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DIRITTO PENALE

APPUNTI SCHEMATICI TRATTI DA: GIOVANNI FIANDACA - ENZO MUSCO, DIRITTO PENALE, 2005

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INDICE Introduzione – Origine ed evoluzione del diritto penale moderno .................................7 1. Il diritto penale pre-moderno: cenni .......................................................7 2. L’illuminismo penale .......................................................................7 Parte Prima – Diritto penale e legge penale ........................................................9 Capitolo 1 – Caratteristiche e funzioni del diritto penale ......................................9 1. Premessa ...................................................................................9 2. Funzioni di tutela del diritto penale: la protezione dei beni giuridici ....................9 3. 4. 5. I principi di ‘sussidiarietà’, di ‘meritevolezza di pena’, di ‘frammentarietà’ e di ‘autonomia’ ..................................................................................10 6. Partizioni di diritto penale ..............................................................11 7. Caratteristiche del codice Rocco ..........................................................11 Capitolo 2 – La funzione di garanzia della legge penale ........................................13 1. Premesse generali .........................................................................13 2. La riserva di legge: fondamento e portata .................................................13 3. Il concetto di legge nell’art. 25, comma 2° Cost. e nell’art. 1 cp ........................13 4. Rapporto legge-fonte subordinata: i diversi modelli di integrazione (4 livelli) ...........13 5. Rapporto legge-consuetudine ...............................................................14 6. Riserva di legge e normativa comunitaria ..................................................14 7. Il principio nulla poena sine lege ........................................................14 8. Il principio di tassatività: premessa .....................................................14 9. Il principio di tassatività e tecniche di redazione della fattispecie penale ..............15 10. Il principio di irretroattività ..........................................................15 11. La disciplina dettata dall’art. 2 del cp .................................................15 12. Segue: successioni di leggi e applicabilità della disposizione più favorevole al reo .....15 13. Successioni di leggi integratrici di elementi normativi della fattispecie criminosa ......15 14. Successione di leggi temporanee, eccezionali, finanziarie ................................16 15. Decreti-legge convertiti .................................................................16 16. Leggi dichiarate incostituzionali ........................................................16 17. Sindacato di costituzionalità sulle norme penali “di favore” .............................16 18. Tempo del commesso reato .................................................................16 19. Il divieto di analogia ...................................................................16 Capitolo 3 – L’interpretazione delle leggi penali ..............................................18 1. Premessa ..................................................................................18 2. Classificazioni dell’interpretazione in base ai soggetti tipici ...........................18 3. Le ragioni della ‘problematicità’ del vincolo del giudice alla legge penale ...............18 4. La lettera della legge e l’intenzione del legislatore .....................................18 5. I tradizionali canoni ermeneutici .........................................................18 6. Recenti sviluppi sulla teoria dell’interpretazione ........................................19 Capitolo 4 – Ambito di validità spaziale e personale della legge penale ........................20 Sezione I – Ambito di validità spaziale della legge penale .....................................20 1. I principi che presiedono all’applicazione della legge penale nello spazio: premessa ......20 2. Reati commessi nel territorio dello Stato: concetto di territorio .........................20 3. Segue: locus commissi delicti .............................................................20 4. Reati comuni commessi all’estero ..........................................................20 Sezione II – Ambito di validità personale della legge penale ...................................22 1. Premessa ..................................................................................22 2. Fonte giuridica dell’immunità: il diritto pubblico interno ................................22 3. Segue: il diritto internazionale ..........................................................22 4. Natura giuridica dell’immunità ............................................................22 Capitolo 5 - Nozioni di teoria generale del reato ..............................................23 Sezione I – Concetti generali ..................................................................23 1. Definizione formale del reato .............................................................23 2. Il problema della definizione sostanziale del reato .......................................23 3. Delitti e contravvenzioni .................................................................23 4. Soggetto attivo del reato .................................................................23 5. Il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche ..........................23 6. Il problema dei soggetti responsabili negli enti o nelle imprese ..........................24 7. Il soggetto passivo del reato .............................................................24 Sezione II – Struttura del reato ...............................................................24 1. e 2. Premessa e analisi della struttura del reato .........................................24 3. Fatto tipico ..............................................................................24 4. Tipicità e offesa del bene giuridico ......................................................24 5. Antigiuridicità ...........................................................................24 6. Colpevolezza ..............................................................................25 7. Costruzione ‘separata’ dei tipi di reato ..................................................25 8. Classificazione dei tipi di reato .........................................................25 Parte Seconda – Il reato commissivo doloso ........................................................27 Capitolo 1 – Tipicità ..........................................................................27 1. Premessa: la fattispecie e i suoi elementi costitutivi ....................................27 2. Concetto di azione ........................................................................27 3. Azione determinata da forza maggiore o da costringimento fisico. Caso fortuito ............27 4. Presupposti dell’azione ...................................................................27 7. Rapporto di causalità: premessa ...........................................................28 8. La tradizionale teoria condizionalistica: insufficienze ...................................28 9. Segue: correttivi .........................................................................28

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10. La teoria condizionalistica orientata secondo il modello della ‘sussunzione sotto leggi scientifiche’ ................................................................................29 11. La teoria della causalità adeguata .......................................................29 12. Teorie minori: la causalità umana ........................................................29 14. Concause .................................................................................30 Capitolo 2 – Antigiuridicità e singole cause di giustificazione ................................31 1. Premessa ..................................................................................31 2. Fondamento sostanziale e sistematica delle cause di giustificazione .......................31 3. Disciplina delle cause di giustificazione .................................................31 4. Consenso dell’avente diritto ..............................................................32 5. Esercizio di un diritto ...................................................................32 6. Adempimento di un dovere ..................................................................32 7. Legittima difesa ..........................................................................33 8. Uso legittimo delle armi ..................................................................34 9. Stato di necessità ........................................................................34 Capitolo 3 – La colpevolezza ...................................................................35 Sezione I – Nozioni generali ...................................................................35 1. Premessa ..................................................................................35 4. Orientamenti attuali ......................................................................35 Sezione II – Imputabilità ......................................................................36 1. Premessa ..................................................................................36 2. La capacità di intendere e di volere ......................................................36 3. Minore età ................................................................................36 4. Infermità di mente ........................................................................36 5. Ubriachezza e intossicazione da stupefacenti ..............................................36 6. Sordomutismo ..............................................................................37 Sezione III – Struttura e oggetto del DOLO .....................................................37 1. Il dolo: funzioni e definizione legislativa ...............................................37 2. Struttura del dolo: rappresentazione e volontà ............................................37 3. Oggetto del dolo ..........................................................................38 4. Dolo e coscienza dell’offesa ..............................................................38 Sezione IV – La disciplina dell’errore .........................................................39 1. Premessa ..................................................................................39 2. Errore di fatto sul fatto .................................................................39 3. Errore sul fatto determinato da errore su legge extrapenale ...............................40 4. Errore determinato dall’altrui inganno ....................................................40 5. Reato putativo ............................................................................40 Sezione V - Il reato aberrante .................................................................40 1. Errore-inabilità ..........................................................................40 2. Aberratio delicti .........................................................................41 Sezione VI – La coscienza dell’illiceità .......................................................42 1. La possibilità di conoscere il precetto penale ............................................42 Sezione VII – Cause di esclusione della colpevolezza ...........................................42 1. Dolo e normalità del processo motivazionale; la cd inesigibilità ..........................42 Sezione VIII – La colpevolezza nelle contravvenzioni ...........................................43 1. I criteri di imputazione soggettiva: dolo e colpa .........................................43 Capitolo 4 - Circostanze del reato .............................................................44 1. Premessa ..................................................................................44 2. Classificazione delle circostanze .........................................................44 3. Criteri di identificazione delle circostanze ..............................................44 5. Criteri di applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena .........................45 6. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti ...........................................45 7. Applicazione delle circostanze e commisurazione della pena ................................45 8. Le singole circostanze aggravanti comuni ..................................................45 9. Le singole circostanze attenuanti comuni ..................................................46 10. Circostanze attenuanti generiche .........................................................46 11. La recidiva ..............................................................................46 Capitolo 5 – Delitto tentato ...................................................................48 1. Premessa : la consumazione del reato ......................................................48 2. Delitto tentato: in generale ..............................................................48 3. L’inizio dell’attività punibile ...........................................................48 4. Idoneità degli atti .......................................................................48 5. Univocità degli atti ......................................................................49 6. Elemento soggettivo .......................................................................49 7. Il problema della configurabilità del tentativo nell’ambito delle varie tipologie delittuose .............................................................................................49 8. Tentativo e circostanze ...................................................................49 9. Desistenza volontaria e recesso attivo ....................................................50 10. Tentativo e attentato ....................................................................50 11. Reato impossibile ........................................................................50 Capitolo 6 – Concorso di persone ...............................................................51 1. Premessa ..................................................................................51 2. Il problema dei modelli di disciplina del concorso criminoso ..............................51 3. Le teorie sul concorso criminoso ..........................................................51 4. La struttura del concorso criminoso: la pluralità di agenti ...............................51 5. Segue: realizzazione della fattispecie oggettiva di un reato ..............................52 6. Segue. Contributo di ciascun concorrente: a) concorso materiale ...........................52 7. Segue: b) concorso morale .................................................................52

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9. Il concorso nelle contravvenzioni .........................................................53 10. Le circostanze aggravanti ................................................................53 11. Le circostanze attenuanti ed in particolare il contributo di ‘minima importanza’ .........53 12. La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto (aberratio delicti) 53 13. Concorso nel reato proprio e mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti ...53 14. La comunicabilità delle circostanze ......................................................54 15. La comunicabilità delle cause di esclusione della pena ...................................54 16. Desistenza volontaria e pentimento operoso ...............................................54 17. Estensibilità della disciplina del concorso ‘eventuale’ al concorso ‘necessario’ .........54 18. Concorso eventuale e reati associativi ...................................................54 Parte Terza – Il reato commissivo colposo .........................................................55 Capitolo 1 – Il reato commissivo colposo .......................................................55 Sezione I - Tipicità ...........................................................................55 1. Premessa ..................................................................................55 2. Il fatto commissivo colposo tipico: azione ................................................55 3. Inosservanza delle regole precauzionali di condotta .......................................55 4. Criteri di individuazione delle regole di condotta: “prevedibilità” ed “evitabilità” dell’evento. .................................................................................55 5. Fonti e specie delle qualifiche normative relative alla fattispecie colposa ...............55 6. Contenuto della regola di condotta ........................................................56 7. Standard oggettivo del dovere di diligenza ................................................56 8. Limiti del dovere di diligenza: a) rischio consentito .....................................56 9. Segue: b) principio dell’affidamento e comportamento del terzo ............................56 10. Causazione dell’evento ...................................................................56 Sezione II – Antigiuridicità ...................................................................58 1. Premessa ..................................................................................58 2. Consenso dell’avente diritto ..............................................................58 3. Legittima difesa ..........................................................................58 4. Stato di necessità ........................................................................58 Sezione III – Colpevolezza .....................................................................58 1. Struttura psicologica della colpa .........................................................58 2. Una misura ‘soggettiva’ del dovere di diligenza ...........................................58 3. Il ‘grado’ della colpa ....................................................................58 Sezione IV – La cooperazione colposa ...........................................................59 1. La disciplina prevista dall’art. 113 cp ...................................................59 Parte Quarta – Il reato omissivo ..................................................................60 Capitolo 1 – Il reato omissivo .................................................................60 Sezione I – Nozioni generali ...................................................................60 1. Premessa ..................................................................................60 2. Diritto penale dell’omissione e bene giuridico ............................................60 3. La bipartizione dei reati omissivi in ‘propri’ e ‘impropri’ ...............................60 Sezione II – Struttura del reato omissivo ......................................................60 I. Tipicità ....................................................................................60 A. La fattispecie del reato omissivo proprio ...................................................60 1. Situazione tipica .........................................................................60 2. Condotta omissiva tipica e possibilità di agire ...........................................60 B. La fattispecie obiettiva del reato omissivo improprio .......................................61 3. Premessa: autonomia della fattispecie omissiva impropria e principio di legalità ..........61 4. La sfera di operatività dell’art. 40 cpv. cp ..............................................61 5. Situazione tipica .........................................................................61 6. Omesso impedimento dell’evento ed equivalente normativo della causalità ...................61 7. La posizione di garanzia ..................................................................62 8. La distinzione tra ‘agire’ e ‘omettere’ nei casi problematici .............................62 II. Antigiuridicità ............................................................................63 III. Colpevolezza ..............................................................................63 1. Premessa ..................................................................................63 2. Dolo omissivo .............................................................................63 3. Colpa .....................................................................................63 4. Coscienza dell’illiceità ..................................................................63 IV. Tentativo ..................................................................................63 1. Il tentativo ..............................................................................63 V. Partecipazione criminosa ....................................................................64 1. Partecipazione nel reato omissivo .........................................................64 Parte Quinta – La responsabilità oggettiva ........................................................65 Capitolo 1 – La responsabilità oggettiva .......................................................65 1. Premessa ..................................................................................65 2. Responsabilità oggettiva e principi costituzionali ........................................65 3. Casi di responsabilità oggettiva ‘pura’ ...................................................65 4. Segue: reati di stampa ....................................................................65 5. Casi di responsabilità oggettiva ‘mista’: la preterintenzione .............................65 6. Segue: i reati aggravati dall’evento ......................................................66 7. Segue: ulteriori ipotesi ..................................................................66 Parte Sesta – Concorsi di reati e concorso di norme ...............................................67 Capitolo 1 – Concorso di reati .................................................................67 1. Premessa ..................................................................................67 2. Unità e pluralità di azione ...............................................................67 3. Unità di azione nei reati colposi e nei reati omissivi ....................................67 4. Concorso materiale ........................................................................67

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5. Concorso formale: requisiti ...............................................................68 6. Segue: disciplina giuridica ...............................................................68 7. Reato continuato: premessa ................................................................68 8. Elementi costitutivi del reato continuato .................................................68 9. Segue: regime sanzionatorio ...............................................................69 10. Segue: natura giuridica ..................................................................69 Capitolo 2 – Concorso apparente di norme .......................................................70 1. Premessa ..................................................................................70 2. Specialità ................................................................................70 3. Sussidiarietà .............................................................................70 4. Assorbimento: ‘ne bis in idem’ sostanziale ................................................70 5. Progressione criminosa, antefatto e postfatto non punibili ................................71 6. Reato complesso ...........................................................................71 Parte Settima – Le sanzioni .......................................................................72 Capitolo 1 – I presupposti teorici e politico-criminali del sistema sanzionatorio vigente ......72 1. Premessa ..................................................................................72 2. Le originarie scelte sanzionatorie del codice Rocco .......................................72 3. Contraddizioni e insufficienze del sistema a doppio binario ...............................72 4. La pena secondo la Costituzione ...........................................................72 5. Significato e limiti dell’idea rieducativa ................................................72 6. Rieducazione e prassi legislativa .........................................................73 7. L’evoluzione più recente del dibattito sulle funzioni della pena: a) la prevenzione generale .............................................................................................73 8. b) la retribuzione ........................................................................73 9. c) la prevenzione speciale ................................................................73 10. Il problema del superamento del doppio binario ...........................................73 11. Attualità e prospettive della pena nella realtà dell’ordinamento .........................73 Capitolo 2 – Le pene in senso stretto ..........................................................75 1. Le pene principali ........................................................................75 2. Le pene accessorie: premesse generali .....................................................75 3. Le singole pene accessorie ................................................................76 4. Pubblicazione della sentenza penale di condanna ...........................................76 5. Le pene sostitutive: generalità ...........................................................76 6. Le singole pene sostitutive ...............................................................77 7. Le misure alternative alla detenzione .....................................................77 Capitolo 3 – La commisurazione della pena ......................................................79 1. Premessa: il potere discrezionale del giudice .............................................79 2. Classificazione sistematica dei criteri di commisurazione .................................79 3. Gli indici di commisurazione preveduti dall’art. 133 cp: a) la gravità del reato ..........79 4. Segue: b) la capacità a delinquere ........................................................79 5. Ambiguità e insufficienze del modello di disciplina contenuto nell’art. 133 cp ............79 6. Esigenza di una rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 133 cp ...................80 7. Termini dell’attuale dibattito teorico ....................................................80 8. Commisurazione della pena pecuniaria (art. 133 bis cp) ....................................80 9. Potere discrezionale del giudice nella sostituzione delle pene detentive brevi ............80 10 Potere discrezionale e misure alternative alla detenzione .................................80 Capitolo 4 – Le vicende della punibilità .......................................................81 1. Condizioni obiettive di punibilità ........................................................81 2. Le cause di estinzione del reato ..........................................................81 3. La morte del reo ..........................................................................81 4. L’amnistia propria ........................................................................81 5. La prescrizione ...........................................................................82 6. L’oblazione delle contravvenzioni .........................................................82 7. La sospensione condizionale della pena ....................................................82 8. Il perdono giudiziale e altri istituti minorili ...........................................83 9. Le cause di estinzione della pena .........................................................83 10. Morte del reo dopo la condanna ...........................................................83 11. L’amnistia impropria .....................................................................83 12. La prescrizione della pena ...............................................................83 13. L’indulto ................................................................................83 14. La grazia ................................................................................83 15. La liberazione condizionale ..............................................................84 16. La riabilitazione ........................................................................84 17. La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale .................84 Capitolo 5 – Le misure di sicurezza ............................................................85 1. Premessa ..................................................................................85 4. Segue: la pericolosità sociale ............................................................85 5. Tipologie di pericolosità sociale ‘specifica’ .............................................85 6. La durata della misura di sicurezza .......................................................86 7. Classificazione delle misure di sicurezza .................................................86 8. Misure di sicurezza detentive: colonia agricola e casa di lavoro ..........................86 9. Segue: casa di cura e di custodia .........................................................86 10. Segue: ospedale psichiatrico giudiziario .................................................86 11. Segue: riformatorio giudiziario ..........................................................87 12. Misure di sicurezza personali non detentive: libertà vigilata ............................87 13. Segue: divieto di soggiorno ..............................................................87 14. Segue: divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche .............87 15. Segue: espulsione dello straniero dallo Stato ............................................87

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16. Misure di sicurezza patrimoniali: cauzione di buona condotta .............................87 17. Segue: confisca ..........................................................................87 18. Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza .....................................88 Capitolo 6 – Le sanzioni civili ................................................................89 1. Premessa ..................................................................................89 2. Le singole sanzioni .......................................................................89 3. Le garanzie per le obbligazioni civili ....................................................89 Parte Ottava – Gli strumenti amministrativi di controllo sociale ..................................90 Capitolo 1 – Il diritto penale amministrativo ..................................................90 1. Premessa ..................................................................................90 2. I principi generali dell’illecito depenalizzato ...........................................90 Capitolo 2 – Le misure di prevenzione ..........................................................91 1. Premessa ..................................................................................91 2. Le singole misure di prevenzione ‘personali’ ..............................................91 3. La prevenzione antimafia ..................................................................91 4. La legge 22 maggio 1975, n. 152 (cd legge Reale) ..........................................91

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Introduzione – Origine ed evoluzione del diritto penale moderno 1. Il diritto penale pre-moderno: cenni - Illuminismo ‘700esco = base x concezioni teoriche di moderno diritto penale (DP) - prima di Illuminismo: - incertezza (x colpa di mancanza codificazioni) - ingerenza potere esecutivo su giudiziario - eccesso di arbitrio (pena con metodi terroristici, spettacolarità delle sanzioni x impressionare la collettività) - modello prevalente = INQUISITORIO (solo accusa, no garanzia di difesa di inquisito) - imputato = nemico x tribunale (ancor prima di FTva incriminazione) - confusione tra reato e peccato (la legge operava sia nell’interesse dello Stato che in quello della religione) - GIUSNATURALISMO LAICO = afferma che comportamento umano (‘illecito penale’) si basa su basi laiche e razionali 2. L’illuminismo penale - Illuminismo = razionalizza il DP con posizioni + garantiste (diminuisce rischi di arbitrio, + garanzie x colpevole – x cui NON devono esserci misure di inutile crudeltà -) - principi penali illuministici: Illuminismo: LGDP 1) principio di legalità = certezza del diritto (ergo > protezione interessi Legalità collettivi Giudice 2) giudice = bocca della legge (no discrezionalità ma applicazione di Danno sociale ‘meccanico’ sillogismo giudiziario) Proporzione pena 3) danno sociale = unica cosa da punire (x tutelare collettività) 4) necessità e proporzione della pena = applicabilità solo nei casi che FTvamente lo richiedono (e in proporzione al danno sociale provocato da atto illecito) - Principi accantonati in periodi di autoritarismo ma SEMPRE sottesi a applicazione norme penali x casi concreti - “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria = compendio importantissimo x una politica criminale razionale e moderna (dopo 1764 Beccaria ebbe grande fortuna Ita e estero) ILLUMINISMO PENALE - 1786 Granducato di Toscana = riforma Leopoldina (mitigazione delle pene, proporzionalità, tipizzazione dei reati, eliminazione della tortura, abolizione prove privilegiate) - 1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo (es. principio di legalità, dannosità sociale, necessità e proporzione delle pene, presunzione di innocenza ecc.) - 1791 = codice penale F rivoluzionario - 1810 codice penale napoleonico = regresso reintroduzione pena di morte, pene infamanti e odiose (gogna, marchio, confisca ecc.), tentativo = consumazione, delitti contro lo Stato puniti severamente ecc. - fine ‘800 = Pellegrino Rossi (ritorno di principio di retribuzione male pena/male delitto) 3. e 4. La nascita della moderna scienza penalistica italiana e la cd scuola classica - la dottrina penalistica italiana è influenzata dalla nascita di 2 scuole 1) scuola classica: da 2a ½ ‘800: Francesco Carrara fondamenti illuministici anche su principi di natura spirituale 2) scuola positiva: fine ‘800 ca: Cesare Lombroso ‘positiva’ x’ basata su Raffaele Garofalo ‘positivismo criminologico’ Penalisti: CLGF Enrico Ferri (cioè estensione di ‘positivismo Carrara filosofico Lombroso anche a diritto penale e criminologia) Garofalo Ferri - 2 differenti concezioni di reato: 1) concezione classica = reato = ente giuridico commesso da un agente con libero arbitrio; per la libera scelta di commettere l’atto illecito, l’agente subisce una PENA RETRIBUTIVA per ristabilire l’ordine sociale turbato 2) concezione positiva = il reato è un elemento bio-psicologico della società ed è commesso da un agente PERICOLOSO SOCIALMENTE la cui sanzione deve essere una PENA PREVENTIVA (il fine quindi è non castigare ma recuperare alla vita sociale) - i tre esponenti della scuola positiva: 1) Cesare Lombroso: aspetti biologici del soggetto proteso al reato (caratteristiche fisiche/conformazioni biologiche danno propensione al delitto). Tesi scientificamente non comprovate; Lombroso individua: a) delinquente nato b) delinquente d’occasione c) delinquente per passione 2) Raffaele Garofalo: aspetti psicologici del soggetto proteso al reato (caratteristiche psicologiche abnormi portano a delitto); Garofalo individua: a) delinquente pazzo b) delinquente nato incorreggibile c) delinquente per abitudine acquisitiva d) delinquente per passione 3) Enrico Ferri: aspetti ambientali portano il reo a delinquere (x questo è meglio agire con correttivi sull’ambiente esterno – detti SOSTITUTIVI PENALI – x eliminare sconnessioni ambientali e sociali che portano a delinquere. Tesi scientificamente più credibili 5. Genesi ed evoluzione dell’indirizzo tecnico-giuridico

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- Fine ‘800 nascita della scuola eclettica (media tra posizioni penalistiche delle due scuole) Germania Franz von Liszt (che considera aspetti penali del reato oltre che storici, politici, sociologici e psicologici scienza penale cd integrata) - scuola tecnico-giuridica (Arturo Rocco): vincolo del giurista al testo della legge penale, senza lasciarsi influenzare da aspetti di natura differente (extra-giuridici, che pure concernono il DP ma non devono influenzare il giurista professionista) posizione autoritaria (Fascismo) ma con principio di legalità e divieto di analogia (principi liberali) - Giuseppe Bettiol (stesso periodo di Rocco) vede anche altre branche attinenti al DP (es. la morale) che deve tutelare non un INTERESSE ma un VALORE (un quid metastorico) = GIUSNATURALISMO CATTOLICO + LIBERALISMO KANTIANO 6. Il movimento della nuova difesa sociale - Nel 2° dopoguerra Francia = NUOVA DIFESA SOCIALE (movimento penalistico-dottrinale che influenza in Italia le posizioni di Filippo Gramatica cerca il superamento del diritto punitivo) - Francia = Marc Ancel (+ successo internazionale) ok principi di ‘positivismo criminologico’ con connotati di maggior ‘umanità’ 1) da ‘responsabilità penale’ a ‘antisocialità’ (attenzione a specifica disposizione d’animo del reo) 2) da concezione retributiva a pedagogica/retributiva della pena 7. Gli orientamenti attuali della scienza penalistica - da anni ’70 in poi (piena applicazione principi di Costituzione) rivitalizzato il DP alla luce del garantismo costituzionale (principi di legalità, irretroattività, ‘responsabilità personale’ del reo, rieducazione ecc.) - ripulite man mano molte impostazioni fasciste del DP

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Parte Prima – Diritto penale e legge penale Capitolo 1 – Caratteristiche e funzioni del diritto penale 1. Premessa - diritto penale (DP) = branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato - REATO = fatto al cui verificarsi la legge riconnette sanzioni penali - SANZIONE PENALE = conseguenza giuridica connessa al fatto di reato realizzato da un soggetto agente: 2 specie: 1) inflizione della PENA in senso stretto 2) comminazione di una MISURA DI SICUREZZA - il fine è lo stesso: 1) PREVENZIONE GENERALE: obiettivo = distrazione da commissione di reati x tutta la collettività (inflizione sanzione) 2) PREVENZIONE SPECIALE: obiettivo = distrazione da commissione di nuovi reati x il reo (mediante inflizione sanzione) - 3 principi fondamentali x DP: Principi DP: MNC 1) PRINCIPIO DI MATERIALITA’ = cogitationis poenam nemo patitur (non c’è reato Materialità se non c’è comportamento esterno materiale) Necessaria lesività 2) PRINCIPIO DI NECESSARIA LESIVITA’ o OFFENSIVITA’ = comportamento materiale deve ledere o Colpevolezza porre in pericolo beni giuridici 3) PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA = all’agente si deve poter muovere un rimprovero per averlo commesso 2. Funzioni di tutela del diritto penale: la protezione dei beni giuridici - fine DP = protezione del BENE GIURIDICO (interesse, giuridicamente rilevante, meritevole di tutela) - FUNZIONE DI UTILITA’ del bene giuridico = bene tutelabile quando produce utilità a consociati (sennò uso di legge penale = sproporzionato x eccesso) - valutazione storica di concetto di bene giuridico (BG): 1) tedesco Birnbaum: prima concezione storica di BG (BG = espressione di 1 o + interessi di collettività meritevoli di tutela; sennò non riceve disciplina) 2) Franz v. Liszt: BG = preesistente a realtà sociale (esprime bisogni di collettività ma norma di tutela = successiva) 3) Arturo Rocco: BG (o meglio OGGETTO GIURIDICO) = interesse strettamente connesso a norma penale; BG anzi è SOLO l’oggetto di disciplina della norma penale incriminatrice (quindi BG determinato DOPO disciplina DP) FSG (Formale, sost. Specifico e sost. Generico) a) oggetto giuridico formale (es. interesse Stato a obbedienza proprie leggi) b) oggetto giuridico sostanziale generico (es. interesse Stato a propria conservazione ed esistenza) c) oggetto giuridico sostanziale specifico (interesse del soggetto passivo del reato) 4) concezione metodologica: BG = NON unico o preminente valore del DP, ma altre cose = impo (es. condotta penalmente rilevante, gravità di lesione ecc.) 5) da nazismo/fascismo: BG = rispetto dello stato etico (impersonato da dittatore): ogni consociato deve agire nel rispetto dello Stato e x il suo sviluppo (commistione tra diritto e etica) 6) da 2° dopoguerra in poi: BG = ambito puramente giuridico (nessun riferimento alla morale) - DP (branca di diritto pubblico) = forte congruenza con Costituzione (alla luce di qt si valutano le situazioni penalmente rilevanti) - Costituzione = principio di stretta necessità x applicazione del DP; inoltre (Costituzione): Costituzione su DP: NIRRL 1) art. 25 Cost.: principio di irretroattività Necessità 2) art. 27 Cost.: principio di responsabilità personale Irretroattività 3) art. 27 Cost.: principio di funzione rieducativa Responsabilità personale 4) art. 13 Cost.: principio di libertà personale di ogni uomo Rieducazione - quindi DP giustificato solo se chiamato a tutelare un interesse (o BG) che trova giustificazione Libertà personale di tutti nei valori della Costituzione (anche se da questa non viene espressamente menzionato) a) Costituzione pone limiti a poteri statali e promuove diversi modelli di società (in astratto), sempre in rapporti a dei valori fondamentali b) il DP opera su situazioni concrete, valutando tutti gli aspetti del vivere sociale (anche se non consoni con Costituzione, ma penalmente rilevanti) - due considerazioni: 1) DP può disciplinare BG difficilmente ‘afferrabili’ o configurabili o beni di interesse superindividuale? cfr es. cd ‘beni senza oggetto’ (BSO, la cui determinazione è impossibile o difficile: violazione di norma che disciplina BSO non porta danno sociale tangibile, semmai morale) la Costituzione NON DEVE dirigere condotta morale di un popolo (ma non si deve lasciare che i BSO non vengano tutelati x qut è impo il DP!) 2) come si esplicano alcune forme di tutela previste dalle norme penali? Con differenti modalità: 1) reati di sospetto = legge penale reprime comportamenti di un soggetto puntando l’attenzione sul soggetto

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Forme di tutela del DP: SOPAD Sospetto Ostativi Pericolo presunto +tosto che sui suoi effettivi comportamenti Attentato 2) reati ostativi = legge penale agisce su ‘condotte prodromiche’ Dolo specifico a condotta neutra (non nec lesive, ma che anticipano condotte lesive di BG) DP interviene frapponendo ostacoli tra momento anticipativo e momento concretamente effettivo) 3) reati di pericolo presunto = reati solo presunti o cmq valutati possibili su base empirica (considerando condotte di agente) 4) delitti di attentato = azioni preparatori di reati contro la personalità dello Stato che potrebbero creare reale nocumento 5) reati a dolo specifico con condotta neutra = azioni non di per sé illecite anzi tutelate da Costituzione stessa (es. associazione), ma messe in atto con intento illecito (es. associazione sovversiva, con dolo specifico) - Corte Costituzionale (CC): ha sindacato su TUTTA la legge (quindi anche su legge penale, norma ordinaria) - no sindacato di natura politica in merito (ma valori di Costituzione = grosso vincolo interpretativo x norma penale) - eppure sindacato = condotto + volte in passato (e ancora lo è) anche con risultato politico - sentenze possibili: 1) SENTENZE DI RIGETTO: + frequenti (x via delle difficoltà nel trattare norma penale) (CC non prende in considerazione causa di illegittimità di norma ordinaria rispetto a Costituzione; Giudice deve applicare legge dubbia) CC può: RMA 2) SENTENZE MANIPOLATIVE: x modificare senso e portata norma penale non Rigettare chiara (semmai ‘riletta’ in chiave costituzionale) Manipolare 3) SENTENZE DI ACCOGLIMENTO: meno frequenti (CC accoglie dubbi di Accogliere costituzionalità: la legge non sarà + applicata) - necessità di creare vincolo alla norma penale rispettando la Costituzione 2 situazioni: a) interventi x circoscrivere il ‘penalmente rilevante’ x non allargare portata norma penale a ambiti morali (Stato democratico e di diritto non deve orientare la condotta ‘morale’ dei propri cittadini) b) interventi x portare norma penale vs. protezione di Principi del DP: SMFA beni giuridici di rilevanza collettiva (es. salute, Sussidiarietà ambiente ecc.) Meritevolezza Frammentarietà Autonomia 3. 4. 5. I principi di ‘sussidiarietà’, di ‘meritevolezza di pena’, di ‘frammentarietà’ e di ‘autonomia’ A

Principio di sussidiarietà

B

Principio di meritevolezza della pena

C

Principio di frammentarietà

D

Principio di autonomia

- si ricorre al DP se non è stato possibile porre rimedi punitivi di altra natura (civili, amm.vi ecc.) DP = extrema ratio. - ricorso a DP, oltre che necessario conforme allo scopo (= meritevole di applicazione) OK uso del DP se punizione di illecito può avvenire nel modo + completo possibile - se minimo dubbio che ricorso a DP porti a incertezza rispetto a FTva capacità punitiva applicazione DP = ingiustificata 1) teoria restrittiva = ricorso a norma penale solo nei casi di strettissima necessità (nessun altro intervento punitivo avrebbe = forza) 2) teoria ampliativa ricorso a DP sempre auspicabile (x forza deterrente e capacità di impressionare) - cfr PdS diritto amm.vo e diritto UE (con sue accezioni) - ricorso a norma penale NON x tutte le lesioni BG; necessario quando azione dannosa del s-a presenta carica offensiva che rende necessario DP - DP = frammentario x 3 ragioni: 1) DP NON disciplina tutte le forme possibili di aggressione a medesimo BG (solo aggressioni previste da legge penaliste codicistica e specialistica) 2) x DP = ‘penalmente rilevante’ ciò che suscita indignazione di intero OG (quello che OG può considerare penalmente rilevante) 3) x DP = non ‘penalmente rilevante’ quello che giudicato tale dalla morale - x prevenzione generale: PdF fa venire meno esigenza di prevenzione generale (rispetto a TUTTI i possibili comportamenti aggressivi di BG) - x prevenzione speciale: anche in qt caso il PdF non ha valenza (fine = recupero del reo vs. tutti i tipi di reato e quindi completo recupero sociale) - problema di mentalità da ‘vittima’ di reo che commette illecito che viene punito x fatto (previsto da CP) mentre altri no (con mentalità aggressive <>) - DP ha funzione ‘accessoria’? - è meglio usare DP solo quando norme extra-penali hanno già agito? - no: DP = branca diritto tra le + antiche - DP disciplina in modo autonomo altre materie - norma penale sempre applicabile da giudice indipendentemente

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da pronunce di altri giudici

6. Partizioni di diritto penale - CP = parte generale (criteri di imputazione soggettivi e oggettivi, conseguenze giuridiche del reato, elementi di punibilità) e parte speciale (catalogo di fattispecie su singoli fatti illeciti) - parte generale = contiene principi e richiede > approfondimento teorico (presupporrebbe già studio p.speciale) - parte speciale = organizzata con criterio sistematico con divisione x “BG di categoria” (reati che offendono medesimo BG, es. patrimonio, fede pubblica ecc.) - parte speciale = di + antica formazione; attua la parte generale - le due parti (speciale e generale) si integrano a vicenda 7. Caratteristiche del codice Rocco - Codice Penale (CP) = cd codice Rocco (dal nome del guardasigilli del 1930, in pieno periodo fascista) - rispondenza a principi liberali ma emanato durante dittatura ( quindi strumento sanzionatorio = inasprito) - SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO = sanzione della PENA (tradizionale) + sanzione della MISURA DI SICUREZZA (entrambe al fine concorrente di punire il reo ma anche recuperarlo alla vita di società) - numerosi interventi di riforma (x cambiare parti troppo legate a fascismo) 8. Codice Rocco, interventi riformatori e legislazione speciale A DLL n° 288/1944 - particolare disciplina di intervento dei cittadini (previsto intervento vs. abusi di pubblici ufficiali) - esercizio di cd exceptio veritatis (cittadino può provare verità di addebito mosso nei suoi confronti all’atto di imputazione per un fatto determinato) - attenuanti generiche (circostanze non tipizzate) a fini di umanizzare condanna B DLL n° 222/1944 - abolizione pena di morte (scelta politica penale poi ribadita da Costituzione nel 1948 e nel 1994) C Legge 127/1958 - no disciplina penale x reati a mezzo stampa (non + responsabilità oggettiva direttore giornale, ma responsabilità x colpa) D Legge 191/1962 e - riforma di istituto di sospensione condizionale della pena e della 1634/1962 libertà condizionale (finalità di recupero sociale) E Legge 689/1981 Riforma dell’istituto della depenalizzazione (estensione a illeciti già depenalizzati e a quelli + tipicamente amministrativi – la pena + prevista è la multa -) F Legge cd novella Riforma di ambiti di disciplina ‘generale’ del CP: comparazione del 1974 attenuanti/aggravanti del reato; recidiva da aggravante obbligatoria a facoltativa; libertà condizionale anche in caso di 2° condanna G Legge 354/1998 Riforma ordinamento penitenziario (miglior vivibilità delle carceri e miglior opera di recupero di condannato)

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Art. 270 bis; artt. 416 bis e ter

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Legge 66/1996 Legge 547/1993 Legge 269/1998

Interventi su parte ‘speciale’ - introduzione di reati di ‘associazioni con finalità di terrorismo’, ‘associazione con finalità eversive dell’ordine pubblico’, ‘associazione di stampo mafioso’ (legge cd Reale e legge Rognoni-La Torre) - riformata categoria dei reati sessuali - riformata categoria dei reati informatici - introdotta disciplina sfruttamento sessuale dei minori

- CRITICHE A CODICE ROCCO = molti BG non tutelati da parte speciale, ma da ricercare in cd legislazione speciale (complementare al CP) - processo di DECODIFICAZIONE tocca anche cp (come cc), anche se molti sperano in ritorno di centralità del cp - alcuni pensano che cp abbia perso sua centralità (demanda quasi tutto a legislazione speciale) - altri non credono che cp abbia perso prestigio (è ancora centrale) - cp = necessità SEMPRE di adeguamenti x mutata realtà (molti auspicano riforma di cp) - 2004 la Commissione Nordio sta tentando di attuare la riforma del cp: prima la parte generale, poi la parte speciale - RIFORMA NORDIO (2004): parte generale: 1) meno spazio al bilanciamento di attenuanti/aggravanti - NO ATTENUANTI GENERICHE ( elenco tassativo!) - tenuità del fatto - motivi speciali morali/religiosi/sociali - reazione a fatto ingiusto altrui o con contributo della vittima - riparare gli effetti del danno - AGGRAVANTI: - discriminazione e odio razziale - terrorismo (naz/internaz) - recidiva e gravità del danno patrimoniale 2) rispetto rigoroso del principio di offensività/tassatività (riserva del Dp solo agli interessi penalmente rilevanti NO EFFETTO ESPANSIVO DEL DP che deve essere ‘minimo’)

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3) elenco dettagliato di scusanti e scriminanti (no risarcimento) scriminanti: - consenso di avente diritto (solo x BG disponibili) - esercizio di facoltà legittima e adempimento di obbligo giuridico - legittima difesa (bilanciamento interessi tra offesa e difesa dei beni aggrediti) - stato di necessità scusanti: - buona fede x convinzione di conformarsi a atto della PA (o a atto della Cassazione) - attività sportiva - comunicazioni economiche pregiudizievoli (credendo invece di adeguarsi a normativa) - ordine impartito in PG private (se s-a confida in sua liceità) 4) revisione della disciplina del concorso di persone nel reato: - concorrenti = tutti quelli che contribuiscono a commissione con atti di: Partecipazione Direzione Esecuzione - pena commisurata a grado del contributo effettivo (scriminanti invece a favore di TUTTI) - norme x concorso anche a reati associativi 5) elemento soggettivo del reato: colpa solo se non c’è responsabilità incolpevole, dolo o colpa stabiliti con un ctrl del comportamento (si poteva tenere una condotta diversa?) 6) vincoli x limitare offensività di BG da parte di organizzazioni complesse (EP, imprese ecc.) e soprattutto da parte di qualche suo addetto 7) sempre + pene alternative a detenzione (oggi decise non dal giudice ma in fase esecutiva) e perdono giudiziale - critiche e problemi della riforma: 1) rimane ergastolo (x alcuni incostituzionale) ma dopo 11/9/2001 esigenze repressive generali! 2) sembra che Nordio aumenti diritti x legittima difesa (fino a mettere in pericolo la vita dell’aggressore anche se aggressione patrimoniale) 3) DP non particolarmente afflittivo (e poi certezza pena = scarsa) 4) meglio sarebbe riforma organica su tutto: DP (gen+spec), CPP, ordinamento giudiziario x arrivare a DP MINIMO e ESSENZIALE! 5) revisionismo contro la prescrizione (x dilatare tempi del processo a piacimento) (cfr Ettore Randazzo) Edmondo Bruti Liberati: - testo Nordio = si auspica che consideri anche testo elaborato dalla precedente commissione Grosso (ma c’è paura che si insegua la cronaca nera e il giustizialismo a tutti i costi!) - si spera che in ITA (dove rimane obbligatorietà dell’azione penale) si chiariscano la non punibilità x l’inoffensività dell’azione delittuosa (e x i reati cd bagatellari (Randazzo) che ingolfano la macchina della giustizia) - ok guardare a esperienze positive (es: Germania) ma non al fine di depenalizzare reati come ad es. falso in bilancio - auspicata ulteriore depenalizzazione! (o con semplice depenalizzazione o introducendo clausola di non punibilità) - pene pecuniarie = meglio fissare tassi giornalieri (oggi lo Stato irroga sanzioni elevate che poi non riesce a riscuotere!) - lasciare al giudice la possibilità di graduare le pene applicando sanzioni alternative al carcere (ora lasciate alla fase esecutiva) - rettifica a sistema di prescrizioni (rallentano processi) 1° far partire processo presto 2° no prescrizione in corso di procedimento (incentiva tattiche dilatorie) - assurdo x prescrizione: le parti propongono impugnazioni in Cassazione x pene concordate in appello (sperando nel passaggio del tempo!)

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Capitolo 2 – La funzione di garanzia della legge penale Caso 1 – L’uomo della fontana (1 uomo si immerge nudo in una fontana di Hyde Park; denunciato, è chiamato a rispondere penalmente x violazione norme x abbigliamento di buon costume) 1. Premesse generali - vigenza di principio di legalità (PdL) = importante (vincola ogni determinazione giuridica a preordinata determinazione legislativa dello Stato) - principio di irretroattività = conosciuto fin da Illuminismo (TEMPUS REGIT ACTUM) - inizio ‘800: criminalista Anselm Feuerbach NULLA POENA SINE LEGE (punibilità penale solo se violata una legge SCRITTA) - principio accolto da art. 25 Cost. (‘nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrato in vigore prima del fatto commesso’) - art. 1 cp: ‘nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite’ - caso 1: essere nudi è ben diverso da essere vestiti: DP cerca di tutelare i BG reprimendo comportamenti lesivi vs. altri - anche art. 7 Convenzione europea x la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) - destinatari di PdL = legislatore e giudice; PdL: 4 principi: Principi che compongono il Principio di Legalità: PDL: RTID 1 Riserva di legge (RdL) Riserva di legge 2 Tassatività della norma penale Tassatività 3 Irretroattività della norma penale Irretroattività 4 Divieto di analogia della norma penale Divieto di analogia 2. La riserva di legge: fondamento e portata Caso 2 – Un uomo turba un comizio regionale (viene punito x art. 67 legge reg. sic. che estende a elezioni regionali le norme penali previste da TU 1948 n. 26 x elezioni nazionali) Caso 3 – Un automobilista senza libretto di circolazione non ottempera a obbligo di mostrarlo a inosservanza a provvedimento di Autorità) ufficio di polizia (incriminato x art. 650 cp Caso 4 – Industriale produce sostanze alimentari vietate da regolamento di Min. Sanità (e non da legge penale) - RdL: qualsiasi incriminazione può avvenire solo se c’è legge precedente (fine = evitare che potere esecutivo intervenga in disciplina di norma penale: così minoranze possono esprimere parere in merito a orientamenti penalistici da conferire a OG) - 2 modi x intendere RdL: 1) RELATIVA: consente cmq a normazione di tipo 2ario (es. regolamento) di disciplinare norma penale (in concomitanza con legge ordinaria) 2) ASSOLUTA: prevede totale disciplina di fattispecie penale in competenze di legge ordinaria (quindi in normazione 1aria) + corretta x PdL (no ricorso a norme 2arie x DP) - semmai specificazione tecnica di elementi di fattispecie penale (già emersi x legislazione ordinaria) OK normazione 2aria - RdL = (in genere) legge in senso formale prodotta da Parlamento (= legge ordinaria) 3. Il concetto di legge nell’art. 25, comma 2° Cost. e nell’art. 1 cp - largo uso decreti legge e leggi delegate (ad es. terrorismo e mafia) - ok penale anche “leggi in senso materiale” D.Lgs o D.L. (atti aventi forza di legge)? - decreti = equiparati a legge in senso formale (e quindi riconosciuti validi da OG); xò ambigui x’: 1) d.lgs x DP: = qualsiasi fonte 2aria (quindi specificazione tecnica rispetto a elementi di normazione ordinaria) 2) d.l. x DP: x sua natura emanato in casi di necessità e urgenza (quindi NO x fattispecie penale, x’ materia richiede ponderazione su quali provvedimenti penali adottare in <> contesti) - SICURAMENTE MAI = LEGGE REGIONALE (sia di competenza esclusiva su materie di interesse penalistico, sia di competenza concorrente – con lo Stato – di medesimo ambito – se non indicato da art. 117 Cost.) - OK legge regionale se porta una causa di giustificazione alla norma penale (ossia porta una circostanza che giustifica un comportamento penalmente rilevante) - ma caso 2 (tutela penale x settore ‘elettorale’ regionale sprovvisto di tutela) usa la ‘recezione’ della legge penale statale (sentenza CC considera legittima la recezione ma con una motivazione che indicherebbe che non doveva essere recepita) 4. Rapporto legge-fonte subordinata: i diversi modelli di integrazione (4 livelli) - RdL = riguarda la gerarchia delle fonti (importante naturalmente anche x il DP) Norma penale demanda a fonte subordinata le condotte 1 Norma penale in bianco (cfr penalmente rilevanti (es. legge penale determina sanzione e art. 650 cp) rimanda a regolamento o a provvedimento di PA x indicare tutte Cfr caso 3: norma penale le connotazioni di un fatto) ‘Penale’ ‘in bianco’ x’ lascia la disciplina a successivi interventi (es. - ‘norma penale’ x’ sicuramente incriminatrice (ha caratteri di normale precetto penale) provvedimento dell’Autorità)

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Norma 1aria 2aria: BDDC - in Bianco - Consente Determinazione - Demanda specifiche tecniche - Consente scelta Comportamenti punibili

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Norma ordinaria consente a norma 2aria di determinare condotte penalmente rilevanti (cfr art. 659 cp) Norma ordinaria demanda a norma 2aria la facoltà di specificazione ’tecnica’ di alcune fattispecie già emerse

Norma 1aria consente a 2aria di scegliere comportamenti tra quelli punibili disciplinati da 1aria e disciplinarli

- ‘in bianco’ x’ non presenta ancora la dizione degli elementi (es. comportamento illecito) che la rendono penalmente rilevante (rimanda a fonte 2aria) - norma 1aria ha già caratteri di precetto penale (parla di ‘punizione’ e ‘sanzione’) ma NON completa in ogni sua parte (non definisce ‘comportamento’ oggetto della sanzione, rimandato a fonte 2aria) - ammissibile solo se i caratteri e i criteri di condotta penalmente rilevante sono indicati – aspetti generali – da legge di Stato (fonte 1aria) Quasi similare a 1 ma in contrasto (se permetto che 2aria concorra a determinare fattispecie penale = non rispetto clausola di assoluta disciplina di normazione penale da parte di fonti 1arie) Nessun prob di legittimazione costituzionale (supremazia norma 1aria su 2aria) Caso 4: ok x normazione di Ministero della Sanità (penale può demandare regolamentazione in casi di difficoltà tecnica, anche x’ cmq DP già vieta l’uso di additivi chimici) Ipotesi illegittima (norma 2aria avrebbe totale potere di disciplina di materia penale) principio di riserva di legge = KO

5. Rapporto legge-consuetudine - consuetudine: comportamento reiterato nel tempo e tenuto nella convinzione della sua necessità e della sua giuridicità (in OG italiano consuetudine OK se fattispecie non disciplinata già da legge ordinaria o regolamento) - consuetudine: NON disciplina fattispecie penale; NON ruolo ‘integrativo’ o ‘aggravatore’ di norma penale - desuetudine = MAI strumento abrogativo di fattispecie penali (norma penale NON perde efficacia solo x’ non attuata x periodo di tempo – anche notevole -) necessaria norma penale successiva abrogatrice - consuetudine OK x DP solo come ‘causa di giustificazione’ (condizione che giustifica comportamento criminale, escludendolo) 6. Riserva di legge e normativa comunitaria Caso 5 – Tizio non sottopone a verifica e ctrl apparecchi pressione con pressione > 0,05 Kg/cmq (reato ex art. 112 rd 824/1927) ma < a 0,5 Kg/cmq (in conformità con direttiva CE) - norma CE = principio del primato vs. norma penale interna - m norma comunitaria = NON può disciplinare fattispecie penale (vs. norma CE vale il principio di riserva di legge x legge penale) ma può disciplinare in senso tecnico alcuni elementi emersi in disciplina ordinaria (norma CE in qt senso = 2aria) - Norma CE = ok x valutazione concreta di applicazione del precetto penale (nell’ambito della sua VIGENZA) - interventi CE = concernono intero ambito di DP (sia PG che PS) x ½ di: 1) REGOLAMENTO: applicazione diretta in tessuto giuridico italiano 2) DIRETTIVA GENERICA: non applicazione diretta (ha natura di norma che disciplina caratteri generici di fattispecie) 3) DIRETTIVA ANALITICA: concreta e chiara, applicabile direttamente 7. Il principio nulla poena sine lege - NPSL (nulla poena sine lege) = NON espressamente previsto da art. 25 comm 2° Cost. (manca riferimento a ‘sanzione’ penale) in qt caso la Costituzione minus dixit quam voluit - riserva di legge = vs. legislatore e vs. GIUDICE (che deve cmq mantenere autonomia e discrezionalità) legge stabilisce max e min pena (detti EDITTALI x’ stabiliti dalla legge) modello predeterminazione pena a livello legislativo tra min e max edittali deriva da Code Napoleon 1810 (sostituisce sistema cd. pena tariffa del 1791) - sentenza giudice = reale espressione di condanna del danno sociale x reato commesso e espressione di capacità di lex penale di rieducare condannato (dignità e tutela) - nel caso 5: preminenza legge CE rende inapplicabile normativa penale interna - Trattati: immediatamente applicabili ed efficaci sia vs. Stati che vs. cittadini 8. Il principio di tassatività: premessa Caso 6 – Carlo Braibanti viene condannato per plagio di due ragazzi (messi in stato di totale cfr art. 603 cp poi dichiarato incostituzionale soggezione psicologica) Caso 7 – donna prende il sole a seno nudo in spiaggia pubblica (reato x art. 726 cp ma 2 sentenze 1 1982 = reato e altra 1982 = non reato) - principio di sufficiente determinatezza o tassatività = x salvaguardare cittadino da abusi del potere giudiziario - Principio di Tassatività = legislatore deve determinare nel modo + certo e specifico le determinazioni della fattispecie penale (x’ cittadino possa giungere a sua corretta conoscenza)

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- scopo norma penale = deterrente (deve distogliere consociati dal commettere reati) di fiducia verso OG

anche fine

9. Il principio di tassatività e tecniche di redazione della fattispecie penale - norma penale = tassativa se rispetta canoni linguistici e previsione di situazioni concrete (non la fantasia del legislatore) (cfr caso 6 (Braibanti): indeterminatezza linguistica rende impossibile ricavare norma chiara x definire fenomeno di dipendenza psicologica) - PdT = sia x legislatore che x giudice - modelli di normazione: 1) NORMAZIONE DESCRITTIVA = tecnica che specifica fatto criminoso con ricorso a elementi empirici 2) NORMAZIONE SINTETICA = specifica fatto crimin. x ½ di ‘sintesi’ di elementi da altre fonti normative - elementi: a) cd. descrittivi (traggono significato da realtà empirica; non sempre sufficienti) b) cd. normativi (necessità di etero-integrazione x ½ di rinvio a altra fonte normativa - NON penale-) - con natura ‘giuridica’ subito identificabili (x’ universali nei vari ambiti giuridici) - con natura ‘extra-giuridica’ provengono da ambiti (sociale, economico, morale ecc.) che ne rendono difficile l’individuazione (es. tutela del pudore art. 527 ss cp indeterminatezza del concetto di buon costume – cfr. caso 7) 10. Il principio di irretroattività Caso 8 – Tizio viene punito x aver fatto pascolare il gregge sul terreno altrui (art. 636 cp): poi Tizio continua a essere punibile una legge modifica la punibilità (solo su querela di parte) senza querela? Caso 9 – durante Repubblica di Salà A accusa B (falsamente) di appartenere ai partigiani; poi non è + reato essere partigiano: A è ancora perseguibile x calunnia? - PdI = nessuno può essere punito per un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non era disciplinato come illecito da alcuna norma giuridica - cfr art. 11 disp. prel. Cost: ‘la legge non dispone che per l’avvenire; non è ammessa la sua applicazione retroattiva’ - cfr art. 25 Cost.: ‘nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrato in vigore prima del fatto commesso’ 11. La disciplina dettata dall’art. 2 del cp - art. 2 cp: 1° comma:‘nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato’: cd NUOVA INCRIMINAZIONE = se nuova legge prevede nuovo reato. - irretroattività + legalità = nullum crimen, nulla poena sine ‘praevia’ lege penali - retroattività occulta = es. costituzione di valuta all’estero (prima della legge valutaria del 1976) 2° comma: ‘nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali’: caso di cd ABOLIZIONE della norma che disciplina una fattispecie penale (cd abolitio criminis) - se fattispecie solo mutata (cd. SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO): solo se conservate caratteristiche proprie del TIPO di illecito - successione solo se ratio di fattispecie rimane = deve esserci RAPPORTO DI CONTINENZA - appartenenza di nuova norma a precedente, fondato su rapporto ‘genere e specie’ (lex posterior contiene disciplina specifica, tutta contenuta nella + generica disciplina di lex prior) - ERGO: FTva successione (specificazione, anche piuttosto innovativa) di norma precedente 12. Segue: successioni di leggi e applicabilità della disposizione più favorevole al reo 3° comma: ‘Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata cfr principio di uguaglianza (x’ FAVOR REI NON è principio costituzionale sentenza irrevocabile’ a sè stante) - principio di retroattività della norma + favorevole al reo (principio di favor libertatis a reo garantita applicazione di legge – presente o futura – meno invasiva x sua dignità personale) - ok se successione norme penali (presente e futura) in base al cd ‘rapporto di continenza’ 13. Successioni di leggi integratrici di elementi normativi della fattispecie criminosa (modifiche cd ‘mediate’ della fattispecie incriminatrice) - cfr caso 9: calunnia x partigiano = soluzione controversa - non analisi astratta casi di legge, ma verifica concreta di ‘benevolenza’ vs. reo - disciplina di successione di leggi penali (art. 2 cp) può essere applicata norma penale direttamente (ma anche indirettamente) incidendo su elementi ‘accessori’?

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- elementi normativi di fattispecie penale = elementi accessori di fattispecie penale stessa (loro natura = controversa) - si può operare su norma penale, intervenendo con la medesima su elementi normativi che la compongono? - risposta: dipende dalla possibilità di inquadrare elemento normativo in una certa specie giuridica - se elemento normativo = accessorio (non determinante) sua successione = del tutto irrilevante - se invece elemento normativo = importante in specifica norma penale allora impo stabilire se elemento normativo = integrativo di valore penale che norma assume - TESI ATTUALE: capacità integrativa della fattispecie penale e di suo valore (al punto da essere inserita in norma stessa) quindi subisce la disciplina della “successione delle leggi penali nel tempo” 14. Successione di leggi temporanee, eccezionali, finanziarie 4° comma: principio di favore vs. reo (retroattività) NON opera x violazione leggi temporanee e eccezionali (o leggi ‘finanziarie’) - eccezionale: legge vigente solo x determinate situazioni di straordinaria quotidianità (es. guerre, epidemie, terremoti ecc.) - temporanea: leggi limitate nel tempo da stesso legislatore - finanziaria: leggi che attengono a specifico ambito di vita sociale e economica (cfr art. 20 legge n. 4/1929 x violazione di leggi finanziarie) 15. Decreti-legge convertiti 5° comma: la successione di leggi penali si applica ‘anche nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di decreto-legge convertito in legge con emendamenti’ - legge penale = è ammissibile che sia disciplinata da DL - 2 situazioni: a) DL decade EX NUNC (conserva valore fino a quando abrogato) successione b) DL decade EX TUNC (perde effetto anche x periodo in cui vigeva) no successione - se DL NON convertito decadenza ex tunc (e ritorno a disciplina vigente prima di emanazione) - ma se disciplina previgente = + aspra = c’è violazione del principio di irretroattività legge penale - CC ha pronunciato incostituzionale comma 5° legge previgente vale solo x fatti comessi in vigenza (tempus regit factum) - nessun problema di applicazione legge previgente x fatti accaduti ‘contemporaneamente’ a emanazione di DL 16. Leggi dichiarate incostituzionali - stesso fenomeno di DL decaduto = leggi dichiarate incostituzionali (cioè decadenza EX TUNC) 17. Sindacato di costituzionalità sulle norme penali “di favore” - problema di sindacato di costituzionalità sulle norme di favore: sempre ammissibile ma problema di costituzionalità (cfr principio di eguaglianza) - sindacato non deve MAI essere invasivo vs. competenza specifica del legislatore 18. Tempo del commesso reato

Tempo del commesso reato: CEM Condotta - impo: TEMPO DEL COMMESSO REATO: 3 teorie: Evento 1) TEORIA DELLA CONDOTTA: reato avviene quando soggetto-agente mette Mista in atto concretamente azione o omissione 2) TEORIA DELL’EVENTO: quando evento naturalistico connesso a azione si verifica 3) TEORIA MISTA: entrambi i casi precedenti - + corretta = teoria della condotta viene presa questa x reati commessi (teoria dell’evento postula presenza di evento naturalistico che non sempre c’è; teoria mista presuppone 2 eventi – azione e evento – completamente differenti) - x teoria della condotta: a) REATO DOLOSO: commesso quando si realizza ultimo atto illecito sorretto Teoria da della condotta: DCPAO volontà dell’agente Doloso b) REATO COLPOSO: commesso quando si realizza 1° atto (tra quelli Colposo casualmente connessi a evento, che realizza la lesione a regole di diligenza, Permanente prudenza ecc.) Abituale c) REATO PERMANENTE: (= mantenuto in vita dal colpevole stesso) commesso quando si realizza Omissivo ultimo atto sorretto da volontà del reo d) REATO ABITUALE: (=reiterazione nel tempo di più condotte della stessa specie) = commesso quando ultimo atto sorretto da volontà del reo e) REATO OMISSIVO: commesso allo scadere del tempo utile x realizzazione di condotta doverosa. 19. Il divieto di analogia Caso 10 – imprenditore immobiliare costruisce ma sottrae appartamenti sfitti al mercato x eludere legge su equo canone: è reato di aggiotaggio cd mobiliare (art. 501 bis cp)? Caso 11 – soggetto inoltra domanda al comune dichiarando falsamente di essere disoccupato e privo di abitazione (è delitto di tentata truffa?)

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- ANALOGIA = quando in un OG manca una norma e si ricorre a fattispecie similare (estendendone la disciplina alla fattispecie in oggetto). - ricorso analogia = espressamente vietato da art. 14 disp. prel. nel caso di legge penale (anche implicitamente in artt. 1 e 199 cp) - distinzione = impo!: 1) INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: se segni linguistici di testo di legge = indiscutibili (e fattispecie penale = simile ma senza norma) ammissibile (x’ non esce da ambito di stretta vigenza di norma, che resta se stessa, non si snatura in alcun modo) 2) ANALOGIA IN SENSO STRETTO: MAI ammessa (x’ estende la disciplina della norma ad un’altra che non sia disciplinata in alcun modo) snatura la normale struttura della norma - violazione di divieto di principio di analogia se legislatore predispone un txt di legge con frasi tipo “in casi analoghi”, “in casi simili” ecc. richiamando con qt. esplicitamente l’applicazione analogica - divieto di analogia = esclusivamente NORMA PENALE + sfavorevole al reo (se favorevole al reo = analogia potrebbe essere OK) - DP: analogia SEMPRE vietata x: a) immunità (derogano a principio di generale obbligatorietà di legge penale x tutti coloro che sono in territorio dello Stato) b) cause di estinzione del reato e della pena (derogano a normale disciplina di illecito penale e delle conseguenze sanzionatorie) c) cause speciali di non punibilità (rispecchiano valutazioni politico criminali legate a specifica situazione presa in considerazione – quindi non estensibili a altri casi – es. il rapporto di famiglia nei reati contro il patrimonio) - x circostanze attenuanti = analogia non + impo x introduzione di cd attenuanti generiche (art. 62 bis) MAI analogia x: IEN Immunità cause di Estinzione reato/pena cause speciali di Non punibilità

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Capitolo 3 – L’interpretazione delle leggi penali 1. Premessa - 2 significati di attività interpretativa (interpretare e risultato di interpretazione): - “interpretazione della legge penale” = insieme di operazioni intellettuali (che danno vita a una vera e propria attività) volte a conoscere il significato della norma penale stessa - attività interpretativa = risultato conoscitivo raggiunto in seguito a interpretazione della norma stessa 2. Classificazioni dell’interpretazione in base ai soggetti tipici - interpretazione (vari soggetti): 1) interpretazione autentica: dallo stesso organo che ha emanato la legge (es. ilInterpretazione: AUGD legislatore) Autentica 2) interpretazione ufficiale: da pubblici funzionari dello Stato nell’esercizio delle Ufficialeproprie funzioni Giudiziale 3) interpretazione giudiziale (o giurisprudenziale): dal giudice nell’atto di emanazione Dottrinale di una sentenza 4) interpretazione dottrinale: da studiosi del diritto (utile solo se fornisce orientamenti interpretativi x altri interpreti, altrimenti solo speculazione teorica) 3. Le ragioni della ‘problematicità’ del vincolo del giudice alla legge penale - problema di interpretazione giudiziale ha preoccupato legislatore (cfr Montesquieu: “Les juges ne sont que la bouche qui pronunce les paroles de la loi” – L’esprit des Lois, 1748) - oggi idea Montesquieu non + accettabile (utopia); motivi: a) se ok brocardo ‘in claris non fit interpretatio’ (cioè norma = chiara e precisa in senso letterale) necessaria cmq interpretazione di volontà del legislatore b) uso linguaggio giuridico quasi sempre distante da uso comune (quindi necessaria interpretazione) - giudice xò interpreta sempre influenzato da personali convinzioni e esperienze (ma non deve MAI produttore di diritto, visto che in ITA vige la tripartizione rigida di poteri) 4. La lettera della legge e l’intenzione del legislatore - quindi 2 canoni interpretativi: a) interpretazione letterale b) volontà legislatore - la dottrina ha però elaborato 4 canoni interpretativi x arrivare a regola giuridica: 5. I tradizionali canoni ermeneutici a) CRITERIO SEMANTICO: attiene interpretazione letterale (conoscenza norma nella sua espressione grammaticale); previsto da art. 12 disp. prel. x arrivare a norma da legge (quindi anche penale); vicinanza parole tecniche/giuridiche lo rende però Criteri ermeneutici: SSLT insufficiente Semantico b) CRITERIO STORICO: cerca la ‘ratio’ della norma (ossia volontà di legislatore inserito in proprio contesto storico); 2 modi di intendere ‘volontà storica’:Storico 1) volontà propria di legislatore (psicologia) 2) realtà sociale obiettivata nella leggeLogico-sistematico Teleologico (senso + corretto legislatore adatta OG a realtà che vive); - usato da solo spesso non vale, ma abbinato ad altri ok c) CRITERIO LOGICO-SISTEMATICO: cfr interpretazione analogica (sulla base della legge) e attiene connessioni giuridiche e interpretative tra norma incriminatrice e altre norme di OG (penali o extrapenali); - scopo: dare veste unitaria a tutti il diritto, permettendo contatto tra branca (es. penale) e resto di OG - ok se norma incriminatrice è integrata (all’interno) da ‘elementi normativi’ (e quindi quando norma penale può essere espressa da una ‘normazione sintetica’ x’ è necessario far ricorso a elementi extrapenali d) CRITERIO TELELOGICO: cfr interpretazione analogica (in base a valori di OG) x interpretazione attualizzatrice di norma (interprete deve valutare norma calata nel momento storico che vive, cercando significati che norm non poteva avere quando emanata. - cfr anche INTERPRETAZIONE SECONDO LE CONSEGUENZE: usare interpretazione + favorevole x reo o x ambiente su cui norma incide - interpretazione = NON mera sussunzione* sillogistica del fatto concreto nella norma - *sussunzione = riconduzione di caso concreto a fattispecie astratta (2° modello logico-formale del sillogismo): premessa maggiore = norma; premessa minore = fatto; da sussunzione del fatto nella norma si ottiene l’applicazione della norma al fatto - non basta sussunzione x’ di fronte a casi non previsti ci vuole l’interpretazione analogica (cercando elemento di contatto tra norma disciplinata e non disciplinata) - cmq sempre necessario = RISPETTO DELLA LEGGE (giudice NON può svolgere ruolo creativo di nuove norme giuridiche nell’OG)

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6. Recenti sviluppi sulla teoria dell’interpretazione - 3 profili di disciplina portati da riforme a fini di interpretazione nel DP: 1) interpretazione NON può condurre a estensione di concetto di penalmente rilevante ad ambiti non considerati tali da stessa dottrina penale (rispetto di ‘principio di frammentarietà’) 2) interpretazione NON può estendere modi di aggressione al BG se non sono previsti da norma penale (rispetto di ‘principio di frammentarietà’) 3) interpretazione NON può condurre a risultati che estendano ricorso a norma penale oltre ai casi di strettissima necessità (rispetto di ‘principio di sussidiarietà’)

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Capitolo 4 – Ambito di validità spaziale e personale della legge penale

Sezione I – Ambito di validità spaziale della legge penale 1. I principi che presiedono all’applicazione della legge penale nello spazio: premessa - art. 6 e ss cp: determinano ambito di validità della norma penale (sua applicabilità in vari contesti) 1) principio di territorialità: applicabilità di legge penale italiana contro chiunque (cittadino, straniero, apolide) delinque nel territorio dello Stato Validità spaziale: TDUP 2) principio di difesa: applicabilità della legge penale dello Stato cui appartengono Territorialità i BG offesi dal reato (quindi il soggetto passivo del reato) Difesa 3) principio di universalità: applicabilità di legge penale italiana vs. qualunque Universalità reato, dovunque e da chiunque commesso Personalità 4) principio di personalità: applicabilità di legge penale dello Stato cui appartiene il reo - OGGI: principio di universalità = impo (x via di tutte le convenzioni e i trattati internazionali); - 1998: creazione Corte Penale Internazionale dell’Aja (trattato di Roma) con giurisdizione su reati internazionali 2. Reati commessi nel territorio dello Stato: concetto di territorio - ITA: grande rilievo a principio di territorialità (anche x’ indicato espressamente in art. 6 cp) - ‘territorio’ = art. 4 cp: ‘è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, e tutto ciò che è sottoposto alla sovranità dello Stato’; quindi anche: a) mare territoriale (12 miglia marine da linea costiera e da linee rette che uniscono promontori) b) spazio aereo fino a zona cd ultra-atmosferica (sopra atmosfera) c) navi e aeromobili di Stato dovunque si trovino (‘principio della bandiera’, purchè in alto mare, cioè in zona non sottoposta a sovranità straniera) 3. Segue: locus commissi delicti - dove è commesso delitto? principio di ubiquità (PdU; stato = italiano sia se volontà criminosa che evento lesivo avvengono il Italia) - PdU= impo x ‘concorso di persone’ - PdU x concorso di persone reato = in Italia sia che iniziato estero e proseguito ITA – e viceversa – , che realizzato all’estero ma con concorso di un solo atto partecipazione italiano – e viceversa – 4. Reati comuni commessi all’estero - REATI COMUNI commessi all’estero (artt. 7, 9 e 10 cp): 1) art. 7 cp: perseguiti reati commessi all’estero (non importa se cittadino o straniero) x: - delitti contro personalità dello Stato - falsità di monete aventi corso legale nello Stato - reati di pubblici funzionari al servizio dello Stato 2) art. 9 cp: perseguiti reati comuni compiuti all’estero (<> art. 7 cp) se: - reo è nello Stato italiano - reato punibile da legge ita con ergastolo (o pena alla reclusione non < min 3 anni) - se < 3 anni: richiesta punizione Min. GG (o istanza o querela di persona offesa) e presenza nel territorio dello Stato dove reato = commesso - se reato contro Stato o cittadino straniero: richiesta Min. GG (se non estradizione concessa e accettata) + presenza reo nel territorio delo Stato dove reato = commesso 3) art. 10 cp: perseguiti stranieri che commettono reato contro Stato o cittadino ITA (oppure contro Stato o cittadino straniero) 1° caso = presenza di reo nel territorio dove reato = commesso, punizione con pena a reclusione non < min 1 anno, richiesta Min. GG (o istanza o querela di parte offesa) 2° caso = presenza reo in territorio dove reato = commesso; punizione con ergastolo o pena non < min 3 anni, richiesta Min. GG (se non estradizione concessa e accettata) 5. Delitto politico commesso all’estero: nozione - DELITTO POLITICO: art. 8 cp: 2 tipi: 1) senso OGGETTIVO: attiene la natura – politica – del BG offeso dal delitto: reati contro personalità dello Stato reati volti a impedire partecipazione politica a vita dello Stato 2) senso SOGGETTIVO : attiene alle motivazioni interiori che spingono soggetto a commettere reato (appunto politiche): MOTIVO POLITICO: motivazione movente x particolari ideologie politiche (es. Brigate Rosse) MOTIVO SOCIALE: motivazioni sociali (senza alcuna implicazione politica)

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- Costituzione (sempre + frequentemente) = disciplina delitto politico: non esclude infatti estradizione o asilo politico x chi commette delitti politici all’estero x difendere propri diritti fondamentali non riconosciuti – mentre in ITA sì -); - se i diritti non sono riconosciuti all’Italia NESSUNA TUTELA X REO politico straniero

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Sezione II – Ambito di validità personale della legge penale 1. Premessa - art. 3 cp: principio di obbligatorietà (PdO: x determinare ambito di validità personale di legge penale) - PdO = specificazione in campo penale di ‘principio di uguaglianza’ costituzionale ( norma penale si applica a tutti, cittadini e stranieri, senza distinzione di etnia) - cittadino = chi possiede requisiti x ottenere cittadinanza italiana - straniero = legato a rapporto di cittadinanza con Stato straniero (o apolide residente all’estero) - art. 3: vigenza di IMMUNITA’ PENALI (insieme di circostanze eterogenee con scopo unitario di escludere applicabilità di legge penale vs. determinati soggetti) - 2 tipi di immunità: 1) ASSOLUTE: tutti i possibili reati 2) RELATIVE: solo x alcuni reati, o solo x chi ha 1 certa carica (accertabili da giudice <> ordinario) 1) SOSTANZIALI: atti e opinioni espressi in esercizio delle funzioni 2) PROCESSUALI: perseguite dopo cessazione della carica - 2 fonti x immunità (quindi 2 funzioni): 1) diritto pubblico interno 2) diritto internazionale 2. Fonte giuridica dell’immunità: il diritto pubblico interno - da diritto pubblico interno x garantire funzionamento Stato vs. ingerenze esterne: 1) Presidente della Repubblica (immunità x attività svolte nell’esercizio Immunità x diritto interno: PSPGRC delle sue funzioni) Presidente della Repubblica - incriminabile solo x alto tradimento e attentato a Costituzione Presidente del Senato - al di fuori delle funzioni rispende penalmente come qualsiasi Parlamentari cittadino x eventuali reati Giudici di Corte Costituzionale 2) Presidente del Senato (come PdR, visto che ne assume poteri in supplenza) Regionali 3) parlamentari = immunità (penale, civile e disciplinare) x opinioni Consiglieri espresse Giudici del CSM e voti dati nell’esercizio delle funzioni (fine = impedire persecuzioni) 4) giudici della CC = immunità di parlamentari (semmai accusati da CC stessa autodichìa) 5) consiglieri regionali = immunità x opinioni e voti in esercizio proprie funzioni 6) giudici CSM = immunità x opinioni espresse in esercizio di proprie funzioni Immunità x diritto internazionale: PCEDPM - immunità x diritto internazionale = concesse x garantire pacifica convivenza internazionale: Papaestero, 1) Santo Padre = persona sacra e inviolabile (non solo x’ reggente di Stato Capi di Stato e Reggenti esteri ma x’ depositario di fede cristiana nel mondo) Ministro Esteri e PdCM 2) Capi di Stato e Reggenti che si trovano in stato estero (= immunità assoluta) Diplomatici 3) PdCM e Ministro degli Esteri = immunità x funzione realizzate nello Parlamentari europei svolgimento dei loro compiti Militari stranieri 4) agenti diplomatici = immunità penali assolute dello Stato cui appartengono 5) parlamentari europei = doppia immunità (x’ europarlamentari e x’ parlamentari nel loro paese) 6) militari stranieri in stato estero (se autorizzati) 3. Segue: il diritto internazionale

4. Natura giuridica dell’immunità - immunità = CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PENA (ma fatto = sussiste cmq, non viene cioè cancellato) - necessario vedere CAUSE di immunità: - effetto tipico: se immunità = esercizio proprie funzioni causa di giustificazione (altrimenti sarebbe solo sottrazione a potestà di coercizione penale, incapacità penale o processuale) - contesto: se - diritto interno l’immunità tutela interessi essenziali x OG - diritto internazionale l’immunità server a fine di pacifica convivenza tra popoli (relazioni diplomatiche) quindi IMMUNITÀ = LIMITE A POTERE GIURISDIZIONALE (IN TUTTI I CASI)

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Capitolo 5 - Nozioni di teoria generale del reato

Sezione I – Concetti generali 1. Definizione formale del reato - REATO = ogni fatto umano al verificarsi del quale la legge riconnette una sanzione penale (‘pena’ in senso specifico o ‘misura di sicurezza’) - reato = rilievo solo x la conseguenza penale che comporta - x avere 1 reato: c’è REATO se: LFS (RTR) 1) fatto determinato dalla legge ordinaria quale reato (disciplina secondaria Legge Riserva di lex solo x specificare in senso tecnico alcuni elementi della fattispecie già emersi in Fattispecie Tassatività lex ordinaria ‘principio della riserva di legge’) Soggetto-autore Resp.personale 2) fatto di reato determinato in modo molto preciso e puntale da legislatore (‘principio di tassatività’) x alcuni non c’è reato senza vittima 3) fatto riconducibile personalmente a un soggetto-autore (non ammissibile (quindi Soggetto-passivo) responsabilità x fatto altrui – ‘principio di responsabilità personale’) - quanto illecito penale <> illecito civile? - illecito civile ponibile positivamente anche da fonte 2aria - non obbligo x legislatore di determinare illecito civile in modo concreto (anzi campo civile = clausole generali legislazione x principi e non x fatti concreti) - civile = anche principio RC oggettiva (anche x fatto altrui es. incriminati anche solo x essere preposti sorveglianza di soggetto incapace che poi ha commesso un reato penale no) - quanto illecito penale <> amministrativo? (x legge n° 689/1981 depenalizzazione di alcuni illeciti ha esteso a ambito amm.vo alcuni principi fondamentali di DP - riserva di legge, irretroattività, colpevolezza ecc. - ) - illecito amm.vo voluto da legislatore con sanzione amm.va di carattere pecuniario - differenza anche x natura amm.va del procedimento e organo competente a infliggere sanzione 2. Il problema della definizione sostanziale del reato - nuova definizione di reato alla luce della Costituzione: È REATO OGNI FATTO UMANO LESIVO DI UN BENE MERITEVOLE DI TUTELA SECONDO GLI APPREZZAMENTI DI UN LEGISLATORE ORIENTATO SECONDO I VALORI DELLA COSTITUZIONE, SEMPRE CHE LA LESIONE AL BENE SIA DI COSÌ NOTEVOLE INTENSITÀ DA GIUSTIFICARE IL RICORSO ALLA NORMA PENALE, POSTO CHE UNA NORMA DI NATURA GIURIDICA DIVERSA (ES. CIVILE O AMM.VA) NON POTREBBE CONSEGUIRE IDONEO RISULTATO DI TUTELA. 3. Delitti e contravvenzioni - ns. cp: distinzione di illeciti penali in due categorie: 1) DELITTI: la + pericolosa e dannosa come impatto sociale; - punita con ergastolo, reclusione o multa (secondo i casi) - sempre DOLOSI (i delitti COLPOSI sono punibili solo in rari casi – cfr. art. 42 comma 2° cp) - TENTATIVO = delitto (se doloso) 2) CONTRAVVENZIONI: meno pericolosa pdv impatto sociale; lede gli interessi dello Stato - nel tempo in qt. categoria illecito amm.vo (anche da legge 689/81) - ILLECITI CONTRAVVENZIONALI (cioè contravvenzioni): né delitti né semplici illeciti amm.vi - contravvenzione = NON reato che danneggia interessi inferiori di delitto (la <> tra delitto e contravvenzione NON è la qualità danno prodotto) - artt. 39 e 17 cp: delitto<>contravvenzioni SOLO x <> di sanzioni: - contravvenzione = arresto o multa (alternativamente) - delitto = non c’è qt. alternatività - art. 42 cp = contravvenzione = sia colposa che dolosa 4. Soggetto attivo del reato - SOGGETTO ATTIVO del reato = ogni persona che ponga in essere un fatto concreto riconducibile ad una fattispecie astratta, disciplinata dal codice (detto anche agente, reo, colpevole). - solo persona umana, ma senza distinzioni sesso, razza, età, ecc. - necessaria xò CAPACITÀ PENALE = configura la capacità di soggetto di essere sottoposto a PENA - PERICOLOSITA’ SOCIALE = configura capacità di soggetto di essere sottoposto a MISURA DI SICUREZZA - IMMUNITA’ = configura capacità di soggetto di NON essere sottoposto a pena (pur sussistendo il fatto illecito) 5. Il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche - a oggi = problema a configurare la responsabilità penale (RP) x persone giuridiche (societas delinquere non potest cfr anche art. 197 cp) - ma PG = commettono molteplici reati quando configurati come società o imprese (common law: cfr figura di corporate crime) - legge 29/9/2000 n. 300 = resp. amm.va di PG (se qt ENTI hanno struttura organicistica)

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- RP di ente se reato commesso da suo addetto x fini specifici di ente stesso (ente NON responsabile x illeciti compiuti da suoi sottoposti x loro interessi) - reato = a favore dell’ente SE NON predisposte adeguate misure cautelari x prevenirlo e lenirne gli effetti (o quando la conformazione dell’ente stesso necessita commissione di un certo reato x raggiungere obiettivi) - sanzioni: pecuniarie, interdittive, confische (di beni dell’ente) 6. Il problema dei soggetti responsabili negli enti o nelle imprese - soprattutto se IMPRESA = difficoltà a configurare soggetto cui imputare personalmente RP x illeciti commessi all’interno dell’impresa stessa - es. titolare delega propria responsabilità a sottoposti x realizzare fini di impresa - delega: possibile se: 1) impresa di grandi dimensioni 2) preposto è fornito di mezzi x realizzare obblighi suddetti 3) preposto ha la capacità tecnica x assumere oneri di responsabilità di impresa DELEGAZIONE DI RESPONSABILITA’ - polemiche: imprenditore (giuridicamente + forte) si sottrae così alla RP spostando responsabilità su soggetti imprenditorialmente impreparati (o meno idonei) - dottrina = imprenditore NON si spoglia del tutto di RP nell’impresa (ha sempre obbligo di ctrl risponde quanto meno x CONCORSO con soggetti responsabili in caso di inadempienza di obblighi) 7. Il soggetto passivo del reato - SOGGETTO PASSIVO = titolare del bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di parte speciale - art. 20 cp: soggetto passivo = persona offesa dal reato - SOGGETTO PASSIVO <> OGGETTO MATERIALE del reato (OM = bene su cui ricade materialmente il fatto che costituisce reato la cosa o la persona su cui ricade fisicamente il danno relativo al reato commesso) - SOGGETTO PASSIVO <> DANNEGGIATO del reato (danneggiato = chi subisce danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile; può costituirsi parte civile nel processo penale) - DANNEGGIATO = chi, pur non essendo coinvolto direttamente dal reato, ne subisce cmq le conseguenze – anche patrimoniali – es. i parenti della vittima - tra i soggetti passivi = anche Stato o PG (che NON sono invece di solito soggetti attivi) - cd. REATI SENZA VITTIMA = colpiscono BG non facilmente identificabili (ma esistono davvero?)

Sezione II – Struttura del reato 1. e 2. Premessa e analisi della struttura del reato - STRUTTURA del reato: vedi

Vedi

CONCEZIONE TRIPARTITA: 1) fatto tipico 2) antigiuridicità tripartita: FAC 3) colpevolezza Fatto tipico Antigiuridicità CONCEZIONE BIPARTITA 1) elemento oggettivo (fattispecie tipica) Colpevolezza 2) elemento soggettivo (colpevolezza)

Struttura bipartita: OS Oggettivo Soggettivo

3. Fatto tipico - FATTO TIPICO = o meglio certa

insieme di elementi che configurano la fattispecie astratta di reato fatto concreto che diviene espressione dello schema legale pattuito x una

manifestazione di reato - fatto tipico = espressione di un accadimento concreto, che ha possibilità di realizzarsi nella vita sociale e essere individuato esternamente da chiunque possa esserne vittima - fatto tipico deve anche essere lesivo di un BG: 4. Tipicità e offesa del bene giuridico - cp determina (in astratto) la lesione di un bene protetto x ½ della fattispecie astratta di parte speciale - se fattispecie non attuabile concretamente in un fatto umano – x’ frutto di fantasia – non è ponibile come fattispecie astratta da legislatore quindi fatto = ‘non tipico’ 5. Antigiuridicità - antigiuridicità = valutazione di sua realizzazione contro il diritto (ossia violazione di quanto normativamente esposto nel cp) - causa di giustificazione = elemento che deve mancare x’ possa realizzarsi il reato - se c’è causa di giustificazione = soggetto-reo liberato da accusa e addebito penale in tutto o in parte - cause di giustificazione = natura extra-penale (in genere) riconnettono norme penali al resto dell’OG - DP deve sottostare ai rilievi giuridici dell’intero OG (rispettandone esigenze e interessi) - cause di giustificazione = x’ extra-penali NON soggette a principio di riserva di legge (fonte = tutto, persino consuetudine)

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1) ANTIGIURIDICITA’ MATERIALE = ogni fatto lesivo di un BG ha espressione e realizzazione nella realtà empirica (o concreta dei fatti) concetto già presente nella nozione di fatto tipico 2) ANTIGIURIDICITA’ SPECIALE = elemento di condotta contraria a diritto = NON ravvisabile in fattispecie incriminatrice (ma in elemento esterno a fattispecie e riferibile a tutto OG) - elemento normativo di fattispecie incriminatrice = elemento esterno di fattispecie stessa (ma con funzione di integrazione della stessa) - anche elemento normativo = può contenere determinazione antigiuridica (siccome integra fattispecie penale = può estendere qt. antigiuridicità alla fattispecie incriminatrice stessa) 6. Colpevolezza - colpevolezza = possibilità di ricondurre il fatto tipico (realizzato contro norme di DP) a uno specifico autore (in modo da muovere al soggetto un rimprovero x quanto commesso) - procedimento: 1) fattispecie penale è riconducibile a un soggetto specifico? 2) quali elementi psicologici e non spingono soggetto a delinquere? (permette di eliminare concetto di responsabilità oggettiva – presente invece in diritto civile –) - fattispecie di reato = ricondotte sempre a forma di colpevolezza che considera elementi soggettivi (o DOLO o COLPA) - ognuno può quindi programmare esistenza MAI macchiata da commissione di reati di rilevanza penale (in passato invece con responsabilità penale oggettiva*, si veniva puniti anche x fatti e circostanze che fuoriescono dall’ambito di propria signoria e ctrl soggettivo) 7. Costruzione ‘separata’ dei tipi di reato - storicamente dottrine generali di reato = nate da illecito commissivo doloso (particolarmente da delitto di omicidio) - non + concezione unitaria di illecito penale ma costruzione separata di tipologie delittuose (doloso e colposo) e delitto commissivo <> delitto omissivo 8. Classificazione dei tipi di reato 8.1) REATI DI EVENTO = fattispecie incriminatrice tipicizza un evento esteriore separabile da azione (ma ad essa legata da nesso di causalità es. morte di un uomo nel delitto di omicidio, malattia nel delitto di lesione personale, danno alla cosa nel delitto di danneggiamento ecc.) a) a forma vincolata = legislatore specifica la modalità di produzione del risultato lesivo b) a forma libera = legislatore NON specifica modalità di produzione REATI DI AZIONE = si realizza mediante semplice messa in atto del comportamento offensivo (prescinde da realizzazione concreta di evento lesivo es. evasione dal carcere in delitto ex art. 385 cp, sottrazione e impossessamento della cosa nel delitto di furto ecc.) - impo distinzione x momento, tentativo, tempo e luogo di commesso reato ecc. 8.2) REATI COMMISSIVI = si realizzano con attuazione di comportamento concreto, contrario a quanto indicato dalla legge REATI OMISSIVI = si realizzano con mancata attuazione di una condotta indicata da legge penale come obbligatoria (reato omissivo cd proprio - es. omissione di soccorso, omessa denuncia di reato ecc.); se NON indicata da legge (ma considerata doverosa) = reato omissivo cd improprio (es. omicidio colposo x mancata sorveglianza di bambino) - art. 40 cp = ‘non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo’ 8.3) REATI ISTANTANEI = si realizzano nel momento in cui viene perpetrata l’offesa ai danni del bene giuridico (in quello stesso momento il reato esaurisce i suoi effetti il danno NON si protrae nel tempo; es. nell’omicidio il danno si esaurisce nel momento in cui causa la morte) REATI PERMANENTI = si realizzano mediante comportamento di offesa del BG, ma gli effetti lesivi del fatto concreto vengono fatti perdurare nel tempo dalla condotta stessa dell’autore del reato (es. invasione di terreni ed edifici) - fattispecie incriminatrice = 1) all’atto del compimento del fatto lesivo 2) col mantenimento dello stato antigiuridico REATI: EICDEA - REATO EVENTUALMENTE PERMANENTE = offesa BG fatta Evento/Azione durare da azioni del soggetto autore Istantanei/Permanenti/Abituali - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI = durate nel tempo Comuni/Propri delle conseguenze del reato (ma reato si compie immediatamente e totalmente Danno/Pericolo (di) con la condotta lesiva) Evento (aggravati dall’) REATI ABITUALI = si realizzano mediante condotta reiterata nel tempo di fatti lesivi della stessa specie (reiterazione intervallata, Attentato mentre x reato permanente = non interruzione di situazione antigiuridica; es. RA = maltrattamenti in famiglia, art. 572 cp) - REATO ABITUALE PROPRIO = ogni singola condotta non ha rilevanza penale autonoma (è finalizzata a

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realizzare la fattispecie di illecito unitaria; es. sfruttamento della prostituzione) - REATO ABITUALE IMPROPRIO = ogni singola condotta penalmente rilevante può essere determinata autonomamente (es. reato di incesto) 8.4) REATI COMUNI = si realizza quando il soggetto attivo = chiunque gode della capacità penale REATI PROPRI = si realizza quando il soggetto attivo = gode di particolari qualità (es. un specifica carica politica), che lo pongono in particolare rapporto con BG oggetto di tutela penale 8.5) REATI DI DANNO = quando a fatto lesivo si riconnette immediatamente evento dannoso (ne è conseguenza certa) modello + utilizzato x dottrina penalistica tradizionale REATI DI PERICOLO = quando a un fatto lesivo effettivamente realizzato si riconnette un danno sociale di una certa entità (categoria di recente formazione giuridica e dottrinale); es. delitto di incendio preveduto (art. 423 cp) 8.6) REATI DI PERICOLO CONCRETO o EFFETTIVO = ad azione consegue con certezza un pericolo per il BG penalmente protetto (es. delitto di strage art. 422 cp) REATI DI PERICOLO ASTRATTO o PRESUNTO = si presume che ad una determinata azione segua un pericolo (almeno 2° comune esperienza); tipo riconosciuto da Corte Costituzionale ma rimesso come determinazione a discrezionalità politico-criminale del legislatore (che non deve travalicare limiti del buon senso e della razionalità) 8.7) REATI AGGRAVATI DALL’EVENTO: si realizzano quando compiendo il ‘delitto-base’ si realizza un evento ulteriore (non voluto e non considerato) che comporta un incremento della pena (es. omissione di soccorso aggravata dalla morte della persona) DELITTO DI ATTENTATO = si realizza quando si verifica il compimento di atti o l’utilizzazione di mezzi diretti a offendere un BG (es. art. 241 attentato contro l’integrità dello Stato)

NOTE: 1)

2)

*RESPONSABILITA’ OGGETTIVA = si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità, x cui si risponde al danno cagionato come conseguenza diretta e immediata della propria condotta (a prescindere da dolo o colpa) PERSONE GIURIDICHE = complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, cui la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetto di diritto

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Parte Seconda – Il reato commissivo doloso

Capitolo 1 – Tipicità 1. Premessa: la fattispecie e i suoi elementi costitutivi - FATTISPECIE = insieme di elementi che caratterizzano una determinata tipologia di reato, legislativamente tipizzata - se sussistono elementi NON rientranti nella categoria tipica della ‘fattispecie’ non possono essere utili x inquadrare illecito penalmente rilevante - FATTISPECIE = assimilabile a FATTO TIPICO come elemento (insieme a ‘antigiuridicità’ e ‘colpevolezza’) x caratterizzare illecito penale - fattispecie = vari elementi a) di natura descrittiva (entrambi nel senso già indicato) di natura oggettiva b) di natura normativa (x il principio di tassatività) - fattispecie = anche elementi di natura soggettiva (quando reato ad es. è strettamente connesso con volontà di soggetto agente) 2. Concetto di azione - presupposto x inquadrare la disciplina del ‘reato commissivo doloso’ = verificare natura e determinazione che può assumere AZIONE UMANA (elemento che dà impulso a realizzazione del reato (senza azione umana reato NON è configurabile come tale) - varie teorie x considerare azione umana: 2.1) TEORIA CAUSALE = postula l’azione come fenomeno in grado di realizzare AZIONE UMANA (teorie): CFS concretamente la modificazione della realtà esterna; il dolo qui NON = elemento Causale che contribuisce a specifica la struttura dell’azione, MA = ELEMENTO DI Finalistica COLPEVOLEZZA (il fatto di reato si realizza al di là della volontà dell’agente; Sociale - se esiste la volontà rileva SOLO COME CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEL FATTO AL SUO AUTORE) 2.2) TEORIA FINALISTICA = cfr Hans Welzel = postula l’azione come riferita allo scopo che l’essere umano si prefigge come realizzabile (in base a proprie obiettive possibilità); - il dolo qui NON costituisce criterio di colpevolezza, MA = attiene alla specificazione della struttura dell’azione stessa (il fatto di reato si realizza in virtù del fatto che l’essere umano agisce concretamente x realizzare scopo dannoso, puntando tutto sulla propria volontà di agire nel modo determinato; - il fatto SI REALIZZA SOLO IN QT. CIRCOSTANZE) 2.3) TEORIA SOCIALE = postula l’azione come la possibilità di ogni singolo individuo di reagire in un determinato modo (non imposto dall’esterno) agli stimoli della realtà sociale; - qt concezione è APPLICABILE A TUTTI I TIPI DI REATO 3. Azione determinata da forza maggiore o da costringimento fisico. Caso fortuito - quando azione umana NON si verifica in tutta la sua pregnanza (non è quindi naturale presupposto di reato commissivo doloso): circostanze: 1) FORZA MAGGIORE: disciplinata da art. 45 cp come energia esterna a (su azione umana): FCC volontà umana, che costringe a compiere determinati atti delittuosi dacircostanze cui Forza maggiore 45 cp non può sottrarsi Costringimento Fisico 46 cp - NO forza maggiore se c’è minimo margine di scelta Caso fortuito 45 cp - nessun valore alla rilevanza del dolo o della colpa 2) COSTRINGIMENTO FISICO: disciplinato da art. 46 cp come un’azione di violenza fisica che un uomo conduce contro un altro essere umano (x strumentalizzarne la condotta x propri scopi e far sì che egli commetta reato) - NO costringimento fisico se soggetto costretto può eluderlo (no costringimento assoluto e impossibile) - in qt. caso COAZIONE MORALE (art. 54 cp) 3) CASO FORTUITO: disciplinato da art. 45 cp come evento costituito da accadimenti naturali e imprevedibili x uomo (ma anche accadimenti determinati da sua specifica volontà se cerca di evitarli) - uomo non punibile x eventi che esulano dai suoi poteri di signoria e ctrl, che non può evitare (anche se lo vorrebbe) - accadimento esula quindi da normale svolgimento delle cose e costituisce fatto eccezionale non prevedibile o eliminabile x uomo 4. Presupposti dell’azione - x categoria di ‘reato commissivo doloso’ = PRESUPPOSTI dell’azione (non ignorabili x’ sono elementi che devono preesistere o essere concomitanti a svolgimento della condotta criminosa se la si vuole considerare tale) - presupposti: 1) oggetto materiale 2) evento 5. Oggetto materiale dell’azione

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1) OGGETTO MATERIALE: persona o cosa su cui ricade materialmente l’azione del reo (OM subisce quasi fisicamente azione criminosa del reo) - OGGETTO GIURIDICO: sinonimo di BG penalmente protetto (come inquadrato prima) - SOGGETTO PASSIVO del reato: colui che subisce perdita del BG protetto da OG di cui era titolare - OM = unico o plurimo (es. furto di + cose o delitto di rapina – ricade sia su 1 persona che su 1 cosa -) 6. Evento 2) EVENTO: risultato lesivo che sempre si riconnette a realizzazione di azione criminosa da parte dell’agente - evento = evento naturalistico (come in risalto nei cd reati di evento manifestazioni criminose non inquadrabili come tali se non danno vita ad un evento lesivo della condotta) - dottrina = SEMPRE evento che causa danno o mette in pericolo BG protetto - EVENTO quindi GIURIDICO (elemento sempre presente nella configurazione del reato anche se nella struttura tipica del reato stesso = non prevista realizzazione di evento) - NO evento se reati di condotta (non rileva realizzazione di evento lesivo, poiché reato si completa e esaurisce nella stessa condotta lesiva) - ERGO: binomio AZIONE-EVENTO non sempre giuridicizzato (x essere compreso in OGNI determinazione di reato) - evento quindi = evento naturalistico da ravvisare solo in fattispecie di reato che lo prevedono espressamente come conseguenza dell’azione - reati a distanza = reato che si realizza in un luogo diverso da quello in cui è realizzata l’azione criminosa 7. Rapporto di causalità: premessa Caso 12 – Dirigenti della Grünenthal mettono in commercio il talimoide che, se ingerito da gestanti, porta a malformazioni congenite (ma prima di commercializzazione non si sapeva) Caso 13 – Gli abitanti intorno a una fabbrica di alluminio hanno manifestazioni morbose cutanee a carattere epidemiologico (macchie blu) e danni a bestie/colture (stesso danno anche 30 anni prima ad apertura fabbrica); non si riesce xò a stabilire nesso di causalità Caso 14 – C fa saltare la casa di campagna del sindaco ostile; la casa sarebbe cmq stata distrutta da un contemporaneo incendio di vaste proporzioni scoppiato x cause naturali Caso 15 – A e B, all’insaputa l’uno dell’altro, versano veleno nel bicchiere di birra di C che muore Caso 16 – Uno spacciatore spinge tossico disintossicato a riprendere l’eroina: il tossico muore x 1 dose non mortale, ma x colpa di preesistenti alterazioni organiche accertate in perizia Caso 17 – S colpisce Z con un pugno; Z cade in strada; passa una macchina e uccide Z. - azione + evento in DP = connessi tramite NESSO DI CAUSALITA’ (necessario collegamento tra azione e evento, che permette conclusione che NON SOLO azione = voluta e attuata da agente, MA ANCHE risultato lesivo connesso – e quindi evento - = voluto da agente) - evento quindi riconducibile ad agente e se sussistono presupposti di natura psicologica effettiva imputazione al soggetto che lo ha provocato; quindi: - imputazione oggettiva del fatto di reato al suo autore, senza possibilità di fraintendimento (cfr. art. 40 e 41 cp) 8. La tradizionale teoria condizionalistica: insufficienze - procedimento di eliminazione mentale = condicio sine qua non (senza un certo evento non si sarebbe verificato danno) nesso eziologico cd TEORIA CONDIZIONALISTICA - ma casi 12 e 13 = no resp. penale x’ non si sapeva che un certo evento avrebbe causato danno - non vale neppure regresso all’infinito = analisi di condizioni che concorrono a evento NON può essere portata all’infinito (es. non si può dire che omicidio sia riferibile anche ai genitori della vittima, che mettendolo al mondo, hanno creato le condizioni indispensabili dell’evento) - es. caso 14 = se C non mette dinamite casa = distrutta cmq = causalità cd alternativa ipotetica (manca quindi nesso eziologico) ma cause alternative = irrilevanti anche se casa distrutta x incendio = C ha responsabilità penale - caso 15 = tipico di causalità cd addizionale (se togliamo azione di A o azione di B con procedimento di eliminazione mentale xò fatto rimane) solo uso acritico porterebbe a non avere nessun responsabile (in realtà = entrambi!) - causa successiva o causa sopravvenuta da sola sufficiente = sopraggiungere di causa da sola idonea a provocare evento dannoso (art. 41 cpv) potrebbe far cadere importanza 1° azione (senza cui 2° = non prodotta); ma 2° azione produce danno 9. Segue: correttivi - correttivo di dolo o colpa = vengono usate solo le cause connesse direttamente a reato (il giudice non userebbe mai regresso all’infinito) nessun rilievo se - es. se venditore vende arma a cliente insospettabile legittimato a usarla arma poi usata x omicidio - teoria dell’equivalenza (azione=evento) = troppo rigida soprattutto nei casi di responsabilità oggettiva (dove manca possibilità di ricorrere a correttivo di dolo o colpa) - x determinare nesso causale tra azione e evento = necessario determinare che quel determinato antecedente (l’azione) sia idoneo a determinare quel preciso conseguente (l’evento dannoso) 2 strumenti x qt.:

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10. La teoria condizionalistica orientata secondo il modello della ‘sussunzione sotto leggi scientifiche’ 1) TEORIA INDIVIDUALIZZANTE = si considera ogni singolo accadimento come connesso a un solo conseguente (il giudice stabilisce se sussiste connessione causale tra azione e evento) azione unica e si realizza una sola volta 2) TEORIA GENERALIZZANTE = giudice non può porre arbitrio su nesso causale azione-evento, x’ azione = NON è un unicum ma si ripresenta tutte le volte che si presentano le condizioni della prima volta - nesso causale deve essere definito con rigore scientifico (SUSSUNZIONE SOTTO LEGGI SCIENTIFICHE) - leggi scientifiche = ‘norme di copertura’ del nesso causale: utilizzabili con ricorso a: a) LEGGI UNIVERSALI = a ogni evento realizzato si accompagna la realizzazione di un evento connesso b) LEGGI STATISTICHE = un evento dannoso verificatosi concretamente produce un altro evento dannoso a esso connesso solo in determinati casi (che si verificano con una certa % di frequenza) - uso di leggi statistiche = ok se giudice può verificare che l’evento avrebbe avuto scarse (o inferiori) possibilità di verificarsi se agente = NON commette azione dannosa (es. caso 12: vasta letteratura scientifica portava a sapere che talimoide provocava malformazioni, anche se non si conosceva meccanismo x cui avvenivano; malformazioni presenti in zone dove talimoide distribuito; no malformazioni in zone dove farmaco ritirato ecc.) - anche caso 13: macchie blu scompaiono se abitanti si allontanano; ci sono nelle zone dove ci sono fabbriche di alluminio; col depuratore spariscono ecc. non noto meccanismo genesi ma cmq rilevanza statistica causa-effetto 11. La teoria della causalità adeguata - teoria della causalità adeguata (TcA) nata fine ‘800 come correttivo della teoria condizionalistica x delitti cd aggravati dall’evento (che non viene cmq rinnegata) - la TcA considera l’opportunità di usare solo antecedenti che possono realizzare evento dannoso di quel tipo (presi da una determinata fattispecie astratta di reato tipizzata dalla legge) - azione: 1) causa effettiva dell’evento 2) deve aggravare la probabilità di verificazione effettiva dell’evento dannoso allora = ADEGUATEZZA di azione a determinare un certo evento lesivo - x usarla: 1) giudizio ex ante su possibilità che uomo (agendo con normali conoscenze collettive) riesca a generare l’evento dannoso 2) giudizio poi su superiori conoscenze che il s-a aveva FTvamente quando commise l’azione - non sempre teoria di causalità adeguata riesce a definire nesso causale azione-evento (descrizione spesso non bsta) - quindi ricorso a forma di giudizio del nesso causale: a) giudizio ex ante verifica che evento dannoso prodotto da azione = del tipo disciplinato da fattispecie astratta di reato b) giudizio ex post evento concreto è casualmente connesso a tipo di azione disciplinata come necessaria da fattispecie di reato - quindi no omicidio x caso 16 (tossico) se spacciatore non sapeva di alterazioni (o se provoco lieve ferita a emofiliaco non sapendo di malattia) TEORIE: CECCI Condizionalistica Equivalenza - teoria della causalità umana = possono essere ricondotti all’azione dell’uomo (x nesso causale) Causalità SOLO gli eventi che non fuoriescono dalle sue possibilità di dominio, dal suo potere di signoria e adeguata Causalità umana ctrl rispetto alle situazioni che si verificano - quindi = ciò che fuoriesce da sua signoria e ctrl = NON può essere connesso causalmente a Imputazione azione obiettiva dell’uomo (ciò che uomo non può controllare e ha probabilità bassissima di verificarsi – caso eccezionale -) 13. La recente teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento - teoria della imputazione obiettiva = è necessario ricondurre a autore dell’illecito NON solo l’azione realizzata MA ANCHE il danno che l’azione ha prodotto (si esclude che fatto dannoso = conseguenza di successione di eventi puramente casuali): sono necessari 2 elementi: a) AUMENTO DEL RISCHIO: evento dannoso = riconducibile a azione commessa da reo quando azione stessa determina aumento probabilità che accada evento dannoso autore azione = obiettivamente responsabile x’ sua azione determina in modo univoco evento dannoso (es. consigliare allo zio di prendere l’aereo e zio muore x incidente = no reato; spacciatore che spinge tossico a riprendere eroina = accresce rischio di evento letale – caso 16 -) b) SCOPO DELLA NORMA VIOLATA: autore di azione NON imputabile quando azione genera evento diverso da quello astrattamente disciplinato da norma penale - teoria ha valore ma non basta (es. applicando criterio di aumento del rischio si spostano illeciti di danno vs. illeciti di pericolo, facendo venir meno il principio ‘in dubio pro reo’) - semmai impo x illeciti omissivi impropri (o di evento) non + da cercare nesso di causalità reale, ma accertamento di aumento del rischio aiuterebbe a inquadrare responsabilità 12. Teorie minori: la causalità umana

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14. Concause - art. 41 cp = disciplina delle concause si verificano se l’evento lesivo è formato da + cause idonee a determinarlo - azione umana = causa di evento dannoso SOLO SE costituisce condizione necessaria x il suo verificarsi - art. 41 cp: 1° comma = in presenza di cause preesistenti, concomitanti o sopravvenute all’azione del colpevole nesso causale tra azione del reo e evento dannoso NON VIENE MENO (es. caso 17) 2° comma = se sopraggiunge causa idonea a realizzare evento dannoso (indipendentemente da azione del reo) nesso causale tra azione e evento VIENE MENO se usata teoria condizionalistica (condicio sine qua non) = art. 41 cp = vano (cadrebbe nesso causale e quindi non incriminazione) (sempre caso 17: pugno a investito e ucciso da auto) 3° comma = il nesso causale è da mantenere anche quando la causa concorrente con l’azione del reo è il prodotto di un fatto illecito di un 3°

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Capitolo 2 – Antigiuridicità e singole cause di giustificazione 1. Premessa - cause di giustificazione = clausole di esclusione dell’antigiuridicità (dette anche scriminanti, esimenti, giustificanti) - CdG = situazione, normativamente prevista, in presenza della quale viene meno lo scontro tra fatto concreto realizzato e intero OG (quindi fatto illecito perde sua importanza come evento lesivo di BG). - diverse categorie: 1) CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE = in senso proprio fanno venir meno la lesività del fatto concreto realizzato rispetto a intero OG e a sue diposizioni: escludono applicabilità sanzioni sia penali che civili e amministrative) CDG: GEE - cause di giustificazione = x tutti coloro che concorrono a realizzazione del reato e Giustificazione operano al di là della loro Esclus. colpev. conoscenza da parte dei soggetti che ne usufruiscono (operano solo in base a loro esistenza Esenzione pena concreta) 2) CAUSE DI ESCLUSIONE DI COLPEVOLEZZA = antigiuridicità mantenuta ma escludono possibilità che si possa muovere 1 rimprovero a soggetto agente (es. rari casi in cui soggetto agisce in base a pressioni psicologiche il fatto non viene meno, ma soggetto = non incolpabile pur avendo posto in essere 1 fatto illecito) - applicabili solo se conosciute; NON operano x tutti i soggetti che concorrono a reato 3) CAUSE DI ESENZIONE DA PENA: lasciano intatte sia antigiuridicità del fatto che colpevolezza di soggetto agente (e quindi possibilità astratta di comminare sanzione) - usate se nasce interesse confliggente con norma incriminatrice x applicazione di sanzione - NON applicabili a tutti i soggetti che concorrono a reato - CdG: 1) comuni (cfr art. 50 cp) 2) speciali (previste x specifiche figure di illecito penale es. reazione legittima a atti arbitrari di pubblico ufficiale) 2. Fondamento sostanziale e sistematica delle cause di giustificazione - presupposti sostanziali x comprendere in che modo è possibile CdG: 1) principio di tipo MONISTICO ogni causa deve essere ricondotta a un principio unitario (ravvisabile in necessità di attuare un comportamento che realizza intenti emergenti da legislazione del nostro OG) 2) principio di tipo PLURALISTICO ogni CdG deve essere ricondotta a un principio differente; in particolare gli interessi sono 2: a) INTERESSE PREVALENTE: conferita importanza a interesse da tutelare sopra agli altri; b) INTERESSE MANCANTE: importanza a fatto che OG non tutela abbastanza interessi privati, aprendo ambiti di autotutela 3. Disciplina delle cause di giustificazione - artt. 55 e 59 cp: disciplina di CdG: - art. 55 cp: ECCESSO COLPOSO: se agente, in presenza di scriminante (cioè autorizzato ad agire in violazione della norma di legge) non valuta correttamente ambiti di applicazione della scriminante e ECCEDE COLPOSAMENTE (non considerando adeguatamente i propri mezzi di azione) nell’esecuzione del fatto ‘giustificato’ - eccesso colposo: 2 modi: 1) errore di valutazione di situazione concreta (soggetto eccede in comportamenti oltre a ambito concesso da OG) 2) errore di valutazione nei mezzi impiegati x realizzare comportamento giustificato (che diventa eccessivo) - ECCESSO DOLOSO: agente non commette errore in esecuzione di scriminante ed è consapevole di propri mezzi di azione (ricorre quindi dolo) - art. 59 cp 1° comma: scriminante applicabile anche se soggetto che ne subisce benefici = non ne è a conoscenza (ma è prevista da OG) - art. 59 cp 4° comma: operatività di cd SCRIMINANTE PUTATIVA (esente da colpevolezza chi agisce presupponendo esistenza di scriminante – che xò di fatto non esiste -) - di solito scriminante putativa interviene x azioni SENZA DOLO (sennò ci sarebbe mala fede x aggirare applicazione di legge penale) - art. 59 cp 4° comma: sanzione NON esclusa se soggetto-agente mette in essere un ‘reato colposo’ x’ commette un errore di valutazione rispetto a esistenza di una CdG x colpa propria - singole CdG hanno propria disciplina (al di là di teorie di artt. 55 e 59 cp)

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4. Consenso dell’avente diritto Caso 18 – Tizio si impossessa di oggetti di un amico, desumendo autorizzazione da rapporto di familiarità con il proprietario Caso 19 – A cittadino americano viene trapiantata a pagamento ghiandola sessuale di uno studente napoletano: è punibile il chirurgo che effettua intervento? - art. 50 cp: ‘non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne’ volenti et consentienti non fit iniuria - consenso = assolutamente VOLONTARIO (non derivato da comportamento coercitivo o violenza, errore o dolo) - consenso = qualsiasi forma (scritto o orale) e non recepito da soggetto-agente (basta solo che soggetto-titolare lo presti) - consenso = PRESUNTO se chi agisce può fondatamente ritenere che titolare di bene protetto lo avrebbe prestato se fosse conoscenza della situazione - consenso = PUTATIVO = creduto esistente in base a erronea valutazione - soggetto titolare = unico legittimato a prestare consenso (deve avere poi capacità di agire – cioè idoneità di acquistare e esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e assumere situazioni giuridiche passive) - art. 50: non annovera in completo l’elenco dei beni disponibili (violabili con consenso del titolare) fornita da interprete in base a lettura di tutto l’OG (es.caso 18: è un bene patrimoniale, non indisponibile: xciò scriminante a) DIRITTI DISPONIBILI: quelli che lo Stato non tutela prontamente, garantendoli solo x soddisfare bisogni di singoli soggetti (es. diritti patrimoniali, o della personalità, come onore, libertà morale e personale, libertà di domicilio ecc.) - diritti della personalità = limitazioni di disciplina (soprattutto se hanno rilevanza costituzionale) b) DIRITTI INDISPONIBILI: annoverabili quelli che fanno capo allo Stato, agli EP e alla famiglia (1° fra tutti il bene della vita) - caso 19: Corte Costituzionale ha dato ragione (trapianto ghiandole sessuali ammissibile, solo se migliorano xò anche salute psico-fisica del consenziente – eccezionalmente dottrina NON d’accordo) 5. Esercizio di un diritto Caso 20 – una nota giornalista pubblica un libro con addebiti obiettivamente diffamatori a carico di PdR e dei suoi familiari (accusati di strumentalizzare la carica x conseguire vantaggi illeciti): è reato di diffamazione? Caso 21 – scioperanti a braccetto circondano crumiro e gli impediscono di entrare al lavoro: è reato di violenza privata? - art. 51 cp: ‘esercizio di un diritto esclude la punibilità’ qui suo iure utitur neminem laedit - ragione scriminante = prevalenza di norma autorizzatrice rispetto a incriminatrice - se norma penale > autorizzatrice = problemi Criteri interpretativi: CGS - che criterio prevale?: Cronologico 1) criterio CRONOLOGICO = lex posterior derogat legi priori Gerarchico 2) criterio GERARCHICO = lex superior derogat legi inferiori Di Specialità 3) criterio DI SPECIALITA’ = lex specialis derogat legi generali - anche diritto indicato tassativamente da legge = sottoposto a limiti (nel rispetto di altri limiti sanciti da OG ed egualmente legittimati a essere esercitati): 1) limiti INTERNI = discendono da natura giuridica stessa della norma che autorizza esercizio del diritto 2) limiti ESTERNI = discendono da complesso di norme in cui compresa norma autorizzatoria - diritti tutelati e caratterizzati da scriminante di ‘esercizio del diritto’: diritto di cronaca giornalistica, diritto di sciopero, ius corrigendi, i cd. offendicula - IUS CORRIGENDI = potere di correzione con percosse, privazione libertà, offese ecc. (di solito del genitore; ma sempre + messo in discussione – cfr sentenza del 2000 x rischio di carcere a padre che ha dato schiaffone a figlio che aveva rubato alla madre cfr art. 571 cp x abuso di mezzi di correzione - ); delegabile da genitori a 3i (educatori ecc.) ma non esercitabile arbitrariamente da 3° estraneo - OFFENDICULA = insieme dei mezzi di protezione della proprietà di un soggetto (filo spinato, cocci di vetro su muro di cinta ecc.) idonei a comportare lesioni a soggetti 3i che intendono invadere la proprietà altrui - offendicula = un tempo assolutamente ammessi; oggi ammessi solo se utilizzo e danno sono proporzionali a valore del bene da proteggere - caso 20: diritto di cronaca autorizza giornalista a ‘diffamare’ (in realtà a parlare) di illeciti di PdR e suoi familiari (quindi diritto tutelato quanto + ‘diffamazione’ si avvicina a verità) - caso 21: esercizio di diritto di sciopero x ½ di cd picchettaggio vs. diritto di non scioperanti di recarsi al lavoro (deve essere tutelato anche qt.!) 6. Adempimento di un dovere Caso 22 – trasportatore e titolare di deposito di carburante commettono una contravvenzione x svolgimento propria attività a seguito di ordine impartito da legale rappresentante di compagnia petrolifera Caso 23 – ufficiale cassiere di capitaneria di porto compie operazioni contabili illecite (peculato e falso ideologico) x ordine del comandante

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- art. 51 cp: ‘l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimato della pubblica Autorità, esclude la punibilità’ 1) adempimento di un dovere imposto dalla legge: problema se ordine deriva da fonte 2aria (x alcuni opera principio di riserva di legge anche x cause di giustificazione) tesi da abbandonare 2) adempimento di un dovere derivante dall’Autorità: necessario verificare vincolo di subordinazione superiore/sottoposto - limiti a dovere di eseguire ordine (x pubblici funzionari e x tutti gli operatori dei pubblici servizi) = ricorrenza di PRESUPPOSTI FORMALI E SOSTANZIALI x determinare legittimità di ordine stesso A) PRESUPPOSTI FORMALI: verifica se superiore ha facoltà di imporre ordine e sottoposto ha capacità di ottemperare B) PRESUPPOSTI SOSTANZIALI: verifica se il superiore ha rispettato i normali presupposti previsti x emanazione dell’ordine - se ordine = legittimo subordinato può sindacare legittimità di ordine ricevuto? - orientamenti + recenti = sì, sia x presupposti formali che sostanziali del ‘dovere’ da adempiere - ctrl di subordinato non può invadere la competenza del superiore gerarchico (più aumenta grado di subordinazione più diminuisce possibilità di operare sindacato di legittimità dell’ordine da parte di subordinato) - se legge stabilisce che subordinato deve ctrl legittimità del dovere impostogli (e non lo fa) risponde di illecito penale eventualmente commesso a seguito di adempimento del dovere illegittimo - sennò esecutore non punibile x: 1) x errore di fatto ha creduto legittimo il dovere imposto (e lo realizza) (es. segretario applica interpretazione di legge data dal rettore) 2) non autorizzato dalla legge a intervenire x ctrl legittimità di dovere impostogli (cd ordini illegittimi vincolanti) es. organi di PS, pompieri ecc.: troppo ctrl paralizzerebbe attività - ma art. 17 comma 3° dello statuto degli impiegati civili dello Stato obbliga impiegato a non eseguire ordine di superiore se atto = vietato da legge penale - art. 66 comma 4° legge 121/1987 (disciplina Polizia di Stato) obbliga appartenente PS non eseguire ordine costituente reato (cfr anche art. 25 comma 2° regolamento di disciplina militare) - caso 22: compagnia petrolifera è privata (e quindi non vale qt. scriminante, ma valutabile situazione x responsabile agente-reo sottoposto a condizionamento) - caso 23: ufficiale contabile di capitaneria deve opporre rifiuto (sennò = penalmente corresponsabile di reati commessi) 7. Legittima difesa Caso 24 – proprietario di un fondo sorprende ladro a rubare cavolfiore; spara in aria e ladro scappa; xò proprietario continua a inseguire e a sparare; allora ladro reagisce e spara a sua volta, ferendo proprietario. Caso 25 – Il noto calciatore Re Lecconi(1977) inscena rapina x scherzo in gioielleria (e viene ucciso dal gioielliere) - art. 52 cp: ‘non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa’ - legittima difesa = residuo di autotutela che OG riconosce ai singoli (a garanzia dei loro interessi se intervento di Autorità non può essere tempestivo) 7.1) - due perni x autodifesa: 1) CONDOTTA OFFENSIVA 2) CONDOTTA DIFENSIVA - condotta minacciosa = solo da essere umano - sia omissione che commissione (+ frequente) con aggressione ingiusta (contra jus) che mette in pericolo BG altrui - reazione ok anche se soggetto che aggredisce = immune (non punibile) - no legittima difesa se 2 soggetti = rissa (non inevitabile x 1 dei 2 soggetti; non realizzabile con sola condotta di altro dei 2 soggetti) - rissa = coinvolge entrambi i soggetti (in base a volontà di entrambi avevano in signoria possibilità di realizzare) 7.2) - ricorso a autodifesa = ok se NECESSARIO x difesa di bene oggetto di tutela penale - reazione contro aggredito = ok se necessaria x conseguire obiettivi di tutela previsti da legge (no altri mezzi x simile obiettivo) - FUGA = mezzo x evitare aggressione (ma ammissibile solo se da essa non discendono conseguenze x beni propri o di 3i + gravose che uso di autotutela) la fuga è legittima difesa? - PROPORZIONE tra offesa e difesa del bene garantito (difesa non deve ledere bene di aggressore di rilevanza superiore rispetto a quella dell’aggredito es. aggressione al bene della vita x rispondere a aggressione patrimoniale) - se beni offesi = OMOGENEI vedere grado di lesività che sussiste tra offesa e difesa - se beni offesi = ETEROGENEI vedere criteri di valutazione costituzionale dei beni (ricorso norme extrapenali) - caso 24: esplosione in aria di colpo di fucile = proporzionata; spari contro ladro x ferire o uccidere NO

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- caso 25: legittima difesa putativa: gioielliere credeva davvero a rapina; proporzione tra beni in conflitto (gioielliere era minacciato x la vita e non solo x il patrimonio) 8. Uso legittimo delle armi Caso 26 – Terroristi dei ‘Comitati autonomi operai’ mettono bomba a 2 ingressi laterali del Min.GG; due poliziotti inseguono e uno raggiunge e spara a un terrorista, uccidendolo - art. 53 comma 1° cp: ‘non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, usa o fa usare armi o altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e cmq di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona’ - uso legittimo delle armi = causa di giustificazione SUSSIDIARIA (applicabile se non ricorrono estremi x legittima difesa o adempimento del dovere) - ricorso = assolutamente NECESSARIO Autorità può ricorrere (o far ricorrere) SOLO a qt. - ‘necessità’ = intesa come necessità di ricorrere a strumento coercitivo meno offensivo x dignità di soggetto che lo subisce - se soggetto oppone RESISTENZA (frappone ostacolo concreto x impedire dovere d’ufficio di Autorità) - resistenza = comportamento attivo (semplice fuga x evitare cattura NON legittima uso delle armi x realizzare dovere d’ufficio) - resistenza = vinta con le armi SOLO se violenta (con uso di armi) e quindi pone FTvo pericolo x adempimento del dovere d’ufficio - caso 26: uso delle armi contro organi vitali NON giustificata (la fuga è resistenza passiva e non mette in pericolo un bene); non bisogna confondere il comportamento successivo (la fuga) da quello precedente criminoso (mettere una bomba); se fuggiaschi non usano armi, uso delle armi da poliziotto = ingiustificato 9. Stato di necessità Caso 27 – Famiglia napoletana povera in canna e in stato precario di salute, sloggiata improvvisamente dalla propria casa pericolante, occupa abusivamente un appartamento vuoto dello IACP Caso 28 – Agenti dei NOCS (nucleo operativo di sicurezza) catturano 5 brigatisti che avevano sequestrato generale americano e ne sottopongono uno a gravi violenze fisiche e morali x avere informazioni ritenute necessarie a salvare il Paese da eversione - art. 54 comma 1° cp: ‘non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo’ - bilanciamento tra due beni (quello dell’aggredito e quello dell’aggressore) che Stato non tutela (1 dei 2 deve necessariamente soccombere) - bene salvaguardato = inferiore, quasi uguale o di poco superiore a quello che soccombe - NO stato di necessità se evento lesivo poteva essere evitato da aggredito - NO stato di necessità se danneggiato contribuisce colpevolmente a determinazione di evento lesivo - pericolo incombente = ‘grave danno alla persona’ (legittima difesa invece opera x qualsiasi forma di aggressione) - stato di necessità = tutela solo vita e integrità fisica - gravità danno: 1) PRINCIPIO QUALITATIVO = considera rango del bene offeso 2) PRINCIPIO QUANTITATIVO = considera grado di pericolo che incombe su bene - deve esserci PROPORZIONE tra fatto lesivo e pericolo incombente sul bene (proporzione = OK quando rango di bene aggredito > rango di bene sacrificato – facente capo a 3° innocente -) - 2 prorogative di stato di necessità: 9.2) 1) SOCCORSO DI NECESSITA’: quando 3° soccorritore (non titolare del bene aggredito) interviene: stato di necessità NON opera x soccorritore (ha obbligo di esporsi al pericolo) ma x salvare l’aggredito 2) COAZIONE MORALE: stato di necessità provocato da minaccia nei suoi confronti proveniente da altri - art. 2045 cc: ‘quando chi ha compiuto un fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice’ - caso 27: famiglia napoletana NON incriminabile (bene della vita/salute > patrimoniale); anche se corro in auto vs. ospedale x far riattaccare arto e investo (non guidando pericolosamente) una persona e la uccido = stato di necessità - caso 28: agenti NOCS NON giustificati (stato democratico ha altri mezzi x tutela contro eversione e ha obiettivo di tutela dell’inviolabilità delle persone sottoposte a restrizioni di libertà – anche se pericolo = attuale come terrorismo -)

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Capitolo 3 – La colpevolezza

Sezione I – Nozioni generali 1. Premessa - reato = tipico, antigiuridico e COLPEVOLE (può essere mosso 1 rimprovero a soggetto-agente) - COLPEVOLEZZA = se singolo (ogni singolo) ha potere di signoria su propria vita quotidiana e reagisce vs. ambiente in modo delittuoso - deve essere mosso almeno un rimprovero a titolo di ‘colpa’ (se soggetto non si sente in colpa non può poi esservi pena e reinserimento nella vita sociale) - dolo = volontariamente; colpa = involontariamente (ergo rimprovero sociale = x agenti dolosi) - responsabilità personale = NON ‘personalità del reo’ ma necessità che ogni individuo non venga punito x fatti che non ha commesso - molte teorie sul carattere del reo (anche se alcuni caratteri + inclini a reato di altri) e sugli influssi ambientali - COLPEVOLEZZA <> PERICOLOSITA’ SOCIALE (rimprovero mosso a soggetto-delinquente) a) COLPEVOLEZZA = attiene strettamente a punibilità di soggetto che commette reato (volontariamente e involontariamente) b) PERICOLOSITA’ SOCIALE = attiene presunzione di pericolosità di un soggetto (+ propenso di altri a continuare a delinquere privilegiata personalità di autore del fatto) oltre a pena meglio misure di sicurezza - varie teorie x specificare colpevolezza (psicologica, normativa ecc.): 2. Concezioni della colpevolezza: la concezione psicologica - CONCEZIONE PSICOLOGICA: rapporto particolare tra autore e azione produttrice di un evento dannoso (voluto o non voluto) previsto e prevedibile (relazione psicologica) - ciascuno ha reazione vs. determinazione reato che si deve considerare = agli altri (priva di < gradazione o pregnanza) - in qt. caso solo la valutazione dell’FTvo danno provocato dall’azione criminosa stabilisce con certezza quale grado di pena deve essere inflitto a chiunque si macchia di reati - agente-doloso = > presenza di elementi psicologici rispetto a agente-colposo 3. Segue: la concezione normativa - CONCEZIONE NORMATIVA: punta determinazione sui mezzi adoperati x dare vita al reato (i motivi che hanno spinto il soggetto a compiere l’azione criminosa) - valutazione + oggettiva della precedente (valuta elementi concretamente afferrabili) Concezioni: PNP - concezione normativa di colpevolezza = serve anche x commisurare la pena Psicologica - giudizio di colpevolezza = NON stesso grado a tutti i soggetti (colpevoli in modo <>) Normativa - esistono fatti commessi volontariamente che sono + o meno gravosi (esistono anche fatti Preventiva della colp. involontari che possono essere molto dannosi) 4. Orientamenti attuali - orientamento attuale CONCEZIONE PREVENTIVA DELLA COLPEVOLEZZA = pena come strumento di prevenzione (sia senso generale che speciale) A) SENSO GENERALE = si cerca di evitare che altri soggetti della collettività possano commettere reati B) SENSO SPECIALE = si cerca di evitare che lo stesso soggetto, autore di un primo reato, torni a delinquere - concezione preventiva di colpevolezza: rilievo x 2 casi: 1) X MUOVERE RIMPROVERO A SOGGETTO: se fatto commesso era nei poteri di signoria del soggetto-agente (poteva non commetterlo e invece lo ha commesso colpevolezza ‘soggettiva’) - ‘colpevolezza obiettiva’ = prescinde da volontarietà o meno del soggetto di commettere il reato - risultato: soggetto, consapevole del fatto che può essere incolpato anche di fatti che esulano suo potere di signoria decide di astenersi totalmente da comportamento dubbio (eleva così standard di attenzione vs. comportamenti lesivi) 2) PENA E GRADO DI PUNIZIONE DA INFLIGGERE: ‘PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ’ tra delitto e pena da infliggere (NON sproporzione tra i 2) - proporzionalismo = nucleo di teoria preventiva della pena (NO sproporzione, neppure a fini deterrenti x società) - NESSUNO può essere strumentalizzato a fini di politica criminale (perdendo così la dignità di uomo) 5. Struttura della colpevolezza - quando l’individuo è ‘colpevole’? - COLPEVOLE = soggetto imputabile, che mediante dolo o colpa ha commesso concretamente una fattispecie astratta di reato, laddove non sussistano cause di esclusione della pena, che possano rendere lecita un’azione illecita Colpevolezza: IDCE - struttura della colpevolezza: 1) imputabilità Imputabilità 2) dolo o colpa Dolo o colpa 3) determinazione e conoscibilità della fattispecie di reato Conoscibilità fattispecie Esclusione non punibilità

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4) esclusione di cause di non punibilità del reo - imputabilità: capacità di intendere/volere+sensibilità+maturità mentale (x cui può sentire peso di delitto, al punto da giustificare la comminazione di una pena nei suoi riguardi)

Sezione II – Imputabilità 1. Premessa Caso 29 – una madre con problemi esistenziali si butta in una marrana col figlio: il figlio annega mentre la madre viene salvata; una perizia psichiatrica evidenzia che la madre è affetta da depressione reattiva (malattia mentale molto grave ma dalla prognosi favorevole) Caso 30 – una donna affettivamente immatura nega propria gravidanza e al momento del parto uccide figlio con condotta non controllata (cd reazione a corto circuito) - art. 85 cp: imputabilità = capacità di intendere e di volere (reale inettitudine psichica di un soggetto normalmente capace, quando compie un determinato atto (incapacità = anche solo transitoria)) - NON è capacità di volere in senso filosofico (libero arbitrio) vedi invece senso quotidiano di libertà del volere - ogni individuo = influenzato da stimoli di ambiente esterno (e di altri consociati) - volontà umana = libera se NON soccombe passivamente agli impulsi psicologici - x avere effetto, la comminazione della pena deve essere avvertibile da soggetto-agente (s-a deve avvertire rimprovero mosso e lasciarsene condizionare occorre maturità mentale) - malato di mente = equiparabile a delinquente (in termini di punibilità)? a) meglio se ‘imputabile’ x cercare di suscitare forma di responsabilità x azioni che commetterà in futuro b) non paragonabile xò al comune delinquente sano di mente 2. La capacità di intendere e di volere - se manca UNA SOLA capacità (di INTENDERE O di VOLERE) soggetto NON imputabile - CAPACITA’ DI INTEDERE: possibilità di soggetto di rappresentarsi in modo corretto vs. realtà esterna (di comprenderla in modo NON distorto) può quindi valutare entità e valore di azioni commesse e il peso nella vita quotidiana - CAPACITA’ DI VOLERE: facoltà del soggetto di comprendere l’entità delle proprie azioni e percepire se esse possono e devono essere realizzate o meno (soggetto deve poter scegliere se compiere determinate azioni o meno) - molti casi diminuiscono l’imputabilità di soggetto (le + importanti: minor età, infermità di mente, ubriachezza o intossicazione da stupefacenti, sordomutismo, actio libera in causa): 3. Minore età - incapacità di intendere e di volere = non x affezione mentale ma x immaturità (stato superato con trascorrere del tempo e raggiungimento della > età) - minor età = impossibilità di imputazione del soggetto - art. 97 cp: incapacità all’imputazione di soggetto che, quando fatto compiuto, aveva meno di 14 anni (incapacità assoluta, non ammessa prova contraria) - art. 98 cp: incapacità accertabile da giudice x soggetti tra 14 e 18 anni - da 18° anno in poi = piena imputabilità (salvo espressa dichiarazione di vizio parziale o totale di mente) 4. Infermità di mente - art. 88 cp: infermità di mente = non solo x accertamento di una FTva malattia mentale, ma di una FTva diminuzione di capacità di intendere e di volere, da connettere a tale malattia - malattia mentale = impedisce al soggetto di comprendere FTva portata e entità di sua azione? Il soggetto riesce poi a capire il grado punitivo della pena inflittagli? - NON necessario inquadramento medico di malattia (ma rilevante incapacità FTva x fine giuridico) - art. 90 cp: STATI EMOTIVI: non incidono su imputabilità (ma vengono cmq tenuti in considerazione se già prima dimostravano una certa infermità di mente) 4.1) vizio di mente = TOTALE esclude del tutto la capacità di intendere/volere del soggetto (senza escludere cd intervalli di lucidità – in cui soggetto può discernere gravità danno compiuto – concetto usato anche x epilessia) - anche transitoria = se totale = fa venire meno presupposti di infermità (cfr caso 29 – donna nella marrana) 4.2) vizio di mente = PARZIALE NON esclude del tutto capacità di intendere/volere - giudizio su VdM totale/parziale = concezione quantitativa (NON rileva l’estensione della malattia stessa – quali o quante parte della mente siano influenzate – MA il grado di gravità del suo manifestarsi) - caso 30 (negazione gravidanza/uccisione figlio): non viene data rilevanza a ‘corto circuito’, ma alla permanente immaturità affettiva di donna (una povera psicolabile…) 5. Ubriachezza e intossicazione da stupefacenti - artt. 91-95 cp: disciplinano i reati commessi sotto etilismo o tossicodipendenza (fanno diminuire la capacità di intendere e di volere) - vari tipi di dipendenza (ubriachezza):

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A) UBRIACHEZZA ACCIDENTALE: soggetto ubriacato con forza o x caso fortuito imputabilità Diminuisce, ma non esclusa del tutto (come x chi si intossica volontariamente di stupefacenti) B) UBRIACHEZZA VOLONTARIA (art. 92 cp): soggetto che si pone volontariamente in stato di ubriachezza; è importante sapere se il soggetto commettendo fatto comprendeva cosa stava Ubriachezza: AVPAC facendo (quindi è importante la determinazione di dolo o colpa) Accidentale 91 - tuttavia il codice non chiarisce se <> dolo o colpa (soggetto si è messo in condizione Volontaria 92 di minor capacità) Preordinata 93 - x qt: dottrina consiglia di cercare di capire se ubriachezza = volontaria o involontaria Abituale 94 C) UBRIACHEZZA PREORDINATA: soggetto si ubriaca x commettere reato Cronica che da sobrio non commetterebbe (alcool diminuisce freni inibitori e facilita la risposta ai 95 propri impulsi emotivi) aumento di pena! D) UBRIACHEZZA ABITUALE (art. 94 cp): stato di costante intossicazione da alcool/stupefacenti x soggetto che x qt. subirà aumento pena e misure di sicurezza (pericolosità sociale) E) UBRIACHEZZA CRONICA (art. 95 cp): (anche intossicazione cronica): soggetto ha subito danni psicologici gravi da stato continuo di intossicazione (che diminuiscono capacità intendere/volere)6. Sordomutismo - art. 96 cp: prevede caso di sordomutismo (ma se il soggetto ha la capacità di discernere il proprio comportamento c’è imputabilità piena) - 2 forme di sordomutismo: 1) DALLA NASCITA = inibisce totalmente sviluppo psicologico di soggetto affetto 2) TARDIVO = non inibisce patrimonio di conoscenze e sensazioni psicologiche acquisite nel tempo (prima di malattia del soggetto) 7. Actio libera in causa (incapacità procurata) - art. 87 cp.: ‘non si applica la disposizione della 1° parte dell’art. 85 cp – imputabilità deve sussistere ‘al momento’ della commissione del reato – a chi si è messo in stato di incapacità d’intendere e di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa’ - cfr. ubriachezza preordinata (art. 92 comma 2° cp se uno si ubriaca x commettere reato o x prepararsi una scusa, la pena è aumentata; cfr anche art. 93 x stupefacenti) - cfr. actiones liberae in causa (da teologia morale, stato in cui si mette peccatore x far credere assenza di libera volontà) agente era libero xò di porsi/non porsi in stato di incapacità - es. ingerisco droga x uccidere fidanzata infedele, la carico in macchina ma faccio incidente involontario e la uccido prima che droga faccia effetto (omicidio colposo e non intenzionale)

Sezione III – Struttura e oggetto del DOLO 1. Il dolo: funzioni e definizione legislativa - art. 42 cp: DOLO = elemento principale di imputazione del fatto di reato a suo agente - attiene 2 ambiti: 1) DOLO = elemento necessario a configurazione del fatto tipico (quando il dolo si materializza in un evento FTvamente dannoso = max espressione di colpevolezza) 2) DOLO = indice di max colpevolezza x autore di fatto di reato (è > il danno dell’agentedoloso che di agente-colposo): > riprovazione sociale x l’agente anche da parte di collettività 2. Struttura del dolo: rappresentazione e volontà Strutt.: 1) previsione del dolo: elemento strutturale (senza dolo non si configura reato) 2) volontà del dolo: elemento strutturale x motivi detti al capo 1 3) evento dannoso o pericoloso = elemento OGGETTIVO del dolo (cioè quello che dolo FTvamente realizza) - teorie su figura e configurazione del dolo: a) TEORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE: concepiva 2 elementi strutturali del dolo (volontà e previsione) come elementi psicologici distinti, riferibili a situazioni completamente diverse (no connessione o derivazione da un elemento all’altro) b) TEORIA DELLA VOLONTA’: > rilevanza a elemento volontaristico (meglio e + di altri permette di individuare il dolo E gli elementi di condotta; la rappresentazione era elemento implicito della volontà e quindi come tale era importante) - VOLONTA’ = maggiori problemi di inquadramento (è un fatto del tutto interiore dell’agente) - volontà dell’atto = spesso determinata come circostanza x cui il s-a potesse comprendere il grado di dannosità di propria azione (che cmq mette in atto) quindi s-a = autore del fatto con dolo - criterio xò: NON possibile e NON lecito: +tosto vedere SE il reo era FTvamente mosso da una volontà precisa vs. commissione del reato (volontà = criterio + rilevante x imputabilità vs. reo) - volontà = criterio di imputazione che assicura > correttezza di legge penale vs. eventuale reo 2.1) RAPPRESENTAZIONE: cmq importante x’ deve esserci comprensione da parte dell’agente della realtà circostante (sia FTva che giuridica)

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- elementi descrittivi = conoscenza dei dati empirici della realtà che circonda il reo e azione criminosa - elementi normativi = + problematici reo conosce legge che vìola? se conoscenza = SUFFICIENTE STATO DI DUBBIO circa la rappresentazione (non indice di sua mancanza e quindi NON indice di difficoltà di rappresentazione del dolo semmai indice di doppia rappresentazione MA NON esclude sua rappresentazione) - rappresentazione = NON deve essere ATTUALE (cioè puntata a conoscenza di ogni singolo elemento dell’azione delittuosa) basta anche una RAPPRESENTAZIONE PARZIALE 2.2) DOLO = NON è un semplice elemento costitutivo della fattispecie di reato +tosto = realizzazione consapevole del fatto tipico, sorretta da una precisa volontà - DOLO <> MOVENTE (con cui può coesistere) MOVENTE = motivazione psicologica del soggetto, spinta ulteriore a commissione di reato) - con il ‘movente’ si capisce PERCHE’ il soggetto ha commesso il reato - con ‘volontà’ si capisce che soggetto ha commesso reato CONSAPEVOLMENTE e VOLITIVAMENTE - dolo = NON antecedente o susseguente al fatto di reato, MA CONTESTUALE a realizzazione del fatto (può addirittura sussistere anche DOPO SUA REALIZZAZIONE, fino all’ultimo atto colpevole) - dolo = caratteristica volitiva + o meno intensa (in base all’interesse di s-a a realizzare fatto di reato) 2.3) 2 diversi gradi di intensità del dolo: 1) DOLO D’IMPETO = intensità colpevole meno pronunciata di altre forme di dolo (fatto avviene immediatamente alla sua determinazione decisionale) 2) DOLO DI PROPOSITO = carica offensiva ben + gravosa (richiede un lasso di tempo + ampio x realizzare fatto di reato, rispetto a momento in cui viene deciso) - comporta aggravante alla cd PREMEDITAZIONE (cfr art. 577 cp) che è situazione che protrae nel tempo la realizzazione di un fatto di reato, ma è caratterizzata anche da ostinazione criminosa grave e riprovevole 3. Oggetto del dolo - oggetto del dolo = FATTO TIPICO (e NON evento in senso naturalistico o giuridico) - art. 47 cp: fatto tipico non si verifica senza dolo e dolo (rappres.+volontà) non si verifica se non è connesso al fatto tipico - dolo = espressione di determinati fatti di reato; quindi: a) se fatto tipico in forma libera: dolo = ha qualsiasi significato (purchè riconducibile all’ultimo atto idoneo a determinare la specificazione del fatto tipico, prima di divenire incomprensibile) b) se fatto tipico in forma vincolata: dolo = espressione di situazioni assolutamente necessarie x configurazione del fatto tipico (come indicato da legislatore) 4. Dolo e coscienza dell’offesa - dolo = coscienza di offesa arrecata? offesa = effettiva lesione procurata al bene protetto coscienza = quando ci si rende conto della lesione che si sta x produrre (agendo delittuosamente) e nonostante ciò si prosegue nella realizzazione - coscienza dell’offesa = NON in senso puramente GIURIDICO (ma generale) = C’E’ SEMPRE! - chi offende, anche se non conosce la legge, conosce gravità sociale di propria azione - le situazioni astrattamente disciplinate dalla legge penale hanno origine da vita sociale (sempe) - solo se i casi penali vengono creati a livello legislativo (legislatore ipotizza e legalizza situazioni penali non reali) non percezione sociale di danno 5. Forme di dolo. Cenni sulla problematica dell’accertamento DOLO Descrizione 1 INTENZIONALE Dolo diretto di 1° grado = azione commessa volontariamente da reo in previsione di realizzazione di uno scopo specifico il soggetto agente si prefigura già lo scopo criminoso da raggiungere e decide di realizzare la condotta criminosa x perseguirlo 2 DIRETTO Dolo di 2° grado = si realizza quando il soggetto compie un’azione criminosa x realizzare NON evento strettamente connesso a quel fatto, ma un evento dannoso ulteriore il soggetto non agisce x’ si era prefissato lo scopo da raggiungere, ma x’ intende realizzare cmq uno scopo criminoso (qualunque esso sia – quindi ulteriore rispetto a quello connesso al tipo di azione realizzata altrimenti sarebbe voluto dal s-a -) 3 EVENTUALE Dolo indiretto = il s-a agisce volontariamente ma non aveva intenzione di provocare danno poi verificatosi FTvamente s-a NON aveva scopo preordinato a realizzazione di azione, né desiderava commettere l’azione (quando ha agito si è solo prefigurata la possibilità che a quell’azione potesse conseguire fatto di reato) - criterio di POSSIBILITA’ (agente considera possibile che al fatto possa seguire 1 effetto criminoso) - criterio di PROBABILITA’ (fatto non solo possibilmente connesso a realizzazione dell’azione, ma ha anche % di probabilità di realizzarsi

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ALTERNATIVO

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GENERICO

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SPECIFICO

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DI DANNO DI PERICOLO

FTvamente) - accettazione del rischio = necessità che s-a si prefigga come possibile conseguenza criminosa di propria azione e (nonostante probabilità alte di realizzazione) decide di agire cmq Azione realizzata dal s-a che può realizzare 2 eventi dannosi (agente non sa quale dei 2) Realizzazione volontaria di un fatto criminoso teso a realizzare una fattispecie di reato di qualsiasi tipo (quindi dolo = generico) è dolo x il semplice fatto di aver rappresentato e voluto azione Fatto criminoso volontariamente realizzato x formare un fatto di reato specifico (particolarmente rilevante x il s-a rispetto a altri) Fatto criminoso che comporta totale e FTva lesione del BG cui si riferisce Azione criminosa volontariamente realizzata che comporta semplice messa in pericolo del bene giuridico penalmente protetto DOLO IDEAGSDP

Sezione IV – La disciplina dell’errore 1. Premessa - ERRORE = circostanza in cui il soggetto-agente compie una valutazione sbagliata su alcuni elementi essenziali del reato (senza i quali il reato non potrebbe positivamente esistere) scusabilità del reo x l’azione sotto la spinta dell’erronea convinzione - 2 tipi di errore: 1) ERRORE DI FATTO: quando il s-a si rappresenta in modo errato le circostanze della realtà esterna 2) ERRORE DI DIRITTO: quando il s-a si rappresenta in modo errato la norma extrapenale o penale e il suo significato - errore = paragonato all’IGNORANZA della norma penale, x’ NON conoscere o conoscere erroneamente la norma comporta effetti negativi sulla configurazione effettiva di reato - errore di precetto (cioè sulla portata coattiva di pena) va a ricadere soprattutto su norma penale stessa - se il soggetto si rappresenta erroneamente alcuni elementi del reato e della sua costituzione non penalmente perseguibile (non c’è dolo) NON può maturare volontariamente la scelta criminosa (= ERRORE-MOTIVO falsa rappresentazione della realtà esterna, che incide sul processo di formazione della volontà prima che qt. sia dichiarata all’esterno) - errore di fatto = deve riguardare elementi essenziali del reato - se c’è errore su elementi NON essenziali errore = irrilevante (confusione tra 2 soggetti, oggetti che possono fungere entrambi da adeguati elementi x configurazione del reato ecc. non è rilevante specificare con esattezza chi è colui che subisce un reato o quali sono gli oggetti coinvolti: la punibilità del reato resta cmq) 2. Errore di fatto sul fatto Caso 31 – un bracconiere scorge in un canneto una sagoma simile a cinghiale e spara: scopre poi che è un ragazzo che è morto: omicidio? Caso 32 – un uomo si congiunge carnalmente con ragazza minore di 14 anni (ma la credeva almeno 16enne x il notevole sviluppo fisico) - errore = ‘rovescio’ della componente conoscitiva del dolo. - art. 47 comma 1° = ‘errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo’ - art. 47 cp comma 1°: disciplina quindi l’errore di fatto sul fatto esclude DOLO, ma non una forma diversa di responsabilità penale il reo è cmq punibile x COLPA (se reato commesso era previsto da legge penale stessa in qt termini) - caso 31: bracconiere che uccide ragazzo scambiandolo x cinghiale errore =scusante (x dolo) - irrilevanti invece scambio soggetti o scambio oggetti (error in persona o error in obiecto) che rivestono posizione equivalente sul piano della fattispecie incriminatrice (es. uccido un altro credendo di colpire il mio nemico: fattispecie omicidio tutela uomo in tutte le personificazioni, non solo 1 persona) - scambio di cose ha rilevanze diverse x casi particolari (es. Tizio prende bici di un altro x’ di colore e forma = alla sua); oppure cambia fattispecie (ingiuria – art 594 cp - invece che oltraggio a pubblico ufficiale – art 624 cp -); o incide su aggravanti o attenuanti (art. 60 cp) 2.1) che disciplina dare all’errore prodotto da un soggetto non imputabile (affetto da infermità di mente)? a) infermità che influenza la formazione dell’errore non scusante b) infermità che NON influenza scusante (soprattutto se poteva essere commesso da chiunque altro, vista la rilevanza delle circostanze che lo hanno determinato) - caso 32: uomo che si congiunge con minore di 14 anni: errore NON scusante (x’ error aetatis non invocabile x delitti contro morale pubblica e buon costume con < 14 anni – art. 539 cp -) - art. 47 comma 2°: ‘l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso’ (es. Tizio si impossessa di una cosa altrui credendola smarrita: non furto – art. 624 - ma appropriazione di cose smarrite – art. 647-) - che disciplina dare a errore che cade su elementi degradanti del titolo di reato? (es. uccido Tizio credendo che abbia prestato consenso alla propria uccisione: omicidio semplice – art. 575 – o del consenziente – art. 579 - ?)

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- Fiandaca-Musco prevale ipotesi meno grave (analogia di disciplina di errore sulle cause di giustificazione – art. 59 comma 4° -) x’ riflette l’effettivo atteggiamento psicologico di agente. 3. Errore sul fatto determinato da errore su legge extrapenale Caso 33 – Il padre di una studentessa dichiara un reddito familiare falso x avere il presalario x la figlia: imputato di truffa ai danni dell’Opera Universitaria si difende dicendo che le dichiarazioni non veritiere dipendono da un’errata interpretazione delle norme fiscali e delle norme che regolano la concessione dell’assegno x studio - art. 47 comma 3°: ‘errore su una legge diversa da legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato’ - es. l’agente che prende una cosa credendola propria non x’ la confonde con un’altra (errore cd di percezione) ma x’ erra sull’interpretazione di legge civile che disciplina rapporto di proprietà (errore cd. di valutazione): es porta via una cosa venduta (ma non ancora consegnata) credendo che la proprietà si trasferisca con l’efettiva consegna e non col mero consenso - art. 47 comma 3°: prevede ipotesi di errore di diritto (ma l’art. 5 cp sancisce principio ignorantia legis non excusat) contraddittorietà dell’ordinamento penale - norma extra-penale conserva effetto scusante quando concerne cd elementi normativi del fatto penale (devono avere medesima rilevanza sia che essi siano di natura giuridica sia che siano di natura fenomenica) - efficacia scusante di norma extra-penale = OK anche quando concerne NORMA PENALE IN BIANCO 4. Errore determinato dall’altrui inganno - art. 48 cp: ‘le disposizioni dell’art. precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce reato è determinato dall’altrui inganno: ma in tal caso del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo’ - errore = determinato anche ad opera di altro soggetto (<> dall’autore di reato) che agisce con artifici e raggiri x sorprendere la buona fede del soggetto-agente INGANNO altrui nei confronti dell’autore di reato - dottrina = art. 48 NON agisce se il s-a si poteva rendere conto dell’inganno usando la normale diligenza (ma così art. 48 KO!) - detto anche AUTORIA MEDIATA = vero e unico autore non è il soggetto-agente ma l’ingannatore 5. Reato putativo - art. 49, comma 1°: ‘non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato’ - REATO PUTATIVO = il soggetto-agente crede di aver commesso reato (che nella realtà è inesistente): il reato è qui IRRILEVANTE - reato putativo = determinato anche dal fatto di aver agito ignorando l’esistenza di causa di giustificazione.

Sezione V - Il reato aberrante 1. Errore-inabilità Caso 34 – Tizio, x uccidere Caio (presunto amante della moglie), infligge colpi di coltello a Sempronio (intervenuto x separare i contendenti) - con la ricorrenza dell’errore (di fatto o di diritto) = si verifica una divergenza concreta tra ciò che si VUOLE e ciò che FTvamente si REALIZZA - ABERRATIO ICTUS = divergenza x presenza dell’errore esecutivo (cioè sui modi di utilizzo dei mezzi con cui il reato si determina) - art. 82 comma 1° cp: ‘quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’art. 60’ un tempo solo x delitti cd di sangue (ora x tutti) - aberratio ictus:1) MONOLESIVA = s-a colpisce un oggetto materiale o un soggetto passivo <> da quello previsto Aberractio ID x evitare che il s-a sia punibile solo x responsabilità oggettiva: VALUTARE FTva Ictus mono COLPA plurilesiva dell’agente Delicti 2) PLURILESIVA = oltre all’evento dannoso l’agente provoca un altro/i evento/i che colpisce persone diverse il s-a risponde x il danno cagionato volontariamente E x resp. oggettiva x danni causati erroneamente alle persone - materia sanzionatoria: disciplina: 1) parte di dottrina = aumento della pena fino a ½ x ogni soggetto ulteriore danneggiato dal fatto erroneo 2) altra parte = solo un aumento generico di pena 3) ultima parte dottrina = applicare la disciplina dell’aberratio alla lesione voluta; alle altre lesioni si applica la responsabilità oggettiva - caso 34: aberratio ictus plurilesiva = Tizio risponde anche x lesioni a Sempronio anche se l’errore esecutivo non è rimproverabile x imprudenza

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2. Aberratio delicti Caso 35 – Uno scioperante tira sasso contro autobus, ma sbaglia e colpisce in testa 1 passante Caso 36 – Un giovane, nel congiungersi carnalmente con una minore di 14 anni le procura lesioni personali (strappo della infibulazione degli organi genitali) - ABERRATIO DELICTI = soggetto lede beni e interessi diversi da quelli che voleva colpire originariamente: - art. 83: ‘fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come evento colposo’ - c’è responsabilità solo se c’è colpa (ma non tutti i delitti possono essere ricompresi in qt. categoria) - se il delitto principale si concretizza s-a risponde a titolo di dolo anche in caso di aberratio - caso 35: realizza un reato contro una persona (punibile anche a titolo di colpa) mentre tentava un reato contro il patrimonio - art. 83: capoverso: ‘se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso di reati’ - caso 36: concorso di reati: 1 doloso (congiungersi carnalmente con < 14 anni) e 1 colposo (danno a infibulazione)

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Sezione VI – La coscienza dell’illiceità 1. La possibilità di conoscere il precetto penale Caso 37 – Un medico, detentore di 2 pistole regolarmente denunciate, compra una 3a pistola e si presenta all’autorità competente x denunciarne il possesso: l’autorità lo rassicura che le denunce precedenti sono sufficienti ai sensi di vigente normativa x porto d’armi (invece è reato detenerne + di 2 senza licenza di collezione rilasciata dal questore) - problema di CONOSCERE NORMA PENALE se il soggetto non conosce la normativa non può astenersi da comportamenti penali; se non sa della legge non capirebbe neanche valore rieducativo della pena - il s-a che non conosce legge: è davvero COLPEVOLE x il fatto stesso? Sì (anche se maturazione di sua volontà = impossibile come concezione di illiceità) - è necessario dare al soggetto la possibilità di conoscere la norma sempre + impo in qt. tempi in cui nascono sempre + reati di pura invenzione legislativa (che non hanno la carica di riprovazione sociale dei delitti cd naturali) 1.1) PRINCIPIO DELLA POSSIBILITA’ = impo x possibilità di s-a di conoscere norma penale 1) EVITABILITA’-INESCUSABILITA’ dell’ignoranza legge penale = se ignoranza criteri x inevitabilità: SOM evitabile allora suo ricorso = NON scusabile Soggettivi 2) INEVITABILITA’-SCUSABILITA’ = dell’ignoranza legge penale = se ignoranza Oggettivi su precetto non può essere evitata è scusabile (se ricorre) Misti 1.2) INEVITABILITA’ ricorre solo se quando: A) CRITERI SOGGETTIVI = tengono conto di specifica personalità di s-a (se particolarmente rilevante: es. straniero del tutto spaesato, persona di bassissima cultura ecc.) B) CRITERI OGGETTIVI = legge penale oscura x chiunque la vuole conoscere (a prescindere da caratteristiche di s-a) C) CRITERI MISTI = soggettivi (es. diversa istruzione di soggetti) + oggettivi (es. emanazione di sentenze contrastanti) - x s-a che agisce SENZA coscienza di illecito: 2 situazioni distinte: 1) SOGGETTO PRESAGISCE ILLICEITA’ = si prefigura propria azione come evento penalmente illecito e rilevante (e nonostante ciò decide di agire cmq) NON SCUSABILE (salvo che soggetto non si trovi di fronte a dubbio oggettivamente irrisolvibile sul da farsi, sapendo che in mancanza di azione il danno si produrrebbe ugualmente) 2) SOGGETTO NON PRESAGISCE MINIMANENTE ILLICEITA’: scusabile (solo xò se ci sono motivi oggettivamente leciti x non ritenere che gli fosse impossibile conoscere la norma penale) - quindi in nostro OG: REATO = punibile solo x dolo o colpa (in modo concorrente) dolo = elemento costitutivo del fatto tipico colpa = non coscienza dell’illiceità del fatto - qt. COMPOSIZIONE DI COLPEVOLEZZA ricorre soprattutto x norme penali di legislazione speciale (che offre modelli di reato in cui x avere dolo bisogna x forza postulare FTva conoscenza del fatto di reato) - caso 37: errore scusabile (s-a era poi medico ed è quindi naturale che faccia affidamento su autorità + competente: <> caso se fosse stato avvocato, magari penalista) Sezione VII – Cause di esclusione della colpevolezza 1. Dolo e normalità del processo motivazionale; la cd inesigibilità - COLPEVOLEZZA = valido criterio costitutivo di reato SE NON ricorrono circostanze anormali che la escludono (es. situazioni obiettivamente non superabili che costringono s-a ad agire in 1 modo determinato – modo che così integra la fattispecie penale -) INESIGIBILITA’ di un comportamento differente. Casi + evidenti: Cause di inesigibilità: SCSC a) stato di necessità o coazione morale di soggetto Stato di necessità b) situazioni socialmente rilevanti (anche se non conosciute a livello legale) Coazione morale c) conflitto di doveri (specie se richiesti da <> ordinamenti: es. OG Socialmente rilevanti (situaz.) ord.morale/relig.) Conflitto di doveri - inesigibilità = NON può assumere ruolo ampliamente scusante (se si dice che reato è scusabile x’ non si poteva gire altrimenti, si deve poi cercare di capire x’ non si poteva agire altrimenti) 2. Scusanti legalmente riconosciute - cause di esclusione di colpevolezza (CeC) = NON escludono antigiuridicità del fatto (resta cmq violazione di lex penale) - semmai = NO rimprovero al s-a x aver commesso il fatto (CeC agiscono quindi SOLO x s-a cui si riferiscono) - cause di esclusione legalmente riconosciute: 1) stato di necessità (grave pericolo x sé o persona cara) o coazione morale (s-a condizionato psicol. da altro soggetto) Cause esclusione: 2) ordine criminoso della pubblica Autorità (<> da ordine ‘legittimo’ che porta a causa di SOI giustificazione) Stato di necessità se l’ordine dato dal superiore è insindacabile (x pressione psicologica di subordinato) = Ordine criminoso Ignoranza ok esenzione da responsabilità penale (ma il fatto rimane) 3) ignoranza (o errore) inevitabile-scusabile (come esposto sopra)

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Sezione VIII – La colpevolezza nelle contravvenzioni 1. I criteri di imputazione soggettiva: dolo e colpa - criterio imputabilità di DELITTI = DOLO (colpa = mera eccezione che ricorre nei casi previsti dalla legge) - CONTRAVVENZIONI = basta anche solo la COLPA x configurare punibilità del fatto (art. 42 comma 2°) - demandato a giudice giudizio se dolo o colpa (rileva a fini di abitualità, commisurazione della pena e di amnistia x reati colposi ecc.) - scusabilità di buona fede in contravvenzioni vedi cause di esclusione di colpevolezza

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Capitolo 4 - Circostanze del reato 1. Premessa Caso 38 – Tizio reagisce con un violento schiaffo alle ingiurie di Caio e gli provoca (non volendo) una grave scoliosi del setto nasale con disturbi alla respirazione - circostanze del reato = elementi che stanno INTORNO (circum stant) al reato o accedono a un reato già perfetto (incidono NON sulla sua struttura ma sulla diversa entità della pena comminabile x quel reato) - dette anche accidentalia delicti (possono anche mancare senza farne venir meno l’esistenza) 2. Classificazione delle circostanze ACOIEA A

Tipo (A)ggravanti Attenuanti

C

O

(C)omuni (artt. 61, 62, 112, 114 cp) Speciali (O)ggettive (art. 70 cp) Soggettive

I

(I)ndefinite

E

(E)strinseche Intrinseche (A)ntecedenti, concomitanti e susseguenti

A

CIRCOSTANZE: classificazione Descrizione Circostanze che aumentano quantitativamente la pena-base prevista dall’OG x quel fatto illecito Circostanze che diminuiscono quantitativamente la pena-base prevista dall’OG x quel fatto illecito Aggravanti o attenuanti previste nella parte generale del cp (si applicano a un insieme non predeterminato di reati) Valgono solo x alcune fattispecie di reato Attengono aspetti sostanziali della condotta criminosa (luogo, tempo, modalità d’azione ecc.) Attengono aspetti psicologici del soggetto-agente (intensità del dolo, grado di colpa, qualità personali ecc.) Circostanze con tassatività descrittiva carente, non individuabili da giudice Attengono fatti successivi (e NON l’esecuzione di reato) Attengono la condotta illecita A seconda dei loro rapporti logico-temporali rispetto alla commissione del fatto di reato

3. Criteri di identificazione delle circostanze - x identificare circostanze = usare criterio di specialità (pone reato circostanziato e reato semplice in posizione di ‘specie’ e ‘genere’) - reato circostanziato = è compreso nel genus del reato semplice (ne possiede tutti gli elementi) e in + ha determinati caratteri di specialità (lo configurano come species) - criterio di specialità = necessario x dare rilevanza a circostanze di reato (non disciplinate xò da legge problemi di individuazione, da risolvere caso x caso) - es. caso 38: lesione aggravata (ma x alcuni sarebbero un caso a sé, venendo a cadere il rapporto genus/species) 4. Criterio di imputazione delle circostanze - riforma introdotta con legge 19/1990: introduce criterio di imputazione soggettiva delle circostanze di reato - riformato art. 59 comma 2° cp: ‘le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa’ - con legge 19/1990 principio nulla poena sine culpa esteso anche a circostanze che aggravano la pena - attenuanti = continua a vigere criterio di imputazione obiettiva (valgono x reo anche se non ne ha conoscenza – quindi solo x loro obiettiva esistenza -) - aggravanti = applicabili solo se reato doloso - in reati colposi = sufficiente stabilire che aggravante poteva essere conosciuta da agente (ma egli l’ha ignorata x colpa) 4.1) art. 60 cp: ‘nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti’ - es. uomo tenta di uccidere il proprio nemico e invece uccide uno che in realtà è il proprio padre: omicidio semplice e non parricidio - errore = tipo di fattore che può deformare la realtà concreta e la sua corretta percezione (senza soffermarsi sul carattere colpevole o meno dello stesso) - circostanze aggravanti NON sono volute dal soggetto (anche se l’errore ha determinato il soggetto all’illecito) imputazione soggettiva di aggravanti - deroga a principio oggettivo di attenuanti = valgono attenuanti anche nel caso che il soggetto commetta un errore (es. Tizio mi aggredisce e gli sparo, ma colpisco Caio attenuanti come se avessi colpito Tizio) - art. 60 comma 2°: ripristina i criteri generali di imputazione ‘qualora si tratti di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa’

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5. Criteri di applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena - distinzione ulteriore di circostanze x valutare come deve variare quantità di pena applicata a seguito di imputazione al reo di aggravanti o attenuanti: 1) circostanze ad efficacia comune = dipende dalla pena ordinaria x quel reato (aumenta/diminuisce con valore frazionario max di 1/3) 2) circostanze ad efficacia o effetto speciale = art. 63 comma 3° comportano aumento/diminuzione superiore a 1/3 (art. 63 modificato da lex n.400/1984) 2.1) circostanze autonome = modifica la specie di pena prevista x il reato 2.2) circostanze indipendenti = comportano aumento/diminuzione senza considerare ammontare della pena ordinaria 6. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - se circostanze attenuanti e/o aggravanti si presentano x stesso reato: 1) concorso omogeneo di circostanze (tutte aggr. O tutte att.) - art. 69 cp: ‘quando in un reato ad una circostanza aggravante accede un’altra circostanza aggravante, ovvero ad una circostanza attenuante accede un’altra circostanza attenuante, il giudice applicherà al caso concreto la circostanza che importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggior diminuzione della pena’ 2) concorso eterogeneo di circostanze (alcune attenuanti e alcune aggravanti) - art. 69 cp: ‘il giudice deve operare un giudizio di equivalenza, ovvero di prevalenza delle une circostanze sulle altre’ principio del bilanciamento (4° comma art. 69 cp) - giudice applica aggravante O attenuante (se 1 prevale su altra) o NON applica del tutto (se si equivalgono) 7. Applicazione delle circostanze e commisurazione della pena - art. 133 cp: criteri di imputazione e commisurazione dell’entità delle circostanze di reato (e della loro FTva influenza su reato) e criteri discrezionali di commisurazione della pena al reo da parte del giudice - NE BIS IN IDEM = divieto di imputare due volte allo stesso soggetto, un medesimo fatto di reato: ogni soggetto agente può essere punito una sola volta x il fatto di reato commesso (vale anche x valutare le circostanze di reato, non computabili due volte ai fini della comminazione della pena) - inoltre (art. 133 cp): lo stesso fatto NON è computabile 2 volte (come reato e come circostanza, magari aggravante)8. Le singole circostanze aggravanti comuni - art. 61 cp: ‘catalogo’ di circostanze aggravanti comuni: ARTICOLO 61 CP: AGGRAVANTI COMUNI (TOPSALDAAPD) 1 T Aver agito per motivo (T)urpe o futile ‘motivo’ = molla, impulso, istinto che spinge soggetto ad agire; - motivo = turpe (abietto) quando offende la sensibilità di qualsiasi uomo di media moralità - motivo = futile quando c’è sproporzione profonda tra movente di reato e azione delittuosa commessa (azione delittuosa esagerata non giustificata da scarsa pregnanza di motivo) 2 O Aver commesso un reato per eseguirne o Soggetto-agente commette un reato-mezzo per (O)ccultarne un altro realizzare conseguenze penali di un reatofine; - anche se reato-fine non si compie = aggravanti aggiunte a reato-mezzo compiuto 3 P Aver agito (nei reati colposi) nonostante la (P)revisione dell’evento 4 S Aver operato (S)evizie o aver agito con ‘sevizie’ = inflizione di sofferenze fisiche crudeltà verso le persone non necessarie x realizzare reato; ‘crudeltà’ = inflizione di sofferenze morali che oltrepassano normale sentimento di umanità (inutili ai fini del reato) ‘minorata difesa’ = quando vittima di 1 5 A Aver agito in modo da (A)pprofittare di circostanze particolari di tempo e di luogo reato si trova in stato di particolare vulnerabilità (il soggetto-agente è a (tali da ostacolare la pubblica e privata conoscenza di tale stato del soggetto difesa) passivo e ne approfitta per ricavarne un vantaggio) 6 L Aver commesso un reato nel tempo in cui ci si ‘latitanza’ = quando soggetto evita è sottratti all’esecuzione di una misura applicazione di misure coercitive dello coercitiva (la detenzione) spedita per un Stato o evade da 1 misura coercitiva già applicatagli; aggravante = x maggior precedente reato (L)atitanza pericolosità criminale essendosi

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volontariamente ribellato a punizione prevista da ordinamento penale. Aver agito, nei reati contro il patrimonio, Danno economico = da valutare in modo da cagionare un (D)anno di rilevanti OGGETTIVAMENTE, e non in base a capacità proporzioni economiche del danneggiato (se è benestante avrà meno danno) - danno patrimoniale = da valutare in base a circostanze presenti nel momento in cui fatto = commesso Aver (A)ggravato o tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso Aver commesso reato con (A)buso dei propri Qualifica di pubblico ufficiale/ministro di poteri inerenti alla qualifica di pubblico culto deve aver agevolato commissione di funzionario, o anche di ministro del culto reato stesso e che agente (consapevole di potere) ne approfitta x commettere reato Aver commesso un reato contro un (P)ubblico - pubblico ufficiale e incaricato pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni o servizio = cfr artt. 357 e 358 cp anche contro un ministro del culto cattolico - ministri di culto = vedi nei rispettivi ordinamenti religiosi - agenti diplomatici o consolari = vedi dir.internaz. (no se capo di stato o funzionario di stato estero, quindi NON aggravante) Aver commesso il reato con abuso di relazione Commettere reato contro subordinato (abuso (D)omestica o di coabitazione o con abuso di di autorità) anche tra persone che coabitano autorità (non necessariament permanentemente) in ambiente domestico

9. Le singole circostanze attenuanti comuni

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ARTICOLO 62 CP: ATTENUANTI COMUNI (RIFDDR) Aver agito per motivi di particolare Soggetto commette reato x motivazione morali non (R)ilievo morale o sociale solo soggettive ma anche condivise da tutti Attenuante della cd ‘provocazione’ (azione non Aver reagito in stato d’(I)ra ad un comportamento particolarmente solo antigiuridica, ma anche contraria a normali ingiusto regole del vivere civile e reagisce con stato d’animo particolare, che fuoriesce dai suoi poteri di autocontrollo) Aver agito sotto spinta emotiva di Ratio di attenuante = essere in mezzo alla folla una (F)olla in tumulto, quando la può spingere a atti di ribellione che normalmente non si commetterebbero riunione non sia vietata e sempre che il soggetto non sia delinquente abituale Aver cagionato, nei reati contro il Come aggravante simile ma al contrario: danno di patrimonio, un (D)anno di speciale scarsissimo valore tenuità Aver concorso, oltre al fatto - 2 elementi necessari: illecito del colpevole, anche il 1) materiale = evento doloso di offeso si pone fatto (D)oloso dell’offeso nella nella catena causale che dà vita al reato 2) psicologica = offeso vuole FTvamente procurare commissione del reato ai suoi danni danno a se stesso - danno di offeso NON concausa sopravvenuta x reato di s-a 2 circostanze: Aver operato, prima del giudizio e 1) s-a deve ravvedersi del reato commesso dopo la commissione del reato, in modo da (R)isarcire totalmente il 2) s-a ravveduto si opera x estinguere totalmente danno commesso, ovvero attenuarne le conseguenze di reato (risarcimento) o x attenuarle conseguenze

10. Circostanze attenuanti generiche - art. 62 bis cp: circostanze attenuanti generiche (diverse da quelle di art. 62 cp e valutabili da giudice discrezionalmente x diminuire la pena) - art. 62 bis = ‘appendice’ di art. 133 a fini di riduzione del minimo edittale della pena - non utilizzabili 2 volte (ne bis in idem sostanziale) e non elencabili (essendo discrezionali x giudice) circostanze non tipizzate, desumibili solo dai casi concreti nelle loro infinite sfumature - considerabili sempre come UNA circostanza e soggette a principio del bilanciamento (art. 69 comma 4°) 11. La recidiva - RECIDIVA = speciale circostanza aggravante (indicata espressamente da art. 99 cp) - RECIDIVA = ‘ricaduta’ nel reato da parte del soggetto-agente e si verifica quando soggetto, già imputato x un precedente reato, ne commette un altro - quando recidiva = ordinamento penale riconnette aumento di pena-base prevista x nuovo delitto (il soggetto-agente non è stato redarguito sufficientemente da applicazione di 1a pena)

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- 3 forme di recidiva: 1) RECIDIVA SEMPLICE (art. 99 comma 1°) = soggetto commette nuovo reato dopo essere già stato imputato con sentenza di condanna irrevocabile Recidiva: SAsAiR aumento pena = max 1/6 di pena ordinaria prevista Semplice 2) RECIDIVA AGGRAVATA (art. 99 commi 2° e 3°) = soggetto commette Aggravata Specifica reato della stessa specie di quello x cui è stato precedentemente imputato Infraquinquennale RECIDICA AGGRAVATA SPECIFICA - se commesso nuovo reato entro 5 anni successivi a condanna x precedente illecito Reiterata RECIDIVA AGGRAVATA INFRAQUINQUENNALE - aumento pena = max 1/3 di pena ordinaria 3) RECIDIVA REITERATA (art. 99 comma 4°) = soggetto già recidivo commette nuovo reato aumento pena ½ se recidivo aggravato specifico aumento fino a 2/3 se recidivo aggravato infraquinquennale - con riforma del 1974: non obbligatorio aumento pena, ma facoltativo x giudice (che ha quindi rilevante potere discrezionale in valutazione della recidiva e di sua applicazione) - recidiva = non circostanza in senso tecnico, ma quasi 1 indice di commisurazione della pena (come indici di art. 133 cp) - recidiva = comparabile x bilanciamento (art. 69) - giurisprudenza recidiva ok come criterio e non come circostanza (quindi incide x libertà condizionale, riabilitazione ecc.) - dottrina se recidiva ok x’ giudice rimuove effetto principale di recidiva e ne tiene conto x FTi minori?

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Capitolo 5 – Delitto tentato 1. Premessa : la consumazione del reato Caso 39 – Un ladro ruba solo alcuni oggetti x cause indipendenti da sua volontà: furto consumato o tentato? - CONSUMAZIONE DI REATO: compiuta realizzazione di tutti gli elementi che configurano in modo astratto una fattispecie di reato (e indicati come tali) - REATI DI MERA CONDOTTA: consumazione avviene quando agente mette in atto concretamente l’azione criminosa - REATI DI EVENTO: reato = CONSUMATO quando, oltre alla realizzazione dell’azione si verifica anche l’evento dannoso connesso al reato - concetti di ‘consumazione’ e ‘tempi di attuazione’ importanti x’: consumazione: SPATI 1) SUCCESSIONE LEGGI PENALI NEL TEMPO: stabilire quale norma applicare Successione leggi 2) PRESCRIZIONE: stabilire il termine da cui decorre la prescrizione dell’azione penale Prescrizione 3) AMNISTIA E INDULTO Amnistia e indulto 4) COMPETENZA TERRITORIALE Territorio 5) PREVALENZA DI LEGGE ITALIANA RISPETTO A STRANIERA - caso 39: il delitto è, chiaramente, consumato: basta anche l’apropriazione di un solo oggetto Italiana o stranierax perfezionare il reato di furto 2. Delitto tentato: in generale Caso 40 – La figlia cerca di uccidere il padre contadino friulano avvelenandogli il vino: il padre accusa solo mal di stomaco x’ lo travasa (e sicuramente anche x’ ha lo stomaco corazzato… ☺) Caso 41 – Un ambulante porta in macchina scatole di sigarette (in realtà riempite di patate) Caso 42 – Una banda si apposta vicino a una banca con pistole, calze per mascherarsi, guanti, sacchi ecc. - DELITTO TENTATO O TENTATIVO: realizzazione da parte del s-a di elementi di fattispecie criminosa che xò non giungono a compimento (ma che sono in grado di manifestare l’intenzione penalmente illecita del s-a) - 3 criteri a fondamento di punibilità del tentativo: 1) oggettivo: tentativo perseguito penalmente x’ comporta possibilità di mettere in criteri di punibilità tentativo OSM: pericolo i BG penalmente tutelati cui si rivolge offesa Oggettivo 2) soggettivo: tentativo perseguito x’ esprime pericolosità caratteriale, animosità Soggettivo ribelle del s-a 3) misto: punisce pericolosità del s-a e le condotte che l’OG penale deveMisto reprimere per non perdere fiducia da parte dei consociati - + importante = oggettivo (soggettivo troppo basato su personalità del reo, misto no x’ misto, appunto) - dottrina: tentativo = molto meno grave (meno pericoloso socialmente e minor punibilità) di delitto consumato - tentativo = POTREBBE ledere BG protetto (idoneità a) ma non lo fa - tentativo = NON delitto imperfetto (è perfetto!: ha i 3 elementi di TAC – tipicità, antigiuridicità, colpevolezza -) 3. L’inizio dell’attività punibile - quando si può determinare che il tentativo è realizzato (anche se parzialmente)? - tentativo = punibile da quando mette in pericolo BG protetto viene cioè raggiunta la SOGLIA DI PUNIBILITA’ - punibile nel momento che intercorre tra preparazione e esecuzione del tentativo - pericolo concreto = punibile (x’ oggi si tende a considerare il tentativo come fondamento della punibilità in modo oggettivo) fine = tutelare anticipatamente BG protetto - delitto tentato <> delitto mancato: - TENTATIVO INCOMPIUTO o DELITTO TENTATO in senso stretto: se azione non si compie - TENTATIVO COMPIUTO o EVENTO MANCATO: se non si verifica evento - differenza da codice Zanardelli, oggi abbandonata - ‘800: atti meramente preparatori = atti che condizionano solo la sfera di s-a atti esecutivi = condizionano la sfera di 3i, ledendola - OGGI: idoneità e univocità degli atti realizzanti il tentativo 4. Idoneità degli atti - art. 56 comma 1° cp: TENTATIVO =

1) se AZIONE NON SI COMPIE (tentativo incompiuto) 2) se EVENTO NON SI VERIFICA (tentativo compiuto) - IDONEITA’ = capacità potenziale, attitudine di un ATTO a essere confacente a fattispecie astratta di reato - idoneità = riferita all’atto e non al mezzo (MEZZO = strumento usato x commettere reato, ATTO = impiego del mezzo) - in base alle circostanze: es. spillo = mezzo adatto (se voglio uccidere emofiliaco); sparo = mezzo inadatto (se voglio uccidere da 20 km di distanza): caso 40: inidoneità del tentativo (la figlia doveva mettere + veleno x avere tentativo; come ad. sparare con pistola a salve, usare attrezzo non adatto a forzare una cassaforte, ecc.) - idoneità = NON ha niente a che vedere con VOLONTA’ di s-a (basta che comportamento sia idoneo a provocare illecito)

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- idoneità = intesa in senso OGGETTIVO (ma un atto che sembrerebbe ininfluente può essere idoneo x > conoscenza del s-a) - idoneità = requisito OGGETTIVO che tiene conto di conoscenza SOGGETTIVE di s-a - giudice deve usare criterio della PROGNOSI POSTUMA (si pone ‘all’inizio’ dell’azione criminosa e valuta la conoscenza che poteva avere un uomo medio) analisi a posteriori delle conoscenza del s-a - prognosi postuma = A BASE PARZIALE (esamina solo circostanze conoscibili da s-a che potevano spingere ad azione criminosa – NON altre, importanti, ma che s-a non conosceva -) - GRADO di idoneità = quanto in concreto atti sono idonei a configurare 1 tentativo di reato - dottrina oscilla tra ‘non impossibilità’ dell’atto e ‘probabilità effettiva’ che l’atto dia corso a tentativo - OGGI = atto deve avere ‘probabilità assoluta’ di realizzare tentativo (punito x sua capacità di porre in pericolo BG protetto) 5. Univocità degli atti - univocità degli atti = atti tutti intenzionalmente diretti a determinazione di medesima condotta criminosa (sennò si dilaterebbe quantità di atti che s-a, ampliando troppo ventaglio di fattispecie possibili) - atti univoci (AU) = atti che lasciano prevedere come verosimile la realizzazione del delitto compiuto - AU = atti che verosimilmente avrebbero raggiunto 1 obiettivo (se non fosse intervenuto fattore paralizzante) DOTTRINA: - univocità in senso soggettivo = criterio di prova in sede processuale x dimostrare tentativo (guardare tutto, anche personalità del s-a) OPPURE: - univocità in senso oggettivo = criterio di essenza (guardare a intrinseca univocità e pericolosità, come criterio oggettivo) - CAUSA DI INTERRUZIONE = requisito indipendente da volontà di autore (sennò sarebbe ‘desistenza volontaria’ o ‘recesso attivo’) impo x definire tentativo - caso 41: finché l’ambulante non toglie scatole di patate-sigarette dalla macchina e le mette in vendita = NON c’è reato - c’è univocità invece nel caso 42: non ci può essere dubbio alcuno sui fini della banda appostata 6. Elemento soggettivo - elemento soggettivo del tentativo = SOLO con DOLO (è inconcepibile un tentativo colposo involontario -) - il dolo del tentativo è uguale a quello della consumazione? - dottrina: differenza tra delitto 1) consumato e 2) tentato solo sul piano oggettivo (1) comporta effettiva violazione BG, 2) solo sua messa in pericolo) - DOLO: uguale x 2 tipi di reato (x’ sono soggettivamente uguali) - dottrina + recente: dolo del tentativo <> dolo eventuale (esprime la fattispecie del reato consumato) - DOLO EVENTUALE = comportamento del s-a (anche se non voluto) ma POSTO IN ESSERE (s-a si assume così il rischio della propria condotta) - tentativo = NON c’è semplice assunzione di rischio eventuale, ma volontà concreta delle proprie azioni (anche se poi l’‘azione non si compie’ o l’‘evento non si verifica’) - x qt.: tentativo <> dolo eventuale 7. Il problema della configurabilità del tentativo nell’ambito delle varie tipologie delittuose - tentativo = NON possibile x tutti i tipi di reato: 1) reati (P)ermanenti: tentativo punibile se reato frazionabile 2) reati (U)nisussistenti: esauriscono carica offensiva con realizzazione di unico atto (es. ingiuria verbale) 3) (C)ontravvenzioni: meno offensive di delitti (quindi non vale la pena di punire tentativo) 4) reati di (P)ericolo: illogico punire il pericolo di un pericolo (si anticiperebbe troppo la soglia di punibilità) MAI tentativo x: PUCPACPOCCA 5) reati (A)ggravati dall’evento: se evento ulteriore può realizzarsi indipend. Permanenti da esaurimento di condotta vietata Unisussistenti 6) reati (C)ondizionati: c’è tentativo solo se si verifica la condizione obiettiva di Contravvenzioni punibilità (non importa invece se la condotta tipica non si perfeziona) Pericolo 7) reati (P)reterintenzionali (reati che producono eventi + gravi non previsti o Aggravati dall’evento voluti dal s-a): s-a punibile x volontarietà e FTva commissione di evento volutoColposi Condizionati e prodotto) Preterintenzionali 8) reati (O)missivi: ??? vedi più avanti Omissivi 9) reati (C)olposi: x involontarietà del comportamento (manca dolo) Colposi 10) delitti di attentato e nei delitti cd a (C)onsumazione anticipata: a) il tentativo Consum. anticipata e Attentato equivale già a consumazione b) è non senso ipotizzare ‘atti idonei a produrre Abituali atti diretti a…’ tipica non si condiziona) 11) reati (A)bituali: le singole azioni del delinquente abituale non hanno rilevanza penale autonoma 8. Tentativo e circostanze - quali sono le circostanze di reato x il tentativo? 1) tentativo circostanziato di delitto: circostanze di reato = eseguite tutte o in parte quando si verifica azione che dà luogo al tentativo

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2) tentativo di delitto circostanziato: se il delitto giungesse a conclusione avrebbe le circostanze del reato - l’unica ipotesi possibile è la numero 1, cioè le circostanze si verificano quando il tentativo viene realizzato (non ammissibile, a favore o contro la persona, una circostanza realizzata in modo parziale)

9. Desistenza volontaria e recesso attivo Caso 43 – Un ladro desiste dal furto x’ non riesce a forzare la chiusura di protezione Caso 44 – Tizio accoltella Caio, ma poi chiama il medico vedendo che la vittima rischia di morire Caso 45 – Una donna apre il gas per uccidere il marito e esce di casa: poi xò avverte polizia, che arriva e si limita a arieggiare i locali (nessun danno è stato fatto) - in molti casi tentativo = resta tale non x fattori esterni, ma x’ il s-a si ritira dalla possibilità di commettere reato - 2 modi di scelta dell’agente: 1) desistenza volontaria: s-a rinuncia a azione prima che tentativo si completi (es. caso 43) 2) recesso attivo: s-a interviene dopo realizzazione di azione x impedire che faccia danni (solo se tra azione e evento intercorre del tempo) (es. caso 44, ma non anche, seppur discusso, caso 45, che alla fine è desistenza volontaria) - teoria del cd. ponte d’oro: OG cerca di prevenire reati promettendo impunità (desistenza volontaria) o riduzione della pena (recesso attivo) a s-a eventuali ( + incentivi a non commettere che a commettere reato) - NOTA: la teoria ponte d’oro non è xò accoglibile (chi commette reato non capisce bene ciò che fa) meglio premiare invece la non pericolosità sociale e la mancanza di FTva volontà criminosa - in entrambi i casi = RECESSO VOLONTARIO dal tentativo (s-a deve desistere non x’ intervengono elementi 3i – oggettivi -, ma perché adotta soggettiva volontà di recesso) 10. Tentativo e attentato - delitti di attentato = reati assolutamente perfetti e totalmente realizzatisi già quando messi in atto i soli atti preparatori diretti a ledere un BG di assoluta preminenza (partic. personalità dello Stato) - tentativo = richiede atti esecutivi (IDONEI A ledere BG); attentato = basta un comportamento DIRETTO A - attentato = sfugge ad analisi di IDONEITA’ - dottrina + recente vede cmq il requisito idoneità come essenziale anche x l’attentato NB: ATTENTATO = DELITTO IN CUI IL TENTATIVO È GIÀ CONSUMAZIONE DI REATO 11. Reato impossibile Caso 46 – Borseggiatore introduce mano in tasca (vuota) di vittima - reato impossibile (nient’altro che un tentativo impossibile che si realizza quando gli atti posti in essere dal s-a NON hanno caratteristiche di univocità e idoneità) - art. 46 comma 2° cp: la punibilità è esclusa ‘quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto della stessa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso’ - atto che NON pone in pericolo BG non configurabile come reato - reato impossibile (RI) <> tentativo x via dell’IDONEITA’ 1) azione inidonea = RI 2) azione idonea: 2a) oggetto verosimilmente esistente durante commissione fatto = tentativo 2b) oggetto non esistente = RI x inesistenza oggetto - impo = PROGNOSI POSTUMA a base totale – PPT - (con PP a base parziale – PPP - si arriverebbe a tentativo, ma in alcuni casi, anche se c’è dolo, mancano le circostanze che l’agente non conosceva e che xò impediscono di configurare reato) - con PPP si direbbe solo tentativo; con PPT (es. caso 46: ladro non poteva rubare denaro che non c’era) si può arrivare a reato impossibile (non punibile)

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Capitolo 6 – Concorso di persone Caso 47 – Un passante si accorge che un ladro sta rubando e decide di fargli da palo senza che il ladro lo sappia (azione non necessaria x’ cmq furto sarebbe avvenuto indisturbato) Caso 48 – A uccide B in presenza di proprio congiunto che si compiace x l’omicidio Caso 49 – Un soggetto è condannato a titolo di concorso morale x non essersi allontanato da luogo dove lanciati esplosivi (sua presenza con atteggiamento aggressivo = contributo di natura psichica e ha rafforzato altrui proposito criminoso) Caso 50 – Tizio dà mandato a Caio e Sempronio di rubare un determinato quadro in museo. Ladri prendono xò un altro dipinto essendo impossibile prendere il 1° (x ‘rifarsi delle spese’) Caso 51 – Gruppo di correi organizzano colpo: 1 fa da palo, ma gli altri commettono rapina e sequestro di soggetto rapinato (in difformità a accordi iniziali) 1. Premessa - concorso di persone nel reato = partecipazione di più soggetti a commissione di medesimo illecito penale (nella convinzione che questo lo renda + agevole) - concorso di persone (CdP) = carattere occasionale o eventuale (reati perfettamente commessi anche da singolo) - concorso di persone <> associazione criminosa (concorso di persone necessario: fattispecie possibile SOLO se + persone) 2. Il problema dei modelli di disciplina del concorso criminoso - ITA (ma anche altri codici moderni) manca disciplina esplicita di CdP (tranne ‘concorso necessario’, lasciato a legislatore di parte speciale x singole fattispecie) - 2 possibilità x dottrina: 1) interpretazione differenziata: singole figure delineate (autore, coautore, complice, ecc.). - rilevanza singola = + evidente 2) interpretazione unitaria: analizza nesso causale di ogni singola condotta (hanno importanza solo quelle veramente rilevanti) 2.1) interpretazione unitaria = + corretta anche riferendo a art. 110 cp (efficienza causale di ogni singola condotta) - art. 110 cp: ‘quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita’ tutti hanno responsabilità A PARI TITOLO se danno un qualche contributo (concorso SENZA specificazione di ruoli) - se nessuno ha rilevanza qualitativa/quantitativa che senso ha parlare di concorrenti (chi dà contributo minimo, inferiore a quello del reo)? 3. Le teorie sul concorso criminoso - dottrina: 3 ipotesi di studio x ‘concorso di reato’ 1) accessorietà del concorso di persone: qualifica che può mancare x specificazione di reato (se condotta del partecipe considerata in modo autonomo = NON rilevante penalmente) a) concorso punibile in concreto x’ individuabile in base a sua ‘accessorietà’ Teorie: APePd b) concorso individuabile x’ riferito a condotta ‘principale’ (ma è solo condotta Accessorietà antigiuridica, senza luri Eventuali riferimento FTva e concreta punibilità) luri Differenziate - teoria accessorietà = NON valida x casi di esecuzione frazionata del reato (non esiste ‘condotta principale’ ma tutte quante concorrono a stesso reato) 2) fattispecie plurisoggettive eventuali: condotte singole non accessorie alla condotta principale e autonoma, ma PUNITE singolarmente come NUOVE FATTISPECIE - quindi NON analisi di codice x concorso a fattispecie incriminatrice monosoggettiva ma cercare nuove fattispecie incriminatici plurisoggettive 3) fattispecie plurisoggettive differenziate: analizzate le condotte criminose concorrenti con motivazioni e caratteri riferibili xò ai determinati soggetti (cioè i singoli autori delle specifiche condotte considerate) fattispecie = diverse (tante quanti sono i concorrenti che le attuano) - teorie + seguite = 1 e 2 (ma i singoli casi danno idea di quale teoria usare) - la dottrina xò ha evidenziato quali ELEMENTI non possono mai mancare x concorso di persone nel reato 4. La struttura del concorso criminoso: la pluralità di agenti - PLURALITA’ DI AGENTI: il reato NON E’ commesso in regime di concorso se NON ci sono + s-a - art. 112 u.c. cp: le aggravanti di pena si applicano anche se ‘taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile’ (quindi CdP sussiste anche se non c’è punibilità di tutti i concorrenti) - art. 119 comma 1° cp: ‘le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono’

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- cioè: c’è concorso di persone quando ci sono di mezzo + persone (anche se, ad es., uno dei conc. non è imputabile) - pluralità di soggetti quando: 1) costringimento fisico a commettere reato (art. 46) Concorso se: FPEIN 2) costringimento psichico (coazione morale) a commettere reato (art. 54 (costringimento) uc) Fisisco 3) reato commesso x errore determinato da altrui inganno (art. 48) Psichico (costringimento) 4) determinazione in altri dello stato di incapacità allo scopo di far un reato Errorecommettere da altrui inganno (art. 86) Incapacità indotta 5) determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile Non punibilità/imputabilità - in passato = ricorso a figura di AUTORE MEDIATO (chi strumentalizza soggetto non punibile x fargli commettere reato) - ma l’autore mediato presupponeva esclusione di CdP (oggi no autore mediato e invece CdP = + corretto) 5. Segue: realizzazione della fattispecie oggettiva di un reato - CdP = se singole condotte sono finalizzate a perseguimento di stesso reato (anche se semplice delitto tentato) - art. 115 cp: no fattispecie oggettiva di reato quando: 1) soggetti concorrenti agiscono ma non portano a compimento atto criminoso (delitto tentato) 2) 1 soggetto istiga 1 altro a commettere reato ma 2° soggetto non agisce - entrambi i casi = giudice può applicare misure di sicurezza contro istigatore/tentatore (x sanzionare pericolosità sociale desumibile da atti posti in essere) 6. Segue. Contributo di ciascun concorrente: a) concorso materiale - quale contributo soggettivo a reato? 2 modalità di intervento: 1) concorso materiale: soggetto compartecipe interviene personalmente in senso materiale - autore: dà attuazione materiale a atti esecutivi di reato - coautore: concorre ma con altri soggetti - complice: dà apporto materiale a realizzazione (preparatoria o esecutiva) ma NON Concorso materiale:ACC Autore compie condotta illecita personalmente (es. palo di un rapina) Coautore - complice sarebbe da punire se attua qualcosa senza cui no reato (condicio sine Complice Concorso morale: DIqua non) - tuttavia il complice è punibile anche solo x’ agevola il reato (sarebbe + Determinatore difficile) Istigatore - teoria della causalità agevolatrice: fornisce idea chiara x punibilità del complice (valuta nesso di causalità che si realizza tra comportamento antecedente e verificarsi di fatto concreto – e non solo potenziale come tentativo -) - caso 47: fatto NON punibile sia x’ contributo non concordato (il piano iniziale resta lo stesso) sia x’ non reca alcun apprezzabile aiuto al furto 7. Segue: b) concorso morale 2) concorso morale: influenza psichica su soggetto-agente (che poi commette reato) a) determinatore: chi agisce su psiche altrui facendo nascere proposito delittuoso inesistente b) istigatore: influenza psiche altrui accrescendo predisposizione a commettere reato - posizione di concorrente morale = particolare non vale se il fatto non si realizza (soprattutto istigatore, che ha responsabilità attenuata rispetto al determinatore) - caso 48 (omicidio davanti a parente): complicità morale o adesione psichica a reato altrui non basta x avere un reato - no concorso morale neanche nel caso 49: se non mi allontano da dove sparano le bombe non vado al di là del semplice compiacimento x reato altrui - caso 50: istigatore ispira furto fino a richiedere un quadro ben preciso: la realizzazione di un fatto diverso spezza il legame tra istigazione e condotta successiva (quindi non punibilità x istigatore? dubbi dottrinali) 7.1) agente provocatore (AP): in genere agente di PS che favorisce commissione di reato al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia: - 2 tesi x AP: 1) Agente Provocatore punibile salvo che si limiti a osservare e ctrl azioni altrui senza intervenire psicologicamente sui s-a (che vengono determinati ulteriormente a commettere reato) reato = pericoloso cmq su piano sociale 2) Agente Provocatore NON punibile: il suo comportamento non sorretto da dolo, essendo la volontà diretta a assicurare i colpevoli alla giustizia 8. L’elemento soggettivo del concorso criminoso - elemento soggettivo: 2 profili: 1) volontà manifesta di commettere reato ( = a dolo di reato monosoggettivo) 2) manifestazioni di volontà dei singoli: 2 modalità: 8.1) partecipazione dolosa a delitto colposo: casi rari, dottrina scettica; l’elemento colposo è altrui ma si valuta l’eventuale dolo di un s-a che concorre 8.2) partecipazione colposa a delitto doloso: problemi ancor maggiori del caso 1: semmai invece che partecipazione colposa = NON DILIGENZA (il dolo è elemento molto preciso di motivazione individuale che non può essere influenzato solo dai comportamenti colposi altrui)

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9. Il concorso nelle contravvenzioni - art. 42 uc cp: contravvenzioni punibili x dolo o colpa - art. 110 cp: riferibile anche a contravvenzioni (anche se viene usato termine ‘reato’) - x dottrina art. 110 (concorso) anche x contravvenzioni dolose (meno x quelle colpose) - un’interpretazione estensiva del 110 colpirebbe anche le contravvenzioni colpose (ma sarebbe troppo, meglio escludere eccessivi ampliamenti di punibilità concorsuale)

10. Le circostanze aggravanti - esistono circostanze aggravanti o attenuanti anche x il concorso di persone (x graduare pena caso x caso) - art. 112 cp. obbligatorio applicare aggravanti se: 1) concorso di (G)ruppo di 5 o + persone (salvo che la legge disponga <>mente) Aggravanti (art. 112cp): GPSMI 2) essere soggetto (P)romotore (assume l’iniziativa), organizzatore (gestisce Gruppo 5 o + persone programma di azione e sceglie mezzi e persone), direttore (assume funzioni di Promotore/Direttore/Organizzatore guida e amministrazione) del reato Sottoposto 3) determinare a reato persona a sé (S)ottoposta, nell’esercizio dei poteri di Minore 18 anni vigilanza e direzione Infermità psichica 4) determinare a reato (M)inore di 18 anni o persona con (I)nfermità psichica grave grave 11. Le circostanze attenuanti ed in particolare il contributo di ‘minima importanza’ - applicazione delle attenuanti = facoltativa: - art. 114 cp: 1) opera prestata da 1 dei concorrenti ‘abbia avuto minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato’ (comma 1°: contributo sostituibile o surrogabile con diversa distribuzione di compiti) 2) minorazione psichica (comma 3°): attenuante a favore di chi è determinato a reato se ci sono condizioni di coercizione esercitata da soggetto rivestito di autorità o di minorità o infermità mentale 12. La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto (aberratio delicti) - art. 116 cp: ABERRATIO DELICTI (AD): ‘qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione o omissione’ - normale AD: commettendo un certo reato se ne commette un altro (non voluto), frutto di scorretto uso dei mezzi - AD in concorso: necessario che reato diverso sia ‘voluto’ da uno dei concorrenti responsabilità oggettiva (prescinde da dolo o colpa ma vuole scoraggiare concorrenti a reati che possono sfociare in AD) - casi previsti da art. 116 cp: 1) valido nesso di causalità tra comportamento di ogni partecipe e reato (diverso da programmato) 2) grado di probabilità rispetto a reato-base: 2 forme di probabilità: a) in astratto: reato finale deve rientrare in una gamma di possibili astrattamente e logicamente legati a reato-base b) in concreto: si guarda al fatto che il reato-finale è conseguenza di reato-base - art. 116 cp: ‘se il reato commesso è più grave di quello voluto’ la pena è diminuita per chi vuole reato meno grave - vedi caso 51: tutti vogliono rapina, ma esecutori materiali commettono rapina + sequestro: solo esecutori materiali punibili x sequestro 13. Concorso nel reato proprio e mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti - due figure: CD EXTRANEUS e CD INTRANEUS (persona che possiede una qualifica particolare) - se extraneus istiga intraneus al reato, x essere punibile doveva conoscere sua caratteristica personale (es. civile che istiga militare a diserzione deve sapere che egli è militare) - concorso nel reato proprio = concorrere a reato che solo un certo s-a può commettere concorrente risponde solo se era a conoscenza di qualifica personale del s-a - intraneo punibile x reato proprio; estraneo punibile ma cambiando titolo del reato (resta così responsabilità oggettiva x estraneo, ma non dolo, visto che estraneo non ha caratteristiche di qualità del reato proprio) - adottando fattispecie plurisoggettiva eventuale non serve + differenziare ruoli tra intraneo e estraneo (e quindi art. 117 cp non lo fa) - unica differenza i/e: se estraneo ignaro di qualifiche di intraneo = attenuanti (solo se estraneo voleva reato meno grave) - 2 casi di reato proprio: 1) reato proprio esclusivo: s-a deve rivestire necessariamente una certa qualifica personale x configurare reato particolare (es. reato di incesto, in cui autore = parente o affine entro certo grado a vittima) 2) reato proprio non esclusivo: s-a deve rivestire certa qualifica, ma se non la riveste commette cmq un reato (anche se con nomen iuris diverso es. peculato se pubblico ufficiale, sennò furto)

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14. La comunicabilità delle circostanze - art. 118 cp modificato da legge 19/1990: regime delle attenuanti/aggravanti e loro comunicabilità a tutti i soggetti concorrenti a reato - 2 regimi x art. 118: 1) prima della 19/1990: - circostanze ‘oggettive’ aggr/att applicabili a TUTTI i soggetti; - circostanze ‘soggettive’ applicabili alle singole persone 2) dopo 19/1990: aggr/att applicabili a compartecipi se attengono motivi a delinquere, intensità di dolo, grado di colpa e caratteristiche personali del reo - attenuanti sempre se non nelle categorie elencate - aggravanti mai se non conosciute da compartecipe 15. La comunicabilità delle cause di esclusione della pena - art. 119 cp comma 2°: comunicabilità circostanze esclusione della pena - oggettive = assimilabili a cause di giustificazione (valgono quindi x tutti i compartecipi) assurdo punire qualche concorrente x fatto che legislatore non ritiene più antigiuridico - soggettive = attengono specifica persona del reo (non annullano in toto l’illiceità del fatto commesso, che resta antigiuridico) NON sono estensibili agli altri correi 16. Desistenza volontaria e pentimento operoso - concorrente può decidere se consumare (se non commesso) o desistere/recedere da reato (se commesso) - basta che cessi il proprio comportamento o deve anche impedire agli altri di agire? - es. se do a Tizio un arnese da scasso e poi mi pento, devo riprendermelo e basta o devo impedire a Tizio di scassinare? - bisogna rispettare ‘principio della responsabilità penale’ (basta cessare comportamento) - se reo singolo = + semplice (sua desistenza = blocca reato) - ma se complice (dà contributo PRIMA di messa in atto del reato) se vuole desistere deve cercare di annullare proprio contributo (sennò ne risponde cmq) - desistenza volontaria: se agisce prima del reato - pentimento operoso: se agisce dopo reato x evitare realizzazione in concreto di evento lesivo 17. Estensibilità della disciplina del concorso ‘eventuale’ al concorso ‘necessario’ - concorso necessario: collaborazione che deve esserci x far esistere una certa fattispecie prevista dal legislatore (reato necessariamente plurisoggettivo) (es. associazione a delinquere, rissa, duello ecc. - CN proprio: tutti i coagenti sono sottoposti a disciplina incriminatrice x reato - CN improprio: solo alcuni coagenti vengono sottoposti a disciplina (gli altri sono esentati) - se esentati da concorso necessario, sono punibili x concorso eventuale? - NO, x’ violerebbe principio nullum crimen sine lege (sarebbe un’astrazione legislativa) - se invece incriminati da concorso necessario ok guardare aggr/att valide x concorso eventuale (disciplina concorso necessario estendibile a concorso eventuale) 18. Concorso eventuale e reati associativi - concorso di persone eventuale: verificare 2 situazioni: a) posizione di dirigenti nell’associazione criminosa: NO responsabilità in singoli crimini (reati-scopo) commessi da agenti, anche se restano entro linee-guida dettate da dirigenti stessi b) contributi da soggetti esterni a associazione: è concorso (cd concorso esterno)? NO, semmai concorso morale (es. politico o professionista che non fa parte della mafia che adotta comportamenti che favoriscono sistematicamente la stessa) - concorso morale = es. genitore che istiga figlio a entrare in associazione criminosa - concorso a reato associativo = SOLO se si è all’interno (dall’esterno semmai punibili comportamenti materiali di fiancheggiamento)

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Parte Terza – Il reato commissivo colposo

Capitolo 1 – Il reato commissivo colposo Caso 52 – Un conducente di autocarro militare invade corsia di sinistra e uccide tre passeggeri di auto che viaggiava su corsia opposta: il guidatore militare era stato colpito da crisi epilettica brevissima (cd ‘pattern sensitive epilepsy’) Caso 53 – Urologo e ostetrico chiudono garza nel paziente (che muore). Risponde di omicidio colposo anche chirurgo capo équipe allontanatosi poco prima di chiusura di operazione? Caso 54 – Un giornalista spagnolo rivela nomi di oppositori politici dell’ETA (che li uccide): responsabilità del giornalista x omicidio colposo? Caso 55 – Medici usano cocaina invece che novocaina x narcosi di paziente che muore. In seguito si accerta cmq che il paziente sarebbe morto x’ ipersensibile a ogni tipo di narcotico (anche novocaina). Sezione I - Tipicità 1. Premessa - reato colposo (RC) = non reato di minore gravità, ma reato a sé stante, da affiancare a reato doloso; è colposo sul piano della ‘tipicità’ fino a quello della ‘colpevolezza’ 2. Il fatto commissivo colposo tipico: azione - azione = esiste anche x reati colposi (ma ci sono > problemi di individuazione) - azione = coscienza e volontà del s-a che mette in essere il comportamento criminoso ( tipiche di reati dolosi; sennò: NON azioni penalmente sanzionabili) - quindi non ‘azione’ x RC? NO, RC basati cmq su azioni e comportamenti (ma non quelli con coscienza e volontà dolosa) - azione (RC) = comportamento x cui si può muovere rimprovero a titolo di colpa vs. autore - ‘azione’ e ‘colpa’ nascono insieme e finiscono insieme (nei RC) - coscienza e volontà: 1) colpa cosciente (dato psicologico) in RC 2) colpa incosciente (dato normativo) - rimprovero a titolo di colpa = è muovibile al s-a se non ha agito diligentemente e scrupolosamente x evitare evento lesivo connesso a azione non diligente indicata dalla legge 3. Inosservanza delle regole precauzionali di condotta - art. 43 cp: delitto ‘colposo o contro l’intenzione , quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline’ - azione = connessa a RC se è la PRIMA (x tempo e incidenza) che scatena verificarsi di evento lesivo (che la norma voleva scongiurare) - necessaria misura ‘oggettiva’ di diligenza agendo in conformità con norme precauzionali (cioè misura minima di diligenza valida socialmente xc evitare eventi dannosi) 4. Criteri di individuazione delle regole di condotta: “prevedibilità” ed “evitabilità” dell’evento. Il limite del caso fortuito - ci sono 2 parametri x valutare un comportamento diligente: 1) prevedibilità dell’evento lesivo = ricorre quando il s-a si accorge di essere in pericolo reale o potenziale 2) evitabilità = ricorre quando il s-a può agire concretamente x evitare che l’evento lesivo si realizzi - se il s-a si trova in situazioni di pericolo (che la società ha imparato a riconoscere) è meglio che adotti comportamenti diligenti (come riconosciuti da vita sociale) - anche adottando comportamenti socialmente non insolit non si può escludere cmq che il s-a non agisca senza diligenza - se si tratta invece situazioni nuove (e non conosciute socialmente) il s-a deve ponderare la situazione e adottare comportamenti consoni x evitare il fatto lesivo con un’azione non diligente - ‘prevedibilità’ e ‘evitabilità’ = sono configurabili anche nei reati a colpa specifica (quando cioè la condotta precauzionale è indicata espressamente dalla legge) - caso fortuito = deroga al principio di prevedibilità e evitabilità (esula dai canoni dei normali poteri di ctrl e diligenza attuabile dal s-a nel novero di situazioni indicate come pericolose dalle norme precauzionali) 5. Fonti e specie delle qualifiche normative relative alla fattispecie colposa - rimprovero x colpa x RC: origine da diverse fonti (sociali o giuridiche) 1) COLPA GENERICA: rimprovero muovibile a s-a x mancata osservanza regole di cond. della vita sociale - negligenza = violazione di regola che prescrive un comportamento positivo (FARE), o mancanza di attenzione facendo qlcosa Colpa: NII - imprudenza = violazione di regola che prescrive un comportamento negativo (NON FARE) o cmq Negligenza condotta Imprudenza avventata che era meglio evitare Imperizia

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- imperizia = violazione x negligenza o imprudenza ‘qualificate’ di regole che necessitano di specifiche conoscenze tecniche (che il s-a non ha) 2) COLPA SPECIFICA: rimprovero muovibile a s-a x mancata osservanza di regole ricavabili da disposizioni scritte (leggi, regolamenti, ordini, discipline) - regole di condotta x legge = rilevanza penale (x’ dettate x evitare specificamente evento lesivo che può verificarsi a seguito di esercizio di un’attività cmq lecita e consentita dalla legge specifica –art. 43 comma 3°-) art. 43 cp cmq: norma precauzionale esprimibile anche con regolamenti, ordini e discipline (es. norme x infortuni sul lavoro ecc.) NON inficia possibilità di muovere a s-a rimprovero x colpa - regolamenti: regole di condotta a carattere generale x tutta collettività (emanate da Autorità pubblica) - ordini e discipline: regole di condotta x soggetti specifici (emanata da Autorità pubblica o privata) a) norme giuridiche rigide: stabiliscono regole di condotta tassative x s-a b) norme giuridiche elastiche: stabiliscono regole determinabili in base a situazioni concrete 6. Contenuto della regola di condotta - colpa per assunzione = si presume la colpa x’ situazione pericolosa (es. uomo colto da malore deve evitare di guidare la macchina; medico inesperto deve rifiutarsi di compiere operazione se sa che ci sono colleghi + bravi di lui) - altrimenti: legge non vieta al s-a di agire, ma deve osservare certi canoni di diligenza e certe misure cautelari (es. il superiore gerarchico deve scegliere collaboratori, istruirli e ctrl loro operato; i dipendenti devono seguire indicazioni ricevute) 7. Standard oggettivo del dovere di diligenza - agente modello = figura di pari professionalità, attività e mestiere del s-a (homo eiusdem professionis et condicionis), preso come esempio x giudicare canoni di prevedibilità e evitabilità (giudizio ex ante) - giudizio ex ante = vedo cosa farebbe l’agente modello in quella situazione (ma cmq tengo conto di situazione di s-a, che potrebbe anche essere + esperto) - tipicità = si raffronta il s-a con l’agente modello - colpevolezza = viene valutato se FTvamente il s-a poteva ricoprire il ruolo astrattamente definito x agente-modello 8. Limiti del dovere di diligenza: a) rischio consentito - deroghe al rispetto delle norme di diligenza precauzionali: a) rischio consentito o adeguatezza sociale b) principio dell’affidamento - rischio consentito = soglia di pericolosità e rischio ammissibili x svolgere certe professioni di utilità sociale (ma non superabile, sennò c’è cmq una violazione dei criteri di diligenza) - es. circolazione auto, ferrovie e aerei, attività tecnologicamente complesse, produzione esplosivi o veleni, ricerca medico-scientifica ecc. - rischio consentito = accettato da prassi (criteri fattuali) - sono anche ammissibili autorizzazioni amministrative che rendono lecito lo svolgimento di attività pericolose (giuridicamente + valide ma deve rimanere sempre il rispetto delle norme precauzionali) 9. Segue: b) principio dell’affidamento e comportamento del terzo - il s-a deve ctrl comportamento non diligente dei 3i: 2 casi: 1) se legge prescrive che s-a doveva ctrl 3° e impedirgli comportamenti lesivi = s-a Legge Società responsabile 2) se il s-a è obbligato dagli usi sociali di una certa collettività (non dalla legge) a) se 3° = colposo s-a non responsabile (principio dell’affidamento (PdA) = si presume che ciascuno abbia capacità di ctrl dei propri comportamenti e adotti la giusta diligenza) il singolo risponde x i propri comportamenti - no c’è PdA se mi affido a un 3° inaffidabile b) se 3° = doloso s-a non è responsabile (ancor di +) x’ ciascuno risponde solo di proprie azioni - cmq deroghe a principio di cui sopra (specie se il s-a è posto a vigilanza di beni di rilevanza sociale, da difendere contro ogni tipo di attacco oppure il s-a è deputato a ctrl di fonti di pericolo – armi, veleni ecc.- cui 3° può accedere – specie se si sa che li userebbe male -) 10. Causazione dell’evento - evento = concretizzazione materiale del rischio connesso a un comportamento non diligente - i problemi ci sono xò se il nesso causale e l’azione non diligente provocano evento dannoso (che si sarebbe cmq verificato anche senza il comportamento non diligente) - evento lesivo = realizzabile solo se deriva da una violazione della condotta diligente da parte del s-a (che la norma precauzionale mira a prevenire)

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- prevenzione evento: 2 modalità di considerazione: 1) giudizio di prevenzione astratto = legislatore prevede che la semplice violazione di una norma precauzionale porti alla causazione assoluta e determinata di evento lesivo previsto (non c’è l’analisi concreta dell’ evento lesivo) 2) giudizio di prevenzione concreto (preferibile) = valuta a sua volta 2 orientamenti: a) correttivi dell’accertamento causale: accertano che 1) evento sia davvero causato da azione non diligente; e 2) evento si sarebbe cmq verificato anche adottando comportamento diligente b) aumento del rischio: azione non diligente ha aumentato probabilità che evento lesivo si realizzi.

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Sezione II – Antigiuridicità 1. Premessa - anche x RC = esistono cause di giustificazione che escludono antigiuridicità del fatto - dottrina e prassi RC come RD(olosi) x cause di giustificazione 2. Consenso dell’avente diritto - difficile prevedere RC se soggetto passivo = consenziente (ma possono esserci dei casi) - soggetto-passivo potrebbe consentire a certo comportamento senza xò volere conseguenze negative ad esso connesso (es salgo su moto di amico sapendo che percorreremo strada sconnessa: se cado il guidatore ha esimente) - a volte poi metto a rischio la vita x necessità (es. equipaggio che segue capobarca in mare): se un pescatore muore basta ctrl che comandante avesse adottato norme precauzionali x ridurre il rischio - attività medica e sportiva = ambiti tradizionalmente classici di applicazione dello sgravio di responsabilità x consenso di avente diritto 3. Legittima difesa - legittima difesa = reazione a un’offesa grave perpetrata contro propria persona (a cui non si può fare a meno di reagire) - commetto reato colposo mentre mi sto difendendo legittimamente? plausibile (es. giovane aggredito estrae arma; aggressori tentano di disarmare ma parte x sbaglio un colpo che uccide un aggressore scriminante) 4. Stato di necessità - stato di necessità (SdN) = + come causa di esclusione di pena che come causa di giustificazione - SdN = il soggetto commette un fatto illecito x esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un danno grave a persona, non causato da lui né evitabile - SdN in RC = quando condotta necessitata è ascrivibile a comportamento che viola la diligenza dovuta x una specifica condotta - se non viola diligenza NO SdN e NO risarcimento ex art. 2045 cc x’ comportamento = conforme a norme di diligenza Sezione III – Colpevolezza 1. Struttura psicologica della colpa - criterio di colpevolezza = x imputazione soggettiva del fatto di reato a autore anche in RC: colpa ricorre come elemento x determinare colpevolezza del reo quando non c’è volontà di commettere fatto illecito (s-a non deve volere coscientemente il fatto illecito poi realizzatosi). Tipi di colpa: a) colpa propria: mancanza assoluta di volontà del s-a di realizzare evento lesivo b) colpa impropria: se c’è elemento involontario di natura eccezionale (anche se s-a ha Colpa: PICI voluto evento lesivo Propria NON DOLO x’ s-a non ha voluto anche realizzazione di intero fatto tipico) Impropria c) colpa cosciente: s-a non vuole evento lesivo ma nonostante ciò agisce e se ne assume i Coscienterischi (es. Tizio Incosciente lancia una bottiglia x’ dei bambini fanno chiasso in cortile: non vuole colpirli, ma, x sbaglio, ferisce al viso un bambino reato colposo – anche se altri non percepiscono qt -) d) colpa incosciente: s-a non vuole fare danno e non sa neppure di porre in pericolo BG con suo comportamento non diligente (ipotesi + frequente nella realtà) 2. Una misura ‘soggettiva’ del dovere di diligenza - tipicità = regole diligenza valutate con criterio oggettivo - colpevolezza = regole valutate con criterio basato su cd misura soggettiva (valuta se comportamento difforme da diligenza di s-a viola una fattispecie tipizzata dalla legge) - non valutabili TUTTE le caratteristiche personali del s-a (si giustificherebbe azione come unica possibile) - semmai si confrontano le azioni del s-a con le azioni di un agente-modello (homo eiusdem condicionis et professionis) - non importano le istanze emotive o le caratteristiche caratteriali del s-a (ci sono dubbi anche se tener conto di caratteristiche fisiche-intellettuali del s-a stesso) 3. Il ‘grado’ della colpa - grado di colpa = valutazione di giudice su quanto il comportamento non diligente del s-a sia grave - art. 133 cp: menziona ‘grado di colpa’ fra indici di commisurazione della pena affidando a giudice la commisurazione della pena a FTvo grado di colpa - 2 fasi x calcolare grado di colpa: 1) calcolare quanto comportamento FTvamente tenuto da s-a si discosta dallo standard comportamentale

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(secondo i normali canoni di diligenza) 2) verificare quali siano cause soggettive che spingono il s-a a discostarsi dal modello comportamentale prescritto dalla legge (2° canoni di diligenza) 4. Cause di esclusione della colpevolezza - anche x RC = cause di esclusione della colpevolezza ( = particolari circostanze anomale che incidono su esigibilità di comportamento diligente che s-a doveva tenere) - cause tipizzate (vedi ad es. caso fortuito, forza maggiore, costringimento fisico, ecc.) o no? - +tosto il problema è vedere circostanze (spesso di natura psicofisica) che non sono codificabili in lex scritta Sezione IV – La cooperazione colposa 1. La disciplina prevista dall’art. 113 cp Caso 56 – Il proprietario di un’automobile affida a una persona priva di patente il proprio mezzo (e lo sa): l’affidatario provoca lesioni a 3i x la propria inesperienza alla guida. - anche nel RC esiste un concorso di persone nel reato ma viene chiamato diversamente: - art. 113 cp: concorso di persone (RD) <> cooperazione colposa (RC) - 2 orientamenti: 1) cooperazione colposa se legame tra 2 o + s-a = di natura psicologica (1 istiga altro ad avere condotta non diligente) - 1 parte di dottrina crede che basti sapere di concorrere ad un comportamento non diligente - 1 parte crede che basti sapere del comportamento colposo del s-a 2) concorso di cause colpose indipendenti = NON esiste legame tra 2 o + s-a (che cmq non vogliono evento lesivo) - art. 113 cp: ‘nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. – La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell’art. 112’ - art. 113 cp: descrive la fattispecie incriminatrice (tipizza comportamenti colposi atipici che non rientrano in alcuna fattispecie incriminatrice di parte speciale) - PRIMA di considerare soggetto e colpevolezza = considerare CARATTERE COLPOSO di simili circostanze atipiche già sul piano MATERIALE (x’ il comportamento è già effettivamente capace di determinare in concreto una condotta non diligente) - responsabilità colposa di tutti i concorrenti = solo se le singole condotte non sono conformi alla diligenza e violano regole di comportamento precauzionale prescritta dalla legge - art. 113 = solo x comportamenti colposi a forma vincolata (solo previsti da legge) - art. 113 opera solo nell’ambito della colpa cd. cosciente (c’è colposità concorrente solo se il concorrente atipico ha consapevolezza di colposità della condotta dell’attore principale) - caso 56: proprietario viola norma di prudenza di non prestare macchina a chi non ha patente (quindi non importa art. 113) prima si guarda la fattispecie monosoggettiva (art. 590)

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Parte Quarta – Il reato omissivo

Capitolo 1 – Il reato omissivo

Sezione I – Nozioni generali Caso 57 – Testimoni di Geova interrompono trasfusioni a figlia (che muore x anemia) malata di thalassemia omozigote; anche i vicini sanno che bambina ha bisogno di trasfusioni, ma non intervengono. Caso 58 – Durante preparativi di gara di nuoto un filantropo prevede pericolo x nuotatori e paga in segreto 1 barcaiolo, che xò non presta soccorso quando dovrebbe e lascia morire 1 nuotatore. Caso 59 – Ufficiale di polizia giudiziaria, sapendo che alcuni suoi amici vogliono andare con prostituta su spiaggia, non impedisce il fatto cui xò assiste senza parteciparvi direttamente. 1. Premessa - reati non solo commissivi o di azione; anche reati omissivi (RO; teoricamente un’eccezione, x’ si richiede a soggetto non solo di non commettere reato ma anche di agire x impedire che avvenga reato) - oggi non + eccezione a regola ma vera e propria categoria reati a sé stante - diversi da commissivi sia x caratteristiche assolute che strutturali (necessario quindi adattamento x nuova categoria) 2. Diritto penale dell’omissione e bene giuridico - x reato omissivo si chiede tutela solidaristica che tiene conto di utilità sociale (e non solo di soggetto passivo) - rimprovero = non azione contro BG protetto, ma mancata difesa di BG (x sua utilità futura) - bisogna capire se BG viene avvertito come necessario socialmente x il futuro (al fine di muovere eventuali obiezioni contro la non attivazione) 3. La bipartizione dei reati omissivi in ‘propri’ e ‘impropri’ - due categorie (x struttura e disciplina): a) RO propri o puri: soggetto non-agente non agisce (ma legge penale glielo imporrebbe); rimprovero x non aver agito doverosamente e non x non aver impedito evento dannoso (es. omissione di soccorso: fattispecie punita a sé, se ferito muore: non omicidio ma omissione di soccorso con aggravante) b) RO impropri (o impuri) commissivi mediante omissione: rimprovero x non aver impedito evento lesivo (ma non importa se non viene attuato comportamento imposto da legge): es. madre che non presta soccorso a figlio in pericolo, bagnino che non aiuta nuotatore in difficoltà - manca xò strumento legislativo che ne ‘tipizza’ i tratti essenziali: x qt. si rivede la categoria sopra indicata: 1) propri = RO disciplinati esplicitamente da cp 2) impropri = RO ricavati x astrazione da reati di azione espressi da cp (ma il RO non è indicato dal cp) Sezione II – Struttura del reato omissivo

I. Tipicità A. La fattispecie del reato omissivo proprio 1. Situazione tipica - elementi strutturali di RO propri = deve essere indicata da legislatore (proprio come qualsiasi reato di azione) - situazione tipica: serie di presupposti concreti su cui si fonda l’obbligo giuridico di agire - fini: elencati da legislatore che li ricava da natura sociale (implicitamente) o da norma giuridica - specificazione di situazione tipica: 1) ricorso a elementi descrittivi (base empririco-sociale, da verificare ‘scientificamente’) 2) ricorso a elementi normativi (di carattere giuridico, distanti dal dato sociale e empirico, dati tecnico-giuridici) - quindi distinzione: 1) situazione tipica pregnante: soggetto che omette doveva tenere comportamento dettato da norme sociale (anche se non conosce obbligo giuridico) 2) situazione tipica neutra: soggetto omette azione x’ non conosce norma giuridica (penale) non essendo ricavabile da norma sociale quotidiana 2. Condotta omissiva tipica e possibilità di agire - condotta omissiva tipica = soggetto trascura di attivarsi x rispondere all’obbligo di agire che si ha quando si realizza l’astrazione di fattispecie incriminatrice di parte speciale

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- necessaria xò la possibilità materiale di agire: non impedimenti psico-fisici o di natura esterna x soggetto (che gli possano precludere azione doverosa) - se impedimenti (esterni o psico-fisici) s-n-a escluso da imputazione x reato omissivo - se pluralità di persone obbligata ad agire: basta che UNO SOLO agisca x liberare tutti dalla responsabilità di condotta doverosa B. La fattispecie obiettiva del reato omissivo improprio 3. Premessa: autonomia della fattispecie omissiva impropria e principio di legalità - visto come simile a reato commissivo (qui xò s-n-a doveva impedire reato altrui) - es. art. 575 punisce chi ‘cagiona’ morte altrui (non solo agendo, ma anche non impedendo) - art. 40 cpv cp: clausola di equivalenza: ‘non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo’ - l’art. 40 prevede che il RO sia species del genus del reato commissivo (una sua forma attenuata) RO è categoria perfettamente autonoma (anche se fonda le - tuttavia NON c’è qt equivalenza radici in una norma di comando) - giudice = ruolo difficile x’ deve: 1) richiamare fattispecie incriminatrice commissiva x ricavare parametri di configurazione di RO improprio 2) circoscrivere comportamenti non adottati che portano all’evento lesivo 4. La sfera di operatività dell’art. 40 cpv. cp - se si pone clausola di equivalenza (art. 40 cpv cp) tra non impedire e agire si ha un’estensione autorevole dell’ambito di punibilità del fatto - x art. 40: soggetto punibile sia x commissione che x omissione (essendo 2 circostanze comportamentali equivalenti, almeno 2° la norma) - nella pratica vengono puniti + frequentemente i comportamenti commissivi (es. reati di mano propria: richiedono un comportamento attivo del s-a) - + difficile: puniti x ricorrenza di entrambe le situazioni (sia commissione che omissione – es. x’ s-n-a aveva ruolo sociale particolare -) - ambito effettivo di attuazione di art. 40 cpv: reati di evento (dove si può ravvisare nesso causale tra fatto – omissivo o commissivo – e evento lesivo) - NON ci può essere clausola di equivalenza x i reati di evento (reati che attengono solo una condotta positiva è reato solo se c’è condotta attiva) - semmai art. 40 x reati causali puri (reati x cui basta realizzarsi dell’evento, senza che qt circostanza sia connessa a commissione o omissione specifiche) NON C’E’ il presupposto del nesso di causalità reato-evento) - inoltre art. 40 cp: anche x partecipazione mediante omissione a reato altrui - fattispecie: reato materialmente commesso da uno dei compartecipi ma che poteva essere impedito da un altro compartecipe (che aveva l’obbligo giuridico di impedirlo ma che non lo fa) - ma la partecipazione mediante omissione = NON E’ tipizzata da legge (rientra quindi nei reati causali puri già affrontati) 5. Situazione tipica - situazione tipica = reato omissivo improprio - situazione tipica = complesso di presupposti di fatto che danno vita a situazione di pericolo x il BG, cosa che rende attuale l’obbligo per il ‘garante’ di attivarsi a protezione dello stesso - es. la presenza di nuotatore inesperto obbliga il bagnino ad attivarsi x evitare l’evento-morte o altri eventi-lesivi) 6. Omesso impedimento dell’evento ed equivalente normativo della causalità - altro reato omissivo improprio = condotta omissiva (il s-n-a omette e l’evento capita solo x sua omissione) - condotta omissiva di mancato impedimento da connettere a evento non impedito (x capire nesso di causalità) - causalità = NON può derivare dalla semplice mancanza di azione, ma se il s-n-a omette un’azione prevista (1° impedimento) che favorisce implicitamente anche evento lesivo, evitabile (2° impedimento) - x valutare nesso di causalità tra condotta omissiva e evento non impedito giudizio prognostico (condotto ex ante in via ipotetica dal giudice) - giudice valuta se l’omissione del s-n-a ha causato l’evento (senza condotta non evento) - applicazione della formula della condicio sine qua non (già vista x i reati commissivi) l’omissione era necessaria x il verificarsi dell’evento lesivo? - CSQN: dà probabilità vicina alla certezza? Sempre meglio usare criteri + stabili del semplice giudizio ipotetico (es. metodi statistico-matematici), soprattutto se CSQN dà un esito medio-basso - es. caso 57: genitori testimoni di Geova incriminabili x omissione (trasfusione non garanzia automatica di salvezza, ma mancanza trasfusione ha sicuramente causato morte); i vicini no, hanno il generico obbligo di chi si imbatte in una persona in pericolo - caso 59 (agente non impedisce prostituzione): un rigido ancoraggio alla teoria formale obbligherebbe l’agente di polizia giudiziaria a impedire l’evento di prostituzione (sennò sussiste un concorso nel delitto)

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7. La posizione di garanzia - non SEMPRE c’è l’obbligo del cittadino di attivarsi al fine di evitare evento lesivo (ci sarebbe troppo condizionamento x la libertà di comportamento del singolo) - obbligo di attivarsi = eccezione (che soggetto deve adottare se c’è un obbligo giuridico) - dottrina e giurisprudenza hanno sempre trascurato qt. aspetto (creando così ipotesi sbagliate in materia, confusione tra etica e diritto: cfr il caso della giurisprudenza tedesca nazista che ammetteva il non obbligo x il figlio di impedire morte del padre, visto che dalla parte del codice civile sul diritto di famiglia questo non si rilevava) - fonte di obbligo giuridico di attivarsi: cd trifoglio: 1) legge (penale o extrapenale – es. diritto pubblico o di‘Trifoglio’: famiglianascita -; ‘obbligazione penale’: no estensione art. 40 cp a altre branche del diritto) LCA 2) contratto (es. baby sitter incaricata di sorvegliare) Legge 3) precedente azione pericolosa (chi compie azione pericolosa deve poi attivarsi x’ dalla sua Contratto azione non precedente Azione pericolosa derivino eventi lesivi) es. chi apre una buca in strada deve attivarsi x evitare che un ignaro passante ci cada dentro - art. 40 cp: troppo generico nel definire ‘reati omissivi impropri’ (lascia quindi al legislatore ampli margini di discrezionalità nel regolare la fattispecie e determinare la responsabilità x omesso impedimento) - necessario quindi che legislatore fissi con legge (stabile) limiti di responsabilità di s-n-a - non tutti hnno l’obbligo di attivarsi: è necessario individuare la posizione di garanzia (indica rapporto vincolante di tutela tra il soggetto chiamato ad attivarsi e il BG da proteggere, attesa l’incapacità totale o parziale del titolare del BG a difendere autonomamente i propri interessi) - garanti = identificati da legge x obbligo di attivarsi come soggetti 3i rispetto al titolare del bene (aiutandolo se non riesce a tutelare il BG) - posizioni di garanzia assumibili dal soggetto-garante: a) posizione di protezione: x neutralizzare TUTTI i possibili pericoli vs BG (da qualsiasi fonte promanino) b) posizione di controllo: x neutralizzare ALCUNE specifiche fonti da cui possono provenire ALCUNI specifici pericoli x BG - posizioni di garanzia (sia di protezione che di ctrl): 1) originarie: sorgono in capo al soggetto x’ dotato di qualifica personale specifica (o riveste un determinato ruolo sociale) 2) derivate: trasferite dal soggetto detentore a un altro soggetto (spesso x contratto) - contratto = è necessario che: 1) titolare originario del BG protetto intervenga chiedendo la garanzia 2) il nuovo garante accetti l’obbligo di tutela a titolo derivato - obbligo contrattuale (penale) permane anche nel caso che il contratto non sia valido a fini civilistici - posizione di garanzia assumibile anche spontaneamente (senza che ci sia un obbligo giuridico in tal senso) - posizioni principali di garanzia = assunte con legge (le + frequenti emergono dal diritto di famiglia, es. genitori x tutela dei figli, che essendo minori, non sono capaci di provvedere a sé stessi e alla cura dei propri interessi) - altro es.: posizione di garanzia reciproca dei coniugi – garanti reciproci – x beni ad essi singolarmente appartenenti - posizioni di garanzia anche x contratto o x assunzione spontanea - posizioni di controllo su fonti di pericolo: 2 condizioni: a) il titolare del BG non può provvedere b) il garante deve avere davvero controllo sulla fonte di pericolo - spesso gli obblighi di posizioni di controllo derivano dalla legge (es. datore di lavoro ha obbligo di proteggere dipendenti per i danni alla loro persona) - alcuni soggetti-garanti obbligati x legge (es. le forze di PS hanno obbligo generico di proteggere la collettività) - posizioni di controllo anche x contratto o x assunzione spontanea 8. La distinzione tra ‘agire’ e ‘omettere’ nei casi problematici - quando si connette la condotta omissiva a certi reati (specialmente reati di azione) possono nascere problemi - 2 circostanze: 1) Reato Colposo = spesso si individua condotta omissiva (x’ il soggetto che agisce senza diligenza in un certo senso commette un’omissione) eccessivo ricorso a reati omissivi (facendo dimenticare il RC) non è corretto (sono 2 tipi <>, anche x’ non c’è SEMPRE la qualità di garante x il s-n-a) - es. Tizio impedisce con la pistola in pugno a Caio di salvare Sempronio (non omissione di soccorso ma omicidio mediante azione) 2) Reato Doloso = si individua anche qui condotta una omissiva (es. ‘impedimento nell’intervento soccorritore altrui’, o ‘arresto di intervento soccorritore personale’) ricorre una volontà dolosa attiva (non la semplice omissione di soccorso, x’ è non dettata da negligenza o ostacoli esterni o psico-fisici, ma ha una precisa volontà impeditiva)

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- es. tiro una fune a un uomo caduto nel pozzo ma poi la ritiro (se la ritiro prima che la usi = omissione di soccorso; se la ritiro mentre la usa: omicidio doloso mediante azione) - es. medico attacca la macchina cuore-polmoni a un paziente e poi la stacca (senza ragione) non importa se azione o omissione egli era garante di salvezza dell’ammalato (il problema si pone su un altro piano) II. Antigiuridicità - reato omissivo = stesse basi di antigiuridicità che nei reati di azione - se c’è causa di giustificazione x omissione = punibilità annullata - es. legittima difesa (soccorro un uomo che estrae una pistola e mi minaccia: desisto x legittima difesa) v bene, m sarebbe difficilmente dimostrabile - + diffuso: stato di necessità (ometto di prestare soccorso x’ mi deriverebbe un danno grave alla persona) III. Colpevolezza 1. Premessa - reati omissivi = hanno una carica energetica minore dei reati di azione - il s-n-a ha una carica di pericolosità sociale minore rispetto al s-a del reato d’azione (quindi c’è una attenuazione di trattamento punitivo) 2. Dolo omissivo - dolo omissivo = perplessità (quanto il s-n-a può VOLERE un’omissione se non conosce la norma penale che impone il comportamento doveroso?) - distinzione: 1) reati omissivi propri: fattispecie pregnante e fattispecie neutra a) pregnante: il s-n-a conosce la norma sociale ma la disattende b) neutra: deriva dalla legge che il s-n-a conosce ma decide di non rispettare; deve conoscere cioè la situazione tipica e la possibilità di agire secondo la norma 2) reati omissivi impropri: il s-n-a viene a conoscenza della norma di garanzia ma non agisce spontaneamente (il s-n-a sa di essere ‘garante’, ma disattende la posizione di garanzia che riveste) 3. Colpa - l’omissione potrebbe verificarsi x la mancata adozione dei normali canoni di diligenza (quindi c’è ‘colpa’) - soggetto = deve poi rappresentarsi la concreta possibilità di agire con la normale diligenza - presupposti x possibilità di agire con diligenza: 1) conoscenza o riconoscibilità della situazione tipica (presupposti alla base del dovere giuridico di agire) Presupposti dell’azione diligente: 2) possibilità obiettiva di agire (potersi comportare in modo da attuare laSituazione condotta tipica diligente richiesta dalla legge) Possibilità di agire 3) conoscenza o riconoscibilità del fine dell’azione doverosa (se si attua Fine la condotta dell’azione doverosa doverosa, deve essere adeguata a realizzare il fine che la norma si proponeMezzi di attuare) necessari 4) conoscenza o riconoscibilità dei mezzi necessari x raggiungere il fine medesimo (x avere un comportamento diligente devo usare mezzi adeguati) SPFM - anche qui è auspicabile il ricorso ad un agente-modello x capire se il s-a ha agito omettendo diligenza prescritta dalla legge - inoltre è necessaria una valutazione di circostanze anormali (che distoglierebbero anche l’agentemodello) 4. Coscienza dell’illiceità - sempre x colpa cosciente: x colpa incosciente = pura dimenticanza (non comporta una specifica accettazione del rischio di violare una norma di condotta diligente) - coscienza dell’illiceità = il s-n-a sa che c’è una norma giuridica che impone un comportamento, ma realizza cmq l’omissione sapendo che ciò determinerà un danno) - x avere sussistenza di colpevolezza è sufficiente che il s-n-a sappia dell’esistenza di norma penale che impone un certo comportamento IV. Tentativo 1. Il tentativo - sempre tentativo se reati omissivi impropri (quando cioè evento lesivo non segue a condotta omissiva volontaria) - reati di azione: tentativo = attuazione di azioni cui manca solo perfezionamento x essere reato completo (cioè manca evento finale) - reati omissivi impropri (ROI): tentativo = soggetto omette di attivarsi in modo da evitare realizzazione di evento lesivo - connessione tra tentativo e ROI: a) tentativo = delitto strutturalmente perfetto cui manca solo realizzazione evento

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b) ROI = soggetto non impedisce evento lesivo (che aveva obbligo giuridico di impedire) che è un reato vero e proprio (e non un tentativo) - si può parlare di tentata omissione? - es.: una donna tenta di uccidere bambino non dandogli da mangiare, ma una vicina interviene e nutre il bambino: non è tentata omissione ma omissione tentata (la cosa + importante è il tentativo che si realizza MEDIANTE l’omissione) - il tentativo nei reati omissivi propri (ROP) è inammissibile - ROP = mancata adozione di condotta che la legge penale prescrive di compiere - connessione tra tentativo e ROP = vedi i termini prescritti da legge: 1) tentativo incerto = se legge penale prescrive un certo comportamento entro un certo tempo e il soggetto non agisce PRIMA della scadenza non è tentativo x’ non sono ancora decorsi i termini (il s-n-a potrebbe agire) 2) tentativo inesistente = se il tempo utile è passato non è tentativo ma un reato vero e proprio (realizzato e consumato) - non esiste quindi un’‘omissione tentata’ x il reato omissivo proprio (il tentativo, dall’omissione, non esiste mai) - la dottrina + recente prevede che un tentativo di omissione se il soggetto adotta comportamenti diretti in modo non univoco a non adempiere alla norma giuridica di comando (soprattutto se il termine non è scaduto) omissione tentata - anche in qt. caso il protagonista è il tentativo (realizzato mediante omissione) - se si pone accento sulla semplice omissione (x avere tentativo) c’è un problema di decorso del tempo utile - se invece si pone accento sul comportamento del soggetto che si preordina nella situazione oggettiva in cui può solo realizzare omissione omissione tentata! (possibile a questo punto anche nel reato omissivo proprio)

V. Partecipazione criminosa 1. Partecipazione nel reato omissivo - i criteri del ‘concorso di persone’ sono facilmente identificabili (e si applicano all’azione E all’omissione) - concorso in omissione: a) concorso mediante omissione nel reato omissivo: nessuno dei soggetti, tutti tenuti ad agire, agisce (basta solo analizzare il comportamento di un singolo soggetto) 2. Presupposti e limiti della partecipazione mediante omissione del reato commissivo b) concorso mediante commissione in reato omissivo: soggetto AGISCE istigando un altro a non agire c) concorso mediante omissione in reato commissivo: SOLO se il s-n-a aveva l’obbligo giuridico di agire x evitare la messa in pericolo o la lesione del BG (era cioè titolare di una posizione di garanzia) - condotta del 1° soggetto = omissiva (non agisce come ‘garante’) a fronte della condotta del 2° soggetto (commissiva) - garante o concorrente: problemi: (garante deve agire x impedire che pericolo naturalistico comprometta il BG) - se è chiamato come concorrente x’ doveva proteggere BG è esclusa quindi la sua qualità di garante (art. 40 cp)? - risposta = NO: il garante risponde x TUTTE le ipotesi considerate - come considerare ruolo di concorrente del garante? a) coautore? mette in essere i comportamenti tipici del dolo (anche se eventuale) b) complice? rimane inerte, mostrando mero compiacimento (si limita a coadiuvare reato pur non partecipandovi materialmente) - in Itali: la dottrina vede come complicità la possibile omissione del garante (quindi ANCHE UNA SEMPLICE OMISSIONE = può essere AIUTO DEL COMPLICE)

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Parte Quinta – La responsabilità oggettiva

Capitolo 1 – La responsabilità oggettiva 1. Premessa - nel nostro OG: oltre al dolo e alla colpa (come canoni di imputazione) c’è anche la responsabilità oggettiva (RO: art. 42 cp) - art. 42 cp 2° comma: di un fatto delittuoso si risponde a titolo di dolo o colpa (quanto a preterintenzione) - art. 42 cp 3° comma: ‘la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza di una sua azione o omissione’ - altrimenti = altro parametro di imputazione responsabilità oggettiva - RO = residuale quando gli altri 2 non usati x imputare la responsabilità al s-a - RO = quando esiste solo nesso di causalità oggettiva tra azione del s-a e l’evento - in passato: la RO veniva x punire tutti i crimini di reo-peccatore - Illuminismo vede la RO come strumento generico di prevenzione della pena (idea presente ancor oggi nel nostro OG) - oggi = si ricorre alla RO a fini di prevenzione deterrente? - RO non è valida allora x’ il reo spesso non è esperto di DP e quindi non capisce la differenza tra: responsabilità colpevole <> responsabilità obiettiva - la RO non sarebbe valida neppure se nel processo non si riescisse a provare il reato (e quindi il reato stesso fosse da imputare su base oggettiva) 2. Responsabilità oggettiva e principi costituzionali - art. 27 Cost.: richiama circostanza che la ‘responsabilità penale è personale’ (esclude quindi che qlcuno possa essere incriminato x colpe altrui, ma non esclude neanche che si possa usare la fattispecie della RO) - soggetto risponde solo di ciò che ha commesso personalmente, ma oggettivamente, anche se non ha agito x dolo o colpa - nella RO = non è necessario parlare di colpevolezza (‘colpa’ e quindi ‘colpevole’ richiedono almeno un’accusa di negligenza o cmq di condotta non diligente) - con la RO viene meno anche il presupposto educativo della pena (il soggetto non sentendosi ‘colpevole’ non deve essere ‘rieducato’) - inoltre senza dolo o colpa sarebbe troppo pesante accusare x RO i soggetti (grave limitazione a libertà personali) - x qt: la RO è incostituzionale (quindi bisogna sempre ricorrere ai canoni di dolo o colpa x l’imputazione penale) - incongruenza tra principio di RO e il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale potrebbe condurre a reinterpretazione di diritto ordinario in materia penale (e conseguente necessità di conformare il DP ai rilievi costituzionali) Responsabilità oggettiva: PaPrM Pura Aberratio delicti - due tipi di RO: Reato diverso 1) RO pura Mista 2) RO mista a dolo e a colpa - RO pura: a) aberractio delicti: commissione di reato diverso da quello voluto (il reato diverso è imputato al s-a sulla base di RO, ma le sanzioni vengono prese da quelle previste x la colpa) b) responsabilità del concorrente x reato diverso da quello voluto: è di natura oggettiva (anche se il partecipe non ha voluto quel reato basta per l’esistenza del nesso di causalità materiale) 3. Casi di responsabilità oggettiva ‘pura’

4. Segue: reati di stampa - classico esempio di RO pura: reato a mezzo stampa (art. 57 cp) imputabile al direttore e vicedirettore di un giornale che devono controllare il tenore degli articoli scritti dai propri redattori (approvando solo quelli opportuni) - legge 127/1958: riforma dell’art. 57 cp. introduce il concetto di colpa (negligenza nel controllo) da parte del direttore RO mista a colpa - il direttore non deve controllare gli articoli (questo limiterebbe la libertà di stampa) - se xò il direttore appoggia un articolo penalmente doloso? è responsabilità concorrente o autonoma? - responsabilità di direttore = autonoma (ma se invece il direttore appoggia un articolo che sa scritto con intento doloso = è concorrente doloso) 5. Casi di responsabilità oggettiva ‘mista’: la preterintenzione - RO mista dolo/colpa: reati preterintenzionali (preterintenzionale = va OLTRE L’INTENZIONE) - art. 43 cp: canonizza la preterintenzione come criterio di imputazione autonomo rispetto a dolo e colpa - nel nostro OG: ci sono 2 casi di reato preterintenzionale previsti dalla legge:

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1) omicidio preterintenzionale (art. 584 cp): un soggetto procura lesioni e percosse a un altro soggetto che quindi muore (il s-a non voleva la morte, ma il reato di omicidio è conseguenza che si realizza ‘oltre le intenzioni’ del soggetto stesso) 2) aborto preterintenzionale (art. 18 comma 2° legge 194/78): le percosse a una donna incinta comportano la perdita del bambino (l’aborto andava ‘oltre le intenzioni’ del s-a) - entrambi sono considerati come reati con RO mista a dolo - 1° reato imputabile x dolo; 2° non x colpa (non si adotta un comportamento negligente) ma x oggettivo nesso di causalità materiale tra azione esercitata e evento realizzatosi - la dottrina ha manifestato dubbi vs. preterintenzione come vs. la RO 6. Segue: i reati aggravati dall’evento - reati aggravati dall’evento (RaE): a un fatto-base (già di x sé reato) si affianca evento + grave del primo - i RaE si hanno spesso nei reati dolosi, ma sono riscontrabili anche in reati colposi, omissioni e contravvenzioni - i RaE sono imputabili al s-a x RO (nesso di causalità) non importa se voluto o meno da s-a stesso - oggi: non c’è + esclusione a priori dell’imputazione dolosa o colposa al s-a l’evento + grave comporta l’applicazione della fattispecie + grave (configurabile con dolo o colpa) è ancora un tipologia mista di RO 7. Segue: ulteriori ipotesi - art. 44 cp: condizioni obiettive di punibilità: subordinazione di un evento lesivo al verificarsi di una condizione il colpevole risponde di un reato anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto - il fatto è quindi imputato al s-a x puro nesso causale (quindi RO) anche se s-a NON VUOLE un evento lesivo - l’evento lesivo dipende dal verificarsi della condizione (causa obiettiva non voluta dal s-a) - codice penale: NON definisce le condizioni obiettive di punibilità, ma fissa 2 caratteri: 1) avvenimento del mondo esterno NON voluto da s-a 2) estraneità alla condotta illecita - dottrina: condizioni obiettive di punibilità = avvenimenti futuri e incerti, estranei a azione illecita, il cui verificarsi è necessario x avere la punibilità del reato (ma non x la sua semplice esistenza) - condizioni: 1) intrinseche contribuiscono a approfondire l lesione a BG protetto 2) estrinseche non sono a ciò preordinate - c’è RO = solo nei casi in cui ricorrono ‘circostanze obiettive di punibilità’ con forza intrinseca - x condizioni obiettive di punibilità vedi parte VII capitolo 4

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Parte Sesta – Concorsi di reati e concorso di norme

Capitolo 1 – Concorso di reati Caso 60 – Un automobilista, frettoloso di arrivare sulle piste da sci guida male e uccide + persone scivolando sul ghiaccio. Caso 61 – Un borseggiatore ruba un portafogli sul tram ma il derubato si ribella; interviene un poliziotto ma il ladro si divincola e fugge agendo con violenza contro derubato e agente. Caso 62 – Tizio tende un agguato e gambizza Caio (che lo ha offeso) con una pistola rubata e senza porto d’armi 1. Premessa - concorso di reati = 2 accezioni. 1) concorso materiale di reati = il soggetto con + azioni o omissioni si rende autore di + reati (la sanzione sarà la sommatoria delle pene previste x ogni singolo reato commesso) 2) concorso formale di reati: il soggetto con una sola azione compie + reati (sanzione = pena del reato + grave aumentata fino al max del TRIPLO) 2. Unità e pluralità di azione - unitarietà di azione = quando si realizzano i presupposti minimi della fattispecie incriminatrice (anche se qt è raggiunto con compimento di + atti naturalistici UNA azione) - azione unitaria: 1) contestualità degli atti: tra diverse azioni naturalistiche non c’è un lasso di tempo sufficiente x’ il s-a poteva intervenire x evitare reato 2) unicità di scopo: tutte le azioni naturalistiche devono essere finalizzate al medesimo evento lesivo - es. l’omicidio commesso con una serie di pugnalate sulla vittima: si tratta di UNA azione (anche se si compiono diversi atti naturalistici, non distanziati da lasciare il tempo per il ripensamento) - l’OG ritiene che tutti i fatti siano riconducibili alla fattispecie incriminatrice di parte speciale (cioè l’omicidio) - quindi la legge penale considera che una sola delle pugnalate inferte sia idonea a realizzare il fatto di reato chiamato ‘omicidio’ (non importa quindi se il s-a arriva a ciò con + azioni naturalistiche + pugnalate) Concorso di reati: COpOi - c’è unità di azione anche x i delitti cd di durata (es. sequestro di persona) Colposi Omissivi Propri 3. Unità di azione nei reati colposi e nei reati omissivi Omissivi Impropri - il concorso di reati è possibile nei: reati dolosi, reati colposi e nelle omissioni: a) reati colposi = c’è unità di azione quando evento si verifica 1 sola volta (anche se violati + volte gli obblighi di diligenza) - se invece ci sono + eventi dannosi: il s-a aveva il tempo x impedire il fatto? 1) sì e quindi pluralità di azioni (gli atti non sono contestuali e quindi NON c’è unità di azione) 2) no c’è unità di azione b) reati omissivi = c’è unità di omissione solo se il s-n-a poteva impedire l’evento lesivo attivandosi contemporaneamente alle diverse omissioni (in modo da neutralizzare gli effetti x tutte quante) - pluralità di omissioni quando, dopo la prima, il s-n-a poteva ancora intervenire x neutralizzare le altre esiste uno stacco temporale tra le varie omissioni c) reati omissivi propri = c’è pluralità di omissioni se l’omittente viola contemporaneamente + obblighi di condotta (ma i diversi obblighi potevano essere adempiuti uno dopo l’altro); un eventuale unità di omissioni invece è uguale a quella dei reati omissivi impropri) 4. Concorso materiale - concorso materiale omogeneo = il s-a con + azioni o omissioni viola + volte la stessa disposizione di legge - es. A prima uccide B e dopo un po’ di tempo uccide C - concorso materiale eterogeneo = il s-a viola + volte disposizioni di legge diverse - es. A ruba un’arma, quindi compie una rapina, quindi uccide B - art. 71 cp: ipotesi che con una sola sentenza si debba pronunciare condanna contro stessa persona - art. 80 cp: ipotesi che dopo una condanna si debba giudicare la stessa persona x un reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima (o quando contro stessa persona devono eseguirsi + condanne) - codice Zanardelli = regime del cumulo giuridico (vedi meglio + avanti) - codice Rocco = regime del cumulo materiale (tot crimina, tot poenae) tante pene quanti sono i reati commessi (si applica la sommatoria delle pene previste x ogni singolo reato)

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- OGGI: c’è la sensazione che il cumulo materiale sia troppo pesante (il principio di proporzionalità e legalità delle pene = non atteso) - il legislatore successivo a 1930 ha introdotto correttivi x il cumulo materiale (attenuabile in presenza di un’unica sentenza x la pluralità di pene prevista ex art. 71 cp) - ATTENUAZIONE di cumulo materiale = se concorso di reato comporta applicazione di: 1) ergastolo o pene detentive temporanee 2) pene detentive temporanee o di pene pecuniarie della stessa specie 3) pene detentive temporanee di diversa specie 4) pene pecuniarie di specie diversa - OGGI: il cumulo materiale NON viene più usato (al max si usa la cd connessione di reati come prevista da art. 61 n. 2 il collegamento tra vari reati vale come AGGRAVANTE e non come FATTISPECIE A SE’ STANTE)

5. Concorso formale: requisiti - concorso formale = il s-a con una sola azione viola + fattispecie incriminatici: a) concorso formale eterogeneo: pluralità di violazioni commessa con una sola azione attiene a più disposizioni di legge diverse - es. caso 61: reazione violenta del borseggiatore = sia rapina impropria (art. 628 cp) che resistenza a pubblico ufficiale (art. 337) - confluenza di + fattispecie = deve essere FTva (sennò c’è solo conflitto apparente di norme e quindi unicità di reato) b) concorso formale omogeneo: pluralità di azioni o omissioni del s-a portano a una violazione plurima della stessa disposizione di legge - x CFO è necessario guardare a quante volte una medesima azione vìola la medesima fattispecie incriminatrice - es. caso 60 (guidatore uccide + persone?) o se con una bomba uccido + persone ecc. - l’offesa a singola persona o diverse è sicuramente facile da verificare - è ben + difficile verificare l’offesa ai beni naturalistici (non è vero che la violazione di + soggetti passivi diversi comporta una pluralità di reati)

6. Segue: disciplina giuridica - art. 81 cp: disciplina del concorso formale di reati e del regime sanzionatorio (abbandona del tutto il principio del cumulo materiale) - +tosto cumulo giuridico (visto che la pericolosità sociale di chi con una sola azione compie + delitti è minore dei veri destinatari del cumulo materiale) - cumulo giuridico = al s-a viene applicata la pena prevista x il reato + grave tra quelli commessi, aumentata di un valore proporzionale fisso (determinato con legge) che non deve superare il TRIPLO della pena-base - il cumulo giuridico è applicabile anche in caso di concorso di pene di specie diversa? (es. pecuniaria e detentiva, delitti e contravvenzioni) - problemi anche x la revisione della figura del reato continuato 7. Reato continuato: premessa - reato continuato: tipologia particolare di concorso materiale realizzati + reati x mezzo di + azioni o omissioni (ma con medesimo disegno criminoso) - rispetto al normale concorso materiale riprovevolezza minore x autore (consuma + reati, ma x un programma preciso, cosa che lo rende meno condannabile, nell’ottica sociale, del criminale senza scopo preciso) - x qt. a reato continuato si applica il cumulo giuridico e non cumulo materiale (applicato invece nei casi di concorso materiale) - impo x art. 81 cp: che ci sia MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO (anche se le fattispecie violano disposizioni di legge differenziate e eterogenee) - 3 elementi costitutivi di reato continuato: Reato continuato: +AVM Pluralità di Azioni 1) pluralità di azioni o omissioni: no reato continuato se pluralità di azioni o Pluralità di Violazioni omissioni è tale solo sul piano naturalistico (cioè si commettono + atti Medesimezza differenti tra loro che conducono a violazione di fattispecie diverse tra loro) necessario unico disegno criminoso - es. ripetuti impossessamenti di cose altrui (azioni differenti) devono ricondursi a medesimo disegno criminoso (il furto) e non rimangono quindi atti separati sul piano naturalistico - anche tempi di realizzazione diversi (ma + tempo passa e meno è facile ravvisare ‘medesimezza’ del disegno criminoso 2) pluralità di violazioni di legge: necessario violare + disposizioni di legge con + azioni o omissioni (come x concorso materiale) - fino a 1974 (riforma): violazione di medesima disposizione di legge (cioè di stessa fattispecie incriminatrice reato continuato omogeneo) - reato continuato eterogeneo = violazione anche di + disposizioni legge x avere ipotesi di art. 81 cp - + che reato continuato continuazione di reati (reati diversi realizzati + volte) 8. Elementi costitutivi del reato continuato

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3) medesimo disegno criminoso: pluralità di azioni o omissioni con violazione omogenea o eterogenea di legge deve realizzare unico scopo criminoso - medesimezza di disegno criminoso = pdv del reo (che si prefigura persecuzione di medesimo scopo) verificabile xò oggettivamente - medesimezza di disegno criminoso = SOLO x reati dolosi (ogni singolo reato deve essere voluto x arrivare a scopo finale) 9. Segue: regime sanzionatorio - cumulo giuridico = pena x reato + grave aumentata fino al max del triplo secondo le indicazioni edittali - no xò cumulo giuridico se si supera cumulo materiale delle stesse (cioè si sommano le varie pene) - problemi: a) cos’è violazione + grave? b) come cumulare pene eterogenee (es. reclusione e arresto, multa e ammenda) a) cosa si intende x violazione + grave? pena QUALITATIVAMENTE + grave (es. detenzione rispetto a pena pecuniaria) o QUANTITATIVAMENTE + elevata (es. pena con max superiore o, a parità, pena con minimo superiore) - x pena + grave: cfr anche attenuanti/aggravanti e loro bilanciamento; recidiva, consumazione FTva di reato (o mero tentativo) b) è possibile cumulare pene MOLTO eterogenee? meglio di no (x rispettare principio di legalità), ma legislatore persegue applicazione al max e quindi ammissibilità di questo tipo cumulo estenderebbe tantissimo il reato continuato - Corte Costituzionale si è pronunciata sull’ammissibilità di cumulo giuridico di pene eterogenee tra loro (nulla lo vieta, al max problemi se cumulo pene di GENERE diverso: es. pene detentive e pene pecuniarie) - reato continuato: figura MOLTO radicata in ITA (sia dottrina che prassi) 10. Segue: natura giuridica - natura giuridica di reato continuato: la + vantaggiosa x il reo: - reato continuato unico: a fini di - applicazione della pena (e decorrenza iniziale del termine di prescrizione) - reato continuato plurimo: ai fini - dell’amnistia propria - della posizione del concorrente (nel concorso di persone) - dell’applicazione delle circostanze (aggr/att) - legge 220/1974 (legge ‘Novella’ di riforma) ha parificato le pene x continuazione e concorso formale di reato (nel caso che il s-a, perseguendo medesimo disegno criminoso, commette + reati con una sola azione o omissione)

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Capitolo 2 – Concorso apparente di norme Caso 63 – Tizio si impossessa di oggetto altrui di poco valore x provvedere a un proprio grave e urgente bisogno Caso 64 – Caio mente a polizia e giudici x favorire l’autore di un reato. 1. Premessa - concorso apparente di norme = quando confluire di + norme vs. disciplina di medesimo fatto di reato non è reale ma solo APPARENTE (cioè reato, anche se sembra disciplinato dal concorso di + norme diverse, in realtà è disciplinabile con UNA SOLA norma giuridica) - 2 requisiti quindi: 1) esiste medesima situazione di fatto (cioè c’è un solo reato, una sola fattispecie illecita) 2) esistono + norme che apparentemente disciplinano medesimo fatto di reato (ma non è così: ne basta una sola!) - a volte la legge stessa esclude espressamente l’applicazione di norme concorrenti con clausole di app. concorso riserva norme: SSA - se le clausole non esistono: 3 criteri x avere concorso apparente di norme: Specialità a) specialità b) sussidiarietà c) consunzione (o assorbimento o ne bis in idem Sussidiarietà sostanziale) Assorbimento 2. Specialità - art. 15 cp: tipizza espressamente qt criterio lex specialis derogat legi generali: ‘quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito’ - legge speciale = contiene tutti gli elementi di norma generale ma con aggiunta di elementi ‘specializzanti’ o con sottoinsieme di casi rientranti in quelli previsti da norma generale - art. 15 cp: ‘stessa materia’: 3 interpretazioni: a) stesso bene giuridico (quindi criterio di specialità ricorre solo se si individuano norme giuridiche omogenee) b) stesso fatto criminoso (su base di circostanze concrete, anche senza rapporto di specialità tra loro) - rapporto non necessariamente di genere a specie (ma cmq norme legate tra loro) - in qt casi = ricorso a trattamento + severo o che meglio si adatta a caso in esame (criterio di specialità non può risolvere tutti i casi) c) norme in reciproca (e bilaterale) specialità tra di loro (nessuna delle 2 è speciale rispetto a altra) es. truffa e millantato credito (ciascuno ha proprie specialità e generalità rispetto a altro) - unico OK: rapporto legge speciale e legge generale (criterio vale anche x rapporto tra legge incriminante e legge scriminante o cd. di liceità) 3. Sussidiarietà - criterio di sussidiarietà (CdS) = ricavabile implicitamente da OG (che non ne ha una norma espressa) - CdS = 2 norme disciplinano gradi o livelli di offensività differenti del medesimo BG - lex primaria derogat legi subsidiariae (l’applicabilità di una norma è subordinata alla non applicazione dell’altra) - disciplina dell’offesa maggiore assorbe quella della legge sull’offesa minore non importa il rapporto genere a specie (come x il principio di specialità) le due fattispecie potrebbero contenere elementi assolutamente differenti gli uni dagli altri (il rapporto è possibile anche sul piano concreto e empirico) - sussidiarietà espressa (con clausola di riserva) es. abuso di ufficio (art. 323) applicabile se non risultano applicabili altre fattispecie + gravi - sussidiarietà tacita es. contravvenzione x atti contrari a pubblica decenza (art. 726) e delitto x atti osceni (art. 527) (tutelano = BG, ma hanno intensità <>) - CdS a volte difficilmente distinguibile da ASSORBIMENTO 4. Assorbimento: ‘ne bis in idem’ sostanziale - criterio dell’assorbimento = il reato + grave assorbe in sé reato minore (la sanzione comminata x il 1° esaurisce totalmente carica lesiva del 2°) - es. caso 64: mento alla polizia (favoreggiamento personale, art. 378) e poi al giudice (falsa testimonianza, art. 372) tra le due fattispecie non c’è rapporto di specialità e tuttavia il 2° (+ grave) assorbe il 1° ma cmq viene punito una sola volta (x evitare violazione principio del ne bis in idem sostanziale) - ne bis in idem sostanziale: divieto di attribuire due volte a medesimo autore un accadimento unitariamente valutabile dal pdv normativo - 3 sotto-categorie x principio dell’assorbimento: Assorbimento: PAP a) progressione criminosa Progressione criminosa b) antefatto non punibile Antefatto non punibile c) postfatto non punibile Postfatto non punibile

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5. Progressione criminosa, antefatto e postfatto non punibili 1) progressione criminosa: aggressioni sempre + gravi a medesimo BG - reato necessariamente progressivo: progressività = necessaria x reato maggiore - reato eventualmente progressivo: passaggio da reato minore = solo eventuale - es. prima di uccidere percuoto vittima; oppure commetto atti osceni dopo aver compiuto atti contrari a pubblica decenza 2) antefatto non punibile: reato minore = strumento necessario x realizzare il reato + grave (quindi il meno grave non viene punito, visto che esaurisce la sua carica offensiva realizzando il reato + grave) - es. possiedo chiavi false e grimaldelli (art. 707 contravvenzione) x commettere un furto 3) postfatto non punibile: il reato minore segue il maggiore ma non è punibile (es. spendo monete false – art. 455 – ma prima le avevo falsificate – art. 453 -) 6. Reato complesso - art. 84 cp: le disposizioni sul concorso di reati ‘non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato’ cioè in caso di REATO COMPLESSO - reato complesso = due o + figure criminose vengono ricondotte a unico reato (che comprende quindi gli elementi strutturali di ciascuna) - es. delitto di rapina che comprende delitto di furto (art. 624) e violenza privata (art. 610) - oppure furto aggravato con violazione di domicilio (art. 625 n.1) = furto semplice (624) + violazione di domicilio (614) - reati complessi in senso lato: reati che abbracciano un reato meno grave con elementi ulteriori (che x sé non sarebbero reato) - es. violenza carnale = violenza privata + congiunzione carnale (da solo = non reato) applicazione di principio di specialità - disciplina x reati complessi: - art. 84: disciplina generale - art. 131: procedibilità d’ufficio x casi previsti da art. 84 - art. 170: comma 2°: possibili cause di estinzione (‘la causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso’) - es. se amnistia è applicabile a reati di furto NON è applicabile a rapina (di cui furto pure è elemento costitutivo)

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Parte Settima – Le sanzioni

Capitolo 1 – I presupposti teorici e politico-criminali del sistema sanzionatorio vigente 1. Premessa - sanzione = (in genere) rimprovero mosso ad un soggetto per aver commesso un fatto illecito - in realtà la sanzione segue l’ideologia dello Stato nel tempo - ad es. le cd misure di sicurezza (+ recenti in nostro OG) hanno finalità differenti rispetto alle pene in senso stretto (es. neutralizzare carica di pericolosità sociale dimostrata nel commettere reato) - funzioni + classiche di comminazione di sanzione: 1) retributiva: vuole creare proporzione tra reato commesso e pena inflitta (sofferenza del reo compensa la Funzioni della società offesa) sanzione: RGS 2) di prevenzione generale: fini deterrenti vs. la società in generale x evitare delitti (cui Retributiva deve sempre seguire Generalpreventiva sanzione) Specialpreventiva 3) di prevenzione speciale: funzione deterrente/rieducativi vs. reo, x non commettere + delitti 2. Le originarie scelte sanzionatorie del codice Rocco - ITA: due istanze: 1) scuola classica: vede nella pena lo strumento sanzionatorio cardinale (ogni soggetto ha libero arbitrio e quindi capace di autodeterminarsi a commettere o meno il reato: la pena è quindi retributiva del male arrecato alla società consapevolmente) 2) scuola positiva: vede nella misura di sicurezza (MdS) la sanzione da infliggere al soggetto, che non ha libero arbitrio x’ è condizionato da fattori esterni (sociale, economico, ecc.): la misura di sicurezza è uno strumento rieducativo e non di repressione - ITA: Codice Rocco 1930: accoglie le due istanze e proclama la vigenza del sistema del doppio binario (pena+MdS, indifferentemente applicabili a qualsiasi soggetto imputabile O pericolo socialmente) - prevenzione generale = pena (ha + presa su collettività) - prevenzione speciale = MdS (soggetto da rieducare deve essere senz’altro distolto da futuri crimini) 3. Contraddizioni e insufficienze del sistema a doppio binario - la persona x OG ha 2 anime: 1) cosciente e autodeterminante; che viene sanzionato con una pena-retribuzione 2) uomo debole, influenzato da fattori esterni; che viene sanzionato con MdS riabilitative e rieducative - sistema del doppio binario = applicabile a TUTTI i soggetti che delinquono (anche se in base a caratteristiche): perde così un po’ la sostanza differenziale che si voleva che esistesse tra MdS e pena 4. La pena secondo la Costituzione - funzione rieducativa della pena = solo eventuale (obiettivo primario resta cmq la ‘retribuzione’ come riparazione del male fatto attraverso la comminazione di altro male) - art. 27 Cost.: profilo rieducativo della pena da leggere SOLO in chiave individuale (no connotazione collettiva e generica, senza fini di ‘risocializzazione’) - pena NON deve avere xò carattere rieducativo generico, visto che qt. funzione è affidata alla MdS (x la dottrina l’unica con carattere rieducativo vero) verrebbero annullate differenze del ‘doppio binario’ - se pena = MdS doppione inutile - semmai la caratteristica rieducativa di pena è una ‘possibilità’ solo se il reo si sottopone alla rieducazione - la pena deve svolgere funzione deterrente (volta a scoraggiare i delinquenti dal commettere violazioni di leggi penali) 5. Significato e limiti dell’idea rieducativa - MdS = non dev’essere necessariamente ‘spalmata’ su un lasso di tempo (la pena sì, rieduca in modo forte e costante) - pena = deve mantenere la funzione retributiva (la funzione educativa è solo eventuale) - funzione rieducativa della pena: emerge dalla Costituzione (art. 25 comma 2° e art. 27 comma 3°) - la funzione rieducativa (in uno Stato democratico di diritto) = è finalizzata alla riacquisizione dei valori di convivenza sociale e buona condotta nella vita civile persi quando ha commesso il reato ai danni della società - rieducazione: - obiettivo = fine di recupero di soggetti indifferentemente da caratteristiche personali - tecnica = da calibrare sul singolo soggetto (dipende anche da disponibilità di reo, che deve ammettere la propria mancanza per iniziare il percorso di ‘redenzione’) Riforme delle sanzioni: 1962 ergastolo (anche 1994) 1974 condizionale 72 1975 ord.penitenziario 1981 s.sostitutive pene brevi 1986 commisurazione pecuniaria e legge Gozzini


6. Rieducazione e prassi legislativa - varie riforme nel corso del tempo in Italia: a) legge di riforma 1634/1962: modificata disciplina dell’ergastolo (art. 76 cp) liberazione anticipata dopo 26 anni di pena b) 1974: riformata la sospensione condizionale della pena (x ammortizzare danni di impatto con vita carceraria) c) riforma 354/1975: riformato ordinamento penitenziario (fini rieducativi + misure alternative a carcere). - Anni ’70 inasprimento carcerazione x anni di piombo; poi anni ’80 miniriforma con processo di decarcerizzzione (legge Gozzini 663/1986) - Anni ’90: iniziale inasprimento (lotta alla mafia) e successiva attenuazione (molto decisa) d) legge di riforma 689/1981: regime delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (soggetto di reati di piccola entità non deve turbarsi psicologicamente nell’impatto col carcere) e) legge 689/81: commisurazione della sanzione pecuniaria in base alla situazione economica del reo 7. L’evoluzione più recente del dibattito sulle funzioni della pena: a) la prevenzione generale - funzione di prevenzione generale = certezza della pena in caso di delitto (a fini deterrenti) - NON ci deve essere proporzione tra gravità della pena e deterrenza - funzione di prevenzione presuppone che reo sia essere raziocinante e lucido, cioè che agisca sapendo perfettamente i rischi che corre (non è quasi mai così) - semmai deterrenza serve a fini sociologici x intenti morali (emarginare chi commette reati, far sentire pericolosità sociale del reato ecc.) - sanzione non deve solo essere minacciata (ma anche veramente irrogata) - il sistema penale deve essere percepito come giusto e legittimo dai consociati (nessuno vorrebbe essere punito da un sistema avvertito come ingiusto) - deterrenza = funzione max quando incute timore della pena a consociati (NON in sede giudiziaria, dove sono da evitare le pene cd. esemplari, venendo meno al principio di proporzione tra delitti e pene) - no deterrenza della pena in fase di esecuzione materiale (dove l’unico obiettivo perseguito è quello della risocializzazione) 8. b) la retribuzione - la proporzione tra delitto e pena serve x alimentare senso di giustizia che il sistema penale deve ispirare - il reo deve sentire di essere trattato giustamente (ha ricevuto pena adeguata e giusta) in modo da accettare il processo di rieducazione della pena - non bisogna esagerare xò, sennò si rischia di coltivare il principio dell’occhio x occhio, dente x dente (aumentando bisogno di giustizia, ma esasperando la ‘sete di vendetta’ di cui OG non ha bisogno) - fine di retribuzione = crescita morale dei consociati - funzione retributiva (tramite la pena) non può servire x TUTTO: deve semmai solo spianare la strada verso la rieducazione 9. c) la prevenzione speciale - prevenzione speciale = fine di evitare che reo già condannato torni a delinquere - 2 tecniche x qt. obiettivo: a) neutralizzare soggetto-reo (tenendolo lontano da vita sociale x un certo periodo di tempo – es. pena carceraria) b) risocializzare soggetto-reo (provocando un processo di emenda morale che condiziona reo a non commettere più delitti) - prevenzione speciale = si esplica al max grado durante l’esecuzione della pena (in cui reo deve essere seguito di +) - tuttavia la statistica ha dimostrato fallimento della funzione di prevenzione speciale (non evita che reo ri-commetta reati nell’immediato futuro) - anche nostro sistema penitenziario (riformato nel 1975) non ha saputo ancora attuare il nuovo sistema improntato sul rispetto della funzione di prevenzione speciale - funzione di prevenzione speciale = NON unico obiettivo di sistema penale italiano (ma solo strumento del legislatore x arrivare a max difesa di BG protetti) 10. Il problema del superamento del doppio binario - dottrina ha criticato sistema di doppio binario, auspicando unificazione tra pena e MdS x creare unica sanzione che assolva entrambe le funzioni (rispettando principio monistico della Costituzione) - fine = far sì che a ogni reato corrisponda una sola sanzione (lasciando xò al giudice la scelta tra pena o MdS in base al caso concreto) 11. Attualità e prospettive della pena nella realtà dell’ordinamento - corso del sistema penale = sempre incerto (legato a momenti storici) - anni ’70-80 rinuncia alla pena detentiva (‘fuga dalle carceri’) con intenti indulgenzialistici e clemenziali - poi marcia indietro (senza pena detentiva c’erano troppi rischi di impunità, mancando poi deterrenza generale e speciale e rieducazione) - OGGI: sempre + ricorso a riti alternativi (cioè rito abbreviato e patteggiamento sulla pena) con accordo tra le parti (pm e imputato) in modo da garantire diminuzione della pena

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- inoltre benefici concessi a soggetti accusati di associazione di stampo mafioso (o cmq di criminalitĂ organizzata) x cui vige un sistema sanzionatorio duplice (creando un vero e proprio sottosistema penale): a) politica del bastone: inasprimento della vita carceraria x qt delinquenti b) politica della carota: benefici penitenziari x coloro che decidono di collaborare con la giustizia (cd pentiti) x individuare soggetti coautori dei medesimi reati di criminalitĂ

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Capitolo 2 – Le pene in senso stretto 1. Le pene principali - art. 20 cp: pene principali e accessorie: 1) principali: conseguono a pronuncia di condanna penale emessa dal giudice 2) accessorie: conseguono direttamente a sentenza di condanna (sono effetti penali della condanna stessa) art. 17 cp: PENE PRINCIPALI X DELITTI: PENE PRINCIPALI X CONTRAVVENZIONI: a Pena di morte a Arresto b Ergastolo c Reclusione b Ammenda d Multa - ergastolo, reclusione e arresto = pene detentive - multa e ammenda = pene pecuniarie PENE: PERAMA A) PENA DI MORTE: prevista da regime fascista (codice Rocco = 1930) ma oggi Pena di morte del tutto abolita: suoi effetti ricompresi tutti nell’ergastolo (in forma + attenuata, Ergastolo ovviamente) Reclusione - art. 27 Cost. comma 4° la rendeva possibile solo x violazioni di leggi militari Arresto in caso di guerra Multa - 1994: eliminata previsione anche x questi casi eccezionali (vedendo come Ammenda negli USA empriricamente NON serva assolutamente come deterrente preventivo) B) ERGASTOLO: art. 22 cp: ergastolo = pena detentiva perpetua (durevole cioè per tutto il tempo della propria vita) da scontare negli istituti a ciò preposti, con l’obbligo del lavoro e dell’isolamento notturno - non incompatibile con Costituzione (che accetta idea di difesa della collettività tramite allontanamento x lungo tempo – o tutta la vita – di determinati delinquenti dalla società); - no ergastolo x minorenne - art. 176 comma 3° cp: ergastolano può godere della ‘liberazione condizionale’ purché abbia scontato 26 anni e abbia dati segni di sicuro ravvedimento C) RECLUSIONE: art. 23 cp: reclusione = pena detentiva temporanea x chi abbia commesso delitti - da min 15 gg a max 24 anni (limiti rispettati tassativamente da giudice che applica la pena, ma fissabili discrezionalmente da legislatore) - reclusione da scontare negli istituti a ciò preposti e prevede obbligo del lavoro e dell’isolamento notturno - a detenuto = sistemazione dignitosa (no rottura con esterno e con la famiglia – tramite le ‘visite’ -) - lavoro non di natura afflittiva ma pagato non meno di 2/3 di tariffe sindacali - ok a attività culturali e ricreative, sportive e religiose - art. 146 cp: il differimento della reclusione è obbligatorio x: a) donna incinta o che ha partorito da almeno 6 mesi b) soggetto affetto da HIV - art. 147 cp: differimento = facoltativo x: a) chi ha presentato domanda di grazia b) donna che ha partorito da + di 6 mesi e meno di 1 anno (e non può affidare bambino a altri) D) ARRESTO: art. 25 cp: pena detentiva temporanea x chi commette contravvenzione - da un minimo di 3 giorni a un massimo di 3 anni - regime = come reclusione se non x regime di semilibertà E) MULTA: art. 24 cp: pena pecuniaria prevista x chi commette delitti (in base a sua condizione economica) - da un minimo di 5€ a un max di 5.164€ (pagabile anche a rate mensili - min 3 max 30 -) - se soggetto = inadempiente pena convertita in pena di altra specie (un tempo da pecuniaria si convertiva in detentiva, ma era troppo comodo x reo) - oggi conversione vs. libertà controllata (ferrea restrizione di libertà con obblighi che reo deve soddisfare) e lavoro sostitutivo (lavoro gratuito a favore della collettività da svolgersi c/o Stato o altri EP) F) AMMENDA: art. 26 cp: pena pecuniaria prevista x chi commette contravvenzioni - da un minimo di 2€ a un max di 1.032€ 2. Le pene accessorie: premesse generali - pene accessorie: da sole non bastano a punire fatto illecito, devono cmq essere connesse a ‘pena principale’ - non necessitano di pronuncia del giudice (ma potrebbe avvenire) conseguono immediatamente e direttamente alla sentenza di condanna Art. 19 cp: indicazione tassativa di pene accessorie PENE ACCESSORIE X DELITTI: PENE ACCESSORIE X CONTRAVVENZIONI: a Interdizione dai pubblici uffici a Sospensione da una professione o da b Interdizione da una professione o da un’arte un’arte c Interdizione legale d Interdizione dagli uffici direttivi di PG e imprese e Incapacità di intrattenere rapporti con PA Sospensione dagli uffici direttivi di b PG o imprese f Decadenza/sospensione di potestà genitoriale sui figli minori COMUNE A TUTT’E DUE: PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA A SPESE DEL CONDANNATO

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- art. 19+art. 37 cp: pene accessorie perpetue e temporanee - se la durata della pena accessoria non è stabilita da legislatore dura x lo stesso tempo della pena principale (ma mai oltre limiti min/max che legislatore aveva fissato x le stesse) - art. 19+389 cp: stabilisce la tipologia di sanzioni da infliggere a chi viola il rispetto di una pena accessoria 3. Le singole pene accessorie A) Interdizione dai pubblici uffici: art. 28 cp: chi si rende autore di un delitto PUO’ ESSERE sottoposto a pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici: a) perpetua (ergastolo o pena detentiva > 5 anni) Interdizioni x reati: PPLURG b) temporanea (tra >1 anno e < 5 anni) x condanna > 3anni; Pubblici Uffici conseguenze: Professione o Arte 1) privazione diritti elettorato attivo e passivo Legale 2) privazione di incarichi e servizi pubblici (anche solo temporanei) Uffici direttivi delle PG 3) privazione di onorificenze e riconoscimenti accademici Rapporti con la PA B) Interdizione da una professione o da un’arte: art. 30 cp: chi si rende autore di un (decadenza delitto potestà) Genitoriale nell’esercizio di una professione o di un mestiere che necessita di particolari autorizzazioni dell’autorità (o viola doveri inerenti suo ufficio professionale) viene interdetto dall’esercizio di quella stessa professione o arte x tutta la durata della pena stessa (tra > 1 mese e <5 anni) - allo scadere il soggetto può ri-ottenere senza problemi ulteriori le autorizzazioni a esercitare la professione C) Interdizione legale: art. 32 cp: interdizione legale consegue a condanna a ergastolo o pena detentiva > 5 anni: - impossibilità di amministrare i propri beni e di esercitare rappresentanza dei relativi atti (elimina così la capacità di agire del soggetto) D) Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese: art. 32 bis cp: chi commette delitti in qualità professionale di imprenditore può avere qt pena accessoria - inasprimento x’ imprenditori troppo privilegiati sul piano penalistico in passato - pena applicata xò solo se professione non necessita x sua realizzazione di licenze e autorizzazioni della PA - se non specificato durata = durata della pena principale E) Incapacità a contrattare con la PA: art. 32 ter cp: chi si macchia di delitti di concussione, corruzione per atti d’ufficio, associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato o di altro EP, truffa x esonero ingiustificato dal servizio militare ecc. è sottoposto a qt pena accessoria - durata tra >1anno e <3 anni F) Sospensione o decadenza dell’esercizio della potestà dei genitori: art. 34 cp: chi è genitore e si rende autore di delitti con abuso della sua posizione è sottoposto alla pena accessoria della decadenza o sospensione dell’esercizio della potestà stessa x un periodo doppio della pena inflitta - decadenza = consegue a ergastolo o a delitti particolari (morale pubblica e buon costume) - sospensione consegue a condanna a reclusione x periodo di tempo non < nel minimo a 5 anni 3.1) pene accessorie x contravvenzioni: A) Sospensione dell’esercizio di una professione o di un’arte: art. 35 cp: autore di contravvenzione nell’esercizio dei professione x cui è prevista autorizzazione di PA può essere sospeso (> 15 gg e < 2 anni) Sospensioni x contravvenzioni: PU Professione - allo scadere il soggetto può ri-ottenere senza problemi ulteriori le o arte Uffici direttivi autorizzazioni a esercitare la professione B) Sospensione dagli uffici direttivi delle PG e delle imprese: art. 35 bis cp: x autore di contravvenzione con pena principale = arresto - durata > 15 gg e < 2 anni 4. Pubblicazione della sentenza penale di condanna I) Pubblicazione della sentenza di condanna: art. 36 cp: giudice può stabilire pubblicazione di sentenza di condanna relativa sia x autori di delitti che di contravvenzioni (a spese del condannato) - pubblicazione x estratto e 1 sola volta su 1 o + giornali scelti dal giudice - se ergastolo: pubblicazione anche c/o comune dove pronunciata, ultimo comune di residenza di condannato e comune dove fu commesso il fatto

5. Le pene sostitutive: generalità - legge di riforma 689/1981: introduce sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (x evitare impatto del carcere a autori di reati minori): - pene brevi non riescono a esplicare forza punitiva e rieducativa x il reo (che vive carcere come pena immeritata) - pene sono: a) semidetenzione b) libertà controllata c) pena pecuniaria - condizioni di applicabilità: a) durata della pena principale: Pene sostitutive a reclusione: SLP < 1 anno semidetenzione Semidetenzione (1 anno) < 6 mesi libertà controllata Libertà controllata (6 mesi) Pena pecuniaria (3 mesi)

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< 3 mesi pena pecuniaria b) solo x alcuni reati (altri no, essendo previsto espressamente, quelli di solito esclusi da amnistia) dubbi di costituzionalità! c) escluse x determinati soggetti: esclusi: - condannati complessivamente a pena detentiva > 2 anni; - condannati 2 volte x reati di medesima indole - chi commette nuovi reati essendo sottoposto a MdS (es. libertà vigilata) 6. Le singole pene sostitutive A) semidetenzione: art. 55 legge 689/81: pena sostitutiva della reclusione fino ad un anno - obbligo a trascorrere almeno 10 ore al giorno in istituto penitenziario - divieto assoluto di detenere armi, munizioni e esplosivi a qualsiasi titolo - ritiro del passaporto e sospensione della patente di guida B) libertà controllata: art. 56 legge 689/81: pena sostitutiva di reclusione fino a 6 mesi: - divieto di allontanarsi dal comune di residenza - obbligo di recarsi almeno una volta al giorno c/o locale ufficio di PS o comando dei carabinieri - divieto a detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e esplosivi - ritiro del passaporto e sospensione della patente di guida C) pena pecuniaria: pena sostitutiva di reclusione fino a 3 mesi: 6.1) articolo 58 legge 689/81: rimessa a discrezionalità del giudice l’applicazione di pene sostitutive (al fine di favorire recupero sociale e riabilitazione) - revocabili x 2 condizioni (si torna a normale detenzione): a) sopraggiunge pena detentiva che mal sopporta o impedisce la sostituzione b) interviene condanna a pena detentiva x reato successivo a sostituzione dell’originaria pena detentiva - pene sostitutive: ex officio o x richiesta di parte (patteggiamento, quando cioè imputato e PM convengono su entità e tipologia della pena proponendo accordo al giudice – che può accettare o meno -) - patteggiamento = istituto particolare x prevenire microcriminalità (ma mette in crisi prevenzione generale e, soprattutto, speciale) 7. Le misure alternative alla detenzione - misure alternative a detenzione (MaD) = interventi del legislatore che mirano a modificare le modalità di esecuzione della pena detentiva classica (favorendo contatto di detenuto con mondo esterno, cosa che facilita la persecuzione dell’obiettivo di risocializzazione) - legge di riforma 663/1986 (Legge Gozzini): ha ampliato la loro applicabilità - singole MaD: A) affidamento in prova ai servizi sociali: art. 47 ord. penit.: detenuto x pena detentiva non > 3 anni può chiedere a giudice di essere affidato a SS x periodo da scontare con la detenzione fuori da istituto carcerario (x iniziare o continuare rieducazione o risocializzazione) - ‘tre anni di pena’: x pene non > 3 anni (reati minori) o x tutti (negli ultimi 3 anni della pena)? - se misura alternativa non accolta: ritorno a pena detentiva (semmai tenendo conto di personalità del reo) - se invece accolta: SS devono vigilare su progressi e rispetto di ‘detenzione’ del reo (valutando contatti con mondo esterno e famiglia) - provvedimento di affidamento = revocabile x incompatibilità di comportamento del reo con la misura alternativa - periodo in prova se revoca = scontabile da condanna? (dottrina contrastante) - se invece periodo di prova = OK (nessuna revoca) affidamento estingue pena eccetto effetti accessori e eventuali obbligazioni civili che condannato deve versare B) affidamento in prova per tossicodipendenti o alcooldipendenti: art. 47 bis ord. penit.: tossico o alcolizzato che sconta 4 anni può chiedere in qualsiasi momento affidamento a istituto di cura x tossicodipendenti o alcooldipendenti in cui iniziare programma di recupero Misure alternative alla detenzione: d’accordo con ASL. - oggi: art. 94 dpr 309/1990 e art. 3 legge 165/1998 equiparano affidamento SADSLPM terapeutico a quello ordinario (solo il periodo di prova è x reati di 4 anni e nonServizi 3) Sociali - affidamento richiedibile in qualsiasi momento (anche senza aver scontato Alcolisti/Tossicodipendenti parte di condanna) tramite certificato sanitario che attesta stato psico-fisico Detenzione Domiciliare e l’idoneità del programma di recupero certificata da ASL Semilibertà C) detenzione domiciliare: art. 47 ter ord. penit.: condannato a reclusione nelLiberazione limite anticipata dei 4 anni (anche se è residuo x pena superiore) o ad arresto può chiedere di premio Permessi scontare pena in propria abitazione o altro luogo privato adibito a Mafia domicilio (pentiti) o istituto di cura e assistenza se: - donna incinta o madre di prole con età < 10 anni - padre di figli < 10 anni conviventi se madre morta o non è in condizioni tali da provvedere assolutamente ai figli - persona affetta da gravi disturbi di salute - età > 60 anni e non in grado di provvedere totalmente a sé stessa - età < 21 anni con particolari esigenze di studio, salute, lavoro - detenzione revocabile se comportamenti = incompatibili - se revoca = pena scontata in detenzione domiciliare detratta D) semilibertà: art. 48 ord. penit.: condannato a arresto o a reclusione x periodo di breve durata può essere ammesso trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto di pena, x svolgere

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attività ricreative e culturali che facilitino re-inserimento nella società (sia pur con restrizione di libertà personale e regime di libertà limitato) - giudice concede solo se accerta progressi del detenuto e verifica che può essere avviato vs. recupero sociale - provvedimento revocabile in via: - facoltativa: soggetto adotta comportamento incompatibile con provvedimento o si allontana x + di 12h - obbligatoria: soggetto si allontana x + di 12 ore o non vi rientra + incriminato x evasione E) liberazione anticipata: art. 54 ord. penit.: condannato che collabora può godere di sconto di 45 gg x ogni semestre di pena scontato - non solo ‘buona condotta’ ma anche partecipazione attiva a programma di recupero (mostrando intenzione di risocializzarsi e rieducarsi a vita civile) - valutazione frazionata (1 semestre valutato volta x volta) o globale (intero periodo di pena)? - + efficace adottare valutazione frazionata - revoca sempre possibile se incompatibilità comportamenti con misura adottata F) permessi premio: art. 30 ord. penit.: fino a max 3 permessi premio all’anno di 15 gg ciascuno (minorenni 20 gg = 60 all’anno) da trascorrere fuori se reo si comporta con condotta corretta - regolare condotta = comportamento sempre corretto e responsabile in tutte le attività lavorative e culturali, interne o esterne, all’istituto di pena (al fine di reinserimento sociale) - permessi premio <> licenze premio di semiliberi (art. 52) o di internati (art. 53) e NON cumulabili G) art. 4 bis. ord. penit.: differenza tra detenuti comuni e quelli x reati connessi a criminalità organizzata e loro partecipazione (con eccezione x collaboratori di giustizia e x coloro che, collaborando, non hanno + contatti con organizzazione criminale) - lettera di articolo ammette permessi premio x collaboratori di giustizia pentiti da orga criminali - ok pdv costituzionale, tranne che x esclusione di criminali marginali a delitti (che non possono essere di grande aiuto) pur avendo dimostrato pentimento.

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Capitolo 3 – La commisurazione della pena 1. Premessa: il potere discrezionale del giudice - art. 132 cp: commisurazione della pena = tipo di potere discrezionale del giudice x operare scelte su tipo di sanzione da comminare x specifico reato concreto e misura stessa della pena (oscillante tra min e max temporali) stabiliti da legge (detti quindi ‘edittali’) - discrezionalità xò esclusa x’: a) quadro edittale in cui stabilire durata della pena b) presenza esplicita dei criteri di commisurazione della pena (art. 133 cp) c) necessità di motivare la sentenza - anche se giudice ‘sottomesso solo alla legge’ (art. 101 Cost.) e obbligato a rispetto di principio di legalità cmq ha certa discrezionalità 2. Classificazione sistematica dei criteri di commisurazione - giudice deve tener conto di: a) criteri finalistici: valutare scopi di sanzione b) criteri fattuali: valutare fatti o eventi concreti e se rispondono a esigenze finalistiche c) criteri logici: verificare se fatti/eventi interagiscono tra loro x fornire idea complessiva di gravità del reato (indicare così quale è la misura della sanzione da adottare tra min e max edittali) - art. 133 cp: stabilisce FTvi indici di commisurazione della sanzione da applicare: 3. Gli indici di commisurazione preveduti dall’art. 133 cp: a) la gravità del reato A) gravità del reato: fatti e eventi da valutare sia pdv materiale che psicologico (creando disvalore penale) - x danno materiale a BG = considerare forza incidente (gravità) dell’offesa tipica realizzata da s-a - pericolo = valutare se è concreto o astratto (meno grave) - piano psicologico: gravità del dolo misurata in base a come si presenta, regredendo da + grave (dolo intenzionale) fino a dolo diretto (meno grave) o dolo eventuale - gravità della colpa = misurata su quanto diverge da comportamento di s-a rispetto a condotta precauzionale richiesta da legge (e sua doverosità) 4. Segue: b) la capacità a delinquere B) capacità a delinquere: analisi della personalità del reo tenendo conto di sua ‘capacità a delinquere’ - 2 proiezioni dottrinali: 1) proiezione nel passato: valuta attitudine del reo a compiere determinato reato (cfr capacità a delinquere come criterio di colpevolezza e diventa indice di valutazione della riprovevolezza sociale vs. reo, x cui si emana una certa sanzione) 2) proiezione nel futuro: valuta se reo ha o meno capacità a ripetere lo stesso comportamento delittuoso nel futuro + o – prossimo (cfr capacità a delinquere – possibilità di ripetere reato - con pericolosità sociale – probabilità a ripetere reato ) - OGGI: capacità a delinquere = esprime 2 funzioni: 1) grado di riprovevolezza sociale raggiunto dal soggetto con la commissione del reato (quindi si ha un certo grado di colpevolezza nei suoi confronti) 2) prevenzione speciale: indica quanto sia possibile che reo commetta nuovamente altri reati in futuro 4.1) singoli indici fattuali della capacità a delinquere: A) motivi a delinquere: motivo o movente = spinta psicologica, stimolo che s-a Indici di capacità a delinquere: MCVCF avverte e lo spinge a commettere il reato Movente - anche se motivi = inconsci (raro) pdv penale qt ipotesi non Carattere viene considerata Vita del reo B) carattere del reo: carattere = posizione mediana che reo riesce a assumereCondotta rispetto a influenze di ambiente esterno (che spingono vs. rispetto della legge) e impulsi interni Famiglia istintuali (comportamenti animaleschi, volti a semplice soddisfacimento di proprie esigenze) - mix tra 2 fattori porta a formazione del carattere (permettendo al soggetto di scegliere quali azioni compiere) C) vita e condotta del reo antecedenti al reato: giudice valuta antecedenti della vita del reo (nella normale quotidianità) x capire se manifestava già propensione al delitto D) condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato: indici particolarmente significativi data vicinanza temporale a commissione del reato E) condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo: indici x stabilire quanto l’ambiente esterno riesce a influire su condotta criminosa del reo e sulla sua formazione 5. Ambiguità e insufficienze del modello di disciplina contenuto nell’art. 133 cp - + importante gravità di reato o capacità di delinquere (o meglio contemperare entrambe)? - art. 133 cp: non chiaro se deve prevalere retribuzione, prevenzione generale o prevenzione speciale rimesso a discrezionalità (arbitrio?) del giudice - meglio rileggere in chiave costituzionale l’art. 133 cp:

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6. Esigenza di una rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 133 cp - alla luce della Costituzione (art. 27) si deve rileggere art. 133 cp: a) se persegue prevenzione generale il giudice deve tenere conto di gravità del reato e riprovevolezza sociale che suscita nella collettività (che determina diverso grado di colpevolezza del reo) - colpevolezza xò deve essere armonizzata con gravità di reato stesso (‘pene esemplari’ non giustificabili: nessuna esigenza di prevenzione generale le rende ammissibili) b) se persegue prevenzione speciale il giudice deve considerare la capacità a delinquere del reo (intesa come pericolosità sociale, valutabile x il grado di propensione a nuovi reati) - no pena eccessiva x’ susciterebbe senso di ingiustizia nel reo (pregiudicando rieducazione) - x qt. giudice infliggerà condanna + leggera del giusto x facilitare rieducazione del reo - art. 27 Cost.: è priorità delle sanzioni penali essere monito a collettività nel pieno rispetto del principio di proporzionalità tra delitti e pene: deve sempre tendere alla rieducazione del reo 7. Termini dell’attuale dibattito teorico - giudice che commina sanzione = svolge anche funzione di politica criminale (prevenzione generale) - giudice xò non ha chiarezza scientifica dei bisogni di politica criminale del Paese - tuttavia giudice deve evitare di far sì che il singolo reo faccia da ‘capro espiatorio’ della collettività (abusando con misure sanzionatorie troppo gravose) - se giudice xò si attiene al quadro edittale di commisurazione della pena (stabilito dalla legge, anche se in modo meno rigoroso di quanto dovrebbe) NON completa discrezionalità (e quindi no arbitrio) - se giudice usa min/max edittali NON viola criterio di proporzionalità tra delitti e pene (non emanerà mai quindi una sanzione esemplare rimanendo nei limiti edittali) 8. Commisurazione della pena pecuniaria (art. 133 bis cp) - legge 689/81 introduce disciplina della depenalizzazione e della pena pecuniaria tra i modelli sanzionatori - art. 133 bis cp: giudice deve valutare situazione economica del reo già mentre valuta il quadro edittale della pena (non dimenticando xò gli indici fattuali di gravità del reato e della capacità a delinquere) - pena pecuniaria da graduare sul soggetto x’ deve far avvertire il disvalore penale creato (cioè il danno alla collettività) - x qt. bisogna considerare il livello di reddito del reo e i beni patrimoniali posseduti (non tutti, ma quelli + costosi e lucrosi x reo) - da computo = escludere obbligazioni civili (es. alimenti a familiari) che il soggetto è tenuto a corrispondere - pena pecuniaria = non troppo leggera né troppo gravosa 9. Potere discrezionale del giudice nella sostituzione delle pene detentive brevi - potere discrezionale del giudice = anche su scelta del tipo di sanzione da comminare (es. ricorso a pene sostitutive della detenzione) - + che risocializzare reo a volte è meglio NON DESOCIALIZZARLO e AMMONIRLO (magari la pena inflitta aggraverebbe emarginazione del soggetto) - giudice deve SEMPRE motivare la scelta di attuare una pena sostitutiva, in modo da rendere + trasparente l’iter discrezionale della decisione 10 Potere discrezionale e misure alternative alla detenzione - potere discrezionale anche x misure alternative a detenzione (MaD) introdotte da legge 354/75 e modificate da 663/86 - potere discrezionale deve essere esercitato da ‘tribunale di sorveglianza’ istituito c/o ogni Corte d’Appello (art. 70 legge 663/86 Gozzini) con criteri finalistici (ed elastici, visto che fine = risocializzazione) - affidamento in prova (art. 47 comma 2° lc) = osservazione di personalità x almeno 1 mese in istituto - semilibertà (art. 50 comma 4° lc) = concessa in base a progressi compiuti - liberazione anticipata (art. 54 comma 1° lc) = ok se condannato ha dato prova di partecipare a opera di rieducazione - detenzione domiciliare (art. 47 ter l.Ord.Penit.) = elenca tassativamente le condizioni x concederla Misure alternative alla detenzione: ASLD Affidamento in prova Semilibertà Liberazione anticipata Detenzione domiciliare

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Capitolo 4 – Le vicende della punibilità 1. Condizioni obiettive di punibilità - art. 44 cp: condizioni obiettive di punibilità (CoP) = ‘eventi incerti e futuri, concomitanti o susseguenti alla verificazione del fatto di reato’ (NB: già citate al termine dela parte sulla responsabilità obiettiva) - es. contravvenzione x art. 688 cp: legislatore fa dipendere punibilità di ubriaco dal fatto che venga trovato ubriaco in luogo pubblico - oppure es.: artt. 9 e 10: presenza del reo nel territorio dello Stato come condizione x la punibilità dei reati commessi all’estero - MAI antecedenti il fatto (sennò si punirebbe fatto prima di sua commissione) - obiettive = x’ non volute da s-a (anche se loro esistenza comporta la punibilità del reato) - principio di legalità = prevede che legislatore tipizzi le condizioni FTvamente idonee a costituire strumenti di punibilità del reo - CoP = elementi necessari o accessori del reato? - 1 parte di dottrina accessori (reato = già perfetto all’atto della commissione, senza che intervenga la punibilità) - 1 parte ‘reato’ e ‘punibilità’ = strettamente correlati (cosa che rende condizioni parte essenziale della disciplina) - nesso causale tra condizioni e reato = non c’è SEMPRE (e quindi condizioni NON sono casualmente connesse al reato) - definizione esatta = ancora CoP = ‘evento futuro e incerto’ - CoP sono inoltre punibili in concreto anche se c’è moto di volontà di s-a (quindi non necessaria ‘obiettività’ x punibilità) - come individuare CoP? ricorso a indici strutturali (collocano condizioni all’interno della struttura del reato) ricorso a parametri sostanziali (determinano l’interesse tutelato dalla norma) - CoP: a) intrinseche: incidenti nell’abito della fattispecie di reato (fino ad aggravare di fatto la lesione già apportata) b) estrinseche: non incidono l’ambito della fattispecie di reato, ma riguardano valutazioni di opportunità esterne allo specifico fatto di reato verificatosi - CoP = troppo comode x evitare dolo o colpa x qt CoP almeno intrinseca = ricondotta almeno alla colpa (cui devono riferirsi tutti gli altri elementi costituenti il reato) - art. 44 cp: esclude esplicitamente dolo (evento non voluto) dai criteri di punibilità (ma non parla della colpa) - CoP <> condizioni di procedibilità: - assenza CoP impedisce a giudice di punire reo x fatto commesso - assenza CdP impedisce a giudice di continuare processo già iniziato nei confronti del reo 2. Le cause di estinzione del reato - cause di estinzione = sia x reato che x pena: a) sono assolutamente personali (solo x determinato soggetto) b) devono essere rese note dal giudice in ogni stato e grado del processo c) devono rispettare il principio del favor rei (estinzione di reato e di pena devono avvenire mediante utilizzo della circostanza + favorevole al reo) - cause di estinzione del reato: meglio distinguerle da estinzione della pena (intervengono nella dinamica del reato prima di pronunciamento della sentenza di condanna da parte del giudice, escludendo totalmente l’offensività penale del fatto commesso) - cause di estinzione del reato: eludono non la semplice applicazione della sanzione, ma l’intero fatto di reato (che non costituisce + fatto illecito) a) generali: incidono su tutti o su un gran numero di reati (vedi parte generale del codice) b) speciali: incidono solo su alcuni reati e sono contenute in leggi speciali (o nella parte speciale del cp) c) condizionate: loro verificazione dipende da atto di volontà del s-a d) incondizionate: non necessitano di atto di volontà di s-a - cause estinzione DEL REATO: 3. La morte del reo - art. 150 cp: morte del reo prima della emanazione della sentenza definitiva di Cause di estinzione del reato: MAPOSP condanna estingue il reato Morte del reo - KO pene principali e accessorie e ogni effetto penale connesso propria - NON estingue xò le obbligazioni civili derivanti dal reato né quelle Amnistia relative Prescrizione alle spese processuali e di mantenimento in carcere (restano agli eredi) Oblazione delle contravvenzioni - giudice civile può perseguire punizione del reato civile di propria iniziativa, Sospensione condizionale dell pena ed eventualmente accogliere la pretesa risarcitoria Perdono giudiziale 4. L’amnistia propria - art. 151 cp: amnistia = provvedimento di clemenza con cui lo Stato rinuncia a punire determinati reati - amnistia PROPRIA x’ viene irrogata prima di emanazione della sentenza definitiva di condanna - storicamente amnistia nasce come strumento del Principe vs. sudditi (atto di clemenza)

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- ITA: prevista da art. 79 Cost. che ne fa istituto di competenza concorrente tra Parlamento e PdR (PdR emana il beneficio, ratificando la legge di delegazione del Parlamento) - istituto abusato e quindi la riforma della legge 1/1992 ha previsto che art. 79 Cost. preveda competenza esclusiva del Parlamento nell’emanazione del beneficio (maggioranza 2/3 sia art.x art. che nel complesso della legge) - legge di amnistia: contenuto: 1) termini utili x presentare domanda di amnistia 2) spazio temporale entro cui devono essere stati commessi i reati amnistiati 3) elenco dei reati amnistiati (con articolo o nomen juris o tetto di pena x quel reato) - NO amnistia x soggetti dichiarati da giudice come recidivi aggravati e reiterati (non xò semplici) - NO amnistia x delinquenti abituali, professionali o x tendenza - beneficio rifiutabile da soggetto (processo quindi riprende nelle forme ordinarie (sfocia in condanna o assoluzione) - amnistia cancella pene principali, accessorie e MdS (ma non obbligazioni civile nascenti dal reato) 5. La prescrizione - art. 157 cp: prescrizione = causa estintiva del reato fondata sul decorso del tempo senza che alla commissione di un reato abbia fatto seguito l’emanazione di una sentenza definitiva da parte del giudice - troppo tempo = viene meno interesse a prevenzione generale - esistono xò reati così gravi (infatti sono puniti con ergastolo) che non cadono mai in prescrizione (il loro disvalore penale si conserva intatto nel tempo) - termini di prescrizione: - 20 anni x reati con reclusione non < 24 anni - 15 anni x reati con reclusione non < 10 anni - 10 anni x reati con reclusione non < 5 anni - 5 anni x reati con reclusione < 5 anni o multa - 3 anni x contravvenzioni punibili con arresto - 2 anni x contravvenzioni punibili con ammenda - aggravanti si calcolano su base di misura massima - attenuanti si calcolano su base di misura minima - se x stesso reato = pena detentiva + pena pecuniaria solo detentiva a fini di computo di prescrizione - art. 158 cp: termine da cui inizia a decorrere periodo utile x prescrizione: 1) reato consumato: da giorno di consumazione 2) reato tentato: dal giorno in cui cessa attività del s-a 3) reato permanente: dal giorno in cui cessa permanenza 4) reato continuato: dal giorno in cui cessa continuazione - prescrizione: 2 distinti procedimenti: 1) può essere sospesa x certo periodo di tempo (x rimuovere eventuali ostacoli x sua corretta decorrenza) mantiene valido periodo già trascorso (es. 1 legge impone sospensione di prescrizione) 2) può essere interrotta (annulla periodo già trascorso e ne apre uno nuovo e integro) - casi: - richiesta di rinvio a giudizio - ammissione a giudizio abbreviato - ammissione a giudizio immediato - emanazione di sentenze o decreti di condanna non revocabili - termini di prescrizione = MAI prolungabili di un periodo di tempo che superi la metà 6. L’oblazione delle contravvenzioni - art. 162 cp: oblazione delle contravvenzioni è causa di estinzione del reato con cui il contravventore si obbliga volontariamente al pagamento di una somma di denaro al fine di estinguere il reato commesso. 2 forme: a) oblazione comune: causa prettamente estintiva (prevista proprio da art. 162 cp) - solo x contravvenzioni x cui legge prevede pena dell’ammenda - se contravventore fa domanda di ammissione all’oblazione prima della pronuncia della condanna - se contravventore adempie tempestivamente all’obbligo di pagare 1/3 del massimo ammontare dell’ammenda b) oblazione speciale (art. 162 bis cp): - concessa in caso di commissione di una contravvenzione punita indifferentemente con l’arresto o con l’ammenda - se giudice decide di applicarla discrezionalmente - se soggetto paga ½ del max dell’ammenda - no oblazione x recidivi reiterati o abituali o professionisti del reato 7. La sospensione condizionale della pena - art. 163 cp: sospensione condizionale della pena (ScP) prevista come strumento di prevenzione speciale: emanata sentenza di condanna, con sospensione della pena prevista e minaccia di attuarla se si presentasse il caso - ScP: se pena detentiva non supera limite max di 2 anni (se < 18 anni, 3 anni; se tra 18 e 21 e > 70; 2 anni e 1/2) - revocabile se reo commette altro delitto o contravvenzione durante la sospensione o se viene condannato x reato precedente la cui somma supera i limiti (con quello giudicato ora) di legge - ScP = effettiva sospensione della misura detentiva x max 5 anni (delitti) o 2 (contravvenzioni)

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- sospensione concerne pena principale e accessorie (ma non elimina effetti penali prodotti da condanna) - no ScP se reato precedente con pena detentiva o misura di sicurezza, se contravventore o delinquente abituale o di professione, o se ‘soggetto socialmente pericoloso’ 8. Il perdono giudiziale e altri istituti minorili - art. 169 cp: istituto del perdono giudiziale per i minorenni (PgM) evita impatto carcerario a minorenne (spesso al suo primo delitto) ed è concesso dal giudice - PgM estingue reato e pene accessorie ed è irrevocabile se: - reo età tra 14 e 18 anni quando commette fatto - minore non condannato x reato precedente a pena detentiva o dichiarato delinquente abituale o di professione - pena detentiva non > 2 anni o pecuniaria non > 1.549€ - no commissione di reati in futuro - nuove figure introdotte con riforma del processo minorile: a) sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: reato leggero e occasionalità di delitto b) sospensione del processo con messa alla prova: ordinato dal giudice x formulare giudizio su personalità del minore, affidandolo a servizi minorili dell’amministrazione della giustizia; - l’esito positivo estingue reato e effetti penali connessi 9. Le cause di estinzione della pena - cause di estinzione della pena (CeP) intervengono invece dopo adozione di sentenza di condanna definitiva ed estinguono solo la pena (lasciando intatta l’illiceità del fatto commesso è sempre ‘reato’) - CeP sono: Cause di estinzione della pena: MAPIGLRN Morte del reo (dopo condanna) 10. Morte del reo dopo la condanna Amnistia impropria - art. 171 cp: morte del reo avvenuta dopo emanazione condanna definitivaPrescrizione della pena estingue la pena (Detentiva, Pecuniaria, Accessorie e tutti gli altri effetti Indulto penali) - non estinte né obbligazioni civili nascenti da reato né confisca Grazia Liberazione condizionale 11. L’amnistia impropria Riabilitazione Non menzione - disciplina uguale a quella dell’amnistia propria (art. 151 cp) ma con effetto solo sulla pena (quindi dopo la sentenza definitiva di condanna) - amnistia estingue pene principali (D e P, A e tutte le misure di sicurezza – ad eccezione della confisca -) 12. La prescrizione della pena - artt. 172 e 173 cp: decorso del tempo (prescrizione) estingue pene di reclusione, multa, arresto e ammenda: no invece x ergastolo, pene accessorie e altri effetti penali connessi a condanna - modi di estizione: 1) reclusione = prescrizione pari al doppio della pena inflitta (ma se prescrizione < 10 anni 10 anni; se invece > 30 = 30 anni) 2) multa = prescrizione di 10 anni 3) arresto e ammenda = prescrizione 5 anni - decorso prescrizione: - da quando sentenza diventa revocabile - da quando condannato si sottrae volontariamente a esecuzione di pena comminata - no prescrizione x recidivi dichiarati, delinquenti abituali o professionali - prescrizione rinunciabile x chiunque 13. L’indulto - art. 174 cp: indulto = misura clemenziale con cui si condona in tutto o in parte la pena a condannato (o la si tramuta in pena di genere uguale ma di specie diversa es. reclusione+arresto si passa solo a arresto) - indulto (come amnistia) concesso con legge del Parlamento con > 2/3 membri sia articolo x articolo che su testo complessivo - indulto proprio: concesso successivamente a emanazione di sentenza di condanna (pena già in esecuzione) - indulto improprio: emanato contestualmente a adozione di sentenza di condanna da giudice - indulto estingue pene principali ma non accessorie o effetti penali connessi a condanna - no indulto x recidivi dichiarati, delinquenti abituali o professionali o x tendenza 14. La grazia - art. 172 cp: grazia concessa da Presidente della Repubblica che la adotta senza previa legge di concessione del Parlamento e interviene su soggetto già contattato in modo definitivo e irrevocabile x impedire prosecuzione di pena vs. reo già risocializzato perfettamente - può condonare pena in tutto o in parte o commutarla in pena di specie diversa (es detentiva in pecuniaria) - NON estingue accessorie e tutti gli effetti penali connessi a condanna

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15. La liberazione condizionale - art. 176 cp: liberazione condizionale applicata dal giudice in qt casi: - minimo di pena già scontata - pena restante non > 5 anni - comportamento tale da far ritenere sicuro ravvedimento - adempiute obbligazioni civili nascenti dal reato (salvo dimostrata impossibilità) - non già usufruita x stessa pena precedentemente - effetti di concessione di libertà condizionale: a) cessazione della pena detentiva b) cessazione della MdS c) applicazione MdS di libertà vigilata assistita dai SS - LC revocabile se reo commette (durante la condizionale) 1 altro reato con stessa indole o trasgredisce obblighi di LC stessa 16. La riabilitazione - art. 178 cp: istituto della riabilitazione il condannato che ha scontato la pena principale viene riammesso alla posizione (sociale) che aveva prima della condanna definitiva - art. 179 cp: condizioni x essere ammesso a simile provvedimento: Riabilitazione se: 5MRO - pena inflitta da almeno 5 anni Pena da almeno 5 anni - no MdS MdS (no) - condotta di sicuro ravvedimento Ravvedimento sicuro - adempiute obbligazioni civili nascenti dal reato (salvo dimostrata impossibilità) Obbligazioni civili ok - riabilitazione revocata di diritto se soggetto compie entro 5 anni delitto non colposo punito con reclusione > 3 anni (rivivono così pene accessorie e effetti penali connessi a condanna) - speciale sentenza di riabilitazione prevista x minorenni e x > 18 e < 25 anni età 17. La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - art. 175 cp: provvedimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale: serve a evitare che la condanna sia resa nota ai privati che richiedono certificati del casellario giudiziale (NON per ragioni di diritto elettorale) - non menzione = fine di recupero sociale (come riabilitazione) - concessa da giudice (art. 133 cp) a sua discrezione se: - 1° condanna - pena detentiva non > 2 anni (nel complesso) o pena pecuniaria non > 516€ - reo meritevole vedendo indici fattuali di gravità del reato e capacità a delinquere - revocabile di diritto se reo commette delitto successivamente (NON contravvenzione)

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Capitolo 5 – Le misure di sicurezza 1. Premessa - misure di sicurezza (mdS) = volute da legislatore x neutralizzare pericolosità sociale di determinati soggetti - pena = funzione retributiva e prevenzione generale; MdS = prevenzione speciale, rieducazione del reo - cd. sistema del doppio binario che combina pena + MdS - espressione del Fascismo che anteponeva tutela di collettività a diritti individuali (autoritarismo) - unione di teorie classiche (privilegiano funzione retributive) e positive (privilegiano funzione special-preventiva) - MdS = nasce come sanzione di natura amministrativa (svolta cioè da organo di polizia che ctrl soggetto pericoloso in via amministrativa) - OGGI: MdS = considerata da prassi e dottrina misura afflittiva (anche + della sanzione detentiva quasi) e viene inflitta mediante procedimento giurisdizionale - MdS inflitte a: a) soggetti imputabili socialmente pericolosi | in via cumulativa della pena b) soggetti semi-imputabili | c) soggetti non imputabili in via esclusiva 2. Profili garantistici della disciplina a) principio di legalità; b) divieto di retroattività - garanzie come quelle che accompagnano applicazione della pena: a) art. 199 cp: rispetto del principio di legalità ma con tassatività minore rispetto alle pene: - sia x’ riconoscimento di pericolosità sociale lasciato a valutazioni soggettive sulla sfera caratteriale - sia x’ discrezionalità comporta > margine d’errore in concreto b) art. 200 cp: rispetto del principio di irretroattività (MdS sono applicate secondo la legge vigente x loro al momento dell’applicazione - se esecuzione avviene con lex diversa applicata lex vigente al momento dell’esecuz. in concreto della MdS - art. 25 Cost.: non punibile con MdS un fatto che, quando commesso, non era reato oppure non punibile con MdS un reato che non la prevedeva o ne prevedeva una di specie diversa 3. Presupposti di applicazione delle misure di sicurezza: il fatto previsto dalla legge come reato - 2 parametri di valutazione x applicazione MdS: 1) di natura oggettiva (art. 202 cp): MdS solo a soggetti che compiono fatto preveduto da legge come reato - MdS dovrebbe avere carattere preventivo (impedire futuri reati) ma non ammissibile punizione se fatto non commesso (anche se soggetto dimostra indole propensa a delinquere) - MdS ok xò x cd quasi reati fattispecie criminose che presentano tutti i caratteri di reato anche se non lo sono in concreto (es. reati impossibili, accordi criminosi non seguiti da attuazione di reato, istigazione a reato non accolta ecc.) - quasi reati anche se non integrano fattispecie astratta di reato (deve mancare cioè qualsiasi causa di giustificazione) hanno caratteri di pericolosità sociale 4. Segue: la pericolosità sociale 2) di natura soggettiva: cioè criterio di pericolosità sociale (art. 203 cp): - pericolosità sociale: particolare indole caratteriale e psicologica del soggetto, spesso influenzata dall’ambiente esterno in cui vive, che lo determina vs. futuri reati (oltre a quello già realizzato) - livello di pericolosità stabilito da giudice in concreto anche ricorrendo a indici - deroghe a accertamento in concreto = presunzione di pericolosità (legge indica concretamente i casi in cui certe caratteristiche psicologiche del soggetto avrebbero portato a presunzione di recidiva) - cmq anche in presenza di presunzione legale di pericolosità giudice deve valutare caso concreto - giudizio su pericolosità: difficile x’ giudice ha strumenti scarni (quasi sua sola intuizione, esperienza e attitudine a conoscere uomini) rischio di arbitrio! 5. Tipologie di pericolosità sociale ‘specifica’ - 3 tipologie di delinquenti rispettano parametri di pericolosità sociale (quindi pena+MdS) 1) delinquente abituale: pericolosità sociale non eccessiva anche se suo comportamento ad abbassare freni inibitori con propensione a reato - art. 102 cp: delinquente abituale = reo condannato a reclusione > 5 anni x 3 delitti Delinquenti APT colposi della stessa indole entro 10 anni non contestualmente e riporta altra condanna Abituali delitto non colposo di = indole entro i 10 anni successivi a ultimo delitto rofessionali - art. 103 cp: delinquente abituale = accertato da giudice (cioè quando reo condannato Tendenza delitti non colposi se riporta altra condanna a delitto non colposo)

porta

non x x 2

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- art. 104 cp: delinquente abituale = chi mostra abitualità nel commettere contravvenzioni (arrestato 3 volte x 3 contravvenzioni di = indole e riporta poi altra contravvenzione di = indole dedito al reato!) 2) delinquente professionale (art. 105 cp): è delinquente di professione e da ciò ricava sostentamento (+ pericoloso di delinquente abituale x’ campa unicamente di delitti) 3) delinquente per tendenza (art. 108 cp): + pericoloso dei primi due: lo fa x indole malvagia, non rispetta il prossimo e i comuni sentimenti morali della collettività in cui vive, che viola puntualmente commettendo reati

6. La durata della misura di sicurezza - art. 207 cp: durata MdS = tendenzialmente indeterminata (non revocabile o sospendibile fino a che reo = non recuperato a vita sociale ) - durata minima = fissata da legislatore (al di sotto di qt MdS NON può essere annullata) - scadenza termine minimo giudice riesamina situazione (se infermo di mente riesamina relazioni sanitarie) - dopo riesame: se pericolosità sociale = ko MdS sospesa, sennò fissato nuovo termine minimo di durata (quindi nuovo riesame ecc.) 7. Classificazione delle misure di sicurezza - MdS = soggette a rigida classificazione - personali (attengono sfera di libertà personale del soggetto sottoposto) o patrimoniali - di natura detentiva (restringono ancor di + libertà personale) o non detentive Misure detentive Misure non detentive 1 Assegnazione a colonia agricola o casa di 1 Libertà vigilata lavoro 2 2 Ricovero in casa di cura e custodia Divieto di soggiorno in 1 o + comuni o provincie 3 3 Ricovero in ospedale psichiatrico Divieto di frequentare osterie o pubblici spacci giudiziario di bevande alcoliche 4 4 Ricovero in riformatorio giudiziario Espulsione dello straniero dallo stato Misure patrimoniali 1 2 Cauzione di buona condotta Confisca MDS Misure detentive: CRR Colonia agricola/di lavoro Ricovero casa cura/custodia Riformatorio giudiziario

Misure non detentive: LCOE Libertà vigilata Comuni o province off-limits Osterie e spacci off-limits Espulsione straniero

Misure patrimoniali: CC Cauzione di buona condotta Confisca

8. Misure di sicurezza detentive: colonia agricola e casa di lavoro - art. 216 cp: assegnati a colonia agricola oppure a casa di lavoro (stabilisce il giudice): 1) delinquenti abituali, professionali, per tendenza (APT) 2) delinquenti APT che ci ricadono dopo 1a MdS 3) condannati o prosciolti mediante sentenza del giudice, nei casi previsti da legge - durata = 1 anno; abituali 2, professionali 3, per tendenza 4 - colonia agricola = lavoro agricolo; casa di lavoro = lavoro artigianale o industriale 9. Segue: casa di cura e di custodia - esigenze curative + di custodia previste x: Casa di cura/custodia: MAMI 1) art. 219 cp: rei x delitti non colposi con pena diminuita x infermità Minorati di mente, alcol, droghe o sordomuti 2) art. 221 cp: alcooldipendenti e tossicodipendenti condannati x Alcolisti/Tossici reato non Manicomiali commesso in stato di ebbrezza/dose Infermi diin Mente non pericolosi 3) art. 212 cp: sottoposti a altra MdS ma non gravi da essere internati ospedale psichiatrico giudiziario 4) art. 232 cp: infermi di mente cui non si può concedere libertà vigilata - durata: min 6 mesi e max 3 anni (sempre tenendo conto di pena comminata in astratto dalla legge) 10. Segue: ospedale psichiatrico giudiziario - art. 222 cp: soggetti inimputabili x infermità di mente ospedale psichiatrico giudiziario, cioè: 1) soggetti prosciolti da giudice x infermità di mente, intossicazione da alcool o droghe, sordomutismo 2) soggetti sottoposti a altra MdS ma con infermità grave - durata: 10 anni se ergastolo, 5 anni se pena non < 10 anni, 2 anni x altri casi - giudice ha bisogno dello psichiatra x accertare caso in concreto tramite perizia - non sempre pericolosità sociale x infermi di mente; psichiatra poi NON ha ruolo di prevenzione sociale - in passato il ‘manicomio giudiziale’ ha fatto quasi + danni al reo (e anche oggi l’ospedale psichiatrico giudiziario non riesce a centrare gli obiettivi di politica criminale prefissi)

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11. Segue: riformatorio giudiziario - art. 223 cp: riformatorio giudiziario = misura prevista in special modo x minori di età, cioè: 1) minori di 14 e di 18 anni che commettono delitto doloso, preterintenzionale o colposo, ma NON imputabili (xò riconosciuti socialmente pericolosi) 2) minori tra 14 e 18 anni dichiarati imputabili (e quindi sottoposti a pena diminuita) 3) minori di 18 anni dichiarati delinquenti APT 4) minori tra 14 e 18 anni condannati x delitto commesso durante altra MdS - durata = 1 anno e solo x minori condannati a pena detentiva non < a min 12 anni - dichiarazione di pericolosità = solo ipotetica da giudice (quando potrebbero rendersi pericolosi con uso di armi o violenza personale) 12. Misure di sicurezza personali non detentive: libertà vigilata - misure personali (agiscono su libertà personale del soggetto) non detentive (non comportano cmq restrizione di libertà così drastica, come precedenti: - art. 228: libertà vigilata statuisce una serie di comportamenti (fare e non fare) che soggetto deve assolutamente tenere - durata: non < 1 anno (3 se pena con reclusione non < 10 anni) - reo non può cambiare residenza o dimora rispetto a assegnata, e deve informare organi di vigilanza competenti anche solo x minimo spostamento nel comune di residenza - anche x minori di età (anche se con norme specifiche) 13. Segue: divieto di soggiorno - art. 233 cp: espresso divieto di soggiornare in comuni o province espressamente indicate da giudice (ma non priva della libertà personale) x soggetti: 1) autori di delitti contro personalità dello Stato o contro OP 2) autori di delitti politici - durata: non < 1 anno - criticata x sua incostituzionalità (art. 16 Cost. sancisce libertà di circolazione e soggiorno, vietando restrizioni x motivi politici che proprio art. 233 cp invece prevede) 14. Segue: divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - art. 234 cp: divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche: 1) condannati x contravvenzione di ubriachezza abituale 2) chi commette delitto in stato di ubriachezza (se accertata abituale) - durata: 1 anno 15. Segue: espulsione dello straniero dallo Stato - art. 235 cp: espulso lo straniero che commette delitto con pena di reclusione non < 10 anni - art. 312 cp: espulso straniero che commette reati contro personalità dello Stato (quale che sia durata della pena) - misura applicata previo accertamento di pericolosità sociale e DOPO aver scontato pena detentiva (accompagnamento alla frontiera) 16. Misure di sicurezza patrimoniali: cauzione di buona condotta - misure patrimoniali (incidono su sfera economica): - art. 237 cp: reo può essere sottoposto a misura di deposito di cauzione di buona condotta (min 103€, max 2065€) da versare c/o la Cassa delle ammende (se si comporta male: perde la somma versata) - si applica a: 1) soggetti liberati da colonia agricola o casa di cura (se non c’è altra MdS) 2) soggetti che trasgrediscono obblighi di libertà vigilata 3) trasgressori di divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - durata: non < 1 anno e non > 5 anni 17. Segue: confisca - art. 240 cp: confisca = sottrazione al reo dei proventi o della cosa che sia frutto del reato (senza qt ci sarebbe cmq incentivo a commettere nuovi reati) - pericolosità = non della cosa, ma del suo significato economico e simbolico (= guadagno dell’illecito) - confisca facoltativa disposta da giudice discrezionalmente se pensa che reo userà la cosa x altro reato o come incentivo economico dello stesso - confisca obbligatoria quando la cosa è = prezzo del reato oppure se sua fabbricazione/produzione/uso/acquisto/alienazione costituiscono reato in sé (non c’è quindi alcuna sentenza di condanna) - profitto del reato = guadagno economico derivante da commissione del reato - prodotto del reato = cosa materiale che deriva da reato - confisca per equivalente confiscata non cosa ma suo equivalente (essendo impossibile farlo su cosa stessa) - non confiscabili cose che appartengono a estranei al reato o che ad essi pervengono lecitamente (tutela 3i) anche dopo reato

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18. Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza - Mds: 1) ordinate da giudice unitamente a sentenza di condanna a pena detentiva (eseguite quindi DOPO pena stessa) 2) ordinate da giudice unitamente a sentenza di condanna a pena non detentiva (eseguite quindi dopo che pronuncia di sentenza = passata in giudicato) - se + MdS della stessa specie giudice procede a loro cumulo - se + MdS di specie diversa: giudice valuta pericolositĂ e decide qule applicare - estinzione di reato = ESCLUDE MdS (tranne confisca) - estinzione pena = non applicabilitĂ di MdS che legge non indica applicabili in ogni tempo

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Capitolo 6 – Le sanzioni civili 1. Premessa - reato = sanzionabile penalmente e civilmente (cd doppia valutazione) - sanzioni civili disciplinate nella parte generale del cp (quindi ammesse agli effetti penali) - previste da cp: 1) restituzioni 2) risarcimento di danno patrimoniale e non patrimoniale 3) obbligo di rimborso spese x mantenimento condannato 4) obbligazione civile x l’ammenda 5) obbligazione civile x la multa - previste da cc: indegnità a succedere (art. 463 cc) o revocazione della donazione (art. 801 cc) 2. Le singole sanzioni A) Restituzioni: art. 185 cp: sanzione civile che prevede obbligo del reo di provvedere a ristabilimento di situazione esistente prima del reato (restitutio in integrum) - restituzione sia di cose mobili che immobili - obbligo a restituzione = indivisibile B) Risarcimento del danno (RdD): art. 185 cp: da operare se restituzione non è possibile o non è sufficiente x coprire danno arrecato; - 2 aspetti;: - danno patrimoniale: accezione non differente che in sede civile (sia danno emergente che lucro cessante) - danno morale: perturbamenti psichici (da afflizione a angoscia a ansia che colpiscono vittima dell’illecito) è vera e propria sanzione penale - danneggiato dal reato <> offeso dal reato (es. familiari e vittima del reato) - danno = non si sarebbe verificato senza comportamento illecito di s-a - obbligati = s-a o chi ha obbligo di rispondere x fatto altrui (es. genitori con potestà su minore, proprietario di veicolo che presta a guidatore ecc.) Sanzioni civili: RRMOSAP - dottrina: figura sanzionatoria autonoma con propria dignità Restituzioni penale ma 2 orientamenti: Risarcimento danno 1) RdD = specifica sanzione penale in cui convivono Mantenimento condannato elementi penali e civili x multa/ammenda 2) RdD = costruibile come sanzione penale che mantiene intatta suaObbligazione natura civilistica conservativo penale (affiancato xò come provvedimento di natura afflittiva alla pena eSequestro alla MdS) + corretto Azione revocatoria C) Rimborso delle spese x il mantenimento del condannato: art. 188 cp: condannato deve versare allo Prelievo sulle rimunerazioni Stato somme corrispondenti a mantenimento negli istituti di pena con tutto patrimonio (mobile o immobile, presente o futuro, secondo le leggi civili) - obbligazione NON trasmissibile agli eredi - remissione del debito = x particolari condizioni disagiate e se condannato mantiene regolare condotta durante vita carceraria D) Obbligazione civile per la multa e per l’ammenda: artt. 196 e 197 cp: x superare brocardo societas delinquere non potest (datore di lavoro e PG non hanno resp.penale) - art. 196 cp: se colpevole non è solvibile risponde colui che era preposto ad altrui sorveglianza o vigilanza (es. datore di lavoro-dipendente) x somma pari a multa o ammenda inflitta a colpevole - art. 197 cp: PG (escluso Stato, regioni, province e comuni) rispondono di quanto commesso da colpevole non solvibile con somma pari a multa o ammenda a colpevole che ha rappresentanza o amministrazione di tali enti 3. Le garanzie per le obbligazioni civili A) Sequestro conservativo penale: richiesto da PM in ogni stato e grado del processo se sussiste fondato motivo x ritenere che i beni del reo possano disperdersi e non coprire la sanzione civile emersa con il reato (particolarmente rimborso vs. Erario x procedimento penale e x mantenimento condannato) B) Azione revocatoria: artt. 192-194 cp: atti compiuti fraudolentemente prima e dopo il reato (a titolo gratuito o oneroso); - soggetti a revocatoria x’ inefficaci rispetto a pagamento dei crediti vantati dallo Stato vs. condannato: - atti titolo gratuito commessi dal colpevole dopo il reato - atti a titolo oneroso che eccedono la semplice amministrazione (salvo che non si provi malafede di altro contraente) - atti a titolo gratuito nell’anno prima del reato (se si prova malafede) - atti titolo oneroso nell’anno prima del reato se eccedono semplice amm.ne e si prova malafede di altro contraente C) Prelievo sulle rimunerazioni: art. 145 cp: reddito da lavoro negli istituti di pena prelevabile x max 2/5 della medesima remunerazione (se non è possibile adempiere altrimenti)

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Parte Ottava – Gli strumenti amministrativi di controllo sociale

Capitolo 1 – Il diritto penale amministrativo 1. Premessa - numero di illeciti penali discussi davanti a giudice penale (soprattutto contravvenzioni) troppo alto nel corso degli anni - x qt.: necessaria depenalizzazione x illeciti penali nominati rendendoli illeciti amministrativi (sanzionabili con la sola comminazione di sanzione pecuniaria) - in passato contrario (da amm.vo a penale x salvaguardare meglio cittadino) - oggi con Stato di diritto = necessità alleggerire macchina penale sovraccarica - meglio parlare di sistema intermedio +tosto che di sottosistema penale x sanzioni di natura amm.va che conservano valore di illecito penale (sono dette xò illeciti di diritto pubblico) ma sono contrapponibili agli illeciti civili 2. I principi generali dell’illecito depenalizzato - Legge 689/81 indica principi x comprendere disciplina e valutazione delle modalità di gestione degli illeciti depenalizzati dal pdv processuale - intervento autorità amm.va = necessario se illeciti depenalizzati con corresponsione di somma di denaro - se opposizione competente giudice di pace e (x alcune materie) tribunale - normativa x depenalizzazione = sia x illeciti amm.vi che x illeciti depenalizzati (ora solo pagamento denaro) - no 689/81 x illeciti non puniti con pena pecuniaria o x illeciti disciplinari - normativa: - art. 1: vigenza del principio di legalità e quindi necessità che ogni illecito e sanzione siano determinati dalla legge - vigenza del principio di irretroattività comprendente anche la legge regionale (illecito penale = determinabile invece SOLO con legge statale) - art. 2: no sanzioni amm.ve x incapaci di intendere e di volere (minorenni ecc.) salvo che l’incapacità non sia stata procurata - resta cmq colpa in vigilando = riconoscimento di responsabilità x illecito commesso anche da chi doveva proteggere e sorvegliare incapace (come a livello civile) - art. 3: vigenza a elemento soggettivo anche x illeciti amm.vi se violazione di precetto penale (quindi dolo o colpa, nesso psicologico tra fatto psicologico e evento cagionato) - art. 5: riconosce possibilità di concorso di persone nell’illecito amm.vo (partecipi = sanzione prevista x reato commesso) - art. 6: riconosce principio di responsabilità solidale (ispirazione civilistica) x alcuni soggetti: a) proprietario/usufruttuario/titolare diritto godimento su cosa che servì a commettere reato (se non usata contro sua volontà) b) chi ha autorità/direzione/sorveglianza/vigilanza su colpevole (se non dimostra che non ha potuto impedire) c) PG o ente o imprenditore il cui dipendente o amministratore è colpevole di reato (nell’esercizio delle sue funzioni) cmq SEMPRE prevista possibilità di regresso di intera somma versata vs. colpevole - art. 7: riconosce principio di intrasmissibilità dal colpevole vs. eredi (se colpevole muore senza aver ottemperato) - art. 8: disciplina concorso di reati (e quindi) cumulo giuridico x sanzioni (max di quelle previste con aumento sino al triplo) - art. 9: disciplina concorso apparente di norme (se conflitto di norme penali con amm.ve o di + norme amm.ve) - se caso = principio di specialità (anche da normativa penale) e riserva di legge (legge penale > legge regionale) - art. 11: disciplina criteri di commisurazione tenendo conto di gravità della violazione, eventuale intervento del colpevole x eliminare conseguenze dannose, del carattere del reo e della sua condizione economica

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Capitolo 2 – Le misure di prevenzione 1. Premessa - misure di prevenzione (MdP) = strumenti di natura amm.va che perseguono obiettivo di evitare che determinate categorie di soggetti possano commettere reati - MdP = a MdS? no! MdP applicabili a soggetti pericolosi senza che commettano crimini - legislatore ha previsto x evitare pericoli a società indicando situazioni preordinate a commissione di futuri reati (esprimono cioè una certa pericolosità sociale) - legislatore = cita anche puri elementi soggettivi che fanno emergere pericolosità sociale (elementi decisi con valutazione discrezionale anche tenendo conto di emarginazione sociale in cui versa s-a) - MdP non ha xò svolto funzione prevista di prevenzione ma spesso di repressione - es. legge 401/1989: vieta ingresso negli stadi a soggetti già incriminati x violenza sportiva o soggetti armati o con oggetti pericolosi (sempre negli stadi) - legge 327/1988: 3 categorie di soggetti cui applicare MdP: 1) chi si può ritenere dedito a commettere fatti illeciti 2) chi si può ritenere viva abitualmente (anche solo in parte) con proventi di attività delittuose 3) chi si può ritenere dedito a commettere reati che violano integrità fisica o morale dei minorenni (e sicurezza e tranquillità pubblica) - MdP = solo x indizi di pericolosità o anche x presunzioni 2. Le singole misure di prevenzione ‘personali’ 1) Avviso orale: questore di provincia avvisa oralmente e previamente che esistono ipotesi di incriminazione a carico di soggetto e che si intende procedere con sorveglianza da parte di PS - durata: max 3 anni e revocabile a richiesta dell’interessato Misure di Prevenzione: AFSSC Avviso orale - se dopo 60 gg il questore non risponde a richiesta revoca revocato Foglio di via obbligatorio 2) Rimpatrio con foglio di via obbligatorio: se soggetto agisce contra legem Sorveglianza speciale PS in territorio diverso da sua abituale dimora (questore interviene con provvedimento di rimpatrio, emettendo foglio di via obbligatorio) Sequestro Confisca 3) Sorveglianza speciale della PS: interviene se soggetto avvisato non cambia condotta ma è ritenuto pericoloso socialmente x PS - questore della provincia di residenza chiede a Tribunale del capoluogo di provincia di attuare provvedimento di sorveglianza speciale vs. soggetto - presidente di tribunale può attuare esami entro 30 gg valendosi di PM e di interessato - tribunale può anche comminare ulteriori misure restrittive: a) divieto a soggiornare in uno o + comuni/province diversi da abituale residenza b) obbligo a soggiornare solo nel comune/provincia di residenza 3. La prevenzione antimafia - legge 646/1982 (cd Legge Rognoni - La Torre): nuova disciplina antimafia - è possibile la valutazione se soggetto può essere indiziato di appartenere a associazione di stampo mafioso PRIMA che commetta reati di stampo mafioso - misure di prevenzione = patrimoniali: a) sequestro = misura temporanea e cautelare disposta da Tribunale sui beni del soggetto se ci sono fondati motivi x ritenere che provengano da attività illecite (soprattutto se troppo > rispetto a capacità economiche/lavorative del soggetto) b) confisca = misura ablativa che comporta devoluzione allo Stato dei beni di sospetta provenienza illecita (salvo prova contraria inversione onere della prova) - onere della prova = suscita dubbi di costituzionalità del provvedimento (diritto alla difesa e presunzione di non colpevolezza) 4. La legge 22 maggio 1975, n. 152 (cd legge Reale) - Legge 152/1975 (cd Legge Reale): estensione MdP a soggetti politicamente pericolosi (+ che socialmente), cioè: a) chi vive, isolatamente o in gruppo, ponendo in essere atti preparatori volti a sovvertire l’ordine dello Stato b) chi compie atti preparatori volti a ricostituire Partito Fascista (mediante esaltazione e uso della violenza) c) chi, già pregiudicato, realizza nuovamente atti preparatori diretti a sovvertire l’ordine dello Stato - atti preparatori = atti che si manifestano all’esterno ma che non siano giunti a fase esecutiva 5. Insufficienze e profili di incostituzionalità del vigente sistema preventivo - diverse lamentele di incostituzionalità di MdP personali: a) violano principio di personalità della responsabilità penale b) violano principio di non colpevolezza c) violano principio di risocializzazione delle pene inflitte

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d) incentivano + che disincentivare a commettere nuovi reati - meglio MdP patrimoniali (toccano minori garanzie costituzionali e sembrano + efficaci): uno Stato sociale di diritto PUO’ cmq perseguire fini di prevenzione (ma non fini di repressione preventiva, quanto piuttosto di risocializzazione e solidarietà x eliminare ostacoli concreti x realizzazione buon vivere civile)

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GLOSSARIO Aberratio causae Si ha quando il processo causale si è svolto in modo diverso da come l’aveva previsto e voluto l’agente, pur avendo egualmente prodotto l’evento. Aberratio Consiste in una divergenza tra voluto e realizzato dovuta a cause incidenti sulla fase esecutiva della volontà. Aberratio delicti Si ha quando – fuori dai casi di aberratio causae e aberratio ictus – si cagiona un evento diverso da quello voluto per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione. Aberratio ictus Si ha quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta. Accordo criminoso E’ una forma di partecipazione psichica nel concorso di persone nel reato. Si concreta in una istigazione reciproca, un accordo di commettere reato e di fornire ciascuno un determinato contributo. Agente provocatore Colui che, istigando od offrendo l’occasione, “provoca” la commissione di reati al fine di coglierne gli autori in flagranza o, comunque, di farli scoprire e punire. Ammenda Pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni consistente nel pagamento di una somma non inferiore a L. 4.000 né superiore a L. 2.000.000. Amnistia Causa di estinzione della punibilità, l’amnistia è un atto con cui lo Stato rinuncia all’applicazione della pena. La titolarità del potere di clemenza è assegnata dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, che lo esercita su legge di delegazione delle Camere. Si distingue tra: a) amnistia propria: riguarda i reati il cui accertamento giurisdizionale è ancora in corso ed estingue del tutto il reato; b) amnistia impropria: interviene dopo una sentenza irrevocabile di condanna. Analogia L'analogia è il procedimento attraverso cui vengono risolti casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili o, altrimenti, desunto dai principi generali del diritto. Nel diritto penale italiano il divieto di analogia è espressamente sancito dall'articolo 14 delle disposizioni preliminari. Antefatto Con le incerte categorie dell’antefatto e del postfatto occorre intendere quei reati che costituiscono la normale premessa o il normale sbocco di altri reati. Per una parte della dottrina resterebbero assorbiti nel reato principale in base, però, agli inconsistenti criteri di sussidiarietà o consunzione. In verità, le categorie dell’antefatto e del postfatto non punibili mancano, invece, di fondamento di diritto positivo. Antigiuridicità formale Si sostanzia nel semplice contrasto tra il fatto e la norma penale.

Antigiuridicità sostanziale Si sostanzia nel contrasto fra il fatto e gli interessi sociali tutelati dal diritto, legislativo o extra-legislativo. Arresto Pena detentiva prevista per le contravvenzioni che si estende da 5 giorni a 3 anni (massimo elevabile a 5 anni nel concorso di aggravanti e fino a 6 anni nel concorso di reati). Atti idonei a commettere un delitto Sono idonei gli atti che si presentano adeguati alla realizzazione del delitto perfetto, perché potenzialmente capaci di causarne o favorirne la verificazione. Ausiliatore v. partecipe. Autore Colui che materialmente compie l’azione esecutiva del reato. Autore mediato Si parla di autore mediato quando un soggetto si avvale di un altro essere umano non punibile come strumento materiale per commettere un reato. Azione Movimento del corpo idoneo ad offendere l’interesse protetto dalla norma o un interesse statale perseguito dal legislatore attraverso l’incriminazione. Capacità a delinquere (o capacità criminale) Consiste nella disposizione o inclinazione dell’individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale. La capacità a delinquere consente di graduare la responsabilità e quindi la pena da applicare al reato commesso. Si desume: a) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; b) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo; c) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato d) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. La capacità a delinquere ha una funzione bidimensionale che consente di valutare la personalità nella sua complessità morale e naturalistica, di compromettere il dissidio tra libertà e necessità, di gettare un ponte tra diritto penale e scienze dell’uomo: a) una funzione retrospettivo – retributiva, ove va intesa come capacità morale di compiere il reato commesso; b) una funzione prognostico-preventiva, in quanto serva ad accertare l’attitudine del soggetto a commettere nuovi reati. Capacità di intendere E’ l’attitudine del soggetto non solo a conoscere la realtà esterna, ciò che si svolge al di fuori di lui, ma a rendersi conto del valore sociale, positivo o negativo, di tali accadimenti e degli atti che egli compie. Capacità di volere E’ l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi, a determinarsi cioè in modo autonomo tra i motivi coscienti in vista di uno scopo, volendo ciò che l’intelletto ha giudicato di doversi fare e, quindi, adeguando il proprio comportamento alle scelte fatte. Caso fortuito Abbraccia tutti quei fattori causali, non solo sopravvenuti ma anche preesistenti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento che si presenta come conseguenza del tutto inverosimile secondo la migliore scienza esperienza.

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Causalità dell’omissione Trattasi di causalità normativa (è la legge che equipara il non impedire al cagionare). Perché l'omissione dell'azione impeditiva possa essere equiparata alla causa dell'evento occorre, innanzitutto, che secondo la migliore scienza e esperienza del momento storico l'evento sia conseguenza certa o altamente probabile di detta omissione, in quanto l'azione suddetta l'avrebbe, con certezza o con alto grado di probabilità, impedito. Cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti) Sono cause che escludono la punibilità in quanto escludono la colpevolezza, per mancanza di rimproverabilità, rispetto ad un fatto che oggettivamente resta illecito. Cause di esclusione della colpevolezza Sono tutti quei fattori che eliminano il dolo o la colpa: il caso fortuito; l’errore. Cause di esclusione della pena Sono cause di esclusione della pena quelle particolari situazioni esterne al fatto tipico, che non escludono il reato ma in presenza delle quali il legislatore ritiene, per ragioni di mera opportunità, che non si debba applicare la pena e ogni altra conseguenza penale. La loro presenza esclude non la illiceità, ma soltanto la punibilità del fatto. Tipiche ipotesi sono quelle dei rapporti di parentela di cui all’art. 649 e delle immunità derivanti dal diritto pubblico interno e internazionale.

propria; c) la remissione della querela; d) la prescrizione; e) la oblazione nelle contravvenzioni; f) la sospensione condizionale della pena; g) il perdono giudiziale (v. anche cause di estinzione della punibilità). Cause estintive della pena Sono cause che estinguono la punibilità in concreto, cioè concretizzatasi nella pena irrogata con la sentenza di condanna esecutiva. Lo Stato rinuncia, cioè, alla applicazione della pena inflitta dal giudice. Sono considerate cause generali di estinzione della pena: a) la morte del reo dopo la condanna definitiva; b) l'amnistia impropria; c) l'estinzione della pena per decorso del tempo; d) l'indulto; e) la grazia; f) la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; g) la liberazione condizionale; h) la riabilitazione (v. anche cause di estinzione della punibilità). Circostanze Sono elementi accidentali, accessori, del reato. Come tali non sono necessari per la sua esistenza ma incidono sulla sua gravità o rilevano come indice della capacità a delinquere del soggetto, comportante una modificazione, quantitativa e qualitativa, della pena. Possono essere definite o indefinite a seconda che siano individuate con precisione dalla legge nei loro specifici elementi costitutivi, oppure siano individuate dalla discrezionalità del giudice. La loro presenza trasforma il reato semplice in reato circostanziato, aggravato o attenuato.

Cause di esclusione della suitas Sono tutti i fattori che eliminano la coscienza e volontà di una azione od omissione prevista dalla legge come reato: l’incoscienza indipendente dalla volontà; la forza maggiore; il costringimento fisico.

Si distinguono inoltre le circostanze: •

comuni e speciali, a seconda che siano previste per un numero indeterminato di reati, cioè per tutti reati con cui non siano incompatibili, oppure per uno più reati determinati;

Cause di estinzione della punibilità Le cause estintive sopravvengono dopo che il reato è già perfetto ed incidono sulla sola punibilità per ragioni estranee o contrastanti con la tutela del bene protetto dalla norma. Sono applicabili senza il previo accertamento dell’esistenza e punibilità del reato, ma sulla mera supposizione della sua esistenza; impediscono l’applicazione delle misure di sicurezza. Dalle cause estintive parte della dottrina distingue le cause sopravvenute di non punibilità, che escludono la punibilità per ragioni di tutela del bene protetto, costituendo esse l’estremo mezzo di tutela predisposto per il caso in cui la norma incriminatrice non abbia in concreto funzionato. Tra le cause estintive il codice distingue tra cause di estinzione del reato e cause di estinzione della pena, a seconda che sopravvengano prima che intervenga o dopo che sia intervenuta la sentenza definitiva di condanna.

aggravanti e attenuanti, a seconda che comportino un inasprimento od una attenuazione della pena prevista per il reato semplice;

ad efficacia comune e ad efficacia speciale, a seconda che la legge stabilisca la misura della pena in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato oppure stabilisca tale misura in modo indipendente o una pena di specie diversa;

oggettive e soggettive: distinzione posta dall'articolo 70 e di particolare importanza nel concorso di persone ai fini della comunicabilità delle circostanze ai concorrenti secondo l'originaria disciplina dell'articolo 118, ma pressoché privata di ogni pratica rilevanza dopo la riforma di tale articolo, nonché dell'estensibilità dell'impugnazione. Sono oggettive quelle che riguardano:

Cause estintive del reato Sono cause che estinguono la potestà statale di applicare la pena minacciata, la c.d. punibilità in astratto, cioè la possibilità giuridica di applicare le conseguenze penali del reato o talune di esse. In sostanza lo Stato rinuncia ad applicare la sanzione penale minacciata dalla norma. Fra le cause generali di estinzione del reato il codice comprende: a) la morte dell'imputato prima della condanna definitiva; b) l'amnistia

a)

la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione;

b)

la gravità del danno o del pericolo;

c)

le condizioni o le qualità personali dell’offeso.

Sono soggettive quelle che riguardano:

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a)

le condizioni o le qualità personali del colpevole;

b)

l’intensità del della colpa;

c)

i rapporti tra colpevole offeso.

dolo

o

il

grado

Così pure quelle inerenti alla persona del colpevole. Si possono ancora distinguere le circostanze in antecedenti, concomitanti e susseguenti. Inoltre, sono dette intrinseche le circostanze che attengono alla condotta o ad altri elementi del fatto tipico; estrinseche quelle che sono estranee all'esecuzione e consumazione del reato, consistendo in fatti successivi, e che attengono più strettamente alla capacità a delinquere. Coautore Soggetto che, assieme ad altri, esegue l’azione esecutiva del reato. Colpa comune Riguarda le attività lecite perché non proibite. E’ caratterizzata dalla inosservanza di regole di condotta finalizzate alla prevenzione di qualsiasi misura di rischio e dalla prevedibilità dell'evento. Colpa Consiste nel rimprovero al soggetto di avere realizzato, involontariamente ma pur sempre attraverso la violazione di regole doverose di condotta, un fatto di reato, che egli poteva evitare mediante l'osservanza, esigibile, di tali regole. Tre sono, pertanto, gli elementi costitutivi e caratteristici della colpa: a) l'elemento negativo della mancanza della volontà del fatto materiale tipico; b) l'elemento oggettivo della inosservanza delle regole di condotta, dirette a prevenire danni a beni giuridicamente protetti; b) l'elemento soggettivo della attribuibilità di tale inosservanza al soggetto agente, dovendo avere egli la capacità di adeguarsi a tali regole e potendosi, pertanto, pretenderne da lui l’osservanza. Per la configurabilità della colpa è sufficiente la mancanza della coscienza o della volontà di almeno uno degli elementi positivi oppure l'erroneo convincimento della esistenza di un elemento negativo. La colpa è configurabile non solo quando non è voluto l'evento ma anche quando il soggetto, pur avendo voluto l'evento, non si sia rappresentato un qualsiasi altro elemento positivo o negativo. Colpa cosciente (o con previsione dell'evento) Posta in rilievo dalla dottrina solo in tempi più recenti della colpa incosciente, si ha quando l'evento, pur non essendo voluto, è tuttavia previsto dall'agente. Ha una indubbia base psicologica, essendo l'evento collegato soggettivamente all'agente dalla previsione. La differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente sta nell’accettazione o meno del rischio. Colpa generica E’ la colpa caratterizzata dall’inosservanza di regole cautelari derivanti da fonti speciali non giuridiche (negligenza, imprudenza, imperizia). Insostituibile è il criterio, anche ai fini dell'accertamento, della prevedibilità dell'evento e della prevenibilità o evitabilità del medesimo che vanno determinante, innanzitutto, tenendo presente tutte le circostanze in cui soggetto si

trova ad operare in base al parametro relativistico dell'agente modello, cioè dell'uomo giudizioso ejusdem professionis et condicionis. Colpa incosciente Si ha quando l'evento non è voluto e nemmeno previsto dall'agente. Mancando anche della previsione dell'evento, è concetto soltanto normativo. Colpa speciale o professionale Riguarda le attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili, anche se per natura rischiose. E’ caratterizzata dalla inosservanza di regole di condotta finalizzate alla prevenzione non del rischio dall'ordinamento consentito ma di un ulteriore rischio non consentito e dalla prevedibilità, non adottando tali misure, dell'evento. Colpa specifica E’ la colpa caratterizzata dall’inosservanza di regole cautelari derivanti da fonti giuridiche (leggi, regolamenti, ordini, discipline). Non vi è, rispetto alla dimensione oggettiva, differenza con la colpa generica: entrambe richiedono l'inosservanza della regola cautelare. Circa la dimensione soggettiva, mentre per la colpa generica occorre accertare caso per caso la prevedibilità ed evitabilità da parte dell'uomo ejusdem professionis et condicionis, per la colpa specifica è controverso se occorra analogo accertamento concreto oppure se basti accertare la inosservanza della regola cautelare scritta e la riconducibilità dell'evento cagionato al tipo di evento che tale regola intende prevenire. Complice v. partecipe. Concezione formale del reato Per la concezione formale il reato è tutto ciò e solo ciò che è previsto dalla legge come tale. Concezione giuridica dell’evento Per la concezione giuridica, l’evento è l’effetto offensivo della condotta, e cioè la lesione o messa in pericolo dell’interesse tutelato dalla norma, ad essa legate logicamente da un nesso di causalità. Concezione naturalistica dell’evento Per tale concezione, l’evento è l’effetto naturale della condotta umana penalmente rilevante ed esteriore alla condotta, da essa logicamente e cronologicamente diverso e distinto. Concezione normativa della colpevolezza Per la concezione normativa, elaborata all'inizio del secolo, la colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere. Concezione psicologica della colpevolezza Per la concezione psicologica, dominante nella seconda metà del secolo scorso, la colpevolezza consiste e si esaurisce nel nesso psichico tra l'agente ed il fatto. Concezione sostanziale del reato Per la concezione sostanziale reato è tutto ciò e solo ciò che è, in misura rilevante, socialmente pericoloso. Concorso di norme Si parla di concorso di norme allorché più norme appaiono, almeno prima facie, tutte applicabili ad un

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medesimo fatto. Deve trattarsi di norme non antitetiche, perché in questo caso si avrebbe un conflitto di norme, ma soltanto diverse, tutte vietando, comandando o consentendo il medesimo fatto. Di fronte ai molti casi di concorso di norme incriminatrici si pone il problema di stabilire se si tratta di un concorso reale di norme, nel senso che tutte debbono essere applicate (quindi, di un concorso formale di reati) oppure se trattasi soltanto di un concorso apparente di norme (quindi di un solo reato perché solo a prima vista il fatto appare riconducibile sotto più norme, ma in realtà una soltanto è ad esso applicabile). Concorso di persone nel reato Si ha concorso di persone nel reato quando più persone pongono in essere insieme un reato che, astrattamente, può essere realizzato anche da una sola persona. Concorso di reati Si ha concorso di reati quando uno stesso soggetto ha violato più volte la legge penale e, perciò, deve rispondere di più reati. Il concorso di reati presuppone risolto il problema della unità e pluralità di reati: •

Per la concezione naturalistica la unità e pluralità di reati va desunta da strutture preesistenti in rerum natura ed individuabili in base ad una teoria generale della realtà. L’agire umano costituirà un solo reato o più reati a seconda che esso sia naturalisticamente unico o plurimo. Si avrà, quindi, un solo reato o più reati a seconda che si abbia, rispettivamente, un'unica azione o più azioni, un unico evento o più eventi, un'unica volontà o più volontà.

Per la concezione normativa, che è la più condivisa, l'unità o pluralità di reati va desunta esclusivamente dalla norma penale, che è l'unico metro per decidere se il fatto storico sia valutato dal diritto penale come un solo illecito o come più illeciti.

Per la concezione normativa a base ontologica, pur affermandosì che la norma costituisce il prius logico per la valutazione del fatto storico come unico o plurimo e che il legislatore non è rigidamente vincolato al dato pregiuridico, tuttavia si riconosce che determinati schemi ontologici fondamentali, determinati sistemi di valori e le correlative tipologie di aggressione, non possono non costituire l’ossatura concettuale, la struttura portante, di ogni sistema penale razionale e progredito.

Concorso eventuale di persone nel reato Ricorre quando i reati possono essere commessi indifferentemente da una o più persone (es. omicidio, rapina). Concorso formale di reati Sì ha concorso formale di reati quando il soggetto ha posto in essere più reati con una sola azione od omissione. Può essere omogeneo o eterogeneo a seconda che si violi la stessa norma più volte o più norme diverse. Concorso materiale di reati Si ha concorso materiale quando il soggetto ha posto in essere più reati con più azioni o omissioni.

Può essere omogeneo se è stata violata più volte la stessa norma penale o eterogeneo se sono state violate norme diverse. Concorso necessario di persone nel reato Si verifica in quei reati che richiedono necessariamente per la loro commissione la partecipazione di due o più persone (es. rissa, duello, associazione per delinquere). Concorso unilaterale Per la dottrina prevalente e ancor prima per il nostro codice non occorre, per aversi concorso, la reciproca consapevolezza dell’altrui contributo, essendo sufficiente che tale consapevolezza esista in uno solo dei concorrenti. La coscienza e volontà di cooperare è, invece, necessaria in ogni singolo agente perché risponda a titolo di concorso. Il concorso unilaterale rende punibili condotte altrimenti non perseguibili; in secondo luogo rende possibile configurare il c.d. concorso doloso nel reato colposo, che si ha quando con una condotta atipica il soggetto concorre dolosamente nell’altrui fatto colposo: strumentalizza cioè l’altrui condotta colposa. Condotta Comportamento umano che costituisce reato. Consiglio tecnico E’ una forma di partecipazione psichica nel concorso di persone nel reato. Consiste nel fornire all’organizzatore o all’esecutore del reato notizie necessarie o agevolatrici. Consuetudine nel diritto penale La consuetudine consiste nella ripetizione costante ed uniforme di un determinato comportamento, nella convinzione della sua obbligatorietà giuridica. In diritto penale è assolutamente negata ogni efficacia alla consuetudine innovatrice e alla consuetudine abrogatrice. E’ ammessa pacificamente la consuetudine interpretativa. Di consuetudine secundum legem o integrativa sembra possa parlarsi a proposito delle disposizioni penali che rinviano, esplicitamente o implicitamente, a norme di rami dell'ordinamento giuridico in cui la consuetudine può essere fonte di diritto. Si discute infine sull’ammissibilità di una consuetudine derogatrice che crei cioè nuovi tipi di scriminanti. Consumazione del reato Si ha quando il reato perfetto ha raggiunto la sua massima gravità concreta. Mentre la perfezione indica il momento in cui il reato è venuto ad esistere, la consumazione indica il momento in cui è venuto a cessare, in cui si chiude l'iter criminis per aprirsi la fase del postfactum. La consumazione segna il momento limite alla configurabilità della legittima difesa, del concorso formale di reati, del concorso di persone, della flagranza. Continuazione dei reati v. reato continuato. Costringimento fisico Costituisce una causa di esclusione della suitas. Particolare forma di forza maggiore che impedisce la sussistenza di una condotta umana. Si differenzia dal costringimento psichico poiché trae origine da una violenza fisica (e non da una minaccia) e costituisce una causa oggettiva (e non soggettiva) di esclusione del reato.

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Criterio di consunzione Riguarda la problematica relativa al concorso di norme. Secondo tale criterio, ammesso da una parte della dottrina pluralistica, la norma consumante prevale sulla norma consumata. E’ consumante la norma, il cui fatto comprende in sé il fatto previsto dalla norma consumata, e che perciò esaurisce l’intero disvalore del fatto concreto. Criterio di sussidiarietà Riguarda la problematica relativa al concorso di norme. Secondo tale criterio pressoché concordemente ammesso, la norma principale esclude l’applicabilità della norma sussidiaria. E’ sussidiaria la norma che tutela un grado inferiore dell’identico interesse che è tutelato dalla norma principale. Danno criminale E’ l’offesa necessaria per la configurabilità del reato. Si differenzia dal danno risarcibile in quanto non è detto che la figura del soggetto passivo del reato coincida necessariamente con quella del danneggiato civilmente (v. danno risarcibile). Danno risarcibile Detto anche danno civile. E’ il danno – patrimoniale o non patrimoniale – cagionato dal reato. Da non confondersi con il danno criminale (v.) che costituisce invece l’offesa necessaria per l’esistenza del reato. Decadenza o sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori Sono due pene accessorie: la decadenza consegue all’ergastolo e agli altri casi determinati dalla legge; la sospensione, per un tempo pari al doppio della pena inflitta, consegue alla condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori. Delinquente abituale La abitualità criminosa indica la qualità personale dell’individuo che, con la sua persistente attività criminosa, dimostra una notevole attitudine a commettere reati. L’abitualità presunta ricorre quando trattasi di persona: a) che è stata condannata alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per almeno tre delitti non colposi, della stessa indole e commessi non contestualmente, entro dieci anni; b) che riporta altra condanna per un delitto non colposo, della stessa indole e commesso entro dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti. L’abitualità ritenuta dal giudice si ha quando: a) il reo sia stato condannato per due delitti non colposi; b) riporti un’altra condanna per delitto non colposo; c) il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133, ritenga che il colpevole “è dedito al delitto”. Il codice prevede anche l’abitualità nelle contravvenzioni che, non mai presunta, deve essere sempre accertata dal giudice. Essa ricorre quando: a) il reo sia stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa indole; b) riporti condanna per un’altra contravvenzione della stessa indole; c) il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere

di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133/2, ritenga che il colpevole sia dedito al reato. Delinquente per tendenza La tendenza a delinquere si ha quando il reo: a) sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commetta un delitto non colposo (doloso o preterintenzionale), contro la vita o la incolumità personale; b) riveli, per sé e unitamente alle circostanze indicate nell’art. 133/2, una speciale inclinazione al delitto, che trovi la sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole, e quindi non sia originata da infermità totale o parziale di mente. Delinquente professionale La professionalità nel reato si ha quando: a) il reo riporti una condanna definitiva per altro reato – consumato o tentato – trovandosi già nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità; b) si debba ritenere che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze di cui all’art. 133/2. Delitti di attentato (detti anche a consumazione anticipata) Sono quei delitti consistenti in atti diretti a ledere il bene protetto e dalla legge elevati a diritti perfetti, mentre potrebbero essere al più un tentativo o anche meno di un tentativo, come quando si richiede tale direzione, ma hanno anche la idoneità e univocità degli atti. Per il timore di pericolose strumentalizzazioni politiche di tali fattispecie, la dottrina e giurisprudenza più recenti hanno abbandonato le interpretazioni soggettivistiche adottando una interpretazione oggettivistica, che riconduce il reato di attentato alla struttura del tentativo ed esige, comunque, la messa in pericolo del bene protetto. Il delitto di attentato resta un inutile residuo storico. Delitti senza vittime Sono così chiamati quei reati che non offenderebbero alcun bene perché a sfondo esclusivamente etico (es. la prostituzione, l’omosessualità, la sterilizzazione irreversibile, l’eutanasia consensuale, l’uso di stupefacenti, l’aborto, la pornografia, la bestemmia). Delitto politico Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino (c.d. delitto oggettivamente politico). E’ altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (c.d. delitto soggettivamente politico). Delitto tentato Tale figura ricorre nei casi in cui l’agente non riesce a portare a compimento il delitto programmato, ma gli atti parzialmente realizzati sono tali da esteriorizzare l’intenzione criminosa. Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, il tentativo è un delitto necessariamente doloso: il dolo del tentativo è intenzione di commettere il delitto perfetto con conseguente esclusione del dolo eventuale. Da un punto di vista oggettivo, il delitto tentato è costituito da un elemento negativo

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– il non compimento dell’azione o il non verificarsi dell’evento – e un elemento positivo – l’idoneità degli atti e la univoca direzione degli stessi. Desistenza dall’azione Si ha quando l’agente rinuncia a compiere gli ulteriori atti che poteva ancora compiere perché il reato si perfezionasse. Diagnosi criminologica Consiste in una serie di accertamenti mirante a definire le caratteristiche della personalità del reo. Diritto internazionale penale Si parla di diritto internazionale penale per designare quel complesso di norme del diritto internazionale generale, che sanciscono la responsabilità penale degli individui per quei fatti che turbano l’ordine pubblico internazionale e costituiscono crimini contro il diritto delle genti. Tali crimini internazionali sono: a) i crimini contro la pace; b) i crimini di guerra (sia per quanto riguarda le regole da seguirsi in combattimento, sia per la protezione delle popolazioni civili); c) i crimini contro l’umanità. Diritto penale del privilegio Tipico delle società strutturate su profonde discriminazioni tra classi sociali. Perché concepito come strumento di conservazione delle fondamentali condizioni di vita di una società, il diritto penale liberale fatalmente svolse una funzione conservatrice del privilegio delle classi più ricche, le vere destinatarie della libertà liberale Diritto penale dell’oppressione Rispondente in passato agli ordinamenti di tipo assolutistico. Le forme più drastiche di diritto penale dell'oppressione si ebbero innanzitutto con l'assolutismo monarchico, dove il diritto penale fungeva da strumento dello strapotere del dispotismo regio e dell'aristocrazia, e con gli ordinamenti totalitari. Diritto penale della libertà In una equilibrata sintesi delle posizioni della vittima e del reo, da un lato tutela i diritti fondamentali dei cittadini e gli interessi della comunità sociale; dall'altro assicura ai soggetti agenti la certezza e l'eguaglianza giuridica. Diritto penale della pericolosità sociale Muovendo dal postulato deterministico per cui l’uomo è determinato al delitto da cause inerenti alla sua struttura biologica o all’ambiente sociale in cui è vissuto, si fonda non sulla responsabilità morale ma sulla pericolosità del soggetto. Diritto penale della responsabilità morale Pone a proprio fondamento il postulato della libertà assoluta indifferenziata del volere dell’uomo come causa cosciente e libera (perciò irresponsabile) del proprio agire. Diritto penale internazionale Il diritto penale internazionale sta ad indicare il complesso di norme di diritto interno con cui ogni Stato risolve i problemi che ad esso si pongono per il fatto di coesistere con altri Stati sovrani nella superiore comunità internazionale. Esso abbraccia fondamentalmente le norme che regolano il campo di applicazione della legge penale nazionale nello spazio e le norme che

regolano l’attività di collaborazione dello Stato con gli altri Stati in materia penale. Diritto penale misto Fondato sul dualismo responsabilità-pericolosità. Dolo d’impeto Si ha quando la decisione di commettere il reato sorge improvvisa e viene immediatamente eseguita, senza che vi sia alcun intervallo tra la formulazione del proposito criminoso e la sua attuazione. Dolo dei reati di offesa Richiede anche la coscienza e volontà della offensività, e la conoscibilità della illiceità penale. Dolo dei reati di scopo Richiede la coscienza e volontà del mero fatto materiale tipico, ma non dell’offensività e la conoscibilità della illiceità penale del fatto. Dolo di premeditazione Figura discussa in dottrina e nella pratica giudiziaria, che tradizionalmente rileva pure come aggravante dell'omicidio e delle lesioni personali. Per aversi premeditazione occorre: un intervallo temporale ampio tra l'insorgere e l'esecuzione del proposito criminoso, tale da consentire una ponderata riflessione; un consolidamento, mediante maturata riflessione, di tale proposito; una persistenza, tenace ed ininterrotta, del medesimo. Dolo di proposito Si ha quando intercorre un consistente lasso di tempo tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua esecuzione. Dolo eventuale (o indiretto) Si ha quando la volontà non si dirige direttamente verso l’evento, ma l’agente lo accetta come conseguenza eventuale della propria condotta. Dolo generico Si ha quando la legge richiede la semplice coscienza e volontà del fatto materiale, essendo indifferentemente per l’esistenza del reato il fine per cui si agisce (es. omicidio). Dolo intenzionale (o diretto) Si ha quando la volontà ha direttamente di mira l’evento tipico, è diretta alla realizzazione del medesimo, sia esso stato previsto dall’agente come certo o anche soltanto come possibile. Dolo specifico Si ha nei casi in cui assume rilievo una finalità dell’agente che deve sussistere perché si abbia il reato, ma non è necessario che si realizzi perché il reato sia consumato (es. furto: occorre il fine di trarne profitto). Tale fine costituisce un elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale ma che sta oltre il fatto materiale tipico (onde il conseguimento di tale fine non è necessario per la consumazione del reato). Dolo. Il dolo è rappresentazione e volontà del fatto materiale tipico, cioè di tutti gli elementi oggettivi della fattispecie del reato: è la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza. Sotto il profilo intellettivo il dolo è rappresentazione del fatto, ma non necessariamente conoscenza, poiché il dubbio non esclude il dolo, pur non essendo coscienza della realtà. Sotto il profilo volitivo il dolo è volontà, che abbraccia sia il dolo intenzionale, sia quello eventuale.

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Eccesso (colposo) nelle scriminanti Si ha eccesso nelle scriminanti quando, nel commettere alcuni dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53, 54, si eccedono i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità. L'eccesso va distinto dall'erronea supposizione della scriminante, poiché questa nel primo caso esiste realmente, pur se travalicata, mentre nel secondo esiste solo nella mente dell'agente. L'eccesso è doloso, colposo, o incolpevole, a seconda che il soggetto ecceda i limiti della scriminante con consapevole volontà oppure per colpa o senza colpa alcuna. L'eccesso doloso da luogo a responsabilità per il reato doloso; l'eccesso colposo da luogo a responsabilità colposa, se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo. Effetti penali della condanna Per effetti penali della condanna si intendono la conseguenze negative che derivano de jure dalla condanna stessa, diverse dalla pene principali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza. Si distinguono, in senso tecnico, dalle pene, perché sono una conseguenza della condanna a una pena, ma non coincidono con la stessa. Tra gli effetti penali rientrano: a) l’impossibilità di godere della sospensione condizionale da parte di chi ha già usufruito, al massimo per due volte, del beneficio; b) l’acquisto della qualifica di recidivo o di delinquente abituale o professionale; c) l’impossibilità di partecipare a pubblici concorsi, o di esercitare determinate attività; d) l’iscrizione al casellario giudiziale. Gli effetti penali della condanna non vengono meno in presenza di cause di estinzione del reato o della pena, ma soltanto per effetto della riabilitazione. Ergastolo Pena detentiva prevista per i delitti consistente nella privazione perpetua della libertà personale. Perpetuità, tuttavia, non assoluta in quanto l’ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena. Errore di fatto Mancata o imperfetta percezione o valutazione di un dato della realtà naturalistica. Errore inabilità E’ tale l’errore che cade nella fase esecutiva del reato, cioè nella fase in cui la volontà si traduce in atto. Esso viene in considerazione nelle ipotesi del cosiddetto reato aberrante. Errore L'errore è falsa conoscenza della realtà, naturalistica o normativa. A seconda del momento dell'iter criminis su cui l'errore incide, si distingue fra errore motivo e errore inabilità. L’errore esclude il dolo a seconda che precluda o meno la coscienza e volontà del fatto, previsto dalla norma penale. Errore motivo E’ tale l’errore che cade nel momento ideativo del fatto, sul processo formativo della volontà, la quale nasce perciò viziata da una falsa rappresentazione del reale. Errore sul fatto Si ha quando il soggetto, che ben può avere una conoscenza della norma penale, crede di realizzare un fatto diverso da quello da essa previsto. Il soggetto erra

sulla fattispecie concreta, sulla corrispondenza del fatto commesso alla fattispecie legale. Errore sul precetto penale Si ha quando il soggetto si rappresenta e vuole un fatto che è perfettamente identico a quello previsto dalla norma penale, ma che egli, per errore su questa, crede che non sia illecito e non costituisca reato. Il soggetto erra sulla sola fattispecie legale, sulla qualificazione penale del fatto commesso. Estradizione Consiste in un procedimento tramite il quale uno Stato consegna un individuo, che si trova nel suo territorio, ad un altro Stato perché sia da questo giudicato o, se già condannato, sottoposto all’esecuzione della sanzione penale. Si distingue in attiva o passiva a seconda che sia richiesta ovvero concessa da uno Stato. L’istituto persegue lo scopo di evitare che i delinquenti si sottraggano alle conseguenze dei loro atti riparando all’estero. Evento È il risultato dell’azione od omissione. Fase della ideazione del reato Si svolge all'interno della psiche del reo, passando attraverso il processo di motivazione e culminando nella risoluzione criminosa, in se non punibile. È riscontrabile solo nei reati dolosi e può rilevare ai fini dell'intensità del dolo. Fase della preparazione del reato Può aversi nei reati a dolo di proposito e, in particolare, di premeditazione. Fase di esecuzione del reato Si ha quando il soggetto compie la condotta esteriore richiesta per la sussistenza del reato. Forza maggiore La forza maggiore si identifica con tutte quelle forze naturali esterne al soggetto che lo determinano ad un determinato atto. Grazia Causa di estinzione della punibilità. E’ un provvedimento rimesso dalla Costituzione alla competenza esclusiva del Presidente della Repubblica con il quale viene condonata in tutto o in parte la pena principale inflitta per uno o più reati nei confronti di una persona. Il provvedimento è adottato con decreto su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Trattasi pertanto di un provvedimento a carattere singolare, avente cioè per destinatario un singolo individuo, e, in ciò differisce dall’amnistia e dall’indulto che sono contenuti in un provvedimento legislativo avente carattere generale e cioè indirizzato alla generalità dei cittadini. Imputabilità E’ il presupposto della responsabilità penale, e consiste nella capacità prevista dalla legge penale di rispondere per la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato. Ai sensi dell’art. 85 “…è imputabile che ha la capacità di intendere e di volere”. L’espressione “capacità di intendere” (v.) si riferisce alla idoneità del soggetto di valutare il significato e gli effetti della propria condotta. L’espressione “capacità di volere” (v.) si riferisce all’attitudine dello stesso ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che motivano

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l’azione. Il contenuto sostanziale dell’imputabilità va ravvisato nella maturità psichica e nella sanità mentale; essa consiste in un modo d’essere dell’individuo, uno status della persona e deve sussistere nel momento in cui il soggetto ha commesso il reato. Dal combinato disposto dagli artt. 85 e 88 ss. si desume: a) che l’imputabilità è considerata normalmente esistente; b) che essa è esclusa o diminuita soltanto in presenza di determinate cause; c) che, pertanto, il giudice deve accertare non, positivamente, la esistenza della capacità di intendere e di volere, ma, negativamente, la assenza o il dubbio sulla esistenza per effetto di dette cause. Incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione Pena accessoria che importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Incapacità procurata E’ così chiamata l’incapacità derivante non da cause naturali ma dallo stesso soggetto o da terzi. Indulto Causa di estinzione della punibilità. Al pari dell’amnistia, è un provvedimento di carattere generale, ma ne differisce perché opera esclusivamente sulla pena principale, la quale viene in tutto o in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena, fra quelle consentite dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga in modo diverso, e a maggior ragione lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna. Interdizione da una professione o arte Pena accessoria consistente nella perdita, durante l’interdizione, della capacità di esercitare una professione, arte, industria, commercio o mestiere, per cui è concesso uno speciale permesso, licenza ecc. Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese Pena accessoria che priva temporaneamente il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore. Interdizione dai pubblici uffici Pena accessoria che priva il condannato di ogni diritto politico; di ogni pubblico ufficio o incarico, non obbligatorio, di pubblico servizio; dei gradi e dignità accademiche, titoli e decorazioni ecc. Interdizione legale Pena accessoria che comporta la perdita della capacità di agire, applicandosi al condannato interdetto le norme della legge civile per l’interdizione giudiziale in ordine alla disponibilità e amministrazione dei beni e alla rappresentanza negli atti relativi. Istigatore v. partecipe. Liberazione condizionale Causa di estinzione della pena. La concessione della libertà condizionale fa cessare lo stato di detenzione e comporta l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata

assistita dal servizio sociale. La pena si considera estinta e cessa la misura di sicurezza non il decorso della pena inflitta; per gli ergastolani, invece, tale effetto si verifica col decorso di cinque anni dalla data del provvedimento. Misure alternative Consistono in misure alternative alla pena detentiva – incidenti solo sulla fase esecutiva della pena – previste dalla L. 354/75 (sull’ordinamento penitenziario). Sono: a) l’affidamento in prova al servizio sociale, fuori dell’istituto, per un periodo uguale a quello della pena da scontare; b) il regime di semilibertà, corrispondente nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori del carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale; c) la detenzione domiciliare, consistente nell’espiazione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza. Misure di prevenzione Sono misure specialpreventive ante o praeter delictum, essendo applicabili ai soggetti pericolosi prima della commissione di reati o a prescindere dalla avvenuta commissione di altri reati. Hanno il fine di impedire la commissione di reati. Misure di sicurezza Sono misure con una finalità terapeutica, rieducativorisocializzatrice applicabili ai soggetti pericolosi che hanno già commesso un fatto penalmente rilevante: tendono quindi ad impedire la commissione di nuovi reati. Le misure di sicurezza si differenziano dalle pene, poiché sono la conseguenza di un giudizio non di riprovazione per la violazione di un comando, ma di pericolosità; non di responsabilità, ma di probabilità di futura recidiva. Misure preparatorie alla liberazione Presuppongono una condanna a pena detentiva e intervengono nella fase esecutiva (comprendono l’ammissione al lavoro esterno al carcere, il regime di semilibertà, licenze preliberatorie). Misure sospensive in prova Consistono nella rinuncia totale o parziale alla punizione detentiva, condizionata al buon esito di un periodo di prova, controllata e assistita. Misure sostitutive Consistono in misure sostitutive della pena detentiva breve previste dalla L. 689/81. Sono: a) la semidetenzione, che comporta l’obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in un istituto situato nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino e la limitazione di taluni diritti. E’ sostitutiva delle pene detentive determinabili dal giudice entro i limiti dei sei mesi; b) la libertà controllata, che comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza, nonché la limitazione di alcuni diritti e la eventuale sottoposizione del condannato ad interventi dei centri di servizio sociale, idonei al suo reinserimento. E’ sostitutiva delle pene detentive determinabili dal giudice entro i

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limiti di tre mesi; c) la pena pecuniaria della multa o dell’ammenda, sostitutiva della pena detentiva rispettivamente della reclusione o dell’arresto, determinabile dal giudice entro i limiti di un mese. Misure sostitutive della pena detentiva Comprendono: le misure patrimoniali (pene pecuniarie, misure impeditive, cauzioni di buona condotta); le pene paradetentive (arresto saltuario, semidetenzione, arresto domiciliare); la pena del lavoro libero di pubblica utilità; le misure interdittive; le sanzioni morali (ammonizione, reprensione giudiziale). Momento consumativo del reato Si ha nel momento in cui si chiude l’iter criminis. Multa Pena pecuniaria prevista per i delitti consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a L. 10.000 né superiore a L. 10.000.000. Ne bis in idem sostanziale Desunto da varie fonti normative (art. 15 Cost., art. 84 c.p.) in tutte le ipotesi di concorso di norme vieta di addossare più volte lo stesso fatto all’autore. Non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale Beneficio concesso a discrezione del giudice secondo i parametri dettati dall’art. 133. Occorre che: a) si tratti di prima condanna; b) la pena se detentiva, non superiore a due anni; c) se pecuniaria, non superiore al massimo di pena detentiva conteggiata ex art. 135 c.p. (secondo quanto stabilito con sentenza della Corte Costituzionale n. 304 del 17 dicembre 1988); d) se congiunta, la pena detentiva non deve essere superiore a due anni e quella pecuniaria deve essere tale che, conteggiata a norma dell’art. 135 c.p. e sommata con quella detentiva, non porti il condannato ad essere privato della libertà personale per più di trenta mesi. Norma consumante E’ consumante la norma, il cui fatto comprende in sé il fatto previsto dalla norma consumata, e che perciò esaurisce l’intero disvalore del fatto concreto. Norma penale in bianco Così chiamata perché in essa, mentre la sanzione è determinata, il precetto ha carattere generico, dovendo essere specificato da atti normativi di grado inferiore, quali i regolamenti, i provvedimenti amministrativi ecc. (es. l’art. 650 che sanziona l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità emanati per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene). Per la concezione costitutiva, anche nella norma penale in bianco il precetto è in verità completo e va identificato nel generico dovere di obbedienza; per la concezione sanzionatoria, dal momento che la norma penale in bianco stabilisce una sanzione per un precetto stabilito da altri rami del diritto, è del tutto normale che invece di ripetere il precetto si limiti a richiamarlo. Per la Corte Costituzionale le norme penali in bianco possono dirsi compatibili con il principio della riserva di legge qualora stabiliscano: a) le linee direttive entro cui il soggetto autorizzato all’atto

integrativo può operare la sua scelta discrezionale; b) la specifica determinazione dell’oggetto su cui influirà l’atto integrativo; c) la chiara individuazione dei soggetti cui l’atto integrativo è indirizzato. Norma prevalente E’ tale la norma che deve applicarsi ad una fattispecie concreta in caso di concorso di norme in rispetto del principio del ne bis in idem sostanziale. In certe ipotesi la norma prevalente è individuabile in forza di criteri che operano sulla base di determinati rapporti formali fra norme, quali il criterio di specialità (la legge speciale prevale sulla generale), il criterio cronologico (la legge posteriore prevale su quella anteriore), il criterio gerarchico (la legge di grado superiore prevale su quella di grado inferiore). Nelle ipotesi di norme di pari grado, coeve ed in rapporto di specialità reciproca, la norma prevalente va individuata attraverso le clausole di riserva, quando esistono. Nelle ipotesi in cui le clausole non esistono, tra gli indici rivelatori della norma applicabile, il primo e più sintomatico è, certo, quello del trattamento penale più severo. Norma sussidiaria E’ sussidiaria la norma che tutela un grado inferiore dell’identico interesse che è tutelato dalla norma principale. Obbligo di garanzia Obbligo giuridico del soggetto, fornito dei necessari poteri, di impedire l'evento offensivo di beni, affidati alla sua tutela. Gli obblighi di garanzia sono classificati: a) in obblighi di protezione di determinati beni contro tutte le fonti di pericolo; b) in obblighi di controllo di determinate fonti di pericolo per proteggere tutti i beni ad esse esposti. Oblazione E’ una delle cause di estinzione del reato più frequentemente applicate riguardante le sole contravvenzioni. Consiste nel pagamento, a domanda dell’interessato, di una somma di denaro – che ha l’effetto di degradare il reato in illecito amministrativo e, quindi, di estinguerlo – prima dell’apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna. Offesa del bene giuridico È la concretizzazione del principio di offensività. Può consistere in una lesione o in una messa in pericolo. Offesa ingiusta E’ un sub-requisito dell’aggressione ingiusta per la configurabilità della legittima difesa. Contrariamente alla comune opinione, l'offesa ingiusta va intesa non come l'offesa antigiuridica bensì come offesa ingiustificata cioè arrecata al di fuori di qualsiasi norma che la imponga o l'autorizzi. Oggetto giuridico del reato L'oggetto giuridico del reato è quel bene o interesse, individuale o sovrindividuale, che è tutelato dalla norma ed offeso dal reato. Omissione Mancato compimento, da parte di un soggetto, di un’azione che doveva essere compiuta.

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Partecipe (o complice) Colui che pone in essere una condotta che, di per sé sola, non integra la fattispecie del reato. Si distingue fra partecipazione psichica, che ha luogo nella fase creativa, preparatoria o anche esecutiva del reato, e partecipazione fisica, che ha luogo nelle fasi della preparazione e dell'esecuzione. La prima dà vita alla figura dell'istigatore, di chi cioè fa sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente. La seconda dà luogo alla figura dell'ausiliatore, cioè di chi aiuta materialmente nella preparazione o nella esecuzione. Pena accessoria Le pene accessorie sono misure afflittive, che comportano una limitazione di capacità, attività o funzioni, ovvero accrescono l’afflittività della stessa pena principale, e presuppongono sempre la condanna ad una pena che sia l’ergastolo, la reclusione, l’arresto, la multa o l’ammenda. Possono essere perpetue o temporanee. Ne sono caratteri normali: a) l’automaticità, poiché di regola conseguono di diritto alla condanna principale; b) l’indefettibilità, nel senso che una volta irrogate sono sempre scontate non estendendosi ad esse la sospensione condizionale della pena principale. Pena di morte Pena capitale prevista per i delitti oggi completamente abolita e assorbita nell’ergastolo sia per i reati previsti dal codice penale e leggi speciali diverse da quelle militari (L. 224/44, D.Lgs. 21/48) sia per i reati previsti dal codice penale militare di guerra (L. 589/94). Pena La pena è la limitazione dei diritti del soggetto quale conseguenza della violazione di un obbligo, che è comminata per impedire tale violazione e ha carattere eterogeneo rispetto al contenuto dell’obbligo stesso. Pena principale E’ la pena inflitta dal giudice con sentenza di condanna. Pene sostitutive v. misure sostitutive. Perdono giudiziale Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato, applicabile al solo diritto minorile, che ricorre nel caso in cui il colpevole: a) al tempo della commissione del reato non avesse compiuto i diciotto anni; b) che questi non sia stato condannato in precedenza a pene detentive per delitto, in chi sia delinquente abituale o professionale; c) che il minore non abbia già goduto del perdono giudiziale; d) che il giudice ritenga di potere applicare una pena, pecuniaria o detentiva contenuta entro certi limiti; e) che il giudice in base a determinate circostanze, presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il perdono giudiziale consente di evitare il rinvio a giudizio, ovvero la condanna del minore, e quindi può essere concesso sia all’udienza preliminare sia al dibattimento. L’applicazione del perdono giudiziale presuppone un accertamento della responsabilità penale del minore; per tale motivo la sentenza che applica il perdono giudiziale può essere soggetta ad impugnazione.

Perfezione del reato Si ha allorché si sono verificati tutti i requisiti richiesti dalla singola fattispecie legale, nel loro contenuto minimo cioè necessario e sufficiente per la esistenza del reato. Pericolo Può parlarsi di pericolo (con riguardo ai reati di pericolo), quando l’evento lesivo, secondo un giudizio ex ante sulla base delle circostanze al momento verosimilmente esistenti, era prevedibile come verosimile secondo la migliore scienza e esperienza. Il pericolo è, pertanto, la probabilità del verificarsi dell'evento di danno. Pericolosità criminale Agli effetti della legge penale, viene definita socialmente pericolosa la persona – anche se non imputabile o non punibile – che abbia commesso un reato o un “quasi reato”, quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati. Rileva sia per l’applicazione delle misure di sicurezza, sia per la quantificazione della pena ai sensi dell’art. 133. La pericolosità deve essere accertata di volta in volta dal giudice. Postfatto v. antefatto. Prescrizione La prescrizione è una causa estintiva della punibilità legata al decorso del tempo. Consiste nella rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla commissione di un reato. Può estinguere il reato o soltanto la pena. Nel caso che estingua il reato, la prescrizione presuppone che non sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna. Presupposti della condotta Antecedenti logici della stessa, cioè le situazioni di fatto o di diritto, che preesistono alla condotta da cui questa deve prendere le mosse perché il reato possa sussistere (es. gravidanza nel procurato aborto). Preterintenzione Il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dalla azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente. La preterintenzione è un dolo misto a colpa. Principio dell’attualità della legge penale Deriva dalla combinazione del principio di irretroattività e di non ultrattività. La validità della legge penale è rigorosamente circoscritta al tempo in cui essa è in vigore. Principio della pari responsabilità (concorso di persone) Per tale principio i concorrenti sono considerati egualmente responsabili e punibili, in via di principio, salvo valutare in concreto la loro reale responsabilità e graduare la pena in base al ruolo effettivamente avuto. Principio della responsabilità differenziata (concorso di persone) In base a tale principio i concorrenti sono considerati diversamente responsabili e punibili a seconda dei differenti tipi di concorso. Principio della riserva di legge Consiste nell’attribuire il monopolio della criminalizzazione al potere legislativo con

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Principio di legalità formale Esprime il divieto di punire un qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente preveduto come reato dalla legge e con pene che non siano dalla legge espressamente previste.

criminosa deve intendersi il passaggio contestuale da un reato ad un altro più grave, contenente il primo, per effetto di risoluzioni successive: costituisce un fenomeno, per così dire intermedio, tra il concorso di norme sullo stesso fatto e le ipotesi che danno sicuramente vita ad un concorso di reati. La progressione si risolve nel senso della unicità del reato per analogia juris, in quanto esistono i presupposti per l’applicazione del principio, sopraordinato al concorso apparente di norme anziché di quello sopraordinato al concorso di reati.

Principio di legalità sostanziale Esprime l’esigenza che reati debbono essere considerati i fatti socialmente pericolosi, anche se non espressamente previsti dalla legge, e che ad essi vanno applicate le pene adeguate allo scopo.

Promessa di aiuto E’ una forma di partecipazione psichica nel concorso di persone nel reato. Consiste nella promessa di aiuto da prestarsi dopo la commissione del reato, allorché, abbia determinato o rafforzato l’altrui proposito criminoso.

Principio di materialità Secondo tale principio può essere reato soltanto il comportamento umano materialmente estrinsecantesi nel mondo esteriore e, perciò, suscettibile di percezione sensoria (art. 25/2 Cost.).

Pubblicazione della sentenza penale di condanna Pena accessoria (v.).

il duplice scopo di evitare un possibile arbitrio del potere giudiziario e di evitare l’arbitrio del potere esecutivo. Principio di irretroattività Il principio di irretroattività della legge penale vieta di applicare una legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Principio di non ultrattività Logico corollario del principio di irretroattività, vieta di applicare una legge penale a fatti commessi dopo che essa è divenuta inefficace, salvo che da essa non derivino conseguenze più favorevoli per il reo. Principio di obbligatorietà Trova la sua fonte nell’art. 3 c.p. secondo il quale “la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale”. Principio di offensività Comporta che il reato debba sostanziarsi anche nell’offesa di un bene giuridico, non essendo concepibile un reato senza offesa. Tale principio è desunto dagli artt. 13, 15 e 27 Cost. Principio di soggettività Il principio di soggettività del fatto sta ad indicare che, per aversi reato, non basta che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale offensivo, ma occorre altresì che questo gli appartenga psicologicamente, che sussista cioè non solo un nesso causale ma anche un nesso psichico tra l'agente ed il fatto criminoso, onde questo possa considerarsi opera di costui. Principio di tassatività Sta ad indicare il dovere per il legislatore di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è penalmente illecito e che ciò che è penalmente lecito. Principio di determinatezza e principio di tassatività, usati come sinonimi, indicano il primo il modo di costruzione della norma e il secondo l'effetto della norma determinata. Prognosi criminale Giudizio sul futuro criminale del soggetto, effettuato sulla base delle qualità indizianti (v. pericolosità criminale). Progressione criminosa Per progressione

Punibilità Possibilità giuridica di applicare la pena minacciata. Quasi reato Sono le ipotesi contemplate negli artt. 49 (reato impossibile) e 115 (istigazione a commettere un delitto non accolta; istigazione accolta o accordo per commettere un delitto, quando il delitto non sia commesso). Rapporto di causalità Il rapporto di causalità materiale consiste nel nesso di dipendenza causale tra la condotta e l’evento (art. 40 c.p.). Reati a condotta reiterata v. reato abituale. Reati a dolo specifico di offesa Sono quei reati ove l'offesa è prevista come risultato non oggettivo, ma meramente intenzionale, rendendo così punibile una condotta di per sé inoffensiva. Reati a dolo specifico di ulteriore offesa Sono quei reati dove accanto all’offesa obiettiva è richiesta una ulteriore offesa meramente intenzionale, che pertanto ha una funzione restrittiva della illiceità penale di un fatto già di per sé offensivo e, quindi, meritevole di pena. Reati a struttura complessa Possono denominarsi reati a struttura complessa i vari tipi di reato che, pur se diversi fra loro, sono tutti composti da fatti già costituenti di per sé reati e cioè: il reato complesso vero e proprio; il reato abituale; il reato continuato. Reati colposi di evento Sono tali quei reati in cui è sufficiente che non sia voluto l’evento, mentre la condotta può essere cosciente e volontaria oppure essere anch’essa incosciente e involontaria, purché impedibile. Reati complessi in senso lato Sono tali quei reati complessi in cui è compreso un solo reato con l’aggiunta di elementi ulteriori non costituenti reato (ad esempio la violenza carnale comprende il reato di violenza e la congiunzione carnale, che di per sé non costituisce reato). Reati complessi in senso stretto Sono tali quei reati complessi per l’esistenza dei

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quali sono necessari almeno due reati che possono assumere tutti la posizione di elementi costitutivi (ad esempio il furto e la violenza privata nella rapina), o alcuni di elemento costitutivo ed altri di circostanza aggravante (es. furto semplice e violazione di domicilio nel furto aggravato da violazione di domicilio). Reati con bene giuridico vago o diffuso Sono tali quei reati che offendono beni collettivi, non ben identificabili nella loro reale consistenza, rispetto ai quali non è pertanto ben identificabile il comportamento lesivo pericoloso, anche perché appaiono ledibili per effetto, più che di una singola condotta, del ripetersi generalizzato e frequente di condotte illecite (es. reati contro la fede pubblica). Reati di offesa Sono i reati nei quali l’offesa funge da elemento costitutivo esplicito (es. estorsione) o implicito (es. omicidio). Reati di pericolo astratto Sono tali i reati nei quali il pericolo è implicito nella stessa condotta, ritenuta per comune esperienza pericolosa, e il giudice si limita a riscontrare la conformità di essa al tipo (es. i reati, ora decriminalizzati, di sorpasso su dosso o in curva). Reati di pericolo astratto Sono tali quei reati nei quali il legislatore incrimina una condotta presumendone la pericolosità. Differentemente dai reati di pericolo presunto, non ammettono alternative circa la loro ammissibilità Costituzionale, dato l'impossibile controllo ex ante dell'esistenza o meno delle condizioni di verificabilità dell'evento lesivo: o vengono accettati come tali o si rinuncia alla tutela penale preventiva, anche di beni primari. Reati di pericolo concreto Sono tali i reati per la sussistenza dei quali il pericolo deve effettivamente esistere, costituendo esso elemento tipico espresso e dovendosi perciò accertarne in ciascun caso la concreta esistenza; i reati di pericolo concreto vengono, poi, distinti in reati di pericolo diretto, nei quali si punisce il provocato pericolo di lesione del bene giuridico; e reati di pericolo indiretto, nei quali si punisce il pericolo di un evento pericoloso per il bene protetto. Reati di pericolo concreto Sono tali quei reati nei quali il pericolo è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, ed il giudice deve accertarne di volta in volta l’esistenza in concreto (es. la strage, l’incendio di cosa propria, il danneggiamento seguito da incendio). Reati di pericolo presunto Sono tali i reati nei quali il pericolo non è implicito nella stessa condotta, poiché al momento di essa è possibile controllare la esistenza o meno delle condizioni per il verificarsi dell'evento lesivo, ma viene presunto juris e de jure, per cui non è ammessa neppure prova contraria della sua concreta inesistenza (es. il reato, ora decriminalizzato, di passaggio con semaforo rosso).

Reati di pericolo presunto Sono tali quei reati nei quali il legislatore incrimina una condotta presumendone la pericolosità. Sollevano sospetti di incostituzionalità proprio perché - contrariamente a quanto avviene per i reati di pericolo astratto l'esistenza o meno delle condizioni di verificabilità dell'evento lesivo è qui accertabile. Reati di scopo Sono tali i reati nei quali l’oggetto dell’incriminazione non è l’offesa ad un bene-interesse giuridico, bensì la realizzazione di certe situazioni che lo Stato ha interesse a che non si realizzino. In questi ultimi, un vero e proprio oggetto giuridico manca, mentre è presente un mero interesse dello Stato, che costituisce lo scopo dell’incriminazione (v. nota n. 12 pag. 34). Reati di sospetto Si intendono quei reati che riguardano comportamenti, in essere né lesivi né pericolosi di alcun interesse, ma che lasciano presumere l'avvenuta commissione non accertata o la futura commissione di reati (così l'essere colto in possesso non giustificato di valori, di chiavi false o di documenti concernenti la sicurezza dello stato). Reati istantanei Sono reati istantanei quelli in cui l'offesa è istantanea, perché viene ad esistenza e si conclude nello stesso istante per la sua stessa impossibilità di protrarsi nel tempo. Reati monoffensivi Sono tali i reati per l'esistenza dei quali è necessaria e sufficiente l'offesa di un sono bene giuridico. Reati ostativi Sono quelle incriminazione arretrate, che non colpiscono comportamenti offensivi di un interesse, ma tendono a prevenire il realizzarsi di azioni effettivamente lesive o pericolose, mediante la punizione di atti che sono la premessa idonea per la commissione di altri reati. Fra le altre, tipiche le incriminazioni del possesso non autorizzato di armi o di esplosivi o di sostanze stupefacenti. Reati permanenti Sono reati permanenti quelli per la cui esistenza la legge richiede che l'offesa al bene giuridico si protragga nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria del soggetto. Il reato permanente è reato unico. Si perfeziona non nel momento cui si instaura la situazione offensiva, ma nel momento in cui si realizza il minimum di mantenimento di essa, necessario per la sussistenza di tale reato. Reati plurioffensivi Sono tali i reati che offendono necessariamente più beni giuridici (es. la rapina che lede il patrimonio e la libertà personale). Reati plurisoggettivi impropri Sono tali i reati in cui uno o taluni soltanto dei coagenti sono punibili in quanto su di essi soltanto incombe l’obbligo giuridico di non tenere il comportamento. Reati plurisoggettivi propri Sono tali i reati in cui tutti i coagenti sono assoggettati a pena in quanto l’obbligo giuridico, la cui violazione integra il reato, incombe su ciascuno di essi. Così nel

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duello, nell’associazione per delinquere, nella rissa, in cui tutti i soggetti sono tenuti alla osservanza del dovere imposto dalla norma penale.

il reato complesso senza realizzare un reato semplice. Si ha specialità reciproca per coincidenza tra fattispecie ed elemento particolare.

Reati qualificati dall’evento Si dicono qualificati o aggravati dall’evento i reati che subiscono un aumento di pena allorché derivi un ulteriore evento che viene posto a carico dell’agente per il solo fatto di essere stato causato dalla sua condotta criminosa, a prescindere dal dolo o dalla colpa.

Reato impossibile E’ configurabile quando per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso. Per azione inidonea deve intendersi l’intera azione tipica prevista dalla norma, la quale, in virtù di caratteristiche concrete e oggettive, è inidonea a realizzare l’offesa. Il reato impossibile è un non reato e, come tale, non può essere punito, ma in ragione della esigenza preventiva l'autore può essere sottoposto a misure di sicurezza.

Reato (necessariamente) plurisoggettivo Si ha un reato necessariamente plurisoggettivo quando è la stessa norma di parte speciale che richiede, per la esistenza del reato, una pluralità di soggetti attivi. Reato a forma vincolata Reato in cui la legge richiede che l’azione tipica si articoli attraverso determinate modalità o, addirittura, attraverso determinati mezzi. Reato abituale E’ detto abituale il reato per l’esistenza del quale la legge richiede la reiterazione di più condotte identiche o omogenee. E’ proprio il reato abituale consistente nella ripetizione di condotte che sono in sé non punibili, come nello sfruttamento della prostituzione, o che possono essere non punibili, come nei maltrattamenti in famiglia. E’ improprio se consiste nella ripetizione di condotte già di per sé costituenti reato, come nella relazione incestuosa, costituendo il singolo fatto incestuoso delitto di incesto. Reato complesso E’ tale il reato nel quale un altro è assorbito nel primo quale elemento costitutivo ovvero quale circostanza aggravante. Il delitto di rapina – ad esempio – ha in sé la fattispecie di furto e di violenza privata. La disciplina del reato complesso è quella del reato unico; non quella della pluralità dei reati, neppure quando sia più favorevole al reo. Reato continuato Costituisce una particolare forma di concorso materiale. Ai sensi dell’art. 81/2 “(…) Alla stessa pena (cioè la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo) soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge (…)”. La ratio del trattamento sanzionatorio più mite, rispetto al cumulo materiale delle pene viene identificata nella minore riprovevolezza del comportamento complessivo dell’agente rispetto ai normali casi di concorso. Reato di danno E’ il reato che si sostanzia nella distruzione o diminuzione del bene tutelato. Reato di pericolo E’ il reato che si sostanzia nella minaccia del bene tutelato. Reato È reato ogni fatto umano che sia in contrasto con la legge penale conforme alla Costituzione. Inoltre è reato ogni fatto che si pone in contrasto con il sistema di valori e beni giuridici tutelati dalla Costituzione. Reato eventualmente complesso Si ha quando un reato è contenuto come elemento particolare, cosicché è possibile realizzare

Reato necessariamente complesso Si ha quando almeno un reato è contenuto come elemento costitutivo e non è possibile realizzare la fattispecie complessa senza commettere il reato semplice. Si ha specialità per coincidenza tra fattispecie ed elemento costitutivo. Reato omissivo improprio o di non impedimento Consiste nel mancato impedimento di un evento materiale, per l’esistenza del quale occorre il verificarsi di tale evento. Reato omissivo proprio o di pura omissione Consiste nel mancato compimento dell’azione comandata, per la sussistenza del quale non occorre il verificarsi di alcun evento materiale. Reato proprio È quel reato per il quale la legge richiede una speciale qualità del soggetto attivo. Reato proprio esclusivo È tale quel fatto che costituisce reato soltanto se commesso da un soggetto con una determinata qualifica (es. la falsa testimonianza). Reato proprio non esclusivo È tale quel fatto che costituisce particolare reato se commesso da un soggetto con una determinata qualifica e reato comune se commesso da un soggetto senza tale caratteristica (es. peculato e appropriazione indebita). Reato putativo Si ha reato putativo quando il soggetto crede di commettere un fatto che costituisca reato, mentre reato non è. Recesso volontario Il recesso si ha quando l’agente, dopo aver posto in essere tutti gli atti causali necessari, impedisce l'evento tenendo una contro-condotta che arresta il processo causale già in atto. Recidiva La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un reato con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro: essa costituisce uno dei c.d. effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di una aumento di pena. Si distinguono tre tipi di recidive: a) semplice: consiste nel semplice fatto di commettere un reato dopo aver subito una condanna irrevocabile per un altro reato; b) aggravata: si ha quando viene commesso un nuovo reato: c) reiterata: si ha allorché il reato è commesso da chi è già recidivo. Reclusione Pena detentiva prevista per i delitti consistente nella privazione

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temporanea della libertà personale, per un tempo che va da 15 giorni a 24 anni (massimo che può essere elevato fino a 30 anni in caso di concorso di aggravanti o di reati).

rinnegare se stesso della sua politica di attuazione. Infine, il fondamento tecnicodommatico consiste nell'assenza di tipicità del fatto scriminante.

Regole di condotta preventive Sono tali quelle regole che prescrivono comportamenti, attivi od omissivi, non tenendo i quali è prevedibile e tenendo i quali è prevenibile un evento dannoso, secondo la migliore scienza e esperienza specifiche. La loro inosservanza costituisce il requisito oggettivo della colpa.

Soccorso difensivo E’ così chiamata la legittima difesa quando il soggetto passivo dell’aggressione non è il soggetto che si difende ma un terzo.

Responsabilità E’ penalmente responsabile, e perciò punibile, solo il soggetto che al momento del fatto era capace di intendere e di volere. Presupposto della responsabilità è l’imputabilità (v.). Responsabilità oggettiva Consiste nel porre a carico dell’agente un evento sulla base del solo rapporto di causalità, indipendentemente dal concorso del dolo o della colpa. Responsabilità oggettiva espressa E’ tale la responsabilità oggettiva espressamente prevista dalla legge. L’art. 42 sancisce infatti che “(…) la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione. (…)”. Responsabilità oggettiva occulta Riguarda quelle ipotesi, o quei coefficienti, di responsabilità oggettiva, che si annidano nello stesso concetto di colpevolezza e nelle sue specifiche forme del dolo e della colpa, quando non siano non solo concepiti ma anche concretamente applicati in termini di autentica responsabilità colpevole. Riabilitazione Consiste nella reintegrazione del condannato, che abbia già scontato la pena principale, in tutte le facoltà e diritti, preclusi per effetto dalla condanna (art. 178 c.p.). Importa l’estinzione della pena accessoria e di ogni altro effetto penale della condanna. Ha lo scopo, specialpreventivo, di sottrarre il condannato, che si sia ravveduto, a quegli effetti penali che possono pregiudicare il reinserimento sociale. Riesame della pericolosità Il riesame della pericolosità consiste nel riprendere in esame le condizioni dell’individuo, che è stato dichiarato pericoloso, per accertare se egli permane tale mentre è sottoposto alla misura di sicurezza. Scriminanti putative Sono tali le scriminanti erroneamente ritenute esistenti in tutti loro requisiti di legge dall'agente che pertanto possono costituire cause scusanti. Scriminanti Sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe reato, tale non è perché la legge lo impone o lo consente. Il fondamento politico-sostanziale della liceità del fatto viene individuato nell'interesse mancante, nell'interesse prevalente o nell'interesse equivalente. Il fondamento logico-giuridico è dato, invece, dal principio di non contraddizione, per cui uno stesso ordinamento non può, nella sua unitarietà, imporre o consentire e, ad un tempo, vietare il medesimo fatto senza

Soggetto attivo del reato È colui che pone in essere un fatto penalmente illecito. Soggetto passivo del reato Soggetto passivo del reato è il titolare del bene che costituisce l'oggetto giuridico del reato. Tale non è pertanto qualunque persona che subisca eventualmente un danno dal reato, ma solo il titolare del bene protetto dalla norma e, quindi, colui che subisce l'offesa essenziale per la sussistenza del reato. Sospensione condizionale della pena Causa di estinzione della punibilità. L’istituto trae la sua ragione iniziale dalla necessità di evitare al condannato a pene detentive di breve durata il contagio con l’ambiente carcerario che, per esperienza acquisita, tende a desocializzarlo. L’istituto tende, inoltre, attraverso la prospettata minaccia di esecuzione della pena inflitta, a distogliere il reo dalla commissione di ulteriori reati. La concessione del beneficio comporta la sospensione della pena principale e delle pene accessorie per un periodo di cinque anni, nel caso di delitti, e di due anni nel caso di contravvenzioni. Se durante questo periodo il condannato non commette un altro delitto o un’altra contravvenzione della stessa indole ed adempie agli obblighi imposti, il reato è estinto. Restano, invece in vita gli altri effetti penali e le obbligazioni civili. Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese Pena accessoria (v.). Sospensione dall’esercizio di una professione o arte Pena accessoria che – a differenza dell’interdizione – comporta solo il divieto di esercitare una certa attività. Specialità reciproca (o bilaterale) Si ha specialità reciproca allorché nessuna norma è speciale o generale, ma ciascuna è ad un tempo generale e speciale, perché entrambe presentano, accanto ad un nucleo di elementi comuni, elementi specifici e elementi generici rispetto ai corrispondenti elementi dell’altra. Specialità unilaterale Si ha specialità unilaterale quando una norma, speciale, presenta tutti gli elementi di altra norma, generale, con almeno un elemento in più. Tipico esempio è l'art. 341 rispetto all'art. 594, poiché‚ l'oltraggio presenta tutti gli elementi dell’ingiuria ed inoltre il quid pluris della qualifica di “pubblico ufficiale” nell'offeso. Suitas della condotta E’ la coscienze e volontà della condotta. Ai sensi dell’art. 42/1, “nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”. La suitas costituisce l’appartenenza della condotta al soggetto sia che questa sia sostenuta da una volontarietà reale ovvero potenziale.

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Debbono essere considerati coscienti e volontarie tutte le condotte attribuibili alla volontà del soggetto, essendo tali non solo quelle che traggono origine da un impulso cosciente, bensì anche quelle che derivano dalla inerzia del volere, ma che con uno sforzo del volere potevano essere impedite. La suitas, investendo il rapporto specifico tra la volontà del soggetto ed una condotta, fa venir meno, in sua mancanza, l’attribuibilità della condotta posta in essere, e quindi la responsabilità penale. Teoria della accessorietà (concorso di persone) Secondo tale teoria la norma sul concorso estenderebbe la tipicità della condotta principale alle condotte accessorie dei compartecipi: in tal modo il semplice partecipe risponde del reato in quanto la sua condotta atipica accede al fatto tipico dell’autore, dal quale attinge la sua rilevanza penale. Suo vizio sta nell’esigere, per la punibilità dei compartecipi, una condotta principale tipica, con le due conseguenti insuperabili limitazioni: a) di non riuscire a giustificare la punibilità dei concorrenti in tutti i casi c.d. di esecuzione frazionata, ove nessuno da solo realizza l’intero fatto tipico, ma ciascuno ne compie una parte soltanto; b) di non riuscire a giustificare la punibilità dei concorrenti nel reato proprio, allorché la condotta materiale sia posta in essere dall’extraneus, dato che l’autore della condotta principale non può essere che l’intraneus, cioè la persona che ha la qualifica soggettiva. Teoria della causalità adeguata Ritiene che il rapporto di causalità tra condotta ed evento sussiste quando un soggetto ha determinato l’evento con una azione proporzionata, adeguata, e cioè idonea a determinare l’evento, in chiave di probabilità. Teoria della causalità naturale (o della condicio sine qua non)Ritiene che deve considerarsi causa ogni singola condizione dell’evento, ogni antecedente, senza il quale l’evento non sarebbe venuto in essere. Considera equivalenti tutte le condizioni e comporta l’eccessiva estensione del concetto di causa portando a conseguenze assurde. Teoria della causalità scientifica Per la causalità scientifica l’azione è causa dell’evento quando, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, l’evento è conseguenza, certa o altamente probabile, dell’azione, in quanto senza di essa l’evento non si sarebbe, con certezza o con alto grado di probabilità, verificato. Teoria della causalità umana Interpretando sistematicamente gli artt. 40 e 41 c.p., richiede, per la sussistenza del rapporto di causalità, che il soggetto abbia posto in essere una condizione dell’evento senza la quale lo stesso non si sarebbe verificato e che il verificarsi dell’evento non dipenda dal concorso di fattori causali eccezionali, che abbiano cioè una probabilità minima di verificarsi. Teoria della emenda Per questa dottrina la pena è protesa verso la redenzione morale del reo. Per l’analoga teoria della espiazione, la pena ha funzione di

purificazione dello spirito, operando come antidoto contro la immoralità per la forza purificatrice del dolore. Teoria della equivalenza causale (concorso di persone) Secondo questa teoria, poiché ogni persona che concorre a produrre l’evento unico e indivisibile lo cagiona nella sua totalità, questo andrebbe integralmente imputato ad ognuno dei compartecipi. Essa, connaturale agli ordinamenti a legalità sostanziale, è inconciliabile con quelli a legalità formale ove i reati sono tipizzati nei loro requisiti oggettivi e soggettivi. Teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale (concorso di persone) Secondo tale teoria, dalla combinazione sulla norma sul concorso con la norma incriminatrice di parte speciale nasce una nuova fattispecie plurisoggettiva, autonoma e diversa da quella monosoggettiva e che ad essa si affianca, con una sua nuova tipicità: la fattispecie del concorso di persone nel reato. Teoria della prevenzione generale Per i seguaci della teoria della prevenzione generale, scopo della pena è impedire che vengano commessi in futuro reati: nata nell'ambito dell'ideologia illuministica, questa teoria attribuisce alla pena un andamento utilitaristico, in quanto essa costituirebbe un mezzo per distogliere i consociati dal commettere atti criminosi. In particolare, la pena viene intesa come una controspinta rispetto al desiderio di procurarsi quel piacere che costituisce la spinta criminosa. Teoria della prevenzione generale Secondo questa teoria la pena ha un fondamento utilitaristico, costituendo un mezzo per distogliere i consociati dal compiere atti criminosi. Teoria della prevenzione sociale Per questa teoria la pena ha la funzione di eliminare o ridurre il pericolo che il soggetto, cui viene applicata, ricada in futuro nel reato. Teoria della prevenzione speciale Secondo la teoria della prevenzione speciale, la pena tende ad impedire che colui che si è reso responsabile di un reato torni a delinquere anche in futuro. Questo effetto positivo può essere conseguito in tre modi diversi: a) attraverso l'emenda del reo, la sua rieducazione o risocializzazione; b) l'intimidazione e cioè l'efficacia dissuasiva della condanna e dalla sua esecuzione; c) la neutralizzazione qualora si tratti di pena detentiva consistente nella segregazione del reo che gli impedisce di commettere altri reati. Teoria della retribuzione Per questa teoria, compendiabile nell’assunto che il bene va ricompensato con il bene e il male con il male, la pena è un valore positivo che trova in se stessa la sua ragione e giustificazione. Essa è il corrispettivo del male commesso e viene applicata a cagione del reato commesso. Vittime fungibili Sono tali i soggetti che assumono il loro ruolo di vittime al di fuori di una qualsiasi relazione con l'agente, non hanno favorito in alcun modo la condotta criminale e sono perciò vittime

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accidentali. Vittime infungibili Sono tali i soggetti che diventano vittime per una precisa relazione con l'agente. Per il determinante influsso esercitato dalla loro qualità o dal loro agire sul medesimo. Sono, pertanto, vittime partecipanti, quali le vittime per imprudenza, volontarie, alternative, provocatrici. Vizio di mente parziale Causa di esclusione o diminuzione della imputabilità (art. 89 ) che si ha quando la capacità di intendere e di volere, senza essere esclusa, è grandemente scemata (seminfermità): in tal caso si opera una diminuzione della pena cui si cumula, di regola, una misura di sicurezza. Gli stati emotivi e passionali, invece, non escludono né diminuiscono l’imputabilità (art. 90) sempre che non siano manifestazione di uno stato patologico. Vizio di mente totale Causa di esclusione o diminuzione della imputabilità (art. 88), per cui non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere. L’imputato dichiarato non imputabile è prosciolto ma se pericoloso è sottoposto alla misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222).

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Articoli rilevanti del Codice Penale citati: art. 1 cp: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite art. 2 cp: 1° comma:‘nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato’ 2° comma: ‘nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali’: 3° comma: ‘Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile’ 4° comma: il principio del favore vs. reo (irretroattività) NON opera x violazione leggi temporanee e eccezionali (o leggi ‘finanziarie’) 5° comma: la successione di leggi penali si applica ‘anche nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di decreto-legge convertito in legge con emendamenti’ artt. 1, 199 cp e 14 disp prel.: divieto di analogia x norma penale art. 3 cp: principio di obbligatorietà determina ambito di validità di legge penale (è implicazione penale del principio di uguaglianza costituzionale) art. 4 cp: ‘è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, e tutto ciò che è sottoposto alla sovranità dello Stato’ art. 5 cp principio ignorantia legis non excusat art. 6 e ss cp: determinano ambito di validità della norma penale art. 7 cp: perseguiti reati commessi all’estero art. 8 cp: delitti politici (senso oggettivo e senso soggettivo) art. 9 cp: perseguiti reati comuni compiuti all’estero (<> art. 7 cp) art. 10 cp: perseguiti stranieri che commettono reato contro Stato o cittadino ITA (oppure contro Stato o cittadino straniero) art. 15 cp: lex specialis derogat legi generali: ‘quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito’ artt. 17 e 39 cp: delitto <> contravvenzioni solo x <> tipo di sanzioni art. 17 cp : pene x delitti e contravvenzioni artt. 19+37 cp: pene accessorie perpetue e temporanee art. 20 cp: è soggetto passivo la persona offesa dal reato art. 20 cp: pene principali e accessorie art. 22 cp: ergastolo art. 23 cp: reclusione art. 24 cp: multa art. 25 cp: arresto art. 36: pubblicazione sentenza di condanna artt. 19+37 cp: pene accessorie perpetue e temporanee art. 40 cpv cp: clausola di equivalenza: ‘non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo’ art. 41 cp: disciplina delle concause (e nesso causale) 1° comma: c’è nesso causale anche se ci sono antecedenti/concomitanti/conseguenti

2° comma: non nesso causale se sopraggiunge causa idonea 3° comma: nesso causale anche se c’è azione di 3° art. 42 cp comma 2°: (principio ricavato) i delitti colposi sono puniti in rari casi); le contravvenzioni sono sia colpose che dolose art. 42 cp 3° comma: ‘la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza di una sua azione o omissione’ art. 43 cp: delitto ‘colposo o contro l’intenzione , quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline’ art. 44 cp: condizioni obiettive di punibilità art. 46 comma 2° cp: la punibilità è esclusa ‘quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto della stessa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso’ art. 46 cp: CONCORSO di reato se costringimento fisico art. 47 comma 1° = ‘errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo’ art. 47 comma 2°: ‘l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso’ art. 47 comma 3°: ‘errore su una legge diversa da legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato’ art. 48 cp: ‘le disposizioni dell’art. precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce reato è determinato dall’altrui inganno: ma in tal caso del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo’ art. 48 cp: CONCORSO di reato se altrui inganno art. 49, comma 1°: ‘non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato’ art. 50 cp: ‘non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne’ volenti et consentienti non fit iniuria - art. 51 cp: ‘esercizio di un diritto esclude la punibilità’ qui suo iure utitur neminem laedit inoltre: ‘l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimato della pubblica Autorità, esclude la punibilità’ art. 52 cp: ‘non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa’ art. 53 comma 1° cp: ‘non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, usa o fa usare armi o altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e cmq di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona’

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art. 54 comma 1° cp: ‘non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo’ art. 54 cp uc: CONCORSO di reato se costringimento psichico art. 55 cp: eccesso colposo/doloso art. 59 cp 1° comma: scriminante anche se sconosciuta art. 59 comma 2° cp: ‘le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa’ art. 59 cp 4° comma: scriminante putativa (mai dolosa) art. 59 cp: 4° comma: errore di valutazione su scriminante art. 60 cp: ‘nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti’ art. 60 comma 2°: ripristina criteri generali di imputazione ‘qualora si tratti di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa’ art. 61 cp: ‘catalogo’ di circostanze aggravanti comuni TOPSALDAAP art. 62 cp: ‘catalogo’ di circostanze attenuanti comuni RIFDDR art. 62 bis = circostanze attenuanti generiche art. 69 cp: ‘quando in un reato ad una circostanza aggravante accede un’altra circostanza aggravante, ovvero ad una circostanza attenuante accede un’altra circostanza attenuante, il giudice applicherà al caso concreto la circostanza che importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggior diminuzione della pena’ art. 69 cp 4° comma: ‘il giudice deve operare un giudizio di equivalenza, ovvero di prevalenza delle une circostanze sulle altre’ principio del bilanciamento art. 71 cp: ipotesi che con una sola sentenza si debba pronunciare condanna contro stessa persona (concorso di reati) art. 80 cp: ipotesi che dopo una condanna si debba giudicare la stessa persona x un reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima (o quando contro stessa persona devono eseguirsi + condanne) concorso di reati art. 82 comma 1° cp: ‘quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’art. 60’ art. 83 cp: ‘fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto,

quando il fatto è preveduto dalla legge come evento colposo’ art. 83 cp: capoverso: ‘se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso di reati’ art. 84 cp: le disposizioni sul concorso di reati ‘non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato’ cioè in caso di reato complesso art. 85 cp: imputabilità = capacità di intendere e di volere art. 86 cp: CONCORSO se si inducono altri in stato di incapacità a fini illeciti (far commettere un reato) art. 87 cp.: ‘non si applica la disposizione della 1° parte dell’art. 85 cp – imputabilità deve sussistere ‘al momento’ della commissione del reato – a chi si è messo in stato di incapacità d’intendere e di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa’ actio libera in causa art. 88 cp: infermità di mente = non solo x accertamento di una FTva malattia mentale, ma di una FTva diminuzione di capacità di intendere e di volere, da connettere a tale malattia art. 90 cp: STATI EMOTIVI: non incidono su imputabilità artt. 91-95 cp: ubriachezza (AVPAC) art. 96 cp: non punibilità x sordomutismo handicappante art. 97 cp: incapacità all’imputazione di soggetto che, quando fatto compiuto, aveva meno di 14 anni (incapacità assoluta, non ammessa prova contraria) art. 98 cp: incapacità accertabile da giudice x soggetti tra 14 e 18 anni art. 99 cp: disciplina della recidiva art. 99 cp comma 1°: recidiva semplice art. 99 cp comma 2° e 3°: recidiva aggravata art. 99 cp comma 4°: recidiva reiterata artt. 102, 103, 104: delinquente abituale art. 110 cp: ‘quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita’ (sia delitti che contravvenzioni) art. 112 cp: aggravanti x concorso di persone art. 112 u.c. cp: le aggravanti di pena si applicano anche se ‘taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile’ (quindi CdP sussiste anche se non c’è punibilità di tutti i concorrenti) art. 113 cp: ‘nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. – La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell’art. 112’ art. 114 cp comma 1°: attenuante se opera prestata da uno dei concorrenti ‘abbia avuto minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato’ (contributo sostituibile o surrogabile con diversa distribuzione di compiti) art. 114 cp comma 1°: attenuante se minorazione psichica (concorso) art. 116 cp: ABERRATIO DELICTI (AD): ‘qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione o omissione’ art. 119 comma 1° cp: ‘le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato,

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hanno effetto soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono’ art. 131: procedibilità d’ufficio x casi previsti da art. 84 (reato complesso) art. 132 cp: commisurazione della pena art. 133 cp: menziona il ‘grado di colpa’ fra gli indici di commisurazione della pena art. 133 cp: art. 146 cp: differimento obbligatorio x reclusione (incinta, aids) art. 147 cp: differimento facoltativo x reclusione (domanda di grazia, neommma) art. 150 cp: morte del reo (causa di estinzione del reato) art. 151 cp: amnistia propria (causa di estinzione del reato) art. 157 cp: prescrizione (causa di estinzione del reato) art. 162 cp: oblazione delle contravvenzioni (causa di estinzione del reato) art. 163 cp: sospensione condizionale della pena (causa di estinzione del reato) art. 169 cp: perdono giudiziale (causa di estinzione del reato) art. 170: comma 2°: possibili cause di estinzione (‘la causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso’) art. 171 cp: morte del reo dopo la condanna (causa di estinzione della pena) art. 172 e 173 cp: prescrizione della pena (causa di estinzione della pena) art. 172 cp: grazia del Presidente della Repubblica (causa di estinzione della pena) art. 172 cp: liberazione condizionale (causa di estinzione della pena) art. 174 cp: indulto (causa di estinzione della pena) art. 175 cp: non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale art. 176: liberazione condizionale (causa di estinzione della pena) art. 176 comma 3° cp: liberazione condizionale x ergastolano dopo 26 anni art. 178 cp: riabilitazione (causa di estinzione della pena) art. 179 cp: condizioni x godere della riabilitazione art. 197 cp: societas delinquere non potest art. 199 cp: garanzie che accompagnano l’applicazione della pena: principio di tassatività art. 200 cp: garanzie che accompagnano l’applicazione della pena: principio di irretroattività art. 202 cp: parametri oggettivi di applicazione della MdS art. 203 cp: parametri soggettivi di applicazione della MdS art. 207 cp: durata MdS (indeterminata fino a recupero) art. 212 cp: MdS casa di cura/custodia x alcolisti/tossici art. 216 cp: MdS colonia agricola o casa di lavoro art. 219 cp: MdS casa di cura/custodia x infermi di mente/alcol ecc. art. 222 cp: MdS ospedale psichiatrico giudiziario art. 221 cp: MdS casa di cura/custodia x non manicomiali art. 223 cp: MdS riformatorio giudiziario art. 228 cp: MdS libertà vigilata art. 232 cp: MdS casa di cura/custodia x infermi di mente non pericolosi art. 233 cp: MdS espresso divieto di soggiornare in comuni e province

art. 234 cp: MdS divieto di frequentare osterie e spacci di bevande alcoliche Articoli rilevanti della Costituzione citati: art. 13: libertà personale di ogni uomo art. 25: irretroattività art. 27: responsabilità personale e funzione rieducativi Articoli rilevanti del Codice Civile citati: art. 2045 cc: ‘quando chi ha compiuto un fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice’

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