2016 11 244

Page 1

PoliziaPenitenziaria Società Giustizia e Sicurezza

Poste italiane spa spedizione in abbonamento postale 70% Roma AUT M P - AT / C / R M / A U T. 1 4 / 2 0 0 8

anno XXIII • n.244 • novembre 2016

2421-2121

www.poliziapenitenziaria.it

Quello che vorremmo trovare sotto l’albero



08

12

10

30

20

06

Polizia Penitenziaria

In copertina:

Società Giustizia e Sicurezza

L’albero di Natale con i doni desiderati dalla Polizia Penitenziaria

04 EDITORIALE Ente di Assistenza: a chi serve? di Donato Capece

05 IL PULPITO La Polizia Penitenziaria soggiogata dai burocrati di Giovanni Battista de Blasis

06 IL COMMENTO La chimera del lavoro in carcere per i detenuti di Roberto Martinelli

08 L’OSSERVATORIO POLITICO Modificare l’art. 4 bis? Vanificare il sacrificio di tanti di Giovanni Battista Durante

10 CRIMINOLOGIA Il minore vittima di bullismo di Roberto Thomas

anno XXIII • n.244 • novembre 2016 25 SICUREZZA SUL LAVORO

12 CONVEGNO Le aspettative del Corpo di Polizia Penitenziaria

16 PSICOLOGIA PENITENZIARIA In tema di suicidio in carcere (seconda parte) di Vincenzo Mastronardi

18 DIRITTO & DIRITTI Permessi di necessità e permessi premio di Giovanni Passaro

20 REPORTAGE L’obiettivo fotografico cattura il lavoro della Polizia Penitenziaria fotoreportage di Alex Marchesani

Judo, Antonio Esposito trionfa anche in Israele di Lady Oscar

Società Giustizia e Sicurezza

Direttore responsabile: Donato Capece capece@sappe.it Direttore editoriale: Giovanni Battista de Blasis deblasis@sappe.it Capo redattore: Roberto Martinelli martinelli@sappe.it Redazione cronaca: Umberto Vitale, Pasquale Salemme Redazione politica: Giovanni Battista Durante Comitato Scientifico: Prof. Vincenzo Mastronardi (Responsabile), Cons. Prof. Roberto Thomas, On. Avv. Antonio Di Pietro Donato Capece, Giovanni Battista de Blasis, Giovanni Battista Durante, Roberto Martinelli, Giovanni Passaro, Pasquale Salemme

26 CINEMA DIETRO LE SBARRE Difesa ad oltranza a cura di G. B. de Blasis

28 CRIMINI & CRIMINALI Un delitto passionale di tanti anni fa... di Pasquale Salemme

30 WEB E DINTORNI Carenza dell’organico di Polizia Penitenziaria di Federico Olivo

32 COME SCRIVEVAMO

22 LO SPORT

PoliziaPenitenziaria Organo Ufficiale Nazionale del S.A.P.Pe. Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

La salute, il benessere fisico e l’organizzazione di Luca Ripa

Direzione e Redazione centrale Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma tel. 06.3975901 • fax 06.39733669 e-mail: rivista@sappe.it web: www.poliziapenitenziaria.it Progetto grafico e impaginazione:

© Mario Caputi www.mariocaputi.it “l’appuntato Caputo” e “il mondo dell’appuntato Caputo” © 1992-2016 by Caputi & de Blasis (diritti di autore riservati)

Registrazione: Tribunale di Roma n. 330 del 18 luglio 1994

Criminalità organizzata in carcere: è possibile il trattamento ? di Giuseppe Sturniolo

Per ulteriori approfondimenti visita il nostro sito e blog: www.poliziapenitenziaria.it Chi vuole ricevere la Rivista al proprio domicilio, può farlo versando un contributo per le spese di spedizione pari a 25,00 euro, se iscritto SAPPE, oppure di 35,00 euro se non iscritto al Sindacato, tramite il conto corrente postale numero 54789003 intestato a: POLIZIA PENITENZIARIA Società Giustizia e Sicurezza Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma, specificando l’indirizzo, completo, dove va spedita la rivista.

Cod. ISSN: 2421-1273 • web ISSN: 2421-2121 Stampa: Romana Editrice s.r.l. Via dell’Enopolio, 37 - 00030 S. Cesareo (Roma) Finito di stampare: novembre 2016 Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Edizioni SG&S

Il S.A.P.Pe. è il sindacato più rappresentativo del Corpo di Polizia Penitenziaria

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 3


L’EDITORIALE

Donato Capece Direttore Responsabile Segretario Generale del Sappe capece@sappe.it

Ente di Assistenza: a chi serve?

L’

Ente di Assistenza è stato istituito dall'articolo 41 della legge 395 del 1990, che gli ha conferito personalità giuridica di diritto pubblico. Allo stesso Ente sono state attribuite competenze dello Stato individuate negli interventi di protezione sociale in favore del personale del Corpo di Polizia e dell'Amministrazione Penitenziaria e loro familiari, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 616 del 1977 (trasferimento competenze alle regioni).

Nella foto: pagina web dell’Eap

Nel corso degli anni, l'Ente di Assistenza ha incrementato le sue entrate grazie ad una efficiente organizzazione, sia contabile che commerciale, degli Spacci (gestioni periferiche) che ha gestito e gestisce e dai quali riceve gli utili ed ha potuto così garantire sostanziose erogazioni oltre che agli orfani, unico compito del trasformato ente orfani, al personale stanziando milioni di euro in sussidi per famiglie in condizioni disagiate, sussidi post mortem per i familiari di dipendenti deceduti e sussidi funeralizi per decesso di congiunti, oltre ai premi per chi consegue un titolo di studio. Ha organizzato migliaia e migliaia di soggiorni estivi in Italia e all'estero, (anche negli Stati Uniti) per i figli dei

dipendenti ed ha realizzato, con i propri fondi, gli stabilimenti balneari di Maccarese, Torre Chianca, Catania e il villaggio di Is Arenas dove le famiglie hanno potuto e possono trascorrere 15 giorni di vacanza in un posto incontaminato. Gli interventi per garantire il benessere del personale sono aumentati di anno in anno con l'attivazione di foresterie per il personale presso le Scuole dell'Amministrazione (Verbania, Portici, Catania, Sulmona e Parma), con elargizione del “buono Epifania” ai figli dei dipendenti del valore di 50,00 euro e la distribuzione della confezione natalizia al personale composta da prodotti realizzati negli istituti penitenziari. Tutte le attività poste in essere dall’Ente sono state apprezzate nel tempo dal personale sia per quanto concerne gli aiuti economici che per le iniziative di svago. Ora sembra che tutto andrà perduto, non si sa perché... Si è tenuta infatti presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, lo scorso lunedì 7 novembre 2016, la seduta del Comitato di Indirizzo Generale dell’Ente di Assistenza che ha discusso il piano delle attività per l’anno 2017. L’informativa a corredo della lettera di convocazione ha chiarito che, nel prossimo futuro, gli scenari saranno davvero inquietanti per i poliziotti penitenziari e andranno ad avvalorare quel che il SAPPE sostiene dal 2008: ossia che l’Ente di Assistenza, così come è stato organizzato dal nuovo decreto, non può funzionare per la sua sostanziale incapacità di mettere in campo progetti a medio e lungo termine. Con il Comitato di Vigilanza trasformato in una assemblea di trenta persone, tutto il potere decisionale

4 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

risiede nel Consiglio di Amministrazione e, sostanzialmente, nelle mani di una sola persona: il Capo del DAP. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e per il 2017, come detto, sarà peggio che andar di notte... L’Amministrazione Penitenziaria intende infatti aumentare la quota di adesione all’Ente di Assistenza a 3 euro ma contestualmente prevede di ridurre i fondi per i sussidi funeralizi, riconoscendoli solamente per coniugi/compagni o figli (nucleo familiari, e non più per il decesso di genitori del dipendente, quelli per sussidi vari al personale e per le spese dei soggiorni estivi dei figli dei dipendenti. Non solo. L’informativa presentata, e firmata dal Segretario dell’Ente, prevede anche di ridurre i fondi per l’Epifania, con la consegna a tutto il personale della sola confezione natalizia (composta da prodotti realizzati dai detenuti) ed eliminando quindi il buono Epifania per i bimbi oppure ridurre drasticamente il buono Epifania, dagli attuali 50 euro a 30 euro e quelli destinati ai premi al personale che consegue un titolo di studio superiore a quello posseduto, prevedendo la corresponsione solamente a quelli che conseguono un diploma di scuola media superiore (non più, dunque, lauree triennali e quinquennali, dottorati, etc.). Insomma, tagli su tagli a fronte di un richiesto aumento della quota di adesione. E poi c’è ancora chi ci chiede perché parliamo di una “Amministrazione Penitenziaria matrigna”? L’Ente dovrebbe essere di aiuto e di sostegno ai poliziotti penitenziari ed ai dipendenti dell’Amministrazione. Ed invece imbocca una strada completamente opposta. Una cosa è certa: se questo ridicolo progetto dovesse andare in porto, il SAPPE inviterà tutti i poliziotti penitenziari a dare disdetta dall’Ente di Assistenza! Così com’è strutturato e concepito, non serve e non servirà proprio a nessuno... F


IL PULPITO

La Polizia Penitenziaria soggiogata dai burocrati e asfissiata dalla burocrazia

M

arco Tullio Cicerone, cinquant’anni prima di Cristo, già diceva che: “...l’arroganza della burocrazia deve essere moderata e controllata”. Nel suo Il Leviatano Thomas Hobbes, nel 1650, sosteneva che l’apparato dello Stato era una guerra continua, fatta di alleanze finalizzate a sottrarre i beni altrui e di lotte per la sopravvivenza. Il Conte Carlo Dossi, segretario particolare di Francesco Crispi, verso la fine dell’ottocento asseriva che “...lo scopo della burocrazia è di condurre gli affari dello Stato nella peggior possibile maniera e nel più lungo tempo possibile”. George Orwell ha raccontato di come un Governo, con la sua macchina statale, nascondendo le proprie finalità, può raggiungere obiettivi che vanno a proprio vantaggio, nel nome dell’interesse comune. Herbert Marcuse parlò del rischio di una “dittatura dei burocrati”, pervasiva, invadente e insidiosa che, nascondendosi dietro a moduli e carta bollata in triplice copia, poteva costringere l’individuo a sottostare alla sua egemonia. Per lui, la “dittatura dei burocrati” è pericolosa perché può trasformare uno strumento amministrativo in uno strumento costrittivo dove ceppi e catene sono fatti di autorizzazioni, protocolli e commi. La burocrazia è soprattutto autoreferenziale perché lavora, in prevalenza, solo per giustificare se stessa ed ha la propensione a soddisfare i propri limitati meccanismi anche a discapito dell’interesse pubblico. La burocrazia è conservatrice e tende a riprodurre continuamente i suoi metodi, anche quando sono inutili o nocivi, come se fossero necessità inderogabili e impenetrabili a ogni considerazione di praticità e di buon senso. La burocrazia si comporta come quei parassiti stupidi che continuano a seguire le proprie logiche evolutive anche quando queste uccidono l’ospite e, di conseguenza, se stessi. La Polizia Penitenziaria, unica tra le forze di polizia, è soggiogata dai burocrati e sta

rischiando, seriamente, di morire asfissiata dalla burocrazia. Tutti gli altri Corpi (incluso quello della Forestale che sta per essere disciolto nei Carabinieri) sono gerarchicamente organizzati ed hanno una catena di comando piramidale fino al vertice. La Polizia Penitenziaria ha il suo vertice nel Comandante di Reparto, frammentato in duecento singoli istituti. Di lì in poi, subentrano i direttori penitenziari alle cui dipendenze funzionali e gerarchiche il Corpo soggiace fino al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, a capo del quale siede un Magistrato. Ciò nonostante, la Polizia Penitenziaria (erede del Corpo degli Agenti di Custodia) è, a tutti gli effetti, una delle cinque (a breve quattro) forze di polizia dello Stato. Alessandra Concas, redattrice del sito diritto.it, scrive: “Il Corpo è oggi una forza di polizia con ordinamento civile, nota anche come ‘Corpo militarmente organizzato’, definizione che non implica la militarità del Corpo, ma l'organizzazione che si rifà a una struttura militare. In relazione alla definizione di ‘ordinamento speciale’ si deve al fatto che il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria (nonché quello della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato) è diverso dal personale di qualsiasi altro ente civile o militare della Repubblica italiana”. Tuttavia, checché ne dica Alessandra Concas, la Polizia Penitenziaria non è affatto “militarmente organizzata” o, meglio, lo è soltanto fino al Comandante di Reparto, separatamente, in duecento istituti penitenziari. Essere “militarmente organizzati” significherebbe essere efficienti, efficaci e operativi. I Carabinieri ne sono la dimostrazione inconfutabile. Ma, anche Polizia di Stato e Guardia di Finanza testimoniano la validità di questo modello organizzativo. Un’Organizzazione Militare si sviluppa in cinque ambiti: logistica, operativa, tattica, strategia e organica. La logistica, in generale, è la scienza di

trasportare i prodotti da un luogo all'altro nei tempi previsti, in modo efficiente e al minor costo possibile, e comprende la gestione dei processi di scambio dei relativi dati e delle relative informazioni. La logistica militare, in particolare, si occupa delle attività e delle scienze organizzative intese ad assicurare alle forze armate quanto necessario per vivere, muoversi e combattere nelle migliori condizioni di efficienza possibili. L'arte operativa, detta anche grande tattica, è la parte dell'arte militare che studia le operazioni, cioè la manovra di truppe non impegnate direttamente (tatticamente) in battaglia, principalmente quelle che coinvolgono unità di tipo diverso (terrestri, aeree, navali), ad un livello intermedio fra la tattica e la strategia. La tattica militare prende spunto dalla parola tattica che deriva dal greco e significa "ordinamento sul campo di battaglia". La strategia militare si occupa di impiegare nella maniera migliore le risorse disponibili. L'espressione deriva dal greco antico stratos agos, cioè "colui che agisce (che ha potere di agire) sul conflitto", col significato quindi di scienza (o arte) dei generali. L'organica militare (comunemente, anche solo organica) è una disciplina, parte dell'arte militare, che studia gli aspetti organizzativi, ordinativi, di pianificazione e programmazione teorica, relativi alle forze armate. L’organica militare è considerata la capostipite delle discipline organizzative e da essa è derivata la scienza dell'organizzazione aziendale. Nessuna, e dico nessuna, di queste discipline organizzative è applicata alla Polizia Penitenziaria e, anzi, sono convinto che nessuno, e dico nessuno, dei dirigenti che amministrano il Corpo ha mai sentito parlare di esse. La Polizia Penitenziaria, una delle cinque Forze dell’Ordine dello Stato italiano, è, invece, soggiogata dai burocrati e asfissiata dalla burocrazia. E se non ci affretteremo ad imporre un’inversione di tendenza, finirà per morire di burocrazia! F

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 5

Giovanni Battista de Blasis Direttore Editoriale Segretario Generale Aggiunto del Sappe deblasis@sappe.it

Nella foto: sommersi dalla burocrazia


IL COMMENTO

Roberto Martinelli Capo Redattore Segretario Generale Aggiunto del Sappe martinelli@sappe.it

La chimera del lavoro in carcere per i detenuti

Ma i detenuti, tutto il giorno, che fanno? Non potrebbero lavorare, dando così un senso compiuto alla pena che stanno espiando e ripagando la società dei crimini o delitti commessi, piuttosto che stare tutto il giorno a non far nulla?” Quante volte ci siamo sentiti ripetere questa e analoghe altre domande? Quante volte abbiamo condiviso e concordato con questa frase, semplice e di buon senso, che però sembra andare a scontare con la realtà? Ma andiamo con ordine.

Nelle foto: lavoro in carcere

Nei giorni scorsi il Ministero della Giustizia ha trasmesso al Parlamento l’ultima Relazione sull’attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti. Da essa emerge che, al 31 dicembre 2015, il numero totale di detenuti lavoranti era pari a 15.524 unità, il 29,76% rispetto al totale dei presenti, mentre l’anno precedente erano 14.550, con un’incidenza del 27,13% sulla popolazione carceraria complessiva. "Il budget largamente insufficiente assegnato per la remunerazione dei detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria - evidenzia il documento - ha condizionato in modo particolare le attività lavorative necessarie per la gestione quotidiana dell’istituto (servizi di pulizia, cucina, manutenzione ordinaria del fabbricato, ecc.) incidendo

negativamente sulla qualità della vita all’interno dei penitenziari". Nello specifico, la somma destinata alle retribuzioni stanziata per il 2015 è stata di 60.381.793 euro, in aumento rispetto ai 55.381.793 dell’anno precedente e ai 49.664.207 del 2013, 12 e 11, ma in netto calo in confronto ai 71.400.000 del 2006. I detenuti impegnati nella gestione quotidiana dell’istituto, sempre al 31 dicembre dello scorso anno, erano 10.693 (10.185 alla fine del 2014). "I servizi di istituto -s piega ancora la relazione - assicurano il mantenimento di condizioni di igiene e pulizia all’interno delle zone detentive, comprese le aree destinate alle attività in comune, le cucine detenuti, le infermerie ed il servizio di preparazione e distribuzione dei pasti". "Le Direzioni degli istituti, per mantenere un sufficiente livello occupazionale tra la popolazione detenuta, tendono a ridurre l’orario di lavoro pro capite e ad effettuare la turnazione sulle posizioni lavorative. Garantire opportunità lavorative ai detenuti - spiega ancora il documento ministeriale - è strategicamente fondamentale, anche per contenere e gestire i disagi, le tensioni che possono caratterizzare la vita penitenziaria. Queste attività, pur non garantendo l’acquisizione di specifiche professionalità spendibili sul mercato del lavoro, rappresentano una fonte di sostentamento per la maggior parte della popolazione detenuta". Ci sono poi i detenuti impiegati alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria in attività di tipo industriale: 612 nel 2015 contro 542 dell’anno precedente. In questo caso occorre segnalare che per il capitolo

6 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

"Industria" (con il quale vengono sostenute le officine gestite dall’amministrazione ed acquistati i macchinari e le materie prime) il budget è passato da 11 milioni di euro del 2010, a 9 milioni, 336 mila, 355 del 2011, a 3 milioni 168 mila 177 del 2012 (con una riduzione pari ad oltre il 71% in due anni), "in un momento nel quale – è stato sottolineato - le esigenze di arredo e dotazione di biancheria dei nuovi padiglioni realizzati, avrebbero reso necessario un incremento delle produzioni. Per

l’esercizio finanziario 2015 è stata stanziata la somma di 13 milioni 540 mila 347 euro, consentendo di soddisfare le esigenze di arredo e casermaggio degli istituti penitenziari". Si tratta di attività che interessano ad esempio falegnamerie, sartorie, calzaturifici, tipografie, attività di fabbro. Per quanto riguarda il lavoro nelle colonie e tenimenti agricoli, gli stanziamenti sono passati 7 milioni 978 mila 302 euro del 2010, a 5 milioni e 400 mila del 2011, a un milione e 200 mila del 2012, "ponendo in crisi soprattutto il settore delle colonie agricole (di fatto mettendo in discussione l’esistenza delle stesse) ed impedendo lo sviluppo di progettualità già in corso nei diversi tenimenti agricoli esistenti presso istituti penitenziari".


IL COMMENTO Per il 2013 le risorse sul capitolo di bilancio sono state ripristinate a 5 milioni e 400mila, per il 2015 sono stati stanziati 4 milioni, 637 mila, 447 euro. Il numero dei detenuti impiegati presso le aziende agricole è passato dai 322 del 31 dicembre 2013 ai 208 della fine del 2015, con una riduzione causata dalla diminuzione delle presenze nelle colonie agricole della Sardegna, mentre il numero degli addetti all’agricoltura negli istituti penitenziari è rimasto pressoché costante. C’è poi il capitolo della legge Smuraglia, che riconosce sgravi alle cooperative sociali e alle imprese che assumono detenuti sia reclusi, che semiliberi o ammessi al lavoro esterno. Dal 2014 la copertura annua è passata da 4,6 milioni a poco più di 10 milioni e dai 644 detenuti assunti nel 2003 si è arrivati agli oltre 1.400 del 2015, considerando non il totale degli assunti ma solo quelli per i quali i datori di lavoro hanno fruito dei benefici della legge. In generale "il lavoro all’interno degli istituti – sottolinea ancora il documento ministeriale - è ritenuto dall’ordinamento penitenziario l’elemento fondamentale per dare concreta attuazione al dettato costituzionale, che assegna alla pena una funzione rieducativa. Non vi è dubbio che nel corso degli ultimi anni le inadeguate risorse finanziarie non hanno certo consentito l’affermazione di una cultura del lavoro all’interno degli istituti penitenziari". "Ed è proprio in questo particolare momento di difficoltà economica, comune a tutto il territorio nazionale, che l’Amministrazione penitenziaria sta moltiplicando i suoi sforzi per contrastare la carenza di opportunità lavorative per la popolazione detenuta. Oltre a garantire il lavoro per le necessità di sostentamento, proprie e della famiglia lo sforzo maggiore che l’Amministrazione penitenziaria oggi sta compiendo è quello di far in modo che le persone detenute possano acquisire una adeguata

professionalità. Solo l’acquisizione di capacità e competenze specifiche consentirà, a coloro che hanno commesso un reato, di introdursi in un mercato del lavoro che necessita sempre più di caratteristiche di specializzazione e flessibilità". Fin qui, quel che il Ministero della Giustizia ha comunicato al Parlamento. In estrema sintesi, si rileva – lo aveva già messo in evidenza un’inchiesta, pubblicata lo scorso settembre 2016, del quotidiano La Stampa - il fallimento del sistema carcerario italiano nel trovare un lavoro ai detenuti, in modo da garantire loro una più alta possibilità di reinserimento in società. Secondo l’inchiesta, e l’ultima Relazione del Ministero della Giustizia sulla materia l’ho conferma, come abbiamo visto, poco meno del 30 per cento dei detenuti italiani ha un lavoro, ma si tratta in quasi tutti i casi di lavori ripetitivi e saltuari – come scopini, cucinieri o lavandai: lavori interni, che coinvolgono poche ore al giorno e che non preparano affatto al ritorno alla vita esterna. Solamente il 5 per cento dei detenuti ha un’occupazione qualificante che gli sarà utile una volta terminato il periodo di detenzione. L’autore dell’inchiesta Andrea Malagutti, ha scritto ed evidenziato quel che noi, e non solo noi, sosteniamo da sempre: il fallimento nel fornire un’occupazione ai detenuti è una delle cause del tasso di recidiva – cioè la percentuale di detenuti che tornano a compiere reati – che secondo alcuni studi arriva fino al 70 per cento. Recidiva che si abbassa drasticamente financo al 3 per centro tra chi frequenta i corsi professionali e lavora. Secondo alcune stime, l’incapacità di abbassare il tasso di recidiva costa allo stato fra i 3 e i 4 miliardi ogni anno. Eppure l’articolo 27 della Costituzione recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». E l’articolo 1 dell’ordinamento penitenziario ribadisce il concetto:

«nei confronti dei condannati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda (…) al reinserimento sociale degli stessi». L’articolo 13, va persino oltre, tentando il triplo carpiato rovesciato della civiltà giuridica: «nei confronti dei condannati deve essere predisposta l’osservazione scientifica della personalità (…) su cui intervenire con un programma individualizzato di trattamento rieducativo». E allora può esservi un rimedio? Forse. Si potrebbe, ad esempio, introdurre il principio dell’obbligatorietà del lavoro per i detenuti - per tutti i detenuti! con la previsione di destinare parte della retribuzione al pagamento delle spese per il mantenimento in carcere – pasti, letto, acqua, luce, uso del televisore –, un’altra “quota parte” a un Fondo dello Stato cui potranno

accedere le vittime della criminalità e il resto della paga lasciarlo nella disponibilità del detenuto e della sua famiglia. Si dovrà prevedere, laddove possibile, il rilascio di certificazioni ‘anonime’ (che non specifichino, insomma, il luogo in cui siano state conseguite…) che attestino l’acquisizione e il possesso di una qualifica professionale lavorativa, da poter poi ‘spendere’ una volta in libertà. E penso che il lavoro dei detenuti potrebbe essere determinate anche per quel che concerne il recupero del patrimonio ambientale del nostro Belpaese, impiegandoli nella pulizia degli alvei dei fiumi, delle spiagge, dei sentieri, dei boschi... Ministero della Giustizia e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria hanno voglia di ragionare su questo? F

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 7

Nella foto: detenuti al lavoro


L’OSSERVATORIO POLITICO

Giovanni Battista Durante Redazione Politica Segretario Generale Aggiunto del Sappe durante@sappe.it

Modificare l’art. 4 bis? Vanificare il sacrificio di tanti

L’

Nella foto: i Giudici Falcone e Borsellino

articolo 4 bis della Legge 354/75 prevede che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della medesima legge, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis e 630 del Codice penale, 291quater del testo unico approvato del D.P.R. n. 43/73 e dall'articolo 74 del D.P.R. 309\99, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia, ai sensi dell'articolo 58-ter.

concessi ai detenuti e internati resisi responsabili dei suddetti reati, quando sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6 o 114 del codice penale ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma dello stesso codice, anche se la collaborazione risulti oggettivamente irrilevante, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Il terzo periodo dell'articolo 4 bis prevede ancora che quando si tratta di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione

In base al predetto articolo le limitazioni previste dal primo periodo dell'articolo 4 bis legge 354/75 non si applicano a coloro che si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria alla raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Il secondo periodo dell'articolo 4 bis dispone che i benefici possono essere

dell'ordinamento Costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, testo comune, 629, secondo comma del codice penale, 291-ter, del testo unico approvato con D.P.R. 43/73, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsto dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale e dall'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico

8 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

approvato con D.P.R. 309\90, i benefici possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Da una lettura anche superficiale della norma in questione, introdotta dall'articolo 1, comma 1, d.l. 152/91 e successivamente modificata più volte, anche a seguito di vari interventi della Corte Costituzionale, risulta evidente come il legislatore abbia graduato la preclusione dei benefici suddetti in relazione alla tipologia dei vari reati e al comportamento tenuto dal detenuto o internato. Nella prima fascia di reati i detenuti o internati possono accedere ai benefici solo se collaborano con la giustizia, ai sensi dell'articolo 58-ter L. 354/75. Se la partecipazione al fatto criminoso è stata limitata o l'accertamento integrale del fatto ha reso impossibile la collaborazione, ovvero la stessa risulti oggettivamente irrilevante, in presenza delle citate circostanze attenuanti, l'accesso ai benefici è comunque consentito a condizione che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Nella seconda fascia sono inseriti reati gravi, ma che non implicano necessariamente rapporti col crimine organizzato, come l'omicidio, la rapina e l'estorsione aggravata. La disposizione di cui all'articolo 4-bis risponde evidentemente ad esigenze di politica criminale, afferenti l'ordine e la sicurezza pubblica, attraverso la prevenzione e la repressione di reati gravissimi come quelli associativi. Tale disposizione ha suscitato tante reazioni, soprattutto da parte di chi ritiene che anche a coloro che si sono resi responsabili di reati gravissimi, come quelli associativi e commessi


L’AGENTE SARA RISPONDE...

Congedo straordinario per l’assistenza ai familiari infermi

avvalendosi del vincolo associativo (stragi di mafia, omicidi di mafia, di donne e bambini sciolti nell'acido), comunque, per ragioni umanitarie, prevalenti - a loro dire - su ogni altra esigenza, debbano essere concessi i benefici, dopo un lungo periodo di detenzione (26 anni per gli ergastolani). uongiorno Agente Sara, sono l'Agente Tale norma è stata definita ergastolo Giovanni, purtroppo all'improvviso hanno ostativo, proprio a causa del fatto che ricoverato mia madre all'ospedale e avrei per alcuni reati, se non vi è bisogno, nell'immediatezza, di essere autorizzato collaborazione, si rimane in carcere a dalla mia Direzione a fruire di qualche giorno vita. libero ai fini dell'assistenza. Come posso fare? Molti deputati, trasversali agli Grazie schieramenti politici, ne hanno chiesto Agente Giovanni. la modifica, nel senso di eliminare ogni automatismo Buongiorno Giovanni, hai la possibilità collaborazione/benefici. di fruire del congedo straordinario per assistenza A beneficiare di una eventuale ai familiari infermi ex art.37 T.U. 3/1957. modifica sarebbero soprattutto i Infatti, qualora si avessero a disposizione i mafiosi. congedi straordinari dell'anno (i 45 CS), si Infatti, a fine 2014 i condannati possono richiedere gli stessi al Direttore, all'ergastolo in Italia erano 1.584, presentando un'istanza scritta ed allegando molti dei quali reclusi da oltre 26 certificazione sanitaria tesa a comprovare la anni, altri più di 30, tra di loro i grave patologia del familiare e la necessità della cosiddetti "ostativi", molti dei quali coinvolti in reati legati all'associazione mafiosa, sono circa un TORE migliaio. AL SIGNOR DIRET SEDE presenza del dipendente Una modifica accanto all’infermo (se il dell'articolo 4-bis, nel i ar ili m fa familiare è ricoverato in ai senso richiesto dai enza dinario per assist or ra st o ed ng Co : ospedale, la certificazione firmatari di alcune Oggetto T.U. 3/1957.deve farla l'ospedale; se invece proposte di legge e infermi ex art. 37 in __ __ il familiare malato è a casa la petizioni varie, __ __ __ ____________ __ __ _, tto ri __ sc può fare il medico di __ consentirebbe a tantissimi tto Il so ____ ____________ __ __ so es pr famiglia). io mafiosi di uscire dal serviz Si possono chiedere i giorni carcere dopo poco più di CHIEDE di cui si necessita e poi la 20 anni di reclusione. r pe o ri na di Direzione li autorizza Molti di quelli che oggi or ra o st ufruire del conged us r te po di V, valutando il caso. Si parla _: S. sono in carcere alla fermi per gg ____ in i ar ili di m fa e ai fin za al infatti di congedi uscirebbero, con buona assisten ____, ___ al________ a di on rs straordinari discrezionali, pe pace di chi lotta tutti i giorni dal __________ lla ne oprio familiare e ar fic ci pe (s perché a decidere è il e per sbatterli in galera e per al assistere il pr qu __, ____________ __ __ __ __ Direttore. . chi ci ha rimesso la vita, __ so __ ______ dello stes __ __ __ __ a) el A sinistra un esempio di nt come Falcone, Borsellino, pare di ne io iz istanza alla quale si Cassarà, Giuliani, Bodenza e grave cond de, considerata la lla de ità ss allega certificazione ce tanti altri. ne Il tutto, si richie la e are di cui sopra ili da m e fa m l co de , so te sanitaria tesa a Chi fa certe proposte, secondo lu es st sa ente accanto allo nd pe di l de za en comprovare la grave noi, o non ha capito nulla, pres a in allegato. ri ta i ni sa o e on on rg zi po ca patologia del familiare e oppure è a dir poco in mala certifi imento, si benevolo accogl la necessità della fede. Fiducioso in un presenza del dipendente Speriamo che i cittadini per saluti più cordiali. a, at D e o accanto all’infermo. F og bene e le istituzioni sane si Lu a rm Fi ribellino sempre contro queste Saluti, Agente Sara scellerate iniziative. F

B

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 9

?


Roberto Thomas Docente del Corso di criminologia minorile della Sapienza Università di Roma Già Magistrato minorile rivista@sappe.it

CRIMINOLOGIA

Il minore vittima di bullismo

R

Nelle foto: vittime di bullismo minorile

iprendendo il tema del bullismo minorile, non per quanto riguarda il suo autore (di cui si è già ampiamente trattato il profilo criminologico nel mio articolo pubblicato su questa Rivista n.229 del giugno 2015, pagg. 12-17), bensì in relazione alla sfortunata vittima infradiciottenne che ne subisce le gravi conseguenze, mi è parso utile, sotto un profilo pratico, individuare una specie di identikit psicologico di questa, al fine di poter quanto più tempestivamente bloccare la ripetizione dei soprusi subiti dal bullo.

criminologia, al fine di realizzare il suo scopo essenziale della prevenzione e repressione dei fenomeni devianti e criminali e quello del ristoro economico, morale e psicologico delle vittime di siffatti fenomeni. Lo psycological profiling del minorenne che sia stato vittima di bullismo è abbastanza tipico e, in prima approssimazione, costituisce l'esatto contrario di quello del suo “carnefice” , che è già stato delineato in precedenza nel precitato articolo di questa Rivista. Quanto questo ultimo è sfrontato ed egocentrico, tanto il primo appare

Si deve premettere, a tal proposito, che lo studio della vittima, in generale, fa parte della vittimologia che, secondo taluni autori (Guglielmo Gullotta nel suo libro “La vittima”, Milano, Giuffrè 1976, Gemma Marotta in “Criminologia” Padova, Cedam, 2015), costituisce una disciplina assolutamente autonoma dalla criminologia, mentre, a mio parere, ne è parte integrante in quanto l'unità del fatto deviante ovvero criminale è costituita da tre parti indispensabili : l'autore, il concreto atto che costituisce la devianza o il reato e, purtroppo, la vittima, tutte e tre ricomprese nell'analisi della

timido ed insicuro di tutto, con problemi di un corretto rapporto di relazione con gli altri e, talora, con uno stato di insoddisfazione personale, quando non di vera e propria depressione, che blocca sul nascere qualsiasi possibile tentativo di reazione alle angherie subite dal bullo. L'introversione del carattere è tipico della vittima di bullismo, ed essa si ripercuote anche nell'ambiente familiare, manifestandosi con una netta chiusura ad aprirsi al dialogo con i propri genitori, denunciando loro le sofferenze subite dal bullo . Spesso essa ha una fantasia

10 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

compensativa assai sviluppata, immaginando azioni “eroiche” da lei compiute, che le danno un attimo di pausa e di sollievo dalla situazione reale assai diversa e dolorosa, costellata com'è dalle continue manifestazioni disturbanti del bullo di cui è vittima innocente. Come magistrato minorile ho interrogato molti minori vittime di bullismo: dai loro racconti, pur diversificati nelle situazioni reali, emergeva un dato comune e cioè quello di un profondo senso di colpa vissuto intimamente, tanto che solo dopo un iniziale lungo “aggiramento” del dialogo su circostanze “estranee”, faticosamente si aprivano alla narrazione delle vicende che li avevano tristemente coinvolti. Il loro racconto veniva interrotto spesso da pause emotive in cui emergevano sentimenti di vergogna , rabbia, senso d'impotenza e di solitudine - e da crisi di pianto liberatorio, che dovevo gestire con la massima comprensione affettuosa, cercando di far percepire la mia partecipazione umana al loro dramma, al fine di tentare di evitare una cosiddetta vittimizzazione secondaria, e cioè la dolorosa esperienza di far rivivere nuovamente, sotto un profilo psicologico , la loro vicenda di vittime che avevano subito reiterati comportamenti di prevaricazione e violenza fisica e psichica. Ovviamente le particolarità degli “attacchi” bullistici incidono diversamente sulle vittime minorenni, a secondo che vengano a colpire la loro sessualità ovvero l'appartenenza razziale. Nel primo caso, invero, essi sono direttamente devastanti sulla personalità di chi li subisce, aggredendoli intimamente, isolandoli dalla collettività scolastica o amicale per l'immediato senso di vergogna che essi producono (ad esempio nell'ipotesi di un'accusa vera o presunta di omosessualità), portandoli a tal punto di depressione interiore, da cagionarne, in alcuni casi, anche il suicidio , come ci insegnano le recenti cronache dei mass media.


CRIMINOLOGIA Nel bullismo a sfondo razziale, invece, la persecuzione è rivolta direttamente al contesto sociologico di appartenenza della vittima (ad esempio di un diverso colore della pelle per l'emanazione geografica di riferimento) e solo indirettamente può avere ricadute negative sulla personalità dei “diversi” razziali, a secondo della forza della loro integrazione psicologica e sociale. Può esservi il minore di colore che afferma con decisione la sua peculiarità razziale, facendone un'effige di superiorità rispetto ai bianchi. Altri , invece, e sono la maggior parte, tendono ad isolarsi dal gruppo, entrando in una profonda crisi di identità, accompagnata sovente dal senso di colpa , che può avere gravi conseguenze, come abbiamo visto nel caso precedente. Soprattutto nei casi di cyberbullismo dove la violenza del bullo si estrinseca esclusivamente su di di un piano di raffinata espressione

sulla rete e cambiare immediatamente il suo indirizzo elettronico. Spesso per ripararsi da siffatte forme di persecuzione telematica, gli adolescenti, tendono ad utilizzare la rete per rifugiarsi in una realtà esclusivamente virtuale, che sentono, purtroppo falsamente, amica e protettiva . Allora possono nascere dei pericolosi “giochi di ruolo”, con i quali pensano di acquisire una sicurezza, peraltro non reale, ma mediata solamente dalla rete, che nella vita quotidiana, recepita come sentono insicura e vuota, non posseggono certamente. Chiaramente le modalità bullistiche di “attacco” sono diversificate perché la rete ha una potenza globale, uscendo dallo stretto recinto dell'ambiente scolastico o amicale del minore vittima, estendendosi ad una serie indefinita di soggetti “internauti” (cioè che

I titoli di studio, dell’Università Telematica PEGASO, oltre ad accrescere la cultura personale, sono spendibili per la partecipazione a concorsi riservati a laureati (esempio Commissario penitenziario).

Costi e pagamenti in convenzione Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza: retta annuale 1.700 euro anziché 3.000 euro rateizzabile in 4 rate Percorso Class Form (Principi delle

Scienze Giuridiche) riservato ai diplomati Durata annuale, carico didattico 1.350 ore corrispondenti a 54 CFU. Progetto finalizzato a fornire le basi ed una preparazione di livello elevato nel settore delle Scienze Giuridiche per l’avviamento al Corso di Laurea Magistrale. Contenuti e crediti formativi Tematica

SSD

CFU

1 Principi costituzionali

IUS/08

9

2 Istituzioni di diritto romano

IUS/18

12

3 Istituzioni di diritto privato

IUS/01

18

4 Storia del diritto medievale e moderno

IUS/19

9

5 Teoria generale del diritto e dell’interpretazione IUS/20

6

Totale

psicologica non verbale, forse addirittura più insidiosa e devastante della violenza fisica – il senso di colpa appare in tutta la sua gravità . La vittima soffre la sua impotenza di non saper arginare quegli “scritti telematici” con adeguata forza e resistenza, non solo nel senso di rispondere telematicamente, in maniera adeguata, contrattaccando, alle “canzonature”, agli insulti, alle minacce e alle violenze psichiche che riceve dal WEB, ma neppure possiede la capacità di “staccare la spina”, cioè di spegnere il computer o almeno avere la forza di non leggere le email in arrivo, di non navigare

navigano su internet) che possiamo definire bulli “indiretti”, in quanto prendono parte al linciaggio mediatico con l'appoggio, nei loro social network, dei vari messaggi persecutori che vagano in rete, in cerca di una moltitudine informe di veri e propri appassionati di spandere del veleno gratuito (denominato flaming, cioè l'uso d'infiammare intorno a soggetti prescelti come bersaglio, delle vere e proprie risse telematiche), fonte di una volontà malvagia che contrasta con il senso di solidarietà che dovrebbe caratterizzare la convivenza civile. F

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 11

54

Costi e pagamenti in convenzione Class Form: Forze dell’ordine: 1.200 euro anziché 1.800 euro rateizzabili in 3 comode rate Sedi d’esame: Napoli, Torino, Roma, Palermo, Trani, Bologna, Milano, Assisi, Messina, Ariano Irpino, Acireale, Agrigento, Cagliari, Caltanissetta, Campobello di Mazara (TP), Catania, Cosenza, Firenze, Latina, Macerata, Reggio Calabria, Siracusa, Venezia, Vibo Valentia, Vittoria (RG).

info e appuntamenti:

06.3975901

studipenitenziari@gmail.com Via Trionfale, 140 • Roma


a cura di Roberto Martinelli martinelli@sappe.it

CONVEGNO

Aspettative del Corpo di Polizia Penitenziaria su Riallineamento e Riordino delle carriere

M

Nella foto: il tavolo della Presidenza del Convegno su Riordino e Riallineamento

ercoledì 9 novembre si è tenuto a Roma, presso la Sala Planetario dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, un interessante convegno, organizzato dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria e dall’Associazione Nazionale Funzionari del Corpo ANFU sul tema “Riordino delle carriere e riallineamento: le aspettative del Corpo di Polizia Penitenziaria”.

Penitenziaria si accompagnano le aspettative che il Corpo ha da tempo maturato per un suo maggiore e necessario riconoscimento”, ha scritto tra l’altro il Guardasigilli. “Quello in corso è un quadro che serba da questo punto di vista una difficoltà, legata principalmente al personale, e che si snoda nella carenza di organico, nelle legittime esigenze di formazione e

Questi argomenti, come è noto, sono di estremo interesse per buona parte del Personale e sono al centro dei costanti e continui incontri al Ministero dell’Interno tra le varie Amministrazioni coinvolte, tra cui ovviamente anche il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Da qui l’idea di SAPPE e ANFU di organizzare un momento di confronto con esponenti politici, istituzionali, ministeriali e colleghi sindacalisti delle altre Forze di Polizia. I lavori sono stati introdotti dal saluto del padrone di casa, il Direttore Generale della Formazione Riccardo Turrini Vita, che molto ebbe a che fare con questi temi durante lo svolgimento dell’incarico di Direttore del Personale del DAP. E’ stata quindi data lettura di alcuni messaggi. Primo di questi, quello del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, impossibilitato a partecipare. “So benissimo che alle aspettative verso il Corpo di Polizia

aggiornamento, e ancora in una più adeguata rivalutazione giuridica e economica”. “Con la manovra finanziaria di quest’anno potrà avere finalmente avvio il potenziamento degli organici del Corpo”, ha aggiunto ancora Orlando che ha concluso: “ribadisco l’impegno, che peraltro ho già avuto modo di esprimere in passato, a considerare il riallineamento come l’avvio di un percorso che vogliamo riguardi anche ruoli e compiti non direttivi”. Concetto, questo, sottolineato anche nel messaggio di Giovanni Melillo, Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia: “Il tema scelto per questa giornata di lavori è all’attenzione del Ministero della Giustizia nella consapevolezza che un corretto inquadramento delle funzioni svolte ed il giusto riconoscimento di ruoli e professionalità rappresenti un imprescindibile passaggio per un più corretto e proficuo svolgimento

12 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

dell’impegno quotidiano e delicato cui siete chiamati ogni giorno”. Terzo, e ultimo, messaggio pervenuto è quello del Sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore, che avrebbe dovuto partecipare ma che è stato invece impossibilitato a raggiungerci per un imprevisto impegno istituzionale. Nel suo messaggio, Migliore ha inteso evidenziare che Ministero della Giustizia e Governo intendono “rispondere alle aspettative di valorizzazione della Polizia Penitenziaria guidando l’intero sistema verso l’ottimizzazione delle risorse presenti e aprendo alle nuove professionalità. Il riordino assicurerà uno sviluppo qualificato del personale verso i ruoli apicali della dirigenza, dei direttivi, degli ispettori e dei sovrintendenti. Uno sviluppo verso l’alto delle carriere e delle qualifiche è interesse dello stesso sistema penitenziario che è incentrato sullo sviluppo degli elementi del trattamento, sulla sua individualizzazione, sul rispetto della dignità e dei diritti fondamentali nell’esecuzione penale, e richiede per questo personale qualificato nella gestione della quotidianità penitenziaria”. “Considero nella mia, pur breve, esperienza di Sottosegretario alla Giustizia”, ha concluso, “il contributo della polizia penitenziaria come il perno attorno al quale ruota l’intero sistema penitenziario. Le notorie qualità di dedizione e abnegazione al servizio costituiscono un’infrastruttura democratica alla quale il nostro Paese guarda con fiducia. Il nostro compito come responsabili politici del Ministero è far sì che l’interlocuzione con il corpo della Polizia Penitenziaria e con le rappresentanze sindacali sia il più quotidiano, efficiente e positivo possibile”. Dopo i messaggi, sono intervenuti dal


CONVEGNO palco alcuni esponenti sindacali della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato. Per precisa volontà degli organizzatori, infatti, tutte le Sigle sindacali della Polizia Penitenziaria erano state invitate a partecipare al Convegno, nella consapevolezza che su temi così importanti come quello del riordino delle carriere e del riallineamento si debba favorire quanto più possibile un “fronte sindacale” omogeneo e compatto, che sia voce delle aspettative di tutte le donne e gli uomini del Corpo. E in questi termini si sono espressi Gennarino De Fazio (segretario nazionale della UIL Pa Penitenziari), Pompeo Mannone (segretario generale della Federazione Nazionale Sicurezza CISL), Giuseppe Moretti (presidente dell’Unione sindacati di Polizia Penitenziaria USPP) e Marco Piergallini, segretario generale aggiunto CONAPO dei Vigili del Fuoco. Ognuno di loro ha fornito al Convegno utili e interessanti spunti di riflessione che, seppur nella diversità delle analisi, avevano il tratto comune di evidenziare come una reale omogeneizzazione delle carriere possa essere tale solamente se va a sanare le sperequazioni ancora in atto tra le varie Forze di Polizia. Il vice Presidente del Senato, Maurizio Gasparri, che ha sempre la cortesia di partecipare ai nostri incontri e alle nostre iniziative, ha ricordato i recenti provvedimenti assunti a favore del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, confermando anche la sua disponibilità, nell’ambito dei lavori parlamentari, del voto a sostegno di ogni qualificata iniziativa politica vada a favore degli Operatori della Sicurezza. In particolare, è stata ricordata la mozione, a prima firma Gasparri, sul nostro rinnovo contrattuale, approvata all'unanimità con il parere favorevole da parte del governo. Nel suo intervento Cosimo Mario Ferri, Sottosegretario alla Giustizia, ha ripreso e approfondito alcuni dei concetti già contenuti nel messaggio inviato dal Ministro Orlando agli organizzatori del Convegno: in più, il Sottosegretario Ferri ha comunicato l’impegno del Ministero e del Governo

ad assumere i prossimi nuovi Agenti di Polizia Penitenziaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei precedenti concorsi. Ad ampio raggio l’intervento del segretario generale del SAPPE, Donato Capece. Per quanto riguarda più direttamente il Corpo di Polizia Penitenziaria, ha ricordato che il SAPPE ha espresso in tutte le sedi in modo chiaro le linee guida che dovrebbero

“ispettore superiore sostituto commissario” in una vera e propria qualifica; • Ipotesi di “dirigenzializzazione” dell’attuale ruolo direttivo, previa unificazione del ruolo ordinario con quello speciale; • Istituzione del nuovo ruolo direttivo per effetto della suddetta dirigenzalizzazione, ove far confluire gli ispettori per anzianità di servizio e merito che abbiano conseguito almeno la laurea triennale; • Modifica in mejus dei parametri stipendiali con un incremento di almeno 3 punti degli stessi. Capece ha evidenziato come l’esigenza di un schema

ispirare il riordino delle carriere in questione che possono così riassumersi: • Rideterminazione e completamento degli organici in relazione alla forza effettiva al 31 ottobre 2016 del Corpo di Polizia Penitenziaria mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori e successivamente mediante concorsi pubblici, nel solco dei recenti intendimenti governativi che prevedono l’assunzione complessiva di 4.700 unità per le Forze dell’Ordine di cui 887 da destinare al Corpo di Polizia Penitenziaria; • Eliminazione di tutti i disallineamenti presenti nel ruolo dei sovrintendenti, degli ispettori e dei commissari rispetto agli omologhi ruoli delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile; • Unificazione del ruolo di base agenti/assistenti con quello dei sovrintendenti; • Valorizzazione del ruolo degli ispettori specialmente con la trasformazione della denominazione di

legislativo di riordino delle carriere nasce dalla constatazione che l’attuale apparato di sicurezza ha bisogno di una rivisitazione e di un ammodernamento mirati ad utilizzare al meglio il personale del Comparto sicurezza, attraverso una specifica valorizzazione delle professionalità che determini un processo virtuoso in grado di consentire di migliorare la funzionalità degli uffici e l’attività finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, da quelli finali, più prettamente operativi, a quelli organizzativi, di supporto e di direzione. In tale contesto appare ormai consolidata la consapevolezza di unificare i due ruoli di base (assistenti, agenti e sovrintendenti e ruoli corrispondenti), al fine di prevedere una progressione interna, dalla

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 13

Nelle foto: gli interventi al Convegno

Á


CONVEGNO qualifica iniziale di agente a quella apicale di sovrintendente capo, sostituendo con uno scrutinio per merito comparativo il concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente. Ciò viene incontro, ha ricordato Capece, a una delle maggiore aspettative degli appartenenti alle Forze di polizia e corrisponde ad una avvertita esigenza di semplificazione dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione, prevedendo anche l’eventuale introduzione del diploma di scuola media superiore, quale titolo per l’accesso alla qualifica iniziale di agente con correlativo aumento del parametro stipendiale. Luca Pasqualoni, segretario nazionale dell’Associazione Nazionale dei Funzionari della Polizia Penitenziaria ANFU, ha ricordato che il riallineamento dei funzionari del Corpo a quelli della polizia di Stato ha trovato fondamento giuridico nell’articolo l, comma 973, della legge di stabilità 2016, La stessa legge ha anche stanziato risorse economiche, per gli anni 2016, 2017 e 2018, per la realizzazione del riallineamento, ma nonostante questo non risulterebbe essere stato predisposto un progetto definitivo né, tanto meno, è stato individuato lo strumento normativo adeguato per la realizzazione del riallineamento. Ha quindi espresso l’auspicio dell’Associazione che il Ministero della Giustizia dia corso quanto prima a quel provvedimento di riallineamento agli omologhi colleghi della Polizia di Stato, rammentando che questo

provvedimento di equità formale e sostanziale è atteso da tutti i funzionari del Corpo. Felice Romano, segretario generale del SIULP (primo Sindacato della Polizia di Stato), ha richiamato l’attenzione di tutti sulla constatazione che il riordino delle carriere e il rinnovo contrattuale delle Forze di Polizia sono impegni che il Governo Renzi aveva assunto e si avvia ad onorare nonostante una congiuntura economica non favorevole. Ha detto di avere apprezzato, con soddisfazione, la conferma del Governo circa gli impegni economici più volte

dichiarati pubblicamente relativamente alle esigenze delle donne e degli uomini dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico che consentiranno la stabilizzazione degli 80 euro, la definizione del riordino delle carriere, l’apertura del tavolo per il rinnovo contrattuale oltre che gli investimenti per garantire il turn over al 100% e la formazione del personale di questi delicati settori dello Stato. Per Romano, questa operazione, che conferma un trend di investimenti dell’Esecutivo, in controtendenza a quanto avvenuto nell’ultimo decennio, non è, come sottolineato dal Premier, un contentino in un momento specifico ma un investimento sulle Forze di Polizia nel segno di un riconoscimento tangibile per il prezioso e professionale lavoro svolto ma anche una sfida a migliorare il sistema che su di esso si basa il futuro economico, sociale e di crescita del nostro paese.

14 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

Anche Giuseppe Tiani, segretario generale nazionale del sindacato SIAP della Polizia di Stato a cui aderisce anche l’Associazione nazionale dei Funzionari di Polizia ANFP, ha ricordato l’importanza delle maggioranza delle Organizzazioni sindacali di avere avuto confronti costruttivi e collaborativi con esponenti del Governo e della maggioranza parlamentare e che ciò ha determinato i risultati positivi evidenziati. E’ dunque intervenuto Emanuele Fiano, parlamentare del Partito Democratico, responsabile delle Riforme Istituzionali e della Sicurezza del PD, che ha valorizzato l’impegno del Governo Renzi a favore del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. Fiano ha anche avuto parole di apprezzamento per chi, sul fronte sindacale, ha intessuto con l’Esecutivo e con gli esponenti della maggioranza

parlamentare che lo sostiene rapporti leali e costruttivi, stigmatizzando quanti invece hanno assunto posizioni a suo avviso pregiudizialmente strumentali. Sono dunque seguiti gli interventi del Capo Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, Francesco Cascini, del Vice Capo Vicario del DAP, Massimo de Pascalis, e del Direttore Generale del Personale del DAP, Pietro Buffa. Il loro contributo al Convegno è stato prezioso, e per gli incarichi che svolgono sono state particolarmente apprezzate le attestazioni di stima e di professionalità rivolte al Corpo di Polizia Penitenziaria ed ai suoi appartenenti.


IL LIBRO DEL MESE

Come il volo di una farfalla Disponibile il nuovo libro del collega Alessandro Pugi Le conclusione del Convegno sono state affidate a Francesca Chiavaroli, Sottosegretario alla Giustizia con delega al personale, che ha rinnovato il suo impegno di attenzione suo personale, del Ministro e del Dicastero verso il Corpo di Polizia Penitenziaria e i suoi appartenenti. Ha sostenuto di volere riservare particolare attenzione alla formazione ed all’aggiornamento professionale del personale: per le nuove assunzioni, ha assicurato la predisposizione di un provvedimento che consenta lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione degli

I

l nuovo romanzo di Alessandro Pugi, Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, affronta con armonia e tenacia le difficoltà relazionali ed emotive che chi soffre di disabilità si trova ad affrontare ogni giorno. Ma esprime anche la forza con la quale queste persone, e tutte quelle che in un modo o nell’altro vivono con loro le stesse problematiche, affrontano la vita, sanno trasformare una situazione avversa in un vero e proprio cavallo di battaglia. Con questo romanzo, Alessandro Pugi, sovvenziona l’Associazione “Incontriamoci in diversi” che si occupa delle difficoltà dei ragazzi disabili e delle loro famiglie. “Sperimentare è l’insegnamento più grande nella nostra esistenza. Siamo nati per sperimentare. Lo facciamo dal primo vagito fino all’ultimo respiro della nostra vita. Sperimentiamo l’amicizia, l’amore, le emozioni; sperimentiamo il idonei non vincitori dei precedenti dolore, la gioia, le relazioni, i concorsi per Agente, così come ha percorsi di vita. Ma per sperimentare ribadito di essere parte attiva e è necessario che tutto passi sulla pungolo verso il Governo affinché nostra pelle, che ci tocchi dal vivo, l’Esecutivo assicuri ai Baschi Azzurri che ci sfiori l’anima, lasciandoci adeguate risorse materiali, umani e addosso il peso dei ricordi che il finanziarie. tempo trasforma in cicatrici Tra esse, è del tutto evidente, vi sono indelebili. Non per sentito dire, non anche il riordino delle carriere e il per averlo letto, ma per averlo riallineamento, sul quale ulteriori toccato con mano, solo così ritardi sono francamente inaccettabili. possiamo sperimentare l’essenza. Un ringraziamento, infine, a Michele Questa è stata la mia vita: una Lorenzo e Roberto Morabito, autori delle foto a corredo di questo articolo. F continua, inesorabile, ricerca dell’essenza. Fino a quando qualcosa l’ha cambiata, deviando d’improvviso il corso degli eventi. Toccare con mano il dolore, vivere la difficoltà della diversità, sprofondare fino ai meandri più nascosti della mia anima, per poi risalire verso la superficie e respirare aria pulita, vedere con occhi diversi, toccare con nuova consapevolezza, tornare a

vivere. Il tutto guidato da una forza ancestrale, da un’entità che governa il mondo, le cose, la vita e che non può essere spiegata. Questa, è la storia di una farfalla e del suo difficile volo verso il cielo.” Oshawa, Canada. Mark ex poliziotto, è un cacciatore e come tale si muove nelle immense distese innevate canadesi. Una sera d’inverno, però, qualcosa va storto e la bestia lo sorprende, attaccandolo, fino a ridurlo in fin di vita. Il responso della lotta è durissimo. Mark resta sfregiato in volto e non può più camminare. Deve rinunciare per sempre al fatidico momento, in cui l’occhio del cacciatore incontra quello della sua preda e il dito si muove lentamente sul grilletto del fucile. Castel San Vincenzo, Italia. Lorena è una donna giovane, con due splendidi occhi neri che sanno trasmettere emozioni, le stesse che non può inviare con la voce. Lorena è muta. Andrea è suo figlio. Un bambino autistico nel quale la mente, quello straordinario groviglio di terminazioni nervose, cellule, neuroni, che lavorano in sincronia come gli ingranaggi di un orologio, sembra funzionare in modo anomalo, diverso dagli altri, impedendogli di tenere il tempo giusto. Le vite di questi personaggi si incroceranno per nutrirsi l’una dell’altra e cercare di risalire insieme quel baratro silenzioso denominato: indifferenza. Una storia d’amore e d’amicizia che vi commuoverà. F

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 15

Nella foto: la copertina del nuovo libro di Alessandro Pugi


PSICOLOGIA PENITENZIARIA

Vincenzo Mastronardi Psichiatra, Criminologo clinico, Psicopatologo Forense. Già titolare della Cattedra di Psicopatologia Forense - Facoltà di Medicina e Odontoiatria - “Sapienza” Università di Roma. Direttore del Master in Criminologia Scienze investigative e della Sicurezza Unitelma-Sapienza vincenzo.mastronardi @gmail.com

Nella foto: suicidio

In tema di suicidio in carcere: La prevenzione (seconda parte)

S

empre in tema di prevenzione del suicidio in ambito carcerario riportando quanto scritto da Anselmi e Coll., Cfr. Bibliografia, “...la mancanza di progettualità costituisce il principale fattore di precipitazione verso il suicidio. Per la prevenzione del suicidio è necessario mettere a punto un piano che contenga misure volte a migliorare le condizioni di vita dei detenuti soprattutto in termini di umanizzazione oltre che di formazione professionale ad hoc degli operatori penitenziari”. Così come da alcuni dati del Consiglio d’Europa (Annual Penal Statistics – Space I) del 2007, già prendendo in esame i 2 anni dal 2005 al 2006, la media annua rilevava è di 9,4 suicidi ogni 10.000 detenuti tra i presenti in tutte le carceri del territorio italiano. Per quanto riguarda il tasso dei suicidi nei detenuti del singolo paese, mediamente risulterebbero 7,4 suicidi l’anno ogni 10.000 persone. Se si osserva un territorio particolarmente esteso come quello statunitense, (30 anni addietro), l’indice dei suicidi all’interno della popolazione carceraria, si avvicinava a quello attualmente riportato in Europa. Nell’arco di 25 anni i suicidi in America sono diminuiti del 70%, mantenendo un livello di percentuale di circa 1/3 sia di quelli italiani che europei. Ciò grazie ad un intervento di prevenzione, mirato ai suicidi nell’ambito carcerario, promosso nel 1988, impiegando un equipe di n.500 persone deputate alla formazione del personale penitenziario. Continuando in termini statistici, tra il 2005 e il 2007, l’indice dei suicidi, si è rivelato pari a 10 casi per ogni 10.000 detenuti nell’anno e nel 2009 è aumentato a 11,2 e oggi resta fermo al medesimo livello. Si parla quindi di

una cadenza di suicidi in carcere, di quasi 9 volte più frequenti. Dalle statistiche suindicate, uno dei cofattori determinanti è l’alta percentuale di scarsa vivibilità per sovrappopolazione all’interno del sistema penitenziario italiano. Risaputamene l’alto tasso dei suicidi in carcere, non riguarda i soggetti reclusi, bensì anche gli agenti di polizia penitenziaria, unitamente a tutti gli altri operatori. Lo studio dirige il focus attentivo all’ambiente carcerario e su come quest’ultimo riesce a produrre gli atti autolesionistici (che possono essere di varia natura), tentando di individuare i singoli vissuti da quando il soggetto fa il suo ingresso (dove risaputamente partendo dal fatto che il carcere ovviamente rappresenta un luogo di pena, di reclusione e di contenzione, inevitabilmente inizia a crollare ogni frammento della propria identità, già dal suono delle chiavi che rimbomba appena si entra), all’intero iter della pena. Pertanto il suicidio in ambito carcerario, può essere diviso in due momenti: • immediatamente all’ingresso, dove entrano in gioco vari elementi soggettivi, l’impatto con l’ambiente, la tipologia del reato con il concorso di altri fattori che esaminiamo in seguito; • il suicidio che può estrinsecarsi dopo diverso tempo dalla detenzione dove in questo caso, entrano in gioco gli effetti dei fattori scatenanti quali: giustizia rallentata, il sommarsi di altre pene, eventuali patologie di tipo psichiatrico, nonché i rapporti con la famiglia, con gli altri detenuti e non per ultimi con gli operatori penitenziari ). In entrambi i suindicati casi, ciò che è importante rilevare, è l’effetto che tale ambiente, innesca nell’individuo, partendo dalla totale assenza di qualsivoglia tipo di libertà, (vedi ad es. la vita affettiva e/o quella sessuale, che

16 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

spinge a sposare modelli comportamentali di autoerotismo, dove la figura femminile diviene qualcosa di immaginato attingendo dalle proprie memorie passate). Ed a proposito di quanto su scritto in relazione ad alcuni di questi vissuti spesso con effetti psicologici devastanti, si rivela eloquente un esempio filmico: Le Ali della Libertà (1994) diretto da Frank Darabont, con Tim Robins e Morgan Freeman, che ben rappresenta come in un bel dipinto, il mondo carcerario e le sue complesse dinamiche vedi ad es. il caso del personaggio del vecchio Brooks, il bibliotecario dove la sua unica forma di libertà è l’instaurare un rapporto con un piccolo corvo caduto dal nido nella sua giacchetta e che lui alleverà. Entrato in carcere che era un ragazzo, ne esce un vecchio stanco e provato che non riesce più ad adattarsi e che sentendosi perduto, vuole solo ritornare in carcere con una sorta di trauma da scarcerazione . Già dagli ultimi anni, l’Istituzione Penitenziaria, unitamente all’OMS, si è adoperata per costruire un programma di prevenzione per il suicidio in carcere ed inerente la difficoltà di quei fattori sia soggettivi che oggettivi. Pertanto per un ottimale lavoro di prevenzione, è importante tener presenti i seguenti fattori: La conoscenza del soggetto recluso; Cura delle strutture. Un idonea formazione del personale penitenziario, unitamente a figure di aiuto sia agenti che tutor, atte a seguire il percorso del soggetto e quindi a comprendere il tipo di azione che l’istituzione può avere sull’individuo, in special modo nell’individuazione di quei segnali comportamentali che rappresentano gli indicatori di rischio di suicidio. Pertanto: Personale adeguato al dialogo e


GIUSTIZIA MINORILE capace di instaurare in casi specifici, un rapporto di ‘empatia’ a vantaggio di un rapporto più umano, ovviamente lontano da ogni strumentalizzazione. A questo proposito in una nostra intervista del 1989 ad alcuni ex ergastolani di Alcatraz reclusi a San Quintin (vedi Mastronardi – Documentario scientifico del 1989) il vice-direttore ormai in pensione da diversi anni dichiarò . “ Gli agenti sapevano benissimo che dovevano trattare il singolo detenuto non come se fosse un loro fratello o il loro migliore amico ma con cordialità chiamandolo con il proprio nome”. Per quanto su menzionato, per un giusto lavoro di prevenzione, è necessario tener presenti ad ampi spettro, tutti questi fattori. In conclusione, data la complessità e la multifattorialità del fenomeno, specialmente se questo viene considerato in relazione al contesto penitenziario, risulta di fondamentale importanza per gli operatori saper conoscere e soprattutto riconoscere i segnali premonitori nonché i fattori di rischio connessi al suicidio, che verranno trattati nel prossimo numero della Rivista. Detto ciò, tra le misure utili per salvaguardare la salute e la sicurezza dei detenuti è opportuno attuare sempre un programma di prevenzione del suicidio unitamente all’organizzazione di un servizio di intervento efficace e tempestivo in grado di contrastare tale fenomeno. F In collaborazione con la dott.ssa Monica Calderaro BIBLIOGRAFIA • Anselmi N., Alliani D., Ghini F. (2014) Psicofisiopatologia del suicidio in carcere: un contributo in termini di prevenzione, in Rivista di psichiatria 2014; 49(6): 288-291. • Mastronardi V.M. ( 1989) Alcatraz : Un mito, una leggenda una lezione della storia. documentario scientifico di 35’ • Mastronardi V.M. (2015). Manuale di comunicazione non verbale. Per operatori sociali, sanitari, penitenziari, criminologi. Carocci editore, Roma.

Gli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE)

I

l sistema penale italiano, ispirato all'art. 27 della Costituzione Italiana che afferma il fine rieducativo della pena, prevede come modalità di esecuzione della condanna la detenzione in un istituto penitenziario o l'accesso a misure alternative alla detenzione. Tali benefici consentono alle persone condannate, in possesso di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, di scontare la pena nel proprio ambiente di vita, ottemperando alle prescrizioni imposte dalla Magistratura di Sorveglianza.

Ciro Borrelli Dirigente Sappe Scuole e Formazione Minori borrelli@sappe.it

complessivo percorso di Riforma del ministero ancora in corso di attuazione. Il principale campo di intervento degli UEPE è quello relativo all’esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione; a tal fine, elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione da parte egli ammessi a tali sanzioni e misure. I compiti ad essi attributi sono indicati dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale; Nella foto: la targa di una sede UEPE

Gli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE) sono deputati alla gestione del sistema dell'esecuzione penale non detentivo. A seguito del D.P.C.M. 84/2015 Regolamento del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche e successivi decreti attuativi, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) sono divenuti articolazioni territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. In particolare gli artt. 9 e 10 del D.M. 17 novembre 2015 individuano rispettivamente uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna. Tale modifica rientra nel

si esplicano in quattro aree di intervento: • attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e all’affidamento in prova al servizio sociale e di sostegno dei detenuti domiciliari; • esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione; • attività di indagine sulla situazione individuale e socio-familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova; su richiesta della magistratura di sorveglianza, le inchieste al fine dell’applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza;

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 17

Á


MINORILE • attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Nello svolgimento di tali attività, gli UEPE operano secondo una logica di intervento di prossimità e di presenza nel territorio, a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia: • con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio, per realizzare l’azione di reinserimento ed inclusione sociale; • con le forze di polizia, per l’azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica. Al loro interno operano differenti figure professionali tra le quali: dirigenti, assistenti sociali, psicologi, Polizia Penitenziaria, funzionari amministrativi, contabili e personale ausiliario e di supporto. Collabora anche personale volontario in possesso per le attività di reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna. NUCLEI PRESSO I CENTRI GIUSTIZIA MINORILE Sembra che anche presso i Centri per la Giustizia Minorile verranno istituiti dei Nuclei di Polizia Penitenziaria che opereranno negli Uffici di Servizio Sociale per minorenni sulla base dei bisogni indicati dalle Direzioni, secondo gli indirizzi dei Centri per la Giustizia Minorile. Al fine della individuazione dei compiti, dell’articolazione territoriale e dell’organizzazione, delle modalità di selezione del personale di Polizia Penitenziaria e dei responsabili, si provvederà probabilmente ad appositi interpelli. Il Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità dott. Francesco Cascini ritiene che l’impiego negli UEPE della Polizia Penitenziaria è una conquista se si considera il recupero quale obiettivo finale e la sicurezza, l’ordine e la disciplina quale presupposto. Vede nella flessibilità della Polizia Penitenziaria il primo passo verso la costruzione di una cultura diversa. L’esecuzione penale esterna è il futuro? F

DIRITTO E DIRITTI

Permessi di necessità e permessi premio

I

l permesso è quello strumento attraverso il quale si concede alla persona soggetta a misure limitative della libertà personale di trascorrere un breve periodo, determinato dalla legge, all’esterno dell’istituto penitenziario. Introdotto nell’ordinamento con la legge di riforma del 1975, non riportò un generale consenso, soprattutto a seguito di episodi enfatizzati di mancati rientri o di reati commessi durante lo svolgimento del beneficio. Sotto questa scia di opinioni, il Parlamento con L. n.1 /77 restrinse l’ambito di operatività del beneficio ai soli casi di assoluta eccezionalità o a motivi familiari. Fu solo dopo l’entrata in vigore della L. 663/86 che venne ampliata la portata del permesso e ricollegato al trattamento rieducativo, ferma restando però la concedibilità del permesso di necessità come delineato dalla L. n. 1/77. Bisogna però mettere in risalto che se il legislatore da un lato ha esteso la concedibilità del permesso, dall’altro non è rimasto privo di cautela nel regolare la disciplina, disponendo, infatti, all’art. 53-bis Ord. Pen.: l’esclusione dal computo della pena del tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso o licenza nei casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è mostrato meritevole del beneficio. Con specifico riferimento alla disciplina dei permessi di necessità, contenuta nell’art. 30 Ord. Pen., bisogna mettere in risalto che a differenza dei permessi premio, concedibili soltanto ai detenuti, i permessi in esame, sono concedibili a prescindere da ogni valutazione in merito al comportamento dell’interessato, nonché a tutte le categorie di soggetti, pertanto, sia agli imputati che ai condannati e internati. Ciò non toglie che siano svincolati da

18 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

qualsiasi presupposto prescrivendo, il legislatore, due specifici presupposti: 1) nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente (una simile situazione dovrà essere dimostrata e acquisita con le opportune indagini); 2) eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità (anche in questo caso, il giudice dovrà procedere coni dovuti accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei motivi addotti). Data la ristrettezza della disciplina, che prende in considerazione soltanto eventi (intesi come fatti storici determinati) familiari caratterizzati dalla particolare gravità, fino alla modifica della legge sull’ordinamento penitenziario apportata dalla Legge Gozzini, era solito per la magistratura di sorveglianza utilizzare la concessione del permesso per ipotesi che esulavano dal dettato della norma, al fine di portare conforto a detenuti meritevoli. Tali ipotesi ricomprendevano non solo eventi negativi, quali particolari situazioni di salute di un familiare, ma anche situazioni positive come la celebrazione del matrimonio. Questa interpretazione estensiva dei presupposti dell’art. 30 Ord. Pen. non trovò più una sua giustificazione a seguito dell’introduzione dei permessi premio, poiché è stata data la possibilità di soddisfare esigenze apprezzabili sul piano dei rapporti sociali senza imporre di ricomprendere nel concetto di eventi familiari di particolare gravità, situazioni che potevano essere ricondotte solo attraverso un considerevole sforzo interpretativo. Ai fini della concessione del beneficio, il giudice dovrà non solo valutare la fondatezza dei motivi, ma anche la pericolosità dell’interessato, e ciò perché, qualora dagli accertamenti emergano sospetti circa il mancato


DIRITTO E DIRITTI rientro al termine del beneficio o la possibilità di commettere nuovamente dei reati, si potrà concedere ugualmente il beneficio ma sotto scorta. La disciplina, inoltre, è integrata dall’art. 64 Reg. Esec. che stabilisce le linee guida del beneficio. E’ sancito che il permesso può avere una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo in cui il condannato dovrà recarsi e il tempo per farvi rientro; con il provvedimento che concede il beneficio, e che assume la forma del decreto, il giudice può precisare ulteriori prescrizione (ad esempio, l’osservanza di particolari orari, obblighi di permanenza presso un domicilio determinato). Al mancato rientro presso l’istituto per l’assenza protratta per oltre tre ore ma non superiore le dodici ore, è stabilita una sanzione in via disciplinare per il condannato, mentre nel caso in cui si oltrepassino le dodici ore, si impone la denuncia per il delitto di evasione. Poiché il permesso è un beneficio che incide sulla libertà personale, è concessa la tutela, ai sensi dell’art. 111 Cost., del ricorso in Cassazione avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza. Del tutto differente si presenta, invece, la disciplina dei permessi premio, introdotti nel nostro ordinamento con l’art. 9 della Legge Gozzini, che ha ampiamente utilizzato analoghe esperienze maturate in altri Paesi. Dal combinato disposto degli artt. 30-ter e 30-quater, si ricava che i permessi premio possono essere concessi ai (soli) condannati: 1) alla pena dell’arresto o della reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all’arresto; se si tratta di detenuti ai quali è stata applicata la recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4 c.p., solo a seguito dell’espiazione di un terzo della pena; 2) alla reclusione superiore a tre anni a seguito dell’espiazione di almeno un quarto della pena stessa, e in caso di detenuto recidivo, solo dopo l’espiazione della metà della pena; 3) alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1, 1-ter e 1-

quater dell’art. 4-bis, dopo l’espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni, e se detenuto recidivo, solo dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni; 4) alla pena dell’ergastolo, dopo l’espiazione di almeno dieci anni e, in caso di recidivo, solo dopo l’espiazione di quindici anni. Il giudice, al fine di concedere il beneficio del permesso, dovrà procedere all’accertamento di tre requisiti: a) che il condannato abbia tenuto una regolare condotta (art. 30-ter, comma 1, Ord. Pen.): si considera regolare condotta quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali (art. 30-ter, comma 8 Ord. Pen.); b) che il condannato non risulti socialmente pericoloso (art. 30-ter, comma 1 Ord. Pen.): utili a tal fine potranno essere l’acquisizione della copia della sentenza di condanna, o la richiesta d’informazioni agli organi di polizia; c) che il permesso consenta di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro (art.30-ter, comma 1 Ord. Pen): anche in questa ipotesi, il giudice dovrà pur sempre valutare la fondatezza del motivo addotto. La durata del permesso non può superare i quindici giorni, eccezione fatta per i detenuti minori, il cui permesso non può superare la durata di venti giorni. Occorre precisare, che rispetto a quanto sancito per i permessi di necessità, nel computo dei giorni si calcola anche il tempo necessario per raggiungere il luogo di fruizione e per rientrare nell’istituto. Al contrario, per quanto attiene alla disciplina dei ritardi e dei mancati rientri, si rimanda alla disciplina dei permessi di necessità. Occorre mettere in evidenzia che, il quinto comma dell’articolo in esame, disciplina anche l’ipotesi in cui, qualora, i soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o, comunque, sono imputati per delitto doloso commesso durante

l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione del beneficio sarà ammessa soltanto decorsi i due anni dalla commissione del fatto. Il decreto con il quale si procede alla concessione del permesso è soggetto a reclamo secondo la procedura prevista dall’art. 15-bis Ord. Pen. Poiché il legislatore ha legato l’esperienza dei permessi premio al trattamento rieducativo e lo considera quale parte integrante del programma stesso, la fruizione del beneficio sarà seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio (art.30-ter, comma 3 Ord. Pen). Il provvedimento di concessione o diniego del permesso è comunicato, dal magistrato di sorveglianza, immediatamente e senza formalità, al Pubblico Ministero e all'interessato. Costoro sono legittimati entro ventiquattro ore da tale comunicazione, a proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza (assunte, se necessario, sommarie informazioni) provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo (art. 30-ter comma 7 O.P. che richiama l'art. 30-bis O.P.). Deve essere data immediata comunicazione alle parti della decisione adottata. Nel caso di reclamo formulato dal Pubblico ministero o dall'interessato, l'esecuzione del permesso è sospesa sino al decimo giorno, decorrente dalla ricezione del reclamo da parte del Tribunale di sorveglianza. Se entro tale termine perentorio, non è adottata una decisione, il permesso deve essere eseguito. Contro la decisione del Tribunale di sorveglianza è possibile esperire ricorso per Cassazione per violazione di legge. Il termine perentorio per il ricorso è di quindici giorni e decorre dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento. Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, che è immediatamente esecutiva; tuttavia, il Tribunale di sorveglianza che ha emesso la pronunzia può sospenderne l'esecuzione. F

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 19

Giovanni Passaro Vice Segretario Regionale Lazio passaro@sappe.it


REPORTAGE a cura di Roberto Martinelli fotografie di Alex Marchesani rivista@sappe.it

L’obiettivo fotografico cattura il lavoro della Polizia Penitenziaria

L’

anno scorso Alex Marchesani, fotografo, diplomato presso l'Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata di Roma, ha realizzato un bellissimo reportage all'interno della Casa Circondariale di Lanciano.

Una professione dura e difficile, ma svolta quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità in un contesto assai complicato. Il reportage di Marchesani è dunque

Un reportage rivolto esclusivamente al lavoro della Polizia Penitenziaria e che nello scorso mese di giugno è stato ospitato come mostra fotografica all’interno del Comune di Lanciano in occasione della Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria. Nelle belle foto di Marchesani, alcuni scatti dei quali potete ammirare, si racconta la quotidianità del nostro lavoro.

importante e va nella direzione ultraventennale percorsa dal primo Sindacato della Polizia Penitenziaria, il SAPPE: ossia, rendere il carcere una casa di vetro, un luogo trasparente dove la società civile può e deve vederci chiaro, perché nulla c’è da nascondere. In questo contesto, anche il reportage 20 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

di Marchesani permetterà di far apprezzare il prezioso e fondamentale – ma ancora sconosciuto - lavoro svolto quotidianamente, lo ripeto, con professionalità, abnegazione e umanità dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria. F


REPORTAGE

Nelle foto: alcuni scatti che illustrano ill lavoro quotidiano della Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale di Lanciano

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 21


LO SPORT

Lady Oscar rivista@sappe.it

Judo, Antonio Esposito trionfa anche in Israele

T

Nelle foto: sopra, il podio di Tel Aviv con Esposito (primo a sinistra) che mostra la medaglia d’argento a destra Antonio Esposito in gara con una vistosa fasciatura alla testa nelle altre foto: il settore giovanile di judo delle Fiamme Azzurre che si è classificato al primo posto al Gran Prix di Eboli

el Aviv ha ospitato l’edizione 2016 della massima competizione continentale della classe under 23 di Judo. Nella capitale israeliana il giovane atleta delle Fiamme Azzurre Antonio Esposito, già vice campione d’Europa lo scorso anno e campione del mondo under 21 nel 2013, nella categoria fino ad 81kg, non è venuto meno alle aspettative ed ha confermato il risultato dell’anno precedente, ottenuto in compagnia di nomi illustri quale quello di Fabio Basile e Odette Giuffrida, rispettivamente oro e argento alle ultime Olimpiadi, guadagnando un'ottima medaglia d’argento.

sutura di 4 punti sull’arcata sopraccigliare destra ed una fasciatura piuttosto ingombrante per tutto il corso della gara), Antonio Esposito è riuscito ad approdare in finale per l’oro, perdendo poi contro il favorito della vigilia, il georgiano Koba Mchedlishvili. Felice per l'argento, il napoletano campione della Polizia Penitenziaria ha dedicato la vittoria alle Fiamme Azzurre oltre che al suo maestro, alla famiglia e alla Nippon Club di Napoli che sportivamente gli ha dato i natali prima di approdare nel sodalizio sportivo dei baschi azzurri. Dopo gli ottimi risultati nella categoria 73 kg, è passato agli 81 kg, ottenendo l'argento dopo essere già stato

Metallo prezioso l'argento, soprattutto perché la gara è iniziata subito in salita a causa di un poco favorevole sorteggio che lo ha messo di fronte ad alcuni tra i migliori atleti del ranking mondiale. Nel primo turno ha superato per yuko il moldavo Dorin Gotonoaga (bronzo agli europei junior 2015), nel secondo il bulgaro Ivaylo Ivanov, ai quarti il serbo Stefan Majdov (bronzo agli europei junior 2014), mentre in semifinale è stato l’olandese Nick Kellij a soccombere sotto le sue tecniche per ippon. Pur provato da un infortunio occorsogli durante l’incontro con il bulgaro Ivanov (che gli è costato una

campione italiano assoluto nel 2015. Visti i risultati non ha trovato difficoltà di adattamento, nella nuova categoria si è trovato bene e risulta essere molto più veloce dei suoi avversari.

22 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

Il campione napoletano delle Fiamme Azzurre porta a casa una medaglia d’argento

Nei 73 kg era costretto a perdere troppi chili rispetto a quelli più congeniali alla sua struttura fisica. Questo comportava che arrivasse in gara troppo debilitato e meno performante: nelle ultime gare di qualificazione olimpica, per colpa anche degli infortuni, non riusciva più ad esprimere il suo judo migliore ed ora, complice la nuova categoria, è un atleta ritrovato. A Rio 2016 non ha combattuto, ma era comunque presente come sparring partner per gli allenamenti, soprattutto del suo migliore amico medaglia d'oro olimpica proprio in Brasile - Fabio Basile. Assistere al suo trionfo gli ha dato di nuovo tanti stimoli per il quadriennio che verrà, perché dopo la mancata qualificazione era molto demotivato e deluso. Pensando già al prossimo e fondamentale quadriennio, insieme allo staff tecnico della nazionale, al maestro Raffaele Parlati ed al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, Antonio ha optato per fare poche gare per i primi due anni e pensare un po’ di più all’allenamento ed alla preparazione per i due anni successivi di qualificazione olimpica. Sarà comunque presente agli Assoluti e all’European Open che si terrà a Roma il prossimo febbraio.


DALLE SEGRETERIE

Judo Junior

B

uone soddisfazioni anche dal settore giovanile del judo targato Fiamme Azzurre: al Grand Prix della Campania 2016 che si è tenuto ad Eboli il 19 e 20 novembre, l'Accademia Torino, Sezione Giovanile Fiamme Azzurre, si è classificata prima in entrambe le giornate di gara facendo man bassa di medaglie sia nella categoria cadetti sia nella categoria juniores, conquistando tra l'altro la vetta della classifica per società. Medaglia d'oro per Soty Bertocco 46 kg, Silvia Pellitteri 57 kg, Nadia Simeoli 63 kg, argento per Gabriele Maserin 50 kg e bronzo per Andrea Spicuglia 73 kg, Matteo Rije 66 kg, Chiara Palanca 48 kg. Nella categoria juniores oro per Silvia Pellitteri nei 57 kg, Nadia Simeoli nei 63 kg, argento per Stefano Monticone nei 60 kg, bronzo per Davide Spicuglia negli 81 kg, Ilaria Marcuzzo nei 63kg e Giorgia Valarina nei 78 kg. TEL AVIV (11/12 novembre) Campionati Europei U23 di judo – 81kg: (1) Koba Mchedkishvili GEO, (2) ANTONIO ESPOSITO (32: V/Dorin Gotonoaga MDA yuko, 16: V/Ivaylo Ivanov BUL shido, QF: V/Stefan Majdov SRB Ippon, SF: V/Nick Kellij NED Ippon, F: S/ Koba Mchedkishvili GEO Ippon), (3) Abas Azizov RUS e Jesper Smink F

Bari In ricordo del collega Francesco Acquasanta

A

ssistente Capo Francesco Acquasanta, nato l’8 novembre 1963, in servizio ad Altamura e distaccato all’Uepe di Bari. Il ricordo di un collega buono, giusto, corretto, semplice, discreto, serio, che esercitava il lavoro di poliziotto con estrema professionalità, amato e stimato da tutti. La sera del 21 ottobre 2016 mentre faceva ritorno a casa, a poche centinaia di metri dalla stessa, il fatal destino, assumendo le sembianze di un ragazzo di appena 20 anni che alla guida di un’automobile si è schiantato contro l’auto di Francesco, ce l’ha portato via. In questi casi, per il rispetto della morte, i giudizi negativi lasciano il posto a pensieri più cauti e benevoli. Per Francesco invece nessuna parola

può e potrà giustificare o dare un senso ad un evento, tanto ineluttabile quanto inaccettabile. Certo gli volevano bene i suoi cari, gli amici, ma vedere la marea di persone, colleghi e non, venuti da posti anche lontani, che si sono ritrovate nella cattedrale di Acquaviva delle Fonti per rendergli omaggio, raccontando con vera e sincera commozione i momenti vissuti con Francesco, valgono in una circostanza così triste per tutti noi, più di ogni qualsivoglia parola. Se la morte ci porta via una persona cara rimane sempre l’amore e l’affetto, anche se esse assumono una forma diversa. Non puoi più vedere la persona sorridere, non puoi giocarci o scherzarci, ma quando questi sensi si indeboliscono, un altro si rafforza: “La memoria”. Essa diviene tua compagna. Tu l’alimenti, tu la serbi, ci danzi assieme. La vita ha un termine, l’amore no. La morte non esiste, la gente muore solo quando viene “dimenticata” e Francesco vivrà per sempre, perché il suo ricordo rimarrà vivo in tutti noi. F Federico Pilagatti

Nella foto: l’Assistente Capo Francesco Acquasanta

Napoli Motocross: Terzo Trofeo MOTUL

U

n intenso week-end si è svolto sul crossdromo Città di Acerra (NA) che ha ospitato per il terzo anno consecutivo il Trofeo Motul MX. Il Direttore di Gara Nazionale, Sovrintendente della Polizia Penitenziaria Ciro Borrelli ed i moto club Cerbone e Ultracross sotto effige FMI hanno accolto 161 piloti provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno regalato uno spettacolo unico a partire già dal sabato con la gara 1 VS All, una formula sperimentale con gare di 1 giro secco ad eliminazione, che alla fine ha dato ragione al vicentino Nicola Recchia. Era solo il prologo in vista della

domenica minacciata dal rischio pioggia, che però è stata clemente ed è arrivata intensa solo a fine giornata sulle premiazioni. F C.B.

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 23

Nele foto: momenti del Terzo Trofeo Motul di Acerra


DALLE SEGRETERIE Roma #senzaguardie scappano

L

a notte del 27 ottobre 2016, data dell’evasione dei tre detenuti dal carcere romano di Rebibbia N.C. “Raffaele Cinotti” ha contribuito ad accendere ancor di più i riflettori sulle difficili condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria presso gli istituti.

Da anni, oramai, il SAPPE denuncia costantemente la grave carenza d'organico e le evidenti lacune strutturali che, inevitabilmente, contribuiscono a rendere ancor più difficili le condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria nelle diverse articolazioni della Amministrazione.

E’ quanto di più necessario trovare soluzioni immediate, che siano davvero efficaci e definitive per risolvere, quanto prima, le difficili condizioni in cui versa la Polizia Penitenziaria e le carceri del territorio laziale. Dalla data dell’evasione ad oggi, ecco nascere una protesta unitaria di SAPPE, OSAPP, UIL, USPP, e CGIL che riporta chiaramente la denominazione #SENZAGUARDIESCAPPANO, poche

parole ma pienamente efficaci e senza ombra di dubbio... dritte al dunque, senza inutili giri di parole! Uno slogan che rapidamente ha preso piede su tutto il territorio nazionale e, nel giro di pochissimo tempo, ormai, si trova riportato ovunque con un successo inimmaginabile. Uno stato di agitazione che dall’istituto di Rebibbia N.C. Raffaele Cinotti, si è esteso a tutte le carceri del territorio: d’altronde la situazione del colosso romano è, di fatto, la stessa realtà di tutti gli altri istituti penitenziari presenti nella Regione.

In adesione alla protesta, sono a tutt’oggi esposte in prossimità dei carceri del territorio le bandiere delle sigle sindacali, tutte insieme partecipi per tutelare la Polizia Penitenziaria dalle mancanze dell’Amministrazione Penitenziaria. Nelle giornate del 15, 16 e 17 novembre 2016, presso il carcere di Rebibbia N.C. Raffaele Cinotti, il personale ha aderito in massa, circa il 100%, all’astensione dalla mensa e, nei limiti del possibile, anche dal locale bar. Le Sigle Sindacali SAPPE, OSAPP, UIL, USPP e FPCGIL hanno garantito la distribuzione di panini ed acqua gratuita a tutto il personale presente in servizio nei tre giorni. Inoltre in data 17 novembre 2016 presso l’istituto romano, dopo aver avuto un incontro con la Direzione dell'istituto in cui si è richiesto a gran voce la presenza dei vertici dell'Amministrazione in loco, si è svolta una sonora protesta all'esterno del penitenziario che ha portato all'arrivo, dopo poco tempo, del Provveditore Regionale Dottoressa Cinzia Calandrino.

24 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

Immediatamente si è svolto un incontro nella sala conferenze dove tutte le Sigle presenti hanno espresso le motivazioni della protesta. Il Provveditore ha ascoltato attentamente la voce dei Sindacati confermando la fiducia nei confronti del personale e facendo sue le rivendicazioni esposte. Il SAPPE non smetterà mai di gridare a voce alta quanto sia necessario ed indispensabile investire nel Corpo di Polizia Penitenziaria. Un Corpo che svolge quotidianamente un servizio di estrema importanza e

che, il più delle volte, corre il rischio di non ricevere la dovuta attenzione! Gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria meritano sempre il massimo e la piena tutela e dignità nell’esercizio del proprio dovere! Viva il Corpo di Polizia Penitenziaria! F


SICUREZZA SUL LAVORO

Decreto Legislativo n.81/2008: la salute, il benessere fisico e l’organizzazione del lavoro

C

he il nostro ambiente lavorativo sia un ambiente molto fragile ed impegnativo è opinione di tutti gli operatori penitenziari. Purtroppo, però, la stessa opinione evidentemente non è condivisa dai vertici dell’Amministrazione penitenziaria. Negli ultimi anni, difatti, la nostra Amministrazione, sospinta dalla pressante esigenza di venire incontro alle richieste della politica e nondimeno dalle ormai note pronunzie della Corte di Strasburgo, ha profuso non poche energie per migliorare la condizione di detenzione della popolazione detenuta dimenticando ed in taluni casi, derogando alle cogenti normative vigenti, le esigenze di benessere lavorativo di chi come noi, poliziotti penitenziari, tale condizione di detenzione deve assicurare ed implicitamente subire. L’art. 2. comma 2, lett. o) del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. n. 81/2008) definisce la salute quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”, che rappresenta la premessa per la garanzia di una tutela dei lavoratori anche attraverso un’adeguata valutazione del rischio “stress lavoro correlato”. Tale stato di benessere va tutelato e perseguito in tutti gli ambiti lavorativi, dovendo trovare applicazione, senza nessuna eccezione, nel suo complesso anche, e soprattutto, nelle pubbliche amministrazioni. Così come, all’art. 15 comma 1, lett. b), il decreto medesimo, disciplina con fermezza il tema dell’organizzazione del lavoro quale fattore determinate, parallelamente all’ambiente di lavoro, di potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il benessere lavorativo deve essere,

legato ad un modello di organizzazione del lavoro che mira alla qualità della relazione esistente tra il lavoratore e il contesto lavorativo, nonché alla combinazione di almeno tre elementi. Il primo di natura individuale: la carriera, l’autonomia, la responsabilità, i riconoscimenti, la soddisfazione e il senso di appartenenza; il secondo di natura organizzativa: la cooperazione tra le varie figure lavorative, la flessibilità degli orari, la mobilità, la sicurezza e la fiducia nell’Amministrazione di appartenenza; il terzo di natura strutturale: il comfort delle strutture (in particolare le caserme, gli alloggi e le postazioni di servizio), la raggiungibilità del luoghi di lavoro e la loro localizzazione. Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con la direttiva 24 marzo 2004 “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni” ha fornito il necessario ed importante stimolo alle PP.AA. al fine di intraprendere il percorso verso un’Amministrazione dello Stato sempre più rispondente ad un criterio di elevata efficienza con la convinzione che proprio dal benessere organizzativo delle stesse si possa ottenere il migliore risultato auspicabile. Gli studiosi definiscono il benessere organizzativo come “l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la dinamica della convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità della vita e il grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative”. Il benessere lavorativo è quindi da intendersi come la capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori, dove una corretta

percezione del clima interno all’organizzazione è indispensabile per migliorare la qualità del lavoro. Benché quest’ultimo non sia garanzia di efficienza, è assai probabile che si ottenga una buona performance operativa laddove i dipendenti siano motivati a lavorare in maniera appagante ed efficace. Un’Amministrazione dello Stato, infatti, che si prende cura e valorizza al meglio il suo personale, che è capace, nondimeno, di sviluppare e mantenere un adeguato grado di benessere fisico e psicologico, di alimentare costantemente la convivenza sociale di chi vi lavora, aumenta la qualità delle proprie prestazioni ovvero la propria efficienza e la propria produttività. La buona organizzazione del lavoro, dunque può e deve essere, il miglior veicolo per “influenzare” positivamente i lavoratori. Veicolo attraverso il quale, ognuno di essi possa contribuire al successo dell’organizzazione sempreché si vengano a creare le condizioni per la loro sicurezza, per il soddisfacimento dei bisogni e di riconoscimento, per la considerazione delle esigenze di apprendimento, di informazione e di equità. Diversamente, la riduzione della qualità della vita lavorativa in generale e del senso individuale di benessere può rendere sempre più onerosa e precaria la convivenza e lo sviluppo dell’organizzazione stessa. In considerazione di quanto detto, è auspicabile che la nostra Amministrazione riveda il concetto di salute del lavoratore, che non deve essere più inteso solo come assenza per malattia od infermità ma, così come prescritto dal Testo unico, come una imprescindibile risorsa di vita quotidiana che consenta alle persone di condurre un percorso produttivo a livello individuale, sociale ed economico sempre più qualificato e qualificante. F

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 25

Luca Ripa Dirigente Sappe Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rivistai@sappe.it

Nella foto finto benessere


a cura di Giovanni Battista de Blasis

CINEMA DIETRO LE SBARRE

Difesa ad oltranza

Regia: Bruce Beresford Titolo originale: Last Dance Soggetto: Ron Koslow, Steven Haft Sceneggiatura: Ron Koslow Fotografia: Peter James Montaggio: John Bloom Musica: Mark Isham Scenografia: John Stoddart Costumi: Colleen Kelsall Produzione: Steven Haft Distribuzione: Buena Vista International Italia, Touchstone Home Video

C

Nelle foto: la locandina e alcune scene del film

indy Liggett (interpretata da Sharon Stone) da dodici anni vive in carcere, nel braccio della morte, in attesa dell’esecuzione della condanna, tra rinvii previsti dalla procedura e speranze inutili. Nel 1983, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, insieme al fidanzato dell'epoca e alcuni complici, Cindy uccise per rapina o, più probabilmente, per vendetta il suo ex compagno, colpevole di averle rubato delle fotografie e di aver picchiato una sua amica. Entrambi trafissero a colpi di piccone e martello il ragazzo e la sua compagna nel letto di lui. La ragazza venne uccisa da Cindy utilizzando una piccozza, perché ritenuta testimone scomoda del primo omicidio e perché amante di lui. Un bel giorno, però, il giovane avvocato Rick Hayes comincia a lavorare presso il Clemency Board, uno degli Uffici del Governatore di uno Stato americano del Sud per le istanze di grazia. L’avvocato scopre che nel dossier del

la scheda del film

processo esiste una smagliatura perché l'avvocato che aveva difeso Cindy ha trascurato un dettaglio fondamentale: la ragazza era sotto l’effetto di droghe. Durante gli anni di detenzione la Ligget si era disintossicata dalle droghe, si avvicinò alla lettura della Bibbia e divenne parte dei cristiani rinati evangelici, gruppo solitamente favorevole alla pena di morte, ma che nel suo caso sostenne la grazia. Sposò il cappellano del carcere e si dedicò ai programmi di recupero di detenuti tossicodipendenti. L’avvocato Rick Hayes, nel frattempo, contatta il giudice della Corte Suprema per la revisione del processo e chiede al Governatore dello Stato di esercitare il suo potere chiedendo la grazia per Cindy. Purtroppo, però, il Governatore (che nella realtà era George W. Bush) per motivi elettorali non avanzò mai la richiesta di grazia per la ragazza preferendo esercitare la sua facoltà a favore di uno scrittore di colore. Nel frattempo, l’avvocato e la ragazza si innamorano e vivono insieme gli ultimi giorni della vita di lei. Nel finale, sembra arrivare, finalmente, la sospensione dell’esecuzione ma, per motivi non meglio precisati, il direttore del carcere sembra ignorare la notizia e consente l’esecuzione della sentenza di morte. Il film si ispira alla vera storia di Karla Faye Tucker che venne giustiziata, tramite iniezione letale, nella prigione

26 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

Personaggi e interpreti: Cindy Liggett: Sharon Stone Rick Hayes: Rob Morrow Sam Burns: Randy Quaid John Hayes: Peter Gallagher Il Governatore: Jack Thompson Jill: Jayne Brook Avvocato d'Ufficio: Pamala Tyson Billy: Skeet Ulrich Doug: Don Harvey Reggie: Diane Sellers Reggie: Ken Jenkins Spogliarellista: Mimi Craven Louise: Christine Cattell Mcguire: John Cunningham Genere: Drammatico Durata: 105 minuti, Origine: USA 1996 di Huntsville, alle ore 18:45 del 3 febbraio 1998. F


LE RECENSIONI a cura di Michele Miravalle, Alvise Sbraccia, Alessio Scandurra, Valeria Verdolini

GALERE D’ITALIA. XII rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione INFINITO Edizioni pagg. 128 - euro 14,50

E

dizione numero dodici per l’annuale rapporto sulle condizioni penitenziarie italiane dell’associazione Antigone. Spesso non ci siamo trovati d’accordo con Antigone, ma è indubbio che l’Associazione produce un prezioso documento, qual è appunto il Rapporto annuale sulle carceri, che fornisce elementi meritevoli di conoscenza e approfondimento. Questo XII rapporto si sviluppa principalmente in tre macro-capitoli, a loro volta composti da più contributi. Si parte dai fatti, i numeri e le politiche dell’anno penitenziario per poi raccogliere il contributo di taluni dei protagonisti per arrivare infine ad un lessico familiare di compagne, figlie e madri. Antigone perde, ancora una volta, un’occasione quando non coinvolge nel suo rapporto chi in carcere sta 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, ossia le donne e gli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria. Nel 2015 abbiamo contato nelle carceri italiane 7.029 atti di autolesionismo, 956 tentati suicidi sventati in tempo dalla Polizia Penitenziaria, 4.688 colluttazioni, 921 ferimenti. 7 sono stati le evasioni da Istituti penitenziari. Le carceri dunque sono ad alta tensione e scoppiano: ma per gli Agenti di Polizia Penitenziaria, sempre più al centro di violenze assurde e ingiustificate. L’impegno del primo Sindacato della Polizia Penitenziaria, il SAPPE, è sempre stato ed è quello di rendere il

carcere una “casa di vetro”, cioè un luogo trasparente dove la società civile può e deve vederci “chiaro”, perché nulla abbiamo da nascondere ed anzi questo permetterà di far apprezzare il prezioso e fondamentale – ma ancora sconosciuto - lavoro svolto quotidianamente, lo ripeto, con professionalità, abnegazione e umanità dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria. Ed è quindi incomprensibile che Antigone non abbia inteso avvalersi del nostro contributo. No comment sulla prefazione di Roberto Saviano: è un pistolotto di banalità e qualunquismo sul carcere del quale se ne poteva tranquillamente fare a meno. Uno che non conosce il carcere, le sue dinamiche, le sue realtà, e ne parla è davvero singolare...

Armando Macrillò

L’OMICIDIO STRADALE E I REATI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PACINI GIURIDICA Ed. pagg. 221 - euro 23,00

D

opo una lunga battaglia politica e parlamentare è stato finalmente introdotto il reato di omicidio stradale. La sua entrata in vigore ha però fatto nascere alcuni timori e perplessità circa le possibili conseguenze dovute all’applicazione della nuova legge che, ricordiamo, soltanto per i casi più gravi prevede l’obbligo dell’arresto. L’opera analizza nel dettaglio tutte le previsioni – sia sostanziali che processuali!– introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, la quale, dopo un travagliato iter parlamentare, ha introdotto le fattispecie, anche aggravate, di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime spingendosi, quindi, a verificare la possibile conciliabilità delle nuove disposizioni contenute negli artt. 589-bis e 590-bis c.p. con la

produzione giurisprudenziale formatasi sotto il vigore delle previgenti ipotesi di reato. Volume indispensabile per coloro che operano quotidianamente nei servizi di polizia stradale, come gli appartenenti ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti.

Fabio Clause

ROMANZO FORESTALE. Boschi Foreste e Forestali del mio tempo LIBR. FIORENTINA Ed. pagg. 196 - euro 16,00

I

n queste pagine si racconta una lunga esperienza professionale vissuta fra boschi, foreste e forestali di un ragazzo di 96 anni, decano dei forestali italiani. Proprio recentemente è stato fatto notare che in un Paese con oltre 10 milioni di ettari a foreste manca una vera e propria cultura selvicolturale. Con la conseguenza che siamo ben lontani dall’autosufficienza, tanto da importare quasi i due terzi del nostro fabbisogno di materia prima legnosa. Siamo infatti i maggiori importatori al mondo di legname per l’industria e di legna da ardere. Questa considerazione è ancora più importante e di maggior stimolo nella lettura di questo interessante “Romanzo forestale”, che ci permette di avere una conoscenza organica su un argomento di estrema attualità, tanto più se si considera che il settore forestale rappresenta il 6% del valore aggiunto dell’agricoltura. F

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 27

a cura di Erremme rivista@sappe.it


CRIMINI E CRIMINALI

Pasquale Salemme Segretario Nazionale del Sappe salemme@sappe.it

Un delitto passionale di tanti anni fa...

H

o più volte parlato in questa rubrica dei delitti passionali ai quali da sempre ripongo un particolare interesse professionale; le dinamiche in cui si sviluppano l’innamoramento e le emozioni intense che da esso scaturiscono, sono uniche nel loro genere e le loro estremizzazioni possono condurre alla morte.

Nelle foto: sopra la provincia di “Terra di Lavoro” sotto un pastore di inizio novecento

È innegabile che i delitti passionali maturano all’interno di un disagio relazionale inespresso, che crescendo, esplode e del quale nessuno è capace di interpretarne i sintomi; infatti, i delitti passionali sono spesso la conclusione di amori infelici o non corrisposti. La storia, antica e contemporanea, fornisce un lungo ed interminabile elenco di omicidi passionali, che da sempre costituiscono l’epilogo drammatico di una relazione contraddistinta da maltrattamenti ripetuti, percosse e, spesso, anche abusi fisici e/o psicologici. Nel passato, la stragrande maggioranza degli omicidi passionali era commesso da donne: per gelosia, odio, vendetta o perché costrette, nonostante la presenza contestuale di altre donne, a permanere nella famiglia solamente per motivi economici o per l’affetto dei figli. A seguito dell’evoluzione della società e del riconoscimento della parità di

genere, soprattutto dell'indipendenza lavorativa, il baricentro si è spostato verso gli uomini. Purtroppo, ancora oggi, molti uomini sono convinti di gestire il rapporto con il proprio partner, sia essa moglie, semplice compagna o addirittura conoscente, da padre padrone e di avere sulla donna una sorta di ius vitae ac necis. Non è possibile affrontare un delitto passionale senza analizzare come si forma una relazione sentimentale, seguendo tutto il processo che porta dall’innamoramento alla costruzione di un rapporto; ciò è utile per comprendere come possa nascere e svilupparsi all’interno di un percorso sentimentale naturale una relazione che, invece, è patologica. L’omicidio può essere scatenato dalle parole o dalle azioni della vittima che provocano una ferita all’autostima, generando sensazioni di umiliazione e svalutazione da cui scaturisce la rabbia. Si tratta di persone che presentano un’autostima fragile e labilmente regolata e tali ferite danno esito a una reazione d’ira estrema ed a volte prolungata. Da alcuni atti processuali molto datati ho scovato una storia che presenta quanto appena descritto: due giovani ragazzi, entrambi ventenni, e un contesto agreste di inizio novecento (1905). Vincenzo Antonio Di Silvestro è un ragazzo di appena 22 anni e fa il pastore di pecore fra i campi dell’Agro di Fondi, oggi provincia di Latina, all’epoca degli avvenimenti provincia di Terra di Lavoro, l’attuale Caserta. Una mattina Vincenzo, nel mentre pascolava il numeroso gregge, incontra una giovane ragazza di appena qualche anno in meno, Driade Di Sarro, e se ne innamorò pazzamente. La giovane donna, per un breve periodo ricambia le attenzioni:

28 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

probabilmente più per paura che per amore. La ragazza era spaventata dal carattere oppressivo del pastore e soprattutto dalla circostanza che lo stesso, sin da subito, le aveva manifestato la volontà di sposarla. I genitori di Driade, posti a conoscenza della frequentazione, manifestano la loro contrarietà al rapporto: tutti sapevano in paese che Vincenzo era un giovane troppo irruento e prepotente. L’atteggiamento di chiusura dei genitori della ragazza desta una forte repulsione del pastore nei confronti degli stessi, che lo porta addirittura a minacciarli, seppur subito dopo la minaccia, li implora di perdonarlo, avvertendoli che senza l’amore di Driade si sarebbe ucciso. Driade è oramai stanca di Vincenzo e soprattutto della diatriba che ha coinvolto i genitori e così decide di troncare la relazione. Il giovane, probabilmente mal consigliato da qualche suo conoscente, una sera tenta di rapirla con l’intento di porre i genitori della ragazza davanti al fatto compiuto, ma la ragazza oppone resistenza e il rapimento fallisce. La ragazza, peraltro, lo denuncia, e Vincenzo viene arrestato dai Carabinieri. Il Tribunale di Latina lo condanna a dieci mesi di reclusione per tentato ratto di minorenni: la maggiore età per l’epoca era fissata a 21 anni. Il codice penale del 1889 (Codice Zanardelli), agli artt. 145-156, manteneva ancora il reato di schiavitù, di illegittima privazione della libertà personale, nonché gli attuali reati di violenza privata, ratto a fini vari e minaccia, oltre a punire una serie di abusi commessi da parte di pubblici ufficiali. Il sistema del codice precedente fu più volte rimaneggiato ma il nucleo centrale della disciplina prevedeva, da un lato, la previsione della generica privazione della libertà personale e, dall’altro, le condotte illegalmente restrittive di libertà altrui, poste in essere dal pubblico ufficiale. Il pastore in carcere inizia a maturare l’idea di vendicarsi della ragazza anche se il forte sentimento che prova ancora per la ragazza lo distoglie dall’intento omicida. Uscito dal carcere dopo aver scontato la pena, un pomeriggio di agosto


CRIMINI E CRIMINALI incontra la giovane ragazza in compagnia di un altro giovane mentre passeggiavano per le vie del paese. L’ira lo assale e rimaterializza il piano di vendetta che nei mesi della detenzione aveva pianificato. Qualche sera dopo Vincenzo, in compagnia di un amico, Carlo Belloni, si reca sotto la casa della giovane ed inizia una serenata, ma non è una serenata d’amore, bensi una serenata a dispetto, volta a preannunciare la vendetta contro l’infedeltà della ragazza. La famiglia e la ragazza sopportano ed ignorano la “performance” del pretendente e, pertanto, non danno alcuna importanze alle minacce (1). Il 20 agosto del 1907, la giovane Driada si reca, insieme alla sorella e ad un cuginetto, da una vecchia zia che abita in una casetta di legno nel bosco presso Selsa Vetere, sulla strada per Cassino. Vincenzo è da diversi giorni che segue tutti gli spostamenti della ragazza per cercare l’occasione propizia per mettere in atto la sua vendetta. Nella stessa notte, il pastore, con il suo amico Carlo Belloni, si avvicina alla casetta di legno della zia di Driade e, dapprima bloccano la porta di accesso per impedirne l’uscita, con una trave di legno, poi spargono tutto intorno al perimetro della casa mucchi di paglia e foglie secche. Conclusa la fase preparatoria, l’uomo inizia a gridare: «Driade! Driade svegliati! Io sono qui! Fuoco per fuoco!». Dopodiché dà fuoco alla casetta. L’amico sentita le urla provenienti dall’interno della casetta si dimena per cercare di sbloccare la porta, ma Vincenzo gli punta il fucile contro minacciandolo di sparargli se non si fosse allontanato. Non soddisfatto si reca, nella stessa notte, sotto la casa di Francesco Corbo, il giovane ragazzo che da qualche mese frequentava Driade. Francesco viene chiamato ed una volta aperta la porta di casa viene freddato da una fucilata sparata da Vincenzo Antonio Di Silvestro. La strage è compiuta: oltre a Francesco Corbo, il killer aveva sottratto la vita a Driade, la sua piccola sorellina, nonché a Tommaso Simonetti e Vincenzo Di Bortone,

anch’essi presenti nella casetta nel bosco. L’assassino e il complice scappano: del primo si perderà ogni traccia mentre il secondo si costituirà la mattina successiva ai Carabinieri. Nel gennaio del 1908, si celebra il processo per la strage innanzi alla Corte d’Assise di Cassino. Sul banco degli imputati c’è solo Carlo Bellomi, in quanto Vincenzo Antonio Di Silvestro è ancora latitante. La Corte infligge la condanna a trent’anni di reclusione al Bellomi, per concorso in omicidio plurimo (confermata successivamente anche dalla Corte di Cassazione) e, in contumacia, l’ergastolo per il Di Silvestro. Vincenzo Di Silvestro è riuscito a sottrarsi alla giustizia grazie al suo girovagare per la Penisola. In Abruzzo, nel piccolo paese di Antrodoco (fino al 1927 ha fatto parte della provincia dell’Aquila, oggi è provincia di Rieti), conosce una giovane vedova, tale Angela Bencivenga, con la quale inizia un rapporto di convivenza e dalla cui unione nasceranno quattro figli, che porteranno il cognome della madre: l’uomo aveva sempre sostenuto di essere già sposato con un'altra donna da cui si era separato di fatto. Ma per il Vincenzo il richiamo della terra natia è troppo forte e così convince la moglie a trasferirsi nell’Agro di Fondi. Nel 1927, dopo circa vent’anni dalla sera della strage, Vincenzo e la sua famiglia si trasferiscono a Gallinaro, nella Ciociaria, dove acquistano un podere. Nel dicembre del 1928, una lettera anonima giunta alla stazione dei Carabinieri di Cassino segnala la presenza di un famoso delinquente nelle campagne circostanti. I Carabinieri predispongono immediatamente una battuta per verificare la fondatezza del contenuto della lettera. La mattina del 12 dicembre del 1928, nel mentre si trovano nelle adiacenze di un casolare, intravedono un uomo che corre per le campagne. Una volta acciuffato, l’uomo viene accompagnato in caserma in quanto privo di documenti. Una volta giunto nella caserma, un vecchio brigadiere prossimo alla pensione, gli si avvicina e gli dice: «Ma tu sei il pastore che ammazzò

la povera Driade e gli altri nella capanna bruciata». L’uomo lo guarda negli occhi e replica: «Signor Brigadiere, avete veramente una memoria di ferro». Vincenzo Antonio Di Silvestro viene così arrestato e condotto nel carcere cittadino. Vincenzo dovrebbe essere trasferito a breve in un penitenziario a scontare l’ergastolo che la Corte d’Assise nel 1908 le aveva inflitto. Invece, il regime fascista, volendosi dimostrare “giusto” dispone l’apertura di un nuovo processo a carico del pastore, da celebrarsi innanzi alla Corte d’Assise di Roma. Nell’attesa del processo, il 1 ottobre del 1929, Vincenzo Di Silvestro si unisce in matrimonio con Angela Bencivenga, nel carcere di Cassino ad officiare la cerimonia il cappellano del carcere Don Del Greco (2). Il 20 marzo del 1930 la Corte d’Assise condanna l’imputato all’ergastolo, con pena accessoria a tre anni di segregazione. L’uomo sconta la pena prima nel carcere di Volterra e poi successivamente in quello di Turi, dove avrà peraltro un illustre compagno di cella: Antonio Gramsci. Freud nel 1915 scriveva: “il nostro inconscio non mette in atto l’uccisione, ma semplicemente la immagina e la desidera”. Considerando come la fantasia possa essere naturale, di per sé e non rappresenta un pericolo. Il problema dell’impulso è invece legato all’atto, alla realizzazione di una fantasia, di un desiderio che non è ostacolato e impedito da un pensiero lucido e razionale, in cui sia valutato l’atto e le relative conseguenze. Il controllo razionale sul proprio comportamento non blocca l’azione. Ciò che accade negli acting-out, in altre parole in tutti quei comportamenti impulsivi e istintivi in cui non c’è un passaggio intermedio tra impulso e comportamento. Nel 1941 Vincenzo Antonio Di Silvestro muore nel carcere Turi dove sarà sepolto nel piccolo cimitero dell’istituto. Alla prossima... F (1) I processi del Secolo, Delitti passionali, Edizioni Cardiff, 1984; (2) Il Corriere della Sera 1 ottobre del 1929.

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 29

Nella foto: una vecchia immagine del carcere di Turi


WEB E DINTORNI

Federico Olivo Coordinatore area informatica del Sappe olivo@sappe.it

Carenza dell’organico di Polizia Penitenziaria

C

arenza di organico della Polizia Penitenziaria... un altro mantra. Come quello della recidiva e del sovraffollamento, che dice tutto e non dice niente. Qual è la carenza di organico della Polizia Penitenziaria?

Nelle foto: diversi modi di calcolo

Dipende ...dipende da quale istituto si prende in considerazione ...dipende se ci riferiamo soltanto al servizio di sorveglianza nelle sezioni detentive ...dipende se nel conteggio includiamo o escludiamo il servizio delle traduzioni e dei piantonamenti ...dipende se conteggiamo anche il personale delle sezioni che interviene giornalmente nel servizio traduzioni ...dipende se ci riferiamo al totale del personale che presta servizio nelle carceri o anche a quello che sta negli uffici centrali ...dipende se contiamo anche il personale del GOM che gestisce le sezioni del 41-bis ...dipende da come consideriamo il personale che controlla i Tribunali (che però è amministrato da una direzione di istituto penitenziario). Proviamo, per il momento, a considerare soltanto le differenze tra le dotazioni organiche previste per ciascun ruolo dai decreti dipartimentali del 27 giugno 2014 e i poliziotti effettivamente in forza

presso ciascun istituto. (Sempre per il momento, non è dato sapere quale servizio realmente svolgano questi poliziotti all’interno del carcere, né i criteri con cui sono state individuate le piante organiche di ciascun istituto.) Solo per la cronaca, è interessante notare come negli stessi decreti (uno per ogni provveditorato di competenza) è scritto che il giorno 24 giugno sono state sentite le rappresentanze sindacali del Corpo, il giorno 27 ciascun provveditorato ha fatto una proposta al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e lo stesso giorno il DAP ha emanato i decreti. Ovviamente, manco a dire che i tempi delle proposte, delle consultazioni e dell’emanazione non sono stati proprio questi ...ma basta, ad esempio, per evidenziare che un conto è quello che è riportato sulla carta e un altro è la realtà. Ma torniamo agli organici. Ad una prima superficiale occhiata, secondo l’ultimo documento aggiornato alla fine di ottobre e pubblicato dal DAP - Sezione Statistica, su informazioni ricavate dalle banche dati e integrate dai dati forniti dalla Direzione Generale del Personale, si evidenzia una tabella riepilogativa di ciascun provveditorato secondo cui, rispetto alle 41.335 unità di Polizia Penitenziaria previste, sono in servizio effettivo (in forza) solamente 36.021 unità e, quindi, mancano all’appello 5.314 unità (-12,85%). Ma rispetto a cosa mancano queste 5.314 unità? E qui salta fuori la prima, macroscopica, pecca. Il calcolo, infatti, è eseguito tenendo conto dell’organico previsto dai decreti del 27 giugno 2014 per ciascun carcere ma il DAP, nei totali

30 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

i dati del DAP sono maldestramente sbagliati o sapientemente manipolati ? delle presenze effettive, include anche il personale che è impiegato presso le strutture non detentive (Scuole, Provveditorati e Dipartimento). Per meglio comprendere il ragionamento, è necessario fare un passo indietro. Il Decreto del 22 marzo 2013 del Ministro della Giustizia Paola Severino, ha stabilito che l’organico della Polizia Penitenziaria è di 45.121 unità così ripartite: Provveditorati: 41.335 (tabella A: intesi come contingente da impiegare negli Istituti Penitenziari); Uffici e Servizi: 2.786 (tabella B: Prap 886, Scuole143, Uepe 334, Amministrazione Centrale - dap, gom, uspev, nic, isppe - 1.179, Specializzazioni 244); Giustizia Minorile: 1.000; Il totale di tutte queste voci fa appunto 45.121 poliziotti che, semplificando, possiamo riassumere in 41.335 unità da impiegare negli istituti penitenziari per adulti e 3.786 da impiegare in tutte le altre sedi, compresi i 1.000 destinati alla Giustizia Minorile (ora Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità). Però il DAP, nel suo bollettino statistico mensile, calcola le carenze di organico ponendo al denominatore i 41.335 poliziotti previsti negli istituti penitenziari e al numeratore tutti quei poliziotti in forza nelle carceri sommati a quelli in forza nelle Scuole, nei Prap e al Dap. I casi sono due: o è un grossolano errore che si protrae da anni, oppure è un falso volutamente perpetrato. Conoscendo i Dirigenti del DAP è lecito propendere per la prima ipotesi. Fatto sta che in questo modo, a una frettolosa lettura, come potrebbe essere quella di un Ministro della Giustizia che tra i suoi numerosissimi


WEB E DINTORNI impegni ci deve infilare pure la partecipazione a trasmissioni televisive in cui snocciola dati e numeri (per non parlare delle risposte alle interrogazioni parlamentari), i dati delle carenze sembrano proprio quelli presentati dal DAP. Ma non è così. Per meglio chiarire, prendiamo ad esempio i dati del Provveditorato della Lombardia che, come competenza territoriale, si sovrappone alla Regione Lombardia (come quasi tutti sanno, infatti, alcuni provveditorati ormai comprendono più regioni). Il Decreto Ministeriale del 22 marzo 2013 prevede per il Provveditorato di Milano (Lombardia) 5.219 unità di Polizia Penitenziaria. Il Decreto dipartimentale del 27 giugno 2014 stabilisce la ripartizione della dotazione di 5.219 unità per ogni istituto penitenziario della Lombardia (poliziotti suddivisi per ruolo e sesso); si badi bene, la suddivisione del decreto DAP del 2014 stabilisce la ripartizione per ogni carcere a cui si riferisce la tabella A del DM del 2013, escluso il contingente per le Scuole e per la sede Prap (previsti dalla tabella B e per la quale, però, non è mai stato emanato un decreto applicativo). Peccato però che il DAP, nel suo resoconto mensile delle presenze/assenze del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel totale dei poliziotti previsti presso ciascun carcere della Lombardia, pur riportando correttamente la somma di 5.219 poliziotti previsti, sommi al totale dei poliziotti “in forza” anche quelli che prestano servizio presso le Scuole e la sede del Provveditorato. Quindi, al denominatore il DAP riporta 5.219 unità di organico stabilito, ma il calcolo del totale della carenza lo fa su 3.842 unità “in forza”, comprendendo così anche le 69 unità impiegate presso la sede del Provveditorato. Ora, l’errore statistico prodotto dalle 69 unità in più, non incide di molto sulle carenze d’organico di Polizia Penitenziaria della Lombardia. Infatti 5.219 - 3.842 = 1.377 (compresi quindi i 69 in più) determina una carenza del 25,61%

dell’organico previsto dalla tabella A e dal decreto del 27 giugno 2014, mentre 5.219 - 3.773 = 1.446 (senza i 69) determina una carenza del 27,71%. A conti fatti, è un errore di solo 2,1 punti percentuali ...ma pur sempre un errore. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, però, non si occupa solo della Lombardia, ma gestisce le carceri e il personale di Polizia Penitenziaria di tutta Italia ...ed ecco allora che le proporzioni cambiano. Come abbiamo visto, il totale del personale di polizia previsto in tutte le carceri è di 41.335 unità (ma è anche vero che, siccome dal 2013 alcune carceri sono state chiuse e altre sono state aperte, la somma dei poliziotti previsti di fatto è di 41.212 unità ...), mentre la somma del personale effettivamente impiegato presso le carceri è di 33.160 (dati aggiornati al 31 ottobre 2016), un dato che determina una carenza di organico di Polizia Penitenziaria presso le carceri del 19,78%, se calcolato sulle 41.335 unità del decreto del 2013, e del 19,54%, se calcolato al netto delle carceri chiuse e aperte fino ad ottobre 2016. Ricordate che all’inizio si era parlato di una carenza di 5.314 unità (-12,85% dell’organico previsto) così come riportato dalla tabella di riepilogo del DAP? Ecco, questo è un dato fasullo! L’effettiva carenza di organico delle unità di Polizia Penitenziaria secondo il decreto ministeriale del 2013, dettagliato dal decreto DAP del 2014, ammonta a 8.175 unità (calcolate sulle 41.335) e di 8.052 unità, calcolate su 41.212 unità effettivamente necessarie per coprire la pianta organica degli istituti penitenziari attualmente funzionanti. Una carenza quasi doppia rispetto a quella che il DAP indica nei suoi riepiloghi imprecisi e fuorvianti. E questo riguarda solo la carenza d’organico calcolata sui poliziotti in servizio nelle carceri. In realtà, come abbiamo già visto, per la tabella B del D.M. del 2014, l’organico totale di Polizia Penitenziaria è di 45.121.

Dai dati del DAP, invece, risulta che il totale “amministrato” di Polizia Penitenziaria è di 36.780 pari a -18,49% del totale previsto. Viceversa, il totale del personale impiegato presso le sedi diverse dagli istituti (Scuole, Provveditorati, Magazzini Vestiario, Dap, Gom, Uspev, etc...) risulta di 2.859 unità, + 2,62%, rispetto a quello previsto dalla tabella B del 2013. E ancora: 33.160 in servizio in carcere + 2.859 in servizio presso sedi extra moenia dichiarate dal DAP, fanno 36.019 unità che, rispetto alle 36.780 “amministrate”, determinano una differenza di 761 unità che, probabilmente, sono quei poliziotti

impiegati nel Dipartimento Minorile e di Comunità. In questo modo i conti tornano, anche se aggravano molto più la reale entità della carenza di organico di Polizia Penitenziaria rispetto ai dati riepilogativi del DAP. Ci sarebbe ancora molto da discutere sul personale del Servizio Traduzioni e Piantonamenti, sul personale impiegato presso gli uffici delle carceri, sul GOM e su tutti gli altri servizi che, spesso, peggiorano la reale entità della carenza d’organico, ma senza dati certi - che il DAP si ostina a non fornire nemmeno alle organizzazioni sindacali - noi possiamo solo fare congetture, mentre il DAP può continuare ad amministrare (male) il sistema penitenziario italiano fornendo al Ministro della Giustizia (e quindi ai cittadini italiani) dati sbagliati se non, addirittura (qualcun altro dovrebbe accertarlo), sapientemente manipolati. F

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 31


a cura di Giovanni Battista de Blasis

COME SCRIVEVAMO

Criminalità organizzata in carcere: è possibile il trattamento? di Giuseppe Sturniolo Più di venti anni di pubblicazioni hanno conferito al mensile Polizia Penitenziaria Società Giustizia & Sicurezza la dignità di qualificata fonte storica, oltre quella di autorevole voce di opinione. La consapevolezza di aver acquisito questo ruolo ci ha convinto dell’opportunità di introdurre una rubrica - Come Scrivevamo che contenga una copia anastatica di un articolo di particolare interesse storico pubblicato tanti anni addietro. A corredo dell’articolo abbiamo ritenuto di riprodurre la copertina, l’indice e la vignetta del numero originale della Rivista nel quale fu pubblicato.

L

a normativa antimafia riafferma la scarsa produttività di un sistema penale indifferenziato che coglie nella detenzione lo strumento, il solo strumento, per la lotta al crimine. Si badi però che detta normativa, non trascurando, i costitutivi fondamentali e necessari della differenziazione della pena e dell'esecuzione penale, vede nella pena detentiva lo strumento indispensabile per combattere adeguatamente la criminalità organizzata. L'applicazione delle misure alternative alla detenzione nei confronti di appartenenti alla criminalità ha dato risultati negativi, così come ne ha dati la concessione di permessi premio. La premialità, intesa nei suoi principi incentivanti, capace di aprire il soggetto detenuto ad una visione della vita socialmente rilevante, in quanto tale, non ha sortito gli effetti che invece si sono verificati nei confronti di moltissimi detenuti non appartenenti alla criminalità mafiosa. In sostanza e in concreto la legge 663/ 86, se applicata in modo differenziato nei confronti di determinati soggetti non impermeabili, ma aperti a un rapporto interpersonale e risocializzante, è apparsa ricca di particolare significato. Parimenti la Legge 646/ 82, "Rognoni-La Torre", costituisce il primo autentico tentativo di fornire strumenti specifici di una repressività adeguata alle manifestazioni delittuose della criminalità organizzata; basti citare l'art. 416 bis con il quale si introduce nel codice penale una fattispecie criminosa per taluni aspetti nuova, l'associazione di tipo mafioso, che prevede un aumento di pena sia per i partecipanti che per i promotori. In sostanza, l'art. 416 bis appare, rispetto all’art. 416, più completo e

penetrante nei confronti delle organizzazioni mafiose; a ben vedere, la condotta penale si concretizza nella mera partecipazione o nella direzione dell'organizzazione, ma chi si fermasse agli aspetti repressivi di tale normativa non coglierebbe il vero significato, perché abbastanza netto è il consolidamento degli aspetti preventivi ante delictum con l'introduzione di misure patrimoniali. Ad esempio, il sequestro e la confisca dei beni di provenienza sospetta, la cauzione da applicare nei confronti di chi viene sottoposto a misura di prevenzione, una disciplina più rigida della revoca di licenze commerciali, di iscrizione in vari albi, di concessioni, etc. ma la lotta alla criminalità viene resa più incisiva e penetrante perché più adeguata all'organizzazione mafiosa che nel frattempo ha assunto posizioni micidiali che comportano risposte per taluni aspetti di carattere eccezionale e talvolta assimilate ad azioni belliche. Basti, infatti, pensare agli episodi assai clamorosi di questi ultimi anni e basti pensare che la mafia è una mostruosa organizzazione criminale che gestisce il potere investendo i ricchi guadagni acquisiti nel modo più illecito principalmente con il mercato della droga, ed anche su altri settori che nella forma si presentano leciti, come ad esempio quello pubblico. Su queste posizioni sono attestate pure camorra e 'ndrangheta anche se ci sono delle diversità di aspetti situazionali legati alle varie aree storico-geografiche. Appare chiaro che nei confronti dei detenuti 416 bis la pena deve essere considerata nella specifica funzione punitivo-repressiva; nel senso che molte azioni e molti interventi devono essere imposti, perché non è pensabile, nella maggior parte dei

32 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016

casi, che il detenuto mafioso partecipi attivamente per la sua risocializzazione, non avendo egli consapevolezza del suo stato criminale, né desiderio di rispettare la legge. In sostanza il detenuto mafioso, per le caratteristiche messe in rilievo, deve essere principalmente posto nelle condizioni di non nuocere, di essere neutralizzato. Ci si potrebbe chiedere se sia ipotizzabile l'affermazione di una completa irrecuperabilità dei detenuti mafiosi; in tali casi

risponderemmo di no, nel senso che nei casi di specie si tratta di una funzione della pena retributiva e, nei limiti, dissuasiva. Possiamo precisare che questi soggetti vanno trattati, però intra moneta, in ambiente dove la popolazione non sia variegata, dove non siano possibili violenze e prevaricazioni nei confronti di altri soggetti non facenti parte della mafia, dove le norme interne devono essere snelle, precise, facilmente e immediatamente applicabili in modo obiettivo, senza indulgenze. In tali occasioni bisogna tenere presente che le organizzazioni mafiose ci pongono di fronte ad una realtà criminale eccezionale che non ammette tentennamenti e false ideologie rieducative. Il detenuto mafioso, o camorrista, o della 'ndrangheta, spesso mostra di aderire alla normativa interna per


COME SCRIVEVAMO

ottenere benefici di ogni genere. E' questo il comportamento strumentale che il detenuto predetto attua non soltanto nei confronti degli operatori penitenziari ma anche nei confronti dei condetenuti. Qui entra in gioco la professionalità dell'operatore penitenziario, che secondo alcuni non sarebbe necessario in un istituto con caratteristiche rigide e comunque del tipo sopra accennato. Non solo occorre, in simili circostanze, professionalità per condurre un rapporto molto difficile e talvolta impossibile, ma occorre una notevole sensibilità per cogliere il significato e la veridicità di certi atteggiamenti e di certi comportamenti che potrebbero risultare difficili e di oscura lettura, con tutte le conseguenze che da una autentica interpretazione potrebbero derivare per la sicurezza e l'ordine del carcere. Senza professionalità la gestione dell'istituto, improntata a imparzialità, equità, senso dello Stato, condurrebbe certamente il mafioso ad imporre i propri schemi, i propri metodi di

oppressione, di crudeltà e di malvagità. Senza professionalità non sarebbero possibili quegli interventi individualizzati idonei a cogliere i costitutivi di personalità del detenuto mafioso e di conseguenza a collocare quest'ultimo nella giusta posizione quanto a concessioni all'interno della struttura penitenziaria. Pertanto professionalità dell'operatore penitenziario significa negazione di interventi improvvisati, di un’azione che si muova nell'ambito della mera tradizionalità pensando allo stereotipo del povero detenuto che ha sbagliato per una serie di sfortunate circostanze. Gli operatori penitenziari debbono conoscere tutti gli elementi che costituiscono l'organizzazione mafiosa che può essere considerata il contesto nel quale i detenuti ad essa appartenenti si muovono. I predetti operatori debbono conoscere tutti i dati riferibili alla personalità dei singoli detenuti per una necessità di carattere tecnico, diagnostico, rieducativo e perché si attui un'unità d’interdetto tra tutti gli operatori penitenziari. Quanto sopra è possibile soltanto se le caratteristiche di personalità e di tutti gli elementi emersi - in omaggio al principio dello circolarità della comunicazione - circolino, appunto, tra tutti gli operatori chiamati ad intervenire. Tra soggetti di difficile recupero bisogna sempre scoprire chi mostra di schiudersi ad un rapporto interpersonale valido. La storia del pentitismo, quello vero, ci mostra episodi significativi a tal proposito. Ripetiamo nella maggior parte dei casi i detenuti mafiosi non mostrano aperture, non hanno problemi di risocializzazione essendo essi interamente e disperatamente radicati nel terreno culturale della criminalità. In tali soggetti è quasi istintivo strumentalizzare l'operatore, l'istituzione, il rapporto educativo che si vuole offrire. In particolare, colui che all'interno dell'organizzazione criminale detiene una leadership, continua anche in carcere a esercitare tale ruolo. Condotta ineccepibile e seduttività

caratterizzano spesso il boss, che si pone con insolita e sospetta gentilezza nei confronti del personale del carcere, offre la propria disponibilità e influenza. E potrebbe accadere, anche in buona fede, di cedere alla trappola della seduzione (dal latino se(d) ducere, condurre via) e accettare di compiere piccoli favori, non necessariamente in cambio di qualcosa; portare all'esterno un messaggio di un detenuto, tanto per semplificare, potrebbe trasformare l'ignoto operatore penitenziario in latore di ordini di esecuzione criminali, o comunque di gravi illeciti.

Resistere alla seduzione riflettendo, anche con il supporto di conoscenze normative, sulle situazioni e sulle conseguenze che ne potrebbero derivare, significa agire con professionalità e consapevolezza di sé e del proprio ruolo all'interno dell'istituzione. Le molteplici circostanze operative danno quindi una dimostrazione del fotto che il detenuto mafioso strumentalizza tutto e tutti e difficilmente si fa coinvolgere in situazioni educativamente rilevanti. Però a nessuno può sfuggire l'importanza e la necessità dell'affidamento delle metodologie educative nei confronti di quei soggetti che pur avendo fatto uno scelta criminale mostrano possibilità di uscire da una sfera delinquenziale nella quale non si sentono di poter continuare a lungo. F

Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016 • 33

Nelle foto: la copertina del numero di luglio 1995 sotto la vignetta in basso il sommario nell’altra pagina trattamento in carcere


di Mario Caputi e Giovanni Battista de Blasis © 1992-2016 rivista@sappe.it

L’ULTIMA PAGINA Il mondo dell’appuntato Caputo

MENO MALE CHE E’ ARRIVATO IL NUOVO PACCO DI NATALE DEL DAP ... I CETRIOLI DELL’ANNO SCORSO ERANO FINITI !

34 • Polizia Penitenziaria n.244 • novembre 2016


Inserendo il codice sconto PP15 gli iscritti al Sappe hanno subito una riduzione del 15 % sulla collana Compendi d’autore e un ulteriore sconto di euro 10,00 per acquisti che superino i 100,00 euro NEL DIRITTO Editore è una Casa editrice particolarmente specializzata nella pubblicazione di testi universitari e professionali, utilissimi anche per la preparazione ai concorsi pubblici e interni. Offre decine di testi per la preparazione ed il supporto quotidiano all’attività forense, a quella notarile, fiscale senza tralasciare il mondo giudiziario e della magistratura. I Codici, i Manuali, i Compendi sono scritti con estrema chiarezza ed offrono una approfondita conoscenza degli argomenti. Forniscono, insomma, tutti gli strumenti per affrontare con sicurezza e metodo le prove concorsuali, con una ampia selezione di materie oggetto delle prove scritte ed orali, e la quotidianità delle attività professionali. Il particolare trattamento riservato agli iscritti del SAPPE permette acquisti con interessanti prezzi di favore.

NELDIRITTO EDITORE srl tel. 080.3349219 • e-mail: info@neldiritto.it • website: www.neldirittoeditore.it



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.