MOVIMENTO 5 STELLE CITTÀ DI VELLETRI http://www.velletri5stelle.it
Alla Velletri Servizi S.p.A. Via dei Volsci,57 00049 Velletri, (RM)
Alla cortese attenzione del Presidente del C.d.A.
RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo, ai sensi dell'Art. 68 del DPR n.287/92 e dell'Art.2 quater del D.L. n°564/94 convertito nella Legge 656/94 e del D.M. n°37/97. Il sottoscritto Paolo Trenta, nato a Velletri il 12/03/1972 ed ivi Residente, n. q. di Consigliere Comunale di Velletri, appartenente al Gruppo Movimento 5 Stelle di Velletri
PREMESSO CHE: In data 30.07.2013 è stato pubblicato il bando per la selezione del Direttore Generale della Velletri Servizi S.p.A., con scadenza al 09.08.2010, con cui era sancito che: “Il C.D.A. procederà all’esame comparativo dei curricula e, a seguito di tale adempimento, procederà all’esame dei candidati mediante colloquio, alla valutazione dei requisiti di ammissione; alla predisposizione di un giudizio sintetico; all’attribuzione formale dell’incarico stesso”. A seguito di detta selezione veniva nominato per tale incarico di Direttore Generale della Velletri Servizi S.p.A., il Sig. Adalberto Palmieri.
CONSIDERATO CHE:
Detto provvedimento di nomina appare illegittimo per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 18 D.L. 112/2008 In materia di “reclutamenti del personale in società pubbliche”, l’art. 18 D.L. 112/08 dispone che: “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto – legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, adottano con propri provvedimenti per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi di cui al co. 3 dell’art. 35 del D. Lgs. 165/01”. Tale previsione ha imposto alle società interamente pubbliche o miste di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al co. 3 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001. Tale norma impone infatti sia alle società “in house” di gestione di servizi pubblici locali, che a tutte le altre società partecipate dalle P.A. (“in house” strumentali o miste) di rispettare le procedure selettive pubbliche o comunque i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità per le nuove assunzioni o per il conferimento di incarichi a soggetti esterni. La disposizione contenuta nel citato decreto legge n. 112/08 estende alle società pubbliche l’obbligo (sancito dal legislatore a carico delle PA di cui all’art. 1, co. 2, del Testo unico sul pubblico impiego, che non menziona le società pubbliche) di conformarsi, nelle procedure di reclutamento, ai sopracitati principi di carattere pubblicistico. Il regolamento di organizzazione ovvero lo Statuto (la cui integrazione per la disciplina degli incarichi deve essere trasmessa dai Comuni proprio alle sezioni regionali di controllo competenti ex art. 3, co. da 54 a 57, della L. n°244/2007), costituisce l’atto idoneo in cui potrà essere precisato da parte del Comune che tutti gli organismi partecipati debbano osservare i medesimi vincoli pubblicistici fissati in materia per le PA. In tale atto, inoltre, potranno essere predeterminati anche i criteri per il controllo e la vigilanza da parte dello stesso ente locale sull’osservanza di tali regole. Infine, in merito alle verifiche che gli enti soci sono chiamati a svolgere anche sui vincoli in materia di personale delle partecipate, è necessario ricordare che il co. 9 dell’art. 14 del D.L. n°78/2010 è stato modificato dall’art. 20, co. 9, del D.L. n°98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n°111/2011, che ha stabilito che: “nel calcolo dell’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente gli enti, dal 6 luglio 2011, devono considerare anche le spese sostenute dalle società ‘in house’ o miste affidatarie dirette di servizi da parte dell’ente.” Tale disposizione ha aggiunto, infatti, un inciso al co. 7 dell’art. 76 del D.L. n°112/2008 che ha previsto un nuovo vincolo per gli enti locali che abbiano partecipazioni societarie, interamente pubbliche o comunque assoggettate al controllo dell’ente, poiché gli enti locali, dal 6 luglio 2011, ai fini della verifica del rapporto tra la spesa di personale e quella di parte corrente, debbano considerare “le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
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non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”. In questo senso si è espressa anche la Corte dei Conti Lombardia, Sez. Contr., con deliberazione n°350 del 13 giugno 2011 in materia di Enti locali - Società partecipate e organismi strumentali Conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, ha risposto alla richiesta di chiarimenti presentata dal sindaco di un comune in ordine alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma da introdurre nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, dichiarando che: “Disciplina - Gli enti locali devono disciplinare nei propri regolamenti di organizzazione le modalità di controllo pubblicistico, di vigilanza e di direzione, compresi i vincoli in materia di assunzione di personale e affidamento degli incarichi (ex art. 18 del Dl n. 112/2008) per tutte le società partecipate e gli organismi strumentali. Incarichi esterni - Art. 18 del D.L. 112/08 - Vale per tutti gli organismi partecipati dagli enti locali. I criteri di controllo e le procedure pubbliche per l’assunzione di personale e affidamento di incarichi a professionisti esterni previsti dall’art. 18 del D.L. n°112/2008 si estendono a tutti gli organismi partecipati dagli enti locali, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, non soltanto alle società “‘in house” o miste assoggettate al controllo dell’ente socio. Ambito di applicazione - La disciplina di cui al predetto art. 18 e la potestà di controllo riguarda tutte le forme associative partecipate dagli enti per la gestione dei propri servizi istituzionali e pubblici, comprese le istituzioni, le associazioni, le aziende speciali e le fondazioni, in quanto costituiscono “modalità di organizzazione” dell’ente.” Il parere richiesto alla Corte, quindi, riguarda la verifica in merito ai vincoli posti in capo agli enti locali per l’adeguamento del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi circa la disciplina delle modalità di reclutamento di personale e di professionisti esterni da parte delle società “in house”. In particolare, se nel regolamento dovessero essere previsti vincoli soltanto per le società “in house” in attuazione dell’art. 18 del decreto legge n°112 del 2008 o se la dizione “società partecipate” utilizzata dal legislatore dovesse essere interpretata estensivamente, comprendendovi ogni forma organizzativa in mano pubblica alla quale l’ente può aderire. Alla luce di quanto sin qui esposto si può facilmente notare come il Bando per la Selezione del Direttore Generale della Velletri Servizi, sia stato emesso in violazione di quanto dispone la normativa in materia. Contrariamente aciò infatti, lo Statuto all’art. 25 prevede espressamente che: “II Consiglio di Amministrazione può nominare per la direzione unitaria della Società un Direttore Generale, previa delibera di autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 20 punto d) del presente statuto. Il Direttore Generale è scelto sulla base di comprovate attitudini ed esperienze professionali. Il Consiglio di Amministrazione nell'atto della nomina determina la durata dell'incarico e il relativo compenso.” Come è evidente, nessun adeguamento dello Statuto è
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stato effettuato alla normativa vigente in materia sopra richiamata, sia pur sinteticamente. In virtù del mancato adeguamento dello Statuto e quindi al mancato controllo obbligatorio sulle modifiche e sul fatto che le stesse siano adeguate alle previsioni normative effettuato dalle Sezioni Regionali competenti della Corte Conti, consegue la NULLITA’ della NOMINA.
2. VIOLAZIONE DELL’ART. 19 E 28 D. LGS. 165/2001 Come già illustrato nel precedente punto, l’art. 18 D.L. 112/08 dispone che: “le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, adottano con propri provvedimenti per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi di cui al co. 3 dell’art. 35 del D. Lgs. 165/01”. Tale seconda statuizione normativa, prevede che: “L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi a principi del co.3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono in misura adeguata l’accesso dall’esterno; b) mediante avviamento degli iscritti delle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. (…)” lo stesso articolo, al co. 3 dispone: “Le procedure di reclutamento nelle P.A. si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscono l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizioni delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie in concorso, scelti tra funzionari dell’amministrazione, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.” Non vi è dubbio quindi, che anche in ambito locale deve trovare applicazione la disciplina dei requisiti per l’accesso alla dirigenza pubblica prevista dal codice del pubblico impiego all’art. 28 d.lgs. n°165/2001 difatti, vi è “uno stretto legame” tra le previsioni del T.U.E.L. e il D. Lgs. n°165/2001 in tema di personale. L’art. 111 del d.lgs. n°267/2000 dispone che, in materia di personale, gli enti locali sono tenuti ad adeguare la propria normativa statutaria e regolamentare ai principi del Capo III del Tuel e al Capo II del decreto legislativo n. 29 del 1993 (attualmente contenuti nel Titolo II, Capo II, del d.lgs. n° 165/01) tenendo conto delle proprie peculiarità. Una disposizione che deve
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necessariamente coordinarsi con la norma contenuta nell’art. 27 del d.lgs. n° 165/01, che impone alle pubbliche amministrazioni non statali, tra le quali appunto gli enti locali, l’obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi sulla dirigenza contenuti nel Capo II del titolo II del d.lgs. n°165/01, pur riconoscendone le relative peculiarità, e nel rispetto della potestà statutaria e regolamentare. Essendo la figura del direttore generale dell’ente locale un incarico “indubbiamente concepito dal legislatore” in termini di “alta professionalità” ed “elevato livello culturale”, per queste figure, la P.A. è chiamata pertanto a remunerare non una prestazione qualsiasi, ma una in particolare, caratterizzata da elevati livelli di qualità e professionalità. Ora, mancando la preparazione culturale (che è data da una formazione di livello universitario) la prestazione lavorativa è del tutto inadeguata alle esigenze dell’amministrazione pubblica e la controprestazione, ovvero la retribuzione, non è correlata alla prestazione che viene richiesta. Senza dimenticare, che ciò comporta la manifesta violazione di norme di legge: ovvero degli artt. 19 e 28 del D. Lgs. n°165/01, dalla cui lettura si evince che il possesso della laurea deve considerarsi requisito culturale obbligatoriamente richiesto per l’accesso, a qualunque titolo, alla dirigenza. E questo sia per le amministrazioni centrali che per quelle locali. Infatti, in tale ottica, il titolo accademico costituisce un metro di valutazione della legittimità e della congruità della spesa pubblica, a fronte della scelta dell’organo di vertice politico. Pertanto, il diploma di laurea costituisce un requisito culturale necessario per accedere alla qualifica dirigenziale, anche nel caso dell’incarico di direttore generale conferito dal sindaco a tempo determinato a norma dell’art.108, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000. In questo senso si è espressa la Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisd., con la Sentenza n°363/2011: “Il titolo accademico non è una formalità, ma metro di valutazione della congruità della spesa pubblica. Negli enti locali, le funzioni di city manager richiedono per il loro utile svolgimento, il possesso del titolo accademico, da cui non si può prescindere. Infatti, in relazione a tale incarico, la pubblica amministrazione locale è chiamata a remunerare non una prestazione qualsiasi, ma la specifica prestazione di un contratto di alta dirigenza, con standards qualitativi, quantitativi e di professionalità ben determinati. Mancando tali parametri, ovvero l’adeguata preparazione culturale, la prestazione lavorativa è del tutto inadeguata alle esigenze dell’amministrazione.” Sono stati così condannati gli ex amministratori del Comune di Pontassieve, a rifondere le casse comunali del danno patito per le indebite erogazioni stipendiali a favore dell’ex direttore generale dell’ente, nominato dalla giunta nonostante lo stesso fosse sprovvisto del diploma di laurea. Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto si contesta la validità della nomina del Sig. Palmieri, e, poiché lo stesso non ha mai conseguito il titolo di laurea, si chiede che l’Amministrazione in indirizzo Voglia procedere all’annullamento della prefata nomina.
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Difatti, la selezione si è basata meramente su di un potere discrezionale dell’ente, il quale, in violazione di tutte le norme in materia di nomina di tale ruolo dirigenziale, ha proceduto ad una selezione con una commissione di membri interni all’ente stesso, non tenendo conto del “parametro della preparazione” al momento della scelta del candidato.
3. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. L’art. 97 della Costituzione stabilisce che: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”. L’attività amministrativa, infatti, deve sempre rispettare i principi di imparzialità, economicità e celerità del procedimento, pubblicità e trasparenza, nonché quello di separazione fra “politica” ed “amministrazione” nella composizione della commissione esaminatrice. Ne consegue che, anche le società pubbliche, devono adeguare la propria attività al tipico paradigma pubblicistico, scaturente dal rapporto fra la norma, l’esercizio di poteri autoritativi e la posizione giuridica soggettiva del privato coinvolto, che deve essere qualificata come interesse legittimo. Il citato art. 18 D.L. 112/2008, quindi, non ha pertanto innovato l’ordinamento, estendendo i vincoli pubblicistici in materia di reclutamento di personale e di conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma nelle società pubbliche, in quanto tale norma ha natura meramente ricognitiva ed esplicativa per gli organismi pubblici dei principi generali in materia di organizzazione e reclutamento del personale alle dipendenze dei pubblici uffici, ai sensi dell’art. 97 Cost. Infatti, gli enti strumentali non societari controllati dagli enti locali - quali, ad esempio, fondazioni, aziende speciali, associazioni o organismi costituti per la gestione di residenze sanitarie o socio – sanitarie hanno natura di enti pubblici non economici, legati da un nesso d’immedesimazione organica con l’ente locale di riferimento. Tali organismi, dunque, rientrano direttamente a pieno titolo nell’organizzazione amministrativa concepita dall’autonomia locale e, pertanto, sono ex se vincolati al rispetto delle norme pubblicistiche per qualsiasi attività essi debbano realizzare, compresi ovviamente l’assunzione di personale o l’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’organizzazione. Inoltre, ai sensi degli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale, il citato art. 18 non può che essere interpretato estensivamente, applicandosi a ogni articolazione della PA. Tale disposizione, infatti, estendendo i meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, nonché i criteri pubblicistici, di derivazione anche comunitaria, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi alle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, intende attuare i principi costituzionali descritti nell’art. 97 della Costituzione del buon
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andamento e dell’accesso concorsuale ai pubblici uffici, già applicabili ad ogni schema organizzativo in cui si conforma la pubblica amministrazione. Restano escluse da tali limiti soltanto le società a partecipazione pubblica non assoggettate al controllo degli enti pubblici soci in quanto la preponderante presenza di capitali privati, ovvero il mancato controllo pubblico sulla partecipazione, rende inopportuna l’estensione di tali vincoli pubblicistici. Per quanto riguarda invece gli organismi strumentali degli enti locali, quali le istituzioni, associazioni, aziende speciali, fondazioni, costituiti dai comuni per lo svolgimento di servizi istituzionali, questi hanno ex se natura pubblica e sono pertanto a pieno titolo da considerare modalità di organizzazione della medesima pubblica amministrazione locale, con o senza personalità giuridica. Pertanto, le norme in tema di controllo pubblicistico, di vigilanza e di direzione si applicano in via diretta a tali organismi e non in virtù dell’art. 18, ma proprio in quanto enti pubblici strumentali di enti locali. Tale disposizione ha recepito l’orientamento della Corte Costituzionale che, con la Sentenza n°29/2006, verificando la legittimità di una norma regionale che prevedeva che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico locale, fossero obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente, aveva stabilito che: “Tale disposizione è volta a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, in quanto interamente pubblica, ancorché formalmente privata, ‘può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici’. Il legislatore è intervenuto, infatti, con tale norma a ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fine di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro degli enti pubblici”. Appare pertanto evidente la violazione da parte della Velletri Servizi dell’art. 97 della Costituzione, effettuato con la nomina dell’attuale dirigente. Difatti, la violazione delle disposizioni in materia del conferimento di incarichi, va a ledere quello che è il principio del buon andamento e dell’imparzialità della P.A., il quale - tra l’altro – è talmente ritenuto rilevante dal legislatore, che trova tutela anche in ambito di Diritto Penale mediante la fattispecie del Reato di Abuso di Ufficio, di cui all’art. 323 C.P. Pertanto, si ritiene, anche sotto questo profilo, la nullità della nomina del nuovo Direttore Generale poiché effettuata in violazione dell’art. 97 della Costituzione e, quindi, anti – costituzionale.
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4. NULLITA’ DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DAL DIRIGENTE NOMINATO Il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell’amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi . Pertanto, la scelta organizzativa del conferimento di incarichi senza concorso, a funzionari privi delle idonee qualifiche, rappresenta una ampia deroga sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali. Tutto ciò è sufficiente ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all’accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto.
Ai fini di un ordinato iter motivazionale sono, pertanto, da ritenere costituzionalmente illegittime le norme che stabiliscono l’assegnazione di incarichi, in deroga alla regola del pubblico concorso o che, comunque, non prevedono alcun criterio selettivo, o verifiche attitudinali adatte a garantire l’accertamento dell’idoneità dei candidati in relazione ai posti da ricoprire, realizzando così una sorta di automatico e generalizzato scivolamento verso l’alto del personale, senza alcuna verifica sulle capacità e le attitudini professionali in pieno conflitto con i principi di trasparenza. Va evidenziato altresì che la nomina ad un incarico dirigenziale per un funzionario non dirigente (alla stregua dell’assegnazione di “mansioni superiori” al di fuori delle ipotesi consentite e tassativamente previste dalla legge) comporta che il relativo atto di conferimento debba considerarsi radicalmente nullo (nullità testuale), ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001.
Parimenti, ne deriva la conseguente nullità degli atti da questo emessi nell’esercizio delle funzioni a lui attribuite con la nomina, perché affetti da insanabile vizio (cfr. art. 21 septies della Legge n.241/90): l’incompetenza (difetto di attribuzione che si riverbera nel fatto che non vi è immedesimazione organica con l’ente titolare della potestà, dà luogo alla radicale carenza di potere da parte dell’autorità procedente) assoluta (non relativa) ha l’effetto di rendere l’atto amministrativo inesistente (per conseguenza della dimostrata nullità). Ne deriva che, ove il titolare della competenza sia privo del potere, i relativi atti posti in essere risultano privi di efficacia. Difatti, l’atto amministrativo emesso in carenza di poteri è “inesistente”, cioè incapace di assumere una propria entità giuridicamente rilevante e di produrre qualsivoglia effetto materiale negando,
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pertanto, anche un astratto interesse ad agire, così distinguendosi dal provvedimento “nullo”, che pure è potenzialmente capace di produrre effetti e come tale di essere erroneamente tradotto in realtà materiale. Tale è da ritenersi per l’orientamento giurisprudenziale conseguente e prevalente, vedasi la recentissima Sentenza n°128/01/13 della Commissione Tributaria di Messina del (5 febbraio 2013, in cui richiama l’orientamento della Cassazione n°4557/2009 sull’obbligo del giudice di accertare la riferibilità dell’atto all’autorità legittimata ad emanarlo) si pronuncia ritenendo che: “l’iscrizione a ruolo se nella prima fase è atto interno, successivamente – con la notifica della cartella (fase esterna) – giunge a destinazione (atto recettizio) completando l’iter procedimentale, ma in presenza di un vizio genetico tale atto non può produrre effetti: il provvedimento amministrativo (che incide la sfera giuridica del destinatario) deve ritenersi viziato fin dalla sua formazione (ovvero, nel processo decisionale) e senza che possa ritenersi in qualche modo sanato da atti successivi (ovvero, dagli atti di delega ad altri dipendenti), per cui lo stesso va dichiarato “inesistente” fin dal giorno della sua emanazione.” Pertanto, nel caso de quo, l’iscrizione al ruolo del tributo è attività propria della Velletri Servizi S.p.A., pure essendo nella prima fase un atto interno, TUTTAVIA, successivamente all’atto della notifica della cartella (fase esterna), dando luogo ad un atto recettizio, completa il procedimento impositivo, ma data la presenza del vizio genetico di cui sopra, tale atto non può produrre effetti: il provvedimento amministrativo è infatti viziato fin dalla sua formazione e senza che possa ritenersi in qualche modo sanato da atti successivi (ovvero, dagli atti di delega ad altri dipendenti), conseguentemente va dichiarato “inesistente” fin dal giorno della sua emanazione.
Da tutto quanto sopra, discende l’evidente interesse per l’Amministrazione Comunale di Velletri cui fa riferimento la Velletri Servizi S.p.A. di non dar luogo ad atti geneticamente nulli che comporterebbero la inesistenza della natura impositiva del tributo con conseguente ingente perdita per gli introiti delle casse comunali del Comune di Velletri. Anche sotto questo profilo si insiste per la dichiarazione di nullità della nomina a Direttore Generale della Velletri Servizi S.p.A. del sig. Adalberto Palmieri. ***
Appare di solare evidenza, pertanto, la nullità del provvedimento poiché non vi è rispetto alcuno della normativa in materia di reclutamento del personale per le società pubbliche. Per tutti i sopraesposti motivi, pertanto, il provvedimento di nomina deve essere annullato e dichiarato privo di effetto e, di conseguenza, anche tutti gli atti emanati dal Direttore Generale. ***
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Tutto ciò premesso e considerato, il Consigliere Comunale Paolo Trenta nell’interesse dei cittadini e della Pubblica Amministrazione stessa,
CHIEDE A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti degli atti e riesame dei provvedimenti sopra indicati, di procedere all’annullamento degli stessi, e per l’effetto di dichiarare la nullità della nomina del Direttore Generale della Velletri Servizi S.p.A. e conseguentemente, revocare la nomina del sig. Adalberto Palmieri a Direttore Generale.
Si richiede inoltre, Vs risposta scritta presso il protocollo comunale e/o via email all’indirizzo di posta elettronica paolo.trenta@comune.velletri.rm.it
DICHIARA - di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; - di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.
Velletri, 13.09.2013 Paolo Trenta Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle di Velletri
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