PTCP Treviso. Elaborati cartografici e norme tecniche

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ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE

up

approvato con D.G.R. n. 1137 del 23 marzo 2010




ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE PTCP TREVISO

prima edizione 2011 Š Provincia di Treviso 2011 Urban Press via Riva Villasanta, 32 Padova www.urbanpress.it

pubblicazione a cura di Silvia Roma

coordinamento editoriale Davide Longhi

progetto grafico e di comunicazione Patchwork studiArchitettura

impaginazione

Francesco Zampiero

redazione editoriale

Maria Grazia La Greca, Santina Zorzi, Paolo Zambon, Anna Conte

stampa

Grafiche Scarpis Conegliano


ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE

up

approvato con D.G.R. n. 1137 del 23 marzo 2010



Presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro

Assessore all’Urbanistica Franco Conte

Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale Carlo Rapicavoli

Coordinamento Generale Carlo Rapicavoli

Responsabili interni

Marco Parodi, Silvia Roma UFFICIO DI PIANO

Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Marco Parodi, Silvia Roma, Maria Grazia La Greca

Pianificazione Viabilità

Maurizio Veggis, Federico Fuser

Ecologia

Simone Busoni, Luisa Memo

Turismo e Cultura

Elena Bisiol, Francesca Susanna

Agricoltura

Paolo Pagnani

Ufficio Studi

Domenico Giacuz

Sistema Informativo per il Piano

Giuseppe Schiavinato, Margherita Gnocato PROGETTISTA E COORDINATORE DEL PIANO Giovanni Mangione

CONSULENTI

Pericolosità e Difesa del Suolo

Aldino Bondesan, Luigi D’Alpaos, Edoardo Galatola, Giovanni Mangione, Riccardo Ramella

Politiche Ambientali e Paesaggio

Maddalena Gioia Gibelli, Stefano Vanin, Maria Luisa Piva, Pietro Zangheri

Risorse Storico-Culturali

Piergiorgio Ditadi, Paola Filippi

Politiche Agro-Forestali Gino Bolzonello

Disciplina Urbanistica

Giuseppe Abbate, Alfonso Mayer

Quadro Socio Economico Ferruccio Bresolin

Valutazione Ambientale Strategica Giovanni Mangione

Valutazione di Incidenza Ambientale Stefano Vanin

Consulenza Giuridica Bruno Barel


Uffici della Provincia di Treviso Ecologia

Simone Busoni, Ornella De Ros, Renato Cima, Diego Salvador, Luisa Memo, Franco Giacomin, Carlo Moretto, Alberto Tagliapietra, Michela Milan

Pianificazione Viabilità

Maurizio Veggis, Federico Fuser, Paolo Gomiero, Giorgia De Piccoli, Francesca Urio

Ufficio Studi

Qualità della Vita

Giuseppe Battistella, Giovanni Mangione

Rischio Idraulico

Luigi D’Alpaos, Sergio Cocco

Fenomeni Franosi

Aldino Bondesan, Antonio Galgaro, Cristina Squarzoni, Michele Rocca, Diego Salvador

Cartografia Sismica

Domenico Giacuz

Aldino Bondesan, Julien Perin, Chantal Foresto, Chiara Levorato, Riccardo Ramella, Roberto Francese

Turismo e Cultura

Unità Geomorfologiche

Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Tutela Agroforestale e Agriturismo

Elena Bisiol, Francesca Susanna Marco Parodi, Silvia Roma, Maria Grazia La Greca, Maria Pozzobon, Sabina Mazzoccato, Claudio Massariol, Antonio Montagner, Ugo Stefani, Assunta De Luca, Giovanni Zanardo, Paolo Zambon, Santina Zorzi, Paola Gallina

Sistema Informativo Territoriale Integrato

Giuseppe Schiavinato, Luca Cauduro, Elisabetta Buso, Michele Piatto, Enrica De Luchi, Valeria Saran, Margherita Gnocato, Andrea Zanardo, Daniele Dalla Nese, Alberto Vomuzzi

Segreteria Amministrativa

Renza Zaniol, Lucia Susana, Renza Piva

Gruppi di lavoro Indagine Socio-Economica

Ferruccio Bresolin, Quirino Biscaro, Alessandro Minello, Domenico Giacuz

Aldino Bondesan, Mirco Meneghel, Chiara Levorato Gino Bolzonello, Mario Innocente, Gino D’Ambroso, Paolo Pagnani

Aree Produttive

Alberto Pivato, Giovanni Mangione

Viabilità

Maurizio Veggis, Federico Fuser, Paolo Gomiero, Giorgia De Piccoli, Francesca Urio, Alberto Pivato, Paolo Menegazzo, Giovanni Mangione

Aree a Rischio di Incidente Rilevante

Edoardo Galatola, Silvia Roma, Paola Gallina, Simone Busoni, Luisa Memo, Alberto Pivato, Giovanni Mangione

Risorse Storico-Culturali

Giuseppe Abbate, Piergiorgio Ditadi, Paola Filippi, Marco Parodi, Silvia Roma

Unità di Paesaggio

Gioia Gibelli, Giovanni Mangione


Montagna Trevigiana

Energia - Protocollo di Kyoto

Residenza e Regolamento Edilizio

Cultura

Maria Grazia La Greca, Silvia Roma

Giuseppe Abbate, Alfonso Mayer, Domenico Giacuz, Maria Luisa Piva

Disciplina Urbanistica

Giuseppe Abbate, Marco Parodi, Silvia Roma, Giovanni Mangione, Bruno Barel, Mario Panzarino

Flora, Fauna, BiodiversitĂ , Rete Natura 2000

Maria Luisa Piva, Daniela Fiaccavento, Alberto Pivato

Francesca Susanna

Turismo

Elena Bisiol

Percorsi della Fede Paolo Zambon

Gioia Gibelli, Riccardo Santolini, Stefano Vanin, M. Sammartano

VAS

Aria

VINCA

Luisa Memo, Claudia Iuzzolino, Franco Giacomin, Alberto Pivato

Acqua

Simone Busoni, Ornella De Ros, Renato Cima, Alberto Pivato

Tutela e Valorizzazione delle Risorgive

Pietro Zangheri, Paola Modena, Bruna Basso, Giovanni Cemi, Valerio Finozzi

Rifiuti e Bonifiche

Carlo Moretto, Alberto Tagliapietra, Michela Milan

Emissioni Elettromagnetiche Marco Cecchinato

Inquinamento Acustico

Emanuele Salvan, Andrea Schiavinato

Inquinamento Luminoso

Maria Luisa Piva, Daniela Fiaccavento

Giovanni Mangione, Alberto Pivato, Fabio Roman Stefano Vanin

Quadro Conoscitivo

Giuseppe Schiavinato, Luca Cauduro, Elisabetta Buso, Michele Piatto, Enrica De Luchi, Valeria Saran, Margherita Gnocato, Andrea Zanardo, Daniele Dalla Nese, Alberto Vomuzzi

Consulenza Giuridica

Bruno Barel, Mario Panzarino



indice Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

13

Aree soggette a tutela

15

Pianificazione di livello superiore

19

Aree naturalistiche protette

23

Vincoli militari e infrastrutturali

27

Carta delle fragilità

31

Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale

33

Aree soggette ad attività antropiche

37

Rischio di incidente industriale rilevante

41

Carta delle aree a rischio archeologico

45

Fasce filtro

49

Sistema ambientale

53

Carta delle reti ecologiche

55

Livelli di idoneità faunistica

59

Sistema insediativo infrastrutturale

63

Sistema insediativo infrastrutturale

65

Carta dei centri storici

69

Carta delle Ville Venete, complessi ed edifici di pregio architettonico

73

Carta delle Ville Venete, complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale

77

Mobilità sostenibile e ambiti urbano-rurali

81

Percorsi turistici individuati dal Piano Territoriale Turistico (PTT)

85

La Grande Treviso - Il sistema dei Parchi

89

Sistema del paesaggio

93

Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e Unità di Paesaggio

95

Norme Tecniche

99

Ringraziamenti

139



Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale



Aree soggette a tutela

La tavola riporta i beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004, ed i vincoli di natura idrogeologica presenti in provincia di Treviso. Relativamente alle aree di cui al D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, sono individuate le aree di notevole interesse pubblico (art. 136), le aree tutelate per legge (art. 142) e le zone di interesse archeologico (artt. 10 e 142, lett. m). Le aree di tutela d’insieme, relative all’art. 136, lett. c) e d), coprono all’incirca 431,5 Km2 pari al 17,3 % dell’intero territorio provinciale; a questa superficie tutelata si devono aggiungere anche le “bellezze individue” di cui all’art. 136, lett. a) e b), quali ville, giardini, parchi ecc. Le aree tutelate per legge riguardano: i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina; i parchi e le riserve nazionali o regionali; i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.227; i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. La cartografia indica altresì le aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, il quale copre all’incirca un’area di 446,4 Km2 , pari al 17,9 % dell’intero territorio provinciale. Sono inoltre riportati i livelli di sismicità presenti all’interno della provincia di Treviso, secondo la classificazione di cui all’O.P.C.M. 3274/2003, il cui territorio presenta un certo rischio sismico, anche se differenziato, in quanto tutti i 95 comuni risultano classificati nel 2° o nel 3° livello. Tavola 1.1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Aree soggette a tutela

15


Estratto tavola 1.1 Aree soggette a tutela, scala 1:50.000

A

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/04 art. 136 - ex legge 1497/39)

Aree di notevole interesse pubblico

Aree di notevole interesse pubblico - bellezze individue

Aree tutelate per legge (D.Lgs 42/04 art. 142 - ex legge 431/85)

16 B

territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profonditĂ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi

montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina

parco o riserva nazionale o regionale (areale)

parco o riserva nazionale o regionale (puntuale)


Ortofoto, Casale-Lughignano, scala 1:15.000

Parco Regionale del fiume Sile

localizzazione siti con vincolo (lineare)

Riserva naturale integrale regionale “Piaie Longhe-Millifret”

localizzazione siti con vincolo (puntuale)

Riserva naturale statale “Campo di Mezzo Pian Parrocchia”

Riserva naturale ipogea statale “Bus della Genziana”

territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13/03/1976 n. 448

fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

Zone di interesse archeologico (D.Lgs 42/04 artt. 10 e 142 - ex leggi 364/1909, 1089/39 e 431/85)

codice siti con vincolo (vedi elenco in app. 20 dell’allegato “M”)

Vincolo idrogeologico

Aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923

17



Pianificazione di livello superiore

La tavola indica le aree tutelate dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato nel 1992 ed attualmente ancora in vigore, fra cui i Piani d’Area presenti all’interno della provincia di Treviso, già approvati dalla Regione Veneto: il Massiccio del Grappa; il Montello, le Fontane Bianche e la Laguna Veneta – PALAV, nonché i Piani di Area adottati: le Prealpi Vittoriesi e Alta Marca, il Medio Corso del Fiume Piave. La cartografia inoltre riporta l’ambito per l’istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale denominato “Le Motte” (sito in Comune di Castello di Godego) ed il “Bosco del Cansiglio” (codice “C/1” nei Comuni di Fregona e Vittorio Veneto), quale ambito per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali. Tra le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (art. 34 NdA PTRC), sono presenti quattro aree: il “Monte Cesen” (nei Comuni di Miane, Segusino e Valdobbiadene), il “Monte Faverghera” (in Comune di Vittorio Veneto), il “Medio Corso del Piave” (nei comuni rivieraschi al Fiume Piave) e l’“Ambito Fluviale del Livenza” (nei comuni limitrofi al Fiume Livenza). Tra le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali sono presenti i tre ambiti del “Palù del Quartiere del Piave” (nei Comuni di Farra di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Moriago e Vidor), il “Bosco di Cavalier” (in Comune di Chiarano) ed il “Bosco di Cessalto” (nell’omonimo Comune). Relativamente alle risorse storico-culturali, risultano censiti e cartografati 542 centri storici (art. 24 NdA PTRC) e le strade romane (art. 28 NdA PTRC) che comprendono tre tratti: la Via Claudia Augusta, la Via Annia (Cà Tron-Cà Zanchettin) e la Postumia Romana. Vengono infine perimetrate le zone umide (art. 21 NdA PTRC), costituite da particolari ambiti di valenza naturalistico-ambientale. Tavola 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Pianificazione di livello superiore

19


Estratto della tavola 1.2 Pianificazione di livello superiore, scala 1: 100.000

A

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Pianificazione di livello superiore

perimetro Piani di Area approvati e/o adottati

ambiti per l’istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale (art. 27 NdA PTRC)

20

ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali (art. 33 NdA PTRC)

B

Le Motte

Bosco del Cansiglio

aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (art. 34 NdA PTRC)

Monte Cesen

Monte Faverghera


Ortofoto, Fiume Piave - Grave di Papadopoli, scala 1:15.000

Medio Corso del Piave

Ambito Fluviale del Livenza

aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali (art. 35 NdA PTRC)

Pal첫 del Quartier del Piave

Bosco di Cavalier

Bosco di Cessalto

Centri storici (art. 24 NdA PTRC)

centro storico

Strade romane (art. 28 NdA PTRC)

strada romana

21



Aree naturalistiche protette

La tavola individua le aree naturalistiche protette quali parchi e riserve, che complessivamente coprono 378,3 Km2 pari al 15,2% dell’intero territorio provinciale, nonché le aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000, presenti all’interno della provincia: 23 Siti di Interesse Comunitario (SIC – Direttiva Habitat 92/43/CE) e 16 Zone di Protezione Speciale (ZPS – Direttiva Uccelli 79/409/CE) che nel complesso coprono un territorio di 336,6 Km2 pari al 13,5% dell’intero territorio trevigiano. Per quanto riguarda i parchi e le riserve nazionali o regionali, in quanto ambiti tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, vengono evidenziati: il Parco Regionale del Fiume Sile, (Comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso, Vedelago), la Riserva naturale integrale regionale “Piaie Longhe-Millifret” (Comune di Fregona), la Riserva naturale statale “Campo di mezzo-Pian Parrocchia” (Comune di Fregona) e la Riserva naturale ipogea statale “Bus della Genziana” (Comune di Fregona). Sono riportati anche gli ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali di cui all’art. 33 delle Norme Tecniche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, presenti in provincia di Treviso con un unico sito denominato “Bosco del Cansiglio” (nei Comuni di Fregona e Vittorio Veneto). Sono infine rappresentate le aree protette di interesse locale ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 40/1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”, le quali risultano essere le “Fontane Bianche di Lancenigo” (nei Comuni di Carbonera e Villorba), il “Settolo Basso” (in Comune di Valdobbiadene) ed il “Bosco di Gaiarine” (nell’omonimo comune).

Tavola 1.3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Aree naturalistiche protette

23


Estratto tavola 1.3 Aree naturalistiche protette, scala 1: 50.000

A

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Rete Natura 2000

Siti di Interesse Comunitario (SIC) - Direttiva Habitat 92/43/CE

Zone di Protezione Speciale (ZPS) - Direttiva Uccelli 79/409/CE

Aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004 art. 142)

24 B

parco o riserva nazionale o regionale (areale)

parco o riserva nazionale o regionale (puntuale)

Parco Regionale del fiume Sile

Riserva naturale integrale regionale “Piaie Longhe-Millifret”

Riserva naturale statale “Campo di Mezzo Pian Parrocchia”


Ortofoto, Fontane Bianche (Villorba) - S.Artemio (Villorba), scala 20.000

Riserva naturale ipogea statale “Bus della Genziana”

Pianificazione di livello superiore

ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali (art. 33 NdA PTRC)

Bosco del Cansiglio

Aree protette di livello locale (L.R. 40/1984 art. 27)

aree protette di interesse locale

Fontane Bianche di Lancenigo

Settolo Basso

Bosco di Gaiarine (Bosco Zacchi)

25



Vincoli militari e infrastrutturali

La tavola riporta una ricognizione di grande scala delle arre interessate da vincoli militari ed infrastrutturali presenti sul territorio provinciale; per la definizione esatta del loro numero e delle specifiche conterminazioni, il PTCP demanda alle amministrazioni comunali, in sede di redazione del Piano di Assetto del Territorio, la ricognizione di dettaglio all’interno del proprio territorio al fine di completare e perfezionare il censimento. Sono state individuate le seguenti infrastrutture: 10 aviosuperfici (nei Comuni di Asolo, Caerano di San Marco, Codognè, Farra di Soligo, San Zenone degli Ezzelini, Silea, Susegana, Volpago del Montello e Vittorio Veneto); 3 aviosuperfici certificate dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile - ENAC (nei Comuni di Cimadolmo, Salgareda e Vidor); 4 elisuperfici (nei Comuni di San Zenone degli Ezzelini, Treviso e Vittorio Veneto); 2 aeroporti militari (nei Comuni di Istrana e Quinto-Treviso) con le rispettive fasce di rispetto; 10 zone militari con le rispettive fasce di rispetto (in prima istanza i Comuni interessati risultano essere Giavera del Montello, Cordignano, Orsago, Susegana, Nervesa della Battaglia, Montebelluna, Mogliano Veneto, Vedelago, Volpago del Montello, Zero Branco); gli elettrodotti di elevato voltaggio (120 kV, 220 kV e 380 kV), i metanodotti e gli oleodotti che attraversano il territorio trevigiano. La tavola evidenzia inoltre la rete ferroviaria e stradale esistente, quest’ultima classificata a seconda del livello di appartenenza (statale, regionale, provinciale e comunale) e, per le diverse tipologie di infrastrutture, indica le rispettive dimensioni delle fasce di rispetto previste dalla vigente normativa.

Tavola 1.4 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Vincoli militari e infrastrutturali

27


Estratto tavola 1.4 Vincoli militari e infrastrutturali, scala 1:100.000

A

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Vincoli militari e infrastrutturali Aviosuperfici ed elisuperfici

28

aviosuperficie

aviosuperficie certificata ENAC

elisuperficie

Aeroporti militari

B

perimetrazione area aeroportuale

fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro dell’aeroporto nelle direzioni di atterraggio e decollo

fascia di rispetto di 3000 metri dal perimetro dell’aeroporto nelle direzioni di atterraggio e decollo


Ortofoto, Treviso - Aeroporto “Canova”, scala 1:20.000

fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro dell’areoporto nelle restanti direzioni

oleodotto derivante dell’Analisi Propedeutica al Piano Provinciale Attività di Cava (1999)

fascia di rispetto di 3000 metri dal perimetro dell’areoporto nelle restanti direzioni

oleodotto rilevato dai Comuni

Zone militari e fasce di rispetto

Rete ferroviaria

area di vincolo militare

prima fascia di rispetto

seconda fascia di rispetto

terza fascia di rispetto

vincolo militare

linea ferroviaria esistente

Rete stradale

autostrada

viabilità di livello statale

viabilità di livello regionale

Reti tecnologiche lineari

viabilità di livello provinciale

elettrodotto - linea aerea a 120 kV

viabilità di livello comunale e provinciale declassata

elettrodotto - linea aerea a 220 kV

elettrodotto - linea aerea a 380 kV

metanodotto

29



Carta delle fragilitĂ



Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale

Tavola 2.1 Carta delle fragilità - Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale

La tavola definisce le aree soggette a dissesto idrogeologico o che presentano elementi di fragilità ambientale, suddividendole in aree di frana, aree di pericolosità idraulica ed aree di erosione; specifica sezione è dedicata alla fragilità ambientale, con particolare riferimento alle aree di risorgiva, alle bassure ed alle sorgenti. Le aree di frana individuano gli eventi di franosità classificandoli secondo il loro grado di pericolosità che viene espresso con i codici P1, P2, P3 e P4; vengono inoltre poste in evidenza le frane di dissesto localizzato e le aree ad alta, media e bassa sensibilità alla franosità. Gli ambiti di erosione descritti nella cartografia sono riferibili alle aree di conoide, alle aree soggette a caduta massi ed agli orli di scarpata di erosione o di terrazzo fluviale. Relativamente al rischio idraulico ed idrogeologico, la tavola recepisce le aree a pericolosità moderata “P1”, a pericolosità media “P2”, a pericolosità elevata “P3” ed a pericolosità molto elevata “P4”, così come definite dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle Autorità di Bacino competenti nel territorio provinciale. In aggiunta a tale classificazione, il PTCP individua due ulteriori classi di pericolosità: una prima denominata “P0”, attribuita alle parti di territorio non contemplate dai Piani di Assetto Idrogeologico ma comunque ritenute esposte a pericolo di allagamento, ancorché modesto, soprattutto a causa di insufficienze idrauliche locali, ed una seconda classe denominata “P1 da piene storiche”, con la quale vengono evidenziati gli ambiti storicamente interessati da fenomeni di allagamento. Infine, vengono riportati alcuni elementi naturalistici che costituiscono delle fragilità ambientali da tutelare: a) le sorgenti, siano esse captate o meno, b) le risorgive, distinte a loro volta in asciutte, attive, estinte e non rilevate; c) le bassure di risorgiva ed i limiti superiore ed inferiore di risorgiva; d) gli ambiti con presenza di cavità naturali - grotte.

33


Estratto tavola 2.1 Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale, scala 1:100.000

A

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Aree soggette a dissesto idrogeologico Aree di frana

34 B

localizzazione eventi di franosità con grado di pericolosità P1

localizzazione eventi di franosità con grado di pericolosità P2

localizzazione eventi di franosità con grado di pericolosità P3

localizzazione eventi di franosità con grado di pericolosità P4

aree ad alta sensibilità alla franosità

aree a media sensibilità alla franosità

aree a bassa sensibilità alla franosità

frane di dissesto localizzato


Ortofoto, Meduna di Livenza, scala 1:15.000 Aree a pericolosità idraulica in riferimento ai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI)

reticolo idrografico

aree fluviali - Piave e Livenza (pericolosità P3 e P4)

aree di pericolosità idraulica elevata P3

aree di pericolosità idraulica media P2

aree di pericolosità idraulica moderata P1

aree di pericolosità idraulica moderata P1 - da piene storiche

aree di pericolosità idraulica ridotta P0

definizione della pericolosità idraulica secondo NdA PTCP

Fragilità ambientale Risorgive e bassure

limite superiore di risorgiva

limite inferiore di risorgiva

risorgive asciutte

risorgive attive

risorgive estinte

risorgive non rilevate

bassure

Sorgenti

Aree di erosione

sorgenti captate

orlo di scarpata di erosione o di terrazzo fluviale

sorgenti non captate

area soggetta a caduta massi

area di conoide

ambito con presenza di cavità naturali - grotte

35



Aree soggette ad attività antropiche

Le attività, gli elementi e le infrastrutture significative di origine antropica che comportano delle pressioni ambientali sul territorio, vengono rappresentati in questa tavola. Essi riguardano sostanzialmente le discariche, sia in attività che esaurite, le quali complessivamente comprendono circa 26 siti che interessano una superficie di 1,4 Km2; le cave attive ed estinte che risultano essere all’incirca 250, spesso in posizione contigua l’una dall’altra, le quali ricoprono una superficie stimabile in 26 Km2; gli impianti di depurazione suddivisi per potenzialità secondo il seguente criterio: inferiore a 2.000 abitanti equivalenti (AE), compresa tra 2.000 e 10.000 A.E. e superiore a 10.000 A.E.; gli elettrodotti; le stazioni radiobase che interessano 628 siti attivi; i metanodotti; gli oleodotti; la rete stradale esistente classificata sulla base dei criteri tecnicofunzionali definiti dal Codice della Strada. Vengono altresì poste in evidenza alcune criticità presenti nella provincia di Treviso quali l’intensa attività di cava e l’estesa rete stradale che comportano significative pressioni ambientali sul territorio e sostanzialmente riconducibili all’elevato consumo di suolo, al traffico, al rumore, etc.. Al fine di bilanciare le ricadute negative di tali problematiche, il PTCP prevede molteplici interventi di compensazione ambientale; fra questi ultimi vanno citate le opere di ripristino delle cave esaurite mediante incentivi all’afforestazione, l’adozione di Piani del Verde e la realizzazione di reti ecologiche interconnesse, da realizzarsi anche mediante l’utilizzo delle cave stesse come bacini idrici. Per quanto riguarda le infrastrutture viarie, al fine di contrastare la perdita di territorio agricolo o a valenza naturalistico-ambientale, il Piano prevede l’utilizzo della mitigazione ambientale, da attuarsi mediante la realizzazione di fasce boscate e di opere per garantire la continuità dei corridoi ecologici negli attraversamenti delle reti stradali. Tavola 2.2 Carta delle fragilità - Aree soggette ad attività antropiche

37


Estratto tavola 2.2 Aree soggette ad attività antropiche, scala 1:50.000

A

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Attività antropiche

38 B

discariche in attività

discariche esaurite

cave attive

cave estinte

depuratore pubblico con potenzialità sup. 10.000 A.E.

depuratore pubblico con potenzialità inferiore a 2.000 A.E.

depuratore pubblico con potenzialità compresa tra 2000 e 10.000 A.E.


Ortofoto, Albaredo di Vedelago, scala 1:20.000 Elettrodotti

classe F

linea aerea a 132 kV

classe F-urbana

linea aerea a 220 kV

linea aerea a 380 kV

stazione radiobase

linea metanodotto

oleodotto derivante dall’Analisi Propedeutica al Piano Provinciale Attività di Cava - 1999

oleodotto rilevato dai Comuni

Viabilità esistente - Classificazione tecnico funzionale

classe A

classe B

classe C

classe E

39



Rischio di incidente industriale rilevante

Ai sensi del D.Lgs. 238/2005 e s.m.i., la tavola individua le tematiche relative al rischio di incidente industriale rilevante, mettendo in evidenza la localizzazione degli stabilimenti esistenti presenti in provincia di Treviso e soggetti agli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto Legislativo (le schede delle singole aziende sono riportate nell’allegato al Piano “L”). Secondo la vigente normativa, alla provincia competono le funzioni di pianificazione di area vasta funzionali alla individuazione degli indirizzi generali di assetto del territorio, con l’obiettivo di ricomporre le scelte locali rispetto ad un quadro coerente di livello territoriale più ampio; a tal fine la cartografia definisce, inoltre, le aree di “incompatibilità ambientale assoluta” ovvero quelle aree che in relazione alla specifica valenza culturale, paesaggistica ed ambientale, o per la vulnerabilità geologica, idraulica ed idrogeologica, non possono essere interessate da nuovi stabilimenti che presentano questa tipologia di rischio, sia per la loro localizzazione diretta, sia per le potenziali aree di danno. La superficie di incompatibilità assoluta risulta quantificabile all’incirca in 1.411,4 km2 , pari al 56,9 % di tutto il territorio provinciale. La localizzazione di eventuali nuovi impianti a rischio di incidente industriale rilevante, dovrà pertanto essere prevista all’interno delle aree produttive classificate come confermate e ampliabili dal PTCP (individuate nella tavola 4.1 “Sistema insediativo infrastrutturale”), e che risultino esterne alle menzionate aree di incompatibilità ambientale assoluta. In ogni caso l’ubicazione dello stabilimento dovrà essere compatibile con le destinazioni d’uso del territorio circostante e con la presenza di eventuali funzioni particolarmente sensibili.

Tavola 2.3 Carta delle fragilità - Rischio di incidente industriale rilevante

41


Estratto tavola 2.3 Rischio di incidente industriale rilevante, scala 1:50.000

A

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Rischio incidenti industriali rilevanti Stabilimenti esistenti soggetti al D.Lgs. 238/2005

42

articolo 6

articolo 8

zone di incompatibilitĂ ambientale assoluta

beni paeaggistici e ambientali zone umide (fascia di rispetto 150 m)

B

laghi (fasce di rispetto 300 m)

fiumi tutelati (fascia di rispetto 150 m)

parchi delle ville storiche (fascia di rispetto 100 m)


Ortofoto, Crespano del Grappa, scala 1:15.000

uso del suolo

sistema forestale e boschivo - aree

boscate (fascia di rispetto 100 m)

aree naturali protette

zone di tutela naturalistica - Rete Natura 2000 (fascia di rispetto 100 m)

parchi proposti dal PTCP (Parco della Storga, Parco del Terraglio, Parco di Mogliano Veneto) (fascia di rispetto 100 m)

ambiti dei parchi regionali (Parco del Sile, Parco del Cansiglio) (fascia di rispetto 100 m)

risorse idriche superficiali risorgive (fascia di rispetto 150 m) bassure di risorgiva (fascia di rispetto 150 m)

sorgenti (fascia di rispetto 200 m se captate ad usi potabili, altrimenti 150 m)

cave attive e estinte - corpi idrici (fascia di rispetto 150 m)

risorse idriche profonde

altri elementi previsti dal D.Lgs 9 Maggio 2001

pozzi di captazione ad uso potabile (fascia di rispetto 200 m)

aree a pericolosità idraulica - P1, P1 da piene storiche, P2, P3 e P4. Sensibilità alla franosità - alta e media sensibilità.

area produttiva confermata ampliabile dal PTCP

43



Carta delle aree a rischio archeologico

Il PTCP, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, individua le aree a rischio archeologico all’interno delle quali, preventivamente alla realizzazione di eventuali interventi, è richiesta la verifica relativa alla possibilità di rinvenimenti archeologici: per tali aree il Piano detta apposita normativa di indirizzo e direttiva e attribuisce allo strumento urbanistico comunale il compito di definire nel dettaglio la specifica disciplina di tutela, da concordare con la competente Soprintendenza sulla scorta degli approfondimenti da effettuarsi in sede di redazione del PAT. I siti a rischio archeologico individuati nella cartografia, con l’eventuale ambito di tutela, risultano essere 558 (l’elenco completo dei siti è riportato nell’allegato al Piano “M”, appendice 1). Vengono inoltre evidenziati gli ambiti caratterizzati dalla presenza dell’agrocenturiato, ovvero le aree interessate da tracciati visibili o latenti di strade e di centuriazione romana che in taluni contesti territoriali trevigiani risultano particolarmente significativi come nella pianura posta a sud-ovest del colle del Montello. La tavola individua inoltre i centri storici a rischio archeologico il cui significato storico-documentale e culturale risulta particolarmente importante per la rilevanza e la consistenza delle risorse archeologiche presenti, i quali complessivamente risultano essere 21: Asolo, Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cison di Valmarino, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Follina, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo, Orsago, Pieve di Soligo, Portobuffolè, Roncade, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto-Ceneda, Vittorio Veneto-Serravalle.

Tavola 2.4 Carta delle fragilità - Carta delle aree a rischio archeologico

45


Estratto tavola 2.4 Carta delle aree a rischio archeologico, scala 1:25.000

I

III

46

IV

VII

LEGENDA

II

V

VIII

VI

IX

confine provinciale

confine comunale

Siti a rischio archelogico

codice sito a rischio archelogico (vedi elenco in app. 21 dell’All. “M”)

sito a rischio archeologico

ambito del sito a rischio archelogico

Agrocenturiato

X

agro-centuriato


Ortofoto, Montebelluna - Mercato Vecchio, scala 1:15.000 Centri Storici a rischio archelogico

Centro Storico a rischio archelogico

numero progressivo Centri Storici (vedi elenco in app. 22 dell’All. “M”)

perimetrazione Centri Storici a rischio archeologico

47



Fasce filtro

La tavola rappresenta le tematiche inerenti lo stato ambientale delle acque superficiali (fiumi, canali, torrenti, laghi e zone umide) e le criticità ad esse correlate, con l’obiettivo di definire appositi indirizzi per la tutela della risorsa acqua; in particolare sono individuate le aree in cui risulta importante realizzare delle “fasce filtro” a protezione delle acque superficiali, in quanto in tali zone il ruscellamento delle acque superficiali è particolarmente significativo, con conseguente elevata probabilità di trasporto dei composti chimici presenti sul terreno, rendendo di conseguenza estremamente alta la vulnerabilità dei recettori (ovvero i corpi idrici superficiali). Queste fasce hanno infatti la funzione di mitigare il trasporto delle sostanze chimiche (in primo luogo i nutrienti) sia nei corsi d’acqua, sia nel sottosuolo, in quanto in esse è presente una vegetazione capace di captare gran parte di tali sostanze attraverso l’apparato radicale. I corsi d’acqua ed i laghi di maggior importanza vengono regolarmente monitorati dall’ARPAV e nella tavola è rappresentata, mediante due indicatori sintetici (Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua e Stato Ambientale dei Laghi), la qualità ambientale delle acque rilevata negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. A completamento delle tematiche sopraindicate, sono riportate le perimetrazioni dei Bacini Idrografici che interessano la provincia di Treviso: BrentaBacchiglione (171,35 Km2 pari al 6,91% del territorio provinciale); Bacino scolante Laguna di Venezia (383,40 Km2 pari al 15,46% del territorio provinciale); Fiume Sile (592,02 Km2 pari al 23,87% del territorio provinciale); Fiume Piave (514,28 Km2 pari al 20,74% del territorio provinciale); Fiume Livenza (637,06 Km2 pari al 25,69% del territorio provinciale); Pianura tra Piave e Livenza (164,51 Km2 pari al 6,63% del territorio Provinciale); Fiume Lemene (17,24 Km2 pari al 0,70% del territorio provinciale).

Tavola 2.5 Carta delle fragilità - Fasce filtro

49


Estratto tavola 2.5 Fasce filtro, scala 1:80.000

LEGENDA

50

confine provinciale

confine bacini idrigrafici

zona umida inclusa nell’elenco previsto dal DPR 13/03/1976 n. 448

corso d’acqua monitorato

reticolo idrografico

corpo d’acqua superficiale

stazione di monitoraggio

Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (S.A.C.A.)

elevato

buono

sufficiente

scadente

pessimo


Ortofoto, Laghi di Tarzo e Revine, scala 1:20.000 Stato Ambientale dei Laghi (S.A.L.)

elevato

buono

sufficiente

scadente

pessimo

Aree dove localizzare preferibilmente le fasce filtro

area a capacitĂ protettiva bassa delle acque superficiali (da modello di simulazione del rischio di arricchimento in azoto nelle acque superficiali per run-off). Area ad alto scorrimento delle acque superficiali.

area a vulnerabilitĂ del suolo bassa: rocce calcareo marnose, marne, argilliti, siltiti, depositi alluvionali, palustri limoso argillosi e torbosi. Area con alto scorrimento delle acque superficiali.

aree a vulnerabilitĂ del suolo media: depositi morenici grossolani in matrice fine limosa argillosa. aree con medio scorrimento delle acque superficiali.

51



Sistema ambientale



Carta delle reti ecologiche

La tavola riporta gli elementi che costituiscono la Rete Ecologica Provinciale e le linee di sviluppo di livello regionale in coerenza con il PTRC ed i PTCP delle province limitrofe. Essa è stata progettata per conservare, tutelare e connettere le risorse naturalistiche presenti nel territorio, costituite in primo luogo dalle aree protette già istituite quali le zone umide, i parchi e le riserve, i siti appartenenti a Rete Natura 2000, i biotopi e le IBA, con l’obiettivo di recuperare e/o valorizzare aree potenzialmente idonee per incrementare la biodiversità quali cave, corsi d’acqua, ambiti con presenza di cavità naturali. Le aree sono classificate in relazione alla funzione ecologica che sono chiamate a svolgere: aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, fasce tampone (buffer zones), corridoi ecologici principali, corridoi ecologici secondari, stepping zone (isole di elevata naturalità tra cui i parchi delle ville), ambiti di potenziale completamento della rete ecologica (fiumi torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal D.Lgs. 42/2004). Mentre Parchi, Riserve, Siti Natura 2000 costituiscono il livello provinciale e sovraprovinciale della rete, gli elementi fulcro per la conservazione della biodiversità nella provincia di Treviso, le aree minori possono rappresentare i punti di forza per reti ecologiche su scala comunale. Le eventuali interferenze delle reti ecologiche con il sistema infrastrutturale vengono rappresentate mediante due elementi di criticità: i “varchi” che corrispondono alle strettoie esistenti nella rete ed alle aree in cui sono in atto fenomeni di occlusione, le “aree critiche” che corrispondono agli ambiti nei quali i caratteri della rete, ed in particolare la sua permeabilità, appaiono più fortemente minacciati. La tavola, inoltre, individua i due parchi urbano-rurali della Storga, che interessa i Comuni di Carbonera, San Biagio di Callalta, Silea, Treviso e Villorba e quello di Mogliano Veneto, nell’omonimo comune.

Tavola 3.1 Sistema ambientale - Carta delle reti ecologiche

55


Estratto tavola 3.1 Carta delle reti ecologiche, scala 1:50.000

A

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Ambiti ed elementi di interesse naturalistico-ambientale

56

parco o riserva nazionale o regionale (areale)

parco o riserva nazionale o regionale (puntuale)

Parco Regionale del fiume Sile

Riserva naturale integrale regionale “Piaie Longhe-Millifret”

Riserva naturale statale “Campo di Mezzo Pian Parrocchia”

Riserva naturale ipogea statale “Bus della Genziana”

ambiti per l’istituzione di parchi e riseve naturali regionali

B

Bosco del Cansiglio


Ortofoto, Cansiglio, scala 1:15.000

parchi proposti dal Piano (Parco della Storga, Parco di Mogliano Veneto)

corridoio ecologico secondario

stepping zone

Parco della Storga

area condizionata dall’urbanizzato

Parco di Mogliano Veneto

varchi

limite superiore di risorgiva

aree critiche

limite inferiore di risorgiva

zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13/03/1976 n. 448 (D.Lgs 42/04 art. 142 ex legge 431/85)

Siti di Interesse Comunitario (SIC)

aree di potenziale completamento della rete ecologica (Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi pre visti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

Zone di Protezione Speciale (ZPS)

ambito con presenza di cavità naturali

biotopi

Sistema infrastrutturale

Important Birds Area (IBA)

cave attive

Classificazione tecnico funzionale della viabilità esistente classe A

cave estinte

classe B

classe C

classe E

classe F

Altre componenti Reti ecologiche - elementi

area nucleo

area di connessione naturalistica aree di completamento

area di connessione naturalistica fascia tampone

corridoio ecologico principale

classe F-urbana

Viabilità in progetto e in fase di realizzazione

autostrade autostrade - ricalibratura

viabilità di interesse provinciale viabilità di interesse provinciale ricalibratura

(fonte del tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta: Aggiornamento Progetto Preliminare - giugno 2006) Viabilità di piano viabilità di interesse provinciale viabilità di interesse provinciale ricalibratura Rete ferroviaria

linea ferroviaria esistente

57



Livelli di idoneità faunistica

La tavola riporta i livelli di idoneità faunistica del territorio provinciale, secondo valutazioni qualitative rappresentate in cinque classi, con la finalità di evidenziare il peso conservazionistico delle diverse tipologie di uso del suolo, in relazione alle specie di uccelli nidificanti presenti, utilizzati come indicatori. Tali valutazioni hanno permesso di individuare la struttura portante della rete ecologica provinciale ed i suoi elementi cardine, questi ultimi rappresentati nella Carta della rete ecologica n. 3.1. Le classi a maggiore idoneità faunistica, corrispondenti agli ambiti evidenziati con colori blu e verde, rappresentano le “core area” presenti nel territorio, la cui connessione risulta determinante per la costruzione della rete ecologica principale. Nel complesso le aree di qualità alta coprono una superficie di circa 296,5 Km2 pari all’11,9% dell’intero territorio provinciale. Le classi ad idoneità media e scarsa, individuate rispettivamente con i colori verde chiaro e giallo, sono state interessate alla costituzione sia delle aree di completamento delle “core area”, sia dei corridoi di connessione e delle aree tampone, queste ultime indispensabili per la protezione delle rete. L’ultima classe di idoneità, definita nulla e corrispondente al colore bianco, è generalmente costituita da aree urbanizzate. Nella tavola sono inoltre riportati alcuni elementi del ciclo naturale delle acque che presentano una certa valenza naturalistica, in quanto in grado di generare un significativo incremento della biodiversità, e che costituiscono fragilità ambientali da tutelare: le sorgenti, distinte in captate e non; le risorgive asciutte, attive, estinte e non rilevate, le bassure di risorgiva ed i limiti superiore ed inferiore di risorgiva. In particolare, per quanto riguarda le risorgive, si evidenzia che sono stati censiti 224 siti e di questi solamente il 69% risultano ancora attivi.

Tavola 3.2 Sistema ambientale - Livelli di idoneità faunistica

59


Estratto tavola 3.2 Livelli di idoneitĂ faunistica, scala 1:100.000

A

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Livelli di idoneitĂ faunistica

60

ottimo (70-100)

buono (55-70)

medio (20-55)

scarso (15-20)

nullo (0-15)

Sorgenti

B

sorgenti captate

sorgenti non captate


Ortofoto, Orsago, scala 1:15.000 Risorgive e bassure

risorgive asciutte

risorgive attive

risorgive estinte

risorgive non rilevate

bassure di risorgiva

limite superiore di risorgiva

limite inferiore di risorgiva

61



Sistema insediativo infrastrutturale



Sistema insediativo infrastrutturale

Le strategie di riordino e riqualificazione del sistema insediativo e infrastrutturale della provincia vengono rappresentate in questa tavola. In particolare, per quanto attiene il sistema infrastrutturale stradale, la tavola riporta la classificazione tecnico-funzionale della viabilità esistente, secondo quanto disposto dal Codice della Strada, determinante sia per identificare all’interno della rete viaria le gerarchie dei vari tratti stradali, sia per definire le priorità degli interventi; viene evidenziata la viabilità in progetto e in fase di realizzazione, comprensiva del tracciato della Pedemontana Veneta (così come desunto dal Progetto Preliminare del 2006), e la viabilità prevista dal PTCP. Sono inoltre indicate le aree critiche per la viabilità, che evidenziano situazioni di particolare complessità in relazione ai collegamenti viari, per le quali risulta necessario procedere a specifiche valutazioni di tipo economico, ambientale e funzionale, da attuarsi in collaborazione con i comuni. Relativamente al sistema ferroviario, viene recepito il progetto regionale di Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale che il Piano Provinciale propone di integrare con i seguenti tratti: a) il prolungamento nel tratto ConeglianoVittorio Veneto, Montebelluna-Cornuda e tra l’area di Treviso Servizi in prossimità dell’aeroporto e l’Ospedale Cà Foncello; b) la realizzazione di 3 nuove stazioni SFMR in corrispondenza del S.Artemio sede dell’Amministrazione Provinciale, in prossimità dell’Aeroporto e dell’Ospedale. Particolare importanza è assegnata alla riorganizzazione delle aree produttive quale strategia per uno sviluppo sostenibile, che assume un ruolo prioritario per il territorio trevigiano caratterizzato da una disseminazione diffusa e disordinata. Per quanto riguarda il sistema logistico che dovrà integrarsi con quello previsto dal PTRC, sono individuati gli interporti di secondo livello, i terminal intermodali principali, secondari e da riattivare, e gli scali merci. Tavola 4.1 Sistema insediativo infrastrutturale Sistema insediativo infrastrutturale

65


Estratto tavola 4.1 Sistema insediativo infrastrutturale, scala 1:100.000

A

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Sistema infrastrutturale stradale Classificazione tecnico funzionale della viabilitĂ esistente

66

classe A

classe B

classe C

classe E

classe F

classe F - urbana

ViabilitĂ in progetto e in fase di realizzazione

B

autostrade

autostrade - ricalibratura


Ortofoto. Castelfranco Veneto, 1:20.000

area con superficie < 50.000 mq

viabilità di interesse provinciale

tratti SFMR

viabilità di interesse provinciale ricalibratura

proposta di metropolitana leggera

stazioni ferroviarie esistenti

interporto di secondo livello

stazioni SFMR

terminal intermodale principale

stazioni SFMR di progetto

terminal intermodale secondario

terminal intermodale da riattivare

scalo merci

area Treviso Servizi

(fonte del tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta: Aggiornamento Progetto Preliminare - giugno 2006) Viabilità di piano viabilità di interesse provinciale viabilità di interesse provinciale ricalibratura

area critica per la viabilità

Nodi infrastrutturali nodi infrastrutturali esistenti nodi infrastrutturali - proposte di piano Sistema infrastrutturale ferroviario

linea ferroviaria esistente

Sistema infrastrutturale aeroportuale

aeroporti militari

aeroporti civili

Sistema logistico

Altre componenti

Sistema produttivo

parcheggi scambiatori in progetto

Aree produttive confermate ampliabili

grandi strutture di vendita

parchi commerciali

area produttiva confermata ampliabile

Aree produttive non ampliabili

area con destinazione terziaria prevalente

area con superficie > 50.000 mq

67



Carta dei centri storici

Il PTCP individua i centri storici con i relativi perimetri, utilizzando quale riferimento l’Atlante dei Centri Storici pubblicato dalla Regione Veneto, così come disposto dagli Atti di Indirizzo della legge regionale urbanistica n. 11/2004, i quali stabiliscono i criteri per una omogenea elaborazione dei piani territoriali provinciali. In funzione del significato storico-culturale e documentario riconosciuto a ciascun centro storico, la tavola definisce una classificazione distinta in tre livelli: a) centri storici di notevole importanza (11 c.s); b) centri storici di grande interesse (22 c.s); c) centri storici di medio interesse (339 c.s. con il relativo perimetro e 103 c.s. privi di perimetrazione). I criteri utilizzati per tale classificazione, e l’elenco completo dei centri storici, sono riportati nell’allegato “M” e nel Rapporto Ambientale, unitamente alle azioni individuate per gli interventi rivolti alla tutela ed alla salvaguardia degli stessi. La differenziazione del significato documentario tra i centri storici censiti, trova ragione nel fatto che diverso è il loro impianto strutturale-tipologico storico, per quanto modificato dalle successive trasformazioni, così come differenti sono state nel tempo le funzioni politiche, sociali, economiche e culturali svolte nei diversi contesti territoriali. La strategia messa a punto dal Piano per la tutela, ma soprattutto la valorizzazione di tali realtà insediative storiche, si fonda sulla necessità di restituire alle stesse una centralità di funzioni, usi, ed attività quale condizione essenziale per ridare significato, utilità e sostegno al recupero dei loro caratteri culturali: documentari, formali e paesaggistici. Nel perseguire tale obiettivo, un ruolo significativo viene assegnato ai comuni affinché operino nei centri storici non tanto mediante “vincoli”, bensì “condizioni” capaci di orientare gli interventi verso una reale riabilitazione degli stessi. Tavola 4.2 Sistema insediativo infrastrutturale Carta dei centri storici

69


Estratto tavola 4.2 Carta dei centri storici, scala 1:20.000

I

IV

III

70

V

VIII

VII

XI

LEGENDA

II

VI

IX

XII

X

XIII

confine provinciale

confine comunale

nome del comune

numero progressivo Centri Storici (vedi elenco in app. 3 dell’All. “M�)

Centri Storici di valenza archelogica

perimetrazione centri storici di notevole importanza

perimetrazione centri storici di grande interesse

perimetrazione centri storici di medio interesse

centri storici senza perimetrazione


71 Ortofoto, Asolo, 1:5.000



Carta delle Ville Venete, complessi ed edifici di pregio architettonico

La tavola riporta la localizzazione delle 768 Ville Venete presenti nel territorio provinciale, effettuata utilizzando il censimento e la catalogazione redatta dall’Istituto Regionale delle Ville Venete in occasione della pubblicazione “Ville Venete: la provincia di Treviso”; la qualità architettonica dei manufatti censiti, la dimensione, la datazione, la collocazione e lo stato di conservazione non sono, ovviamente, omogenei in quanto la catalogazione fornita dall’IRVV ha una funzione prevalentemente ricognitiva. Le Ville sono state rappresentate unitamente al parco, qualora presente, il quale viene individuato con apposita perimetrazione. Rientrano in questa sezione dedicata alle risorse culturali e paesaggistiche, il cui censimento è stato effettuato anche attraverso lo studio degli strumenti urbanistici comunali, anche i complessi e gli edifici di pregio architettonico ed i manufatti dell’archeologia industriale. La cartografia mette inoltre in evidenza i centri ad alta concentrazione di edificato di interesse storico e architettonico, che complessivamente risultano essere 8, i quali interessano i Comuni di Asolo, Conegliano, Revine Lago, Segusino, Treviso e Vittorio Veneto. Per la consultazione completa degli elenchi delle Ville Venete e dei Complessi ed edifici di pregio architettonico, si rimanda all’allegato di piano “M”.

73 Tavola 4.3 Sistema insediativo infrastrutturale Carta delle Ville Venete, complessi ed edifici di pregio architettonico


Estratto tavola 4.3 Carta delle Ville Venete, Complessi ed edifici di pregio architettonico, scala 1:20.000

I

IV

III

74

V

VIII

VII

XI

LEGENDA

II

VI

IX

XII

X

XIII

confine provinciale

confine comunale

perimetrazione centri storici

codice Ville Venete (vedi elenco in app. 9 dell’All. “M”)

ville venete

ville venete segnalate dal Comune

perimetrazione parco ville venete (rilevate da ortofoto)

codice Complessi ed Edifici di pregio architettonico segnalati dal Comune come vincolati (vedi elenco in app. 11 dell’All. “M”)

complessi ed edifici di pregio architettonico vincolati segnalati dal Comune

codice Complessi ed Edifici di pregio architettonico segnalati dal Comune con grado di protezione di 1° livello (vedi elenco in app. 11 dell’All. “M”)

complessi ed edifici di pregio architettonico segnalati dal Comune con grado di protezione di 1° livello


Orotofoto, Oderzo centro, scala 1:10.000

codice Complessi ed Edifici di pregio architettonico segnalati dal Comune con grado di protezione di 2° livello (vedi elenco in app. 11 dell’All. “M”)

complessi ed edifici di pregio architettonico segnalati dal Comune con grado di protezione di 2° livello

codice Complessi ed Edifici di pregio architettonico rilevati dal la Provincia per valutazione diretta e ricerca bibliografica (vedi elenco in app. 12 dell’All. “M”)

complessi ed edifici di pregio architettonico rilevati dal la Provincia per valutazione diretta e ricerca bibliografica

codice Complessi ed Edifici di Archeologia industriale (vedi elenco in app. 15 dell’All. “M”)

complessi ed edifici di archeologia industriale

centri ad alta concentrazione di edificato di interesse architettonico

75



Carta delle Ville Venete, complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale

Al fine di poter definire una corretta politica di tutela, il PTCP differenzia il significato documentario delle Ville Venete, avvalendosi di parametri standard di qualificazione (presenza del vincolo, epoca dell’impianto, autore, stato di conservazione, contesto paesaggistico...) ad ognuno dei quali è stato attribuito un valore variabile. Attraverso la valutazione di tali risultanze, unitamente ad ulteriori considerazioni legate al rango sovracomunale del compendio architettonico e paesaggistico, in particolare in presenza di parchi di villa particolarmente significativi, il Piano ha individuato le Ville Venete di interesse provinciale e, per ognuna di esse ha definito la pertinenza ed il “contesto figurativo”, determinante per garantire una reale politica di salvaguardia. La presente tavola riporta gli edifici che, per il loro valore storico e culturale, sono stati ritenuti di interesse provinciale; in particolare vengono individuate 83 Ville Venete, 43 complessi ed edifici di pregio architettonico (distinti in monumento, mura, torre–rocca-castello, edificio rurale) e 45 manufatti attribuibili alla tipologia dell’archeologia industriale. Anche per i complessi e gli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, che comprendono edifici di edilizia rurale tipica, case padronali, ville minori, edifici e manufatti dell’archeologia industriale, siti archeologici, castelli e fortezze storiche, ed al fine di fornire un utile strumento per la salvaguardia puntuale del bene ma complessivamente del paesaggio nel quale risulta inserito, sono state definite le pertinenze, i contesti figurativi ed i coni visuali principali (a terra e di belvedere), le quinte e le rogge. Per la consultazione completa degli elenchi delle Ville Venete e dei complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, si rimanda all’allegato di piano “M”. Tavola 4.4 Sistema insediativo infrastrutturale Carta delle Ville Venete, complessi ed edifici di pregio architettonico di interresse provinciale

77


Estratto tavola 4.4 Carta delle Ville Venete, Complessi ed edifici di pregio architettonico di interresse provinciale, scala 1:20.000

I

IV

III

78

V

VIII

VII

XI

LEGENDA

II

VI

IX

XII

X

XIII

confine provinciale

confine comunale

Edifici di interesse provinciale

codice Ville Venete (vedi elenco in app. 17 dell’All. “M”)

ville venete

codice Complessi ed Edifici di pregio architettonico segnalati dal Comune come vincolati (vedi elenco in app. 17 dell’All. “M”)

complessi ed edifici di pregio architettonico segnalati dal Comune come vincolati

codice Complessi ed Edifici di pregio architettonico segnalati dal Comune con grado di protezione di 1° livello (vedi elenco in app. 17 dell’All. “M”)

complessi ed edifici di pregio architettonico segnalati dal Comune con grado di protezione di 1° livello


Ortofoto, Treviso - Villa Manfrin, scala 1:5.000

codice Complessi ed Edifici di pregio architettonico segnalati dal Comune con grado di protezione di 2° livello (vedi elenco in app. 17 dell’All. “M”)

complessi ed edifici di pregio architettonico segnalati dal Comune con grado di protezione di 2° livello

codice Complessi ed Edifici di pregio architettonico rilevati dalla Provincia per valutazione diretta e ricerca bibliografica (vedi elenco in app. 17 dell’All. “M”)

villa

complessi ed edifici di pregio architettonico rilevati dalla Provincia per valutazione diretta e ricerca bibliografica

monumento

codice Complessi ed Edifici di pregio architettonico di archeologia industriale (vedi elenco in app. 17 dell’All. “M”)

mura

torre - rocca - castello

complessi ed edifici di pregio architettonico di archeologia industriale

edificio rurale

archeologia industriale

pertinenza edifici

contesto figurativo

quinta

roggia

cono visuale a terra

cono visuale di belvedere

79



Mobilità sostenibile e ambiti urbano-rurali

Sviluppare e incentivare la rete della mobilità slow ovvero della mobilità lenta e sostenibile, costituisce un importante obiettivo del Piano, strettamente connesso alle politiche finalizzate alla realizzazione della rete ecologica ed alla valorizzazione degli spazi urbano-rurali, individuabili negli spazi aperti di interconnessione fra la città e la campagna. La tavola riporta la rete dei percorsi ciclopedonali distinta nei seguenti livelli: comunale (tracciati esistenti e di progetto), provinciale (“bicinvacanza”, che comprende un itinerario di 500 chilometri per visitare luoghi di valenza naturalistica, storica ed artistica del trevigiano), regionale (ex linea ferroviaria Treviso-Ostiglia, “GiraSile” che attraversa il Parco del Sile dalle sorgenti a Portegrandi). A completamento ed integrazione della suddetta rete, il PTCP propone nuovi percorsi di interesse provinciale fra i quali, di particolare importanza risultano la Treviso-Ostiglia, con prosecuzione per Venezia, il Terraglio Slow con le sue Ville Venete, la via Alemanna-Romea ed il percorso Treviso-Montello lungo il torrente Giavera. Vengono inoltre evidenziati gli ambiti-urbano rurali che costituiscono un‘importante risorsa da valorizzare per salvaguardare aree a ridosso degli abitati, recuperabili a fini naturalistici e paesaggistici, culturali e ricreativi, per mitigare gli effetti inquinanti e per realizzare strutture vegetali di adeguata biomassa. La valorizzazione di tali ambiti, si associa alla promozione delle attività slow e diventa un caposaldo per la realizzazione di parchi urbani, la cui realizzazione oggi assume un significato di particolare rilevanza sia da un punto di vista culturale e sociale, sia ambientale per il ruolo che possono svolgere nella riduzione degli agenti inquinanti. Vengono inoltre evidenziati in cartografia le ville e le attività agrituristiche, in quanto elementi attrattori dell’ecoturismo connesso alla mobilità sostenibile. Tavola 4.5 Sistema insediativo infrastrutturale Mobilità sostenibile e ambiti urbano rurali

81


Estratto tavola 4.5 MobilitĂ sostenibile e ambiti urbano rurali, scala 1:100.000

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Percorsi ciclopedonali Livello comunale

piste ciclabili esistenti

piste ciclabili in progetto

Livello provinciale

82

percorsi ciclopedonali - Bici in Vacanza

Livello regionale

percorsi ciclopedonali - Ex linea ferroviaria Treviso-Ostiglia

percorsi ciclopedonali - GiraSile

Percorsi ciclopedonali - proposte di piano

percorsi ciclopedonali


Ortofoto, Badoere, scala 1:20.000 Percorsi ciclopedonali misti

autostrade

percorsi ciclopedonali di livello provinciale (proposte di piano) e piste ciclabili di livello comunale

viabilità esistente di livello statale, regionale e provinciale

percorsi ciclopedonali GiraSile e percorsi ciclopedonali di livello provinciale (proposte di piano)

viabilità esistente di livello provinciale declassata e comunale

linea ferroviaria esistente

percorsi ciclopedonali Bicinvacanza e percorsi ciclopedonali di livello provinciale (proposte di piano)

proposta di metropolitana leggera

stazioni ferroviarie esistenti

stazioni SFMR di progetto

Reti ecologiche

aree Nucleo, aree di completamento, corridoi principali e secondari

fasce tampone

Altre componenti

ville venete dal Catalogo Regionale

Aree urbano-rurali

agriturismi e ricettività

Mosaico PRG 2004 - centri storici e aree residenziali

aree urbano-rurali

Infrastrutture

viabilità di progetto e in fase di realizzazione, viabilità di piano

(Fonte del tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta: Aggiornamento Progetto Preliminare - giugno 2006)

83



Percorsi turistici individuati dal Piano Territoriale Turistico (PTT)

Tavola 4.6 Sistema insediativo infrastrutturale Percorsi turistici individuati dal Piano Territoriale Turistico (PTT)

La tavola riporta i percorsi turistici individuati dal Piano Territoriale Turistico della Provincia di Treviso unitamente ad ulteriori tematiche di supporto alle politiche per la valorizzazione del turismo, ritenuto una risorsa di particolare importanza per la Marca, quali il sistema infrastrutturale ferroviario, il percorso ciclo pedonale di livello provinciale di “bicinvacanza” e le attività agrituristiche presenti nel territorio. Vengono pertanto individuati: -l’itinerario della Grande Guerra, (456 km) che spazia dal Monte Grappa al Montello, a Vittorio Veneto lungo quello che dal 1917 al 1918 fu uno dei fronti più cruenti del primo conflitto mondiale; -la strada dell’Architettura (103 km) la quale si concentra nella parte occidentale della Marca ed attraversa un armonioso insieme di chiese, ville e palazzi, borghi, architetture moderne e manufatti di archeologia industriale rievocando nomi prestigiosi quali Andrea Palladio, Paolo Veronese, Alessandro Vittoria, Antonio Canova e Carlo Scarpa; -la strada dell’Archeologia (150 km) che attraversa antiche strade romane e lambisce antiche chiese, castelli, fortificazioni, ville e città murate al fine di riscoprire i segni lasciati dall’uomo e che hanno così fortemente modificato e caratterizzato il territorio trevigiano; -l’anello ciclistico del Montello (441,3 km) è il luogo ideale per gli allenamenti ciclistici e non solo: il suo perimetro è detto “Periplo” e lungo il versante nord, per la magnifica veduta sulla valle del Fiume Piave, è anche chiamato “Strada Panoramica”, mentre lungo la sommità del colle, in senso est-ovest, si sviluppa la “Dorsale” dalla quale dipartono trasversalmente una serie di strade denominate “Prese”; -la strada dei Vini (470,9 km) che costituisce un itinerario nella memoria e nella storia locale, alla riscoperta delle tradizioni agricole e contadine dove, alla presenza di aziende vitivinicole si aggiungono le numerosissime valenze ambientali e paesaggistiche, artistiche e culturali.

85


Estratto tavola 4.6 Percorsi turistici individuati dal Piano Territoriale Turistico (PTT), scala 1:100.000

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

PTT - Piano Territoriale Turistico

86

strada della Grande Guerra

luoghi della Grande Guerra

strada dell’Architettura

luoghi dell’Architettura

strada dell’Archeologia

strada Via Claudia Augusta-Altinate

strada dell’Archeologia - Centuriazione

luoghi dell’Archeologia

anello Ciclistico del Montello

tappe dell’anello ciclistico del Montello


Ortofoto, Valdobbiadene, scala 1:20.000

strada dei Vini

luoghi dei Vini

Aree urbanizzate

mosaico PRG 2004 - centri storici e aree residenziali

Sistema infrastrutturale ferroviario

rete ferroviaria esistente

proposta di metropolitana leggera

stazioni ferroviarie esistenti

stazioni SFMR proposte dal Piano

Altre componenti

agriturismi e ricettivitĂ

Bici in Vacanza

87



La Grande Treviso - Il sistema dei Parchi

Al fine di valorizzare il ruolo metropolitano dell’area di influenza della Città di Treviso, la Tavola individua un ambito definito “La Grande Treviso”, costituito dal capoluogo e dai comuni contermini che contribuiscono alla sua funzione di rango metropolitano. Questo ambito, attraverso le azioni previste dal PTCP che ne mettono in luce le risorse e le potenzialità di un territorio fortemente strutturato, risulta in grado di proporre due sistemi operativi con ritmi differenti: la Treviso “fast” e la Treviso “slow” che consentono di vivere nella città due diverse esperienze collegabili fondamentalmente al lavoro ed al tempo libero. La tavola mette a sistema diverse tematiche già individuate in altre cartografie allo scopo di far emergere una serie di obiettivi ed azioni puntuali che risultano particolarmente importanti per dare concretezza al futuro sviluppo della Grande Treviso. Relativamente agli interventi previsti per sostenere e incentivare il primo aspetto, legato alle tematiche del lavoro (“fast”), vengono individuate le seguenti azioni strategiche: a) la riorganizzazione delle aree produttive limitrofe a Treviso e la loro conversione alla destinazione terziaria; b) il completamento della circonvallazione di Treviso; c) la realizzazione del tratto di metropolitana di superficie Aeroporto A. Canova – Ospedale Regionale Cà Foncello, e di due parcheggi scambiatori; d) le nuove stazioni SFMR; e) il polo congressuale ed universitario di Villa Franchetti; f) il centro intermodale di Treviso Servizi. Per quanto attiene invece lo sviluppo dell’aspetto legato al tempo libero (“slow”), il Piano evidenzia: a) i parchi urbani del Fiume Storga e di Mogliano; b) la tutela e valorizzazione delle risorgive nell’ambito a nor-est del Capoluogo; c) la costituzione dell’asse verde Treviso-Ostiglia; d) il percorso ciclopedonale Treviso-Montello lungo il torrente Giavera; e) il percorso delle Ville Venete lungo il Terraglio. Tavola 4.7 Sistema insediativo infrastrutturale La Grande Treviso - Il Sistema dei Parchi

89


Estratto tavola 4.7 La Grande Treviso - Il Sistema dei Parchi, scala 1:50.000

LEGENDA

confine provinciale

confine comunale

Progetto della Grande Treviso - Aree naturalistiche locali

90

Parco del Sile

Parco della Storga

Parco del Terraglio

Parco di Mogliano

Bosco di Mestre

Bosco di Mestre - Aree Fondazione Querini

Reti ecologiche

area nucleo

area di connessione naturalistica - area di completamento

area di connessione naturalistica - fascia tampone


Ortofoto, Preganziol - Villa Franchetti, scala 1:10.000

corridoio ecologico principale

viabilità di Piano

stazioni SFMR - proposta di piano

corridoio ecologico secondario

Superstrada Pedemontana Veneta

parcheggi scambiatori

stepping zone

aree urbano-rurali

(Fonte del tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta: Aggiornamento Progetto Preliminare - giugno 2006)

area condizionata dall’urbanizzato

Infrastrutture Classificazione tecnico funzionale della viabilità esistente

classe A

classe B

classe C

classe E

classe F

Altre componenti

Risorgive - fascia di pertinenza di 150m

Risorse culturali

Risorgive (attive, asciutte, non rilevate)

Villa Franchetti

Cave attive

ville venete dal Catalogo Regionale

Cave estinte

edifici e complessi di pregio architettonico di interesse provinciale

Idrografia

linea ferroviaria esistente

tratto SFMR

Reticolo idrografico provinciale

proposta di metropolitana leggera

Percorsi ciclopedonali - proposte di piano

classe F - urbana

linea ferroviaria dismessa Treviso-Ostiglia

viabilità di progetto e in fase di realizzazione

stazioni SFMR esistenti

Percorsi ciclo-pedonali di livello provinciale

91



Sistema del paesaggio



Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e Unità di Paesaggio

Le Unità di Paesaggio (UdP) sono definibili come sub-sistemi paesistici, caratterizzati, sia strutturalmente, sia funzionalmente dagli ecosistemi in esse rinvenibili, la cui conterminazione geografica consente la formulazione di indirizzi mirati a qualificare le diversità che costituiscono la vera risorsa del paesaggio. La tavola riporta le perimetrazioni delle unità geormofologiche e le relative UdP con gli elementi significativi che le caratterizzano, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio che sottolinea la necessità di trattare le diverse tipologie di paesaggio con modalità riferibili alle caratteristiche proprie, funzionali alla conseguente formulazione di politiche e misure diversificate. Le 24 UdP rappresentate, sono sostanzialmente ambiti territoriali caratterizzati da un costante grado di diversità tale da contraddistinguere l’intera unità, valutato sulla scorta di criteri riferibili ai caratteri specifici ed ai sistemi naturali ed antropici riscontrati (conformazioni geomorfologiche, copertura vegetazionale, tipi di uso del suolo, forme insediative, dotazioni infrastrutturali); attraverso specifici indicatori è stato possibile determinare, per quanto concerne gli aspetti ecologici, ambientali e paesaggistici, un valore in grado di esprimere la qualità delle Unità di Paesaggio, verificare l’entità dell’impatto dell’antropizzazione sul territorio e determinare quindi il dimensionamento delle necessarie azioni di mitigazione e compensazione.

95 Tavola 5.1 Sistema del Paesaggio - Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e Unità di Paesaggio


Estratto tavola 5.1 Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e Unità di Paesaggio, scala 1.100.000

A

96

LEGENDA

confine provinciale

circo glaciale

conca di sovraescavazione glaciale

trasfluenza glaciale

deposito morenico

cordone morenico

nicchia di frana di grande dimensione

frana di dissesto localizzato

area interessata da fenomeni franosi

area soggetta a caduta massi

Aree a pericolosità

B

localizzazione eventi di franosità con grado di pericolosità P1


Ortofoto, Semonzo - Borso del Grappa, scala 1:15.000

localizzazione eventi di franosità con grado di pericolosità P2

bassure di risorgiva

M. Cesen - M. Visentin

localizzazione eventi di franosità con grado di pericolosità P3

limite superiore di risorgiva

Montello

limite inferiore di risorgiva

Monticano

localizzazione eventi di franosità con grado di pericolosità P4

geositi

Musone

glacis

geositi - indentificazione simbolica

Piave di Montebelluna

dolina

Unità geomorfologiche

Piave di Nervesa (alta pianura)

paleoalveo o fascia di elevata umidità

Altopiano del Cansiglio

Piave di Nervesa (bassa pianura)

area con tracce fitte di canali intrecciati

Altopiano del Grappa

Quartier del Piave

scaricatore fluvio-glaciale

Alveo attuale del Piave

Rilievi a hogback

conoide

Anfiteatro morenico di Vittorio Veneto

Sile

dosso fluviale

Brenta (alta pianura)

Sinclinale di Fregona

orlo di scarpata d’erosione o di terrazzo fluviale

Brenta (bassa pianura)

Tagliamento Val Cavasia

area depressa in pianura

Cervada-Meschio (alta pianura)

Val Lapisina

hogback

Cervada-Meschio (bassa pianura)

Valdobbiadene

water gap

Colli asolani occidentali

Versanti del Cansiglio

sabbia e ghiaia in bassa pianura

Colli asolani orientali

Versanti del Grappa

argilla e limo in alta pianura

Colline di Conegliano

cava (fonte: Progetto Rekula Interreg

Conoidi pedecollinari

Unità di Paesaggio

Fondovalle del Piave

Unità di Paesaggio

Glacis di Paderno del Grappa

Codice Unità di Paesaggio

Laghi di Revine

Livenza

IIIB ERDF - Fondazione Benetton Studi e Ricerche - 2006)

discarica

sorgenti

risorgive

97



Norme Tecniche



Titolo I - Finalità generali

108

Titolo II – Trasformazione delle risorse territoriali

109

Titolo III – Tutela delle risorse territoriali

120

Articolo 1 – Finalità, attribuzioni e contenuti del PTCP

Capo I – Obiettivi e attribuzioni Articolo 2 – Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la trasformazione delle risorse Articolo 2 bis – Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica Capo II – Criteri e modalità fondamentali di redazione del PAT Sezione I - Elementi fondamentali di ripartizione del territorio Articolo 3 - Ambiti territoriali omogenei (ATO) Articolo 4 - Perimetrazioni Capo III - Sviluppo del territorio Sezione I – Trasformazione sostenibile del territorio Articolo 5 – Sostenibilità degli interventi Articolo 6 - Monitoraggio della pianificazione Articolo 7 - Trasformazione sostenibile del territorio Articolo 8 – Direttive per l’utilizzo del credito edilizio Articolo 9 – Direttive per la bioedilizia e le energie alternative Sezione II - Residenza Articolo 10 – Direttive per l’analisi del fabbisogno residenziale Articolo 11 – Direttive per lo sviluppo residenziale Sezione III – Attività secondarie Articolo 12 – Analisi delle aree produttive Articolo 13– Direttive per le aree produttive non ampliabili Articolo 14 – Direttive per le aree produttive ampliabili Articolo 15 – Prescrizioni per le aree produttive ampliabili e non ampliabili Articolo 16 - Direttive per l’individuazione di nuove aree produttive Sezione IV – Attività terziarie Articolo 17- Direttive per le attività terziarie Sezione V – Attività primarie e zone agricole Articolo 18 - Spazio extra urbano e zone agricole Articolo 19 – Direttive generali per le aree agricole ed agroforestali Articolo 20 – Direttive per le zone a carattere agricolo integro Articolo 21 - Direttive per le zone agricole di particolare pregio. Articolo 22 – Direttive per nuclei residenziali in territorio extraurbano Articolo 23 – Direttive per l’individuazione di nuovi insediamenti abitativi ed aziendali agricoli in zona agricola Articolo 24 - Direttive per l’insediamento di attività agricole speciali Sezione VI – Risorse turistiche Articolo 25 – Direttive per la valorizzazione delle risorse territoriali di fruizione turistica Sezione VII – Aree per servizi ed attrezzature di interesse pubblico Articolo 26 - Direttive per le infrastrutture di viabilità Articolo 27 – Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Articolo 28 – Progetti di interesse provinciale Capo I – Obiettivi ed attribuzioni Articolo 29 - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la tutela delle risorse Capo II – Tutela delle risorse ambientali Sezione I - Elementi fondamentali di ripartizione ambientale Articolo 30 - Unità di paesaggio Articolo 31 -Indicatori di sostenibilità ambientale Sezione II - Direttive per la tutela ambientale Articolo 32 – Direttive sulle compensazioni e mitigazioni ambientali Articolo 33- Direttive per la tutela del sistema vegetazionale


Articolo 34 - Direttive per la tutela del sistema faunistico Sezione III - Rete ecologica Articolo 35 - Definizioni Articolo 36 - Indirizzi generali per la disciplina degli ambiti compresi nella Rete Ecologica Articolo 37 - Direttive per la tutela delle aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone Articolo 38 - Direttive per la tutela delle fasce tampone (buffer zone) e delle aree di potenziale completamento della rete ecologica Articolo 39 - Prescrizioni di tutela per aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone Articolo 40 - Prescrizioni di tutela delle fasce tampone (buffer zone) e delle aree di potenziale completamento della rete ecologica Articolo 41 – Direttive per l’adeguamento e la verifica Sezione IV – Parchi urbano-rurali Articolo 42 – Direttive per i parchi urbano-rurali Capo III – Tutela e valorizzazione delle risorse culturali Sezione I – Classificazione, disciplina e valutazione delle risorse culturali e paesaggistiche Articolo 43 – Classificazione delle risorse culturali e paesaggistiche Articolo 44 - Classificazione delle risorse culturali archeologiche Articolo 45 - Analisi delle risorse culturali Sezione II - Direttive Articolo 46 - Direttive generali per la conservazione ed il recupero delle risorse culturali Articolo 47 - Direttive generali per le risorse culturali archeologiche Articolo 48 - Direttive specifiche per la progettazione degli interventi sulle risorse culturali di interesse provinciale Articolo 49 - Direttive per la tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale Articolo 50 - Direttive per la tutela dei coni visuali delle Ville Venete, degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale Sezione III – Prescrizioni Articolo 51 - Prescrizioni per la conservazione ed il recupero delle Ville Venete e dei complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale Articolo 52 – Prescrizioni per la tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, gli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale Articolo 53 - Prescrizioni per la tutela delle aree a rischio archeologico Sezione IV – Altre risorse culturali e/o ambientali Articolo 54 – Tutela di ambiti culturali non rilevati dal PTCP

Titolo IV – Prevenzione del rischio

Capo I – Obiettivi ed attribuzioni Articolo 55 - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la prevenzione del rischio Capo II – Difesa del suolo Sezione I – Rischio e pericolosità idraulica ed idrogeologica Articolo 56 – Direttive sulla relazione di compatibilità idraulica Articolo 57 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica Articolo 58 - Direttive generali per le aree a rischio idraulico e idrogeologico Articolo 59 - Direttive specifiche per le aree P0 Articolo 60 - Prescrizioni per le aree a rischio idraulico ed idrogeologico Articolo 61 – Prescrizioni per le aree intrarginali non ricomprese nei Piani di Assetto Idrogeologico Articolo 62 – Direttive per gli interventi di ingegneria naturalistica Sezione II – Fragilità ambientale e rischio sismico Articolo 63 – Direttive sulla fragilità ambientale Articolo 64 – Direttive per le aree di erosione, soggette a caduta massi ed a franosità Articolo 65 – Prescrizioni per le aree di erosione, soggette a caduta massi ed a franosità

133


Articolo 66 – Direttive per le aree di degrado ambientale Articolo 67 – Direttive per i geositi, le cavità naturali e le sorgenti Articolo 68 – Direttive per le risorgive, le bassure, la fascia di risorgiva e la fascia di ricarica Articolo 69 – Prescrizioni per le risorgive e le bassure Articolo 70 – Direttive per le zone umide e le cave dismesse Articolo 71 – Direttive sul rischio sismico Capo III – Difesa dall’inquinamento Articolo 72 – Direttive per la raccolta dei rifiuti speciali Articolo 73 - Direttive per le aree soggette alla Direttiva Europea nitrati Articolo 74 - Direttive per la protezione riparia dei corsi d’acqua Articolo 75 - Direttive per la protezione dagli elettrodotti e dalle radiofrequenze Articolo 75 bis - Direttive per la protezione dal Radon Articolo 76 - Direttive per la protezione delle sedi viarie Articolo 76 bis – Direttive per la protezione dall’inquinamento luminoso Capo IV – Aree a rischio di incidenti rilevanti Articolo 77 – Direttive per le aree a rischio di incidenti rilevanti Capo V – Altre aree sensibili Articolo 78 – Direttive per i vincoli militari ed infrastrutturali

Titolo V – Coordinamento ed adeguamento

140

Capo I – Obiettivi ed attribuzioni Articolo 79 - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per il coordinamento e l’adeguamento della pianificazione Capo II – Ambiti di pianificazione coordinata Articolo 80 - Pianificazione urbanistica concertata Capo III – Ambiti di pianificazione semplificata Articolo 81 - Pianificazione urbanistica comunale od intercomunale semplificata Capo IV – Partecipazione della Provincia alla pianificazione Articolo 82 - Partecipazione della Amministrazione Provinciale ad accordi tra soggetti pubblici e privati e Valorizzazione del patrimonio pubblico Capo V – Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali Articolo 83 - Adeguamento al PTCP degli strumenti urbanistici comunali od intercomunali Articolo 84 - Disciplina transitoria dei procedimenti edilizi ed urbanistici


Titolo I - Finalità generali

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Articolo 1 – Finalità, attribuzioni e contenuti del PTCP 1. In relazione alle finalità di cui all’art. 22, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dello sviluppo urbanistico provinciale, individuando per l’assetto del territorio le nuove esigenze generali del territorio in coerenza con il quadro conoscitivo elaborato con riferimento alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali. 2. In relazione agli interessi ed agli ambiti alla cui tutela è preposto il PTCP, quest’ultimo assicura in particolare che la valorizzazione delle risorse territoriali, disciplinata dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, persegua in particolare: a) la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; b) la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani; c) la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; d) l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; e) la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico. 3. A tal fine il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale indica il complesso delle direttive e delle prescrizioni per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore, utile al raggiungimento di scelte progettuali di sviluppo sostenibile in coerenza con gli obiettivi di cui all’art. 2, L.R. 11/2004. 4. In coerenza con quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adeguandosi alle presenti direttive e prescrizioni e sottoponendo a specifica analisi e valutazione ogni elemento rilevato dalla cartografia di PTCP entro il territorio comunale, precisando-

ne e ridefinendone se del caso le aree interessate. 5. In particolare, le Amministrazioni comunali sono tenute a perseguire le finalità di cui al comma 2 dando specifica attestazione delle verifiche, dei risultati e delle azioni intraprese mediante il Rapporto Ambientale e tramite l’attività di monitoraggio.


Titolo II – Trasformazione delle risorse territoriali

Capo I – Obiettivi e attribuzioni

Articolo 2 – Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la trasformazione delle risorse 1. In relazione alle competenze di cui all’art. 22, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale fornisce direttive per la programmazione degli assetti fondamentali del territorio e per la valorizzazione delle sue risorse al fine di coordinare la programmazione urbanistica in modo coerente ed uniforme per tutto il territorio provinciale e per ogni finalità di sviluppo. 2. In particolare, il PTCP individua i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale; indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata, individua gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita, distinguendo a tal fine tra zone che non ammettono ulteriori ampliamenti e zone che possono essere ampliate entro limiti determinati. Articolo 2 bis1 – Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica 1. Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio. 2. Gli indicatori di Piano ed ambientali e le modalità di esecuzione del Monitoraggio sono quelle contenute nell’allegato XII del Rapporto Ambientale che fa parte integrante delle presenti Norme. 3. L’amministrazione provinciale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvedendo a redigere ogni tre anni

specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano. 4. Nella fase di attuazione del PTCP tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

Capo II – Criteri e modalità fondamentali di redazione del PAT

Sezione I - Elementi fondamentali di ripartizione del territorio Articolo 3 - Ambiti territoriali omogenei (ATO) 1. Agli effetti della L.R. 11/2004, art. 13, co. 2 il P.A.T. definisce gli ATO ripartendo i territori comunali conformemente ai seguenti criteri complessivi: 1) appartenenza ad un medesimo territorio comunale; 2) valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo. Articolo 4 - Perimetrazioni 1. Su mappe aggiornate, e corrispondentemente sulle planimetrie di progetto degli strumenti urbanistici comunali sono tracciati, a scale di rappresentazione che ne consentano univoca lettura ed interpretazione: 1) il perimetro dei centri storici; 2) il perimetro esterno ed il perimetro interno degli ambiti di periferia dei centri e dei nuclei abitati. 2. Per gli effetti di queste Norme di Attuazione l’ambito compreso: 1) tra i perimetri esterno ed interno degli ambiti di periferia, di cui al comma precedente, è denominato “frangia” urbana; 2) l’ambito compreso tra il perimetro interno delle frange urbane ed il perimetro del centro storico è denominato “insediamento consolidato”; 3) l’ambito compreso all’interno del perimetro interno dell’insediamento consolidato, individuabile in ragione dei suoi specifici caratteri culturali, è denominato “centro storico” indipendentemente dalle sue eventuali funzioni come area urbana centrale. 3. Il perimetro del centro storico si estende a comprendere anche gli orditi urbanistici architettonici ed ambien-

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tali di antica origine (reti viarie, corsi d’acqua, complessi ed edifici di significato documentario o percettivo, giardini e parchi, piazze e simili) anche se attorno ad essi ovvero lungo essi in anni precedenti il 1939 siano state realizzate trasformazioni sulle trame storiche di precedente impianto, anche se l’insieme così configurato appare discontinuo. 4. Conseguentemente, il perimetro dei centri storici esistenti all’interno di un territorio comunale può essere articolato per insulae separate, comprendendo una pluralità di siti storicamente caratterizzati ma non disposti in continuità all’interno d’uno stesso centro o nucleo abitato, ma comunque tali da configurare, nell’insieme, le tracce di un unitario sistema insediativo storico.

Capo III - Sviluppo del territorio

Sezione I – Trasformazione sostenibile del territorio Articolo 5 – Sostenibilità degli interventi 1. Ai fini di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, il PAT deve analizzare lo stato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle altre opere di pubblico interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali che per garantirne l’adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori trasformazioni territoriali. 2. A tal fine il PAT dovrà individuare appropriati indicatori atti a definire la sostenibilità degli interventi ammessi sul territorio in relazione, fra l’altro, alla rete di illuminazione pubblica, all’acquedotto, alla rete fognaria e di depurazione, alla rete di scarico delle acque bianche, alle infrastrutture di distribuzione del gas, alla rete di telefonia fissa e mobile e assimilate (fibra ottica ecc.). 3. Il PAT dovrà altresì dare indirizzi al PI perché si provveda anche alla mappatura, e all’aggiornamento, delle infrastrutture di interesse generale presenti nel sottosuolo e si fissino criteri metodologici uniformi per la posa in opera di ulteriori infrastrutture.

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Articolo 62 - Monitoraggio della pianificazione 1. Per garantire nel tempo l’adeguatezza del quadro conoscitivo e la sostenibilità dello sviluppo programmato dal PAT, e all’occorrenza adottare le opportune misure di riequilibrio, va programmato un monitoraggio periodico, orientativamente almeno a cadenza triennale, dello stato di attuazione del PRC. 2. Il PAT definisce le modalità di effettuazione del monitoraggio in coerenza con quanto indicato nell’allegato XII del Rapporto Ambientale del PTCP. Articolo 7 - Trasformazione sostenibile del territorio 1. Il PAT deve dare al PI indirizzi e direttive volti ad assicurare che le trasformazioni territoriali, incidenti su porzioni di territorio che comprendano insiemi di immobili

di consistenza urbanisticamente significativa, siano di regola subordinate a previa pianificazione attuativa o a equivalenti strumenti convenzionali al fine di garantire sia la perequazione urbanistica fra le aree e gli immobili inclusi nel medesimo ambito che l’adeguamento delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di interesse generale, nonché per perseguire la migliore qualità insediativa e conseguire la mitigazione e compensazione dell’impatto complessivo determinato dalla trasformazione medesima. 2. Ai fini di cui al precedente comma, il PAT indica gli interventi di adeguamento ritenuti essenziali o prioritari per determinati ambiti; i criteri per l’individuazione e il dimensionamento delle aree e dei carichi insediativi in corrispondenza delle nuove linee preferenziali di sviluppo; i criteri per assicurare la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di infrastrutture di interesse generale per ogni A.T.O. ove siano previste trasformazioni rilevanti del territorio. 3. Il PAT può prevedere indici edificatori differenziali, entro i limiti massimi fissati per ciascuna ATO, in funzione del grado di adeguamento delle opere ed infrastrutture di interesse generale e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione dell’impatto ambientale previsto. 4. Il PAT deve in ogni caso dare direttive al PI al fine di assicurare che la graduale attuazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo e trasformazione previste dal PAT sia ammessa valutandone la priorità in base ai seguenti criteri: a) salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative; b) integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico; c) tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento; d) minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale; e) riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire. Articolo 8 – Direttive per l’utilizzo del credito edilizio 1. Il PAT individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola che consentano il raggiungimento di obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e la cui demolizione e/o realizzazione o riqualificazione determini l’attribuzione di capacità edificatoria tramite credito edilizio. 2. Il PAT deve contenere adeguate direttive al PI perché fissi i criteri in base ai quali attribuire crediti edilizi, anche in funzione premiale e con diversa destinazione d’uso, a fronte della preventiva esecuzione degli interventi di cui al primo comma, e così pure perché in tutti gli ambiti


territoriali omogenei ove siano previste trasformazioni rilevanti del territorio parte della capacità edificatoria attribuita sia di regola riservata all’utilizzazione di crediti edilizi, salvo che le particolari condizioni locali, sulla base di un’analisi puntuale e di una conseguente motivazione, non lo rendano inopportuno. Articolo 9 – Direttive per la bioedilizia e le energie alternative Il PTCP incentiva tutte le forme di energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare le amministrazioni comunali in sede di redazione del PAT dovranno, nelle linee progettuali di sviluppo edilizio, fare riferimento ai principi della bioedilizia riportati nelle linee guida per i regolamenti edilizi di cui all’allegato “GG” della relazione di piano. I PRC potranno prevedere forme di incentivazione per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di cui al comma precedente. Sezione II - Residenza Articolo 103 – Direttive per l’analisi del fabbisogno residenziale 1. In relazione ai fondamentali obiettivi di sostenibilità territoriale, a supporto delle previsioni urbanistiche di natura residenziale, assunte a riferimento della elaborazione del PAT dovrà essere preliminarmente condotta una verifica comportante: a) la valutazione, con proiezione almeno quinquennale, delle tendenze demografiche e migratorie della popolazione locale; b) un censimento dell’estensione dei suoli destinati alla residenza dai piani regolatori generali pre-vigenti ma ancora inedificati, selezionando quelli che risultano ammissibili secondo i criteri di elaborazione delle nuove previsioni urbanistiche. 2. Sulla base dei dati dedotti dai censimenti e dalle valutazioni di cui al comma precedente dovrà essere definito il fabbisogno locale aggiuntivo, a proiezione almeno quinquennale, di abitazioni, in modo da verificare in particolare se le dotazioni residenziali già esistenti inutilizzate, o previste e confermabili dai PRG previgenti, siano sufficienti a soddisfarlo. 3. Qualora, sulla base di dettagliata analisi delle esigenze abitative in relazione allo sviluppo demografico presumibile di cui al comma precedente, le dotazioni residenziali già esistenti, inutilizzate, o previste e confermabili dai PRG previgenti: a. risultino necessarie e sufficienti a soddisfare le esigenze di sviluppo il PAT provvede a confermarne la consistenza; b. risultino in eccesso rispetto alle esigenze di sviluppo il PAT provvede a: b1) restituire le aree a destinazione agricola, se non ancora urbanizzate;

b2) confermare la destinazione residenziale con specifica previsione di possibilità di attribuzione di capacità edificatoria riservata all’utilizzo di crediti edilizi; b3) destinare le aree a servizi in relazione a motivate esigenze di completamento o potenziamento degli stessi; c. risultino insufficienti rispetto alle esigenze di sviluppo il PAT provvede a definire linee preferenziali di sviluppo insediativo localizzate tenuto conto anche delle aree per realizzare interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata, salvo specifiche e motivate eccezioni: c1) in zone destinate dagli strumenti urbanistici previgenti ad attività economiche del settore secondario da dismettere, idonee all’uso residenziale; c2) in fondi interclusi compresi in abitati consolidati; c3) in nuclei residenziali in territorio extraurbano. Articolo 114 – Direttive per lo sviluppo residenziale 1. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 10, il PAT dà indirizzi al PI affinché quest’ultimo conduca su tutto il territorio comunale una verifica dettagliata comportante il censimento delle abitazioni disponibili non utilizzate e di quelle già autorizzate. 2. Sulla base delle verifiche di cui al comma precedente il PI nei limiti di espansione posti dal PAT ai sensi del precedente articolo 10, potrà autorizzare nuovi volumi abitativi tutte le volte che la disponibilità di volumi abitativi esistenti ed autorizzati scenda sotto il 10% dei volumi abitativi utilizzati da residenti; in tali casi l’incremento volumetrico che il PI potrà programmare ed ulteriormente autorizzare, salvo motivata eccezione di carattere progettuale e programmatorio, dovrà essere contenuta entro il 10% dei volumi abitativi utilizzati. 3. Nell’autorizzare la realizzazione di nuovi volumi abitativi nei limiti consentiti dal precedente comma 2, il PI dovrà selezionare le prioritarie direttrici di espansione valutando il dimensionamento delle aree e dei carichi insediativi in relazione alle direttive, alle finalità ed ai criteri disposti dal PAT ai sensi dei precedenti articoli 7 ed 8. 3 bis. I Comuni verificano e garantiscono la disponibilità di aree per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. 4. In sede di formazione dei nuovi PAT, PATI, PI i comuni avranno particolare attenzione, nel rispetto della superficie agricola trasformabile in rapporto alla SAU: - Al fabbisogno edilizio arretrato con riferimento alle reali situazioni di sovraffollamento, coabitazioni, condizioni igieniche inadeguate e malsane; - Al fabbisogno edilizio insorgente con riferimento alle variazioni demografiche e stimato in relazione a: Ruolo del comune nell’economia territoriale, nel sistema locale del lavoro, nel distretto industriale, nel sistema delle infrastrutture di trasporto ecc. Variazione quantitativa della popolazione; Variazione dei nuclei familiari;

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Flussi migratori; Previsione di nuovi insediamenti produttivi sia secondari che terziari; Eliminazione di eventuali incompatibilità per quanto attiene la previsione di rischi naturali maggiori.

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Sezione III – Attività secondarie Articolo 125 – Analisi delle aree produttive 1. Il PTCP individua le aree produttive esistenti nel territorio provinciale suddividendole in: a) aree produttive ampliabili; b) aree produttive non ampliabili; 2. Le aree produttive non ampliabili di cui al precedente comma 1, lett. b) sono a loro volta suddivise in: a) aree con prevalente destinazione terziaria, da riconvertire completamente a destinazioni di tipo terziario; b) aree produttive non ampliabili (superiori o inferiori a 50.000 mq.) da riconvertire a destinazioni residenziali, terziarie o ad altre destinazioni comunque non produttive; 3. Il PAT ed il PI ciascuno per quanto di competenza, precisano i confini e gli ambiti delle aree produttive localizzate nel territorio comunale disponendo per ciascuna di esse apposita disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto dal PTCP. Qualora il PTCP non abbia rilevato insediamenti produttivi pur presenti nel territorio, lo strumento urbanistico comunale provvede a disciplinare tali insediamenti qualificandoli come attività produttive in zona impropria o come aree produttive non ampliabili in base a valutazioni sulla consistenza e necessità del mantenimento. Qualora il PTCP abbia rilevato insediamenti produttivi che non abbiano od abbiano perso nel PRG vigente alla data di entrata in vigore del PTCP tale destinazione produttiva, ad essi non si applicano le presenti norme. 4. In sede di redazione del PAT, in esito ad una più approfondita analisi condotta in sede di pianificazione comunale, è fatta comunque salva per il comune la possibilità di trasporre aree produttive ampliabili e non ampliabili, invertendone la classificazione effettuata a tal fine dal PTCP; alle stesse condizioni è inoltre consentita la riclassificazione di parti omogenee delle aree produttive ampliabili individuate dal PTCP in zone produttive non ampliabili da riconvertire, per consentirne la destinazione non produttiva qualora siano previsti o esistano consistenti insediamenti non produttivi nelle vicinanze od all’interno delle stesse; il PRC dovrà in questo caso garantire norme attuative volte a qualificare la parte con destinazione non produttiva sia per gli aspetti funzionali ed ambientali, sia per l’autonomia delle infrastrutture e dei servizi rispetto alla parte rimanente, individuata dal PTCP come area produttiva ampliabile. E’ inoltre consentito riclassificare aree produttive ampliabili in non ampliabili, ove sia verificata la possibilità di orientare il trasferimento di attività produttive radicate nel territorio,

presenti in zona impropria, verso idonee aree produttive ampliabili nel medesimo comune oppure nei comuni contermini. Articolo 136– Direttive per le aree produttive non ampliabili 1. Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. non consideri ampliabile a fini produttivi, il P.A.T. sulla base di accurata analisi, ne definisce la riconversione prevedendo: a) se la zona è prossima a nuclei abitativi, la riconversione a destinazione prevalente residenziale, integrata da servizi per la popolazione; b) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, ma adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione a: b1. servizi pubblici o di interesse generale; b2. attività economiche del settore terziario; b3. magazzini e depositi, o simili; c) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, né adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione a: c1. nuclei residenziali in territorio extraurbano; c2. attività agricole, con prevalenza di allevamenti e serre; c3. installazione di centrali fotovoltaiche; c4. ogni altra destinazione compatibile con la zona agricola, salvo il rispetto dei vincoli. 2. Per le aree produttive a prevalente destinazione terziaria la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. non consideri ampliabile a fini produttivi, il P.A.T. verifica ed incentiva la riconversione delle stesse nelle sole destinazioni di cui al comma 1, lett. b). 3. Spetta al PAT e al PI, anche tenendo conto delle verifiche effettuate in sede di monitoraggio, indicare i criteri per delimitare gli ambiti di riconversione, disporne i tempi, i contenuti ed i modi per l’attuazione della prescritta riconversione, anche inglobando aree adiacenti. 4. Per le aree di cui al presente articolo, il PRC provvederà a disporre in ogni caso apposita normativa destinata a disciplinare l’uso delle aree, in conformità alle prescrizioni di cui al successivo articolo 15, sino alla loro effettiva riconversione disposta ai sensi del precedente comma. Articolo 147 – Direttive per le aree produttive ampliabili 1. Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. consideri ampliabile, il P.A.T. conferma la destinazione produttiva uniformandone la disciplina alle prescrizioni di cui al successivo articolo 15. 2. Ferma la principale destinazione produttiva delle aree di cui al comma 1, - che contempla gli usi con essa compatibili ossia, in via esemplificativa, attività industriali ed artigianali, logistica, magazzini, depositi e simili, - all’interno di esse il PRC potrà altresì individuare, attività per la logistica, ed inoltre, secondo precisi criteri di concen-


trazione e razionalizzazione, apposite zone destinate all’insediamento di attività terziarie a servizio dell’ambito produttivo. Articolo 158 – Prescrizioni per le aree produttive ampliabili e non ampliabili 1. Nelle aree indicate ai precedenti articoli 13 e 14 è comunque ammesso il completamento edilizio delle parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa in relazione al soddisfacimento di esigenze di infrastrutturazione dell’area produttiva esistente, di miglioramento della qualità insediativa e di mitigazione ambientale delle stesse. 2. Per le attività insediate alla data di adozione del PAT e già dotate di adeguate opere di urbanizzazione, è ammesso all’interno di ogni fondo un limitato ampliamento degli edifici in relazione alla accurata e motivata verifica della sostenibilità dell’intervento di ampliamento con riferimento all’indice di copertura fondiario e alle adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale. 3. Nelle aree indicate al precedente articolo 13 non si possono prevedere completamenti delle parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa se non sono provvisti di acquedotto, fognatura separata bianca e nera e di connessione con un impianto di depurazione, salvo si tratti di ampliamenti contenuti, funzionali all’adeguamento ed ampliamento di attività già insediate dotate di autonomo impianto di depurazione. Deve essere in ogni caso escluso il prelievo idrico diretto dalla falda profonda sia per l’area esistente che per l’area di nuova realizzazione. Sono ammessi prelievi da falda poco profonda esclusivamente qualora, a fronte della necessità di utilizzare grossi quantitativi d’acqua nel ciclo produttivo (es. lavaggi, raffreddamento, ecc.) non sia tecnicamente possibile ricorrere a soluzioni alternative finalizzate a ridurre lo spreco della risorsa (es. allacciamento a reti duali, vasche di raccolta dell’acqua piovana). Gli interventi di completamento delle aree produttive in parola devono essere individuati al di fuori della rete ecologica come definita all’articolo 35. 4. Tutte le trasformazioni non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque, garantendo un’adeguata permeabilità dei terreni. A tal proposito, deve essere riservata una particolare cura ed attenzione alle superfici scoperte adibite a parcheggio, aree di manovra, cortili interni o esterni di pertinenza dei fabbricati, per i quali è preferibile l’uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno. Articolo 16 - Direttive per l’individuazione di nuove aree produttive 1. Nuove aree a destinazione prevalentemente produttiva potranno essere individuate solamente in continu-

ità alle aree produttive esistenti definite ampliabili dal P.T.C.P. 2. Nell’individuare le linee preferenziali di espansione delle aree produttive, il P.A.T. definisce idonee procedure volte a verificare: a) la sufficiente dotazione, in atto o prevista, di adeguate urbanizzazioni primarie, secondarie ed accessibilità dalla rete viaria esterna principale; b) il positivo od equilibrato impatto rispetto agli abitati limitrofi ed ai caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti, raggiunto anche mediante adeguate opere di mitigazione e riequilibrio; in particolare dovranno essere rispettate distanze minime non inferiori a 250 m dai centri abitati. c) l’adeguata qualità dei suoli. 3. In ogni caso il P.A.T. prevede per ogni ampliamento di zone destinate ad attività economiche del settore secondario la prevalente destinazione a: a) trasferimento di attività produttive da zona impropria, anche mediante concentrazione di crediti edilizi; b) adeguamento dei servizi e delle infrastrutture; c) opere di trattamento dei rifiuti, dei reflui, nonchè per il recupero ed il riutilizzo delle acque di superficie. 4. Il Piano di Assetto del Territorio prevede in ogni caso indici di copertura massimi tali da consentire, in base a criteri di valutazione razionali e motivati, la futura espansione dell’attività produttiva sulla medesima area di intervento. Dovrà essere altresì verificata la possibilità di favorire, compatibilmente con le esigenze produttive e di sicurezza, l’innalzamento degli edifici, ammettendo specificatamente la realizzazione di edifici a destinazione produttiva anche multipiano e consentendo l’edificazione di piani sotterranei. 5. In sede di scelta discrezionale delle direttrici di espansione delle nuove aree a destinazione produttiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 7, le Amministrazioni comunali dovranno individuare le aree soggette a trasformazione, tra quelle ove essa è ammissibile, valutando accuratamente la sostenibilità e la coerenza urbanistica delle scelte, dando prevalenza e preferenza a proposte progettuali che in misura maggiore assicurino e consentano: a) la dotazione di impianti che migliorino le condizioni di qualità ambientale delle aree produttive esistenti contermini e di progetto (impianti di depurazione, impianti di trattamento delle emissioni, dotazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili); b) la concentrazione razionale e coerente di tutti i servizi destinati a soddisfare esigenze comuni degli stabilimenti industriali e artigianali ricompresi nella nuova area produttiva ed in quelle esistenti contermini (vasche antincendio, mense, sistemi di generazione energetica o di smaltimento dei rifiuti); c) la gestione coordinata tra le imprese presenti nelle

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aree, delle strutture e degli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b), mediante idonei e stabili moduli organizzativi. 6. Nello sviluppo delle aree produttive di cui al primo comma, lo strumento urbanistico comunale dovrà: a) prevedere, quando possibile, il riutilizzo delle acque depurate da impiegarsi per attività di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili; b) prevedere e favorire sistemi per il recupero delle acque piovane da far convogliare, dopo la selezione delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio per il loro successivo riutilizzo; c) prevedere che lo scarico di acque, depurate e piovane, in un corso d’acqua sia in ogni caso concertato tra la Autorità o il Consorzio interessati per territorio, i comuni coinvolti territorialmente ed il Gestore del corso.

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Sezione IV – Attività terziarie Articolo 17 9- Direttive per le attività terziarie 1. Nuovi insediamenti commerciali di grande distribuzione sono localizzati esclusivamente nelle aree produttive di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b) e commi 2 e 3, definite non ampliabili secondo il PTCP purché: 1) adeguatamente connesse al sistema viario principale ed in particolare ai nodi infrastrutturali ovvero previa positiva valutazione dell’impatto sulla viabilità secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia commerciale; 2) assoggettati a specifica verifica relativa alle misure di mitigazione e di compensazione rese necessarie dall’intervento in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 32. 2. La eventuale priorità nella realizzazione di queste strutture sarà riconosciuta agli ambiti di territorio che, in rapporto alla concentrazione demografica e alla qualità della connessione con la viabilità principale, risultano meno dotati di simili strutture tenendo anche in considerazione eventuali misure che permettano la sopravvivenza di attività di commercio di vicinato. Le amministrazioni comunali, tramite il PRC, dovranno individuare, all’interno del loro territorio comunale, quelle aree in cui risulta carente la presenza di esercizi commerciali a servizio delle fasce più deboli della popolazione, e definire di conseguenza, adeguate misure per incentivare la loro localizzazione. 3. Nelle aree a destinazione terziaria, in quanto dotate delle opere di urbanizzazione primaria ed in particolare di impianto fognario, lo strumento urbanistico comunale dovrà: a) prevedere, quando possibile, il riutilizzo delle acque depurate da impiegarsi per attività di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per in-

naffiamento zone verdi e simili; b) prevedere e favorire sistemi per il recupero delle acque piovane da far convogliare, dopo la selezione delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio per il loro successivo riutilizzo; c) prevedere che lo scarico di acque, depurate e piovane, in un corso d’acqua sia in ogni caso concertato tra l’Autorità competente per territorio, i comuni coinvolti territorialmente ed il Gestore del corso; d) prevedere che le superfici scoperte destinate a parcheggi, cortili interni o esterni siano realizzati mediante l’utilizzo di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno. Sezione V – Attività primarie e zone agricole Articolo 1810 - Spazio extra urbano e zone agricole 1. Lo spazio extra urbano comprende le parti di territorio comunale, poste oltre il limite delle aree urbanizzabili, destinato all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica, alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche, alle attività ricreative, sociali, turistiche, culturali ed agli insediamenti residenziali in territorio agricolo. 2. All’interno dello spazio extraurbano il PRC individua: a) aree agricole e agroforestali; b) nuclei residenziali in territorio extraurbano. 3. All’interno dello spazio extraurbano, ai fini della valorizzazione del patrimonio agroforestale e dell’agricoltura specializzata, il PRC incentiva e favorisce in particolare: a) le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia; b) la produzione di filiere di biomasse a fini energetici; c) le filiere corte agro-alimentari; d) la manutenzione e ripristino del paesaggio storicoculturale; e) lo sviluppo del turismo rurale; f) lo sviluppo di nuclei residenziali. 4. Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale e dell’agricoltura specializzata, all’interno delle aree agricole individuate a norma del precedente comma 2, il PRC individua ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b), L.R. 11/2004 all’interno del territorio comunale, disponendo per ciascuna di esse apposita normativa uniformata alle direttive di PTCP: a) zone agricole integre; b) zone agricole di particolare pregio. 5. Spetta ai PAT precisare i confini delle zone di cui al comma precedente, disponendo apposita normativa, secondo le direttive di cui al successivo articolo 20. Articolo 1911 – Direttive generali per le aree agricole ed agroforestali 1. Con riferimento alle aree agricole ed agroforestali individuate a norma del precedente articolo 18, comma 2, lett. a), il PRC conserva e valorizza il patrimonio storico-


culturale del territorio agricolo assicurando: a) difesa dell’integrità del territorio e contrasto del consumo di suolo; b) valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri di integrità del sistema rurale; c) incentivazioni di attività complementari a quella agricola tradizionale che garantiscano la compatibilità e la sostenibilità ambientale con gli obiettivi di tutela; d) individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali; e) riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le componenti storico-territoriali e naturalistiche; f) controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili; g) disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare per il recupero degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando all’edificio il contesto quale elemento strutturante del territorio. Il PRC dovrà individuare e classificare tali immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli interventi di tutela e valorizzazione, anche mediante incentivi economici; h) interventi finalizzati alla conservazione e ripristino delle tipologie del paesaggio nei suoi elementi essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo; i) tutela dei coni visuali e riduzione dell’inquinamento visivo-paesaggistico, determinato dalla presenza di qualsiasi elemento detrattore ed in particolare di infrastrutture ed elettrodotti, per i quali dovranno essere previsti, per le nuove opere e per le esistenti, in particolare per quelle localizzate in ambiti di rilevante valenza, adeguate misure di mitigazione; j) rinaturalizzazione del territorio agroforestale mediante interventi atti a garantire la manutenzione del territorio, l’accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali. In particolare dovranno essere attivati ed incentivati, anche utilizzando le adeguate misure previste dal PSR: - le componenti della rete ecologica; - l’agricoltura biologica, in particolare nelle aree soggette a direttiva nitrati; - la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità; - i prati stabili, i pascoli e i prati-pascolo; - la tutela della risorsa idrica; - l’imboschimento di terreni agricoli e la realizzazione di ambienti forestati al fine di incrementare l’assorbimento di CO2 e contemporaneamente produrre biomassa ai fini della produzione di energia alternativa; - fasce filtro lungo i corsi d’acqua con incentivazioni nei territori i cui terreni presentano una minore permeabilità.

k) la salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere, vietando in particolare la distruzione ed il danneggiamento delle siepi senza adeguata compensazione, non rientrando tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi; l) la dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movimentazioni e livellamenti di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti; m) l’ampliamento degli allevamenti esistenti solo in stretta adiacenza agli attuali, prescrivendo comunque adeguate misure di compensazione. Articolo 2012 – Direttive per le zone a carattere agricolo integro 1. I PAT individuano zone agricole a carattere integro, cioè non occupate in tutto od in parte da preesistenze edificatorie, per le quali non è ammesso l’incremento delle consistenze edilizie a carattere residenziale o produttivo esistenti e l’organizzazione produttiva riprende tradizionali impianti poderali, curando la presenza di segni ordinatori (siepi, canali, alberate) nel territorio. 2. Nelle aree agricole integre di cui al comma precedente non è ammessa la costruzione di nuovi edifici né la realizzazione di discariche, o di depositi di materiali non agricoli; è favorita ed incentivata prioritariamente la demolizione dei manufatti esistenti previo riconoscimento di credito edilizio. Articolo 2113 - Direttive per le zone agricole di particolare pregio. 1. I PAT individuano, valorizzano e tutelano le aree agricole di pregio, caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche, in ambienti di particolare rilievo sia paesaggistico (ivi specificatamente comprese le componenti della rete ecologica individuate dal PTCP) che economicoproduttivo e ne incentivano il loro sviluppo. I PAT perseguono la tutela di dette aree: a) qualora destinate a pascolo, anche modificandone l’estensione in relazione alla documentata alterazione dello stato di fatto, ammettendo in esse esclusivamente gli interventi previsti dalle prescrizioni regionali in materia di foreste e territorio montano, e consentendo interventi di assetto del territorio miranti esclusivamente alla ristrutturazione/riadeguamento di consistenze edilizie destinate ad attività zootecniche; b) qualora destinate a bosco, anche modificandone in aumento l’estensione in relazione alla documentata alterazione dello stato di fatto, ammettendo in esse le funzioni produttive destinate allo sviluppo della filiera

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foresta-legno e degli altri prodotti assicurati dal bosco, nonché le attività e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di bonifica agraria e di compensazione; c) qualora site in zona collinare, prevedendo apposite limitazioni e prescrizioni relative alle caratteristiche tipologiche e formali dei manufatti finalizzate al loro appropriato inserimento nel contesto paesaggistico e garantendo la salvaguardia dell’assetto morfologico e dei crinali con specifiche disposizioni a tutela dei profili e dei coni visuali. 2. Nelle aree di cui al presente articolo il PRC incentiva in particolare interventi finalizzati alla valorizzazione agrituristica legata alle produzioni locali tipiche. 3. Per le aree agricole di pregio di cui al presente articolo valgono in ogni caso le direttive di cui al precedente articolo 20, comma 2.

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Articolo 22 14– Direttive per nuclei residenziali in territorio extraurbano 1. Con riferimento alle parti di zona agricola già riconosciute per tali da PRG ma caratterizzate dalla alta densificazione di abitazioni prevalentemente civili e/o di impianti produttivi con connessa marginalizzazione dei processi produttivi agricoli, il PAT prevede, in tutto od in parte la trasformazione in borghi abitativi attrezzati, definiti dalle presenti norme quali nuclei residenziali in territorio extraurbano. 2. In tali aree il PAT favorisce in particolare l’insediamento di attività agrituristiche o di servizio connesse con la fruizione sociale, turistica e ricettiva del territorio agricolo (ristorazione, vendita prodotti, servizio alberghiero, aree ludico-ricreative e simili). 3. Il P.A.T. incentiva e favorisce l’attribuzione di capacità edificatoria riservata all’utilizzo di crediti edilizi entro le parti del territorio di cui al comma precedente, disponendo a tal fine che ciascuna di esse sia oggetto di un procedimento attuativo esteso unitariamente, finalizzato specificatamente e prevalentemente all’edificazione di crediti edilizi derivanti esclusivamente da demolizioni di edifici disseminati in territorio agricolo. 4. Ai fini di cui al precedente comma, il PAT prevede in quale misura e con quali criteri ogni demolizione, ed ogni delocalizzazione con demolizione di edifici disseminati nel territorio a carattere agricolo può dare luogo al riconoscimento di un credito edilizio, modulando il carattere premiale del credito in relazione al pregio o all’integrità delle aree di demolizione. 5. In ogni caso, il PRC garantisce per i nuclei residenziali in territorio extraurbano una adeguata compensazione e mitigazione ambientale, prevedendo intorno ad ogni nucleo la dotazione di fasce alberate autoctone di entità indicativa pari a 8 metri per il perimetro dell’area da progettare nei fronti ove occorra al fine di assicurarne la migliore ambientazione rispetto al circostante territorio

rurale ed uniformando le nuove costruzioni a tipologie edilizie dell’architettura rurale. Articolo 23 – Direttive per l’individuazione di nuovi insediamenti abitativi ed aziendali agricoli in zona agricola 1. Il P.A.T. ed il PI disincentivano nelle zone agricole la costruzione di nuove abitazioni o insediamenti aziendali agricoli isolati non consentendo in ogni caso l’edificazione negli ambiti ritenuti, con riferimento a quanto disposto dal comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) dell’articolo 43, L.R. 11/2004, di particolare pregio per le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico agronomiche e di integrità fondiaria o comunque identificati come aree agricole integre o di pregio agli effetti del precedente articolo 18, comma 4. 2. Nella zona agricola la edificazione di nuove abitazioni o nuovi insediamenti produttivi è consentita, esclusivamente in attuazione di piano aziendale approvato e favorendo comunque l’utilizzo di crediti edilizi, dando motivato atto della sussistenza di tutte le seguenti condizioni: - la aggregazione a preesistenze edilizie o la motivata impossibilità di aggregarsi a consistenze edilizie esistenti; - la conferma ed il recupero delle preesistenze storiche e dei fabbricati rurali di tipologia tradizionale da conservare; - il corretto inserimento nell’intorno insediativo ed ambientale; - la tutela delle componenti della rete ecologica; - il contenimento della riduzione di spazio rurale; - il contenimento dell’abbandono dei boschi privati; - la tutela delle risorse irrigue; - lo sviluppo della rete delle infrastrutture viarie a servizio delle funzioni locali; - lo sviluppo dei caratteri di naturalità negli ambiti estensivi specializzati. Articolo 24 15- Direttive per l’insediamento di attività agricole speciali 1. Insediamenti di interesse per l’attività agricola di tipo speciale ovvero appartenenti: - ad attività zootecniche anche a carattere industriale; - a serre fisse di qualsiasi tipo; - ad attività trasformatrici di beni agricoli/zootecnici/forestali; - ad attività d’approvvigionamento, produzione e distribuzione di mezzi tecnici per l’agricoltura; - alla raccolta e risoluzione di sottoprodotti dei processi di produzione agricola, forestale, zootecnica; possono essere localizzati dal PAT in aree destinate da piani regolatori generali ad attività produttive del settore secondario ove sussistano le seguenti condizioni: - dimensioni contenute dell’area interessata; - lontananza relativa da accentramenti insediativi a carattere urbano; - previsione di riconversione dell’area secondo le disposizioni del PTCP. 2. I PAT/PI consentono la realizzazione di serre di tipo


fisso di qualsiasi tipo: a) in territorio agricolo prevedendo intorno ad ogni nucleo la dotazione di fasce alberate autoctone di entità indicativa pari a 8 metri per il perimetro dell’area, da progettare nei fronti ove occorra al fine di assicurarne la migliore ambientazione rispetto al circostante territorio rurale; b) all’interno delle aree industriali non ampliabili da riconvertire di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) delle presenti norme. 3. I PAT/PI verificano, al fine di ridurre l’uso di suolo e contenere gli inquinamenti, la possibilità di insediare i nuovi allevamenti di grandi dimensioni all’interno delle aree produttive non considerate ampliabili dal PTCP o in aderenza ad esse. 4. I PAT-PATI potranno valutare la presenza di condizioni per la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalle aziende locali, nonché di impianti per il recupero ed il trattamento di residui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas a fini energetici, comunque da prevedersi ad iniziativa e dimensione sovracomunali, da assoggettare a procedimenti di trasformabilità di interesse generale che prevedano adeguate misure di compensazione e di tutela delle risorse culturali ed ambientali locali. Sezione VI – Risorse turistiche Articolo 25 – Direttive per la valorizzazione delle risorse territoriali di fruizione turistica 1. Il P.A.T. prevede ed incentiva la fruizione turistica di tutti i caratteri distintivi delle risorse territoriali conformemente ai seguenti criteri: 1) estensione della fruizione turistica agli ambiti paesistici esterni agli ambiti urbani maggiori; 2) formazione di una rete territoriale di percorsi tematici extraurbani interconnessi; 3) formazione di un sistema di stazioni turistiche extraurbane disposte lungo i percorsi di cui alla linea precedente, ove possibile recuperando consistenze edilizie abbandonate; 4) estensione dei percorsi ai centri abitati tradizionali della campagna; 5) caratterizzazione dei percorsi per continuità tematica e/o naturalistica; 6) destinazione delle stazioni di cui al punto 3) ad usi, funzioni ed attività per l’assistenza, la sosta, l’ospitalità, il tempo libero, l’osservazione naturalistica, l’informazione ed ogni altra consona; 7) riferimento dei percorsi turistici alle reti ecologiche, alle unità di paesaggio storicamente caratterizzate, a preesistenze immobiliari specificamente recuperate; 8) pedonalizzazione di percorsi interni ad unità di paesaggio a partire da poli di attestamento d’accesso vei-

colare; 9) specifica tutela faunistica e floristica lungo i percorsi; 10) connessione alle reti turistiche ed ecologiche delle province contigue; 11) incentivi alla delocalizzazione di consistenze edificate improprie esistenti lungo gli itinerari; 12) valorizzazione turistica della risorsa acqua, da monitorare e mantenere. 2. Il PTCP individua nella tav 4.6 i percorsi turistici individuati dal PTT (piano territoriale turistico). Le amministrazioni comunali dovranno, in sede di redazione del PAT, definire in maniera dettagliata tali percorsi, e garantire la loro tutela e valorizzazione. Sezione VII – Aree per servizi ed attrezzature di interesse pubblico Articolo 2616 - Direttive per le infrastrutture di viabilità 1. Il PTCP classifica le strade di interesse provinciale da considerare tali per le parti esterne ai centri abitati al fine di attribuire ad esse fasce di rispetto tenendo conto di quanto disposto dal Codice della Strada. Detta classificazione ha carattere urbanistico e vale in pendenza della definitiva classificazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizione del Codice della Strada. Il PAT dovrà verificare la congruità della classificazione operata dal PTCP e quindi potrà motivatamente applicare ad esse le distanze di rispetto previste dal Codice della strada, anche in deroga alla classificazione di PTCP. Le caratteristiche di tracciato, di sezione ed ogni altra caratteristica delle sedi viarie devono conformarsi al dettato della legislazione statale e regionale, conformemente alle direttive date in proposito dall’Amministrazione Provinciale, in particolare per quanto concerne l’innesto di sedi viarie private nella viabilità provinciale, non ammessa al fine di ridurre punti di conflitto e rallentamento. La delocalizzazione di ostacoli anche soltanto visivi esistenti nelle fasce di rispetto dei tracciati viari od agli incroci può essere incentivata dalla attribuzione di un credito edilizio. in corrispondenza di questi, e nelle fasce di rispetto dei tracciati viari è fatto assoluto divieto di costruire. 2. Gli strumenti urbanistici comunali promuovono la formazione di fasce vegetali d’adeguata profondità a fianco di infrastrutture lineari, ossia la piantumazione, entro un’area di rispetto predeterminata, di elementi vegetali autoctoni con la finalità di mitigare gli impatti negativi indotti da tali infrastrutture. 3. Nelle fasce di rispetto delle sedi viarie è consentito l’impianto di: piazzole di fermata per i mezzi pubblici da realizzare a cura dell’Amministrazione Pubblica proprietaria della sede viaria, parcheggi a raso e aree di sosta; distributori di carburanti e cartelli pubblicitari, compatibilmente con i caratteri paesaggistici e culturali dell’ambito; lamine fonoassorbenti e/o arborate . 4. Al fine di limitare l’impatto ambientale, le strade a scor-

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rimento veloce potranno essere previste in trincea, se necessario a più livelli, prevedendo che la loro sede comprenda complessivamente, in un unico assieme connesso: sedi veicolari per i due sensi di marcia; sedi veicolari di emergenza e di soccorso; aree di sosta veicolare. 5. Inoltre, gli strumenti urbanistici comunali verificano, e se necessario modificano, le previsioni del PTCP concernenti i tracciati viari, sia esistenti che di nuovo impianto, tenendo conto non soltanto delle condizioni di equiaccessibilità al territorio che le caratterizzano, ma anche dei requisiti di sicurezza e di aperta fruizione visiva dell’intorno . “L’area critica per la viabilità” evidenzia situazioni di particolare complessità in relazione ai collegamenti viari; per tali ambiti risulta necessario procedere a specifiche verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e funzionale, da attuarsi secondo le procedure di legge con la partecipazione dei comuni territorialmente interessati garantendo comunque il coinvolgimento delle rispettive cittadinanze e delle loro forme associative. 6. Tracciati ciclabili/pedonali. Sono realizzati od adeguati secondo i criteri tecnici e normativi: interconnessioni intercomunali, anche verso l’ esterno dei confini provinciali; formazione dell’asse maggiore Treviso-Ostiglia, e connessi innesti di bacino, percorsi specialistici di interconnessione turistica e paesistica; percorsi urbani riservati; piste di bacino abitativo convergenti ai compendi industriali attrezzati ed ai compendi scolastici. I tracciati dovranno essere realizzati preferibilmente lontano dalle sedi carrabili ad alto scorrimento utilizzando/recuperando la viabilità rurale. 7. E’ prevista la formazione di un PUT per i comuni di Castelfranco, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo, Vittorio Veneto. 8. Il PTCP prevede la possibilità di effettuare interscambio merci presso il Centro intermodale di Treviso Servizi per consentirne le più opportune modalità di trasporto anche con mezzi ecocompatibili. I comuni potranno considerare analoghe iniziative, anche in correlazione ai centri di interscambio previsti dal Piano Territoriale Regionale. 9. Il PTCP si adegua ai programmi regionali in materia di viabilità, con particolare riferimento alla Pedemontana Veneta, al completamento dell’autostrada A28, alle opere complementari al Passante di Mestre ed agli interventi previsti nei Piani triennali della viabilità di interesse regionale. Articolo 2717 – Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 1. E’ previsto l’adeguamento ai programmi regionali, tenendo conto delle modificazioni introdotte nelle caratteristiche della rete dal PTCP. E’ prevista, in particolare, la realizzazione di nuove stazioni SFMR a Treviso: S.Artemio, Aeroporto, Ospedale, Scalo Motta ed inoltre

in corrispondenza dei parcheggi scambiatori, con l’intento di favorire l’interscambio e l’accesso collettivo ecologicamente sostenibili, specificamente alle persone anziane o deboli, tra questi caposaldi, città abitata ed hinterland. Viene inoltre individuata una linea metropolitana da attuare tra le città di Conegliano e Vittorio Veneto. 2. Per permettere la realizzazione di adeguati parcheggi di interscambio in prossimità delle stazioni ferroviarie della SFMR (considerando tutti i lotti programmati) la destinazione d’uso delle aree localizzate nel raggio di circa 500 m dovrà essere specificamente considerata in sede di definizione del PAT. Articolo 2818 – Progetti di interesse provinciale 1. Il PTCP individua specifici progetti che assumono un rilievo sovracomunale o comunque una valenza strategica per l’adeguato e sostenibile sviluppo del territorio provinciale, per la valorizzazione delle sue principali risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche ed economiche e che, meglio descritti nell’allegato “FF” alla relazione tecnica al PTCP, vengono qui di seguito identificati: a) progetti naturalistici: 1. corridoi ecologici (Livenza, Piave, Muson); 2. percorso Treviso-Montello lungo il Giavera; 3. percorsi greenway e/o corridoi con utilizzo delle ex cave come bacini idrici; 4. studio per la risalita lungo il Piave di fauna ittica; 5. parco urbano della Storga; 6. le risorgive in Provincia di Treviso; 7. studio per la definizione di opere di compensazione ambientale da utilizzare nel territorio provinciale; 8. pedemontana verde (da collegare con il punto 3); b) progetti turistici e del tempo libero: 9. l’area della pedemontana del Grappa con riferimento all’accessibilità ed alla valorizzazione del territorio; 10. valorizzazione di Cima Grappa e della galleria Vittorio Emanuele III°, anche tramite la previsione di un impianto a fune e di un museo della Grande Guerra in montagna; 11. la Treviso-Ostiglia con prosecuzione per Venezia; 12. vari progetti di piste ciclabili; 13. parco delle Ville Venete lungo il Terraglio e Terraglio slow; 14. navigabilità dei corsi d’acqua principali; 15. la via Alemanna - Romea; 16. studio per l’utilizzo unitario della ferrovia dismessa Montebelluna-Piave; c) progetti di sistemazione idraulica: 17. studio idraulico per la salvaguardia del territorio provinciale (elemento base per la realizzazione delle relazioni di compatibilità idraulica dei vari PAT); 18. utilizzo delle cave al termine dell’attività estrattiva come bacini di laminazione (da collegare con il punto 3); 19. analisi della capacità estrattiva dai corsi d’acqua ai


fini della sistemazione idraulica; d) progetti per logistica-mobilità: 20. centro intermodale di Treviso-Servizi; 21. selezione tra le tangenziali di Treviso; 22. metropolitana cittadina da Treviso Servizi (aeroporto) a Ca’ Foncello; 23. studio per la verifica del dimensionamento dei parcheggi scambiatori nelle stazioni della metropolitana di superficie; 24. selezione alternative del ponte sul Piave, in appoggio a Ponte della Priula; 25. studio per la definizione di un Centro di gestione unitaria, di livello provinciale, per la logistica ed i trasporti; e) progetti per industria e servizi: 26. progetto per la riorganizzazione di 3 aree produttive da utilizzare come esempio pilota; 27. Parco Tecnologico provinciale; 28. piano per la localizzazione di impianti di produzione di energia mediante biomasse; 29. linee guida per la redazione del “piano antenne”. f) progetti per l’agricoltura: 30. piano per la realizzazione di impianti di depurazione per trattamento liquami zootecnici; 31. studio per la verifica di fattibilità dell’inserimento, all’interno di aree industriali dismesse, non utilizzabili per altri scopi di allevamenti zootecnici e serre; 32. studio per la realizzazione di nuovi borghi agricoli; g) progetti per l’area urbana e città metropolitana: 33. interventi di sviluppo della città metropolitana: progetto Cassamarca sul Terraglio; 34. progetto per la conservazione dell’identità nell’area urbana diffusa – Rilevazione e catalogazione di tutti gli edifici di significato storico e/o di rilevanza architettonica; 2. La realizzazione e progettazione degli interventi di cui al precedente comma deve essere concertata tra gli enti territoriali di volta in volta interessati tramite specifici accordi sui contenuti e le procedure di ogni intervento, il PAT potrà contenere le proposte di modificazione delle presenti Norme Tecniche per quanto necessario ad una corretta ed efficace progettazione degli interventi, ai sensi dell’art. 82 delle presenti norme tenuto conto dei programmi e delle politiche regionali di settore. I PRC sono tenuti a favorire e salvaguardare la realizzazione di detti interventi sul territorio, in ogni caso non pregiudicando né rendendo più gravose le condizioni per la loro esecuzione e progettazione. 3. Al fine di valorizzare il ruolo metropolitano dell’area di influenza della città di Treviso, il PTCP individua un ambito definito “La grande Treviso”, costituito dal comune del capoluogo e dai comuni contermini che contribuiscono alla sua funzione di tipo metropolitano. All’interno del quaderno progetti sono indicati una serie di interventi che risultano importanti per il futuro sviluppo della Grande Treviso, in particolare:

- la circonvallazione di Treviso; - l’estensione della metropolitana Aeroporto – Ospedale; - i parcheggi scambiatori; - le nuove stazioni SFMR; - il polo congressuale ed universitario di Villa Franchetti; - il centro intermodale di Treviso Servizi; - il parco urbano della Storga; - a tutela e valorizzazione delle risorgive; - la costituzione dell’asse Treviso-Ostiglia; - il percorso ciclopedonale lungo il fiume Giavera; - il percorso delle ville venete lungo il Terraglio. Note: 1.Modificato a seguito del Parere VAS n.106 del 09/12/2009 2.Modificato a seguito del Parere VAS n.106 del 09/12/2009 3.Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 4.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e DGR n. 1137 del 23/03/2010 5.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 6.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 7.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 8.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e DGR n. 1137 del 23/03/2010 9.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e DGR n. 1137 del 23/03/2010 10. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 11.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 12.Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 13.Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 14.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 15.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 16.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e DGR n. 1137 del 23/03/2010 17.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 18.Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e DGR n. 1137 del 23/03/2010

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Titolo III – Tutela delle risorse territoriali

Capo I – Obiettivi ed attribuzioni

Articolo 29 - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la tutela delle risorse 1. In relazione alle competenze di cui all’art. 22, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale detta apposita normativa di tutela e conservazione delle più rilevanti risorse ambientali e delle caratteristiche culturali del territorio provinciale. 2. In particolare, il PTCP recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e ne dispone le relative tutele, riportando altresì i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge. Il PTCP individua e precisa altresì gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi, le principali aree di risorgiva e le altre aree relitte naturali individuando altresì i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree di pregio ambientale. 3. Al fine di tutelare le risorse naturali e salvaguardare il paesaggio del territorio provinciale, il PTCP disciplina le aree di pregio ambientale di cui al secondo comma quali parti di una più ampia infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, dettando apposita disciplina che tuteli e valorizzi l’intera rete ecologica. 4. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale perimetra altresì i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi, disponendo apposita normativa di recupero, valorizzazione e tutela delle connesse risorse culturali. 5. Il PTCP individua e recepisce i vincoli di natura culturale e ambientali derivanti dalla legge o da strumenti territoriali sovraordinati. L’individuazione di detti vincoli sono da considerarsi in ogni caso di supporto ai responsabili dei procedimenti relativi ai beni, ai quali compete comunque la verifica delle condizioni per l’avvio delle procedure di tutela. Il PAT recepisce detti vincoli sul 19

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proprio territorio. 6. I terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. h), del D.Lgs. 42/04, vengono definiti dai Comuni in sede di PAT, PATI e PI. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici.

Capo II – Tutela delle risorse ambientali

Sezione I - Elementi fondamentali di ripartizione ambientale Articolo 30 - Unità di paesaggio 1. Il P.T.C.P. individua le unità di paesaggio intese quali ambiti territoriali caratterizzati da un costante grado di diversità tale da contraddistinguere l’intera unità e relativo: a) ai caratteri loro propri, e cioè dei tipi di elementi e delle forme e distribuzioni della loro presenza nel territorio; b) ai sistemi naturali ed antropici (conformazioni geomorfologiche, copertura vegetazionale, tipi di uso del suolo, forme insediative, dotazioni infrastrutturali…) presenti in esse prescindendo dalla loro caratterizzazione documentaria. 2. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono ad individuare gli ambiti territoriali omogenei in modo tale da far corrispondere ad ogni unità di paesaggio la totale estensione di uno o più ATO, non potendo di conseguenza uno stesso ambito territoriale omogeneo essere suddiviso tra diverse UDP. 3. Le caratteristiche di ogni UDP sono individuate e riconosciute dal P.T.C.P., in funzione della scala di indagine, in base a determinati parametri (indicatori). Spetta allo strumento urbanistico comunale, sulla base di analisi puntuali dei caratteri costitutivi proporre la correzione e


precisazione dell’estensione dell’unità, anche al fine di rendere coerenti le UDP con i perimetri delle ATO in cui il territorio comunale è suddiviso. Articolo 31 -Indicatori di sostenibilità ambientale 1. Le peculiarità d’ogni Unità di paesaggio costituiscono riferimento per l’unitario governo di politiche, strategie, programmi, progetti, interventi di trasformazione sostenibile del territorio compreso in essa. 2. La qualità ecologico-ambientale-paesaggistica di ogni UDP è misurata dallo strumento urbanistico comunale mediante indicatori, i quali, in funzione delle loro variazioni, indicano il livello di sostenibilità delle trasformazioni all’interno dell’UDP stessa. Sezione II - Direttive per la tutela ambientale Articolo 3220– Direttive sulle compensazioni e mitigazioni ambientali 1. Con riferimento agli indicatori di sostenibilità individuati per ciascuna UDP e sulla base delle qualità presenti nell’UDP, lo strumento urbanistico comunale dovrà prevedere idonee procedure di verifica dell’equilibrio ecologico ambientale nel territorio di competenza, disponendo adeguati interventi di compensazione ambientale da realizzarsi in funzione dell’aggravio di carico ambientale determinato da: a) attività di estrazione di minerali non energetici (cave); b) interventi infrastrutturali ed edificatori in zona agricola; c) interventi di nuova urbanizzazione; d) qualsiasi altro intervento che riduca il valore ecologico ambientale del territorio. 2. Le opere di compensazione ambientale possono venir realizzate entro od all’esterno degli ambiti di intervento, purché all’interno delle medesima unità di paesaggio, e preferibilmente all’interno delle aree destinate alla rete ecologica. Esse sono ordinate in primo luogo alla rinaturalizzazione del territorio, particolarmente quanto alle aree boscate ed alle zone umide, alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, ed alla riqualificazione dell’agro-ecosistema. 3. Costituiscono opere di compensazione ambientale: a) gli interventi di forestazione; b) il recupero delle cave come bacini idrici ovvero di ricarica; c) la formazione di aree filtranti lungo i corsi d’acqua; d) la formazione di corridoi ecologici; e) ogni altra opera che incrementi il carattere ecologico del territorio. 4. Lo strumento urbanistico comunale potrà prevedere la possibilità di monetizzare gli interventi di compensazione convertendo le opere previste a prezzo di mercato e destinando le risorse così ricavate per opere di mitigazione e compensazione ambientale già indicate dal rapporto ambientale del PAT. Lo strumento urbanistico dovrà altresì prevedere che gli interventi di compensa-

zione siano garantiti da fideiussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati prima dell’intervento cui sono riferiti. 5. In particolare, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale di settore gli strumenti urbanistici locali prevedono che ogni programma/progetto di cava sia corredato dal programma di destinazione/sistemazione finale del sito e dei suoi intorni, muovendo dalla previsione del decremento di valore ecologico-ambientale che la cava induce, e provvedendo di conseguenza ad adeguate misure di mitigazione, con cui affiancare la fase di escavazione, e di compensazione per il riequilibrio della sostenibilità complessiva dell’unità di paesaggio, al cui interno l’escavazione è prevista. La compensazione deve essere assicurata sia allo stato finale dei luoghi che durante l’attività di escavazione. Il Piano di Recupero della cava esaurita è definito sentita/e la/e Amministrazione/i comunale/i e Provinciale e approvato secondo le procedure di legge. 6. Sino a quando la Regione non disporrà norme ad hoc (art. 46 comma 1, lett. a, L.R. 11/04) i parametri di compensazione (indice di riequilibrio ecologico), per interventi di grande dimensione/consistenza, sono: a) determinati in sede di VIA o redazione di compatibilità ambientale, ove previste; b) per interventi di interesse generale, lo strumento urbanistico comunale prevederà parametri minimi di compensazione non inferiori a: 3 m di siepi ovvero 1 m2 di bosco per m3 di nuova edificazione e/o di ampliamento; 5 m2 di bosco, od ecosistema equivalente, per m2 di strada; 3 m2 di bosco od ecosistema equivalente per m2 disboscato; c) per interventi relativi a case singole, i parametri di cui alla lettera precedente sono ridotti ad 1/3. Articolo 3321- Direttive per la tutela del sistema vegetazionale 1. Con riferimento all’intero territorio di competenza, lo strumento urbanistico comunale assicura, conformandone obiettivi e previsioni, la tutela della biodiversità del territorio provinciale, ed in particolare delle esistenti risorse: 1) silvicole; 2) agricole; 3) degli habitat naturali; 4) naturalistiche. 2. Gli strumenti urbanistici comunali incentivano, ove necessario e possibile, gli interventi finalizzati all’accrescimento delle risorse silvicole, curando particolarmente: a) la incentivazione delle specie arboree autoctone; b) la tutela di formazioni boscose collinari; boschi relitti di pianura; singoli alberi di significativo carattere culturale e/o ambientale; viali alberati; parchi pubblici; parchi pertinenziali di insediamenti pubblici e/o privati; alberi morti che non comportino pericolo per la pubblica incolumità, presenti nelle aree boschive e/o a parco, ove possibile e

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necessario dal punto di vista naturalistico; c) l’impianto di superfici boscate (a fini ambientali e/o economici) nei terreni agricoli non più necessari alla produzione, o ritirati in tutto od in parte da essa; d) l’impianto di formazioni forestali a carattere permanente, per la costruzione di fasce filtro a protezione della residenza da infrastrutture ed altre fonti di pressione. 3. Processi di afforestazione-riforestazione estesi a consistenze significative di suolo, da intendere anche come compensazioni ambientali, sono previsti all’interno delle aree individuate dal PTCP come: a) aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo; stepping zone; fasce tampone; b) corridoi ecologici; c) cave dismesse; d) aree per l’incentivazione di fasce filtro lungo i fiumi; e) bordi di autostrade e di strade statali, regionali e provinciali. 4. Le Amministrazioni Comunali prevedono nel PAT ed attuano tramite il PI programmi di piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto tendendo a provvedere il territorio comunale di non meno di un albero per residente. Articolo 34 - Direttive per la tutela del sistema faunistico 1.Con riferimento alla tutela del sistema faunistico, gli strumenti urbanistici comunali: 1) incentivano le recinzioni in grado di permettere il passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni presenti nel territorio; 2) propongono azioni di divieto di disturbo e distruzione di esemplari di fauna e di deterioramento dei loro siti di riproduzione e di riposo; 3) verificano sulla base del monitoraggio della fauna presente e di indicatori biologici lo status dell’ambiente/ biodiversità e le sue tendenze evolutive e precisano con apposita analisi i confini e la classificazione delle aree di idoneità faunistica come rilevate dal PTCP.

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Sezione III - Rete ecologica Articolo 3522 - Definizioni 1. Rete ecologica è un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza di popolazioni vegetali e/o animali, configurato dal PTCP per le finalità più ampie di: a) conservazione della natura; b) tutela della biodiversità; c) sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali; d) conservazione delle risorse della naturalità territoriale. 2. Considerate da questo punto di vista le componenti strutturali della rete ecologica individuate e perimetrate dal PTCP sono: a) le aree nucleo: aree centrali, entro le quali mantenere nel tempo le specie-guida delle popolazioni (sono comprese le zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali protette ai sensi della L.394/1991); b) le aree di connessione, che comprendono:

- le aree di completamento delle aree nucleo; - le buffer zone: fasce-tampone di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi; c) i corridoi: fasce di connessione mirate a consentire lo scambio di individui tra le aree nucleo, così da ridurre il rischio di estinzione delle singole popolazioni locali, che comprendono: - corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli ecosistemi della naturalità, che si diramano da nord verso sud del territorio provinciale, connettendosi inoltre con le reti principali delle provincie contigue; - corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i rami della rete principale, ed alla quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura. d) i varchi, che corrispondono alle strettoie esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in atto processi dinamici di occlusione; e) lestepping zone: isole ad elevata naturalità, tra le quali il PTCP individua anche i parchi delle Ville che integrano la catena di continuità; f) le aree critiche (AC): ambiti nei quali i caratteri della rete, ed in particolare la sua permeabilità, appaiono più fortemente minacciati. Le aree critiche sono considerate d’interesse prioritario per la formazione dei progetti attuativi della rete, al fine di non precludere le potenzialità residue e guidare le nuove trasformazioni verso uno sviluppo equilibrato della rete; g) ambiti di potenziale completamento della rete ecologica: fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsi dal D. Lgs. 42/04. Articolo 36 - Indirizzi generali per la disciplina degli ambiti compresi nella Rete Ecologica 1. La progettazione degli interventi nella rete ecologica provinciale, ed in particolare il progetto complessivo che li preordina, costituiscono: a) sistema strategico coordinato degli interventi mirati alla conservazione della biodiversità; b) fattore di ordinamento sia delle trasformazioni ammissibili, sia per il contenimento del consumo di suolo, sia di sostegno delle previsioni del PTCP per la compattazione dei sistemi insediativi; c) supporto fondativo sia per la riqualificazione delle unità di paesaggio sia per il contenimento della vulnerabilità ambientale, sia in particolare per la valorizzazione del paesaggio agrario e fluviale, cui il PTCP riconosce il ruolo di fattori fondativi di riferimento per la conservazione degli equilibri ambientali e della qualità delle unità di paesaggio della pianura, oltre che fonte di risorse economiche diversificate. 2. In riferimento a tali finalità la rete ecologica si pone


come obiettivo di: a) favorire la interconnessione ecologica del territorio, ed in esso particolarmente del compendio della pianura con il compendio della collina; b) sottrarre progressivamente alla pressione antropica esercitata dal sistema insediativo ambiti territoriali da utilizzare per la riconnessione e la ricostituzione della rete, formando attorno ai centri abitati, quando possibile, una cintura verde; c) individuare le aste fluviali come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di riconnessione delle componenti della rete ecologica; d) estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità ed obiettivi di tutela, le azioni volte alla riconnessione della rete ecologica alle aree ad elevato rischio idraulico; e) promuovere la gestione ecologica dell’agroecosistema attraverso l’introduzione di siepi campestri, di corridoi ecologici di connessione diffusa, che si traduca in una successione di microcorridoi e di piccole unità di habitat, a vantaggio della biodiversità e del paesaggio; f) promuovere la realizzazione di passaggi e scale per consentire il transito di specie ittiche nei corsi d’acqua in cui sono presenti manufatti di sbarramento; g) promuovere interventi di ingegneria naturalistica nella gestione, manutenzione e trasformazione di fossi, fossati e canali e delle relative sponde, evitando azioni di tombinatura e la creazione di sponde cementificate; h) promuovere azioni al fine di preservare/recuperare gli ambienti carsici del territorio provinciale, in cui sono numerose le specie endemiche. A tal fine sono da prevedere eventuali opere di mitigazione, sulla premessa di specifici studi per garantire la permanenza delle componenti endogene ed ipogee di biodiversità; i) incentivare l’incremento della frazione di necromassa legnosa ed il numero di alberi lasciati invecchiare definitivamente al fine di contribuire all’aumento della biodiversità animale a tutti i livelli, fornendo siti di rifugio, di alimentazione e di riproduzione; l) inserire nei corridoi ecologici zone agricole abbandonate o degradate, parchi pubblici e di ville in quanto collegabili alla direttrice principale dei corridoi. 3. Gli strumenti urbanistici locali, ed inoltre ogni altro atto di programmazione e di governo del territorio assumono gli obiettivi di cui al comma precedente come condizioni alle trasformazioni ammissibili delle risorse, così da contribuire, ogni Amministrazione per quanto di propria competenza, alla realizzazione della rete ecologica provinciale. 4. L’Amministrazione Provinciale provvede al monitoraggio di tutti i corridoi ecologici componenti la rete ecologica, ed alla manutenzione dei corridoi ecologici principali, competendo ad ogni Amministrazione Comunale la manutenzione d’ogni altro corridoio nel proprio territorio. 5. E’ incentivata l’agricoltura di servizio, da affidare,

anche con bando di concorso, ad agricoltori che siano disponibili a svolgere attività e funzioni d’interesse generale per la tutela della rete ecologica. Articolo 3723 - Direttive per la tutela delle aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone 1. Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali protette) 1) la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio, ed inoltre con l’inserimento di strutture utili all’attraversamento faunistico e con la costituzione di aree di rispetto formate con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità; 2) la gestione dell’agricoltura in queste aree deve essere indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva; 3) le aree individuate come critiche per presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici nei siti della Rete Natura 2000 devono essere considerate dalla normazione tutelare degli strumenti urbanistici comunali come ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione mediante azioni di mitigazione e compensazione. 2. Con riferimento alle aree IBA, alle aree di completamento delle aree nucleo, ai corridoi ecologici ed alle stepping zone, gli strumenti urbanistici comunali perimetrano in maniera definitiva i loro confini e individuano, nell’ambito delle zone di tutela naturalistica, le aree di più significativa valenza da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette ai sensi della L. 394/1991, e quelle ove l’attività agricola e la presenza antropica esistono e sono compatibili. In tale prospettiva, gli strumenti urbanistici comunali pongono in evidenza e sottopongono a specifica valutazione e disciplina: a) le attività e gli interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri; b) percorsi e spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; c) le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili; d) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi; e) l’eventuale esercizio dell’ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purchè di tipo non intensivo se di nuovo impianto; f) i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni locali

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e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all’intorno; g) le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie; h) la gestione dei boschi e delle foreste; i) l’adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché il miglioramento/adeguamento in sede delle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti. Eventuali correzioni dei tracciati di queste potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti, prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi. L’attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA, è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia. 3. Con riferimento alle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli strumenti urbanistici locali dispongono apposita disciplina finalizzata a: a) conservare e valorizzare i boschi esistenti; b) limitare l’avanzamento del bosco circostante in zone di arbusteti e praterie ad alta-media idoneità faunistica; c) in presenza di rischio idrogeologico, previa puntuale verifica, incrementare la naturalità diffusa per il tramite di interventi di ingegneria naturalistica nelle zone di arbusteti e praterie a bassa idoneità faunistica; d) valorizzare le aree limitrofe ai corsi d’acqua prevedendo in particolare: i. interventi atti a favorire l’autodepurazione; ii. rimodellazione e rinaturalizzazione delle sponde, mirate anche ad aumentare l’estensione delle aree golenali ed a creare fasce filtro; iii.creazione di una rete di percorsi faunistici di collegamento; iv. creazione di casse di espansioni a caratteri naturali; v. creazione di percorsi turistici e/o di tempo libero contestuali ad interventi di riqualificazione spondale; e) per le aree critiche (AC) ed i varchi, minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali; f) definire i livelli di idoneità faunistica all’interno di queste aree e dettare norme differenziate secondo il livello di idoneità da conferire o conservare ed i seguenti criteri: i. alta idoneità: si deve assicurare tutela e conservazione del livello (ottimo – buono); ii. media idoneità: si deve assicurare tutela e conservazione del livello (medio); iii. bassa idoneità: si deve incentivare la riqualificazione del livello (scarso);

iv. idoneità molto bassa: si deve incentivare la riqualificazione del livello (nullo). 4. Per le direttrici di permeabilità verso l’esterno sono da incentivare locali: a) accordi finalizzati a progetti condivisi con le province ed i comuni confinanti; b) progetti specifici per interventi prioritari; c) la conservazione della permeabilità ecologica; d) la riqualificazione degli habitat esistenti. Articolo 3824 - Direttive per la tutela delle fasce tampone (buffer zone) e delle aree di potenziale completamento della rete ecologica 1. Nelle fasce tampone e nelle aree di potenziale completamento della rete ecologica site al di fuori delle aree urbanizzate possono venir opportunamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale, compatibilmente con le previsioni del PTCP: a) attività di agricoltura non intensiva; b) attività agrituristiche; c) centri di didattica ambientale; d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto; 2. Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti. 3. Gli strumenti urbanistici comunali perimetrano in maniera definitiva le fasce tampone, indicando le aree di idoneità faunistica comprese in esse e dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità, in analogia a quanto disposto per le aree faunistiche comprese nelle altre aree della rete ecologica. 4. Per i corsi d’acqua gli strumenti urbanistici prevedono interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle aree nucleo. 5. Per le aree critiche (AC) e per i varchi, minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, gli strumenti urbanistici prevedono interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali; 6. Per il reticolo stradale principale, particolarmente nei tratti ad alta interferenza, gli strumenti urbanistici prevedono: a) divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali; b) incremento degli interventi di deframmentazione; c)incremento degli interventi anche intensivi di recupero ambientale. L’attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA, è subordinata a verifica di compatibilità ambientale,


finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia. Articolo 39 25- Prescrizioni di tutela per aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone 1. Nelle aree nucleo e nelle aree di completamento delle aree nucleo come individuate dal P.T.C.P. i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della normativa statale e regionale in materia. All’interno dei corridoi ecologici e delle stepping zone la necessità della valutazione d’incidenza è decisa dall’autorità competente in relazione alla prossimità delle aree SIC/ZPS; nel caso in cui essa non si renda necessaria dovrà essere redatta un analisi che dimostri comunque la compatibilità dell’opera con i luoghi. 2. All’interno di tali aree è fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d’incidenza con esito positivo, di: a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati; c) formare nuovi sentieri; d) realizzare nuove edificazioni sparse; 3. In dette aree sono ammessi solamente: a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione …); b) dotazione di idonei sistemi per l’attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione; c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat; d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone; e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali; f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell’assetto idrogeologico; g) realizzazione di siepi e fasce boscate. 4. Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d’ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell’area. 5. Non sono consentite le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio.

6. In ogni caso, per parchi, aree protette e SIC/ZPS deve essere fatto riferimento alle specifiche normative rilevanti; in particolare nelle aree SIC/ZPS valgono le seguenti prescrizioni: - nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive; - la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua. 7. Le prescrizioni di cui al presente articolo decadono per le parti di territorio non più interessate da ambiti di rete ecologica a seguito dell’adeguamento del PRC alle disposizioni di cui all’art. 41 delle presenti Norme Tecniche. Articolo 4026 - Prescrizioni di tutela delle fasce tampone (buffer zone) e delle aree di potenziale completamento della rete ecologica 1. In questi ambiti i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) in prossimità di aree SIC e ZPS ai sensi della normativa statale e regionale in materia; nelle aree distanti da quest’ultime ma prossime a corridoi ecologici e/o altre aree a valenza naturalistica dovrà essere redatta un’analisi che dimostri comunque la compatibilità dell’opera con i luoghi. La necessità della procedura VINCA è valutata comunque dal responsabile del procedimento. 2. L’attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la riqualificazione delle esistenti se non soggette a VIA è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione. 3. Non sono consentite coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. 4. Le prescrizioni di cui al presente articolo decadono per le parti di territorio non più interessate da ambiti di rete ecologica a seguito dell’adeguamento del PRC alle disposizioni di cui all’art. 41 delle presenti Norme Tecniche. Articolo 4127 – Direttive per l’adeguamento e la verifica 1. Al fine di garantire uno stato di conservazione sostenibile degli habitat e delle specie presenti, il progetto provinciale di rete ecologica del P.T.C.P. costituisce, con efficacia di direttiva, riferimento per la progettazione delle componenti comunali della rete, limitatamente a: a) continuità della rete; b) estensione e perimetri delle aree nucleo, con esclusione delle IBA; c) direttrici dei corridoi principali; d) localizzazione dei varchi; e) normativa di tutela delle singole aree di tutela.

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2. Con riferimento agli elementi della Rete Ecologica diversi da quelli di cui al primo comma, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di informazioni e dati specificamente approfonditi, possono integrarli e modificarli: a) estensione e perimetri delle aree nucleo limitatamente agli ambiti IBA e le aree di completamento delle aree nucleo; b) le dimensioni dei corridoi ecologici; c) estensione e perimetri delle fasce tampone e delle aree urbanizzate; d) estensione e perimetri delle stepping zone; e) l’estensione dei varchi secondo i criteri seguenti: i. varchi della rete principale: larghezza minima di 100 m; ii. varchi della rete secondaria: larghezza minima di 50 m essendo sia i varchi della rete principale che i varchi della rete secondaria liberi da recinzioni o costruzioni limitative; iii. a fronte dell’impossibilità di raggiungere queste larghezze minime, riduzioni di esse sono ammissibili, ma a condizione che la qualità di habitat di questi varchi più contenuti sia particolarmente elevata, anche con l’impianto di vegetazione almeno in parte già sviluppata, l’inserimento di fasce tampone capaci di ridurre significativamente i disturbi d’origine esterna alla rete, e reti laterali di protezione a protezione della fauna selvatica ed a contenimento di interferenze antropiche; in corrispondenza delle estremità dei varchi la rete ecologica dovrà presentare allargamenti finalizzati alla formazione di aree di invito, costituite da ecosistemi diversificati qualitativamente e dimensionalmente significativi; 3. Nel dare configurazione definitiva alle indicazioni concernenti i corridoi ecologici, gli strumenti urbanistici comunali inseriscono per quanto possibile in essi zone agricole abbandonate o degradate in quanto collegabili alla direttrice principale dei corridoi. Ove non siano disponibili aree utili alla formazione dei corridoi ecologici gli strumenti urbanistici comunali daranno direttive per prevedere programmi di riconversione di altre aree. 4. Qualora i Comuni verifichino che nel PRG vigente alla data di adozione del PTCP siano pianificate aree urbane non riportate nella Tav. 3.1 di PTCP, sarà compito del PRC ridefinire gli elementi della rete ecologica in modo da garantire comunque la continuità ecologica e la tutela delle valenze naturalistiche presenti nel territorio. In tali ambiti non sono comunque efficaci le prescrizioni di cui agli art. 39 e 40 delle presenti Norme Tecniche.

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Sezione IV – Parchi urbano-rurali Articolo 42 – Direttive per i parchi urbano-rurali 1. Al fine di garantire la tutela e la sostenibilità delle risorse ambientali del territorio gli strumenti urbanistici comunali possono individuare all’interno dei propri territori parchi urbano-rurali che assicurino la fruibilità di una rete ambientale di interconnessione tra gli insediamenti esistenti e garantiscano la valorizzazione dei territo-

ri agricoli o comunque di pregio in relazione alla vicina presenza di aree urbanizzate. 2. Negli ambiti di territorio eventualmente individuati dagli strumenti urbanistici comunali quali parchi urbanorurali ai sensi del primo comma la disciplina d’uso del territorio è finalizzata a: 1) protezione dell’ambiente, tramite: a) salvaguardia degli habitat; b) salvaguardia delle specie autoctone; c) eliminazione delle specie alloctone; d) incremento della biodiversità (mediante alberi morti, zone umide, prati ad erbe alte, ecotoni a cespuglio); e) conservazione dell’eterogeneità strutturale (siepi, boschi, fossi, agricolo, e simili); f) protezione delle siepi e loro ampliamento al fine di realizzare dei corridoi interni; g) conservazione, protezione e gestione oculata di fossi e fossati; h) divieto di tombinatura e di sfalcio in periodo riproduttivo per le specie di uccelli nidificanti; 2) mantenimento e sostegno dell’attività agricola, tramite: a) salvaguardia dell’integrità del suolo agricolo, con divieto di impianto di nuove attività non agricole che necessitino di nuovi edifici o dell’ampliamento degli esistenti. L’impianto di nuove consistenze edilizie potrà essere consentito esclusivamente in compendi di frangia urbana; b) allocazione in aree urbanizzate degli interventi edificatori resi necessari dalle attività della popolazione presente; 3) gestione agricola rispettosa dell’ambiente e del paesaggio, tramite: a) misure agroalimentari conformi alle direttive politiche agricole comuni dell’UE, in linea con le misure di compatibilità ambientale ed in relazione alla misura contributiva 6 (indennizzi agli agricoltori); b) realizzazione di fasce tampone poste a protezione delle SIC-ZPS e delle aree vulnerabili, per le quali il gestore del parco proporrà agli agricoltori convenzioni specifiche per la gestione, ricorrendo alla misura contributiva 6 (colture a perdere, piantumazione di siepi…); c) utilizzo razionale di pesticidi, insetticidi e sementi; d) sostegno ed incentivazione dell’agricoltura biologica; e) proposte di tipologia edilizia caratterizzata da materiali tradizionali, da impiegare nelle aree non urbanizzate per la ristrutturazione di edifici esistenti; f) divieto di allevamenti intensivi; 4) impianto di colture privilegiate tipiche del trevigiano; 5) sostegno alla commercializzazione dei prodotti agricoli, tramite: a) attivazione turistica; b) realizzazione di punti di vendita dei prodotti locali; c) sostegno al rapporto diretto agricoltore–acquirente; d) convenzione con associazioni di protezione e promozione dei prodotti locali (slow food….);


6) sostegno alle attività commerciali e dei servizi, tramite affidamento promozionale ad un Agente di sviluppo economico dei settori di sviluppo e della ricerca di finanziamenti a livello locale ed europeo; 7) sviluppo di attività culturali: a) a cura dell’ente parco, delle Amministrazioni Comunali interessate e della Amministrazione Provinciale; b) raccolta e diffusione delle informazioni sul Parco; c) feste e manifestazioni culturali per la promozione del Parco; d) approfondimento e diffusione della conoscenza del Parco (convenzione con Università, summer school, realizzazione di conferenze, seminari…); 8) promozione di turismo natura-cultura e delle connesse attività commerciali di servizio, tramite: a) progettazione, realizzazione manutenzione di sentieri pedonabili; b) realizzazione di punti di ristoro (punto acqua, panchine, pannelli esplicativi…) lungo i percorsi; c) realizzazione di punti di pronto soccorso; d) realizzazione di percorsi ciclabili; e) promozione dell’equitazione. 3. Fermo quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, il PTCP individua direttamente un parco urbano-rurale di interesse provinciale nell’area sita ad est dell’abitato di Treviso, comprendendovi i compendi di “Fontane Bianche” e dello Storga, all’interno del quale lo Storga costituisce il fulcro per la posizione geografica, la struttura ambientale e le componenti faunistiche e vegetazionali. Con riferimento all’ambito territoriale individuato al presente comma, gli strumenti urbanistici comunali interessati uniformano la disciplina urbanistica alle direttive di cui al comma 2 del presente articolo, specificando in dettaglio le previsioni del PTCP ed anche modificandole ed integrandole purchè compatibilmente con indirizzi ed obiettivi dettati da esso, senza che ciò renda necessaria una variante al piano territoriale. Negli strumenti urbanistici comunali interessati sono altresì inserite iniziative per l’attuazione del Parco, con previsione di finanziamento. 4. il PTCP individua altresì a sud di Mogliano, in via indicativa, altra area idonea alla destinazione a parco urbano-rurale: spetta al PAT definire correttamente il limite dell’ambito, le misure da attuare e la normativa urbanistica uniformata alle direttive di cui ai commi precedenti.

Capo III – Tutela e valorizzazione delle risorse culturali Sezione I – Classificazione, disciplina e valutazione delle risorse culturali e paesaggistiche Articolo 4328 – Classificazione delle risorse culturali e paesaggistiche

1. Il P.T.C.P. individua e perimetra i centri storici come configurati nell’Atlante dei Centri Storici Regionali, individua le Ville Venete, i complessi ed edifici di pregio architettonico, esterni ai centri storici e comprensivi dei manufatti dell’archeologia industriale. 2. Con riferimento alle risorse culturali di cui al primo comma, in esecuzione di quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento, i centri storici come individuati dal P.T.C.P. sono classificati, dal punto di vista del carattere culturale riconosciuto a ciascuno di essi, in tre categorie di tutela : - livello 1 o “di notevole importanza”; - livello 2 o “di grande interesse”; - livello 3 o “di medio interesse”. 3. Con riferimento alle risorse culturali di cui al primo comma, il P.T.C.P. indica altresì, tra le ville venete e i complessi ed edifici di pregio architettonico, quelli ritenuti di interesse provinciale per le particolari caratteristiche di pregio ed importanza, per i quali indica le relative pertinenze, i contesti figurativi, i coni visuali principali, le quinte. Ai medesimi fini, il P.T.C.P. riconosce di interesse provinciale i centri storici classificati come di livello 1, ovvero di notevole importanza, e di livello 2, ovvero di grande interesse. 4. Il P.T.C.P. dispone una normativa di indirizzo e direttiva finalizzata alla tutela di tutti gli ambiti di rilievo culturale, storico ed architettonico, paesaggistico, individuati a norma del comma 1 del presente articolo diversificandola in funzione delle loro caratteristiche peculiari e del valore documentale ad esse attribuito. 5. Il P.T.C.P. dispone altresì una apposita e specifica normativa direttiva e prescrittiva di recupero, valorizzazione e tutela applicabile alle ville venete, ai complessi ed edifici di pregio architettonico riconosciuti di interesse provinciale, disponendo altresì normativa direttiva e prescrittiva, efficace sino all’adeguamento al PTCP degli strumenti urbanistici comunali, per le relative pertinenze ed ai contesti figurativi ed ai coni visuali principali. 6. Con riferimento alle residue ville venete ed ai restanti complessi ed edifici di pregio architettonico, cui non è riconosciuto un interesse provinciale, lo strumento urbanistico comunale detta la specifica disciplina di tutela, uniformata alla normativa di indirizzo di cui al comma 4 del presente articolo e graduata motivatamente sulla base degli approfondimenti effettuati in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale, utilizzando a tale fine lo schema tipo di analisi allegato alla Relazione tecnica al PTCP. 7. Il PAT dovrà altresì individuare i parchi ed i giardini ritenuti di pregio o comunque rilevanti per dimensioni o localizzazione connessi con le Ville Venete e gli edifici di pregio di qualsiasi tipo o comunque presenti sul proprio territorio.

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Articolo 44 - Classificazione delle risorse culturali archeologiche 1. Il PTCP, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, individua e perimetra altresì i siti di interesse archeologico vincolati ex-lege nonché le aree a rischio archeologico nelle quali è da sottoporre a verifica la possibilità di rinvenimenti archeologici. 2. Con riferimento alle aree a rischio archeologico di cui al precedente comma il PTCP individua: a) i centri storici a rischio archeologico, il cui significato storico documentale e culturale risulta particolarmente importante per la rilevanza e la consistenza delle risorse archeologiche presenti di età pre-romana e romana, fortificazioni antiche, cinte murarie medievali, bastioni di epoca moderna, difese acquee ed impianti urbanistici di età storica e che risultano essere: Asolo, Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cison di Valmarino, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Follina, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo, Orsago, Pieve di Soligo, Portobuffolè, Roncade, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto-Ceneda, Vittorio Veneto-Serravalle; b) i siti a rischio archeologico con eventuale ambito di tutela; c) gli agri centuriati ovvero i tracciati visibili o latenti di strade e di centuriazione romana. 3. Ai fini di tutela dei beni di cui al comma 2, il PTCP detta apposita normativa di indirizzo e direttiva spettando allo strumento urbanistico comunale precisare nel dettaglio, d’intesa con la Soprintendenza competente, la specifica disciplina di tutela, uniformata alla normativa di indirizzo di cui al presente articolo e graduata motivatamente sulla base degli approfondimenti effettuati in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale. In ogni caso, per le aree di cui al secondo comma del presente articolo, il PTCP detta transitoriamente apposite prescrizioni di tutela che rimangono efficaci sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP.

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Articolo 45 - Analisi delle risorse culturali 1. Gli strumenti urbanistici locali estendono all’intero territorio comunale di competenza, ed in particolare a tutti gli ambiti di interesse culturale individuati dal PTCP a norma dei precedenti articoli 43 e 44, una valutazione e selezione dei caratteri culturali delle risorse territoriali; ad essa consegue la normazione tutelare, caratterizzata dalla attribuzione di condizioni agli interventi ammissibili, conformemente ad una articolazione come la seguente: a) significati positivi per valutazione diffusa e condivisa, da conservare senza cambiamenti; b) significati positivi per valutazione prevalente, da confermare e tutelare nei cambiamenti ammissibili; c) risorse insignificanti per valutazione prevalente, cui attribuire significati per il tramite di cambiamenti ammissibili;

d) significati negativi per valutazione prevalente, da trasformare in positivi per il tramite di cambiamenti ammissibili; e) significati negativi per valutazione diffusa e condivisa, da sostituire per il tramite di cambiamenti ammissibili. 2. In funzione dell’analisi di cui al comma precedente, lo strumento urbanistico comunale dovrà prevedere procedure idonee a garantire che ogni programma o progetto di intervento sia sostenuto e motivato, in premessa al riconoscimento dei valori culturali, da una indagine anche documentaria (rappresentazioni cartografiche, catasti figurativi e non, rilievi, progetti, atti notarili, documenti fotografici ed ogni altro documento, pubblico e/o privato, di cui si abbia disponibilità) delle preesistenze, delle vicende pregresse ed in particolare dei loro riferimenti figurativi/cronologici, che consenta di identificare, almeno per motivabile attendibilità congetturale, caratteri culturali complessivi dell’ambito oggetto d’indagine. Su tale base le conseguenti proposte d’intervento devono tendere a tutelare/recuperare/attribuire al carattere culturale delle risorse territoriali assetti comunque coerenti con i dati dedotti dall’indagine, così da garantire la sostenibilità dell’intervento. L’indagine di cui a questo comma è effettuata sulla base delle schede di analisi proposte dal PTCP nell’allegato “M” alla Relazione di Piano. Sezione II - Direttive Articolo 4629 - Direttive generali per la conservazione ed il recupero delle risorse culturali 1.Con riferimento ai Centri Storici individuati ai sensi dell’art. 43 e tenuto conto di quanto indicato all’art. 4, il PAT recepisce il perimetro indicato nella cartografia del presente Piano e provvede a verificarne la coerenza con la documentazione e la cartografia storica, prevedendo eventuali giustificate modifiche dell’area afferente il centro storico. Con riferimento ai centri Storici, alle Ville Venete nonché ai complessi ed edifici di pregio architettonico, di qualunque livello ed interesse individuati dal PTCP ai sensi del comma 1 dell’art. 43 precedente e compresi nel territorio di competenza, gli strumenti urbanistici comunali prevedono apposita disciplina delle azioni mirate alla loro conservazione e recupero, uniformandosi ai seguenti criteri: a) definire il censimento delle risorse culturali presenti nel territorio comunale conformemente alle schede di analisi e valutazione proposte dal PTCP nell’allegato “M” alla Relazione di Piano; b) prevedere la ricostruzione documentaria ma, in difetto, anche congetturale, degli immobili esistenti; c) valorizzare le continuità di percorso, pubblico o privato, lungo le sedi viarie, i portici, i percorsi pedonali o pedonalizzabili, a consentire la ricostruzione di continuità lungo le quali aprire l’accesso pubblico ad attività economiche ed a residenze compatibili con le strutture


storiche, valorizzando altresì, ove necessario, l’identità dei siti riferibili alla memoria collettiva, storica e non, pubblica e privata (piazze, sagrati, giardini…); d) prevedere la connessione progettuale sistematica tra singole trasformazioni proposte e trasformazione insediativa complessiva (contesti, contiguità paesaggistiche); e) promuovere, interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate, sia con piani del colore comunque coordinati secondo indirizzi omogenei dettati dall’Amministrazione Comunale, sia mediante la eliminazione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie; f) attuare un coordinamento intercomunale delle politiche comunali di recupero dei Centri Storici, delle Ville Venete e dei complessi di pregio architettonico e paesaggistico, finalizzato particolarmente alla connessione dei singoli interventi con reti unitarie di percorso per una fruizione culturale e turistica delle risorse. Articolo 4730 - Direttive generali per le risorse culturali archeologiche 1. Il PTCP recepisce nella Tav. 1.1 i vincoli archeologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10, comma 3, lett. a) ed art. 142, co.1, lett. m), decretati fino al 2006, e messi a disposizione dalla competente Soprintendenza. I comuni in sede di elaborazione del PAT, individuano le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all’osservazione e alla pubblica fruizione dei beni vincolati, conformemente a quanto stabilito dal PTRC ed in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004. 2. Per ciascuna delle aree a rischio archeologico, individuate nella Tav. 2.4 del PTCP, i Comuni accertano e dettagliano la sussistenza del rischio archeologico con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e predispongono, in sede di PAT, specifiche norme di tutela volte a garantire la salvaguardia dei segni presenti sul territorio. 3. Con riferimento ai centri storici a rischio archeologico ed ai siti a rischio archeologico individuati tra le aree a rischio archeologico di cui al precedente comma 2, lo strumento urbanistico comunale dispone apposita disciplina finalizzata ad assicurare per gli interventi di trasformazione di usi, funzioni, attività attuati in prossimità dei beni: a) la redazione di piani e programmi attuativi unitariamente e contestualmente estesi ad ogni area caratterizzata da rischio archeologico, ed ai relativi intorni; b) la prioritaria destinazione ad usi, funzioni ed attività di fruizione turistica, da connettere mediante percorsi e stazioni e complessivamente nei modi di cui al Piano Territoriale Turistico; c) la tutela degli stati positivi delle preesistenze, la riqualificazione degli stati negativi, attribuzioni di nuovi si-

gnificati culturali alle preesistenze culturalmente insignificanti, con graduale delocalizzazione delle consistenze edilizie improprie. 4. Con riferimento agli agri centuriati, ovvero alle aree interessate dalle tracce visibili o latenti della centuriazione romana, individuati dal PTCP tra le aree a rischio archeologico di cui al precedente comma 2, è disposta dagli strumenti urbanistici locali una disciplina mirata ad assicurare la tutela dei siti e volta in particolare a: a) mantenere e salvaguardare gli elementi caratterizzanti quali: le strade, la viabilità poderale ed interpoderale, i canali di scolo ed irrigui disposti lungo gli assi principali; b) tutelare i capitelli e le edicole posti agli incroci degli assi, le case coloniche e gli aggregati abitativi storici; c) conservare le piantate ed i relitti di filari di antico impianto, nonché ogni altro elemento riconducibile alla divisione agraria romana; d) garantire per i nuovi interventi infrastrutturali e insediativi, un coerente inserimento nell’orditura centuriale visibile o latente, anche mediante la definizione degli allineamenti preferenziali; e) mantenere la trama dell’appoderamento agrario originario. Articolo 4831 – Direttive specifiche per la progettazione degli interventi sulle risorse culturali di interesse provinciale 1. Fatta salva in ogni caso l’applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 46, per ogni tipo di intervento da attuarsi su centri storici, ville venete, complessi ed edifici di pregio architettonico, unitamente a pertinenze e contesti figurativi, di interesse provinciale, lo strumento urbanistico comunale prevede l’obbligo di una progettazione articolata con riferimento a quattro momenti progettuali: a) riabilitazione qualitativa complessiva, riferita all’ambito dell’intervento unitariamente considerato; b) riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell’ambito di intervento con separata considerazione di questi ultimi (edifici, corti, giardini, sedi viarie, piazze, porticati e così via) oggetto d’intervento; c) disciplina degli usi, funzioni, attività ammissibili mediante connessione ai riferimenti primo e secondo e verifica di compatibilità delle trasformazioni materiali formali e funzionali conseguenti agli interventi su usi funzioni ed attività preesistenti o prevedibili; d) disciplina delle procedure e dei programmi di intervento ammissibili. Non avendo analizzato il PTCP, all’interno dei Centri Storici, gli edifici di pregio architettonico, il PAT dovrà individuare all’interno di quest’ultimo quelli di pregio architettonico di particolare valenza e questi saranno assoggettati ad una normativa analoga a quelli già indicati di interesse provinciale. 2. Nel caso in cui gli interventi di cui al precedente comma 1 comportino o ammettano non solo tipologie d’inter-

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vento comportanti la mera conservazione dell’esistente (ovvero manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), lo strumento urbanistico comunale prevede che la progettazione: a) degli interventi urbanistici e/o edilizi di iniziativa pubblica sia assoggettata a procedura concorsuale, mirata alla selezione tra proposte che costituiscano riferimento prescrittivo alle successive fasi della progettazione; b) degli interventi urbanistici e/o edilizi d’iniziativa privata sia assoggettata alla valutazione di una Commissione Edilizia o se mancante di una commissione ad hoc, che si esprime su tutte le componenti delle proposte progettuali, considerandone anche l’inserimento nel contesto insediativo. In alternativa alla valutazione della Commissione il privato può indire un concorso come quello previsto dal precedente punto. La Commissione di cui al presente comma è nominata dall’Amministrazione Comunale. I criteri cui la Commissione riferisce le proprie valutazioni sono definiti dalla/e Amministrazione/i Comunale/i sentiti gli Ordini professionali competenti; c) degli interventi di cui ai punti a) e b), sia svolta nelle tre fasi preliminare, definitiva ed esecutiva; 3. Fatta comunque salva l’applicazione di quanto disposto dal precedente comma, per gli interventi di cui al precedente comma 1 lo strumento urbanistico comunale prevede idonee norme di tutela finalizzate ad assicurare: a) l’inserimento di nuovi usi funzioni ed attività nel rispetto totale dei caratteri strutturali, tipologici, formali, materiali dell’organismo che in altri tempi è andato formando/ trasformando, in relazione al cambiamento dei suoi usi, il contenitore oggetto del proposto intervento; b) l’esclusione di restauri mimetici, cioè mirati a ricostruire con interventi falsificanti il primo impianto insediativo od edificatorio, ed all’estremo opposto, interventi di “liberazione”, cioè mirati a conservare esclusivamente le cortine murarie principali d’ambito degli edifici demolendone totalmente gli interni (solai, scale, androni…) e le pertinenze edificate complementari (volumi rurali, scuderie ecc) per ricostruirli secondo tipi immobiliari attuali; c) l’assunzione di criteri progettuali rispettosi degli impianti tipologici storici, e dei loro segni caratterizzanti (scale, solai, androni, strutture portanti e simili) ancora esistenti negli ambiti oggetto d’intervento, per quanto complesso possa esserne lo stato di fatto come risultante dai diversi usi indotti dalle esigenze e dalle culture dei tempi attraversati dalla cellula edilizia; d) l’ammissibilità di nuove cellule edilizie di tipologia, materia ed immagine non necessariamente riferite ai moduli stilistici compresenti nel sito d’intervento od intorno ad esso, esclusivamente nei casi di stati di totale, dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non tutelati da vincoli legislativi. La qualità e la compatibilità della progettazione di tali nuove cellule dovranno essere preventivamente verificate da una commissione

provinciale di esperti. 4. All’interno di alcuni contesti figurativi di Ville Venete, di edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, ove la risorsa culturale da tutelare risulta inserita in un ambito territoriale compromesso o semi-compromesso, sono individuate le “quinte”, ovvero elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere. La formazione della quinta deve essere disposta dallo strumento urbanistico comunale mediante la messa a dimora di alberature od essenze di tipo autoctono presenti nel territorio. Articolo 49 - Direttive per la tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale 1. Sono sottoposti a tutela le pertinenze e i contesti figurativi delle Ville Venete nonchè degli edifici di pregio architettonico riconosciuti di interesse provinciale dal P.T.C.P ed individuati nella Tav. 4.4. 2. I comuni in sede di redazione dello strumento urbanistico, considerano le pertinenze ed i contesti figurativi individuati quali invarianti territoriali del PAT/PATI al fine della definitiva normazione di tutela secondo le seguenti direttive: a) deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi con elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all’ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere; b) vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l’integrità e le relazioni con l’intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati…; c) deve essere favorita l’eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato; d) eventuali aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale ricadenti all’interno degli ambiti di cui al presente articolo, dovranno essere riconsiderate e per le stesse attuate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti. Articolo 50 - Direttive per la tutela dei coni visuali delle Ville Venete, degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale 1. Il PTCP individua i principali coni visuali a tutela delle Ville Venete e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale e relative pertinenze e contesti figurativi. I coni visuali possono in alcuni casi essere individuati in prossimità del contesto figurativo, ma esterni ad esso, in quanto


il territorio da tutelare in relazione alla villa o all’edificio di pregio risulta più esteso dell’ambito individuato. 2. Lo strumento urbanistico comunale assicura la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni di interesse provinciale sottoposti a tutela dalle presenti norme disponendo apposita normativa volta a: a) salvaguardare le prospettive, attenendosi alle direttive di cui al precedente articolo 49; b) evitare l’interferenza di infrastrutture o manufatti tecnologici (antenne di telefonia mobile, cabine, tralicci e linee elettriche, ecc…), di insegne e cartelloni pubblicitari e rilevanti modificazioni dell’assetto viario storico al fine di non compromettere la pubblica percezione del bene sottoposto a tutela; c) conservare e valorizzare i coni visuali anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali ad un itinerario storico-culturale e paesaggistico; d) verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati dai coni visuali-paesaggistici mediante il controllo delle altezze dei fabbricati, il corretto uso dei materiali, la sistemazione degli spazi scoperti, la regolamentazione per l’installazione di cartelli pubblicitari e di reti tecnologiche. Sezione III – Prescrizioni Articolo 51 - Prescrizioni per la conservazione ed il recupero delle Ville Venete e dei complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale 1. Gli interventi relativi a Ville Venete e complessi ed edifici di pregio architettonico riconosciuti di interesse provinciale dal P.T.C.P. devono attenersi alle seguenti prescrizioni: a. la consistenza edilizia esistente non può venire modificata né in aumento né in diminuzione, salvo che per la demolizione di superfetazioni tardive e deturpanti; b. nessun intervento che proponga trasformazione materiale e/o formale e/o funzionale di parte di un immobile di cui in premessa è ammissibile anche nel suo proprio intorno insediativo storico, se il suo progetto non propone programma modi e tempi di riabilitazione materiale formale e funzionale dell’intero complesso; c. non è consentito alcun intervento che si sovrapponga, annullandolo, all’impianto tipologico originario dell’edificio principale e degli edifici complementari alle preesistenze culturali, se ancora percepibile; d. non è consentito il cambiamento della posizione e dei caratteri di scale e pavimenti interni od esterni dell’edificio principale e degli edifici complementari delle preesistenze culturali, anche se le loro condizioni statiche ne rendessero necessaria la sostituzione; e. la costruzione principale e le costruzioni complementari di una preesistenza culturale possono essere destinate alla residenza e/o ad attività turistico-ricettive e/o

ad attrezzature pubbliche o d’ interesse pubblico al servizio degli abitanti dell’intorno insediativo, purché senza alterazioni deturpanti dell’impianto tipologico originario; f. non è consentito destinare a parcheggio al piano del suolo gli spazi prevalentemente inedificati di diretta pertinenza di preesistenze di carattere culturale. In interrato negli spazi inedificati circostanti, nei modi convenuti con l’Amministrazione Comunale, sono consentiti se tecnicamente fattibili, ed idrogeologicamente compatibili, interventi per la formazione di parcheggi pertinenziali delle singole attività, usi, funzioni cui gli immobili sono destinati. Articolo 52 – Prescrizioni per la tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, gli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale 1. Ai fini della tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, dei complessi e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, valgono le seguenti prescrizioni: a) sono generalmente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e propositivo. Eventuali ampliamenti saranno consentiti solo per necessità determinate da esigenze di carattere tecnologico o di adeguamento igienico; b) non sono consentite nuove edificazioni salvo motivato accertamento, condotto per mezzo di specifica analisi, dell’assenza di interferenze rilevanti tra il progetto e l’oggetto di tutela in relazione a particolari accorgimenti progettuali o alla collocazione dei manufatti; c) è vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza diretta della Villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collegati. Articolo 5332 - Prescrizioni per la tutela delle aree a rischio archeologico 1. Ai fini di tutela dei siti a rischio archeologico, individuati nella Tav. 2.4, in prossimità dei quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente segnalato alla medesima Soprintendenza. 2. la necessità della comunicazione di cui al comma precedente è valutata dalla autorità competente in considerazione dell’entità dell’intervento e della vicinanza al sito a rischio archeologico. Sezione IV – Altre risorse culturali e/o ambientali Articolo 54 – Tutela di ambiti culturali non rilevati dal PTCP

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1. Il Comune in sede di redazione del PAT potrà in ogni caso individuare e assoggettare a tutela conservativa gli ambiti ed i caratteri culturali “minori” presenti nel territorio e non individuati dal PTCP, con particolare riferimento a: a) caratteri paesistici “minori” (risorgive, fossi, fossetti, scoline, filari di gelsi e viti, siepi, grandi alberi isolati…); b) caratteri culturali (percettivi e/o documentari) “minori” (edicole sacre, piccole chiese, oratori, cimiteri, rustici, corti, aie, barchesse, broli, muretti, …); c) “invarianti” architettoniche e paesaggistiche (ambiti integri costituiti da fattori compositivi anche minori), elementi costituiti da architetture moderne e recenti ritenuti significativi e quindi da tutelare e valorizzare; d) altre risorse locali alle quali sia riconosciuto carattere culturale per tradizione, prova storica od altra motivazione di rilievo prettamente locale; e) giardini e parchi di dimensioni e pregio particolari, anche di pertinenza di edifici non di interesse culturale. Note: 19. Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 20. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010 21. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 22. Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 23. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010 24. Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 25. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010 26. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010 27. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 28. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 29. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 30. Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 31. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 32. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

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Titolo IV – Prevenzione del rischio

Capo I – Obiettivi ed attribuzioni

Articolo 55 - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la prevenzione del rischio 1. In relazione alle competenze di cui all’art. 22, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento e nel rispetto del ruolo di coordinamento e supporto svolto dal Sistema Regionale di Protezione Civile, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti nonché alla tutela dall’inquinamento. 2. Ai fini di una corretta difesa del suolo, il PTCP determina, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale e dispone apposita normativa per la regolamentazione degli interventi compatibili e delle modalità di utilizzo di tali aree. Il PTCP perimetra altresì le aree a rischio di incidente rilevante. 3. Al fine di coordinare le azioni necessarie alla mitigazione degli effetti derivanti dalle fonti di inquinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale riporta le fonti di inquinamento del territorio rappresentandole in apposito elaborato grafico e dettando specifica normativa finalizzata alla prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti dall’inquinamento ed alla difesa del territorio e prescrivendo altresì gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela. 4. Devono essere comunque rispettate tutte le norme relative agli ambiti di fragilità, ancorché non spazialmente individuati, previsti dalla pianificazione a livello di bacino idrografico e regionale tra cui si citano: i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico, il Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave, il Piano stralcio per le fasce fluviali, il Piano stralcio delle risorse idriche del fiume Piave, il Piano di Tutela delle acque ed altri che eventualmente fossero in seguito approvati. 5. Sono comunque di competenza delle Autorità di Bacino la classificazione delle aree di pericolosità idraulica e geologica e la definizione delle relative norme di attua33

zione. Al PTCP spetta l’individuazione delle condizioni di fragilità ambientale, individuazione che concorre al continuo processo di aggiornamento del Piano di Bacino.

Capo II – Difesa del suolo

Sezione I – Rischio e pericolosità idraulica ed idrogeologica Articolo 56 34– Direttive sulla relazione di compatibilità idraulica 1. La relazione di compatibilità idraulica conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale: a) è prescritta per tutti gli strumenti urbanistici comunali; b) è estesa a tutto il territorio comunale di competenza; c) è asseverata dal suo estensore. 2. Interventi ammissibili secondo il PTCP ma dichiarati incompatibili dalla Relazione di compatibilità idraulica non possono comunque essere realizzati fin quando le aree d’intervento non siano rese compatibili. 3. Nelle parti di territorio provinciale per le quali non sono disponibili elementi conoscitivi (storici o derivanti da studi specifici) sufficienti per valutare gli aspetti della sicurezza idraulica ed in particolare nelle aree ricadenti nel bacino idrografico del Muson dei Sassi a monte di Castelfranco, del fiume Monticano e del fiume Meschio ed in quelle ricadenti in altri bacini idrografici della provincia, si applicano le seguenti disposizioni: a) in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o regionali, ovvero in assenza di specifiche previsioni urbanistiche locali sono considerate pericolose le aree che siano state soggette ad allagamento durante gli ultimi cento anni; b) lo strumento urbanistico comunale definisce le nuove previsioni urbanistiche sulla base di uno specifico studio idraulico che valuti per esse il grado di pericolosità di allagamento. Lo studio deve essere approvato dalla Regione secondo le procedure da questa definite. Lo studio deve tener conto delle indicazioni e dei criteri dati dalla normativa vigente per le aree già classificate e soggette a pericolosità idraulica e deve comunque salvaguardare le aree di pertinenza dei corsi d’acqua;

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c) sulla base dello studio di cui alla lettera precedente, di studi specifici o delle indicazioni e dei criteri contenuti nel PTCP, lo strumento urbanistico comunale definisce le perimetrazioni e classificazioni di pericolosità o rischio idraulico derivanti disponendo apposita e diversificata normativa. Articolo 5735 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica 1. Per la trasformazione delle risorse territoriali all’interno delle aree di pericolosità P1 (pericolosità moderata), P2 (pericolosità media), P3 (pericolosità elevata), P4 (pericolosità molto elevata) individuate come a pericolosità idraulica e idrogeologica dai Piani di assetto idrogeologico (PAI) redatti dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e dall’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Lemene nonché dalle Autorità di Bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza valgono le prescrizioni disposte dai Piani stessi. 2. Oltre alle aree a pericolosità idraulica P1, P2, P3, P4, di cui al precedente comma 1 il PTCP individua un’ulteriore classe di pericolosità, denominata P0, attribuita alle parti del territorio provinciale ritenute maggiormente esposte a pericolo di allagamento soprattutto a causa di insufficienze idrauliche locali. Per esse devono essere promosse dalle Amministrazioni Comunali verifiche specifiche sull’effettivo comportamento idraulico delle reti e del relativo territorio assieme al Consorzio di Bonifica competente per territorio. 3. Oltre alle aree a pericolosità idraulica di cui al precedente comma 1 il PTCP individua le aree storicamente soggette a piene, attribuendovi la classe di pericolosità moderata P1. In tali aree si applicano pertanto le medesime norme disposte dalla competente Autorità di Bacino per le aree classificate come P1 dal PAI adottato per il bacino di appartenenza salve modifiche successive.

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Articolo 58 - Direttive generali per le aree a rischio idraulico e idrogeologico 1. Fatta salva l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose ai sensi del precedente articolo 57, lo strumento urbanistico dispone apposita normativa, diversificata secondo il grado di pericolosità, idonea a: a) limitare per quanto possibile l’ulteriore espansione delle aree urbanizzate all’interno del territorio provinciale, incentivando il recupero e il riutilizzo di aree già a questo scopo destinate; b) laddove si renda motivatamente necessario procedere all’urbanizzazione di aree classificate come idraulicamente pericolose dovranno essere preventivamente o contestualmente realizzati gli interventi necessari per mitigare o annullare la loro esposizione al pericolo di allagamento; c) gli incrementi dei deflussi indotti dall’incremento delle

urbanizzazioni devono essere neutralizzati in loco, mediante l’inserimento di appropriati volumi di invaso e/o mediante interventi che permettano, ove la natura geolitologica dei suoli lo consenta, processi di infiltrazione delle acque nel sottosuolo. 2. Gli strumenti urbanistici comunali, e le varianti ad essi, sono accompagnati da uno studio idraulico dettagliato delle aree interessate dagli interventi che comportino modifiche del regime idraulico locale, contenente: a) una specifica valutazione della compatibilità idraulica, che evidenzi le conseguenze locali e generali sul sistema idrografico principale recipiente degli incrementi proposti e dimostri la coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità, tenuto conto di eventuali ulteriori apporti derivanti da interventi analoghi previsti od attuati nell’ambito dello stesso sistema idrografico; b) l’individuazione e la progettazione di idonee misure compensative, qualora le conseguenze idrauliche degli interventi di urbanizzazione risultino incompatibili con il corretto funzionamento idraulico locale e generale della rete idrografica di scolo. 3. Gli strumenti urbanistici comunali dispongono che nel territorio agricolo i piani aziendali agricolo-produttivi nelle zone a rischio idraulico e idrogeologico ovvero di frana siano corredati tra l’altro dalla previsione degli interventi necessari per il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico. 4. Le infrastrutture viarie di nuovo tracciato che comportino la realizzazione sul territorio di sedi poste in rilevato che interferiscono con il sistema idrografico principale e minore dovranno essere assoggettate dallo strumento urbanistico comunale a preventiva analisi idraulica per verificare le conseguenze sia dell’attraversamento delle aste che si prevede di superare con apposite opere d’arte, sia delle modifiche di tracciato dei fossi e fossati minori eventualmente intercettati e deviati, verificando anche, per questi ultimi, gli effetti delle modificazioni sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni adiacenti. 5. Lo strumento urbanistico comunale prevede per le aree di nuova urbanizzazione reti fognarie di tipo separato, anche nelle parti in cui siano da prevedere modificazioni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo procedure di verifica idraulica del dimensionamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche secondo adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche della verifica del funzionamento idraulico della rete idrografica recipiente tenendo conto oltre che dei contributi naturali alla formazione dei flussi di portata, anche degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, esistenti o previste. Articolo 59 - Direttive specifiche per le aree P0 1. Lo strumento urbanistico comunale conduce per le aree P0 una rigorosa e puntuale verifica dello stato


idraulico del territorio nel rispetto della Delibera regionale n.1322/2006 utilizzando per le valutazioni schemi di calcolo che siano in grado di descrivere le conseguenze idrauliche di una eventuale insufficienza della rete di scolo delle acque, precisandone e definendone su queste basi gli ambiti già indicati dal PTCP. 2. Per le aree classificate P0, ferma restando l’applicazione della normativa per esse eventualmente disposta dai Piani di Assetto Idrogeologico, lo strumento urbanistico comunale detta apposita normativa finalizzata a non incrementare le condizioni di rischio ed in particolare a: a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica ed anzi a migliorarle, così da agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene e non ostacolare il normale deflusso delle acque; b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle od a monte delle aree d’intervento; c) non ridurre i volumi invasabili e favorire se possibile la formazione di nuove aree di libera esondazione delle acque; d) non pregiudicare con opere incaute od erronee la successiva realizzazione di interventi per l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità; e) non effettuare tombinamenti ma mantenere gli originali volumi di invaso disponibili, di tratti di fossi e fossati; f) neutralizzare con interventi in loco gli incrementi di portata conseguenti ad interventi urbanizzativi; g) non costituire od indurre a costituire vie preferenziali al flusso di portate solide o liquide; h) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica. Articolo 6036 - Prescrizioni per le aree a rischio idraulico ed idrogeologico 1. Fatta salva l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose ai sensi del precedente articolo 57, gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino. Ai fini di tutela dell’assetto idrogeologico, alle aree P0 si applicano comunque, fino all’adeguamento del PAT alle direttive di cui agli art. 57 e 59, le norme disposte dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione nonché dall’Autorità di Bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e dall’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene per le aree classificate come P1 dal PAI adottato per il bacino di appartenenza. 2.Nelle aree di cui al primo comma sono in ogni caso generalmente ammessi interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica, la tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino. 3. Nelle aree di cui al primo comma, salvi gli interventi necessari per la mitigazione del rischio, non è general-

mente consentito, salva eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l’assetto idraulico preesistente: a) effettuare scavi od abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini dei corsi d’acqua; b) realizzare tombinature dei corsi d’acqua superficiali; c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito ai piedi degli argini; d) impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini. 4. Nelle aree P2, P3, P4 qualsiasi intervento edilizio comportante attività di escavazione di qualsiasi tipo o l’emungimento di acque sotterranee può essere ammesso solo previa verifica, ad onere e cura del richiedente, e sua asseverazione, che l’attività richiesta sia compatibile con la pianificazione della gestione della risorsa e con le condizioni di pericolo riscontrate, non provocandone comunque l’aggravamento. Articolo 6137 – Prescrizioni per le aree intrarginali non ricomprese nei Piani di Assetto Idrogeologico Articolo 6238 – Direttive per gli interventi di ingegneria naturalistica 1. Lo strumento urbanistico comunale può prevedere interventi di ingegneria naturalistica per il recupero di aree soggette a dissesto idrogeologico idonei a sviluppare, al medesimo livello di specificazione conferito alle rappresentazioni urbanistiche ed architettoniche, le articolazioni progettuali naturalistiche, asseverate sia dal tecnico autore di esse che dai proprietari dei suoli interessati. 2. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere in ogni caso previsti per le porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall’ urbanizzazione esistente o prevista dell’area, siano tali da impedirne ogni insediamento antropico, collettivo o singolo. 3. Qualsiasi intervento previsto in aree classificate a pericolosità idrogeologica deve rispettare quanto indicato dalle norme di attuazione dei Piani di Bacino ed essere approvato nel rispetto di tutte le normative vigenti. Sezione II – Fragilità ambientale e rischio sismico Articolo 63 – Direttive sulla fragilità ambientale 1. Lo strumento urbanistico comunale, sulla base di apposita ed accurata analisi, individua le aree di fragilità ambientale autonomamente riscontrate nel territorio di competenza, precisando ed integrando altresì gli ambiti di fragilità già indicati dal PTCP. 2. Con riferimento alle aree di fragilità ambientale individuate e recepite ai sensi del precedente comma 1, lo strumento urbanistico comunale distingue e disciplina in modo differenziato, uniformandosi alle direttive di PTCP:

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a) zone umide; b) risorgive e bassure, fascia di risorgiva; c) geositi, sorgenti e cavità naturali; d) orli di scarpata di erosione o di terrazzo fluviale, aree soggette a caduta massi ed a sensibilità alla franosità; e) aree di degrado ambientale indotto da attività umane (discariche, cave, siti inquinati); f) aree di degrado funzionale (elettrodotti, impianti di radio e telecomunicazione e simili); g) altre aree di degrado presenti sul territorio e rilevate dallo strumento urbanistico comunale sulla base dei propri approfondimenti. Articolo 64 – Direttive per le aree di erosione, soggette a caduta massi ed a franosità 1. Gli strumenti urbanistici locali provvedono a precisare sulla base di specifiche analisi le aree indicate dal PTCP come soggette ad erosione, caduta massi ed a franosità di cui alla lettera d), comma 2 del precedente articolo, prevedendo altresì apposita normativa di prevenzione e misure cautelative finalizzate a: a) garantire la sicurezza di persone e cose; b) evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio; c) assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il dissesto; d) incentivare la difesa ed il consolidamento del suolo. Articolo 6539 – Prescrizioni per le aree di erosione, soggette a caduta massi ed a franosità 1. Fino all’adeguamento del PRC alla direttive di cui al precedente articolo 64, ogni intervento edilizio da realizzarsi entro le aree di cui al presente articolo deve essere motivato in relazione alle esigenze di tutela espresse nel medesimo articolo.

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Articolo 66 - Direttive per le aree di degrado ambientale 1. Lo strumento urbanistico comunale effettua approfondita ricognizione delle aree di degrado ambientale rilevate dal PTCP nell’ambito del territorio di competenza, precisandone gli ambiti ed eventualmente individuando le aree ulteriori, non direttamente rilevate dal PTCP, occupate da siti inquinati – o potenzialmente tali – le discariche cessate ed in attività. 2. Lo strumento urbanistico comunale classifica ed individua il potenziale di rischio di ciascuna delle aree di degrado ambientale di cui al primo comma in relazione in particolare alle destinazioni d’uso degli ambiti interessati, individuando altresì a quali siti possono essere ricondotti con priorità interventi di trasformabilità di interesse generale al fine di realizzare in tempi ridotti le necessarie bonifiche. Articolo 67 – Direttive per i geositi, le cavità naturali e le sorgenti 1. Il PTCP individua alla scala di interesse provinciale i

geositi, le cavità naturali e le sorgenti. Lo strumento urbanistico comunale dovrà effettuare approfondita ricognizione dei loro ambiti al fine di localizzarli con precisione ed eventualmente di individuare quelli non direttamente rilevati dal PTCP, distinguendo quelli già interessati da urbanizzazioni e/o situazioni di degrado, indicandone il livello di importanza e disponendone misure cautelative ed apposita normativa di tutela. 2. Con riferimento ai geositi ed alle grotte e cavità artificiali individuate a norma del primo comma, qualsiasi intervento e in ogni caso l’accesso ad essi deve essere dallo strumento urbanistico subordinato al rispetto di specifiche misure di conservazione. 3. Con riferimento alle sorgenti individuate a norma del primo comma, salva l’applicazione della normativa speciale rilevante, lo strumento urbanistico comunale salvaguarda l’assetto idrogeologico e l’equilibrio ecologico dell’ambito di riferimento e delle falde acquifere interessate. Qualora la sorgente sia captata per uso idropotabile dovrà essere verificata la compatibilità degli insediamenti esistenti e di progetto rispetto alla localizzazione della risorsa. Articolo 68 40 – Direttive per le risorgive, le bassure, la fascia di risorgiva e la fascia di ricarica 1. Per le risorgive attive, asciutte e non rilevate e le bassure individuate dal PTCP e più precisamente localizzate dallo strumento urbanistico comunale o direttamente individuate da quest’ultimo dovranno essere attivate tutte le misure atte a mantenere una situazione di equilibrio idrogeologico evitando il depauperamento della falda. 2. In particolare, per le risorse indicate al comma primo lo strumento urbanistico comunale dispone specifica normativa finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale e alla difesa del suolo, attraverso interventi di: a) progettazione ambientale/paesaggistica; b) miglioramento ed ampliamento della Rete ecologica; c) incentivazione di tecniche e colture agricole a impatto ridotto; d) didattico/divulgativi e di promozione turistica. 3. Con riferimento alle aree ricomprese nella fascia di ricarica, lo strumento urbanistico comunale provvede a subordinare l’agibilità dei nuovi insediamenti all’obbligo di allacciamento alla rete fognaria. Lo strumento urbanistico comunale dovrà altresì localizzare e catalogare gli insediamenti civili, zootecnici e produttivi non collegati alla rete fognaria e predisporre apposite misure finalizzate alla eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde. 4. Nelle aree caratterizzate dalla presenza dell’acquifero indifferenziato (presenza di falda superficiale in ambito di risorgive) il PAT dovrà prevedere una specifica normativa in ordine al divieto di realizzare opere interrate.


Articolo 6941 – Prescrizioni per le risorgive e le bassure 1. Nell’area occupata dalle risorgive attive (risorgenza e ripe) ed entro una fascia di 50 metri da essa, è vietato qualsiasi intervento, a meno che non sia finalizzato ad un miglioramento dello stato ottimale della risorsa, dell’indice di funzionalità o comunque alla sua manutenzione, dovendo in ogni caso essere salvaguardato il pubblico accesso alla risorsa. A tal fine, entro la fascia di 50 metri dalla risorgiva sono in ogni caso consentiti interventi finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, nonché all’accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattica; l’accessibilità dovrà comunque garantire il controllo e la regolazione della pressione antropica sull’ecosistema. Sono comunque garantiti interventi di manutenzione delle reti esistenti. 2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, nell’area immediatamente adiacente alla risorgiva, e per una fascia di m 150, computati a partire dal ciglio superiore delle ripe, fino all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PTCP, qualsiasi intervento edilizio deve attestare con specifica relazione la mancanza di effetti pregiudizievoli sullo stato ottimale o l’indice di funzionalità della risorsa. 3. Le disposizioni di tutela di cui ai precedenti commi rimangono efficaci sino all’approvazione del relativo PAT, al quale spetta la definizione delle misure di tutela e valorizzazione specifica.

Articolo 7143 – Direttive sul rischio sismico 1. Nella tav. 1.1 il PTCP riporta la classificazione relativa al rischio sismico in Provincia di Treviso secondo quanto disposto dal DPCM 3274/2003 e dalla normativa regionale di settore. 2. Il PTCP sulla base di un approfondito studio delle caratteristiche sismiche del primo sottosuolo del territorio provinciale, in particolare quello di pianura, riporta nella tav 5.1 i livelli di rischio sismico locale dedotti secondo le indicazioni ministeriali. 3. In sede di redazione del PAT, l’amministrazione comunale dovrà approfondire lo studio di valenza generale di cui al precedente comma, da utilizzarsi esclusivamente come guida ad un corretto approfondimento delle conoscenze locali, non potendo le indagini di legge previste per le singole opere di ingegneria civile essere in nessun caso sostituite da tale studio. 4. Nelle aree di rischio sismico di classe 2 ovvero 3 fermo quanto stabilito dalla normativa regionale di settore lo strumento urbanistico comunale può disporre che ogni istanza di rilascio di titolo edilizio per interventi di ristrutturazione sia dotata di perizia asseverata da tecnico competente che accerti la compatibilità del progetto con la normativa antisismica vigente, secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla legge per gli edifici pubblici.

Articolo 70 – Direttive per le zone umide e le cave dismesse 1. Le zone umide nonché parti di zona agricola predefinite dagli strumenti urbanistici comunali, potranno essere utilizzate per la raccolta di acque piovane, nonché di acque fluenti derivate, purchè preventivamente sottoposte ad un adeguato trattamento primario se ritenuto necessario. 2. Sulla base dei risultati delle Relazioni di compatibilità idraulica effettuate dalle Amministrazioni Comunali di concerto con la Amministrazione Provinciale e con gli Enti Gestori, le cave esaurite previa variante del progetto di ricomposizione ambientale approvato e conseguente estinzione della coltivazione o comunque dismesse possono essere utilizzate, in caso di necessità, come bacini di laminazione a valere anche come serbatoi di raccolta d’acqua da utilizzare per le attività agricole, fatto in ogni caso salvo il loro recupero ambientale ed evitandone la destinazione ad altri usi, funzioni, attività incompatibili. 3. In ogni caso, lo strumento urbanistico comunale prevede strumenti di monitoraggio idonei a garantire la verifica e l’analisi dell’attuazione delle misure di recupero e incentiva la destinazione del sito recuperato ad attività, usi, funzioni di interesse generale.

Articolo 72 – Direttive per la raccolta dei rifiuti speciali 1. In funzione della quantità e tipologia di rifiuti prodotti dalle aziende, nelle aree produttive ecologicamente attrezzate lo strumento urbanistico comunale favorisce la realizzazione di un centro per la raccolta ed il recupero, per quanto possibile, dei rifiuti prodotti.

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Capo III – Difesa dall’inquinamento

Articolo 73 - Direttive per le aree soggette alla Direttiva Europea nitrati 1. Nelle aree soggette alla Direttiva europea nitrati lo strumento urbanistico comunale d’intesa con gli enti preposti, prevede che l’irrigazione dei suoli agricoli sia effettuata con sistemi a pioggia anzichè a scorrimento, prevedendo altresì opere per la ricarica della falda e per mantenere la qualità del paesaggio. Articolo 74 - Direttive per la protezione riparia dei corsi d’acqua 1. Lungo i corsi ed attorno agli specchi d’acqua il PTCP dispone la formazione di fasce di protezione riparia la cui profondità minima dal bordo superiore dell’argine non deve essere inferiore a 7 metri (misurati perpendicolarmente alla linea di bordo) salve oggettive impossibilità. Gli strumenti urbanistici comunali, in accordo con le Autorità preposte al controllo del corso d’acqua

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interessato, determinano la profondità delle fasce in relazione alle specificità locali, ed il loro uso, comunque non edificatorio, localizzandole prevalentemente nelle aree a capacità protettiva buona delle acque superficiali individuate nella tav 2.5. 2. Quando nell’ambito delle fasce di protezione riparia siano compresi edifici o manufatti, comprese le sedi viarie, la disposizione e la profondità delle fasce di rispetto previste dallo strumento urbanistico comunale terrà conto di tali preesistenze e della necessità di consentirne il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e l’adeguamento, oltre alla demolizione con ricostruzione all’esterno delle fasce. 3. La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione riparia potrà essere incentivata anche con agevolazioni finanziarie e/o con accesso al credito edilizio, in particolare nelle aree in cui è presente un rischio maggiore di trascinamento di inquinanti nei corsi d’acqua. In particolare lo strumento urbanistico comunale può favorire mediante attribuzione di crediti edilizi l’arretramento dei fabbricati esistenti all’interno delle fasce di protezione riparia. Articolo 75 - Direttive per la protezione dagli elettrodotti e dalle radiofrequenze 1. Fatto salvo il rispetto della legislazione vigente in materia di distanze e fasce di rispetto degli elettrodotti e per la localizzazione di impianti per le trasmissioni in radiofrequenza, lo strumento urbanistico comunale dovrà incentivare la rilocalizzazione delle costruzioni esistenti che contrastano con essa fruendo di credito edilizio. 2. Lo strumento urbanistico comunale nel determinare la localizzazione delle linee preferenziali di sviluppo urbanistico dovrà applicare strategie di contenimento dell’impatto da inquinamento elettromagnetico, incentivando l’allontanamento dalle fonti più rilevanti e considerando la presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico quale elemento detrattore ai fini della valutazione ed individuazione di nuove consistenze edilizie. 3. Analogamente si dovrà operare per il rispetto dei limiti di legge relativi alle emissioni determinate dalle trasmissioni in radiofrequenza.

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Articolo 75 bis44 - Direttive per la protezione dal Radon 1. Ogni Comune, in sede di redazione del PAT, dovrà verificare le aree a rischio nei confronti della presenza di Radon. 2. Nel caso di positività nelle norme tecniche del PRC, dovranno essere indicate le misure da attuare per la bonifica degli edifici eventualmente interessati e per le nuove edificazioni. Articolo 76 - Direttive per la protezione delle sedi viarie 1. In prossimità dei centri abitati lo strumento urbanistico comunale prescrive per le nuove strade extraurbane

principali, ed ogni altra individuata a tal fine, la dotazione di barriere (vegetazione sempreverde ad alta ramificazione, accumuli di terra, barriere artificiali fonoassorbenti) idonee ad ottenere il rispetto dei limiti di intensità sonora al di là di esse. 2. Le barriere di protezione acustica possono venir considerate misure di mitigazione e compensazione ambientale ai fini di quanto disposto in merito ad esse dal P.T.C.P. 3. Lo strumento urbanistico comunale provvede a favorire la rilocalizzazione degli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto stradale mediante credito edilizio. 4. Gli interventi a protezione dall’inquinamento acustico sono assoggettati a valutazione da parte della CTPA anche se d’iniziativa pubblica e qualora riferiti a strutture viarie devono essere condotti con gli stessi criteri in modo da presentare infrastrutture di caratteri analoghi in tutto il territorio provinciale. A tal fine i Comuni nella predisposizione dei progetti dovranno concertare con la Provincia gli interventi. Articolo 76 bis45 – Direttive per la protezione dall’inquinamento luminoso 1. In attesa che venga redatto da parte della Regione il Piano Regionale per la prevenzione dell’inquinamento luminoso (PRPIL) i comuni dovranno attenersi, nella redazione dei PAT, ai criteri di cui alla L.R. 22/97 e ai criteri riportati nell’allegato “Z” alla relazione del PTCP.

Capo IV – Aree a rischio di incidenti rilevanti

Articolo 77 – Direttive per le aree a rischio di incidenti rilevanti 1. Secondo quanto disposto dalla L.R. 11/2004, il P.T.C.P. ha come obbiettivo la verifica della compatibilità tra l’urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante al fine di: - garantire l’incolumità dei cittadini; - garantire la protezione delle risorse naturali ed ambientali; - aumentare i livelli di sicurezza sul territorio in ossequio ai principi di precauzione. 2. Il PTCP individua con apposita grafia le aree a rischio di incidente rilevante. Lo strumento urbanistico comunale, nel recepire e precisare gli ambiti di cui al presente articolo, dispone apposita normativa finalizzata al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l’uso di determinate sostanze nel rispetto della vigente normativa. 3. Il PTCP individua inoltre nelle schede in allegato “L” alla Relazione di Piano, in via presuntiva, le aree soggette al rischio di incidente che dovranno essere successivamente precisate da parte dei comuni secondo quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2001; i comuni potranno individuare nell’intorno di tali stabilimenti una fascia in cui non permettere nuove edificazioni e riconoscere un


credito edilizio incentivato per la demolizione degli edifici residenziali esistenti. 4. Il PAT nella valutazione di compatibilità territoriale per la localizzazione di nuovi impianti dovrà tenere in considerazione la tav. 2.3 del PTCP in cui sono indicate le aree di incompatibilità assoluta; la localizzazione dovrà essere individuata all’interno delle aree industriali definite ampliabili e nelle nuove aree produttive dal PTCP che risultino esterne alle aree di incompatibilità assoluta e comunque l’ubicazione dello stabilimento dovrà risultare compatibile con gli usi del territorio circostante. 5. Le aree di incompatibilità assoluta non dovranno di massima essere interessate dalle aree di danno degli impianti. 6. I Comuni in sede di redazione dell’elaborato tecnico “rischio di incidente rilevante (RIR)”, per la valutazione di compatibilità ambientale dovranno fare riferimento ai criteri e conclusioni contenuti nell’allegato “L” alla Relazione di Piano e saranno tenuti a sviluppare la valutazione su eventuali ulteriori elementi vulnerabili quali il reticolo idrografico minore, gli edifici di pregio architettonico, le aree coltivate di pregio, la vulnerabilità dell’acquifero. 7. Ampliamenti di stabilimenti esistenti soggetti alla normativa sul rischio di incidenti rilevanti e già localizzati in aree di incompatibilità assoluta potranno essere ammessi dal PRC, fatto salvo quanto disposto dall’art. 15, solo a condizione di non incrementare il livello rischio esistente.

Note: 33. Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 34. Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 35. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010 36. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010 37. Stralciato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 38. Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 39. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 40. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e del Parere VAS n.106 del 09/12/2009 41. Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 42. Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 43. Modificato a seguito della DGR n. 1137 del 23/03/2010 44. Modificato a seguito del Parere VAS n.106 del 09/12/2009 45. Modificato a seguito del Parere VAS n.106 del 09/12/2009

Capo V – Altre aree sensibili

Articolo 78 – Direttive per i vincoli militari ed infrastrutturali 1. Il PTCP in tav 1.4 ha riportato alcuni dei vincoli relativi a: - avio superfici e elisuperfici; - zone militari; - oleodotti; - elettrodotti; - metanodotti. 2. Le amministrazioni comunali, in sede di redazione del PAT, dovranno effettuare una ricognizione del proprio territorio al fine di individuare e localizzare tutti gli elementi che determinano tali tipi di vincoli, tenendo in debita considerazione la presenza di essi ai fini dell’eventuale disciplina di tutela.

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Titolo V – Coordinamento ed adeguamento

Capo I – Obiettivi ed attribuzioni

Articolo 79 - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per il coordinamento e l’adeguamento della pianificazione 1. Il P.T.C.P., nell’ambito della funzione propria di coordinamento della pianificazione sovracomunale, individua le procedure idonee ad assicurare, in sede di pianificazione concertata, la pianificazione coordinata tra più comuni e determina in quali casi la pianificazione comunale, anche attuativa, debba essere condotta di concerto con la Provincia. Il P.T.C.P. specifica altresì, secondo il disposto di cui all’art. 13, comma 4, L.R. 11/2004, i criteri di identificazione dei Comuni ammessi alla redazione di strumenti urbanistici semplificati. 2. In relazione alle competenze di cui all’art. 3, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento, il PTCP stabilisce altresì i modi e i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché la disciplina transitoria da applicarsi fino all’adeguamento di detti strumenti ai contenuti del PTCP.

Capo II – Ambiti di pianificazione coordinata

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Articolo 80 - Pianificazione urbanistica concertata 1. Qualora agli effetti dell’art. 15, L.R. n. 11/2004, con il coordinamento della Amministrazione Provinciale e l’eventuale partecipazione di altri Enti Pubblici interessati, la formazione di un piano di assetto del territorio sia subordinata ad un accordo di pianificazione, lo strumento urbanistico comunale dovrà essere coordinato con i piani di assetto del territorio dei Comuni contermini in quanto già adeguati alla L.R. 11/2004 ovvero, in assenza di essi, con le indicazioni programmatiche che allo stato costituiscono supporto per tale adeguamento. 2. L’accordo di pianificazione di cui al comma precedente deve considerare tutti i temi territoriali di interesse sovracomunale. 3. La Provincia, in quanto coordinatrice dell’accordo di pianificazione di cui ai commi precedenti, può determinare l’ambito territoriale cui riferirlo, subordinando la sua stipula all’estensione della pianificazione anche al territorio di altri Comuni.

Capo III – Ambiti di pianificazione semplificata

Articolo 81 - Pianificazione urbanistica comunale od intercomunale semplificata 1. L’ampiezza demografica dei Comuni che possono provvedere in forma semplificata alla formazione del proprio piano di assetto del territorio è inferiore a 5.000 residenti registrati nel Registro anagrafico locale della popolazione civile il 31 dicembre dell’anno precedente alla deliberazione di avvio della formazione del Documento preliminare di cui al comma 1, art. 14, L.R. n. 11/2004. 2. In ogni caso, nelle more della determinazione, da parte della Regione, dei contenuti e delle procedure del piano semplificato i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 residenti: a) redigono un PAT ovvero un PATI conforme ai disposti della L.R. 11/04, senza alcuna semplificazione, ovvero; b) convengono con l‘Amministrazione Provinciale un accordo di pianificazione e redigono il proprio strumento urbanistico conformemente ai criteri metodologici, con i contenuti e secondo le procedure dettati dall’accordo.

Capo IV – Partecipazione della Provincia alla pianificazione

Articolo 82 46 - Partecipazione della Amministrazione Provinciale ad accordi tra soggetti pubblici e privati e Valorizzazione del patrimonio pubblico 1. Le previsioni del PAT che contemplino interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico, ivi compresi interventi relativi ad immobili e aree (anche già) di proprietà pubblica ed oggetto di procedure di dismissione e valorizzazione, anche anteriori all’adozione del PTCP, ed eventualmente riapprovate dalle amministrazioni competenti, potranno discostarsi dalle prescrizioni e direttive contenute nelle sezioni II, III, e VI del Titolo II, Capo III purché nel rispetto delle norme di cui al titolo III sulla tutela delle risorse territoriali e nel rispetto dei generali principi di sostenibilità. La valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della presente norma è rimessa all’approvazione del Consi-


glio Comunale e del Consiglio Provinciale, in occasione dell’approvazione dei PAT. 2. In applicazione della precedente previsione, è da ritenersi specificatamente parte integrante del presente PTCP in quanto di interesse pubblico, a prescindere dalla relativa attuale vigenza ed efficacia, la normativa urbanistica concernente la destinazione d’uso e i parametri edificatori relativa ai seguenti interventi già approvati dalla provincia: - piano integrato di recupero edilizio e ambientale dell’ex istituto scolastico professionale per l’agricoltura di Colle Umberto; - piano di recupero dell’ex sede della Scuola per la Formazione Professionale e del relativo fondo rustico, siti in Comune di Vazzola.

1) restituiti per la rielaborazione in adeguamento al PTCP qualora la necessità di adeguamento al PTCP incida sull’attuabilità dello strumento comunale o sugli obiettivi fondamentali; 2) approvati dalla Provincia con modifiche d’ufficio secondo le disposizioni di legge; 3) Approvati in conformità al PTCP secondo le modalità della concertazione, qualora adottati ai sensi dell’art.15 della LR 11/04.

Note: 46. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 47. Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009

Capo V – Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

Articolo 83 - Adeguamento al PTCP degli strumenti urbanistici comunali od intercomunali 1. Agli effetti di quanto disposto dall’art. 3, comma 2, L.R. 11/2004, entro 12 mesi dall’approvazione del PTCP ogni Amministrazione Comunale attiva il procedimento di revisione dello strumento urbanistico in adeguamento al PTCP secondo le procedure previste dalla legge. Articolo 84 47 - Disciplina transitoria dei procedimenti edilizi ed urbanistici 1. Dall’adozione del PTCP, secondo quanto disposto dall’art. 29 della L.R. n. 11/04, si applicano ai procedimenti edilizi le misure di salvaguardia derivanti dalle prescrizioni disposte dal PTCP. 2. Dall’adozione del PTCP, non si applicano in tutto od in parte le prescrizioni temporanee a seguito della certificazione da parte della Provincia dell’adeguamento del PAT al piano provinciale, anche precedentemente all’approvazione del PTCP. 3. Dall’approvazione del PTCP: a) gli strumenti urbanistici – comprese le varianti agli strumenti urbanistici vigenti adottate ai sensi della normativa transitoria di cui all’art. 48, L.R. 11/2004 – la cui adozione sia stata deliberata prima della adozione del PTCP sono approvati anche senza necessità di adeguamento al PTCP, fermo restando l’obbligo di avvio della procedura di adeguamento dello strumento urbanistico comunale entro 12 mesi dall’approvazione del PTCP; b) gli strumenti urbanistici – comprese le varianti agli strumenti urbanistici vigenti adottate ai sensi della normativa transitoria di cui all’art. 48, L.R. 11/2004 – la cui adozione sia stata deliberata dopo l’adozione del PTCP sono approvati in conformità alle direttive e prescrizioni del PTCP e comunque alternativamente:

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Ringraziamenti


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CTR: Regione Veneto L.R. 28/1976 l’uso della CTR e dell’Ortofoto è esclusivamente consentito al fine della presente pubblicazione, “ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE PTCP TREVISO”, e comunque nel rispetto delle norme sul diritto d’Autore.

La presente pubblicazione non sostituisce a tutti gli effetti la documentazione ufficiale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con DGR n. 1137 del 23.03.2010 e pubblicato nel BUR n. 39 del 11.05.2010, per la quale si rimanda agli atti ed elaborati depositati presso l’Amministrazione Provinciale di Treviso.


Assessorato all’Urbanistica Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e SITI www. provincia.treviso.it


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