Schema di Decreto ggmm 201x Regole tecniche in materia di pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82 e successive modificazioni
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 104 e successive modificazioni, recante “Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato”; VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’articolo 213 riguardante la gestione informatizzata del servizio di tesoreria; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 n.144 e successive modificazioni recante “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e successive modificazioni recante il “Codice dell‘amministrazione digitale“, e, in particolare, l’articolo 5, comma 3, che demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito DigitPA, l’individuazione delle operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, dei tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, delle relative modalità per il riversamento, della rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento, dell’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché del modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio; VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 recante “Regolamento recante norme per l’introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali”; VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009 n. 2; VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e successive modificazioni, recante “Riorganizzazione del centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009 n. 69”; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE; VISTO l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ai sensi del quale il decreto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 4
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dello stesso decreto legislativo n. 235 del 2010 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto; VISTO il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con legge del 14 settembre 2011, n. 148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e in particolare, l’articolo 6, commi 5 e 6 che, introducendo il comma 2 bis all’articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, hanno rispettivamente previsto la messa a disposizione da parte di DigitPA, attraverso il Sistema pubblico di connettività, di una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, nonché hanno stabilito che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la predetta infrastruttura, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato; VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge del 22 dicembre 2011, n.214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” Italia e in particolare, l’articolo 12 “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”; VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con legge del 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e in particolare, l’articolo 6-ter che, modificando il comma 1 all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni sono tenute «a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico» ed «a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento»; RITENUTO CHE le disposizioni del presente decreto debbano fare riferimento alle risultanze del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 37, comma 6 del decreto stesso; SENTITO il Garante dei dati personali; SENTITO DigitPA; SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del mm gg aaaa DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;
DECRETA CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Inoltre, si intende per: a) Accordo di servizio: accordo stipulato tra DigitPA ed un prestatore di servizi di pagamento con il quale si regolamentano, secondo le modalità di cui al presente decreto ed alle specifiche tecniche di cui all’articolo 11, le attività di interscambio tra il prestatore e il Nodo dei pagamenti-SPC, di cui alla lettera i), connesse all’esecuzione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni; RegoleTecnichePagamentiInformatici_13_06_2012.docx
b) Addebito diretto: un ordine di pagamento per l’addebito sul conto di pagamento di un pagatore o di un soggetto versante in base al quale un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore o dal soggetto versante al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del soggetto versante medesimo; c) Beneficiario: pubblica amministrazione destinataria delle somme oggetto dell’operazione di pagamento; d) Carta di pagamento; strumento di pagamento -costituito da una carta plastificata o strumento assimilabile, dotata di banda magnetica o microchip che ne garantisce il riconoscimento- con il quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento; e) Codice: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; f) Convenzione: atto con il quale un prestatore di servizi pagamento si impegna, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, ad erogare ad una amministrazione i servizi di incasso e di esecuzione di operazioni di pagamento mediante strumenti di pagamento diversi dal bonifico e relativi a somme dovute da cittadini e imprese; g) Identificativo univoco di versamento: codice identificativo del pagamento secondo quanto previsto all’art. 4 del presente decreto; h) Istituto tesoriere: il soggetto finanziario affidatario del servizio di tesoreria o di cassa della singola amministrazione, ivi compresa la Banca d’Italia; i) Nodo dei pagamenti-SPC: la piattaforma tecnologica, messa a disposizione attraverso il sistema pubblico di connettività da DigitPA -ai sensi dell’articolo 81, comma 2-bis, del Codice- per garantire l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento; j) Pagamento informatico: l’operazione di versamento a favore delle pubbliche amministrazioni effettuato dal pagatore o dal soggetto versante con strumenti informatici attraverso un prestatore di servizi di pagamento ed in conformità delle specifiche tecniche contenute nel presente decreto; k) Pagatore: persona, fisica o giuridica, debitore di somme di denaro, che effettua, direttamente o tramite un delegato (soggetto versante) un pagamento in favore di un’amministrazione per somme di denaro dovute a vario titolo; l) Prestatore di servizi di pagamento: il soggetto, autorizzato ai sensi del “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, che eroga servizi di pagamento, come definiti dall’articolo 114-sexies del medesimo “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”; m) Protocollo di adesione: accordo stipulato tra DigitPA ed una pubblica amministrazione con il quale si regolamentano, secondo le modalità di cui al presente decreto ed alle specifiche tecniche di cui all’articolo 11, le attività di interscambio con il Nodo dei Pagamenti-SPC, di cui alla lettera i), connesse all’esecuzione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni; n) Pubblica amministrazione: ente di cui all’articolo 2, comma 2 del Codice; o) Pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300; p) Punto di accesso: postazione fisica o dispositivo mobile di telecomunicazione presso il quale il pagatore o il soggetto versante può attivare la richiesta di pagamento informatico a favore della pubblica amministrazione;
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q) Ricevuta informatica: attestazione informatica di avvenuto pagamento rilasciata dal prestatore di servizi di pagamento al pagatore, o al soggetto versante, ed all’amministrazione; r) Richiesta di pagamento informatico: disposizione impartita dal pagatore o dal soggetto versante al prestatore di servizi di pagamento contenente tutti gli elementi richiesti dall’amministrazione beneficiaria per effettuare un pagamento informatico; s) Servizi ad accesso massivo: pagamento di servizi di pubblica utilità con accesso massivo dove non è necessario identificare il pagatore; t) Soggetto versante: persona, fisica o giuridica, che effettua un pagamento su delega del pagatore; u) SPC: Sistema pubblico di connettività. di cui al Capo VIII del Codice; v) Sportello fisico: postazione fisica, presidiata da un addetto collegato per via telematica, presso la quale il pagatore o il soggetto versante può attivare la richiesta di pagamento informatico a favore della pubblica amministrazione; w) Sportello telematico: punto di accesso in rete non presidiato dove il pagatore o il soggetto versante può attivare in autonomia, per via telematica, la richiesta di pagamento informatico a favore della pubblica amministrazione; x) Strumento di pagamento: dispositivo personalizzato o insieme di procedure utilizzate dal prestatore di servizi di pagamento che consentono al pagatore o al soggetto versante di impartire richieste di pagamento informatico. Articolo 2 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative di cui all’articolo 5, comma 3 del Codice per disciplinare l’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche a favore delle pubbliche amministrazioni centrali. 2. Le operazioni di pagamento oggetto del presente decreto afferiscono a quanto dovuto alle pubbliche amministrazioni centrali a seguito di obblighi di legge o conseguenti all’erogazione di servizi nonché per qualsiasi versamento non preordinato all’estinzione, in tutto o in parte, di obbligazioni pecuniarie. 3. Sono esclusi dalle operazioni di pagamento di cui al precedente comma 2 le attività di riscossione dei tributi regolati da specifiche normative. 4. Il presente decreto regola le modalità per l’effettuazione, in via informatica, dei pagamenti di cui al comma 2, nel rispetto delle regole e degli standard internazionali relativi ai servizi di pagamento. 5. Ai pagamenti informatici si applicano le disposizioni vigenti in materia di contabilizzazione dei pagamenti. 6. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1 possono adottare, per i pagamenti loro spettanti, le regole tecniche di cui al presente decreto previa stipula con DigitPA, del protocollo di adesione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera f).
CAPO II ELEMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI Articolo 3 Strumenti di pagamento informatici
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1. I pagamenti di cui all’articolo 2, comma 2 sono effettuati, attraverso i canali attivati sugli sportelli fisici o telematici, con i seguenti strumenti di pagamento informatico: a) Carte di pagamento; b) Addebiti diretti, ricorrenti ed una tantum; c) Bonifici bancari e postali; d) Contanti versati a sportelli fisici comunque collegati in via telematica. Articolo 4 Identificativo univoco di versamento 1. A ciascuna operazione di pagamento effettuata tramite gli strumenti di cui al precedente articolo 3 viene attribuito dalle pubbliche amministrazioni un codice identificativo univoco, generato nel rispetto di quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 11, comma 1,lettera c). 2. Le pubbliche amministrazioni possono demandare ad un soggetto terzo, in tutto o in parte, la generazione del codice di cui al comma 1, curando che ne venga mantenuta l’univocità. Articolo 5 Effettuazione del pagamento 1.
I pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni vengono erogati secondo le disposizioni di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 integrate con le disposizioni di cui al presente decreto.
2.
Il pagatore, o il soggetto versante, richiede l’effettuazione del pagamento per il tramite degli sportelli fisici e telematici della pubblica amministrazione e dei prestatori dei servizi di pagamento, oltre che di intermediari dagli stessi autorizzati, di cui all’articolo 7.
3.
Il pagatore, o il soggetto versante, deve essere identificato, dall’amministrazione o dal prestatore del servizio di pagamento, secondo le modalità di cui all’articolo 6.
4.
Il colloquio, tra l’amministrazione e il prestatore di servizi di pagamento per eseguire il pagamento richiesto dal pagatore e/o dal soggetto versante, avviene attraverso il Nodo dei pagamenti-SPC e con le modalità riportate nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d).
5.
Il prestatore di servizi di pagamento, presa in carico la richiesta di pagamento informatico, provvede a restituire l’esito dell’operazione al pagatore, o al soggetto versante, ed all’amministrazione per il tramite del Nodo dei pagamenti-SPC e secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e d).
6.
Nel caso in cui l’operazione di pagamento sia andata a buon fine, l’esito fornito dal prestatore del servizio di pagamento consiste in una ricevuta informatica di avvenuto pagamento, che consente all’amministrazione di dare quietanza di quanto dovuto nel caso di servizi erogati in rete. Per operazioni di pagamento che prevedono una successiva esecuzione, la ricevuta informatica viene inviata al pagatore e/o soggetto versante ed all’amministrazione in tempi differiti rispetto alla richiesta.
7.
Le modalità di conservazione delle ricevute informatiche seguono le disposizioni sulla conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 43 del Codice.
8.
Le pubbliche amministrazioni eseguono la riconciliazione dei pagamenti sulla base dell’identificativo univoco riportato nella ricevuta informatica.
9.
La gestione dei flussi telematici dei pagamenti per il riversamento e la rendicontazione avviene secondo gli accordi in essere tra Stato, pubbliche amministrazioni e istituti tesorieri e
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comunque, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 37 comma 6 del decreto legislativo n.11 del 27 gennaio 2010, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo III del citato decreto legislativo e del provvedimento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011 in materia di diritti e obblighi delle parti dei servizi di pagamento. Articolo 6 Identificazione del pagatore 1. I codici identificativi del pagatore e/o del soggetto sono costituiti dal codice fiscale e/o dalla partita IVA e sono obbligatoriamente presenti nei flussi telematici fatti salvi i casi di servizi ad accesso massivo, il cui elenco è pubblicato sul sito di DigitPA. 2. In caso di richieste di pagamento attivate dai siti delle amministrazioni, l’identificazione del soggetto versante avviene attraverso gli strumenti previsti dall’articolo 64 del Codice ed il servizio dell’amministrazione acquisisce e controlla, ove non coincidente con il soggetto versante, il codice identificativo del pagatore. 3. La stessa amministrazione trasferisce i codici di identificazione, di cui al comma 2, al prestatore di servizi di pagamento per il tramite del Nodo dei pagamenti-SPC, con le modalità di colloquio di cui all’articolo 5, comma 4 del presente decreto. 4. In caso di richieste di pagamento effettuate presso sportelli fisici o telematici dei prestatori di servizi di pagamento gli stessi provvedono all’identificazione ed all’acquisizione dei codici identificativi del pagatore e/o del soggetto versante. Articolo 7 Intermediari 1. In sede di stipula del protocollo di adesione di cui all’articolo 8, comma 4 le pubbliche amministrazioni comunicano a DigitPA i parametri tecnici di riferimento per il colloquio tra l’amministrazione e il Nodo dei pagamenti-SPC siano essi interni all’amministrazione che presso strutture terze, pubbliche o private, dalla stessa autorizzate; 2. In sede di stipula degli accordi di servizio di cui all’articolo 8 comma 3, i prestatori dei servizi di pagamento comunicano a DigitPA i parametri tecnici di riferimento per il colloquio tra il prestatore del servizio di pagamento e il Nodo dei pagamenti-SPC, siano essi interni al prestatore stesso che presso strutture terze dallo stesso autorizzate. Articolo 8 Accordi per l’attivazione dell’interoperabilità con il Nodo dei Pagamenti-SPC 1. Ai sensi dell’articolo 81, comma 2-bis del Codice, DigitPA mette a disposizione la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati denominata Nodo dei Pagamenti–SPC al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 del Codice entro i termini stabiliti dall’articolo 13. 2. Le caratteristiche del Nodo dei pagamenti-SPC ed i modelli di funzionamento dello stesso sono descritti nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) e sono soggetti all’approvazione e alla verifica della Commissione di coordinamento SPC, di cui all’articolo 79 del Codice, sentita la Banca d’Italia. 3. Le pubbliche amministrazioni centrali aderiscono al Nodo dei pagamenti-SPC entro i termini stabiliti dall’articolo 13, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’articolo 11. Le altre pubbliche amministrazioni aderiscono al Nodo dei pagamenti-SPC sottoscrivendo con DigitPA RegoleTecnichePagamentiInformatici_13_06_2012.docx
appositi Protocolli di adesione – il cui schema è definito dall’articolo 11, comma 1, lettera f)- in modalità di adesione effettuabile attraverso un servizio erogato dal sito DigitPA. 4. Le convenzioni che le pubbliche amministrazioni sottoscrivono con i prestatori di servizi di pagamento contengono le clausole aggiuntive per l’utilizzo del Nodo dei Pagamenti SPC riportate nel modello di convenzione di cui all’allegato A. Laddove il prestatore del servizio di pagamento coincida con l’istituto tesoriere, gli accordi previsti dal modello di convenzione riportato in allegato A sono integrati nell’ambito della convenzione di tesoreria. 5. Il prestatore di servizi di pagamento, per garantire il rispetto delle convenzione di cui al comma 4, sottoscrive con DigitPA appositi Accordi di Servizio secondo lo schema di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e), in modalità di adesione effettuabile attraverso un servizio erogato dal sito DigitPa. Articolo 9 Regolamento contabile 1. Ai fini degli eventi che rilevano nel rapporto tra pagatore ed amministrazione, la data di effettuazione del pagamento coincide con la data della ricevuta di pagamento apposta secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b). 2. I casi di rimborso richiesti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento relativi agli strumenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) sono regolati nell’ambito del modello di convenzione di cui all’articolo 8, comma 4, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 3. Il prestatore di servizi di pagamento informa preventivamente le pubbliche amministrazioni, il pagatore o il soggetto versante delle eventuali commissioni dovute per l’operazione di pagamento.
CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 10 Identificativi errati o incompleti 1. Ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta del pagamento se i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento ovvero dell’identificativo univoco di versamento di cui all’articolo 4, forniti dal pagatore o dal soggetto versante, sono inesatti. Articolo 11 Specifiche tecniche 1. Le specifiche tecniche a cui si riferisce il presente decreto sono state emanate da DigitPA con circolare n.ro …del … pubblicata su GU…. e comprendono: a) i modelli di funzionamento e le caratteristiche del Nodo dei pagamenti-SPC- Sezione I; b) il contenuto e la composizione delle informazioni scambiate tra pubbliche amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento - Sezione II; c) le specifiche per la composizione dell’identificativo univoco di pagamento - Sezione II, capitolo 8; d) le specifiche di interconnessione - Sezione III; RegoleTecnichePagamentiInformatici_13_06_2012.docx
e) lo schema di accordo di servizio con i prestatori di servizi di pagamenti - Allegato 1 alle Specifiche Tecniche; f) lo schema di protocollo di intesa con le pubbliche amministrazioni - Allegato 2 alle Specifiche Tecniche. 2. DigitPA, sentito il comitato di coordinamento SPC e la Banca d’Italia, adegua con proprie delibere le specifiche tecniche, di cui al comma 1, alle variazioni della normativa, alle mutate esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli utenti, all’evoluzione del contesto tecnologico. 3. Le specifiche tecniche sono conformi alle normative nazionali ed internazionali in materia di pagamenti, con riferimento agli schemi SEPA emanati da European Payment Council. Articolo 12 Riuso 1. DigitPA istituisce un’apposita sezione della Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili, di cui all’articolo 70 del Codice, per il riuso delle soluzioni applicative utilizzate per l’esecuzione dei pagamenti informatici che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare a DigitPA ai sensi dell’articolo 68, comma 2-bis del Codice. Articolo 13 Decorrenza 1. Entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le pubbliche amministrazioni centrali adeguano le proprie procedure informatiche e gli strumenti software al fine di consentire l’effettuazione dei pagamenti informatici ai sensi del presente decreto. 2. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, DigitPA mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni il Nodo dei Pagamenti. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione Il Ministro dell’economia e delle finanze
Allegati: Allegato A – Modello di Convenzione con i Prestatori di servizio di pagamento1
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Allegati precedenti a) i modelli di funzionamento e le caratteristiche del Nodo dei pagamenti-SPC- Sezione I (ex allegato D) b) il contenuto e la composizione delle informazioni scambiate tra pubbliche amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento – Sezione II (ex allegato A), c) le specifiche per la composizione dell’identificativo univoco di pagamento – Sezione II cap.8 (ex allegato B),
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