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Appunti Diritto commerciale Giurisprudenza Federico II di Napoli Marco

CAPITOLO 2 L’IMPRENDITORE Definizione L’imprenditore è colui che utilizza, organizza e dirige i fattori produttivi per trarne profitto. E’ un produttore di ricchezza che scambia i beni per ottenere profitto che poi sarà utilizzato per produrre nuova ricchezza. Definizione giuridica L’art. 2082 del c.c., dice che l’imprenditore è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata allo scopo di produrre o scambiare beni e servizi. Definizione letterale Imprenditore deriva da impresa, egli è un produttore di ricchezza e come tale lo si trova per la prima volta nel c.c. del 1942: è diverso dal commerciante perché questo è uno speculatore, mentre l’imprenditore produce ricchezza. Definizione economica L’imprenditore è un operatore economico che funge da intermediario tra capitalistilavoratori e consumatori, non è proprietario dei fattori produttivi, ma è colui chi dirige e organizza i fattori della produzione: acquista beni e servizi producendo ricchezza, scambia ricchezza vendendo ai consumatori. Differenza fra commerciante e imprenditore: commerciante: acquista beni altrui e li rivende lucrando sulla differenza fra prezzo di acquisto e di vendita (capitalista). Ha per scopo il profitto. imprenditore: è un produttore di beni che può vendere (produttore di ricchezza). Ha per scopo produrre e scambiare beni o servizi. Caratteristiche dell’imprenditore: -Professionalità (=stabilità-continuità) deve esercitare l’attività produttiva in modo professionale e con continuità anche se ci sono attività legate alla stagione (albergatori, ristoratori, agenzie turistiche). - attività economica: pur non avendo come scopo principale il profitto, l’imprenditore cerca di ottenere ricavi superiori ai costi anche se vi sono attività imprenditoriali col solo scopo di ricoprire i costi (cooperativa) l’attività è comunque esercitata con criteri di economicità. -organizzazione: l’imprenditore deve organizzare la sua attività (acquisto materie prime, pagamento stipendi nel caso dell’industriale) o (semplice organizzazione dei mezzi materiali nel caso del piccolo commerciante che svolge l’attività senza dipendenti. L’imprenditore quindi è: 1


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intermediario nella produzione di beni o servizi organizza e dirige i fattori produttivi non essendo il proprietario crea ricchezza e la scambia ai consumatori. Art. 2195 c.c. attività commerciali Indica le attività che si possono considerare commerciali: - IMPRENDITORE COMUNEMENTE DETTO è colui che produce (secondi il GENERE di attività). - IMPRENDITORE COMMERCIALE è un imprenditore particolare in quanto sottoposto ad una particolare disciplina: lo Statuto che prevede l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, scritture contabili, soggetto al fallimento ed a altre procedure concorsuali. L’ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE: - produzione beni e servizi (esclusa attività agricola) - attività intermediaria nella circolazione di beni e servizi(commercio all’ingrosso, al minuto) - trasporto (terra, acqua, aria) - attività bancaria (raccolta/erogazione risparmio), assicurativa (assicurazioni) - attività ausiliaria delle precedenti (agente di commercio, mediatore, spedizioniere). Per esercitare la sua attività, l’imprenditore commerciale stipula contratti che possono implicare costi o ricavi. - PICCOLO IMPRENDITORE (art. 2083 c.c.) è esonerato dalle norme previste per l’imprenditore commerciale. Si tratta di coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti. Esercita l’attività col proprio lavoro e dei componenti della famiglia in modo prevalente. Il capitale impiegato deve essere di modesta entità (gioielliere non è un piccolo imprenditore). - IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 c.c.) è esonerato dalle norme previste per l’imprenditore commerciale. Possono essere: - coltivatori diretti (lavoro proprio) - imprenditori agricoli (lavoro dipendenti, + ingenti capitali). L’attività: coltivazione del fondo, allevamento bestiame, silvicoltura, attività connesse (trasporto e alienazione dei prodotti agricoli) purché rientrino nel normale esercizio di attività agricola. - IMPRESA FAMILIARE (art. 230 bis c.c.introdotto dalla L.151/75 riforma del diritto di famiglia) è un’impresa individuale il cui titolare ricorre alla collaborazione di moglie e figli o parenti entro il 3°grado. I parenti che prestano lavoro continuativo, hanno diritto a partecipare agli utili dell’impresa (in base a qualità e quantità), diritto agli incrementi dell’azienda, al valore dell’avviamento (capacità nel produrre utili), diritto alla gestione straordinaria ecc. Il titolare dell’impresa decide su maggioranza. L’impresa familiare può essere alienata e in questo caso il socio/i dissenziente/i, può chiedere la liquidazione (in denaro) della propria quota. Il responsabile è comunque l’imprenditore e in caso di insolvenza va in contro al fallimento. 2


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-L’ARTIGIANO è una particolare forma di piccolo imprenditore, infatti la “legge quadro per

l’artigiano”, dispone che abbia questi 3 requisiti: - scopo = produzione di beni e servizi - sia esercitata PERSONALMENTE, o se vi sono dei dipendenti, che questi siano diretti personalmente dall’imprenditore artigiano ponendo dei limiti ben precisi del numero dei dipendenti secondo il settore - iscrizione nell’albo delle imprese artigiane. - LIBERO PROFESSIONISTA (medico, avvocato, notaio). Non sono imprenditori a meno che non si tratti di una attività organizzata in forma d’impresa. - deve sempre agire personalmente

L’IMPRENDITORE COLLETTIVO L’attività d’impresa può essere esercitata collettivamente e in questo caso abbiamo le società che possono essere : - società di persone - società di capitali Nel sistema economico esistono anche enti pubblici: - enti pubblici economici (si occupano di attività commerciali in modo stabile) - enti pubblici politici (regioni, province, comuni - non c’è stabilità) Naturalmente non sono soggetti alle regole dell’imprendirtore commerciale.CAPITOLO 3 LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE Lo STATUTO è un’insieme di regole che riguardano l’imprenditore commerciale.L’imprenditore, per svolgere la propria attività, necessita di un capitale che, a seconda della dimensione verrà scelta l’attività da intraprendere. In caso di necessità si ricorre al credito bancario (breve, medio, lungo termine) o con l’emissione di azioni nel caso delle S.P.A. Il capitale serve per: - iniziare un’attività - per continuare l’attività - per espandere l’attività L’imprenditore va in contro a rischi: - economico - tecnico - di insolvenza L’insolvenza si accetta ricostruendo la situazione con i libri e le scritture contabili (che costituiscono un obbligo per l’imprenditore): - il libro giornale: in cui vengono registrate le operazioni giornaliere attive e passive dell’impresa. - il libro degli inventari: redatto all’inizio dell’esercizio amministrativo dell’impresa e poi redatto ogni anno. Deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’impresa. L’inventario si chiude con il bilancio (stato patrimoniale) ottenendo 3


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profitti o perdite (conto economico). Il libro giornale e degli inventari, devono essere: numerati; bollati; vidimati; conservate per 10 anni. - scritture contabili: a seconda della natura e dalle dimensioni dell’impresa. Chi tiene i libri, in caso di insolvenza, può essere ammesso al concordato preventivo o amministrativo controllato. - originali delle lettere, telegrammi, fatture e le copie delle lettere. L’imprenditore non è tenuto a rendere pubbliche le sue scritture L’imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio. Deve inscriversi nel registro delle imprese come anche le società commerciali (che può essere opponibile a terzi ).E’ tenuto dalle camere di commercio sotto vigilanza di un giudice. Per esercitare un’impresa commerciale, occorre avere la capacità d’agire. Se questa attività fosse svolta da un incapace, i suoi contratti sarebbero annullabili. La legge, per proteggere le persone, consente a tutti gli incapaci di esercitare un’attività d’impresa tramite i rappresentanti legali; per i minori sono i genitori che esercitano dei diritti nell’interesse dei rappresentati. L’interdetto (incapace di intendere e volere) e l’inabilitato (parzialmente pazzo) esercitano l’attività d’impresa rappresentati dai curatori (che possono compiere solo atti di straordinaria amministrazione) che agiscono nell’interesse di costoro. Il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono iniziare ma continuare l’esercizio di un’impresa commerciale previa autorizzazione del tribunale. Il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale sia a iniziare, sia a continuare un’impresa commerciale. I dipendenti dell’imprenditore sono dotati di un potere di rappresentare l’imprenditore. Essi sono: 1) l’institore che è preposto dal titolare per svolgere determinati compiti. E’ in dipendente che sta al vertice della gerarchia aziendale assumendo funzioni di dirigente. Può svolgere tutti gli atti tranne alienare e ipotecare i beni immobili. L’institore ha una rappresentanza generale dell’imprenditore che può limitare i suoi poteri conferendoli una procura. Queste limitazioni, come la revoca della procura, non sono opponibile a terzi se non scritte nel registro delle imprese a meno che i terzi non le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

2) il procuratore è un dirigente intermedio nella gerarchia aziendale, può compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa pur non essendo preposto ad essa. E’ soggetto alle limitazioni della procura che devono essere iscritte nel registro delle imprese per poter essere opponibili a terzi, altrimenti l’imprenditore per opporle deve dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza.

3) il commesso non ha funzioni direttive; svolge mansioni che lo pongono in contatto con la clientela. La rappresentanza è estesa agli atti ordinari. Non può concedere sconti, ne dilazioni, ne modificare le clausole del contratto (salvo autorizzazione scritta).

CAPITOLO 4 LE SOCIETÀ IN GENERALE 4


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Gli imprenditori possono essere individuali o collettivi (società). Ci sono due tipi di società: - società lucrative (disciplinate dal libro V del c/c) - società cooperative caratterizzate dal fine mutualistico, ossia al fine di offrire ai soci della cooperativa beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Ci sono 6 tipi di società lucrative: la società semplice(società non commerciale); S.n.c.; S.a.s.; S.p.A.; S.r.l.; S.p.A. L’art. 2247, dispone che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Le caratteristiche delle società lucrative: - il contratto sociale: tutte le società si costituiscono con un contratto stipulato tra 2 o più persone (tranne per le S.r.l. che si possono costituire con atto unilaterale). - i conferimenti: chi entra in una società deve mettere in comune con gli altri soci i beni e i servizi necessari per eseguire l’attività economica prescelta. - l’esercizio in comune di un’attività economica: ogni socio deve poter partecipare alle decisioni da prendere. - lo scopo di divisione degli utili: i soci hanno il diritto di partecipare agli utili sociali. L’art. 2265 vieta il patto leonino(ossia il patto col quale uno o due soci fanno parte del leone escludendo gli altri soci dalla ripartizione degli utili. Ci sono: (A) = società di persone (B) = società di capitali - Nelle (a), delle obbligazioni sociali rispondono illimitatamente e solidalmente al patrimonio sociale alcuni o tutti i soci (responsabilità illimitata e rispondono anche con il patrimonio personale). Nelle (b) risponde solo il patrimonio sociale (quindi i soci hanno responsabilità limitata al capitale apportato). - Nelle (a), la quota di un socio non è trasferibile ne per atto tra vivi, ne per causa di morte, senza il consenso degli altri soci. Nelle (b), la quota di un socio è liberamente trasferibile. Le (a) sono gruppi chiusi. Le (b) sono gruppi aperti. - Nelle (b) il socio può correre soltanto con il proprio voto alla scelta degli amministratori. Il tipo di società può essere scelto dai privati tenendo conto della possibilità economica. La società semplice si denomina società non commerciale (C), mentre le altre società lucrative si denominano società commerciali (D). Le (c) possono essere costituite solo per l’esercizio di attività non commerciali e non deve iscriversi al registro delle imprese; invece le (d) possono essere costituite sia per l’esercizio di attività commerciali (in questo caso sono soggette al fallimento e alle altre procedure concorsuali), sia attività non commerciali e devono sempre iscriversi al registro delle imprese. Il fallimento della società porta automaticamente tutti i soci illimitatamente responsabili al fallimento. LE SOCIETÀ’ ARTIGIANE

Hanno per oggetto lo svolgimento di attività artigianali e possono iscriversi all’albo delle imprese artigiane a queste condizioni: 5


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- che si tratti di una società in nome collettivo o di una cooperativa - che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza il suo lavoro personale o manuale - che il numero dei soci e dei dipendenti non superi i limiti fissati dall’art.4 della legge sull’artigiano. Una società che eserciti un’attività commerciale è sempre soggetta al fallimento, qualsiasi sia il capitale investito, anche se venga svolta con il lavoro personale dei soci. LE SOCIETÀ’ DI COMODO

Sono costituite con lo scopo di intestare ad esse determinati beni (immobili, pacchetti azionari) ottenendo così vantaggi fiscali. Esse non svolgono nessuna attività. Questo obbiettivo viene raggiunto ricorrendo a un istituto straniero chiamato Anstalt che è una fondazione costituita nel Principato del Leichtenstein e può operare in Italia come persona giuridica straniera. CAPITOLO 5 LA SOCIETÀ’ SEMPLICE E LE ALTRE DISCIPLINE PER LE ALTRE SOCIETÀ’ DI PERSONE 1.ambito di applicazione della disciplina della società semplice La società semplice è una società non commerciale. La maggior parte di queste sono società di comodo (ossia costituite per ottenere vantaggi fiscali. La maggior parte delle norme dettate dal c/c, si applicano per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice. 2. la costituzione della società semplice La società semplice si costituisce tramite contratto sociale; è soggetto alle forme particolari richieste dalla natura dei beni conferiti.(conferimento di immobili in proprietà o in godimentoper un tempo eccedente i 9 anni o a tempo determinato). Il contratto potrebbe essere stipulato anche oralmente o desumersi dal comportamento concludente. Nel contratto vengono anche indicati: i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite, i poteri degli amministratori etc. 3. i conferimenti Con la stipula del contratto i soci assumono l’obbligo di conferire in società un bene o un servizio. I conferimenti possono avvenire: - in denaro: con tali somme si inizierà ad esercitare l’attività sociale. - in natura: il conferimento può avvenire: - in proprietà ossia il bene diventa di proprietà della società - in godimento cioè il socio deve garantire la società per i servizi della cosa conferita ed il rischio di perimento di quest’ultima sulla società. In questa ipotesi il socio rimane proprietario del bene conferito e concede alla società un diritto del bene di godimento analogo a quello del locatario. - di lavoro (SOCIO D’OPERA) o di crediti. 6


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4. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali Il denaro, i beni in natura ed i beni successivamente acquistati svolgono un funzione di garanzia ai creditori della società. I soci hanno responsabilità illimitata e solidale e si estende a tutte le obbligazioni sociali. Il socio non può liberarsi di tale responsabilità uscendo dalla società fino al giorno in cui non si verifica lo scioglimento. Chi entra a far parte di una società già avviata, risponderà solidalmente e illimitatamente con gli altri soci per le obbligazioni sociali. ALCUNE NORME PARTICOLARI

- Il creditore può chiedere direttamente il pagamento del suo credito ad ogni singolo socio; sta al socio domandare se la società è in liquidazione indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Il c/c ammette che il contratto costitutivo di una società semplice limiti la responsabilità di alcuni soci o escluda solidarietà. Il patto deve essere portato a conoscenza di terzi con mezzi idonei 5. il creditore particolare del socio Le società di persone hanno autonomia patrimoniale, cioè il loro patrimonio non può essere aggredito dai creditori particolari dei singoli soci perché è destinato a garantire solo i creditori della società. Per la società semplice ci sono a riguardo delle regole particolari: - il creditore particolare del singolo socio può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore, sulla quota di liquidazione spettante al socio debitore - il creditore particolare del socio, in caso di liquidazione della quota può ottenere solo una somma di denaro che gli sarà liquidata al netto dei debiti sociali 6. l’amministrazione e la rappresentanza della società I soci devono stabilire a chi spetta l’amministrazione della società, cioè a chi dare il potere di decidere per la società. Questa scelta dovrà essere chiara nel contratto sociale. Essi possono scegliere: - amministrazione disgiuntiva (normalmente nelle società di persone): ogni socio decide disgiuntamente dagli altri. Ogni socio ha il diritto di opporsi all’operazione di un’altro prima che questa sia compiuta; in questo caso decide la maggioranza. E’ chiaro che l’amministrazione disgiuntiva presenta pericoli per i soci e quindi viene normalmente applicata solo in società tra membri della stessa famiglia dove ogni socio ha la massima fiducia dell’altro. - amministrazione congiuntiva: per compiere delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori salvo atti urgenti necessari per evitare un danno alla società. - amministrazione ad uno o ad alcuni soci: L’indicazione del socio o dei soci amministratori può essere fatta nel contratto sociale oppure con una successiva delibera dei soci. Nel primo caso gli amministratori possono essere revocati solo per giusta causa anche con richiesta di un singolo socio; nel secondo caso, gli amministratori sono revocabili in qualsiasi momento. I soci non amministratori hanno potere di controllo sull’operato degli amministratori con 7


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accesso alle scritture contabili e con il diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione. Responsabilità degli amministratori Gli amministratori sono soggetti, oltre alla revoca in caso di negligenza, all’azione di responsabilità che impone loro di risarcire eventuali danni causati alla società. Potere di rappresentanza Gli amministratori hanno anche il potere di rappresentanza, cioè il potere di vincolare la società verso terzi con atti giuridici in suo nome. hanno anche rappresentanza processuale, cioè agire in giudizio per conto della società. Comunque il contratto sociale può regolare diversamente questo potere di rappresentanza. 7. la partecipazione agli utili e alle perdite Tutte le società lucrative hanno lo scopo di realizzare utili e di dividerli tra i soci. La quota spettante ai soci può essere stabilita nel contratto, altrimenti, utili e perdite sono distribuite in misura proporzionale al valore dei conferimenti. Gli utili possono essere distribuiti solo dopo l’approvazione del rendiconto. Ogni socio ha diritto alla totale distribuzione degli utili risultanti dal rendiconto, infatti la società di persone può reinvestire utili risultanti dal bilancio solo col consenso unanime dei soci. Invece il reinvestimento degli utili nelle S.P.A. viene deciso dalla maggioranza. 8. la formazione della volontà sociale Il codice, per le società di persone non prevede l’assemblea dei soci, perciò le decisioni possono essere prese secondo: - il principio di unanimità per modificare il contratto, cedere una quota sociale - il principio di maggioranza capitalistica per decisioni relative agli affari sociali. - il principio di maggioranza numerica per l’esclusione di un socio dalla società. Restano comunque casi dubbi per altre decisioni come per esempio la nomina e la revoca degli amministratori, l’approvazione del rendiconto. Poiché, deliberare decisioni col metodo dell’assemblea darebbe maggiori garanzie ai soci, il contratto stesso può prevedere l’esistenza di un’assemblea dei soci. 9. scioglimento e liquidazione della società SCIOGLIMENTO

La società si scioglie per: - decorso del termine previsto nel contratto sociale a meno che non sia tacitamente prorogato con la regolare continuazione di operazioni sociali. - conseguimento dell’oggetto sociale (cioè scopo raggiunto) - volontà di tutti i soci - mancanza della pluralità dei soci: l’unico socio rimasto ha tempo 6 mesi per trovare altro/i soci per continuare la società - altre cause previste dal contratto sociale LIQUIDAZIONE

Una volta sciolta la società entra nella fase della liquidazione: cioè pagare tutti i debiti sociali e ripartire il residuo ai soci. 8


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Il modo per liquidare può essere previsto dal contratto oppure deciso all’unanimità dei soci, altrimenti si dovrà seguire la procedura prevista per legge: nomina di uno o più liquidatori che redigono un inventario dell’attivo e passivo. I liquidatori non possono fare nuove operazioni, altrimenti ne rispondono personalmente; non possono dividere tra i soci beni sociali finche non siano pagati tutti i debiti sociali, anzi, se i fondi sono insufficienti, possono chiedere le somme necessarie ai soci. 10. scioglimento del rapporto sociale per un solo socio Il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio per: - morte: in questo caso non c’è successione agli eredi nella quota sociale (come previsto per le società di capitali). Gli eredi hanno solo il diritto di ottenere la liquidazione in denaro della quota del defunto. Oltre alla modalità della liquidazione, i soci superstiti possono scegliere se liquidare la società o fare entrare gli eredi in società. - recesso: il socio non può cedere la sua quota ad altri senza il consenso unanime dei soci, può però recedere e ottenere la liquidazione della quota se: la società è a tempo indeterminato (con preavviso di almeno 3 mesi) o se sussiste giusta causa. - esclusione: - per gravi inadempienze - per interdizione - per inabilitazione - per sopravvenuta inidoneità - per perimento della cosa conferita prima che la proprietà sia acquistata dalla società. L’esclusione è decisa per maggioranza numerica. Il socio escluso può fare opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esclusione (in caso di soli 2 soci, decide il tribunale). L’esclusione è automatica, quindi anche contro la volontà degli altri soci, quando il socio è dichiarato fallito oppure quando un creditore particolare del socio abbia chiesto e ottenuto il diritto alla liquidazione della quota.

CAPITOLO 6 LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO S.N.C. Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. Se il contratto non prevede diversamente, tutti i soci sono amministratori. Questo tipo di società ha prevalentemente una base famigliare ed ha una struttura chiusa (una quota sociale può essere ceduta solo col consenso degli altri soci. Può avere per oggetto sia un’attività commerciale (obbligate a tenere le scritture contabili, sono soggette al fallimento ed alle altre procedure concorsuali) sia un’attività non commerciale. Le S.N.C. sono disciplinate dalle norme comuni a tutte le società di persone (norme sui conferimenti, sull’amministrazione, sulla rappresentanza, ripartizione degli utili, perdite, scioglimento della società, morte, recesso ed esclusione di un socio). Ogni società dispone di una ragione sociale (o nome) che deve essere formato dal nome di 9


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uno o più soci e con l’indicazione del rapporto sociale ed ha una funzione di richiamo per la clientela. Queste società hanno l’obbligo di non concorrenza: non possono esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società. Le S.n.c. iscritte presso l’ufficio del registro delle imprese devono avere la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. L’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione a cura degli amministratori entro 30 giorni; se viene superato il termine, l’iscrizione può essere chiesta in ogni tempo da ciascun socio. La mancata iscrizione nel registro delle imprese non rende invalido il contratto, ma la S.n.c. diventa irregolare. La responsabilità illimitata e solidale dei soci di una collettività regolare è una responsabilità sussidiaria a quella del patrimonio sociale. La S.n.c. gode di una autonomia patrimoniale più intensa di quella di cui è dotata la società semplice. Nella collettiva regolare le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori sono sempre opponibili a terzi. La collettiva irregolare, nell’ipotesi di insolvenza, essa deve essere senz’altro dichiarata fallita. Deve essere costituita con forma scritta se si conferiscono beni immobili ultrannovennali; può essere costituita oralmente: si ha così la società di fatto (società in nome collettivo irregolare tra persone che esercitano in comune un’attività commerciale, dividendone gli utili o le perdite senza avere espressamente stipulato nessun atto costitutivo. Alla stipula del contratto deve essere attribuito un valore in denaro ai conferimenti: la somma di questi si chiama capitale sociale che essendo reso pubblico, i creditori possono rendersi conto di quanto i soci si sono obbligati a conferire in società. Se il capitale è esuberante, lo possono ridurre e portarlo a conoscenza dei terzi tramite l’iscrizione nel registro delle imprese. La delibera può essere eseguita se entro 3 mesi dall’iscrizione, nessun creditore sociale abbia fatto opposizione.Possono essere distribuiti solo utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita di capitale, non possono essere distribuiti gli utili fino a quando non sia stata coperta la perdita.Quando si scioglie la società, viene liquidata e i liquidatori devono redigere un bilancio finale di liquidazione.Quando viene approvato, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. CAPITOLO 7 LA SOCIETÀ’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: S.A.S. 1. Le caratteristiche della società Nella S.a.s. ci sono due categorie di soci: i soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, e i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita. Se il contratto non dispone diversamente, tutti i soci accomandatari sono disgiuntamente amministratori. Queste società hanno una base famigliare. Le quote di partecipazione agli utili non possono essere rappresentate da azioni. 10


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2. La disciplina della società La S.a.s. agisce sotto una ragione sociale che deve essere composta da almeno uno dei soci accomandatari. L’accomandante, consentendo di comprendere il proprio nome nella ragione sociale, perde il beneficio della responsabilità limitata. L’atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese, altrimenti assume una forma irregolare. In questo caso gli accomandanti non perdono il beneficio della responsabilità limitata. La cessione della quota di un socio accomandatario implica modifica dell’atto costitutivo (con il consenso unanime die soci). La quota dell’accomandante può essere ceduta con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale ed è liberamente trasmissibile per causa di morte. Il divieto di ingerenza (dell’accomandante nell’amministrazione della società): i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne trattare o concludere affari se non in forza di procura speciale per singoli affari. Se si viene meno a tale divieto si va in contro a due sanzioni: - si perde il beneficio della responsabilità limitata e assume una responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali. - se si ingerisce senza il consenso degli altri soci, l’accomandante può essere escluso dalla società. Lo scopo di questo divieto è quello di evitare che l’accomandante si avvalga del beneficio della responsabilità limitata per compiere operazioni azzardate o fraudolente; quindi vengono tutelati gli altri soci Poteri dell’accomandante: Può avvalersi di una procura speciale per singoli affari; può dare autorizzazioni e pareri, può compiere ispezioni e sorvegliare. Ha diritto alla comunicazione annuale del bilancio. Partecipa alla scelta degli amministratori. Tutte le decisioni che implicano la modifica dell’atto costitutivo devono essere prese col consenso degli accomandanti. La società si scioglie se rimangono solo soci accomandanti/accomandatari salvo che entro 6 mesi non vengano sostituiti. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione che però non assume la qualità di un socio accomandatario.

CAPITOLO 8 LA SOCIETÀ’ PER AZIONI: CARATTERI GENERALI

S.p.A.

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La S.p.A. è caratterizzata dal fatto che per le obbligazioni sociali, la società risponde solo col proprio patrimonio; i soci, quindi, hanno una responsabilità limitata alla quota o ai beni conferiti. I creditori sociali possono soddisfarsi solo sul patrimonio della società. In caso di fallimento, questo non viene esteso ai soci. La responsabilità limitata dei soci viene meno solo nel caso in cui tutte la azioni della società si concentrino, per trasferimenti avvenuti dopo la costituzione, nelle mani di un unico azionista. Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni: titoli di credito conferiti ai soci come attestato della loro partecipazione alla società. Un altro beneficio è quello di poter ricorrere al mercato finanziario. Mercato primario è il mercato dei titoli di prima emissione. Il collocamento dei titoli in questo mercato, consente di raccogliere denaro tra il pubblico da sommare poi con quello conferito dal gruppo stesso: ciò aumenta la potenza economica della società. Il denaro raccolto presenta un capitale di rischio: il sottoscrittore assume la veste di socio e non di creditore nei confronti della società, quindi avrà diritto alla restituzione della quota se la società abbia conseguito degli utili. Mercato secondario è il mercato al quale si ricorre nel caso in cui si voglia rivendere i titoli azionari sottoscritti; la vendita può avvenire per trattativa diretta tra venditore e compratore oppure nella borsa valori, se il titolo vi è ammesso. La rivendita dei titoli è possibile col fenomeno del disinvestimento per investire in titoli più lucrativi. L’aumento o la diminuzione del valore di mercato dipende dall’andamento di mercato. Le S.p.A. possono emettere obbligazioni: titoli di credito che la società rilascia a chi le presta del denaro e incorponano il diritto alla restituzione maggiorata degli interessi. ORIGINE STORICA DELLE SOCIETÀ’ PER AZIONI

Le prime forme di società per azioni sono rappresentate dalle compagnie coloniali nel 1600. Esercitavano il commercio internazionale di merci, di schiavi sviluppatosi dopo la colonizzazione europea dell’Oriente e delle Americhe. L’emissione di azioni consentiva ai mercanti fondatori della compagnia di coinvolgere nei loro traffici anche le rendite degli altri ceti sociali (nobiltà, clero) ai quali le azioni venivano venduti. La diffusione di queste società è legato allo sviluppo del capitalismo avvenuto con la rivoluzione industriale: la creazione di fabbriche richiede elevati capitali monetari. Le società di comodo sono società immobiliari costituite con lo scopo di ottenere vantaggi fiscali: - un immobile conferito in società cessa giuridicamente di far parte del patrimonio del conferente - quando si vuole alienare l’immobile conferito in società, anziché vendere direttamente l’immobile l’azionista può cedere l’intero pacchetto azionario risparmiando l’imposta sulla cessione degli immobili.

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Le piccole società per azioni non collocano le azioni nel mercato finanziario ma gestiscono per lo più imprese di medie dimensioni con lo scopo di usufruire del beneficio della responsabilità limitata nei confronti dei creditori sociali più deboli. I creditori sociali più forti come le banche, concedono credito alla società facendosi rilasciare dai soci fideiussioni che garantiscono questi debiti sociali; nel caso in cui la società non adempia a tali debiti verso la banca, questa potrà chiederne il pagamento personalmente ai soci nella qualità di fideiussori e potrà, eventualmente, iniziare azioni esecutive sul loro patrimonio personale. Le grandi società per azioni svolgono un ruolo primario nel sistema capitalistico: gestiscono le imprese di più grandi dimensioni e controllano la maggior parte del capitale sociale. La collocazione delle azioni determina il formarsi di due categorie di azionisti: - quelli appartenenti al gruppo di comando che detengono tutto il potere sulla società - gli azionisti estranei al gruppo di comando che non partecipano alla gestione della società, ma concorrono alla divisione degli utili e di speculare sulle oscillazioni di quotazione. Nelle S.p.A. vige il principio capitalistico: ogni azione attribuisce infatti un voto nell’assemblea della società: chi ha il 51% delle azioni, ha la maggioranza assoluta dei voti, quindi ha il controllo della società. I gruppi di comando riescono a mantenere il controllo della società con azioni diffuse tra il pubblico possedendo pacchetti azionari facendo lega sull’assenteismo degli azionisti che non si conoscono. Quindi collocando le azioni tra il pubblico dei risparmiatori, si ha un meccanismo finanziario che moltiplica la potenza economica del gruppo di comando. I gruppi di società sono società collegate tra loro ove vi è una società capogruppo (madre) che possiede il pacchetto azionario di controllo di altre società (figlia) le quali a loro volte possono detenere il pacchetto di controllo di ulteriori società e così via. Si forma così una struttura piramidale in cui al vertice c’è la holding. Se la sua funzione è quella di assumere e gestire le partecipazioni in altre società, si chiama holding pura (o società finanziaria). Se oltre a questa funzione, esercita un’altra attività, si chiama holding mista. Lo scopo di formare un gruppo, per gli azionisti che controllano la holding, è di diversificare gli investimenti in più settori economici: gli utili conseguiti possono essere investiti per es. nel settore assicurativo o bancario, acquistando un pacchetto di controllo di società che esercitano tali attività. Un altro scopo può essere di frazionare un’unica impresa in più società controllate da una società madre con l’obbiettivo di separare i rischi inerenti ad ogni settore della stessa impresa.

Le società per azioni in mano pubblica Sono società per azioni private, nelle quali lo Stato o un altro ente pubblico detiene il 13


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pacchetto di controllo. Il complesso delle partecipazioni azionarie dello Stato è organizzato nel sistema delle partecipazioni statali. Ci sono 2 tipi di S.p.a.: - società che hanno le azioni quotate in borsa sono contollate dalla Consob e possono emettere azioni di risparmio e i loro bilanci devono essere certificati da una società di revisione. - società le cui azioni non sono quotate in borsa.

CAPITOLO 9 LA COSTITUZIONE DELLA S.p.A. Le tappe per giungere alla costituzione di una S.p.A. sono: 1) la stipulazione dell’atto costitutivo 2) l’adempimento delle altre condizioni 3) l’omologazione dell’atto costitutivo da parte del tribunale e l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. La stipulazione dell’atto costitutivo Ci sono due metodi per stipulare l’atto costitutivo: - il metodo della formazione simultanea: la stipula avviene davanti ad un notaio con la presenza di tutti i soci fondatori. Poi viene depositato assieme allo Statuto presso il tribunale per ottenere l’omologazione; entro il 3° giorno deve avvenire l’iscrizione nel registro delle imprese. Si usa questo metodo anche quando si vogliono collocare le azioni tra i risparmiatori. - il metodo della pubblica sottoscrizione: i promotori dell’iniziativa redigono e rendono pubblico un programma nel quale vengono indicate le caratteristiche principali della società che si vuole costituire; chi vuole aderire sottoscrive le azioni versando i 3\10 dei conferimenti in denaro. Quando tutte le azioni sono state acquistate, si convoca l’assemblea dei sottoscrittori nella quale viene stipulato l’atto costitutivo. L’atto costitutivo deve contenere: - nome, data di nascita, domicilio dei soci e il n° delle azioni sottoscritte da ciascuno. - la denominazione sociale deve contenere la indicazione di S.p.A. (es. Fiat S.p.A.) e la sede sociale - l’oggetto sociale è l’attività economica che la società deve svolgere e delimita il rischio che gli azionisti assumono entrando in società. Possono essere attività commerciali (soggette al fallimento) e non commerciali. - l’ammontare del capitale: il capitale sottoscritto è il valore complessivo dei conferimenti che i soci si impegnano ad effettuare; il capitale versato è la parte dei conferimenti che i soci hanno realmente effettuato a favore della società. Il capitale minimo è di 200 milioni. - il valore nominale e il n° di azioni e se sono nominative o al portatore. 14


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- il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura. Chi conferisce beni in natura deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal presidente della repubblica contenente la descrizione dei debiti o dei crediti, il loro valore e il criterio di valutazione. Essa deve essere controllata nei 6 mesi successivi alla costituzione. Se la stima risulta eccessiva, la società deve ridurre il capitale sociale annullando le azioni che risultano scoperte. - le regole di ripartizione degli utili - la misura della partecipazione agli utili accordata ai promotori e ai soci fondatori. Per evitare che i promotori approfittino della loro posizione per attribuirsi privilegi a danno degli altri azionisti - il n°degli amministratori, i loro poteri indicando coloro che hanno la rappresentanza della società - il n° dei componenti del collegio sindacale - la durata della società - l’importo globale delle spese a carico della società per la costituzione. LO STATUTO contiene le norme relative al funzionamento della società ed è parte integrante dell’atto costitutivo. Altri adempimenti - il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero - si devono versare almeno i 3/10 dei conferimenti in denaro prima della stipulazione dell’atto costitutivo presso un banca (per garantire i creditori sociali). Per far fronte a necessità, gli amministratori possono chiedere ai soci il versamento dei decimi rimanenti; se il socio non adempie, gli amministratori possono far vendere le sue azioni; se la vendita non può aver luogo, possono dichiarare decaduto il socio moroso - per costituire una S.p.A. con capitale superiore a 10 miliardi, occorre ottenere l’autorizzazione del ministero del tesoro. Per costituire una S.p.A. che ha per oggetto l’attività bancaria è soggetta all’autorizzazione della Banca d’Italia; la costituzione di una società assicurativa è soggetta ad autorizzazione del ministro dell’Industria. l’omologazione L’atto costitutivo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. Inizia così il giudizio di omologazione da parte del tribunale che deve verificare che non contenga clausole contrarie alla legge e che siano presenti tutte. Se il tribunale da un giudizio positivo, ordina con decreto, l’iscrizione nel registro delle imprese; oppure con un decreto, rifiuta l’omologazione. A differenza delle società di persone, la S.p.A., senza l’iscrizione nel registro delle imprese non esiste neppure come società irregolare. L’atto costitutivo, viene poi pubblicato nel Bursal; questa rende l’atto costitutivo opponibile a terzi. Anche le modifiche all’atto costitutivo, devono seguire lo stesso procedimento. La dichiarazione giudiziale di nullità, opera come mera causa di scioglimento della società: la dichiarazione di nullità, non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese., ne i soci sono liberati 15


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dall’obbligo dei conferimenti fino a quando no sono soddisfatti i creditori sociali. Le cause di nullità della società: - mancanza dell’atto costitutivo - mancanza dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico - inosservanza delle disposizioni relative al controllo preventivo - illecità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale - mancato versamento dei 3/10 dei conferimenti in natura - incapacità di tutti i soci fondatori - mancanza delle pluralità dei fondatori. I soci possono stipulare dei contratti parasociali; con questi i soci si impegnano a tenere determinati comportamenti all’interno della società. I più importanti sono i sindacati azionari. Ci può essere un sindacato di blocco: il socio si impegna a non cedere ad altri le proprie azioni oppure un sindacato di voto: il socio si impegna a votare nell’assemblea della società secondo quanto verrà deciso dalla maggioranza. degli appartenenti al sindacato stesso. Tramite questo, i maggiori azionisti si coalizzano per conseguire tale controllo.

CAPITOLO 10 LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI La somma dei conferimenti forma il capitale sociale che viene diviso in quote di uguale valore chiamate azioni e vengono attribuite ai soci in proporzione al numero dei conferimenti.Per azione si intende sia le quote ideali in cui è suddiviso il capitale sociale, sia i titoli veri e propri che rappresentano tali quote di capitale. I titoli azionari possono essere nominativi o al portatore (azioni di risparmio). Le azioni sono liberamente trasferibili. Se l’atto costitutivo ha la clausola “nulla”, si limita ma non si vieta l’alienazione delle azioni. Con la “clausola di prelazione”, i soci si impegnano a vendere prima agli altri soci le azioni che intendono cedere. La “clausola di gradimento”:si richiede che l’acquirente delle azioni abbia il gradimento del consiglio di amministrazione. Se l’azionista non ha ancora versato l’intero conferimento promesso, non si libera dall’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti cedendo le sue azioni: rimane obbligato in solido per 3 anni con l’acquirente per l’ammontare ancora dovuto. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai possessori uguali diritti. La società può derogare a questo principio creando speciali categorie di azioni; se non si 16


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avvale di questa deroga, emetterà soltanto azioni ordinarie che attribuiscono i seguenti diritti: - diritto agli utili e alla quota di liquidazione - diritto al voto nell’assemblea - diritto di opzione - diritti di informazione Categorie di azioni - azioni privilegiate:- partecipazione agli utili o ad una quota di patrimonio netto - diritto al voto nell’assemblea straordinaria (a voto limitato) - azioni di risparmio: emesse solo da società quotate in borsa; possono essere nominative o al portatore e non danno diritto di voto. privilegi: - diritto ad una ripartizione annuale degli utili per il 5% del valore nominale dell’azione - in caso di liquidazione della società, prima devono essere rimborsate le azioni - se bisogna ridurre il capitale sociale per perdite, prima le perdite vengono poste a carico delle altre azioni e poi quando il loro valore viene diretto a zero, le ulteriori perdite vengono poste a carico delle azioni di risparmio. -le azioni a favore dei prestatori di lavoro anziché distribuire denaro; prive del dir. di voto - le azioni di godimento emesse quando la società decide di ridurre il capitale sociale. Le obbligazioni sono titoli di credito emessi dietro prestito di denaro alla società, che danno diritto al rimborso ad una scadenza del capitale prestato e al pagamento di un interesse. Possono essere nominative o al portatore. Nelle grandi società vengono collocate tramite un consorzio costituito da banche nel pubblico dei risparmiatori. Costituisce un modo di rivolgersi al mercato finanziario. Le obbligazioni indicizzate prevedono modi di rivalutazione automatica del valore del titolo. Le obbligazioni convertibili in azioni conferiscono il diritto di chiedere la sostituzione dei titoli obbligazionari con azioni della società. Le obbligazioni possono essere emesse su deliberazione dell’assemblea straordinaria a determinate condizioni: - solo per una somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato. Tale somma può essere superate quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca. L’assemblea degli obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del prestito poste sulla società. Le deliberazioni vincolano anche se assenti o dissenzienti. La Monte Titoli S.p.A. gestisce dei titoli azionari e obbligazionari quotati in borsa. Consente di trasferire i titoli senza muoverli fisicamente. CAPITOLO 11 L’ORGANIZZAZIONE DELLA S.P.A. 17


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Gli organi sociali sono: - l’assemblea - gli amministratori - i sindaci L’Assemblea può essere: - ordinaria: deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta entro 4/6 mesi dalla chiusura dell’esercizio per approvare il bilancio e per deliberare se e quanti utili da distribuire. Nomina e revoca gli amministratori e i sindaci determinandone il compenso. Determina sugli oggetti attinenti alla gestione dell’impresa sociale. Hanno diritto di voto soltanto le azioni ordinarie. Nomina gli amministratori, ne controlla l’operato; può revocarli in qualsiasi momento e chiamarli a risarcire i danni. Gli amministratori sono nominati dalla maggioranza assembleare. - straordinaria: deve essere convocata ogni volta che è necessario deliberare su modificazioni dell’atto costitutivo, sull’emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. C’è il diritto di partecipare e votare le azioni ordinarie e quelle privilegiate a voto limitato. L’atto costitutivo può essere modificato a maggioranza. Le modifiche dell’atto costitutivo considerate gravi attribuiscono diritto di recesso agli azionisti assenzienti (non hanno partecipato all’assemblea) e dissenzienti (votato contro la modifica dell’atto costitutivo). Sono: - cambiamento dell’oggetto sociale - trasferimento della sede sociale all’estero - la trasformazione della S.P.A. in un altro tipo di società. L’aumento del capitale sociale spetta all’assemblea straordinaria e può essere: - a pagamento: è un mezzo di finanziamento della società che lo si attua con l’emissione di nuove azioni che devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni già possedute. Si può escludere o limitare il diritto d’opzione: 1) quando le azioni di nuova emissione devono essere deliberate mediante conferimenti in natura, si vuole acquisire alla società un determinato bene pagandolo con azioni di nuova emissione; il diritto d’opzione deve essere escluso. 2)quando le azione di sottoscrizione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società 3)la delibera di aumento del capitale sociale è approvate da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale. - gratuito può essere attuato quando la società ha accantonato riserve che possono essere trasformate in capitale. L’assemblea è convocata dagli amministratori mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. Può essere convocata su richiesta di una minoranza che rappresenti almeno 1/5 del capitale sociale. L’assemblea può riunirsi in una prima o in una seconda convocazione se i soci intervenuti alla prima non rappresentano la parte di capitale richiesta. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia la parte di capitale 18


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rappresentata dai soci intervenuti per evitare che l’assenteismo degli azionisti paralizzi il funzionamento dell’assemblea. L’assemblea straordinaria, in seconda convocazione deve sempre deliberare con certe maggioranze anche se più basse di quelle della prima convocazione. Per le società quotate c’è la possibilità di una terza convocazione. Possono intervenire all’assemblea tutti gli azionisti che depositano i titoli almeno 5 giorni prima della riunione presso la sede sociale o banche o società finanziarie. Il socio può farsi rappresentare in assemblea conferendo al rappresentante una procura scritta. E’ vietata alle banche, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società. Non può essere rilasciata col nome in bianco e per più assemblee. Il presidente assistito da un segretario presiede l’assemblea redando un verbale. La delibera assembleare può essere: - annullabile: può essere annullata entro 3 mesi dalla data di deliberazione con una sentenza del tribunale su domanda dei soci assenzienti o dissenzienti o degli amministratori o dei sindaci. Sono annullabili le deliberazioni che non sono prese in conformità di legge o dell’atto costitutivo. - nulla: la nullità può essere dichiarata dal tribunale su istanza di chiunque vi abbia interesse. Sono nulle le delibere che hanno un oggetto impossibile o illecito. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui ha un interesse in conflitto con quello della società. E’ in conflitto di interessi il socio che è portatore di due interessi opposti. Il socio non può esercitare il diritto di voto per perseguire interessi extrasociali, cioè non può abusare del diritto di voto, esercitandolo per realizzare scopi che non sono comuni a tutti i soci in quanto tali. Gli amministratori L’amministrazione di una S.P.A. può essere affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere soci o non soci (manager). Agli amministratori compete la gestione dell’impresa sociale: hanno il potere di decidere se e quali affari compiere nell’ambito dell’oggetto sociale. Il consigli di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo o ad amministratori delegati. La nomina degli amministratori spetta all’assemblea e non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 anni. Anche la revoca spetta all’assemblea anche se non c’è una giusta causa, ma l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento danni. La nomina e la revoca devono essere iscritte nel registro delle imprese. Il compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione è determinato dall’atto costitutivo o dall’assemblea. Le decisioni degli amministratori sono segrete. Gli azionisti non hanno il diritto di avere notizie sull’andamento degli affari, ne di prendere visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; questo per tutelare il segreto aziendale. Agli amministratori spetta il potere di gestione e il potere di rappresentanza e possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale salvo limitazioni di legge o 19


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dell’atto costitutivo. Le limitazioni al potere di rappresentanza (dall’atto costitutivo) non sono opponibili a terzi (salvo che non abbiano agito a danno della società). Gli atti estranei all’oggetto sociale, compiuti dagli amministratori, non vincolano la società a meno che il terzo contraente non sia in buona fede. Gli amministratori sono responsabili solidalmente nei confronti della società dei danni causati con il loro comportamento negligente. L’azione di responsabilità è deliberata dall’assemblea ordinaria. Gli amministratori rispondono anche verso i creditori sociali se il patrimonio sociale è insufficiente per coprire i loro crediti. Rispondono anche nei confronti dei singoli soci o terzi. Il socio può esercitare l’azione sociale di responsabilità che spetta all’assemblea ed essere risarcito solo degli danni che gli amministratori gli hanno cagionato direttamente. Il collegio sindacale ha la funzione di controllare l’amministrazione della società, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio a ciò che risulta dai libri e dalle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Ogni 3 mesi deve accertare la consistenza della cassa e l’esistenza di valori e titoli della società. Ha la funzione di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo da parte degli altri organi sociali. Infine ha un potere sostitutivo nei confronti degli amministratori: deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni. Deve riunirsi ogni 3 mesi e i sindaci devono partecipare alle sedute e assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo. Il collegio deve presentare all’assemblea una relazione sui risultati dell’esercizio sociale e la tenuta della contabilità. I sindaci possono avvalersi di dipendenti e ausiliari. Il controllo dei sindaci sull’amministrazione può essere sollecitata dagli azionisti tramite denuncia al collegio sindacale. I sindaci sono nominati e revocati dall’assemblea. I sindaci sono responsabili verso la società e verso i creditori sociali. I soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunciare al tribunale le gravi irregolarità compiute dai sindaci e dagli amministratori. Il tribunale può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società e può anche revocare gli amministratori e i sindaci e nominare un amministratore giudiziario. La CONSOB è la commissione nazionale per le società e la borsa. Il compito è di garantire il funzionamento delle borse valori; controllare le informazioni fornite dalle società quotate. Le società quotate hanno l’obbligo di comunicare alla CONSOB il bilancio e altri atti sociali. Le società di revisione controllano la contabilità e il bilancio di una S.P.A. quotata. 20


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La società di revisione svolge sulla contabilità o sul bilancio della società gli stessi controlli che competono ai sindaci. Se danno esito positivo, la società di revisione certifica il bilancio della società controllata. CAPITOLO 12 IL BILANCIO Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e devono risultare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico d’esercizio. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione. Al bilancio sono interessati gli azionisti, i creditori, il fisco, i dipendenti, i sindacati. LO STATO PATRIMONIALE

Valuta le componenti del patrimonio che si trovano al momento della chiusura dell’esercizio sociale. Ha la funzione di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria alla chiusura dell’esercizio. E’ composto da attivo e passivo: Attivo: vengono indicati gli impieghi a) crediti v/soci: versamenti ancora dovuti b) immobilizzazioni materiali (impianti e macchinari) immateriali (costi di impianto e ampliamenti) finanziarie (crediti a lungo termine) c) attivo circolante rimanenze crediti a breve v/clienti attività finanziarie disponibilità liquide d) ratei e risconti attivi: costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio Passivo: vengono indicate le fonti Da un lato abbiamo tutti i debiti della società: v/banche (mutui, aperture di credito, sconto effetti), v/altri sovventori (obbligazionisti o altri finanziatori), v/fornitori (dilazioni di pagamento). Dall’altro lato, abbiamo la fonte di finanziamento dell’attività sociale costituita dai finanziamenti propri, denominata patrimonio netto: capitale sociale, utile d’esercizio, riserve: legale(per al ventesima parte del capitale sociale finche non si sia raggiunto 1/5 del capitale sociale), statutaria (accantonamenti di utili annuali imposti dall’atto costitutivo), facoltative (accantonamenti decisi dall’assemblea ordinaria). Attivo = passività + patrimonio netto I fondi per rischi e oneri(possono essere destinati solo a coprire perdite o debiti) IL CONTO ECONOMICO

Ha la funzione di mostrare come si è formato l’utile o la perdita d’esercizio. E’ imposto uno schema scalare che obbliga a suddividere i ricavi e i costi in categorie omogenee. 21


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Il c.e. deve indicare il valore ed i costi della produzione (dato dai ricavi delle vendite di beni e servizi) sottraendo l’utile(perdita). I proventi (costituiti dai dividenti percepiti per le partecipazioni in altre società e gli interessi derivanti dai crediti) e oneri finanziari (costituiti dagli interessi annuali dovuti alle banche, obbligazionisti e fornitori). Rettifiche di valore di attività finanziarie (rappresentate delle riserve e svalutazioni subite da partecipazioni in altre imprese. I proventi o oneri straordinari costituiti dai guadagni e dalle perdite derivanti dall’alienazione di beni strumentali. La somma di tutti questi risultati, determina il risultato d’esercizio. Si devono poi indicare le imposte sul reddito e quindi l’utile o la perdita al netto delle imposte. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve essere veritiero e corretto. I principi di redazione: - competenza - continuità - prudenza e continuazione I criteri di valutazione: - le immobilizzazioni devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione ed il costo deve essere ammortizzato in ogni esercizio - le rimanenze tenute coi metodi: first in; first out - le riserve occulte ottenute con una sottovalutazione dei ricavi o una sopravvalutazione dei costi. Non sono legali. LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa è un documento destinato ad integrare i dati dello stato patrimoniale e del conto economico con l’indicazione dei criteri di valutazione applicati ed ulteriori informazioni. La relazione sulla gestione, invece, serve a completare l’informazione contabile e illustra l’andamento della gestione dell’impresa sociale. Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato: - 2.000.000.000 dell’attivo patrimoniale - 4.000.000.000 per ricavi delle vendite e prestazioni - 50 dipendenti Le società che controllano altre società devono redigere il bilancio consolidato che indica la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese. Il bilancio consolidato è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere redatto seguendo i principi di consolidamento. Il bilancio consolidato ha solo una funzione informativa ma è sottoposto agli stessi controlli previsti per i bilancio d’esercizio. 22


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Il bilancio d’esercizio deve essere redatto dagli amministratori alla chiusura dell’esercizio assieme alla relazione sull’andamento della gestione. Entrambi vengono trasmessi al collegio sindacale perché svolga la sua relazione. Nelle società quotate, il bilancio con la relazione degli amministratori e dei sindaci viene trasmesso alla CONSOB e alle società di revisione per la certificazione. 15 giorni prima dell’assemblea, vengono depositati presso la sede della società perchè i soci ne prendano visione. Il bilancio viene approvato dall’assemblea ordinaria e poi depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. Dell’avvenuto deposito si fa menzione al BURSAL. L’assemblea che approva il bilancio determina i dividendi (utili da distribuire agli azionisti). Possono essere distribuiti solo gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato e conseguito. Le società quotate possono distribuire, a determinate condizioni, acconti sui dividendi che devono ancora maturare. I libri sociali: - libro dei soci - libro delle obbligazioni (se società ha emesso obbligazioni) - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee del consiglio di amministrazione del collegio sindacale del comitato esecutivo (se esiste) degli obbligazionisti (se emesse obbligazioni) I soci possono esaminare solo i primi 3 libri. Le società non quotate devono depositare, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, l’elenco dei soci esistenti alla data dell’approvazione per l’iscrizione nel registro delle imprese. Le società quotate devono far conoscere al pubblico solo il nome degli azionisti. CAPITOLO 13 LA TUTELA DELL’INTEGRITA’ DEL CAPITALE SOCIALE La riduzione del capitale nominale e’ obbligatoria quando vi e’ una perdita superiore ad un terzo del capitale sociale e non esistono riserve per coprirla. Se entro l’esercizio successivo la perdita non e’ diminuita meno di un terzo, si deve ridurre il capitale in base alla perdita. La riduzione pu0’ essere facoltativa se il capitale risulta esuberante per il conseguimento del capitale sociale: si restituisce proporzionalmente ai soci la parte dei conferimenti già eseguiti o la liberazione di quelli ancora dovuti. La società non può acquistare azioni proprie a meno che non si utilizzino utili da distribuire ai soci o con riserve disponibili e deve essere autorizzato dall’assemblea e deve indicare la modalità’ di acquisto indicando il n° massimo e il corrispettivo max e min. e la durata non deve essere superiore ai 18 mesi. Le azioni proprie acquistate dalla società devono essere interamente liberate (tutti i decimi devono essere versati). Il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima 23


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parte del capitale sociale. Tra due società può instaurarsi un rapporto di partecipazione reciproca. Una società controllata da un’altra non può acquistare azioni della controllante a meno che non si usino utili distribuibili o riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio. Non si può eccedere la decima parte del capitale sociale. Le azioni acquistate in violazione a questa norma devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto, in mancanza si dovrà procedere all’annullamento e alla riduzione del capitale sociale. La società controllata non può votare nelle assemblee della controllante. Non si può aumentare e costituire il capitale sociale con sottoscrizione reciproca di azioni. CAPITOLO 14 LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ’

Cause di scioglimento: - decorso il termine - conseguimento dell’oggetto sociale - impossibilità del funzionamento dell’assemblea o la sua continuata inattività - riduzione del capitale al di sotto del minimo legale - deliberazione di scioglimento anticipato da parte dell’assemblea straordinaria - altre cause previste dall’atto costitutivo - fallimento Quando si verifica una di queste cause, la società entra nella fase di liquidazione, così gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni e se le intraprendono, ne rispondono solidalmente e illimitatamente. Le cause di scioglimento operano di diritto; gli amministratori depositano nel registro delle imprese e pubblicano nel Bursal una deliberazione del consiglio di amministrazione che accerti il verificarsi di una di queste cause (non opponibili a terzi). I liquidatori sono nominati dall’assemblea straordinaria o dal presidente del tribunale. Con la nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano la loro carica. Le loro funzioni sono di liquidare i beni sociali e pagare i creditori; se i fondi non sono disponibili, chiedono ai soci il versamento della parte mancante. Compiuta la liquidazione, i liquidatori, devono redigere il bilancio finale di liquidazione indicando la parte spettante a ciascuna azione. Se entro 3 mesi dalla deposizione nel registro delle imprese, nessun socio propone reclamo davanti al tribunale, il bilancio si intende approvato. Dopo l’approvazione del bilancio, i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bursal. Dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti possono far rivalere i loro crediti nei confronti dei soci. CAPITOLO 15 LE ALTRE SOCIETÀ’ DI CAPITALI 24


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S.p.A. Ci sono 2 categorie di soci: - azionisti accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni - azionisti accomandanti responsabili limitatamente alla quota conferita. Tutte le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. La denominazione della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione della sigla S.p.A. Anche l’atto costitutivo deve indicare il nome degli accomandatari che diventano amministratori di diritto. Essi possono essere revocati dall’assemblea straordinaria; se non c’è giusta causa, l’amministratore revocato può chiedere risarcimento danni. Gli accomandatari hanno diritto di veto sulle modificazioni dell’atto costitutivo, infatti queste devono essere deliberate dall’assemblea straordinaria e approvate da tutti gli accomandatari. La società si scioglie se cessano tutti gli amministratori e se entro 6 mesi non sono stati sostituiti. L’unica s.a.p.a. è la Pirelli.

S.R.L. Tutti i soci hanno la responsabilità limitata. Il capitale minimo è di 20 milioni. Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni e quindi non può far ricorso al mercato finanziario. I creditori più forti si fanno rilasciare una fideiussione personale a garanzia del credito. Le quote dei soci possono essere di diverso importo (non inferiori a mille lire) e sono liberamente trasferibili a meno che l’atto costitutivo non limiti o vieti il loro trasferimento. Il collegio sindacale può mancare nella società. La sua nomina è obbligatoria se prevista nell’atto costitutivo o se il capitale è superiore a 200 milioni o se la società ha la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata. SOCIETÀ’ UNIPERSONALE A RESPONSABILITÀ’ LIMITATA Può essere costituita anche da un unico soggetto che gode di una responsabilità limitata. Ci sono 2 deroghe: 1) una S.r.l. può essere costituita con atto unilaterale da una sola persona; l’atto unilaterale deve avere la forma di atto pubblico e la società si costituisce con l’iscrizione nel registro delle imprese previo giudizio di omologazione. Il conferimento dell’unico socio fondatore deve essere interamente versato perché la società possa ottenere l’omologazione 2) la responsabilità limitata è subordinato alla presenza di una pluralità di soci Si mantiene il beneficio della responsabilità limitata a queste condizioni: - si tratta di una persona fisica e non di una persona giuridica - la persona fisica unica socia della società non sia contemporaneamente socio unico di altra società di capitali - i conferimenti siano interamente versati - sia stata attuata la pubblicità prescritta CAPITOLO 16 LA TRASFORMAZIONE E LA FUSIONE DELLE SOCIETÀ’ 25


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La trasformazione è una modificazione dell’atto costitutivo con la quale una società si trasforma in un altro tipo di società. La deliberazione di trasformazione deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l’atto costitutivo del tipo di società adottato. Deve essere accompagnata da una relazione giurata di stima del patrimonio redatta da un esperto nominato dal tribunale e iscritta nel registro delle imprese. La trasformazione deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria e i soci dissenzienti hanno il diritto di recedere dalla società. La nuova società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Due o più società possono fondersi in un’unica società e può avvenire: - mediante costituzione di una nuova società e prende il posto delle società preesistenti e ai soci vengono assegnate azioni o quote della nuova società in cambio di quelle vecchie. - mediante incorporazione in una società ed ai soci della società incorporata vengono assegnate azioni o quote della società incorporante in cambio di quelle vecchie. Le ragioni della fusione sono per eliminare la concorrenza o per compensare gli utili di una società con le perdite dell’altra. La fusione non è ammessa alle società sottoposte a procedure concorsuali o quelle in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell’attivo. Gli amministratori devono redigere un progetto di fusione da presentare per l’approvazione alle assemblee delle società medesime con le seguenti indicazioni: - tipo, denominazione, sede - atto costitutivo - rapporto di cambio delle azioni Gli amministratori devono redigere una situazione patrimoniale delle società. Il progetto di fusione deve essere iscritto nel registro delle imprese del luogo ove hanno la sede le società che partecipano alla fusione e se partecipano società di capitali deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Devono redigere anche una relazione che illustri e giustifichi il progetto di fusione e il rapporto di cambio delle azioni. La relazione deve essere accompagnata da un’ulteriore relazione redatta da esperti designati dal presidente del tribunale che attesti la congruità del rapporto di cambio. La fusione deve essere deliberata da entrambe le società. Le deliberazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate nella Gazzetta ufficiale. La fusione può essere attuata solo dopo 2 mesi dalla pubblicazione, tempo necessario per i creditori per fare opposizione. trascorsi i 2 mesi le società possono stipulare l’atto di fusione con la forma di atto pubblico e iscritto nel registro delle imprese e poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Hanno diritto di recedere i soci di una società quotata dissenzienti dalla fusione attuata mediante costituzione di una nuova società o mediante incorporazione in una società non quotata. CAPITOLO 18 26


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L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E’ un contratto medante il quale un imprenditore riceve da un altro soggetto chiamato associato, un determinato apporto in denaro o in natura senza che questo diventi socio. Ha diritto a conoscere l’andamento della società e risponde delle perdite e degli utili nella misura della somma conferita. CAPITOLO 19 LE SOCIETA’ COOPERATIVE Le cooperative non hanno scopo di lucro, ma hanno uno scopo mutualistico che consiste nell’offrire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato. I soci si uniscono per esercitare direttamente a proprio vantaggio un’attività economica in modo da risparmiare il profitto dell’imprenditore. In una cooperativa di consumo più consumatori si uniscono per acquistare all’ingrosso dai produttori determinati beni e riacquistarli al dettaglio dalla cooperativa a un prezzo inferiore a quello di mercato perché non grava il profitto del commerciante. In una cooperativa agricola, più agricoltori si organizzano per vendere direttamente ai consumatori i loro prodotti, oppure per trasformarli e venderli. Una cooperativa edilizia ha lo scopo di far acquistare ai soci la proprietà della casa risparmiando il profitto dello speculatore immobiliare. Una cooperativa di credito ha lo scopo di fornire prestiti ai soci ad un tasso di interesse inferiore a quello applicato dalle benché. Una mutua assicuratrice ha lo scopo di assicurare i soci a condizioni più favorevoli di quelle applicate delle società di assicurazioni. I consorzi di cooperative sono cooperative di cooperative con lo scopo di potenziare e coordinare l’attività economica delle cooperative socie che operano sull’intero mercato nazionale/internazionale. Le associazioni nazionali delle cooperative svolgono la funzione di guida ideale e di vigilanza sull’intero movimento cooperativo. Le associazioni di tutela, rappresentanza, assistenza del movimento cooperativo, possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, alimentati dal versamento obbligatorio di tutte le cooperative del 3% dei loro utili annuali. Questi fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro. Le cooperative si costituiscono per atto pubblico soggetto a omologazione e a iscrizione presso il registro delle imprese. la cooperativa può essere formata con un n° minimo di 9 soci; se diminuisce, deve essere reintegrato entro 1 anno. Ogni cooperativa deve essere aperta all’ingresso di nuovi soci che appartengono alla categoria sociale. Il capitale sociale può essere variato senza modifica dell’atto costitutivo. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Nessun socio può avere una quota superiore a 80.000.000, ne tante azioni cui valore nominale superi tale somma. 27


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La società può finanziarsi ricorrendo ai finanziamenti, senza limiti quantitativi, di soci sovventori ed emettendo azioni di partecipazione cooperativa: ai soci sovventori vengono attribuite azioni nominative con diritto di voto (max. 5 per socio); le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse al portatore e non hanno diritto di voto. I soci sovventori e titolari di azioni di partecipazione cooperativa partecipano alla società con scopo di lucro. Il socio può essere escluso dalla cooperativa quando sia moroso nel pagamento delle quote o azioni sottoscritte e in certi casi può recedere. In caso di morte, gli eredi non subentrano nella qualità di soci del defunto, ma hanno il diritto alla liquidazione della quota o il rimborso delle azioni. Gli amministratori possono essere solo soci o mandatari di persone giuridiche socie. I soci sovventori non possono avere la maggioranza nel consiglio di amministrazione. Vi possono essere: - cooperative a responsabilità limitata (quote possono essere rappresentate da azioni) - cooperative a responsabilità sussidiaria limitata - cooperative a responsabilità illimitata Le cooperative sono soggette al fallimento solo se esercitano un’attività commerciale. Il fallimento della cooperativa non determina il fallimento personale dei soci a responsabilità illimitata o a responsabilità sussidiaria limitata. Le cooperative possono operare secondo il modello di: - mutualità pura: instaurando rapporti solo con i soci - mutualità spuria: operano anche con terzi non soci Gli utili possono essere distribuiti in proporzione al capitale conferito. Ci sono dei limiti: - la quinta parte degli utili netti è messa a riserva legale - il 3% è corrisposta a fondi mutualistici per la promozione o sviluppo - la remunerazione del capitale sociale delle cooperative, non può in nessun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali. I ristorni sono somme di denaro che la cooperativa distribuisce periodicamente ai soci. Tali somme non sono utili e quindi non vengono distribuiti ai soci in base ai conferimenti. Per ottenere agevolazioni tributarie o di altra natura, una cooperativa deve iscriversi nel registro prefettizio e nello schedario generale. Le cooperative sono assoggettate alla vigilanza delle associazioni nazionali delle cooperative e del ministro del lavoro. Le mutue assicuratrici sono cooperative che hanno per oggetto l’esercizio dell’assicurazione esclusivamente tra soci. La caratteristica è che non si può acquistare la qualità di socio se non assicurandosi presso la società e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione

CAPITOLO 20 L’AZIENDA L’AZIENDA è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio 28


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dell’impresa. (art.2555 c.c.) L’azienda è il complesso di beni (strumenti necessari all’imprenditore per svolgere la sua attività) mobili; immobili; immateriali (e anche ciò che è stato preso in locaz.). L’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore diretta alla produzione o allo scambio. Nell’art. il termine “per” indica un rapporto tra mezzo e scopo. Quindi per l’attività d’impresa (attività economica) sono necessari altri strumenti (azienda). L’imprenditore può decidere di alienare la propria azienda: (art. 2556c.c.) - se fa capo a una società di persone: basta cedere le quote ai soci - se fa capo a una società di capitali: basta cedere le azioni della società - se fa capo a un imprenditore individuale: può cedere il complesso organizzato dei beni che ha un valore di mercato superiore e si chiama valore di avviamento.

Se viene venduta l’azienda si devono rispettare le seguenti norme: - la forma del contratto di trasferimento (art. 2556 c.c) Per l’impresa commerciale l’atto deve essere provato per iscritto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata e depositato nel registro delle imprese entro 30 giorni per essere opponibili a terzi. - i contratti stipulati dall’alienante l’acquirente subentra automaticamente nei contratti che non abbiano carattere personale (es. contratti di consulenza aziendale stipulati dall’alienante con professionisti di sua fiducia). la cessione dell’impresa implica il trasferimento dei beni e dei contratti stipulati in precedenza dall’alienante. L’alienazione avviene senza il consenso del contraente ceduto (in deroga al principio generale)che può recedere dal contratto entro 3 mesi. Il trasferimento dell’azienda implica il trasferimento dei crediti relativi all’azienda. L’art.2559 stabilisce che la cessione dei crediti ha effetto nei confronti di terzi dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Anche i debiti relativi all’azienda passano all’acquirente se risultano dai libri contabili obbligatori. L’alienante non è liberato da tali debiti se i creditori non hanno accettato la loro posizione nei confronti del nuovo titolare dell’azienda. - il divieto di concorrenza Chi aliena non può esercitare la stessa attività per 5 anni nella stessa zona. (i due possono pattuire un periodo di tempo più ampio). - l’affitto e l’usufrutto dell’azienda Anziché cedere l’azienda, si può cederla: - a titolo di locazione: cedendo solo il godimento (o possesso) del bene, poi ritorno proprietario - a titolo di usufrutto: cedo il godimento ma conservo il titolo di proprietario - se è una persona fisica, può godere del bene per sempre - se è una persona giuridica, l’usufrutto vale fino a 30 anni. I SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA 29


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Svolgono la funzione di richiamare la clientela verso una determinata impresa (se essa ha successo, questi segni hanno un maggiore valore economico). L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo dei propri segni distintivi (può impedire che altri copino i propri segni). Sono: - LA DITTA è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita l’impresa; deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore (ed eventualmente altre parole di fantasia o l’indicazione dell’attività svolta). Nel caso di una ditta derivata, ossia quando la ditta sia stata acquistata assieme all’azienda, può contenere la sigla o il cognome del titolare precedente. Per le imprese commerciali, l’obbligo di modificazione spetta a chi ha inscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore (in mancanza di iscrizione non si applica alle imprese individuali; si applica invece, per le società soggette a iscrizione nelle quali alla ditta corrisponde la ragione sociale delle società di persone e la denominazione sociale delle società di capitali. La ditta può essere trasferita solo con l’azienda (a tutela dei consumatori per evitare inganni) La ditta si può cedere : - tra vivi il contratto la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante - per morte la ditta si trasmette per successione La ditta deve essere: originale, nuova e lecita -L’INSEGNA contraddistingue il locale nel quale si esercita l’impresa. Può essere di una parola o un disegno. (Di solito indica il tipo di attività che si svolge). -IL MARCHIO distingue il prodotto. Può essere: - denominativo cioè costituito da parole - emblematico cioè costituito da un disegno - misto - marchio di forma o tridimensionale Ci sono: - marchi di fabbrica cioè apposti sul prodotto dal fabbricante - marchi di commercio cioè apposti dal rivenditore Può essere: - individuale usato da una singola impresa - collettivo usato da più imprenditori riuniti in un’associazione (pura lana, vero cuoio) Chi vuole acquistare il diritto esclusivo all’uso, deve ottenere la registrazione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi e può essere rinnovato ogni 10 anni. Marchio di fatto = non registrato. Se questo ha acquistato notorietà nazionale ha diritto all’uso esclusivo 30


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Per essere tutelato, un marchio deve avere: - novità - originalità: deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi fra la imprese. - lecito: non deve contenere parole o figure contrarie alla legge e al buon costume e non idoneo a ingannare il pubblico Senza questi requisiti, questo marchi è nullo. Il marchio può essere trasferito separatamente dall’azienda a meno che non tragga in inganno il pubblico (spacciare prodotti per originali). Il titolare del marchio può vendere il marchio (cessione del marchio) o concedere temporaneamente ad altri la facoltà dell’uso di quel marchio (licenza di marchio). licenza esclusiva quando il marchio viene riservato al licenziatario (chi acquista); licenza non esclusiva quando il marchio può essere usato sia dal licenziante che dal licenziatario. Il marchio decade nei seguenti casi: -quando si verifica la volgarizzazione del marchio: quando il marchio sia divenuto denominazione generica del prodotto (es. aspirina). - quando il marchio trae in inganno il pubblico cioè il licenziatario usi il marchio avuto in licenza per spacciare i prodotti - il marchio sia contrario alla legge e al buon costume. - il marchi non venga usato per 5 anni consecutivi.

CAPITOLO 22 LA CONCORRENZA TRA IMPRENDITORI Il nostro sistema economico si basa sul principio della libera iniziativa economica privata e della libera concorrenza: qualunque imprenditore può estendere la propria attività in qualsiasi settore economico anche in concorrenza con altri imprenditori purché non si usino metodi sleali. Ai sensi dell’art. 2598, questi vengono usati quando: 1) si compiono atti idonei a creare confusione con prodotti altrui (nomi, segni distintivi = imitazione servile) 2) concorrenza sleale per denigrazione, quando si diffondono notizie e apprezzamenti per determinare il discredito su prodotti o attività altrui. concorrenza sleale per vanteria quando ci si appropria di pregi di prodotti o imprese altrui. 3) ci si avvale di qualsiasi mezzo non conforme ai principi della corretta professione per danneggiare l’azienda altrui (storno di dipendenti, spionaggio industriale etc.) L’imprenditore che ha subito un atto di concorrenza sleale, può esercitare: - l’azione indebitoria per far si che il tribunale vieti la continuazione di quella forma di concorrenza - l’azione di rimozione per eliminare gli effetti della concorrenza sleale Per attuare ciò, basta provare l’idoneità dell’atto a recare danno (art.2599) Se l’atto di concorrenza sleale è stato compiuto con dolo o colpa, l’autore, potrà essere condannato al risarcimento del danno. L’imprenditore danneggiato, potrà richiedere al tribunale la pubblicazione su uno o più 31


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giornali di condanna al risarcimento del danno. Di solito gli imprenditori si accordano per limitare o eliminare la concorrenza tra di loro, a discapito dei consumatori. Per evitare danni ai consumatori, lo Stato applica una politica antimonopolistica (legge atitrust) n.287/1990 che ha per scopo la tutela della concorrenza nel mercato interno italiano, che integra la disciplina antitrust contenuta nel trattato istitutivo della CEE volta ad evitare il pregiudizio tra gli Stati membri alla CEE che affida l’applicazione della politica antitrust alla commissione della CEE le cui decisioni sono controllate dalla corte di giustizia della CEE. Analogamente, la legge 287/1990, affida l’applicazione della politica antitrust all’autorità (autorità garante della concorrenza e del mercato). Questa legge stabilisce che si può applicare una disciplina nazionale a meno che non sia in contrasto con le norme della CEE. L’ordinamento italiano e la legge italiana si basano su tre principi: A) divieto delle intese limitatrici di concorrenza gli imprenditori possono ricorrere alle intese (accordi tra due o più imprese e le deliberazioni di associazioni di imprese) 1) la disciplina del mercato comune. L’art.85 del trattato CEE dichiara nulle le intese che pregiudicano il commercio tra gli stati membri con lo scopo di impedire o falsare la concorrenza all’interno del mercato comune. Sono vietate le intese nel: - fissare i prezzi d’acquisto/vendita o di altre condizioni. - controllare la produzione, sbocchi, investimenti, sviluppo tecnico - ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento - applicare nei rapporti commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti per determinare uno svantaggio nella concorrenza 2) la disciplina del mercato nazionale. L’art. 85 del trattato CEE e un art. della legge 287/1990, vieta e dichiara nulli gli accordi che hanno lo scopo di impedire o falsare in modo consistente la concorrenza all’interno del mercato nazionale. L’autorità può sospendere l’attività d’impresa fino a 30 giorni e può autorizzare intese vietate purché migliorino le condizioni di offerta sul mercati a vantaggio dei consumatori. B) il controllo delle concentrazioni di imprese Per eliminare la concorrenza, due o più imprese si concentrano in un’unica impresa eliminando così la possibilità di scelta dei consumatori. - nella CEE: ogni concentrazione deve essere notificata alla commissione che dovrà dichiarare quella concentrazione compatibile o incompatibile con il mercato comune. - nella nazione: la concentrazione deve essere comunicata all’autorità se il fatturato dell’insieme delle imprese supera i 500/mm. L’autorità dovrà decidere se vietare o meno tale concentrazione ed eventualmente sanzionare. C) divieto dell’abuso di posizione dominante Un’unica impresa può conquistare una posizione dominante, monopolistica o no, all’interno di un mercato. Tale impresa può quindi prendere decisioni da sola (prezzi di vendita), quindi potrebbe abusare della sua posizione dominante. 1) nella CEE, (l’art.86 del trattato CEE), è vietato lo sfruttamento abusivo recato da un’impresa con posizione dominante quando: - vuole imporre prezzi di acquisto/vendita o altre condizioni non eque - limita la produzione e lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori - applica nei rapporti commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti 32


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determinano così un danno alla concorrenza 2) nella nazione (art.3 L.287/90) è vietato l’abuso dell’impresa in posizione dominante all’interno del mercato nazionale.

I CONSORZI Sono contratti mediante i quali più imprenditori si uniscono in un’unica organizzazione per disciplinare o svolgere determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di consorzio limita la concorrenza tra le imprese consorziate e deve essere fatto per iscritto a pena di nullità; può essere modificato solo col consenso di tutti i consorziati (a meno che il contratto non prevede diversamente). I consorzi possono essere con attività esterna: in questo caso devono essere iscritti nel registro delle imprese e devono essere dotati di un fondo consortile e devono redigere una situazione patrimoniale. Le società consortili sono società che hanno per oggetto lo scopo di un consorzio e possono avere la forma di una società commerciale di persone o di capitale. I MONOPOLI LEGALI Normalmente la legge protegge la libera concorrenza, a volte però è la legge stessa che, per motivi di utilità comune, istituisce imprese di monopolio (FF; PPT; ENEL..). Si tratta quindi di imprese nazionalizzate. Questi monopoli legali, sono disciplinati dall’art. 2597c. La legge antitrust autorizza l’autoproduzione da parte di altre imprese di beni e servizi sottoposti a monopolio legale se per uso proprio. CAPITOLO 34 LE PROCEDURE CONCORSUALI L’imprenditore commerciale che non paga i propri debiti viene dichiarato fallito. Il fallimento è una procedura giudiziaria con la quale l’imprenditore viene spossessato di tutti i suoi beni che vengono venduti, per soddisfare, col ricavato, tutti i creditori. È una procedura esecutiva per tutelare i creditori dell’imprenditore. Caratteristiche:  concorsualità: serve per attuare la parità di trattamento dei creditori  generalità: perché investe l’intero patrimonio del debitore  officiosità: il fallimento può essere iniziato d’ufficio dal tribunale o dal pubblico ministero o su istanza dei creditori. PROCEDURE ALTERNATIVE AL FALLIMENTO:

 Concordato preventivo: l’imprenditore stipula sotto controllo e con approvazione del tribunale un accordo con i creditori chirografari per soddisfare i loro crediti  L’amministrazione controllata: l’imprenditore mira ad ottenere una dilazione nei pagamenti sottoponendo la gestione dell’impresa ad un controllo giudiziario  L’amministrazione straordinaria: solo per le imprese di una certa dimensione volta a soddisfare i creditori e a tentare un risarcimento dell’impresa in crisi  La liquidazione coatta amministrativa: è volta alla liquidazione delle imprese sottoposte alla vigilanza dello Stato 33


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Queste procedure si chiamano concorsuali perché coinvolgono tutti i creditori dell’impresa e mirano ad attuarne la parità di trattamento. CAPITOLO 35 IL FALLIMENTO Possono essere dichiarati falliti solo gli imprenditori commerciali privati non piccoli. Il presupposto soggettivo è che eserciti un’attività commerciale. Può essere fallito sia l’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa, sia l’imprenditore defunto e deve essere dichiarato tale entro un anno. In quest’ultimo caso, si coinvolge solo il patrimonio ereditario. Il presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza ossia l’impossibilità di soddisfare le proprie obbligazioni. Questa insolvenza si può manifestare con inadempimenti (cessa di pagare i debiti) o con altri fatti (fuga, chiusura dei locali). Un creditore insoddisfatto deve dimostrare lo stato di insolvenza dell’imprenditore. A dichiarare il fallimento è il tribunale; l’iniziativa può essere presa da: • - creditori facendo ricorso al tribunale provando il proprio stato di credito e l’insolvenza del debitore • - l’imprenditore insolvente che vuole sottrarsi alle pressioni o ai ricatti dei creditori • - il pubblico ministero quando lo stato di insolvenza risulti in sede di giudizio penale • - dal tribunale d’ufficio: il tribunale viene a conoscenza dell’insolvenza dell’imprenditore o perché risulta da causa civile o perché dimostrata nell’elenco dei protesti. Dopo la dichiarazione di richiesta di fallimento, il tribunale deve convocare l’imprenditore e sentirlo; se ritiene infondata tale richiesta, la respinge con decreto motivato, reclamabile in Corte d’appello; in caso contrario pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento che deve contenere: • la nomina del giudice delegato e del curatore • l’ordine di depositare entro 24 ore il bilancio e le scritture contabili • fissare un termine entro il quale i creditori e i terzi, che hanno diritti reali su cose mobili, devono presentare in cancelleria le loro domande • fissare il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza die creditori ove si esaminerà lo stato passivo. Contro la dichiarazione di fallimento, qualunque interessato può far opposizione entro 15 giorni presso il tribunale; se accoglie l’opposizione, revoca il fallimento. Il tribunale fallimentare è lo stesso che ha dichiarato il fallimento. Dopo aver nominato il giudice, decide sui reclami e provvede alle controversie relative alla procedura che sono do competenza del giudice delegato. Decide tutte le cause civili che derivano dal fallimento 34


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Il giudice delegato è l’organo direttivo; è controllato dal tribunale che lo nomina e può sostituirlo. Dirige le operazioni del fallimento e vigila l’opera del curatore. Provvede ad esaminare i crediti e forma lo stato passivo. Autorizza il curatore a compiere gli atti di amministrazione finanziaria e ad iniziare cause o resistere a domande giudiziali e nomina gli avvocati Al curatore spetta l’amministrare e liquidare il patrimonio fallimentare. E’ nominato e revocato dal tribunale. Deve presentare al giudice delegato, entro 1 mese, una relazione sulle cause e circostanze del fallimento, indicando le responsabilità del fallito. Nei primi 5 giorni di ogni mese presenta al giudice delegato una relazione sommaria della sua amministrazione. Deve depositare le somme riscosse presso una banca indicata dal giudice delegato. Deve tenere un registro ove annotare ogni giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Quando si è liquidato l’attivo, il curatore deve presentare il conto della gestione che deve essere approvato dal giudice delegato. Dopo l’approvazione del conto, il tribunale liquida il compenso spettante al curatore. Il comitato dei creditori rappresenta i creditori del fallito. E’ nominato dal giudice delegato; è composta da 3-5 membri scelti tra i creditori. Svolge funzioni consuntive. Il suo parere è vincolante quando si tratta quando si tratta di autorizzare la continuazione provvisoria dell’esercizio. Svolge funzioni di controllo sulle scritture contabili e i documenti EFFETTI DEL FALLIMENTO: PER IL FALLITO

Gli effetti patrimoniali sono la perdita dell’amministrazione e la disponibilità di tutti i suoi beni. Con gli effetti personali, subisce limitazioni alla libertà personale, viene iscritto nel pubblico registro dei falliti ed è soggetto a incapacità politiche e civili che durano finché non interviene una sentenza di riabilitazione. Può essere punito se ha commesso un reato fallimentare (bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice). PER I CREDITORI

Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito L’onere di presentare la domanda di ammissione al passivo per fare accertare il proprio credito e concorrere sul patrimonio del fallito. L’apertura del concorso sul patrimonio del fallito; i crediti verso la masso sono pagati in prededuzione; i creditori privilegiati sono pagati prima dei chirografari. La stabilizzazione dei crediti: i crediti pecuniari cessano di produrre interessi a meno che siano crediti privilegiati. La possibilità di compensare il proprio credito con un debito verso il fallito. SUI CONTRATTI PENDENTI

I contratti stipulato dal fallito possono • sciogliersi automaticamente (mandato, c/corrente) • continuare nonostante il fallimento (contratti di lavoro) attribuire al curatore o all’altro contraente la facoltà di scegliere tra esecuzione e scioglimento del contratto SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

Gli atti che pregiudicano la massa dei creditori o la parità di trattamento tra creditori, compiuti dal fallito nei 2 anni o nell’anno anteriore al fallimento sono soggetti all’azione 35


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revocatoria fallimentare: essa spetta al curatore e mira a far dichiarare dal tribunale fallimentare inefficaci tali atti. La revoca di questi atti obbliga il terzo a restituire al fallito il denaro o i beni ricevuti dall’imprenditore poi fallito. Avvertenze: Il presente materiale può solo integrare e non sostituire i metodi di studio tradizionali. Una volta scaricato il file puoi stamparlo, integrarlo e modificarlo secondo le tue esigenze, dovrai però lasciare invariata l'intestazione e tutti i riferimenti ad University.it e all’autore. Non puoi scambiare o pubblicare con alcun mezzo questo materiale a meno che non vi sia il consenso scritto dell'autore. Per qualsiasi dubbio o informazione inviaci una e-mail all'indirizzo info@university.it I files contenuti negli archivi di University.it, e distribuiti nel sito, sono per la maggior prodotti da studenti universitari e offerti a titolo collaborativo. University.it nel rispetto delle leggi sul copyright diffonde il presente materiale presupponendo il consenso dell’autore, in caso di controversie contattare la redazione all’indirizzo e-mail info@university.it. I gestori di University.it non si assumono responsabilità per un uso improprio dei servizi offerti.

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