3 minute read

ART. 115. (SISMA ITALIA CENTRALE 2016

ART. 115 (Sisma Italia Centrale 2016)

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023>> 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023» e le parole: « per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023. 3.Per le medesime finalità di cui all’articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023. 4.Per le spese di personale di cui all’articolo 50, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l’anno 2023 . 5.Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali della Struttura di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2023. 6.Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 7.Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall’art. 1, comma 466 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2047, di 400 milioni di euro per l’anno 2048 e 500 milioni di euro per l’anno 2049. 8.All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, terzo periodo, sostituire le parole “e 2022” con “, 2022 e 2023” e le parole “e al quinto anno” con le seguenti “, al quinto e al sesto anno” 9.Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è autorizzato l’utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016. 10.Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2022»; b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023». 11. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge

This article is from: