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Appendino: “Togliere le deleghe a Città metropolitana non è logico

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TORINOSCIENZA

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Appendino: “Togliere le deleghe a Città metropolitana non è logico”

La sindaca alla Regione su Formazione professionale e orientamento scolastico

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La Regione Piemonte ha deciso la soppressione delle deleghe esercitate da Città metropolitana in materia di formazione professionale e di orientamento scolastico: una decisione avvenuta senza il necessario approfondimento, che penalizza una gestione consolidata nel tempo e che sta creando molta preoccupazione. La sindaca metropolitana Chiara Appendino ha inviato nei giorni scorsi una lunga lettera al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nella quale, accanto ad alcune note tecniche nel merito del provvedimento regionale, chiede un incontro urgente per ottenere risposte puntuali sul prossimo futuro, richiamando l'assenza del dovuto confronto nella sede dell'Osservatorio regionale attivo dal 2014 proprio in materia di riordino delle funzioni e compiti amministrativi. "La Regione Piemonte intesta a sè le funzioni in materia di formazione professionale e di orientamento con illogicità nella scelta - scrive tra l'altro Appendino - perché la delega in materia di formazione professionale e di orientamento non può essere dissociata dalla funzione di gestione dell’edilizia scolastica, la cui competenza è in capo alla Città metropolitana: solo l’esercizio congiunto può assicurare una valida governance sia del processo di programmazione del piano annuale dell’offerta formativa, sia di una efficace gestione successiva".

Sul piano politico poi, la scelta appare incoerente con i principi di rispetto e valorizzazione delle autonomie locali: "la Regione Piemonte ha del tutto ignorato il parere del Comitato delle autonomie locali ed il passaggio in Osservatorio".

c.ga.

La lettera

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N.83 DEL 2 LUGLIO 2020. SOPPRESSIONE DELLE DELEGHE ALLA CITTÀ METROPOLITANA IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ORIENTAMENTO.

Illustrissimo Presidente, faccio riferimento al recente disegno di legge di cui in oggetto di prossima promulgazione deliberato dal Consiglio regionale nel suo testo originario pur in assenza del dovuto confornto in sede di Osservatorio regionale (istituito con D.G.R. 2406 del 13 ottobre 2014) in materia di riordino delle funzioni e compiti amministrativi e nonostante il il parere negativo reso in sede ANCI, il parere favorevole Consiglio delle Autonomie Locali condizionato allo stralcio dal disegno di legge, tra e altre, delle disposizioni in materia di formazione professionale ed orientamento. Con tale provvedimento normativo la Regione reintesta a se medesima le funzioni in materia di formazione professionale e di orientamento di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63(Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della l.r. 44/2000. Si intende pertanto rappresentre alcune considerazioni sul piano istituzionale, amministrativo e politico al fine di esprimere la non illogicità della scelta. Sul piano istituzionale si ritiene che la delega in materia di formazione professionale e di orientamento non possa essere dissociata dalla funzione di gestione dell’edilizia scolastica, la cui competenza è in capo alla Città metropolitana ed alle Province e che solo l’esercizio congiunto di entrambe possa assicurare una valida governance sia del processo di programmazione del piano annuale dell’offerta formativa che di una efficace gestione successiva al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo socioeconomico del territorio e dell’intera filiera della formazione e dell’orientamento evitando dispersioni e scelte poco coordinate o ridondanti. La Regione, revocando la delega senza alcuna preventiva valutazione sugli effetti della scelta sul piano della continuità dei servizi resiindebolisce la posizione baricentrica di questo Ente che gli deriva dalle competenze proprie in materia di istruzione superiore. È di tutta evidenza che la delega delle funzioni de qua alla Città Metropolitana di Torino scaturiva dalla constatazione che, a differenza di altre Provincie del Piemonte, le dimensioni del territorio amministrato erano tali da assicurare un unitario livello di gestione amministrativa della funzione, che coerentemente con i precetti ex art.118, comma 1, cost., garantivano un bilanciamento con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Sul piano politico poi, la scelta appare incoerente con i principi di rispetto e valorizzazione delle autonomie locali, avendo del tutto ignorato il parere del C.A.L. ed il passaggio in Osservatorio nella fase di elaborazione della proposta di legge prescindendo così dal principio di sussidiarietà verticale che costituisce la trasposizione normativa della valorizzazione delle autonomie locali. Passando al merito dell'intervento normativo, la prima osservazione attiene alla non chiarezza del medesim. L'art.86 del p.d.l. abroga l'inciso “e fatte salve le funzioni delegate di cui all'art.5, comma 3, …omissis...”, contenuto al comma 1, dell'art.8, comma 1, della l.r. n.23/2015, con riferimento alle funzioni riallocate in capo alla Regione. Tuttavia si tralascia la disposizione di delega, che rimane pienamente in vigore, contenuta all'art.5, comma 3, lett. a) che testualmente recita “3. Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni: a) in materia di formazione professionale e di orientamento, quelle di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995 n.63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della l.r. n.44/2000.” Un preventivo confronto in sede di Osservatorio avrebbe evitato una simile antinomia. Sotto altro profilo, la lettura del progetto di legge, senza alcuna chiara indicazione temporale, prevede all'art.87 che la Città Metropolitana di Torino continui ad esercitare la funzione con riferimento ai procedimenti in corso. Al riguardo si constata come il ritiro della delega implichi anche il venir meno del fondamento normativo degli accordi ex artt.10 e 13 della l.r. n.23/2015, finalizzati ad assicurare le risorse strumentali e finanziarie ad essa correlate. La disposizione de qua risulta dunque claudicante sotto il profilo del combinato disposto degli artt.81 e 119 cost.. Pertanto dovrà essere chiarito come possa proseguire nella gestione dei procedimenti in corso, con quali risorse e per quanto tempo, venendo meno il titolo giuridico dei trasferimenti in precedenza garantiti. A prescindere quindi dalle considerazioni politiche ed istituzionali precedentemente svolte in merito al procedimento di condivisione ed approvazione del disegno di legge in discorso, la presente per informare che, in assenza dei chiarimenti richiesti e soprattutto di una garanzia effettiva circa l’adeguatezza delle risorse finanziarie, strumentali ed umane per l’esercizio delle funzioni residuali, questa Amministrazione assumerà ogni iniziativa utile per la propria tutela nelle competenti sedi. Distinti saluti

LA SINDACA METROPOLITANA Chiara Appendino

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