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Corso di diritto commerciale • Contenuti della presentazione: – La società per azioni: • • • • • •

Caratteristiche generali; Costituzione; Nullità; Conferimenti; Azioni; Obbligazioni


I caratteri essenziali della s.p.a. • La responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio; • La partecipazione sociale è rappresentata da azioni è liberamente trasferibile. • L’organizzazione corporativa; – Separazione di proprietà e controllo


I modelli normativi • •

S.p.a. “di base”: c.d. società chiusa S.p.a. che fa ricorso al mercato del capitale di rischio: c.d. società aperta: – Spa ad azionariato diffuso – Spa quotata


La disciplina • Le spa aperte e chiuse sono regolate dal titolo V, Capo V del codice civile. • Le spa quotate sono regolate dal testo unico della finanza (d. lgs. 58/98), dal c.c., dai regolamenti della società di gestione del mercato e della Consob.


La costituzione. Contenuto dell’atto costitutivo • Art. 2328: la possibilità di s.p.a. unipersonali • Capitale minimo (120.000 euro): – Differenza tra capitale sottoscritto e versato

• Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni; • Scelta del modello di governance; • Possibilità di contrarre la società a tempo indeterminato;


Le condizioni per la costituzione • Sottoscrizione per intero del capitale sociale • Rispetto delle regole sui conferimenti (denaro: 25%; in natura o crediti: 100%; regole speciali per la s.p.a. unipersonale) • Eventuali autorizzazioni amministrative e condizioni di legge speciali


Il procedimento di costituzione 1. Stipula dell’atto costitutivo 2. Entro 20 giorni deposito dell’atto da parte del notaio (o degli amministratori, se impossibilitato) presso l’ufficio del registro delle imprese e richiesta di iscrizione 3. Verifica della regolarità formale dell’atto 4. Iscrizione nel registro 5. Acquisto della personalità giuridica


La s.p.a. unipersonale • E’ consentita la costituzione della spa con atto unilaterale di un unico socio fondatore • Di regola risponde solo la società col proprio patrimonio, salvo: – Inosservanza regole sui conferimenti (costituzione e sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci: art. 2342 c.c.); – Inosservanza regole sulla pubblicità del carattere unipersonale della società


Nullità della s.p.a. in generale • Prima della iscrizione nel registro delle imprese: c’è solo un contratto, si applica pertanto la disciplina generale sulla nullità dei contratti (art.1418 ss. c.c.) • Dopo l’iscrizione: disciplina speciale (art. 2332)


La nullità della s.p.a. dopo l’iscrizione • Cause di nullità: – Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico – Illiceità dell’oggetto sociale – Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale


La nullità della s.p.a. dopo l’iscrizione •

Effetti della dichiarazione di nullità: – La nullità non ha carattere retroattivo, ma costituisce causa di scioglimento della società; – I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti tutti i creditori sociali; – La nullità è sanabile


La nullità della s.p.a. dopo l’iscrizione • Caratteristiche dell’azione diretta a fare accertare la nullità: – L’azione è imprescrittibile – Può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.


I conferimenti in denaro • I conferimenti forniscono alla società il capitale di rischio; • Se nulla è previsto, devono essere fatti in denaro • Versamento immediato presso una banca di almeno il 25% (salve le regole sulla s.p.a. unipersonale) • Dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti; responsabilità alienante (limitata a 3 anni e a carattere sussidiario) e acquirente. • Il socio in mora non può esercitare il diritto di voto


Conferimenti in natura o di crediti • Obbligo di liberare integralmente le azioni sottoscritte: il socio deve fare acquistare alla società la piena titolarità e disponibilità del bene; • Modalità del conferimento in natura o di crediti; – La revisione della stima;

• Acquisto da parte della società di beni o di crediti dei promotori, fondatori, soci e amministratori


I conferimenti d’opera e di servizi • Sono vietati dall’art. 2342, ultimo comma; le ragioni del divieto sono discusse; • È ora possibile emettere strumenti finanziari a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o di servizi (art. 2346, comma 6)


Le azioni • Artt. 2346 ss.; • Rappresentano la partecipazione sociale; • Hanno uguale valore: – Azioni con valore nominale: valore indicato sul titolo; – Azioni prive di valore nominale: quando rileva il valore nominale si fa riferimento al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse

• Proporzionalità; • Indivisibilità.


La proporzionalità in particolare • A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento • Tuttavia l’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni • In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale


La partecipazione azionaria • Gli azionisti hanno uguali diritti: – Amministrativi – Patrimoniali

• Le categorie speciali di azioni (art. 2351 s.): – Diritti amministrativi: a. prive di diritto di voto, a. con voto limitato a particolari argomenti, con voto subordinato a condizione; – Diritti patrimoniali: a. privilegiate, a. correlate (tracking stocks), a. di godimento.

• L’organizzazione dei possessori di categorie speciali di azioni (rinvio)


La circolazione delle azioni • Titoli nominativi o al portatore; • I limiti alla circolazione delle azioni: – Clausole di prelazione; – Clausole di gradimento (mero); – Art. 2355 - bis

• La dematerializzazione volontaria e obbligatoria


Le operazioni sulle proprie azioni • L’acquisto di azioni proprie: – I limiti all’acquisto di azioni proprie; – I casi speciali di acquisto delle azioni proprie; – La disciplina delle azioni proprie nel portafoglio della società;

• La sottoscrizione di azioni proprie; • Le “altre operazioni” sulle proprie azioni;


Le altre regole in materia di azioni • La sottoscrizione reciproca; • Le partecipazioni modificative dell’oggetto sociale; • L’unico azionista


Le obbligazioni • Nozione; • Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori; • I nuovi “tipi” di obbligazioni: – Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; – I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società;


Le obbligazioni • Limiti all'emissione: – La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ma la legge prevede eccezioni nel caso in cui l’emissione sia garantita e nel caso in cui sia destinata alla sottoscrizione da parte di investitori professionali; inoltre – L'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati, non è soggetta a limiti di emissione;

• L’organizzazione degli obbligazionisti (rinvio)


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