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LEGGE DI BILANCIO 2023

Come chiudere le liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate

In caso di controversia, il contribuente può effettuare il pagamento di un importo che varia di percentuale in relazione al caso di soccombenza e al grado di giudizio

Anche il presente articolo è dedicato alla disamina delle disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio 2023 e, in particolare, a quella con cui viene riconosciuta al contribuente la facoltà di definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio (Commissione Tributaria Provinciale, Regionale, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio).

In materia, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con Circolare n 1/E del 13 gennaio 2023 e con il provvedimento del Direttore, prot. n. 30294/2023, dell’1 febbraio (pubblicato il 2 febbraio) e con errata corrige del 3 febbraio 2023. Con la Circolare n.1/E, l’Ufficio ha riassunto gli aspetti principali delle disposizioni dettate dalla Legge di Bilancio. In merito alla chiusura delle liti pendenti, ha sottolineato come il comma 186 preveda che la definizione avvenga con il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia, stabilito in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui «Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste».

Al valore della controversia si applicano le percentuali di riduzione stabilite dai commi da 186 a 191, in relazione all’oggetto, allo stato e al grado in cui pende la controversia medesima.

100% del valore della controversia

Il comma 186 prevede il pagamento di un importo corrispondente al 100% del valore della controversia nei casi in cui: l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023; il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all’Agenzia fiscale, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

90% del valore della controversia

Il comma 187 prevede, inoltre, il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione del ricorso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ma, alla stessa data, la Corte di Giustizia Tributaria non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.

La medesima percentuale si applica anche nei casi in cui, al 1° gennaio 2023, pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione.

40 e 15% del valore della controversia

Il comma 188 prevede che, nell’ipotesi di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, il contribuente può definire in via agevolata la controversia pagando: il 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; il 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

5% del valore della controversia

Il comma 190 stabilisce che per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente deve pagare un importo pari al 5% del valore della controversia.

L’Agenzia delle Entrate in data 2 febbraio ha pubblicato il modello e le istruzioni con cui deve essere esercitata la suddetta richiesta di adesione, da inviare fino al 30 giugno 2023.

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