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Corso di diritto commerciale • Contenuti della presentazione: – Il diritto commerciale – La nozione generale di imprenditore – Le professioni intellettuali – L’imprenditore agricolo – L’imprenditore commerciale – Il piccolo imprenditore – L’impresa artigiana – L’impresa familiare – L’impresa collettiva – L’impresa pubblica – L’esercizio dell’impresa da parte di associazioni e fondazioni


Il diritto commerciale • È il diritto privato dell’impresa; • In particolare si occupa: – dell’organizzazione e del funzionamento dell’impresa; – dei rapporti economici che l’impresa pone in essere per poter funzionare;

• È parte del diritto privato; • Diritto commerciale e diritto del commercio.


Le fonti nazionali e Comunitarie • La Costituzione: Artt. 41, 42, 45 e 47; – Leggi ordinarie (Codice civile, l. fall., TUB, TUF etc); – I regolamenti; – La giurisprudenza;

• Il Trattato dell’UE: libertà di circolazione di merci, capitali, servizi e persone; disciplina antimonopolistica, direttamente applicabile alle imprese (artt.85 e 86); – Direttive e Regolamenti; – La procedura Lamfalussy.


Le fonti del diritto internazionale • Le convenzioni internazionali; • Il ruolo della prassi commerciale: – La lex mercatoria


La nozione generale di imprenditore • Art. 2082 c.c.: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi; • Elementi costitutivi della “fattispecie” dell’imprenditore: – attività produttiva; – organizzazione; – economicità; – professionalità.


Tipi di imprese • si distinguono per l’oggetto: imprenditore agricolo (2135) e imprenditore commerciale (2195). • per la dimensione: piccolo imprenditore (2083) e medio grande. • per la natura del soggetto che la esercita: impresa individuale, impresa società, impresa pubblica


Gli “statuti” dell’impresa • Lo statuto generale dell’imprenditore: – azienda; – consorzi; – segni distintivi; – concorrenza; • Lo statuto dell’imprenditore commerciale: – registro delle imprese; – rappresentanza commerciale; – scritture contabili; – procedure concorsuali.


L’attività produttiva • serie di atti finalizzati alla produzione o scambio. Attività produttiva di nuova ricchezza • non rileva la natura dei beni o servizi. es. natura assistenziale • può costituire anche godimento di beni preesistenti, ma mai mero godimento; • il problema dell’impresa illecita.


L’organizzazione • impiego di capitale e lavoro propri e/o altrui • superflua l’organizzazione del lavoro altrui, sufficiente anche l’organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro • superfluità dell’apparato aziendale, anche mero impiego di mezzi finanziari • tuttavia necessaria un’organizzazione minima: – Impresa e lavoro autonomo


Economicità • l’attività deve essere condotta con metodo “economico”, con modalità cioè che consentano la copertura dei costi con i ricavi, assicurando l’autosufficienza; • Il problema dell’impresa senza scopo di lucro


La professionalità • esercizio abituale e non occasionale di una data attività. • escluse isolate operazioni ma non necessarie attività continuative e senza interruzioni. • non necessariamente attività unica o principale • casi particolari – l’unico affare; – l’impresa per conto proprio


Le professioni intellettuali • I liberi professionisti non sono imprenditori; – ma lo diventano quando “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa” art.2238.

• ragioni: privilegio storico, non in linea con la tendenza attuale in Europa; • i limiti del privilegio.


Le categorie di imprenditori • L’imprenditore agricolo; • L’imprenditore commerciale; • Il piccolo imprenditore; • L’impresa collettiva; • L’impresa pubblica.


L’imprenditore agricolo • È definito dall’art. 2135 • Il c.d. doppio rischio: – Il rischio economico: mancata copertura dei costi con i ricavi; – Il rischio-ambiente: il pericolo dell’esposizione a eventi naturali calamitosi (es. grandine, siccità, alluvione)

• Pur essendo soggetto allo statuto generale dell’imprenditore, è esonerato dalle norme in materia di: – Scritture contabili (art. 2214); – Insolvenza (art. 2221).


L’attività agricola • Art. 2135: E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: – Coltivazione del fondo – Selvicoltura – Allevamento di animali – Attività connesse.

• Si distingue pertanto tra: – Attività agricole essenziali, e – Attività agricole per connessione


Attività essenziali: il ciclo biologico • Sono tali (art. 2135, comma 2) le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine • Si prescinde, quindi, dallo sfruttamento della terra.


Attività per connessione • Sono le attività esercitate dallo stesso imprenditore agricolo dirette: – alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività essenziale; – alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività essenziale


Requisiti della connessione • Connessione soggettiva: il soggetto deve essere imprenditore agricolo • Connessione oggettiva: le attività connesse non devono prevalere, per rilievo economico, sull’attività essenziale


Imprenditore commerciale • Sono considerati imprenditori commerciali gli imprenditori che esercitano le seguenti attività (art. 2195): – industria; – commercio; – attività di trasporto; – attività bancaria o assicurativa; – altre attività ausiliarie delle precedenti (es. deposito, pubblicità); – ogni impresa non qualificabile come agricola;

• Effetti della qualificazione: applicabilità dello statuto dell’imprenditore commerciale (rinvio)


Il piccolo imprenditore • art. 2083: è considerato piccolo imprenditore: – il coltivatore diretto del fondo, – l’artigiano, – il piccolo commerciante, – chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o della famiglia

• è sottoposto allo statuto generale ma esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento e l’iscrizione nel registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale


I requisiti del piccolo imprenditore • L’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa • Il lavoro dell’imprenditore (ed eventualmente quello della famiglia) deve prevalere rispetto al lavoro altrui e al capitale investito: – Il criterio della prevalenza deve essere inteso in senso funzionale, non in senso puramente numerico


Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare • L’art. 1, comma 1 l. fall. esclude il piccolo imprenditore dal fallimento, • L’art. 1, comma 2 l. fall. stabilisce che, ai fini della legge fallimentare, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale che: – Hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a trecentomila euro; e/o – Hanno realizzato ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni (o dall’inizio dell’attività, se questa è cominciata da meno di tre anni), per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila; – Tuttavia, questa regola è stata modificata dal d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169 che prevede ora (segue)


Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare. Le innovazioni del d. lgs. 169/07 • Non sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitino un’attività commerciale, che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: – aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; – aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; – avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.


Impresa artigiana • Piccola impresa e impresa artigiana; • Il ruolo delle definizioni contenute nelle leggi speciali; • Il “problema” della definizione di impresa artigiana contenuta nell’art. 1, comma 1 della legge 860/1956: – La “validità a tutti gli effetti di legge”; – La “attività artistica o usuale”; – La possibilità di esercizio in forma associata (società cooperativa o s. n. c.): • Prevalenza del lavoro dei soci; • Prevalenza del lavoro sul capitale;

– Esonero dal fallimento


La “legge quadro per l’artigianato” (l. 443/1985) • Abroga la legge del 1956; • Definisce l’impresa artigiana in base a: – Oggetto dell’attività: qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi – ruolo dell’artigiano: deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo – numero massimo di dipendenti: variabile da settore a settore

• Riconosce la possibilità di esercizio in forma associata (COOP, SNC, SRL unipersonale, SAS), fermi restando i requisiti di prevalenza.


Effetti della nuova definizione di impresa artigiana • Vale esclusivamente ai fini della legge quadro, che detta i criteri che le Regioni devono seguire nel regolamentare l’artigianato; • Pertanto, a tutti gli altri effetti l’artigiano è il soggetto indicato dall’art. 2083; • Fallimento delle società artigiane.


Impresa familiare • art. 230-bis: impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (nipoti) gli affini entro il secondo (cognati) • Non è una società • pertanto all’imprenditore vanno imputati gli atti ed è responsabile nei confronti di terzi


Diritti patrimoniali spettanti ai familiari che collaborano all’impresa • Ai partecipanti spetta: – il diritto al mantenimento – il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione al lavoro prestato nell’impresa o nella famiglia; – il diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’impresa; – il diritto di prelazione nel caso di divisione ereditaria o trasferimento d’azienda


Diritti amministrativi spettanti ai familiari che collaborano all’impresa • nella gestione straordinaria e per decisioni di particolare rilievo le decisioni sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa


Impresa collettiva • La nozione di società: rinvio; • Società e impresa commerciale; – la società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale – le altre società vengono definita società commerciali, anche se esercitano attività agricola;


L’impresa pubblica • Le imprese-organo: lo Stato o gli enti pubblici esercitano direttamente l’impresa (ad es. aziende municipalizzate); • Enti pubblici economici: sono enti di diritto pubblico ai quali viene affidato, con la legge istitutiva, l’esercizio dell’impresa (ad es. gli enti di gestione delle partecipazioni statali prima della privatizzazione); • Le società a partecipazione pubblica: sono le società in cui lo Stato o gli enti pubblici detengono una partecipazione azionaria


Lo “statuto” dell’impresa pubblica • Vale anche per loro lo statuto dell’imprenditore commerciale; • Sono inoltre soggette a regole eccezionali (es. l’esonero dal fallimento previsto dall’art. 2221).


L’esercizio dell’impresa da parte di associazioni e fondazioni • L’esercizio dell’impresa quale attività esclusiva o principale: – Assoggettamento allo statuto dell’imprenditore commerciale;

• L’esercizio dell’impresa quale attività accessoria: – Problema dell’applicabilità delle norme sull’imprenditore commerciale


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