testamenti,
CONSIDERAZIONI IN TEMA DI
corollario
del
principio
generale della conservazione del negozio
AUTONOMIA TESTAMENTARIA E
testamentario.
CONDICIO AD NUPTIAS
La disposizione in oggetto, secondo un orientamento
volontà del testatore, consentendo sia di
rilevanza giuridica ai motivi interni del
mantenere in vita delle disposizioni che
testatore, costituisce una delle maggiori
altrimenti risulterebbero irripetibili a
manifestazioni dell’autonomia negoziale
causa del decesso del disponente e sia di
nella materia testamentaria1.
favorire la successione testamentaria
Infatti, come nei negozi giuridici inter anche
nelle
rispetto a quella legittima.
disposizioni
Tale
testamentarie si assiste ad un frequente
di
favorire
o
inibire
liceità
della
disposizione
matrimonio.
Legislatore ed in particolare quanto
Il divieto di nozze costituisce infatti,
previsto negli artt. 634 – 636 c.c2.
un’espressa
L’art. 634 c.c. infatti, dettando una
lesione
della
volontà
matrimoniale della persona, imposto dal
opposta
de cuius mediante l’apposizione di una
rispetto a quanto disposto in materia di
clausola condizionale accessoria ad una
contratti dall’art. 1354 c.c., consente di
disposizione a contenuto patrimoniale.
mantener in vita un testamento che
Pertanto,
altrimenti risulterebbe viziato. Quanto
il
chiamato si troverebbe
innanzi ad una scelta tra il perdere il
costituisce
lascito sposandosi ovvero conservarlo
espressione del principio del favor
2
meno
condizionata dalla celebrazione del suo
non travalichi i limiti imposti dal
1
o
testamentaria a favore di un soggetto,
riconosciuta meritevole di tutela purchè
pertanto,
l’interpretazione
La questio attiene ad una valutazione di
Tale autonomia negoziale, comunque è
premesso
anche
informa
divieto di nozze.
disposizioni.
diametralmente
intento
dell’art. 636 c.c. previsto in tema di
alcuni
comportamenti dei destinatari di tali
disciplina
duplice
radicalmente
ricorso al meccanismo condizionale, al fine
consolidato,
sarebbe posta a tutela della presunta
La clausola condizionale, attribuendo
vivos,
dottrinale
non contraendo matrimonio, risultando la decisione
P. RESCIGNO, Condizione, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 765; G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2005, III ed., p.204. N. LIPARI, Autonomia privata e testamento, Milano, 1970.
patrimoniali.
1
influenzata
da
regioni
Circa la natura giuridica della clausola in
previamente individuata dal testatore, in
esame, essa non determina una duplice e
quanto tale condizione lascia un ampio
successiva
margine
istituzione,
fedecommesso, subordinata
a
bensì
come
nel
un’istituzione
condizione
di
scelta
all’istituito,
non
ponendo a suo carico una pressione psichica intollerabile5.
risolutiva,
verificatasi la quale, il primo istituito è
Sempre
da considerarsi come se non fosse mai
interpretativa si considerano lecite le
stato chiamato.
condizioni di sposare o meno una donna
Tuttavia, tale clausola è valida solo
appartenente ad un determinato ceto
quando presenta tutti i caratteri di una
sociale, oppure di cessare una relazione e
vera e propria condizione risolutiva
sposare una fanciulla onorata6, ovvero di
rispetto al primo istituito e sospensiva nei
vietare solo il matrimonio religioso o
confronti del secondo, mentre essa è
ancora la condizione che vieta di sposarsi
nulla
dopo una certa età.
quando
mascherare
viene
impiegata
una
per
sostituzione
Pertanto,
fedecommissaria vietata dalla legge. Secondo
alcune
questa
seguendo
corrente
quest’indirizzo
interpretativo, è necessario, al fine di della
decidere sulla liceità o meno della
giurisprudenza di legittimità3 ed un certo
condizione ad nuptias apposta ad una
orientamento
pronunce
secondo
dottrinale4,
siffatta
disposizione testamentaria, promuovere
riguarderebbe
un'indagine tesa ad accertare se tale
esclusivamente il divieto assoluto di
condizione si risolva in una indebita
contrarre
matrimonio,
coartazione
estranee
tutte
condizione,
quelle
risultandone
assecondamento
clausole
oppure della
in
un volontà
condizionali che impongono un divieto
dell'istituito,
considerando
relativo alle nozze.
esclusivamente i propositi e le attitudini
Infatti per il combinato disposto degli
che quest'ultimo abbia manifestato al
artt. 636 e 785 c.c. non incorre nella
testatore allo scopo di conseguire la
illiceità della condizione in esame, quella
disposizione in suo favore e di evitarne la
clausola condizionale di non contrarre
successiva revoca, non essendo rilevanti
matrimonio con una determinata persona
a tal fine la riserva mentale ed ogni altro stato soggettivo difforme dall'apparenza
3
Cass. 11 gennaio 1986, n. 102 in Giust. civ., 1986, I, p.1009 e ss.; Cass. 21 Febbraio 1992, n. 2122 in Giust. civ., 1992, I, p. 1753 e ss.; 4 G. GIANNATTASIO, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., II, 2, Torino, 1964, p.229.
5
Cass. 19 gennaio 1985, n. 150, in Riv. not., 1985, II, p. 483 e ss. 6 Cass. 6 agosto 1953, n. 2672, in Giust. civ., 1953, I, p. 2170 e ss.
2
da lui creata7. Tale indirizzo aveva,
esplica la sua personalità ai sensi dell’art.
quindi, indotto a ritenere che dovesse
2 della Costituzione.
considerarsi
condizione
A tale soluzione finale, la Suprema Corte
risolutiva di non contrarre matrimonio,
è giunta, non solo ribadendo la centralità
nell’ipotesi caso in cui la stessa fosse
dei
finalizzata a riservare al beneficiario un
particolare degli artt. 2 e 29 Cost., ma
trattamento di maggiore favore.
anche, e questa è una novità, dei principi
Tale
lecita
la
orientamento
costituzionali
violati,
in
stato
stabiliti dall’art. 16 della Dichiarazione
un
universale dei diritti dell’uomo e dall’art.
recente arresto della Suprema Corte
12 della Convenzione europea per la
(Cass. 15 aprile 2009 n. 8941) la quale ha
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
opinato in primis che, se il divieto di cui
libertà fondamentali, dalle quali si ricava
all’art. 636 c.c. trova fondamento nel
il diritto a contrarre matrimonio.
particolare favore del Legislatore del
La pronuncia in esame ha segnato
1942 per il matrimonio, la questione
pertanto una decisa svolta della
della liceità delle clausole limitative delle
giurisprudenza di legittimità nel settore
libertà dell’istituito va rivisitata alla luce
di riferimento, poiché sancisce una
del
diretta applicabilità delle norme
significativamente
è
valori
riformato
riconoscimento,
ad
in
opera delle
sopravvenute disposizioni costituzionali
concernenti i diritti fondamentali
dei fondamentali diritti di libertà.
dell’individuo in materia di diritto
A tal fine il Collegio di legittimità, nella
successorio, riconoscendo, quindi, la tutela
predetta pronuncia, ha affermato la
della dignità della persona non solo quale
illiceità della condizione di contrarre
supremo valore cui l’ordinamento
matrimonio alla luce non già di una
giuridico deve ispirarsi, ma anche quale
lettura
oggetto di una statuizione
estensiva
della
disposizione
dell’art.636 c.c., quanto piuttosto della
immediatamente precettiva.
disposizione dell’art. 634 c.c., risultando
A ciò è altresì da aggiungersi, sulla
la condizione di cui si tratta in contrasto
scorta
di
un
certo
orientamento
8
con norme imperative e con l’ordine
dottrinale , che il vincolo matrimoniale si
pubblico, in quanto limitativa della
sottrae
libertà dell’individuo in merito alle
condizionamento
fondamentali scelte di vita, in cui si
quanto deve rimanere il frutto di una
7
8
Cass. 18 marzo 1993, n.3196, in Giur. it., 1994,10, 1, 1600, n. CIANNI.
3
a
qualsiasi anche
C. GIANNATTASIO, op. cit.
forma
di
indiretto,
in
scelta libera e personale, riguardante i
Premesso quanto sopra è necessario
diritti fondamentali della persona umana.
provare, anche con presunzioni in sede di
Pertanto
merito, due elementi essenziali affinché
a
fronte
di
quest’ultima
decisione, risulta oggettivamente inutile
si possa affermare che si versa,
qualsiasi forma di valutazione, in ordine
nell’ipotesi di indebito condizionamento
al fatto se la condizione in oggetto si
di tale libertà:
risolva in un forma di coartazione o di
I - elemento soggettivo- che la volontà
assecondamento.
del testatore fosse effettivamente rivolta
La predetta pronuncia della Corte di
con la disposizione testamentaria a
Cassazione (sent. n. 8941/2009) merita
coartare la volontà dell’istituito nel senso
perciò
di, o contrarre, o astenersi, dal
alcune
approfondimenti
ed
osservazioni.
matrimonio9;
La sentenza, nella sua apoditticità ed
II - nesso di causalità - che la
assolutezza,
disposizione fosse in concreto idonea a
sancisce
un
principio
generale del nostro sistema giuridico (la
produrre l’effetto coartante sulla volontà
libertà matrimoniale); ma non sembra
dell’istituito, ed abbia avuto tale efficacia
tener
Tale pronuncia è suffragata altresì da una
conto
dell’infinita
varietà
di
situazioni personali e familiari, alle quali
precedente
una
Costituzionale, che bollava il matrimonio
condizione
testamentaria,
in
concreto, può essere rivolta. In
particolare
della
Corte
come il frutto di una scelta libera ed necessario
autoresponsabile, riguardante i diritti
preliminarmente osservare che, in virtù
essenziali della persona umana e pertanto
dell’autonomia negoziale e della tutela
sottratta
della
condizionamento, anche indiretto10.
volontà
è
decisione
testamentaria,
può
ad
ogni
forma
certamente ritenersi che la volontà possa
Si tratta, quindi, di tutelare la libertà di
liberamente
esprimersi
autodeterminazione dell’individuo
raggiungere
fini
al
fine
considerati
di
nell’adozione delle scelte attuative del
dall’ordinamento degni di tutela.
proprio progetto di vita, inteso
Ratio, in verità di portata generale, di
precipuamente nella sua accezione
questa disciplina è il favor testamenti,
esistenziale.
ovvero l’esigenza preminente di
Sulla base di queste decisioni appare
attribuire rilevanza giuridica alle
condivisibile l’assunto in principio
disposizioni testamentarie del de cuius. 9 10
4
C.GIANNATTASIO, op.cit. Corte Costituzionale 2 maggio 1991, n. 189 in Foro. It., n. FERRARI.
elaborato dalla Suprema Corte, in quanto la prospettazione di un vantaggio economico, la cui acquisizione sia subordinata ad un predeterminato comportamento legato alla dimensione intima del destinatario condizionalmente beneficiato, rappresenta – anche se in modo indiretto – una forma coartazione della volontà individuale, di per sé idonea a ledere la dignità personale che, nel vigente sistema costituzionale, deve riconoscersi quale vertice assiologico dell’intero ordinamento giuridico, sia con riguardo alla funzione giurisdizionale, sia in riferimento al concreto esercizio dell’autonomia privata. In conclusione pertanto, occorre tenere conto dell’evoluzione della società in senso costituzionale e del fatto che la spontaneità all’atto della genesi, del matrimonio, che significa autodeterminazione dei nubendi, costituzionalmente garantita, non solo quanto alla formazione del negozio matrimoniale, ma anche quanto alle rispettive scelte della persona con la quale costituire la famiglia.
Dr. Andrea Vincenzo Serrentino
5