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IL DIRITTO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO HEALTH AND SAFETY PRTECTION IN WORKPLACES

I Dispositivi di Protezione Individuale possono garantire quello che l’Unione Europea considera un diritto fondamentale: il diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro. Questo diritto è garantito dall’Unione Europea che ha definito i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza che devono essere rispettati dai produttori, dagli importatori e dai distributori di DPI. Le norme di sicurezza ed igiene del lavoro attualmente in vigore (D.Lgs. 81/2008), prevedono un organizzazione della sicurezza che privilegi sempre le misure di prevenzione e pertanto l’utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale è quindi sempre subordinato alla corretta verifica dell’avvenuta attuazione di tutti i possibili accorgimenti per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio. L’identificazione dei DPI e la valutazione dei rischi sono attuate dal Datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) e/o il Medico del lavoro.

Il nuovo Regolamento UE 2016/425, entrato in vigore il 21 Aprile 2018, sostituendo la Direttiva 89/686/CEE, prevede un’estensione di responsabilità agli operatori economici coinvolti. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al suddetto Regolamento per raggiungere un elevato livello di salvaguardia ,nonché una concorrenza leale sul mercato.

CLASSIFICAZIONE DEI DPI

DPI DI I° CATEGORIA

DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, contatto con superfici calde che non superino i 50 ° C, condizioni atmosferiche di natura non estrema).

DPI DI II° CATEGORIA

appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. Protezione da rischi intermedi

DPI DI III° CATEGORIA

DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.

COSA DEVE FARE IL PRODUTTORE

Il produttore o l’importatore deve fornire la necessaria documentazione tecnica in funzione della categoria a cui appartiene il DPI. Obbligatoriamente per tutte le categorie: • Fascicolo tecnico del prodotto • Marcatura CE sul prodotto • La dichiarazione di conformità UE • Le istruzioni del Fabbricante (Nota informativa) Per le categorie II e III è necessario seguire una procedura di valutazione della conformità che prevede l’esame CE da parte di un Organismo Notificato e, nel caso della III categoria, anche della sorveglianza periodica della produzione.

COSA DEVE FARE IL DISTRIBUTORE

• Verificare la presenza della marcature CE e della dichiarazione di conformità UE • Non immettere il DPI sul mercato se vi fosse un dubbio sulla conformità, avvisare il fabbricante o l’importatore se il prodotto risultasse pericoloso. • Garantire che le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non alterino la conformità del DPI • Adottare i correttivi necessari se un DPI non risulti conforme o ritirarlo dal mercato e se risultasse pericoloso avvisare le autorità di vigilanza • Fornire la necessaria documentazione, a seguito di richiesta, per dimostrare la conformità del DPI • Se il distributore immette sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio o modifica un DPI, è considerato fabbricante con relativi obblighi. The Personal Protective Equipment can preserve a basic human right: the right of working in a safe and healthy place. This is granted by European Union that settled down the essential requirements for health and safety, compulsory for each manufacturer, importer or distributor of PPE. Current safety regulations (D.Lgs 81/2008) consider a system management that endorse all the possible prevention actions, thereforce the use of any PPE device comes after the essential limitation of the risks with any possible precaution and expedient. Risk evaluation and PPE identification are duties of the employer, in cooperation with the Prevention and Safety Manager and the workplace doctor. As for European Union, the present regulation UE 2016/425 extends the responsability of the risk prevention to all the parties involved in the production and supply chain. All the players should act in order to grant that the PPE devices produced and sold are compliant to the european regulations. This will take tp an higher level of safety and prevention, as well as a global fair competition .

CLASSIFICATION OF THE PPE

CATEGORY I

These are simple design PPE that cover the lowest level for a limited risk of severe consequences; (superficial injuries, prolonged contact with water or hot surfaces, under 50°C, non extreme weather conditions)

CATEGORY II Covers products intended to be used in environments with risk for severe, but no fatal consequences. The products must be tested and certified by a notified body.

CATEGORY III Complex PPE for environments where the user can be exposed to mortal danger or to dangers that may may seriously and irreversibly harm health.

PRODUCER OBLIGATIONS

The producer or the importer should supply the complete technical documentation depending on the PPE category. For all categories is mandatory to supply: Technical dossier of the product CE marking on the product CE compliance declaration Producer instructions for the use (Information Sheet)

For II° and III° categories it is mandatory to obtain the CE compliance validation by a Certiying Body; for III° category also a periodic monitoring of production.

DEALER OBLIGATIONS

The dealer should check the CE mark and the UE compliance declaration supplied by the producer. He must not launch in the market any PPE whose conformity is not sure, advise the producer if the PPE is supposed to be dangerous. Ensure safe warehouse and transport conditions. Pull back a PPE that could be dangerous or not compliant and advise the Authority. Supply the customer with the technical sheets, in order to prove the PPE compliance. If a dealer launch on the market a PPE with his name, he’s considered as a producer with related obligations.

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