Art. XXX
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 4 maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato al presente decreto legge. Per i Comuni di Argenta, Bologna, Budrio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Imola, Medicina, Molinella, Monte San Pietro, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia, per i quali nell’allegato sono individuate specifiche circoscrizioni territoriali, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai soggetti che dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere stati danneggiati dall’evento alluvionale. La dichiarazione è trasmessa agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 4 maggio 2023 al 31 agosto 2023 Per il medesimo periodo sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d’imposta.
4. I sostituti d’imposta, diversi da quelli inclusi tra i soggetti di cui al comma 1, a richiesta degli interessati residenti nei territori individuati al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nel periodo dal .4 maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, i sostituti d’imposta inclusi tra i soggetti di cui al comma 1, a richiesta degli interessati residenti nei territori individuati al comma 1, devono operare le ritenute nella misura della metà di quella prevista dagli articoli 23, 24 e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura della metà di quella prevista in via ordinaria. L’importo della ritenuta e delle trattenute sospese è versato dal sostituito nei termini indicati al comma 8, primo periodo.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dagli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.
7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 4 maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 4 maggio 2023 al 31 agosto 2023 i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell’allegato al presente decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli obblighi di cui al presente comma.
8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e dall’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall’articolo 30 del decreto legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023
9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo compreso dal 4 maggio 2023.al 31 agosto 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di …. mesi i termini e le scadenze previsti dai commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2002, n. 197.
11. I sussidi erogati, dal 4 maggio 2023 al 31 dicembre 2023., dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti, inclusi tra i soggetti di cui al comma1, per far fronte alle esigenze straordinarie dei medesimi lavoratori, derivanti dagli eventi atmosferici del mese di maggio 2023, non concorrono a formare il reddito di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 entro il limite di euro 2.500.
Relazione illustrativa
Lo schema di norma è inteso a sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali del maggio 2023
Nello specifico, il comma 1, individua l’ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che la stessa si applica ai soggetti che alla data del 4 maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato al decreto legge Per alcuni Comuni sono state individuate specifiche circoscrizioni territoriali (frazioni) interessate dagli eventi alluvionali. Per tali aree le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai soggetti che dichiarino di essere stati danneggiati dagli eventi.
Il comma 2 prevede la sospensione dei termini tributari scadenti nel periodo compreso dal 4 maggio 2023 al 31 agosto 2023. È precisato, inoltre, che sono oggetto di sospensione anche gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Il comma 3 estende la sospensione di cui al comma 2 anche ai termini dei versamenti delle ritenute alla fonte per i lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d’imposta.
Con il comma 4, primo periodo, si introduce una misura in favore dei lavoratori dipendenti residenti nelle aree colpite dagli eventi alluvionali, nei confronti dei quali i sostituti d’imposta, diversi da quelli che hanno la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, non operano la ritenuta e le trattenute per le addizionali. Il comma 4, secondo periodo, disciplina il caso in cui anche il sostituto d’imposta sia incluso tra i soggetti di cui al comma 1. In tale ipotesi, il beneficio finanziario viene ripartito equamente tra il dipendente e il datore di lavoro.
Il comma 5 estende la sospensione di cui al comma 2 anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito previsti rispettivamente dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli avvisi di accertamento esecutivi doganali, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli accertamenti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La sospensione si applica anche ai versamenti delle somme richieste con altri atti emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori (es. comunicazioni d’irregolarità, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione).
Il comma 6 specifica che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Il comma 7 sospende i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 4 maggio 2023 al 31 ottobre 2023 Per il medesimo periodo, il comma 7 sospende anche i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.
Il comma 8 disciplina la ripresa dei versamenti sospesi, prevedendo che i medesimi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023
Il comma 9 prevede che, in deroga all’articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, alla sospensione dei termini, ivi previsti, relativi ai versamenti e agli adempimenti, riguardanti le attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applichi l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La stessa norma prevede che tale disposizione riguarda anche gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il comma 10 dispone che le sospensioni previste dai commi precedenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della cd. “tregua fiscale” che scadono durante il periodo di sospensione. In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quater”), per i soggetti di cui al comma 1, i termini e le scadenze previsti dai commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2002, n. 197, sono prorogati di … mesi.
Il comma 11 si pone la finalità di accordare ai lavoratori dipendenti un’esenzione da IRPEF dei sostegni economici resi dai loro datori di lavoro. In particolare, si stabilisce che sono esclusi dalla formazione del reddito, entro il limite di euro 2.500, i sussidi da questi ultimi concessi ai lavoratori
dipendenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici per il periodo che va dal 4 maggio
2023 al 31 dicembre 2023.
Relazione tecnica comma 11
La proposta normativa in esame dispone che le erogazioni effettuate dalle imprese ai loro dipendenti nel 2023 per esigenze straordinarie connesse all’emergenza alluvione in Emilia
Romagna non concorre a formare reddito di lavoro dipendente per un importo massimo di 2.500 euro. Nel caso in cui tale erogazione dovesse essere superiore all’importo sopracitato, la parte eccedente è soggetta a tassazione.
Poiché non sono disponibili dati relativi alle erogazioni in oggetto, ai fini della stima dei beneficiari si utilizza come proxy della platea potenziale quella fruitrice dei fringe benefit.
Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l’anno di imposta 2021 e dei lavoratori dipendenti che risiedono nei comuni in esame, risulta che i soggetti beneficiari dei benefit sono stati circa 141 mila. Ipotizzando prudenzialmente che tutti ricevano una erogazione di importo pari a 2.500 euro, si stima un ammontare agevolabile pari a 352,5 milioni di euro.
Applicando un’aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -105,8 milioni di euro, e di -6,2 e -2,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.
Considerando la validità della norma per il solo anno 2023, si stimano i seguenti effetti finanziari:
XXX
Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria
1. Dal…. al….sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti, alla data del , è inclusa nei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo XX. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al…….. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il…… e il…… sono rinviate su istanza di parte a data successiva.
3. Per il periodo di cui al comma 1 e per i medesimi soggetti ivi indicati, sono altresì sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.
Relazione illustrativa
Al fine di assicurare ai soggetti interessati i diritti di difesa e tutte le garanzie procedurali previste dall’ordinamento, tenuto conto della deliberazione del …………. con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni metereologiche che, a partire dal…, hanno colpito il territorio delle provincie di…, si dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali – nel periodo che intercorre tra il….. e il ……. - per i giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei comuni di ……. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto. Nel medesimo periodo e per i medesimi soggetti sopra indicati sono sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.
Relazione tecnica
La disposizione, che prevede la sospensione delle udienze e dei termini processuali nel periodo tra il…… e il ……. per i giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei comuni di ……. ha carattere ordinamentale e procedurale; pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica. Si tratta, invero, di sopperire ad un’urgenza di breve periodo, in cui tra l’altro le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze. La previsione della sospensione introdotta dalla disposizione in commento ha, dunque, il fine di non compromettere né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.