Corso di diritto commerciale • Contenuti della presentazione: – – – – – – – – – – –
Il diritto commerciale La nozione generale di imprenditore Le professioni intellettuali L’imprenditore agricolo L’imprenditore commerciale Il piccolo imprenditore L’impresa artigiana L’impresa familiare L’impresa collettiva L’impresa pubblica L’esercizio dell’impresa da parte di associazioni e fondazioni
Il diritto commerciale • È il diritto privato dell’impresa; • In particolare si occupa: – dell’organizzazione e del funzionamento dell’impresa; – dei rapporti economici che l’impresa pone in essere per poter funzionare;
• È parte del diritto privato; • Diritto commerciale e diritto del commercio.
Le fonti nazionali e Comunitarie • La Costituzione: Artt. 41, 42, 45 e 47; – Leggi ordinarie (Codice civile, l. fall., TUB, TUF etc); – I regolamenti; – La giurisprudenza;
• Il Trattato dell’UE: libertà di circolazione di merci, capitali, servizi e persone; disciplina antimonopolistica, direttamente applicabile alle imprese (artt.85 e 86); – Direttive e Regolamenti; – La procedura Lamfalussy.
Le fonti del diritto internazionale • Le convenzioni internazionali; • Il ruolo della prassi commerciale: – La lex mercatoria
La nozione generale di imprenditore • Art. 2082 c.c.: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi; • Elementi costitutivi della “fattispecie” dell’imprenditore: – – – –
attività produttiva; organizzazione; economicità; professionalità.
Tipi di imprese • si distinguono per l’oggetto: imprenditore agricolo (2135) e imprenditore commerciale (2195). • per la dimensione: piccolo imprenditore (2083) e medio grande. • per la natura del soggetto che la esercita: impresa individuale, impresa società, impresa pubblica
Gli “statuti” dell’impresa • Lo statuto generale dell’imprenditore: – azienda; – consorzi; – segni distintivi; – concorrenza; • Lo statuto dell’imprenditore commerciale: – registro delle imprese; – rappresentanza commerciale; – scritture contabili; – procedure concorsuali.
L’attività produttiva • serie di atti finalizzati alla produzione o scambio. Attività produttiva di nuova ricchezza • non rileva la natura dei beni o servizi. es. natura assistenziale • può costituire anche godimento di beni preesistenti, ma mai mero godimento; • il problema dell’impresa illecita.
L’organizzazione • impiego di capitale e lavoro propri e/o altrui • superflua l’organizzazione del lavoro altrui, sufficiente anche l’organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro • superfluità dell’apparato aziendale, anche mero impiego di mezzi finanziari • tuttavia necessaria un’organizzazione minima: – Impresa e lavoro autonomo
Economicità • l’attività deve essere condotta con metodo “economico”, con modalità cioè che consentano la copertura dei costi con i ricavi, assicurando l’autosufficienza; • Il problema dell’impresa senza scopo di lucro
La professionalità • esercizio abituale e non occasionale di una data attività. • escluse isolate operazioni ma non necessarie attività continuative e senza interruzioni. • non necessariamente attività unica o principale • casi particolari – l’unico affare; – l’impresa per conto proprio
Le professioni intellettuali • I liberi professionisti non sono imprenditori; – ma lo diventano quando “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa” art.2238.
• ragioni: privilegio storico, non in linea con la tendenza attuale in Europa; • i limiti del privilegio.
Le categorie di imprenditori • • • • •
L’imprenditore agricolo; L’imprenditore commerciale; Il piccolo imprenditore; L’impresa collettiva; L’impresa pubblica.
L’imprenditore agricolo • È definito dall’art. 2135 • Il c.d. doppio rischio: – Il rischio economico: mancata copertura dei costi con i ricavi; – Il rischio-ambiente: il pericolo dell’esposizione a eventi naturali calamitosi (es. grandine, siccità, alluvione)
• Pur essendo soggetto allo statuto generale dell’imprenditore, è esonerato dalle norme in materia di: – Scritture contabili (art. 2214); – Insolvenza (art. 2221).
L’attività agricola • Art. 2135: E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: – Coltivazione del fondo – Selvicoltura – Allevamento di animali – Attività connesse.
• Si distingue pertanto tra: – Attività agricole essenziali, e – Attività agricole per connessione
Attività essenziali: il ciclo biologico • Sono tali (art. 2135, comma 2) le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine • Si prescinde, quindi, dallo sfruttamento della terra.
Attività per connessione • Sono le attività esercitate dallo stesso imprenditore agricolo dirette: – alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività essenziale; – alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività essenziale
Requisiti della connessione • Connessione soggettiva: il soggetto deve essere imprenditore agricolo • Connessione oggettiva: le attività connesse non devono prevalere, per rilievo economico, sull’attività essenziale
Imprenditore commerciale • Sono considerati imprenditori commerciali gli imprenditori che esercitano le seguenti attività (art. 2195): – – – – –
industria; commercio; attività di trasporto; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti (es. deposito, pubblicità); – ogni impresa non qualificabile come agricola;
• Effetti della qualificazione: applicabilità dello statuto dell’imprenditore commerciale (rinvio)
Il piccolo imprenditore • art. 2083: è considerato piccolo imprenditore: – – – –
il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, il piccolo commerciante, chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o della famiglia
• è sottoposto allo statuto generale ma esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento e l’iscrizione nel registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale
I requisiti del piccolo imprenditore • L’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa • Il lavoro dell’imprenditore (ed eventualmente quello della famiglia) deve prevalere rispetto al lavoro altrui e al capitale investito: – Il criterio della prevalenza deve essere inteso in senso funzionale, non in senso puramente numerico
Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare • L’art. 1, comma 1 l. fall. esclude il piccolo imprenditore dal fallimento, • L’art. 1, comma 2 l. fall. stabilisce che, ai fini della legge fallimentare, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale che: – Hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a trecentomila euro; e/o – Hanno realizzato ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni (o dall’inizio dell’attività, se questa è cominciata da meno di tre anni), per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila; – Tuttavia, questa regola è stata modificata dal d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169 che prevede ora (segue)
Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare. Le innovazioni del d. lgs. 169/07 • Non sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitino un’attività commerciale, che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: – aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; – aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; – avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Impresa artigiana • Piccola impresa e impresa artigiana; • Il ruolo delle definizioni contenute nelle leggi speciali; • Il “problema” della definizione di impresa artigiana contenuta nell’art. 1, comma 1 della legge 860/1956: – La “validità a tutti gli effetti di legge”; – La “attività artistica o usuale”; – La possibilità di esercizio in forma associata (società cooperativa o s. n. c.): • Prevalenza del lavoro dei soci; • Prevalenza del lavoro sul capitale;
– Esonero dal fallimento
La “legge quadro per l’artigianato” (l. 443/1985) • Abroga la legge del 1956; • Definisce l’impresa artigiana in base a: – Oggetto dell’attività: qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi – ruolo dell’artigiano: deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo – numero massimo di dipendenti: variabile da settore a settore
• Riconosce la possibilità di esercizio in forma associata (COOP, SNC, SRL unipersonale, SAS), fermi restando i requisiti di prevalenza.
Effetti della nuova definizione di impresa artigiana • Vale esclusivamente ai fini della legge quadro, che detta i criteri che le Regioni devono seguire nel regolamentare l’artigianato; • Pertanto, a tutti gli altri effetti l’artigiano è il soggetto indicato dall’art. 2083; • Fallimento delle società artigiane.
Impresa familiare • art. 230-bis: impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (nipoti) gli affini entro il secondo (cognati) • Non è una società • pertanto all’imprenditore vanno imputati gli atti ed è responsabile nei confronti di terzi
Diritti patrimoniali spettanti ai familiari che collaborano all’impresa • Ai partecipanti spetta: – il diritto al mantenimento – il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione al lavoro prestato nell’impresa o nella famiglia; – il diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’impresa; – il diritto di prelazione nel caso di divisione ereditaria o trasferimento d’azienda
Diritti amministrativi spettanti ai familiari che collaborano all’impresa • nella gestione straordinaria e per decisioni di particolare rilievo le decisioni sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa
Impresa collettiva • La nozione di società: rinvio; • Società e impresa commerciale; – la società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale – le altre società vengono definita società commerciali, anche se esercitano attività agricola;
L’impresa pubblica • Le imprese-organo: lo Stato o gli enti pubblici esercitano direttamente l’impresa (ad es. aziende municipalizzate); • Enti pubblici economici: sono enti di diritto pubblico ai quali viene affidato, con la legge istitutiva, l’esercizio dell’impresa (ad es. gli enti di gestione delle partecipazioni statali prima della privatizzazione); • Le società a partecipazione pubblica: sono le società in cui lo Stato o gli enti pubblici detengono una partecipazione azionaria
Lo “statuto” dell’impresa pubblica • Vale anche per loro lo statuto dell’imprenditore commerciale; • Sono inoltre soggette a regole eccezionali (es. l’esonero dal fallimento previsto dall’art. 2221).
L’esercizio dell’impresa da parte di associazioni e fondazioni • L’esercizio dell’impresa quale attività esclusiva o principale: – Assoggettamento allo statuto dell’imprenditore commerciale;
• L’esercizio dell’impresa quale attività accessoria: – Problema dell’applicabilità delle norme sull’imprenditore commerciale