Regolamento delle unioni civili

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Al presidente della I^ Commissione Consiliare Al dirigente del Settore II – Anagrafe

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE REGISTRO UNIONI CIVILI

In occasione del consiglio comunale del 30 gennaio 2014, l'assemblea ha deliberato l'approvazione della istituzione del registro comunale delle unioni civili. Poichè è ora necessario dotarsi di regolamento ed il nostro gruppo consiliare aveva già lavorato alla preparazione di tale registro, vi inviamo copia affinchè possa essere utilizzato come bozza per la stesura del regolamento da portare in commissione. Certi di aver fatto cosa utile e gradita porgiamo cordiali saluti,

Velletri, 13 febbraio 2014 Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle cons. Comunale Paolo Trenta


REGOLAMENTO COMUNALE SUL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI Art. 1 Istituzione del registro delle unioni civili In riferimento all’art. 2 della Costituzione italiana “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” è’ istituito il Registro delle Unioni Civili presso il Comune di Velletri per superare discriminazioni, per favorire l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio e per riconoscere realtà ormai consolidate in Italia e in Europa di forme di legami affettivi che non si riconoscono nell’istituto del matrimonio. Art. 2 Attività di sostegno delle unioni civili 1. Ai fini del presente Regolamento si intende unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni legati da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune legate da vincoli non “legali” (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma “solamente” da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà e che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nel Registro delle Unioni Civili ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) [Articolo 4 - Famiglia anagrafica.(giurisprudenza) 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune]. 2. L’Amministrazione comunale si impegna affinché i benefici riconosciuti da norme comunali alle coppie coniugate siano attribuiti anche agli iscritti nel Registro delle Unioni Civili, per quanto compatibili. 3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono: a) casa; b) sanità e servizi sociali; c) politiche per i giovani, genitori e anziani; d) sport e tempo libero; e) formazione, scuola e servizi educativi; f) diritti e partecipazione; g) trasporti. 4. Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.


5.

All’interno del Comune di Velletri, chi si iscrive al Registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza. 6. Non possono iscriversi nel Registro comunale delle Unioni Civili persone: - coniugate, fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio; - legate tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela. Art. 3 Iscrizione Registro 1.

L’iscrizione del Registro delle Unioni Civile non costituisce nuovi status e non riconosce poteri o doveri diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dell’Ordinamento giuridico agli stessi soggetti. Il Registro delle Unioni Civili non ha alcuna relazione o connessione con l’Ordinamento dell’Anagrafe della Popolazione Residente e con l’Ordinamento dello Stato Civile e non interferisce con la tenuta dei registri anagrafici e dello stato civile, disciplinata da norme dello Stato. Il Registro comunale delle Unioni Civili è tenuto dall’Ufficio Anagrafe. 2. L’iscrizione nel Registro comunale delle Unioni Civili deve essere richiesta espressamente, in forma scritta, personalmente e congiuntamente, da due persone che dichiarino, davanti all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di Velletri, o suo delegato, di coabitare e di essere legate tra loro da vincoli affettivi, oppure di coabitare per motivi di reciproca assistenza morale o materiale. Art. 4 Iter L’addetto dell’Ufficio Anagrafe, riceve dagli interessati e in presenza di due testimoni, uno per ciascun richiedente, maggiori di età, anche parenti dei richiedenti, da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione di iscriversi nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Velletri, unitamente alle dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti per l’iscrizione stabiliti nel presente Regolamento: 1. di coabitare ed essere iscritti sul medesimo stato di famiglia anagrafico nel Comune di Velletri; 2. di essere legati da vincoli affettivi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 223/1989; 3. di non essere legati tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela; 4. di non appartenere ad alcuna altra forma di Unione Civile, comunque riconosciuta; 5. di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di uno dei soggetti, l’ufficio addetto provvederà alla cancellazione d’ufficio dal Registro;


Lo stesso (Ufficiale dell’Ufficio Anagrafe) redige apposito processo verbale nel quale vengono raccolte tutte le dichiarazioni rese dagli interessati sottoscrivendo, l’atto insieme con i richiedenti e i loro testimoni. Verificate le dichiarazioni e la sussistenza dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento l’incaricato dell’Ufficio Anagrafe provvede immediatamente ad iscrivere i richiedenti nel Registro delle Unioni Civili, con decorrenza dalla data della dichiarazione. L’Ufficio Anagrafe forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti il Registro delle Unioni Civili, provvede alla sua regolare tenuta, ne cura le iscrizioni, l’aggiornamento e le cancellazioni, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. Il Registro delle Unioni Civili può essere tenuto anche su supporto elettronico. Art. 5 Cancellazione dal Registro Ciascuno degli iscritti nel Registro delle Unioni Civili può chiedere, in ogni tempo, all’Ufficio Anagrafe, con espressa dichiarazione scritta, la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili. L’Ufficio Anagrafe provvederà, anche d’ufficio, alla cancellazione degli iscritti dal Registro delle Unioni Civili quando: a) viene meno la situazione di coabitazione; b) anche uno solo di essi viene cancellato dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Velletri; c) in seguito a specifica dichiarazione anche di uno solo di essi, viene meno la situazione di reciproca assistenza morale o materiale; d) decesso di una delle parti. Qualora uno degli iscritti al registro delle Unioni Civili chieda all’ufficio anagrafe in ogni tempo e secondo le modalità previste la cancellazione dal registro delle unioni civili, l’ufficio anagrafe è tenuto ad informare formalmente anche l’altro soggetto interessato. Qualora l’ufficio anagrafe, anche in assenza di una specifica dichiarazione scritta degli interessati ma per il verificarsi del decadimento di una o più condizioni specificate dal regolamento sia tenuto alla cancellazione di soggetti precedentemente iscritti al registro delle unioni civili ne informa formalmente entrambi i soggetti interessati. In caso di cancellazione per decesso di una delle parti sono fatti salvi i benefici che il Comune nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio – continua a godere il convivente superstite


Art. 6 Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili. 1. L’Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, secondo le modalità sopra descritte, attestato di “unione civile basata su vincolo affettivo” inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall’Anagrafe della popolazione residente (D.P.R.223/1989). 2. L’attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell’Amministrazione comunale. Articolo 7 - Ricorso al difensore civico 1. I cittadini che ritengono lesi i propri diritti indicati nella presente Deliberazione, possono rivolgersi al Difensore Civico che verifica la sussistenza della violazione del diritto, esercita il suo ruolo di mediatore tra Amministrazione e cittadino ed interviene esercitando le sue prerogative.


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