sentenze Diritto Urbanistico volumi ristrutturazione distanze edifici volumi tecnici ricostruzione urbanistica
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Giurisprudenza
Urbanistica e Edilizia (Ristrutturazione - restauro - ricostruzione - distanze - strade - manutenzione espropriazione - indennizzo - incarichi - responsabilità - volumi tecnici - servitù...) (Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato responsabilità - termini - verbali - ricorsi - sigilli - accesso...)
2007 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94 (N.B.: tutte queste pagine continueranno ad essere aggiornate)
Si veda anche: Espropriazione <
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Ristrutturazione - restauro - ricostruzione - distanze - strade - manutenzione espropriazione - indennizzo - incarichi - responsabilità - volumi tecnici... Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato responsabilità - termini - verbali - ricorsi - sigilli - accesso... < indice urbanistica
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Ristrutturazione - distanze - strade - restauro - ricostruzione - manutenzione espropriazione - indennizzo - responsabilità... Urbanistica e edilizia - Impianto di carburanti - Fascia di rispetto stradale Autorizzazione al potenziamento dell’impianto esistente - Istallazione di due colonnine per l’erogazione di GPL - Diniego di concessione edilizia - Illegittimità. E’ illegittimo, nelle zone agricole degradate il divieto di istallazione e l’ampliamento di stazioni di distribuzione del carburante, in quanto, gli impianti in questione sono strettamente legati all’esistenza della strada, di cui costituiscono un ordinario complemento non essendo ipotizzabile la circolazione di veicoli senza la possibilità di rifornimento di carburante con accesso diretto dalla strada medesima. Per cui la fascia di rispetto stradale non rappresenta affatto un ostacolo all’insediamento di tali impianti. Pres. Farina – Est. Fera - F.lli Gibertini fu Gino Spa (avv. Dallari) c. Comune di Serramazzoni (avv. Poli) (annulla, TAR Emilia-Romagna 20 maggio 2002, n. 753 e n. 754). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 Gennaio 2007 (C.C. 4/07/2006), Sentenza n. 11 Urbanistica e edilizia - Marciapiede - Vicolo chiuso - Nuovo assetto viario - Distanza Eliminazione dei marciapiedi - Illegittimità - Parte integrante della strada - Pertinenza d’esercizio - Proprietà - Art. 24 D. L.vo 1992 n. 285 - Fattispecie. Il marciapiede è una pertinenza d’esercizio della strada (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che ne costituisce parte integrante. Nella specie, l’apertura al transito di un vicolo chiuso realizza senz’altro, ai fini dell’applicazione della norma di piano regolatore sulla larghezza delle nuove strade, un nuovo assetto viario. Nel merito, è stata ritenuta palesemente irrazionale ed illegittima la scelta, di aprire al traffico un vicolo chiuso a prezzo dell’eliminazione dei marciapiedi e con la carreggiata rasente alle case. Pres. Frascione - Est. Carboni - Bergese (avv. Santoro) c. comune di Pancalieri (Avv.ti Gallo e Romano) (annulla TAR Piemonte sentenza 12 ottobre 2005 n. 2889). CONSIGLIO DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006) sentenza n. 7 Urbanistica e edilizia - Marciapiede - Parte integrante della strada - Pertinenza d’esercizio - Proprietà - Ente proprietario della strada - Art. 24 C.d.S.. Il marciapiede costituisce parte integrante della strada ed è una pertinenza d’esercizio (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che pertanto si presume di proprietà dell’ente proprietario della strada. Pres. Frascione - Est. Carboni - Bergese (avv. Santoro) c. comune di Pancalieri (Avv.ti Gallo e Romano) (annulla TAR Piemonte sentenza 12 ottobre 2005 n. 2889). CONSIGLIO DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006) sentenza n. 7 Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato - verbali procedure - sigilli - azioni in genere... ^ Urbanistica e edilizia - Ordinanza contingibile ed urgente - Materie di competenza esclusiva del Sindaco - C.d. potere "extra ordinem" - Art. 54 comma 2 D.L.vo 267/2000 Art. 38 comma 2 L. n. 142/1990. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 l. 8 giugno 1990 n. 142 (al pari
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del vigente art. 54 comma 2 del D.L.vo 267/2000 cit. ), è demandato esclusivamente al sindaco il potere "extra ordinem" di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individuando tale potere come una prerogativa tipica del sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri (cfr. ad es. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 3 ottobre 2003, n. 835, T.A.R. Campania Napoli, sez. 3 maggio 2006 n. 3905, Consiglio Stato sez. IV 24 marzo 2006 n. 1537). Pres., Est. Onorato - Petrella (avv.ti Nicola, Scotto Galletta e Pastore Carbone) c. Comune di Castellammare di Stabia. TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 15 gennaio 2007 (11/01/2007), n. 276 Urbanistica e edilizia - Contratto di compravendita di un immobile - Falsa dichiarazione del venditore - Causa di invalidità - Istituito dell’errore scusabile - Rimessione in termini Limiti. La falsa dichiarazione del venditore (ed il correlativo stato di buona fede dell’acquirente) può costituire valida causa di invalidità del contratto, ma non è idonea a rimettere in termini l’acquirente per l’impugnazione del provvedimento lesivo. Sicché, l’istituito dell’errore scusabile non è praticabile, ai fini della rimessione in termine per la proposizione del ricorso dal quale è decaduto l’alienante, allorché, come nel caso in esame, si verta in ipotesi di errore che ricada (non sui termini processuali o sull’autorità alla quale richiedere la tutela giurisdizionale o, infine, sui mezzi di tutela accordati dall’ordinamento, bensì) sulla la volontà negoziale relativa al contratto di compravendita, per effetto del dolo dell’altro contraente. Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C. 20/06/2006), Sentenza n. 40
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