ✦✦✦
Giudice competente a pronunciarsi sulla restituzione, se il procedimento è ancora in corso, è il giudice procedente: se il procedimento è definito con sentenza passata in giudicato, competente a pronunciarsi è il giudice dell’esecuzione. Nel corso delle indagini preliminari competente in merito è, invece, il P.M. La legittimazione alla restituzione della cosa sequestrata spetta al soggetto in grado di fornire la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa «. . . non potendo ipotizzarsi in questa materia un favor possessionis che prescinda dallo ius possidendi» (cfr. Cass., Sezioni Unite, 27 settembre 1995, Serafino, in Riv. pen. 1995, 1324). Una volta esaurite le esigenze probatorie le cose devono essere restituite all’avente diritto, a meno che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo, preventivo o la confisca (cfr. Cass., Sezioni Unite, 14 dicembre 1994, Benigno, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 240). Il procedimento di opposizione al decreto del P.M. che accoglie o rigetta la richiesta di restituzione si svolge nelle forme dell’art. 127 c.p.p., quindi, con la possibilità di contraddittorio delle parti.
212
Richiesta di restituzione delle cose sequestrate
FORMULA 125
Competente a pronunciarsi su tale opposizione è il G.I.P., la cui ordinanza è ricorribile per cassazione. Il ricorso diretto per cassazione contro il decreto di sequestro probatorio è, invece, inammissibile; l’art. 257, infatti, prevede la possibilità della richiesta di riesame, a norma dell’art. 324, ma non fa alcun rinvio all’art. 325 c.p.p., che disciplina, appunto, il ricorso per saltum in Cassazione (cfr. Cass., 4 ottobre 1990, Cabassi, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 241). Si è sostenuto che non può essere disposta la restituzione di beni assoggettati a sequestro probatorio ove di questi possa essere disposta la confisca, sia obbligatoria che facoltativa. (Uff. indagini preliminari Trib. Venezia, 9 settembre2002, in Giur. mer., 2002).
FORMULA 126
Opposizione al decreto del P.M.
213
➲ FORMULA 126 OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL P.M. CHE RESPINGE LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE (art. 263, comma 5, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fa presente che con decreto del P.M. in data . . . sono state sequestrate le seguenti cose di proprietà di . . . Avverso tale decreto è stata proposta richiesta di restituzione che il P.M. ha rigettato con decreto in data . . . Tale decreto, tuttavia, si basa su dati di fatto erronei e su argomentazioni logicamente e giuridicamente infondate. Infatti . . . Il sottoscritto chiede, pertanto, che la S.V., ai sensi dell’art. 263, comma 5, c.p.p., fissi udienza in Camera di Consiglio per decidere sulla presente opposizione al decreto di rigetto della richiesta di restituzione. Con osservanza Data e firma
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Opposizione alla restituzione di cosa sequestrata
FORMULA 127
➲ FORMULA 127 OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL P.M. CHE DISPONE LA RESTITUZIONE DI COSA SEQUESTRATA (art. 263, comma 5, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine a carico di . . ., propone opposizione al decreto del P.M. in data . . . con cui veniva disposta la restituzione a . . . delle cose già sottoposte a sequestro con decreto del P.M. in data . . . Il provvedimento con cui il P.M. ha ordinato la restituzione delle cose sequestrate, infatti, è illegittimo per i seguenti motivi . . . (p.e.: perdurante esistenza di esigenze probatorie e/o erronea qualificazione del soggetto cui le cose sono restituite come legittimo titolare delle stesse). Si chiede, pertanto, che la S.V., ai sensi dell’art. 263, comma 5, c.p.p., fissi udienza in Camera di Consiglio per decidere sulla presente opposizione al decreto del P.M. di restituzione delle cose sequestrate. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 128
Richiesta di riesame di sequestro
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➲ FORMULA 128 RICHIESTA DI RIESAME DEL DECRETO DI SEQUESTRO (artt. 257, 324 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . (Tribunale del capoluogo di provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il decreto di sequestro preventivo)
R.G. n. . . . Il sottoscritto avvocato, difensore di . . ., persona indagata/imputata nel procedimento penale indicato in epigrafe, dichiara di proporre richiesta di riesame contro il decreto n. . . . del . . ., con cui il P.M., dott. . . ., ha disposto il sequestro probatorio di . . . (indicare la cosa materiale oggetto di sequestro), ritenendo trattarsi di corpo del reato/cosa pertinente al reato, per il seguente motivo Il P.M. ha disposto il sequestro di . . . senza motivare alcunché in ordine alla sussistenza del requisito della necessità del sequestro per l’accertamento dei fatti. Il decreto di sequestro è dunque illegittimo in quanto emesso in violazione dell’art. 253 comma 1 c.p.p. che, come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, va interpretato nel senso che è necessario motivare in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo in funzione di accertamento dei fatti (v. Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, Ferazzi, in Dir. giust., 2004, n. 11, p. 24). Si chiede pertanto che il Tribunale annulli il decreto in oggetto, con le conseguenze di legge. Data e firma
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Richiesta di riesame di sequestro
FORMULA 128
La richiesta di riesame va presentata nei termini previsti dall’art. 324, comma 1, c.p.p., depositando un ricorso nella cancelleria del Tribunale del Riesame (art. 324, comma 5, c.p.p.) o, dato il rinvio operato dall’art. 324, comma 2, all’art. 582 c.p.p., nella cancelleria del Tribunale, in cui la parte legittimata alla richiesta si trova. (In questo senso, con riferimento alla fattispecie analoga relativa al ricorso a norma dell’art. 309 c.p.p. (cfr. Cass., Sezioni Unite, 18 giugno 1991, D’Alfonso, in Giur. it. 1992, II, 210). Tra i soggetti legittimati a proporre la richiesta, di cui agli artt. 257 e 324 c.p.p., non rientra la persona offesa (cfr. Cass., 4 novembre 1991, Sacchetti, in Arch. nuova proc. pen. 1992, 401). La richiesta di riesame prevista dall’art. 257 c.p.p. ha come oggetto il decreto di sequestro probatorio e non l’esecuzione del sequestro stesso. Chi lamenti, pertanto che la polizia delegata abbia sottoposto a sequestro quantità di cose eccedenti quanto disposto nel decreto dal P.M., può rivolgere a quest’ultimo una richiesta di restituzione delle cose stesse e, in caso di provvedimento di rigetto, proporre opposizione a norma dell’art. 263 c.p.p., ma non può chiedere il riesame previsto dagli artt. 257 e 324 c.p.p. (cfr. Cass., 8 maggio 1997, Mauro, in Riv. pen. 1997, 830). Le censure che riguardano la natura della cosa sequestrata – ad esempio la qualifica della cosa come corpo di reato o pertinente al reato – vanno dedotte necessariamente attraverso lo strumento del riesame e non con la richiesta di restituzione ai sensi dell’art. 262 c.p.p., che presuppone esclusivamente il venir meno delle esigenze probatorie (cfr. Cass., 11 marzo 1994, Muscianisi, in Giust. pen. 1994, III, 567). La restituzione delle cose sequestrate fa venir meno l’interesse alla definizione del merito delle richieste di riesame (cfr. Cass., 3 giugno 1994, Marini, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 665). Le misure cautelari disposte dal giudice incompetente, mantengono la propria efficacia, se sono osservate le prescrizioni stabilite dall’art. 27 c.p.p. Si è affermato, pertanto, che nel procedimento di riesame non possono avere ingresso questioni sulla competenza, proprio perché in contraddizione con il principio di conservazione ed efficacia delle misure cautelari e perché nella fase delle indagini preliminari non si radica una competenza in senso tecnico (cfr. Trib. Napoli, 18 ottobre 1993, Poggiolini, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 535; in senso contrario si è, invece, espressa Cass., Sezioni Unite, 25 ottobre 1994, De Lorenzo, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 77).
FORMULA 129
Richiesta di distruzione di verbali
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➲ FORMULA 129 RICHIESTA DI DISTRUZIONE DI VERBALI E REGISTRAZIONI DI INTERCETTAZIONI (art. 269 c.p.p.; art. 271 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fa presente che nei confronti di . . ., a seguito di decreto di autorizzazione del G.I.P. presso il Tribunale di . . ., sono state effettuate intercettazioni di conversazioni. Le trascrizioni di tali conversazioni sono poi confluite nel fascicolo dibattimentale. Il sottoscritto chiede ora, ai sensi dell’art. 269 c.p.p., la distruzione di tutta la documentazione relativa a tali intercettazioni. A tal fine rileva che . . . (p.e.: il G.U.P./il Tribunale/la Corte con ordinanza in data . . . ha dichiarato l’inutilizzabilità dei risultati di tali intercettazioni, in quanto le stesse sono state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p. o dell’art. 271, comma 2, c.p.p.; oppure: il procedimento sopra indicato è stato definito con sentenza del . . . in data . . . passata in giudicato in data . . .; oppure: tale documentazione non è necessaria per il procedimento dal momento che . . .). Si confida nell’accoglimento della richiesta. Data e firma
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Richiesta di revoca o sostituzione misure cautelari
FORMULA 130
➲ FORMULA 130 RICHIESTA DI REVOCA O SOSTITUZIONE DI MISURE CAUTELARI (art. 299 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, sottoposto alla misura cautelare di . . . in base all’ordinanza emessa da questa Ecc.ma Corte . . ./Ill.mo Tribunale di . . ./Ill.mo G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . . in data . . . espone quanto segue. L’esame degli atti dimostra l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di . . . e/o la non gravità degli stessi dal momento che . . . Non vi sono fondate esigenze di natura cautelare, inoltre, a giustificare il mantenimento delle misure (oppure: sono venute meno le esigenze di natura cautelare che avevano giustificato l’adozione delle misure cautelari), dal momento che . . . Alla luce dei fatti sopra esposti, si chiede che l’Ill.mo G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . ./l’Ill.mo Tribunale di/l’Ecc.ma Corte . . . riconosciuto che sono venuti a mancare i presupposti richiesti dagli artt. 273 e 274 c.p.p., revochi l’ordinanza con cui è stata disposta la misura della . . . a carico di . . . In via subordinata si chiede che tale misura venga sostituita con la misura meno afflittiva della . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La richiesta di revoca non ha natura di mezzo di impugnazione. Essa può quindi essere avanzata in ogni stato e grado del procedimento e basarsi sia su fatti sopravvenuti, sia su una diversa lettura degli stessi fatti posti alla base del provvedimento impugnato, sempre che essi persistano alla data di decisione della richiesta di revoca, e non siano stati già dedotti esplicitamente o implicitamente a sostegno di precedenti impugnazioni, su cui siano intervenute decisioni non più soggette a gravame (cfr. Cass. Sezioni Unite, 8 luglio 1994, Buffa, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 501).
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Richiesta di revoca o sostituzione misure cautelari
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L’esistenza di una pronuncia definitiva in merito all’impugnazione di un provvedimento che dispone una misura cautelare determina, infatti, l’insorgenza di un giudicato cautelare, che copre le questioni dedotte, ma non anche quelle deducibili. Per evitare la preclusione, pertanto, la richiesta di revoca dovrà fare riferimento ad un diverso quadro indiziario, cioè « . . . ad elementi di fatto nuovi nella loro obiettiva materialità e nella loro attitudine probatoria, sì che da essi possa partire un nuovo procedimento logico-argomentativo del giudice, che conduca eventualmente a conclusioni diverse» (cfr. Cass., 19 dicembre 1996, Giantin, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 170). Quando sia già stato definito un procedimento incidentale di riesame, pertanto, una successiva richiesta di revoca dovrà indicare specificamente la nuova situazione di fatto o di diritto che può giustificare la revoca o la modifica. Nello stesso senso vedi anche Cass., 4 novembre 1999, Candela, in CED Cassazione 1999. D’altra parte la richiesta di riesame non è preclusa per il solo fatto di essere stata proposta successivamente ad una richiesta di revoca. La richiesta di revoca, fondata su una diversa valutazione di fatti o elementi già presi in considerazione nel provvedimento che ha disposto la misura, è per ciò ammissibile, solo se tale provvedimento non sia stato già impugnato (cfr. Cass., 7 maggio 1996, Camporotondo, in Arch. nuova proc. Pen. 1996, 727). È stato inoltre precisato che in materia di richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, l’attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prevista dagli artt. 273 e 274 c.p.p., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all’ordinaria impositiva, può essere valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato (Cass., 21 dicembre 1998, Derzsiova, in Giust. pen. 2000, III, 179). In ogni caso il giudice delle indagini preliminari che respinge la richiesta di revoca di una misura cautelare ha l’obbligo di depositare, unitamente al provvedimento, gli atti prodotti dal P.M. al momento della formulazione del parere contrario all’accoglimento della richiesta. Tale obbligo deriva dalla analogia tra la situazione che si determina con il rigetto della richiesta di revoca e la previsione del comma 3 dell’art. 293 c.p.p., che impone, con l’emissione della misura, il deposito degli atti posti dal P.M. a base della propria richiesta (Cass., 10 marzo 1997, Sassanelli, in Cass. pen. 1999, 237).
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Richiesta di revoca o sostituzione misure cautelari
FORMULA 131
➲ FORMULA 131 RICHIESTA DI REVOCA O SOSTITUZIONE DI MISURE CAUTELARI BASATA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE (art. 299 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in base all’ordinanza emessa da questo Ill.mo G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . ./Ill.mo Tribunale di/Ecc.ma Corte . . . in data . . . fa presente che il Sig. .. . si trova in condizioni di salute incompatibili con il mantenimento dello stato di detenzione o, comunque, rientranti nel disposto dell’art. 275, comma 4, c.p.p. Infatti, come risulta dalla documentazione medica che si allega . . . Si chiede, pertanto, che la misura della custodia cautelare in carcere, venga revocata o, in subordine, venga sostituita con altra misura che permetta a . . . di sottoporsi ad adeguate cure. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
In caso di richiesta di revoca basata sulle condizioni di salute dell’interessato, il giudice non ha l’obbligo di ordinare accertamenti medici, se la decisione in merito può essere adottata sulla base degli atti già acquisiti o prodotti contestualmente alla richiesta. In particolare la nomina di un perito per gli accertamenti medici del caso non è obbligatoria se non sussista un apprezzabile fumus e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere (Cass., 23 aprile 1997, Omini, in Giur. it. 2000, 599). D’altra parte si deve sottolineare che, in tema di misure coercitive, poiché l’attivazione del procedimento di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere a causa di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, postula
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Richiesta di revoca o sostituzione misure cautelari
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solo che «risultino» al guidice sulla base della richiesta, ovvero della segnalazione del servizio sanitario penitenziario, o «in altro modo», le condizioni predette, non può essere posto a carico dell’interessato un onere di allegazione sanitaria a pena di inammissibilità della richiesta (Cass. Sezioni Unite, 17 febbraio 1999, Femia, in Arch. nuova proc. pen. 1999, 151). È, comunque da rilevare che la disposizione di cui all’art. 299, comma 4 ter, c.p.p., secondo la quale il giudice è tenuto a disporre perizia per accertare le condizioni di salute del soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere qualora, in relazione ad esse, sia stata avanzata richiesta di sostituzione o revoca della misura, non è applicabile nell’ipotesi in cui l’istanza si fondi sulla circostanza che l’imputato sia genitore di figlio minore di tre anni, la cui madre si trovi assolutamente impossibilitata a prestarvi assistenza. Il dovere di disporre perizia è infatti imposto dalla legge esclusivamente con riferimento alle modalità di accertamento delle condizioni dell’imputato ristretto, né alcuna analogia è possibile fra le due diverse situazioni; ne consegue che la prudente valutazione dell’assoluta impossibilità di accudire la prole da parte del genitore che trovasi in libertà può essere effettuata dal giudice anche sulla base di quanto documentato in atti, senza il previo necessario esperimento di un’indagine peritale (Cass., 16 dicembre 1997, Ielata, in Dir. e Giust. 2000, f. 12, 31). È, infine, opportuno evidenziare che la L. n. 231/1999 ha aggiunto all’art. 299 c.p.p. il comma 4 quater, secondo il quale, in presenza di esigenze diagnostiche o terapeutiche relative a persone affette da Aids conclamata, da grave deficienza immunitaria o da altra grave malattia non compatibile con il mantenimento dello stato di detenzione, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell’ambito penitenziario, il giudice può disporre, anche su richiesta dell’interessato, il ricovero provvisorio della persona sottoposta alla custodia cautelare in idonea struttura sanitaria per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei ad evitare il pericolo di fuga.
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Particolari modalità di controllo
FORMULA 132
➲ FORMULA 132 CONSENSO (O DISSENSO) ALL’APPLICAZIONE DI PARTICOLARI MODALITÀ DI CONTROLLO (art. 275 bis c.p.p.)
Il sottoscritto . . . persona sottoposta alle idagini/imputato nel procedimento R.G. n. . . . per il reato di cui all’art. . . ., premesso che nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari; premesso che il giudice ha prescritto ai sensi dell’art. 275 bis c.p.p. le seguenti procedure di controllo (mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici): . . .; dichiara di prestare (o di negare) il proprio consenso all’applicazione dei sopra descritti strumenti di controllo. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La dichiarazione di cui all’art. 275 bis, comma 2, c.p.p., con cui viene prestato o negato il consenso all’applicazione di particolari procedure di controllo, deve essere rilasciata all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura cautelare. La dichiarazione viene poi trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza e al P.M., insieme al verbale di cui all’art. 293 c.p.p. Il consenso prestato a norma dell’art. 275 bis c.p.p. è ovviamente revocabile in ogni momento. È necessaria la consapevolezza circa le conseguenze del consenso negato o revocato: «Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.» (art. 275 bis comma 1 c.p.p.).
FORMULA 133
Memoria della persona offesa
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➲ FORMULA 133 MEMORIA DELLA PERSONA OFFESA IN MERITO ALLA MISURA CAUTELARE DELL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE (artt. 282 bis - 90 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI . . . Il sottoscritto . . . (eventualmente: Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . .) persona offesa nel procedimento R.G. n. . . ., a carico di . . . Premesso che il Sig. . . . è indagato per reato punito dall’art. . . .; premesso che costui è attualmente convivente con la persona offesa nella casa in via . . .; premesso che sussistono evidenti esigenze di tutela della persona offesa e dei prossimi congiunti, tenuto conto sia della tipologia e della gravità del reato per cui si procede, sia del fatto che la responsabilità di . . . appare confermata da plurimi riscontri (consistenti, ad esempio, in dichiarazioni testimoniali in atti, certificati medici di lesioni patite, etc. . .); tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede che la S.V. valuti il materiale allegato ai fini della richiesta della misura dell’allontanamento dalla casa familiare a carico di . . ., secondo le modalità ritenute idonee. Con osservanza Data e firma
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Memoria al P.M.
FORMULA 134
➲ FORMULA 134 MEMORIA AL PUBBLICO MINISTERO PERCHÉ RICHIEDA AL GIUDICE DI INGIUNGERE IL PAGAMENTO DI SOMME A FAVORE DI PERSONA CONVIVENTE CON L’INDAGATO (artt. 282 bis - 90 c.p.p.)
Procura della Repubblica presso il Tribunale di . . . Il sottoscritto X Y nato a . . . il . . . e residente in . . . Via . . . premesso – che pende procedimento penale n. . . . a carico di W Z nato a . . . il . . . per violenza nelle relazioni familiari (L. 4 aprile 2001 n. 154), – (eventualmente): che, ravvisando esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa (e/o dei suoi prossimi congiunti), il Giudice per le indagini preliminari ha adottato ordinanza che dispone l’allontanamento immediato dalla casa familiare (o di non farvi rientro), – che il richiedente è prossimo congiunto della persona indagata (in quanto figlio, coniuge etc. . . ovvero è persona convivente con essa), – che, a seguito dell’allontanamento della persona indagata (convivente e/o prossimo congiunto), il richiedente è rimasto privo di mezzi adeguati di sostentamento e non ne dispone di propri. chiede che l’Ill.mo P.M. valuti il materiale allegato ai fini della richiesta al Giudice procedente di ingiungere alla persona indagata il pagamento periodico di un assegno a favore del richiedente (e/o delle altre persone conviventi). La persona indagata è, infatti, titolare del c.c. n. . . ., presso la Banca . . . (ovvero presta attività lavorativa presso . . . con sede in . . . e ciò consente di disporre che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante). Si sottolinea l’urgenza dell’inervento, non disponendo l’istante (e le altre persone conviventi) di mezzi diversi di sostentamento. Con osservanza (Data) (X Y) Si allega: stato di famiglia (o dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di convivente e/o prossimo congiunto).
FORMULA 134
Memoria al P.M.
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Va ricordato quanto disposto dall’art. 307 comma 4 c.p. alla cui stregua: «Agli effetti della legge penale, si intendono per «prossimi congiunti» gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole». Nel concetto di «agli effetti della legge penale» è pacificamente rientrante anche quello di «agli effetti della legge processuale penale». Per dare un contenuto concreto al concetto di «convivenza», va ricordato il ruolo riconosciuto dall’evoluzione giurisprudenziale alla famiglia «di fatto». Il progressivo affermarsi di detta nozione muove «dalla evidente necessità di porre l’accento sulla realtà sociale piuttosto che sulla veste formale dell’unione tra due persone conviventi» e ha determinato il riconoscimento di una «valenza giuridica a quella relazione interpersonale che presenti carattere di tendenziale stabilità, natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale» (così Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2001, u.p. 27 giugno 2001, P.M. in c. Rigamonti, in Dir. pen. proc. 2001, n. 12, p. 1517).
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Richiesta di scarcerazione per omesso interrogatorio
FORMULA 135
➲ FORMULA 135 RICHIESTA DI SCARCERAZIONE PER OMESSO INTERROGATORIO DELL’INDAGATO (art. 302 c.p.p.) ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, nei cui confronti la S.V./questo Ill.mo Tribunale/Ecc.ma Corte ha emesso ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere in data . . ., attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di . . ., fa presente che non è stato effettuato l’interrogatorio di . . . entro i termini previsti dall’art. 294 c.p.p. Il sottoscritto chiede, pertanto, che la misura cautelare disposta nei confronti di . . . sia dichiarata estinta e che . . . sia rimesso in libertà. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La Corte costituzionale, in contrasto con l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 302 c.p.p., limitatamente alle parole «. . . disposta nelle indagini preliminari . . .»; in tal modo la Corte ha riconosciuto che anche quando la custodia cautelare è disposta dopo l’avvenuto esercizio dell’azione penale, il giudice ha l’obbligo di procedere all’interrogatorio nei termini previsti dall’art. 294 c.p.p. a pena di inefficacia della misura cautelare (cfr. Corte cost., 3 aprile 1997, n. 77, Catapano, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 132). La possibilità di disporre nuovamente la custodia cautelare in carcere dopo la perdita di efficacia della misura coercitiva per omesso interrogatorio dell’indagato è subordinata alla sua effettiva liberazione e al suo previo interrogatorio. Ne consegue che è illegittimo il ripristino della custodia cautelare nei confronti di indagato liberato solo formalmente, in quanto contestualmente sottoposto a misura restrittiva della libertà a seguito di fermo del P.M., a norma dell’art. 384 c.p.p., in relazione allo stesso fatto il per il quale la custodia cautelare era divenuta inefficace; e ciò perché l’autonomia dei due titoli custodiali, in simile evenienza, è solo apparente, risultando essi emessi per il medesimo fatto. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva adottato, all’atto della perdita
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Richiesta di scarcerazione per omesso interrogatorio
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di efficacia della custodia cautelare, provvedimento di fermo di persona indagata per associazione per delinquere di stampo mafioso e omicidio volontario, facendo in esso riferimento alla stessa motivazione sulla cui base era stata dapprima richiesta e poi emessa la prima ordinanza) (così Cass., 12 ottobre 1998, Iannone, in Cass. pen. 2000, 708). Nello stesso senso è stato affermato che nel caso di perdita di efficacia della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 302 c.p.p., per omessa effettuazione di valido interrogatorio di garanzia entro il termine di legge, con conseguente diritto alla scarcerazione della persona sottoposta alla suddetta misura, non può essere legittimamente disposto il fermo della medesima persona senza che questa sia stata effettivamente scarcerata (Cass., 1 dicembre 1999, Bonesta, in Arch. nuova proc. pen. 2000, 170). La nullità del previo interrogatorio dell’indagato a piede libero, previsto dall’art. 302 c.p.p. come presupposto indispensabile per poter procedere alla reiterazione di un analogo provvedimento cautelare divenuto inefficace per l’omesso interrogatorio di cui all’art. 294 c.p.p., determina, a differenza di questo, una sorta di inefficacia non successiva ma originaria della nuova misura cautelare ed è perciò deducibile in sede di riesame (Cass., 29 gennaio 1999, Imbrice, in Cass. pen. 2000, 985). È importante rilevare che il termine di 5 giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 294, comma 1, c.p.p. va effettuato l’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a custodia cautelare va computato secondo la regola generale di cui all’art. 172, comma 4, c.p.p., e quindi non tenendo conto del dies a quo ma soltanto del dies a quem, non essendo applicabile la diversa regola dettata dall’art. 297, comma 1, c.p.p., la quale riguarda soltanto i termini di durata della custodia cautelare (Cass., 17 novembre 1999, Drighetto, in Arch. nuova proc. pen. 2000, 156).
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Richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini
FORMULA 136
➲ FORMULA 136 RICHIESTA DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE (art. 303 c.p.p.) ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento/processo a margine, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere a partire dal giorno . . . a seguito di ordinanza del G.I.P./G.U.P./Tribunale/Corte in data . . . fa rilevare che sono decorsi i termini di durata massima della custodia cautelare, secondo quanto previsto dall’art. 303, lett. . . ., c.p.p. Il sottoscritto chiede, pertanto, che la misura cautelare nei confronti di . . . venga dichiarata estinta e che questi, non dovendo essere detenuto per altra causa, sia rimesso in libertà. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p., della pena stabilita per la circostanza più grave, aumentata di un terzo, e tale aumento costituisce cumulo giuridico delle ulteriori pene e limite legale dei relativi aumenti per le circostanze meno gravi del tipo già detto che mantengono la loro natura (Cass. Sezioni Unite, 8 aprile 1998, Vitrano, in Giust. pen. 1999, III, 30). Nel caso di tentativo di reato con circostanze aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o ad effetto speciale, per il computo dei termini indicati dall’art. 303 stesso codice deve dapprima individuarsi la pena massima stabilita per il reato circostanziato consumato, per poi operare su di essa la riduzione minima indicata dall’art. 56 c.p. (Cass., 14 luglio 1998, Caputo, in Cass. pen. 1999, 2260). D’altra parte ai fini della individuazione della durata dei termini massimi di custodia cautelare nelle fasi successive alla pronuncia della sentenza di primo
FORMULA 136
Richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini
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grado, occorre avere riguardo, ai sensi dell’art. 303, lett. c) e d), c.p.p., alla misura della pena in concreto irrogata dal giudice, sicché deve escludersi l’applicabilità, in tali casi, del criterio di determinazione della pena in astratto, come stabilito dall’art. 278 c.p.p. agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari; tuttavia, ove la condanna sia stata pronunciata per un reato continuato, per la determinazione in concreto della pena, alla cui entità la norma rapporta il computo del termine, si deve tener conto, in applicazione del principio del favor rei, non della sanzione detentiva complessivamente irrogata, bensì di quella inflitta per i singoli reati per i quali sia stata disposta e non abbia perso efficacia la misura cautelare (così Cass., 2 giugno 1999, Altavilla, in Cass. pen. 2000, 1011). È stato, quindi precisato che nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, i termini di durata della custodia cautelare decorrono dalla data della decisione che dispone il regresso e, ai fini del calcolo della durata massima di fase, vanno computati esclusivamente, i periodi di custodia cautelare trascorsi nella stessa fase, rilevando, ai fini dell’osservanza di detto limite, tutti i periodi di sospensione di pertinenza della fase, ad eccezione di quelli indicati nell’art. 304, comma 7, c.p.p. ed operando tali regole anche in caso di pluralità di annullamenti o di regressioni. (Nella specie, relativa ad ipotesi di annullamento con rinvio di una sentenza di secondo grado, si è ritenuto che, per il calcolo del limite massimo del termine di fase, il periodo di custodia cautelare relativo al giudizio di appello dovesse cumularsi con quello del giudizio di rinvio, ma non anche con la durata del giudizio di cassazione) (Cass. Sezioni Unite, 19 gennaio 2000, Musitano, in Arch. Nuova proc. pen. 2000, 137). Sul punto va segnalato che le sezioni unite della cassazione hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi degli art. 3 e 13 cost., la q.l.c. dell’art. 303 comma 3 c.p.p. nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dal successivo art. 304 comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito (Cass. Sezioni Unite, 10 luglio 2002, n. 28, D’Agostino, in Cass. pen. 2002, 3639). Si deve segnalare che la L. n. 4/2001 ha aggiunto all’art. 303 c.p.p. il comma 3 bis, secondo il quale qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti. Bisogna, infine, ricordare, in linea generale, che in tema di misure cautelari personali, in deroga alla regola generale fissata dall’art. 172 c.p.p., secondo
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Richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini
FORMULA 136
cui il giorno iniziale non è computato nei termini, l’art. 297 dello stesso codice fissa la regola che nel computo dei termini di custodia cautelare si conteggia anche il giorno della cattura. (Cass., 1 febbraio 2000, Hoxha, in Dir. e Giust. 2000, f. 14, 32).
FORMULA 137
Estinzione di misura cautelare
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➲ FORMULA 137 RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DI MISURA CAUTELARE DISPOSTA PER ESIGENZE PROBATORIE (art. 301 c.p.p.) ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, sottoposto alla misura cautelare di . . . in base all’ordinanza emessa da questa Ecc.ma Corte di . . . /Ill.mo Tribunale di . . . /Ill.mo G.I.P./ G.U.P. presso il Tribunale di . . . in data . . . espone quanto segue: Es.: Il termine indicato ai sensi dell’art. 292, comma 2 lett. d), c.p.p. dall’impugnata ordinanza per l’effettuazione delle indagini è scaduto in data . . . e non ne è stata ordinata la rinnovazione/ oppure: Il termine per il compimento delle indagini risulta essere, ai sensi dell’art. 301, comma 2 bis, c.p.p. già scaduto/ oppure: L’ordinanza impugnata non indicata la data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere, come previsto a pena di nullità dell’art. 292, comma 2 lett. d), c.p.p. Alla luce dei fatti sopra esposti, si chiede che l’Ill.mo G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . . /l’Ill.mo Tribunale di . . ./l’Ecc.ma Corte dichiari l’inefficacia dell’ordinanza con cui è stata disposta la misura della . . . a carico di . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La censura avente ad oggetto il decorso del termine estintivo della misura cautelare disposta per esigenze probatorie non può essere dedotta in sede di riesame, ma deve essere dedotta dinanzi al giudice che ha emesso l’ordinanza e, in caso di decisione reiettiva sulla scadenza del termine, in sede di appello ex art. 310 c.p.p. (Cass. 13 agosto 1996, Pacifico, in Giur. it. 1997, II, 254).
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Proroga della custodia cautelare: ricorso
FORMULA 138
➲ FORMULA 138 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA DI PROROGA DELLA CUSTODIA CAUTELARE (art. 305 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione proposto nell’interesse di . . ., detenuto in stato di custodia cautelare dal giorno . . . avverso l’ordinanza del G.I.P./G.U.P./Tribunale/Corte in data . . . con cui veniva autorizzata la proroga dei termini di custodia cautelare per consentire l’espletamento di una perizia sullo stato di mente dell’imputato. (P.e.: Violazione dell’art. 227 c.p.p. L’ordinanza con cui il G.I.P./G.U.P./Tribunale/Corte d’assise ha disposto la perizia sullo stato di mente di . . . ha concesso al perito il termine di . . . Tale termine è stato poi prorogato su richiesta del perito e, a seguito di ciò, è stata emessa l’ordinanza impugnata di proroga dei termini di custodia cautelare. Orbene, le motivazioni addotte dal perito per allungare i tempi di espletamento della perizia e pedissequamente accolte nell’impugnata ordinanza, non sono certo idonee a prolungare i termini di custodia cautelare. Infatti . . . Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte annulli l’impugnata ordinanza e, essendo già decorsi i termini massimi di custodia cautelare nell’attuale fase del procedimento, disponga l’immediata liberazione di . . .) Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La nullità del provvedimento di proroga della custodia cautelare per omesso avviso ad uno dei difensori dell’indagato, poiché inerisce alla lesione del diritto di difesa, priva la protrazione della custodia del necessario titolo legittimante, e comporta, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare prorogata e la liberazione dell’indagato stesso, sempre che il precedente titolo di privazione della libertà personale non sia ancora temporalmente valido ed efficace alla data della proroga (Cass. Sezioni Unite, 25 giugno 1997, Gattellaro, in Cass. pen. 1998, 411).
FORMULA 139
Proroga della custodia cautelare: appello
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➲ FORMULA 139 APPELLO AVVERSO ORDINANZA DI PROROGA DEI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE (art. 305, comma 2, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI . . . Dichiarazione e motivi di appello ai sensi degli artt. 305, comma 2, e 310 c.p.p. avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di . . . in data . . . con cui veniva autorizzata la proroga dei termini di custodia cautelare. L’impugnata ordinanza esaudisce pedissequamente le richieste del P.M., secondo il quale sussisterebbero a carico di . . . gravi esigenze cautelari che renderebbero necessario il protrarsi della custodia. In realtà tali esigenze cautelari non sussistono. Infatti . . . Non si può nemmeno affermare, inoltre, che l’indagine svolta dal P.M. richieda tuttora accertamenti di particolare complessità. Infatti . . . Si chiede, pertanto, che questo Ecc.mo Tribunale annulli l’impugnata ordinanza. Con osservanza Data e firma
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Misura coercitiva: richiesta di riesame
FORMULA 140
➲ FORMULA 140 RICHIESTA DI RIESAME DELLE ORDINANZE CHE DISPONGONO UNA MISURA COERCITIVA (art. 309 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore, nel procedimento a margine, di . . . nato a . . . il . . . sottoposto alla misura coercitiva della . . . (in caso di custodia cautelare in carcere o di arresti domiciliari va specificato il luogo di detenzione o di permanenza coatta) in base all’ordinanza del G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . ./Tribunale/Corte di . . . emessa in data . . . espone quanto segue. L’ordinanza ritiene erroneamente che nel caso di specie ricorrano le condizioni previste dall’art. 273 c.p.p. In realtà si deve osservare che . . . Anche le asserite esigenze cautelari poste a base dell’impugnata ordinanza sono, in realtà, inesistenti. Infatti . . . (Se è stata disposta la custodia cautelare in carcere: Non ricorrono comunque nel caso di specie gli specifici presupposti che giustifichino l’adozione della misura della custodia cautelare in carcere indicati dagli artt. 275, 280, c.p.p. A questo proposito è bene osservare infatti . . .). Alla luce di quanto sin qui esposto, il difensore chiede che questo Ill.mo Tribunale annulli l’ordinanza impugnata. In via subordinata chiede che l’ordinanza impugnata venga riformata e venga così applicata la misura meno afflittiva della . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il riesame è il mezzo ordinario di impugnazione delle misure coercitive, che permette un controllo ex novo sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base dell’ordinanza cautelare. La richiesta deve osservare i termini previsti dagli artt. 309, commi 1 e 3, c.p.p. e può essere proposta anche con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata a norma dell’art. 583 c.p.p. In tal caso, l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o telegramma (cfr. Cass., Sezioni Unite, 11 maggio 1993, Esposito, in Giust. pen. 1994, III, 67).
FORMULA 140
Misura coercitiva: richiesta di riesame
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In ogni caso, l’inosservanza dell’art. 309, comma 4, c.p.p. in tema di luogo ove va presentata l’impugnazione, non è causa di inammissibilità del gravame, poiché quella norma, derogando l’art. 582 c.p.p., proprio in relazione al luogo di presentazione dell’impugnazione, rende inapplicabile al caso del riesame l’art. 591 c.p.p., nella parte in cui indica come causa di inammissibilità l’inosservanza dell’art. 582 c.p.p. (cfr. Cass., 25 giugno 1997, Verde, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 43). Nella richiesta non devono necessariamente essere indicati i motivi; ciò conferma l’inapplicabilità a tale istituto del principio devolutivo, per cui il giudice del riesame non è vincolato al principio tantum devolutum quantum appellatum (cfr. Cass., 5 ottobre 1994, Demitry, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 63). Con la richiesta di riesame è deducibile l’incompetenza territoriale del giudice che ha disposto la misura cautelare (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 ottobre 1994, De Lorenzo, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 77) e in generale ogni questione che attenga alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione della misura cautelare. Non sono, invece, deducibili questioni relative alla persistenza della misura, quali, ad esempio, quelle relative alla mancanza, tardività o irregolarità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p. Tali questioni possono invece essere dedotte attraverso la sollecitazione del giudice ad adottare i provvedimenti previsti dall’art. 306 c.p.p. (cfr. Cass., Sezioni Unite, 5 luglio 1995, Galletto, in Giust. pen. 1996, III, 109). La mancata traduzione dell’imputato o indagato, che abbia chiesto di essere sentito nell’udienza del riesame è causa di nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., dell’udienza camerale e della relativa decisione (cfr. Cass., Sezioni Unite, 22 novembre 1995, Carlutti, in Cass. pen. 1996, 2125). Il termine di cinque giorni entro cui l’Autorità Giudiziaria procedente deve trasmettere gli atti, previsti dall’art. 309, comma 5, c.p.p., al Tribunale del Riesame decorre dal giorno di presentazione della richiesta di riesame (cfr. Cass., Sezioni Unite, 16 dicembre 1998, Alagni, in Arch. nuova proc. pen. 1999, 38). L’autorità procedente deve trasmettere al Tribunale del Riesame, ai sensi dell’art. 309, comma 5 c.p.p., tutti gli atti posti a sostegno dell’ordinanza cautelare e non solo quella parte di essi ritenuta necessaria ai fini della decisione, che il Tribunale del riesame è chiamato ad adottare. L’illegittimo esercizio di un potere di selezione di tali atti determina la perdita dell’efficacia della misura in virtù dell’art. 309, comma 10, c.p.p. (cfr. Cass., 19 novembre 1998, Vulluet, in Arch. nuova proc. pen. 1999, 48). L’ordinanza cautelare perde efficacia, ai sensi dell’art. 309, comma 10, c.p.p. se la decisione del Tribunale del Riesame non interviene entro 10 giorni dalla ricezione degli atti. Tale termine è individuato con riferimento alla data di deliberazione della decisione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria,
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Misura coercitiva: richiesta di riesame
FORMULA 140
e non alla data di deposito dell’ordinanza e della sua motivazione (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 marzo 1998, Manno, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 391). Si è, invece, affermato che l’omessa o la tardiva trasmissione al tribunale del riesame della richiesta di applicazione di una misura cautelare, presentata al giudice quale mero atto propulsivo a contenuto processuale, non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. (Cass. pen., Sezioni Unite, 22 maggio 2002, n. 19853, Ashraf, in Dir. e Giust. 2002, f. 26, 82). La richiesta deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale del riesame in 3 copie. Il reclamo avverso un provvedimento cautelare può essere proposto anche a mezzo fax, in quanto – da un lato – tale strumento è idoneo a garantire la provenienza dell’atto; dall’altro l’art. 324 c.p.p. richiama l’art. 582 c.p.p. ma non il successivo, onde non impedisce il ricorso al suddetto strumento finalizzato all’impugnazione. (Corte cost., 15 marzo 2002, n. 51, Trib. Novara Trib. di Novara c. Camera deputati in Dir. e Giust. 2002, f. 12, 13). Nel procedimento di riesame l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario. (Fattispecie relativa a procedimento di riesame di sequestro probatorio). (Cass. pen., Sezioni Unite, 30 gennaio 2002, n. 8881, Munerato, in Arch. nuova proc. pen., 2002, 265).
FORMULA 141
Misure cautelari personali: appello
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➲ FORMULA 141 APPELLO AVVERSO ORDINANZE IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI (art. 310 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI . . . Dichiarazione e motivi di appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. proposti nell’interesse di . . . indagato/imputato nel procedimento R.G. n. . . . avverso l’ordinanza del G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . ./Tribunale/Corte di . . . emessa in data . . . con cui . . . (p.e.: veniva rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare di . . .). L’impugnata ordinanza, ribadendo le infondate argomentazioni già espresse nell’ordinanza che ha disposto la misura cautelare di . . . nei confronti di . . ., ritiene erroneamente sussistenti nel caso di specie le condizioni previste dall’art. 273 c.p.p. Una più attenta analisi degli atti dimostra, invece, l’assoluta mancanza di tali condizioni. Infatti . . . Non ricorrono, inoltre, nel caso di specie nemmeno le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. . . . c.p.p., cui l’impugnata ordinanza fa erroneamente riferimento. Infatti . . . In ogni caso mancano le condizioni che legittimano l’adozione della misura della custodia cautelare in carcere, indicate dall’art. 275 (o 280) c.p.p. Alla luce di quanto si qui esposto, il difensore chiede che questo Ill.mo Tribunale annulli l’ordinanza impugnata. In via subordinata chiede che l’ordinanza impugnata venga riformata, e venga così applicata la misura meno afflittiva della . . . Con osservanza Data e firma (del difensore) ✦✦✦
I provvedimenti cautelari personali, in concreto appellabili, sono le ordinanze in tema di misure interdittive, le ordinanze in tema di sospensione o proroga dei termini di custodia cautelare, le ordinanze relative alla richiesta di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, le ordinanze che dispongono la rinnovazione di misure applicate per esigenze probatorie, le ordinanze successive alla perdita di efficacia delle misure interdittive e le ordinanze di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal P.M.
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Misure cautelari personali: appello
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Nel caso dell’appello opera il principio devolutivo, quindi, la cognizione del giudice è limitata ai punti della decisione impugnata investiti dai motivi di gravame (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 giugno 1997, Gibilras, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 636). Il Tribunale, peraltro, pur nell’osservanza del principio devolutivo, può fondare la propria decisione su elementi diversi e successivi (cfr. Cass., 12 marzo 1998, Schiavone, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 408). Il termine di 20 giorni dalla ricezione degli atti, gravante sul Tribunale per l’adozione della decisione, è meramente ordinatorio. La sospensione dell’esecuzione della misura cautelare adottata dal Tribunale su appello del P.M., ai sensi dell’art. 310, comma 3, c.p.p., opera, per analogia, anche quando, essendo intervenuta revoca della misura in atto, il Tribunale disponga il ripristino della misura in accoglimento dell’appello del P.M. (cfr. Cass., 31 agosto 1995, Petrachi, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 1022).
FORMULA 142
Ordinanze del trib. del riesame: ricorso per cass.
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➲ FORMULA 142 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME (art. 311 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di . . . in data . . . (proc. n. . . . a carico di . . .) con cui veniva rigettata la richiesta di riesame (l’appello) proposto da . . . nei confronti dell’ordinanza del G.I.P./G.U.P./Tribunale/Corte di . . . che ordinava la (o rigettava la richiesta di revoca della) misura cautelare di . . . nei confronti di . . . Le argomentazioni, che il Tribunale del Riesame adduce a sostegno dell’impugnata ordinanza, si pongono in palese contrasto con la legge sotto diversi profili. (Per esempio: Innanzitutto l’ordinanza va annullata per violazione dell’art. . . . stabilito a pena di nullità. Infatti . . . In secondo luogo, risultano violati gli artt. 273 e 274 c.p.p., poiché . . . La motivazione dell’ordinanza impugnata inoltre è manifestamente illogica, dal momento che . . .). Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte annulli l’impugnata ordinanza e, quindi, disponga la cessazione degli effetti della misura di . . . emessa in data . . . nei confronti di . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La cognizione della Corte di cassazione per i ricorsi avverso le ordinanze del Tribunale del riesame è determinata dall’art. 606 c.p.p. Il ricorso per saltum, proposto direttamente contro l’ordinanza applicativa di misura cautelare, è consentito, invece, soltanto per violazione di legge. Tale violazione riguarda l’inosservanza, comportante nullità, di uno specifico precetto normativo e, quindi, in essa può farsi rientrare il caso dell’assoluta mancanza di motivazione (art. 125, comma 3, c.p.p.), ma non quello dell’illogicità della motivazione stessa (cfr. Cass., 28 aprile 1998, Maggi, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 588).
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Ordinanze del trib. del riesame: ricorso per cass.
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Il ricorso riguarda solo le decisioni del Tribunale del riesame e non i provvedimenti interlocutori emessi prima della decisione finale, quale, ad esempio, il rigetto dell’eccezione di inammissibilità della richiesta di riesame proposta dal P.M. (cfr. Cass., Sezioni Unite, 3 febbraio 1995, Gallo, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 255). La parte civile, che non rientra tra i soggetti legittimati a proporre appello ex art. 310, non ha diritto di ricevere avviso dell’udienza camerale e, quindi, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione per la violazione del principio del contraddittorio avverso l’ordinanza decisoria del gravame (cfr. Cass., 13 marzo 1995, Briglia, in Cass. pen. 1996, 1496). I motivi nuovi, proponibili alla Corte di cassazione prima dell’inizio della discussione, devono avere comunque ad oggetto i capi o i punti che sono stati enunciati nell’originario ricorso (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 febbraio 1998, Bono, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 174). Il termine di 30 giorni per l’adozione della decisione, decorrente dalla ricezione degli atti, è meramente ordinatorio (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 marzo 1998, Manno, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 391). La sospensione dell’esecuzione della misura cautelare in seguito ad accoglimento di impugnazione del P.M., si applica anche quando la Cassazione abbia annullato con rinvio l’ordinanza di revoca di una misura cautelare adottata dal Tribunale del riesame. La situazione di definitività capace di produrre effetti sostanziali sullo status libertatis è raggiunta solo con l’esaurimento anche della fase rescissoria del giudizio di impugnazione (cfr. Cass., 18 ottobre 1995, Chiodo, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 85).
FORMULA 143
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione
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➲ FORMULA 143 DOMANDA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (art. 314 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI APPELLO DI . . . Il sottoscritto, nato a . . ., fa presente che in data . . . è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione all’imputazione per il reato previsto dall’art. . . . e che, per questa ragione, è stato detenuto dal . . . al . . . Rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. . . . il sottoscritto è stato prosciolto dal G.I.P./G.U.P./Tribunale/Corte . . ./Corte di appello di . . ./ ovvero la condanna è stata annullata dalla Corte di cassazione, ovvero: nei confronti del sottoscritto è stato pronunciato provvedimento di archiviazione, perché . . . con sentenza in data . . . divenuta definitiva in data . . . (oppure: il sottoscritto fa presente che nella sentenza definitiva con cui veniva prosciolto perché . . ./condannato per il reato ascrittogli, risultava accertato che la misura cautelare era stata emessa – oppure mantenuta – in contrasto con i presupposti previsti dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; oppure: che la misura cautelare ha avuto durata superiore alla pena inflitta con sentenza). Il sottoscritto, inoltre, come risulta dagli atti processuali, non ha dato o concorso a dar causa all’ingiusta detenzione . . . (p.e.: avendo sempre affermato la propria estraneità al reato ascrittogli). L’ingiusta detenzione subita ha determinato i seguenti danni, come risulta dalla documentazione allegata. Il sottoscritto chiede, pertanto, che, a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzio ne subita, gli venga corrisposta la somma complessiva di euro . . . Con osservanza Data e firma (della parte) ✦✦✦
La domanda di riparazione deve essere presentata, ai sensi dell’art. 102 att. c.p.p., presso la cancelleria della Corte d’appello, nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza definitiva o il provvedimento di archiviazione. Tale domanda va proposta, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 315, comma 1, c.p.p., come modificato dalla L. n. 479/1999, entro due anni dalla
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Domanda di riparazione per ingiusta detenzione
FORMULA 143
data di irrevocabilità della sentenza o dalla notifica del provvedimento di archiviazione. Per quanto riguarda la decorrenza del termine in ordine a quest’ultimo provvedimento, si deve segnalare che l’art. 315, comma 1, c.p.p., così come modificato dalla L. n. 479/1999, prevede, nella stesura attuale, che il termine di due anni decorra dal momento in cui è stata effettuata la notifica del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato. A questo proposito va sottolineato che l’art. 409, comma 1, c.p.p., così come modificato dalla L. n. 479/1999, prevede che il decreto di archiviazione sia notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. L’art. 315, comma 2, anch’esso modificato dalla L. n. 479/1999, ha aumentato considerevolmente l’entità della riparazione, che da euro 51.645,69 non può ora eccedere la somma di euro 516.456,90. La domanda di riparazione è atto personale della parte, che il difensore, in virtù del mero mandato difensivo, non è legittimato autonomamente a proporre; questi, tuttavia, ha facoltà di presentare in cancelleria l’atto sottoscritto dalla parte (o dal procuratore speciale) (cfr. Cass., Sezioni Unite, 14 dicembre 1994, Scacchia, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 61). Tale tesi è stata recentemente ribadita da un ulteriore intervento delle Sezioni Unite, causato dall’insorgenza di un nuovo contrasto interpretativo sul punto (cfr. Cass. Sezioni Unite, 10 giugno 1999, Sciamanna, in Guida al dir. n. 27/1999, p. 80). Dato il rinvio operato dall’art. 315 c.p.p. alle norme sulla riparazione dell’errore giudiziario, l’inammissibilità della domanda deve essere pronunciata non solo in caso di inosservanza del termine per la sua proposizione, come previsto dall’art. 315 c.p.p., ma anche per l’inosservanza delle forme e della modalità di presentazione, nonostante negli artt. 314 e 315 c.p.p., manchi un’espressa previsione a riguardo (cfr. Cass., Sezioni Unite, 26 novembre 1997, Gallano, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 59). Il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione ha natura civilistica: ne consegue che la procura al difensore deve essere rilasciata nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c. e, quindi, si presume conferita solo per un determinato grado del processo, se non è espressa una volontà diversa (cfr. Cass., 11 maggio 1993, Costa, in Cass. pen. 1994, 1904; 28 giugno 1993, Bellavia, in Riv. pen. 1994, 395). La natura civilistica del procedimento impone all’interessato l’onere della prova (cfr. Cass., 30 novembre 1993, Guardabascio, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 46), anche se, data la connessione di tale procedura con un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, il giudice può integrare di ufficio la documentazione prodotta dalla parte, ove sia insufficiente (cfr. Cass., 29 aprile 1997, Fuentes, in Giust. pen. 1999, III, 127).
FORMULA 143
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione
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In tema di impugnazione della decisione della Corte d’appello con ricorso per cassazione, era controverso se il ricorso potesse essere proposto dall’interessato o dovesse essere necessariamente proposto dal difensore, data la natura civilistica del procedimento e, quindi, l’applicazione dell’art. 82 c.p.c. che impone che la parte stia in giudizio col ministero del difensore (cfr. Cass., 12 aprile 1995, Ferro, in Cass. pen. 1995, 2230). Con sentenza 24 settembre 2001 (c.c. 27 giugno 2001) n. 22, Ric. Pietrantoni, le Sezioni Unite della Cassazione penale hanno risolto il conflitto statuendo che: «Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello in tema di riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposto con la assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, e se proposto personalmente dalla parte va dichiarato inammissibile» (in Dir. pen. proc. 2001, p. 1371).
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Domanda di riparazione: ricorso per cassazione
FORMULA 144
➲ FORMULA 144 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RIPARAZIONE (artt. 315, 643, 646 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di . . . emessa in data . . . che rigettava la domanda di riparazione proposta da . . . in data . . . (P.e.: Violazione dell’art. 314, comma 1, c.p.p. La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che il sottoscritto abbia concorso a dare causa alla sentenza di condanna a suo carico con dolo (o colpa grave). Tale convincimento è assolutamente privo di fondamento fattuale e giuridico. Infatti . . . Oppure: Violazione dell’art. 314, comma 2, c.p.p. È del tutto privo di fondamento giuridico affermare, come ha fatto la Corte d’appello di . . ., che la misura della custodia cautelare nei confronti del sottoscritto sia stata emessa nel rispetto dei presupposti previsti dagli artt. 273 e 280 c.p.p. Infatti . . . Il sottoscritto chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte annulli l’impugnata ordinanza e provveda essa stessa al riconoscimento di una somma di denaro a titolo di riparazione per ingiusta detenzione nella misura che riterrà più congrua e, comunque, non inferiore a euro . . . (Eventualmente): Il sottoscritto nomina suo difensore (conferma la nomina a difensore del) nel presente procedimento l’avv. . . . Con osservanza Data e firma (della parte) (Eventualmente: autenticazione del difensore)
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FORMULA 145
Richiesta di sequestro conservativo
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➲ FORMULA 145 RICHIESTA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 316 c.p.p.) ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ECC.MA CORTE DI APPELLO DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., costituitosi parte civile nel processo a margine, nell’udienza preliminare/dibattimentale del . . ., rileva che, data anche la natura del reato contestato, vi è fondato motivo per ritenere che vengano a mancare le garanzie per le obbligazioni civili derivanti dal reato. A questo proposito lo scrivente deve inoltre rilevare che . . . (giustificazione del pericolo di dispersione delle garanzie). Il sottoscritto difensore chiede, pertanto, che codesto Ill.mo Giudice emetta ordinanza di sequestro conservativo dei seguenti beni di proprietà dell’imputato (oppure: del responsabile civile) . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il sequestro conservativo può essere richiesto solo nella fase processuale, cioè dopo che sia stata formulata l’imputazione. La parte privata può fare richiesta di sequestro solo dopo essersi costituita parte civile. Poiché l’art. 316 c.p.p. prevede che il sequestro possa essere disposto «in ogni stato e grado del processo di merito» bisogna escludere che tale misura possa essere adottata, oltre che durante le indagini preliminari, anche nel corso del giudizio di legittimità (cfr. Cass., 16 febbraio 1994, Mendella, in Mass. Cass. pen. 1994, 7, 34). Il sequestro presuppone, anzitutto, l’accertamento giudiziale del fumus boni iuris, nel senso che deve essere verificata l’astratta configurabilità del reato, alla luce degli elementi acquisiti, ma senza che sia necessario un approfondito apprezzamento della fondatezza dell’accusa (cfr. Cass., 17 maggio 1994, Corti, in Cass. pen. 1995, 3457 e 7 novembre 1990, Lo Bianco, in Foro it. 1991, II, 140). Secondo presupposto indispensabile per l’adozione della misura è il periculum in mora, ossia il fondato timore che le garanzie del credito vengano a mancare
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Richiesta di sequestro conservativo
FORMULA 145
o si disperdano. Per valutare tale pericolo bisogna fare riferimento «. . . a concreti e specifici elementi riguardanti da un lato l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo» (cfr. Cass., 2 aprile 1996, Fedele, in Giust. pen. 1997, III, 241). I documenti relativi al provvedimento di sequestro conservativo confluiscono nel fascicolo del dibattimento, ma, se non sono introdotti nel processo principale ai sensi dell’art. 234 c.p.p., non possono essere utilizzati per decisioni diverse da quelle relative all’emissione dell’ordinanza di sequestro (cfr. Pret. Salerno, 4 dicembre 1997, Aceto, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 25). Per l’accoglimento della richiesta di sequestro conservativo non è necessaria la determinazione dell’importo dei crediti a garanzia dei quali è stato invocato, ma è sufficiente un’indicazione approssimativa dell’importo anzidetto nel suo presumibile ammontare (cfr. Cass., 20 dicembre 1993, Ribatti, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 55). In caso di sequestro di azioni o quote sociali e di conseguente nomina di custode, il giudice penale mantiene dei poteri di controllo sul custode, che però non possono riguardare la regolazione di diritti soggettivi tra parti eventualmente contrapposte, che spetta al giudice civile, né le autonome scelte imprenditoriali, rimesse alla discrezionalità e alla responsabilità del custode. Il controllo del giudice penale, pertanto, potrà investire solo quelle scelte che, in base ad una valutazione ex ante, esulano dalla discrezionalità tecnico-amministrativa che spetta al custode (cfr. Cass., 8 novembre 1993, Chamonad, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 217). La richiesta di sequestro conservativo proposta dalla parte civile deve contenere a pena di inammissibilità l’indicazione precisa e puntuale di tutti gli estremi dell’immobile da vincolare, in quanto l’ordinanza, eventualmente emanata in difetto di tale indicazione, condurrebbe alla nullità della trascrizione ed alla mancata esecuzione del sequestro. La richiesta di sequestro conservativo di beni mobili proposta dalla parte civile deve precisare a pena di inammissibilità se sia riferita solo ai beni mobili o ai crediti nonchè se riguardi solo beni nella disponibilità dell’imputato o detenuti da terzi. (Uff. indagini preliminari Trib. Nocera Inferiore, 18 novembre 2002, Negidi e altri, in Giur. it. merito 2002, f. 6)
FORMULA 146
Richiesta di revoca di sequestro conservativo
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➲ FORMULA 146 RICHIESTA DI REVOCA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO (artt. 316-319 c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ECC.MA CORTE DI APPELLO DI . . . ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . imputato/responsabile civile nel processo a margine, nei cui confronti è stato emesso da (Giudice) in data . . . ordinanza di sequestro conservativo di . . ., fa presente che il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali per le obbligazioni civili è venuto meno. Infatti ... (Ed eventualmente: L’imputato, inoltre, offre cauzione per euro . . . da ritenersi congrua in relazione alle esigenze previste dall’art. 319 c.p.p.). Si chiede, pertanto, che questo Ill.mo Giudice ordini la revoca del sequestro conservativo disposto nei confronti di . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La giurisprudenza ha, in diverse occasioni, negato la possibilità di chiedere la revoca del sequestro conservativo, in considerazione del fatto che tale istituto non è espressamente previsto dalle norme vigenti (cfr. Cass., 6 ottobre 1995, Giannecchini, in Giust. pen. 1996, III, 641; 3 luglio 1996, De Lorenzo, in Cass. pen. 1998, 588). Una più recente pronuncia di legittimità, tuttavia, ha riconosciuto, «. . . pur in assenza di un’espressa previsione in tal senso, la possibilità di revoca del sequestro conservativo quando il giudice accerti, anche ex officio, l’illegittimità del provvedimento» (cfr. Cass., 19 maggio 1998, Russo, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 859). Quest’ultima interpretazione della Cassazione è preferibile, in quanto appare più coerente con la natura e il significato del sequestro conservativo, che trova la sua giustificazione in una particolare situazione di fatto soggetta a possibile mutamento.
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Ordinanza di sequestro conservativo: riesame
FORMULA 147
➲ FORMULA 147 RICHIESTA DI RIESAME DELL’ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 318 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, a seguito dell’ordinanza del (Giudice) in data . . . con cui veniva disposto il sequestro conservativo di . . . espone quanto segue. (P.e.: L’ordinanza di sequestro è illegittima sotto diversi profili. In primo luogo, non sussiste il presupposto fondamentale del sequestro, ossia il pericolo di dispersione delle garanzie per le obbligazioni civili, dal momento che . . . In secondo luogo, anche a voler concedere la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 316 c.p.p., il sequestro in concreto disposto è esorbitante rispetto alle finalità per cui è stato adottato, dal momento che il valore economico del bene sequestrato è superiore all’entità delle asserite pretese patrimoniali avanzate dalla parte civile). Il sottoscritto chiede, pertanto, che l’ordinanza impugnata venga integralmente annullata o, in via subordinata, che venga revocata con riferimento alle seguenti cose: . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Come la richiesta di riesame del sequestro probatorio, anche quella relativa al sequestro conservativo, disciplinata dallo stesso art. 324 c.p.p., va presentata entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del sequestro, mediante deposito della richiesta nella cancelleria del Tribunale del Riesame territorialmente competente. Il richiamo operato dall’art. 324 c.p.p. all’art. 309, comma 10, c.p.p. fa sì che l’inutile decorso di 10 giorni dalla ricezione degli atti presso il Tribunale del Riesame estingua il provvedimento di sequestro. L’ambito di legittimazione per la proposizione della richiesta di sequestro conservativo è più ampio di quello per la richiesta di sequestro preventivo, che
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Ordinanza di sequestro conservativo: riesame
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può essere invocato dai soli soggetti tassativamente indicati dall’art. 322 c.p.p. La facoltà di avanzare richiesta di sequestro conservativo spetta, invece, più latamente a «chiunque vi abbia interesse». Il procedimento si svolge con rito camerale e ne va dato avviso, pur in assenza di espressa previsione, anche alla parte civile, in quanto il contraddittorio in ordine al sequestro conservativo, deve estendersi a tutte le parti del processo (cfr. Cass., 21 giugno 1995, Tirelli, in Giust. pen. 1996, III, 111; 9 ottobre 1992, Verzeroli, in Mass. Cass. pen. 1993, 3, 53). L’annullamento, per motivi non personali dell’interessato, del provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un coimputato, non produce alcun effetto sull’analogo provvedimento emesso nei confronti di un altro coimputato, se quest’ultimo non ha proposto la richiesta di riesame. (Cass. pen., Sezioni Unite, 26 giugno 2002, n. 34623, Di donato, in Dir. e Giust. 2002, f. 40, 35).
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Memoria della persona offesa
FORMULA 148
➲ FORMULA 148 MEMORIA DELLA PERSONA OFFESA AI FINI DELLA RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO (art. 321 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . persona offesa nel procedimento a margine, a seguito della denuncia-querela presentata da . . . in data . . . nei confronti di . . . per il reato di cui . . ., fa presente che la libera disponibilità da parte dell’indagato di . . . può aggravare le conseguenze del reato per cui si procede. A questo proposito, si rileva infatti che . . . Il sottoscritto chiede, pertanto, che la S.V. voglia richiedere al G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . ./Tribunale di . . ./Corte . . . il sequestro preventivo di ... Con osservanza Data e firma ✦✦✦
I presupposti di applicazione del sequestro preventivo sono, analogamente al sequestro conservativo, l’astratta configurabilità di un reato e la sussistenza delle esigenze cautelari preventive indicate dall’art. 321, comma 1, c.p.p. Per quanto riguarda il primo presupposto non è sufficiente l’indicazione «stilistica» del reato contestato, ma è indispensabile annotare in modo puntuale gli elementi in base ai quali è stato ritenuto sussistente, in concreto, il reato configurato (cfr. Cass., 1 luglio 1996, Chiatellino, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 735). In ordine alle esigenze cautelari, invece, è necessario che sia dimostrata la strutturale funzionalità della cosa alla possibile reiterazione dell’attività criminosa. In questo contesto, posto che ogni cosa in astratto può servire a commettere reati futuri, il giudice deve circoscrivere la sequestrabilità ai fini preventivi a quanto è dotato di una specifica strumentalità rispetto a reati futuri. Il rapporto di strumentalità deve inoltre essere essenziale e non meramente occasionale «. . . non potendosi allargare a dismisura il concetto di sequestrabilità, poiché l’istituto del sequestro preventivo nel perseguire fini di difesa
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Memoria della persona offesa
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sociale, non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi una disponibilità di cosa che è in sé stessa lecita, a meno che non sia oggettivamente e specificamente predisposta per l’attività criminosa» (cfr. Cass., 11 febbraio 1993, Bertelli, in Mass. Cass. pen. 1993, 6, 126). In particolare le conseguenze, il cui aggravamento o la cui protrazione il sequestro è diretto a prevenire, sono costituite dagli effetti attinenti agli elementi strutturali dell’illecito, che rappresentano un’ulteriore lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (cfr. Cass., 5 luglio 1995, Con, in Cass. pen. 1998, 593). In altre parole le conseguenze del reato indicate dall’art. 321 c.p.p. devono essere strettamente collegate agli elementi strutturali dell’illecito tipico, così da costituirne uno sviluppo ulteriore (cfr. Cass., 23 gennaio 1992, Picca, in Mass. Cass. pen. 1992, 2, 1985). Il periculum in mora descritto dall’art. 321 c.p.p. deve consistere allora «. . . non in una teorica e generica eventualità, ma in una concreta, elevata e imminente probabilità, desunta da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento e alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati» (Cass., 20 maggio 1997, Ragazzini, in Cass. pen. 1999, 246. Nello stesso senso: Cass., Sezioni Unite, 1 marzo 1995, Adelio, in Cass. pen. 1995, 1488). Tale rapporto di pertinenza fra le cose ed i reati deve essere individuato e chiarito nella motivazione del provvedimento: l’astratta possibilità di destinare le cose a fini criminosi non è sufficiente a far ritenere le cose pertinenti al reato e, quindi, a legittimarne il sequestro (cfr. Cass., 20 gennaio 1994, Pirazzini, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 380). Le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 c.p.p. per le misure cautelari personali non sono estensibili a quelle reali. È perciò preclusa, in tema di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza e sulla gravità degli indizi di colpevolezza (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 marzo 1993, Gifuni, in Riv. pen. 1994, 402).
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Richiesta di revoca di sequestro preventivo
FORMULA 149
➲ FORMULA 149 RICHIESTA DI REVOCA DI SEQUESTRO PREVENTIVO (art. 321 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . indagato/imputato nel procedimento a margine, nei cui confronti è stato emesso decreto di sequestro preventivo di . . . in data . . ., chiede la revoca del sequestro adottato. A tal fine rileva che . . . (p.e.: sono venute meno le esigenze cautelari che avevano giustificato il provvedimento, poiché il reato è integralmente perfezionato e le sue conseguenze non possono essere ulteriormente aggravate; oppure: la cosa sequestrata non può essere qualificata come pertinente al reato, poiché . . .). Si confida nell’accoglimento della presente richiesta. Data e firma ✦✦✦
La revoca può essere richiesta quando siano mancanti ab origine o siano venute meno le condizioni di applicabilità del sequestro. Nel corso delle indagini preliminari il P.M., se non intende aderire alla richiesta di dissequestro dell’interessato, deve trasmettere gli atti al G.I.P., che è competente a decidere sulla richiesta. Il rigetto immediato della richiesta da parte del P.M. è provvedimento abnorme, suscettibile di ricorso per cassazione (cfr. Cass., 26 febbraio 1994, Bartolino, in Giust. pen. 1994, III, 626). Nella richiesta di revoca non possono essere riproposti gli stessi motivi già dedotti in sede di riesame, su cui si è già formato un giudicato (cfr. Cass., 1 giugno 1992, De Pisapia, in Giur. it. 1993, II, 678).
FORMULA 150
Richiesta di riesame di sequestro preventivo
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➲ FORMULA 150 RICHIESTA DI RIESAME DI SEQUESTRO PREVENTIVO (art. 324 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., (p.e.: titolare delle cose . . .) che, con decreto del G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . ./Tribunale di . . ./Corte . . ., in data . . . sono state sottoposte a sequestro preventivo (oppure: che con decreto di P.G., poi convalidato . . .) chiede che il sopra citato decreto venga annullato. A questo proposito si osserva che sono assolutamente insussistenti le esigenze cautelari poste alla base del provvedimento impugnato. (p.e.: La disponibilità delle cose sequestrate da parte di . . ., invero, non può in alcun modo aggravare le conseguenze del reato. Il reato, infatti, è stato commesso da altra persona, si è già integralmente perfezionato e, inoltre, la disponibilità delle cose da parte di . . . costituisce un suo preciso diritto, il cui esercizio nulla ha a che vedere né con la commissione del reato per cui si procede, né con le sue possibili conseguenze). Si confida nell’accoglimento della richiesta. Data e firma ✦✦✦
Il riesame del decreto di sequestro preventivo è proposto, nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 324 c.p.p., dai soggetti indicati nell’art. 322 c.p.p. Il giudice del riesame non è vincolato dall’effetto devolutivo della richiesta di riesame. Il procedimento di riesame deve osservare le forme previste dall’art. 127 c.p.p., richiamato dall’art. 324 c.p.p. L’avviso dell’udienza, però, diversamente da quanto disposto dall’art. 324 c.p.p., deve essere dato ad ogni soggetto interessato, che risulti dagli atti a disposizione del Tribunale. La limitazione dell’obbligo di avviso a determinati soggetti, operata dall’art. 324 c.p.p., infatti, contrasta sia con l’art. 127, comma 1, c.p.p., sia con gli artt. 322 e 325 c.p.p., che estendono la legittimazione al riesame e al ricorso per cassazione alle parti, alle persone interessate e ai loro difensori (cfr. Cass., 7 luglio 1997, Avaltroni, in Giust. pen. 1998, III, 432. In senso contrario, Cass., Sezioni Unite, 20 novembre 1996, Bassi, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 198).
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Richiesta di riesame di sequestro preventivo
FORMULA 150
La persona offesa dal reato, se non rivesta anche la qualità di persona avente diritto alla restituzione, non è legittimata a richiedere il riesame, l’appello ex art. 322 bis c.p.p. o a ricorrere per Cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del Riesame (cfr. Cass., 7 aprile 1994, Amoruso, in Giust. pen. 1994, III, 697). Il decreto di sequestro preventivo emanato dal P.M. non ha natura di atto giurisdizionale e, quindi, in sede di riesame non è deducibile la pretesa violazione di regole in materia di competenza per territorio (cfr. Cass., 14 aprile 1997, Corini, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 327).
FORMULA 151
Appello avverso ord. in tema di sequestro preventivo
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➲ FORMULA 151 APPELLO AVVERSO ORDINANZE IN TEMA DI SEQUESTRO PREVENTIVO (art. 322 bis c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI . . . Dichiarazione e motivi di appello, proposti nell’interesse di . . . (p.e.: titolare delle cose . . . sottoposte con decreto del G.I.P./G.U.P./Tribunale di/Corte . . . a sequestro preventivo in data . . . – R.G. n. . . . – oppure: con decreto di P.G. . . ., poi convalidato . . .) avverso ordinanza del G.I.P/G.U.P./Tribunale di . . . /Corte . . . in data . . . con cui (p.e.: veniva rigettata la richiesta di revoca del sopracitato decreto di sequestro preventivo presentata in data . . .). Le motivazioni poste alla base dell’impugnata ordinanza, con cui veniva rigettata la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo, illegittimamente disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di . . ./Tribunale di . . . sulle cose . . ., non sono plausibili e, travisando i fatti, si pongono in evidente contrasto con i presupposti normativi di cui all’art. 321 c.p.p. Le cose sottoposte a sequestro non hanno, infatti, nesso alcuno con il reato. Infatti . . . Anche a voler concedere che le cose sequestrate fossero pertinenti al reato, non si può comunque sostenere che esistano esigenze cautelari che possano legittimamente giustificare la privazione della disponibilità di tali cose al soggetto appellante. Tale disponibilità, infatti, in nessun modo può protrarre od aggravare le conseguenze del reato, perché . . . Il sottoscritto, pertanto, chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia annullare l’ordinanza del G.I.P./G.U.P. . . . presso il Tribunale di . . ./Tribunale di . . ./Corte . . . e, riconosciuta l’illegittimità del sequestro, disponga la restituzione delle cose a . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La legittimazione all’appello spetta agli stessi soggetti legittimati al riesame. Anche l’appello va proposto innanzi al Tribunale del riesame ed è regolato, in quanto compatibili, dalle norme previste per l’appello avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari personali.
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Appello avverso ord. in tema di sequestro preventivo
FORMULA 151
L’appello può essere proposto fuori dei casi previsti dall’art. 322 c.p.p. e cioè quando non è prevista la richiesta di riesame. I provvedimenti appellabili, in concreto, sono, pertanto, le ordinanze in materia di sequestro preventivo, quali, soprattutto, quelle, con cui il giudice rigetta la richiesta di sequestro o di restituzione delle cose sequestrate o il decreto di revoca emesso direttamente dal P.M. La cognizione del giudice dell’appello è vincolata dall’effetto devolutivo. Il provvedimento di sequestro preventivo adottato dalla P.G., che non sia stato seguito da convalida o dall’ordinanza del G.I.P. ex art. 321, comma 3 ter, c.p.p., qualora non sia più esperibile il riesame, ai sensi dell’art. 322 c.p.p., è direttamente impugnabile con lo strumento dell’appello di cui all’art. 322 bis c.p.p. (cfr. Cass., 3 dicembre 1993, Sacco, in Arch. nuova proc. pen. 527).
FORMULA 152
Ordinanze del trib. del riesame: ricorso per cass.
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➲ FORMULA 152 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME (art. 325 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Ricorso per Cassazione proposto nell’interesse di . . . avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di . . . in data . . ., che rigettava la richiesta di riesame . . . (p.e.: del decreto del G.I.P. presso il Tribunale di . . ./Tribunale di . . . con cui veniva disposto il sequestro preventivo di . . . – R.G. n. . . .). Il Tribunale del Riesame di . . ., disattendendo la richiesta di riesame avanzata da . . ., confermava sostanzialmente la legittimità del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P./G.U.P./Tribunale . . ./Corte di . . . relativo a . . . (oppure: del decreto di convalida del sequestro . . .). Le argomentazioni che hanno portato il Tribunale a questa decisione si pongono, però, in contrasto con precise disposizioni di legge. (p.e.: 1) Violazione dell’art. 127 c.p.p. – omesso avviso alla persona interessata dell’udienza – Oppure: 2) Violazione dell’art. 321 c.p.p. Il Tribunale dimostra di avere completamente travisato i presupposti normativi che giustificano l’adozione del provvedimento previsto dall’art. 321 c.p.p. Infatti . . .;) Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte annulli l’impugnata ordinanza e disponga la restituzione delle cose sequestrate a . . . Oppure: (In via subordinata, dichiarata la violazione dell’art. 127 c.p.p., si chiede che, annullata l’ordinanza, la Corte trasmetta gli atti al Tribunale del Riesame perché venga correttamente instaurato il procedimento). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il ricorso è presentato avverso le ordinanze del Tribunale del riesame e può essere proposto dagli stessi soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di riesame e l’appello.
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Ordinanze del trib. del riesame: ricorso per cass.
FORMULA 152
Il termine per proporre il ricorso di cui all’art. 325 c.p.p. è quello ordinario di 15 giorni, previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per le decisioni adottate in Camera di Consiglio, che, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza (cfr. Cass., Sezioni Unite, 20 aprile 1994, Iorizzo, in Giur. it. 1995, II, 170). I vizi deducibili con il ricorso riguardano solo la violazione di legge (art. 606, lett. b), c.p.p.), ivi compresa la violazione di legge processuale (cfr. Cass., 7 novembre 1990, Lo Bianco, in Foro it. 1991, II, 140). In tema di sequestro conservativo avverso provvedimento del giudice, che non attenga all’impostazione o modifica del vincolo cautelare, ma solo alle modalità esecutive ed attuative del vincolo stesso, può essere esperito ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, c.p.p. e non riesame ex art. 318 c.p.p. (cfr. Cass., 8 novembre 1993, Chamonal, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 217).
FORMULA 153
Denuncia da parte dei privati
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➲ FORMULA 153 DENUNCIA DA PARTE DEI PRIVATI (art. 333 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto nato a . . . residente a . . ., segnala quanto segue all’attenzione della S.V. per le determinazioni di competenza. In data (esposizione dei fatti che formano oggetto della denuncia) . . . Sono a conoscenza dei fatti sopra esposti (perché vi hanno assistito o per altro motivo da esplicitare) le seguenti persone . . ., reperibili presso . . ., che potranno essere sentite dalla S.V. a conferma di quanto accaduto. Alla luce dei fatti sopra esposti il sottoscritto denuncia il Sig. . . . per aver commesso il/i reato/i di cui all’art. . . . (Oppure: Alla luce dei fatti sopra esposti, si chiede che la S.V. proceda nei confronti dei soggetti, da identificare a cura di giustizia per il reato di cui all’art. . . .). (Eventualmente: Il sottoscritto chiede, inoltre, che ai fini di una precisa ricostruzione del fatto la S.V. proceda al sequestro delle seguenti cose . . . ai sensi dell’art. 253 c.p.p.). (e/o voglia richiedere al G.I.P. il sequestro preventivo delle seguenti cose . . . idonee alla protrazione delle conseguenze negative e pregiudizievoli del reato ora denunciato). Il sottoscritto (ove persona offesa dal reato) chiede, infine, di essere avvertito ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p., qualora la S.V. richieda la proroga del termine delle indagini preliminari o l’archiviazione della presente denuncia. Data e firma ✦✦✦
Ai sensi dell’art. 333 c.p.p. la denuncia può essere presentata anche alla Polizia Giudiziaria, che provvederà a trasmetterla al Pubblico Ministero. La denuncia è obbligatoria per pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano notizia, nell’esercizio delle loro funzioni, della commissione di un reato perseguibile d’ufficio. I privati hanno l’obbligo di presentare denuncia solo quando ricorrono le eccezionali condizioni previste dagli artt. 364 o 709 c.p. La denuncia del privato deve essere sottoscritta dal denunciante stesso o da un suo procuratore spe-
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Denuncia da parte dei privati
FORMULA 153
ciale, nominato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Della denuncia anonima non può essere fatto alcun uso, salvo che essa costituisca il corpo del reato o provenga dall’imputato. Il P.M. o la P.G., tuttavia, nell’ambito dei loro doveri funzionali, possono trarre spunto da una denuncia anonima per cercare una notitia criminis, che, però, può diventare legittimo presupposto dell’inizio delle indagini preliminari, solo dopo che sia stata autonomamente acquisita rispetto all’informazione anonima (cfr. Trib. Lecce, Tieni, in Riv. pen. 1993, 465). La denuncia non può essere acquisita nel fascicolo del dibattimento per essere utilizzata come prova. La relazione del curatore fallimentare, invece, anche se contiene indicazioni determinanti l’inizio dell’azione penale, non può qualificarsi come notitia criminis, perché non ha origine nel processo penale, né è a questo finalizzata, e, quindi, può essere acquisita e utilizzata come documento a norma dell’art. 234 c.p.p. (cfr. Corte cost., 27 aprile 1995, n. 136, Marani, in Giur. cost. 1995, 1062). Poiché la perseguibilità a querela o d’ufficio di un determinato illecito dipende dalla qualificazione giuridica che l’Autorità giudiziaria attribuirà al fatto segnalato, è opportuno che venga presentata sempre una denuncia/querela per evitare il rischio che, dalla diversa qualificazione giuridica, derivi l’improcedibilità (es. per mancanza di querela).
FORMULA 154
Referto
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➲ FORMULA 154 REFERTO (art. 334 c.p.p.)
Oggi, alle ore . . . è stato medicato, presso questo ospedale il sig. . . ., nato a . . . il . . . e residente in . . . via . . . qui ricoverato (o curato ambulatorialmente) perché riconosciuto affetto da . . . a seguito di lesioni riportate il . . . alle ore . . . in località . . . in conseguenza di . . . ed è stato giudicato guaribile, salvo complicazioni, in giorni . . . Luogo e data Il Sanitario ✦✦✦
Il sanitario è responsabile dell’omessa o ritardata presentazione del referto e in caso di omissione o ritardo viene punito con la multa fino a euro 516 (art. 365 c.p.). Il referto deve pervenire entro 48 ore dal fatto al P.M. o ad un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo ove lo scrivente ha prestato la sua opera o, se ciò è impossibile, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. La segreteria della procura della Repubblica provvede ad annotare sul referto la data e l’ora in cui esso è pervenuto nell’ufficio. Quindi viene immediatamente sottoposto al procuratore della Repubblica che darà indicazioni sulle modalità di iscrizione sul registro delle notizie del reato (art. 109 att. c.p.p.).
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Querela
FORMULA 155
➲ FORMULA 155 QUERELA (art. 336 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . residente a . . . segnala quanto segue . . . (esposizione dei fatti che formano oggetto della querela). Sui fatti sopra esposti possono deporre le seguenti persone . . . Nei fatti sopra esposti si ravvisa il reato di cui all’art. . . . Il sottoscritto, pertanto, segnala tali fatti e presenta querela nei confronti di . . . (e/o nei confronti delle altre persone che risulteranno essere responsabili dei fatti ora esposti) per il reato di cui all’art. . . . e per gli altri reati che la S.V. vorrà ravvisare. (Il sottoscritto chiede che, ai sensi dell’art. 253 c.p.p., vengano sequestrate le seguenti cose necessarie all’accertamento dei fatti e/o ai sensi dell’art. 321 c.p.p. vengano sequestrate le seguenti cose . . ., la cui disponibilità in capo a . . . può aggravare le conseguenze del reato ora denunciato). (Il sottoscritto dichiara sin d’ora di opporsi all’eventuale emissione di decreto penale di condanna nei confronti del querelato). Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere avvertito ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p. nel caso in cui la S.V. voglia richiedere la proroga dei termini delle indagini preliminari o l’archiviazione della presente denuncia-querela. Data e firma ✦✦✦
Anche la querela, come la denuncia, può essere presentata da un procuratore speciale (artt. 333 comma 2 e 337 comma 1 c.p.p.), nominato ai sensi dell’art. 122 c.p.p. (anche con una procura speciale rilasciata in via preventiva rispetto al compimento del fatto penalmente rilevante – art. 37 disp. att. c.p.p.). Quanto alla dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, recentemente la Suprema Corte ha precisato quanto segue “Il direttore e il commesso di un centro commerciale sono legittimati in proprio a proporre querela per il furto, in quanto persone offese dal reato, poiché, in tale ipotesi delittuosa, detta qualità spetta non solo al titolare di diritti reali ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita” (Cass. sez. V, 23 maggio 2003, in Riv. pen., 2004).
FORMULA 155
Querela
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La querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione, deve contenere l’indicazione della fonte del potere di rappresentanza qualora il querelante si qualifichi come soggetto cui essa compete ex lege, dal momento che deve intendersi implicito ed automatico il riferimento alla norma giuridica quale fonte. Ne consegue che solo alla mancanza di un effettivo rapporto fra il querelante e l’ente si ricollega l’inefficacia della querela e non alla mancata enunciazione formale della fonte del potere di rappresentanza [Cass. pen., sez. II; 30 settembre 2003, n. 37377 (ud. 19 settembre 2003), P.M. in proc. Pagani, in Riv. pen., n. 12/2004, 1244]. La querela è la dichiarazione della persona offesa che manifesta la volontà che si proceda penalmente in ordine a un fatto che costituisce reato. Essa va presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, salvo il maggior termine previsto per talune fattispecie di reato (ad esempio: i delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater, c.p. per i quali il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi). La decorrenza di tale termine, in particolare, comincia nel giorno in cui il titolare del diritto di querela si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l’integrazione del reato. La notizia di reato, cioè, è completa e fa decorrere il termine di cui all’art. 124 c.p., quando la persona offesa abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente l’istanza di punizione (cfr. Cass., 8 aprile 1998, Bonomo, in CED Cass. 1998). Il termine per querelare ha natura sostanziale per cui ad esso non si applica la sospensione dei termini per periodo feriale (1° agosto-15 settembre). Il querelante può dichiarare di opporsi all’eventuale emissione di decreto penale di condanna nei confronti del querelato. Del decreto penale di condanna è data comunicazione anche al querelante. Il contenuto della querela non deve osservare particolari formalità. Deve però essere chiaramente ed esplicitamente espressa la volontà che i responsabili dei fatti denunciati siano puniti, non essendo sufficiente una mera ed obiettiva esposizione di fatti (cfr. Trib. Milano, 10 novembre 1997, Abasi, in Giur. it. merito 1998, 41 e Trib. Trento, 18 febbraio 1998, Valorz, in Riv. pen. 1998, 375). La manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali. È sufficiente infatti che essa risulti inequivocabilmente nel suo contenuto sostanziale, ed, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa (Cass., sez. V, 15 marzo 2001, n. 10543, c.c. 24 gennaio 2001, P.G. in proc. Altomare, in Arch. nuova proc. pen. 2001, 564).
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Querela
FORMULA 155
In particolare, non serve la qualificazione giuridica del fatto, che comunque, ove mai formulata, non è vincolante per l’Autorità giudiziaria procedente. La querela può essere recapitata da un incaricato o spedita per raccomandata, se munita di sottoscrizione autentica. La locuzione «sottoscrizione autentica» va intesa nel senso di sottoscrizione autenticata da soggetto a ciò abilitato. In mancanza di tale formalità, la querela è improcedibile (cfr. Cass., 25 maggio 1998, Di Giuseppe, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 703). Il difensore può autenticare la sottoscrizione, purché sia stato formalmente nominato, anche nel contesto dell’atto, nelle forme previste dagli artt. 96 e 101 c.p.p. (cfr. Cass., 8 luglio 1998, Sanchioni, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 859; Cass., 21 maggio 1997, De Paolis, in Cass. pen. 1998, 2678). In altra occasione la Suprema Corte aveva ritenuto che la sottoscrizione potesse essere validamente autenticata anche dal difensore non espressamente nominato, poiché proprio l’autenticazione fa desumere l’esistenza di una nomina tacita (cfr. Cass., 23 febbraio 1993, Mancini, in Arch. nuova proc. pen. 1993, 434). La mera apposizione di un timbro, non seguita da alcuna sottoscrizione dell’ufficiale ricevente, è inidonea ad attestare l’avvenuto deposito della querela, in quanto mancano adeguati riferimenti al presentatore e ai presupposti essenziali per l’imputazione dell’atto (cfr. Trib. Perugia, 28 aprile 1998, Ciancarella, in Rass. giur. umbra 1998, 500). Se la querela è presentata da un incaricato, nell’atto di querela deve essere fatta espressa menzione del conferimento dell’incarico di effettuare il deposito della querela. La mancata identificazione, da parte dell’Autorità ricevente, della persona che propone la querela, rende l’atto invalido, né esso è successivamente sanato dalla irrituale e tardiva identificazione del querelante da parte del giudice, cui non compete tale attività. (Cass. pen., sez. V, 31 agosto 2001, n. 32697 (c.c. 7 giugno 2001), Sciannameo ed altri, in Riv. pen. 2002, n. 3, p. 270).
FORMULA 156
Conferimento di poteri al rappresentante legale
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➲ FORMULA 156 CONFERIMENTO DI POTERI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA QUERELA NELL’INTERESSE DI UNA PERSONA GIURIDICA, ENTE O ASSOCIAZIONE
... A questo punto il Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure: il Consigliere . . .) informa il Consiglio della evoluzione dei rapporti intercorrenti tra la società . . . e . . . In particolare il Presidente fa presente ai Consiglieri che la società . . . ha subito un danno a seguito del comportamento tenuto da . . . in violazione della legge penale e richiama tutti i particolari della vicenda per opportuna informazione dei Consiglieri. Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, prende atto di quanto è accaduto e rileva che tutta la vicenda presenta numerosi aspetti non chiari e richiede un’indagine dell’Autorità Giudiziaria per accertare se, come il Consiglio ritiene, siano stati commessi a danno della società reati da parte di . . . Il Consiglio, pertanto, anche dopo aver esaminato la copiosa documentazione raccolta dal Presidente ed in possesso della società, preso atto della gravità della situazione, del danno subito dalla società e della possibilità concreta che siano stati commessi reati nei suoi confronti, delibera all’unanimità di conferire al Sig. . . ., nato a . . . il . . ., nella sua qualità di . . ., tutti i poteri necessari per presentare denuncia ed, inoltre, eventualmente querela, ove sia necessario, nei confronti di quanti abbiano commesso reati a danno della società . . ., in relazione alle vicende sopra richiamate e relative ai rapporti intercorrenti con . . . A tal fine il Consiglio conferisce espressamente a . . . la facoltà di proporre denuncia e/o querela da presentarsi innanzi all’Autorità Giudiziaria che sarà ritenuta competente; di rimettere ove occorra querela; di costituirsi parte civile a nome della Società (anche tramite procuratore speciale) nell’instaurando procedimento per ottenere il risarcimento del danno conseguente a reato subito dalla Società; di sottoscrivere a nome e per conto della Società eventuali transazioni in ordine al risarcimento dei danni subiti dalla Società da parte di . . .; di nominare difensori, cui conferire il patrocinio della Società in ogni stato e grado del procedimento, che verrà ad instaurarsi a seguito della presentazione della denuncia e/o querela; di nominare altresì eventuali consulenti tecnici; di effettuare in ordine al procedimento che si andrà ad instaurare tutti gli atti necessari ed utili per la migliore tutela e difesa dei diritti della Società.
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Conferimento di poteri al rappresentante legale
FORMULA 156
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Questa formula è inserita nel verbale del Consiglio di Amministrazione (o comunque, dell’organo amministrativo) della persona giuridica che intende sollecitare l’azione penale. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, ente o associazione, deve contenere l’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. La deliberazione dell’organo amministrativo di conferimento dei poteri per la presentazione della querela è necessaria quando il diritto di querela sia trasmesso a soggetto, il cui potere di rappresentanza e gestione non sia stabilito dalla legge. L’amministratore di società di capitali, invece, trae la fonte dei propri poteri di rappresentanza e di azione, in funzione del conseguimento dell’oggetto sociale, dalla legge (art. 2384 c.c.). Tale organo, quindi, può legalmente formare la volontà sociale e, pertanto, è sufficiente che nella querela indichi tale sua qualità, affinché il requisito dell’indicazione specifica dei poteri di rappresentanza possa dirsi soddisfatto [cfr. Cass., 16 gennaio 1997, Boccaletti, in Riv. polizia 1999, 37 e Cass., 28 gennaio 1997, D’Amico, in Giust. pen. 1998, III, 185, che precisa che per l’esercizio del diritto di querela da parte dell’amministratore o dell’amministratore delegato non è nemmeno necessaria la preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione; per le tesi secondo cui, quando si tratta di società di capitali, l’onere di indicare nell’atto di querela la fonte specifica dei poteri di rappresentanza dell’ente è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l’implicito riferimento all’art. 2384 c.c. che costituisce la fonte della legittimazione, v. anche Cass. pen., sez. VI, 14 aprile 2003, n. 17640 (ud. 13 febbraio 2003), Calderone, in C.E.D. Cass., RV224685]. In termini più generali si è ritenuto che la querela proposta dal legale rappresentante di società di capitali, anche ove si limiti ad indicare la sua legale rappresentanza, soddisfa il requisito richiesto dall’art. 337, comma 3, c.p.p. (cfr. Cass., 1 luglio 1999, Moschini, in Guida al dir. 44, 1999, 98). Analogo discorso vale per gli amministratori di società di persone, salve le distinzioni conseguenti all’amministrazione congiunta o disgiunta della società. In altre occasioni la Suprema Corte ha individuato il soggetto titolare del diritto di querela nell’organo abilitato non solo a dichiarare, ma anche a formare la volontà sociale. Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimazione all’esercizio dell’attività di cui all’art. 337, comma 3, c.p.p. al Consiglio di Amministrazione. Il firmatario della querela, in questo caso, dovrà dunque essere investito dei corrispondenti poteri da una delibera consiliare (cfr. Cass., 15 ottobre 1996, Mauro, in Cass. pen. 1998, 492).
FORMULA 156
Conferimento di poteri al rappresentante legale
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Nel caso dell’Amministratore unico, invece, non è configurabile una scissione tra amministrazione e rappresentanza, spettando ex lege a tale organo entrambi tali poteri. La mera indicazione della qualifica di Amministratore unico nella querela da quest’ultimo sottoscritta è, quindi, sufficiente ad assolvere l’onere imposto dall’art. 337, comma 3, c.p.p. e a rendere pienamente valida la querela (cfr. Cass., 12 dicembre 1996, Cama, in Giust. pen. 1998, III, 156). Quando i poteri di rappresentanza del soggetto che propone la querela nell’interesse di una persona giuridica discendano dallo statuto dell’ente o da altri atti sociali, saranno ovviamente questi a dover essere indicati nella querela. In tema di legittimazione a proporre la querela, per la proposizione di una valida istanza di punizione da parte di un condominio di edifici occorre la preventiva unanime manifestazione di volontà da parte dei condomini volta a conferire all’amministratore l’incarico di perseguire penalmente un soggetto in ordine ad un fatto ritenuto lesivo del patrimonio comune (Cass. pen., sez. II, 5 gennaio 2001, n. 6, ud. 29 novembre 2000, P.G. in proc. Panichella, in Arch. nuova proc. pen. 2001, 177). Nel caso di diffamazione ai danni di una collettività di persone (nella specie: Congregazione dei Testimoni di Geova), la legittimazione del singolo componente a proporre querela concorre con quella del rappresentante dell’associazione solo allorché l’affermazione denigratoria colpisca «direttamente» ed «immediatamente» anche determinate, individuate o individuabili, persone fra i membri dell’associazione, e non in quanto membri dell’associazione. (Uff. indagini preliminari Trib. Venezia, 1 ottobre 2002, Pivetti, in Giur. mer., 2002, f. 6).
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Richiesta di nomina di curatore speciale
FORMULA 157
➲ FORMULA 157 RICHIESTA DI NOMINA DI CURATORE SPECIALE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA (art. 338 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . residente a . . . osserva quanto segue affinché la S.V. richieda al G.I.P. presso il Tribunale di . . . di nominarmi curatore speciale di . . ., ai sensi degli artt. 121 c.p. e 338 c.p.p., al fine di esercitare in sua vece il diritto di querela in relazione ai fatti che sinteticamente espongo: (esposizione dei fatti che formeranno oggetto della querela). La presente richiesta si rende necessaria dal momento che il Sig. . . . – non assistito da un rappresentante (o: in conflitto d’interessi col rappresentante, per . . .) – è minore di anni 14/si trova in condizioni di infermità mentale (determinata dai fatti occorsigli) . . . (esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni che costituiscono l’impedimento alla presentazione personale della querela da parte dell’interessato). Si confida nell’accoglimento della presente richiesta. Data e firma ✦✦✦
Il curatore speciale nominato dal G.I.P. è rappresentante sostanziale della persona offesa e, quindi, nell’interesse di questa, può costituirsi personalmente parte civile.
FORMULA 158
Richiesta di nomina di curatore speciale
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➲ FORMULA 158 RICHIESTA DI NOMINA DI CURATORE SPECIALE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA QUERELA (art. 338, commi 4 e 5, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . residente a . . . osserva quanto segue affinchè la S.V. richieda al G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . ./al Tribunale/alla Corte di . . . di nominarmi curatore speciale di . . ., ai sensi degli artt. 121 c.p. e 338, commi 4 e 5, c.p.p., al fine di esercitare . . . (indicare la facoltà da esercitare in vece del rappresentato: es. costituzione di parte civile (1), remissione della querela). La presente richiesta si rende necessaria dal momento che il sig. . . . – non assistito da un rappresentante (o: in conflitto d’interessi col rappresentante, per . . .) – è minore di anni 14/si trova in condizioni di infermità mentale (indicare i motivi . . .). Si confida nell’accoglimento della presente richiesta. Data e firma ✦✦✦
(1) In questo caso la richiesta può essere presentata al giudice procedente anche su iniziativa della persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante – art. 78, comma 2, c.p.p.
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Rinuncia alla querela
FORMULA 159
➲ FORMULA 159 RINUNCIA ALLA QUERELA (art. 339 c.p.p.)
Il sottoscritto (eventualmente: procuratore speciale, in virtù della procura allegata, di . . ., in nome e per conto di questi) dichiara di rinunciare a presentare querela nei confronti di . . . in relazione ai fatti occorsi in . . . in data . . . Il sottoscritto dichiara, altresì, di rinunciare ad ogni pretesa di natura economica concernente la vicenda sopra richiamata. Data e firma ✦✦✦
La dichiarazione di rinuncia può essere fatta anche oralmente innanzi ad un Ufficiale di P.G. o a un notaio.
FORMULA 160
Remissione di querela
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➲ FORMULA 160 REMISSIONE DI QUERELA (art. 340 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE R.G. n. . . . Il sottoscritto (oppure: il sottoscritto, nella sua qualità di procuratore speciale di . . . in virtù di procura speciale che si allega) . . . nato a . . ., residente a . . . persona offesa nel procedimento a margine, instaurato a carico di . . . nato a . . ., residente a . . ., a seguito di querela presentata in data . . ., presso . . . per il reato di cui all’art. . . ., dichiara di rimettere tale querela. Data e firma ✦✦✦
Contenuto eventuale dell’atto di remissione può essere l’assunzione a carico del querelante delle spese del procedimento ex art. 340, u.c., c.p.p. La rinuncia comporta la preclusione dell’esercizio del diritto di querela prima del decorso del termine previsto dall’art. 124 c.p. La remissione implica, invece, che la querela sia stata ritualmente presentata e manifestata la volontà del querelante di non proseguire la già instaurata azione penale. La remissione può essere effettuata in ogni stato e grado del procedimento e, se non è diversamente disposto, le spese processuali sono a carico del querelato. Nei reati previsti dagli artt. 609 bis e ss. c.p. la remissione di querela non è consentita. La reciproca remissione delle querele, formalizzata dagli imputati in un momento successivo alla sentenza di condanna, produce l’effetto estintivo del reato anche nei riguardi di quello che non abbia impugnato la pronuncia, a condizione che la volontà espressa nell’atto di remissione abbia investito tutti
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Remissione di querela
FORMULA 160
i fatti oggetto del procedimento penale. (In applicazione di tale principio la Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei confronti della ricorrente, perché i reati erano estinti per remissione della querela e nei confronti dell’imputata che non aveva presentato ricorso avverso la stessa decisione, per l’estensione dell’effetto estintivo) (Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2001, n. 10335, ud. 21 dicembre 2000, Pascarella R., in Riv. pen. 2001, 857). La remissione di querela necessita dell’accettazione espressa del querelato per produrre i suoi effetti. La remissione extraprocessuale di querela può essere, secondo quanto dispone l’art. 152 c.p., espressa o tacita. La remissione tacita, in particolare, deve tradursi in fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, cioè in comportamenti inequivoci, inconciliabili con la richiesta di punizione. Tale volontà non è, pertanto, desumibile da mere omissioni, quale la mancata comparizione o costituzione della parte civile o dalla mera accettazione del risarcimento dei danni (cfr. Cass., 28 novembre 1997, Panza, in Cass. pen. 1999, 1127). Non è qualificabile come remissione tacita di querela nemmeno la ripetuta mancata comparizione del querelante al dibattimento (cfr. Cass., 24 settembre 1997, Chiaberge, in Cass. pen. 1998, 2617). L’omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall’avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo (Cass. pen., sez. V, 27 agosto 2001, n. 31963 (ud. 25 giugno 2001), P.G. in proc. Pompei A., in Riv. pen. 2002, n. 3, p. 270).
FORMULA 161
Istanza di procedimento
273
➲ FORMULA 161 ISTANZA DI PROCEDIMENTO (art. 341 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . residente a . . . espone quanto segue. In data . . . in (Stato estero) . . . (descrizione dei fatti commessi all’estero oggetto dell’istanza). Nei fatti sopra esposti si ravvisano gli estremi del reato di cui . . . Poiché ricorrono le condizioni previste dall’art. 9 (o 10) c.p. e poiché l’autore dei fatti sopra descritti si trova attualmente nel territorio dello Stato Italiano, e precisamente è residente in . . ., il sottoscritto propone istanza di procedimento ai sensi dell’art. 341 c.p.p. affinché si proceda penalmente nei confronti di . . . per il reato di cui . . . o per gli altri reati che la S.V. riterrà di ravvisare. Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere avvertito qualora la S.V. intendesse richiedere l’archiviazione del procedimento o la proroga dei termini delle indagini preliminari. Data e firma ✦✦✦
L’istanza di procedimento è la dichiarazione della persona offesa espressa nelle forme della querela, con cui si manifesta la volontà di perseguire penalmente il reato commesso all’estero dal cittadino italiano, purché punito con la reclusione non inferiore a 3 anni, o dallo straniero, purché punito con la reclusione non inferiore a 1 anno. L’istanza di procedimento, diversamente da quanto avviene, in genere, per la querela, è irrevocabile.
274
Richiesta di informazioni
FORMULA 162
➲ FORMULA 162 RICHIESTA DI INFORMAZIONE RELATIVA AD ISCRIZIONI SUL REGISTRO NOTIZIE DI REATO (art. 335 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . (persona alla quale il reato è attribuito/persona offesa), come da nomina allegata, chiede, ai sensi dell’art. 335 c.p.p. comma 3, se esistano iscrizioni nel registro notizie di reato a carico di . . . , a quali reati esse si riferiscano, e quale sia fisicamente il magistrato preposto alle indagini preliminari. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
FORMULA 163
Convalida del sequestro: riesame
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➲ FORMULA 163 RICHIESTA DI RIESAME DEL DECRETO DI CONVALIDA DEL SEQUESTRO (art. 355, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine (oppure: generalità della persona cui le cose sono state sequestrate o della persona che avrebbe diritto alla loro restituzione), fa presente che la P.G. ha operato in data . . . sequestro delle seguenti cose . . ., poi convalidato in data . . . con decreto del P.M. presso il Tribunale di . . . Il sottoscritto chiede, ora, l’annullamento del sopra citato sequestro e la conseguente restituzione delle cose sequestrate. A tal fine rileva (p.e.: che il sequestro non ha rispettato le formalità previste dall’art. 355, commi 1 e 2, c.p.p. Infatti . . .). (p.e.: Rileva, inoltre, che le cose sequestrate non possono fornire alcuna indicazione utile all’accertamento dei fatti oggetto del presente procedimento, poiché . . .). Si confida nell’accoglimento della presente richiesta. Data e firma ✦✦✦
Per il commento si rinvia alle note relative al riesame di misure cautelari.
276
Opposizione al decreto del P.M.
FORMULA 164
➲ FORMULA 164 OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL P.M. CHE AUTORIZZA IL RITARDO DEL DEPOSITO DI ATTI DI INDAGINE (art. 366, comma 2, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento R.G. n. . . . espone quanto segue. In data . . . sono stati compiuti i seguenti atti di indagine, cui il difensore ha diritto di assistere: . . . Il P.M., con decreto in data . . . ha disposto che il deposito dei verbali di tali atti venisse ritardato per . . . giorni. Tale ritardo era giustificato, secondo tale decreto, in quanto . . . Orbene, tale decreto è illegittimo. Infatti (ad esempio: insussistenza dei gravi motivi per ritardare il deposito; ritardo del deposito superiore a 30 giorni). Si chiede pertanto che la S.V. annulli il decreto sopra indicato e consenta al difensore di esaminare immediatamente gli atti sopra citati. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
FORMULA 165
Richiesta di liberazione dell’arrestato o del fermato
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➲ FORMULA 165 RICHIESTA DI IMMEDIATA LIBERAZIONE DELL’ARRESTATO O DEL FERMATO (art. 389 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . .
Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento R.G. n. . . ., arrestato (o fermato) in data . . . fa presente che l’arresto (il fermo) del Sig. . . . avvenuto a causa di un errore di persona immediatamente riconoscibile (oppure: è stato eseguito fuori dai casi previsti dalla legge, perchè . . . ; oppure: è divenuto inefficace, dal momento che . . .). Infatti . . . Il sottoscritto Avvocato chiede, pertanto, ai sensi dell’art. 389 c.p.p. che il Sig. . . . venga immediatamente posto in libertà. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Tale richiesta può essere avanzata, oltre che in caso di arresto o fermo per errore di persona, anche quando detta misura sia stata disposta fuori dei casi consentiti dalla legge, cioè al di fuori delle ipotesi di arresto obbligatorio o facoltativo (artt. 380 e 381 c.p.p.) o delle ipotesi previste dall’art. 384 c.p.p. La richiesta, inoltre, può essere proposta quando l’arresto e il fermo siano divenuti inefficaci a norma dell’art. 386 comma 7 c.p.p. (ritardo da parte della polizia giudiziaria nel mettere a disposizione del P.M. l’arresto o il fermato) e 390 comma 3 c.p.p. (mancata tempestiva richiesta di convalida dell’arresto da parte del P.M.). In tutti i casi i presupposti per l’immediata liberazione, sopra richiamati, devono risultare con evidenza. La necessità di sottoporre tali presupposti ad un più approfondito accertamento impedisce l’applicazione dell’art. 389 e impone di aspettare almeno l’udienza di convalida. L’immediata liberazione può essere disposta, ai sensi dell’art. 389, comma 2, c.p.p., anche dall’ufficiale di polizia giudiziaria, che ha eseguito l’arresto anche prima dell’intervento del P.M., che, comunque, deve essere immediatamente informato.
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Richiesta di liberazione dell’arrestato o del fermato
FORMULA 166
➲ FORMULA 166 RICHIESTA DI IMMEDIATA LIBERAZIONE DELL’ARRESTATO O DEL FERMATO (art. 121 att. c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . .
Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento R.G. n. . . ., tratto in arresto (o in stato di fermo) dalla polizia giudiziaria in data . . . fa presente che, tenuto conto . . . (Es. delle caratteristiche del fatto, del tutto episodico e non socialmente allarmante e dello stato di incensuratezza di . . .), pare non sussistano i presupposti per l’applicazione di misure coercitive. Si chiede, pertanto, che la S.V. voglia disporre, ai sensi dell’art. 121 att. c.p.p., l’immediata liberazione di . . . Con osservanza Data e firma
✦✦✦
FORMULA 167
Richiesta di incidente probatorio
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➲ FORMULA 167 RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO (art. 392 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . indagato per il reato di cui all’art. . . . nel procedimento a margine, chiede che venga assunta con incidente probatorio (p.e.: la testimonianza del Sig. . . . residente a . . . Tale dichiarazione verte, in particolare, sulle seguenti circostanze: . . . La deposizione del Sig. . . ., dunque, in considerazione del fatto contestato all’indagato, può far emergere circostanze rilevanti per la decisione che dovrà essere presa all’esito del presente processo. L’assunzione di tale testimonianza non può essere rinviata al dibattimento, dal momento che vi è fondato motivo di ritenere che il testimone sia esposto al pericolo di violenza o minaccia affinché non deponga o deponga il falso. A questo proposito il difensore porta all’attenzione della S.V. i seguenti elementi . . .). Si confida nell’accoglimento della presente richiesta. Data e firma ✦✦✦
Nella richiesta vanno indicate anche le eventuali altre persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova. La richiesta può prescindere dal requisito di «infermità o altro grave impedimento» o da quello di «fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso» quando la prova da assumere nell’incidente probatorio consista nell’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri o nell’esame di persone ex art. 210 c.p.p.». Tale eccezionale disciplina dell’incidente probatorio per l’esame dei coimputati e degli imputati in procedimenti connessi o collegati è stata di recente dichiarata costituzionalmente legittima (cfr. Corte cost., 19 novembre 1999 n. 428, in Cass. Pen. 2000, 1893).
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Richiesta al P.M. di incidente probatorio
FORMULA 168
➲ FORMULA 168 RICHIESTA AL P.M. DI INCIDENTE PROBATORIO DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA (art. 394 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto . . . in qualità di persona offesa dal reato p. e p. dagli artt. . . . commesso in . . . il . . . e per il quale è sottoposta ad indagini la persona di . . .; premesso che la prova del fatto illecito può essere acquisita esclusivamente tramite l’espletamento di perizia – non rinviabile – sulle cose oggetto di sequestro. Esse, infatti, sono soggette a rapido deperimento, come risulta dalla relazione asseverata che si allega e inutilmente sarebbe disposta una perizia sulla qualità e consistenza di esse ove l’accertamento avvenisse a notevole distanza di tempo. Infatti, si verificherebbe che . . . A parere della persona offesa sussistono tutte le condizioni per provvedere d’urgenza a mezzo di incidente probatorio, a sensi dell’art. 392, primo comma, lett. f), c.p.p. E pertanto, visto il disposto dell’art. 394 c.p.p.; chiede alla S.V. Ill.ma di promuovere incidente probatorio allo scopo di accertare, a mezzo di perizia . . . Allega . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Se il P.M. non accoglie la richiesta pronuncia decreto motivato, notificato alla persona offesa. Questa non ha alcun diritto di impugnazione, ma può, eventualmente, reiterare la richiesta riformulandone i motivi. La persona offesa non ha una legittimazione autonoma a proporre l’incidente probatorio, ma ha solo un potere di sollecitazione del P.M. ad effettuare tale richiesta.
FORMULA 168
Richiesta al P.M. di incidente probatorio
281
Nondimeno, una volta che l’incidente probatorio sia stato promosso, la persona offesa ha facoltà di svolgervi le sue difese e, a tal fine, di nominare eventualmente un consulente tecnico di parte che intervenga all’assunzione della prova. Come è noto, l’incidente probatorio può essere richiesto anche nell’udienza preliminare (a far tempo dalla sentenza 10 marzo 1994 n. 77 della Corte costituzionale): in tale fase la persona offesa – resa edotta dalla notifica ex art. 419 c.p.p. dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare – è legittimata, a formulare direttamente la richiesta di incidente probatorio.
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Deduzioni sull’incidente probatorio
FORMULA 169
➲ FORMULA 169 DEDUZIONI SULL’AMMISSIBILITÀ E SULLA FONDATEZZA DELL’INCIDENTE PROBATORIO (art. 396 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, a seguito della richiesta di incidente probatorio formulata dal P.M. (o da un coindagato o, in udienza preliminare, da un coimputato o dalla parte civile) in data . . . e notificata a . . . in data . . . espone quanto segue. (p.e.: Il P.M. omette di indicare quali siano i concreti e specifici elementi in base ai quali vi sia fondato motivo di temere che il testimone, Sig. . . ., deporrà falsamente al dibattimento. Le circostanze su cui la testimonianza dovrebbe vertere, inoltre, sono solo genericamente indicate e appaiono irrilevanti ai fini della decisione in ordine all’eventuale attribuibilità a . . . dei fatti a lui contestati. Infatti . . . Il difensore, pertanto, si oppone alla richiesta del P.M. e chiede che venga rigettata. In ogni caso, qualora la S.V. volesse accogliere la richiesta del P.M., si chiede che il Sig. .. . sia sentito anche sulle seguenti circostanze . . .). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La richiesta è depositata nella cancelleria del G.I.P./G.U.P. competente a provvedere e notificata alle parti interessate. Anche la prova dell’avvenuta notificazione va depositata in cancelleria. La richiesta è depositata insieme a cose e documenti relativi alla prova da assumere. In caso di richiesta di esame testimoniale da parte del P.M., pertanto, visto che l’art. 401, comma 5, c.p.p. stabilisce che le prove siano assunte con le forme previste per il dibattimento, con conseguente diritto per la difesa dell’indagato di effettuare controesame e contestazione, il P.M. deve depositare, insieme alla richiesta di incidente probatorio, i verbali delle dichiarazioni
FORMULA 169
Deduzioni sull’incidente probatorio
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precedentemente rese dal soggetto che si intende sentire (cfr. Cass., 7 ottobre 1991, Barbetta, in Arch. nuova proc. pen. 1992, 235). Tale principio si applica anche quando sia richiesto l’esame della persona sottoposta alle indagini. Sebbene l’art. 401, comma 5, c.p.p. disponga che le prove siano assunte nelle forme del dibattimento, non si applica all’incidente probatorio l’art. 507 c.p.p., stante la natura incidentale dei poteri probatori del G.I.P. L’incidente probatorio, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/1994 (vedi in Rass. Avv. Stato 1994, I, 53) può essere espletato anche nell’udienza preliminare. Anche la parte civile, in tal caso, è, quindi, legittimata ad avanzarne richiesta (cfr. Trib. Teramo, 6 novembre 1995, XY, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 1033). L’ordinanza in tema di incidente probatorio non è decisoria, ma meramente strumentale e non lede in alcun modo il diritto di difesa dell’indagato, che potrà, comunque, attuarsi nei tempi e modi stabiliti dalla legge. Tale ordinanza, pertanto, non è impugnabile (cfr. Cass., 28 aprile 1994, Tasselli, in Mass. Cass. pen. 1994, 9, 1). Le prove assunte nell’incidente probatorio sono utilizzabili in dibattimento nei confronti degli indagati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione. Tale limitazione soggettiva di utilizzabilità, però, non opera con riguardo ad eventuali provvedimenti applicativi di misure cautelari o per le decisioni da adottare nell’udienza preliminare. In caso di giudizio abbreviato, inoltre, il consenso dell’imputato, il cui difensore non ha partecipato all’incidente probatorio, comporta un’accettazione dello stato degli atti e, quindi, l’utilizzabilità anche nei suoi confronti delle prove assunte nell’incidente probatorio.
284
Differimento dell’incidente probatorio
FORMULA 170
➲ FORMULA 170 RICHIESTA DELLA PERSONA OFFESA AL P.M. IN MERITO AL DIFFERIMENTO DELL’INCIDENTE PROBATORIO (art. 397 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . , persona offesa nel procedimento indicato a margine, espone quanto segue. Il G.I.P., su richiesta di . . . persona sottoposta ad indagini nel procedimento stesso, ha disposto l’acquisizione della seguente prova con incidente probatorio (. . .). L’assunzione dell’atto è prevista per il giorno . . . Si fa presente, al proposito, che l’espletamento dell’incidente probatorio pregiudicherebbe i seguenti atti di indagine . . . Infatti . . . Tale pregiudizio potrebbe essere evitato se l’esecuzione dell’incidente probatorio fosse differita a . . . Pertanto si chiede alla S.V. che valuti le presenti argomentazioni affinchè richieda al G.I.P., ai sensi dell’ari. 397 c.p.p., il differimento dell’incidente probatorio. Con osservanza. Data e firma
✦✦✦
FORMULA 171
Richiesta di estensione dell’incidente probatorio
285
➲ FORMULA 171 RICHIESTA DI ESTENSIONE DELL’INCIDENTE PROBATORIO (art. 402 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine a carico di . . ., premesso che la S.V. con ordinanza in data . . . ha ammesso l’acquisizione della prova . . . con incidente probatorio, individuando nei Sigg. . . . le persone interessate a tale attività istruttoria, chiede che tale prova si estenda ai seguenti fatti (o dichiarazioni) riguardanti le seguenti persone . . . (diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio). Il sottoscritto difensore, a tal proposito, fa rilevare che anche in relazione alla prova riguardante i fatti (o le dichiarazioni) sopra richiamati sussistono i requisiti richiesti dall’art. 392 c.p.p. per l’assunzione della prova con incidente probatorio. Infatti (ragioni della rilevanza della prova per la decisione dibattimentale; circostanze che rendono tale prova non rinviabile al dibattimento). Il sottoscritto chiede, pertanto, che la S.V. voglia disporre l’estensione dell’incidente probatorio, ai sensi dell’art. 402 c.p.p., nei termini indicati nella presente richiesta e disporre le necessarie notifiche ai Sigg. . . ., rinviando l’udienza già fissata con ordinanza in data . . . Con osservanza Data e firma
✦✦✦
286
Proroga delle indagini preliminari
FORMULA 172
➲ FORMULA 172 MEMORIA SULLA RICHIESTA DEL P.M. DI PROROGA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (art. 406 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., persona sottoposta ad indagini/persona offesa, nel procedimento a margine, a seguito della richiesta di proroga delle indagini preliminari, formulata dal P.M. in data . . . e notificata in data . . ., espone quanto segue. La richiesta del P.M. è ingiustificata e non deve essere accolta in quanto . . . (p.e.: gli accertamenti sin ora svolti hanno dimostrato l’assoluta estraneità di . . . dai fatti che gli vengono attribuiti. Infatti . . . La prosecuzione delle indagini costituirebbe, pertanto, un ingiustificato aggravio per . . .). Il sottoscritto, pertanto, chiede che il G.I.P. non accolga la richiesta del P.M. e fissi udienza in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 406, comma 5, c.p.p. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Ricevuto l’avviso di richiesta del P.M. di proroga dei termini per le indagini preliminari, l’indagato o il suo difensore possono solo sollecitare il G.I.P., attraverso memorie scritte, a non concedere de plano la proroga e a fissare udienza in Camera di Consiglio per decidere in contraddittorio la questione. L’ordinanza che, all’esito del giudizio camerale, autorizza la proroga delle indagini è inoppugnabile, non essendo esperibile contro di essa neppure il ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sezioni Unite, 6 novembre 1992, Bernini, in Arch. nuova proc. pen. 1993, 91). Anche la persona offesa e il suo difensore sono legittimati a presentare memorie avverso la richiesta del P.M. di proroga delle indagini preliminari. Di tale richiesta, tuttavia, la persona offesa è informata solo se ne abbia fatto espressa richiesta nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione.
FORMULA 173
Memoria sulla richiesta di archiviazione del P.M.
287
➲ FORMULA 173 MEMORIA SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. (artt. 90, 409 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., persona offesa nel procedimento a margine, a fronte della richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data . . . e notificata in data . . . espone quanto segue. La richiesta del P.M. è infondata per diversi motivi. (Contestazione delle argomentazioni logiche e giuridiche e della valutazione delle circostanze di fatto operata dal P.M.). Il sottoscritto chiede, pertanto, che la S.V. non accolga la richiesta di archiviazione e ai sensi dell’art. 409, comma 2, c.p.p. fissi udienza in Camera di Consiglio. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
288
Opposizione alla richiesta di archiviazione
FORMULA 174
➲ FORMULA 174 OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (art. 410 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., persona offesa nel procedimento a margine, a fronte della richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data . . . e notificata in data . . . espone quanto segue. I risultati delle indagini sin ora condotte dal P.M. avrebbero di per sé già consentito di formulare l’imputazione per il reato di cui all’art. . . . a carico di . . . Il P.M., tuttavia, pervenendo erroneamente ad opposte conclusioni, oltre a travisare gli elementi probatori già a sua disposizione, ha omesso di accertare e, quindi, di considerare ulteriori elementi di prova rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti. In particolare, (p.e.: il P.M. potrà trarre indispensabili indicazioni dall’audizione dei seguenti testi: Sig. . . . residente a . . .; Sig. . . . residente a . . ., che potranno riferire in modo determinante sulle seguenti circostanze . . . Tali deposizioni potranno, quindi, dimostrare che . . . Il difensore, inoltre, produce la seguente documentazione, relativa a . . .). Alla luce di tali nuovi elementi si chiede, pertanto, che la S.V. non accolga la richiesta di archiviazione e in applicazione degli artt. 409, comma 2, c.p.p. e ss., fissi udienza in Camera di Consiglio. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
A fronte dell’avviso di richiesta di archiviazione formulata dal P.M., la persona offesa, che voglia attivarsi per impedire la definizione del procedimento, ha un’alternativa. Può, in primo luogo, indirizzare al G.I.P. una memoria ai sensi dell’art. 90 c.p.p., in cui contesta le argomentazioni poste dal P.M. alla base della richiesta di archiviazione e con cui invita il G.I.P. a sollecitare il P.M. ad una diversa lettura degli atti di indagine, idonea a condurre alla formulazione dell’imputazione. Il G.I.P., se ritiene fondate le argomentazioni della persona offesa, può non accogliere la richiesta ed instaurare il procedimento camerale in contraddittorio, regolato dall’art. 409 c.p.p.
FORMULA 174
Opposizione alla richiesta di archiviazione
289
La persona offesa, altrimenti, può proporre entro 10 giorni dalla notificazione dell’avviso, opposizione alla richiesta di archiviazione. Tale opposizione, che va depositata nella segreteria del P.M., deve contenere, però, a pena di inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva che si ritiene utile per dimostrare la responsabilità dell’imputato e che il P.M. non ha effettuato e i relativi elementi di prova. In questo secondo caso, a meno che l’opposizione non debba essere dichiarata inammissibile, il G.I.P. è obbligato a fissare l’udienza in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 409 c.p.p., al fine di garantire il contraddittorio delle parti (cfr. Cass., 24 gennaio 1991, Di Salvo, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 61). La dichiarazione di inammissibilità, pertanto, può colpire esclusivamente l’opposizione, priva dei requisiti espressamente previsti dagli artt. 408, comma 3 e 410 c.p.p., ossia quando essa non sia stata tempestivamente presentata o quando non indichi l’oggetto dell’investigazione suppletiva richiesta e i relativi temi di prova. L’ambito della valutazione di inammissibilità dell’opposizione non può essere esteso oltre i limiti espressamente imposti dalla legge. Il G.I.P., pertanto, non può legittimamente dichiarare inammissibile un’opposizione e, quindi dichiarare de plano l’archiviazione del procedimento per la ritenuta infondatezza dei temi indicati dall’investigazione suppletiva, richiesta nello stesso atto di opposizione. A fronte di un’opposizione che indica specificamente l’oggetto di investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova, che si caratterizzino per pertinenza e rilevanza rispetto all’ipotesi investigativa, pertanto, il G.I.P. deve instaurare il procedimento camerale in contraddittorio (cfr. Cass., Sezioni Unite, 15 marzo 1996, n. 2, Vitalone, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 231). L’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal p.m., legittima l’intervento della persona offesa (e, conseguentemente, instaura il contraddittorio nel rito camerale), quando contenga quegli elementi di concretezza e di tassatività previsti dall’art. 410, comma 1, c.p.p., vale a dire la indicazione dell’oggetto delle indagini richieste e dei relativi elementi di prova, i quali devono essere caratterizzati dalla pertinenza (intesa come inerenza rispetto alla notizia di reato), non disgiunta dalla rilevanza (intesa come concreta incidenza sulle risultanze della attività compiuta nel corso delle indagini preliminari). Ne consegue che è da ritenersi inammissibile la opposizione con la quale siano proposti temi di indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento, pertanto risulterebbe superfluo ed indifferente ai fini della decisione. (Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2002, n. 38082, D’angelo, in Dir. e Giust. , 2002, f. 44, 70). È il caso di precisare che, qualora nel corso del procedimento incidentale di archiviazione di cui agli art. 408 ss. c.p.p. si verifichi il decesso della persona offesa, l’erede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e cor-
290
Opposizione alla richiesta di archiviazione
FORMULA 174
relata al rapporto processuale penale che si instaura con l’indagato e non è trasmissibile iure hereditatis. Nel caso, invece, in cui la persona offesa – successivamente deceduta – abbia provveduto a costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati dal reato, si trasmette all’erede il diritto al risarcimento dei detti danni, nonchè la relativa posizione processuale nel contesto dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale. (Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 2002, n. 35518, Del Piccolo e altri, in CED Cassazione 2002, RV222629). L’opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può essere proposta dal difensore della persona offesa, in quanto, mediante le semplici forme indicate al primo comma dell’art. 101 c.p.p. (cioè la dichiarazione resa all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata), egli è nominato per l’esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti alla stessa persona offesa (In motivazione la Corte ha rilevato che il conferimento della procura speciale, nelle forme previste dal primo comma dell’art. 100 c.p.p., è richiesto solo quado il difensore della persona offesa – cui la legge non riconosce il potere di rappresentanza processuale conferito a chi difenda l’imputato o le altre parti private – intenda esercitare in proprio il diritto di proporre ricorso per cassazione) [Cass. pen., sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 38945 (c.c; 18 settembre 2003), Leone, in Arch. nuova proc. pen., n. 6/2004, 662].
FORMULA 175
Ricorso per cassazione avverso decreto di archiviazione
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➲ FORMULA 175 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE (art. 409, comma 1, c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di . . . in data . . . in ordine al procedimento R.G. n. . . . per il reato di cui all’art. . . . a carico di . . ., proposto nell’interesse della persona offesa . . . (P.e.: Il decreto di archiviazione è illegittimo per la violazione dell’art. 408 c.p.p. Come risulta dalla denuncia in atti, infatti, la persona offesa aveva espressamente richiesto di essere avvertita nel caso in cui il P.M. avesse voluto richiedere l’archiviazione. La richiesta del P.M., invece, non è stata mai notificata alla persona offesa, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio espressamente riconosciuto dall’art. 409 c.p.p.) Si chiede, pertanto, che l’Ecc.ma Corte di cassazione annulli il decreto di archiviazione ora impugnato. Con osservanza Data e firma
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Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato. La persona offesa dal reato non ha diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’articolo 613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dai difensori iscritti nell’apposito albo. La deroga a tale principio vale, in vero, soltanto per l’imputato, senza che tale differente disciplina possa ritenersi incostituzionale; non viola, infatti, in particolare, l’articolo 3 della Costituzione, giacché il principio di eguaglianza impone al legislatore di assicurare a ognuno eguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni soggettive e oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, e, in una tale ottica, la condizione della persona offesa non
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Ricorso per cassazione avverso decreto di archiviazione
FORMULA 175
è omogenea a quella dell’imputato giustificando una disciplina giuridica differenziata (Cass. sez. III, 13 giugno 2003, n. 25730). Alla luce del sistema delineato dal codice di rito penale, gli artt. 613, comma 1 e 571, comma 1 c.p.p. – i quali consentono eccezionalmente alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione – «non sono applicabili alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile; l’impugnazione di questa, in mancanza di norme che diversamente prevedano, deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e munito di mandato speciale» (Cass. sez. VI, 26 maggio-16 luglio 2004). La persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, neppure se eserciti la professione di avvocato (Cass. sez. VI, 20 maggio 2003, n. 23810).
FORMULA 176
Ricorso per cassazione avverso ordinanza di archiviazione
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➲ FORMULA 176 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE (artt. 127, comma 5 e 409, comma 6, c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione proposto nell’interesse di . . . persona offesa nel procedimento R.G. n. . . . avverso l’ordinanza del G.I.P. di . . . in data . . . con cui veniva accolta la richiesta del P.M. di archiviazione del procedimento sopra citato a carico di . . . per il reato di cui . . . L’impugnata ordinanza è stata adottata in violazione della legge, in particolare dell’art. 127 c.p.p., dal momento che, come risulta dagli artt. . . . (p.e.: l’avviso dell’udienza camerale a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del P.M. non è stato regolarmente notificato alla persona offesa). Il difensore chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte annulli l’impugnata ordinanza e adotti i provvedimenti conseguenti. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Secondo quanto dispone espressamente l’art. 409, comma 6, c.p.p., il ricorso per cassazione è esperibile avverso l’ordinanza di archiviazione, cioè avverso il provvedimento che definisce il procedimento camerale descritto dall’art. 409, commi 2, 3 e 4, c.p.p. L’art. 409, comma 6, c.p.p., peraltro, è interpretabile in via analogica e nel senso che la persona offesa, cui, nonostante l’espressa volontà di essere informata, non sia stato notificato l’avviso di richiesta di archiviazione da parte del P.M., può ricorrere per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. (cfr. Cass., 14 dicembre 1993, Fanni, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 208). Il ricorso per cassazione avverso ordinanza (o decreto) di archiviazione può, in particolare, richiamare esclusivamente i casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p.; il ricorso è, quindi, esperibile solo nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà a queste attribuite per legge, cioè l’intervento in Camera di Consiglio ed il contraddittorio documentale (cfr. Cass., Sezioni Unite, 9 giugno 1995, Bianchi, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 599).
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Ricorso per cassazione avverso ordinanza di archiviazione
FORMULA 176
La doglianza relativa all’omessa considerazione da parte del giudice, di alcuni elementi di fatto, per escludere la manifesta infondatezza della notizia di reato, pertanto, non può formare oggetto di ricorso per cassazione. D’altra parte è impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione de plano carente di motivazione, in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa dal reato a norma dell’art. 410 c.p.p. L’illegittima declaratoria di inammissibilità, impedendo ingiustamente l’instaurazione del procedimento camerale in contraddittorio, è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate nell’art. 409, comma 6, c.p.p. (cfr. Cass., 14 febbraio 1996, Vitalone, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 231).
FORMULA 177
Avocazione delle indagini preliminari
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➲ FORMULA 177 MEMORIA DELLA PERSONA OFFESA AI FINI DELLA AVOCAZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (art. 372 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., persona offesa nel procedimento n. . . . pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di . . . fa presente alla S.V. che . . . (p.e.: il P.M. titolare dell’indagine, dott. . . . ha presentato dichiarazione di astensione e non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione, perché . . .). Il sottoscritto fa rilevare, inoltre, che un’eccessiva procrastinazione dei tempi di sostituzione del dott. . . . potrebbe produrre un grave danno alle persone offese. Infatti . . . Il sottoscritto chiede, pertanto, che la S.V., ai sensi dell’art. 372 c.p.p., disponga con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari relative al procedimento sopracitato. Con osservanza Data e firma
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Richiesta di avocazione delle indagini preliminari
FORMULA 178
➲ FORMULA 178 RICHIESTA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (art. 413 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . persona offesa/indagata nel procedimento R.G. n. . . . pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di . . ., chiede che la S.V., ai sensi dell’art. 413 c.p.p., voglia disporre l’avocazione delle indagini relative al procedimento sopracitato. A tal proposito rileva che pur essendo già ampiamente decorsi i termini per la conclusione delle indagini preliminari, il P.M. non ha ancora assunto alcuna determinazione. (es. di motivazione, nel caso in cui la richiesta sia presentata nell’interesse dell’offeso). In particolare bisogna considerare che nella denuncia, che si allega al presente atto e al cui contenuto si rimanda, erano prospettate ipotesi criminose di notevole gravità, suffragate da precisi e molteplici riscontri documentali, che rendono attualmente inspiegabile l’inerzia del P.M. nello svolgere le attività di indagine necessarie all’esercizio dell’azione penale. Si confida nell’accoglimento della richiesta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La richiesta di avocazione può essere proposta anche dalla persona sottoposta alle indagini, qualora il P.M. non abbia richiesto l’archiviazione del procedimento entro i termini stabiliti dalla legge. Il P.G. può, inoltre, essere sollecitato, eventualmente attraverso il deposito di memoria scritta, a disporre l’avocazione successivamente alla comunicazione della fissazione dell’udienza camerale avanti al G.I.P., prevista dall’art. 409 c.p.p. Bisogna segnalare che il sistema processuale è ispirato al principio del favor actionis, secondo il quale, in presenza di un contrasto motivato all’accoglimento di una richiesta di archiviazione, deve essere favorito l’esercizio dell’azione penale. Quando una richiesta di archiviazione risulti ingiustificata e comporti, così, la rinuncia all’azione penale, si configura infatti un’ipotesi di inerzia del P.M., che legittima il P.G. presso la Corte d’appello a disporre l’avocazione delle indagini preliminari (cfr. Cass., 11 gennaio 1991, Agnolucci, in Cass. pen. 1991, II, 251).
FORMULA 179
Riapertura delle indagini preliminari
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➲ FORMULA 179 RICHIESTA DELLA PERSONA OFFESA AL P.M. PER LA RIAPERTURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (art. 414 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . persona offesa nel procedimento a margine, espone quanto segue. In data . . ., è stata presentata da . . . denuncia/querela per il reato di cui all’art. . . ., in relazione a fatti accaduti in . . ., in data . . .. In particolare nella denuncia si descriveva che . . . (sommario richiamo dei punti essenziali della denuncia). In data . . . il P.M. ha richiesto l’archiviazione del procedimento. In data . . . il G.I.P. ha disposto la archiviazione. Orbene, tale archiviazione appare, anche alla luce degli elementi di prova successivamente emersi, del tutto infondata. (Es. di richiesta fondata sullo svolgimento di indagini difensive). Infatti dall’esame . . . (es. della relazione tecnica del dott. . . ., consulente tecnico della persona offesa, o delle dichiarazioni rese da . . ., acquisite dal sottoscritto difensore ai sensi dell’art. 327 bis c.p.p. e allegate al presente atto) risulta che l’ipotesi accusatoria era del tutto fondata e gli argomenti posti a sostegno dell’archiviazione privi di rilevanza e significato. Tali elementi permettono di rivisitare l’intera vicenda prospettata nella denuncia in un’ottica diversa da quella seguita da P.M. e G.I.P. e consentono di ritenere la sussistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa nei confronti dei soggetti indicati nella denuncia/querela quali responsabili dei fatti esposti. Alla luce delle suesposte osservazioni si chiede, pertanto, che la S.V. voglia richiedere al G.I.P., ai sensi dell’art. 414 c.p.p., l’autorizzazione alla riapertura delle indagini. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La richiesta di riapertura delle indagini, in riferimento alla stessa persona ed allo stesso fatto criminoso, in tutte le sue componenti, può basarsi sia sulla
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Riapertura delle indagini preliminari
FORMULA 179
sopravvenienza di atti successivi, sia sulla rilettura di elementi e circostanze già presenti negli atti archiviati alla luce di nuove prospettazioni, che ne esaltino il nesso di causalità tra loro esistente. Ai fini della motivazione del decreto di riapertura delle indagini, di cui all’art. 414 c.p.p., è sufficiente che il giudice dia atto dell’esistenza di elementi che, alla luce delle prospettazioni del p.m., siano riconosciuti idonei a supportare l’esigenza di nuove investigazioni. (Cass. pen., sez.V, 15 maggio 2002, n. 32793, Mercante, in Dir. e Giust., 2002, f. 41, 78).
FORMULA 180
Memoria difensiva e richieste dell’indagato
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➲ FORMULA 180 MEMORIA DIFENSIVA E RICHIESTE DELL’INDAGATO IN SEGUITO ALL’AVVISO DA PARTE DEL P.M. DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (art. 415 bis c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . indagato nel procedimento a margine, a seguito del ricevimento dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, a norma dell’art. 415 bis c.p.p., notificato in data . . . espone quanto segue. (p.e.: Le indagini sino ad ora condotte hanno dimostrato l’estraneità di . . . dal reato per cui si procede. Infatti . . . A ulteriore conferma dell’infondatezza dell’addebito nei confronti di . . . il sottoscritto difensore produce la seguente documentazione . . . Il sottoscritto difensore fa, inoltre, presente che il Sig. . . . è disponibile a presentarsi davanti alla S.V. per fornire ogni utile chiarimento e, quindi, chiede di essere sottoposto ad interrogatorio/di presentarsi per rendere dichiarazioni). Data e firma ✦✦✦
Con la riforma introdotta dalla L. n. 479/1999 il P.M., ove non ritenga di richiedere l’archiviazione, deve avvisare l’indagato di avere concluso le indagini preliminari. Ricevuto tale avviso, l’indagato ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti di indagine, al fine di compiere le attività difensive che riterrà più idonee per indurre il P.M. a non esercitare nei suoi confronti l’azione penale. In particolare, a norma dell’art. 415 bis c.p.p., l’indagato può chiedere di comparire davanti al P.M. per rendere dichiarazioni ovvero di essere sottoposto ad interrogatorio. Il P.M. ha l’obbligo di procedere all’interrogatorio dell’indagato solo se espressamente richiesto da costui dopo la ricezione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. In un momento anteriore delle indagini preliminari la richiesta dell’indagato di essere interrogato non è vincolante per il P.M.
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Memoria difensiva e richieste dell’indagato
FORMULA 180
Coerentemente con la disciplina introdotta dall’art. 415 bis c.p.p., anche gli artt. 416, comma 1 e 552, comma 2, c.p.p. sono stati modificati, nel senso che la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di citazione a giudizio sono nulli se non sono stati preceduti dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, nonché dall’invito a presentarsi a rendere interrogatorio una volta che l’indagato abbia chiesto di esservi sottoposto. È dibattuto nella giurisprudenza di merito se il decreto di citazione a giudizio emesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 479/1999 ma notificato dopo la sua entrata in vigore sia nullo, qualora non sia stato preceduto dall’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. Nel senso della nullità del decreto cfr. Trib. Milano, 17 gennaio 2002, inedita; Trib. Bologna, 22 novembre 2000, in www.camerapenale-bologna.org; contra, nel senso che il decreto di citazione mantiene la propria validità cfr. Trib. Milano, 18 maggio 2001, in Foro Ambr. 2001, 201.
FORMULA 181
Richiesta di giudizio immediato
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➲ FORMULA 181 RICHIESTA DI GIUDIZIO IMMEDIATO DA PARTE DELL’IMPUTATO (art. 419, commi 5 e 6, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI . . . PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto . . ., nato a . . . il . . ., residente a . . ., in via . . ., ed elettivamente domiciliato presso il proprio difensore avv. . . . in . . ., via . . ., imputato del reato p. e p. dagli artt.. . ., commesso in . . .; visto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare notificatogli in data . . .; visto l’art. 419 c.p.p.; chiede il giudizio immediato in ordine all’imputazione di cui sopra e con la presente dichiara di rinunciare all’udienza preliminare. Allega alla richiesta la copia notificata al P.M. ed alla persona offesa dal reato Sig. . . . Data e firma ✦✦✦
La dichiarazione è presentata dall’imputato personalmente o a mezzo di un suo procuratore speciale nella cancelleria del giudice competente almeno tre giorni prima della data fissata per l’udienza preliminare. Tale dichiarazione, a cura dell’imputato, è notificata al P.M. ed alla persona offesa. A tal fine occorrerà che si richiedano alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari le copie necessarie per la notifica al P.M. nonché all’eventuale persona offesa e che quindi si consegnino all’ufficiale giudiziario che ne curerà la notifica a spese del richiedente. Si deve evidenziare che il giudizio immediato richiesto dall’imputato che rinuncia all’udienza preliminare si distingue da quello instaurato su richiesta del P.M. A fronte dell’istanza dell’imputato, che dichiara di rinunciare all’udienza preliminare, il G.I.P. deve emettere decreto che dispone il giudizio immediato senza valutare se ricorrano le condizioni previste dall’art. 453 c.p.p. L’imputato quindi, è titolare di un diritto soggettivo a rinunciare all’udienza preliminare e a definire il processo con il rito immediato.
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Richiesta di rinvio dell’udienza
FORMULA 182
➲ FORMULA 182 RICHIESTA DI RINVIO DELL’UDIENZA DA PARTE DEL DIFENSORE PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO (art. 420 ter c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . imputato nel procedimento a margine, fissato per l’udienza preliminare in data . . . fa presente di essere impossibilitato a comparire all’udienza sopracitata perché . . ., come risulta dalla documentazione che si allega e chiede, pertanto, che il processo venga rinviato ad altra data. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Si deve ricordare che, secondo quanto dispone l’art. 23 att. c.p.p., l’impedimento alla partecipazione all’udienza dei difensori delle parti processuali accessorie, ossia della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato alla pena pecuniaria, nonché dei loro difensori, non rileva ai fini della richiesta di rinvio dell’udienza preliminare o dibattimentale. Per quanto riguarda il difensore dell’indagato è stato recentemente affermato che, nel caso che il difensore sia l’unico costituito in altro procedimento innanzi ad altra autorità giudiziaria e in presenza di un impedimento tempestivamente comunicato, occorre che l’ufficio innanzi al quale sia dedotto l’impedimento si dia carico di accertare se quanto asserito nell’istanza sia esatto o meno. In difetto di tale accertamento non è giustificato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio. Non sussiste in ogni caso alcun obbligo di munirsi di un sostituto processuale (Cass., 22 settembre 2000, Mattioli, in Guida al dir. n. 43/2000, p. 65). Si è, però, ritenuto, più di recente, che, perché l’impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità di comparire ai sensi dell’art. 420 ter comma 5 c.p.p., occorre che il difensore lo prospetti tempestivamente. Non è, invece, sufficiente che il difensore, nel chiedere il rinvio del processo, si limiti a comunicare o a documentare il contemporaneo impegno professio-
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Richiesta di rinvio dell’udienza
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nale, ma è necessario che questi esponga le ragioni che rendano essenziale la sua presenza altrove, chiarendo la particolare natura del diverso impegno professionale da espletare, specificando se l’imputato è assistito da altro difensore e spiegando se e perché non può avvalersi di un sostituto processuale (Cass., 14 gennaio 2001, Cuccorese in Guida al Dir. fasc. 7/2002, p. 59). L’eventuale legittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato, rilevante in dibattimento e in udienza preliminare per ottenere il rinvio dell’udienza, non assume rilievo nei procedimenti in camera di consiglio, che si svolgono nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p. (Cass., 5 novembre 2002, Stracuzzi, in Guida al dir., n. 2/2003, 78).
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Richiesta di rinvio dell’udienza
FORMULA 183
➲ FORMULA 183 RICHIESTA DI RINVIO DELL’UDIENZA DA PARTE DELL’IMPUTATO PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO (art. 420 ter c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . , imputato nel procedimento a margine, fissato per l’udienza preliminare in data . . . , fa presente di essere impossibilitato a comparire all’udienza sopra citata perché . . . , come risulta dalla documentazione che si allega e chiede, pertanto, che il processo venga rinviato ad altra data. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza, anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2001, ben può costituire legittimo impedimento tale da determinare il rinvio dell’udienza, sia essa preliminare o dibattimentale, purché l’imputato istante, personalmente o tramite il proprio difensore, fornisca prova idonea dell’assoluto impedimento derivante dall’esercizio di funzioni parlamentari. Qualora tale prova sia insufficiente o impossibile, come nel caso di impedimento relativo ad un momento futuro e dedotto in base alla mera convocazione della seduta della Camera, il giudice, pur non avendone l’obbligo, ha il potere di verificare la sussistenza dell’impedimento, a garanzia del rispetto delle funzioni parlamentari e delle esigenze dell’imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che l’adozione di un’ordinanza con cui il giudice esercita il potere di verificare l’impedimento dell’imputato a comparire in udienza, addotto con riferimento all’attività di parlamentare e non provato in modo idoneo dall’imputato medesimo, rappresenti comportamento macroscopicamente anomalo e settario, valutabile come sintomatico di grave inimicizia, idonea a fondare una istanza di ricusazione del giudice). (Cass. pen., sez.VI, 18 febbraio 2002, n. 7798, Previti, in Cass. pen., 2002, 3037).
FORMULA 184
Richiesta di revoca
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➲ FORMULA 184 RICHIESTA DI REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA E DI RINNOVAZIONE DEGLI ATTI COMPIUTI (art. 420 quater, comma 5, c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . , nel procedimento a margine, in vista dell’udienza preliminare fissata per il giorno . . . , in prosecuzione, premesso che . . . è stato dichiarato contumace con ordinanza di . . . ; rilevato che l’assenza di . . . all’udienza preliminare del . . . è stata causata da motivo a lui non imputabile, dal momento che . . . ; rilevato, altresì, che la prova dell’assenza dell’imputato è pervenuta alla S.V. solo dopo la pronuncia dell’ordinanza che ha dichiarato la contumacia, per causa non addebitabile all’imputato (dimostrare che la prova anzidetta è pervenuta con ritardo senza colpa dell’imputato); chiede che l’ordinanza dichiarativa di contumacia di . . . venga revocata e che vengano rinnovati, ai sensi dell’art. 420 quater, comma 5, i seguenti atti . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Se l’assenza dell’imputato è stata causata dalla mancata conoscenza dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o se la prova del legittimo impedimento dell’imputato a comparire era pervenuta al giudice prima della pronuncia dell’ordinanza dichiarativa della contumacia, tale ordinanza è nulla.
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Consenso dell’imputato a procedere in sua assenza
FORMULA 185
➲ FORMULA 185 CONSENSO DELL’IMPUTATO IMPOSSIBILITATO A PROCEDERE IN SUA ASSENZA (art. 420 quinquies c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . . imputato nel procedimento a margine, per il quale è fissata udienza preliminare in data . . ., cui il sottoscritto è impossibilitato a partecipare per legittimo impedimento, acconsente a che l’udienza venga ugualmente celebrata in sua assenza. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
FORMULA 186
Richiesta di interrogatorio
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➲ FORMULA 186 RICHIESTA CHE L’INTERROGATORIO SIA RESO NELLE FORME DI CUI AGLI ARTT. 498-499 C.P.P. (art. 421, comma 2, c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . , imputato/parte civile nel procedimento a margine, per il quale è fissata udienza preliminare in data . . . , chiede che l’interrogatorio cui (l’imputato) ha acconsentito a sottoporsi, si svolga nelle forme di cui agli artt. 498 e 499 c.p.p. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La cross examination dell’imputato in udienza preliminare può avvenire solo previa specifica ordinanza autorizzativa del giudice. Diversamente l’interrogatorio dell’imputato è disciplinato dagli artt. 64 e 65 c.p.p.
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Memoria al G.U.P.
FORMULA 187
➲ FORMULA 187 MEMORIA AL G.U.P. AI FINI DELL’ORDINANZA PER L’INTEGRAZIONE DELLE INDAGINI (art. 421 bis c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . , imputato/parte civile nel procedimento a margine, per il quale è fissata udienza preliminare in data . . . , chiede, ai sensi dell’art. 421 bis c.p.p., che la S.V. indichi al P.M. il compimento di ulteriori atti di indagine, in relazione, in particolare (indicazione temi di indagine). L’approfondimento di tali temi, infatti, che il P.M. ha affrontato solo parzialmente nell’attività di indagine sinora condotta, ha una significativa rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del presente procedimento. Infatti . . . Si confida nell’accoglimento della richiesta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Tale richiesta può essere avanzata, ovviamente, anche dall’imputato o dal suo difensore, per sollecitare il P.M. ad acquisire prove a discarico che, nel corso dell’attività di indagine, non sono state considerate.
FORMULA 188
Richiesta al G.U.P. di assunzione di prove decisive
309
➲ FORMULA 188 RICHIESTA AL G.U.P. DI ASSUNZIONE DI PROVE DECISIVE (art. 422 c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . imputato nel procedimento a margine, chiede, che la S.V. assuma, ai sensi dell’art. 422 c.p.p., le seguenti prove: . . . Tali prove sono decisive ai fini della dimostrazione (ad es.: dell’estraneità dell’imputato ai fatti contestati). Infatti . . . (motivazione della evidente decisività della prova ai fini della sentenza di non luogo a procedere). Con osservanza Data e firma
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Domanda di condanna alle spese del querelante
FORMULA 189
➲ FORMULA 189 DOMANDA DI CONDANNA DEL QUERELANTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE (art. 427, comma 2, c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, per il quale è fissata udienza preliminare in data . . . , chiede che la S.V., in caso di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste o perchè l’imputato non lo ha commesso, condanni il querelante Sig. . . . alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato (o: del responsabile civile, se è stato citato o è intervenuto) nel procedimento, come da nota allegata. A questo fine rileva che (querela manifestatamente infondata e pretestuosa, evidente estraneità dell’imputato). Si confida nell’accoglimento della presente richiesta. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 190
Richiesta di condanna del querelante
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➲ FORMULA 190 RICHIESTA DI CONDANNA DEL QUERELANTE ALLA RIFUSIONE DEI DANNI (art. 427, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . , per il quale è fissata udienza preliminare in data . . . , chiede che la S.V., in caso di emissione di sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste o perchè l’imputato non lo ha commesso, condanni il querelante Sig. . . . al risarcimento dei danni subiti dall’imputato (o: dal responsabile civile, se è stato citato o è intervenuto), da quantificarsi in euro . . . A tal fine rileva che l’imputato (o: il responsabile civile), a seguito dell’instaurazione del procedimento penale, ha subito i seguenti danni . . . (come da documentazione che si allega). Rileva altresì che l’atteggiamento tenuto dal querelante nel corso del processo è qualificabile in termini di colpa grave, così come previsto dall’art. 427 comma 3. Infatti . . . (infondatezza, pretestuosità, temerarietà della querela, etc.). Si confida nell’accoglimento della presente richiesta. Con osservanza Data e firma
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Appello avverso la sentenza di non luogo a procedere
FORMULA 191
➲ FORMULA 191 APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE (art. 428 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Appello proposto nell’interesse di . . . imputato nel procedimento R.G. n. . . . avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nei suoi confronti dal G.U.P. presso il Tribunale di . . . con cui (p.e.: veniva dichiarata l’estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione). (P.e.: Il G.U.P. di . . . ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di . . . per intervenuta prescrizione, quantunque dagli atti risultasse la estraneità di . . . dai fatti contestati. Infatti . . .) Si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte d’appello, riformando la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di . . ., pronunci sentenza di non luogo a procedere nei confronti di . . . (p.e.: per non aver commesso il fatto). Con osservanza Data e firma
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FORMULA 192
Appello avverso la sentenza di non luogo a procedere
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➲ FORMULA 192 APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PROPOSTO DAL QUERELANTE (artt. 427, comma 4, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Appello proposto nell’interesse di . . . querelante nel procedimento R.G. n. . . . (eventualmente: poi costituitosi parte civile) avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nei confronti di . . . dal G.U.P. presso il Tribunale di . . . , nella parte in cui condanna il querelante a rifondere l’imputato (eventualmente: e il responsabile civile) delle spese di costituzione in giudizio e a risarcirlo dei danni da questo lamentati. La decisione del G.U.P. di condannare il querelante a rifondere le spese di costituzione dell’imputato (eventualmente: e quelle sostenute dal r.c.) non tiene conto di vari elementi (p.e.: complessità della vicenda, natura dubitativa del proscioglimento dell’imputato). È evidente, inoltre, che l’attività di impulso esercitata dal querelante nel presente procedimento non può essere ritenuta temeraria, né è mai stata contraddistinta da colpa grave. Infatti . . . Inoltre l’imputato (eventualmente: e il r.c.) non ha fornito adeguata dimostrazione dei danni che avrebbe subito a causa dell’instaurazione del procedimento penale. Infatti . . . Si chiede pertanto, che codesta Ecc.ma Corte d’Appello, in riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di . . . , annulli la condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato (eventualmente: e dal r.c.) e annulli altresì la condanna del querelante stesso al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 427, comma 3, c.p.p. a favore dell’imputato (eventualmente: e del r.c.). Con osservanza Data e firma
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Appello avverso la sentenza di non luogo a procedere
FORMULA 193
➲ FORMULA 193 APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PROPOSTO DAL RESPONSABILE CIVILE (artt. 424 e 427, comma 4, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Appello proposto nell’interesse di . . . responsabile civile nel procedimento R.G. n. . . . avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nei confronti di . . . dal G.U.P. presso il Tribunale di . . . , nella parte in cui ha rigettato la richiesta di condanna del querelante (poi costituitosi parte civile) alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio e al risarcimento dei danni a favore del responsabile civile. Il rigetto da parte del G.U.P. della richiesta, ritualmente avanzata dal responsabile civile, di condanna del querelante alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio e al risarcimento dei danni non tiene conto di vari elementi (p.e.: temerarietà della querela e della costituzione di parte civile, evidente non configurabilità di responsabilità civile in capo all’appelante, inesistenza di giustificati motivi per compensare le spese di costituzione, grave danno all’immagine subito dal responsabile civile). Si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte d’Appello, in riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di . . . , condanni il querelante alla rifusione delle spese sostenute dal responsabile civile e al risarcimento dei danni da quest’ultima subiti. Con osservanza Data e firma
FORMULA 194
Sentenza di non luogo a procedere: ricorso per cassazione
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➲ FORMULA 194 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PRONUNCIATA IN APPELLO (art. 428 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione, proposti nell’interesse di . . . imputato nel procedimento R.G. n. . . . avverso sentenza della Corte d’appello di . . . che, confermando la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di . . ., dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di . . . (p.e.: per essersi estinto il reato per prescrizione). La sentenza della Corte d’appello di . . . è censurabile sotto diversi profili di legittimità. (p.e.: 1) Violazione dell’art. 127 c.p.p., richiamato dall’art. 428 c.p.p. L’avviso di udienza avanti la Corte d’appello è stato irregolarmente notificato a . . . Infatti . . . 2) Violazione dell’art. . . . Una corretta interpretazione dell’art. . . . avrebbe dovuto condurre la Corte d’appello ad escludere la sussistenza del reato contestato. Infatti . . . Si chiede pertanto che questa Ecc.ma Corte, annullata la sentenza impugnata, pronunci sentenza di non luogo a procedere nei confronti di . . . perché il fatto non sussiste. In via subordinata che annulli l’impugnata sentenza rinviando gli atti alla Corte d’appello). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Mentre l’imputato può proporre impugnazione anche nel merito, salvi i limiti di cui all’art. 428, comma 1, lett. b), c.p.p., avverso la sentenza di non luogo a procedere, la persona offesa può ricorrere per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, c.p.p., ossia quando sia leso il suo diritto di intervento e partecipazione all’udienza preliminare. L’imputato può proporre avverso la sentenza di non luogo a procedere ricorso immediato per cassazione a norma dell’art. 569 c.p.p. Il termine per l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere è sempre quello di 15 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell’avviso
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Sentenza di non luogo a procedere: ricorso per cassazione
FORMULA 194
di deposito del provvedimento, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), c.p.p., anche nel caso in cui la sentenza sia stata depositata oltre il termine di 30 giorni, previsto dall’art. 424, comma 4, c.p.p. In quest’ultima ipotesi, infatti, non può applicarsi per analogia l’art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., che fissa per l’impugnazione il termine di 45 giorni nel caso di sentenza dibattimentale depositata oltre il termine di 15 giorni dalla pronuncia (cfr. Cass., 5 dicembre 1996, Carresi, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 31). Se nella richiesta di rinvio a giudizio viene rilevata un’insufficiente contestazione del fatto, per non essere l’imputazione chiara, precisa e completa sotto il profilo materiale e soggettivo, il G.U.P. deve emettere sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e non limitarsi a dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per insufficiente determinazione del fatto (cfr. Trib. Piacenza, 8 luglio 1996, Trabucchi, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 776). Il G.I.P. che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, ravvisi la evidente sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., può e deve adottare de plano la relativa pronuncia, senza fissare l’udienza preliminare (cfr. Cass., 13 gennaio 1998, Siccardi, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 605). In senso contrario, si è, invece, sostenuto che la sentenza di non luogo a procedere emessa de plano è illegittima, potendo una tale pronuncia conseguire solo all’esito della celebrazione dell’udienza preliminare (cfr. Cass., 22 aprile 1998, Motika, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 595). La sentenza di non luogo a procedere emessa in grado di appello è ulteriormente ricorribile per cassazione. La sentenza di non luogo a procedere può essere revocata su richiesta del P.M. Per ottenere la revoca il P.M. ha l’onere di allegare fonti di prova sopravvenute o nuove cioè prove che, sebbene già esistenti al momento della pronuncia della sentenza, non siano state acquisite agli atti. Non è, invece, ammissibile la richiesta di revoca basata sugli esiti di una nuova attività di indagine (cfr. Trib. Teramo, 4 marzo 1996, Spaccasassi, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 612).
FORMULA 195
Sentenza di non luogo a procedere: appello
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➲ FORMULA 195 RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE AL P.M. DI PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE (artt. 572 e 428 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., parte civile nel procedimento a margine, instaurato nei confronti di . . ., espone quanto segue. Il G.U.P. di . . . ha prosciolto l’imputato dagli addebiti contestatigli, pronunciando in data . . . sentenza di non luogo a procedere, perché . . . Tale sentenza è infondata in fatto e in diritto per i seguenti motivi. (enunciazione di motivi di doglianza). Alla luce di tali rilievi si chiede, pertanto, che la S.V. voglia proporre appello avverso la sentenza sopra indicata, chiedendo la riforma della stessa, con conseguente emissione del decreto che dispone il giudizio a carico dell’imputato. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Anche la persona offesa può chiedere al P.M. di proporre l’impugnazione ad ogni effetto penale, salvo il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 419 comma 7 c.p.p. (v. formula seguente).
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Sentenza di non luogo a procedere: ricorso per cassazione
FORMULA 196
➲ FORMULA 196 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PROPOSTO DALLA PERSONA OFFESA (art. 428, comma 3, c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione, proposto nell’interesse di . . . persona offesa nel procedimento R.G. n. . . . avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di . . . nei confronti di ... Violazione dell’art. 419 c.p.p. (p.e.: L’avviso di fissazione dell’udienza preliminare avanti al G.U.P. presso il Tribunale di . . . non è mai pervenuto alla persona offesa, che pure aveva regolarmente eletto domicilio presso . . .). Si chiede pertanto che questa Ecc.ma Corte annulli la sentenza impugnata, ordinando la trasmissione degli atti al G.U.P. presso il Tribunale di . . . per la rinnovazione dell’avviso di fissazione di udienza preliminare. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La persona offesa è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunziata dal g.u.p. nella sola ipotesi della nullità prevista dal comma 7 art. 419 c.p.p. (omessa notifica della data dell’udienza preliminare). (Cass. pen., sez.V, 14 marzo 2002, n. 30075, Nazzaro, in Dir. e Giust. , 2002, f. 38, 77).
FORMULA 197
Revoca di sentenza di non luogo a procedere
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➲ FORMULA 197 MEMORIA A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI REVOCA DI SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE (art. 435 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . , nei cui confronti è stata emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di . . . in data . . . sentenza di non luogo a procedere, a fronte della richiesta di revoca della suddetta sentenza formulata dal P.M., in seguito alla quale la S.V. ha fissato udienza in Camera di Consiglio per il giorno . . . , espone quanto segue. (es.: Le prove addotte nella richiesta non possono ritenersi nuove o sopravvenute poiché . . . . In ogni caso tali prove non avrebbero significativa rilevanza ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere: infatti . . .). Con osservanza Data e firma
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Richiesta di giudizio abbrevviato
FORMULA 198
➲ FORMULA 198 RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO (art. 438 c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto (oppure: Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale di . . ., in virtù della procura in atti/in calce) imputato nel processo a margine, per il reato di cui all’art. . . ., per il quale è fissata l’udienza preliminare innanzi alla S.V. in data . . . (oppure: per il quale è in corso innanzi alla S.V. l’udienza preliminare), chiede che il processo, ai sensi dell’art. 438, comma 1, c.p.p., sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti. Con osservanza Data e firma (del difensore-procuratore speciale, con firma autenticata ex art. 583, comma 3, c.p.p.; oppure della parte, con firma autenticata ex art. 583, comma 3, c.p.p.) ✦✦✦
La L. n. 479/1999 ha apportato significative modifiche all’istituto del giudizio abbreviato, a partire dagli stessi presupposti per l’ammissione dell’imputato al rito alternativo. L’art. 438 c.p.p., infatti, non prevede più il consenso del P.M. per la definizione del processo con il rito abbreviato. L’imputato, inoltre, può subordinare la propria richiesta all’effettuazione da parte del G.U.P. di un’integrazione probatoria, che dovrà preliminarmente essere ritenuta necessaria ai fini della decisione dallo stesso G.U.P. oltre che compatibile con le finalità di economia processuale del rito. In caso di accoglimento della richiesta di integrazione probatoria, il P.M. potrà chiedere soltanto l’ammissione di prova contraria. Lo svolgimento del giudizio abbreviato può ora avvenire anche in pubblica udienza, quando ne facciano richiesta tutti gli imputati. La nuova formulazione dell’art. 441 c.p.p., inoltre, prevede che il G.U.P. possa assumere nuove prove anche d’ufficio, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. In tal caso il G.U.P. può, ai sensi dell’art. 423 c.p.p., modificare l’imputazione a fronte di nuove e diverse emergenze probatorie.
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Richiesta di giudizio abbrevviato
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In seguito alla riforma operata dalla L. n. 479/1999, pertanto, il G.U.P. può utilizzare ai fini della decisione un maggior numero di elementi di prova, che sono espressamente individuati dall’art. 442 c.p.p., nel nuovo comma 1 bis. L’art. 442, comma 2, c.p.p. ha, inoltre, reintrodotto la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato anche quando il reato contestato sia punibile con la pena dell’ergastolo. L’art. 7 L. 4/2001, peraltro, qualificato come norma di interpretazione autentica dell’art. 442, comma 2, c.p.p., ha precisato che la sostituibilità dell’ergastolo con la reclusione di anni trenta si riferisce al solo caso in cui possa essere inflitta la pena dell’ergastolo senza isolamento diurno. Lo stesso art. 7 ha, poi, aggiunto all’art. 442, comma 2, c.p.p. il seguente periodo: «Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo». Tali modifiche normative hanno ovviamente posto complesse questioni di diritto transitorio in ordine ai procedimenti in corso per reati puniti con la pena dell’ergastolo. Tali questioni sono state risolte espressamente in via legislativa prima dall’art. 4 ter L. 144/2000 (ad esempio, sulla legittimità della limitazione della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato nelle sole fasi del merito e non nel corso del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 4 ter L. 144/2000, vedi Cass., 9 agosto 2000, Bosco, in Guida al dir. - Dossier Mensile n. 8/2000 p. 110) e ora dall’art. 8 L. 4/2001. In base a quest’ultima norma: 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell’articolo 4 ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l’imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall’articolo 511 del codice di procedura penale. 2. Quando per effetto dell’impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all’articolo 7, l’imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest’ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1. Alla luce della nuova normativa, dunque, l’imputato si trova ad essere titolare di un vero e proprio diritto a definire il processo con rito abbreviato. Il G.U.P., infatti, a fronte di una richiesta in tal senso dell’imputato, deve necessaria-
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Richiesta di giudizio abbrevviato
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mente procedere alla celebrazione del giudizio abbreviato. Anche se il processo non appare decidibile allo stato degli atti, infatti, il G.U.P. non può più rigettare, come nel regime normativo precedente, la richiesta dell’imputato, ma può solo integrare il materiale probatorio a sua disposizione ordinando l’assunzione di nuove prove ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p. L’unica ipotesi in cui il G.U.P. conserva il potere di rigettare la richiesta di giudizio abbreviato, a parte i casi in cui la richiesta provenga da soggetto non legittimato o sia tardiva, ricorre quando l’imputato abbia formulato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un’attività di integrazione probatoria, ai sensi dell’art. 438, comma 5, c.p.p. In questo caso rimane ferma la facoltà dell’imputato di riproporre la richiesta in dibattimento e il potere del giudice dibattimentale di riconoscere al momento di un’eventuale condanna la riduzione di pena prevista per il rito dall’art. 442 c.p.p. La richiesta del rito può essere effettuata fino a che non siano formulate le conclusioni dell’udienza preliminare a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. o, se manca l’udienza preliminare e si procede con citazione diretta a giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 555, comma 2, c.p.p.). La richiesta di giudizio abbreviato è atto personalissimo, che può essere compiuto solo dall’imputato o dal difensore munito di mandato speciale con sottoscrizione autenticata nelle forme previste dall’art. 583 c.p.p., quindi anche dallo stesso difensore. È valida anche la richiesta formulata dal difensore alla presenza dell’imputato, dal momento che il giudice è in grado di verificare la volontarietà dell’atto (cfr. Cass., 13 marzo 1997, Capizzi, in Giust. pen. 1998, III, 710). Tale decisione, certamente condivisibile, si pone in contrasto con alcune precedenti pronunce della Suprema Corte, che, interpretando con estremo rigore l’art. 438 c.p.p., escludevano la validità della richiesta presentata dal difensore non munito di procura speciale, anche se in presenza dell’imputato, che nulla avesse obiettato (cfr. Cass., 11 gennaio 1995, Fodde, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 448 e Cass., 16 marzo 1993, Reale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1994, 1578). È stata ritenuta valida, d’altra parte, la richiesta di rito abbreviato fatta dall’imputato per iscritto e con sottoscrizione autenticata, presentata al giudice dal difensore, privo di procura speciale, in assenza dell’imputato (cfr. Cass., 31 maggio 1995, Cianfanelli, in Cass. pen. 1996, 3034). L’ordinanza di rigetto del giudizio abbreviato non è impugnabile, sia perché tale gravame non è espressamente previsto dall’art. 568 c.p.p., sia perché l’eventuale diniego può essere riconsiderato dal giudice del dibattimento, che può applicare la diminuente ex art. 442 c.p.p., ove ritenga ingiustificato il diniego. Anche a seguito della riforma dell’istituto del giudizio abbreviato, resta valido un principio di diritto già individuato dalla giurisprudenza formatasi sul regime normativo precedente: la valutazione da parte del giudice del dibattimento della correttezza del diniego del G.U.P. all’accesso al rito abbreviato, nei casi in cui
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Richiesta di giudizio abbrevviato
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tale diniego è ancora possibile (art. 438 comma 5 c.p.p.), deve essere effettuata ex ante, cioè va basata sulle condizioni probatorie esistenti all’udienza preliminare (cfr. Cass., 10 ottobre 1995, Cicconi, in Cass. pen. 1996, 3691). In nessun caso il diniego può basarsi sull’apparente non meritevolezza per l’imputato della riduzione di pena consentita dal rito (cfr. App. Torino, 28 marzo 1991, Ourfelle Jamell, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 487). Ai fini della decisione nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, oltre alle prove assunte in udienza, tutti gli atti legittimamente acquisiti nel fascicolo del P.M. Qualora un atto sia stato illegittimamente acquisito, l’imputato ha l’onere di sollevare la relativa eccezione prima del provvedimento di ammissione al rito e, se l’eccezione non viene formulata, l’atto può essere utilizzato per la decisione (cfr. Cass., 1 aprile 1996, Toth, in Dir. pen. e proc. 1997, 454). Con la richiesta di giudizio abbreviato, infatti l’imputato, non solo rinuncia a difendersi provando, salve ora le eccezioni previste dall’art. 438, comma 5, c.p.p., ma accetta l’utilizzabilità di tutte le risultanze acquisite precedentemente alla sua richiesta, senza poter eccepire sulla ritualità di tali acquisizioni, salva ovviamente, la possibilità di sollevare le eccezioni di nullità assoluta, che sono rilevabili, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass., 15 febbraio 1993, Barlow, in Cass. pen. 1994, 2467). La diversa opinione sul punto di parte della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario un intervento delle Sezioni Unite, che hanno confermato che l’inutilizzabilità di elementi probatori assunti illegittimamente è rilevabile o deducibile d’ufficio anche nel giudizio abbreviato. Anche nell’ambito di tale rito, infatti, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell’inutilizzabilità c.d. patologica, ovvero relativa agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e all’udienza preliminare (cfr. Cass., Sezioni Unite, 21 giugno 2000, Tammaro, in Dir. pen. e proc., 2000, 938). Le dichiarazioni rese spontaneamente alla P.G. ai sensi dell’art. 350, comma 7, c.p.p., che non sono utilizzabili in dibattimento, possono essere legittimamente considerate nel giudizio abbreviato (cfr. Cass., 31 gennaio 1997, Pedullà, in Cass. pen. 1999, 1185). L’accettazione del giudizio abbreviato e, quindi, della definizione del processo sulla base degli atti fino a quel momento acquisiti, non impedisce all’imputato di chiedere di essere interrogato nel corso del giudizio, dal momento che l’interrogatorio costituisce un’espressione del diritto di difesa, che non può essere compressa. La possibilità di integrazione probatoria – oggi disciplinata dall’art. 438, comma 5, c.p.p. – era stata ammessa in termini ristretti dalla precedente giurisprudenza: si era, infatti, affermato che l’impossibilità per la parte di chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova attiene esclusivamente ai fatti già verificatisi
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Richiesta di giudizio abbrevviato
FORMULA 198
nel momento, in cui è stato consentito il giudizio abbreviato, e non ai fatti giuridicamente rilevanti e necessari ai fini del decidere, che si sono verificati successivamente (cfr. Cass., 2 maggio 1995, Benassi, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 534). In caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato, la diminuzione di pena per il rito deve essere applicata da ultimo, dopo che la pena complessiva sia già stata determinata dal giudice in base alle sue valutazioni. In particolare la diminuente prevista dall’art. 442 c.p.p. deve essere calcolata sulla misura della pena già aumentata per la continuazione (cfr. Cass., 8 marzo 1993, Dordevic, in Cass. pen. 1995, 109). Ai fini dell’applicazione delle pene accessorie, quale l’interdizione dai pubblici uffici, in caso di giudizio abbreviato bisogna fare riferimento alla pena finale inflitta in concreto, tenuto conto anche della riduzione per il rito (cfr. Cass., Sezioni Unite, 27 maggio 1998, Ishaka, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 561). La riduzione per il rito è applicabile alla sola pena principale e non anche a quelle accessorie (cfr. Cass., 28 aprile 1994, Moro, in Cass. pen. 1996, 582; contra CORSO, Il giudizio abbreviato, in AA.VV., Manuale di Procedura Penale, 2000, Bologna). In caso di appello avverso sentenza pronunciata all’esito di rito abbreviato, il giudice di appello, può disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per la decisione, in conformità a quanto disposto dall’art. 603, comma 3, c.p.p. A tale potere del giudice di appello non fa, tuttavia, riscontro un analogo potere di iniziativa delle parti in ordine all’assunzione delle prove (cfr. Cass., Sezioni Unite, 13 dicembre 1995, Clarke, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 52). Tale principio deve ritenersi tuttora valido, dal momento che la facoltà di richiedere l’integrazione probatoria prevista dall’art. 438, comma 5, c.p.p. è limitata al giudizio abbreviato di primo grado. L’imputato, cui sia stata applicata all’esito del dibattimento la riduzione di pena di cui all’art. 442 c.p.p., può sempre chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d’appello ed è illegittima l’eventuale subordinazione di una richiesta in tale senso alla contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato (cfr. Cass., Sezioni Unite, 21 aprile 1995, Zoccoli, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 601).
FORMULA 199
Richiesta di giudizio abbrevviato
325
➲ FORMULA 199 RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO SUBORDINATO AD INTEGRAZIONE PROBATORIA (art. 438, comma 5, c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto (oppure: Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale di . . . , in virtù della procura in atti/in calce) imputato nel processo a margine, per il reato di cui all’art. . . . , per il quale è fissata l’udienza preliminare innanzi alla S.V. in data . . . (oppure: per il quale è in corso innanzi alla S.V. l’udienza preliminare), chiede che il processo, ai sensi dell’art. 438, comma 1, c.p.p., sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti. Ai sensi dell’art. 438, comma 5, c.p.p. il sottoscritto subordina la propria richiesta all’effettuazione delle seguenti attività di integrazione probatoria, che appaiono necessarie ai fini della decisione e compatibili con le finalità di economia processuale proprie del rito speciale. (p.e.: In particolare il sottoscritto chiede che venga sentito in qualità di persona informata sui fatti il sig. . . . il quale potrà riferire sui fatti oggetto della contestazione). Con osservanza Data e firma (del difensore-procuratore speciale, con firma autenticata ex art. 583, comma 3, c.p.p.; oppure della parte, con firma autenticata ex art. 583, comma 3, c.p.p.).
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326
Richiesta della parte civile
FORMULA 200
➲ FORMULA 200 RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE DI NON AMMISSIONE DELL’IMPUTATO AL GIUDIZIO ABBREVIATO PER TARDIVITÀ O ILLEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA (art. 438 c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . costituitosi parte civile nel procedimento a margine in sede di udienza preliminare, fa presente che la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato, formulata dall’imputato in occasione dell’udienza in data . . . deve essere rigettata dal momento che (es.: richiesta formulata ad udienza già conclusa e, quindi, intempestiva/richiesta formulata dal difensore sprovvisto di procura speciale, . . . di soggetto non legittimato). Con osservanza Data e firma
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FORMULA 201
Richiesta dell’imputato di pubblica udienza
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➲ FORMULA 201 RICHIESTA DA PARTE DELL’IMPUTATO CHE IL GIUDIZIO ABBREVIATO SI SVOLGA IN PUBBLICA UDIENZA (art. 441, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . imputato nel procedimento a margine, per cui è stata fissata udienza preliminare in data . . . chiede, ai sensi dell’art. 441, comma 3, c.p.p., che il giudizio si svolga in pubblica udienza. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
In caso di una pluralità di imputati, la richiesta che il giudizio abbreviato si svolga in pubblica udienza deve essere formulata da tutti gli imputati. La richiesta può essere avanzata anche dal difensore munito di procura speciale.
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Dichiarazione della parte civile
FORMULA 202
➲ FORMULA 202 DICHIARAZIONE DELLA PARTE CIVILE GIÀ COSTITUITA DI NON ACCETTARE IL GIUDIZIO ABBREVIATO RICHIESTO DALL’IMPUTATO (art. 441, comma 4, c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto (Avvocato, difensore di) . . . costituitosi parte civile nel procedimento a margine, in sede di udienza preliminare, premesso che l’imputato ha chiesto che il processo a suo carico venisse definito con rito abbreviato, dichiara ai fini ed agli effetti di quanto previsto dall’art. 75, comma 3, c.p.p. di non accettare il giudizio abbreviato. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 203
Richiesta dell’imputato
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➲ FORMULA 203 RICHIESTA DELL’IMPUTATO CHE IL PROCEDIMENTO PROSEGUA NELLE FORME ORDINARIE (art. 441 bis, comma 1, c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . imputato nel procedimento a margine, premesso che in data . . . ha chiesto che il giudizio venisse definito con il rito abbreviato; premesso che tale richiesta era subordinata ad integrazione probatoria in seguito alla quale sono state acquisite le seguenti prove . . . (oppure: premesso che in seguito a tale richiesta la S.V. ha assunto le seguenti prove . . . ); premesso che alla luce di tali acquisizioni, il P.M. ha ritenuto di procedere alla modificazione dell’imputazione nei seguenti termini . . . ; chiede, ai sensi dell’art. 441 bis c.p.p. che l’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato sia revocata e che il giudizio prosegua nelle forme ordinarie. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La richiesta di cui all’art. 441 bis c.p.p. di proseguimento del procedimento nelle forme ordinarie va espressa nelle forme previste dall’art. 438, comma 3.
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Richiesta dell’imputato di termine a difesa
FORMULA 204
➲ FORMULA 204 RICHIESTA DELL’IMPUTATO DI TERMINE A DIFESA IN SEGUITO ALLA MODIFICA DI IMPUTAZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO (art. 441 bis, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . imputato nel procedimento a margine, premesso che in data . . . ha chiesto che il giudizio venisse definito con il rito abbreviato; premesso che tale richiesta era subordinata ad integrazione probatoria in seguito alla quale sono state acquisite le seguenti prove . . . (oppure: premesso che in seguito a tale richiesta la S.V. ha assunto le seguenti prove . . . ); premesso che alla luce di tali acquisizioni, il P.M. ha ritenuto di procedere alla modificazione dell’imputazione nei seguenti termini . . . ; chiede, ai sensi dell’art. 441 bis, comma 3, c.p.p., termine a difesa. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 205
Richiesta di ammissione di nuove prove
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➲ FORMULA 205 RICHIESTA DI AMMISSIONE DI NUOVE PROVE IN RELAZIONE A NUOVE CONTESTAZIONI FORMULATE NEL CORSO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO (art. 441 bis, comma 5, c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . imputato nel procedimento a margine, premesso che in data . . . ha chiesto che il giudizio venisse definito con il rito abbreviato; premesso che tale richiesta era subordinata ad integrazione probatoria in seguito alla quale sono state acquisite le seguenti prove . . . (oppure: premesso che in seguito a tale richiesta la S.V. ha assunto le seguenti prove . . .); premesso che alla luce di tali acquisizioni, il P.M. ha ritenuto di procedere alla modificazione dell’imputazione nei seguenti termini . . .; chiede l’ammissione delle seguenti prove . . . relative alle contestazioni effettuate ai sensi dell’art. 423. Con osservanza Data e firma
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Richiesta di applicazione della pena
FORMULA 206
➲ FORMULA 206 RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA (art. 444 c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . (in composizione monocratica) R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale in virtù della procura in atti/in calce di . . . (oppure: Il sottoscritto . . .) imputato nel procedimento a margine, per il reato di cui all’art. . . ., chiede ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., l’applicazione della pena nella misura di . . . (determinazione finale della pena) così determinata: – pena base: . . .; – (riduzione di 1/3 per le attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis c.p.: . . . ); – (riduzione di 1/3 per l’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, comma 6, c.p.); – (eventuale aumento per la continuazione ex art. 81 c.p.); – riduzione di 1/3 per la diminuente prevista dal rito: . . .; (eventualmente: La presente richiesta è subordinata alla sospensione condizionale della pena; oppure: Chiede inoltre la sospensione condizionale della pena). Considerato che il P.M. esprime il proprio consenso alla richiesta di applicazione della pena, così come sopra determinata, il sottoscritto chiede che la S.V./l’Ill.mo Trib. . . . voglia emettere sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p. applicando a . . . la pena di . . . (con il beneficio della sospensione condizionale della pena). Con osservanza Data e firma (se la firma è dell’imputato, essa deve essere autenticata nelle forme dell’art. 583, comma 3, c.p.p.) Visto per il consenso del P.M. Firma del P.M.
FORMULA 206
Richiesta di applicazione della pena
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La richiesta di applicazione della pena è un atto personalissimo dell’imputato, che deve essere espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La sottoscrizione della parte nella procura speciale, come nel giudizio abbreviato, può essere autenticata, ai sensi dell’art. 446, comma 3, c.p.p., dallo stesso difensore. Se il difensore è nominato procuratore speciale, la richiesta di patteggiamento formulata dal sostituto del difensore non è valida, poiché non è consentito al procuratore speciale, in mancanza di un’espressa facoltà attribuitagli dall’imputato con le stesse forme previste dall’art. 446, comma 3, c.p.p., delegare altre persone a chiedere l’applicazione della pena (cfr. Cass., 20 maggio 1997, Di Martino, in Giust. pen. 1998, III, 422). La richiesta di applicazione della pena formulata dal difensore sprovvisto di procura speciale, ma in presenza dell’imputato, è valida, poiché in tal caso il difensore funge da semplice portavoce dell’imputato, la cui volontà è immediatamente riscontrabile dal giudice (cfr. Cass., 15 maggio 1995, Bruni, in Cass. pen. 1996, 3421). La L. n. 479/1999 ha modificato i termini entro cui deve essere formulata la richiesta di cui all’art. 444, c.p.p. Essa, infatti, secondo l’art. 446, comma 1, c.p.p., può essere avanzata, al più tardi nell’udienza preliminare, fino alla presentazione delle conclusioni, di cui agli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, c.p.p. In caso di giudizio direttissimo, invece, il termine di decadenza è fissato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento e, in caso di giudizio immediato, dal termine di cui all’art. 458, comma 1, c.p.p. Se manca l’udienza preliminare, e, quindi, si procede davanti al giudice monocratico, con citazione diretta ai sensi dell’art. 550 c.p.p., la richiesta di patteggiamento deve essere formulata, secondo quanto dispone l’art. 555, comma 2, c.p.p., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il patteggiamento configura un negozio processuale da intendersi pienamente perfezionato quando la richiesta di una parte sia stata accettata. In tal caso il consenso prestato non può essere unilateralmente revocato (cfr. Cass., 9 dicembre 1997, Peruzzo, in Cass. pen. 1999, 1890). A fronte dell’accordo raggiunto dalle parti in base all’art. 444 c.p.p., il giudice deve esaminare gli atti del procedimento, al fine di verificare la eventuale sussistenza di una causa di non punibilità, idonea a condurre ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. A tale pronuncia il giudice deve pervenire quando la causa di non punibilità emerga obiettivamente, senza la necessità di alcun approfondimento o ulteriore acquisizione. Con riferimento particolare alla prescrizione, pertanto, il giudice ha il potere-dovere di dichiararla, non solo quando il termine risulti già maturato, ma anche quando il fatto debba essere ricondotto ad un diverso titolo di
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Richiesta di applicazione della pena
FORMULA 206
reato per il quale la prescrizione è già maturata. Ad analoga conclusione il giudice dovrà pervenire quando risulti ictu oculi che le aggravanti contestate sono inesistenti o che vanno riconosciute circostanze attenuanti tali da permettere un giudizio di equivalenza o di prevalenza ai sensi dell’art. 69 c.p., idoneo a ricondurre il reato in limiti punitivi, cui sia correlato un più breve termine prescrizionale, già maturato (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 novembre 1998, Messina, in Cass. pen. 1999, 1747). D’altra parte se le parti concordano una pena che, in virtù del riconoscimento e della comparazione di circostanze attenuanti, renda applicabile in concreto al reato un termine prescrizionale più breve rispetto a quello previsto per il reato originariamente e astrattamente contestato, il giudice, che deve delibare tale accordo, non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Diversamente, infatti, l’istituto del patteggiamento verrebbe utilizzato per finalità incompatibili con gli scopi cui esso è preordinato (cfr. Cass., Sezioni Unite, 28 maggio 1997, Lisuzzo, in Giust. pen. 1998, III, 210). In base alla nuova formulazione dell’art. 444, comma 2, c.p.p., il giudice applica la pena richiesta dalle parti non solo se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, ma anche se ritiene congrua la pena indicata. Il giudice, inoltre, condanna l’imputato al pagamento delle spese di costituzione della parte civile, salvo che ritenga per giusti motivi di doverle compensare in tutto o in parte. Con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., devono essere applicate anche le sanzioni amministrative accessorie, che conseguono di diritto alla violazione contestata, come nel caso della sospensione della patente di guida in presenza di illecito stradale (cfr. da ultimo Cass., Sezioni Unite, 27 maggio 1998, Bosio, in Giust. pen. 1998, III, 198). In tal caso, la durata della sanzione amministrativa deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna, poiché prescinde da ogni accertamento giudiziale, e, quindi, dall’affermazione di responsabilità dell’imputato. Tale sentenza, pertanto, non costituisce titolo idoneo alla revoca di una sospensione condizionale precedentemente concessa (cfr. Cass., Sezioni Unite, 26 febbraio 1997, Bahrouni, in Riv. pen. 1997, 571). La sentenza «patteggiata», d’altra parte, può impedire la concessione di una successiva sospensione condizionale, in quanto applicando la pena, essa è equiparabile ad una pronuncia di condanna (cfr. Cass., 20 marzo 1998, De Negri, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 587). Decorsi cinque anni dall’applicazione della pena senza che l’imputato abbia commesso reati della stessa indole, il reato, su cui è intervenuta la sentenza di patteggiamento, e ogni effetto penale si estinguono. Tale disposizione, peraltro, non si applica per quanto riguarda l’eliminazione dell’iscrizione della con-
FORMULA 206
Richiesta di applicazione della pena
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danna dal casellario giudiziale, dal momento che l’iscrizione nel casellario non rientra tra gli effetti penali della condanna (cfr. Cass., 4 novembre 1997, Palazzesi, in Cass. pen. 1999, 246). In caso di patteggiamento il giudice non decide sulla domanda di parte civile. La parte civile però, ha interesse ad interloquire, nel procedimento celebrato ai sensi dell’art. 444 c.p.p., su ogni questione che possa influire sul diritto da questa avanzato. In particolare la parte civile ben potrebbe essere interessata, anche in funzione di ulteriori iniziative giudiziarie da perseguire in altra sede, a contestare la qualificazione giuridica del fatto, o l’eventuale proscioglimento dell’imputato ex art. 129 c.p.p. ovvero a chiedere che la concessione della sospensione condizionale della pena, sia subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose patite dalla stessa parte civile (cfr. Cass., 1 luglio 1996, Carboni, in Giust. pen. 1997, III, 525). La parte civile, pertanto, a prescindere dal recupero delle spese di costituzione, ha un preciso interesse a costituirsi ed il giudice ha il potere di valutare preliminarmente la giustificazione e la legittimazione della sua costituzione (cfr. Cass., 12 marzo 1998, Benemati, in Cass. pen. 1999, 936). L’imputato può proporre, avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., solo ricorso per cassazione. Ai fini dell’individuazione del termine per l’impugnazione, la sentenza di patteggiamento non è assimilabile ad un provvedimento emesso in Camera di Consiglio e, quindi, il termine per il ricorso, a meno che la motivazione non sia redatta contestualmente con il dispositivo, non può essere quello di 15 giorni, previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. (cfr. Cass., 17 ottobre 1995, Lo Cigno, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 89). L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata nelle more dell’impugnazione (cfr. Cass., 23 ottobre 1997, Amato, in Cass. pen. 1999, 625). Alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è applicabile l’istituto della revisione, poiché tale pronuncia non ha natura di sentenza di condanna (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 marzo 1998, Giangrasso, in Cass. pen. 1999, 82). L’estinzione del reato già oggetto di sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445 c.p.p., comma 2, (e cioè la mancata commissione nel termine previsto – cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione – di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole) non opera ipso iure, ma richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione. (Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2002, n. 11560, in Dir. e Giust., 2002, f. 17, 75).
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Richiesta di applicazione della pena
FORMULA 207
➲ FORMULA 207 RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA (pena detentiva superiore a due anni e non superiore a cinque anni) (art. 444 c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale in virtù della procura in atti/in calce . . . (oppure: il sottoscritto) imputato nel procedimento indicato a margine, per il reato di cui all’art. . . ., in corso di celebrazione innanzi alla S.V./all’Ill.mo Trib./all’Ecc.ma Corte . . . (prossima udienza . . .), chiede (eventualmente: ai sensi dell’art. 5, L. 12 giugno 2003, n. 134) l’applicazione della pena nella misura di . . . (determinazione finale della pena), così determinata: . . . (v. formula precedente) Considerato che il P.M. esprime il proprio consenso alla richiesta di applicazione della pena, così come sopra determinata, il sottoscritto – nei confronti del quale non sussistono le cause di preclusione soggettive individuate dall’art. 444, comma 1 bis, c.p.p. – chiede che la S.V. /l’Ill.mo Trib. /l’Ecc.ma Corte voglia emettere sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicando a . . . la pena di . . . Con osservanza Data e firma Visto per il consenso del P.M. ✦✦✦
Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 444, comma 1, c.p.p. (come interpolato ad opera della legge 12 giugno 2003, n. 134), l’applicazione della pena può essere richiesta se questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
FORMULA 208
Richiesta di applicazione della pena
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➲ FORMULA 208 RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI GIÀ MUNITA DEL CONSENSO DEL P.M. (art. 447, comma 1, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale, in virtù della delega in calce/in atti di . . . , nei cui confronti è pendente il procedimento a margine per il reato di cui all’art. . . . , chiede, ai sensi dell’art. 447 c.p.p., l’applicazione della pena nella misura di . . . (determinazione finale della pena) da intendersi così determinata: – pena base . . . – riduzione di 1/3 per attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.; – (eventuale riduzione altre attenuanti); – (eventuale aumento per continuazione ex art. 81 c.p.); – riduzione di 1/3 per la diminuente prevista dal rito: . . .; – (eventualmente: la presente richiesta è subordinata alla sospensione condizionale della pena. Oppure: chiede inoltre la sospensione condizionale della pena). Considerato che il P.M. esprime il proprio consenso alla richiesta di applicazione come sopra determinata, il sottoscritto chiede che la S.V. voglia fissare udienza ai sensi dell’art. 447 c.p.p. e, in tal sede voglia emettere sentenza ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p. applicando la pena di . . . (con il beneficio della sospensione condizionale della pena). Con osservanza Data e firma Consenso del P.M.
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Richiesta di applicazione della pena
FORMULA 209
➲ FORMULA 209 RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI ANCORA PRIVA DEL CONSENSO DEL P.M. (art. 447, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale, in virtù della delega in calce/in atti di . . . nei cui confronti è pendente il procedimento a margine per il reato di cui all’art. . . . , chiede, ai sensi dell’art. 447 c.p.p., l’applicazione della pena nella misura di . . . (determinazione finale della pena) da intendersi così determinata: – pena base . . . – riduzione di 1/3 per attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.; – (eventuale riduzione altre attenuanti); – (eventuale aumento per continuazione ex art. 81 c.p.); – riduzione di 1/3 per la diminuente prevista dal rito: . . .; – (eventualmente: la presente richiesta è subordinata alla sospensione condizionale della pena. Oppure: chiede inoltre la sospensione condizionale della pena). Il sottoscritto chiede, quindi, che la S.V. fissi un termine per il P.M. per esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso alla richiesta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Una volta che il G.I.P. ha fissato il termine richiesto, la parte deve notificare la richiesta al P.M. Acquisito il consenso, la richiesta, con il consenso del P.M., va presentata al G.I.P per la fissazione dell’udienza di cui all’art. 447 c.p.p., in cui il giudice deciderà sul patteggiamento.
FORMULA 210
Richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva
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➲ FORMULA 210 RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA (pena detentiva entro il limite di due anni / di un anno) (art. 444 c.p.p. e art. 53, L. 24 novembre 1981, n. 689)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale in virtù della procura in atti/in calce . . . (oppure: il sottoscritto) imputato nel procedimento indicato a margine, per il reato di cui all’art. . . . in corso di celebrazione innanzi alla S.V./all’Ill.mo Trib./all’Ecc.ma Corte . . . (prossima udienza . . .), chiede (eventualmente: ai sensi dell’art. 5, L. 12 giugno 2003, n. 134) l’applicazione della sanzione sostitutiva della pena, che va individuata nella misura di . . ., così determinata: . . . (v. formula precedente) La determinazione finale della pena è dunque di . . . Pertanto, il sottoscritto chiede che la pena detentiva breve sia sostituita con la sanzione sostitutiva della semidetenzione (se la pena detentiva rientra nel limite di due anni) / libertà controllata (se la pena detentiva rientra nel limite di un anno). Considerato che il P.M. esprime il proprio consenso alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, così come sopra determinata, il sottoscritto chiede che la S.V./Ill.mo Trib. /l’Ecc.ma Corte voglia emettere sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicando a . . . la sanzione sostitutiva di. . . Con osservanza Data e firma Visto per il consenso del P.M.
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Richiesta di applicazione della sanzione
FORMULA 211
➲ FORMULA 211 RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA PENA PECUNIARIA (pena detentiva entro il limite di sei mesi) (art. 444 c.p.p. e art. 53, L. 24 novembre 1981, n. 689)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale in virtù della procura in atti/in calce . . . (oppure: il sottoscritto) imputato nel procedimento indicato a margine, per il reato di cui all’art. . . ., in corso di celebrazione innanzi alla S.V./all’Ill.mo Trib./all’Ecc.ma Corte . . . (prossima udienza . . .), chiede (eventualmente: ai sensi dell’art. 5, L. 12 giugno 2003, n. 134) l’applicazione della sanzione sostitutiva della pena, che va individuata nella misura di . . ., così determinata: . . . (v. formula precedente) La determinazione finale della pena è dunque di . . . Pertanto, il sottoscritto chiede che la pena detentiva breve sia sostituita con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. Considerato che il P.M. esprime il proprio consenso alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, così come sopra determinata, il sottoscritto chiede che la S.V./l’Ill.mo Trib./l’Ecc.ma Corte voglia emettere sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicando a . . . la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, nella misura di . . . Con osservanza Data e firma Visto per il consenso del P.M.
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FORMULA 212
Richiesta di applicazione della disciplina
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➲ FORMULA 212 RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL CONCORSO FORMALE O DEL REATO CONTINUATO NEL CASO DI PIÙ SENTENZE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (art. 188 disp. att. c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE DI . . .
Il sottoscritto avvocato, difensore di . . ., nonché suo procuratore speciale come da delega in calce al presente atto, premesso che nei confronti del sig. . . ., dal sottoscritto difeso, sono state emesse le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti n. . . . del . . . e n. . . . del . . .; che la sentenza n. . . . ha applicato la pena di anni . . . di reclusione/di arresto e la sentenza n. . . . ha applicato la pena di anni . . . di reclusione/di arresto; considerato che in relazione alle sentenze di applicazione della pena suddette è applicabile la disciplina del concorso formale/del reato continuato; che, in particolare, in relazione alle medesime sentenze è applicabile la pena di anni due di reclusione; (in alternativa: è applicabile la pena di anni cinque di reclusione); rilevato che il P.M. esprime il proprio consenso alla richiesta di applicazione della pena come sopra determinata chiede che la S.V./l’Ill.mo Trib./l’ecc.ma Corte applichi la disciplina del concorso formale/del reato continuato come sopra determinata, con le conseguenze di legge.
342
Richiesta di applicazione della disciplina
FORMULA 212
Data e firma (del difensore e procuratore speciale) Consenso del P.M.
Il sottoscritto . . ., nato a . . . e residente a . . ., nomina suo procuratore speciale l’avvocato . . ., del Foro di . . ., affinché proponga richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato/del concorso formale di reati in relazione alle sentenze di applicazione della pena n. . . . del . . . e n. . . . del . . . Data e firma (dell’interessato)
Autenticazione del difensore (artt. 122 c.p.p. e 39 disp. att. c.p.p.)
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FORMULA 213
Richiesta di restituzione degli atti al P.M.
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➲ FORMULA 213 RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER ILLEGITTIMO PROMOVIMENTO DEL RITO DIRETTISSIMO (art. 452 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . imputato nel processo a margine, per il reato di cui all’art. . . . nei cui confronti è stato instaurato giudizio direttissimo e fissata udienza dibattimentale in data . . . , espone quanto segue. Il giudizio direttissimo risulta essere stato promosso al di fuori dei casi previsti dall’art. 449 c.p.p. Infatti . . . (es.: insussistenza del requisito dell’arresto in flagranza di reato; non qualificabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’interrogatorio come confessione; non tempestività della presentazione dell’imputato in giudizio; indispensabilità della riunione con altri procedimenti da trattare con rito ordinario). Il sottoscritto chiede, pertanto, che l’Ill.mo Tribunale ordini la trasmissione degli atti al P.M. Con osservanza Data e firma
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344
Richiesta di trasformazione del rito
FORMULA 214
➲ FORMULA 214 RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL RITO (art. 452, comma 2, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . imputato nel processo indicato a margine, per il reato di cui . . . , nei cui confronti è stato instaurato giudizio direttissimo e fissata udienza dibattimentale in data . . ., chiede che si proceda alla celebrazione del giudizio abbreviato. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 215
Memoria difensiva
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➲ FORMULA 215 MEMORIA DIFENSIVA NELL’INTERESSE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI RITO IMMEDIATO PRESENTATA DAL P.M. (art. 121 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . In qualità di difensore dell’imputato . . . osservo quanto segue a margine della richiesta di giudizio immediato (a quanto risulta presentata, alla Sua attenzione, dall’autorità procedente nei confronti del medesimo, scaduti i termini di novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato oggetto del presente processo nel registro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di. . .), richiedendo: ... (indicare le ragioni per cui si ritiene non evidente la prova allegata dal p.m.; ad es. indicare gli elementi di prova raccolti nel corso delle investigazioni difensive, da depositare presso la cancelleria del G.I.P., ai sensi dell’ari. 391 octies comma 2 c.p.p.). Con osservanza Data e firma
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Richiesta di giudizio abbrevviato
FORMULA 216
➲ FORMULA 216 RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO A SEGUITO DI INSTAURAZIONE DI GIUDIZIO IMMEDIATO (art. 458 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto, imputato del reato di cui all’art. . . . , nei cui confronti la S.V. ha emesso decreto che dispone giudizio immediato, notificato in data . . . , chiede che il procedimento a suo carico venga definito con rito abbreviato. Si produce prova dell’avvenuta notifica della presente richiesta al P.M. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Come per la richiesta «ordinaria» di rito abbreviato, anche quella successiva dell’instaurazione del giudizio immediato, può essere formulata dal difensore provvisto di procura speciale. È costituzionalmente illegittimo l’art. 458 comma 1 c.p.p., nella parte in cui prevede che il termine entro cui l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anzichè dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato. Il diritto di difesa, inteso come effettiva possibilità di ricorrere all’assistenza tecnica del difensore, risulta infatti violato da una disciplina – quale quella censurata – congegnata in maniera tale che il termine stabilito a pena di decadenza per presentare richiesta di giudizio abbreviato può scadere senza che il difensore abbia potuto illustrare al proprio assistito le opzioni difensive rispettivamente collegate al giudizio abbreviato e alla celebrazione del dibattimento. (Corte cost., 16 aprile 2002, n.120, in Giur. cost. , 2002, 930). La richiesta di giudizio abbreviato incondizionato può essere validamente avanzata, mediante presentazione dell’istanza al p.m., anche prima che venga emesso e notificato all’imputato il decreto che dispone il giudizio immediato. In tal caso la presentazione della richiesta al p.m. è produttiva di effetti e costituisce atto equipollente alla notifica, prescritta con riferimento alla originaria disciplina del giudizio abbreviato che prevedeva il preventivo consenso dell’accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha risolto un conflitto di competenza sorto fra
FORMULA 216
Richiesta di giudizio abbrevviato
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G.I.P. e tribunale nel caso di una richiesta di abbreviato incondizionato, diretta al G.I.P. ma presentata al p.m., affermando la competenza del G.I.P. a celebrare comunque il processo in base al rito prescelto, in quanto la mancata notifica della richiesta al p.m. non poteva determinare la decadenza dal rito speciale che, con la normativa attuale, costituisce un diritto dell’imputato). (Cass. pen., sez. I, 4 settembre 2002, n. 31997, Falaschetti, in CED Cassazione, 2002, RV222643).
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Opposizione a decreto penale di condanna
FORMULA 217
➲ FORMULA 217 OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA (art. 461 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . il . . . (oppure: nella sua qualità di persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria in relazione al reato contestato a . . .; oppure: Avvocato, difensore di . . ., in virtù della nomina in atti/in calce), nei cui confronti è pendente il procedimento a margine indicato, dichiara di proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. . . . emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di . . . in data . . ., notificato in data . . . con cui . . . veniva condannato alla pena di . . . per il reato di cui all’art. . . . Il sottoscritto chiede che (venga celebrato il giudizio immediato/il giudizio abbreviato/l’applicazione della pena su richiesta delle parti/di essere ammesso all’oblazione). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Nel procedimento per decreto, il contraddittorio è solo eventuale ed è instaurato con l’opposizione dell’imputato o del civilmente obbligato alla pena pecuniaria e dei relativi difensori. Questi ultimi, in particolare, hanno un’autonoma legittimazione a proporre opposizione, per la quale è sufficiente una nomina rilasciata nelle forme ordinarie previste dall’art. 96 c.p.p., senza alcuna necessità di mandato specifico. La firma dell’imputato in calce alla nomina del difensore ai fini della proposizione dell’opposizione, che sia stata inviata per raccomandata, non necessita di autenticazione (cfr. Cass., 7 giugno 1995, Anselmi, in Cass. pen. 1997, 2745). La dichiarazione di opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto penale, la data ed il giudice che lo ha emesso. A differenza di quanto richiesto per gli altri mezzi di impugnazione non devono, invece, essere enunciati i motivi, né i capi o i punti della decisione oggetto dell’impugnazione, né le richieste specifiche, poiché il giudizio a seguito dell’opposizione si estende indistintamente a tutto l’oggetto investito dal decreto penale (cfr. Cass., 10 dicembre 1996, Deiana, in Cass. pen. 1998, 839).
FORMULA 217
Opposizione a decreto penale di condanna
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L’indicazione degli elementi previsti dall’art. 461, comma 2, c.p.p., è preordinata alla precisa individuazione del provvedimento impugnato, in funzione della rapida decisione sull’opposizione. Se, dunque, pur in mancanza di taluno degli elementi di cui all’art. 461 c.p.p., il decreto risulti ugualmente individuato e, ad esempio, sia stato addirittura inserito nel fascicolo del dibattimento, lo scopo della norma può dirsi raggiunto e l’opposizione deve esser considerata ammissibile (cfr. Cass., 7 aprile 1997, Staiano, in Cass. pen. 1998, 1128). Con l’opposizione l’interessato ha facoltà di chiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. o l’oblazione e, in base alla nuova formulazione dell’art. 464, comma 3, c.p.p., electa una via non datur recursus ad alteram: nel giudizio conseguente l’opposizione, infatti, l’imputato non può più richiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o l’oblazione. Se contestualmente all’opposizione è chiesta l’oblazione, la reiezione di quest’ultima non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione, trattandosi di due istanze sostanzialmente e processualmente autonome (cfr. Cass., 26 settembre 1997, Di Cecco, in Cass. pen. 1999, 575). Mentre nel procedimento ordinario la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione a giudizio devono essere preceduti dall’invito all’indagato a presentarsi per rendere interrogatorio (artt. 416 e 555 c.p.p.), nel procedimento per decreto il P.M. non ha l’obbligo di invitare l’indagato a rendere interrogatorio prima di richiedere l’emissione del decreto penale di condanna. Nel procedimento per decreto, infatti, il contraddittorio si instaura solo dopo l’opposizione e, quindi, la differente disciplina di tale rito rispetto al procedimento ordinario è giustificata (cfr. Corte cost., 23 dicembre 1998, ord. n. 432, in Cass. pen. 1999, 1100). La condanna penale ha rilevanza nel procedimento amministrativo solo se sia stata pronunciata a seguito di dibattimento, che abbia potuto accertare il fatto e le responsabilità dell’imputato. Il decreto penale non opposto, pertanto, non può avere rilevanza nel procedimento amministrativo, ad esempio per giustificare il rifiuto di un’autorizzazione (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 luglio 1998, Vaccaro c. Prov. Trieste, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 911). L’opposizione rientra nella categoria delle impugnazioni e, quindi, è validamente proposta quando è depositata in cancelleria da un incaricato o, comunque, da persona, la cui identificazione faccia presumere di essere stata all’uopo autorizzata dal soggetto legittimato (cfr. Cass., 16 maggio 1995, Motti, in Cass. pen. 1997, 98). L’opposizione può essere depositata nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il provvedimento, o in quella del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente. L’opposizione a decreto penale può essere proposta anche con atto spedito a mezzo posta. In tal caso vanno rispettate le forme di cui agli artt. 582 e 583
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Opposizione a decreto penale di condanna
FORMULA 217
c.p.p.: in particolare l’impugnazione deve essere spedita a mezzo telegramma ovvero con raccomandata, e la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (nella specie, è stata dichiarata inammissibile una opposizione a decreto penale spedita a mezzo posta prioritaria, ma non raccomandata, e con sottoscrizione non autenticata da persona autorizzata). (Uff. indagini preliminari Trib. Milano, 6 marzo 2002, Boy, in Giur. mer., 2002, 805). L’opposizione, inoltre, come ogni impugnazione, è rinunciabile (cfr. Cass., 12 marzo 1996, Signori, in Cass. pen. 1997, 98). Tuttavia va precisato che la rinuncia all’opposizione al decreto penale è valida ed efficace se interviene prima del provvedimento di revoca del decreto opposto, revoca che va pronunciata dal giudice nella fase predibattimentale ai sensi dell’art. 464, comma 3 c.p.p. Dopo tale dichiarazione, il decreto è tamquam non esset, per cui la rinuncia non potrebbe mai far rivivere il procedimento speciale ormai revocato. (Trib. S. Maria Capua Vetere, 16 ottobre 2002, Grella, in Giur. mer., 2002, f. 6). Il nuovo testo dell’art. 459 c.p.p., modificato dalla L. n. 479/1999 prevede che il querelante possa preventivamente opporsi all’emissione del decreto penale di condanna nei confronti del querelato e che, in ogni caso, del decreto penale sia data comunicazione anche al querelante.
FORMULA 218
Ricorso per cassazione
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➲ FORMULA 218 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA (art. 461, comma 6, c.p.p.)
Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione proposti nell’interessi di . . . avverso ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di . . . in data . . . (R.G. n. . . .) con cui veniva dichiarata inammissibile la opposizione al decreto penale di condanna n. . . . di . . . emesso in data . . . Violazione art. 461 c.p.p. L’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna presentata in data . . . . è giuridicamente errata. In particolare . . . (errato computo dei termini e violazione art. 172 c.p.p. /irreperibilità del condannato/ legittimazione del soggetto che si è opposto). Si chiede pertanto che codesta Ecc.ma Corte annulli l’impugnata ordinanza e restituisca gli atti al G.I.P. presso il Tribunale di . . . affinché disponga il giudizio immediato/abbreviato/ o fissi udienza per l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. Con osservanza Data e firma (del difensore) ✦✦✦
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460 comma 4 c.p.p. nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al P.M., anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell’art. 161 c.p.p. (v. Corte cost. 18 novembre 2000 n. 504, in Guida al dir. n. 44/2000, p. 69).
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Opposizione al decreto penale di condanna
FORMULA 219
➲ FORMULA 219 RICHIESTA DI RESTITUZIONE NEL TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA (art. 462 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto, indagato/civilmente obbligato per la pena pecuniaria nel procedimento penale indicato a margine, nei cui confronti è stato emesso decreto penale di condanna n. . . . per il reato di cui all’art. . . . Premesso di aver avuto notizia del decreto penale solo in data . . ., quando erano già decorsi i termini per proporre opposizione; Premesso che il sottoscritto non ha potuto osservare il termine per proporre opposizione per . . . (caso fortuito o forza maggiore o incolpevole non conoscenza del provvedimento). Infatti . . . (descrizione della causa impeditiva incolpevole); chiede che la S.V., ai sensi degli artt. 175 e 462 c.p.p., disponga la restituzione nel termine per la proposizione dell’opposizione, ordinando la rinnovazione della notifica del decreto penale di condanna sopra indicato. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 220
Domanda di oblazione
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➲ FORMULA 220 DOMANDA DI OBLAZIONE PER LE CONTRAVVENZIONI PUNITE CON SOLA PENA PECUNIARIA (art. 162 c.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . imputato nel procedimento a margine, per il reato previsto dall’art. . . .; considerato che tale reato è punito con la pena della sola ammenda, chiede di essere ammesso all’oblazione ai sensi dell’art. 162 c.p. Con osservanza Data e firma
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Domanda di oblazione
FORMULA 221
➲ FORMULA 221 DOMANDA DI OBLAZIONE PER LE CONTRAVVENZIONI PUNITE CON PENA ALTERNATIVA (art. 162 bis c.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . imputato nel procedimento a margine, per il reato previsto dall’art. . . . considerato che non ricorrono le condizioni ostative alla definizione del processo mediante oblazione richiamate dall’art. 162 bis, comma 3, c.p.; considerato, in particolare, che non permangono (o sono state eliminate) le conseguenze dannose del reato, dal momento che . . . (come da documentazione che si allega); considerata la scarsa gravità del fatto contestato, chiede di essere ammesso all’oblazione ai sensi dell’art. 162 bis c.p. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La domanda di oblazione, proposta ai sensi dell’art. 162 c.p. nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda, deve essere necessariamente accolta dal giudice. L’accoglimento della domanda di oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa è, invece, rimesso alla discrezionalità del giudice, che può rigettare la richiesta in caso di recidiva, abitualità o professionalità del reato, ovvero quando permangano conseguenze dannose del reato eliminabili da parte del contravventore o quando il reato contestato sia di particolare gravità. La domanda deve essere presentata entro l’apertura del dibattimento e può essere riproposta fino alla discussione nel dibattimento di primo grado. La L. n. 479/1999, accogliendo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha modificato l’art. 162 bis c.p. prevedendo espressamente al settimo comma che in caso di modifica dell’originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per proporre la relativa domanda.
FORMULA 222
Richiesta di assunzione urgente di prove non rinviabili
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➲ FORMULA 222 RICHIESTA DI ASSUNZIONE URGENTE DI PROVE NON RINVIABILI (art. 467 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., imputato nel processo a margine, fissato per l’udienza dibattimentale in data . . . chiede che, ai sensi dell’art. 467 c.p.p., venga assunta con urgenza la seguente prova . . . A questo proposito si rileva che ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 392, . . . ., c.p.p., dal momento che . . . e, quindi, l’assunzione di tale prova non è rinviabile al dibattimento. Si confida nell’accoglimento della presente richiesta. Con osservanza Data e firma
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Lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici
FORMULA 223
➲ FORMULA 223 LISTA DEI TESTIMONI, PERITI E CONSULENTI TECNICI (art. 468 c.p.p.) ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fissato per l’udienza dibattimentale del . . . indica i seguenti testimoni a discarico e chiede, ai sensi dell’art. 468 c.p.p., l’autorizzazione alla loro citazione al dibattimento, perché siano sentiti sulle circostanze di seguito indicate: 1) Sig. . . ., residente a . . ., il quale nella sua qualità di . . ., può riferire che (precisa descrizione delle circostanze su cui deve vertere la testimonianza); 2) Sig. . . ., residente a . . . Il sottoscritto indica, inoltre, e chiede che si autorizzi la citazione quale consulente tecnico del Sig. . . ., il quale potrà riferire (descrizione dell’oggetto della deposizione del consulente), nonché la citazione, quale perito già nominato dal Giudice, del Sig. . . . affinché riferisca . . . (indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame del perito). Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 210 c.p.p., chiede la citazione quale imputato in procedimento connesso/di reato collegato del Sig. . . ., che potrà riferire sulle seguenti circostanze . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate dall’art. 210 c.p.p. deve essere depositata almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento. I 7 giorni per il deposito della lista testimoniale sono da intendersi liberi ex art. 172, comma 5, c.p.p. (pertanto, non si considera né il dies a quo né il dies ad quem). Se il processo viene rinviato a nuovo ruolo le parti conservano la facoltà di depositare la lista o una nuova lista fino a 7 giorni prima della data fissata per la nuova udienza. Qualora il deposito sia già avvenuto, è possibile nello stesso termine integrare la lista con l’indicazione dei nuovi testimoni per l’udienza in cui è disposto il rinvio.
FORMULA 223
Lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici
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Tale effetto consegue anche nel caso in cui sia disposto il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, di cui sia stato dato avviso orale alle parti presenti, prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi. Tale rinvio, infatti, deve essere equiparato al rinvio a nuovo ruolo (cfr. Cass., 16 dicembre 1996, Fazio Baffo, in Giust. pen. 1998, III, 173). Il termine per la presentazione della lista di cui all’art. 468 c.p.p. non è sospeso durante il periodo feriale (cfr. Trib. Perugia, 21 settembre 1995, XY, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 438). Nella lista devono essere altresì indicate le circostanze su cui deve vertere l’esame. Tale indicazione non richiede, peraltro, una dettagliata descrizione di tutti gli elementi attinenti al fatto, che costituisce oggetto della deposizione, ma deve essere idonea a perseguire la funzione istituzionale dell’art. 468 c.p.p., quella, cioè, di permettere il diritto alla controprova alle altre parti processuali. In questa ottica il mero richiamo dei fatti oggetto dell’imputazione o di atti redatti da pubblici ufficiali, fornisce un’adeguata indicazione delle circostanze oggetto dell’esame, in conformità all’art. 468 c.p.p. (cfr. Cass., 21 gennaio 1997, n. 1968, Ruggiero, in. CED Cass. 1997). L’indicazione specifica e diretta delle circostanze su cui deve vertere l’esame dei testi, così, è necessaria solo quando le circostanze si discostino dal capo di imputazione, in modo che risultino ampliate le tematiche che si intende proporre nell’istruttoria dibattimentale (cfr. Cass., 20 novembre 1995, Ferretti, in Cass. pen. 1997, 90). Bisogna sottolineare, comunque, che già dalla lista di cui all’art. 468 c.p.p. deve emergere l’inerenza della prova richiesta al thema probandum del processo. Qualora tale pertinenza difetti, infatti, il giudice può legittimamente escludere la testimonianza anche nella fase degli atti preliminari, non autorizzando la citazione del teste richiesto, e non solo in quella degli atti introduttivi al dibattimento (cfr. Cass., 26 giugno 1996, Leocata, in Cass. pen. 1998, 1384). La parte che, non avendo indicato un teste in lista, ne abbia chiesto il controesame, non può porre al teste domande su circostanze diverse da quelle indicate nella lista dalla parte che l’ha introdotto (cfr. Cass., 5 novembre 1996, Di Gennaro, in Cass. pen. 1998, 2037). L’art. 468, comma 4, c.p.p. riconosce a ciascuna parte il diritto di articolare la prova contraria. L’indicazione di tale prova non deve rispettare le forme ed i termini previsti dall’art. 468, comma 1, c.p.p. e, quindi, non è subordinata all’obbligo di deposito della lista almeno 7 giorni prima del dibattimento (cfr. Cass., 13 gennaio 1995, D’Alessandro, in Cass. pen. 1996, 2234). È controverso se il diritto di presentare testimoni o consulenti a prova contraria sia subordinato al deposito della lista ad opera della controparte. La S.C., infatti, si è pronunciata sia nel senso che il diritto di articolare prova contraria si conserva anche se la parte avversa rinuncia all’esame del teste o del consulente indicato in lista (Cass., 13 gennaio 1995, D’Alessandro, cit.),
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Lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici
FORMULA 223
sia in senso diametralmente opposto (Cass., 10 aprile 1995, Vincenti, in Giust. pen. 1996, III, 23). Le formalità previste dall’art. 468, comma 1, c.p.p. per l’esame dei testimoni si applicano ora, in virtù della nuova formulazione dell’art. 468 c.p.p., anche nel caso in cui venga richiesto l’esame di imputati in procedimento connesso. La parte civile costituitasi in udienza non può avvalersi, ai sensi dell’art. 79 c.p.p., della facoltà di presentare la lista di cui all’art. 468 c.p.p., essendo già scaduto il relativo termine, a meno che l’udienza sia rinviata prima dell’apertura del dibattimento (cfr. Cass., 31 ottobre 1996, n. 390, Papa, in CED Cass. 1997). La parte civile può, comunque, chiedere l’acquisizione di prove ai sensi dell’art. 493 c.p.p., purché dimostri di non averle potute tempestivamente indicare, indipendentemente dal fatto rappresentato dalla tardiva costituzione (cfr. Cass., 3 marzo 1997, Burlin, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 662). Si deve osservare, però, che la giurisprudenza di legittimità riconosce alla persona offesa il potere di presentare liste testimoniali ai sensi dell’art. 468 c.p.p., quale facoltà consentita dall’art. 90 c.p.p. Tale iniziativa, infatti, si concretizza in un apporto probatorio per il giudizio con la successiva costituzione di parte civile. (cfr. Cass., 24 giugno 2000, Colicigno, in Cass. Pen. 2001, p. 1506 e Cass., 13 luglio 1999, n. 9967 Cucinotta, in CED Cassazione 1999). Tale interpretazione normativa autorizza sostanzialmente la presentazione delle liste di cui all’art. 468 c.p.p. prima della formale costituzione di parte civile e, quindi, consente alla persona danneggiata dal reato di costituirsi parte civile in udienza, senza cadere nelle preclusioni di cui all’art. 79 comma 3 c.p.p.
FORMULA 224
Richiesta di citazione
359
➲ FORMULA 224 RICHIESTA DI CITAZIONE A PROVA CONTRARIA DI TESTIMONI/PERITI/CONSULENTI TECNICI (art. 468, comma 4, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel processo a margine, premesso che il P.M. ha citato come testimone (o perito o consulente tecnico) il Sig. . . . affinché deponga sulle seguenti circostanze, chiede che venga autorizzata la citazione a prova contraria, ai sensi dell’art. 468, comma 4, c.p.p. del Sig. . . . (in qualità di testimone, consulente tecnico, perito, etc.) affinché possa riferire sulle seguenti circostanze (tema della prova contraria) . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La richiesta di citazione di testimoni, periti o consulenti tecnici a prova contraria, non è ovviamente sottoposta ai vincoli temporali (presentazione entro 7 giorni liberi prima dell’udienza) della lista di cui all’art. 468, comma 1, c.p.p.
360
Dichiarazione del testimone
FORMULA 225
➲ FORMULA 225 DICHIARAZIONE DEL TESTIMONE, PERITO, CONSULENTE TECNICO DI ESSERE IMPOSSIBILITATO A COMPARIRE (artt. 133, 468 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto, citato come testimone/perito/consulente tecnico per l’udienza avanti il Tribunale di . . . /G.U.P. presso il Tribunale di . . . in data . . . , fa presente di essere legittimamente impedito a comparire in tale data, come da documentazione che si allega. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il testimone (o il perito o il consulente tecnico) citato a comparire dal Tribunale, dal P.M. odal difensore di una parte privata, ha l’obbligo di presentarsi in udienza. Qualora non si presenti senza addurre tempestivamente un motivo di legittimo impedimento, il giudice lo può condannare al pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa e può disporne l’accompagnamento coattivo in udienza.
FORMULA 226
Acquisizione di verbali di prove di altro procedimento
361
➲ FORMULA 226 RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI VERBALI DI PROVE DI ALTRO PROCEDIMENTO PENALE (art. 468, comma 4 bis, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fissato per l’udienza dibattimentale del . . . chiede, ai sensi dell’art. 468, comma 4 bis, c.p.p., che vengano acquisiti i verbali (p.e.: delle dichiarazioni rese nel proc. R.G. n. . . . avanti al Tribunale di . . . dal Sig. . . . nella sua qualità di . . .; oppure: della perizia depositata in data . . . nel corso del proc. R.G. n. . . . a carico di . . . innanzi al Tribunale di . . ., dal perito Sig. . . .). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale deve essere richiesta ai sensi dell’art. 468, comma 4 bis, c.p.p., unitamente al deposito della lista, di cui all’art. 468, comma 1, c.p.p. L’inosservanza di tale formalità, tuttavia, è sfornita di sanzione processuale, poiché l’inammissibilità prevista dall’art. 468, comma 1, c.p.p. riguarda solo il mancato rispetto dei termini per il deposito della lista dei testi, consulenti tecnici e periti. L’inosservanza del disposto dell’art. 468, comma 4 bis, c.p.p., inoltre, non può essere causa di nullità, poiché manca un’espressa previsione in merito, né di inutilizzabilità, poiché non sussiste uno specifico divieto di utilizzazione dei verbali irritualmente acquisiti (cfr. Cass., 27 novembre 1998, Craxi, in Arch. nuova proc. pen. 1999, 52. Nello stesso senso, Cass., 27 marzo 1994, Mazzuoccolo, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 504. In senso contrario, invece, Pret. Siracusa, 18 maggio 1998, Capodieci, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 863). Tra i verbali di prova di altro procedimento, cui si riferisce l’art. 468, comma 4 bis, c.p.p., rientrano anche i verbali di dichiarazioni di persone già sentite ed eventualmente da sentire (cfr. Cass., 27 novembre 1998, Craxi, cit.).
362
Richiesta di ammissione dell’esame del testimone
FORMULA 227
➲ FORMULA 227 RICHIESTA AMMISSIONE DELL’ESAME DEL TESTIMONE IN CASI PARTICOLARI (art. 190 bis, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto avvocato, difensore di . . ., persona imputata nel procedimento penale indicato in epigrafe, premesso – che il processo penale in oggetto riguarda un delitto rientrante nella categoria di quelli indicati nell’art. 51, comma 3 bis c.p.p.; rilevato – che in tale incidente probatorio – cui ha preso parte anche questa difesa – il testimone stesso ha reso dichiarazioni in merito . . . (indicare i fatti e le circostanze su cui la persona indicata come testimone ha reso informazioni nel corso); chiede l’ammissione dell’esame del testimone affinché deponga in ordine alle seguenti circostanze e ai seguenti fatti (argomentare in ordine alla diversità delle circostanze e dei fatti anzidetti rispetto alle circostanze e ai fatti oggetto di esame nel corso dell’incidente probatorio). Data e firma ✦✦✦
FORMULA 228
Atto di citazione, di testimoni, a mezzo posta
363
➲ FORMULA 228 ATTO DI CITAZIONE, DI TESTIMONI, A MEZZO POSTA (artt. 152, 468 c.p.p. e 142 disp. att. c.p.p.)
Racc. A.R. Oggetto: comparizione in veste di testimone avanti al Tribunale di . . . sezione . . . penale, nel processo relativo ai fatti di . . . Il sottoscritto Avv. . . ., in qualità di difensore dell’imputato . . . , comunica che con provvedimento . . . il Tribunale di . . . sezione . . . penale, ha fissato la Sua audizione in veste di testimone – su richiesta dell’imputato, Sig. . . . – nell’ambito del processo . . . per l’udienza del . . . ore . . . e segg. in . . . . Palazzo di Giustizia, via . . . , . . . piano, aula delle udienze dibatti-mentali avanti la sezione . . . penale del Tribunale (indicare il numero del decreto autorizzatorio). La citazione in veste di testimone implica l’obbligo di presentarsi al Giudice, di attenersi alle prescrizioni date dal Medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli verranno rivolte. Il testimone non può esere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una Sua responsabilità penale (art. 198 c.p.p.). La S.V. è formalmente avvertita che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà a norma dell’art. 133 del c.p.p. essere accompagnata coattivamente a mezzo della polizia giudiziaria e potrà essere condannata al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. La falsa testimonianza al giudice è punita con la reclusione da due a sei anni. Distinti saluti. Data e firma
✦✦✦
364
Atto di citazione di imputato in un procedimento connesso
FORMULA 229
➲ FORMULA 229 ATTO DI CITAZIONE DI IMPUTATO IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO O DI REATO COLLEGATO (artt. 152, 210, 468 c.p.p.; 142 att. c.p.p.) Racc. A/R Egr. Sig. . . . / Gent. Sig.ra . . . Via . . . Città . . . e p.c. Egr. Sig. Avv. .. . Via . . . Città . . . Oggetto: citazione ex artt. 468, 152 c.p.p. e 142 att. c.p.p. Procedimento penale n. . . . R.G. a carico di . . . pendente avanti il Tribunale penale di . . . , sez. . . . ,udienza del . . . ore . . . Gentile signore, quale difensore di . . . , imputato nel procedimento penale in oggetto, visto il provvedimento di autorizzazione del Tribunale in data . . . , La invito a comparire il . . . ore . . . , avanti la Sezione del Tribunale Penale di . . . , aula udienze penali, per rendere le Sue dichiarazioni in veste di imputato in procedimento connesso/di reato collegato. Per legge debbo avvertirla che lei ha l’obbligo di presentarsi nel luogo e nella data sopra indicata e di attenersi alle prescrizioni date dal giudice. Lei ha facoltà di non rispondere, salvo quanto disposto dall’art. 66, comma 1, c.p.p., ma, nel caso in cui renda dichiarazioni riguardanti la responsabilità di altri e assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, dovrà rispondere secondo verità alle domande che le verranno rivolte. In caso di sua mancata comparizione dovuta a non legittimo impedimento, potrà essere accompagnato dalla Polizia Giudiziaria e condannato al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Segnalo altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 210 c.p.p., lei dovrà essere assistito da un difensore che ha diritto di partecipare al suo esame e che, in mancanza del suo difensore di fiducia, il Tribunale le designerà un difensore d’ufficio.
FORMULA 229
Atto di citazione di imputato in un procedimento connesso
365
La presente citazione vien quindi inviata anche al Suo patrono, al fine di consentirgli l’esercizio del mandato. Con i migliori saluti. Data e firma
✦✦✦
366
Richiesta di proscioglimento predibattimentale
FORMULA 230
➲ FORMULA 230 RICHIESTA DI PROSCIOGLIMENTO PREDIBATTIMENTALE (art. 469 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel processo a margine, fa presente che (p.e.: è venuta a mancare la condizione di procedibilità, essendo stata effettuata la remissione di querela accettata dall’imputato, come da documentazione che si produce; oppure: il reato è estinto per intervenuta prescrizione). Il sottoscritto chiede pertanto che la Ecc.ma Corte/Ill.mo Tribunale, pronunci sentenza predibattimentale di non doversi procedere per . . . ai sensi dell’art. 479 c.p.p. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il giudice pronuncia sentenza predibattimentale di non doversi procedere, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 469 c.p.p., a meno che dagli atti già non risulti, senza necessità di approfondimento dibattimentale, che il fatto non sussiste, non è stato commesso dall’imputato, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. In questi ultimi casi, infatti, il giudice è tenuto ad emettere sentenza di assoluzione con la più favorevole formula prescritta. Il proscioglimento prima del dibattimento previsto dall’art. 469 c.p.p. non può essere pronunciato per motivi di merito (così Cass., 16 marzo 1998, P.G. Venezia c. Faustini, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 604).
FORMULA 231
Richiesta di sospensione del dibattimento
367
➲ FORMULA 231 RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO PER LA RISOLUZIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI CIVILI O AMMINISTRATIVE (art. 479 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’ASSISE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fa presente che avanti a (organo giurisdizionale civile o amministrativo di . . .) è attualmente in corso, come da documentazione che si allega, il procedimento (civile o amministrativo) n. . . . tra . . . e . . . (parti in causa) volto ad accertare . . . L’accertamento oggetto del procedimento (civile o amministrativo) rivela aspetti di particolare complessità. Infatti . . . È evidente che la risoluzione della questione (civile o amministrativa) è indispensabile ai fini della valutazione sull’esistenza del reato contestato, dal momento che . . . Il sottoscritto chiede, pertanto, ai sensi dell’art. 479 c.p.p., che codesta Ecc.ma Corte d’assise/codesto Ill.mo Tribunale voglia sospendere il dibattimento. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Mentre la sospensione del dibattimento prevista dall’art. 3 c.p.p. è disposta quando la decisione dipenda da una controversia civile, vertente sullo stato di famiglia o di cittadinanza, la sospensione disciplinata dall’art. 479 c.p.p. è ordinata quando la valutazione sull’esistenza o meno del reato sia condizionata da una questione pregiudiziale civile o amministrativa di particolare complessità e già in corso di accertamento innanzi al giudice competente. L’ambito della questione pregiudiziale cui l’art. 479 c.p.p. si riferisce è, dunque, più ampio di quello relativo all’art. 3 c.p.p. La sospensione di cui all’art. 479 c.p.p., inoltre, si distingue da quella di cui all’art. 3 c.p.p. perché può essere revocata, anche d’ufficio, dal giudice competente, se il giudizio civile o amministrativo non si è concluso entro un anno.
368
Richiesta di sospensione del dibattimento
FORMULA 231
In entrambi i casi, comunque, vige il principio generale per cui il giudice penale, ove ciò sia possibile, risolve autonomamente le questioni incidentali che si trova ad affrontare. La sospensione del dibattimento, pertanto, costituisce per il giudice non un obbligo, ma solo una facoltà.
FORMULA 232
Eccezione di legittimità costituzionale di norma penale sostanziale
369
➲ FORMULA 232 ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORMA PENALE SOSTANZIALE
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, espone quanto segue. Al Sig. . . . è stato ritualmente contestato il reato di cui all’art. . . . Tale norma è illegittima, in quanto viola l’art. . . . Cost. In particolare bisogna osservare che . . . È d’altra parte evidente che la risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata è necessaria e rilevante ai fini della decisione finale, perché dall’accoglimento dell’eccezione discenderebbe l’incostituzionalità e, quindi, l’inapplicabilità della norma penale incriminatrice. Il sottoscritto difensore chiede, pertanto, che questo Ill.mo Giudice dichiari la questione di costituzionalità ora sollevata rilevante e non manifestamente infondata e, quindi, sospenda il procedimento e ordini la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
370
Procura speciale al difensore
FORMULA 233
➲ FORMULA 233 PROCURA SPECIALE AL DIFENSORE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 234; Delib. Corte cost. 16 marzo 1956, art. 3)
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE R.G. C. Cost. . . . Il sottoscritto . . ., imputato nel procedimento R.G. . . . per il reato di cui all’art. . . . pendente avanti il Tribunale di . . ., i cui atti sono stati trasmessi a codesta Ecc.ma Corte in seguito all’ordinanza del G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di . . ./del Tribunale di . . ./della Corte . . . in data . . ., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. . . . in data . . ., che dichiarava l’eccezione di costituzionalità relativa all’art. . . . non manifestamente infondata, conferisce all’avvocato . . . con studio in . . . espresso e specifico mandato a costituirsi nel giudizio avanti alla Corte costituzionale, per rappresentarlo e difenderlo in tale grado del processo. Il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio agli effetti del presente grado del giudizio in Roma . . . Con osservanza Data e firma (Autentica del difensore)
✦✦✦
FORMULA 234
Deduzioni nel giudizio di legittimità costituzionale
371
➲ FORMULA 234 DEDUZIONI NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 25)
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE Deduzioni ai sensi dell’art. 25, comma 2, L. n. 87/1953 Il sottoscritto . . . in seguito alla pubblicazione dell’ordinanza del G.I.P./G.U.P. /Tribunale/Corte . . . nel procedimento R.G. n. . . . pendente a carico di . . ., avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. . . . in data . . . e con cui veniva dichiarata non manifestamente infondata la eccezione di costituzionalità dell’art. . . . in relazione all’art. . . . Cost. presenta le seguenti deduzioni. (ad es.) L’art. . . . contestato al sottoscritto nel processo a quo, prevede che . . . Tale previsione è incostituzionale sotto i seguenti profili . . . Anche la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte è orientata in questo senso . . . Non si possono pertanto non condividere le argomentazioni espresse dal giudice a quo nell’ordinanza con cui la sollevata eccezione di costituzionalità veniva ritenuta meritevole di essere sottoposta al vaglio di codesta Ecc.ma Corte. In tale ordinanza, in particolare, si rileva che . . . Sulla base di quanto sostenuto nell’ordinanza di rimessione, nella memoria con cui è stata sollevata l’eccezione e nelle presenti deduzioni, si confida pertanto che questa Ecc.ma Corte voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. . . ., in considerazione del contrasto con l’art. . . . Cost. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
372
Memorie avanti la Corte Costituzionale
FORMULA 235
➲ FORMULA 235 MEMORIE AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE (art. 3, Delib. Corte Cost. 16 marzo 1956)
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE Il sottoscritto Avvocato, difensore nell’attuale procedimento di . . ., in virtù della procura speciale in atti, in vista dell’udienza fissata per il giorno . . . porta all’attenzione della Ecc.ma Corte le seguenti considerazioni . . . (ad es.) Alla luce di tali argomentazioni si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare con sentenza l’illegittimità costituzionale dell’art. . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La partecipazione delle parti del processo penale al processo avanti alla Corte costituzionale è meramente eventuale. Le parti che intendono partecipare al processo innanzi alla Corte costituzionale devono costituirsi in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2, L. n. 87/1953 e 3, comma 2, della Delib. Corte cost. 16 marzo 1956, recante norme integrative per il giudizio davanti alla Corte costituzionale, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza del giudice penale, che, dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento a quo. La costituzione in giudizio avviene, ai sensi dell’art. 3 Delib. Corte cost. 16 marzo 1956, mediante deposito in cancelleria di procura speciale rilasciata dalla parte al difensore, che ne può autenticare la sottoscrizione. Il difensore nominato deve essere abilitato al patrocinio avanti alla Corte di cassazione e nella procura deve essere eletto domicilio per le notificazioni in Roma. Entro lo stesso termine previsto per la costituzione possono essere depositati documenti attinenti al giudizio di legittimità costituzionale, in carta libera e in numero di copie pari al numero dei componenti della Corte e delle parti. Le parti, fino al dodicesimo giorno libero prima dell’udienza avanti alla Corte, possono depositare memorie illustrative, in tante copie quanti sono i componenti del Collegio e le parti.
FORMULA 236
Dichiarazione di rinunzia all’assunzione di prove
373
➲ FORMULA 236 DICHIARAZIONE DI RINUNZIA ALL’ASSUNZIONE DI PROVE (art. 495, comma 4 bis, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . .
Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento R.G. n. . . . Premesso che codesto Ill.mo Collegio/codesta Ecc.ma Corte ha ammesso, su richiesta del sottoscritto difensore, la seguente prova (es. testimonianza), fa presente che intende rinunziare all’assunzione della prova sopra indicata. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
374
Richiesta di esaminare il testimone
FORMULA 237
➲ FORMULA 237 RICHIESTA DI ESAMINARE IL TESTIMONE/PERITO/CONSULENTE TECNICO PRESSO IL SUO DOMICILIO (art. 502 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . imputato/parte civile nel processo a margine, premesso che il Sig. . . . è stato indicato come testimone dal sottoscritto/dal P.M.; premesso che il Sig. . . . non si è presentato alle precedenti udienze adducendo assoluto legittimo impedimento: tenuto conto dell’imprescindibilità dell’esame del sig. . . . ai fini della dimostrazione dell’estraneità/coinvolgimento dell’imputato nei fatti per cui è processo, chiede che, ai sensi dell’art. 502 c.p.p., venga disposto l’esame del Sig. . . . nel luogo . . . (es.: sua abitazione, sita in . . .). Con osservanza Data e firma
✦✦✦
FORMULA 238
Richiesta di intervento dell’imputato
375
➲ FORMULA 238 RICHIESTA DELL’IMPUTATO DI INTERVENIRE PERSONALMENTE ALL’ESAME A DOMICILIO DEL TESTIMONE/PERITO/CONSULENTE TECNICO (art. 502, comma 2, c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto, imputato nel processo a margine, nell’ambito del quale è stato disposto l’esame a domicilio del Sig. . . . (ad es.) presso la sua abitazione sita in . . ., chiede ai sensi dell’art. 502, comma 2, c.p.p., di poter intervenire personalmente all’esame. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
376
Richiesta di ammissione di nuove prove
FORMULA 239
➲ FORMULA 239 RICHIESTA DI AMMISSIONE DI NUOVE PROVE (art. 507 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel processo a margine, fa presente che, alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, in relazione alla circostanza relativa a . . . appare assolutamente necessario verificare se . . . (oggetto della nuova prova). Chiede, pertanto, ai sensi dell’art. 507 c.p.p. che venga disposta l’assunzione della seguente nuova prova . . . Con osservanza Data e firma
✦✦✦
FORMULA 240
Eccezione relativa alla composizione del tribunale
377
➲ FORMULA 240 ECCEZIONE RELATIVA ALL’INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL GIUDICE A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE (art. 516, comma 1 bis, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . (in composizione monocratica e celebrato a seguito di udienza preliminare) R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nei cui confronti è pendente il procedimento a margine, rileva che, a seguito della modifica dell’imputazione effettuata dal P.M. a norma dell’art. 516, comma 1, c.p.p., il reato contestato a . . . risulta attribuito alla cognizione del Tribunale di . . . in composizione collegiale. Il sottoscritto chiede, pertanto, che venga emessa ordinanza di trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale. Con osservanza Data e firma
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378
Eccezione relativa alla citazione diretta
FORMULA 241
➲ FORMULA 241 ECCEZIONE RELATIVA ALL’INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE (art. 516, comma 1 ter, c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . in composizione monocratica (citazione diretta a giudizio) R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nei cui confronti è pendente il procedimento a margine, instaurato con citazione diretta dell’imputato avanti al giudice ai sensi dell’art. 550 c.p.p., rileva che, a seguito della modifica dell’imputazione effettuata dal P.M. a norma dell’art. 516, comma 1, c.p.p., il reato contestato a . . . risulta appartenere alla categoria di reati in ordine ai quali è prevista l’udienza preliminare. Il sottoscritto chiede pertanto che venga emessa ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell’art. 516, comma 1 ter, c.p.p. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale o sull’instaurazione del giudizio con citazione diretta, fatta valere a norma degli artt. 516 bis, comma 1 bis e ter, c.p.p. va rilevata entro precisi termini processuali. In particolare se l’imputato in seguito alle modifiche dell’imputazione ha chiesto un termine a difesa ai sensi dell’art. 519 c.p.p., l’eccezione va sollevata prima di ogni altro atto nell’udienza di rinvio che viene fissata. Lo stesso termine vale qualora l’imputato sia assente o contumace. In tal caso il verbale di udienza, che contiene la modifica dell’imputazione e l’indicazione della nuova udienza, è notificato per estratto allo stesso imputato. Se, invece, l’imputato è presente e non chiede termine a difesa a norma dell’art. 519 c.p.p., l’eccezione sull’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Tribunale o sulle modalità di instaurazione del giudizio va sollevata immediatamente dopo la modifica dell’imputazione da parte del P.M.
FORMULA 242
Richiesta di termine a difesa
379
➲ FORMULA 242 RICHIESTA DI TERMINE A DIFESA A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE (art. 519 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . , imputato nel processo a margine, premesso che il P.M. ha effettuato la modifica dell’imputazione a suo carico, a norma dell’art. 516 c.p.p. (o 517 o 518 c.p.p.), chiede che gli venga assegnato un termine a difesa secondo quanto previsto dall’art. 519 c.p.p. Data e firma
✦✦✦
380
Falsità di documenti
FORMULA 243
➲ FORMULA 243 IMPUGNAZIONE AVVERSO LA PRONUNCIA SULLA FALSITÀ DI DOCUMENTI (art. 537 c.p.p.)
ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel processo a margine, espone quanto segue. Il Tribunale di . . . con sentenza n. . . . in data . . . ha condannato/assolto . . . dal reato di cui all’art. . . . Il Tribunale ha altresì dichiarato incidentalmente la falsità dei seguenti documenti e ordinato la cancellazione degli stessi. Tale decisione incidentale è errata. Infatti . . . Si rileva, inoltre, che in ogni caso, la cancellazione dei documenti non avrebbe dovuto essere disposta, poiché pregiudica gli interessi di . . . , che non è intervenuto come parte nel procedimento. Si chiede pertanto che codesta Ecc.ma Corte . . . annulli il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato la falsità dei documenti sopra indicati, nonché i provvedimenti conseguenti a tale dichiarazione. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 244
Richiesta al P.M. di proporre appello
381
➲ FORMULA 244 RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE O DELLA PERSONA OFFESA AL P.M. DI PROPORRE APPELLO (art. 572 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Richiesta di impugnazione ai sensi dell’art. 572 c.p.p. R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . persona offesa (oppure: parte civile ritualmente costituita; oppure: legale rappresentante di ente esponenziale intervenuto ex artt. 93 e 94 c.p.p.) nel procedimento a margine, a carico di . . ., espone quanto segue. Il Tribunale di . . . con sentenza emessa in data . . . ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. . . ., perché . . . Tale proscioglimento è, alla luce delle motivazioni della sentenza, censurabile. Si deve rilevare infatti . . . (indicazione dei capi e punti della sentenza oggetto della critica e relative argomentazioni in fatto ed in diritto a sostegno delle richieste di impugnazione). Il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale, pertanto, rappresenterebbe il consolidamento di una falsa ricostruzione del fatto e di un’errata applicazione di norme giuridiche. Il sottoscritto chiede, pertanto, che la S.V. voglia proporre appello ad ogni effetto penale avverso la sentenza del Tribunale di . . . Con osservanza Data e firma
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382
Appello della parte civile
FORMULA 245
➲ FORMULA 245 APPELLO DELLA PARTE CIVILE CONTRO LE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO, AI SOLI EFFETTI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE (art. 576 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . ., parte civile nel procedimento R.G. n. . . . avanti il Tribunale di . . . a carico di . . . avverso la sentenza del Tribunale di . . . in data . . ., con cui l’imputato veniva assolto dal reato ascritto perché . . . e conseguentemente veniva rigettata la richiesta di condanna al risarcimento del danno subito dalla parte civile. La decisione del Tribunale di . . . di assolvere l’imputato dal reato ascrittogli, è censurabile sotto diversi profili e ha determinato un’illegittima denegazione delle pretese civilistiche avanzate nell’attuale processo dalla parte civile. 1) . . . (p.e.: erronea o fuorviante ricostruzione del fatto); 2) . . . (p.e.: contraddittorietà della motivazione); 3) . . . (p.e.: errata applicazione di norme giuridiche). Si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte d’appello, in riforma dell’impugnata sentenza, riconosciuta la penale responsabilità dell’imputato, lo condanni, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale alla parte civile, così come quantificato in sede di conclusioni al processo di primo grado, dei relativi interessi dalla data del fatto fino a quella della decisione di secondo grado. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
In tema di impugnazione, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, giacché, a norma dell’art. 652 c.p.p., l’azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa non solo quando l’imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ma anche quando è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, attesa l’identità di natura e di intensità dell’elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un’eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare l’esistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sen-
FORMULA 245
Appello della parte civile
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tenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell’unità della funzione giursidizionale (Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2001, n. 9795, ud. 5 dicembre 2000, Burgaretta). Con l’appello proposto ai sensi dell’art. 576 c.p.p. avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato la parte civile ha titolo per ottenere, in caso di accoglimento, una sentenza che contenga la condanna dell’appellato alle restituzioni o al risarcimento del danno e non valga, quindi, soltanto a rimuovere l’eventuale preclusione che all’esercizio della relativa azione in sede civile possa derivare dalla sentenza impugnata (Cass. pen. (ord.), sez.VII, 15 gennaio 2002, n. 4216, Sconcerti, in Arch. Nuova Proc. Pen., 2002, 297). Va sottolineato che il giudice di appello quando in seguito all’impugnazione del p.m., contro una sentenza di proscioglimento, emette una pronuncia di condanna ha il dovere di decidere sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile anche se questa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento (Cass. pen., Sezioni Unite, 10 luglio 2002, n. 30327, Guadalupi, in Cass. Pen., 2002, 3675): dato che «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo» (articolo 76, comma 2), che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile (articolo 601, comma 4) e che se l’appello è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello può pronunciare condanna «e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge» [articolo 597, comma 2, lettere a) e b)], appare corretta l’affermazione che, «quando pronuncia sentenza di condanna», il giudice di appello deve decidere «sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno», anche se la parte civile non ha proposto impugnazione (articoli 538, comma 1 e 598, codice procedura penale). Tale decisione ha contraddetto e superato una precedente decisione delle stesse sezioni unite (Cass. Sezioni Unite, 23 novembre 1998, Loparco), che avevano affermato che alla parte civile, che non avesse impugnato la sentenza di assoluzione dell’imputato, non potesse essere riconosciuto alcun risarcimento in caso di condanna a seguito dell’appello del solo pubblico ministero.
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Appello della parte civile
FORMULA 246
➲ FORMULA 246 APPELLO DELLA PARTE CIVILE AVVERSO I CAPI DELLA SENTENZA DI CONDANNA CHE RIGUARDANO L’AZIONE CIVILE (art. 576 c.p.p.)
Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . ., parte civile nel procedimento R.G. n. . . . avanti al Tribunale di . . . a carico di . . . avverso la sentenza del Tribunale di . . . in data . . . nel capo in cui, pur essendo stata riconosciuta la responsabilità dell’imputato, venivano respinte le richieste risarcitorie avanzate dalla parte civile. Il Tribunale di . . . pur essendo pervenuto ad una sentenza di condanna dell’imputato per il reato a lui contestato, non ha tuttavia riconosciuto alla parte civile il risarcimento richiesto. Il rigetto delle domande civili, peraltro, è basato su argomentazioni del tutto errate. Infatti . . . La reiezione delle domande risarcitorie avanzate dalla parte civile ha comportato, automaticamente, anche il mancato riconoscimento del diritto della parte civile alle spese di costituzione in giudizio. Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, condanni l’imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile, ai relativi interessi fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado e al pagamento delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile nel processo di primo grado. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
Il difensore della parte civile è legittimato a proporre appello anche se munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento a tale potere a condizione che la procura possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche tale potere [Cass. pen., Sezioni Unite, 18 novembre 2004 (ud. 27 ottobre 2004), D.V. ed altri].
FORMULA 247
Appello del responsabile civile
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➲ FORMULA 247 APPELLO DEL RESPONSABILE CIVILE O DELLA PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA (art. 575 c.p.p.) ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . ., citato quale responsabile civile nel procedimento R.G. n. . . . pendente avanti il Tribunale di . . . a carico di . . . (o: civilmente obbligato per la pena pecuniaria, condannato nel procedimento stesso), avverso la sentenza del Tribunale di . . . in data . . ., che condannava l’imputato alla pena di . . . e al risarcimento dei danni alla parte civile (nella misura di euro . . .) in via solidale con il responsabile civile (eventualmente: che condannava il civilmente obbligato ai sensi dell’art. 534 c.p.p.), nonché avverso ordinanza dibattimentale emessa in data . . . con cui il Tribunale rigettava la richiesta d’esclusione del responsabile civile da questi proposta. (es.) 1) Bisogna preliminarmente rilevare che l’odierno appellante non può essere qualificato come responsabile civile nell’attuale procedimento. Infatti . . . La relativa eccezione, tempestivamente proposta negli atti preliminari del dibattimento, è stata respinta dal Tribunale con un’ordinanza basata sulle seguenti considerazioni giuridiche, del tutto infondate: a questo proposito, infatti, giova osservare che . . . 2) In ogni caso il Tribunale non sarebbe dovuto pervenire ad una sentenza di condanna nei confronti di . . . Infatti . . . (argomentazione delle censure della sentenza). 3) Anche a voler concedere che l’imputato possa essere ritenuto penalmente responsabile del reato contestato, la quantificazione del danno subito dalla parte civile sarebbe, comunque, eccessiva. Infatti . . . Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di . . ., ordinata l’esclusione dal processo del responsabile civile, annulli conseguentemente la sua condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile e alla rifusione delle spese processuali e di costituzione della parte civile. (eventualmente:) Si chiede che l’Ecc.ma Corte annulli l’impugnata sentenza e le relative statuizioni civili. In via ulteriormente subordinata si chiede che la misura del danno riconosciuto alla parte civile sia ridotta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
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Appello del querelante
FORMULA 248
➲ FORMULA 248 APPELLO DEL QUERELANTE (art. 576, comma 2, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti da . . . nella sua qualità di persona offesa e querelante nel procedimento n. . . . a carico di . . ., avverso la sentenza del Tribunale di . . . in data . . . che assolveva l’imputato perché . . . e condannava il querelante al pagamento delle spese del procedimento nonché di quelle sostenute dall’imputato, nella misura di euro . . . La decisione del Tribunale di . . . di assolvere . . . dal reato contestato si poggia su presupposti di fatto e di diritto assolutamente errati. Infatti . . . (argomentazione delle censure). Anche a voler concedere che l’assoluzione dell’imputato debba essere confermata, di certo l’impugnata sentenza deve essere riformata nei capi che riguardano la condanna del querelante alle spese processuali anticipate dallo Stato e a quelle sostenute dall’imputato (eventualmente: e dal responsabile civile) e al risarcimento del danno . . . La querela proposta era, infatti, tutt’altro che temeraria, e si fondava su elementi obiettivi e concordanti. Infatti . . . È evidente, allora, che al querelante non può essere addebitata alcuna colpa nell’esercizio del suo diritto di querela e, quindi, viene a mancare il presupposto necessario per la pronuncia della condanna ai sensi dell’art. 542 c.p.p., alla luce dell’interpretazione dell’art. 427 c.p.p. fornitane dalla Corte costituzionale, nelle sentenze n. 180/93 e 423/93. Il sottoscritto chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte d’appello, in riforma dell’impugnata sentenza, annulli le statuizioni della sentenza che condannano l’appellante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato nel processo di primo grado e il risarcimento del danno. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 249
Appello per reati di ingiuria o diffamazione
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➲ FORMULA 249 APPELLO DELLA PERSONA OFFESA PER REATI DI INGIURIA O DIFFAMAZIONE (art. 577 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . . persona offesa e parte civile nel proc. n. . . . a carico di . . . avverso la sentenza del Tribunale di . . . in data . . . che assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 594 c.p. (o 595 c.p.) perché . . . La decisione del Tribunale di . . . di assolvere . . . dal reato ascritto si pone in contrasto con le risultanze probatorie emerse nel corso del processo e si fonda su un’interpretazione di norme giuridiche errata. Infatti . . . Il reato commesso dall’imputato ha prodotto una grave lesione alla reputazione di . . ., tenuto conto che . . . Tale lesione può essere riparata, prima ancora che con un risarcimento economico, con una condanna che accerti autorevolmente le falsità e l’offensività delle dichiarazioni dell’imputato. Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte, riformando l’impugnata sentenza, condanni . . . alla pena di giustizia e, di conseguenza, lo condanni al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nella misura che sarà indicata dalla parte civile all’esito del dibattimento di secondo grado. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’istituto previsto dall’art. 572 c.p.p. rappresenta per la persona offesa non costituita parte civile o per gli enti esponenziali intervenuti nel processo ai sensi degli artt. 93 e 94 c.p.p. l’unico strumento per contestare la decisione del giudice. Tale istituto, peraltro, non è un mezzo di impugnazione, ma uno strumento di sollecitazione del P.M. affinché eserciti il suo potere di impugnativa. Se non propone impugnazione, il P.M. provvede con decreto motivato, che viene notificato al richiedente e che non è ulteriormente impugnabile. Tale provvedimento, infatti, non ha natura giurisdizionale, ma meramente amministrativa.
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Appello per reati di ingiuria o diffamazione
FORMULA 249
Data la previsione dell’art. 101 c.p.p., che riconosce al difensore il potere di esercitare i diritti e le facoltà attribuite alla persona offesa, la richiesta di impugnazione può essere legittimamente proposta anche dal difensore. Tale principio è stato ora superato da una più recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, di senso diametralmente opposto: il giudice di appello quando in seguito all’impugnazione del P.M., contro una sentenza di proscioglimento, emette una pronuncia di condanna ha il dovere di decidere sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile anche se questa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento (Cass. pen., Sezioni Unite, 10 luglio 2002, n. 30327, Guadalupi, in Cass. Pen., 2002, 3675). La parte civile, in considerazione dell’oggetto e dei limiti della sua azione all’interno del processo penale, è legittimata ad impugnare i soli capi della sentenza che concernono i suoi interessi civili, ovvero la sentenza di proscioglimento dell’imputato, chiedendo una diversa valutazione dei fatti e delle responsabilità del prevenuto, soltanto al fine del proprio esercizio dell’azione risarcitoria (cfr. Cass., 3 giugno 1996, Petrillo, in Cass. pen. 1997, 2491). In particolare, in caso di proscioglimento dell’imputato, la parte civile che intenda insistere nei gradi successivi del processo penale nell’azione per la restituzione e il risarcimento del danno, ha non solo la facoltà, ma anche l’onere di impugnare la sentenza assolutoria. La mancata impugnazione, infatti, implica acquiescenza alla decisione pregiudizievole del giudice e determina il passaggio in giudicato della sentenza. L’impugnazione operata dal solo P.M., infatti, è diretta a tutelare esclusivamente posizioni di carattere generale e pubblico e non è, quindi, idonea a tutelare le pretese economiche private della parte civile. Questo principio è stato autorevolmente affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, che ha risolto il contrasto esistente sul tema nella giurisprudenza di legittimità, aderendo all’orientamento maggioritario (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 novembre 1998, Lo Parco, in Cass. pen. 1999, 2084; Cass., 31 gennaio 1996, Mazza, in Cass. pen. 1997, 2493). La parte civile, invece, non è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna, per ottenere una qualificazione del fatto diversa da quella riconosciuta nella sentenza (cfr. Cass., 2 ottobre 1997, Palmieri, in Giust. pen. 1999, III, 189). È opportuno rilevare che se il reato si prescrive nel corso del giudizio di impugnazione, il giudice decide, comunque, sull’impugnazione ai soli effetti civili. Se però risulta che la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, la sentenza di appello che si pronunci sugli effetti civili, è illegittima (cfr. Cass., 13 luglio 1998, Citaristi, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 525). La parte civile che sia anche persona offesa può proporre impugnazione anche agli effetti penali, solo se si procede per reati di ingiuria o diffamazione. In questo caso si è ritenuto che l’impugnazione prevista dall’art. 577 c.p.p. è ammissibile solo avverso le sentenze pronunciate a seguito di dibattimento (cfr.
FORMULA 249
Appello per reati di ingiuria o diffamazione
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App. Roma, 28 novembre 1991, Paolucci, in Dir. informazione e informatica 1992, 808). Il potere di impugnazione, riconosciuto dall’art. 577 c.p.p. alla parte civile, ha natura eccezionale e, quindi, non è ammesso al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge. La parte civile, pertanto, non può proporre impugnazione anche agli effetti penali, ai sensi dell’art. 577 c.p.p., nei confronti del direttore responsabile del periodico, su cui sono state pubblicate le dichiarazioni diffamatorie oggetto del processo. Se non è imputato a titolo di concorso con l’autore della diffamazione, infatti, il direttore risponde di autonomo reato colposo, configurato dal combinato disposto degli artt. 57 e 595 c.p., e, quindi, non può essere proposta impugnazione ai sensi dell’art. 577 c.p.p., che contempla esclusivamente i reati di ingiuria e diffamazione (cfr. Cass., 2 luglio 1997, Carnevale, in Cass. pen. 1998, 2928; Cass., 29 gennaio 1996, Scalfari, in Cass. pen. 1997, 1075). Per quanto riguarda la condanna del querelante alla rifusione delle spese a norma dell’art. 542 c.p.p., si deve sottolineare che la Corte costituzionale, con sentenze n. 180/1993 e 423/1993, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 427, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede, in caso, rispettivamente, di proscioglimento dell’imputato per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, che il querelante debba essere condannato al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell’esercizio del diritto di querela. La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato non può essere pronunciata in caso di sentenza di non doversi procedere per nullità della querela (cfr. Pret. Mantova, Sez. dist. Revere, 20 febbraio 1995, Montagnini, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 474). L’art. 586 c.p.p. permette l’impugnazione delle ordinanze che risolvono le questioni preliminari, attraverso l’impugnazione delle sentenze. Il responsabile civile e il civilmente obbligato alla pena pecuniaria sono perciò legittimati a proporre appello avverso le ordinanze che rigettano la richiesta di esclusione tempestivamente sollevata negli atti preliminari del dibattimento di primo grado (cfr. Cass., 14 dicembre 1995, Stazi, in Cass. pen. 1997, 487). Tale richiesta e la relativa impugnazione dell’ordinanza di rigetto possono eccepire sia l’inesistenza dei presupposti delle pretese civilistiche azionate dalla parte civile, sia la scorrettezza formale della citazione del responsabile civile (o del civilmente obbligato alla pena pecuniaria), sia l’avvenuta raccolta di elementi di prova pregiudizievoli per il responsabile civile o il civilmente obbligato alla pena pecuniaria prima della loro citazione, ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.p.
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Appello dell’imputato
FORMULA 250
➲ FORMULA 250 APPELLO DELL’IMPUTATO (art. 571 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . . imputato nel procedimento R.G. n. . . . (avverso l’ordinanza dibattimentale in data . . . con cui . . .) e la sentenza del Tribunale di . . . in data . . . che lo condannava alla pena di . . . per il reato di cui all’art. . . . eal risarcimento dei danni alla parte civile liquidati nella misura di euro . . . 1. Motivo relativo al rito . . . 2. Motivo di merito Il Tribunale, basandosi solo su alcune emergenze processuali e sorvolando su altre precise risultanze probatorie, ha fornito una ricostruzione della vicenda oggetto del processo del tutto erronea e travisata. Infatti . . . 3. Errata applicazione di norme giuridiche Una corretta interpretazione dell’art. . . ., anche alla luce della sua applicazione in giurisprudenza, avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad escludere ogni responsabilità da parte di . . . 4. Eccessiva quantificazione della pena . . . 5. Insussistenza/esorbitanza della pretesa risarcitoria della parte civile . . . Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte d’appello annulli l’impugnata sentenza ovvero la riformi assolvendo . . . perché . . . In subordine, si chiede che (previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. . . . da ritenere prevalente ex art. 69 c.p.) la pena venga ridotta e venga riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si chiede, inoltre, che questa Ecc.ma Corte, riconosciuta l’insussistenza o, comunque, l’esorbitanza delle pretese civilistiche, annulli i capi civili della sentenza di primo grado o riduca l’ammontare del danno riconosciuto alla parte civile. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’appello può essere proposto dall’imputato, da un suo procuratore speciale e dal difensore.
FORMULA 250
Appello dell’imputato
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In caso di sentenza contumaciale, in virtù della modifica dell’art. 571, comma 3, c.p.p. apportata dalla L. n. 479/1999, il difensore può proporre impugnazione nell’interesse dell’imputato, anche se non è munito di specifico mandato. In caso di sostituzione del difensore di fiducia da parte di un difensore d’ufficio, l’impugnazione presentata da quest’ultimo è utilmente proposta, salvo comunque il diritto, per il difensore di fiducia, se ancora nei termini, di proporre autonoma impugnazione, così superando quanto fatto in sua vece (cfr. Cass., Sezioni Unite, 11 novembre 1994, Nicoletti, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 72). L’art. 581 c.p.p. elenca i requisiti formali che l’impugnazione deve possedere a pena di inammissibilità. In particolare l’indicazione della data serve ad individuare con esattezza il provvedimento del giudice che viene impugnato. Se, dunque, dal complesso degli elementi identificativi, richiamati nell’atto di impugnazione, sia determinabile in modo inequivocabile il provvedimento impugnato, l’omessa indicazione della data non può essere considerata causa di inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 7 ottobre 1997, Aloi, in Cass. pen. 1998, 2061). L’atto di impugnazione può essere presentato personalmente o a mezzo di incaricato. In questo secondo caso il conferimento dell’incarico non richiede particolari formalità, ma può avvenire anche oralmente ed essere dichiarato ed accertato dalla cancelleria attraverso la qualificazione e la ricognizione del presentatore dell’atto e del rapporto dello stesso con chi lo ha sottoscritto (cfr. Cass., 26 febbraio 1997, Musca, in Giust. pen. 1998, III, 659). In altra occasione si è affermato che la qualità di incaricato deve risultare da delega esplicita rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione o dall’attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l’impugnazione, della dichiarazione resa dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare (cfr. Cass., 30 gennaio 1997, Sciancalepore, in Cass. pen. 1998, 1153). L’art. 582, comma 2, c.p.p., che attribuisce alle parti private la facoltà di presentare l’impugnazione presso la Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovano, non è interpretabile analogicamente, e, quindi, tale facoltà non spetta anche al P.M. L’impugnazione del P.M., presentata nei modi previsti dall’art. 582, comma 2, c.p.p. è, quindi, inammissibile (cfr. Cass., 6 febbraio 1997, Romano, in Cass. pen. 1998, 553). È inammissibile l’impugnazione proposta a mezzo di telefax, poiché tale strumento garantisce la ricezione dell’atto, ma non la sua provenienza (cfr. Cass., 24 ottobre 1996, in Giust. pen. 1997, III, 633). La sottoscrizione dell’atto di impugnazione deve essere autenticata se questa viene proposta con telegramma o se viene trasmessa a mezzo di raccomandata. L’autentica non è invece necessaria per l’impugnazione proposta a mezzo di incaricato, dal momento che l’art. 583, comma 3, c.p.p. non fa riferimento a tale modalità di presentazione dell’atto (cfr. Cass., Sezioni Unite, 29 maggio
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Appello dell’imputato
FORMULA 250
1992, Caselli, in Giust. pen. 1993, III, 262. Nello stesso senso Cass., 23 aprile 1997, Palmieri, in Giust. pen. 1998, III, 115). I motivi di impugnazione devono essere indicati specificamente nel senso che devono esplicarsi in una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata (cfr. Cass., 30 marzo 1998, Pareglio, n. 5500, in CED Cass. 1998). Si è riconosciuto che l’indicazione specifica dei motivi di impugnazione possa avvenire anche mediante un rinvio per relationem al contenuto delle censure mosse da altro atto di impugnazione, purché quest’ultimo sia stato ritualmente acquisito agli atti del procedimento (cfr. Cass., 6 febbraio 1997, Romano, cit. In senso contrario, si è invece pronunciata Cass., 12 dicembre 1996, Cardone, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 341). L’inammissibilità dell’impugnazione, dovuta alla carenza dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., impedisce al giudice di rilevare e dichiarare eventuali cause di non punibilità, poiché l’atto di impugnazione è inidoneo a mantenere in vita il rapporto processuale (cfr. Cass., Sezioni Unite, 3 novembre 1998, Verga, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 827). Fino a 15 giorni prima dell’udienza possono essere presentati nuovi motivi di impugnazione. Questi, per essere ammissibili, devono avere ad oggetto i capi e i punti della decisione impugnata già enunciati nell’originario atto di gravame (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 febbraio 1998, Bono, in Cass. pen. 1999, 71). L’appello, così come il ricorso per cassazione, può essere proposto anche dal tutore o dal curatore speciale dell’imputato, che avrà cura di indicare nell’atto di impugnazione la fonte dei suoi poteri.
FORMULA 251
Rinuncia all’impugnazione
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➲ FORMULA 251 RINUNCIA ALL’IMPUGNAZIONE (art. 589 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . (oppure: il sottoscritto, procuratore speciale di . . ., in virtù della procura in calce), imputato nel procedimento a margine, e condannato dal Tribunale di . . . con sentenza in data . . . alla pena di . . ., avendo proposto impugnazione avverso tale sentenza con dichiarazione e motivi di appello depositati in data . . . presso la cancelleria del Tribunale di . . ., dichiara di rinunciare all’impugnazione (oppure: soltanto con riferimento ai seguenti motivi . . .). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La rinuncia all’impugnazione può essere effettuata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale. Il difensore non ha autonoma legittimazione in merito, ma deve essere munito di mandato speciale, con sottoscrizione della parte autenticabile dallo stesso difensore. In mancanza di tale mandato la rinuncia proposta dal difensore è priva di effetto (cfr. da ultimo, Cass., 30 aprile 1996, Jovine, in Cass. pen. 1997, 2497). È, tuttavia, valida ed efficace la rinuncia effettuata dal difensore privo di mandato ad hoc qualora l’imputato sia presente all’udienza, valendo tale presenza come ratifica implicita della volontà espressa dal difensore (cfr. Cass., 4 dicembre 1998, n. 478, Danubio, in CED Cass. 1999). La rinuncia all’impugnazione di cui all’art. 589 c.p.p. è atto formale che non può essere dedotto dalla semplice circostanza che il difensore abbia depositato la procura speciale che gli conferiva il potere di rinuncia, senza peraltro poi esercitare concretamente tale potere (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto privo di effetti il deposito della procura speciale, rilasciata al difensore ai sensi dell’art. 589 c.p.p., seguito dalla dichiarazione di quest’ultimo dell’errore in cui era incorso l’assistito nel conferimento della procura). (Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 4249, Perotti, in CED Cass., 2002, RV220960).
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Rinuncia all’impugnazione
FORMULA 251
La rinuncia presuppone che il diritto di impugnazione sia stato già esercitato e, quindi, che l’imputato o il difensore abbiano già impugnato la sentenza (cfr. Cass., 8 marzo 1995, Salmi Ben, in Cass. pen. 1996, 590; Cass., 3 maggio 1996, De Carolis, in Cass. pen. 1998, 881). La rinuncia preventiva, pertanto, essendo priva di effetti, non può comportare l’inammissibilità dell’appello successivamente proposto (cfr. Cass., 21 giugno 1996, Rafith, in Giust. pen. III, 304). La rinuncia è un negozio processuale formale, che non ammette equipollenti, sicché non è prevista alcuna forma di rinuncia tacita (cfr. Cass., 8 aprile 1994, Ottolenghi, in Giust. pen. 1995, III, 315). La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata nelle forme previste dall’art. 589, comma 3 c.p.p. La rinuncia trasmessa per telescrivente, pertanto, è inammissibile (cfr. Cass., 15 marzo 1995, Foti, in Cass. pen. 1996, 1875).
FORMULA 252
Appello incidentale
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➲ FORMULA 252 APPELLO INCIDENTALE (art. 595 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento R.G. n. . . . avanti il Tribunale di . . . assolto (oppure: condannato per il reato . . .) dal reato contestato con sentenza del Tribunale di . . . in data . . ., a seguito della notifica in data . . . dell’appello avverso la sopra citata sentenza proposto dal P.M./dalla parte civile presso il Tribunale di . . . espone quanto segue, a titolo di motivi di appello incidentale ai sensi dell’art. 595 c.p.p. 1. Infondatezza, errata interpretazione di norme giuridiche, illogicità del primo motivo di appello. 2. Infondatezza etc. del secondo motivo di appello . . . Si ritiene invece che . . . (indicare l’oggetto dell’appello incidentale). Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria argomen tazione, confermi la sentenza del Tribunale di . . . emessa in data . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’appello incidentale può avere per oggetto esclusivamente i capi ed i punti della sentenza investiti dall’impugnazione principale, poiché scopo dell’appello incidentale non è quello di legittimare una restituzione in termini, ma quello di garantire un mezzo di impugnazione antagonista di quello principale. L’appello principale presentato tardivamente può essere convertito in appello incidentale solo se ne contenga i requisiti prescritti dalla legge (cfr. Cass., 10 giugno 1994, Mandurino, in Cass. pen. 1995, 2918). Il potere di proporre appello incidentale spetta solo al soggetto titolare del potere di proporre l’appello principale. Il P.M., pertanto, in caso di giudizio abbreviato, non può proporre appello incidentale, quando quello principale gli sia precluso a norma dell’art. 443, comma 3, c.p.p.; analogamente, in caso di patteggiamento, l’imputato non può proporre appello incidentale, quando il P.M. abbia impugnato la sentenza patteggiata a norma dell’art. 448, comma 2, c.p.p. (cfr. Cass., Sezioni Unite, 18 giugno 1993, Rabiti, in Cass. pen. 1994, 556). L’omessa notificazione dell’impugnazione alle altre parti interessate non produce l’inammissibilità dell’impugnazione, né alcun altro tipo di invalidità pro-
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Appello incidentale
FORMULA 252
cessuale, ma ha come unica conseguenza la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato e nei casi in cui esso è consentito dell’appello incidentale.
FORMULA 253
Memoria riguardante l’impugnazione altrui
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➲ FORMULA 253 MEMORIA RIGUARDANTE L’IMPUGNAZIONE ALTRUI (art. 121 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . imputato/parte nel processo a margine, in vista dell’udienza avanti a codesta Ecc.ma Corte, fissata per il giorno . . . per la celebrazione del giudizio di appello, espone quanto segue. L’atto di impugnazione proposto dal P.M./imputato (o: altra parte) avverso la sentenza del Tribunale di . . . ribadisce argomentazioni infondate, peraltro già respinte nel corso del giudizio di primo grado. In particolare . . . . Si confida, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l’infondatezza dell’impugnazione dell’appellante e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di . . . in data . . . Con osservanza Data e firma
✦✦✦
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Impugnazione relativa alle misure di sicurezza
FORMULA 254
➲ FORMULA 254 IMPUGNAZIONE (APPELLO) AVVERSO LE SOLE DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA DI CONDANNA O PROSCIOGLIMENTO CHE RIGUARDANO LE MISURE DI SICUREZZA (art. 680 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI . . . Dichiarazioni e motivi di appello proposti nell’interesse di . . . avverso il capo della sentenza del Tribunale di . . . n. . . . in data . . . che disponeva l’irrogazione a carico di . . . della misura di sicurezza della . . . La decisione di sottoporre . . . a misura di sicurezza è giuridicamente infondata. Infatti . . . (p.e.: mancanza di pericolosità sociale, inadeguatezza della misura). Si chiede pertanto che codesta Ecc.ma Corte voglia annullare il capo della sentenza che ha disposto l’adozione di misura di sicurezza nei confronti di . . . Con osservanza Data e firma
✦✦✦
FORMULA 255
Proposizione di motivi nuovi di appello
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➲ FORMULA 255 PROPOSIZIONE DI MOTIVI NUOVI DI APPELLO (art. 585, comma 4, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel processo a margine, ad integrazione dell’impugnazione già proposta avverso la sentenza del Tribunale di . . . emessa in data . . . ed in vista dell’udienza dibattimentale di appello, fissata per il giorno . . . propone i seguenti nuovi motivi di impugnazione. 1) . . . 2) . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Con riguardo ai «motivi aggiunti» o ai «motivi nuovi», va tenuto presente che detti motivi – che presuppongono una valida impugnazione principale – sono previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, c.p.p., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (articolo 311, comma 4, c.p.p.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, c.p.p.). Essi devono avere a oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’articolo 581 lettera a) c.p.p. (così Cass. Sezioni Unite, 20 aprile 1998, Bono, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 174 e Cass. sez. I, 9 maggio-27 luglio 2000 n. 8567, Ramacogi e altro). Va posta attenzione sulle formalità richieste per questa impugnazione «successiva». Infatti «le modalità di presentazione dei motivi nuovi e aggiunti, a differenza dei motivi principali, sono esclusivamente quelle prescritte dal comma 4 dell’articolo 585 del c.p.p., per cui questi, a pena di inammissibilità, non possono essere presentati altro che nella cancelleria del giudice competente per l’impugnazione» (Cass., sez. I, 12 giugno-7 luglio 2000 n. 8087, Dinapoli). La scelta legislativa, che crea indubbi ostacoli all’impugnante si giustifica verosimilmente con l’esigenza di garantire un’immediata conoscenza della avvenuta presentazione di detti nuovi motivi.
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Dichiarazione di accoglimento dei motivi di appello
FORMULA 256
➲ FORMULA 256 DICHIARAZIONE DI ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO (art. 599, commi 4 e 5, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale di . . ., in virtù della procura in atti/in calce (oppure: Il sottoscritto . . .), imputato nel procedimento a margine, a seguito della sentenza del Tribunale di . . . in data . . . che lo condannava alla pena di . . . dichiara di rinunciare, ai sensi dell’art. 599, comma 4, c.p.p., ai motivi dell’appello presentati in data . . . relativi ai seguenti capi dell’impugnata sentenza . . . Contestualmente il sottoscritto dichiara di concordare con il P.M. l’accoglimento dei rimanenti motivi di appello, relativi ai seguenti capi della sentenza . . . Alla luce della sopracitata rinuncia e del contestuale accordo, il sottoscritto difensore ed il sottoscritto P.M. (eventualmente: ed il sottoscritto civilmente obbligato per la pena pecuniaria) dichiarano di quantificare la pena da irrogare a . . . in quella complessiva di . . . (con applicazione della sospensione condizionale della pena) così determinata: . . . Con osservanza Data e firma (eventualmente: procura speciale) Visto per il consenso del P.M. Firma del P.M. ✦✦✦
La disciplina dell’istituto del c.d. patteggiamento in appello è stata recentemente modificata dalla L. n. 14/1999 che ha ripristinato il testo degli artt. 599, commi 4 e 5 e 602, comma 2, c.p.p., già dichiarati incostituzionali per eccesso di delega con sentenza della Corte costituzionale n. 435/1990. Con il patteggiamento in appello le parti concordano l’accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, rinunciando ad altri eventuali motivi e concordano, altresì, la pena finale da applicare in concreto. La rinuncia ai motivi di impugnazione ai fini dell’art. 599 c.p.p. preclude, pertanto, la riproposizione ed il riesame in sede di legittimità, di ogni questione
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Dichiarazione di accoglimento dei motivi di appello
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relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena. Non sono invece precluse le questioni relative all’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del procedimento, o riguardanti invalidità dello stesso procedimento camerale di appello (cfr. Cass., 27 gennaio 1998, Moratello, in Cass. pen. 1999, 553; Cass., 1 aprile 1996, Zanzalotta, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 580). La rinuncia operata ai fini ed agli effetti dell’art. 599, comma 4, c.p.p., infatti, riduce l’effetto devolutivo dell’appello ai motivi non rinunciati e, quindi, l’imputato, a seguito dell’accordo, non può dolersi in sede di legittimità dell’omessa illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia (cfr. Cass., 19 dicembre 1997, Tomasello, in Cass. pen. 1999, 553). Nonostante le apparenti affinità, la procedura di definizione concordata della pena in appello non è assimilabile all’applicazione della pena su richiesta delle parti, disciplinata dagli artt. 444-448 c.p.p. Il patteggiamento ai sensi degli artt. 444-448 c.p.p., infatti, è un giudizio speciale, cui sono riconosciuti, come contropartita all’economia processuale che la scelta delle parti consente, particolari profili di premialità. Al «patteggiamento» di secondo grado non è, invece, riconosciuta alcuna natura premiale. In mancanza, quindi, sia di una eadem ratio tra i due istituti, sia di una norma specifica che ne faccia coincidere la disciplina, al patteggiamento di secondo grado non è applicabile, né la riduzione di pena sino ad un terzo, né l’esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, né l’estinzione del reato, se entro i termini previsti l’imputato non commette un altro reato, così come, invece, prevedono, per il patteggiamento ordinario, gli artt. 444 e 445 c.p.p. (Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante. Cfr. da ultimo Cass., 25 marzo 1998, n. 1760, Boreale, in CED Cass. 1998; Cass., 28 ottobre 1999, Dell’Utri, in Guida al dir. 49, 1999, 58 e relativi richiami effettuati in motivazione). La sentenza emessa a seguito della procedura, di cui all’art. 599, commi 4 e 5 c.p.p., diversamente dalla sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., inoltre, è idonea ad accertare la responsabilità penale dell’imputato, con gli effetti che ne possono conseguire, quali la limitazione della concessione di permessi premio (cfr. Cass., 13 maggio 1998, n. 2689, Tomaselli, in CED Cass. 1998) o la revoca della sospensione condizionale della pena. Il giudice d’appello, inoltre, stante la natura del provvedimento, che rende inapplicabile l’art. 444, comma 2, c.p.p., deve pronunciarsi oltre che sull’accordo delle parti, anche sull’azione civile (cfr. Cass., 5 maggio 1998, Pellegrini, in Cass. pen. 1999, 1475). Il patteggiamento in appello configura un negozio processuale bilaterale, disciplinato dai criteri stabiliti per il contratto dagli artt. 1326 e 1328 c.c., che hanno valenza generale e sono, quindi, applicabili ad ogni negozio bilaterale. Il consenso dato da una parte al patteggiamento in appello, pertanto, dopo che
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Dichiarazione di accoglimento dei motivi di appello
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sia stato accettato dall’altra non è unilateralmente revocabile (cfr. Cass., 28 ottobre 1999, Dell’Utri, cit.). Il procedimento per l’applicazione di tale istituto è celebrato nelle forme stabilite dall’art. 127 c.p.p. Poiché in tale procedimento non è obbligatoria la presenza delle parti, l’imputato non può ottenere un rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, a meno che non abbia preventivamente espresso la volontà di comparire (cfr. Cass., 26 novembre 1996, Vinzi, in Cass. pen. 1998, 1122; Cass., 14 ottobre 1996, Surace, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 54). La celebrazione del procedimento nelle forme stabilite dall’art. 127 c.p.p., esclude che la sentenza, all’esito del giudizio camerale, svoltosi in assenza dell’imputato, sia equiparabile ad una sentenza contumaciale. Poiché la partecipazione dell’imputato al giudizio di appello nel rito abbreviato – che si svolge con le forme camerali – è soltanto eventuale, essendo lasciata alla scelta discrezionale dello stesso, la richiesta partecipativa deve essere presentata a pena di decadenza nel termine previsto dall’art. 127, comma 2, c.p.p., richiamato dall’art. 599, comma 2, dello stesso codice di rito. Da tanto discende che, in mancanza di tale richiesta, è ininfluente la produzione di un certificato medico attestante l’impedimento dell’imputato, accompagnata da una tardiva istanza di partecipazione. (Cass. pen., sez. V, 3 luglio 2002, n. 32366, Vignozzi, in Dir. e Giust. , 2002, f. 41, 79). Il cosiddetto patteggiamento in appello ex art. 599 c.p.p., diversamente dal patteggiamento previsto dall’art. 444 c.p.p., non ammette esonero dalle spese processuali. (Cass., 30 ottobre 2002, Panconi, in Guida al dir., n. 2/2003, 78).
FORMULA 257
Provvisoria esecuzione dei capi civili
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➲ FORMULA 257 RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE DI DICHIARARE LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEI CAPI CIVILI DELLA SENTENZA (art. 600, comma 1, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . ., parte civile nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . . avverso la sentenza del Tribunale di . . . in data . . . nel capo in cui, pur essendo stata riconosciuta la responsabilità dell’imputato nonché pronunziata condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile, veniva respinta la richiesta della parte civile di dichiarare la condanna al risarcimento del danno provvisoriamente esecutiva. Il Tribunale di . . ., nonostante la specifica richiesta sul punto della parte civile, di dichiarare la condanna dell’imputato al risarcimento del danno provvisoriamente esecutiva, si è limitato a pronunciare, quanto ai capi civili, condanna generica, demandando al giudice civile la più precisa determinazione del danno. Orbene, la decisione su tale punto del giudice di primo grado è erronea in fatto e in diritto, dal momento che, già al tempo della pronuncia della sentenza, sussistevano giustificati motivi per rendere provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno. Al proposito si osserva quanto segue (es. indicazione di circostanze che dimostrano periculum in mora, rischio di dispersione garanzie del credito). Tutto ciò premesso si chiede che codesta Ecc.ma Corte riformi la sentenza nel punto impugnato e dichiari la provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile. Si chiede, inoltre, che tenuto conto della situazione prospettata, che rende opportuna un’immediata pronunzia da parte della Corte, venga fissata, ai sensi dell’art. 600, comma 1, c.p.p. udienza in camera di consiglio. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
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Revoca dei capi civili
FORMULA 258
➲ FORMULA 258 APPELLO DELL’IMPUTATO CON RICHIESTA DI REVOCA/SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEI CAPI CIVILI DELLA SENTENZA (art. 600, comma 2, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . ., imputato nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . . avverso la sentenza del Tribunale di . . . in data . . . nel capo in cui è stata dichiarata la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno. 1. Motivi di rito e merito avverso la sentenza in generale. 2. Errata dichiarazione di provvisoria esecuzione della sentenza. Il tribunale ha dichiarato la provvisoria esecuzione dei capi civili della sentenza, sulla base di argomenti errati. Infatti . . . (errata sussistenza di giustificati motivi, insussistenza di periculum in mora, stante la presenza di accordi transattivi in corso, grave danno al ricorrente). Alla luce di tali considerazioni si chiede che codesta Ecc.ma Corte riformi la sentenza nel senso illustrato dal presente atto di impugnazione. Si chiede, altresì, con riferimento al punto 2) della presente impugnazione che codesta Ecc.ma Corte, tenuto conto del grave nocumento arrecato dall’esecuzione dei capi civili della sentenza appellata, voglia revocare o, in subordine sospendere, la dichiarazione di provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento del danno del ricorrente a favore della parte civile. Si chiede, inoltre, che, stante l’urgenza di un’immediata decisione sul punto, venga fissata ai sensi dell’art. 600, comma 1, c.p.p., udienza in camera di consiglio. Con osservanza Data e firma
✦✦✦
FORMULA 259
Revoca dei capi civili
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➲ FORMULA 259 APPELLO DEL RESPONSABILE CIVILE CON RICHIESTA DI REVOCA/SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEI CAPI CIVILI DELLA SENTENZA (art. 600, comma 2, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . ., citato quale responsabile civile nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . ., avverso la sentenza del Tribunale di . . . in data . . ., che condannava l’imputato alla pena di . . . e al risarcimento dei danni alla parte civile (nella misura di euro . . .) in via solidale con il responsabile civile e dichiarava tale condanna al risarcimento provvisoriamente esecutiva. 1. Motivi di rito e merito avverso la sentenza in generale. 2. Errata dichiarazione di provvisoria esecuzione della sentenza. Il tribunale ha dichiarato la provvisoria esecuzione dei capi civili della sentenza, sulla base di argomenti errati. Infatti . . . (errata sussistenza di giustificati motivi, insussistenza di periculum in mora, stante la presenza di accordi transattivi in corso, grave danno al ricorrente). Alla luce di tali considerazioni si chiede che codesta Ecc.ma Corte riformi la sentenza nel senso illustrato dal presente atto di impugnazione. Si chiede, altresì, con riferimento al punto 2) della presente impugnazione che codesta Ecc.ma Corte, tenuto conto del grave nocumento arrecato dall’esecuzione dei capi civili della sentenza appellata, voglia revocare o, in subordine sospendere, la dichiarazione di provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento del danno del ricorrente a favore della parte civile. Si chiede, inoltre, che, stante l’urgenza di un’immediata decisione sul punto, venga fissata ai sensi dell’art. 600, comma 1, c.p.p., udienza in camera di consiglio. Con osservanza Data e firma
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406
Sospensione della provvisionale
FORMULA 260
➲ FORMULA 260 APPELLO DELL’IMPUTATO CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PROVVISIONALE (art. 600, comma 3, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . . imputato nel procedimento R.G. n. . . . avverso (l’ordinanza dibattimentale in data . . . con cui . . .) e la sentenza del Tribunale di . . . in data . . . che lo condannava alla pena di . . . per il reato di cui all’art. . . . eal risarcimento dei danni alla parte civile liquidati nella misura di euro . . ., nonché al pagamento di una provvisionale per euro . . . 1. Motivi di rito e merito. 2. Sospensione dell’esecuzione al pagamento della provvisionale. Il Tribunale, oltre a condannare il ricorrente al risarcimento del danno, ha, altresì, concesso alla parte civile una provvisionale per euro . . . Tale decisione si basa su presupposti errati. Infatti (es.: mancata prova del danno, eccessività della provvisionale). Inoltre (es. impossibilità per l’imputato di pagare la provvisionale, grave situazione economica, necessità di sostenere altri costi). Inoltre (elementi che fanno apparire fondato l’appello, accertabili ictu oculi – es.: depenalizzazione del reato, vizi processuali evidenti). Si chiede pertanto che codesta Ecc.ma Corte sospenda l’esecuzione della provvisionale accordata alla parte civile. Stante la necessità, per i motivi sopra illustrati, che la questione dedotta, relativa alla sospensione dell’esecuzione della provvisionale, sia trattata con urgenza, si chiede che venga fissata, ai sensi dell’art. 600, commi 1 e 3, c.p.p., udienza camerale. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 261
Sospensione della provvisionale
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➲ FORMULA 261 APPELLO DEL RESPONSABILE CIVILE CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA PROVVISIONALE (art. 600, comma 3, c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . ., citato quale responsabile civile nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . ., avverso la sentenza del Tribunale di . . . in data . . ., che condannava l’imputato alla pena di . . . e al risarcimento dei danni alla parte civile (nella misura di euro . . .) in via solidale con il responsabile civile, nonché al pagamento di una provvisionale per euro . . . 1. Motivi di rito e merito. 2. Sospensione dell’esecuzione al pagamento della provvisionale. Il Tribunale, oltre a condannare l’imputato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno, ha, altresì, concesso alla parte civile una provvisionale per euro . . . Tale decisione si basa su presupposti errati. Infatti (es.: mancata prova del danno, eccessività della provvisionale). Inoltre (es. mancata prova della qualità di responsabile civile, grave situazione economica del responsabile civile, necessità di sostenere altri costi, offerte transattive in corso da parte del responsabile civile). Inoltre (elementi che fanno apparire fondato l’appello, accertabili ictu oculi es.: depenalizzazione del reato, vizi processuali evidenti). Si chiede pertanto che codesta Ecc.ma Corte sospenda l’esecuzione della provvisionale accordata alla parte civile. Stante la necessità, per i motivi sopra illustrati, che la questione dedotta, relativa alla sospensione dell’esecuzione della provvisionale, sia trattata con urgenza, si chiede che venga fissata, ai sensi dell’art. 600, commi 1 e 3, c.p.p., udienza camerale. Con osservanza Data e firma
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408
Ricorso per cassazione proposto dall’imputato
FORMULA 262
➲ FORMULA 262 RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALL’IMPUTATO (art. 606 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivo di ricorso per cassazione proposto nell’interesse di . . . imputato nel procedimento (R.G. Trib. n. . . .) (oppure: R.G. App. n. . . .) avverso la sentenza della Corte d’appello di . . . in data . . . che lo condannava alla pena di . . . per il reato di cui all’art. . . . (P.e.: 1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutizzabilità. La Corte d’appello, aderendo acriticamente alla sentenza del Tribunale di . . . ha posto a fondamento della propria decisione la seguente prova . . . Tale prova, tuttavia, è inutilizzabile. Infatti . . . 2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. per mancata assunzione di prova decisiva la cui assunzione era stata richiesta ai sensi dell’art. 495, comma 2, c.p.p. Il Tribunale di . . ., nonostante la tempestiva richiesta effettuata dalla difesa dell’imputato, ha dichiarato inammissibile la seguente prova . . . La Corte d’appello, con motivazione assai sbrigativa, ha confermato tale decisione del Tribunale. In realtà tale prova era ammissibile. Infatti . . . L’assunzione di tale prova, d’altra parte, avrebbe potuto dimostrare circostanze decisive ai fini della decisione. Infatti . . . 3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale. L’interpretazione data dal Tribunale e dalla Corte d’appello all’art. . . . è giuridicamente scorretta: . . . 4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il procedimento argomentativo seguito dal Tribunale (e/o dalla Corte d’appello di . . .) nel pervenire alla decisione è palesemente illogico e trascura completamente elementi di pacifica rilevanza, pur acquisiti agli atti . . .) Alla luce di tali argomentazioni si chiede che questa Ecc.ma Corte (p.e.: riconosciuto che il fatto non è previsto dalla legge come reato) voglia annullare la sentenza impugnata.
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Ricorso per cassazione proposto dall’imputato
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In subordine, si chiede che l’impugnata sentenza venga annullata, con rinvio degli atti a . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
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Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile
FORMULA 263
➲ FORMULA 263 RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALLA PARTE CIVILE (art. 606 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione proposto nell’interesse di . . . parte civile nel procedimento a carico di . . . (R.G. App. n. . . .) avverso la sentenza della Corte d’appello di . . . in data . . . con cui l’imputato veniva prosciolto dal reato contestatogli. 1. (p.e.: Mancata assunzione di prova decisiva); 2. (p.e.: Erronea applicazione della legge penale). Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, annulli la sentenza impugnata, rinviando gli atti alla Corte d’appello di . . . per la celebrazione di un nuovo giudizio. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Sulla falsariga di questo schema può ovviamente essere proposto ricorso per cassazione, nei limiti previsti dall’art. 606 c.p.p., anche dal responsabile civile o dal civilmente obbligato alla pena pecuniaria, dal querelante, nell’ipotesi di cui all’art. 576 comma 2 c.p.p., o dalla persona offesa per i reati di ingiuria o diffamazione. Diversamente dall’imputato, la parte civile non può sottoscrivere direttamente il ricorso (cfr. Cass. Sezioni Unite 21 giugno-13 luglio 2000, ric. Adragna, che ha affermato il seguente principio: «È noto che, alla stregua dell’ormai costante giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all’articolo 613 c.p.p., stando alla quale, l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, salvo che la «parte» non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proporre impugnazione personalmente che l’articolo 571, comma 1, riconosce al solo imputato; una simile disposizione, infatti, configurandosi come deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall’imputato, non risultano in essa con-
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Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile
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templati (cfr., nello specifico, ex plurimis, sez. II, 7 marzo 1997, Egitto; sez. IV, 3 dicembre 1999, Teresi e, più in generale, Sezioni Unite, 16 dicembre 1998, Messina»). Per le parti diverse dall’imputato vale il disposto dell’art. 100 comma 1 c.p.p. alla cui stregua «la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero del difensore munito di procura speciale conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata». Nello stesso senso si è recentemente pronunciata la Cassazione, dichiarando l’inammisibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dal proprietario di un immobile sequestrato probatoriamente nell’ambito di procedimento penale a carico di altro soggetto (cfr. cass., 16 gennaio 2003, n. 1718, Petrini, in Guida al dir., n. 12/2003, 73).
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Ricorso immediato per cassazione proposto dalla parte civile
FORMULA 264
➲ FORMULA 264 RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALLA PARTE CIVILE (art. 569 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione proposto nell’interesse di . . . parte civile nel procedimento R.G. n. . . . a carico di . . . avverso la (p.e.: sentenza di condanna emessa dal Tribunale di . . . in data . . ., nel capo in cui riconosce all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p.). (P.e.: 1. Violazione dell’art. 62, n. 6, c.p. Il Tribunale di . . ., pur avendo correttamente riconosciuto la responsabilità di . . ., ha tuttavia inspiegabilmente applicato la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. dell’avvenuto risarcimento del danno. Tale circostanza, invece, non avrebbe dovuto essere riconosciuta. Infatti . . . (p.e.: risarcimento solo parziale). È evidente l’interesse della parte civile a ricorrere avverso tale capo, il cui passaggio in giudicato pregiudicherebbe illegittimamente la pretesa risarcitoria dell’attuale ricorrente. Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte annulli il capo impugnato della sentenza del Tribunale di . . ., adottando i conseguenti provvedimenti. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 265
Assegnazione del ricorso
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➲ FORMULA 265 MEMORIA RIGUARDANTE L’ASSEGNAZIONE DEL RICORSO ALLA SEZIONE INDICATA NELL’ART. 610, COMMA 1 (artt. 610, comma 1 e 611 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Speciale di cui all’art. 610, comma 1, c.p.p.) Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento R.G. n. . . . , espone quanto segue. Il Presidente di codesta Ecc.ma Corte di cassazione ha rilevato una causa di inammissibilità del ricorso proposto dal sottoscritto difensore nell’interesse di . . . e ha, pertanto, ordinato che il procedimento venisse celebrato in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 610-611 c.p.p., fissando per la decisione la data del . . . Il Presidente, in particolare, ha ritenuto che l’inammissibilità del ricorso fosse dovuta a . . . Orbene, il ricorso deve, in realtà, ritenersi pienamente ammissibile. Infatti . . . Si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte, ravvisata l’ammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di . . ., rimetta gli atti al Presidente della Corte, affinché possa provvedere all’assegnazione del ricorso ad una sezione della Corte per la sua trattazione. Data e firma
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Inammissibilità dell’impugnazione
FORMULA 266
➲ FORMULA 266 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE (artt. 591, 606 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione proposto nell’interesse di . . . (ad es.) imputato nel procedimento R.G. n. . . . avverso l’ordinanza della Corte d’appello di . . . in data . . ., che dichiarava inammissibile l’atto di appello proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di . . . in data . . ., depositato presso la Cancelleria del suddetto Tribunale in data . . . Violazione dell’art. 591 c.p.p. La dichiarazione di inammissibilità dell’appello, tempestivamente proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di . . . è giuridicamente del tutto priva di fondamento. Contrariamente a quanto sostenuto dall’impugnata ordinanza, infatti, (p.e.: le modalità di presentazione e spedizione dell’atto sono state regolarmente osservate. Infatti . . .) . . . Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte annulli l’ordinanza della Corte d’appello rinviando gli atti alla Corte d’appello di . . . per la celebrazione del giudizio di impugnazione. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Le parti private possono proporre ricorso per cassazione attraverso il deposito della dichiarazione e dei motivi di ricorso nella cancelleria del giudice a quo. Il ricorso può essere presentato dalla parte personalmente o dal difensore, purché abilitato al patrocinio avanti alla Corte di cassazione. Anche la persona offesa può proporre personalmente ricorso per cassazione avverso il procedimento di archiviazione (cfr. Cass., 15 maggio 1998, Sparano, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 549). Il ricorso proposto dal difensore della persona offesa, privo di procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p., avverso l’ordinanza di archiviazione è, invece, inammissibile per carenza di legittimazione (cfr. Cass., 19 aprile 1997, n. 1162, Salvestrini, in CED Cass. 1997).
FORMULA 266
Inammissibilità dell’impugnazione
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È inammissibile, inoltre, il ricorso della parte civile avverso la sentenza di appello, qualora avverso la sentenza di primo grado, poi, confermata, la parte civile non abbia proposto impugnazione (cfr. Cass., 8 maggio 1998, SO.GE.AM., in Arch. nuova proc. pen. 1998, 582). L’autenticazione della firma del ricorso presentato personalmente dalla parte può essere effettuata solo dal difensore cassazionista (cfr. Cass., 23 febbraio 1994, Carello, in Mass. Cass. pen. 1994, 7, 102). Come per ogni impugnazione, presupposto di ammissibilità del ricorso per cassazione è l’interesse ad impugnare, in base al disposto di cui all’art. 568, comma 4, c.p.p. Tale interesse deve essere enunciato sotto forma di uno degli specifici motivi, previsti dall’art. 606 c.p.p. Il ricorso per cassazione, in cui sia prospettato un interesse ad impugnare, ma non si sia dedotto alcun specifico motivo di impugnazione – come nel caso in cui il ricorrente sia interessato ad impugnare per rinunciare alla sospensione condizionale della pena, al fine di fruire di tale beneficio in altra occasione – è inammissibile (cfr. Cass., Sezioni Unite, 12 ottobre 1993, Biscione, in Cass. pen. 1994, 894). L’inammissibilità del ricorso impedisce l’instaurazione della nuova fase processuale, con la conseguenza che al giudice di legittimità è preclusa la possibilità di dichiarare eventuali cause di estinzione del reato, quali l’intervenuta prescrizione. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non può nemmeno applicare lo ius superveniens, anche quando da questo sia derivata l’abrogazione della norma incriminatrice (cfr. Cass., 21 dicembre 1993, Calagrossi, in Riv. pen. 1994, 1129). In tal caso la parte potrà comunque sollevare incidente di esecuzione a norma dell’art. 671 c.p.p. Il ricorso proposto da un avvocato non cassazionista è inammissibile e non può essere convertito, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., in atto di appello, dal momento che, in tal modo, risulterebbe elusa la disposizione prevista dall’art. 613 c.p.p. (cfr. Cass., 8 novembre 1994, Zangarini, in Giust. pen. 1995, III, 650). L’enunciazione dei motivi deve essere specifica, nel senso che devono essere indicate in modo puntuale e chiaro le ragioni di diritto che sostengono l’impugnazione (cfr. Cass., 4 aprile 1991, Ziliani, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 261). Il ricorso che si limiti a richiamare i motivi di appello o che riproponga le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello è inammissibile per la genericità dei motivi. Tale genericità, infatti, non va intesa solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra i motivi di impugnazione e le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata (cfr. Cass., 18 settembre 1997, n. 256, Ahmetovic, in CED Cass. 1998; Cass., 26 giugno 1992, Petrosillo, in Cass. pen. 1994, 87). In ogni caso il ricorrente deve indicare, a pena di inammissibilità, a quale dei casi tipici indicati dall’art. 606 c.p.p. egli intende ricondurre le proprie censure alla decisione impugnata (cfr. Cass., 4 aprile 1991, Ziliani, cit.).
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Inammissibilità dell’impugnazione
FORMULA 266
Il motivo di ricorso di cui all’art. 606, lett. d), c.p.p. implica che la prova richiesta e non ammessa sia idonea a determinare una diversa decisione, nel senso che i fatti oggetto della prova devono essere in grado di inficiare le argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (cfr. Cass., 26 giugno 1997, Abatini, in Cass. pen. 1998, 2030). Posto che l’art. 495, comma 2, c.p.p. assicura all’imputato il diritto di controprova, tale diritto, tuttavia, non può avere ad oggetto l’espletamento di una perizia, che, per sua natura, è un mezzo di prova neutro, non classificabile né a carico, né a discarico. La perizia, pertanto, non può ricondursi al concetto di prova decisiva, e la sua mancata assunzione non può essere dedotta ai sensi dell’art. 606, lett. d), c.p.p. né, se è assistita da adeguata motivazione, è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass., 30 aprile 1997, Ritossa, in Giust. pen. 1998, III, 309). In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità deve stabilire se il giudice di merito abbia esaminati tutti gli elementi probatori a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni, che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Cass., Sezioni Unite, 13 dicembre 1995, Clarke, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 52). La mancanza e l’illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento e, quindi, nel ricorso va dimostrata la carenza logica intrinseca della decisione, mentre non deve essere opposta alla valutazione degli atti, operata dal giudice, una diversa ricostruzione, anche se altrettanto logica (cfr. Cass., Sezioni Unite, 19 giugno 1997, Di Francesco, in Cass. pen. 1997, 360). L’omessa considerazione di un elemento decisivo è deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. c), c.p.p. come violazione di legge processuale, in particolare come violazione dell’art. 125, comma 3, c.p.p. che sancisce la nullità della sentenza per l’incompletezza della motivazione (cfr. Cass., 23 ottobre 1996, Ercolano, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 153). Il travisamento dei fatti può essere dedotto nel ricorso per cassazione solo quando risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 606, lett. e), c.p.p., cioè nella mancanza o illogicità della motivazione. Il ricorrente ha, quindi, l’onere di indicare gli elementi che hanno determinato il travisamento dei fatti nel provvedimento impugnato, così che la Corte di cassazione possa rilevare, dal testo del provvedimento impugnato, se tali elementi siano stati correttamente valutati o meno (cfr. Cass., Sezioni Unite, 30 aprile 1997, Dessimone, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 1397. Nello stesso senso Cass., 16 ottobre 1995, Pulvirenti, in Cass. pen. 1997, 1397). Si è sostenuto che il giudice di legittimità ha il potere di sindacare non solo il travisamento di fatto, nei limiti sopra descritti, ma anche il travisamento delle
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risultanze processuali, quando il giudice attribuisce ai testi dichiarazioni mai rese ovvero non tiene conto, se non in parte, delle loro dichiarazioni (cfr. Cass., 13 novembre 1997, Canati, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 75). Contro la deducibilità nei motivi per cassazione del travisamento dei fatti si è, invece, espressa Cass., 20 novembre 1998, Forlani, in Arch. nuova proc. pen. 1999, 49. Nel giudizio di cassazione non è consentito il deposito di nuovi documenti, a meno che questi non riguardino fatti sopravvenuti, non precedentemente prospettabili (cfr. Cass., 4 agosto 1994, Marrone, in Cass. pen. 1996, 834).
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Sospensione dell’esecuzione della condanna civile
FORMULA 267
➲ FORMULA 267 RICHIESTA DELL’IMPUTATO DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA CONDANNA CIVILE (art. 612 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato dal Tribunale/Corte . . . con sentenza emessa in data . . . avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione per cui è fissata udienza di trattazione per il giorno . . . /per cui è tuttora da fissare udienza di trattazione, fa presente quanto segue. Il Tribunale di . . . /Corte d’Appello di . . . ha condannato, tra l’altro, il Sig. . . . al risarcimento del danno alla parte civile costituita e ha disposto altresì che la condanna al risarcimento fosse provvisoriamente esecutiva. Orbene, la provvisoria esecutività della condanna civile contenuta nella sentenza impugnata è in grado di produrre un danno grave ed irreparabile nei confronti dell’imputato. A questo proposito infatti si deve rilevare che . . . Il sottoscritto chiede pertanto che venga sospesa, a norma dell’art. 612 c.p.p., l’esecuzione della condanna civile. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 268
Richiesta di rimessione
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➲ FORMULA 268 RICHIESTA DI RIMESSIONE DEL PROCESSO ALLE SEZIONI UNITE (art. 618 c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel processo indicato in epigrafe, per cui è fissata udienza di trattazione avanti a codesta Ecc.ma Corte in data . . . fa presente quanto segue. Come è noto all’Ecc.ma Corte, la questione giuridica su cui è imperniato il ricorso proposto da . . . è stata oggetto di valutazioni controverse nell’ambito della stessa giurisprudenza di legittimità. Infatti (indicazione degli estremi del contrasto giurisprudenziale). A fronte di tale contrasto, che non lascia intravedere tra le stesse pronunzie di codesta Ecc.ma Corte una soluzione prevalente alla questione giuridica ora in esame, si chiede che venga pronunciata ordinanza di rimessione degli atti alle Sezioni Unite. Con osservanza Data e firma
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Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
FORMULA 269
➲ FORMULA 269 RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO (art. 625 bis c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso straordinario avverso la sentenza/ordinanza di codesta Ecc.ma Corte di cassazione – Sezione . . ., in data . . . R.G. n. . . ., che (ad esempio) rigettava il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, confermando la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di . . . in data . . . alla pena di . . . Il provvedimento emesso da codesta Ecc.ma Corte di cassazione, indicato in epigrafe, è viziato da un errore (ad es.) di fatto. A questo proposito si deve rilevare, infatti, che . . . Tale erronea percezione dei fatti, che risulta con tutta evidenza dagli atti processuali, ha avuto un’influenza decisiva sulla decisione adottata dalla Corte. Infatti . . . Si chiede pertanto che codesta Ecc.ma Corte corregga l’errore di fatto contenuto nel provvedimento impugnato e adotti i conseguenti provvedimenti, (ad esempio) rivalutando in particolare la fondatezza del ricorso per cassazione già proposto dall’imputato, il cui rigetto è stato determinato proprio dalla falsa percezione dei fatti, come sopra illustrata. Si chiede, quindi, sin d’ora, che, rilevato l’errore di fatto, venga accolto il ricorso per cassazione già a suo tempo proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’Apello di . . . in data . . . Si chiede, inoltre, che codesta Ecc.ma Corte voglia sospendere, ai sensi dell’art. 625 bis, comma 2, c.p.p. gli effetti del provvedimento impugnato, dal momento che sussistono motivi di eccezionale gravità. Infatti . . . Si confida nell’accoglimento del presente ricorso. Data e firma del condannato o del suo procuratore speciale ✦✦✦
Tale particolare forma di ricorso è stata introdotta dalla L. n. 128/2001. Si tratta di un ricorso straordinario esperibile quando un provvedimento della Corte di cassazione, quindi definitivo e ordinariamente inoppugnabile, sia affetto da un errore materiale o di fatto. L’errore materiale non presenta dubbi interpretativi.
FORMULA 269
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
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L’errore di fatto consiste in una falsa percezione di quanto risulta dagli atti processuali, che si sia riflessa in modo decisivo sul provvedimento finale, determinando un’errata affermazione di fatti incontestabilmente insussistenti o l’errata negazione di fatti certamente insussistenti. Il nuovo testo dell’art. 625 bis c.p.p. prevede due istituti distinti: uno, il ricorso per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzo di emenda del testo grafico; l’altro (il ricorso per correzione di errori di fatto) costituisce una vera e propria impugnazione. L’errore di fatto che, ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., legittima il ricorso avverso sentenze di legittimità, è soltanto quello che ha ad oggetto l’erronea supposizione dell’esistenza (o dell’inesistenza) di un fatto decisivo ai fini del decidere (Cass. pen., Sezioni Unite, 30 aprile 2002, De Lorenzo, n. 16104, in Dir. e Giust., 2002, f. 20, 20). L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. In tema di procedimento per la correzione dell’errore di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione, nell’ipotesi in cui il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile all’esito di udienza, la relativa pronuncia deve assumere la forma della sentenza, atteso che il comma 4 dell’art. 625 bis c.p.p. impone l’adozione dell’ordinanza nei soli casi in cui l’inammissibilità sia dichiarata de plano senza l’instaurazione del contraddittorio e che – al di fuori dei casi previsti da specifiche disposizioni di legge – la sentenza corrisponde all’ordinaria forma delle decisioni della Corte di cassazione, anche se dichiarative dell’inammissibilità del ricorso, siano esse adottate nell’udienza pubblica o in quella camerale, partecipata o non. In tema di correzione dell’errore di fatto, poichè la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l’art. 625 bis c.p.p. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell’impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali (Cass. pen., Sezioni Unite, 27 marzo 2002, n. 17, Basile, in Cass. Pen., 2002, 3474). Non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’art. 130 c.p.p. per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell’art. 625 bis stesso codice che disciplina l’unico rimedio esperibile per l’eliminazione di quest’ultimo tipo di errori. (Cass. pen., Sezioni Unite, 27 marzo 2002, n. 16102, Chiatellino, in Cass. Pen., 2002, 2290).
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Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
FORMULA 269
Il ricorso va presentato entro 180 giorni dal deposito del provvedimento impugnato. In caso di accoglimento la Corte adotta i provvedimenti necessari per la correzione dell’errore, che possono determinare anche la sostanziale censura e annullamento del provvedimento definitivo, contro cui è stato proposto il ricorso straordinario. Legittimati ad esperire il ricorso ex art. 625 bis c.p.p. sono il procuratore generale della Corte ed il condannato. Per quanto riguarda il condannato, il ricorso dovrà essere sottoscritto da questi personalmente. Pare logico ritenere che il difensore non sia autonomamente legittimato a proporrre tale mezzo di impugnazione strordinaria, assimilabile allo strumento della revisione. Il difensore, dunque, per essere legittimato a proporre tale ricorso, deve essere munito di procura speciale ad hoc. Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento impugnato, a meno che non siano dimostrati motivi di eccezionale gravità, che impongano tale sospensione.
FORMULA 270
Revisione
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➲ FORMULA 270 REVISIONE (artt. 629, 630, 633 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Richiesta di revisione Il sottoscritto . . . (oppure: Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale di . . .; oppure: Il sottoscritto prossimo congiunto/erede/tutore di . . .) condannato da . . . (autorità giurisdizionale che ha emanato la sentenza passata in giudicato) nel procedimento R.G. n. . . . alla pena di . . ., con sentenza in data . . . divenuta definitiva in data . . ., chiede la revisione di tale sentenza e, a tal fine, espone quanto segue . . . – Inconciliabilità di giudicati; (oppure: . . .) – Revoca di decisioni pregiudiziali del giudice civile o amministrativo; (oppure: . . .) – Sopravvenienza o scoperta di nuove prove; (oppure: . . .) – Falsità in atti o in giudizio. (Esposizione analitica delle ragioni poste a sostegno di tali deduzioni). A conferma di quanto sopra esposto, il sottoscritto produce la seguente documentazione (p.e.: copia autentica di sentenza penale irrevocabile di contenuto contrastante; oppure: copia autentica del provvedimento di revoca di decisione pregiudiziale da parte del giudice civile o amministrativo; oppure: copia autentica della sentenza irrevocabile che accerta il reato in conseguenza del quale venne pronunciata la condanna oggetto della richiesta di revisione; oppure: indica le seguenti prove decisive, nuove o sopravvenute . . .). Alla luce di quanto prospettato, si chiede che questa Ecc.ma Corte, all’esito del giudizio di revisione, revochi la sentenza di condanna emessa da . . . in data . . . nei confronti di . . . e lo assolva perché . . . Chiede, inoltre, la restituzione delle somme pagate (per le pene pecuniarie, spese processuali, di mantenimento in carcere, per il risarcimento della parte civile) e la restituzione delle cose confiscate. (Eventualmente se la pena non è stata già eseguita o non è estinta e il condannato è sottoposto ad essa: Il sottoscritto chiede, sin d’ora che l’Ecc.ma Corte, a norma dell’art. 635 c.p.p., sospenda l’esecuzione della pena). Si confida nell’accoglimento della richiesta. Con osservanza Data e firma
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Revisione
FORMULA 270
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La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario a critica vincolata, esperibile solo nei confronti delle sentenze di condanna e dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. Proprio tale natura, che consente alla revisione di rimuovere gli effetti di decisioni irrevocabili in casi rigorosamente tassativi, esclude che la risoluzione del giudicato possa derivare meramente da una diversa valutazione del dedotto o di un’immediata disamina del deducibile. La revisione impone, infatti, l’emergenza di elementi nuovi, diversi da quelli acquisiti nel processo già definito (cfr. Cass., 2 dicembre 1998, Lucidi, in CED Cass. 1999). La novità della prova, che rende ammissibile la richiesta di revisione, implica che la prova non abbia formato oggetto di un precedente apprezzamento giudiziale, anche se essa sia stata acquisita agli atti del processo (cfr. Cass., 6 ottobre 1998, Bompressi, in Foro it. 1998, II, 729). Una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già nota ai periti del processo ed al giudice, si limita a riproporre questioni già apprezzate e, quindi, non può rilevare ai fini dell’ammissibilità di una richiesta di revisione (cfr. Cass., 23 febbraio 1998, Nappi, in Cass. pen. 1999, 1216). Non integra prova nuova, ai sensi dell’art. 630, lett. c), c.p.p., la semplice ritrattazione o modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone (cfr. Cass., 17 febbraio 1998, Sgambelluti, in Cass. pen. 1999, 1215). Secondo le Sezioni Unite della cassazione per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630 lett. c) c.p.p. ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Cass. pen., Sezioni Unite, 26 febbraio 2002, n. 28, Pisano, in Arch. Nuova Proc. Pen., 2002, 148). L’istituto della revisione è stato invece ritenuto applicabile nell’ipotesi in cui le dichiarazioni accusatorie di un «collaborante» si siano rivelate false o reticenti (cfr. Ass. App. Catania, 24 settembre 1998, Pellegriti, in Giur. merito 1999, 318). L’affermazione di responsabilità di taluno quale concorrente in un reato, in ordine al quale altri concorrenti siano stati assolti per mancanza di dolo, non determina contraddittorietà di giudicati, prevista come causa di revisione dall’art. 630, lett. a), c.p.p. (cfr. Cass., 16 novembre 1998, Priebke, in Riv. pen. 1999, 277).
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Revisione
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La revisione non può riguardare sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cfr. Cass., Sezioni Unite, 25 marzo 1998, Giangrasso, in Cass. pen. 1999, 82), né può essere richiesta dalla persona offesa in seguito a decreto di archiviazione (cfr. Cass., 22 novembre 1996, Mattera, in Giust. pen. 1998, III, 513). La revisione è preordinata all’assoluzione di chi la richiede e, quindi, è inammissibile la richiesta fondata su elementi tali da dar luogo, se accertati non alla assoluzione, ma alla affermazione di responsabilità per un reato diverso e meno grave (cfr. Cass., 24 ottobre 1997, Gentilini, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 78). Gli effetti della costituzione di parte civile vengono meno col passaggio in giudicato della sentenza. In caso di richiesta di revisione, quindi, la parte civile, se vuole partecipare al processo, deve nuovamente costituirsi, in occasione della formale apertura del giudizio, ma non può avere alcun ruolo processuale nella fase preliminare di accertamento dell’ammissibilità della richiesta di revisione (cfr. Cass., 6 ottobre 1995, Bompressi, cit.).
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Inammissibilità della richiesta di revisione
FORMULA 271
➲ FORMULA 271 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI REVISIONE (artt. 634, comma 2, c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione proposto nell’interesse di . . . condannato dal . . . alla pena di . . . con sentenza divenuta definitiva in data . . . (R.G. n. . . .) avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di . . . in data . . . che dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza, proposta in data . . . Violazione dell’art. 634 c.p.p. Le argomentazioni poste dalla Corte d’Appello di . . . a sostegno dell’impugnata ordinanza, sono prive di qualsiasi fondamento. (P.e.: Non è infatti sostenibile che nella richiesta di revisione non siano state rispettate le disposizioni previste dagli artt. 631 (o 632 o 633 o 634) c.p.p., poiché . . . Oppure: La richiesta è seria ed argomentata e solo una valutazione superficiale e incompleta la può qualificare manifestamente infondata. Infatti . . .). Si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte annulli l’ordinanza della Corte d’appello di . . . (annulli la condanna inflitta a . . . al pagamento della pena pecuniaria di euro . . . alla cassa delle ammende) e rinvii il giudizio di revisione ad altra sezione della Corte d’appello di . . . Con osservanza Data e firma
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FORMULA 272
Richiesta di pubblicazione della sentenza
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➲ FORMULA 272 RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI REVISIONE (art. 642 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Il sottoscritto . . . , in seguito alla pronuncia da parte di codesta Ecc.ma Corte in data . . . (R.G. n. . . . ) della sentenza di accoglimento della richiesta di revisione, proposta dal sottoscritto, della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di . . . /Corte . . ., chiede che la sentenza di accoglimento della richiesta di revisione sia affissa per estratto nel Comune di . . . e nel Comune di . . . ove, come risulta dalla documentazione che si allega, il sottoscritto ha stabilito la sua ultima residenza. Chiede altresì che l’estratto della sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria sul seguente quotidiano. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Tale richiesta, che non deve rispettare termini di decadenza, va depositata nella Cancelleria della Corte d’appello che ha emesso la sentenza che ha accolto la richiesta di revisione.
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Domanda di riparazione dell’errore giudiziario
FORMULA 273
➲ FORMULA 273 DOMANDA DI RIPARAZIONE DELL’ERRORE GIUDIZIARIO (art. 645 c.p.p.)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Il sottoscritto . . . (oppure: il sottoscritto . . . procuratore speciale di . . .) considerato che in data . . . codesta Ecc.ma Corte d’appello, a seguito di giudizio di revisione, ha assolto, con sentenza in data . . . il sottoscritto dal reato per cui era stato condannato da . . . alla pena divenuta irrevocabile il . . ., perché . . .; considerato che, in seguito alla sopracitata condanna il sottoscritto è stato detenuto presso la Casa Circondariale di . . . da . . . a . . .; considerato, inoltre, che tale ingiusta detenzione ha determinato al sottoscritto i seguenti danni . . . (descrizione delle ulteriori conseguenze dannose causate dalla detenzione), chiede che questa Ecc.ma Corte riconosca al sottoscritto, a titolo di riparazione dell’errore giudiziario, ai sensi dell’art. 643 c.p.p., una somma di denaro non inferiore a euro . . . A sostegno della richiesta il sottoscritto allega la seguente documentazione (relativa alla condanna, all’assoluzione a seguito di revisione, alla determinazione dell’an e del quantum da risarcire). Si confida nell’accoglimento della presente richiesta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale della parte e non atto del difensore con procura (artt. 645, comma 1 e 99, comma 1, c.p.p.). Ne consegue che al procuratore alle liti non è consentito sottoscrivere la predetta domanda di riparazione, ma non è preclusa la facoltà di provvedere al deposito in cancelleria della domanda sottoscritta dal suo assistito (cfr. Cass., Sezioni Unite, 9 gennaio 1995, Scacchia, in Cass. pen. 1995, 1173). Il prosciolto, in sede di revisione, ha diritto alla riparazione dell’errore giudiziario, a norma degli artt. 643 e ss. c.p.p. Il diritto di riparazione non consiste solo nella rifusione dei danni materiali, a titolo di risarcimento o di indennizzo, ma anche nella corresponsione di utilità a compensazione della sofferenza morale patita a causa dell’errore giudiziario.
FORMULA 273
Domanda di riparazione dell’errore giudiziario
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Ai fini dell’entità della riparazione va effettuata, ai sensi dell’art. 1226 c.c., una valutazione equitativa globale. Una valutazione dei singoli elementi probatori è, invece, necessaria per il risarcimento dei danni materiali e morali (cfr. App. Perugia, 24 gennaio 1996, Nicolini, in Rass. giur. umbra 1996, 174). Nella quantificazione del risarcimento spettante a titolo di riparazione dell’errore giudiziario, il giudice può valutare se le conseguenze pregiudizievoli per il richiedente siano state in qualche modo determinate o aggravate dall’inerzia dell’interessato nel tutelare in sede civile i propri diritti e può tenerne conto nella liquidazione del risarcimento (cfr. Cass., 16 aprile 1996, Tamburrini, in Cass. pen. 1997, 533).
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Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
FORMULA 274
➲ FORMULA 274 RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (artt. 34 e 35, Convenzione dei Diritti dell’Uomo)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CONSIGLIO D’EUROPA F -67075 Strasburgo Cedex (Francia) Racc. R.R. Inoltro di ricorso individuale nei confronti dell’Italia per violazione dell’art. . . . della Convenzione. Il sottoscritto Avvocato . . . con studio in . . . nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di . . ., in virtù della procura in atti, allega alla presente nota ricorso individuale in triplice copia e la documentazione in esso menzionata, la cui conformità agli originali è dal sottoscritto certificata. Il ricorso allegato segnala la violazione da parte dell’Italia dell’art. . . . della Convenzione. Allegati: – Formulario di ricorso individuale compilato in triplice copia; – Documenti. Data e firma
✦✦✦
FORMULA 275
Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
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➲ FORMULA 275 REQUÊTE APPLICATION RICORSO (art. 34, Convenzione dei Diritti dell’Uomo)
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Conseil de l’Europe/Council of Europe/Consiglio d’Europa Strasbourg, France/Strasburgo, Francia présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour. under Article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court. presentato in applicazione dell’art. 34 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte. IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations. This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations. IMPORTANTE: Il presente ricorso è un documento giuridico e può avere influenza sui Suoi diritti e obblighi. I. LES PARTIES THE PARTIES LE PARTI A. LE RÉQUERANT THE APPLICANT IL/LA RICORRENTE (Renseignements à fournir concernant le/la réquerant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le)) (Fill in the following details of the applicant and the representative, if any) (Informazioni da fornire relative al/alla ricorrente ed al Suo/alla Sua eventuale rappresentante)
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Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
FORMULA 275
1. Nom de famille Surname/Cognome 2. Prénom (s) First name (s)/Nome Sexe: masculin/féminin Sex: male/female Sesso: maschile/femminile 3. Nationalité Nationality/Nazionalità 4. Profession Occupation/Professione 5. Date et lieu de naissance Date and place of birth/Data e luogo di nascita 6. Domicile Permanent address/Domicilio 7. Tel. N° . . . 8. Adresse actuelle (si diffèrente de 6.) Present address (if different from 6.)/Indirizzo attuale (se differente da 6.) 9. Nomet prénom du/de la représentant(e) (1) Name of representative (1)/Nome e cognome del/della rappresentante (1) 10. Profession du/de représentant(e) Occupation of representative/Professione del/della rappresentante 11. Adresse du/de la représentant(e) Address of representative/Indirizzo del/della rappresentante 12. Tel. N° . . . Fax N° . . . B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE THE HIGH CONTRACTING PARTY L’ALTRA PARTE CONTRAENTE
FORMULA 275
Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
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(Indiquer ci-après le nom de l’État/des Etates contre le(s) quel(s) la requête est dirigée) (Fill in the name of the State(s) against which the application is directed) (Indicare il nome dello Stato/degli Stati contro il quale/i è diretto il ricorso) 13. (1) Si le/la requérant(e) est reprérenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la raprésentant(e). A from of authority signed by the applicant should be subnitted if a rapresentative is appointed. Se il/la ricorrente è rappresentato/a, allegare una procura firmata dal/dalla ricorrente in favore del/della rappresentante. II. EXPOSÉ DES FAITS STATEMENT OF THE FACTS ESPOSIZIONE DEI FATTI (Voir chapitre II de la note explicative) (See Part II of the Explanatory Note) (Si veda il capitolo II della nota esplicativa) 14. Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée Continue on a separate sheet if necessary Continuare, se necessario, su un foglio separato III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLEGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS A L’APPUI STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS ESPOSIZIONE DELLA O DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL/DALLA RICORRENTE NONCHÈ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI (Voir chapitre III de la note explicative) (See Part III of the Explanatory Note) (Si veda il capitolo III della nota esplicativa) 15. IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE
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Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
FORMULA 275
(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 18 ciaprès) (See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for eache separate complaint) (Si veda il capitolo IV della nota esplicativa. Le informazioni richieste dai punti 16 a 18 vanno date per ogni singola doglianza, se necessario anche su foglio separato) 16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue). Final decision (date, court or authority and nature of decision). Decisione interna definitiva (data e natura della decisione, organo – giudiziario o altro – che l’ha pronunciata). 17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue). Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each one). Altre decisioni (vanno elencate in ordine cronologico, indicando per ciascuna, data, natura ed organo – giudiziario e altro – che l’ha pronunciata). 18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé? Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it. Il/la ricorrente dispone/disponeva di un ricorso che non è stato esperito? Quale? Per quale motivo non è stato esperito? Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée Continue on a separate sheet if necessary Continuare, se necessario, su un foglio separato V. EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQU TE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION ÉQUITABLE STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE. (Voir chapitre V de la note explicative) (See Part V of the Explanatory Note)
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(Si veda il capitolo V della nota esplicativa) 19. VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA (Voir chapitre VI de la note explicative) (See Part VI of the Explanatory Note) (Si veda il capitolo VI della nota esplicativa) 20. Avez-Vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet. Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details. Il/la ricorrente ha sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento, le doglianze di cui al presente ricorso? Se sì, fornire dettagliate indicazioni in merito. VII. PI CES ANNEXÉES (PAS D’ORIGINAUX, LIST OF DOCUMENTS UNIQUEMENT DES COPIES) DOCUMENTI ALLEGATI (NO ORIGINAL DOCUMENTS, ONLY PHOTOCOPIES) (NESSUN ORIGINALE, SOLO FOTOCOPIE) (Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas etre obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés). (See Part VII of Explanatory Note. Include copies of all decision referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you). (Si veda il capitolo VII della nota esplicativa. Vanno allegate le copie di tutte le decisioni menzionate ai capitoli IV e VI. Nel caso sia impossibile procurarsene copia, spiegarne le ragioni. Questi documenti non Le saranno restituiti). 21. a) . . . b) . . . c) . . .
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VIII. DECLARATION ET SIGNATURE DECLARATION AND SIGNATURE DICHIARAZIONE E FIRMA (Voir chapitre VIII de la note explicative) (See Part VIII of the Explanatory Note) (Si veda il capitolo VIII della nota esplicativa) 22. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts. I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the application is correct. Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte. Lieu/Place/Luogo . . . Date/Date/Data . . . (Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e)) (Signature of the applicant or of the représentative) (Firma del richiedente o del rappresentante) ✦✦✦
Il Protocollo n. 11 alla Convenzione, efficace a partire dall’1 novembre 1998, ha profondamente modificato la struttura e i poteri della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché la procedura di esame dei ricorsi avverso la violazione delle norme della Convenzione. La riforma, in particolare, ha reso la Corte un organo giurisdizionale permanente e le ha attribuito le competenze che precedentemente spettavano alla Commissione. È stata, inoltre, soppressa la possibilità di accettare o meno la giurisdizione obbligatoria della Corte, che, ora discende automaticamente dalla ratifica del testo della Convenzione. La riforma ha anche reso pubblico il processo avanti alla Corte, limitando la regola della riservatezza del procedimento solo a determinate fasi. Con l’entrata in vigore del Protocollo n. 11, infine, è stata introdotta la possibilità di chiedere il riesame di una causa già decisa dalla Corte. Per la trattazione di ogni affare che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici.
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Il ricorso alla Corte Europea deve essere presentato, ai sensi dell’art. 47 del Nuovo Regolamento della Corte, sul formulario di ricorso fornito dalla Cancelleria della Corte stessa. L’interessato può denunciare la violazione della Convenzione anche indirizzando una semplice lettera alla Corte, in cui vengono sommariamente esposti i fatti che hanno determinato la violazione della Convenzione. In riscontro a tale lettera, la Corte trasmette copia della Convenzione nonché il testo del formulario e delle indicazioni necessarie per compilarlo, avvertendo che il ricorso deve essere inoltrato in triplice copia entro sei settimane dalla ricezione della nota di riscontro della Cancelleria. Il formulario del ricorso si compone di diverse «rubriche». Nella prima rubrica devono essere indicate le generalità del ricorrente o eventualmente del suo rappresentante. Nella seconda rubrica devono essere esposti i fatti lamentati. Tali fatti devono essere descritti in modo chiaro, conciso e dettagliato con l’esatta indicazione della data di ogni singolo avvenimento. Nella terza rubrica sono esposte le lamentate violazioni della Convenzione e le argomentazioni giuridiche a sostegno delle doglianze. Nella quarta rubrica deve essere dimostrata la ricevibilità del ricorso in relazione all’art. 35 della Convenzione. In particolare è necessario che il ricorrente abbia previamente esaurito le vie di ricorso che l’ordinamento interno gli consentiva. Nella quinta rubrica va indicato quale risultato si attende dalla procedura davanti alla Corte. In particolare il ricorrente può chiedere, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, che la Corte, accertata l’avvenuta violazione della Convenzione, gli riconosca la rifusione di una somma di denaro a titolo di equa soddisfazione. Bisogna osservare, peraltro, che la Corte, ai sensi dell’art. 62 del Nuovo Regolamento, una volta riconosciuta la ricevibilità del ricorso, stabilisce dei contatti «confidenziali» tra le parti, al fine di pervenire ad una composizione amichevole della questione. Se tale tentativo di composizione raggiunge un esito positivo, la causa viene cancellata dal ruolo. Nella sesta rubrica si deve indicare se attualmente o in passato siano state presentate altre istanze alla Corte o ad altri organismi internazionali. Nella settima rubrica, infine, si devono indicare tutti i documenti allegati al ricorso. In particolare devono essere menzionate le sentenze e le altre decisioni di cui alla quarta e alla sesta rubrica, ed ogni altro documento che si desidera sottoporre alla Corte come mezzo di prova, quali verbali di udienza, dichiarazioni di testimoni, etc. Nell’ottava rubrica il ricorrente conferma formalmente la veridicità e l’esattezza delle informazioni riportate nel ricorso e lo sottoscrive. Se il ricorso è sottoscritto dal difensore del ricorrente, deve essere allegata una procura difensiva sottoscritta dal ricorrente.
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Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
FORMULA 275
Per quanto riguarda le sentenze, di cui alla settima rubrica, vanno prodotti sia il dispositivo che le motivazioni. Tutti questi documenti possono essere allegati in copia semplice, poiché il ricorrente o il suo rappresentante, hanno il potere di certificarne la conformità all’originale. Sia il ricorso, sia ogni eventuale osservazione presentata dal ricorrente prima dell’adozione di una decisione sulla ricevibilità, può essere redatta in lingua italiana. Dopo la dichiarazione sulla ricevibilità, invece, ogni comunicazione della Corte ed ogni osservazione del ricorrente, deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Corte, cioè francese o inglese, salva l’autorizzazione del Presidente della Camera all’utilizzo di una lingua diversa. L’avvocato che rappresenta il ricorrente, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Nuovo Regolamento, deve avere una conoscenza adeguata di una delle lingue ufficiali della Corte. La Camera, una volta dichiarato il ricorso ricevibile, può invitare le parti a presentare ulteriori elementi di prova o osservazioni scritte. La richiesta di equa soddisfazione avanzata dal ricorrente, deve essere da questi esposta nelle osservazioni scritte sul merito o, se tali osservazioni non siano state fatte, in una specifica istanza da depositare entro due mesi dalla dichiarazione di ricevibilità del ricorso.
FORMULA 276
Richiesta di rinvio alla grande camera
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➲ FORMULA 276 RICHIESTA DI RINVIO ALLA GRANDE CAMERA (art. 43, Convenzione dei Diritti dell’Uomo)
ECC.MA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Richiesta di rinvio alla Grande Camera Il sottoscritto Avvocato . . ., difensore di . . ., in virtù della procura in atti, espone quanto segue. In data . . . la Camera della Corte, in seguito al ricorso presentato da . . . in data . . . nei confronti dell’Italia per la violazione dell’art. . . . della Convenzione, ha deciso con sentenza (avente esito negativo per il ricorrente) . . . Nel procedimento sopracitato, la Camera ha dovuto affrontare questioni relative all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione (oppure: questioni di carattere generale) di particolare gravità e complessità. Infatti . . . Il sottoscritto chiede, pertanto, che ai sensi dell’art. 43 della Convenzione, il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La richiesta di rinvio alla Grande Camera permette in casi eccezionali il riesame della controversia già decisa da una delle Camere della Corte. Tale richiesta deve essere presentata e depositata nella Cancelleria della Corte entro il termine perentorio di tre mesi dalla pronuncia della sentenza da parte di una Camera. La richiesta è sottoposta al vaglio preliminare di un Collegio di cinque giudici della Grande Camera. Il Collegio se accoglie la richiesta, deferisce l’esame del caso alla Grande Camera, la cui decisione sulla questione, data in forma di sentenza, è definitiva. Se, invece, il Collegio rigetta la richiesta di rinvio, la sentenza della Camera diviene definitiva.
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Durata del processo: domanda di equa riparazione
FORMULA 277
➲ FORMULA 277 DOMANDA DI EQUA RIPARAZIONE PER VIOLAZIONE DEL TERMINE DI DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (art. 6, Convenzione dei Diritti dell’Uomo; artt. 2 e 3, L. 24 marzo 2001, n. 89)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Ricorso Proposto da . . ., residente in . . ., rappresentato e difeso dall’Avvocato . . ., con studio in . . . come da delega in calce/margine del presente atto Contro Ministro della giustizia, con sede in Roma . . . Oggetto: riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale causato dalla violazione della convenzione per la salvaguardia di diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dei termini di durata ragionevole del processo penale, di cui all’art. 6 paragrafo 1. Il ricorso è proposto per i seguenti motivi. (esposizione cronologica della vicenda processuale, indicazione che i ritardi del processo sono attribuibili all’amministrazione giudiziaria e non al privato, allegazione dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali subiti per l’irragionevole durata del processo). Tutto ciò premesso il sottoscritto chiede – che venga riconosciuta la violazione dell’art. 6 della Convenzione, sotto il profilo dell’irragionevole durata del processo. – che gli venga riconosciuta a titolo di equa riparazione la somma di euro . . ., con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Con osservanza Data e firma del difensore ✦✦✦
La L. n. 89/2001 ha devoluto alla Corte d’appello la competenza a giudicare le violazioni della Convenzione per la salvaguardia di diritti dell’uomo, sotto
FORMULA 277
Durata del processo: domanda di equa riparazione
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il profilo dell’irragionevole durata del processo, liberando, così da tale incombenza la Corte Europea dei diritti dell’uomo. L’istanza va proposta dinanzi alla Corte d’appello. Per l’individuazione della Corte territorialmente competente si deve considerare il distretto in cui ha sede il giudice di merito presso il quale si è concluso o pende il procedimento di merito, nel cui ambito la violazione si assume verificata e, quindi, applicare l’art. 11 c.p.p., relativo ai procedimenti che coinvolgono magistrati. L’istanza si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria della Corte d’appello e da notificare a cura del ricorrente. Se la violazione è commessa dal giudice ordinario il ricorso va proposto nei confronti del Ministro della giustizia. La domanda può essere proposta durante la pendenza del procedimento o, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal momento di passaggio in giudicato del provvedimento che lo conclude. Nell’accertare la violazione la Corte considera la complessità del caso, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. La Corte decide entro 4 mesi dal deposito del ricorso con decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.
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Richiesta di nomina di un giurì d’onore
FORMULA 278
➲ FORMULA 278 RICHIESTA DI NOMINA DI UN GIURÌ D’ONORE (art. 177 att. c.p.p.)
AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI . . . AL SIGNOR PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DI . . . Io sottoscritto . . . dott. . . . nato il . . . a . . ., e residente in . . . e io sottoscritto, prof. . . . nato il . . . a . . . residente in . . . premesso che in data . . . si sono offesi reciprocamente e che l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato; (oppure: hanno presentato reciproche querele per ingiuria (o diffamazione), a norma dell’art. 177 att. del codice di procedura penale. Chiedono che sia nominato un Giurì di onore per accertare la verità dei fatti, agli effetti dell’art. 597 c.p. La presente richiesta costituisce anche rinuncia o remissione delle rispettive querele. Chiedono anche la liquidazione equitativa dei danni e/o la determinazione della riparazione. Con osservanza Luogo e data . . . I richiedenti dott. . . . prof. . . .
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FORMULA 279
Richiesta di accesso al fondo di rotazione
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➲ FORMULA 279 DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DI REATI DI TIPO MAFIOSO (L. 22 dicembre 1999, n. 512, art. 5)
SPETT.LE COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DI REATI DI TIPO MAFIOSO PRESSO IL MINISTERO DEGLI INTERNI - ROMA Il sottoscritto . . . , nato a . . . il . . ., residente in . . ., via . . ., premesso che – (se il risarcimento dei danni è stato disposto con sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore della legge, limitatamente alla pena di risarcimento non ottenuta) la domanda di accesso al Fondo è stata proposta entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ex art. 5, comma 5, L. 22 dicembre 1999, n. 512; – (se, ai sensi dell’art. 416 c.p.p., è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all’art. 4, comma 1, L. 22 dicembre 1999, n. 512) il giudice (indicare specificamente l’ufficio giudiziario) ha fatto notificare al Fondo l’avviso dell’udienza fissata per il . . . (giorno) . . . (ora) . . . (luogo) . . ., unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero; – (se è in corso un giudizio civile) ha provveduto a notificare al Fondo l’atto di citazione, prima della costituzione delle parti; – rientra nella categoria di soggetti che, ex art. 4, commi 1 e 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512, hanno diritto di accesso al Fondo, e non in quelle previste dai commi 3 e 4 dello stesso articolo; presenta richiesta per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso ex L. 22 dicembre 1999, n. 512; A tal fine allega la seguente documentazione: – copia autentica dell’estratto della sentenza di condanna passata in giudicato (ovvero dell’estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell’estratto della sentenza civile di liquidazione del danno) ex art. 5, comma 4 della legge. Qualora la documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo dovesse risultare incompleta, dietro invito della S.V. Ill.ma il sottoscritto si impegna a fornire la documentazione integrativa e salva la facoltà di assumere copie di
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Richiesta di accesso al fondo di rotazione
FORMULA 279
atti e informazioni scritte dall’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna, ex art. 6, comma 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512. Con profonda osservanza Data e firma ✦✦✦
Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal c.p.p., a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all’art. 416 bis c.p.; b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis c.p.; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti, delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal c.p.c., per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui sopra accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo. L’art. 416 bis c.p. dispone: «Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. «Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. «L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. «Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
FORMULA 279
Richiesta di accesso al fondo di rotazione
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«L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. «Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. «Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Art. 5 della L. 22 dicembre 1999, n. 512: «1. Quando, ai sensi dell’art. 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. «2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all’udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale. «3. Nel giudizio civile l’attore notifica al Fondo l’atto di citazione, prima della costituzione delle parti. «4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell’estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell’estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell’estratto della sentenza civile di liquidazione del danno. «5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa». Art. 4 della L. 22 dicembre 1999, n. 512: «1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all’articolo 416 bis del codice penale;
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Richiesta di accesso al fondo di rotazione
FORMULA 279
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso. «2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo. «3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. «4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni». In base al disposto dell’art. 6 della L. n. 512/1999: «1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell’articolo 5 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all’articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica: a) dell’esistenza, in favore dell’istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell’istante; b) dell’inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell’istante per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; c) dell’inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell’istante, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione. «2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l’interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna. «3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all’accesso e alle relative procedure.
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Richiesta di accesso al fondo di rotazione
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«4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno».
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Richiesta di sentenza di proscioglimento
FORMULA 280
➲ FORMULA 280 RICHIESTA DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO O DI NON LUOGO A PROCEDERE PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SECONDO GIUDIZIO IN ORDINE AL MEDESIMO FATTO (art. 649 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel processo a margine, per cui è fissata udienza in data . . . , espone quanto segue. Il Sig. . . . è stato condannato/assolto da (Giudice) di . . . , con sentenza/decreto penale in data . . . per il reato di cui all’art. . . . e più precisamente per aver . . . (descrizione e collocazione temporale del fatto). Tale sentenza/decreto penale, che si produce, è divenuta/o irrevocabile in data ... Orbene, i fatti oggetto dell’attuale processo sono gli stessi già giudicati nella sentenza sopra citata. Infatti . . . Il sottoscritto chiede pertanto che la S.V./Ill.mo Tribunale/l’Ecc.ma Corte . . . pronunci sentenza di non luogo a procedere/proscioglimento ai sensi dell’art. 649 c.p.p. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. non impedisce al giudice di rivalutare lo stesso fatto in relazione alle posizioni di soggetti diversi da quello per cui si è formato il giudicato penale, che abbiano concorso nella commissione del reato. In caso di giudizio di assoluzione, in particolare, il giudice può sottoporre a rivalutazione la condotta dell’assolto all’unico fine di accertare le responsabilità dell’imputato da giudicare (cfr. Cass., 1 dicembre 1998, Priebke, in Riv. Pen., 1999, 277). Per «medesimo fatto» ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem, di cui all’art. 649 c.p.p. deve intendersi identità degli elementi costitutivi del
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Richiesta di sentenza di proscioglimento
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reato e cioè condotta, evento e nesso causale, considerati, non solo nella loro dimensione storiconaturalistica, ma anche in quella giuridica.
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Incidente di esecuzione
FORMULA 281
➲ FORMULA 281 INCIDENTE DI ESECUZIONE AVVERSO ORDINE DI ESECUZIONE DELLA PENA EMESSO DAL P.M. (artt. 655-666 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, espone quanto segue. Il Sig. . . . è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dal (giudice) in data . . . alla pena detentiva di . . . . In data . . . il P.M. presso il Tribunale di . . . ha pertanto emesso ordine di esecuzione della pena a carico di . . . disponendo la sua carcerazione presso . . . Orbene, tale provvedimento del P.M. è nullo. Infatti (p.e.: non vi è prova dell’avvenuta notifica dell’atto al sottoscritto difensore, come richiesto a pena di nullità dall’art. 655 comma 5 c.p.p.). Si chiede pertanto che l’ordine di esecuzione della pena a carico di . . . sopra indicato venga annullato con le conseguenze di legge. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La richiesta va proposta al giudice competente per l’esecuzione, da individuarsi in base a quanto minuziosamente previsto dall’art. 665 c.p.p. Infatti una volta intervenuta l’irrevocabilità della sentenza di condanna ogni questione inerente il titolo detentivo è rimessa alla competenza del giudice dell’esecuzione. La fase esecutiva ha inizio con il passaggio in giudicato della sentenza e non con l’emissione dell’ordine di esecuzione da parte del P.M., con la conseguenza che il giudice competente a decidere nelle more è il giudice dell’esecuzione e non il tribunale del riesame (Trib. Milano, 2 luglio 1999, in Foro ambr. 2000, 42). D’altra parte il ricorso per cassazione, impropriamente proposto avverso il provvedimento del P.M., che dispone circa l’esecuzione di sentenza penale di
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condanna, non può essere qualificato come richiesta idonea ad attivare il procedimento di incidente di esecuzione, in applicazione del principio dettato per le impugnazioni stricto sensu dall’art. 568 comma 5 c.p.p. (cfr. Cass. Sezioni Unite, 12 febbraio 2000, Magnani, in Dir. pen. e proc., n. 3/2000, p. 353).
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Incidente di esecuzione
FORMULA 282
➲ FORMULA 282 INCIDENTE DI ESECUZIONE AVVERSO ORDINE DI ESECUZIONE DELLA PENA CHE NEGA LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PENA (art. 656-666 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nei cui confronti il P.M., presso il Tribunale di . . . ha emesso ordine di esecuzione di carcerazione in data . . . (R.G. n. . . . ) espone quanto segue. Il P.M. nel provvedimento sopra indicato ha negato la sospensione dell’esecuzione della pena, rilevando espressamente la sussistenza della causa di preclusione alla sospensione stabilita dall’art. 656 comma 7 (o 9) c.p.p. Tale preclusione, in realtà, è del tutto insussistente. Infatti . . . Il sottoscritto chiede pertanto che venga emesso provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena, anche al fine di consentire al Sig. . . . di fare istanza per l’ammissione al seguente beneficio . . . A questo proposito fa presente sin d’ora quanto segue. (indicare i presupposti per l’ammissione ai vari benefici penitenziari descritti nelle formule seguenti). Il sottoscritto chiede pertanto che la S.V. voglia dichiarare temporaneamente inefficace l’ordine di carcerazione sopra indicato, ordinando la liberazione di . . . e rimettendolo in termini per formulare le richieste di cui all’art. 656 c.p.p. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
A seguito delle modifiche apportate all’art. 656 c.p.p. dalla L. n. 165 del 1998 il P.M. non è esonerato dall’emettere l’ordine di carcerazione per le pene detentive brevi, ma deve, contestualmente e con separato provvedimento, sospenderne l’esecuzione assegnando al condannato uno spatium deliberandi di 30 giorni per la richiesta di misure alternative. Ne consegue che, ove non sia adottato il provvedimento di sospensione, non è ammissibile, in quanto tale, una istanza di annullamento o di revoca dell’ordine di carcerazione legittimamente emesso, ma deve ritenersi consentito all’interessato – in applicazione analogica dell’art. 670 c.p.p. – di chiedere al giudice della esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione (Cass., 23 marzo 1999, Kola, in Arch. nuova proc. pen. 1999, 623).
FORMULA 283
Istanza di affidamento in prova
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➲ FORMULA 283 ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE AVANZATA NELL’INTERESSE DI CONDANNATO LIBERO (art. 47 L. n. 354/1975; art. 96 reg. penit.; art. 656 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nei cui confronti è stato emesso dalla S.V. ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale decreto di sospensione dell’esecuzione, in data . . . (R.G. n. . . . ), a sostegno della presente istanza di affidamento in prova al servizio sociale del Sig. . . . ai sensi dell’art. 47 L. n. 354/1975, espone quanto segue. La condotta tenuta dal Sig. . . . dopo la commissione del reato lascia fondatamente ritenere che la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale possa contribuire alla rieducazione del reo e, al contempo, sia in grado di prevenire il pericolo che lo stesso commetta nuovi reati. Infatti . . . (documentazione relativa alla condotta successiva alla commissione del reato e alla situazione economica e familiare). L’entità della pena irrogata al sig. . . . , consente, inoltre, ai sensi dell’art. 47 L. n. 354/1975 (pena inferiore ai tre anni) l’ammissione al beneficio richiesto. Si chiede pertanto che la S.V. trasmetta gli atti al Tribunale di Sorveglianza affinché decida sulla presente istanza. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’istanza di applicazione di misure alternative deve essere presentata, corredata dalla necessaria documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione dell’esecuzione della pena. L’art. 656 c.p.p., come modificato dalla L. n. 4/2001, precisa che l’istanza può essere presentata dal condannato, dal difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio o dal difensore appositamente nominato per la fase dell’esecuzione. Si deve rilevare che l’obbligo di sospensione dell’esecuzione, quale previsto dall’art. 656, comma 5, c.p.p., è da ritenere escluso quando il condannato sia già ristretto in carcere per l’espiazione di pena detentiva, ancorché inflitta per fatti diversi da quelli ai quali si riferisce la condanna ancora da eseguire (cfr. Cass., 22 settembre 1999, Pecoraro, in Arch. nuova proc. pen., 2000, 52).
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Istanza di affidamento in prova
FORMULA 283
D’altra parte alla stregua del testuale tenore dell’art. 656 comma 9 lett. b) c.p.p., è da escludere che il divieto di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena operi, oltre che nel caso, ivi espressamente previsto, di condannato che si trovi in stato di custodia cautelare in carcere «per il fatto oggetto della condanna da eseguire», anche in quello di condannato il cui stato di custodia cautelare sia riferibile ad un fatto diverso (Cass., 25 giugno 1999, Pappalardo, in Arch. nuova proc. pen. 2000, 65). Il termine di 30 giorni per formulare l’istanza di applicazione di misure alternative di carattere processuale, è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale (cfr.: Pret. Taranto, 24 settembre 1998, Salamida, in Giur. mer., 1999, 75). In base all’art. 96 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento penitenziario): «(Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione). 1. L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto è presentata al direttore dell’istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina. «2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l’istanza è presentata al pubblico ministero competente per l’esecuzione. «3. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, l’istanza è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente. «4. L’ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene le prescrizioni di cui all’articolo 47 della legge e indica l’ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l’affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede all’immediata trasmissione dell’ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l’autenticità e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell’istituto, se l’interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni all’interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all’ordinanza stessa: a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l’organo del pubblico ministero competente all’esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva; b) l’indirizzo dell’ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l’affidamento. «5. Il controllo dell’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 47 della legge è di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato secondo le modalità precisate all’articolo 118.
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Istanza di affidamento in prova
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«6. Nei casi in cui è stata disposta la sospensione dell’esecuzione dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l’ordinanza che respinge l’istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all’organo del pubblico ministero competente per l’ulteriore corso della esecuzione. In ogni caso, l’ordinanza di rigetto è notificata all’interessato ed al suo difensore ed è sempre comunicata al centro di servizio sociale competente, o relativa sede distaccata».
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Istanza di affidamento in prova
FORMULA 284
➲ FORMULA 284 ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE PROPOSTA NELL’INTERESSE DI CONDANNATO DETENUTO (art. 47, L. n. 354/1975; art. 96 reg. penit.)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . , nei cui confronti il P.M. presso il Tribunale di . . . ha emesso ordine di esecuzione per la carcerazione in data . . . eseguito in data . . . (R.G. n. . . . ) e che si trova a far data da . . . in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di . . . , formula richiesta di affidamento in prova al servizio sociale del Sig. . . . ai sensi dell’art. 47, L. n. 354/1975, a sostegno della quale espone quanto segue. Il Sig. . . . è stato condannato alla pena di . . . (inferiore a 3 anni. Oppure: deve scontare un residuo di pena inferiore a 3 anni, come risulta dalla documentazione allegata). Il Sig. . . . , il cui comportamento in carcere è stato oggetto di osservazione scientifica a norma dell’art. 47, L. n. 354/1975 e dell’art. 27 D.P.R. n. 230/2000, ha tenuto, successivamente alla commissione del reato, una condotta da cui può fondatamente ritenersi che il suo affidamento in prova al servizio sociale, possa contribuire alla sua rieducazione e, al contempo, sia idoneo a prevenire il pericolo che egli commetta nuovi reati. (Oppure: Nel periodo di libertà goduto dopo essere stato sottoposto alla misura della custodia cautelare il sig. . . . ha serbato un comportamento, che dimostra l’assenza di qualsiasi pericolo di reiterazione di reati e una spontanea resipiscenza, al cui definitivo compimento l’affidamento in prova potrebbe senz’altro contribure). Si deve, inoltre, rilevare che (ulteriori indicazioni, suffragate da opportuna documentazione, relative alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione alla misura alternativa, al grave pregiudizio derivante dalla protrazione della carcerazione e all’assenza del pericolo di fuga, quali, ad esempio, inizio di attività lavorativa, possesso di residenza, costituzione nucleo familiare, etc. . . .). Si chiede pertanto che la S.V. trasmetta gli atti del procedimento al Tribunale di Sorveglianza di . . . affinché decida sulla presente istanza. Si chiede altresì che la S.V., in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza, disponga la sospensione dell’esecuzione della pena inflitta a . . . Con osservanza Data e firma
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L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, così come ogni altra richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione può essere avanzata direttamente anche dall’imputato. L’art. 96 D.P.R. n. 230/2000 prevede in particolare che l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto sia presentata al direttore dell’istituto penitenziario, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza, unitamente alla copia della cartella personale di cui all’art. 28 D.P.R. n. 230/2000. La cartella personale, la cui compilazione inizia al momento dell’ingresso del detenuto nell’istituto, contiene tutti i dati personali del detenuto, nonché ogni indicazione relativa al suo comportamento durante il periodo di detenzione. Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare o di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione in ordine alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.
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Istanza di affidamento in prova
FORMULA 285
➲ FORMULA 285 ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN PROVA A SERVIZIO SOCIALE IN CASI PARTICOLARI AVANZATA NELL’INTERESSE DI CONDANNATO LIBERO (artt. 91, commi 3 e 4, 94 D.P.R. n. 309/1990; art. 99 reg. penit.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nei cui confronti è stato emesso dalla S.V. ordine di esecuzione per la carcerazione in data . . . (R.G. n. . . . ), (oppure: condannato da . . . con sentenza in data . . . , per cui non è stato ancora emesso ordine di esecuzione della pena) in ordine alla presente richiesta di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi degli artt. 94 D.P.R. n. 309/1990 espone quanto segue. Il Sig. . . . versa in uno stato di alcool/tossico dipendenza, come risulta dalla documentazione allegata al presente ricorso (documentazione necessariamente proveniente da struttura sanitaria pubblica, es. SERT). Il Sig. . . . sta seguendo/ha concordato un programma terapeutico e socioriabilitativo presso (ASL, SERT, comunità, etc., enti indicati dall’art. 115, D.P.R. n. 309/1990), secondo le modalità descritte nella documentazione che si allega. Si rileva inoltre che, ai fini dell’applicazione degli artt. 90-94 D.P.R. n. 309/1990 il Sig. . . . deve scontare una pena inferiore ai 4 anni. Il sottoscritto Avvocato fa presente infine che il Sig. . . . non ha ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 94 D.P.R. 309/1990 più di una volta. Alla luce di quanto sopra il sottoscritto chiede che, sussistendo le condizioni previste dall’art. 90 D.P.R. n. 309/1990, l’esecuzione della pena venga sospesa (se l’ordine di carcerazione è stato eseguito: chiede che il Sig. . . . venga scarcerato ai sensi dell’art. 91, comma 4, D.P.R. n. 309/1990) e che la S.V. trasmetta gli atti al Tribunale di sorveglianza affinché decida sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Con ossevanza Data e firma ✦✦✦
È stato recentemente affermato che le modifiche introdotte dalla L. n. 165 del 1998 (c.d. legge Simeone) hanno mantenuto inalterata la disciplina delle misure
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alternative per i tossicodipendenti prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990. Pertanto, quando il condannato proponga istanza di concessione di una delle due misure alternative previste rispettivamente dagli artt. 90 e 94 del medesimo D.P.R. n. 309 del 1990 (sospensione della esecuzione della pena detentiva o affidamento in prova al servizio sociale), il potere di sospensione della esecuzione del P.M. trova fondamento in quanto previsto nei commi 3 e 4 dell’art. 91 del decreto stesso, e non nella nuova formulazione del comma 5 dell’art. 656 c.p.p. Ne deriva che per la sospensione della esecuzione in favore dei tossicodipendenti non si applica la preclusione derivante dal titolo di reato, prevista dallo stesso art. 656, comma 9, lett. a), del codice di rito (Cass. 4 maggio 1999, De Felice, in Cass. pen. 2000, 1309). La documentazione, che certifica lo stato di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti da allegare all’istanza, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica (SERT). La mancata allegazione di tale certificazione, in virtù delle modifiche introdotte nell’art. 94 D.P.R. n. 309/1990 dalla L. n. 4/2001, determina l’inammissibilità della domanda. Tale documentazione può, comunque, essere depositata nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza anche dopo la presentazione dell’istanza, fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata in base all’art. 666 c.p.p.
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➲ FORMULA 286 ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN PROVA A SERVIZIO SOCIALE IN CASI PARTICOLARI AVANZATA NELL’INTERESSE DI CONDANNATO DETENUTO (art. 94 D.P.R. n. 309/1990; art. 99 reg. penit.)
ILL.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato da . . . in data . . . alla pena di . . . , attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di . . . chiede di essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 94 D.P.R. n. 309/1990 e, a tal fine, espone quanto segue. Il Sig. . . . versa in uno stato di alcool/tossico dipendenza, come risulta dalla documentazione allegata al presente ricorso (documentazione necessariamente proveniente da struttura sanitaria pubblica, es. SERT). Il Sig. . . . sta seguendo/ha concordato un programma terapeutico e socioriabilitativo presso (ASL, SERT, comunità, etc., enti indicati dall’art. 115 D.P.R. n. 309/1990), secondo le modalità descritte nella documentazione che si allega. Si rileva inoltre che, ai fini dell’applicazione degli artt. 90-94 D.P.R. n. 309/90, il Sig. . . . deve scontarre una pena (o un residuo di pena) inferiore ai 4 anni. Il sottoscritto Avvocato fa presente infine che il Sig. . . . non ha ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale, di cui all’art. 94 D.P.R. 309/1990 più di una volta. Si confida nell’accoglimento dell’istanza. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Ovviamente il detenuto può avanzare tale istanza in proprio. In questo caso, in base a quanto stabilito dall’art. 99, D.P.R. n. 230/1990, per l’affidamento in prova «ordinario», l’istanza va presentata al direttore dell’istituto penitenziario, che la trasmetterà senza ritardo al P.M. competente per l’esecuzione. La documentazione, che certifica lo stato di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti da allegare all’istanza, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica (SERT). La mancata allegazione di tale certificazione, in virtù dell’art. 94 D.P.R. n. 309/1990 come modificato dalla L. n. 4/2001, determina l’inammissibilità della domanda.
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Tale documentazione può, comunque, essere depositata nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza anche dopo la presentazione dell’istanza, fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata in base all’art. 666 c.p.p.
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Richiesta di sospensione dell’esecuzione di pena
FORMULA 287
➲ FORMULA 287 RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DI PENA DETENTIVA AVANZATA NELL’INTERESSE DI CONDANNATO DETENUTO PER REATI COMMESSI IN RELAZIONE AL PROPRIO STATO DI TOSSICODIPENDENZA (artt. 90-91, D.P.R. n. 309/1990)
ILL.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto difensore di . . . condannato dal (Giudice) in data . . . alla pena di . . . , attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di . . . a far data da . . . , fa istanza di sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 90, D.P.R. n. 309/1990, a sostegno della quale, espone quanto segue. Il Sig. . . . , come risulta dalla documentazione che si allega, versa in uno stato di tossicodipendenza a far data da . . . D’altra parte, come emerge chiaramente dagli atti processuali, che si allegano, i reati per cui il sig. . . . è stato condannato sono strettamente connessi con il suo stato di tossicodipendenza. Il Sig. . . . ha concordato con (ASL, SERT, comunità, struttura di cui all’art. 115 D.P.R. n. 309/1990) un programa terapeutico e socioriabilitativo, le cui modalità sono dettagliatamente descritte nella documentazione che si allega. Si rileva, inoltre, che dopo l’inizio del programma il sig. . . . non ha mai commesso reati di qualsivoglia natura. Si rileva, altresì, che ricorrono i limiti di pena richiesti dall’art. 90, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 per la concessione del beneficio di cui alla presente istanza (pena o residuo di pena inferiore a quattro anni). Il sottoscritto fa presente infine che il sig. . . . non ha mai beneficiato sinora della sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 90 D.P.R. n. 309/1990. Si confida nell’accoglimento dell’istanza. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il condannato per reati connessi al proprio stato di tossicodipendenza, nei cui confronti non sia stato ancora emesso o eseguito l’ordine di carcerazione e che sia quindi ancora in libertà, può avanzare un’analoga istanza, basata sugli stessi presupposti, da presentare al P.M. Quest’ultimo, non ostando i limiti di pena prevista dall’art. 90, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, sospenderà l’esecuzione della pena e trasmetterà immediatamente gli atti al Tribunale di sorve-
FORMULA 287
Richiesta di sospensione dell’esecuzione di pena
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glianza affinché decida sull’istanza. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi alla sospensione dell’esecuzione della pena non commette un delitto non colposo punibile con la sola pena della reclusione, la pena ed ogni altro effetto penale della condanna si estinguono. La documentazione, che certifica lo stato di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti da allegare all’istanza, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica (SERT). La mancata allegazione di tale certificazione, in virtù dell’art. 94 D.P.R. n. 309/1990 come modificato dalla L. n. 4/2001, determina l’inammissibilità dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena. Tale documentazione può, comunque, essere depositata nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza anche dopo la presentazione dell’istanza, fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata in base all’art. 666 c.p.p.
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Istanza di concessione della detenzione domiciliare
FORMULA 288
➲ FORMULA 288 ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE AVANZATA NELL’INTERESSE DEL CONDANNATO LIBERO (art. 47 ter L. n. 354/1975; art. 100 reg. penit.; art. 656 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nei cui confronti la S.V. ha emesso ordine di esecuzione di carcerazione e contestuale decreto di sospensione dell’esecuzione notificato in data . . . (R.G. n. . . . ) a sostegno della presente istanza di applicazione della detenzione domiciliare, espone quanto segue. La pena che il Sig. . . . deve espiare è (inferiore a 3 anni). Il Sig. . . . appartiene ad una delle categorie di soggetti indicati dall’art. 47 ter, comma 1, lett. da a) ad e), L. n. 354/1975, come risulta dalla documentazione che si allega; (oppure: la pena che il Sig. . . . deve espiare è inferiore a 2 anni e l’eventuale concessione della misura della detenzione domiciliare è idonea ad evitare che il Sig. . . . commetta altri reati. Infatti . . . ). Non ricorrono d’altra parte le condizioni preclusive all’accoglimento della presente istanza previste dall’art. 656, commi 7 e 9, c.p.p. Il sottoscritto Avvocato chiede, pertanto, che la S.V. trasmetta gli atti al Tribunale di sorveglianza di . . . . Con osservanza Data e firma
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FORMULA 289
Istanza di concessione della detenzione domiciliare
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➲ FORMULA 289 ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE AVANZATA NELL’INTERESSE DI CONDANNATO DETENUTO (art. 47 ter L. n. 354/1975 e art. 100 reg. penit.)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato dal . . . in data . . . alla pena di . . . attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di . . . a far data . . . , fa istanza di applicazione della detenzione domiciliare e, a tal fine, fa presente quanto segue. Il Sig. . . . è stato condannato (alla pena dell’arresto; oppure: della reclusione inferiore a 4 anni; oppure deve scontare un residuo di pena inferiore a 4 anni), come da documentazione che si allega. Il Sig. . . . /La Sig.ra . . . appartiene ad una delle categorie di soggetti indicati dall’art. 47 ter, comma 1 lett. a) . . e L. n. 354/1975 (donna incinta, persona in gravi condizioni di salute, etc. . . ), come risulta dalla documentazione che si allega. Il sottoscritto Avvocato chiede, pertanto, che la S.V. disponga l’applicazione provvisoria della misura della detenzione domiciliare nei confronti di . . ., presso il seguente domicilio . . . secondo quanto previsto dall’art. 47 ter, comma 1 bis, L. n. 354/1975 e trasmetta gli atti al Tribunale di sorveglianza di . . . affinché decida sulla presente istanza. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’istanza presentata in proprio dal detenuto va indirizzata, ai sensi dell’art. 100, comma 8, D.P.R. n. 230/2000 al direttore dell’istituto penitenziario. Nel corso della detenzione domiciliare l’interessato può richiedere che la misura sia proseguita in località situata sotto altra giurisdizione. In tal caso, la relativa istanza va indirizzata al magistrato di sorveglianza che, acquisito il parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni.
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Richiesta di concessione della detenzione domiciliare
FORMULA 290
➲ FORMULA 290 RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE AL DI FUORI DEI CASI DI CUI ALL’ART. 47 TER, COMMA 1, L. 354/1975 (art. 47 ter, comma 1 bis, L. n. 354/1975)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato dal (giudice) in data . . . per il reato di cui all’art. . . . attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di . . . a far data . . . in ordine alla presente istanza di applicazione della detenzione domiciliare, fa presente quanto segue. Il Sig. . . . è stato condannato alla pena detentiva di . . . (inferiore a 2 anni anche se costitutente residuo di maggior pena). Il sottoscritto fa presente che l’adozione della misura alternativa della detenzione su richiesta è idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. Infatti . . . Il sottoscritto Avvocato chiede pertanto che la S.V. disponga l’applicazione provvisoria della misura della detenzione domiciliare nei confronti di . . . , presso il seguente domicilio . . . , secondo quanto previsto dall’art. 47 ter, comma 1 bis, L. n. 354/1975 e trasmetta gli atti al Tribunale di sorveglianza di . . . affinché decida sulla presente istanza. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il comma 4 bis dell’art. 47 ter L. n. 354/1975, introdotto dalla L. n. 4/2001 prevede che il tribunale di sorveglianza, in tutti i casi in cui dispone la detenzione domiciliare, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte dell’autorità preposta al controllo, può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (es.: braccialetto elettronico). Si applica in questo caso l’art. 275 bis c.p.p.
FORMULA 291
Istanza di concessione di misure alternative
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➲ FORMULA 291 ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS CONCLAMATA O GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA (art. 47 quater, L. n. 354/1975)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato dal (giudice) in data . . . per il reato di cui all’art. . . . attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di . . . a far data . . ., fa presente quanto segue. Il Sig. . . . è stato condannato alla pena detentiva di . . . Il Sig. . . . è affetto da AIDS conclamato (o da grave insufficienza immunitaria), come risulta dalla certificazione diagnostica effettuata dal servizio sanitario penitenziario, che si allega alla presente istanza (documentazione necessariamente proveniente, ai sensi dell’art. 47 quater o.p. e 286 bis, comma 2, c.p.p. dal servizio sanitario penitenziario). Il Sig. . . . sta seguendo/ha concordato un programma terapeutico, le cui concrete modalità sono definite nella documentazione che si allega (proveniente dal servizio sanitario penitenziario). Il sottoscritto Avvocato chiede pertanto che la S.V. disponga l’applicazione provvisoria della misura dell’affidamento al servizio sociale o della detenzione domiciliare nei confronti di . . . , presso il seguente domicilio . . . , così da permettere l’attuazione del programma terapeutico e assistenziale sopra descritto e, secondo quanto previsto dall’art. 47 quater comma 1 bis o.p., trasmetta gli atti al Tribunale di sorveglianza di . . . affinché decida sulla istanza avanzata con il presente ricorso. In caso di non accoglimento della presente istanza si chiede, in subordine, che l’istante venga detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie alle patologie sopra descritte. Con osservanza Data e firma
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Richiesta di concessione della detenzione domiciliare
FORMULA 292
➲ FORMULA 292 RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE (art. 47 quinquies L. n. 354/1975)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannata dal (giudice) in data . . . per il reato di cui all’art. . . . attualmente detenuta presso la Casa Circondariale di . . . a far data da . . . , in ordine alla presente istanza di applicazione della detenzione domiciliare, fa presente quanto segue. La Sig.ra . . ., a far data da . . . ha scontato, (es.: tenuto anche conto del periodo di presofferto per la misura della custodia cautelare in carcere/arresti domiciliari) un terzo della pena irrogatale (ovvero 15 anni in caso di irrogazione della pena dell’ergastolo), come risulta dalla documentazione che si allega (es. ordinanza di misura cautelare, ordine di esecuzione della pena). La signora, inoltre, è madre di prole inferiore ad anni 10, come da documentazione che si allega. Risulta, poi, che vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, (es. dal momento che è disponibile un alloggio sito in . . ., all’interno del quale già risiede . . ., disponibile a propria volta al ripristino della convivenza dei figli e della madre). Deve, infine, escludersi, che vi sia il pericolo che . . . commetta ulteriori delitti, (ad es.: tenuto conto della condotta di . . . durante la detenzione). Alla luce di quanto premesso, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale voglia disporre, ai sensi dell’art. 47 quinquies L. n. 354/1975 la detenzione domiciliare speciale di . . ., presso l’abitazione sita in . . . (ovvero la detenzione in luogo di cura, assistenza, accoglienza, sito in . . .), al fine di consentire a . . . di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 293
Istanza di concessione della semilibertà
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➲ FORMULA 293 ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA SEMILIBERTÀ AVANZATA NELL’INTERESSE DEL CONDANNATO LIBERO (art. 50 L. n. 354/1975; art. 101 reg. penit.; art. 656 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nei cui confronti alla S.V. ha emesso ordine di esecuzione della carcerazione con contestuale decreto di sospensione dell’esecuzione in data . . . , notificato in data . . . (R.G. n. . . . ), in ordine alla richiesta di concessione della semilibertà, espone quanto segue. Il Sig. . . . è stato condannato alla pena dell’arresto/della reclusione inferiore a 6 mesi; (oppure: il Sig. . . . deve scontare, quale residuo di pena, . . . di reclusione). In seguito alla commissione del reato il Sig. . . . ha dato ampia dimostrazione della sua volontà di reinserimento sociale. A dimostrazione di ciò si rileva che . . . (eventuale documentazione allegata, relativa alla situazione economica, lavorativa, familiare). Il sottoscritto chiede pertanto che la S.V. voglia trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza affinché decida sulla presente istanza. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’art. 101 D.P.R. n. 230/2000 prevede che nei confronti del condannato o dell’internato ammesso al regime di semilibertà, sia formulato, da parte del direttore dell’Istituto, un particolare programma di trattamento che deve essere approvato dal Magistrato di Sorveglianza. Nel programma di trattamento per l’attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o l’internato si deve impegnare, per iscritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell’istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all’orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare l’inserimento esterno per la specifica attività, per cui vi è ammissione alla semilibertà, con la integrazione della persona nell’ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile con-
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Istanza di concessione della semilibertà
FORMULA 293
sumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all’esterno negli ambienti indicati; rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale.
FORMULA 294
Istanza di concessione della semilibertà
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➲ FORMULA 294 ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA SEMILIBERTÀ AVANZATA NELL’INTERESSE DI CONDANNATO DETENUTO (art. 50, comma 2, L. n. 354/1975)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato da (giudice) in data . . . alla pena di . . . , resa esecutiva a far data da . . . attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di . . . chiede che il Sig. . . . .venga ammesso al regime di semilibertà e a tal proposito, espone quanto segue. Il Sig. . . . ha già scontato la quantità di pena richiesta dall’art. 50, comma 2, L. n. 354/1975 quale presupposto per l’ammissione della semilibertà (metà della pena ovvero 2/3 se la condanna riguarda uno dei reati indicati dall’art. 4 bis L. n. 354/1975) e ha dimostrato, durante la sua permanenza in carcere, una completa volontà di reinserimento. A questo proposito si fa presente che (condotta in carcere, durante i permessi etc. . . .). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Come le altre misure alternative, anche la semilibertà può essere richiesta direttamente dall’interessato. Se il condannato si trova in stato di detenzione vale il disposto di cui all’art. 96 D.P.R. n. 230/2000: l’istanza va presentata al direttore dell’istituto che la trasmette al Magistrato di Sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto e alla proposta del Consiglio di disciplina.
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Richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena
FORMULA 295
➲ FORMULA 295 RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PENA E CONTESTUALE ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA SEMILIBERTÀ AVANZATA NELL’INTERESSE DI CONDANNATO DETENUTO (art. 50, comma 6, L. n. 354/1975)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . , condannato da (giudice) in data . . . alla pena di . . . , resa esecutiva a far data da . . . attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di . . . chiede che il Sig. . . venga ammesso al regime di semilibertà e a tal proposito, espone quanto segue. L’entità della pena che il Sig. . . . deve scontare rientra nei limiti previsti dall’art. 50, comma 1, L. n. 354/1975 per la concedibilità del beneficio della semilibertà. Il Sig. . . . d’altra parte, ha già dimostrato durante la permanenza in carcere la propria volontà di reinserimento sociale. La concessione della semilibertà può significativamente contribuire alla rieducazione del reo. Infatti . . . (descrizione della situazione lavorativa e/o familiare suffragata da idonea documentazione). Il beneficio richiesto, d’altra parte, non potrebbe certo favorire la commissione di nuovi reati. Infatti . . . (condotta in carcere, etc.). Si rileva altresì che la protrazione dello stato di detenzione del Sig. . . . potrebbe comportare un grave pregiudizio alla sua salute fisica-psichica. Infatti (allegazione documentazione medica). Non è d’altra parte prospettabile alcun pericolo di fuga da parte del Sig. . . . , una volta che fosse concesso il beneficio della semilibertà. Infatti . . . Il sottoscritto chiede pertanto che la S.V. voglia sospendere l’esecuzione della pena, ordinando la liberazione di . . . e trasmettere quindi gli atti al Tribunale di Sorveglianza affinché decida sull’istanza di semilibertà. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 296
Reclamo avverso provv. del ministero di giustizia
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➲ FORMULA 296 RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER DETENUTI PER REATI GRAVI DI CUI ALL’ART. 41 BIS, L. 354/1975 (art. 41 bis, L. n. 354/1975)
ILL.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., espone quanto segue. In data . . . con provvedimento del Ministro di Giustizia n. . . ., nei confronti del reclamante, è stata sospesa, ai sensi dell’art. 41 bis, L. n. 354/75, l’applicazione dei seguenti istituti previsti dall’ordinamento penitenziario (. . .). I motivi di tale sospensione sono infondati. Infatti (es. dissociazione dall’associazione a delinquere, marginale coinvolgimento nel sodalizio criminoso, occasionalità del reato, sproporzione della misura, sua eccessiva durata etc.). Si chiede, pertanto, che codesto Ecc.mo Tribunale voglia annullare il provvedimento impugnato. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
I provvedimenti restrittivi del ministero di giustizia di cui all’art. 41 bis o.p., si fondano sulla sussistenza di gravi motivi di sicurezza pubblica e sul rilievo che l’applicazione delle normali regole di trattamento e degli istituti penitenziari, previsti dalla stessa L. n. 354/1975, si pongano in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza. La facoltà di reclamo costituisce, quindi, uno strumento per ottenere un controllo giurisdizionale su un provvedimento ulteriormente limitativo della libertà personale, applicato da un organo non giudiziario. I reclami contro i provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria che incidono sui diritti dei detenuti, tra cui quelli relativi ai colloqui e alle conversazioni telefoniche, danno origine a procedimenti che si concludono con decisioni del magistrato di sorveglianza munite della forma e del contenuto della giurisdizione. Ne consegue che in mancanza di forme procedurali speciali relative alla materia dei reclami contro gli atti dell’amministrazione lesivi dei diritti dei detenuti, l’attuazione della tutela giurisdizionale deve necessariamente realizzarsi attraverso l’ordinario modello procedimentale delineato dall’art. 678 c.p.p., che
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Reclamo avverso provv. del ministero di giustizia
FORMULA 296
attraverso il rinvio all’art. 666, comma 6, dello stesso codice, rende ricorribili per cassazione le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza (Cass. pen., Sez. I, 15 maggio 2002, n. 22573, Valenti, CED Cassazione, 2002, RV221623).
FORMULA 297
Richiesta di computo del periodo di custodia cautelare
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➲ FORMULA 297 RICHIESTA DI COMPUTO DEL PERIODO DI CUSTODIA CAUTELARE O DELLE PENE ESPIATE SENZA TITOLO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA DETENTIVA DA ESEGUIRE (art. 657, comma 1, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato da (giudice) in data . . . alla pena detentiva di . . . come da documentazione che si allega, rileva quanto segue. Il Sig. . . . era stato condannato per altro reato da . . . in data . . . come da allegata documentazione e ha quindi espiato la pena detentiva di . . . (Oppure, o in aggiunta: Il Sig. . . . , a seguito di ordinanza di . . . in data . . . relativa ad altro reato (o nel presente procedimento) ha scontato in regime di custodia cautelare in carcere/arresti domiciliari/applicazione provvisoria di misura di sicurezza i seguenti periodi di privazione della libertà personale . . .). Il sottoscritto chiede pertanto che ai sensi dell’art. 657 c.p.p. la S.V. computi i periodi di privazione di libertà personale relativi al provvedimento sopra indicato ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire nel presente procedimento. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Va ricordato che l’art. 21, comma 4, D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (come sostituito dall’art. 41 D.L.vo 14 gennaio 1991 n. 12) dispone che: «Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell’articolo 657 del codice di procedura penale».
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Richiesta di computo del periodo di custodia cautelare
FORMULA 298
➲ FORMULA 298 RICHIESTA DI COMPUTO DEL PERIODO DI CUSTODIA CAUTELARE O DI PENA DETENTIVA ESPIATA SENZA TITOLO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA O SANZIONE SOSTITUTIVA DA ESEGUIRE (art. 657, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato da (giudice) in data . . . alla pena pecuniaria di . . . (oppure: sanzione sostitutiva di . . . ), come da documentazione che si allega, rileva quanto segue. Il Sig. . . . è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere/arresti domiciliari/applicazione provvisoria di misura di sicurezza come risulta dall’ordinanza emessa da . . . in data . . . , che si allega alla presente istanza. (In alternativa: Il Sig. . . . aveva subito condanna per altro reato pronunciata da . . . in data . . . come da allegata documentazione e ha quindi espiato la pena detentiva di . . . ). (Eventualmente:) Tale condanna è stata in seguito revocata in quanto (allegare documentazione). (Oppure: il reato per cui è stata pronunciata condanna è stata oggetto di amnistia/indulto, in virtù della legge . . . ). Il sottoscritto chiede pertanto, ai sensi dell’art. 657, comma 3, c.p.p. che la S.V., operato il ragguaglio a norma di legge, computi il periodo di custodia cautelare/detenzione sopra indicato ai fini della determinazione della pena pecuniaria/ sanzione sostitutiva inflitta con sentenza in data . . . Con osservanza Data e firma
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FORMULA 299
Richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria
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➲ FORMULA 299 RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA (art. 660 c.p.p.)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto . . . condannato da (giudice) in data . . . (R.G. n. . . .) alla pena pecuniaria di euro . . . chiede che detta pena venga rateizzata nei seguenti termini . . . A sostegno di tale richiesta espone quanto segue (descrizione situazione di insolvenza: allegazione dichiarazione dei redditi, stato di famiglia, etc.) Si confida nell’accoglimento della richiesta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La situazione di insolvenza, a fronte della quale può essere concessa la rateizzazione della pena pecuniaria, è elemento diverso e distinto dalla insolvibilità, di cui al comma 1 dello stesso art. 660 c.p.p. La rateizzazione è il risultato di un apprezzamento discrezionale del magistrato. Il provvedimento che neghi la rateizzazione, qualora non sia congruamente motivato, è illegittimo.
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Differimento della conversione della pena pecuniaria
FORMULA 300
➲ FORMULA 300 RICHIESTA DI DIFFERIMENTO DELLA CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA (art. 660, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto . . . condannato da . . . in data . . . (R.G. n. . . .) alla pena pecuniaria di . . . ; premesso che il P.M. ha chiesto la conversione di detta pena in . . . ; premesso che il sottoscritto versa in difficili condizioni economiche, come da documentazione che si allega; chiede che la conversione della pena sia differita di . . . per permettere al sottoscritto di adempiere alla pena pecuniaria a lui inflitta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La competenza a disporre la conversione della pena pecuniaria spetta al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza che hanno giurisdizione sull’Istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’internato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del procedimento (cfr.: Cass., Sezioni Unite, 22 novembre 1997, Confl. Comp. in proc. Russo, in Arch. nuova proc. pen. 1997, 757). Qualora il condannato risulti irreperibile e, quindi, non possa essere accertata la sua insolvibilità, il magistrato di sorveglianza non può ordinare la conversione della pena, ma deve restituire gli atti al P.M. Questi dovrà restituire gli atti alla cancelleria del giudice dell’esecuzione, perché provveda periodicamente a rinnovare la procedura esecutiva (Cass., Sezioni Unite, 17 gennaio 1996, n. 36, Nikolic). Chi ha pagato quanto dovuto in esecuzione di una pena pecuniaria, non può ottenere la restituzione delle somme versate, qualora con successiva sentenza i fatti di cui alla prima condanna siano ritenuti episodi di un unico reato continuato e sia per essi applicato a titolo di continuazione un aumento della pena pecuniaria inferiore alla somma già versata (Cass., Sezioni Unite, 29 febbraio 2000, n. 21, Dell’Orco; cfr. art. 42 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 sul giudice di pace in materia penale).
FORMULA 301
Ricorso avverso la conversione della pena pecuniaria
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➲ FORMULA 301 RICORSO AVVERSO ORDINANZA DI CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA (art. 660, comma 5, c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato dal Tribunale di . . . in data . . . (R.G. n. . . .) alla pena pecuniaria di . . . convertita in . . . a seguito di provvedimento del Magistrato di sorveglianza di . . . in data . . . , espone quanto segue. L’ordinanza di conversione emessa dal Magistrato di sorveglianza è errata (p.e.: dal momento che ha immotivatamente ignorato l’istanza di differimento della conversione/rateizzazione della pena). Il sottoscritto chiede pertanto che l’ordinanza di conversione della pena pecuniaria in . . . ora impugnata venga annullata. Con osservanza Data e firma
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Richiesta di revoca di sanzione pecuniaria
FORMULA 302
➲ FORMULA 302 RICHIESTA DI REVOCA DI SANZIONE PECUNIARIA (art. 664 c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . /ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . nella sua qualità di . . . nel procedimento a margine, considerato che è stato condannato, con ordinanza in data . . . , al pagamento di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. . . . (44, 48, 133, 147, 231, 634, 694 c.p.p.), fa presente che la sanzione non è giustificata. Infatti . . . Il sottoscritto chiede pertanto, ai sensi dell’art. 664 c.p.p., che la sanzione a lui irrogata sia revocata. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il provvedimento impositivo del pagamento delle somme devolute alla Cassa delle ammende, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, al pari di quello conseguente al rigetto, non è revocabile. La richiesta dell’interessato, volta ad ottenere la revoca del provvedimento predetto ai sensi dell’art. 664 c.p.p., è pertanto inammissibile.
FORMULA 303
Richiesta di liberazione di persona condannata per errore
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➲ FORMULA 303 RICHIESTA DI LIBERAZIONE DI PERSONA CONDANNATA PER ERRORE SULLA SUA IDENTITÀ FISICA (art. 667 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nei cui confronti è stato emesso ordine di esecuzione di carcerazione in data . . . (R.G. n. . . . ) e che si trova ora detenuto presso la Casa Circondariale di . . . , fa presente che il Sig. . . . non è la persona nei cui confronti deve essere eseguita la pena, dal momento che si è verificato un errore di persona. A questo proposito osserva . . . (allegazione documenti). Il sottoscritto chiede pertanto l’immediata liberazione del Sig. . . . Il sottoscritto, in via subordinata, tenuto conto che, alla luce di quanto sopra rilevato, la circostanza che il Sig. . . . sia la persona nei cui confronti va eseguita la pena appare quantomeno dubbia, chiede che l’esecuzione sia sospesa e il Sig. . . . comunque liberato in attesa che il P.M. compia più approfondite indagini in ordine all’identificazione della persona oggettivamente condannata. Con osservanza Data e firma
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Opposizione avverso ordinanza di rigetto della richiesta
FORMULA 304
➲ FORMULA 304 OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA CHE SOLLEVA IL DUBBIO SULL’IDENTITÀ FISICA DELLA PERSONA DETENUTA (art. 667, comma 4, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto Avvocato difensore di . . . nei cui confronti è stato emesso ordine di esecuzione di carcerazione in data . . . (R.G. n. . . . ) e che si trova ora detenuto presso la Casa Circondariale di . . . , propone opposizione avverso l’ordinanza emessa dal (giudice) in data . . . con cui, rigettando la richiesta proposta dal sottoscritto avvocato ai sensi dell’art. 667 c.p.p., non disponeva la liberazione del Sig. . . . né la sospensione dell’esecuzione della pena. L’ordinanza impugnata è censurabile sotto diversi profili (. . .). Il sottoscritto chiede pertanto che l’ordinanza venga annullata e venga ordinata l’immediata liberazione di . . . o quantomeno la sospensione dell’esecuzione della pena in attesa di più approfonditi accertamenti da parte del P.M. in ordine all’esatta identità della persona nei cui confronti deve essere eseguita la pena. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il giudice dell’esecuzione provvede nella richiesta di cui all’art. 667 comma 1 c.p.p., con ordinanza del plano. In caso di rigetto della richiesta, il condannato può proporre opposizione avanti allo stesso giudice. Tale opposizione instaura un procedimento in contraddittorio nelle forme di cui all’art. 666 c.p.p. e culmina in un’ordinanza ricorribile per cassazione.
FORMULA 305
Liberazione di persona condannata per errore
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➲ FORMULA 305 RICHIESTA DI LIBERAZIONE DI PERSONA CONDANNATA PER ERRORE SULLA SUA IDENTITÀ (art. 667, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . , nei cui confronti è stato emesso ordine di esecuzione di carcerazione in data . . . (R.G. n. . . . ) e che si trova ora detenuto presso la Casa Circondariale di . . . , premesso che l’arresto del Sig. .. . è stato causato da un errore di persona; premesso che l’errore di persona che ha determinato l’arresto di . . . appare evidente, poiché . . . come risulta anche dalla documentazione che si allega; rilevato che (p.e.: pregiudizio dalla protrazione della detenzione), chiede che la S.V., ai sensi dell’art. 667, comma 3, c.p.p., ordini con decreto la liberazione provvisoria di . . . e la trasmissione degli atti a . . . (giudice) affinché provveda in via definitiva sul fatto. Con osservanza Data e firma
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Richiesta di correzione di sentenza di condanna
FORMULA 306
➲ FORMULA 306 RICHIESTA DI CORREZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI PERSONA ERRONEAMENTE INDIVIDUATA PER ERRORE DI NOME (art. 668 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna alla pena di . . . (eventualmente: e ordine di esecuzione della pena) fa presente che tale provvedimento riguarda erroneamente il Sig. . . . Infatti . . . (p.e.: le generalità indicate sono errate, come risulta dall’allegata documentazione: il Sig. . . . non ha mai ricevuto alcun atto del procedimento, etc.). Il sottoscritto chiede pertanto la correzione della sentenza/ordine di esecuzione e l’immediata sospensione dell’esecuzione della pena. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 307
Indicazione della pena da eseguire
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➲ FORMULA 307 INDICAZIONE DELLA PENA DA ESEGUIRE IN PRESENZA DI PLURALITÀ DI CONDANNE PER IL MEDESIMO FATTO NEI CONFRONTI DELLA STESSA PERSONA (art. 669, comma 2, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . premesso che il Sig. . . . è stato condannato da . . . con sentenza emessa in data . . . , divenuta irrevocabile in data . . . per il reato di cui . . . , come da documentazione che si allega; rilevato che lo stesso Sig. . . . èstato condannato, altresì, da . . . con sentenza in data . . . divenuta irrevocabile in data . . . per il reato di cui . . . come da documentazione che si allega; tenuto conto che le due sentenze di condanna – che irrogano l’una la pena di . . . e l’altra la pena di . . . – riguardano un identico fatto, come emerge chiaramente dalla lettura del capo di imputazione dei due procedimenti sopra indicati (o come risulta dagli atti allegati alla presente richiesta), chiede che ai sensi dell’art. 669, comma 2, c.p.p. venga posta in esecuzione la sentenza emessa da . . . il . . . Con ossevanza Data e firma
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Richiesta di revoca di sentenza di condanna
FORMULA 308
➲ FORMULA 308 RICHIESTA DI REVOCA DI SENTENZA DI CONDANNA E DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO RELATIVA AL MEDESIMO FATTO (art. 669, comma 8, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . premesso che il Sig. . . . è stato condannato da . . . con sentenza emessa in data . . . , divenuta irrevocabile in data . . ., per il reato di cui . . . , come da documentazione che si allega; rilevato che il Sig. . . . in ordine al medesimo fatto è stato assolto da . . . con sentenza in data . . . divenuta irrevocabile il . . .; considerato che le due sentenze riguardano un identico fatto come risulta dagli atti allegati all’istanza (o: dalla lettura dei rispettivi capi di imputazione), chiede, ai sensi dell’art. 669, comma 8, c.p.p., che la sentenza di condanna sopra indicata nei confronti di . . . sia revocata e sia ordinata l’esecuzione della sentenza di proscioglimento/assoluzione emessa da . . . il . . . divenuta irrevocabile il . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’identità del fatto, che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 669 c.p.p. implica la coincidenza di tutte le componenti delle concrete fattispecie. Per decidere quale sia la più favorevole tra le sentenze di proscioglimento emesse nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto si deve aver riguardo alle formule di proscioglimento tassativamente stabilite dall’ordinamento e agli effetti tipici che ne conseguono. Qualora alcune di queste sentenze siano state emesse sotto il vigore del vecchio codice di rito, il giudice dell’esecuzione è legittimato a procedere alla rettifica delle formule di proscioglimento bandite dal nuovo codice di rito, quando la rettificazione si ponga come antecedente logico necessario alla sua decisione, come si verifica nel caso di assoluzione pronunciata con formula dubitativa.
FORMULA 309
Richiesta di accertamento
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➲ FORMULA 309 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA NON ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO (art. 670 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fa presente quanto segue. (P.e.: il Sig. . . . è stato condannato dal (giudice) in data . . . alla pena di . . . Il sig. . . . tuttavia non ha mai ricevuto alcun avviso relativo alla fissazione dell’udienza dibattimentale, nonostante avesse eletto regolarmente domicilio presso . . . come risulta dagli atti processuali. Anche la sentenza emessa da . . . il . . . , dunque, non è mai stata notificata al Sig. . . . Il sottoscritto, pertanto, chiede che venga dichiarata la non esecutività della sentenza e venga disposta la notifica della stessa presso il domicilio di . . . anche al fine di consentire una rituale impugnazione. Il sottoscritto chiede altresì l’immediata sospensione dell’esecuzione della sentenza). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
In sede di incidente di esecuzione, l’indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell’esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione. A tale fine, il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’intrapresa esecuzione. Ne consegue che, allorché la legge annovera, fra i compiti e le competenze del giudice dell’esecuzione, la valutazione, anche nel merito, dell’osservanza «delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato» essa si riferisce chiaramente alle eventuali irrego-
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Richiesta di accertamento
FORMULA 309
larità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità emessa dopo e non prima della pronuncia della sentenza. È ovvio che in sede di esecuzione non sono deducibili questioni concernenti la fase della cognizione che in essa avrebbero dovuto essere denunziate con i mezzi di gravame disposti dalla legge. (Fattispecie relativa a eccepita nullità del decreto di citazione a giudizio) (Cass., 4 marzo 1998 n. 748, Rosi, CED Cassazione 1998). Pertanto è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiari la non esecutività di una sentenza di condanna a cagione di pretese nullità incorse nel giudizio di cassazione conclusosi con il rigetto del ricorso a suo tempo proposto avverso detta sentenza (Cass., 9 gennaio 1998, Zagami, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 715).
FORMULA 310
Richiesta di accertamento della non esecutività
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➲ FORMULA 310 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA NON ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO E CONTESTUALE RICHIESTA DI RESTITUZIONE IN TERMINI (art. 670, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, fa presente quanto segue. Il Sig. . . . è stato condannato dal (giudice) in data . . . alla pena di . . . Il Sig. non ha potuto tempestivamente proporre impugnazione avverso la sentenza sopra indicata per cause a lui non imputabili. Infatti . . . (motivi ex art. 175 c.p.p.). Il sottoscritto, pertanto, chiede che sia dichiarata la non esecutività della sentenza emessa da . . . il . . . e che il Sig. . . . venga restituito nel termine per proporre rituale impugnazione avverso tale sentenza. Il sottoscritto chiede inoltre che l’esecuzione della sentenza di condanna a carico di . . . sia sospesa. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La sussistenza, nelle condizioni previste dall’art. 670, comma 3, c.p.p., di una competenza alternativa a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, non modifica la disciplina generale dell’istituto relativa ai requisiti di ammissibilità, che rimane quella fissata dall’art. 175 c.p.p., sia che l’istanza venga presentata al giudice dell’esecuzione che a quello della impugnazione; occorre, infatti, in entrambi i casi, assicurare il medesimo regolamento unitario e mantenere, in particolare, il limite di decadenza stabilito in dieci giorni dal terzo comma del suddetto art. 175, ad evitare che dall’opzione in ordine alla competenza, affidata alla discrezionalità dell’istante, derivi una disciplina difforme del requisito temporale di ammissibilità della domanda, quando questa venga proposta ai sensi dell’art. 670, comma 3, c.p.p. Ne consegue che qualora il giudice dell’esecuzione, nel respingere un incidente di esecuzione volto a far
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Richiesta di accertamento della non esecutività
FORMULA 310
riconoscere la non irrevocabilità della sentenza di condanna, ometta di pronunciarsi sulla contestuale richiesta di restituzione in termini per proporre impugnazione, tale mancata pronuncia non costituisce motivo di nullità, ove la richiesta stessa sia da considerare inammissibile per inosservanza del termine di presentazione previsto dall’art. 175, comma 3, c.p.p. (Cass., 25 novembre 1998, Costantini, in Cass. pen. 2000, 120). In tema di restituzione nel termine, il disposto del terzo comma dell’art. 670 c.p.p. deve essere inteso nel senso che il divieto di riproporre al giudice dell’impugnazione l’istanza già presentata a quello dell’esecuzione, opera esclusivamente qualora quest’ultimo si sia pronunciato, mentre non è inibito all’interessato rivolgersi al giudice dell’impugnazione fintanto che il giudice dell’esecuzione, cui in precedenza sia stata proposta la medesima domanda, non abbia ancora deliberato. La richiesta di restituzione nel termine, di cui all’art. 175, comma 2, c.p.p., non può ritenersi implicitamente avanzata con la richiesta di incidente di esecuzione.
FORMULA 311
Applicazione della disciplina del concorso formale
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➲ FORMULA 311 RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL CONCORSO FORMALE E DEL REATO CONTINUATO (art. 671 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . come da nomina che si allega, espone quanto segue. Il Sig. . . . è stato condannato da . . . con sentenza in data . . . che si allega. Lo stesso Sig. . . . è stato successivamente condannato da . . . il . . . come risulta dalla sentenza che si allega. Orbene, i reati per cui il Sig. . . . ha subito le due sentenze di condanna sopra richiamate devono intendersi commessi nell’ambito di un unico disegno criminoso, ai sensi dell’art. 81, comma 2, c.p. Infatti (ad es.: deve considerarsi la contiguità temporale dei fatti, la natura dei reati commessi, il fatto che i reati siano stati entrambi commessi dal Sig. . . . nella sua qualità di . . . , etc). Il sottoscritto chiede, pertanto, che ai sensi dell’art. 671 c.p.p. i reati oggetto delle sentenze sopra indicate vengano unificati a norma dell’art. 81, comma 2, c.p. e che venga conseguentemente rideterminata la pena complessiva inflitta al Sig. . . . (Chiede altresì che venga riconosciuta un’unica sospensione condizionale della pena per il reato continuato commesso dal Sig. . . . ). Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in executivis ai sensi dell’art. 671 c.p.p. non è consentita con riferimento a fatti giudicati con unica sentenza, in quanto si verrebbe, in caso contrario, a violare il principio di intangibilità del giudicato, quale che sia il motivo per cui all’istituto non sia stata data operatività nella fase di cognizione (cfr. Cass. 22 gennaio 1999, Poviteri, in Cass. pen. 2000,98). Si deve rilevare che l’interesse del condannato all’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato si mantiene anche dopo l’espiazione della pena. Ciò sia al fine di imputare eventualmente ad altre condanne la pena di fatto sofferta, oltre la misura rideterminata ai sensi del-
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Applicazione della disciplina del concorso formale
FORMULA 311
l’art. 671 c.p.p., sia al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna. Il giudice della esecuzione, che riconosca l’esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, è tenuto a verificare se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese. Nel primo caso, il beneficio non può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall’art. 163 c.p., perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole. Nel secondo caso, invece, il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba, invece, essere revocato in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge (così Cass., 12 ottobre 1998, Russomando, in Giust. pen. 2000, III, 53). Una volta esclusa, in sentenza emessa a norma dell’art. 444 c.p.p., la continuazione tra due gruppi di reati, nell’ambito di ciascuno dei quali si era ritenuto di unificare tutti i reati che vi erano compresi, non è consentito al giudice dell’esecuzione individuare un unico reato continuato tra i fatti medesimi, essendo essi già stati valutati sotto tale profilo (Cass., 11 marzo 1999, Bonfada, in Cass. pen. 2000, 948).
FORMULA 312
Richiesta di applicazione dell’amnistia o dell’indulto
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➲ FORMULA 312 RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’AMNISTIA O DELL’INDULTO (art. 672 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato da . . . in data . . . (R.G. n. . . . ) per il reato di cui alla pena di . . . , attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di . . . , premesso che la L. . . . ha previsto l’amnistia/indulto per le seguenti categorie di reati (oppure per le seguenti pene . . . ); premesso che il reato oggetto della condanna rientra nella categoria di reati per cui è prevista l’applicazione dell’amnistia (oppure: premesso che la pena inflitta a . . . rientra nei limiti previsti dalla L. . . . per l’applicazione dell’indulto) rilevato che non sussistono le condizioni ostative previste dalla L. . . . per l’applicazione dell’amnistia (o dell’indulto); chiede che il reato commesso /la pena inflitta a . . . sia considerato estinto (eventualmente:) e che, pertanto, il Sig. . . . sia immediatamente rimesso in libertà. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 672 comma 1 e 665 comma 4 c.p.p., la competenza ad applicare l’amnistia o l’indulto in sede esecutiva ad una o più pene, già cumulate scaturenti da provvedimenti di giudici diversi, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. È stato affermato che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in cosa giudicata (così Cass. 10 ottobre 1997, Dimichino, in Cass. pen. 1998, 2047). Su questo punto è stato, tuttavia, precisato che allorché il giudice della cognizione non abbia eseguito alcun accertamento in ordine alla data del commesso reato, indicata in modo generico nel capo di imputazione, è consentito al giudice dell’esecuzione, nell’ambito dei poteri di interpretazione spettantigli, prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti quegli elementi dalla cui valutazione sia possibile determinare il tempus commissi delicti, qualora tale circostanza sia rilevante
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Richiesta di applicazione dell’amnistia o dell’indulto
FORMULA 312
ai fini della decisione (cfr. Cass., 6 luglio 1995, Mastrosanti, in Cass. pen., 1996, 3364). È importante osservare che in tema di procedimento di esecuzione, quando il provvedimento del giudice dell’esecuzione sia stato emesso a seguito di udienza camerale ai sensi dell’art. 666, comma 3, c.p.p., il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e a nulla rileva che il provvedimento, anche solo nella parte impugnata, relativa all’applicazione dell’indulto, fosse adottabile de plano e perciò soggetto al rimedio dell’opposizione, poiché ai fini dell’impugnazione è determinante non la natura del rito astrattamente previsto quanto quello cui si è concretamente fatto ricorso. In tema di applicazione dell’indulto poi sia la sua fruizione che la revoca discendono direttamente dalla legge e il provvedimento giudiziale di applicazione o di revoca ha mera natura dichiarativa. Perciò l’indulto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 andrà revocato o non potrà essere applicato ogni volta che nel quinquennio successivo alla sua emanazione il soggetto commetta un reato non colposo (Cass., 24 febbraio 1995, Arrighini, in Cass. pen. 1996, 1478). Il procedimento c.d. de plano disciplinato dall’art. 667, quarto comma, c.p.p., può essere adottato soltanto nei casi previsti dalla legge; tra tali casi è compresa l’applicazione dell’indulto (art. 672, primo comma, c.p.p.) ma non la revoca dello stesso che, pertanto deve essere disposta in seguito a regolare procedimento di esecuzione, da espletarsi con l’osservanza delle forme stabilite dall’art. 666 c.p.p. (sulla scorta del’enunciato principio la Cassazione ha annullato l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva provveduto de plano alla revoca dell’indulto) (Cass., 30 settembre 1992, Leto, in Mass. cass. pen. 1993, fasc. 3, 64).
FORMULA 313
Richiesta di liberazione provvisoria del detenuto
495
➲ FORMULA 313 RICHIESTA DI LIBERAZIONE PROVVISORIA DEL DETENUTO PRIMA DELLA DEFINITIVA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL’AMNISTIA O DELL’INDULTO (art. 672, comma 3, c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato da . . . in data . . . (R.G. n. . . . ) per il reato di cui alla pena di . . . , attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di . . ., premesso che la legge . . . art. . . . ha previsto l’amnistia per il reato di cui all’art. . . . per cui il Sig. . . . è stato condannato; (oppure: ha previsto l’indulto per la pena cui il Sig. . . . è stato condannato) premesso che è stato già proposto incidente di esecuzione avanti a . . . per l’applicazione dell’amnistia/indulto su cui il giudice non si è ancora pronunciato: tenuto conto dell’evidenza della applicabilità della causa estintiva del reato (o della pena) nonché . . . (es. condizioni di salute del condannato, aggravabili dal protrarsi dello stato di detenzione); chiede che la S.V. voglia disporre la liberazione provvisoria di . . . ai sensi dell’art. 672, comma 3, c.p.p. Con osservanza Data e firma
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Opposizione all’ordinanza di rigetto della richiesta
FORMULA 314
➲ FORMULA 314 OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA PER L’APPLICAZIONE DELL’AMNISTIA O DELL’INDULTO (art. 672 e 667, comma 4, c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato da . . . in data . . . per il reato di cui . . . alla pena di . . . , detenuto presso la Casa Circondariale di . . . dal . . . , premesso che ha presentato istanza di applicazione dell’amnistia (indulto) e che tale istanza è stata rigettata da . . . con ordinanza in data . . . propone ai sensi degli artt. 672 e 667, comma 4, c.p.p. opposizione nei confronti di tale ordinanza e, a tal fine, espone quanto segue. La decisione di . . . di non ritenere applicabile al caso di specie la L. . . . che ha previsto l’amnistia è giuridicamente errata. Infatti . . . Non ricorrono le condizioni ostative all’applicazione dell’amnistia, previste dalla stessa legge. Infatti . . . Il sottoscritto chiede pertanto che la S.V./Tribunale/Corte . . . in riforma dell’impugnata ordinanza, voglia disporre l’applicazione dell’amnistia nei confronti di . . . e dichiarare, quindi, estinto il reato a lui attribuito. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che rigetta l’opposizione è esperibile ricorso per cassazione.
FORMULA 315
Richiesta di revoca di condanna
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➲ FORMULA 315 RICHIESTA DI REVOCA DI CONDANNA PER ABOLIZIONE DEL REATO A SEGUITO DI ABROGAZIONE DELLA NORMA INCRIMINATRICE (art. 673 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, condannato con sentenza (o: con decreto penale) in data . . . pronunciata da . . . , espone quanto segue. Il reato per cui il sig. . . . è stato condannato è stato abrogato dalla L. . . . A questo proposito, si osserva quanto segue (P.e.: argomentazioni a sostegno dell’applicabilità dell’art. 2, comma 2, c.p.). Il sottoscritto chiede pertanto che la sentenza di condanna (o: il decreto penale) sopra indicata a carico di . . . venga revocata. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il D.L.vo n. 507/1999, che ha disposto la depenalizzazione di svariate figure di reato, ha previsto anche un procedimento semplificato per la revoca di sentenza di condanna per fatti non più previsti dalla legge come reato, in base alle disposizioni dello stesso decreto. L’art. 101 D.L.vo 507/1999, infatti, consente al giudice dell’esecuzione cui è rivolta l’istanza di provvedere de plano senza dover instaurare un procedimento in contraddittorio ai sensi dell’art. 127 c.p.p. La revoca della condanna definitiva prevista dall’art. 673 c.p.p. per l’ipotesi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice si applica anche nel caso di norma incriminatrice contenuta in un D.L. decaduto per mancanta conversione. Ed invero, la decadenza di un D.L. ha effetti maggiori della abrogazione, poiché fa venir meno sin dall’origine la norma decaduta, determinando una situazione sostanzialmente assimilabile a quella dell’efficacia ex tunc della dichiarazione di incostituzionalità (così Cass. 16 dicembre 1997, Karoni, in Riv. pen., 1999, 369).
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Richiesta di revoca di condanna
FORMULA 315
Quando nell’imputazione recepita nel dispositivo non siano indicati con chiarezza gli elementi di illeceità penale sopravvissuti all’abolitio criminis, può e deve essere analizzata la sentenza revocanda nel suo complesso anche motivazionale allo scopo di verificare quali accertamenti e valutazioni del fatto storico rilevanti siano contenuti in motivazione. Ove, poi, anche gli elementi di fatto valutati e ritenuti per certi nella motivazione siano o neutri o dubbi ovvero non rilevanti al fine di delineare la condotta (e la sua conseguente liceità e illiceità a confronto col parametro normativo abolito o residuo), può il giudice dell’esecuzione passare all’esame degli atti processuali per verificare ed accertare attraverso di essi la consistenza ed i contorni della condotta. (Fattispecie in materia di vendita di sostanze stupefacenti) (Cass., 29 maggio 1996, Baluì, in Cass. pen., 1997, 1421). Nello stesso senso si è affermato che il giudice dell’esecuzione richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta abolitio criminis a norma dell’art. 673 c.p.p., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, nè valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, nell’effettuare tale accertamento, ha il potere di far emergere dal quadro probatorio già acquisito elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull’imputazione contestata. (Fattispecie relativa a revoca di sentenza di patteggiamento intervenuta per detenzione e porto illegali di una carabina ad aria compressa, non considerata più arma dall’art. 11, comma 2, L. 21 dicembre 1999 n. 526, in caso di erogazione, da parte dei proiettili, di energia cinetica inferiore a 7.5 jouls) (Cass. pen., sez. I, 24 maggio 2002, n. 23243, Mazzuoccolo, in CED Cassazione, 2002, RV221646).
FORMULA 316
Richiesta di revoca di condanna
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➲ FORMULA 316 RICHIESTA DI REVOCA DI CONDANNA PER ABOLIZIONE DEL REATO A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE (art. 673 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, condannato con sentenza (o: con decreto penale) in data . . . pronunciata da . . . , espone quanto segue. La norma incriminatrice in base alla quale . . . è stato condannato è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza in data . . . pubblicata in . . . che si allega. Il sottoscritto chiede pertanto che la sentenza (o: il decreto) di condanna sopra indicata a carico di . . . venga revocata. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il principio dello ius superveniens più favorevole trova nel giudicato un limite invalicabile, si che il giudice dell’esecuzione può tener conto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta al giudicato solo allorché essa concerna una norma incriminatrice e al solo fine di revocare la sentenza di condanna. Ne consegue che, poiché non è norma incriminatrice quella che consente la sostituzione di pene detentive brevi, non può essere invocata in executivis la sentenza n. 284 del 1995 della Corte costituzionale – che ha ammesso la sostituibilità delle pene anche in relazione a condanne inflitte per reati militari – al fine di ottenere la sostituzione della detenzione militare con la pena pecuniaria (Cass., 2 ottobre 1996, Bruno, in Giust. pen. 1997, II, 377). Poiché nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l’oggetto, la successiva invalidazione della norma incrimi-
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Richiesta di revoca di condanna
FORMULA 316
natrice per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, operando su una situazione giuridica che deve considerarsi ormai esaurita, non può comportare il venir meno di tale effetto in applicazione dell’art. 673 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta, ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 2, c.p., con la sentenza dichiarativa della prescrizione della contravvenzione di cui all’art. 708 c.p., la quale era passata in giudicato precedentemente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale – Corte cost., 2 novembre 1996 n. 370 – di quest’ultima disposizione) (Cass. Sezioni Unite, 28 gennaio 1998, Maiolo, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 205).
FORMULA 317
Memoria avverso richiesta del P.M.
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➲ FORMULA 317 MEMORIA AVVERSO RICHIESTA DEL P.M. DI REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 674 C.P.P. (art. 674 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, in vista dell’udienza camerale avanti alla S.V./Ill.mo Trib./Corte . . . convocata ai sensi dell’art. 666 c.p.p. per la discussione dell’incidente di esecuzione instaurato a seguito della richiesta del P.M. in data . . . di revocare la sospensione condizionale (oppure: grazia/amnistia/non menzione nel casellario giudiziale, etc.) nei confronti del Sig. . . . osserva quanto segue. (P.e.: La condizione cui era subordinata la sospensione della pena, contrariamente a quanto dichiarato dal P.M., è stata pienamente rispettata. Infatti . . .). Il sottoscritto chiede pertanto che la richiesta del P.M. venga rigettata. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Secondo quanto dispone l’art. 674 comma 1 bis c.p.p., introdotto dalla L. n. 128/2001, il giudice dell’esecuzione può provvedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 168, comma 3, c.p. Anche tale disposizione è stata aggiunta al testo originario dell’art. 168 c.p. dalla L. n. 128/2001 e prevede la revoca della sospensione condizionale quando risulti che il beneficio è stato concesso al di fuori dei limiti stabiliti dall’art. 164 c.p., in presenza di cause ostative. La stessa disposizione chiarisce espressamente che la revoca del beneficio è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.p., cioè quando il patteggiamento sia stato subordinato dall’imputato all’applicazione della sospensione condizionale della pena.
502
Richiesta di accertamento di falsità di documenti
FORMULA 318
➲ FORMULA 318 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI FALSITÀ DI DOCUMENTI (art. 675 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, conclusosi con sentenza emessa in data . . ., divenuta irrevocabile in data . . ., fa presente che la falsità del seguente documento (. . .), accertata a norma dell’art. 537 c.p.p., non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza. A questo proposito si osserva che . . . e si produce documentazione processuale comprovante la falsità dell’atto (ad es.: la motivazione della sentenza). Chiede pertanto che venga dichiarata in dispositivo la falsità del documento sopra indicato e la sua cancellazione nei modi previsti dall’art. 675, comma 2, c.p.p. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Qualora la sentenza di patteggiamento per un delitto di falso non contenga un espresso accertamento sulla falsità del documento, alla relativa dichiarazione non può procedersi in sede esecutiva ai sensi dell’art. 675 c.p.p. (Cass., 13 marzo 2000, Pennazzi, in Cass. pen. 2000, 2677).
FORMULA 319
Incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p.
503
➲ FORMULA 319 INCIDENTE DI ESECUZIONE IN ORDINE ALLE MATERIE INDICATE DALL’ART. 676 C.P.P. (art. 676 c.p.p.)
ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento a margine, conclusosi con sentenza emessa in data . . . , divenuta irrevocabile in data . . . , premesso che (p.e.: il giudice ha ordinato contestualmente alla condanna nei confronti di . . ., la confisca dei seguenti beni . . .; premesso che il provvedimento con cui è stata disposta la confisca va annullato, poiché ha riguardato cose che non servirono a commettere il reato, ma cose del tutto estranee ed appartenenti a soggetto mai coinvolto dal procedimento penale in epigrafe, chiede che l’ordinanza di confisca delle seguenti cose . . . sia annullata con conseguente restituzione delle stesse a . . ., quale legittimo proprietario come risulta da . . . ). Con ossevanza Data e firma
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Ricorso per cassazione avverso decreto di imammissibilità
FORMULA 320
➲ FORMULA 320 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INCIDENTE DI ESECUZIONE (art. 666, comma 2, c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione proposti nell’interesse di . . . avverso il decreto del (giudice) in data . . . R.G. n. . . . che dichiarava inammissibile la richiesta (ad es. di revoca della sentenza per abolizione del reato) Violazione dell’art. . . . in relazione all’art. 666, comma 2, c.p.p. e . . . Il (giudice), nel qualificare manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell’amnistia nei confronti di . . . condannato per il reato di cui . . ., ha omesso di considerare che . . . (p.e.: decisione della Corte di cassazione che, in base allo ius superveniens considera abrogata la norma incriminatrice. Tale autorevole decisione, dimostra la piena fondatezza giuridica della richiesta di revoca della condanna sopra indicata nei confronti di . . ., che il (giudice) ha sbrigativamente dichiarato inammissibile. Si chiede pertanto che codesta Ecc.ma Corte revochi sia l’impugnato decreto che la sentenza di condanna nei confronti di . . . perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato). Con osservanza Data e firma
✦✦✦
FORMULA 321
Ricorso per cassazione avverso ordinanza del G.E.
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➲ FORMULA 321 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (art. 666, comma 6, c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione proposti nell’interesse di . . . avverso l’ordinanza del (giudice) in data . . . R.G. n. . . . che rigettava la richiesta (ad es.: di revoca della sentenza di condanna di . . . per abolizione del reato). P. es.: 1) Violazione legge processale (artt. 666-127 c.p.p.) (p.e.: omessa notifica dell’avviso di udienza al difensore espressamente nominato anche per la fase dell’esecuzione). 2) Violazione art. (p.e.: 673 c.p.p. in relazione a . . . ). (P. es.: Le argomentazioni poste dal Giudice a sostegno della decisione di rigettare la richiesta di revoca di condanna del Sig. . . . si basano su un’errata interpretazione dell’art. . . . . Tale norma deve considerarsi abrogata in seguito all’entrata in vigore della L. . . ., né è possibile individuare nel caso di specie un fenomeno di successione di norme incriminatrici. Infatti . . . ). Si chiede pertanto che codesta Ecc.ma Corte annulli l’impugnata ordinanza restituendo gli atti al giudice a quo perché instauri correttamente il procedimento e/o (comunque) revochi la sentenza di condanna a carico di . . . emessa in data . . . il . . . perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
A norma dell’art. 666, comma 6, c.p.p., al procedimento di esecuzione sono applicabili le disposizioni sull’impugnazione, e in particolare quella di cui all’art. 597, comma 1, c.p.p., in tema di appello, ripetuta al primo comma dell’art. 609 per il ricorso per cassazione, secondo cui la cognizione del giudice del gravame è limitata ai punti della decisione investiti dai motivi di impugnazione. Contro il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p. è previsto il ricorso per cassazione e l’impugnazione è ammissibile
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Ricorso per cassazione avverso ordinanza del G.E.
FORMULA 321
indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta. Ne consegue che l’erronea qualificazione non costituisce causa di inammissibilità ed il giudice erroneamente investito dell’impugnazione deve limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente, al quale spetta anche di individuare le diverse ed effettive cause di inammissibilità eventualmente esistenti, essendo riservata esclusivamente al giudice ad quem la delibazione sull’ammissibilità del gravame.
FORMULA 322
Richiesta di revoca di misura di sicurezza
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➲ FORMULA 322 RICHIESTA DI REVOCA DI MISURA DI SICUREZZA (art. 679 c.p.p.)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento in epigrafe, nei cui confronti è stata disposta la misura di sicurezza della . . . , espone quanto segue. Il Sig. . . . si trova sottoposto a misura di sicurezza da . . . . Durante tale periodo il comportamento del Sig. . . . è stato improntato alla massima correttezza e disponibilità (rispetto delle prescrizioni imposte, allontanamento da ambienti criminali, collaborazione con operatori sociali o sanitari, etc.). Il Sig. . . . si trova ora nella seguente situazione familiare e lavorativa (allegazione di documenti). Da tali elementi emerge che è venuta meno la pericolosità sociale di . . . che aveva giustificato l’adozione della misura di sicurezza. Il sottoscritto chiede pertanto la revoca della misura di sicurezza. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
In tema di misure di sicurezza, la legge demanda al magistrato di sorveglianza un permanente controllo sulla perdurante sussistenza delle condizioni che legittimano l’esecuzione della misura disposta; ciò in considerazione del fatto che presupposto per l’esecuzione della misura è costituito dal giudizio sull’attualità della pericolosità sociale. Ne consegue che il procedimento in questione è disciplinato dalla regola rebus sic stantibus (così Cass., 6 luglio 1995, Lo Cascio, in Cass. pen. 1996, 3366). Coerentemente con tale principio l’accertamento della pericolosità sociale dopo la espiazione della pena non può essere fondato soltanto sulla gravità del reato, ma deve estendersi alla valutazione della condotta successiva del soggetto al fine di stabilire se egli abbia abbandonato o meno gli schemi di vita antisociale (Cass., 16 febbraio 1995, Murru, in Riv. giur. sarda, 1996, 538). È stato precisato che l’espulsione dal territorio dello Stato «a richiesta» dello straniero, condannato con sentenza passata in giudicato, non si configura come
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Richiesta di revoca di misura di sicurezza
FORMULA 322
misura di sicurezza personale non detentiva e la sua applicazione non comporta l’accertamento della pericolosità sociale del condannato da parte del magistrato di sorveglianza (Trib. Sorveglianza Pisa, 19 novembre 1996, Idrissi, in Foro it. 1997, II, 294).
FORMULA 323
Richiesta di revoca della dichiarazione di abitualità
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➲ FORMULA 323 RICHIESTA DI REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITÀ O PROFESSIONALITÀ NEL REATO (art. 679 c.p.p.)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento in epigrafe, fa presente quanto segue. Il Sig. . . . è stato dichiarato delinquente abituale da (giudice) in data . . . per aver commesso i seguenti reati . . . Orbene . . . (p.e.: il reato di cui all’art. . . . è ora depenalizzato e, quindi, vengono automaticamente a decadere le condizioni previste per la dichiarazione di abitualità del reato previste dall’art. 102 c.p.). Il sottoscritto chiede pertanto la revoca dell’ordinanza che ha dichiarato il Sig. . . . delinquente abituale. Con osservanza Data e firma
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Appello avverso le misure di sicurezza
FORMULA 324
➲ FORMULA 324 APPELLO AVVERSO PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE MISURE DI SICUREZZA (art. 680 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . . avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di . . . in data . . . . n. . . . che rigettava la richiesta di revoca di misura di sicurezza nei confronti di . . . Il rigetto della richiesta di revoca di misure di sicurezza nei confronti di . . . si basa su argomentazioni errate in fatto ed in diritto. Infatti (es.: decadenza presupposti di pericolosità sociale). Il sottoscritto chiede pertanto che codesto Ill.mo Tribunale di Sorveglianza revochi ordinanza dispositiva della misura di sicurezza della . . . nei confronti di . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza non è immediatamente esperibile il ricorso per cassazione, essendo detti provvedimenti soggetti ad appello davanti al tribunale di sorveglianza e solo dopo l’esaurimento di tale grado di giudizio suscettibili di ricorso per cassazione, restando esclusa la possibilità di ricorso per saltum a norma dell’art. 569, comma 1, c.p.p. che, per l’inequivocabile formulazione della norma e la sua collocazione sistematica, non è consentita per ogni tipo di decisione, ma riguarda soltanto e specificamente le sentenze di primo grado. (Fattispecie nella quale, qualificato il ricorso per appello, la S.C. ha disposto la trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza, in applicazione del principio generale dettato dall’art. 568, comma 5, c.p.p.) (Cass. 27 gennaio 1997, Zoroddu, in Cass. pen. 1998, 534).
FORMULA 325
Appello avverso i capi relativi alle misure di sicurezza
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➲ FORMULA 325 APPELLO AVVERSO SENTENZE IN ORDINE AI CAPI RELATIVI ALLE MISURE DI SICUREZZA (art. 680 c.p.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse di . . . avverso la sentenza di condanna/assoluzione di . . . emessa dal G.U.P./Tribunale/Corte di . . . in data . . . in ordine al capo in cui dispone la misura della sicurezza di . . . nei confronti di . . . L’applicazione della misura di sicurezza nei confronti di . . . si fonda su argomentazioni infondate sia in fatto che in diritto. In realtà non sussistono i presupposti per l’applicazione di tale misura. Infatti . . . Si chiede pertanto che il capo della sentenza impugnata relativo all’applicazione della misura di sicurezza nei confronti di . . . sia annullato. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il tribunale di sorveglianza è funzionalmente competente a deliberare sulla richiesta di «sospensione» di una misura di sicurezza. Competente in materia di misure di sicurezza è, infatti, il magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 69, quarto comma, L. 26 luglio 1975, n. 354 e 679 c.p.p., in riferimento ad ogni provvedimento con il quale se ne dispone l’applicazione, l’esecuzione, la trasformazione o la revoca, mentre al tribunale di sorveglianza, nei confronti di siffatti provvedimenti concernenti le misure di sicurezza, è attribuita soltanto una competenza quale giudice di appello. In base al rinvio operato dall’art. 4 L. n. 1423/1956, l’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione deve avvenire nelle forme previste dall’art. 680 c.p.p. (sul punto vedi Cass., 30 novembre 1998, Picciurro, in Cass. pen. 1999, 2348). In forza del disposto di cui all’art. 579 comma 2 c.p.p., quando non sono impugnati capi di sentenza sulla responsabilità penale, il giudizio sull’impugnazione avverso sentenze che dispongono misure di sicurezza compete al tribunale di sorveglianza; tale competenza, in relazione a dette sentenze, sussiste anche nel caso in cui l’impugnazione ha ad oggetto misure di sicurezza applicate con
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Appello avverso i capi relativi alle misure di sicurezza
FORMULA 325
sentenze di secondo grado, in quanto l’applicazione di una misura di sicurezza non può prescindere da un accertamento positivo della pericolosità sociale, non solo nel momento della concreta esecuzione, ma anche nel momento della sua applicazione. Dovendosi quindi il giudizio sulla concreta pericolosità effettuare anche nel grado di appello, la cognizione dell’impugnazione su tale capo è demandata al giudice specializzato anche se ha ad oggetto una sentenza di secondo grado, e ciò perché la magistratura di sorveglianza ha una competenza generale ed istituzionalizzata in relazione alle misure di sicurezza. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha disposto la trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza, previa qualificazione del ricorso proposto dall’imputato come impugnazione ex art. 680 c.p.p.) (Cass., 25 giugno 1996, Conchin in Cass. pen. 1997, 2496).
FORMULA 326
Richiesta di grazia
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➲ FORMULA 326 RICHIESTA DI GRAZIA (art. 681 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il sottoscritto . . . condannato in data . . . da (giudice) per il reato . . . detenuto da . . . presso la Casa Circondariale di . . . , chiede che gli venga concessa la grazia. A sostegno di tale richiesta, espone quanto segue: (es: buona condotta in carcere, ravvedimento, cessazione di ogni frequentazione di ambienti criminali, situazione familiare, situazione di salute, situazione lavorativa, etc.). Si confida nell’accoglimento della richiesta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La domanda di grazia può essere sottoscritta, oltre che dal diretto interessato, anche da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore, dal curatore o dal difensore e deve essere presentata al Ministro di giustizia.
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Richiesta di liberazione condizionale
FORMULA 327
➲ FORMULA 327 RICHIESTA DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE (artt. 682 c.p.p.; art. 176 c.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato da . . . in data . . . alla pena di . . . per il reato di cui . . . , detenuto presso la Casa Circondariale di . . . a far data dal . . . , come da documentazione che si allega espone quanto segue. Il Sig. . . . ha ad oggi scontato il periodo di detenzione necessario per essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale, ai sensi dell’art. 176 c.p. (trenta mesi o almeno la metà della pena, qualora il residuo di pena non superi i cinque anni; ventisei anni in caso di irrogazione della pena dell’ergastolo; in caso di condannato recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4 della pena inflitta). Durante il periodo in cui ha scontato la pena il Sig. . . . ha dato ampia dimostrazione del suo definitivo ravvedimento. Infatti . . . (p.e.: buona condotta in carcere e fuori dal carcere durante periodi di permesso; buon esito dell’osservazione scientifica della personalità: favorevole situazione economica sociale e familiare). Il Sig. . . . ha inoltre pagato tutte le spese di giustizia a suo carico e ha altresì adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato da lui commesso, come risulta dalla documentazione che si allega (oppure si trova nell’impossibilità assoluta di adempiere tali obbligazioni, poiché, come risulta dalla documentazione allegata . . . ). Il sottoscritto chiede pertanto che gli venga concessa la liberazione condizionale. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La liberazione condizionale ha come necessario presupposto, oltre a quelli dell’espiazione di una certa quantità minima della pena inflitta al condannato e dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, un comportamento del condannato tale da far presumere e ritenere sicuro il suo ravvedimento; ai fini dell’accertamento di tale presupposto, il tribunale di sorveglianza deve procedere ad una penetrante e completa valutazione della personalità del condannato in relazione all’evolversi in senso positivo della stessa durante
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Richiesta di liberazione condizionale
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l’arco della espiazione della pena, traendo utili elementi di giudizio dall’esame del comportamento del condannato nelle sue varie manifestazioni concrete (da accertare attraverso le relazioni degli organi preposti alla sua custodia ed alla osservazione della sua personalità e anche mediante attività informativa diretta dello stesso organo decidente), quali i rapporti del condannato con i suoi familiari, il personale penitenziario ed i condetenuti, la volontà di reinserimento nella società, estrinsecata con l’attività di lavoro, il comportamento tenuto durante il lavoro esterno alle strutture penitenziarie, le espressioni di altruismo e di solidarietà umana, l’interesse mostrato per i valori morali e sociali (Cass,. 24 settembre 1990, Zunnui, in Riv. pen. 1991, 750). L’imputato ammesso al regime degli arresti domiciliari è detenuto in espiazione di pena dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che lo riguarda, a prescindere dal fatto che sia stato riscattato, o meno, in carcere; pertanto, ai fini della liberazione condizionale, il periodo di detenzione domiciliare va computato nel calcolo della pena già espiata (Cass., 24 aprile 1990, Perez, in Riv. pen. 1991, 311). La sopravvenienza di nuovi «titoli esecutivi» per reati commessi anteriormente alla concessione della liberazione condizionale non determina il venir meno del concesso beneficio, ma soltanto una sua temporanea inefficacia, conseguente all’instaurazione del diverso rapporto esecutivo connesso ai titoli sopravvenuti e di durata pari a quella della pena detentiva risultante da tali titoli (Cass., 14 marzo 1996, Bandiera, in Cass. pen. 1997, 2449).
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Richiesta di riabilitazione
FORMULA 328
➲ FORMULA 328 RICHIESTA DI RIABILITAZIONE (art. 683 c.p.p.; art. 179 c.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto . . . , nato a . . . chiede la riabilitazione per le condanne a suo carico risultanti dal certificato penale (allegato). A tal fine dichiara: – di essere residente in . . . – di aver precedentemente risieduto in . . . (indicare eventuali cambi di domicilio avvenuti durante gli ultimi 5 anni) – di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di domicilio – di aver risarcito il danno alla persona danneggiata dal reato, come da relativa documentazione che si allega (o di non aver risarcito il danno per impossibilità a lui non imputabile, come risulta dalla documentazione che si allega). – di nominare per il procedimento avanti al Tribunale di sorveglianza suo difensore di fiducia l’avv. . . . con studio in . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’istanza è ovviamente formulabile anche dal difensore ad hoc. Ai sensi dell’art. 179 c.p., l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato costituisce una delle necessarie condizioni per la concessione della riabilitazione, alla quale può tuttavia derogarsi quando il riabilitando offra la prova che egli si trovi nell’impossibilità di adempierle od anche che il danneggiato abbia inteso rinunciarvi. Pur nella interpretazione estensiva del n. 2 del cpv. dell’art. 179 c.p., per cui deve ritenersi non necessaria la piena prova, da parte dell’istante, dell’impossibilità ad adempiere alle obbligazioni civili, appare pur sempre necessario che l’interessato fornisca quanto meno indicazioni utili a poter stabilire tale sua impossibilità (Cass., 1 luglio 1980, Bel-trami, in Riv. pen. 1981, 108). In tema di condizioni per la riabilitazione, l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, di cui all’art. 179 comma 4 n. 2 c.p., ricomprende tutte le situazioni non addebitabili al condannato, che gli impediscono l’adempimento cui è tenuto al fine di conseguire il beneficio (Cass., 9 novembre 1993, Ferraris, in Cass. pen. 1995, 947).
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Richiesta di riabilitazione
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In tema di riabilitazione, l’attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa, costituisce condizione imprescindibile per l’ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Cass., 27 novembre 1998, Marchesini, in CED Cass. 1999). L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di rigetto della domanda di riabilitazione è ricorribile per cassazione.
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Richiesta di differimento dell’esecuzione della pena
FORMULA 329
➲ FORMULA 329 RICHIESTA DI DIFFERIMENTO DELL’ESECUZIONE DELLA PENA (art. 684 c.p.p.; artt. 147 e 148 c.p.)
ILL.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato da . . . alla pena di . . . resa esecutiva a partire da . . . e ora detenuto presso la Casa Circondariale di . . . chiede, ai sensi dell’art. 684 c.p.p., che l’esecuzione della suddetta pena sia differita. A sostegno di tale richiesta rileva quanto segue. Il Sig. . . . si trova in una delle situazioni, previste dagli artt. 147-148 c.p. che consentono il differimento dell’esecuzione della pena, come risulta dall’allegata documentazione (ipotesi di rinvio obbligatorio: la persona condannata è 1) donna incinta; 2) madre di infante di età inferiore ad un anno; 3) è affetta da AIDS conclamata o altra grave malattia incompatibile con lo stato di detenzione; Il rinvio, invece, non è obbligatorio ma rimesso alla valutazione discrezionale del giudice: 1) se è stata presentata domanda di grazia; 2) se la persona condannata si trova in grave stato di infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore ai tre anni). Si confida nell’accoglimento della richiesta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza consente il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 684, secondo comma, non è nè impugnabile, nè ricorribile ai sensi degli artt. 111 Cost. e 568, comma 2, c.p.p., stante il suo carattere meramente interlocutorio, essendo rimessa alla competenza del Tribunale di sorveglianza la decisione finale sull’istanza di differimento a norma dell’art. 147, comma 1, n. 2, c.p. Per chiedere ed ottenere il rinvio dell’esecuzione della pena per «grave infermità fisica» ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2, c.p., devono ricorrere due autonomi requisiti. Il primo di essi è costituito dalla gravità oggettiva della
FORMULA 329
Richiesta di differimento dell’esecuzione della pena
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malattia, implicante un serio pericolo per le conseguenze dannose; gravità da intendere in modo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibilità della pena, sia del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali; principi che implicano appunto, al di fuori di situazioni assolutamente eccezionali, la necessità di pronta esecuzione delle pene legittimamente inflitte. Il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen. In tema di procedimento di sorveglianza, in relazione all’istanza del condannato di differimento dell’esecuzione della pena per la gravità delle condizioni di salute, l’opportunità di eventuali acquisizioni documentali e diagnostiche, ai fini dell’accertamento della incompatibilità della lamentata patologia con lo stato di detenzione, deve essere prospettata in sede di merito, in adempimento dell’onere di allegazione che, pur nel procedimento di sorveglianza, si configura a carico dell’istante (Cass., 15 ottobre 1996, Mineo, in Cass. pen. 1998, 533). Il tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter L. 26 luglio 1975 n. 354, può disporre l’applicazione della misura della detenzione domiciliare, in luogo del differimento dell’esecuzione della pena disposto nei confronti del condannato ai sensi dell’art. 147 comma 1 n. 2 c.p., così da consentire la prosecuzione dell’esecuzione nelle forme della misura suddetta (Sezione Sorveglianza Firenze, 18 giugno 1998, Bompressi ed altro, in Arch. nuova proc. pen. 1999, 77).
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Richiesta urgente di differimento
FORMULA 330
➲ FORMULA 330 RICHIESTA URGENTE DI DIFFERIMENTO DELL’ESECUZIONE DELLA PENA (art. 684, comma 2, c.p.p.)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . condannato da . . . alla pena di . . . resa esecutiva a partire da . . . e ora detenuto presso la Casa Circondariale di . . . chiede che l’esecuzione della suddetta pena sia differita. A sostegno di tale istanza rileva quanto segue. Il Sig. . . . si trova in una delle situazioni, previste dagli artt. 147-148 c.p., che consentono il differimento dell’esecuzione della pena, come risulta dall’allegata documentazione. Data l’evidenza della situazione prospettata, confermata dalla ampia documentazione prodotta e tenuto conto del grave pregiudizio che, alla luce di quanto rilevato, può derivare al Sig. . . . dalla protrazione della detenzione, si chiede che la S.V. voglia differire l’esecuzione della pena del Sig. . . . ordinando l’immediata scarcerazione e trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza affinché decida sulla presente richiesta. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la domanda di sospensione provvisoria della esecuzione, in pendenza della decisione sulla istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non è ricorribile per cassazione. Esso, infatti, ha carattere interlocutorio e provvisorio fino alla decisione del tribunale di sorveglianza in merito alla istanza di affidamento in prova ed è assimilabile al provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza in tema di differimento della esecuzione della pena, a norma dell’art. 684 comma 2 c.p.p., per il quale non è previsto alcun mezzo di impugnazione (Cass., 5 febbraio 1999, Silvestro, in Cass. pen. 2000, 1308).
FORMULA 331
Ricorso per cassazione
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➲ FORMULA 331 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE (artt. 678 e 666, comma 6, c.p.p.)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di . . . in data . . . che rigettava l’istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione del . . . (Es.: Violazione dell’art. . . . L. n. 354/1975 e/o violazione della legge processuale: es. mancata notifica dell’avviso di udienza al difensore nominato espressamente anche per la fase dell’esecuzione). Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l’istanza proposta da . . . ritenendo non sussistenti i presupposti per l’adozione della misura alternativa richiesta. Tale argomentazione deriva però da un’errata interpretazione della norma. Infatti . . . Si chiede pertanto che codesta Ecc.ma Corte voglia annullare l’ordinanza impugnata e disporre la concessione della misura. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’impugnazione con ricorso per cassazione è esperibile, in forme analoghe, anche avverso le altre ordinanze di competenza del Tribunale di Sorveglianza, ossia le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 680, comma 2, c.p.p., quelle in tema di liberazione condizionale, di riabilitazione e di rinvio dell’esecuzione delle pene.
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Certificato generale del casellario giudiziale
FORMULA 332
➲ FORMULA 332 RICHIESTA DI CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (artt. 24 e 35, D.P.R. n. 313/2002)
UFFICIO LOCALE PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Casellario giudiziale UFFICIO TERRITORIALE PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI . . . Casellario giudiziale Il sottoscritto . . . nato a . . . residente in . . . chiede, ai sensi degli artt. 24 e 35, D.P.R. n. 313/2002, che gli venga rilasciata copia del proprio certificato generale del casellario giudiziale. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 333
Certificato generale del casellario giudiziale
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➲ FORMULA 333 RICHIESTA DI CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (artt. 25 e 35, D.P.R. n. 313/2002)
UFFICIO LOCALE PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Casellario giudiziale UFFICIO TERRITORIALE PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI . . . Casellario giudiziale Il sottoscritto . . . nato a . . . residente in . . . chiede, ai sensi degli artt. 25 e 35, D.P.R. n. 313/2002, che gli venga rilasciata copia del proprio certificato penale del casellario giudiziale. Con osservanza Data e firma
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Certificato del casellario dei carichi pendenti
FORMULA 334
➲ FORMULA 334 RICHIESTA DI CERTIFICATO DEL CASELLARIO DEI CARICHI PENDENTI (artt. 27 e 35, D.P.R. n. 313/2002)
UFFICIO LOCALE PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Casellario giudiziale UFFICIO TERRITORIALE PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI . . . Casellario giudiziale Il sottoscritto . . . nato a . . . residente in . . . chiede, ai sensi degli artt. 27 e 35, D.P.R. n. 313/2002, che gli venga rilasciata copia del proprio certificato del casellario dei carichi pendenti. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 335
Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale
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➲ FORMULA 335 RICHIESTA DI ELIMINAZIONE DI ISCRIZIONI DAL CASELLARIO GIUDIZIALE (art. 40, D.P.R. n. 313/2002)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . (in composizione monocratica) R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento in epigrafe. premesso che dal certificato del casellario giudiziale risulta iscritta la seguente sentenza di condanna . . .; (p.e.: considerando che, a seguito di incidente di esecuzione, il (giudice) ha dichiarato la revoca di tale sentenza per l’intervenuta depenalizzazione del reato, ai sensi della L. . . ., come da documentazione che si allega). chiede che l’iscrizione della sopra indicata condanna venga eliminata dal casellario giudiziale. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Secondo la giurisprudenza maturatasi sulle disposizioni codicistiche, ora abrogate, in tema di casellario giudiziale, l’art. 690 c.p.p., che devolveva alla competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio del casellario giudiziale le questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati, per la sua generica formulazione non consentiva di operare alcuna distinzione tra i fatti che hanno determinato l’insorgere delle questioni medesime; pertanto quando per una qualsiasi causa (ivi compreso l’errore di inserimento dei dati da parte dell’operatore) il testo immesso nell’archivio elettronico risulti errato, infirmando in tal modo il documento ufficiale riprodotto dal terminale e sottoscritto dal funzionario preposto attestante le risultanze del casellario, esso deve essere rettificato con l’intervento del tribunale competente. (Nella specie la Corte ha annullato l’ordinanza con cui il tribunale aveva ritenuto che il dato erroneo contenuto nell’elaboratore potesse essere corretto dagli stessi operatori addetti alle macchine). (Cass., 3 marzo 1994, Amore, in Cass. pen. 1995, 1874). Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 313/2002 e, in particolare, in base all’art. 40 di tale decreto, le questioni relative alle iscrizioni e ai certificati del casel-
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Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale
FORMULA 335
lario giudiziale e dei carichi pendenti sono decise, in composizione monocratica e con le forme di cui all’art. 666 c.p.p., dal tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato. Se la persona è nata all’estero e non ne è certo il luogo di nascita, la competenza spetta al Tribunale di Roma. L’eliminazione ex art. 687 c.p.p., dell’iscrizione nel casellario giudiziarle di una condanna per reato, rimasto successivamente depenalizzato, eecve essere preceduta dalla revoca della sentenza da parte del giudice dell’esecuzioen a norma dell’art. 673 c.p.p., in quanto non sempre l’estratto inserito nel casellario giudiziale consente di stabilire se la formale abrogazione di una norma incriminatrice dia luogo a vera e propria abolitio criminis o a semplice successione di leggi penali (nella specie è stata annullata l’ordinanzna del giudice di merito, emessa ex artt. 690 e 666, c.p.p., che aveva disposto la eliminazione direttamente e per saltum della condanna per la contravvenzione ex art. 32, L. n. 990/69, che successivamente alla formazione del giudicato, era rimasta depenalizzata ai sensi dell’art. 33, lett. e), L. n. 689/81 senza la previa revoca della condana da parte del giudice dell’esecuzione) (Cass., 26 aprile 1991, Venturini, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 620).
FORMULA 336
Memoria di discolpa
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➲ FORMULA 336 MEMORIA DI DISCOLPA IN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER UFFICIALI E AGENTI DI P.G. (art. 17 att. c.p.p.)
COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI . . . Il sottoscritto . . . nei cui confronti è stato contestato un illecito disciplinare, per aver . . . (es. ritardata trasmissione di notizia di reato al P.M.) espone quanto segue. (es. La trasmissione spettava ad altro ufficio; assenza di precedenti sanzioni disciplinari etc.). A sostegno di tali considerazioni il sottoscritto produce la seguente documentazione e indica, quali persone informate che possono confermare quanto sopra esposto i sigg. . . . Di tali persone si chiede espressamente che codesta Ecc.ma Commissione disponga l’audizione. Alla luce di tali considerazioni il sottoscritto chiede sin d’ora che l’azione disciplinare nei suoi confronti venga archiviata. Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 17, comma 4, att. c.p.p. dichiara di volersi avvalere, quale difensore nel procedimento disciplinare, dell’avv. . . . con studio in ... Con osservanza Data e firma
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Ricorso avverso la decisione della commissione disciplinare
FORMULA 337
➲ FORMULA 337 RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (art. 18 att. c.p.p.)
MINISTERO DI GIUSTIZIA COMMISSIONE DISCIPLINARE Il sottoscritto . . . rappresentato e difeso dall’avv. . . ., nei cui confronti la commissione disciplinare presso la Corte di appello di . . . ha applicato la sanzione disciplinare del . . ., con decisione in data . . . propone ricorso avverso a tale decisione sulla base dei seguenti motivi. 1. Erronea ricostruzione del fatto (es.: la responsabilità dell’atto omesso non spettava al ricorrente). 2. Non considerazione di elementi di prova a favore del ricorrente. 3. Eccessività della sanzione (es.: in relazione allo stato di servizio del ricorrente). Sulla base di tali considerazioni si chiede che codesta Ill.ma commissione voglia revocare la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente (o applicare la minore misura disciplinare della . . .). Con osservanza Data e firma
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FORMULA 338
Ricorso per cassazione
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➲ FORMULA 338 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Ricorso avverso la decisione della commissione disciplinare presso il ministero di giustizia, emessa il . . ., proposto nell’interesse di . . ., con cui al ricorrente veniva inflitta la sanzione disciplinare di . . . Violazione di legge P.e.: La commissione disciplinare ha deciso di infliggere la sanzione di . . . ritenendo che il ricorrente avesse violato l’art. . . ., che gli imponeva di . . .. Il fatto contestato, però, è stato descritto in modo del tutto vago e incomprensibile e senza indicazione della trasgressione di cui il ricorrente era specificamente chiamato a rispondere, come invece è tassativamente previsto dall’art. 17, comma 2, att. c.p.p. Si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte annulli la decisione impugnata, con ogni conseguente provvedimento di legge. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria rispondono in sede disciplinare qualora senza giusitificato motivo omettono di riferire la notizia di reato all’autorità giudiziaria nei termini previsti, o se omettono, ritardano o eseguono negligentemente un ordine dell’autorità giudiziaria o, più in generale, se violano disposizioni relative alle funzioni di polizia giudiziaria. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, comunque, sono soggetti, anche al di fuori degli illeciti disciplinari richiamati dall’art. 16 att. c.p.p., alle sanzioni disciplinari previste dai propri ordinamenti. La disciplina del procedimento è descritta dall’art. 17 att. c.p.p. e si riporta alle disposizioni di cui all’art. 127 c.p.p. Competente all’irrogazione della sanzioni disciplinari è una commissione disciplinare, la cui composizone è prevista dall’art. 17, comma 3, c.p.p. Avverso la decisione di tale commissione l’interessato è legittimato a proporre ricorso, a norma dell’art. 17 att. c.p.p., avanti ad un’altra commissione istituita presso il ministero della giustizia, la cui composizione è stabilita dall’art. 18, comma 1, att. c.p.p. Contro quest’ultima decisione è ulteriormente esperibile ricorso per cassazione, ma solo per violazione di legge.
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Richiesta di autorizzazione
FORMULA 339
➲ FORMULA 339 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ALLONTANARSI DAL LUOGO DI ARRESTO O DI DETENZIONE DOMICILIARE (art. 22 att. c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P./ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . in stato di custodia cautelare in base all’ordinanza di . . . in data . . . (oppure detenuto presso la Casa Circondariale di . . . /proprio domicilio in base alla sentenza del . . . in data . . . ). Premesso che (ad es.) è stato citato come testimone/imputato di reato connesso per l’udienza del . . . avanti . . . come da documentazione che si allega. Chiede di essere autorizzato ad allontanarsi dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario all’incombente processuale. Con osservanza Data e firma
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FORMULA 340
Richiesta di autorizzazione
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➲ FORMULA 340 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEL TESTIMONE O DELL’IMPUTATO DI PROCEDIMENTO CONNESSO AD ALLONTANARSI DAL LUOGO DI ARRESTO O DI DETENZIONE DOMICILIARE FORMULATA DAL DIFENSORE (art. 22 att. c.p.p.)
ILL.MO G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO G.U.P./ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . . nel procedimento in epigrafe, premesso di aver citato il Sig. . . . quale teste a discarico per l’udienza che si terrà il . . . , premesso che il Sig. . . . risulta essere detenuto presso la Casa Circondariale di . . . /proprio domicilio in . . . in base a . . . (ordinanza/sentenza), chiede che la S.V./Tribunale/Corte autorizzi il Sig. . . . ad allontanarsi da . . . per il tempo strettamente necessario a comparire in udienza. Con osservanza Data e firma
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Revoca di condanna
FORMULA 341
➲ FORMULA 341 RICHIESTA DI REVOCA DI CONDANNA A SANZIONE PECUNIARIA (art. 47 att. c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto . . . nato a . . . residente a . . ., espone quanto segue. Il sottoscritto è stato citato a comparire quale testimone (o consulente etc.) per l’udienza avanti a codesto Giudice il giorno . . . In tale data il sottoscritto non è potuto comparire per il seguente impedimento, come da documentazione che si allega (. . .) Alla luce di ciò si chiede che codesto Giudice, reputando giustificato il motivo dell’assenza del sottoscritto, revochi la condanna alla sanzione pecuniaira di euro . . ., inflitta al sottoscritto in data . . . Con osservanza Data e firma
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FORMULA 342
Deduzioni scritte
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➲ FORMULA 342 DEDUZIONI SCRITTE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI AL COMITATO DEI PERITI (art. 71 att. c.p.p.)
ILL.MO COMITATO DEI PERITI PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . Il sottoscritto dott. . . ., nominato perito nel procedimento n. . . ., dal (Giudice) in data . . ., espone quanto segue. In data . . . il sottoscritto ha ricevuto lettera di contestazione di addebito disciplinare, per . . . Tale contestazione è infondata. Infatti . . . Si chiede pertanto che codesto Comitato, accertata l’insussistenza di qualsivoglia illecito disciplinare a carico del sottoscritto, archivi la segnalazione sopra descritta. Con osservanza Data e firma
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Reclamo avanti la commissione dei periti
FORMULA 343
➲ FORMULA 343 RECLAMO AVANTI LA COMMISSIONE DEI PERITI AVVERSO LA SANZIONE DISCIPLINARE INFLITTA DAL COMITATO DEI PERITI (art. 72 att. c.p.p.)
ECC.MA COMMISSIONE DEI PERITI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI . . . Il sottoscritto dott. . . ., nominato perito nel procedimento n. . . ., dal (Giudice) in data . . ., nei cui confronti il Comitato dei Periti presso il Tribunale di . . . ha irrogato la sanzione disciplinare di . . ., espone quanto segue a titolo di reclamo ai sensi dell’art. 72 att. c.p.p. La delibera del Comitato, ora impugnata, ha ritenuto che il sottoscritto non avesse adempiuto al seguente obbligo . . . Tale decisione si basa su errati presupposti di fatto e diritto. Infatti . . . Si chiede, pertanto, che codesta Commissione, accertata l’insussistenza di qualsivoglia irregolarità nella condotta del sottoscritto, annulli la sanzione inflitta dal Comitato nella delibera ora impugnata. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
Organo di controllo sull’attività prestata dai periti nell’ambito territoriale del tribunale è un comitato, composto dal Procuratore della repubblica presso il medesimo Tribunale, che lo presiede, dal Presidente del consiglio dell’ordine forense e dal Presidente dell’Ordine o del Collegio, cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere. Il procedimento sanzionatorio prevede che l’addebito sia previamente contestato con lettera raccomandata inviata dal Presidente del tribunale, in cui è contenuto l’invito a fornire deduzioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento della lettera stessa. Le sanzioni applicabili sono l’avvertimento, la sospensione e la cancellazione dall’albo. Avverso la delibera del comitato è esperibile un reclamo avanti ad una commissione composta dal Presidente della Corte di appello, nel cui distretto ha sede il comitato, dal Procuratore generale della repubblica dal Presidente del Consiglio dell’Ordine forense e dal Presidente dell’Ordine o del Collegio, cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere. Il reclamo va proposto entro quindici giorni dalla notificazione della delibera del comitato.
FORMULA 344
Richiesta di attestazione
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➲ FORMULA 344 RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DELLA MANCATA IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORE DEL REATO (art. 107 att. c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . R.G. n. . . . Il sottoscritto . . . , persona offesa (o: denunciante/danneggiato) nel procedimento in epigrafe, chiede che la S.V. voglia rilasciare ai sensi dell’art. 107, comma 2, att. c.p.p., attestazione di mancata identificazione della persona cui il reato è attribuito. Ciò al fine . . . Con osservanza Data e firma
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Dissenso a riprese audio e televisive
FORMULA 345
➲ FORMULA 345 DISSENSO A RIPRESE AUDIO E TELEVISIVE (art. 147 att. c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE . . . Il sottoscritto . . . imputato/parte civile/responsabile civile/civilmente obbligato a pena pecuniaria, nel processo avanti a codesto Giudice, n. R.G. . . ., dichiara sin d’ora di non acconsentire alla ripresa fotografica, fonografica, audiovisiva, né alla trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
L’autorizzazione alle riprese del dibattimento, ai sensi dell’art. 147, comma 2, att. c.p.p., può essere data anche senza il consenso delle parti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.
FORMULA 346
Elargizione per le vittime delle richieste estorsive
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➲ FORMULA 346 DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ELARGIZIONE PER LE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE O DELL’USURA (L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 21)
ILL.MO SIGNOR PREFETTO DI . . . Alla cortese attenzione del Prefetto di . . . (provincia nella quale si è verificato l’evento lesivo o si è consumato il delitto di estorsione o di usura). Il sottoscritto . . . (nome, cognome, indirizzo) premesso – di essere stato vittima di richieste estorsive ai sensi dell’art. 3 (o dell’art. 6) della legge n. 44 del 1999; – di avere presentato denuncia delle richieste estorsive (o del delitto da cui è conseguito l’evento lesivo ovvero di aver appreso che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive) in data . . . (o che la conoscenza della finalità estorsiva si è avuta in data . . ., a seguito di . . .) e, quindi, non sono ancora decorsi i 120 giorni previsti a pena di decadenza dal diritto di presentare domanda (art. 7, D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455); – di non aver aderito alle richieste estorisive (o di aver cessato di aderirvi in data . . .); – di non versare in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 44 del 1999; – di aver riferito all’autorità giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali ha avuto conoscenza; – (che ricorrono le condizioni di cui all’art. 4 della legge); – che l’ammontare del danno subìto viene indicato in . . ., e che ricorrono fatti e circostanze da cui si desume il relativo nesso di causalità tra il danno e il delitto o la situazione di intimidazione ambientale, aventi finalità estorsive, e precisamente . . .; – che nei 2 anni precedenti l’evento lesivo, i redditi dichiarati sono stati rispettivamente di . . . e di . . . donde l’evidenziarsi del mancato guadagno in conseguenza dell’illecito subìto; data la dichiarazione di mancati guadagni nella quantificazione del danno (ovvero: i redditi precedenti le richieste estorsive, se il danno è conseguente ad intimidazione ambientale; se l’attività è più recente, l’indicazione viene riferita all’inizio di tale attività);
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Elargizione per le vittime delle richieste estorsive
FORMULA 346
– che l’elargizione richiesta verrà destinata a . . .; – che viene indicata nella somma di . . . la richiesta a titolo di provvisionale; – che è stata (eventualmente) presentata istanza per l’accesso ai benefici previsti dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302 e succ. modificazioni ed integrazioni; – che per lo stesso evento lesivo, sono (o non sono) state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge (per un ammontare di . . .); – (nei casi previsti dall’art. 6 della legge) di ritenere che il danno conseguente al delitto (o a situazioni di intimidazione ambientale) è stato cagionato per il raggiungimento delle finalità indicate dall’art. 6, comma 1, lettere a) e b) della legge; (Se la richiesta è presentata ai sensi dell’art. 8 della legge, la dichiarazione di cui al comma 1, lett. a), è riferita al soggetto deceduto; per quelle presentate ai sensi dell’art. 7 della legge, è riferita al soggetto vittima dell’estorsione); (In caso di richiesta di elargizione ai sensi dell’art. 8 della legge, le dichiarazioni del comma 1, lettere c) d) e h) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli artt. 3, 6 e 7 della legge). Tutto ciò premesso il sottoscritto domanda la concessione dell’elargizione di cui all’art. 21, L. 23 febbraio 1999, n. 44 nella misura di euro . . . previa la concessione di una provvisionale, a titolo di acconto della maggior somma richiesta, nella misura di euro . . . per sopperire ad indifferibili esigenze e, in specie, . . . Si allega alla domanda la seguente documentazione: 1) (in caso di copertura assicurativa) copia delle polizze assicurative dallo scrivente sottoscritte o di cui lo scrivente è beneficiario; 2) (in caso di lesioni personali) certificazione medica attestante le lesioni subìte in conseguenza dell’evento lesivo; 3) (in caso di danni per mancati guadagni subìti da persona fisica o società) copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l’evento lesivo o le richieste estorsive (nel caso di attività più recente, l’indicazione è riferita alla data di inizio dell’attività); 4) (in caso di richiesta di provvisionale) tutti i documenti atti a comprovare i motivi della richiesta; 5) (in caso di presentazione della domanda da parte del Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, o da una delle altre associazioni e organizzazioni di cui all’art. 13, comma 2, della legge) dichiarazione di consenso sottoscritta;
FORMULA 346
Elargizione per le vittime delle richieste estorsive
539
Nel caso la domanda risulti comunque incompleta, dietro invito della S.V. Ill.ma il sottoscritto si impegna a fornire le necessarie integrazioni, nel termine da Lei indicato. Si prega, inoltre, la Signoria Vostra e il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura previsto dall’art. 19 della legge, di fornire, ai sensi dell’art. 18, comma 4, D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455, al sottoscritto le informazioni sullo stato del procedimento, compatibili con i limiti di cui al comma 2. Con profonda osservanza Data e firma
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540
Elargizione in favore delle vittime del dovere
FORMULA 347
➲ FORMULA 347 RICHIESTA DI ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE (L. 13 agosto 1980, n. 466; L. 20 ottobre 1990, n. 302; L. 23 novembre 1998, n. 407)
ILL.MO SIGNOR PREFETTO DI . . . (luogo in cui si è verificato l’evento o provincia di residenza dei beneficiari per il successivo esame). Il sottoscritto . . . (cognome) . . . (nome), nato a . . . provincia di . . . residente in . . . via/piazza . . . n. . . . (specificare se a fare domanda è il coniuge superstite o un figlio, un genitore, un fratello o una sorella del soggetto vittima del dovere ai sensi delle leggi n. 466/1980; n. 302/1990; n. 407/1998), premesso 1) di non aver percepito anche in parte provvidenze pubbliche, in ragione delle medesime circostanze (nel caso si siano invece percepite provvidenze pubbliche in ragione delle medesime circostanze, indicarne l’ammontare e se esse abbiano avuto carattere continuativo o se siano state corrisposte in un’unica soluzione) ex art. 13, comma 1, L. 20 ottobre 1990, n. 302; 2) (nell’ipotesi di provvidenze non ancora percepite e non cumulabili) che, intende optare per la corresponsione di provvidenze pubbliche ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302; 3) (fatto salvo il caso di non cumulabilità dei benefici) che intende optare per la elargizione in un’unica soluzione (oppure: per l’assegno vitalizio previsto dall’art. 3, L. 20 ottobre 1990, n. 302); 4) che non ha richiesto, presentando relativa documentazione, né ottenuto, anche in parte, il risarcimento del danno subìto ai sensi delle leggi 13 agosto 1980, n. 466; 20 ottobre 1990, n. 302; 23 novembre 1998, n. 407; 5) (nel caso di scelta di uno dei predetti benefici) che rinuncia espressamente ad altre provvidenze non cumulabili; Tutto ciò premesso, il sottoscritto fa istanza per la concessione delle speciali elargizioni dell’assegno vitalizio previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466; 20 ottobre 1990, n. 302; 23 novembre 1998, n. 407 in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell’adempimento del dovere.
FORMULA 347
Elargizione in favore delle vittime del dovere
541
– (Nel caso che a presentare domanda sia il coniuge superstite con figlio a carico, o il fratello o la sorella conviventi con il defunto) si allega inoltre: apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante, rispettivamente la condizione di familiare a carico, o la condizione di convivenza. Si dichiara espressamente, inoltre, che la sottoscrizione dell’interessato alle dichiarazioni e alle opzioni rese sopra, è redatta ai sensi dell’art. 20, L. 4 gennaio 1968, n. 15 e succ. modificazioni. Con profonda osservanza Data e firma ✦✦✦
Se il soggetto vittima appartiene alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali, la competenza spetta al Ministero dell’interno Dipartimento di pubblica sicurezza; per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Ministero dell’interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio; per le persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di sicurezza – Ministero dell’interno – Dipartimento pubblica sicurezza; per i cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie cui è determinabile l’amministrazione competente; per gli stranieri e gli apolidi o i loro superstiti – Ministero dell’interno – Direzione generale dei servizi civili. Se il soggetto vittima è un magistrato ordinario, giudice di pace, giudice onorario di Tribunale, giudice popolare o appartiene al personale civile dell’Amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria la competenza spetta al Ministero della Giustizia. Se il soggetto originario appartiene alle Forze armate dello Stato la competenza spetta al Ministero della difesa. Se di competenza del Ministero dell’interno la domanda va inoltrata al Prefetto del luogo in cui si è verificato l’evento o della provincia di residenza dei beneficiari per il successivo esame; se di competenza del Ministero della difesa al Comando militare di appartenenza; se di competenza del Ministero della Giustizia alla Direzione generale dell’organizzazione giudiziaria – Dipartimento amministrazione penitenziaria per il personale rispettiv. amministr.; per i residenti all’estero, tramite l’ufficio consolare del luogo di residenza dell’interessato alla Prefettura della provincia del luogo ove si è verificato l’evento.
542
Memoria al P.M.
FORMULA 348
➲ FORMULA 348 MEMORIA AL P.M. AFFINCHÉ RICHIEDA L’ARCHIVIAZIONE PER I DELITTI TRIBUTARI E I REATI NON TRIBUTARI PREVISTI DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N. 289 (C.D. CONDONO TRIBUTARIO) (artt. 367, 408 e 411 c.p.p.)
Ill.mo Signor P.M., Il sottoscritto avvocato, difensore di . . . persona sottoposta a indagini nel procedimento n. . . . RGNR, premesso – che all’indagato, secondo l’ipotesi accusatoria, sono attribuiti reati rientranti tra quelli menzionati nell’art. 8, comma 6, lettera c) [o 9, comma 10, lettera c) o 15, comma 7] della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e succ. mod.; – che il legislatore, con la finanziaria del 2003 (legge n. 289/2002 modificata con L. 21 febbraio 2003, n. 27), prevede meccanismi agevolativi della composizione dei rapporti tra contribuente ed erario e ricollega ad essi effetti di rilievo penale sub specie di causa di non punibilità: v. art. 8, comma 6, lettera c) [o art. 9, comma 10, lettera c) o 15, comma 7]; – che la persona indagata non versa in alcuna causa ostativa al condono tributario: in specie, non è stata ancora esercitata l’azione penale nei suoi confronti (tant’è che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari); – che la persona indagata ha provveduto al condono e ai relativi versamenti. Di quanto sopra si allegano, a riprova, le relative ricevute; – che il reato contestato, ove mai esistente, non sarebbe più punibile, essendosi l’indagato avvalso del meccanismo agevolativo previsto dalla legge. Tutto ciò premesso, ne discendono, ad avviso di questo difensore, almeno due conseguenze: 1) il procedimento penale non ha più ragion d’essere e di proseguire, non essendovi più materia di indagine e di accertamento penale; 2) questo On.le Pubblico Ministero, previ gli accertamenti che riterrà opportuni sulla tempestività, validità e completezza del condono tributario ad effetti penali, dovrà considerare venuta meno la pretesa punitiva e avanzare richiesta di archiviazione ex artt. 408 e 411 c.p.p. per essere il reato oggetto di indagine preliminare (ove mai esistente) non punibile ai sensi della legge n. 289/2002 e successive modifiche.
FORMULA 348
Memoria al P.M.
543
Si confida che questo On.le P.M. condivida e faccia proprie le sopra ricordate prospettazioni. Con profonda osservanza. Data e firma allegati ✦✦✦
Il perfezionamento della procedura di integrazione degli imponibili per gli anni pregressi prevista dall’art. 8, Ll. 27 dicembre 2002, n. 289 comporta una serie di vantaggi tributari ed extratributari e, tra questi ultimi, «l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis, e 492 del c.p., nonché dagli artt. 2621, 2622 e 2623 del c.c., quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell’azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa» (art. 8, comma 6, lettera c). Il perfezionamento della procedura di definizione automatica per gli anni pregressi prevista dall’art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289, comporta, anch’esso, «l’esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis, e 492 del c.p., nonché dagli artt. 2621, 2622 e 2623 del c.c., quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal c.p. e dal c.c., operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all’estero, secondo le modalità ivi previste. L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell’azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica» (art. 9, comma 10, lettera c). Il perfezionamento della procedura di definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione, previsto dall’art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, comporta, anch’esso, «L’esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del d.lgs.
544
Memoria al P.M.
FORMULA 348
10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis e 492 del c.p., nonché degli artt. 2621, 2622 e 2623 del c.c., quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È altresì, esclusa, per le definizioni perfezionate, l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e all’art. 21 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L’esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell’azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione” (art. 15, comma 7).
FORMULA 349
Memoria al G.U.P.
545
➲ FORMULA 349 MEMORIA AL G.U.P. AFFINCHÉ PRONUNCI SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER I DELITTI TRIBUTARI E I REATI NON TRIBUTARI PREVISTI DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N. 289 (C.D. CONDONO TRIBUTARIO) (artt. 121 e 425 c.p.p.)
Ill.mo Signor Giudice, il sottoscritto avvocato, difensore di . . . persona imputata nel procedimento n. . . . RGNR e n. . . . RGGIP, premesso – che è stata esercitata l’azione penale dell’imputato per reati rientranti tra quelli menzionati nell’art. 8, comma 6, lettera c) [o 9, comma 10, lettera c) o 15, comma 7] della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e succ. mod.; – che il legislatore, con la finanziaria del 2003 (legge n. 289/2002, modificata con L. 21 febbraio 2003, n. 27), prevede meccanismi agevolativi della composizione dei rapporti tra contribuente ed erario e ricollega ad essi effetti di rilievo penale sub specie di causa di non punibilità: v. art. 8, comma 6, lettera c) [o art. ,9 comma 10, lettera c) o 15, comma 7]; – che l’imputato non versa in alcuna causa ostativa al condono tributario: in specie, egli è imputato come rappresentante/amministratore (o concorrente estraneo) della persona giuridica contribuente; – che l’esercizio dell’azione penale è causa ostativa al condono del contribuente/persona fisica, ma non del contribuente/persona giuridica che non ha avuto alcuna conoscenza formale dell’esercizio dell’azione penale. Conseguentemente la persona giuridica ha fatto un valido condono ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera c) [o dell’art. 9, comma 10, lettera c) o dell’art. 15, comma 7, lettera c]; – che ai sensi dell’art. 1, comma 2 septies, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito in L. 1 agosto 2003, n. 212, «le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e succ. mod., si intendono nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l’effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate»;
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Memoria al G.U.P.
FORMULA 349
– che, il condono della persona giuridica contribuente produce i benefici penali in capo all’imputato con la conseguenza che il reato contestato, ove mai esistente, non sarebbe più punibile, essendosi l’imputato beneficiario del meccanismo agevolativo previsto dalla legge. Tutto ciò premesso, ne discendono, ad avviso di questo difensore, almeno due conseguenze: 1) il processo penale non ha più ragioni d’essere e di proseguire, essendo intervenuta una causa di non punibilità penale ex lege valevole per l’imputato; 2) questo On.le Giudice, previ gli accertamenti che riterrà opportuni sulla tempestività, validità e completezza del condono tributario ad effetti penali, dovrà considerare venuta meno la pretesa punitiva e pronunciare sentenza di non luogo a procedere per essere il reato oggetto di udienza preliminare non punibile ai sensi della legge n. 289/2002 e successive modifiche. Si confida che questo On.le Giudice condivida e faccia proprie le sopra ricordate prospettazioni. Con profonda osservanza. Data e firma allegati
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FORMULA 350
Richiesta di ripristino del rapporto di impiego
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➲ FORMULA 350 RICHIESTA DI RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI IMPIEGO (art. 3, comma 57 L. 24 dicembre 2003, n. 350, comma inserito dall’art. 1 D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modifiche dalla L. 11 maggio 2004, n. 126, in tema di pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento)
ALLA P.A. (indicare l’amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente prosciolto) Il sottoscritto …, nato a … e residente a …, premesso – che ha rivestito il ruolo di pubblico dipendente presso codesta P.A. a partire da . . . sino a . . . (indicare la data in cui è avvenuta la sospensione); – che tale P.A. in data . . . ha disposto la sospensione dal servizio/dalla funzione in seguito all’instaurazione del procedimento penale n. . . ., presso la Procura della Repubblica di . . .; – che i limiti di età per il prolungamento del rapporto di impiego sono stati superati il . . .; rilevato – che il procedimento penale in oggetto si è concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (emessa in data . . . dal Tribunale di . . ./dalla Corte . . ./dal giudice . . .); – che sussiste una delle cause di ripristino del rapporto di impiego previste dalla legge (v. art. 3 comma 57 L. 24 dicembre 2003, n. 350), chiede di essere reintegrato nel rapporto di impiego per un periodo pari a . . . (indicare il periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita). Data e firma
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548
Richiesta di sospensione condizionata della pena
FORMULA 351
➲ FORMULA 351 RICHIESTA DI SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELLA PENA (“INDULTINO”) (art. 1 L. 1 agosto 2003, n. 207)
ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI . . .
Il sottoscritto . . . Avvocato, difensore di . . ., premesso che il sig. . . . è stato condannato dal Tribunale/Corte di appello di . . . alla pena di anni . . .; premesso che tale pena è in corso di esecuzione a far data da . . .; premesso che, dunque, la pena detentiva inflitta al sig. . . . è stata scontata per la metà della sua durata complessiva; premesso altresì che la parte residua della pena è ad oggi di (non superiore a due anni); premesso che non ricorrono le condizioni ostative alla concessione dei benefici di cui alla L. n. 207/2003, previste dall’art. 1 comma 3 lett. a)-e) della stessa legge; chiede che la pena residua che il sig. . . . è tenuto a scontare sia sospesa. Con osservanza Data e firma del difensore
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L’istanza può ovviamente essere avanzata anche dal diretto interessato. Secondo quanto prescrive l’art. 1 comma 3 L. n. 207/2003, la sospensione non si applica: a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale nonché dall’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professione o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14 ter della medesima legge; d) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione; e) quando vi sia stata rinuncia dell’interessato.
FORMULA 351
Richiesta di sospensione condizionata della pena
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Si deve precisare che nell’individuazione del limite di due anni di pena residua va scomputata la parte di pena per cui è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata. L’art. 2 della legge disciplina l’applicazione e la revoca della sospensione condizionata dell’esecuzione, prevedendo che: 1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell’interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all’articolo 1. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69 bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno. 4. Dell’applicazione della misura di cui all’articolo I è data immediata comunicazione all’autorità di polizia competente, che vigila sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione. 5. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all’articolo 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi. 6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all’articolo 1 ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. 7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell’esecuzione della pena. 8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51 bis e 51 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta.
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Dichiarazione di costituzione nel procedimento
FORMULA 352
➲ FORMULA 352 DICHIARAZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA DI COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE RIUNITO AL PROCEDIMENTO PER LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE (art. 39 D.L.vo n. 231/2001)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) La Società (denominazione della società), con sede in . . . in persona del suo legale rappresentante sig. (generalità del legale rappresentante), nei cui confronti pende il procedimento per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi del D.L.vo n. 231/2001, n. . . ., riunito ai sensi dell’art. 38 D.L.vo n. 231/2001 al procedimento penale R.G. n. . . ., dichiara di costituirsi nel procedimento penale sopra indicato. A tal fine la società in persona del suo legale rappresentante, fa presente di essere difesa dall’avv. . . . con studio in . . ., come risulta dalla procura allegata al presente atto e dichiara/elegge domicilio in . . . Con osservanza Sottoscrizione del legale rappresentante Sottoscrizione del difensore (a pena di inammissibilità)
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FORMULA 353
Procura per la rappresentanza
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➲ FORMULA 353 PROCURA PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELL’ENTE (art. 39 D.L.vo n. 231/2001 e 100 c.p.p.)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) Il sottoscritto . . . nella sua qualità di rappresentante legale della società (denominazione della società) con sede in . . . ed in nome della stessa, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge/dallo statuto/da apposita deliberazione dell’organo amministrativo, che si allega, nomina difensore di fiducia della società l’avv. . . . con studio in . . . e gli conferisce ogni necessaria facoltà affinché rappresenti e difenda la sopra citata società nel procedimento relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche n. . . ., riunito al procedimento penale RG n. . . . Con osservanza Data e sottoscrizione del legale rappresentante Visto per autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore.
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Dichiarazione di costituzione nel procedimento penale
FORMULA 354
➲ FORMULA 354 DICHIARAZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA DI COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE RIUNITO AL PROCEDIMENTO PER LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE A SEGUITO DI VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE (art. 42 D.L.vo n. 231/2001)
ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) La Società (denominazione della società), con sede in . . . in persona del suo legale rappresentante sig. (generalità del legale rappresentante), nei cui confronti pende il procedimento per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi del D.L.vo n. 231/2001, n. . . ., riunito ai sensi dell’art. 38 D.L.vo n. 231/2001 al procedimento penale R.G. n. . . . premesso di essersi costituita nel procedimento penale sopra indicato con atto in data . . . premesso che in data . . . e intervenuta la seguente vicenda modificativa (fusione, scissione, trasformazione); dichiara di costituirsi nel sopra citato procedimento penale. A tal fine la società dichiara che la propria attuale denominazione sociale è . . .; che il suo legale rappresentante è il sig. . . . La società, infine, fa presente di essere difesa dall’avv. . . . con studio in . . ., come risulta dalla procura allegata al presente atto e dichiara/elegge domicilio in . . . Con osservanza Sottoscrizione del legale rappresentante Sottoscrizione del difensore (a pena di inammissibilità) ✦✦✦
FORMULA 355
Memoria difensiva preliminare
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➲ FORMULA 355 MEMORIA DIFENSIVA PRELIMINARE (art. 45 D.L.vo n. 231/2001) ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., legale rappresentante della società . . ., come da atto di costituzione in giudizio, a norma dell’art. 39 D.Lvo n. 231/2001, depositato in data . . ., nei cui confronti pende il procedimento relativo all’accertamento di illecito amministrativo indicato in epigrafe, espone quanto segue. L’accertamento dell’illecito è infondato. Infatti . . . (contestazione della sussistenza dell’illecito, della funzionalità del reato commesso dalle persone fisiche appartenenti all’ente all’interesse o al vantaggio dell’ente stesso). Si chiede pertanto sin d’ora che la S.V. voglia richiedere l’archiviazione del procedimento. Con osservanza Data e firma ✦✦✦
La presentazione di memorie difensive nella fase delle indagini preliminari può assumere una particolare rilevanza in ordine alle eventuali responsabilità dell’ente per scoraggiare in partenza possibili richieste da parte del pubblico ministero di emissione di misure cautelari nei confronti dell’ente o per indurre l’autorità giudicante a non disporre le misure cautelari richieste dal P.M. Infatti il pubblico ministero, quando chiede l’applicazione di una misura cautelare contro un ente, deve presentare al giudice, oltre agli elementi sulla base dei quali è richiesta la misura, anche le memorie difensive che la persona giuridica abbia già depositato.
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Memoria difensiva
FORMULA 356
➲ FORMULA 356 MEMORIA DIFENSIVA AVVERSO LA RICHIESTA DEL P.M. DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI AGLI ENTI (art. 47 D.Lgs. n. 231/2001)
ILL.MO SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI . . .
R. G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., legale rappresentante della società . . ., come da atto di costituzione in giudizio, a norma dell’art. 39 D.L.vo n. 231/2001, depositato in data . . ., nei cui confronti pende il procedimento relativo all’accertamento di illecito amministrativo indicato in epigrafe, premesso che in data . . . il P.M. dott. . . . ha presentato richiesta di applicazione della seguente misura cautelare (. . .) nei confronti della società sopra indicata; premesso che la S.V. ha fissato udienza camerale in relazione a tale richiesta, ai sensi dell’art. 47 commi 2 e 3 D.Lvo n. 231/2001 per il giorno espone quanto segue. L’accertamento dell’illecito è infondato e, comunque, non vi sono gravi indizi della commissione dello stesso e della riconducibilità dell’illecito alla società sopra indicata. Infatti . . . (contestazione della sussistenza dell’illecito, della funzionalità del reato commesso dalle persone fisiche appartenenti all’ente all’interesse o al vantaggio dell’ente stesso). In ogni caso non sussistono fondati e specifici elementi da cui risulti un concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole. Infatti (mancata allegazione delle esigenze cautelari, mutamento del management cui è stato ascritto il reato etc.) Alla luce di ciò si chiede che la S.V. rigetti la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare nei confronti della società sopra citata. Con osservanza Data e firma
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L’applicazione delle misure cautelari agli enti, nell’ambito della disciplina introdotta dal D.L.vo n. 231/2001, prevede un contraddittorio anticipato tra accusa
FORMULA 356
Memoria difensiva
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e difesa: il P.M., infatti, per ottenere l’applicazione di una misura cautelare nei confronti di un ente, è tenuto a depositare nella cancelleria del giudice – nel corso delle indagini preliminari si tratterà del G.I.P. – la richiesta di applicazione di misura cautelare nonché gli elementi su cui essa si fonda. A questo punto il giudice non decide sulla richiesta del P.M., ma fissa un’udienza in contradittorio con l’ente, che non può svolgersi prima che siano decorsi 15 giorni dal deposito della richiesta, dando avviso allo stesso che ha facoltà, per mezzo dei propri difensori, di esaminare gli atti depositati dal P.M. L’ente, dunque, nel termine di 15 giorni che devono necessariamente decorrere tra la data del deposito della richiesta e quella dell’udienza, ha una piena discovery degli atti e, fino a tre giorni prima dell’udienza, può depositare documenti o memorie. L’esercizio di tale attività difensiva consentirà di sottoporre alla valutazione del giudice tutti gli elementi e le argomentazioni ritenute utili alla difesa per evitare l’applicazione di una misura cautelare prima che questa sia disposta.
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Memoria difensiva e richiesta di sospensione della misura cautelare
FORMULA 357
➲ FORMULA 357 MEMORIA DIFENSIVA E RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA MISURA CAUTELARE AGLI ENTI (art. 49 D.L.vo n. 231/2001)
ILL.MO SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente)
Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., legale rappresentante della società . . ., come da atto di costituzione in giudizio, a norma dell’art. 39 D.L.vo n. 231/2001, depositato in data . . ., nei cui confronti pende il procedimento relativo all’accertamento di illecito amministrativo indicato in epigrafe, premesso che in data . . . il P.M. dott. . . . ha presentato richiesta di applicazione della seguente misura cautelare (. . .) nei confronti della società sopra indicata; premesso che la S.V., a seguito di udienza camerale, in data . . . ha applicato la seguente misura cautelare (. . .) per la seguente durata temporale (. . .) chiede che tale misura venga sospesa, ai sensi dell’art. 49 D.L.vo n. 231/2001 per poter mettere in atto gli adempimenti prescritti dall’art. 17 del sopra citato decreto e, in particolare (provvedere al risarcimento del danno e all’eliminazione delle conseguenze dannose dell’illecito; provvedere all’eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; provvedere a mettere a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca). A tal fine il sottoscritto difensore chiede che la S.V. determini, ai sensi dell’art. 49 D.L.vo n. 231/2001, la somma da versare a titolo di cauzione (eventualmente, ove possibile). A sostegno della presente richiesta il difensore produce sin d’ora la seguente documentazione (es.: conferimento di incarico a società di consulenza per la predisposizione di modelli organizzativi; conferimento di incarico per l’effettuazione di interventi cautelativi; quietanza o transazione relativa al risarcimento). Data e firma ✦✦✦
FORMULA 358
Richiesta di revoca di misura cautelare
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➲ FORMULA 358 RICHIESTA DI REVOCA O DI SOSTITUZIONE DI MISURA CAUTELARE AGLI ENTI (art. 50 D.L.vo n. 231/2001) ILL.MO SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., legale rappresentante della società . . ., come da atto di costituzione in giudizio, a norma dell’art. 39 D.L.vo n. 231/2001, depositato in data . . ., nei cui confronti pende il procedimento relativo all’accertamento di illecito amministrativo indicato in epigrafe, premesso che nei confronti dell’ente è stata applicata con ordinanza del . . ., emessa dal Giudice . . . la misura cautelare . . . per la seguente durata . . . espone quanto segue. I presupposti sulla base dei quali è stata applicata la misura cautelare sono venuti meno. Infatti (es.: mutamento compagine sociale, chiusura stabilimento; risarcimento del danno; eliminazione delle conseguenze dannose; eliminazione delle carenze organizzative e adozione di modelli organizzativi preventivi). Alla luce di ciò si chiede che la S.V., tenuto conto anche del fatto che la misura cautelare è in atto da . . ., revochi la misura (o la sostituisca con la misura meno afflittiva di . . . ) Data e firma
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Appello in materia di misure cautelari
FORMULA 359
➲ FORMULA 359 APPELLO IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI (art. 52 D.L.vo n. 231/2001)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) Dichiarazione e motivi di appello ai sensi dell’art. 52 D.L.vo n. 231/2001 proposti nell’interesse della società . . . sottoposta a procedimento amministrativo R.G. n. . . . in relazione al procedimento penale n. . . . nei confronti di . . . avverso l’ordinanza del G.I.P. emessa in data . . ., con cui veniva applicata la misura cautelare di . . . L’ordinanza ora impugnata si fonda su motivazioni errate in fatto e in diritto. Infatti (ad es.: errata valutazione di indizi di colpevolezza e esigenze cautelari; errata valutazione dei rapporti tra persone fisiche indagate ed ente; inidoneità, sproporzione della misura cautelare in concreto adottata; mancata considerazione degli elementi addotti dalla difesa; carenza, illogicità della motivazione; omessa considerazione dell’attività svolta dall’ente per l’eliminazione delle conseguenze dannose ovvero dell’idoneità dei modelli organizzativi preventivi adottati dall’ente). Si chiede pertanto che codesto Ecc.mo tribunale voglia annullare la misura adottata o, in subordine, sostituirla con la misura meno afflittiva . . . Data e firma
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Va osservato che l’appello è l’unico mezzo di impugnazione nel merito ammissibile avverso le ordinanza in materia di misure cautelari nei confronti degli enti, sia che si tratti di provvedimenti che applicano la misura cautelare, sia che si tratti di provvedimenti che intervengono su misure già in atto. La disciplina sulla responsabilità degli enti non contempla, invece, quale strumento di impugnazione delle ordinanza cautelari, l’istituto del riesame. Dal momento che il mezzo di impugnazione indicato dalla norma è solo l’appello, vale il principio strettamente devolutivo che governa tale tipologia di
FORMULA 359
Appello in materia di misure cautelari
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impugnazione. Sotto il profilo pratico ne consegue che l’appellante deve tassativamente indicare i motivi del gravame ed enunciarli specificamente, a pena di inammissibilità dell’appello. La cognizione del giudice di appello è, quindi, rigidamente circoscritta ai punti dell’ordinanza cautelare, oggetto di censura. La disciplina dell’appello è regolata dall’art. 52 comma 2, che rinvia all’art. 322 bis, comma 2, che, a propria volta, richiama l’art. 310 c.p.p. Ne deriva che l’appello va depositato, entro dieci giorni dal giorno in cui l’ordinanza cautelare è notificata all’ente, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia nel cui territorio sui trova il giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata.
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Ricorso avverso ordinanze cautelari
FORMULA 360
➲ FORMULA 360 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI EMESSE DAL TRIBUNALE IN SEDE DI APPELLO (art. 52 D.L.vo n. 231/2001)
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE
Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di . . . in data . . . (proc. n. . . . a carico di . . .) con cui veniva rigettato l’appello proposto dalla società . . . nei confronti dell’ordinanza del G.I.P. di . . . che ordinava la (o rigettava la richiesta di revoca della) misura cautelare di . . . nei confronti di . . . Le argomentazioni, che il Tribunale del Riesame adduce a sostegno dell’impugnata ordinanza, si pongono in palese contrasto con la legge sotto diversi profili. (Per esempio: Innanzitutto l’ordinanza va annullata per violazione dell’art. . . . stabilito a pena di nullità. Infatti . . . In secondo luogo, risultano violati gli artt. 45-46 D.L.vo n. 230/2001, poiché ... La motivazione dell’ordinanza impugnata inoltre è manifestamente illogica, dal momento che . . .). Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte annulli l’impugnata ordinanza e, quindi, disponga la cessazione degli effetti della misura di . . . emessa in data . . . nei confronti di . . . Con osservanza Data e firma
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L’ente, per mezzo del suo difensore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione nei confronti dell’ordinanza cautelare emessa dal tribunale in sede di appello. È il caso di segnalare che, in assenza di un’espressa indicazione di legge, non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione (per saltum) avverso le ordinanze in materia di misure cautelari nei confronti degli enti, sulla falsariga di
FORMULA 360
Ricorso avverso ordinanze cautelari
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quanto invece avviene in tema di impugnazione di misure cautelari personali. (Cass. sez. VI, 27 settembre 2004, Siemens AG, in Guida dir., 2004, n. 41, 51) Al riguardo si è precisato, d’altra parte che il ricorso per saltum irritualmente proposto può essere convertito in appello: quando, infatti, un provvedimento giurisdizionale viene impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello previsto dalla legge, il giudice che riceve l’atto, rilevata l’impugnabilità del provvedimento nonché l’esistenza della volontà di impugnare, deve trasmettere gli atti al giudice competente.
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Richiesta di revoca di sequestro conservativo
FORMULA 361
➲ FORMULA 361 RICHIESTA DI REVOCA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO NELL’INTERESSE DELL’ENTE (Artt. 54 D.L.vo n. 231/2001; 316-320 c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente)
Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., legale rappresentante della società . . ., come da atto di costituzione in giudizio, a norma dell’art. 39 D.L.vo n. 231/2001, depositato in data . . ., nei cui confronti pende il procedimento relativo all’accertamento di illecito amministrativo indicato in epigrafe ed è stata emessa da (Giudice) in data . . ., ordinanza di sequestro conservativo dei seguenti beni mobili/immobili di proprietà del sopra citato ente (. . .), fa presente che il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma di cui lo Stato, in relazione al procedimento in epigrafe, dovesse risultare creditore è venuto meno. Infatti . . . (Ed eventualmente: L’ente sopra indicato, inoltre, offre cauzione per . . . da ritenersi congrua in relazione alle esigenze previste dall’art. 319 c.p.p.). Si chiede, pertanto, che questo Ill.mo Giudice ordini la revoca del sequestro conservativo disposto nei confronti di . . . Con osservanza. Data e firma
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FORMULA 362
Richiesta di riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo
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➲ FORMULA 362 RICHIESTA DI RIESAME DELL’ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 54 D.L.vo n. 231/2001)
ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI . . . R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., legale rappresentante della società . . ., come da atto di costituzione in giudizio, a norma dell’art. 39 D.L.vo n. 231/2001, depositato in data . . ., nei cui confronti pende procedimento relativo all’accertamento di illecito amministrativo indicato in epigrafe, a seguito dell’ordinanza del (Giudice) in data . . . con cui veniva disposto il sequestro conservativo dei seguenti beni mobili/immobili di proprietà della società . . ., espone quanto segue. (P.e.: L’ordinanza di sequestro è illegittima sotto diversi profili. In primo luogo, non sussiste il presupposto fondamentale del sequestro, ossia il pericolo di dispersione delle garanzie per il pagamento di eventuali pene pecuniarie, spese del procedimento, altri eventuali crediti dell’erario, dal momento che . . . In secondo luogo, anche a voler concedere la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 54 D.L.vo n. 230/2001, il sequestro in concreto disposto è esorbitante rispetto alle finalità per cui é stato adottato, dal momento che il valore economico del bene sequestrato è superiore all’entità delle somme, che la società, in caso di esito negativo del procedimento, si troverebbe tenuta a pagare). Il sottoscritto chiede, pertanto, che l’ordinanza impugnata venga integralmente annullata o, in via subordinata, che venga revocata con riferimento ai seguenti beni: . . . Con osservanza. Data e firma
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Richiesta di revoca di sequestro preventivo
FORMULA 363
➲ FORMULA 363 RICHIESTA DI REVOCA DI SEQUESTRO PREVENTIVO NELL’INTERESSE DELL’ENTE (Artt. 54 D.L.vo n. 231/2001; 316-320 c.p.p.)
ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente)
Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., legale rappresentante della società . . ., come da atto di costituzione in giudizio, a norma dell’art. 39 D.L.vo n. 231/2001, depositato in data . . ., nei cui confronti pende procedimento relativo all’accertamento di illecito amministrativo indicato in epigrafe ed è stata emessa da (Giudice) in data . . . ordinanza di sequestro preventivo delle seguenti cose . . ., chiede la revoca del sequestro adottato. A tal fine rileva che . . . (p.e.: le cose sequestrate non costituiscono prezzo o profitto del reato, infatti . . .). Si confida nell’accoglimento della presente istanza. Data e firma
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FORMULA 364
Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo
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➲ FORMULA 364 RICHIESTA DI RIESAME DEL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO NELL’INTERESSE DELL’ENTE (art. 53 D.L.vo n. 231/2001) ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., legale rappresentante della società . . ., come da atto di costituzione in giudizio, a norma dell’art. 39 D.L.vo n. 231/2001, depositato in data, nei cui confronti pende procedimento relativo all’accertamento di illecito amministrativo indicato in epigrafe, a seguito del decreto del (Giudice) in data . . . con cui veniva disposto il sequestro preventivo dei seguenti beni mobili/immobili di proprietà della società . . ., chiede che il sopra citato decreto venga annullato. A questo proposito si osserva che sono assolutamente insussistenti le esigenze cautelari poste alla base del provvedimento impugnato. (p.e.: Il reato, è stato commesso da altra persona che non fa parte della società e, comunque, che ha agito nel proprio interesse e non in quello della società. Oppure: la disponibilità delle cose da parte dell’ente costituisce un suo preciso diritto, il cui esercizio nulla ha a che vedere né con la commissione del reato per cui si procede, né con le sue possibili conseguenze). Si confida nell’accoglimento dell’istanza. Data e firma
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566
Appello avverso ordinanza di sequestro preventivo
FORMULA 365
➲ FORMULA 365 APPELLO AVVERSO ORDINANZA IN TEMA DI SEQUESTRO PREVENTIVO PROPOSTA NELL’INTERESSE DELL’ENTE (art. 53 D.L.vo n. 231/2001) ILL.MO TRIBUNALE DEL RIESAME DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) Dichiarazione e motivi di appello, proposti nell’interesse della società . . . (p.e.: titolare delle cose . . ., sottoposte con decreto del G.I.P./Tribunale di . . . a sequestro preventivo in data . . . - R.G. n. . . .) avverso provvedimento del G.I.P./Tribunale di . . . in data . . ., con cui (p.e.: veniva rigettata la richiesta di revoca del sopracitato decreto di sequestro preventivo emesso in data . . ., presentata in data . . .). Le motivazioni poste alla base dell’impugnata ordinanza, con cui veniva rigettata la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo, illegittimamente disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di . . ./Tribunale di . . . sulle cose . . ., non sono plausibili e, travisando i fatti, si pongono in evidente contrasto con i presupposti normativi di cui all’art. 53 D.L.vo n. 231/2001. Le cose sottoposte a sequestro non hanno, infatti, nesso alcuno con il reato. Infatti . . . Il sottoscritto, pertanto, chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia annullare il provvedimento impugnato e, riconosciuta l’illegittimità del sequestro, disponga la restituzione delle cose alla società . . . Con osservanza Data e firma
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FORMULA 366
Applicazione della sanzione su richiesta
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➲ FORMULA 366 APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SU RICHIESTA (art. 63 D.L.vo n. 231/2001) ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . . ILL.MO TRIBUNALE DI . . . (in composizione monocratica)
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale in virtù della procura in atti/in calce della società . . ., sottoposta a procedimento per l’accertamento di illecito amministrativo ai sensi del D.L.vo n. 231/2001, di cui in epigrafe, premesso che l’illecito contestato alla società è punibile solo con sanzione pecuniaria; (oppure: premesso che il giudizio penale nei confronti dell’imputato, riunito al procedimento amministrativo nei confronti dell’ente è stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in data . . .); chiede ai sensi dell’art. 63 D.L.vo n. 231/2001, l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura di . . . (determinazione finale della sanzione) così determinata: - pena base: . . .; - riduzione per la ricorrenza di uno dei casi di cui all’art. 12 D.L.vo n. 231/2001, (previsti per le sanzioni pecuniarie: . . .); - eventuale aumento per la continuazione ex art. 20 D.L.vo n. 231/2001); - riduzione di 1/3 per la diminuente prevista dal rito: . . . Considerato che il P.M. esprime il proprio consenso alla richiesta di applicazione della sanzione, così come sopra determinata, il sottoscritto chiede che la S.V. voglia emettere sentenza ai sensi dell’art. 63 D.L.vo n. 231/2001 applicando alla società . . . la sanzione di . . . Con osservanza Data e firma Visto per il consenso del P.M. Firma del P.M. ✦✦✦
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Applicazione della sanzione su richiesta
FORMULA 366
Occorre precisare che la riduzione della pena determinata dalla scelta di questo rito è operata, in base ai criteri di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p. sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria. Il giudice, come nel caso del patteggiamento, è chiamato ad esprimere un giudizio di congruità giuridica sull’accordo tra le parti. La richiesta è rigettata quando il giudice ritenga che debba essere applicata all’ente una sanzione interdittiva in via definitiva, nei casi previsti dall’art. 16 D.L.vo n. 231/2001.
FORMULA 367
Richiesta di sospensione del processo
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➲ FORMULA 367 RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO AGLI ENTI (art. 65 D.L.vo n. 231/2001) ILL.MO TRIBUNALE DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., legale rappresentante della società . . ., come da atto di costituzione in giudizio, a norma dell’art. 39 D.L.vo n. 230/2001, depositato in data . . ., nei cui confronti pende procedimento relativo all’accertamento di illecito amministrativo indicato in epigrafe, premesso che in data . . . è fissata la prima udienza dibattimentale in relazione al procedimento in epigrafe; chiede che il processo sia sospeso, ai sensi dell’art. 65 D.L.vo n. 230/2001, al fine di consentire alla società sopra indicata di mettere in atto gli adempimenti prescritti dall’art. 17 del sopra citato decreto e, in particolare (provvedere al risarcimento del danno e all’eliminazione delle conseguenze dannose dell’illecito; provvedere all’eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; provvedere a mettere a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca). Al riguardo si fa presente che la società è stata fino ad ora impossibilitata ad effettuare le attività di cui all’art. 17 D.L.vo n. 230/2001, dal momento che (mancanza di liquidità, vicende societarie che hanno impedito il compimento di tali attività). (eventualmente, ove possibile) A sostegno della presente richiesta il difensore produce sin d’ora la seguente documentazione (es.: conferimento di incarico a società di consulenza per la predisposizione di modelli organizzativi; conferimento di incarico per l’effettuazione di interventi cautelativi; documentazione quietanza o transazione relativa al risarcimento). Data e firma ✦✦✦
In caso di accoglimento della richiesta il giudice obbliga l’ente a depositare una somma, determinata dal giudice stesso, a titolo di cauzione. La richiesta va presentata prima dell’apertura del dibattimento.
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Appello dell’ente
FORMULA 368
➲ FORMULA 368 APPELLO DELL’ENTE (art. 71 D.L.vo n. 231/2001)
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI . . . Dichiarazione e motivi di appello proposti nell’interesse della società . . ., in relazione al procedimento R.G. . . . (avverso l’ordinanza dibattimentale in data . . ., con cui . . .) e la sentenza del Tribunale di . . . in data . . . che lo condannava, ai sensi del D.L.vo n. 231/2001 alla sanzione amministrativa di . . . in relazione al reato di cui all’art. . . . 1. Motivo relativo al rito . . . 2. Motivo di merito Il Tribunale, basandosi solo su alcune emergenze processuali e sorvolando su altre precise risultanze probatorie, ha fornito una ricostruzione della vicenda oggetto del processo del tutto erronea e travisata. Infatti . . . 3. Errata applicazione di norme giuridiche Una corretta interpretazione dell’art. . . ., anche alla luce della sua applicazione in giurisprudenza, avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad escludere ogni responsabilità da parte di . . . 4. Eccessiva/sproporzionata quantificazione della sanzione . . . Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte d’appello annulli l’impugnata sentenza ovvero la riformi assolvendo . . . perché . . . In subordine, si chiede che (previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. . . .) la sanzione venga ridotta (o venga applicata una sanzione pecuniaria in luogo di una interdittiva). Con osservanza Data e firma
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FORMULA 369
Ricorso per cassazione
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➲ FORMULA 369 RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALL’ENTE (artt. 71 D.L.vo n. 231/2001 e 606 c.p.p.) ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Dichiarazione e motivi di ricorso per cassazione proposto nell’interesse della società . . ., in relazione al procedimento R.G. n. . . . avverso la sentenza della Corte di Appello di . . . in data . . . che lo condannava, ai sensi del D.L.vo n. 231/2001 alla sanzione amministrativa di . . . in relazione al reato di cui all’art. . . . (P.e.: 1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. La Corte d’appello, aderendo acriticamente alla sentenza del Tribunale di . . . ha posto a fondamento della propria decisione la seguente prova . . . Tale prova, tuttavia, è inutilizzabile. Infatti . . . 2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. per mancata assunzione di prova decisiva. Il Tribunale di . . ., nonostante la tempestiva richiesta effettuata dalla difesa dell’ente, ha dichiarato inammissibile la seguente prova . . . La Corte d’appello, con motivazione assai sbrigativa, ha confermato tale decisione del Tribunale. In realtà tale prova era ammissibile. Infatti . . . L’assunzione di tale prova, d’altra parte, avrebbe potuto dimostrare circostanze decisive ai fini della decisione. Infatti . . . 3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale. L’interpretazione data dal Tribunale e dalla Corte d’appello all’art. . . . è giuridicamente scorretta: . . . 4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il procedimento argomentativo seguito dal Tribunale (e/o dalla Corte d’appello di . . .) nel pervenire alla decisione è palesemente illogico e trascura completamente elementi di pacifica rilevanza, pur acquisiti agli atti . . . Alla luce di tali argomentazioni si chiede che questa Ecc.ma Corte (p.e.: riconosciuto che il fatto non è previsto dalla legge come reato) voglia annullare la sentenza impugnata. In subordine, si chiede che l’impugnata sentenza venga annullata, con rinvio degli atti a . . . Con osservanza Data e firma ✦✦✦
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Richiesta di conversione delle sanzioni interdittive
FORMULA 370
➲ FORMULA 370 RICHIESTA DI CONVERSIONE DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (art. 78 D.L.vo n. 231/2001)
ILL.MO TRIBUNALE DI . . . ECC.MA CORTE DI APPELLO DI . . .
R.G. (procedimento amministrativo) R.G. (procedimento penale riunito relativo al fatto del dipendente/esponente) Il sottoscritto Avvocato, difensore di . . ., legale rappresentante della società . . ., come da atto di costituzione in giudizio, a norma dell’art. 39 D.L.vo n. 231/2001, depositato in data . . ., nei cui confronti pende procedimento relativo all’accertamento di illecito amministrativo indicato in epigrafe, premesso che in data . . . la società sopra indicata è tata condannata dal Tribunale di . . . alla sanzione interdittiva di . . . per la durata di . . ., con sentenza notificata in data premesso che la società, sebbene dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, ha messo in atto le condotte riparatorie di cui all’art. 17 D.L.vo n. 230/2001 e, in particolare (risarcimento del danno, eliminazione delle conseguenze dannose dell’illecito, eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, messa a disposizione del profitto del reato ai fini della confisca); chiede che la sanzione interdittiva irrogata alla società sia convertita in sanzione pecuniaria. Al riguardo si fa presente che il ritardo nell’effettuazione delle attività di cui all’art. 17 è stato causato da . . . A sostegno della presente richiesta il difensore produce la seguente documentazione (predisposizione di modelli organizzativi; documentazione a riprova dell’avvenuta effettuazione di interventi cautelativi; quietanza o transazione relativa al risarcimento). Il sottoscritto difensore chiede sin d’ora che, nelle more della fissazione dell’udienza in camera di consiglio, il Giudice, tenuto conto della prova certa dell’effettuazione degli adempimenti di cui all’art. 17 e del grave pregiudizio che deriva alla società dall’esecuzione della sanzione interdittiva, voglia sospendere l’esecuzione della sanzione.
Data e firma
FORMULA 370
Richiesta di conversione delle sanzioni interdittive
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La richiesta va presentata al giudice dell’esecuzione entro venti giorni dal giorno in cui è notificato all’ente l’estratto della sentenza. Il giudice, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, fissa un ‘udienza in contraddittorio in camera di consiglio, all’esito della quale il giudice decide se accogliere o rigettare la richiesta di conversione. La non manifesta infondatezza della richiesta, sia sotto il profilo dei presupposti su cui si basa, sia della completezza della documentazione prodotta, legittima la sospensione dell’esecuzione della sanzione interdittiva con decreto motivato, prima dello svolgimento dell’udienza in contraddittorio. L‘esistenza e l’allegazione di ragionevoli motivi che hanno determinato il ritardo nel compimento degli adempimenti di cui all’art. 17 contribuisce a limitare l’importo della sanzione pecuniaria.