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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
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Recesso del socio non imprenditore: aspetti civilistici e fiscali di Giuseppe Rebecca, dottore commercialista, partner Synergia Consulting Group e Enrico Zanetti, dottore commercialista Prosegue l analisi dela disciplina del recesso del socio non imprenditore, con particolare attenzione alle modalità di tassazione del reddito da questi conseguito e agli aspetti fiscali e contabili in capo alle società, anche alla luce delle nuove norme codicistiche in tema di determinazione del valore di recesso della partecipazione.
È
opportuno sottolineare che l’ambito di applicazio ne della ritenuta alla fonte a titolo di imposta è limitato alle sole ipotesi di recesso da società di capitali (escluso quindi il recesso da società di persone) e solo nei casi in cui il socio che recede sia titolare di una partecipazione non qaulificata (escluso quindi il recesso dael socio che detiene una partecipazione qualificata).(1) Inoltre, va sottolineato come la tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta non riguardi l’intero ammontare del reddito realizzato dal socio in dipendenza del recesso, ma solo la parte di questo riconducibile alle riserve di utili (comprese quelle eventualmente imputate a capitale) presenti nel bilancio dell’ultimo esercizio della società.(2) La parte di reddito riconducibile ai plusvalori latenti e all’avviamen(3) to, nonché all’eventuale minor costo fiscalmente riconosciuto in capo al socio della partecipazione rispetto alla corrispondente frazione della parte di patrimonio netto N. 17 - 22 settembre 2003
della società costituito da apporti di capitale, deve comunque essere assoggettata a tassazione ordinaria o, laddove possibile a tassazione separata (cfr. la tabella riportata la pagina seguente). Riflessi fiscali e contabili in capo alla società In capo alla società il recesso del socio si traduce in una riduzione del patrimonio netto contro la fuoriuscita della somma di denaro o dei beni attribuiti al socio uscente(3). A tale proposito, appare opportuno analizzare la disciplina distinguendo: • in primo luogo, in funzione della tipologia di attribuzione al socio da parte della società (somma di denaro o beni); • in secondo luogo, in funzione della tipologia di società con riferimento alla quale si verifica il recesso (società quotata, altra società di capitali, società di persone).
6.1 Attribuzione al socio di una somma di denaro Come si è visto: • le società per azioni quotate e
le società di persone (seppur secondo modalità diverse) determinano il valore che deve essere liquidato al socio che recede sulla base del valore corrente della sua partecipazione (quantomeno prima dell’entrata in vigore delle nuove norme di diritto societario); • le società di capitali diverse da quelle quotate determinano il valore che deve essere liquidato al socio che recede sulla base del valore contabile della sua partecipazione.
Note: (1) La prima parte dell’intervento è stata pubblicata in Diritto e Pratica delle società n. 16/ 2003, pag.26 (2)In altre parole, solo la parte di reddito che, se vi è capienza nei canestri di imposta della società, può essere accompagnata dal credito di imposta sui dividendi di cui all’art. 14 del DPR 917/86. (3) Come si è visto, nell’ambito del recesso da società di capitali può emergere in capo al socio reddito derivante da tali fattori solo con riferimento alle società quotate. (4) Tranne che nel caso, in precedenza evidenziato, di recesso da società per azioni attuato mediante acquisizione delle azioni del socio da parte della società.
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REDDITO ASSOGGETTABILE A TASSAZIONE MEDIANTE RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA
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Esempio 1 – Società quotata • Patrimonio netto della società: 1.000 (300 capitale suddiviso in 100 azioni; 100 versamenti dei soci a fondo perduto e 600 riserve di utili) • Entità della partecipazione del socio recedente: 1% (ossia 1 azione) • Quotazione di mercato media degli ultimi sei mesi: 12 ad azione • Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio: 4
In caso di recesso al socio spetta la liquidazione di un importo pari a 12 x 1 azioni = 12 Il reddito che si determina in capo al socio è pari a 12 – 4 = 8 Il capitale della società è composto per 400 da apporti di capitale e per 600 da riserve da utili. Il reddito assoggettabile alla ritenuta alla fonte del 12,5% a titolo di imposta è solo quello riconducibile alle riserve di utili (comprese quelle eventualmente imputate a capitale) presenti nel bilancio dell’ultimo esercizio della società, ossia nel limite di 600 x 1% (entità della partecipazione del socio) = 6 L’ulteriore reddito di 2 (= 8 – 6) deve comunque essere assoggettato a tassazione ordinaria o a tassazione separata.
Esempio 2 – Società quotata • Patrimonio netto della società: 1.000 (300 capitale suddiviso in 100 azioni; 100 versamenti dei soci a fondo perduto e 600 riserve di utili) • Entità della partecipazione del socio recedente: 10% (ossia 10 azioni) • Quotazione di mercato media degli ultimi sei mesi: 12 ad azione • Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio: 40
Il reddito derivante in capo al socio dal recesso non può essere assoggettato a tassazione mediante ritenuta alla fonte del 12,5% a titolo di imposta neppure per la parte riconducibile alle riserve di utili, in quanto la partecipazione detenuta dal socio costituisce una partecipazione qualificata ex art. 81 co. 1 lett. c) del DPR 917/86.
Esempio 3 – Altra società di capitali (disciplina ante riforma) • Patrimonio netto della società: 1.000 (300 capitale suddiviso in 100 azioni o quote; 100 versamenti dei soci a fondo perduto e 600 riserve di utili) • Entità della partecipazione del socio recedente: 10% • Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio: 10
In caso di recesso al socio spetta la liquidazione di un importo pari a 10 x 10 azioni = 100 Il reddito che si determina in capo al socio è pari a 100 – 10 = 90 Il capitale della società è composto per 400 da apporti di capitale e per 600 da riserve da utili. Il reddito assoggettabile alla ritenuta alla fonte del 12,5% a titolo di imposta è solo quello riconducibile alle riserve di utili (comprese quelle eventualmente imputate a capitale) presenti nel bilancio dell’ultimo esercizio della società, ossia nel limite di 600 x 10% (entità della partecipazione del socio) = 60 L’ulteriore reddito di 30 (= 90 – 60) deve comunque essere assoggettato a tassazione ordinaria o a tassazione separata..
Esempio 4 – Altra società di capitali (disciplina ante riforma) • Patrimonio netto della società: 1.000 (300 capitale suddiviso in 100 azioni o quote; 100 versamenti dei soci a fondo perduto e 600 riserve di utili) • Entità della partecipazione del socio recedente: 30% • Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio: 120
Il reddito derivante in capo al socio dal recesso non può essere assoggettato a tassazione mediante ritenuta alla fonte del 12,5% a titolo di imposta neppure per la parte riconducibile alle riserve di utili, in quanto la partecipazione detenuta dal socio costituisce una partecipazione qualificata ex art. 81 co. 1 lett. c) del DPR 917/86.
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Società per azioni quotate Nel caso in cui il valore corrente della partecipazione che deve essere liquidato al socio sia superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile, in capo alla società si determina una differenza negativa che costituisce un componente negativo di reddito (sopravvenienza passiva) interamente deducibile nell’esercizio di (5) competenza.
Il capitale sociale e le altre poste del patrimonio netto formate con apporti di capitale (quali, ad esempio, i versamenti dei soci a fondo perduto o le riserve costituite con Note: (4) Si segnala, peraltro, che sul punto vi è
stato un acceso dibattito dottrinale. Alcuni Autori ritenevano maggiormente confacente alla natura di tale differenza l’iscrizione nell’attivo a titolo di avviamento con
conseguente deducibilità frazionata su più esercizi mediante l’apposito processo di ammortamento diretto. La questione, tuttavia, può considerarsi ormai definita, posto che anche l’amministrazione finanziaria, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, si è espressa nel senso della deducibilità integrale della predetta differenza nel periodo di imposta di competenza della predetta differenza. Riserva imputata in proporzione (vedi anche C.M. 17/05/2000 n. 98/E).
ESEMPI DI SCRITTURE CONTABILI PER SOCIETÀ QUOTATE Entità della partecipazione del socio uscente
25%
Patrimonio netto contabile della società
1.000.000 di cui: 200.000 capitale sociale 100.000 versamenti a fondo perduto dei soci 100.000 riserva legale 500.000 riserve disponibili 100.000 riserva in sospensione di imposta
Valore della partecipazione liquidato al socio in sede di recesso sulla base della media delle quotazioni degli ultimi sei mesi
600.000
Tipo conto
Descrizione
Dare
Patrimonio netto
Capitale sociale
50.000
Patrimonio netto
Versamenti a fondo perduto dei soci
25.000
Patrimonio netto
Riserve disponibili
Costo
Sopravvenienza passiva deducibile
Passività
Debito verso socio per recesso
(1)
Avere
125.000 400.000 600.000
(1) In luogo della riserva disponibile la società avrebbe potuto utilizzare, in tutto o in parte, la riserva in sospensione di imposta, fermo restando che in questo caso l’ammontare utilizzato avrebbe concorso a formare il reddito della società (oltre che, naturalmente, quello del socio). Importo ( C.M. 17/05/2000 in 98/E).
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sovrapprezzi di emissione) devono essere ridotti in proporzione all’entità della partecipazione del socio uscente. Per quanto concerne la riduzione delle poste del patrimonio netto formate con utili, la riduzione per la parte corrispondente alla partecipazione del socio uscente può essere effettuata dalla società scegliendo liberamente le poste da ridurre tra quelle disponibili, fermo restando che l’eventuale utilizzo di riserve in sospensione di imposta implica l’assoggettamento a tassa-
zione in capo alla società di tale ammontare. Per un esempio pratico si rinvia alla tabella alla pagina precedente.
Società di persone Le considerazioni svolte con riferimento alle società per azioni quotate, valgono anche per quanto concerne il trattamento contabile e fiscale del recesso in capo alle società di persone. L’unico elemento di differenza è riconducibile alla modalità di de-
terminazione del controvalore spettante al socio in dipendenza del recesso che, come si è evidenziato nei precedenti paragrafi, è costituito dal valore corrente della partecipazione alla data in cui si verifica il recesso.Per un esempio numerico è dunque possibile, mutatis mutandi, fare riferimento alla tabella precedente
Società di capitali diverse da quelle quotate Come si è visto, per le società di capitali (diverse da quelle quota-
ESEMPI DI SCRITTURE CONTABILI PER SOCIETÀ NON QUOTATE Entità della partecipazione del socio uscente
25%
Patrimonio netto contabile della società
1.000.000 di cui: 200.000 capitale sociale 100.000 versamenti a fondo perduto dei soci 100.000 riserva legale 500.000 riserve disponibili 100.000 riserva in sospensione di imposta
Valore della partecipazione liquidato al socio in sede di recesso sulla base della media delle quotazioni degli ultimi sei mesi
250.000 (ossia il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto della società risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio)
Tipo conto
Descrizione
Dare
Patrimonio netto
Capitale sociale
50.000
Patrimonio netto
Versamenti a fondo perduto dei soci
25.000
Patrimonio netto
Riserve disponibili (1)
175.000
Passività
Debito verso socio per recesso
Avere
250.000
(1) In luogo della riserva disponibile la società avrebbe potuto utilizzare, in tutto o in parte, la riserva in sospensione di imposta, fermo restando che in questo caso l’ammontare utilizzato avrebbe concorso a formare il reddito della società (oltre che, naturalmente, quello del socio). Importo ( C.M. 17/05/2000 in 98/E).
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te) la determinazione del valore che deve essere liquidato al socio che recede viene effettuata sulla base dei valori contabili risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio. Ne consegue, dunque, l’impossibilità che per la società emerga una differenza imputabile a Conto Economico dalla liquidazione della partecipazione al socio mediante attribuzione di una somma di denaro, atteso che quest’ultima risulta necessariamente pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto che deve essere ridotta. Per un esempio numerico si veda riportata alla pagina precedente. Come già in precedenza, anche in questa occasione si sottolinea come per effetto delle modifiche recate dalla riforma del diritto societario, con l’entrata in vigore delle nuove norme anche per le società di capitali non quotate si passerà ad una logica di liquidazione del socio sulla base di valori di mercato, anziché sulla base del patrimonio netto contabile della società, con conseguente assimilazione dei riflessi dell’operazione a quelli in precedenza descritti con riferimento alle società quotate. Attribuzione al socio di uno o più beni In alternativa alla corresponsione di una somma di denaro, il socio che recede può essere liquidato mediante l’attribuzione di uno o più beni di proprietà della società. Le modalità di quantificazione del valore spettante al socio restano chiaramente le medesime anche in questo caso, ossia in estrema sintesi: N. 17 - 22 settembre 2003
• per le società quotate, la media delle quotazioni di mercato degli ultimi sei mesi; • per le altre società di capitali, la corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio; • per le società di persone, il valore corrente della corrispondente frazione del patrimonio alla data in cui si verifica il recesso. È appena il caso di sottolineare come l’attribuzione di uno o più beni in luogo di una somma di denaro è dunque possibile solo laddove le parti (socio e società) riconoscano a detti beni un valore normale pari ai valori sopra riepilogati, nelle diverse fattispecie. Ecco che, laddove il bene che viene attribuito al socio risulti iscritto nella contabilità della (nonchè riconosciuto ai fini fiscali in capo alla) società a un valore inferiore rispetto a quello di “liquidazione del socio recedente”, in capo alla società si determina un componente positivo imponibile ai sensi degli artt. 54 co. 1 lett. d (se trattasi di cespiti aziendali) o 53 co. 2 (se trattasi di beni merce) del DPR 917/ 86. Per un esempio numerico si veda la tabella 8.
Profili Iva E’ opportuno sottolineare che la liquidazione della partecipazione del socio uscente attuata mediante l’attribuzione di un bene si configura in linea generale ai fini Iva come un’operazione assimilata a una cessione a titolo oneroso e, in quanto tale, rilevante ai fini dell’imposta.
In questi casi dunque la società dovrà emettere autofattura a fronte dell’attribuzione del bene al so(6) cio , applicando e versando la relativa imposta, a meno che l’operazione si configuri come operazione esente in ragione della natura del bene attribuito al socio oppure perché a monte non era stata detratta dalla società l’imposta afferente l’acquisto. L’impatto della riforma del diritto societario Il quadro fin qui delineato si fonda sull’analisi delle disposizioni attualmente in vigore. Non si può tuttavia non tenere conto delle novità previste dalla riforma del diritto societario. Con riferimento alla disciplina civilistica del recesso del socio, la riforma modifica l’art. 2437 e introduce ex novo gli artt. 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater. Le novità riguardano esclusivamente la disciplina del recesso dalle società di capitali e afferiscono a tutti gli aspetti ad esso concernenti: • le cause che ne consentono l’esperibilità (il cui novero risulta significativamente ampliato con un’ulteriore rinvio all’autonomia statutaria per la fissazione di ulteriori cause di recesso); • le modalità e i termini di esercizio del diritto; • la determinazione del valore di recesso della partecipazione. Note: (1) È appena il caso di ricordare che laddove l’attribuzione si estrinsechi in un complesso aziendale, l’operazione risulta fuori campo Iva e soggetta invece ad imposta di registro in misura proporzionale.
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E S E M P I D I S C R IT TU R E C O N T A B IL I N E L C A S O D I A T TR IB U Z IO N E D I U N B E N E IN LU O G O D I U N A S O M M A D I D E N A R O E n tità d e lla p arte cip azio n e d e l so c io u s ce nte
2 5%
P a trim o nio n e tto c on tab ile d ella so c ietà
1 .00 0.0 00 d i c ui: 2 00 .000 cap itale sociale 1 00 .000 versam e nti a fon do pe rd uto de i so ci 1 00 .000 rise rva lega le 5 00 .000 rise rve d isp onib ili 1 00 .000 rise rva in so spe nsio ne d i im posta
V a lo re d e lla pa rtec ip azion e liq u id ato a l s oc io in s ed e di rec es so su lla b as e d ella m e d ia d e lle q u o ta zio n i de g li u ltim i s e i m es i
L a m od alità di d ete rm ina zio ne varia a se con da de lla tip olo gia d ella soc ie tà In qu es t’es em p io s i su ppo ng a di esse re in pres enza di u na s ocietà di ca pita li no n quo tata , q uind i: 2 50 .000 (ossia il va lore d ella co rrispo nde nte frazion e d el p a trim o nio netto d ella so cietà risu ltante d al b ila ncio d ell’u ltim o ese rciz io)
B e ne attrib u ito a l so c io
F ab brica to Iscritto n ella co nta b ilità d e lla soc ie tà per 1 50 .00 0 A m m o rtizz ato p er 1 00 .00 0
T ip o co n to
D e scriz io ne
D a re
A v ere
P a trim o nio n etto
C a pitale s ocia le
6 0.0 00
P a trim o nio ne tto
V e rsa m en ti a fon do pe rd u to de i soci
2 5.0 00
P a trim o nio n etto
R ise rv e d isp on ib ili
A ttivo
F ab brica to
1 50 .000
(A ttivo )
(F ond o am m orta m e nto )
(10 0 .000)
R ica vo
P lus valenz a im p on ibile
2 00 .000
(1 )
1 75 .000
(1 ) In luo go de lla rise rva dispo nibile la so cie tà avreb be po tu to utilizza re, in tutto o in p arte, la riserva in sos pen sio ne d i im po sta , ferm o re stan do ch e in q ues to caso l’am m o nta re u tilizza to avre bb e co nc orso a fo rm are il red dito d ella so cie tà (oltre che , n a tu ralm en te , qu ello d el so cio ). Im po rto ( C .M . 17 /0 5/20 00 in 9 8/E ).
Ai fini del presente lavoro, l’aspetto di maggiore interesse è senz’altro rappresentato da quest’ultimo. A tale proposito, si evidenzia come la determinazione del valore di recesso della partecipazione in società di capitali quando avverrà il passaggio alla nuova disciplina:
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• per quanto concerne le società per azioni quotate, lascia immutato il quadro disciplinare; • per quanto concerne le altre società di capitale, si passa da una logica di determinazione su base contabile a una logica di determinazione a valori effettivi, su modello analogo a quanto già accade
per le società di persone. Considerazioni conclusive Quando esperibile, il recesso da una società può determinare al socio non imprenditore un reddito di capitale pari alla differenza tra costo riconosciuto e importo N. 17 - 22 settembre 2003
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attribuitogli. Tale importo varia a seconda che si tratti di società quotata e di non quotata o di società di persone e che si sia ante o post riforma del diritto della società (per le sole società di capitali). Se ne sussistono le condizioni, tale reddito può essere assoggettato a tassazione separata (anziché a tassazione ordinaria) e, limitatamente alla parte riferibile alle riserve di utili accantonate dalla società, a tassazione mediante applicazione di ritenuta alla fonte del 12,5% a titolo di imposta (purchè il recesso sia relativo a partecipazione non qualificata in società di capitali). Nel caso di liquidazione della partecipazione del socio mediante
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pagamento di una somma di denaro, in capo alle società per azioni quotate e alle società di persone può generarsi una differenza negativa interamente deducibile nel periodo di imposta di competenza (nelle società di capitali diverse da quelle quotate tale differenza non può invece determinarsi). Nel caso di liquidazione della partecipazione mediante attribuzione di uno o più beni, in capo alla società (tutte indistintamente) potrebbe generarsi una differenza positiva imponibile per effetto della valorizzazione delle plusvalenze latenti nel bene attribuito al socio (devono inoltre essere considerati gli eventuali risvolti ai fini dell’im-
posta sul valore aggiunto). La riforma del diritto societario incide in modo significativo sulle modalità di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio che recede nelle società di capitali diverse da quelle quotate. Dal momento in cui le nuove disposizioni entreranno in vigore, anche con riferimento a tali società risulterà infatti possibile una liquidazione a valori correnti che tenga conto dei plusvalori latenti e dell’avviamento, con conseguente variazione dei riflessi fiscali dell’operazione, sia in capo alla società che in capo al socio.
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