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La Legge di Bilancio e gli incentivi per gli impianti

Ecco cosa cambia per le agevolazioni fiscali connesse alla ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica con la Legge di Bilancio 2023 e il Decreto Aiuti-Quater l 2022 è stato un anno denso di modifiche e cambiamenti di legge per gli incentivi connessi con la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia, soprattutto in funzione della cessione dei crediti. Alla luce dei recenti aggiornamenti apportati sia dalla Legge di Bilancio 2023 che dalla conversione in legge del Decreto Aiuti-Quater, è utile delineare e chiarire la situazione che si prospetta per questo nuovo anno. Approfondiamo per punti le modifiche, le proroghe, i restringenti e le evoluzioni presentati dai due dettami legislativi.

Ecobonus e bonus casa fino al 2024

La legge di Bilancio 2023 ha prorogato le detrazioni fiscali per riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) e ristrutturazione edilizia (c.d. bonus casa) fino al 31/12/2024, nella misura del 65% o del 50%.

Anche la cessione dei crediti e lo sconto in fattura hanno la scadenza fissata per il 31/12/2024.

Stop al bonus facciate

Il bonus facciate, al 90% per tutto il 2021 e ridotto al 60% nel 2022, non è stato prorogato per il 2023. Perciò, dal 1° gennaio 2023, gli interventi eseguiti sulle facciate seguono le regole della ristrutturazione edilizia, ed ottengono un’agevolazione nella misura pari al 50%.

Bonus barriere architettoniche fino al 2025

Il bonus barriere architettoniche è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 75%. Le spese sostenute possono arrivare fino ad un importo massimo variabile da 30mila a 50mila euro, in base all’edificio in cui sono realizzati gli interventi. Ricordiamo che per usufruire di questa agevolazione, finalizzata al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi devono rispettare dei requisiti molto precisi previsti dalla legislazione di riferimento. Alcuni esempi di intervento sono adeguamento di bagni e di impianti.

Bonus mobili

Il bonus mobili è stato prorogato per gli anni 2023 e 2024, ma con un tetto di spesa di 8 mila euro per il 2023 (e non di 5 mila come era stato previsto dalla precedente Legge di Bilancio) e di 5 mila euro per il 2024. Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. La guida al bonus mobili pubblicata dall’Agenzia delle Entrate a gennaio 2023 riepiloga tutte le regole per accedere all’agevolazione, aggiornate alle ultime modifiche portate dalla manovra.

Cessioni dei crediti

Un altro importante tema su cui si è discusso parecchio nel 2022, e che ad oggi non prevede molte vie di uscita, è quella della cessione del credito d’imposta, ovvero il trasferimento del credito ad altri soggetti, imprese, banche, enti o professionisti.

Nel Decreto Aiuti quater, approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2023, sono previste nuove regole per la cessione del credito. In particolare, è previsto che il numero massimo di cessioni da parte di soggetti “qualificati”, ovvero soggetti bancari, intermediari finanziari e società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni, passerà da quattro a cinque (che diventano 6 se è stato concesso lo sconto in fattura). Ricordiamo che il numero di cessioni all’esordio del meccanismo (anno 2020) era illimitato.

I passaggi sono dunque 5 in totale, con le seguenti modalità. La prima cessione sarà libera (lo sconto in fattura non è definito prima cessione) quindi effettuata a qualsiasi soggetto. Ne seguiranno altre 3 (e non più due) che possono essere effettuate a favore dei soggetti “qualificati”. La quinta cessione potrà essere effettuata dalla banca verso i propri correntisti con partita iva, che dopo aver acquistato il credito non potranno cederlo a loro volta. L’innalzamento del numero delle cessioni ha un effetto retroattivo: si applica anche in caso di opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del Dl Aiuti-quater.

Arriva dalla Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate la conferma della retrocessione del credito dall’impresa al cliente, ovvero: l’impresa che ha applicato lo sconto in fattura può effettuare la prima cessione del credito nei confronti del qualunque soggetto, compreso il cliente al quale era stato concesso lo sconto.

Cosa significa? Il caso specifico A confermare questa

(n. 904-1760/2022) presentata da un imprenditore che aveva concesso ai clienti lo sconto in fattura. L’imprenditore ha evidenziato che, in seguito alle limitazioni legislative per le cessioni successive alla prima, le banche e altri istituti finanziari interpellati dallo stesso imprenditore, non hanno potuto acquisire il suo credito a causa di mancata capienza fiscale. Da qui è sorta l’esigenza di restituire il credito al cliente che aveva usufruito dell’opzione sconto in fattura, pur avendo l’imprenditore già accettato il credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Il cliente dell’imprenditore, accettata la proposta di acquisto del suo stesso credito, può utilizzarlo solo in compensazione, non sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi. L’intervento fornito dalla Direzione lombarda dell’Agenzia delle entrate può essere considerato come un’apripista per la trasformazione, in via indiretta, della detrazione fiscale in crediti d’imposta, a beneficio del cliente che ha sostenuto le spese per gli interventi rientranti nei bonus edilizi.

Prestiti ponte con garanzia SACE

Per far fronte alle esigenze di numerose imprese in crisi, a causa del blocco del mercato dei crediti, il Decreto Aiuti quater ha previsto che la SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) possa concedere garanzie a favore delle banche, degli istituti di credito e degli altri soggetti abilitati per finanziamenti concessi ad imprese con sede in Italia e rientranti nel codice ATECO 41 e 43, che realizzano o hanno realizzato interventi superbonus.

Nello specifico, SACE interviene come garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese per trasformare in liquidità i crediti acquisiti in seguiti a interventi rientranti nel superbonus.

Per le imprese che decidono di aprire un finanziamento, i crediti maturati alla data del 25 novembre 2022, possono essere considerati dalla banca o dall’istituzione finanziatrice come parametro per la valutazione del merito del credito e delle relative condizioni contrattuali.

Crediti superbonus in 10 rate annuali

Il Decreto Aiuti-quater ha introdotto la possibilità per il cessionario di optare per la fruizione dei crediti derivanti dal superbonus, in 10 rate annuali. In particolare per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in alternativa all’originaria rateazione in 5 quote annuali.

A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente trasmettere una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia. La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi, né richiesta a rimborso.

Superbonus 110%

Dopo due anni in cui il superbonus è stato il primo incentivo su cui puntare, ora cambiano le regole del gioco.

Il principio generale è che lo sconto sarà abbassato al 90%, in relazione alle spese effettuate nel 2023, ed usufru- ibile nel rispetto di alcune specifiche scadenze.

Condomini, proroga 110 % al 31 dicembre 2023 per la Cilas

I condomini possono godere del superbonus, nella misura del 110%, fino al 31 dicembre 2023. Questo nel caso in cui la delibera condominiale sia stata approvata entro il 18 novembre e la Cilas (la Comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus) sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022; oppure se la delibera sia stata approvata tra il 19 e il 24 novembre e la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022. Se non sussistono le condizioni sopra riportate, la misura passa al 90% per tutte le spese sostenute nel 2023.

A partire dal 2024, i condomini non dovranno rispettare particolari limitazioni, ma solo considerare l’altro taglio programmato quando si passerà al 70% per poi andare, nel 2025, all’aliquota del 65%. Sono ammessi sia la cessione del credito che lo sconto in fattura per massimo 2 Sal e non inferiori al 30% dei lavori realizzati. È sempre obbligatoria l’asseverazione di congruità dei costi e il visto di conformità.

Proprietari unici e terzo settore

Gli edifici di proprietario unico, da due a quattro unità, e quelli del terzo settore per poter usufruire del superbonus 110% nel 2023, dovranno rispettare soltanto la scadenza della Cilas, che doveva essere presentata al massimo entro il 25 novembre. Anche questi edifici, come i condomini, subiranno comunque la riduzione del superbonus nel 2024 e 2025, con aliquote pari, rispettivamente, al 70% ed al 65%.

Sono ammessi sia la cessione del credito che lo sconto in fattura per massimo 2 Sal e non inferiori al 30% dei lavori realizzati. Sono sempre obbligatori l’asseverazione di congruità dei costi e il visto di conformità.

Le unifamiliari

Per quanto riguarda le abitazioni unifamiliari, ossia case unifamiliari e unità indipendenti, le situazioni sono diverse.

Chi ha attestato l’esecuzione del 30% dei lavori al 30 settembre 2022, dovrà cercare di pagare tutte le spese entro il termine di legge, ovvero il 31 marzo 2023, per godere del 110%.

Chi, invece, avvierà un cantiere nel 2023, potrà godere del 90% ma solo per le spese effettuate fino a fine anno, purché però rispetti una serie di condizioni che presentiamo di seguito. Dal 2024 non è prevista nessuna agevolazione superbonus per questa tipologia di edifici.

I limiti del superbonus 90%

Le nuove regole sugli edifici unifamiliari, villette e assimilabili (unità abitative in condomini dotati di accesso indipendente e funzionalmente autonomi) prevedono l’estensione del superbonus per tutto il 2023, nella misura del 90%.

Per usufruire di questa agevolazione sono, però, necessarie 3 condizioni:

1. l’unità immobiliare oggetto dell’intervento deve essere adibita ad abitazione principale;

2. il beneficiario deve avere un reddito non superiore ai 15mila euro, calcolato sul nuovo quoziente familiare, che premia le famiglie con più figli a carico;

3. il beneficiario dovrà essere proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile: sono esclusi i locatari, comodatari e conviventi del proprietario.

Non sono agevolate, infine, le spese effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022 per le quali non sia rispettato il paletto del 30% al 30 settembre. Tutte queste regole valgono anche per gli immobili con accesso indipendente.

Come funziona il quoziente familiare

Il quoziente familiare, novità per le unifamiliari nel 2023, si calcola partendo dalla somma dei redditi complessivi del nucleo famigliare nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa agevolata (nel 2023 si considererà il 2022) diviso per un coefficiente.

I soggetti da includere nel reddito sono: il contribuente (cioè il possessore dell’immobile), il coniuge, il soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, i familiari indicati dall’articolo 12 del Tuir presenti nel nucleo familiare che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si siano trovati a suo carico.

Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Al reddito complessivo si sommano anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Questo ammontare verrà diviso per il quoziente famigliare, calcolato sulla base del numero dei componenti, inclusi quelli a carico. La tabella 1-bis allegata al decreto Aiuti quater spiega come ricavare il coefficiente. Lo sintetizziamo per punti:

• 1 per il contribuente;

• +1 per il coniuge, convivente di fatto o soggetto unito civilmente;

• +0,5 se c’è un familiare a carico diverso dai soggetti indicati al punto precedente (+1 se i familiari a carico sono due; +2 se i familiari a carico sono tre o più di tre).

Ad esempio, per una coppia con un due figli, il coefficiente per cui va divisa la somma dei redditi complessivi è

3. Se però uno dei due figli non fosse a carico dei genitori, il coefficiente sarebbe 2,5.

Approfondiamo maggiormente. Con una somma di redditi complessivi pari a 45.000 euro e un quoziente fami-

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