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ART. 116. (SISMA EMILIA 2012

31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro. 12. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 14. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 15. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2023. 15. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023» 16. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023». 17. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023» 18. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023 ". 19. All’articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti “31 dicembre 2024” e le parole da “onnicomprensivo” fino alla fine del periodo con le seguenti “complessivo di euro 108.000 in ragione d’anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione per singolo incarico conferito”; b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole “e con” con le seguenti “anche utilizzando”; c) al comma 1, terzo periodo, e al comma 2 sopprimere le parole “per l’anno 2022”. 20. All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-bis, terzo periodo, dopo le parole “è effettuato” sono inserite le seguenti parole “con uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino all’esaurimento del fondo” e dopo le parole “del presente decreto” aggiungere le seguenti parole “ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica”.

ART. 116 (Sisma EMILIA 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione. 2.Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di euro 9.505.000 per l’anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l’anno 2023. 3. All’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2023” e le parole: “nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l’anno 2023”. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2023.

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